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Pagamenti POS: chiarimenti sulle sanzioni per chi non le accetta
Con due note diramate ai reparti operativi dal Comando della Guardia di Finanza si chiariscono le condizioni per le quali scattano le sanzioni per chi rifiuta i pagamenti POS
Ricordiamo innanzitutto che è stata pubblicata in GU n 150 la Legge n 79 di conversione del decreto PNRR 2 recante varie novità in materia fiscale e tra le altre quella sulle sanzioni dal 30 giugno per chi non accetta i pagamenti POS.
In particolare, da tale data scattano le sanzioni (30 euro aumentata del 4% del valore della transazione rifiutata) per mancata accettazione dei pagamenti elettronici da parte dei soggetti obbligati.
La Guardia di Finanza ha specificato che la doppia penalità prevista scatta soltanto se il consumatore si vede negare il pagamento elettronico dal commerciante, dall’esercente o dal professionista.
In sostanza, se uno degli operatori su indicati non ha il Pos ma un cliente non gli chiede di poter pagare con carta o bancomat non scattano le condizioni per le sanzioni.
Fermo restando il diritto del consumatore di scegliere come saldare il dovuto nei limiti di utilizzo del contante "il cedente o il prestatore è sanzionabile quando non accetti pagamenti effettuati con carte di debito, di credito e prepagate e non anche con altri strumenti alternativi al contante".
Non scatta alcuna sanzione nei casi di oggettiva impossibilità tecnica, che ricorre ad esempio in presenza di "comprovati problemi di connettività o di malfunzionamenti tecnici dei dispositivi per l’accettazione dei pagamenti elettronici"
Pagamenti POS: dal 30 giugno 2022 sanzioni per chi li rifiuta
Ricordiamo che il decreto sull'attuazione del PNRR ha anticipato di 6 mesi le sanzioni per coloro che non accettano il pagamento tramite POS, portando così la data dell'obbligo dal 1 gennaio 2023 al 30 giugno 2022.
La data del 1° gennaio 2023 era stata introdotta dal DL n. 152/202, convertito in legge n 233 del 29.12.2021 pubblicata in GU n 310 del 31.12.2021.
Perciò i soggetti che effettuano attività di vendita di prodotti e di prestazioni di servizi, anche professionali dal 30 giugno 2022 e non più dal 1° gennaio 2023, dovrà avere il Pos e accettare pagamenti elettronici.
In caso contrario, sarà applicata una sanzione pari a 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione rifiutata.
Come ricordato anche nella Circolare n 8 del 7 giugno della Fondazione studio dei consulenti del lavoro è bene sottolineare che tale "Obbligo, tuttavia, non si applica per “oggettiva impossibilità tecnica”: in questi casi, infatti, saranno applicate le norme generali sulle sanzioni amministrative previste dalle Legge n. 689/1981, con riferimento alle procedure e ai termini, a eccezione dell’articolo 16 che disciplina il pagamento in forma ridotta".
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Contributo straordinario caro bollette: chi deve pagare entro il 30.06
Con Circolare n 22 del 23 giugno le Entrate si occupano, attraverso risposte a quesiti dei contribuenti, di dettagliare le regole per il contributo straordinario contro il caro bollette (Articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina” (c.d. decreto Ucraina)
In particolare, è stata prevista l’applicazione di un contributo a titolo di prelievo straordinario, dovuto una tantum, a carico dei produttori, importatori e rivenditori di energia elettrica, di gas nonché di prodotti petroliferi.
Il contributo è dovuto sull’incremento del saldo tra le operazioni attive e passive IVA, risultanti dalla Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA (LIPE) del periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo delle medesime operazioni del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021.
Il contributo straordinario è stabilito nella misura del 25 per cento dell’anzidetto incremento e si applica se l’incremento stesso è superiore al 10 per cento e a euro 5.000.000.
Per ulteriori dettagli leggi anche Contributo extra-profitti imprese energetiche: prima rata entro il 30.06 con F24
Contributo straordinario caro bollette: i codici ATECO tenuti al versamento
La circolare fornisce chiarimenti sotto forma di risposte a domande e in merito all'ambito soggettivo ovvero la platea dei soggetti tenuti al versamento del contributo straordinario entro il 30 giugno in acconto del 40%, vengono specificati i codici ATECO interessati.
Dettagliatamente, il comma 1 dell'art 37 pone l'obbligo di versamento a carico dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato:
- per la successiva vendita dei beni,
- l’attività di produzione di energia elettrica,
- dei soggetti che esercitano l’attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale,
- dei soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale
- e dei soggetti che esercitano l’attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi,
- nonché dei soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano, prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell’Unione europea.
In considerazione del dato testuale della norma, si deve ritenere che il contributo straordinario sia applicabile, al verificarsi degli altri presupposti normativamente previsti, a tutti i soggetti, stabiliti o meno in Italia, che – anche in via residuale, e non solo come attività principale – esercitano nel territorio italiano una o più delle attività sopra richiamate e riconducibili, in linea di massima, ai seguenti codici ATECO:
- 06.20.00 Estrazione di gas naturale;
- 19.20.10 Raffinerie di petrolio;
- 19.20.20 Preparazione o miscelazione di derivati del petrolio (esclusa la
- petrolchimica);
- 19.20.30 Miscelazione di gas petroliferi liquefatti (GPL) e loro imbottigliamento;
- 19.20.90 Fabbricazione di altri prodotti petroliferi raffinati;
- 35.11.00 Produzione di energia elettrica;
- 35.14.00 Commercio di energia elettrica;
- 35.21.00 Produzione di gas;
- 35.23.00 Commercio di gas distribuito mediante condotte.
Contributo straordinario caro bollette: chi ha iniziato l'attività dopo il 30 aprile 2021
Si domanda se:
- i soggetti che hanno iniziato ex novo l’attività successivamente al 30 aprile 2021
- i soggetti che hanno iniziato l’attività tra il 1° ottobre 2020 e il 30 aprile 2021
rientrano nell’ambito applicativo dell’articolo 37 del decreto Ucraina
Il contributo straordinario si applica alla variazione del saldo relativo al periodo 1° ottobre 2021 – 30 aprile 2022 rispetto al saldo relativo al periodo 1° ottobre 2020 – 30 aprile 2021.
Si ritiene che i soggetti che hanno iniziato l’attività in un momento successivo al primo periodo di riferimento (ossia dopo il 30 aprile 2021) siano, quindi, esclusi dal prelievo di cui trattasi, dal momento che per tali soggetti non si realizza il presupposto per l’applicazione del contributo, mancando del tutto lo svolgimento dell’attività in tale periodo.
Se, invece, un soggetto ha iniziato l’attività nel corso del primo periodo di riferimento (1° ottobre 2020 – 30 aprile 2021), ad esempio il 1° gennaio 2021, si ritiene che il contributo sia dovuto, confrontando tuttavia dati omogenei.
In particolare, nell'esempio di sopra, si dovranno prendere come termine di confronto i dati desumibili dalle LIPE relative al periodo 1° gennaio 2021 – 30 aprile 2021 e raffrontarli con i dati relativi al periodo 1° gennaio 2022 – 30 aprile 2022, facendo riferimento (in caso di periodi non coincidenti con la LIPE), ai dati dei registri IVA (come prima illustrato nel paragrafo n. 2. 8 cui si rimanda)
Per inizio di attività, in conformità ai principi generali in materia di IVA, si intende il momento in cui il soggetto acquisisce la soggettività passiva ai fini IVA, ossia al momento dell’apertura della partita IVA, accompagnata dallo svolgimento delle attività di carattere preparatorio finalizzate alla costituzione delle condizioni d’inizio effettivo dell’attività tipica, a prescindere dall’effettiva realizzazione di operazioni attive.
Per ulteriori chiarimenti forniti con il documento di prassi datato 23 giugno 2022 si rimanda alla sua lettura integrale, cliccando qui
Allegati: -
Chi deve versare il contributo straordinario contro il caro bollette?
Il contributo straordinario (c.d. imposta sugli extraprofitti istituita dall'art. 37 D.L. n. 21/2022) volto a contrastare il caro bollette, è stato istituito a carico degli operatori del settore energetico che esercitano in Italia le attività di:
- produzione di energia elettrica per la successiva rivendita;
- produzione di gas metano; estrazione di gas naturale;
- rivendita di energia elettrica, gas metano e gas naturale;
- produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi;
- importazione a titolo definitivo o introduzione in Italia da altri stati Ue di energia elettrica, gas naturale, gas metano e prodotti petroliferi.
A seguito della pubblicazione del Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 221978 del 17 giugno 2022 con il quale sono state definiti gli adempimenti dichiarativi e le modalità di versamento del contributo a titolo solidaristico, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato una serie di Faq che vanno ad integrare quanto definito dal provvedimento in questione.
Tra queste, vengono forniti chiarimenti in merito ai soggetti obbligati al versamento della c.d. imposta extra profitto.
In considerazione del dato testuale della norma, si ritiene che il contributo straordinario sia applicabile, al verificarsi degli altri presupposti normativamente previsti (leggi anche Contributo extraprofitti imprese energetiche: prima rata entro il 30.06 con F24), a tutti i soggetti, stabiliti o meno in Italia, che – anche in via residuale, e non solo come attività principale – esercitano nel territorio italiano una o più delle attività sopra richiamate.
Tali attività sono riconducibili, in linea di massima, ai seguenti codici ATECO:
- 06.20.00 Estrazione di gas naturale;
- 19.20.10 Raffinerie di petrolio
- 19.20.20 Preparazione o miscelazione di derivati del petrolio (esclusa la petrolchimica);
- 19.20.30 Miscelazione di gas petroliferi liquefatti (GPL) e loro imbottigliamento;
- 19.20.90 Fabbricazione di altri prodotti petroliferi raffinati;
- 35.11.00 Produzione di energia elettrica;
- 35.14.00 Commercio di energia elettrica;
- 35.21.00 Produzione di gas;
- 35.23.00 Commercio di gas distribuito mediante condotte;
- 46.71.00 Commercio all’ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento;
- 47.30.00 Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione.
Non sono, invece, obbligati al pagamento del contributo straordinario i soggetti che svolgono attività di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio dell’energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti.
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Fondo nuove competenze: le novità per i finanziamenti 2021
Il Fondo nuove competenze istituito dal Decreto Rilancio n. 34 2020 per sostenere le imprese nei percorsi di riqualificazione del proprio personale per riorganizzazioni aziendali post pandemia, è stato rifinanziato dai decreti di febbraio e marzo 2022 (vedi ultimo paragrafo) con un ulteriore miliardo di euro, grazie alle risorse del programma React EU. Complessivamente ad oggi il FNC ammonta a oltre 2,3 miliardi di euro.
E' stato pubblicato il 10 giugno 22 il decreto del commissario straordinario ANPAL, Tangorra, che definisce nuove modalità di assegnazione alle aziende che hanno già fatto richiesta di ammissione entro il 30 giugno 2021 e le cui domande erano in stand by. per esaurimento dei fondi
Il decreto prevede che le imprese ammesse possano scegliere una delle due modalità di erogazione del contributo:
- il 40% dell’importo richiesto, a titolo di anticipazione, previa presentazione di una fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa, redatta secondo lo schema fornito da Anpal. La fidejussione deve essere caricata, entro 60 giorni a decorrere dall’ammissione a finanziamento, sull’apposito applicativo disponibile su MyANPAL Il restante importo viene erogato dopo le verifiche sulla documentazione allegata all’istanza di saldo.
- in un unica soluzione a saldo, dopo le verifiche verifiche sulla documentazione allegata all’istanza di saldo.
Si ricorda che i termini per la realizzazione dei progetti di sviluppo delle nuove competenze (90 GIORNI)
- decorrono dalla data di ammissione al contributo
- possono essere prorogati una sola volta, per un massimo di 180 giorni di calendario
Per usufruire della proroga è necessario presentare la richiesta, opportunamente motivata, tramite MyANPAL.
Qui lo schema di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa.
Conversione Milleproroghe, decreto Energia e Fondo nuove competenze 2022
Il Decreto Milleproroghe convertito in legge n. 15-2022 pubblicata il 28 febbraio 2022 in Gazzetta , prolunga a tutto il 2022 l'operatività del Fondo.
Si attende quindi un nuovo bando ANPAL per il 2022 che potrebbe modificare l'impianto dell'agevolazione abbassando le aliquote di finanziamento per consentire l'accesso a un maggior numero di aziende, a parita di risorse stanziate
Sono infatti da ridefinire in dettaglio:
- la misura del contributo rispetto agli oneri contributivi relativi alle ore di formazione dei lavoratori
- le caratteristiche dei progetti formativi finanziabili
- la tipologia di aziende ammesse a godere dell'agevolazione che attualmente definite in modo generico come appartenenti "al settore della transizione ecologica e digitale".
Il decreto n.17-2022 " Energia" ha modificato l’articolo 11-ter, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 301 aggiungendo tra le aziende da agevolare anche i datori di lavoro "che :
- abbiano sottoscritto accordi di sviluppo per progetti di investimento strategico, o che
- siano ricorsi al Fondo per il sostegno alla transizione industriale di cui all’articolo 1, comma 478, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dai quali emerga un fabbisogno di adeguamento strutturale delle competenze dei lavoratori".
Fondo nuove competenze cos'è
Il Fondo Nuove Competenze prevede di riconoscere un contributo economico ai datori di lavoro privati che modificano l'orario di lavoro per percorsi di formazione aziendale concordati con i sindacati ai fini di "mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa ovvero per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori”.
In particolare viene finanziato il costo, comprensivo dei contributi previdenziali e assistenziali, delle ore di lavoro in riduzione destinate alla frequenza dei percorsi formativi.
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Fonti rinnovabili: ulteriori interventi del Decreto Antifrodi
Il DL n. 13/2022 pubblicato in GU n.47 del 25 febbraio e in vigore dal 26 febbraio dispone con l'art 5 ulteriori interventi sull'elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili
Nel dettaglio, a decorrere dalla data del 1° febbraio 2022 e fino alla data del 31 dicembre 2022, è applicato un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia, in riferimento all'energia elettrica immessa in rete da:
a) impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di premi fissi derivanti dal meccanismo del Conto Energia, non dipendenti dai prezzi di mercato;
b) impianti di potenza superiore a 20 kW alimentati da fonte solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione, entrati in esercizio in data antecedente al 1° gennaio 2010.
I produttori interessati, previa richiesta da parte del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (GSE), trasmettono, entro trenta giorni dalla medesima richiesta, una dichiarazione, che attesti le informazioni necessarie affinché il GSE calcoli la differenza tra i valori di cui alle seguenti lettere a) e b):
- a) un prezzo di riferimento pari a quello indicato individuato dalla Tabella 1 allegata al presente decreto in riferimento a ciascuna zona di mercato;
- b) un prezzo di mercato pari a:
- 1) per gli impianti di cui al comma 1, lettera a), nonchè per gli impianti di cui al comma 1, lettera b), da fonte solare, eolica, geotermica ed idrica ad acqua fluente, il prezzo zonale orario di mercato dell'energia elettrica, ovvero, per i contratti di fornitura stipulati prima del 27 gennaio 2022 che non rispettano le condizioni di cui al comma 7, il prezzo indicato nei contratti medesimi;
- 2) per gli impianti di cui al comma 1, lettera b), diversi da quelli di cui al numero 1), la media aritmetica mensile dei prezzi zonali orari di mercato dell'energia elettrica, ovvero, per i contratti di fornitura stipulati prima del 27 gennaio 2022 che non rispettano le condizioni di cui al comma 7, il prezzo indicato nei contratti medesimi.
Qualora la differenza di cui sopra sia positiva, il GSE eroga il relativo importo al produttore
Nel caso in cui la predetta differenza risulti negativa, il GSE conguaglia o provvede a richiedere al produttore l'importo corrispondente.