• Rimborso Iva

    Rimborsi IVA soggetti britannici: entro il 30.09 per le operazioni 2023

    Con Risoluzione n 22 del 2 maggio le Entrate hanno annunciato l'accordo di reciprocità tra la Repubblica italiana e il Regno Unito di Gran Bretagna e di Irlanda del Nord ai fini dei rimborsi IVA (articolo 38-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633) dopo la Brexit.

    In particolare viene chiarito che, in base all'accordo esistono i presupposti di reciprocità dei due stati per richiedere i rimborsi IVA.

    A tal proposito, occorre evidenziare che la scadenza per i rimborsi per le operazioni 2023 è fissata al 30 settembre prossimo, vediamo i contenuti della risoluzione.

    Come richiedere i rimborsi IVA dopo la Brexit

    Con l’uscita dall’Unione europea, dal 1° febbraio 2020 il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord è considerato Paese terzo rispetto alla Ue, ma per un periodo di transizione che è terminato il 31 dicembre 2020, ai fini doganali, Iva e accise ha continuato a operare come Stato membro.
    In particolare, durante il periodo di transizione, per i soggetti stabiliti nel Regno Unito trovava applicazione l’articolo 38-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, rubricato “Esecuzione dei rimborsi a soggetti non residenti stabiliti in un altro Stato membro della Comunità”, che detta i limiti e le modalità di rimborso IVA in ipotesi di soggetti stabiliti in uno Stato appartenente all’Unione europea e privi di stabile organizzazione in Italia.
    A decorrere dal 1° gennaio 2021, il Regno Unito non fa più parte del territorio doganale e IVA dell’Unione europea.
    In tale contesto, è stato stipulato un accordo di reciprocità tra l’Italia e il Regno Unito, mediante scambio di Note Verbali dei rappresentanti dei due Paesi, entrato appunto in vigore il 7 febbraio 2024 per regolare i rimborsi IVA tra i due paesi.
    I Governi dei due Stati dichiarano di ritenere formalmente sussistenti i presupposti giuridici per il riconoscimento della condizione di reciprocità ai fini dell’erogazione del rimborso IVA:

    • per gli acquisti effettuati dagli operatori italiani sul territorio britannico,
    • e dagli operatori britannici sul territorio italiano,

    nell’ambito delle loro attività, a partire dal 1° gennaio 2021, rilevato che il Regno Unito non ha mai interrotto l’erogazione dei rimborsi agli operatori italiani.
    I rappresentanti dei due Stati precisano, poi, che l’accordo di reciprocità sarà attuato nel rispetto delle legislazioni britannica e italiana, nonché del diritto internazionale applicabile e, con riferimento alla posizione dello Stato italiano, degli obblighi derivanti dall’appartenenza all’Unione europea, non comportando oneri aggiuntivi a carico dei bilanci previsti dalla normativa vigente di entrambi i Paesi

    Pertanto, relativamente alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2021 con il Regno Unito è applicabile l’articolo 38-ter del D.P.R. n.633/1972 ai fini dell’erogazione dei rimborsi IVA e pertanto:

    • i soggetti stabiliti in Italia possono proporre istanza di rimborso IVA al Regno Unito in conformità alla normativa ivi vigente;
    • i soggetti stabiliti nel Regno Unito possono avanzare richiesta di rimborso IVA al ricorrere dei presupposti di cui all’articolo 38-ter che, a sua volta, rinvia al primo comma dell’articolo 38-bis, comma 1 del D.P.R. n. 633/1972. 

    L’istanza di rimborso deve essere presentata secondo le modalità stabilite dall'ADE con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 1° aprile 2010 con regole e modello.

    E' bene evidenziare che, l’Agenzia delle Entrate non ha precisato, tuttavia, se entro il medesimo termine sia ancora possibile chiedere anche il rimborso dell’imposta riferita agli anni 2021 e 2022, trattandosi della prima scadenza successiva all’entrata in vigore dell’accordo con il quale è stata riconosciuta la reciprocità di rimborso IVA tra Italia e Regno Unito.

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  • Rimborso Iva

    Dichiarazione IVA del Curatore: la Cassazione sul diritto al rimborso

    La Cassazione specifica che spetta il rimborso dell’IVA dopo la dichiarazione 74-bis presentata dal Curatore.

    Secondo l'Ordinanza n 18320 del 4 luglio la suprema Corte ha specificato che la dichiarazione con cui i curatori devono presentare una dichiarazione ai fini IVA relativa alle operazioni effettuate nella frazione dell’anno precedente alla dichiarazione di fallimento fa sorgere da quella data, come la dichiarazione di cessazione dell’attività, il diritto al rimborso dei versamenti d’imposta che risultano effettuati in eccedenza.

    Vediamo i dettaglia del caso di specie.

    Rimborso IVA e dichiarazione 74-bis: la Cassazione specifica quando spetta

    Il caso di specie riguarda un ricorso da parte della curatela fallimentare per diniego di rimborso IVA da parte delle Entrate, giustificato dal presupposto della mancata cessazione dell’attività d’impresa.

    L'agenzia specificava che la società contribuente non aveva provveduto alla chiusura della partita IVA.

    La CTR, respingendo l’appello dell’Amministrazione finanziaria, ha evidenziato che il credito IVA maturato dalla società in epoca antecedente alla dichiarazione di fallimento è ricompreso tra i crediti che il curatore è tenuto a riscuotere nell’adempimento dei suoi compiti istituzionali volti alla liquidazione del patrimonio del fallito e alla soddisfazione dei creditori.

    Oltre a ciò, la dichiarazione IVA presentata dal curatore fallimentare doveva essere equiparata alla cessazione dell’attività legittimando quindi il rimborso.

    L'Agenzia ha proposto ricorso in Cassazione lamentando violazione o falsa applicazione degli artt. 30, secondo comma, 35 e 74 bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per avere la Commissione regionale, erroneamente ritenuto la dichiarazione ex art. 74 bis del d.P.R. n. 633 del 1972 depositata dal curatore fallimentare come equiparabile alla cessazione dell’attività d’impresa.

    La Corte di Cassazione ha respinto le motivazioni delle Entrate e ha rigettato il ricorso.

    Viene specificato che la posizione IVA maturata in epoca precedente la dichiarazione di fallimento è differente da quella successiva, essendo quindi meramente occasionale la coincidenza della partita IVA per le operazioni prefallimentari e post fallimentari, cosa che non muta l’autonomia giuridica delle operazioni facenti capo al fallito, di cui il curatore è avente causa e amministratore del patrimonio, e quelle relative alla massa dei creditori, nel cui interesse opera il curatore quale gestore del patrimonio.

    Da ciò consegue la necessità di redazione, ai sensi dell’art. 74-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, di due distinte dichiarazioni IVA, aventi ad oggetto le operazioni effettuate dal fallito anteriormente e successivamente al fallimento.

    Distinguendo tra la posizione IVA ante fallimento e la posizione IVA post fallimento, si giustifica l’orientamento per il quale la dichiarazione, prevista dall’art. 74 bis del d.P.R. n. 633 del 1972 del curatore, relativamente alle operazioni anteriori all’apertura o all’inizio della procedura concorsuale, è equiparabile alla dichiarazione di cessazione di attività.

    Come la dichiarazione annuale, la dichiarazione di cui si tratta, chiudendo il rapporto tributario ante fallimento, fa sorgere, da quella data, ai sensi dell’art. 30 del d.P.R. 633 del 1972, il diritto al rimborso dei versamenti d’imposta che risultano effettuati in eccedenza.

  • Rimborso Iva

    IVA Deposito Carburanti: come recuperare le eccedenze versate

    Nell' interpello n 100 del 3 maggio le entrate replicano ad un società ALFA, che svolge attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio di carburanti.

    In particolare, acquista gasolio per autotrazione, che viene immesso in un deposito fiscale. 

    Durante l'atto dell'acquisto di questo gasolio, non viene addebitata l'IVA (ex art 1 Legge n 205/2017), che viene poi versata cumulativamente in base ai prodotti che prevede di estrarre dal deposito per la vendita ai suoi clienti, ossia, il versamento è effettuato con il modello F24 Elide, utilizzando il codice tributo “6044”. 

    Solo dopo aver pagato l’imposta la società estrae il prodotto e lo vende ai propri clienti addebitando l’Iva. 

    Essa ha posto due domande riguardo alla gestione dell'IVA per i prodotti energetici immessi in consumo da un deposito fiscale:

    • come recuperare l'IVA che è stata versata anticipatamente utilizzando il codice tributo 6044.
    • come comportarsi nel caso in cui, alla fine dell'anno, l'IVA versata con il codice 6044 sia superiore a quella effettivamente dovuta per l'estrazione dei prodotti dal deposito.

    Recupero IVA in eccesso nella vendita di carburante di un deposito

    L'Agenzia delle Entrate risponde alla domanda chiarendo come gestire il recupero dell'IVA e l'eventuale eccedenza pagata alla fine dell'anno, ribadendo l'importanza di un adeguato tracciamento e documentazione per la corretta gestione dell'IVA nelle operazioni che coinvolgono depositi fiscali e la necessità di seguire le procedure specifiche per eventuali richieste di rimborso. 

    Viene chiarito che la pratica di emettere autofatture al momento dell'estrazione dei prodotti dal deposito fiscale, messa in atto dall'istate, è corretta per detrarre l'IVA versata. 

    Queste autofatture devono essere annotate nel registro degli acquisti, e il credito IVA sorto dal versamento anticipato deve essere gestito contabilmente.

    Viene specificato che il credito d'imposta risultante da un versamento cumulativo, quando l'IVA versata è superiore a quella dovuta sui prodotti effettivamente estratti, non può essere immediatamente recuperato tramite dichiarazione annuale come proposto dall'istante. 

    Invece, il credito dovrebbe essere utilizzato per le immissioni in consumo o estrazioni nei periodi d'imposta successivi, fino ad esaurimento dello stesso.

    Solo se si dimostra che non ci sono ulteriori prodotti da estrarre e che i rapporti con il gestore del deposito sono conclusi, si potrebbe avanzare una richiesta di rimborso per l'IVA versata in eccedenza, secondo le procedure legali stabilite.

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  • Rimborso Iva

    Rimborso IVA non residenti: con SO negato alla casa madre inglese

    L'interpello n 87 dell'8 aprile riguarda specificamente il diritto al rimborso IVA per una società inglese non residente che opera in Italia attraverso una stabile organizzazione, SO.

    Si domanda in sintesi come tale società possa recuperare il credito IVA, considerando le modifiche normative e interpretative post Brexit.

    Con la Brexit, il Regno Unito è diventato un paese terzo rispetto all'UE, e questo ha comportato l'applicazione di regole diverse per quanto riguarda l'IVA e i rimborsi. 

    Le aziende britanniche, comprese quelle con stabili organizzazioni in Italia, hanno dovuto adeguarsi a queste nuove regole, che includono, ad esempio, la non partecipazione ai meccanismi di rimborso IVA previsti per i soggetti UE.

    Vediamo i dettagli dell'interpello.

    Rimborso IVA non residenti: negato alla casa madre inglese

    La stabile organizzazione, che opera in Italia, svolge attività di consulenza e supporto per la casa madre inglese.

    In particolare, la stabile organizzazione:

    • acquista beni e servizi da un fornitore italiano, il quale addebita l’IVA in rivalsa ad aliquota ordinaria;
    • rende esclusivamente servizi nei confronti della casa madre.

    Il soggetto non residente si domandava quale fosse la corretta procedura per il recupero dell’eccedenza IVA, a decorrere dall’annualità 2023 dopo la Brexit.

    In particolare, l'istante chiede chiarimenti sulle seguenti questioni interpretative e domanda:

    1. Se (…) abbia il diritto di recuperare il credito IVA maturato in Italia a partire dall'anno d'imposta 2024 secondo la procedura prevista dall'art. 38ter del DPR 633/72, ossia attraverso una richiesta di rimborso IVA presentata direttamente dalla Casa Madre in quanto soggetto stabilito al di fuori dell'UE (nel Regno Unito). 
    2. Nel caso in cui (…) non fosse possibile per la Casa Madre ottenere il rimborso del credito mediante l'istanza di rimborso IVA presentata ai sensi dell'art. 38ter del DPR 633/72, se (…) possa recuperare il credito IVA maturato in Italia chiedendone il rimborso attraverso la dichiarazione IVA annuale secondo la condizione prevista dall'art. 30, comma 2, lett. e) del DPR 633/72 (…). 
    3.  Se, relativamente all'anno 2023, (…) possa chiedere il rimborso del credito IVA attraverso la dichiarazione IVA annuale da presentare entro aprile 2024  secondo il presupposto previsto dall'art. 30, comma 2, lettera d) del DPR 633/72, come già avvenuto per le annualità precedenti. 

    L'Agenzia delle Entrate spiega che il rimborso del credito IVA non può essere richiesto nei termini proposti dall'istante per vari motivi, in particolare:

    1. Nel caso descritto, il richiamo all'articolo 38ter del decreto IVA risulta inconferente tenuto conto che le operazioni passive (servizi di deposito, manutenzione e training del macchinario) sono direttamente imputabili all'istante stabile organizzazione del soggetto non residente  che, conseguentemente, deve richiedere il rimborso dell'eccedenza a credito IVA applicando le disposizioni ordinarie contenute nel precedente articolo 38bis, al verificarsi di uno dei presupposti elencati dall'articolo 30 o 34, comma 9, del decreto IVA.
    2. L'articolo 30, comma 2, del decreto IVA contiene un'elencazione tassativa dei presupposti che consentono la richiesta di rimborso dell'eccedenza del credito IVA emergente dalla dichiarazione annuale (cui si aggiunge quello di cui all'articolo 34, comma 9, del medesimo decreto), al di fuori dei quali lo stesso deve necessariamente essere riportato in detrazione e/o in compensazione nel periodo d'imposta successivo. In particolare, il presupposto di cui alla lett. e) del citato articolo 30 opera qualora il contribuente si trovi «nelle condizioni previste dal terzo comma dell'articolo 17» del medesimo decreto IVA. Quest'ultimo articolo fa riferimento, a sua volta, ai «soggetti non residenti e senza stabile organizzazione» che, per assolvere gli obblighi o esercitare i diritti derivanti dall'applicazione delle norme in materia di IVA, si sono identificati direttamente (ai sensi dell'articolo 35ter del decreto IVA) o, in alternativa, hanno nominato un rappresentante fiscale residente nel territorio dello Stato, nelle forme previste dall'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441. Per espressa previsione normativa, dunque, un soggetto con una stabile organizzazione non può invocare il presupposto di cui alla lett. e) per ottenere il rimborso del credito IVA.
    3. L'articolo 30, comma 2, lett. d), del decreto IVA prevede la possibilità di chiedere «il rimborso dell'eccedenza detraibile, …. all'atto della presentazione della dichiarazione», quando il contribuente «effettua prevalentemente operazioni non soggette all'imposta per effetto degli articoli da 7 a 7septies». Al riguardo, con riferimento alle prestazioni di servizi effettuate dall'istante (Stabile Organizzazione in Italia) nei confronti della Casa Madre (stabilita nel Regno Unito), con la risposta ad interpello n. 314, pubblicata l'8 maggio 2023 sul sito internet della scrivente  nota all'istante e a cui si rinvia per ogni approfondimento è stato chiarito che, dal 1° gennaio 2021, a seguito della fuoriuscita del Regno Unito dall'Unione Europea (''Brexit''), le predette prestazioni di servizi sono escluse dal campo di applicazione dell'IVA, non essendo il Gruppo IVA istituito in un Paese terzo (Regno Unito) equiparabile ad un Gruppo IVA istituito in un Paese membro dell'Unione Europea. Ne deriva che, nel caso di specie, l'istante non può recuperare il credito IVA maturato nel periodo d'imposta 2023 invocando il presupposto di cui all'articolo 30, comma 2, lett. d), del decreto IVA. 

    Stante quanto rappresentato dall'istante, l'eccedenza del credito IVA potrà essere chiesta a rimborso ove ricorra il presupposto di cui all'articolo 30, comma 3, del decreto IVA  minor eccedenza del triennio (al netto dell'importo già chiesto a rimborso in passato o compensato nel modello F24).

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  • Rimborso Iva

    Rimborso IVA: non ammesso se il Curatore del fallito non l’ha versata

    Con Ordinanza n. 26502/2023 la Corte di Cassazione si è pronunciata negativamente sul rimborso dell’IVA da parte del Curatore di una società cedente fallita, perchè anteriormente all’apertura della procedura, lo stesso curatore non ha versato l’IVA esposta in fatture rimaste insolute.

    Secondo la Cassazione il credito IVA è inesistente, in quanto relativo a un’imposta non versata, mentre il rimborso è concesso solo se l’IVA a monte è stata versata.

    Vediamo sinteticamente i fatti causa.

    BETA s.a.s. ha emesso alcune fatture nei confronti del proprio cliente GAMMA per un totale di euro 298.709,50, oltre IVA per euro 59.741,90. 

    Dette fatture rimangono insolute, BETA non versa all'Erario l'IVA risultante dalle fatture e, conseguentemente, l'agenzia delle entrate iscrive a ruolo il debito ex art. 54 bis del DPR n. 633 del 1972.

    Falliscono sia BETA che GAMMA. 

    Il curatore di BETA si insinua al fallimento di GAMMA e chiede il pagamento del debito, ottenendolo solo per l'importo del 4,29% in sede di liquidazione fallimentare.

    Detto curatore, pertanto, emette nota di variazione ai sensi dell'art. 26 del DPR n. 633 del 1972, espone nella dichiarazione per l'anno 2015 della procedura il corrispondente credito IVA di euro 58.723,00 e lo cede a ALFA, che ha chiesto il rimborso all'Erario.

    Diversamente da quanto ritenuto dalla C.T. Regionale, la Cassazione afferma che il credito IVA chiesto al rimborso è inesistente perché attinente ad un'IVA che, come accertato dalla sentenza impugnata, non è stata mai versata da BETA.

    Ed è pacifico che il rimborso è dato solo se l'IVA a monte sia stata effettivamente versata e sia stato eliminato qualsiasi pericolo di danno per l'Erario (cfr. Cass. n. 26515 del 30.9.2021; Cass. n. 20843 del 30.9.2020; Cass. n. 7080 del 12.3.2020).

  • Rimborso Iva

    Rimborso IVA: il caso del patrimonio netto negativo

    Con Risposta a interpello n 347 del 14 giugno le Entrate chiariscono che, ai fini di ottenere il rimborso IVA per importi superiori a 30.000 se il patrimonio netto è negativo è necessaria la garanzia bancaria. Vediamo nel dettaglio le motivazioni dell'Agenzia.

    La società istante con sede legale in Svizzera, assolve i propri obblighi fiscali in Italia tramite rappresentante fiscale nominato ai sensi dell'articolo  17,  comma  3, del decreto IVA.

    Cedendo i beni acquistati dai fornitori italiani prevalentemente a clienti stranieri, quindi, in regime di non imponibilità,  si trova strutturalmente a credito IVA e può usufruire del «[…] rimborso del credito IVA stesso secondo quanto disposto dall'art.30, comma 2, lett. e) del DPR 633/72»

    Dal periodo  d'imposta 2023, tuttavia,  «[…]  ha  iniziato  ad  avvalersi  del meccanismo del plafond al fine di evitare la maturazione di un credito IVA».

    Tanto premesso, l'istante riferisce che, tra il  periodo d'imposta 2019 e quello relativo al 2022 ha maturato un credito IVA molto più elevato di euro 30.000,00 (ossia della soglia a concorrenza della quale non è richiesta alcuna garanzia bancaria per ottenere il rimborso dell'IVA). 

    Vorrebbe ora chiedere il rimborso del suddetto credito IVA avvalendosi della facoltà, prevista dall'Art. 38­bis, comma 3, del DPR 633772, di ottenere il rilascio del visto di conformità da un professionista abilitato, in alternativa alla presentazione di una garanzia bancaria, come previsto dal comma 5 dello stesso articolo A tal  fine dovrebbe, altresì, produrre la prescritta dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per attestare i requisiti patrimoniali e di regolarità contributiva richiesta dalla normativa.

    Tuttavia, tenuto conto che il bilancio societario chiuso al 30 giugno 2022 mostra un patrimonio netto negativo l'istante chiede di chiarire se può ugualmente avvalersi della possibilità di ottenere il visto di conformità da un professionista abilitato.

    Le entrate ricordano che l'articolo 38­bis del decreto IVA, al comma 3, dispone che «Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, i rimborsi di ammontare superiore a 30.000 euro sono eseguiti previa presentazione della relativa dichiarazione o istanza da cui emerge il credito richiesto a rimborso recante il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa di cui all'articolo 10, comma 7, primo e secondo periodo, del decreto ­legge 1° luglio 2009,  n.  78,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  3  agosto  2009,  n.  102.  Alla dichiarazione o istanza è allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, a  norma dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la sussistenza delle seguenti condizioni in relazione alle caratteristiche soggettive del contribuente: 

    a) il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento; la consistenza degli immobili non si è ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata; l'attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili; 

    b) non risultano cedute, se la richiesta di rimborso è presentata da società di capitali non quotate nei mercati regolamentati, nell'anno precedente la richiesta, azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50 per cento del capitale sociale; 

    c) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi»

    Ai sensi del successivo comma 4, invece, 

    «Sono eseguiti previa prestazione della garanzia di cui al comma 5 i rimborsi di ammontare superiore a 30.000 euro quando richiesti: 

    • a) da soggetti passivi che esercitano un'attività d'impresa da meno di due anni diversi dalle imprese start­up innovative di cui all'articolo 25 del decreto ­legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; 
    • b) da soggetti passivi ai quali, nei due anni antecedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun  anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell'imposta dovuta o del credito dichiarato superiore: 
      • 1) al 10 per cento degli importi dichiarati se questi non superano 150.000 euro;
      • 2) al 5 per cento degli importi dichiarati se questi superano 150.000 euro ma non superano 1.500.000 euro; 
      • 3) all'1 per cento degli importi dichiarati, o comunque a 150.000 euro, se gli importi dichiarati superano 1.500.000 euro; 
    • c) da soggetti passivi che nelle ipotesi di cui al comma 3, presentano la dichiarazione o istanza da cui emerge il credito richiesto a rimborso priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa, o non presentano la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; 
    • d)  da  soggetti  passivi  che  richiedono  il  rimborso  dell'eccedenza  detraibile risultante all'atto della cessazione dell'attività». 

    L'attuale impianto  normativo,  dunque,  esenta i contribuenti  dall'obbligo di garantire i crediti IVA superiori a 30.000 euro chiesti a rimborso, solo in presenza dei presupposti  previsti  dal  comma  3  dell'articolo  38­bis, e  a condizione che  non  si verifichino le cause di esclusione declinate dal successivo comma 4; diversamente, il rimborso è sempre subordinato al rilascio della garanzia.

    Viene anche ricordato che con  la  circolare  n.  32/E  del  30  dicembre  2014,  nell'illustrare  il  contenuto della  dichiarazione sostitutiva è stato chiarito  che:

    «In sintesi, le condizioni da attestare nella dichiarazione sostitutiva riguardano la solidità patrimoniale,  la  continuità aziendale  e  la  regolarità  dei  versamenti  dei  contributi previdenziali e assistenziali. Con  riferimento  alle caratteristiche  soggettive  di natura  patrimoniale di  cui alla lettera a), si precisa che le informazioni richieste sono rilevate dalle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta chiuso anteriormente alla presentazione della dichiarazione o istanza di rimborso. A differenza di quanto previsto nel previgente articolo  38­bis,  settimo  comma,  lettera  c),  n.  1),  che ai  fini dell'individuazione del ''contribuente virtuoso'' faceva riferimento all'ultimo bilancio approvato, il controllo sulla solidità patrimoniale è ora effettuato prendendo a riferimento i dati contabili dell'ultimo periodo di imposta, anche nei casi in cui il bilancio non sia stato ancora approvato.» (enfasi aggiunta). Il rimborso resta, dunque, subordinato alla presentazione della garanzia laddove manchino i requisiti di ''solidità'' e ''virtuosità'' necessari per tutelare le ragioni erariali ­ al pari di quanto già previsto in passato dal previgente settimo comma del citato articolo 38­bis,  che  esonerava  dall'obbligo  di prestare la  garanzia le  sole imprese  «solvibili  e virtuose». 

    L'agenzia spiega che il legislatore non ha rinunciato alla tutela dell'interesse erariale, ma ha ammesso che il credito rimborsato in via accelerata possa considerarsi garantito direttamente dal richiedente ''virtuoso'' con il proprio ''stabile'' patrimonio, ove lo stesso dichiari ­ assumendo la responsabilità civile e penale di eventuali dichiarazioni mendaci  di rispettare i requisiti di solidità e virtuosità elencati dalle lettere a), b) e c) del comma 3 del citato articolo 38­bis, e ove, altresì, un professionista apponga il visto che attesta la corretta applicazione delle norme tributarie. 

    Ne deriva che, il requisito di cui alla lettera a)­ un patrimonio che, nel corso del periodo di osservazione, non si è ridotto oltre il limite ivi fissato ­ non può essere valutato tenendo conto del suo ''valore assoluto'', ossia senza considerare il segno algebrico (nel caso di specie negativo) che lo precede, al fine di affermare, comunque, l'esistenza di un patrimonio ''stabile''

    Il requisito della ''solidità'' patrimoniale può dirsi, infatti, rispettato solo ove esista in  concreto  un  patrimonio (e  quindi  un  valore  con il segno algebrico che lo precede positivo), e che lo stesso non sia diminuito rispetto al periodo d'imposta precedente di oltre il 40 per cento.  Tale interpretazione è, peraltro, coerente con le ipotesi in cui è richiesta in ogni caso la  garanzia  (comma  4  dell'articolo  38­bis del decreto IVA), anche laddove siano potenzialmente rispettati i requisiti di cui al citato comma 3, ritenuti, in tal caso, insufficienti a tutelare il credito rimborsato. 

    Trattasi di ipotesi ­ contribuente in attività da poco tempo o cessato  ­ove il patrimonio non può considerarsi  ''stabile'', ovvero ­ contribuente che ha  ricevuto  atti  di accertamento  ­in  cui la virtuosità non  può  dirsi esistente. 

    In conclusione, spiega l'agenzia, così come il credito rimborsato non può considerarsi ''garantito'' da un patrimonio presuntivamente instabile o aggredibile (cfr comma 4), ugualmente lo  stesso  non può  considerarsi  ''garantito''  da  un patrimonio  ''negativo".

    Allegati:
  • Rimborso Iva

    Modello IVA TR: entro il 2 maggio le richieste di rimborso per il I trim.

    Entro il 2 maggio è possibile inviare all'agenzia delle Entrate con il Modello IVA TR le richieste relative al primo trimestre 2023.

    Ricordiamo che, in data 14 marzo le Entrate hanno pubblicato sul proprio sito nella sezione apposita un aggiornamento:

    Attenzione al fatto che il nuovo modello può essere utilizzato a partire dal 1 aprile 2023 mentre il modello precedente potrà essere utilizzato fino al giorno 2 maggio.

    Il modello IVA TR deve essere utilizzato dai contribuenti che hanno realizzato nel trimestre un’eccedenza di imposta detraibile di importo superiore a 2.582,28 euro e che intendono:

    • chiedere in tutto o in parte il rimborso di tale eccedenza 
    • ovvero intendono utilizzarla in compensazione anche con altri tributi, contributi e premi, ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241. 

    Il credito IVA infrannuale può essere richiesto a rimborso unicamente dai contribuenti in possesso dei requisiti previsti dalle lett. a), b) ed e) del secondo comma dell’art. 30, nonché dai soggetti che si trovano nelle condizioni stabilite dalle lett. c) e d) dello stesso articolo, con alcune limitazioni rispetto alle ipotesi di rimborso annuale. 

    In alternativa, come previsto dall’art. 8 del d.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, lo stesso credito può essere utilizzato in compensazione nel modello F24. 

    Modello IVA TR: le novità 2023 punto per punto

    Viene specificato che:

    • a) nel modello è sostituita, alla prima pagina, l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679; 
    • b) nel quadro TA del modello:
      • i righi TA11A e TA14 sono soppressi;
      • le percentuali dei righi da TA5 a TA13 sono sostituite con le seguenti:
        • rigo TA5 percentuale del 7%,
        • rigo TA6 percentuale del 7,3%, 
        • rigo TA7 percentuale del 7,5%,
        • rigo TA8 percentuale del 8,3%,
        • rigo TA9 percentuale del 8,5%, 
        • rigo TA10 percentuale del 8,8%, 
        • rigo TA11 percentuale del 10%, 
        • rigo TA12 percentuale del 12,3%, 
        • rigo TA13 percentuale del 22%;
      • nel rigo TA22 il riferimento al rigo TA14 è sostituito con TA13;
    • c) nel quadro TB del modello: 
      • i righi TB11A e TB14 sono soppressi; 
      • le percentuali dei righi da TB5 a TB13 sono sostituite con le seguenti:
        • rigo TB5 percentuale del 7%, 
        • rigo TB6 percentuale del 7,3%, 
        • rigo TB7, percentuale del 7,5%, 
        • rigo TB8 percentuale del 8,3%,
        • rigo TB9 percentuale del 8,5%, 
        • rigo TB10 percentuale del 8,8%, 
        • rigo TB11 percentuale del 10%, 
        • rigo TB12 percentuale del 12,3%,
        • rigo TB13 percentuale del 22%; 
      • nel rigo TB20 il riferimento al rigo TB14 è sostituito con TB13
    • d) nelle istruzioni per la compilazione: 
      • a pagina 4, nella TABELLA GENERALE DEI CODICI DI CARICA la descrizione del codice 3 è sostituita dalla seguente: curatore fallimentare/curatore della liquidazione giudiziale; 
      • a pagina 5, i riferimenti al rigo TA14 sono sostituiti con TA13; 
      • alle pagine 6 e 7, i riferimenti al rigo TB14 sono sostituiti con TB13; 
      • a pagina 11, nel codice 2, dopo la parola fallimentari sono aggiunte le parole “/curatori della liquidazione giudiziale”;
    • e) le specifiche tecniche sono aggiornate per recepire le modifiche apportate al modello, descritte ai punti b) e c). 
    • Inoltre: 
      • a pagina 8, in corrispondenza del campo 3 del record A, nella colonna “Controlli bloccanti/Valori ammessi”, la parola “IVT20” è sostituita dalla seguente: “IVT23”; 
      • a pagina 9, in corrispondenza del campo 36 del record B, nella colonna “Controlli bloccanti/Valori ammessi”, sono aggiunte, alla fine, le parole “Non può assumere un valore anteriore al 2023”

    Ricordiamo che il modello TR deve essere presentato entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322. 

    Qualora il termine sopra indicato scada di sabato o in un giorno festivo lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo.