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Ricetta elettronica dematerializzata: tutte le regole 2026
Approvato anche dal Senato il Ddl di conversione del Milleproroghe ora atteso in GU.
Tra le norme il comma 10-quinquies dell’articolo 5, inserito in sede referente dispone l’applicazione a regime delle modalità di utilizzo di strumenti alternativi al promemoria cartaceo della ricetta elettronica e di utilizzo del promemoria della ricetta elettronica presso le farmacie, previste dall’ordinanza n. 884 del 31 marzo 2022 del Capo del Dipartimento della protezione civile.
Vediamo i dettagli.
Ricetta elettronica dematerializzata: da quando
Il comma 10-quinquies dell’articolo 5 modifica il comma 6 dell’articolo 4 del D.L. n. 198 del 2022 rendendo permanente l’applicazione prevista fino al 31 dicembre 2025 dalla disposizione oggetto di modifica – delle modalità di utilizzo di strumenti alternativi al promemoria cartaceo della ricetta elettronica e di utilizzo del promemoria della ricetta elettronica presso le farmacie, stabilite dagli articoli 2 e 3 dell’ordinanza n. 884 del 31 marzo 2022 del Capo del Dipartimento della protezione civile.
Come previsto dal citato articolo 4, comma 6, del D.L. n. 198 del 2022, tali modalità si applicano anche all’invio del numero di ricetta elettronica (NRE) mediante posta elettronica.
Si ricorda che l’articolo 2 della citata ordinanza n. 884 del 31 marzo 2022 del Capo del Dipartimento della protezione civile prevede che l’assistito, al momento della generazione della ricetta elettronica da parte del medico prescrittore, può chiedere allo stesso medico il rilascio del promemoria dematerializzato tramite posta elettronica certificata o tramite posta elettronica ordinaria ovvero l’acquisizione del numero di ricetta elettronica tramite SMS, tramite applicazione per telefonia mobile che consenta lo scambio di messaggi e immagini o tramite comunicazione telefonica.Il successivo articolo 3 dispone che l’assistito, per comunicare i dati della ricetta elettronica alla farmacia prescelta, può ricorrere alla posta elettronica a sms o ad applicazione per telefonia mobile che consenta lo scambio di messaggi e immagini, oppure a mera comunicazione alla farmacia.
Tali modalità, in base alla citata ordinanza n. 884 del 31 marzo 2022, erano applicabili fino al 31 dicembre 2022, termine prorogato al 31 dicembre 2024 dall’articolo 4, comma 6, del citato D.L. n. 198 del 2022 e, successivamente, al 31 dicembre 2025 dall’articolo 4, comma 12-bis, del D.L. n. 202 del 2024.
Si ricorda, inoltre, che le modalità di utilizzo del promemoria dematerializzato della ricetta elettronica previste dalla citata ordinanza n. 884 del 31 marzo 2022 sono aggiuntive rispetto a quelle stabilite dall’articolo 3 del decreto MEF 30 dicembre 2020.
L’istituzione della ricetta elettronica ha consentito l’informatizzazione dell’intero processo riguardante la ricetta medica cartacea tradizionale. -
Comuni montani 2026: nuovo elenco
Sulla GU n 42 del 20 febbraio è pubblicata la Delibera del Cdm del 18 febbraio di autorizzazione all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in attuazione dell'art. 2, comma 1, della legge 12 settembre 2025, n. 131, che definisce i criteri per la classificazione dei comuni montani e contestualmente elenca i comuni che soddisfano tali criteri.
Sono montani i comuni che soddisfano i criteri previsti da almeno una delle seguenti lettere:
a) almeno il 20% della superficie del territorio comunale al di sopra di 600 metri di altitudine sul livello del mare, al netto delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline, e almeno il 25% della superficie del territorio comunale con pendenza superiore al 20%, al netto delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline;
b) altitudine media della superficie del territorio comunale pari o superiore a 350 metri sul livello del mare, al netto delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline, e almeno il 5% della superficie del territorio comunale con pendenza superiore al 20%, al netto delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline;
c) altitudine media della superficie del territorio comunale pari o superiore a 400 metri sul livello del mare, al netto delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline;
d) altitudine massima pari o superiore a 1.200 metri sul livello del mare;
e) i comuni con altitudine media della superficie del territorio comunale pari o superiore a 300 metri sul livello del mare, al netto delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline, appartenenti a province con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri, riconosciute ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 7 aprile 2014, n. 56, o della normativa regionale vigente alla data di entrata in vigore della legge 12 settembre 2025, n. 131.Sono altresi' classificati come montani:
a) i comuni che confinano esclusivamente con uno o piu' comuni che soddisfano almeno uno dei criteri di cui comma 1, oppure con i suddetti comuni e uno Stato estero oppure con uno Stato estero, purche' l'altitudine media della superficie del territorio comunale sia pari o superiore a 200 metri sul livello del mare, al netto delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline;
b) i comuni appartenenti a un gruppo di comuni tra di loro confinanti, fino a un numero massimo di cinque, ciascuno con altitudine media pari o superiore a 200 metri sul livello del mare, al netto delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline, a condizione che il gruppo di comuni sia completamente circondato da comuni che soddisfano almeno uno dei criteri di cui al comma 1, oppure da tali comuni e uno Stato estero, oppure da uno Stato estero.In allegato anche l'elenco dei comuni che il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie ha pubblicato anche sul proprio sito.
Il comunicato diffuso sul sito istituzionale del Dipartimento ha voce del Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Roberto Calderoli evidenzia che: E’ stato raggiunto un accordo unanime con Regioni, Province e Comuni sulle modalità di prima applicazione dei criteri per la classificazione dei Comuni montani. Per quanto riguarda il dpcm relativo alla definizione dei criteri: si è raggiunta l’intesa con Comuni e Province, mentre c’è una mancata intesa con le Regioni che si sono comunque espresse favorevolmente a maggioranza e hanno inoltre votato all’unanimità la deroga sul termine dei 30 giorni per poter procedere in Consiglio dei Ministri. Ciò significa che possiamo andare avanti nel percorso previsto”
Vediamo cosa cambia, il nuovo elenco dei comuni montani 2026 e quali saranno i prossimi passaggi per applicare le novità previste dalla legge n 131/2025 sulla montagna.
Comuni montani 2026: circa 350 esclusi, tutte le novità in arrivo
La precedente definizione di Comune montano era ancorata alla legge n. 991 del 1952.
Con la nuova attuazione della legge 131/2025, i criteri vengono aggiornati sulla base di parametri oggettivi legati principalmente ad altitudine e pendenza del territorio.
Secondo la nuova bozza di Dpcm, i Comuni montani saranno 3.715, contro i 4.062 individuati in precedenza come totalmente o parzialmente montani. Si tratta quindi di 347 enti in meno rispetto alla classificazione precedente.
I nuovi Comuni montani coprono oltre 151mila chilometri quadrati, pari al 51% del territorio nazionale, e ospitano circa 11,9 milioni di residenti, ovvero il 20% della popolazione italiana.
Scarica qui l'elenco dei comuni montani 2026.
Comuni montani 2026: perché è importante la nuova classificazione
La definizione di “Comune montano” non è solo una questione nominale. Essa determina:
- l’accesso ai fondi nazionali per la montagna;
- l’applicazione di misure fiscali agevolative;
- la programmazione regionale di interventi infrastrutturali e sociali;
- la possibilità di beneficiare di specifiche politiche di sviluppo.
In altre parole, entrare o uscire dall’elenco può incidere concretamente sulle risorse disponibili per cittadini, imprese ed enti locali.
I dati ufficiali evidenziano che i Comuni montani presentano caratteristiche strutturali diverse rispetto al resto del Paese.
In media:
- il 23% della superficie è coperto da aree protette (contro il 9% nei territori non montani);
- il 13,5% del territorio è a rischio frana (contro il 4,6%);
- il tempo medio per raggiungere servizi essenziali (scuole, ospedali, trasporti) supera i 39 minuti, contro i 24 minuti del resto d’Italia;
- il tasso di occupazione tra 20 e 64 anni è pari al 64%, a fronte del 67% nazionale.
Si tratta quindi di territori con maggiori fragilità infrastrutturali e demografiche, ma anche con rilevanti vincoli ambientali.
Comuni montani 2026: le reazioni delle parti in causa
La pubblicazione del nuovo elenco ha generato reazioni contrastanti.
In diverse Regioni si è manifestato il malcontento dei Comuni esclusi, che temono di perdere risorse e opportunità.
In Liguria, ad esempio, 32 Comuni risultano esclusi rispetto alla precedente classificazione, mentre otto entrano per la prima volta. In Campania il numero complessivo dei Comuni montani scende, con 43 esclusioni secondo i nuovi criteri.
Le organizzazioni rappresentative degli enti locali hanno evidenziato il rischio di creare incertezza e frammentazione, pur riconoscendo la necessità di aggiornare criteri ormai datati.
Comuni montani 2026: i prossimi passi
La fase più delicata deve ancora arrivare.
La legge 131/2025 prevede infatti che, all’interno dei 3.715 Comuni montani, venga individuato un sotto-elenco di enti destinatari di specifiche agevolazioni fiscali e crediti d’imposta.
I criteri per questa ulteriore selezione, di natura socio-economica, non sono ancora stati definiti. Si tratterà presumibilmente di parametri legati a:
- spopolamento;
- indicatori di fragilità economica;
- livello dei servizi;
- caratteristiche infrastrutturali.
Solo dopo l’individuazione di questo sotto-elenco sarà possibile conoscere nel dettaglio quali Comuni potranno beneficiare concretamente delle nuove misure fiscali.
Per gli enti locali, il primo passo sarà verificare la propria inclusione nel nuovo elenco e monitorare l’iter di approvazione definitiva del Dpcm.
Per imprese e professionisti sarà importante:
- seguire la definizione dei criteri del sotto-elenco;
- valutare l’impatto delle future agevolazioni fiscali;
- considerare eventuali opportunità di investimento nei territori che risulteranno beneficiari.
Anche i cittadini dovranno prestare attenzione alle misure che verranno adottate a livello locale e regionale, soprattutto in materia di servizi, incentivi all’insediamento e sostegno alle attività produttive.
Allegati: -
Referendum 2026: nuove regole e onorari
Il Consiglio dei Ministri del 22 dicembre ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2026.
Il provvedimento interviene per garantire l’ordinato svolgimento delle tornate elettorali previste per il prossimo anno, ottimizzando le procedure organizzative e i tempi delle operazioni di voto.
Il Decreto è stato pubblicato in GU n 299 del 27 dicembre ed è in vigore dal 28.12.
Leggi anche Riforma della Giustizia: si vota il 22 e 23 marzo.
Referendum 2026: nuove regole e onorari
Le norme rispondono all’esigenza di assicurare la massima partecipazione dei cittadini e l’efficienza della macchina amministrativa in occasione delle scadenze elettorali e referendarie.
Il testo prevede il prolungamento delle operazioni di votazione, stabilendo che per le consultazioni dell’anno 2026 le urne rimangano aperte nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15.
Tale misura mira a facilitare l’esercizio del diritto di voto, riducendo il rischio di affollamenti presso i seggi e garantendo un tempo congruo per l’afflusso degli elettori.
Il decreto disciplina, inoltre, le modalità di accorpamento di diverse tipologie di consultazioni (cosiddetto election day), al fine di generare risparmi per la finanza pubblica e limitare i disagi per l’attività scolastica nei plessi sede di seggio.
Vengono infine aggiornate le indennità spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione e disciplinate le procedure per il riparto delle spese tra lo Stato e gli enti locali interessati.
In particoalre, in ragione del prolungamento delle operazioni di votazione ai componenti degli uffici elettorali di sezione e dei seggi speciali di cui all'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, spettano, gli onorari fissi forfettari di cui all'articolo 1, commi 1, 2, 4 e 5, lett. a) e c), della legge 13 marzo 1980, n. 70, aumentati del 15 per cento, ferme restando le maggiorazioni previste per la contemporanea effettuazione di piu' consultazioni.
In caso di contemporaneo svolgimento, nell'anno 2026, di consultazioni referendarie ed elezioni suppletive in collegi uninominali della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica, si applicano le disposizioni previste per le elezioni politiche suppletive relativamente agli adempimenti comuni, compresi quelli concernenti la composizione, il funzionamento e i compensi degli uffici elettorali di sezione e dei seggi speciali di cui all'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136.Appena completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro dei votanti per ogni consultazione, si procede, nell'ordine, allo scrutinio relativo alle consultazioni referendarie e successivamente, senza interruzioni, a quello relativo alle elezioni politiche suppletive.
In caso di contemporaneo svolgimento, nell'anno 2026, di elezioni suppletive in collegi uninominali della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica e di un turno di elezioni amministrative, anche quando disciplinate da norme regionali, appena completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro dei votanti per ogni consultazione, si procede alle operazioni di scrutinio delle elezioni suppletive e successivamente, senza interruzioni, a quelle relative alle elezioni amministrative.Lo scrutinio relativo alle elezioni circoscrizionali è rinviato alle ore 9 del martedì
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Legge Semplificazioni: le principali novità in vigore dal 18.12
Pubblicato in GU n 281 del 2 dicembre la Legge n 182/2025 con disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese
Ricordiamo che i contenuti di tale provvedimento sono piuttosto eterogenei e tra questi vi sono modifiche al codice civile con le quali a partire dal 18 dicembre 2025 si prevede:
- la riduzionie dei termini per la dichiarazione di assenza e di morte presunta della persona;
- la possibilità di trascrivere, nei pubblici registri immobiliari, un atto notorio attestante l’accettazione tacita o presunta dell’eredità;
- la cancellazione del diritto dei legittimari lesi di chiedere ai terzi acquirenti la restituzione degli immobili che il donatario del de cuius ha alienato loro.
Vediamo una sintesi delle altre novità.
Ddl Semplificazioni: alcune delle novità
In tema di successioni e donazioni si evidenziano gli articoli 41 e 44
L’articolo 41 interviene sull’articolo 2648 del codice civile semplificando le modalità di trascrizione dell’accettazione di eredità nei registri immobiliari.
Con le novità sarà possibile procedere alla trascrizione sulla base di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata contenente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con cui l’erede o il suo successore a titolo universale attesti:
- di aver accettato tacitamente l’eredità,
- di aver acquisito la qualità di erede per mancato compimento dell’inventario o per mancata dichiarazione di accettazione o rinuncia nei termini
La norma ha lo scopo di ridurre i tempi di formalizzazione dei passaggi ereditari, garantendo al contempo maggiore certezza nelle vicende patrimoniali.
Per quanto riguarda l'entrata in vigore è bene specificare che le nuove disposizioni si applicheranno alle successioni aperte dopo l’entrata in vigore della legge
Il regime previgente continuerà a valere per le trascrizioni in corso soltanto se, entro sei mesi, saranno notificati o trascritti atti di opposizione o domande giudiziali di riduzione.
Relativamente all'articolo 44 si prevede che al fine di stimolare la concorrenza nel mercato immobiliare e delle garanzie, agevolando la circolazione giuridica di beni e diritti provenienti da donazione e acquistati da terzi, con conseguente maggiore semplicità e certezza dei rapporti giuridici oltre a più ampie e agili possibilità di accesso al credito in relazione ai medesimi beni ove costituiti in garanzia, al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
- i pesi e le ipoteche di cui il donatario ha gravato gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione restano efficaci e il donatario è obbligato a compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni nei limiti in cui è necessario per integrare la quota ad essi riservata, salvo il disposto del numero 1) del primo comma dell’articolo 2652;
- restano altresì efficaci i pesi e le garanzie di cui il donatario ha gravato i beni mobili non iscritti in pubblici registri restituiti in conseguenza della riduzione e il donatario è obbligato a compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni, nei limiti in cui è necessario per integrare la quota ad essi riservata,
- la riduzione della donazione, salvo il disposto del numero 1) del primo comma dell’articolo 2652, non pregiudica i terzi ai quali il donatario ha alienato gli immobili donati, fermo l’obbligo del donatario medesimo di compensare in denaro i legittimari nei limiti in cui è necessario per integrare la quota ad essi riservata. Se il donatario è in tutto o in parte insolvente, l’avente causa a titolo gratuito è tenuto a compensare in denaro i legittimari nei limiti del vantaggio da lui conseguito. Le stesse disposizioni si applicano in caso di alienazione di beni mobili, salvo quanto previsto dal numero 1) del primo comma dell’articolo 2690;
- le domande di riduzione delle disposizioni testamentarie per lesione di legittima. Se la trascrizione è eseguita dopo tre anni dall’apertura della successione, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti dall’erede o dal legatario in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda.
Inoltre, per le farmacie si prevede che possono somministrare ai maggiori di 12 anni tutti i vaccini, non più solo quello contro il Covid, e offrire maggiori servizi in un’ottica di medicina di prossimità: dalla telemedicina alla possibilità di scegliere il proprio medico curante e il pediatra di libera scelta tra quelli convenzionati con il servizio sanitario regionale. Nuova anche l’insegna: accanto alla tradizionale croce verde comparirà la scritta “Farmacia dei servizi”.
Per il Turismo, le auto dei clienti e per prendere in carico le loro valigie, gli alberghi potranno ottenere in via temporanea, una concessione di occupazione di suolo pubblico su porzioni di sedimi stradali, dove allestire parcheggi o piazzole per lo scarico di bagagli che non determinino intralcio alla circolazione. Novità anche per le guide alpine: non dovranno aver lavorato per dieci anni come aspiranti guide. Resta l’obbligo di presentare il certificato di idoneità psico-fisica. Per offrire servizi efficienti ai passeggeri, soprattutto nei periodi dell’anno con maggiori flussi turistici, sono previste anche misure che agevolano il reclutamento del personale marittimo, l’imbarco, lo sbarco e il suo trasbordo.
In ambito si istruzione, il provvedimento stabilisce che nello stesso anno scolastico uno studente può sostenere gli esami di idoneità per non più di due anni di corso successivi a quello per il quale ha conseguito l’ammissione. Per la conferma dei contratti a termine viene favorita la continuità lavorativa dei docenti di sostegno, purché rispettino specifici requisiti. Previste procedure più agevoli per l’erogazione dei contributi alle scuole paritarie, viene introdotto l’obbligo dell’utilizzo di pagelle elettroniche, registro online e protocollo informatico, con un notevole risparmio di tempo per le famiglie. Per l’iscrizione al primo e secondo ciclo, una piattaforma unica consente agli istituti di acquisire dati e documenti dal medesimo sistema informatico.
Novità anche sulla morte presunta e in particolare, per le persone scomparse e presunte morte si riducono i tempi per far rivalere il diritto all’eredità e al possesso o all’uso dei beni. Gli anni necessari per dichiarare la morte passano da dieci a cinque. Dimezzati anche i tempi per la dichiarazione di assenza: un anno dall’ultima notizia anziché due. Diventano più semplici le autorizzazioni all’inumazione, alla tumulazione, alla cremazione e alla dispersione delle ceneri, che possono essere presentate online.
Per l'autotutela, si riducono da 12 a 6 mesi i termini entro cui l’amministrazione può provvedere all’annullamento, in autotutela, dei provvedimenti illegittimi.
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Concessioni balneari: gare obbligatorie entro 2027 con eccezioni
Convertito in Legge n 166-2024 il Dl Infrazioni pubblicato in GU n 267 del 14 novembre il cui articolo 1 si occupa della urgente questione delle concessione balneari, vediamo di cosa si tratta nel dettaglio.
Concessioni balneari: gare obbligatorie entro il 2027
Il Governo in questi mesi ha specificato che con particolare riferimento alla procedura di infrazione sulle concessioni balneari, la collaborazione tra Roma e Bruxelles ha consentito di trovare un punto di equilibrio tra la necessità di aprire il mercato delle concessioni e l’opportunità di tutelare le legittime aspettative degli attuali concessionari, permettendo di concludere un’annosa e complessa questione di particolare rilievo per la nostra Nazione.
I punti principali della riforma delle concessioni balneari sono:
- l’estensione della validità delle attuali concessioni fino al 30 settembre 2027, pur prevedendo anche che «In presenza di ragioni oggettive che impediscono la conclusione della procedura selettiva, secondo le modalita' stabilite dall'articolo 4, entro il 30 settembre 2027, connesse, a titolo esemplificativo, alla pendenza di un contenzioso o a difficolta' oggettive legate all'espletamento della procedura stessa, l'autorita' competente, con atto motivato, puo' differire il termine di scadenza delle concessioni in essere per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura e, comunque, non oltre il 31 marzo 2028.»;
- l’obbligo di avviare le gare entro il giugno 2027,
- la durata delle nuove concessioni da un minimo di 5 a un massimo di 20 anni, al fine di garantire al concessionario di ammortizzare gli investimenti effettuati, l’assunzione di lavoratori impiegati nella precedente concessione, che ricevevano da tale attività la prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare,
- l’indennizzo per il concessionario uscente a carico del concessionario subentrante e pari al valore dei beni ammortizzabili e non ancora ammortizzati e all’equa remunerazione degli investimenti effettuati negli ultimi cinque anni.
Concessioni balneari: novità per i bandi di gara e gli indennizzi
Interessante evidenziare che le norme approvate prevedono che nel bando di gara sono indicati:
- a) l'oggetto e la finalità della concessione, con specificazione dell'ubicazione, dell'estensione, delle caratteristiche morfologiche e distintive dell'area demaniale e delle opere di difficile rimozione insistenti, compresi eventuali interventi manutentivi o di adeguamento strutturale e impiantistico necessari per il nuovo affidamento;
- b) il valore degli eventuali investimenti non ammortizzati, nonché gli obblighi di cui al comma 9;
- c) la durata della concessione determinata secondo i criteri di cui al comma 5;
- d) la misura del canone;
- e) il valore dell'indennizzo di cui al comma 9, nonché i termini e le modalità di corresponsione dello stesso;
- f) la cauzione da prestarsi all'atto della stipula dell'atto di concessione a garanzia del pagamento del canone e degli altri obblighi gravanti sul concessionario;
- g) i requisiti di partecipazione previsti dagli articoli 94 e 95 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- h) i requisiti di capacità tecnico-professionale dei partecipanti, adeguati e proporzionati alla concessione oggetto di affidamento e che agevolano la partecipazione delle microimprese, delle piccole imprese e delle imprese giovanili;
- i) le modalità e il termine, non inferiore a trenta giorni, per la presentazione delle domande;
- l) il contenuto della domanda e la relativa documentazione da allegare, ivi compreso il piano economico-finanziario atto a garantire la sostenibilità economica del progetto e che include la quantificazione degli investimenti da realizzare;
- m) le modalità di svolgimento del sopralluogo presso l'area demaniale oggetto di affidamento;
- n) le modalità e i termini di svolgimento della procedura di affidamento;
- o) i criteri di aggiudicazione;
- p) lo schema di disciplinare della concessione, contenente le relative condizioni;
- q) i motivi dell'eventuale mancata suddivisione della concessione in lotti e l'eventuale numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati al medesimo offerente.
La durata della concessione non è inferiore ai cinque anni e non è superiore ai venti anni ed è pari al tempo necessario a garantire l'ammortamento e l'equa remunerazione degli investimenti previsti dal piano economico-finanziario dell'aggiudicatario.
Ai fini della valutazione delle offerte, l'ente concedente applica anche i seguenti criteri di aggiudicazione, nel rispetto del principio di parità di trattamento, di massima partecipazione e di proporzionalità:
- a) l'importo offerto rispetto all'importo minimo di cui al comma 4, lettera e);
- b) la qualità e le condizioni del servizio offerto agli utenti, anche in relazione al programma di interventi indicati dall'offerente, con particolare riferimento a quelli finalizzati a migliorare l'accessibilità e la fruibilità dell'area demaniale,
- anche da parte delle persone con disabilità nonche' l'offerta di specifici servizi turistici anche in periodi non di alta stagione;
- c) la qualità degli impianti, dei manufatti e di ogni altro bene da asservire alla concessione, anche sotto il profilo del pregio
- architettonico e della corrispondenza con le tradizioni locali;
- d) l'offerta di servizi integrati che valorizzino le specificità culturali, folkloristiche ed enogastronomiche del
- territorio;
- e) l'incremento e la diversificazione dell'offerta turistico-ricreativa;
- f) gli obiettivi di politica sociale, di salute e di sicurezza dei lavoratori, di protezione dell'ambiente e di salvaguardia del
- patrimonio culturale;
- g) l'impegno ad assumere, in misura prevalente o totalitaria, per le attività oggetto della concessione, personale di età inferiore a trentasei anni;
- h) l'esperienza tecnica e professionale dell'offerente in relazione ad attività turistico-ricreative comparabili, anche svolte
- in regime di concessione;
- i) se l'offerente, nei cinque anni antecedenti, ha utilizzato una concessione quale prevalente fonte di reddito per se e per il proprio nucleo familiare;
- l) al fine di garantire la massima partecipazione, il numero delle concessioni di cui è già titolare, in via diretta o
- indiretta, ciascun offerente nell'ambito territoriale di riferimento dell'ente concedente;
- m) il numero di lavoratori del concessionario uscente, che ricevono da tale attività la prevalente fonte di reddito per sè e per il proprio nucleo familiare, che ciascun offerente si impegna ad assumere in caso di aggiudicazione della concessione.
In caso di rilascio della concessione a favore di un nuovo concessionario, l'ente concedente può ordinare al concessionario uscente, in assenza di diversa previsione nell'atto concessorio e con provvedimento motivato ai sensi dell'articolo 49 del codice della navigazione, la demolizione, a spese del medesimo, delle opere non
amovibili autorizzate e realizzate da detto concessionario.
In caso di rilascio della concessione a favore di un nuovo concessionario, il concessionario uscente ha diritto al riconoscimento di un indennizzo a carico del concessionario subentrante pari al valore degli investimenti effettuati e non ancora ammortizzati al termine della concessione, ivi compresi gli investimenti effettuati in conseguenza di eventi calamitosi debitamente dichiarati dalle autorità competenti ovvero in conseguenza di sopravvenuti obblighi di legge, al netto di ogni misura di aiuto o sovvenzione pubblica eventualmente percepita e non rimborsata, nonché pari a quanto necessario per garantire al concessionario uscente un'equa remunerazione sugli investimenti effettuati negli ultimi cinque anni, stabilita sulla base di criteri previsti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro il 31 marzo 2025. Il valore degli investimenti effettuati e non ammortizzati e di quanto necessario a garantire un'equa remunerazione, ai sensi del primo periodo, è determinato con perizia acquisita dall'ente concedente prima della pubblicazione del bando di gara, rilasciata in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilità da parte di un professionista nominato dal medesimo ente concedente tra cinque nominativi indicati dal Presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
Le spese della perizia di cui al secondo periodo sono a carico del concessionario uscente. In caso di rilascio della concessione a favore di un nuovo concessionario, il perfezionamento del nuovo rapporto concessorio e' subordinato all'avvenuto pagamento dell'indennizzo da parte del concessionario subentrante in misura non inferiore al venti per cento.
Il mancato tempestivo pagamento di cui al quarto periodo è motivo di decadenza dalla concessione e non determina la prosecuzione, in qualsiasi forma o modalità comunque denominata, del precedente rapporto concessorio.
La mancata adozione del decreto di cui al primo periodo del presente comma non giustifica il mancato avvio della procedura di affidamento di cui ai commi 1 e 2.
- l’estensione della validità delle attuali concessioni fino al 30 settembre 2027, pur prevedendo anche che «In presenza di ragioni oggettive che impediscono la conclusione della procedura selettiva, secondo le modalita' stabilite dall'articolo 4, entro il 30 settembre 2027, connesse, a titolo esemplificativo, alla pendenza di un contenzioso o a difficolta' oggettive legate all'espletamento della procedura stessa, l'autorita' competente, con atto motivato, puo' differire il termine di scadenza delle concessioni in essere per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura e, comunque, non oltre il 31 marzo 2028.»;
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Il Decreto Salva Infrazioni diventa legge: le novità per le concessioni balneari
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14.11.2024 n. 267 la legge del 14.11.2024 n. 166 di conversione, con modificazioni, del Decreto legge del 16.09.2024 n. 131, che introduce misure urgenti per adeguare l'ordinamento italiano agli obblighi derivanti da atti dell'Unione Europea e per risolvere procedure di infrazione pendenti (AC. 2038-A).
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Come aveva specificato il Consiglio dei Ministri nel suo comunicato, il decreto consentirà di agevolare la chiusura di 16 casi di infrazione e di un caso EU Pilot. In almeno 6 casi, le norme introdotte sono in grado di condurre all’immediata archiviazione, nel rispetto dei tempi tecnici della Commissione europea; in altri 11 casi, le norme adottate dal Governo costituiscono una premessa essenziale per giungere in tempi rapidi all’archiviazione.
Tra le procedure interessate dal decreto rivestono particolare rilevanza:
- le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive (n. 2020/4118),
- il trattamento previdenziale dei magistrati onorari (n. 2016/4081),
- il diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato di arresto europeo, del diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e del diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari (n. 2023/2006),
- l’aumento della dotazione organica del Ministero della giustizia finalizzato alla riduzione dei tempi di pagamento dei debiti commerciali e dei servizi di intercettazione nelle indagini penali (n. 2021/4037),
- il corretto recepimento della direttiva 2016/800 sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali (n. 2023/2090),
- il completo recepimento della direttiva 2020/1057 relativamente al controllo su strada (n. 2022/0231),
- l’attuazione degli obblighi derivanti dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/116 – Cielo unico europeo (n. 2024/2190 e n. 2023/2056),
- la sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea TEN-T (n. 2019/2279),
- il sistema sanzionatorio in materia di lavoratori stagionali di Paesi terzi (n. 2023/2022),
- la procedura in materia di diritto d’autore (n. 2017/4092) e le misure finalizzate al miglioramento della qualità dell’aria (n. 2014/2147, n. 2015/2043 e n. 2020/2299.
Concessioni demaniali marittime e fluviali
Il decreto interviene sulle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali, prorogando la loro validità fino al 30 settembre 2027 per consentire un'adeguata programmazione delle procedure di affidamento, nel rispetto del diritto europeo.
In particolare, si favorisce la partecipazione di microimprese e piccole imprese, con l'obiettivo di agevolare anche le imprese giovanili.
I punti principali della riforma delle concessioni balneari sono:
- l’estensione della validità delle attuali concessioni fino al settembre 2027,
- l’obbligo di avviare le gare entro il giugno 2027,
- la durata delle nuove concessioni da un minimo di 5 a un massimo di 20 anni, al fine di garantire al concessionario di ammortizzare gli investimenti effettuati,
- l’assunzione di lavoratori impiegati nella precedente concessione, che ricevevano da tale attività la prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare, l’indennizzo per il concessionario uscente a carico del concessionario subentrante e pari al valore dei beni ammortizzabili e non ancora ammortizzati e all’equa remunerazione degli investimenti effettuati negli ultimi cinque anni.
Regole per le nuove gare
È previsto un sistema di selezione pubblico per l'assegnazione delle concessioni, con criteri basati su qualità, trasparenza e non discriminazione.
Le regole per le nuove gare relative alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive sono state aggiornate, le principali disposizioni riguardano:
- Modalità di affidamento: le gare vengono avviate attraverso la pubblicazione di un bando di garada parte dell’ente concedente. Il bando deve essere pubblicato:
- sul sito istituzionale dell'ente concedente
- nell'albo pretorio online del comune dove si trova il bene demaniale
- per concessioni di interesse regionale o nazionale, nel Bollettino ufficiale regionale e nella Gazzetta Ufficiale
- per concessioni di durata superiore a 10 anni o di interesse transfrontaliero, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.
- Tempistiche:
- le procedure di gara devono essere avviate almeno sei mesi prima della scadenza della concessione esistente.
- la concessione in essere può essere prorogata solo se la nuova procedura di gara è stata avviata, e per il tempo strettamente necessario alla sua conclusione.
- Durata delle concessioni: la durata delle nuove concessioni è stabilita in base al tempo necessario per garantire l'ammortamento degli investimenti previsti, con un minimo di 5 anni e un massimo di 20 anni.
- Criteri di aggiudicazione:gli enti concedenti devono valutare le offerte sulla base dei seguenti criteri:
- Importo del canone offerto rispetto a quello minimo stabilito.
- Qualità e condizioni dei servizi offerti agli utenti, con particolare attenzione all'accessibilità e alla fruibilità per persone con disabilità.
- Progetti di investimento per migliorare le strutture e l’offerta turistico-ricreativa, anche nei periodi di bassa stagione.
- Qualità degli impianti e delle strutture.
- Valorizzazione delle specificità culturali locali (cultura, folklore, enogastronomia).
- Impegni in ambito sociale e ambientale, inclusa la protezione del patrimonio culturale.
- Occupazione giovanile: l’offerta di lavoro per persone sotto i 36 anni è valorizzata.
- Esperienza dell'offerente in attività simili. Tra i criteri di valutazione delle offerte, sarà considerato anche l’essere stato titolare, nei cinque anni precedenti, di una concessione balneare quale prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare.
- Indennizzo per il concessionario uscente: in caso di assegnazione della concessione a un nuovo concessionario, è previsto un indennizzo per il concessionario uscente, pari al valore degli investimenti effettuati e non ammortizzati.
Modifiche introdotte in sede referente
Tra le modifiche, introdotte durante l’esame in sede referente, si segnalano:
- la cauzione prestata dal concessionario entrante all’atto della stipula dell’atto di concessione, posta a garanzia del pagamento del canone e degli altri obblighi gravanti sul concessionario, riguarda anche l’obbligo gravante sul concessionario entrante di procedere, a pena di decadenza dalla concessione in caso di inadempimento, al tempestivo pagamento dell’indennizzo dovuto al concessionario uscente. Inoltre, con riferimento alla perizia che deve determinare il valore su cui calcolare l’indennizzo, che a legislazione vigente è rilasciata da un professionista, viene introdotta la possibilità di avvalersi di un collegio di professionisti.
- vengono integrati i criteri per l’aggiudicazione delle concessioniincludendo:
- l’offerta di servizi specifici per l'accessibilità e la fruibilità dell'area demaniale da parte degli animali da affezione;
- l’offerta di servizi specifici e dedicati alle famiglie;
- l’offerta di servizi aggiuntivi volti a valorizzare l’esperienza turistica delle persone con disabilità.
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Decreto Omnibus 2024 diventa legge: il testo pubblicato in GU
Nella Gazzetta Ufficiale del 08.10.2024 n. 236 pubblicata la legge del 07.10.2024 n. 143 di conversione del decreto legge del 9 agosto 2024, n. 113, c.d. decreto Omnibus, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico.
Scarica il testo del Decreto legge n. 113/2024 coordinato con le modifiche apportate dalla legge.
Come di consueto, le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Il testo, suddiviso in vari capi che trattano diverse materie di carattere fiscale, proroghe di termini normativi, e interventi economici straordinari, contiene diverse modifiche introdotte in sede di conversione, in particolare segnaliamo il cosidetto Bonus Natale e il Ravvedimento speciale per i soggetti ISA che aderiscono al concordato preventivo biennale.
Di seguito, un riepilogo delle principali disposizioni contenute nel ddl approvato.
Decreto Omnibus 113/2024: le principali modifiche contenute in sede di conversione
Di seguito le principali modifiche apportate dal Senato rispetto al testo originale.
Credito d’imposta per investimenti nella ZES Unica – Zona Economica Speciale (ZES) del Mezzogiorno
Sono stati modificati i riferimenti normativi e chiariti i termini e le modalità per la comunicazione degli investimenti, con particolare attenzione alla comunicazione integrativa all’Agenzia delle Entrate e all'introduzione di termini specifici per la presentazione della documentazione. È stata cambiata la modalità di correzione della comunicazione, sostituendo "scarto" con "rigetto" e altre piccole correzioni stilistiche.
In particolare, viene disposto che, le imprese che, dal 12 giugno al 12 luglio 2024, hanno presentato la comunicazione per richiedere il credito d’imposta, dovranno provvedere all'invio all’Agenzia delle Entrate di una comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti indicati nella prima comunicazione.
La comunicazione integrativa dovrà essere trasmessa dal 18 novembre al 2 dicembre 2024,
Bonus Natale
È stato inserito l’articolo 2-bis, che prevede per il 2024 un’indennità di 100 euro per i lavoratori dipendenti con un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro e con determinate condizioni familiari.
Concordato preventivo biennale
Sono stati introdotti gli articoli 2-ter e 2-quater, che disciplinano rispettivamente:
- il trattamento sanzionatorio per chi non aderisce al concordato preventivo biennale;
in particolare, vengono ridotte della metà le soglie per l’applicazione delle sanzioni accessorie quando è irrogata una sanzione amministrativa per violazioni riferibili ai periodi d'imposta e ai tributi oggetto della proposta di concordato preventivo biennale non
accolta dal contribuente ovvero, in relazione a violazioni riferibili ai periodi d'imposta e ai tributi oggetto della proposta, nei confronti di un contribuente decaduto dall'accordo di concordato preventivo biennale per inosservanza degli obblighi previsti dalle norme che lo disciplinano. Tali disposizioni si applicano anche nei confronti dei contribuenti che, per i periodi d'imposta dal 2018 al 2022, non si sono avvalsi del regime di ravvedimento speciale di cui al nuovo articolo 2-quater ovvero che ne decadono e l’imposta sostitutiva per le annualità accertabili, - e l’imposta sostitutiva per le annualità accertabili;
l’articolo 2-quater, introdotto durante l’esame al Senato, consente ai soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che aderiscono, entro il 31 ottobre 2024, al concordato preventivo biennale di adottare il regime di ravvedimento versando un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive.
Regime IVA per la chirurgia estetica
Viene introdotto l’articolo 7-sexies, che modifica il regime IVA per le prestazioni di chirurgia estetica.
In particolare, viene esteso sotto il profilo temporale, il regime di esenzione dall’IVA, riconosciuto per alcune tipologie delle suddette prestazioni, disponendo l’esenzione anche per le prestazioni (rientranti nelle medesime tipologie) effettuate prima del 17 dicembre 2023 (giorno in cui è entrato in vigore il suddetto regime di esenzione), ed escludendo, tuttavia, rimborsi dell’imposta già versata.
Associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e le società sportive dilettantistiche (SSD)
Le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e le società sportive dilettantistiche (SSD) possono continuare ad applicare le vecchie disposizioni IVA fino all'entrata in vigore delle nuove disposizioni previste dall'articolo 5, comma 15-quater del decreto-legge n. 146 del 2021.
Tuttavia, nel testo di legge viene precisato che queste disposizioni entreranno in vigore solo con la loro "data di applicazione", il che significa che le ASD e SSD possono continuare ad applicare il vecchio regime IVA fino a quando non saranno formalmente applicate le nuove regole.
In particolare, il comma 1 dell'articolo 3 chiarisce che fino alla data di applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 15-quater, del decreto-legge n. 146 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 215 del 2021 (fissata al 1° gennaio 2025), possono continuare a essere poste fuori dal campo di applicazione dell’IVA le prestazioni indicate dal medesimo comma 15-quater, come previsto dall’articolo 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633 del 1972 (Istituzione e disciplina dell’IVA), da parte delle associazioni sportive dilettantistiche e delle società sportive dilettantistiche.
Decreto Omnibus 113/2024: altre misure
Disposizioni Fiscali
- Imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero: Per i soggetti che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia, l’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero è aumentata da 100.000 a 200.000 euro.
Misure economiche
- Credito d’imposta per investimenti pubblicitari: È previsto un credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari a favore di leghe e società sportive professionistiche e dilettantistiche.
Proroghe di Termini Normativi
- Proroga dei termini di versamento delle imposte per adeguamento magazzino: Il termine di versamento della prima rata delle imposte dovute è differito al 30 settembre 2024.
Disposizioni in Materia di IVA
- Attività sportiva invernale: Viene introdotta una riduzione dell’IVA per i corsi di attività sportiva invernale impartiti da iscritti a specifici albi regionali o nazionali.
Misure Urgenti in Materia di Istruzione e Cultura
- Tutela assicurativa degli studenti e del personale scolastico: Viene estesa la copertura assicurativa anche per l’anno scolastico e accademico 2024-2025.
- Finanziamenti per attività culturali: Viene stanziato un contributo per la realizzazione di eventi culturali, in particolare per celebrare il 2500° anniversario della fondazione di Napoli e per sostenere le iniziative culturali di Gorizia, capitale europea della cultura 2025.
Misure a Favore degli Investimenti Esteri
- Finanziamenti agevolati: Viene previsto l’esonero dalla prestazione di garanzia per alcune domande di finanziamento agevolato presentate da operatori che investono nel Continente africano.
Disposizioni Urgenti in Materia di Promozione della Ricerca
- Finanziamento delle Università: Le risorse destinate al fondo per il finanziamento ordinario delle università statali vengono utilizzate per promuovere l’attività di ricerca delle università italiane.
Questo decreto rappresenta una serie di misure mirate a sostenere settori chiave come lo sport, l’istruzione, la cultura e gli investimenti, con un'attenzione particolare alle esigenze fiscali e finanziarie del Mezzogiorno e alla proroga di scadenze normative rilevanti.
Allegati: - il trattamento sanzionatorio per chi non aderisce al concordato preventivo biennale;