• Riforme del Governo Draghi

    Contributo straordinario caro bollette: chi deve pagare entro il 30.06

    Con Circolare n 22 del 23 giugno le Entrate si occupano, attraverso risposte a quesiti dei contribuenti, di dettagliare le regole per il contributo straordinario contro il caro bollette (Articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina” (c.d. decreto Ucraina)

    In particolare, è stata prevista l’applicazione di un contributo a titolo di prelievo straordinario, dovuto una tantum, a carico dei produttori, importatori e rivenditori di energia elettrica, di gas nonché di prodotti petroliferi. 

    Il contributo è dovuto sull’incremento del saldo tra le operazioni attive e passive IVA, risultanti dalla Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA (LIPE) del periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo delle medesime operazioni del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021. 

    Il contributo straordinario è stabilito nella misura del 25 per cento dell’anzidetto incremento e si applica se l’incremento stesso è superiore al 10 per cento e a euro 5.000.000. 

    Per ulteriori dettagli leggi anche Contributo extra-profitti imprese energetiche: prima rata entro il 30.06 con F24

    Contributo straordinario caro bollette: i codici ATECO tenuti al versamento

    La circolare fornisce chiarimenti sotto forma di risposte a domande e in merito all'ambito soggettivo ovvero la platea dei soggetti tenuti al versamento del contributo straordinario entro il 30 giugno in acconto del 40%, vengono specificati i codici ATECO interessati.

    Dettagliatamente, il comma 1 dell'art 37 pone l'obbligo di versamento a carico dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato:

    • per la successiva vendita dei beni,
    • l’attività di produzione di energia elettrica, 
    • dei soggetti che esercitano l’attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, 
    • dei soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale
    • e dei soggetti che esercitano l’attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi, 
    • nonché dei soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano, prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell’Unione europea.

    In considerazione del dato testuale della norma, si deve ritenere che il contributo straordinario sia applicabile, al verificarsi degli altri presupposti normativamente previsti, a tutti i soggetti, stabiliti o meno in Italia, che – anche in via residuale, e non solo come attività principale – esercitano nel territorio italiano una o più delle attività sopra richiamate e riconducibili, in linea di massima, ai seguenti codici ATECO:

    • 06.20.00 Estrazione di gas naturale;
    • 19.20.10 Raffinerie di petrolio;
    • 19.20.20 Preparazione o miscelazione di derivati del petrolio (esclusa la
    • petrolchimica);
    • 19.20.30 Miscelazione di gas petroliferi liquefatti (GPL) e loro imbottigliamento;
    • 19.20.90 Fabbricazione di altri prodotti petroliferi raffinati;
    • 35.11.00 Produzione di energia elettrica;
    • 35.14.00 Commercio di energia elettrica;
    • 35.21.00 Produzione di gas;
    • 35.23.00 Commercio di gas distribuito mediante condotte.

    Contributo straordinario caro bollette: chi ha iniziato l'attività dopo il 30 aprile 2021

    Si domanda se:

    • i soggetti che hanno iniziato ex novo l’attività successivamente al 30 aprile 2021 
    • i soggetti che hanno iniziato l’attività tra il 1° ottobre 2020 e il 30 aprile 2021 

    rientrano nell’ambito applicativo dell’articolo 37 del decreto Ucraina

    Il contributo straordinario si applica alla variazione del saldo relativo al periodo 1° ottobre 2021 – 30 aprile 2022 rispetto al saldo relativo al periodo 1° ottobre 2020 – 30 aprile 2021.

    Si ritiene che i soggetti che hanno iniziato l’attività in un momento successivo al primo periodo di riferimento (ossia dopo il 30 aprile 2021) siano, quindi, esclusi dal prelievo di cui trattasi, dal momento che per tali soggetti non si realizza il presupposto per l’applicazione del contributo, mancando del tutto lo svolgimento dell’attività in tale periodo. 

    Se, invece, un soggetto ha iniziato l’attività nel corso del primo periodo di riferimento (1° ottobre 2020 – 30 aprile 2021), ad esempio il 1° gennaio 2021, si ritiene che il contributo sia dovuto, confrontando tuttavia dati omogenei. 

    In particolare, nell'esempio di sopra, si dovranno prendere come termine di confronto i dati desumibili dalle LIPE relative al periodo 1° gennaio 2021 – 30 aprile 2021 e raffrontarli con i dati relativi al periodo 1° gennaio 2022 – 30 aprile 2022, facendo riferimento (in caso di periodi non coincidenti con la LIPE), ai dati dei registri IVA (come prima illustrato nel paragrafo n. 2. 8 cui si rimanda) 

    Per inizio di attività, in conformità ai principi generali in materia di IVA, si intende il momento in cui il soggetto acquisisce la soggettività passiva ai fini IVA, ossia al momento dell’apertura della partita IVA, accompagnata dallo svolgimento delle attività di carattere preparatorio finalizzate alla costituzione delle condizioni d’inizio effettivo dell’attività tipica, a prescindere dall’effettiva realizzazione di operazioni attive.

    Per ulteriori chiarimenti forniti con il documento di prassi datato 23 giugno 2022 si rimanda alla sua lettura integrale, cliccando qui

    Allegati:
  • Riforme del Governo Draghi

    Chi deve versare il contributo straordinario contro il caro bollette?

    Il contributo straordinario (c.d. imposta sugli extraprofitti istituita dall'art. 37 D.L. n. 21/2022) volto a contrastare il caro bollette, è stato istituito a carico degli operatori del settore energetico che esercitano in Italia le attività di:

    • produzione di energia elettrica per la successiva rivendita; 
    • produzione di gas metano; estrazione di gas naturale; 
    • rivendita di energia elettrica, gas metano e gas naturale; 
    • produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi;
    • importazione a titolo definitivo o introduzione in Italia da altri stati Ue di energia elettrica, gas naturale, gas metano e prodotti petroliferi.

    A seguito della pubblicazione del Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 221978 del 17 giugno 2022 con il quale sono state definiti gli adempimenti dichiarativi e le modalità di versamento del contributo a titolo solidaristico, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato una serie di Faq che vanno ad integrare quanto definito dal provvedimento in questione.

    Tra queste, vengono forniti chiarimenti in merito ai soggetti obbligati al versamento della c.d. imposta extra profitto.

    In considerazione del dato testuale della norma, si ritiene che il contributo straordinario sia applicabile, al verificarsi degli altri presupposti normativamente previsti (leggi anche Contributo extraprofitti imprese energetiche: prima rata entro il 30.06 con F24), a tutti i soggetti, stabiliti o meno in Italia, che – anche in via residuale, e non solo come attività principale – esercitano nel territorio italiano una o più delle attività sopra richiamate

    Tali attività sono riconducibili, in linea di massima, ai seguenti codici ATECO:

    • 06.20.00 Estrazione di gas naturale;
    • 19.20.10 Raffinerie di petrolio
    • 19.20.20 Preparazione o miscelazione di derivati del petrolio (esclusa la petrolchimica); 
    • 19.20.30 Miscelazione di gas petroliferi liquefatti (GPL) e loro imbottigliamento;
    • 19.20.90 Fabbricazione di altri prodotti petroliferi raffinati;
    • 35.11.00 Produzione di energia elettrica;
    • 35.14.00 Commercio di energia elettrica;
    • 35.21.00 Produzione di gas;
    • 35.23.00 Commercio di gas distribuito mediante condotte;
    • 46.71.00 Commercio all’ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento;
    • 47.30.00 Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione. 

    Non sono, invece, obbligati al pagamento del contributo straordinario i soggetti che svolgono attività di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio dell’energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti.

  • Riforme del Governo Draghi

    Bonus benzina anche ai dipendenti degli studi professionali

    Tra le misure introdotte per contrastare l'impatto dell'aumento dei prezzi dell'energia  aggravatosi con la crisi  Russia-Ucraina, il Decreto 21 2022 (il cosiddetto decreto Ucraina bis) prevede alcuni provvedimenti indirizzati alla tutela del potere di acquisto e del reddito dei lavoratori con :

    • nuove possibilità di accesso alla cassa integrazione e 
    • ampliamento dell'esonero contributivo totale per le assunzioni.  

    Inoltre, una misura particolare e di impatto molto generalizzato, inserita  all'art .2,  consiste nella possibilità  "per le aziende  private di erogare buoni carburante  a titolo gratuito fino ad un massimo di 200 euro per ogni dipendente, solo per l'anno 2022 ". 

    Il beneficio  dei 200 euro in buoni benzina  2022, è esente dalle imposte sui redditi da lavoro dipendente  ai sensi dell'art 51 comma 3 del TUIR ma  come specifica la relazione  tecnica allegata al decreto, si affianca e non concorre alla formazione del tetto massimo previsto per i fringe benefits

    Il valore di tali  buoni benzina fino a 200 euro,  non incidendo sul superamento della soglia  non comporta dunque la  tassazione dell’importo di tutti i benefit ricevuti dal dipendente, come detta la norma.

    Dal punto di vista del bilancio aziendale ovviamente il costo dovrebbe rientrare tra gli oneri deducibili a norma dell'art 95 del Tuir ma il condizionale è d'obbligo perche non viene specificato.

    AGGIORNAMENTO 11 MAGGIO

    Nell'iter di conversione del decreto  è stato  modificato   il testo della norma  che facendo riferimento a "aziende private " lasciava  adito  a dubbi.

    Potevano essere infatti  esclusi i datori di lavoro non considerati  dalla legge "aziende" ovvero :

    •  datori del settore pubblico non economico
    •  lavoratori autonomi, 
    • studi associati 
    • cooperative e consorzi.

    La nuova formulazione del testo che parla di "datori di lavoro privati" ricomprende invece  tutta la platea del settore privato, quindi anche gli studi professionali.

    Buoni benzina 2022: chi sono i lavoratori beneficiari

    La norma cita i «lavoratori dipendenti» , comprendendo quindi tutti i lavoratori subordinati, compresi somministrati  e  apprendisti.

     Resta il dubbio,però, per coloro che non sono formalmente lavoratori dipendenti ma quasi sempre assimilati a tale categoria, ovvero i seguenti:

    • collaboratori coordinati e continuativi 
    • amministratori non iscritti ad albi professionali
    •  soci di cooperative.

    Come detto il provvedimento è attualmente in corso di conversione in legge e sono previsti alcuni emendamenti correttivi tra cui  sia la specificazione  del diritto per tutti i datori di lavoro  che l'inserimento dei soggetti sopracitati tra i beneficiari.

    Si segnalano ancora tra i dubbi ingenerati dalla forma di questo articolo, che :

    1. non sono chiare le conseguenze in caso di superamento del limite di 200 euro se la soglia di esenzione operi autonomamente oppure in  combinazione con quella generale dei fringe benefit (258,23 euro) cioè se una somma superiore a 200 euro, per la parte non imponibili rientri o meno nei fringe benefits conteggiati  nella franchigia di 258,23.
    2. La norma non contiene uno specifico richiamo alla tassazione in capo al datore di lavoro  ne interviene sull’articolo 51, comma 3, del Tuir, per cui sono legittimi di  dubbi riguardo sia alla deducibilità  che sulla possibilità di inserire tale bonus fra i permi di risultato convertibili, da concordare con i sindacati,
    3. Infine la nuova norma   non pone condizioni rispetto alla platea del personale aziendale che puo accedere  al benefit , come richiesto ad esempio per il  welfare aziendale, cioè  lascia alla facolta del datore di lavoro il riconoscimento a tutti i dipendenti o a fasce omogenee o al singolo.

    Buoni carburante: cedibilità  come omaggi ai clienti

    E'  stato osservato in un articolo del Sole 24 Ore  a  firma  Stefano Sirocchi che i bonus benzina potrebbero  anche essere offerti in omaggio dalle aziende ai propri clienti per poi essere ceduti, a norma del DL 21 2022 ai loro dipendenti  .

     In questo caso per l'azienda  che li cede come omaggio  risulterebbere deducibili come spese di rappresentanza, come specificato nella risposta  dell'Agenzia  interpello n. 519/2019  In questo caso  si ricorda che opera la distinzione tra: 

    1. buoni carburante monouso  emessi da una specifica compagnia  (articolo 6-ter del Dpr 633/1972 (circolare 8/2018 dell’agenzia delle Entrate) con IVA  esigibile al momento dell’emissione del buono, o della ricarica in caso di titolo digitale ;
    2. buoni carburante multiuso  (articolo 6-quater del Dpr 633/1972)  validi presso molti distributori e per l'acquisto  di vari beni e servizi, esenti IVA 

    Si fa notare anche che ai fini IVA ,  l’imposta relativa alle spese di rappresentanza, è detraibile solo per  beni di costo unitario non superiore a 50 euro.

  • Riforme del Governo Draghi

    Decreto aiuti: nuova liquidità alle imprese

    Nella serata di ieri il Consiglio dei Ministri in due distinte sedute ha approvato due decreti legge con sostegni ad ampio raggio per l'economia volti anche a fronteggiare gli effetti derivanti della crisi Russi-Ucraina.

    In particolare, il decreto aiuti con 14 miliardi di sostegni, si articola in due distinti provvedimenti:

    Le misure urgenti in materia di:

    • politiche energetiche nazionali, 
    • produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, 
    • nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina (decreto-legge) 

    rafforzano ulteriormente l’azione dell’esecutivo finalizzata a contrastare gli effetti della crisi politica e militare in Ucraina, potenziando strumenti a disposizione e creandone di nuovi, con particolare riguardo ai seguenti ambiti:

    1. energia, con misure per ridurne il costo, semplificare ulteriormente i procedimenti autorizzatori per la realizzazione di nuovi impianti e potenziare la produzione energetica nazionale;
    2. imprese, con misure per assicurare liquidità alle imprese colpite dalla crisi ucraina, fronteggiare il rincaro delle materie prime e dei materiali da costruzione, assicurare produttività e attrazione degli investimenti;
    3. lavoro, politiche sociali e servizi ai cittadini, con misure per lavoratori e pensionati contro l’inflazione, nonché per il personale, il trasporto pubblico locale, le locazioni, i servizi digitali,
    4. enti territoriali, con misure per sostenere Regioni, province e comuni e potenziare gli investimenti;
    5. accoglienza e supporto economico, con misure sia a beneficio delle persone in fuga e accolte in Italia, sia in favore del Governo ucraino.

    Decreto aiuti: misure per la liquidità delle imprese

    Viene stabilito che, in merito alle garanzie in favore delle imprese

    • con riferimento alle imprese con sede in Italia: previa autorizzazione della Commissione europea, SACE S.p.A. può concedere, sino al 31 dicembre 2022, garanzie in favore di banche e altri soggetti abilitati all’esercizio del credito per finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi alle imprese che debbano fronteggiare esigenze di liquidità riconducibili alle conseguenze economiche negative derivanti dalla crisi ucraina, ivi compresa la necessità di aprire credito a supporto delle importazioni di materie prime o fattori di produzione la cui catena di approvvigionamento sia stata interrotta o abbia subito rincari. È altresì disciplinato, con norma autoapplicativa, il sistema di garanzie concedibili da SACE S.p.A. a condizioni di mercato per supportare la crescita dimensionale e la patrimonializzazione delle imprese. Inoltre, sempre previa autorizzazione della Commissione europea, la garanzia del Fondo centrale di garanzia, nella misura massima del 90%, potrà essere concessa in relazione a finanziamenti che realizzino obiettivi di efficientamento o diversificazione della produzione o del consumo energetici;
    • con specifico riferimento alle PMI agricole e della pesca e dell’acquacoltura: previa autorizzazione della Commissione europea, potrà essere concessa la garanzia diretta dell’ISMEA – Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare pari al 100% dell’importo del finanziamento a beneficio delle PMI che abbiano registrato, nel 2022, un incremento dei costi per l’energia, i carburanti o per le materie prime.
  • Riforme del Governo Draghi

    Fonti rinnovabili: ulteriori interventi del Decreto Antifrodi

    Il DL n. 13/2022 pubblicato in GU n.47 del 25 febbraio e in vigore dal 26 febbraio dispone con l'art 5 ulteriori interventi sull'elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili 

    Nel dettaglio, a decorrere dalla data del 1° febbraio 2022 e fino alla data del 31 dicembre 2022, è applicato un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia, in riferimento all'energia elettrica immessa in rete da: 

    a) impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di premi fissi derivanti dal meccanismo del Conto Energia, non dipendenti dai prezzi di mercato; 

    b) impianti di potenza superiore a 20 kW alimentati da fonte solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione, entrati in esercizio in data antecedente al 1° gennaio 2010. 

    I produttori interessati, previa richiesta da parte del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (GSE), trasmettono, entro trenta giorni dalla medesima richiesta, una dichiarazione, che attesti le informazioni necessarie affinché il GSE calcoli la differenza tra i valori di cui alle seguenti lettere a) e b)

    • a) un prezzo di riferimento pari a quello indicato individuato dalla Tabella 1 allegata al presente decreto in riferimento a ciascuna zona di mercato;
    • b) un prezzo di mercato pari a:
      • 1) per gli impianti di cui al comma 1, lettera a), nonchè per gli impianti di cui al comma 1, lettera b), da fonte solare, eolica, geotermica ed idrica ad acqua fluente, il prezzo zonale orario di mercato dell'energia elettrica, ovvero, per i contratti di fornitura stipulati prima del 27 gennaio 2022 che non rispettano le condizioni di cui al comma 7, il prezzo indicato nei contratti medesimi; 
      • 2) per gli impianti di cui al comma 1, lettera b), diversi da quelli di cui al numero 1), la media aritmetica mensile dei prezzi zonali orari di mercato dell'energia elettrica, ovvero, per i contratti di fornitura stipulati prima del 27 gennaio 2022 che non rispettano le condizioni di cui al comma 7, il prezzo indicato nei contratti medesimi.

    Qualora la differenza di cui sopra sia positiva, il GSE eroga il relativo importo al produttore

    Nel caso in cui la predetta differenza risulti negativa, il GSE conguaglia o provvede a richiedere al produttore l'importo corrispondente.