• Riforme del Governo Meloni

    Decreto Omnibus 2024 diventa legge: il testo pubblicato in GU

    Nella Gazzetta Ufficiale del 08.10.2024 n. 236 pubblicata la legge del 07.10.2024 n. 143 di conversione del decreto legge del 9 agosto 2024, n. 113, c.d. decreto Omnibus, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico.

    Scarica il testo del Decreto legge n. 113/2024 coordinato con le modifiche apportate dalla legge.

    Come di consueto, le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

    Il testo, suddiviso in vari capi che trattano diverse materie di carattere fiscale, proroghe di termini normativi, e interventi economici straordinari, contiene diverse modifiche introdotte in sede di conversione, in particolare segnaliamo il cosidetto Bonus Natale e il Ravvedimento speciale per i soggetti ISA che aderiscono al concordato preventivo biennale.

    Di seguito, un riepilogo delle principali disposizioni contenute nel ddl approvato.

    Decreto Omnibus 113/2024: le principali modifiche contenute in sede di conversione

    Di seguito le principali modifiche apportate dal Senato rispetto al testo originale.

    Credito d’imposta per investimenti nella ZES Unica – Zona Economica Speciale (ZES) del Mezzogiorno

    Sono stati modificati i riferimenti normativi e chiariti i termini e le modalità per la comunicazione degli investimenti, con particolare attenzione alla comunicazione integrativa all’Agenzia delle Entrate e all'introduzione di termini specifici per la presentazione della documentazione. È stata cambiata la modalità di correzione della comunicazione, sostituendo "scarto" con "rigetto" e altre piccole correzioni stilistiche.

    In particolare, viene disposto che, le imprese che, dal 12 giugno al 12 luglio 2024, hanno presentato la comunicazione per richiedere il credito d’imposta, dovranno provvedere all'invio all’Agenzia delle Entrate di una comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti indicati nella prima comunicazione.

    La comunicazione integrativa dovrà essere trasmessa dal 18 novembre al 2 dicembre 2024,

    Bonus Natale

    È stato inserito l’articolo 2-bis, che prevede per il 2024 un’indennità di 100 euro per i lavoratori dipendenti con un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro e con determinate condizioni familiari.

    Concordato preventivo biennale

    Sono stati introdotti gli articoli 2-ter e 2-quater, che disciplinano rispettivamente:

    • il trattamento sanzionatorio per chi non aderisce al concordato preventivo biennale;
      in particolare, vengono ridotte della metà le soglie per l’applicazione delle sanzioni accessorie quando è irrogata una sanzione amministrativa per violazioni riferibili ai periodi d'imposta e ai tributi oggetto della proposta di concordato preventivo biennale non
      accolta dal contribuente ovvero, in relazione a violazioni riferibili ai periodi d'imposta e ai tributi oggetto della proposta, nei confronti di un contribuente decaduto dall'accordo di concordato preventivo biennale per inosservanza degli obblighi previsti dalle norme che lo disciplinano. Tali disposizioni si applicano anche nei confronti dei contribuenti che, per i periodi d'imposta dal 2018 al 2022, non si sono avvalsi del regime di ravvedimento speciale di cui al nuovo articolo 2-quater ovvero che ne decadono e l’imposta sostitutiva per le annualità accertabili,
    • e l’imposta sostitutiva per le annualità accertabili;
      l’articolo 2-quater, introdotto durante l’esame al Senato, consente ai soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che aderiscono, entro il 31 ottobre 2024, al concordato preventivo biennale di adottare il regime di ravvedimento  versando un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive.

    Regime IVA per la chirurgia estetica

    Viene introdotto l’articolo 7-sexies, che modifica il regime IVA per le prestazioni di chirurgia estetica.

    In particolare, viene esteso sotto il profilo temporale, il regime di esenzione dall’IVA, riconosciuto per alcune tipologie delle suddette prestazioni, disponendo l’esenzione anche per le prestazioni (rientranti nelle medesime tipologie) effettuate prima del 17 dicembre 2023 (giorno in cui è entrato in vigore il suddetto regime di esenzione), ed escludendo, tuttavia, rimborsi dell’imposta già versata.

    Associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e le società sportive dilettantistiche (SSD)

    Le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e le società sportive dilettantistiche (SSD) possono continuare ad applicare le vecchie disposizioni IVA fino all'entrata in vigore delle nuove disposizioni previste dall'articolo 5, comma 15-quater del decreto-legge n. 146 del 2021.

    Tuttavia, nel testo di legge viene precisato che queste disposizioni entreranno in vigore solo con la loro "data di applicazione", il che significa che le ASD e SSD possono continuare ad applicare il vecchio regime IVA fino a quando non saranno formalmente applicate le nuove regole.

    In particolare, il comma 1 dell'articolo 3 chiarisce che fino alla data di applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 15-quater, del decreto-legge n. 146 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 215 del 2021 (fissata al 1° gennaio 2025), possono continuare a essere poste fuori dal campo di applicazione dell’IVA le prestazioni indicate dal medesimo comma 15-quater, come previsto dall’articolo 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633 del 1972 (Istituzione e disciplina dell’IVA), da parte delle associazioni sportive dilettantistiche e delle società sportive dilettantistiche.

    Decreto Omnibus 113/2024: altre misure

    Disposizioni Fiscali

    • Imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero: Per i soggetti che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia, l’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero è aumentata da 100.000 a 200.000 euro.

    Misure economiche

    • Credito d’imposta per investimenti pubblicitari: È previsto un credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari a favore di leghe e società sportive professionistiche e dilettantistiche.

    Proroghe di Termini Normativi

    • Proroga dei termini di versamento delle imposte per adeguamento magazzino: Il termine di versamento della prima rata delle imposte dovute è differito al 30 settembre 2024.

    Disposizioni in Materia di IVA

    • Attività sportiva invernale: Viene introdotta una riduzione dell’IVA per i corsi di attività sportiva invernale impartiti da iscritti a specifici albi regionali o nazionali.

    Misure Urgenti in Materia di Istruzione e Cultura

    • Tutela assicurativa degli studenti e del personale scolastico: Viene estesa la copertura assicurativa anche per l’anno scolastico e accademico 2024-2025.
    • Finanziamenti per attività culturali: Viene stanziato un contributo per la realizzazione di eventi culturali, in particolare per celebrare il 2500° anniversario della fondazione di Napoli e per sostenere le iniziative culturali di Gorizia, capitale europea della cultura 2025.

    Misure a Favore degli Investimenti Esteri 

    • Finanziamenti agevolati: Viene previsto l’esonero dalla prestazione di garanzia per alcune domande di finanziamento agevolato presentate da operatori che investono nel Continente africano.

    Disposizioni Urgenti in Materia di Promozione della Ricerca

    • Finanziamento delle Università: Le risorse destinate al fondo per il finanziamento ordinario delle università statali vengono utilizzate per promuovere l’attività di ricerca delle università italiane.

    Questo decreto rappresenta una serie di misure mirate a sostenere settori chiave come lo sport, l’istruzione, la cultura e gli investimenti, con un'attenzione particolare alle esigenze fiscali e finanziarie del Mezzogiorno e alla proroga di scadenze normative rilevanti.

    Allegati:
  • Riforme del Governo Meloni

    Concessioni balneari: infrazione dall’Ue per l’Italia sulla proroga

    Il 23 novembre è stata pubblicata la Sentenza della Cassazione n 8394/2023 con la quale viene annullata la sentenza del Consiglio di stato che aveva bocciato la proroga al 2033 delle concessioni balneari.

    E' bene evidenziare che, la cassazione entra nel merito della proroga delle concessioni balneari, ancora in ballo, ma annulla la decisione del Consiglio di stato per eccesso di giurisdizione.

    Il Consiglio di stato dovrà nuovamente esprimersi sulle questioni importanti, ossia la proroga o meno che al momento dovrebbero scadere il 31.12.2023.

    Sempre sul tema concessioni balneari ricordiamo inoltre che con un parere di circa 30 pagine datato 15 novembre la Commissione europea ha avviato ufficialmente una procedura di infrazione contro l’Italia.

    Viene contestato il mancato rispetto della direttiva europea Bolkestein, sulle gare pubbliche per le concessioni di demanio marittimo. 

    La Commissione, nel documento, evidenzia che il Decreto milleproroghe approvato dal Governo Meloni, introducendo il rinvio di un anno delle gare, rappresenta un rinnovo automatico delle concessioni esistenti ai medesimi titolari, e pertanto in contrasto col diritto europeo.

    La Commissione europea ha avviato oggi ufficialmente una procedura di infrazione contro l’Italia sulle concessioni balneari. In una durissima lettera, Bruxelles contesta al nostro paese il mancato rispetto della direttiva europea Bolkestein, che impone le gare pubbliche sulle concessioni di demanio marittimo. In particolare, la Commissione evidenzia che il “decreto milleproroghe” approvato lo scorso febbraio dal governo Meloni, introducendo il rinvio di un anno delle gare, rappresenta un rinnovo automatico delle concessioni esistenti ai medesimi titolari, e pertanto si pone in contrasto col diritto europeo. Fonte: MondoBalneare.com
    La Commissione europea ha avviato oggi ufficialmente una procedura di infrazione contro l’Italia sulle concessioni balneari. In una durissima lettera, Bruxelles contesta al nostro paese il mancato rispetto della direttiva europea Bolkestein, che impone le gare pubbliche sulle concessioni di demanio marittimo. In particolare, la Commissione evidenzia che il “decreto milleproroghe” approvato lo scorso febbraio dal governo Meloni, introducendo il rinvio di un anno delle gare, rappresenta un rinnovo automatico delle concessioni esistenti ai medesimi titolari, e pertanto si pone in contrasto col diritto europeo. Fonte: MondoBalneare.com

    Concessioni balneari: infrazione dall'Ue per l'Italia sulla proroga

    Vediamo l'estratto della motivazione del documento pubblicato sul sito della Commissione: "ai sensi dell'articolo 258, primo comma, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, mantenendo le proroghe indiscriminate ed ex lege delle autorizzazioni per l'utilizzo di proprietà demaniali marittime, lacuali e fluviali per attività ricreative e turistiche, previste all'articolo 3, paragrafo 2, della legge 118/2022, come modificato dalla legge 14/2023, e dal combinato disposto dell’articolo 4, comma 4-bis della legge 118/2022, inserito dalla legge 14/2023, che fa “divieto agli enti concedenti di procedere all'emanazione dei bandi di assegnazione delle concessioni e dei rapporti di cui all'articolo 3, comma 1, lett. a) e b)” fino all'adozione dei decreti legislativi di cui allo stesso articolo 4 della legge 118/2022 e dell’articolo 10-quater del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, inserito dalla legge 14/2023, che prevede che “Le concessioni e i rapporti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 5 agosto 2022, n. 118, continuano in ogni caso ad avere efficacia sino alla data di rilascio dei nuovi provvedimenti concessori”, e tenendo conto del fatto che la delega la governo per l’adozione di tali decreti legislativi originariamente prevista dall’articolo 4(1) della legge 118/2022 risulta scaduta e non è contemplata alcuna indicazione circa un’eventuale nuova delega al Governo, la Repubblica italiana ha riprodotto le proroghe precedentemente previste all’articolo 1, paragrafo 18, del decreto-legge n. 194/2009, all’articolo 24, comma 3-septies del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, all’articolo 1, commi 682 e 683 della legge di bilancio e al decreto-legge n. 104/2020, nonché le previsioni dell'articolo 182, paragrafo 2, del decreto-legge 34/2020, che aveva vietato alle autorità locali di avviare o proseguire procedimenti pubblici di selezione per l'assegnazione di ‘concessioni balneari’, ed è dunque venuta meno agli obblighi imposti dall'articolo 12 della direttiva sui servizi e dell'articolo 49 TFUE, nonché dell'articolo 4, paragrafo 3, TUE"

    Concessioni balneari: i contenuti della delega scaduta

    Ricordiamo che la delega al Governo per provvedere alle norme sulle concessioni balneari era stata approvata nel febbraio del 2022 ed è appunto scaduta.

    La proposta emendativa al disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 (A.S. 2469) in materia di concessioni demaniali marittime mirava a migliorare la qualità dei servizi con conseguente beneficio per i consumatori, a valorizzare i beni demaniali e, al contempo, a dare certezze al settore. 

    Il testo prevedeva che le concessioni balneari in essere continuassero ad avere efficacia fino al 31 dicembre 2023. 

    Per assicurare un più razionale e sostenibile utilizzo del demanio marittimo, favorirne la pubblica fruizione e promuovere, in coerenza con la normativa europea, il Governo era delegato ad adottare entro sei mesi dall’entrata in vigore del Disegno di legge Concorrenza, decreti legislativi aventi la finalità di aprire il settore alla concorrenza, nel contempo tenendo in adeguata considerazione le peculiarità del settore.  

    Il testo dell'emendamento approvato specificava che continuavano ad avere efficacia fino al 31 dicembre 2023 se in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base di proroghe o rinnovi disposti anche ai sensi della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e del decreto-legge 4 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126: 

    • a) le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l’esercizio delle attività turistico ricreative, ivi comprese quelle di cui all'articolo 01, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494) quelle gestite dalle società sportive iscritte al registro CONI di cui al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e quelle per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti d’ormeggio
    • b) i rapporti aventi ad oggetto la gestione di strutture turistico ricreative in aree ricadenti nel demanio marittimo per effetto di provvedimenti successivi all’inizio dell’utilizzazione.

    Concessioni balneari: possibili azioni del Governo

    Dopo il parere negativo di Bruxelles, il Governo ha margini molto stretti di azione sulle concessioni balneari.

    Giorgia Meloni ha confermato, dopo il parere UE, l’intenzione di avviare una nuova negoziazione basata, secondo indiscrezioni su:

    • gare dal 1° gennaio 2024 solo nei tratti liberi,
    • dal 1° gennaio 2025 procedure ovunque.

    La proroga dovrebbe essere inserita all’interno di una più ampia riforma che riattualizzi la delega al Governo che era stata inserita nella legge per la concorrenza 118/2022 fatta scadere.

    Vedremo le prossime mosse dell'esecutivo considerando che dicembre è arrivato.

  • Riforme del Governo Meloni

    Imprese alluvionate: gli aiuti attivi per cui presentare domanda

    Dal 20 ottobre è possibile prensentare domanda sulla piattaforma del Ministero del Turismo per gli aiuti alle imprese alluvionate. Inoltre dal 21 novembre le imprese esprtatrici delle stesse  zone possono chiedere gli aiuti di SIMEST.

    Prima di vedere dettagli, ricordiamo che dal 1 agosto è vigore la Legge n 100/2023 di conversione del Decreto Alluvione, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 2023, la legge n. 100/2023 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1°maggio 2023.

    Decreto Alluvione Emilia: sospensioni per il Fisco

    Le misure di sospensione termini:

    • la sospensione, dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari e contributivi, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento, in scadenza a partire dal 1° maggio. La sospensione vale per gli adempimenti verso le amministrazioni pubbliche previsti a carico di datori di lavoro, di professionisti, di consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei territori coinvolti dagli eventi alluvionali, anche per conto di aziende e clienti non operanti nei territori stessi,
    • il differimento al 31 dicembre 2023 del termine per l’ultimazione degli interventi effettuati su unità immobiliari ubicate nei territori interessati, ai fini del bonus 110%.

    Leggi anche:

    Decreto Alluvione Emilia: fondo garanzia PMI

    A decorrere dal 2 giugno e fino al 31 dicembre 2023, la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996,  n.  662,  è concessa, in favore delle imprese localizzate nei territori indicati nell'Allegato 1 a titolo gratuito e fino alla misura:

    a)  nel  caso di  garanzia  diretta,  dell'80 per cento dell'operazione finanziaria. Tale percentuale e' elevabile fino al 90 per cento, in conformita' a  quanto  previsto  dal  regime  di  aiuti notificato ai sensi del «Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure  di  aiuto  di Stato  a  sostegno  dell'economia  a   seguito dell'aggressione  della  Russia  contro l'Ucraina»  di  cui alla comunicazione della Commissione europea 2023/C 101/03;

    b) nel caso di riassicurazione, del  90  per  cento  dell'importo dell'operazione finanziaria garantito dal garante di  primo livello. Tale percentuale e' elevabile fino al 100 per cento, in conformita' a quanto previsto dal regime di aiuti notificato ai sensi  del  «Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure  di  aiuto  di  Stato  a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina» di cui alla comunicazione della Commissione europea 2023/C 101/03, a condizione che le garanzie rilasciate dal garante di primo livello non superino la percentuale massima di copertura del  90  per cento e che prevedano il pagamento  di  un  premio  che  tiene  conto esclusivamente dei costi amministrativi.

    Attenzione al fatto che, in data 8 giugno, è stata pubblicata la Circolare n 11 di Mediocredito con la quale si prevede che a partire dall’8 giugno 2023, è possibile presentare le richieste di garanzia al Fondo ai sensi dell’art. 9 del Decreto – Legge 1° giugno 2023, n.61, pubblicato nella G.U. n.127 del 1° giugno 2023, recante “Interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023” (di seguito “DL Alluvione Emilia-Romagna”).

    Accedi da qui al sito dI mediocredito.

    Decreto Alluvione Emilia: aiuti imprese esportatrici

    Al fine di sostenere le imprese esportatrici localizzate nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1 maggio 2023, per i  quali è stato  dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, la Societa' italiana per  le imprese all'estero SIMEST S.p.A.  è autorizzata,  a  decorrere dal 2 giugno e  nel  rispetto del regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17  giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, all'erogazione di contributi a fondo perduto, per l'indennizzo dei comprovati danni diretti subiti dalle medesime imprese, nei  limiti  della  quota  dei medesimi danni per la quale non si è avuto accesso ad altre forme di ristoro a carico della finanza pubblica.

    I contributi non concorrono alla formazione  del  reddito  ai  fini  delle imposte  sui  redditi  e  del  valore  della   produzione   ai fini dell'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive  (IRAP)  e  non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
    All'attuazione si provvede a valere  sulle giacenze, nel limite massimo di 300 milioni di  euro, del conto di tesoreria intestato a SIMEST.

    Leggi anche: Agevolazioni per imprese esportatrici: domande per gli alluvionati dal 21.11

    Decreto Alluvione Emilia: sospensione termini per le imprese

    Per le società e le imprese che, alla data del 1° maggio  2023, avevano la sede operativa nei  territori  indicati  nell'allegato  1, sono sospesi dal 1° maggio 2023 e  sino  al  30  giugno  2023,  senza applicazione di sanzioni e interessi:

    a) i versamenti riferiti al diritto annuale di  cui  all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580

    b) gli adempimenti contabili e societari in scadenza entro il  30 giugno 2023;

    c) il pagamento delle rate  dei  mutui  e  dei  finanziamenti  di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni  di  credito  agrario di esercizio e di miglioramento e di credito  ordinario,  erogati  dalle banche, nonche' dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo  di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia  bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo  1°  settembre  1993,  n. 385. Analoga sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni  per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici divenuti inagibili,  anche  parzialmente,  ovvero  beni  immobili  strumentali all'attivita' imprenditoriale, commerciale, artigianale,  agricola  o professionale svolta nei medesimi edifici. 

    La sospensione si  applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di  locazione  finanziaria aventi  per  oggetto   beni   mobili   strumentali all'attivita' imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale.

    Gli eventi alluvionali che hanno colpito le imprese sono  da  considerarsi  causa  di  forza  maggiore anche ai fini dell'applicazione della normativa bancaria  e  delle  segnalazioni  delle  banche  alla Centrale dei rischi.

    Per le societa' e le imprese aventi sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1, tenute a presentare atti e documenti presso le Camere di commercio, sono sospesi, a decorrere dal 1° maggio  2023 e fino al 31 luglio 2023, tutti i termini per i relativi  adempimenti amministrativi e il pagamento  delle  conseguenti  sanzioni  previste dalla vigente normativa.

    I versamenti sospesi ai sensi del comma 1,  lettera  a),  e  del comma 3 sono effettuati in unica soluzione alla ripresa del termine.

    Decreto Alluvione Emilia: misure per il turismo

    Con avviso del 20 ottobre il Turismo informa del fatto che, ai sensi del Decreto del Ministro del turismo di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, prot. n. 19403/23 del 15 settembre 2023, recante Disposizioni applicative concernenti i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse stanziate sul fondo destinato alle imprese esercenti attività turistiche e ricettive, nonché di ristorazione, situate nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”, è possibile presentare le domande a partire dalle ore 15:00 di venerdì 20 ottobre 2023.

    Le domande possono essere presentate fino alle ore 18:00 di lunedì 6 novembre 2023, utilizzando esclusivamente la piattaforma informatica, accessibile tramite SPID/CIE e raggiungibile al seguente link: istanze.ministeroturismo.gov.it.

    Ricordiamo che al fine di assicurare la ripresa delle attivita' produttive e di garantire il ristoro  dei  danni  subiti  dagli operatori  economici aventi  sede  operativa  nei  territori  interessati   dagli   eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio  2023, di e' istituito, nello stato di previsione del Ministero del turismo, un Fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per  l'anno  2023,  da destinare alle imprese dei predetti territori, per il sostegno  delle attivita' turistiche e ricettive, ivi inclusi i porti turistici,  gli stabilimenti termali e balneari,  i  parchi  tematici,  i  parchi  di divertimento, gli agriturismi e il settore fieristico, nonche'  della ristorazione e  del  trasporto 

    di  viaggiatori  effettuato  mediante noleggio di autobus con conducente.

    Decreto Alluvione Emilia: aiuti alle imprese agricole

    Le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice  civile, ivi comprese le cooperative che svolgono  l'attivita'  di  produzione agricola, iscritte nel registro delle imprese o  nell'anagrafe delle imprese agricole istituita presso le regioni interessate dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio  2023, che hanno subito danni eccezionali a seguito dei  predetti  eventi  e che, al verificarsi dell'evento, non  beneficiavano  della  copertura recata da polizze assicurative a copertura del rischio alluvione alle produzioni agricole e del rischio piogge alluvionali  alle  strutture aziendali, possono accedere agli interventi previsti per favorire  la ripresa dell'attivita' economica e produttiva di cui  all'articolo  5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, anche in  deroga  alle disposizioni  di  cui  al comma  4  del  medesimo  articolo  5  e  a complemento degli aiuti erogati dal Fondo mutualistico nazionale  per la copertura dei danni catastrofali  meteoclimatici  alle  produzioni agricole causati da alluvione,  gelo  o  brina  e  siccita', di cui all'articolo 1, commi da 515 a 518, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
    Le domande di aiuto per i danni alle strutture aziendali e  alle infrastrutture interaziendali sono trasmesse alla regione competente, che provvede a istruirle e ad erogare gli aiuti. Le domande di  aiuto per i danni alle  produzioni  agricole  sono  trasmesse  al  soggetto gestore del Fondo con  le  stesse  modalita' stabilite dal regolamento di funzionamento dello  stesso  Fondo,  che provvede al ricevimento,  all'istruttoria  e   all'erogazione   del relativo aiuto nel limite della disponibilita'

    Al fine di consentire la concessione degli  aiuti  alle  imprese agricole che hanno subito danni dalla siccita' verificatasi nel corso dell'anno 2022, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 115 del 2022, entro la scadenza del 30 giugno 2023  stabilita  dal regime di aiuto di  cui  all'articolo  25  del  regolamento  (UE)  n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, nell'ambito del quale sono state attivate le provvidenze, in deroga  alle  disposizioni  di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 102 del 2004, la ripartizione delle somme disponibili tra  le  regioni  e  province autonome di Trento e di Bolzano e' effettuata, entro  il  termine  di dieci giorni dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto, con  decreto  del   Ministro   dell'agricoltura,   della   sovranita' alimentare e delle foreste.

    La ripartizione di cui  al  comma  6  e'  effettuata  secondo  i seguenti criteri

    • a) il 40 per cento della dotazione,  sulla  base  del  fabbisogno comunicato dalle regioni relativo alle domande istruite;
    • b) il restante 60 per cento, tra le  regioni  per  le  quali  nel corso del 2022 e' stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla situazione di deficit idrico, sulla base del fabbisogno relativo alle domande istruite e da queste comunicato.

    Il Fondo per l'innovazione in agricoltura di cui all'articolo 1, comma 428, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, nella misura  di  10 milioni di euro per l'anno 2023, di 30 milioni  di  euro  per  l'anno 2024 e di 35  milioni  di  euro  per  l'anno  2025,  e'  destinato  a sostenere gli investimenti e i progetti  di  innovazione  di  cui  al medesimo comma 428 realizzati da imprese  dei  settori dell'agricoltura, della zootecnia, della  pesca  e  dell'acquacoltura con sede operativa nei territori  colpiti  dagli  eccezionali  eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio e del  25  maggio  2023.  I criteri  e  le  modalita'  di  attuazione  di  tali  interventi  sono stabiliti con il decreto di cui  all'articolo  1,  comma  430,  della legge n. 197 del 2022.

    Di seguito la sintesi delle altre misure come indicata nel comunicato stampa del governo diffuso all'atto della approvazione del decreto in oggetto.

    Decreto Alluvione Emilia: sospensioni processi e concorsi

    Inoltre, si prevede:

    • il rinvio fino al 31 luglio 2023 delle udienze dei procedimenti civili e penali e la sospensione dei termini processuali e dei giudizi civili e penali nel caso in cui la parte o il difensore siano residenti nella zona colpita dall' evento alluvionale;
    • la sospensione, dal 1° maggio 2023 al 31 agosto luglio 2023, dei termini nei giudizi amministrativi, contabili, militari e tributari;
    • la sospensione, dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, dei termini dei procedimenti amministrativi;
    • la possibilità di accedere ad apposite prove di recupero dei concorsi per i residenti nelle zone alluvionate;
    • l’equiparazione del periodo di assenza dal servizio al servizio effettivamente prestato per il personale dipendente delle pubbliche amministrazioni che non possa svolgere la prestazione lavorativa neppure attraverso la modalità agile.
    Allegati: