-
Concessioni balneari: gare obbligatorie entro 2027 con eccezioni
Convertito in Legge n 166-2024 il Dl Infrazioni pubblicato in GU n 267 del 14 novembre il cui articolo 1 si occupa della urgente questione delle concessione balneari, vediamo di cosa si tratta nel dettaglio.
Concessioni balneari: gare obbligatorie entro il 2027
Il Governo in questi mesi ha specificato che con particolare riferimento alla procedura di infrazione sulle concessioni balneari, la collaborazione tra Roma e Bruxelles ha consentito di trovare un punto di equilibrio tra la necessità di aprire il mercato delle concessioni e l’opportunità di tutelare le legittime aspettative degli attuali concessionari, permettendo di concludere un’annosa e complessa questione di particolare rilievo per la nostra Nazione.
I punti principali della riforma delle concessioni balneari sono:
- l’estensione della validità delle attuali concessioni fino al 30 settembre 2027, pur prevedendo anche che «In presenza di ragioni oggettive che impediscono la conclusione della procedura selettiva, secondo le modalita' stabilite dall'articolo 4, entro il 30 settembre 2027, connesse, a titolo esemplificativo, alla pendenza di un contenzioso o a difficolta' oggettive legate all'espletamento della procedura stessa, l'autorita' competente, con atto motivato, puo' differire il termine di scadenza delle concessioni in essere per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura e, comunque, non oltre il 31 marzo 2028.»;
- l’obbligo di avviare le gare entro il giugno 2027,
- la durata delle nuove concessioni da un minimo di 5 a un massimo di 20 anni, al fine di garantire al concessionario di ammortizzare gli investimenti effettuati, l’assunzione di lavoratori impiegati nella precedente concessione, che ricevevano da tale attività la prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare,
- l’indennizzo per il concessionario uscente a carico del concessionario subentrante e pari al valore dei beni ammortizzabili e non ancora ammortizzati e all’equa remunerazione degli investimenti effettuati negli ultimi cinque anni.
Concessioni balneari: novità per i bandi di gara e gli indennizzi
Interessante evidenziare che le norme approvate prevedono che nel bando di gara sono indicati:
- a) l'oggetto e la finalità della concessione, con specificazione dell'ubicazione, dell'estensione, delle caratteristiche morfologiche e distintive dell'area demaniale e delle opere di difficile rimozione insistenti, compresi eventuali interventi manutentivi o di adeguamento strutturale e impiantistico necessari per il nuovo affidamento;
- b) il valore degli eventuali investimenti non ammortizzati, nonché gli obblighi di cui al comma 9;
- c) la durata della concessione determinata secondo i criteri di cui al comma 5;
- d) la misura del canone;
- e) il valore dell'indennizzo di cui al comma 9, nonché i termini e le modalità di corresponsione dello stesso;
- f) la cauzione da prestarsi all'atto della stipula dell'atto di concessione a garanzia del pagamento del canone e degli altri obblighi gravanti sul concessionario;
- g) i requisiti di partecipazione previsti dagli articoli 94 e 95 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- h) i requisiti di capacità tecnico-professionale dei partecipanti, adeguati e proporzionati alla concessione oggetto di affidamento e che agevolano la partecipazione delle microimprese, delle piccole imprese e delle imprese giovanili;
- i) le modalità e il termine, non inferiore a trenta giorni, per la presentazione delle domande;
- l) il contenuto della domanda e la relativa documentazione da allegare, ivi compreso il piano economico-finanziario atto a garantire la sostenibilità economica del progetto e che include la quantificazione degli investimenti da realizzare;
- m) le modalità di svolgimento del sopralluogo presso l'area demaniale oggetto di affidamento;
- n) le modalità e i termini di svolgimento della procedura di affidamento;
- o) i criteri di aggiudicazione;
- p) lo schema di disciplinare della concessione, contenente le relative condizioni;
- q) i motivi dell'eventuale mancata suddivisione della concessione in lotti e l'eventuale numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati al medesimo offerente.
La durata della concessione non è inferiore ai cinque anni e non è superiore ai venti anni ed è pari al tempo necessario a garantire l'ammortamento e l'equa remunerazione degli investimenti previsti dal piano economico-finanziario dell'aggiudicatario.
Ai fini della valutazione delle offerte, l'ente concedente applica anche i seguenti criteri di aggiudicazione, nel rispetto del principio di parità di trattamento, di massima partecipazione e di proporzionalità:
- a) l'importo offerto rispetto all'importo minimo di cui al comma 4, lettera e);
- b) la qualità e le condizioni del servizio offerto agli utenti, anche in relazione al programma di interventi indicati dall'offerente, con particolare riferimento a quelli finalizzati a migliorare l'accessibilità e la fruibilità dell'area demaniale,
- anche da parte delle persone con disabilità nonche' l'offerta di specifici servizi turistici anche in periodi non di alta stagione;
- c) la qualità degli impianti, dei manufatti e di ogni altro bene da asservire alla concessione, anche sotto il profilo del pregio
- architettonico e della corrispondenza con le tradizioni locali;
- d) l'offerta di servizi integrati che valorizzino le specificità culturali, folkloristiche ed enogastronomiche del
- territorio;
- e) l'incremento e la diversificazione dell'offerta turistico-ricreativa;
- f) gli obiettivi di politica sociale, di salute e di sicurezza dei lavoratori, di protezione dell'ambiente e di salvaguardia del
- patrimonio culturale;
- g) l'impegno ad assumere, in misura prevalente o totalitaria, per le attività oggetto della concessione, personale di età inferiore a trentasei anni;
- h) l'esperienza tecnica e professionale dell'offerente in relazione ad attività turistico-ricreative comparabili, anche svolte
- in regime di concessione;
- i) se l'offerente, nei cinque anni antecedenti, ha utilizzato una concessione quale prevalente fonte di reddito per se e per il proprio nucleo familiare;
- l) al fine di garantire la massima partecipazione, il numero delle concessioni di cui è già titolare, in via diretta o
- indiretta, ciascun offerente nell'ambito territoriale di riferimento dell'ente concedente;
- m) il numero di lavoratori del concessionario uscente, che ricevono da tale attività la prevalente fonte di reddito per sè e per il proprio nucleo familiare, che ciascun offerente si impegna ad assumere in caso di aggiudicazione della concessione.
In caso di rilascio della concessione a favore di un nuovo concessionario, l'ente concedente può ordinare al concessionario uscente, in assenza di diversa previsione nell'atto concessorio e con provvedimento motivato ai sensi dell'articolo 49 del codice della navigazione, la demolizione, a spese del medesimo, delle opere non
amovibili autorizzate e realizzate da detto concessionario.
In caso di rilascio della concessione a favore di un nuovo concessionario, il concessionario uscente ha diritto al riconoscimento di un indennizzo a carico del concessionario subentrante pari al valore degli investimenti effettuati e non ancora ammortizzati al termine della concessione, ivi compresi gli investimenti effettuati in conseguenza di eventi calamitosi debitamente dichiarati dalle autorità competenti ovvero in conseguenza di sopravvenuti obblighi di legge, al netto di ogni misura di aiuto o sovvenzione pubblica eventualmente percepita e non rimborsata, nonché pari a quanto necessario per garantire al concessionario uscente un'equa remunerazione sugli investimenti effettuati negli ultimi cinque anni, stabilita sulla base di criteri previsti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro il 31 marzo 2025. Il valore degli investimenti effettuati e non ammortizzati e di quanto necessario a garantire un'equa remunerazione, ai sensi del primo periodo, è determinato con perizia acquisita dall'ente concedente prima della pubblicazione del bando di gara, rilasciata in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilità da parte di un professionista nominato dal medesimo ente concedente tra cinque nominativi indicati dal Presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
Le spese della perizia di cui al secondo periodo sono a carico del concessionario uscente. In caso di rilascio della concessione a favore di un nuovo concessionario, il perfezionamento del nuovo rapporto concessorio e' subordinato all'avvenuto pagamento dell'indennizzo da parte del concessionario subentrante in misura non inferiore al venti per cento.
Il mancato tempestivo pagamento di cui al quarto periodo è motivo di decadenza dalla concessione e non determina la prosecuzione, in qualsiasi forma o modalità comunque denominata, del precedente rapporto concessorio.
La mancata adozione del decreto di cui al primo periodo del presente comma non giustifica il mancato avvio della procedura di affidamento di cui ai commi 1 e 2.
- l’estensione della validità delle attuali concessioni fino al 30 settembre 2027, pur prevedendo anche che «In presenza di ragioni oggettive che impediscono la conclusione della procedura selettiva, secondo le modalita' stabilite dall'articolo 4, entro il 30 settembre 2027, connesse, a titolo esemplificativo, alla pendenza di un contenzioso o a difficolta' oggettive legate all'espletamento della procedura stessa, l'autorita' competente, con atto motivato, puo' differire il termine di scadenza delle concessioni in essere per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura e, comunque, non oltre il 31 marzo 2028.»;
-
Il Decreto Salva Infrazioni diventa legge: le novità per le concessioni balneari
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14.11.2024 n. 267 la legge del 14.11.2024 n. 166 di conversione, con modificazioni, del Decreto legge del 16.09.2024 n. 131, che introduce misure urgenti per adeguare l'ordinamento italiano agli obblighi derivanti da atti dell'Unione Europea e per risolvere procedure di infrazione pendenti (AC. 2038-A).
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Come aveva specificato il Consiglio dei Ministri nel suo comunicato, il decreto consentirà di agevolare la chiusura di 16 casi di infrazione e di un caso EU Pilot. In almeno 6 casi, le norme introdotte sono in grado di condurre all’immediata archiviazione, nel rispetto dei tempi tecnici della Commissione europea; in altri 11 casi, le norme adottate dal Governo costituiscono una premessa essenziale per giungere in tempi rapidi all’archiviazione.
Tra le procedure interessate dal decreto rivestono particolare rilevanza:
- le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive (n. 2020/4118),
- il trattamento previdenziale dei magistrati onorari (n. 2016/4081),
- il diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato di arresto europeo, del diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e del diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari (n. 2023/2006),
- l’aumento della dotazione organica del Ministero della giustizia finalizzato alla riduzione dei tempi di pagamento dei debiti commerciali e dei servizi di intercettazione nelle indagini penali (n. 2021/4037),
- il corretto recepimento della direttiva 2016/800 sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali (n. 2023/2090),
- il completo recepimento della direttiva 2020/1057 relativamente al controllo su strada (n. 2022/0231),
- l’attuazione degli obblighi derivanti dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/116 – Cielo unico europeo (n. 2024/2190 e n. 2023/2056),
- la sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea TEN-T (n. 2019/2279),
- il sistema sanzionatorio in materia di lavoratori stagionali di Paesi terzi (n. 2023/2022),
- la procedura in materia di diritto d’autore (n. 2017/4092) e le misure finalizzate al miglioramento della qualità dell’aria (n. 2014/2147, n. 2015/2043 e n. 2020/2299.
Concessioni demaniali marittime e fluviali
Il decreto interviene sulle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali, prorogando la loro validità fino al 30 settembre 2027 per consentire un'adeguata programmazione delle procedure di affidamento, nel rispetto del diritto europeo.
In particolare, si favorisce la partecipazione di microimprese e piccole imprese, con l'obiettivo di agevolare anche le imprese giovanili.
I punti principali della riforma delle concessioni balneari sono:
- l’estensione della validità delle attuali concessioni fino al settembre 2027,
- l’obbligo di avviare le gare entro il giugno 2027,
- la durata delle nuove concessioni da un minimo di 5 a un massimo di 20 anni, al fine di garantire al concessionario di ammortizzare gli investimenti effettuati,
- l’assunzione di lavoratori impiegati nella precedente concessione, che ricevevano da tale attività la prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare, l’indennizzo per il concessionario uscente a carico del concessionario subentrante e pari al valore dei beni ammortizzabili e non ancora ammortizzati e all’equa remunerazione degli investimenti effettuati negli ultimi cinque anni.
Regole per le nuove gare
È previsto un sistema di selezione pubblico per l'assegnazione delle concessioni, con criteri basati su qualità, trasparenza e non discriminazione.
Le regole per le nuove gare relative alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive sono state aggiornate, le principali disposizioni riguardano:
- Modalità di affidamento: le gare vengono avviate attraverso la pubblicazione di un bando di garada parte dell’ente concedente. Il bando deve essere pubblicato:
- sul sito istituzionale dell'ente concedente
- nell'albo pretorio online del comune dove si trova il bene demaniale
- per concessioni di interesse regionale o nazionale, nel Bollettino ufficiale regionale e nella Gazzetta Ufficiale
- per concessioni di durata superiore a 10 anni o di interesse transfrontaliero, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.
- Tempistiche:
- le procedure di gara devono essere avviate almeno sei mesi prima della scadenza della concessione esistente.
- la concessione in essere può essere prorogata solo se la nuova procedura di gara è stata avviata, e per il tempo strettamente necessario alla sua conclusione.
- Durata delle concessioni: la durata delle nuove concessioni è stabilita in base al tempo necessario per garantire l'ammortamento degli investimenti previsti, con un minimo di 5 anni e un massimo di 20 anni.
- Criteri di aggiudicazione:gli enti concedenti devono valutare le offerte sulla base dei seguenti criteri:
- Importo del canone offerto rispetto a quello minimo stabilito.
- Qualità e condizioni dei servizi offerti agli utenti, con particolare attenzione all'accessibilità e alla fruibilità per persone con disabilità.
- Progetti di investimento per migliorare le strutture e l’offerta turistico-ricreativa, anche nei periodi di bassa stagione.
- Qualità degli impianti e delle strutture.
- Valorizzazione delle specificità culturali locali (cultura, folklore, enogastronomia).
- Impegni in ambito sociale e ambientale, inclusa la protezione del patrimonio culturale.
- Occupazione giovanile: l’offerta di lavoro per persone sotto i 36 anni è valorizzata.
- Esperienza dell'offerente in attività simili. Tra i criteri di valutazione delle offerte, sarà considerato anche l’essere stato titolare, nei cinque anni precedenti, di una concessione balneare quale prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare.
- Indennizzo per il concessionario uscente: in caso di assegnazione della concessione a un nuovo concessionario, è previsto un indennizzo per il concessionario uscente, pari al valore degli investimenti effettuati e non ammortizzati.
Modifiche introdotte in sede referente
Tra le modifiche, introdotte durante l’esame in sede referente, si segnalano:
- la cauzione prestata dal concessionario entrante all’atto della stipula dell’atto di concessione, posta a garanzia del pagamento del canone e degli altri obblighi gravanti sul concessionario, riguarda anche l’obbligo gravante sul concessionario entrante di procedere, a pena di decadenza dalla concessione in caso di inadempimento, al tempestivo pagamento dell’indennizzo dovuto al concessionario uscente. Inoltre, con riferimento alla perizia che deve determinare il valore su cui calcolare l’indennizzo, che a legislazione vigente è rilasciata da un professionista, viene introdotta la possibilità di avvalersi di un collegio di professionisti.
- vengono integrati i criteri per l’aggiudicazione delle concessioniincludendo:
- l’offerta di servizi specifici per l'accessibilità e la fruibilità dell'area demaniale da parte degli animali da affezione;
- l’offerta di servizi specifici e dedicati alle famiglie;
- l’offerta di servizi aggiuntivi volti a valorizzare l’esperienza turistica delle persone con disabilità.
-
Decreto Omnibus 2024 e Consiglio dei ministri del 7 agosto
Il 7 agosto 2024 si è tenuto il Consiglio dei Ministri per l’approvazione del decreto-legge che introduce misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico. Stiamo parlando del cosiddetto Decreto Omnibus. Da una bozza circolata, il provvedimento è suddiviso in sei Titoli: disposizioni fiscali, disposizioni in materia di proroghe di termini normativi, misure di carattere economico, misure in favore degli enti territoriali, misure in materia di personale, disposizioni finali.
Al termine della riunione del Consiglio dei Ministri a Palazzo Chigi, i Ministri Raffaele Fitto (Affari europei, Politiche di coesione e PNRR), Giancarlo Giorgetti (Economia e Finanze), Anna Maria Bernini (Università e Ricerca), Gilberto Pichetto Fratin (Ambiente e Sicurezza energetica) e il Viceministro dell'Economia, Maurizio Leo, hanno illustrato in conferenza stampa i provvedimenti adottati.
“C’è l’indicazione della nuova Ragioniera Generale dello Stato nella persona di Daria Perrotta”. La prima donna che assurge a questa carica.
Da conferenza stampa, in merito alle tasse extraprofitti banche: “non ci saranno tasse sugli extraprofitti, le tasse sui profitti però si” – Giorgetti.
Per quanto riguarda le concessioni balneari “c’è un confronto sul parere motivato della commissione europea che va avanti, con le sue complessità” Raffaele Fitto ministro per gli affari europei, il Sud, la Coesione e il Pnrr.
In materia fiscale sono previste alcune proroghe.
- I termini per la rottamazione del magazzino per i soggetti Isa che vogliono regolarizzare le difformità sono prorogati al 30.09.
- Rideterminazione dei valori di acquisto di terreni e delle partecipazioni negoziate e non negoziate nei mercati regolamentati, dal 30 giugno al 30 novembre.
- Proroga dei termini per l’adeguamento del capitale sociale per soggetti iscritti all’albo accertamento e riscossione entrate enti locali.
Il ministro Leo annuncia l’approvazione in via definitiva di due decreti legislativi di attuazione della riforma fiscale e arrivano così a 13 i decreti legislativi approvati. La logica generale è stata quella di creare in via preventiva un dialogo tra contribuente e Fisco senza abbassare la guardia nei confronti di chi commette frodi fiscali.
I decreti legislativi approvati oggi riguardano il comparto delle imposte indirette diverse dall’IVA e quello delle dogane.
Per il primo punto, imposte indirette diverse dall'IVA, si lavora sul versante delle donazioni e successioni, è stato disciplinato in modo organico il Trust; sono stati disciplinati i trasferimenti d’azienda e di partecipazione; altre novità anche per l’imposta di registro e l’imposta di bollo (introdotta una dichiarazione integrativa per correggere errori o omissioni).
Per le dogane è prevista una rivoluzione perché il testo unico è stato portato a 120 articoli da oltre 300 originari; è stato anche rivisto l’istituto del contrabbando per contrastare frodi e tutelare i contribuenti.
Inoltre c’è un decreto legislativo che dà attuazione a due direttive comunitarie. Si tratta di una prima lettura che quindi affronterà il suo iter parlamentare. La prima direttiva riguarda il regime speciale per le piccole imprese. Laddove in altri Paesi c’è un regime forfettario analogo a quello italiano con il tetto di 85.000 euro, si evita che il soggetto debba identificarsi nel paese in cui effettua cessioni o prestazioni. Al tempo stesso il regime forfettario italiano che scade a fine anno, in attuazione di questa direttiva, continuerà in via automatica anche dopo il 31.12.2024 senza chiedere autorizzazione all’Unione europea.
Inoltre per gli spettacoli resi in modo virtuale, l’IVA sarà assolta nel paese del consumo.
Di seguito le misure principali come da Comunicato stampa del Cdm 7 agosto 2024 n.91
Via libera del Consiglio dei Ministri al decreto legge omnibus
Ecco le misure fiscali ed economiche principali del decreto Omnibus:
• Disposizioni in materia di credito d’imposta per investimenti nella ZES unica –ulteriore autorizzazione di spesa di 1,6 miliardi di euro, per l’anno 2024, da aggiungere agli 1,8 miliardi di euro già stanziati, per il finanziamento del credito d’imposta previsto dall’articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 per le imprese e gli altri operatori economici che effettuino investimenti nella zona economica speciale (ZES) unica. Per accedere all’agevolazione, gli operatori economici che hanno già presentato la documentazione prevista dovranno inviare, dal 18 novembre al 2 dicembre 2024, all’Agenzia delle entrate, una comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti già indicati. La comunicazione dovrà anche indicare l’ammontare del credito di imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati e le relative fatture elettroniche.
• Flat tax – Aumento da 100mila a 200mila euro della flat tax per i paperoni che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia. Si innalza da 100.000 a 200.000 euro annui l’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia, ai fini dell’articolo 43 del codice civile, successivamente alla data di entrata in vigore del decreto.
• Sport – Si prorogano le agevolazioni IVA previste per le associazioni sportive dilettantistiche e si apportano alcuni chiarimenti relativi al regime IVA per l’erogazione di corsi di attività sportiva invernale. Inoltre, si introducono disposizioni volte a sostenere gli operatori del settore sportivo, in particolare in relazione agli investimenti pubblicitari effettuati fino al 15 novembre 2024.
• Rifinanziamento del FEN – Integrazione fondo delle emergenze nazionali, con 150 milioni per il 2024.
• Investimenti nei paesi esteri – Si rendono esenti da garanzia, a domanda del richiedente, le domande di finanziamento agevolato relative delle imprese che stabilmente sono presenti, esportano o si approvvigionano nel continente africano (articolo 10, comma 1, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89 e fondo di cui all’articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251) presentate fino al 31 dicembre 2025.
• Comprensori e delle aree sciistiche della dorsale appenninica – Al fine di contrastare la crisi causata dalla scarsità di precipitazioni nevose e dalla conseguente diminuzione delle presenze turistiche, nel periodo dal 1° novembre 2023 al 31 marzo 2024, nei comuni montani degli Appennini, è riconosciuto, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, un contributo a fondo perduto in favore degli esercenti attività turistico-ricettive connesse allo sci, che svolgono la propria attività nei comuni ubicati all’interno dei comprensori e delle aree della dorsale appenninica. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 13.000.000 per l’anno 2024.
• Sostegno alle famiglie che vivono nelle Vele di Scampia. Oltre 3 milioni di euro per il Comune di Napoli da destinare a contributi per l’autonoma sistemazione dei nuclei familiari detentori delle unità immobiliari del complesso edilizio denominato “Le Vele”, Vela celeste B, dell’area di Scampia, oggetto di provvedimenti di sgombero per inagibilità adottati dalle competenti autorità in conseguenza del crollo verificatosi il 22 luglio 2024.
• Scuola – Si estende anche per l’anno scolastico e per l’anno accademico 2024-2025 la tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore.
• Università – Si mettono a disposizione delle attività di ricerca 50 milioni di euro del fondo per il finanziamento ordinario delle Università statali.
• Collegi di merito – Lo stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’università e della ricerca e destinato ai collegi di merito accreditati è incrementato, per l’anno 2024, di 1 milione di euro.
• Attività culturali – Al fine di celebrare la storia, la cultura e l’arte della città di Napoli e il suo contributo allo sviluppo del patrimonio storico e artistico italiano nella ricorrenza del venticinquesimo centenario della fondazione dell’antica Neapolis (21 dicembre dell’anno 475 a.C.), è istituito il Comitato nazionale “Neapolis 2500”. Al Comitato è attribuito un contributo pari a 1 milione di euro per l’anno 2024. Al fine di sostenere la realizzazione degli eventi culturali nell’ambito delle iniziative per la capitale europea della cultura 2025 è stanziato in favore del Comune di Gorizia un contributo pari a 3 milioni di euro per il 2024.
Riforma fiscale CDM del 7 agosto 2024
Come da comunicato stampa del Governo, queste le novità sul piano della RIFORMA FISCALE
Disposizioni per la razionalizzazione dell’imposta di registro, dell’imposta sulle successioni e donazioni, dell’imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall’IVA (decreto legislativo – esame definitivo)
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo che, in attuazione della legge delega sulla riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111), introduce disposizioni per la razionalizzazione dell’imposta di registro, dell’imposta sulle successioni e donazioni, dell’imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall’IVA.
Anche in considerazione dei pareri espressi dalle competenti Commissioni parlamentari, rispetto all’approvazione preliminare, il testo riporta delle novità.
- Tassazione trust – In relazione all’ipotesi in cui il disponente o il trustee versino il tributo al momento del conferimento dei beni o dell’apertura della successione (e l’imposta sia quindi determinata con riferimento al valore dei beni al momento del conferimento e al rapporto esistente tra disponente e beneficiano), si prevede l’applicazione dell’aliquota più elevata, senza tener conto delle franchigie, ogni qualvolta “non sia possibile determinare la categoria di beneficiari”. La locuzione “categoria dei beneficiari” intende chiarire che, al momento del conferimento dei beni ovvero dell’apertura della successione, deve risultare individuata la classe di parenti o affini per i quali la tassazione – aliquota e franchigia – è omogenea.
- Inoltre, si fissa nella misura del 4,5 per cento il saggio degli interessi relativi alle somme dovute dal contribuente in seguito alla rettifica e liquidazione della maggior imposta.
- Dichiarazione integrativa a favore – Si estende la facoltà di integrare la dichiarazione integrativa a favore del dichiarante, per correggere errori od omissioni, come già previsto per le imposte sui redditi, l’IRAP e l’IVA, anche all’imposta di bollo e all’imposta sostitutiva sulle operazioni relative a finanziamenti a medio e lungo termine.
- Svincolo somme per eredi fino a 26 anni di età – Si prevede che le banche, gli intermediari finanziari e le società e gli enti che emettono azioni, obbligazioni, cartelle, certificati ed altri titoli di qualsiasi specie, anche prima della presentazione della dichiarazione di successione, consentono, in presenza di beni immobili nell’asse ereditario e nei limiti delle somme dovute per il versamento delle imposte catastali, ipotecarie e di bollo, lo svincolo delle attività cadute in successione quando a richiederlo sia l’unico erede di età anagrafica non superiore a 26 anni.
- Ridefinizione coefficienti rendite vitalizie imposta di registro – Si prevede che anche per le rendite vitalizie soggette all’imposta di registro (oltre che a quelle soggette all’imposta sulle successioni e donazioni), laddove il tasso di interesse legale risulti uguale o inferiore allo 0,1 per cento, si assumono i coefficienti previsti dal decreto MEF n. 302 del 30 dicembre 2015. Sul testo è stata ottenuta l’intesa in sede di Conferenza unificata.
Ulteriori provvedimenti approvati in esame definitivo Cdm 7 agosto 2024
Il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame definitivo, i seguenti provvedimenti.
- (Economia e finanze). Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi (decreto legislativo – esame definitivo). Il testo ha ottenuto l’intesa in sede di Conferenza unificata e tiene conto dei pareri espressi dalle competenti Commissioni parlamentari.
- (Ambiente e sicurezza energetica) Regolamento contenente disposizioni sul personale ispettivo del sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente (SNPA) ai sensi dell’articolo 14, comma 1, della legge 28 giugno 2016, n. 132 (decreto del Presidente della Repubblica – esame definitivo). Il testo tiene conto dei pareri espressi dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, dal Consiglio di Stato e dalle competenti Commissioni parlamentari.
- (Difesa) Adeguamento e coordinamento, ai sensi dell’articolo 16, comma 1, lettere a) e c), della legge 28 aprile 2022, n. 46, delle disposizioni del decreto del presidente della repubblica 15 marzo 2010, n. 90, con il codice dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (decreto del Presidente della Repubblica – esame definitivo). Il testo tiene conto del parere espresso dal Consiglio di Stato.
- (Agricoltura, sovranità alimentare e foreste) Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dell’organismo indipendente di valutazione della performance (decreto del Presidente della Repubblica – esame definitivo). Il testo tiene conto dei pareri espressi dal Consiglio di Stato e dalle Commissioni parlamentari competenti.
Energia da fonti rinnovabili Cdm 7 agosto 2024
Comunicato stampa Cdm n.91 del 7.08.2024
Disciplina in materia di regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili (decreto legislativo – esame preliminare) Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni, del Ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, del Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati e del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che, in attuazione della legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 (legge 5 agosto 2022, n. 118), introduce una nuova disciplina in materia di regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili.
Il testo opera un complessivo riordino della normativa, allo scopo di razionalizzarla e adeguarla al diritto dell’Unione Europea, ridurre gli oneri regolatori, favorire la competitività e agevolare, in particolare, l’avvio delle attività economiche e l’installazione e il potenziamento degli impianti, anche a uso domestico.Per effetto delle semplificazioni apportate, si riducono da quattro a tre i regimi amministrativi previsti per la costruzione e l’esercizio degli impianti a fonti rinnovabili: 1. attività libera; 2. procedura abilitativa semplificata (PAS); 3. autorizzazione unica.
- Attività libera. A differenza del precedente regime (comunicazione relativa alle attività in edilizia libera), non prevede la presentazione di alcuna comunicazione né, per gli interventi oggi soggetti a dichiarazione di inizio lavori asseverata (DILA), alcuna forma di dichiarazione.
- Procedura abilitativa semplificata (PAS). Nei casi in cui siano necessari atti di assenso rientranti nella competenza comunale, si introduce il silenzio assenso in luogo del silenzio-inadempimento previsto dalla normativa vigente. Per interventi che richiedono l’assenso di amministrazioni diverse da quella procedente, si prevede l’indizione della conferenza di servizi, con alcune deroghe al procedimento vigente. In particolare si prevede che, decorso il termine di 60 giorni dalla data di presentazione del progetto senza che sia stata comunicata la conclusione negativa della conferenza e senza che sia stato espresso un dissenso congruamente motivato da parte di un’amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o della salute e della pubblica incolumità dei cittadini (che equivale a provvedimento di diniego dell’approvazione del progetto), il titolo abilitativo deve intendersi perfezionato senza prescrizioni. Si prevede in ogni caso la decadenza del titolo per il mancato avvio della realizzazione degli interventi o per la mancata entrata in esercizio dell’impianto entro i termini previsti dal cronoprogramma a corredo del progetto.
- Autorizzazione unica. Per gli interventi che rientrano nel regime di autorizzazione unica, si norma il procedimento relativo alla fase successiva alla presentazione dell’istanza, concernente la verifica della completezza della documentazione, e si stabiliscono i termini per eventuali integrazioni. Inoltre, si fissa in centoventi giorni decorrenti dalla data della prima riunione il termine di conclusione della conferenza. Tale termine è sospeso per un massimo di 60 giorni in caso di progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA) o per un massimo di 90 giorni in caso di progetti sottoposti a VIA.
Ricerca, Ratifiche, Attuazione di norme europee – Cdm 7 agosto 2024
Comunicato stampa Cdm n.91 del 7.08.2024
RICERCA: Disposizioni in materia di valorizzazione e promozione della ricerca (disegno di legge) Approvata la riforma dei contratti della ricerca. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’università e della ricerca Anna Maria Bernini, ha approvato un disegno di legge per l’introduzione di disposizioni in materia di valorizzazione e promozione della ricerca. Le norme sono volte a riformare, nell’ambito del percorso universitario e della ricerca, il cosiddetto “pre-ruolo”, ossia quel segmento che intercorre tra il completamento del percorso di formazione superiore e l’avvio dell’attività di ricerca individuale, con l’obiettivo di rendere il sistema di reclutamento maggiormente rispondente alle attuali esigenze del mondo della ricerca.
RATIFICHE: Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ha approvato tre disegni di legge per la ratifica e l’esecuzione di altrettanti provvedimenti internazionali.
- Ratifica ed esecuzione della convenzione che istituisce l’Organizzazione internazionale per gli ausili alla navigazione marittima, con allegato, fatta a Parigi il 27 gennaio 2021 (disegno di legge). Il testo ratifica la Convenzione che istituisce l’Organizzazione internazionale per gli ausili alla navigazione marittima, organizzazione internazionale governativa che prenderà il posto dell’attuale Associazione internazionale del Segnalamento Marittimo (International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities – IALA), organizzazione non governativa istituita nel 1957, competente a migliorare la sicurezza e l’efficienza del trasporto marittimo di merci e passeggeri, cosi come dell’ambiente marino e costiero.
- Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di partenariato economico interinale tra il Ghana, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra, fatto a Bruxelles il 28 luglio 2016 (disegno di legge). L’Accordo di partenariato economico (APE) si inserisce nel quadro delineato dall’Accordo di Cotonou del 2020, che disciplina le relazioni fra l’Unione Europea e 79 Paesi dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), favorendo la cooperazione economica, commerciale e sociale, al fine di eliminare la povertà e contribuire all’integrazione progressiva dei paesi ACP nell’economia mondiale. L’APE interinale consentirà al Ghana, tra l’altro, un accesso privilegiato al mercato europeo, attraverso la progressiva rimozione delle barriere al commercio e il rafforzamento della cooperazione negli scambi commerciali.
- Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Araba di Egitto sul trasporto internazionale di merci per mezzo di veicoli trainati (rimorchi e semirimorchi) con l’uso di servizi di traghettamento marittimo, fatto a Il Cairo il 22 gennaio 2024 (disegno di legge). L’Accordo tra Italia ed Egitto in materia di autotrasporto internazionale, ispirato ai principi di sostenibilità ambientale e intermodalità, è finalizzato a regolare e agevolare, tramite un apposito regime autorizzatorio, il trasporto di merci tra i due Paesi mediante veicoli stradali trainati (rimorchi e semirimorchi), utilizzando servizi marittimi “ro-ro” (roll on-roll off) e il transito attraverso i rispettivi territori per raggiungere un altro Paese.
Per quanto riguarda l’attuazione di norme europee, diamo rilievo a una delle due direttive, in particolare a quella annunciata in conferenza stampa dal Ministro Leo.
Attuazione della direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio del 18 febbraio 2020 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese e della direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio del 5 aprile 2022 recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote dell’imposta sul valore aggiunto (decreto legislativo – esame preliminare) (Economia e finanze)
Il testo disciplina il regime di franchigia transfrontaliero IVA applicabile alle piccole imprese che operano in Italia ma con sede in un altro Paese dell’Unione Europea e alle piccole imprese con sede in Italia e che operano in altri Paesi UE. Il regime non è applicabile alle cessioni di mezzi di trasporto. Il regime di franchigia è applicabile ai soggetti il cui volume d’affari annuo non superi i 100.000 euro in ambito UE e il limite di volume d’affari annuo previsto dal Paese in cui si chiede l’applicazione del regime (fissato, per l’Italia in 85.000 euro).
Inoltre, si modifica il regime IVA in materia di territorialità dell’imposta negli eventi in streaming o altrimenti resi disponibili virtualmente. In particolare, in materia di “principio di territorialità”, si prevede che le attività culturali, artistiche, sportive etc. trasmesse in streaming o altrimenti rese virtualmente disponibili, si considerano effettuate in Italia – e quindi assoggettate a IVA – se il committente non soggetto passivo è domiciliato o residente (senza domicilio all’estero) in Italia, in deroga al principio secondo cui si considera effettuata nel luogo in cui si svolge la manifestazione. Allo stesso modo, ove la presenza agli eventi culturali, artistici, sportivi, scientifici e simili (fiere, esposizioni, etc.) sia in modalità virtuale, la prestazione di servizi si considera effettuata nel territorio italiano quando il committente soggetto passivo è ivi stabilito.
Inoltre, è stato approvato, in esame definitivo, il seguente decreto legislativo di attuazione di norme europee. 1. Attuazione della direttiva (UE) 2021/2101 del parlamento europeo e del consiglio, del 24 novembre 2021, che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali (decreto legislativo – esame definitivo) (Economia e finanze).
-
Approvato il DEF 2024: il calendario UE
Il Cdm del giorno 9 aprile, tra l'altro, ha approvato il provvedimento noto come DEF Documento di economia e finanza per l'anno 2024. Vediamo i dettagli.
DEF 2024: i dati diffusi dal Governo
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato il Documento di economia e finanza (DEF) 2024.
Il comunicato del Governo diffuso subito dopo l'approvazione del DEF evidenzia che, in considerazione della necessità di attendere la conclusione dell’iter di approvazione delle nuove regole di programmazione economica dell’Unione Europea, che introducono il Piano fiscale-strutturale di medio termine quale strumento per l’indicazione degli obiettivi di legislatura, il DEF non riporta il profilo programmatico.
Inoltre viene precisato che, la tempistica stabilita nelle norme transitorie prevede che il Piano sia approvato entro il 20 settembre prossimo.
A legislazione vigente, gli andamenti sono sostanzialmente in linea con il profilo programmatico della NADEF 2023.
Il DEF contiene inoltre il valore delle politiche invariate.
Il comunicato stampa riporta anche i seguenti indicatori di finanza pubblica secondo un quadro tendenziale:
- 2024-Pil 1 – Deficit 4,3 – Debito 137,8
- 2025-Pil 1,2 – Deficit 3,7 – Debito 138,9
- 2026-Pil 1,1 – Deficit 3 – Debito 139,8
- 2027-Pil 0,9 – Deficit 2,2 – Debito 139,6
Il Ministro Giorgetti al fine di spiegare la risalita del debito pubblico ha dichiarato:
- "Il debito pubblico in risalita previsto dal Def è pesantemente condizionato dai riflessi per cassa del superbonus nei prossimi anni" ma dopo il 2026 "comincerebbe a scendere".
Inoltre ha anche sottolineato che l'obiettivo politico del governo in vista della prossima legge di bilancio è "replicare il taglio del cuneo anche nel 2025", aggiungendo che nel DEF "continua ad andare bene anche l'occupazione, prevediamo un tasso di disoccupazione in costante diminuzione".
Giorgetti, infine, ha ricordato che non è la prima volta che il Def ha solo le stime tendenziali.
-
Decreto Energia: misure per autoproduzione di rinnovabili
Viene pubblicata in GU n 31 del 7 febbraio la Legge n 11/2024 di conversione del DL n 181/2023 noto come Decreto energia con modificazioni, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1 maggio 2023.
Ricordiamo che il decreto agisce su tre campi di intervento:
- Sostegno alle imprese,
- Promozione e sviluppo delle rinnovabili,
- Sicurezza energetica e decarbonizzazione.
Il Decreto Energia è legge: misure per autoproduzione energie rinnovabili
La Legge n 11/2024 tra le altre, con l'art 1 reca misure finalizzate ad accelerare gli investimenti in autoproduzione di energia rinnovabile nei settori a forte consumo di energia.
In particolare, il comma 1 dispone che – fino al 31 dicembre 2030 – nel caso di più istanze concorrenti per la concessione della medesima superficie pubblica, gli enti interessati debbano accordare una preferenza – ai fini dell’individuazione del concessionario – ai progetti di impianti fotovoltaici o eolici volti a soddisfare il fabbisogno energetico delle imprese cd. elettrivore (iscritte all’apposito elenco presso la CSEA).
Il comma 2 – modificato in sede referente – demanda al Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica la definizione, entro l’8 febbraio 2024, di un meccanismo per lo sviluppo di nuova capacità di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili da parte delle imprese elettrivore, secondo criteri dettagliati nelle lettere da a) ad n) del medesimo comma. Il meccanismo prevede anche la facoltà delle imprese interessate di richiedere al GSE un’anticipazione di parte dell’energia elettrica prodotta dagli impianti di nuova realizzazione, o oggetto di potenziamento che le medesime si impegnano a realizzare, nelle more dell’entrata in esercizio degli impianti interessati.L’anticipazione è restituita al GSE dalle imprese beneficiarie secondo specifiche condizioni e tempistiche.
Il comma 3 demanda ad ARERA la definizione delle modalità per la copertura di taluni oneri derivanti dal suddetto meccanismo, specificando che la copertura è assicurata a valere sulla componente degli oneri generali del sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili.
Infine, il comma 4, per le finalità di cui ai commi 1 e 2, consente al GSE di accedere ai dati presenti nel Sistema informativo integrato (SII) istituito presso la società Acquirente Unico S.p.AIl Decreto Energia è legge: concessioni geotermoelettriche
L’articolo 3 modifica e integra la disciplina delle concessioni geotermoelettriche.
In particolare, al comma 1, lettera 0a), inserita in sede referente, rimuove una serie di condizioni attualmente previste affinché i titolari di permesso di ricerca possano avanzare, contestualmente alla richiesta di concessione di coltivazione, istanza di potenziamento
dell’impianto.La stessa lettera consente altresì la coltivazione delle risorse geotermiche per uso geotermoelettrico anche in aree termali.
Le lettere 0b) e 0c), integrano i criteri per la selezione, rispettivamente, del titolare di permesso di ricerca e del titolare della concessione di coltivazione, nel caso in cui, per l’uno e per l’altra, siano state presentate più domande concorrenti.In entrambi i casi il nuovo parametro inserito è la preventiva ponderazione in ordine alle ricadute positive in termini di soddisfacimento del fabbisogno energetico dei territori interessati.
Il comma 1, lettera a), proroga il termine di durata delle concessioni geotermoelettriche in essere, dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 (lett. a), n. 2) e fissa, per le suddette concessioni, il termine per l’indizione della gara – ai fini di una loro riassegnazione – in due anni prima della loro scadenza, anziché in tre anni (lett. a), n. 1).
Il medesimo comma 1, alla lettera b), prevede – attraverso una nuova disciplina che viene introdotta nel D.lgs. n. 22/1010 – la possibilità per il concessionario uscente di presentare – entro e non oltre il 30 giugno 2024 –
un Piano pluriennale per la promozione degli investimenti che, se approvato dall’autorità competente, consente di rimodulare l’esercizio della concessione, anche sotto il profilo della durata, la quale comunque non è superiore a 20 anni (comma 1, lett. b)).
In sede referente, è stato inserito un ulteriore comma 1-bis, che proroga al 31 dicembre 2027 il termine per l’entrata in esercizio degli impianti geotermoelettrici ammessi a beneficiare degli incentivi per le fonti rinnovabili elettriche previsti dal D.M. 29 giugno 2016. -
Uso del contante 2024: invariata la soglia di 5.000 euro. In arrivo soglia UE
La legge di bilancio 2024 in vigore dal 1 gennaio non ha previsto novità per la soglia di utilizzo della moneta contante, resta pertanto in vigore l'ultima modifica normativa, ossia quella introdotta con la legge di bilancio 2023 che innalzava tale limite a 5000 a partire dal 1 gennaio 2023.
Prima di dettagliare la norma riguardante l'uso del contante è importante segnalare che in data 18 gennaio è stato raggiunto un primo accordo tra il Consiglio e il Parlamento UE per un nuovo pacchetto comunitario sull'antiriciclaggio.
Tra le altre novità in arrivo, vi è l’individuazione di una soglia unionale di 10.000 euro, con la possibilità per i singoli Stati membri di imporre un limite inferiore.
Vi sarà un controllo obbligatorio anche sulle transazioni occasionali in contanti tra i 3.000 e i 10.000 euro, con l’identificazione del disponente.
Uso del contante: soglia a 5.000 euro per il 2024
Per il 2024 resta in vigore quanto previsto dalla legge di Bilancio 2023 in merito alla soglia dell'uso del contante.
Ricordiamo che l'art 49 del decreto legislativo n 231/2007 ai commi 1, 2, 3 recita come segue.
È vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 3.000 euro. Il trasferimento superiore al predetto limite, quale che ne sia la causa o il titolo, è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati e può essere eseguito esclusivamente per il tramite di banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento, questi ultimi quando prestano servizi di pagamento diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.
Il trasferimento effettuato per il tramite degli intermediari bancari e finanziari avviene mediante disposizione accettata per iscritto dagli stessi, previa consegna ai medesimi intermediari della somma in contanti.
A decorrere dal terzo giorno lavorativo successivo a quello dell'accettazione, il beneficiario ha diritto di ottenere il pagamento nella provincia del proprio domicilio.
La comunicazione da parte del debitore al creditore della predetta accettazione produce gli effetti di cui all'articolo 1277, primo comma, del codice civile e, nei casi di mora del creditore, gli effetti di cui all'articolo 1210 del medesimo codice.
Per il servizio di rimessa di denaro ((di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h-septies.1), numero 6), del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385)), la soglia è di 1.000 euro.
Per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, svolta dai soggetti iscritti nella sezione prevista dall'articolo 17-bis del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, la soglia è di 3.000 euro.
La novità introdotta della legge di bilancio 2023, rimasta invariata nel 2024, va a modificare tale articolo al comma 3-bis stabilendo che a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2022, il divieto di cui al comma 1 e la soglia di cui al comma 3 sono riferiti alla cifra di 2.000 euro.
A decorrere dal 1° gennaio 2023, il predetto divieto di cui al comma 1 è riferito alla cifra di 5.000 euro.
-
Concessioni balneari: infrazione dall’Ue per l’Italia sulla proroga
Il 23 novembre è stata pubblicata la Sentenza della Cassazione n 8394/2023 con la quale viene annullata la sentenza del Consiglio di stato che aveva bocciato la proroga al 2033 delle concessioni balneari.
E' bene evidenziare che, la cassazione entra nel merito della proroga delle concessioni balneari, ancora in ballo, ma annulla la decisione del Consiglio di stato per eccesso di giurisdizione.
Il Consiglio di stato dovrà nuovamente esprimersi sulle questioni importanti, ossia la proroga o meno che al momento dovrebbero scadere il 31.12.2023.
Sempre sul tema concessioni balneari ricordiamo inoltre che con un parere di circa 30 pagine datato 15 novembre la Commissione europea ha avviato ufficialmente una procedura di infrazione contro l’Italia.
Viene contestato il mancato rispetto della direttiva europea Bolkestein, sulle gare pubbliche per le concessioni di demanio marittimo.
La Commissione, nel documento, evidenzia che il Decreto milleproroghe approvato dal Governo Meloni, introducendo il rinvio di un anno delle gare, rappresenta un rinnovo automatico delle concessioni esistenti ai medesimi titolari, e pertanto in contrasto col diritto europeo.
La Commissione europea ha avviato oggi ufficialmente una procedura di infrazione contro l’Italia sulle concessioni balneari. In una durissima lettera, Bruxelles contesta al nostro paese il mancato rispetto della direttiva europea Bolkestein, che impone le gare pubbliche sulle concessioni di demanio marittimo. In particolare, la Commissione evidenzia che il “decreto milleproroghe” approvato lo scorso febbraio dal governo Meloni, introducendo il rinvio di un anno delle gare, rappresenta un rinnovo automatico delle concessioni esistenti ai medesimi titolari, e pertanto si pone in contrasto col diritto europeo. Fonte: MondoBalneare.comLa Commissione europea ha avviato oggi ufficialmente una procedura di infrazione contro l’Italia sulle concessioni balneari. In una durissima lettera, Bruxelles contesta al nostro paese il mancato rispetto della direttiva europea Bolkestein, che impone le gare pubbliche sulle concessioni di demanio marittimo. In particolare, la Commissione evidenzia che il “decreto milleproroghe” approvato lo scorso febbraio dal governo Meloni, introducendo il rinvio di un anno delle gare, rappresenta un rinnovo automatico delle concessioni esistenti ai medesimi titolari, e pertanto si pone in contrasto col diritto europeo. Fonte: MondoBalneare.comConcessioni balneari: infrazione dall'Ue per l'Italia sulla proroga
Vediamo l'estratto della motivazione del documento pubblicato sul sito della Commissione: "ai sensi dell'articolo 258, primo comma, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, mantenendo le proroghe indiscriminate ed ex lege delle autorizzazioni per l'utilizzo di proprietà demaniali marittime, lacuali e fluviali per attività ricreative e turistiche, previste all'articolo 3, paragrafo 2, della legge 118/2022, come modificato dalla legge 14/2023, e dal combinato disposto dell’articolo 4, comma 4-bis della legge 118/2022, inserito dalla legge 14/2023, che fa “divieto agli enti concedenti di procedere all'emanazione dei bandi di assegnazione delle concessioni e dei rapporti di cui all'articolo 3, comma 1, lett. a) e b)” fino all'adozione dei decreti legislativi di cui allo stesso articolo 4 della legge 118/2022 e dell’articolo 10-quater del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, inserito dalla legge 14/2023, che prevede che “Le concessioni e i rapporti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 5 agosto 2022, n. 118, continuano in ogni caso ad avere efficacia sino alla data di rilascio dei nuovi provvedimenti concessori”, e tenendo conto del fatto che la delega la governo per l’adozione di tali decreti legislativi originariamente prevista dall’articolo 4(1) della legge 118/2022 risulta scaduta e non è contemplata alcuna indicazione circa un’eventuale nuova delega al Governo, la Repubblica italiana ha riprodotto le proroghe precedentemente previste all’articolo 1, paragrafo 18, del decreto-legge n. 194/2009, all’articolo 24, comma 3-septies del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, all’articolo 1, commi 682 e 683 della legge di bilancio e al decreto-legge n. 104/2020, nonché le previsioni dell'articolo 182, paragrafo 2, del decreto-legge 34/2020, che aveva vietato alle autorità locali di avviare o proseguire procedimenti pubblici di selezione per l'assegnazione di ‘concessioni balneari’, ed è dunque venuta meno agli obblighi imposti dall'articolo 12 della direttiva sui servizi e dell'articolo 49 TFUE, nonché dell'articolo 4, paragrafo 3, TUE"
Concessioni balneari: i contenuti della delega scaduta
Ricordiamo che la delega al Governo per provvedere alle norme sulle concessioni balneari era stata approvata nel febbraio del 2022 ed è appunto scaduta.
La proposta emendativa al disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 (A.S. 2469) in materia di concessioni demaniali marittime mirava a migliorare la qualità dei servizi con conseguente beneficio per i consumatori, a valorizzare i beni demaniali e, al contempo, a dare certezze al settore.
Il testo prevedeva che le concessioni balneari in essere continuassero ad avere efficacia fino al 31 dicembre 2023.
Per assicurare un più razionale e sostenibile utilizzo del demanio marittimo, favorirne la pubblica fruizione e promuovere, in coerenza con la normativa europea, il Governo era delegato ad adottare entro sei mesi dall’entrata in vigore del Disegno di legge Concorrenza, decreti legislativi aventi la finalità di aprire il settore alla concorrenza, nel contempo tenendo in adeguata considerazione le peculiarità del settore.
Il testo dell'emendamento approvato specificava che continuavano ad avere efficacia fino al 31 dicembre 2023 se in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base di proroghe o rinnovi disposti anche ai sensi della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e del decreto-legge 4 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126:
- a) le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l’esercizio delle attività turistico ricreative, ivi comprese quelle di cui all'articolo 01, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494) quelle gestite dalle società sportive iscritte al registro CONI di cui al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e quelle per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti d’ormeggio;
- b) i rapporti aventi ad oggetto la gestione di strutture turistico ricreative in aree ricadenti nel demanio marittimo per effetto di provvedimenti successivi all’inizio dell’utilizzazione.
Concessioni balneari: possibili azioni del Governo
Dopo il parere negativo di Bruxelles, il Governo ha margini molto stretti di azione sulle concessioni balneari.
Giorgia Meloni ha confermato, dopo il parere UE, l’intenzione di avviare una nuova negoziazione basata, secondo indiscrezioni su:
- gare dal 1° gennaio 2024 solo nei tratti liberi,
- dal 1° gennaio 2025 procedure ovunque.
La proroga dovrebbe essere inserita all’interno di una più ampia riforma che riattualizzi la delega al Governo che era stata inserita nella legge per la concorrenza 118/2022 fatta scadere.
Vedremo le prossime mosse dell'esecutivo considerando che dicembre è arrivato.