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ECOBONUS – BONUS CASA: online portale ENEA per invio dati 2025
A partire dal 30 giugno 2025 è operativo il portale aggiornato bonusfiscali.enea.it per la trasmissione dei dati all’ENEA relativi agli interventi che accedono alle detrazioni fiscali di Ecobonus (legge 296/2006 e art. 14 del D.L. 63/2013) e Bonus Casa (art. 16 bis del DPR 917/86 e art. 16 del DL 63/2013).
Il conteggio dei 90 giorni per la trasmissione dati decorre dal 30 giugno 2025:
- per gli interventi conclusi tra il 1° gennaio 2025 e la data odierna di messa online del portale;
- per i lavori conclusi nel 2024 ma con parte delle spese da detrarre sostenute nel 2025.
Di conseguenza la scadenza è il 28 settembre 2025.
È possibile accedere al servizio online solo autenticandosi tramite SPID di persona fisica o CIE.
Nei prossimi giorni è prevista anche la pubblicazione dell’aggiornamento del portale SuperEcobonus.
Per eventuali quesiti tecnici, ENEA ha attivato da tempo l’assistente virtuale Virgilio, disponibile sul portale ENEA per l’efficienza energetica alla sezione dedicata alle detrazioni fiscali.
Per tutti gli interventi conclusi dal 1° luglio 2025 in avanti, il termine ordinario di 90 giorni dalla data di fine lavori torna a valere regolarmente.
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LOCAZIONI BREVI – Comunicazione annuale
I soggetti, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che esercitano attività di intermediazione immobiliare nonché i soggetti che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, che intervengono nella conclusione dei contratti di locazione breve di cui all'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n.50/2017 o che siano intervenuti nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, devono inviare la Comunicazione annuale all'Anagrafe Tributaria dei dati relativi ai contratti di locazione breve conclusi per il loro tramite nell'anno precedente (2024).
Nello specifico, devono essere comunicati all'Agenzia delle Entrate: il nome, cognome e codice fiscale del locatore, la durata del contratto, l'importo del corrispettivo lordo e l'indirizzo dell'immobile. Per i contratti relativi al medesimo immobile e stipulati dal medesimo locatore, la comunicazione dei dati può essere effettuata anche in forma aggregata.
MODALITÀ
I soggetti residenti in Italia devono trasmettere i dati utilizzando il canale Entratel/Fisconline, direttamente o tramite intermediari abilitati. Per la compilazione del file contenente i dati vanno utilizzati i prodotti software resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia delle entrate.
I soggetti non residenti, in possesso di una stabile organizzazione in Italia, e quelli residenti al di fuori dell’Unione europea, in possesso di una stabile organizzazione in uno Stato membro, se incassano i canoni/corrispettivi o intervengono nel pagamento, provvedono agli adempimenti tramite la stabile organizzazione.
I soggetti residenti al di fuori dell’UE, privi di stabile organizzazione in uno Stato membro, per adempiere gli obblighi, devono nominare un rappresentante fiscale; in assenza della nomina, sono solidalmente responsabili per l’effettuazione e il versamento della ritenuta sui canoni/corrispettivi i soggetti residenti in Italia appartenenti allo stesso gruppo dei residenti fuori dell’UE.
I soggetti residenti in uno Stato UE, privi di stabile organizzazione in Italia, possono adempiere direttamente ovvero nominare, quale responsabile d’imposta, un rappresentante fiscale.
L’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati è punita con una sanzione da 250 a 2.000 euro, ridotta alla metà se la trasmissione avviene entro i quindici giorni successivi alla scadenza ovvero se, entro quello stesso termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.
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SOSTITUTI MINIMI – Versamento ritenute
I sostituti d'imposta che durante l'anno corrispondono soltanto compensi di lavoro autonomo a non più di tre soggetti ed effettuano ritenute inferiori ad euro 1.032,91, devono versare, tramite Modello F24 con modalità telematiche:
- le ritenute sui redditi di lavoro autonomo operate nell'anno 2024, e le ritenute alla fonte su indennità per cessazione del rapporto di agenzia corrisposte nell'anno 2024, con codice tributo: 1040 – Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni
- le ritenute alla fonte su provvigioni corrisposte nell'anno 2024, con codice tributo: 1038 – Ritenute su provvigioni per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza
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EROGAZIONI PUBBLICHE | Obbligo di trasparenza
Entro il 30 giugno 2025, imprese e soggetti non profit che nel corso del 2024 hanno ricevuto contributi, sovvenzioni o vantaggi economici da parte della Pubblica Amministrazione per un importo complessivo pari o superiore a 10.000 euro, devono pubblicare online le relative informazioni.
L’obbligo riguarda:
- le imprese (comprese ditte individuali, società di persone e di capitali);
- gli enti non commerciali come associazioni, fondazioni, ONLUS ed enti del Terzo Settore.
Le modalità di pubblicazione variano:
- per le società che redigono il bilancio ordinario, i dati devono essere inseriti nella nota integrativa;
- tutti gli altri soggetti devono pubblicare le informazioni sul proprio sito internet o, in assenza, sulla pagina Facebook ufficiale o sul portale della propria rete associativa.
Chi non adempie entro i termini rischia sanzioni: una multa pari all’1% delle somme ricevute (con un minimo di 2.000 euro), obbligo di pubblicazione, e, se dopo 90 giorni l’obbligo non viene assolto, restituzione integrale dei contributi.
Sono esclusi da questo obbligo i contributi ricevuti come 5 per mille.
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REGIME AGEVOLATO NUOVI RESIDENTI | Versamento imposta sostitutiva
Le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia in possesso dei requisiti previsti dall'art. 24-bis del D.P.R. n. 917/1986 e che intendono esercitare l'opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero prevista dallo stesso art. 24-bis, devono effettuare il versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef calcolata forfettariamente nella misura di 100.000 euro per ogni anno d'imposta in cui è valida l'opzione, a prescindere dalla tipologia e dalla quantificazione dei redditi prodotti all'estero.
ATTENZIONE: il decreto legge 113/2024 ha elevato a 200.000 euro l’importo dell’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero. La disposizione si applica alle persone fisiche che hanno trasferito la residenza in Italia dopo il 10 agosto 2024, data di entrata in vigore della novità normativa.
Nel caso, invece, di estensione ai familiari di cui all'art. 433 c.c., il pagamento dell'imposta sostitutiva forfettaria sui redditi esteri prodotti da ciascuno di essi ammonta a 25.000 euro.
N.B. Non si applica la disciplina del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D.lgs. 18/12/1997, n. 472; non sarà, quindi, possibile versare l'imposta sostitutiva oltre il termine ordinariamente previsto per il saldo delle imposte sui redditi, attualmente fissato al 30 giugno di ciascun anno.
Il versamento deve essere effettuato tramite Modello F24-ELIDE con modalità telematiche, direttamente o tramite intermediari abilitati.
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NOLEGGIO OCCASIONALE IMBARCAZIONI – Versamento imposta sostitutiva
I proprietari persone fisiche o società non avente come oggetto sociale il noleggio o la locazione ovvero gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria di imbarcazioni e navi da diporto di cui all'art. 3, comma 1, del D.lgs. N. 171/2005, iscritte nei registri nazionali, che, previa comunicazione effettuata ai sensi del D.M. 26 febbraio 2013, svolgono in forma occasionale attività di noleggio delle predette unità, devono versare in unica soluzione, l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nella misura del 20%, sui proventi derivanti dall'attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto, senza alcuna maggiorazione, con modello F24 con modalità telematiche.
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LEZIONI PRIVATE – Versamento imposta sostitutiva
I docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado che effettuano lezioni private e ripetizioni che non abbiano optato per l'applicazione dell'imposta sul reddito nei modi ordinari, devono provvedere al versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15% sui compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni, a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025, senza alcuna maggiorazione, tramite modello F24 con modalità telematiche.
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DICHIARAZIONE DEI REDDITI DECEDUTI – Presentazione eredi
Ultimo giorno utile entro il quale gli eredi delle persone decedute:
- nel 2024
- o entro il 28 febbraio 2025,
devono presentare in formato cartaceo presso gli uffici postali., la dichiarazione dei redditi del contribuente deceduto e la scelta per la destinazione dell'otto per mille, del cinque per mille e del due per mille dell'Irpef.
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DICHIARAZIONE DEI REDDITI | Presentazione cartacea
Le Persone fisiche non obbligate all'invio telematico della dichiarazione dei redditi, devono presentare, in formato cartaceo, la dichiarazione dei redditi modello "REDDITI Persone Fisiche 2025" e della scelta per la destinazione dell'otto per mille, del cinque per mille e del due per mille dell’Irpef presso gli uffici postali.
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ENTI NON COMMERCIALI E AGRICOLTORI ESONERATI – Presentazione dichiarazione mensile modello INTRA 12
Gli Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i produttori agricoli di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere all’invio della Dichiarazione mensile dell’ammontare degli acquisti intracomunitari di beni registrati con riferimento al secondo mese precedente, dell’ammontare dell’imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento (Modello INTRA 12), esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel.
N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali.
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DIRITTO ANNUALE CAMERA DI COMMERCIO – Versamento
Le imprese iscritte o annotate nel Registro delle imprese, e i soggetti iscritti nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA) devono provvedere al versamento del diritto annuale 2025 alla Camera di Commercio di appartenenza:
- in unica soluzione senza maggiorazione, tramite Modello F24 con modalità telematiche, utilizzando il codice tributo: 3850 – Diritto camerale, da indicare nella sezione “IMU ed altri tributi locali”,
- oppure tramite il sito dedicato dirittoannuale.camcom.it, che consente anche il calcolo automatico dell'importo dovuto.
Per le società di capitali la data di scadenza del pagamento varia a seconda della chiusura dell'esercizio e dell'approvazione del bilancio. La regola generale è che il diritto venga pagato entro il termine previsto per il versamento del primo acconto delle imposte sui redditi (art.37 D.L. 223/2006 convertito in L. 248/2006).
ATTENZIONE: Con un comunicato stampa del 12.06.2025, il Consiglio dei Ministri ha annunciato l'approvazione di un Decreto, contenente "Disposizioni urgenti in materia fiscale", con il quale è stata definita la proroga al 21 luglio 2025 senza l'applicazione della maggiorazione dello 0,40%, del termine di versamento del primo acconto 2025 e del saldo 2024 delle imposte risultanti dal modello REDDITI / IRAP / IVA 2025, a favore dei soggetti ISA. Il differimento vale anche per il versamento del diritto annuale per l'anno 2025.
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OPERAZIONI STRAORDINARIE | Versamento imposta sostitutiva
I Soggetti esercenti attività d'impresa con periodo di imposta coincidente con l'anno solare che pongono in essere operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti di aziende, ramo o complesso aziendale) che optano per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 15, commi 10-11-12, del D. L. n. 185/2008, devono provvedere al versamento della rata dell'imposta sostitutiva dell'Irpef, dell'Ires e dell'Irap, nella misura del 16%, sui maggiori valori attribuiti all'avviamento, ai marchi d'impresa e ad altre attività immateriali e nella misura del 20% sui maggiori valori attribuiti ai crediti, senza alcuna maggiorazione, tramite Modello F24 con modalità telematiche.
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IVIE E IVAFE 2025 | Versamento saldo e primo acconto
Le persone fisiche residenti in Italia che siano titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale su immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati, devono versare, in unica soluzione o come prima rata, l'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025, senza alcuna maggiorazione, tramite Modello F24 con modalità telematiche.
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CEDOLARE SECCA | Versamento
I Locatori, persone fisiche, titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su unità immobiliari abitative locate, per finalità abitative, che abbiano esercitato l'opzione per il regime della cedolare secca, devono effettuare il versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sostitutiva operata nella forma della "cedolare secca", a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025, senza alcuna maggiorazione, tramite Modello F24 con modalità telematiche.
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IVA | Versamento rata saldo Iva 2024
I contribuenti IVA che hanno presentato il modello Dichiarazione IVA 2025 e hanno scelto di pagare il saldo dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per il 2024 entro il 30 giugno 2025, devono versare in unica soluzione o come prima rata il saldo IVA relativo al 2024 risultante dalla dichiarazione IVA annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese intercorso tra il 16.03.2025 e la data di versamento (quindi con interessi dell'1,60% se il pagamento avviene il 30 giugno 2025), tramite modello F24 con modalità telematiche, utilizzando il codice tributo: 6099 – Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale.
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DICHIARAZIONE IMU/IMPi e IMU ENC | Presentazione
Presentazione al competente Comune della dichiarazione IMU/IMPi, cartacea o telematica, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
Entro lo stesso termine, ovvero entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, gli enti non commerciali di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, che possiedono e utilizzano gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i). devono presentare la dichiarazione IMU ENC.
In questo caso la dichiarazione deve essere presentata ogni anno. Per questo si precisa che il modello dichiarativo oggetto delle presenti istruzioni diventa l’unico modello che deve essere utilizzato da tali soggetti, per tutti gli immobili di cui sono in possesso, non solo quindi per gli immobili in cui si svolge una delle attività cosiddette meritevoli di cui all’art. 7, comma 1, lett. i), del D. Lgs. n. 504 del 1992, con modalità commerciali, ma anche per quelli in cui non svolgono attività meritevoli.
I soggetti che scelgono di trasmettere direttamente la propria dichiarazione devono utilizzare i servizi telematici Entratel o Fisconline in base ai requisiti posseduti per il conseguimento.
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DIGITAL TAX | Invio Dichiarazione
Invio all’Agenzia delle entrate della dichiarazione contenente i dati relativi all’imposta sui servizi digitali (Digital Services Tax– DST), introdotta dall’art. 1, commi da 35 a 50, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Ricordiamo che l’imposta sui
servizi digitali colpisce i soggetti esercenti attività d’impresa che forniscono servizi digitali e che, singolarmente o come gruppo, nel corso dell’anno solare precedente a quello di imposizione, abbiano congiuntamente:
- un ammontare complessivo dei ricavi – ovunque realizzati – di almeno 750 milioni di euro, di cui
- non meno di 5,5 milioni di euro realizzati nel territorio dello Stato tramite servizi digitali.
Si tratta dunque di soggetti aziendali di dimensioni significative. I soggetti passivi d'imposta applicheranno alla fornitura dei servizi digitali, un'imposta pari al 3% ai ricavi imponibili. A tal fine rilevano i corrispettivi percepiti nel corso dell’anno solare da ciascun soggetto passivo dell’imposta.
ATTENZIONE: Dal periodo d’imposta 2025, la Legge di Bilancio ha eliminato la soglia dei € 5,5 milioni: resta dunque solo il requisito del volume globale di € 750 milioni per essere soggetti passivi. Ma per il 2024, entrambi i requisiti valgono ancora.
La dichiarazione deve essere trasmessa annualmente all’Agenzia delle entrate in via telematica, utilizzando il modello DST DIGITAL SERVICES TAX.
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SUPERBOLLO AUTO | Versamento
I soggetti che risultano al PRA proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria di autovetture e di autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con potenza superiore a 185 Kw e con scadenza del bollo auto ad maggio 2025 residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi, devono provvedere al pagamento dell'addizionale erariale alla tassa automobilistica (c.d. superbollo), pari a 20,00 euro per ogni kilowatt di potenza del veicolo superiore a 185 Kw, ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo rispettivamente al 60%, al 30% e al 15%.
Non è più dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione.
Il pagamento deve essere effettuato mediante modello F24 – Versamenti con elementi identificativi, con esclusione della compensazione, con modalità telematica per i titolari di partita Iva ovvero presso Banche, Poste, Agenti della riscossione o mediante i servizi di pagamento on-line per i non titolari di partita Iva, utilizzando il codice tributo: 3364 – Addizionale Erariale alla tassa automobilistica.
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BOLLO AUTO | Versamento
I proprietari di autoveicoli con oltre 35 Kw con bollo scadente a maggio 2025 residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi, devono effettuare il pagamento delle tasse automobilistiche (bollo auto) da pagare tra il 1° e il 30 giugno 2025.
Il pagamento per il rinnovo della tassa automobilistica deve essere effettuato di regola nel corso del mese successivo alla scadenza dell’ultima tassa dovuta. e può essere effettuato tramite:
- pagoBollo on line (servizio online di ACI denominato Bollonet)
- le Delegazioni ACI
- le Agenzie Sermetra
- i Punti vendita Mooney
- Poste Italiane, mediante pagamento on-line allo sportello e attraverso gli altri canali messi a disposizione
- i punti vendita Lottomatica
- le altre Agenzie di pratiche auto autorizzate presenti sul territorio (Isaco, PTAvant, Stanet, Agenzia Italia Net Service)
- Banche e altri Operatori aderenti all’iniziativa PSP tramite i canali da questi messi a disposizione (Home Banking, Sportelli Bancari, APP per smartphone e tablet, esercizi commerciali, ecc.)
- l'app IO, cliccando direttamente sull'avviso riportato nella notifica inviata dalla propria Regione/Provincia Autonoma, se ha attivato il servizio di notifica scadenza, inquadrando un qr-code o digitando manualmente i dati.
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REGIME OPZIONALE DELLE SIIQ | Versamento imposta sostitutiva
Le società per azioni residenti fiscalmente nel territorio dello stato svolgenti in via prevalente attività di locazione immobiliare, i cui titoli di partecipazione siano negoziati in mercati regolamentati, con esercizio coincidente con l'anno solare, che si avvalgono del regime speciale opzionale civile e fiscale previsto per le SIIQ (Società Investimento Immobiliare), devono versare la rata dell'imposta sostitutiva dell'Ires e dell'Irap sulle plusvalenze realizzate su immobili destinati a locazione.
Sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi nella misura del tasso di sconto aumentato di un punto percentuale, da versare contestualmente al versamento di ciascuna delle predette rate. Il versamento è effettuato con modello F24 con modalità telematiche, con codice tributo: 1120 – Imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativa alle SIIQ ed alle SIINQ, ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 126.
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CONSOLIDATO FISCALE | Versamento imposta sostitutiva
Le Società aderenti al consolidato fiscale o in regime di trasparenza fiscale che hanno deciso di riallineare i valori civilistici ai valori fiscali (art. 1, comma 49, L. 244/2007), devono provvedere al versamento dell'imposta sostitutiva dell'Ires sui disallineamenti tra valori civili e valori fiscali derivanti dalla adesione al regime del consolidato e della trasparenza, senza alcuna maggiorazione, tramite Modello F24 con modalità telematiche.
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OPERAZIONI STRAORDINARIE | Versamento imposta sostitutiva
Le Società che hanno posto in essere operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti di aziende, ramo o complesso aziendale) e che optano per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 176, comma 2-ter, del D.P.R. n. 917/1986 (introdotto dall'art. 1, commi 46-47, della Legge n. 244/2007), devono provvedere al versamento della rata dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap sui maggiori valori iscritti in bilancio in occasione di tali operazioni, tramite Modello F24 con modalità telematiche.
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PEC AMMINISTRATORI | Comunicazione
Le imprese già costituite in forma societaria al 1° gennaio 2025 devono provvedere alla comunicazione degli indirizzi PEC dei propri amministratori fino alla data del 30 giugno 2025 (nota del MIMIT n. 43836 del 12 marzo).
In ogni caso, la comunicazione dovrà essere effettuata in occasione della iscrizione di una nuova nomina o del rinnovo dell’amministratore, nonché della nomina del liquidatore, anche nell’eventualità in cui, per le imprese già costituite, questa comunicazione avvenga in data antecedente il 30 giugno 2025.
Per le imprese costituite dopo il 1° gennaio 2025, o per quelle che, pur sulla base di un atto costitutivo di data antecedente, presentino la domanda di iscrizione dopo il 1° gennaio 2025, il termine per la comunicazione è individuato in coincidenza con il deposito della domanda di iscrizione nel registro delle imprese.
L’obbligo riguarda tutte le società di persone e di capitali che esercitano attività imprenditoriale:
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DISTRIBUTORI DI CARBURANTE – Trasmissione corrispettivi
Ultimo giorno utile per la trasmissione telematica all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di benzina e gasolio da parte dei gestori di distributori a elevata automazione, destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori del mese precedente.
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RAVVEDIMENTO TOMBALE 2018-2022 – Versamento imposte sostitutive
I soggetti ISA che hanno aderito al Concordato preventivo biennale per il 2024-2025 (di cui all’articolo 2-quater del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143) devono effettuare il versamento della 4° rata dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell’imposta regionale sulle attività produttive, per le annualità interessate, per coloro che hanno optato per il pagamento rateale con un massimo di 24 rate mensili di pari importo con l'aggiunta degli interessi calcolati al tasso legale sulle rate successive alla prima.
Il versamento deve essere effettuato tramite F24 utilizzando i seguenti codici tributo (Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 50 del 17.10.2024):
- “4074” denominato “CPB – Soggetti persone fisiche – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali – Ravvedimento di cui all’art. 2-quater del decreto-legge n. 113 del 2024”;
• “4075” denominato “CPB – Soggetti diversi dalle persone fisiche – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali – Ravvedimento di cui all’art. 2-quater del decreto-legge n. 113 del 2024”;
• “4076” denominato “CPB – Imposta sostitutiva dell’IRAP – Ravvedimento di cui all’art. 2-quater del decreto-legge n. 113 del 2024”.
Il versamento degli interessi dovuti in ipotesi di pagamento rateale è eseguito con i codici tributo già esistenti:
- “1668”, in caso di utilizzo dei codici tributo “4074” e “4075”,
- e “3805”, in caso di utilizzo del codice “4076”.
- “4074” denominato “CPB – Soggetti persone fisiche – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali – Ravvedimento di cui all’art. 2-quater del decreto-legge n. 113 del 2024”;
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IMPRESE DI ASSICURAZIONE – Comunicazione dati somme liquidate
Le imprese, gli intermediari e tutti gli altri operatori del settore delle assicurazioni che erogano, in ragione dei contratti di assicurazione di qualsiasi ramo, somme di denaro a qualsiasi titolo nei confronti dei danneggiati, devono inviare la comunicazione dei dati relativi alle somme liquidate ai danneggiati all’Anagrafe tributaria entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento, utilizzando il Sistema di interscambio dati (Sid).
Lo ha stabilito l'Agenzia delle Entrate con Provvedimento del 17 dicembre 2024 e in vigore dal 1° gennaio 2025. Approvate, con lo stesso documento, anche le relative specifiche tecniche.
Tra i soggetti obbligati sono compresi anche le imprese, gli intermediari e tutti gli altri operatori del settore delle assicurazioni che sono stabili organizzazioni in Italia di imprese di assicurazioni residenti all’estero, oppure che operano in Italia in libera prestazione di servizi. Sono esonerati dall’obbligo di comunicazione gli intermediari e gli altri operatori del
settore che erogano somme di denaro in nome o per conto di imprese di assicurazione -
ENTI NON COMMERCIALI E AGRICOLTORI ESONERATI – Versamento Iva intracomunitaria
Gli Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i produttori agricoli di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere alla liquidazione e versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente, con Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato, utilizzando il codice Tributo:
- 6043 IVA sugli acquisti modello INTRA 12 – art. 49 del DL n. 331/1993
- 622E IVA sugli acquisti modello INTRA 12 – art. 49 del DL n. 331/1993 (per le amministrazioni pubbliche con mod. F24Ep).
N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali.
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DICHIARAZIONE PRECOMPILATA 2025 (730 e Redditi PF) – Versamento saldo e acconto
Per i contribuenti con 730 senza sostituto d’imposta o con modello Redditi, scade il termine per versare il saldo e il primo acconto.
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IVA – Dichiarazione mensile IOSS e liquidazione
Trasmissione telematica della dichiarazione IVA IOSS relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) del mese precedente, da parte dei soggetti iscritti al (nuovo) Sportello unico per le importazioni (IOSS), indicando per ogni Stato membro di consumo l’imponibile, l’aliquota e l’imposta dovuta per le cessioni di beni ivi effettuate.
La Dichiarazione Iva Ioss è inviata elettronicamente all’Agenzia attraverso il Portale Oss.
Entro lo stesso termine va versata anche l’imposta dovuta in base alla dichiarazione mensile, ovvero l’IVA relativa alle vendite a distanza di beni importati da territori o Paesi terzi per le quali l’imposta è divenuta esigibile nel mese precedente.
Non è prevista alcuna modifica al termine di scadenza se tale data cade il fine settimana o in un giorno festivo.