• Risparmio energetico

    CER: dal 21 luglio via alle domande dei contributi in conto capitale

    Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica MASE ha pubblicato sul proprio sito istituzionale le nuove regole operative e l’avviso pubblico aggiornato per l’accesso ai contributi in conto capitale previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) e le configurazioni di autoconsumo collettivo.

    Il MASE ha specificato che le nuove disposizioni recepiscono le più recenti modifiche normative e introducono, tra le principali novità, l’estensione della platea dei beneficiari

    • potranno ora accedere agli incentivi anche gli impianti realizzati nei Comuni con popolazione fino a 50.000 abitanti rispetto al precedente limite di 5.000 abitanti.

    Il MASE ha configurato una cornice normativa più chiara e accessibile agli operatori del settore.

    Vediamo chi può presentare la domanda.

    CER: dal 21 luglio via alle domande dei contributi in conto capitale

    Con il DD del 17 luglio si approva l’avviso pubblico che definisce modalità e tempistiche per la presentazione delle domande per i contributi alle CER.

    La procedura a sportello sarà attiva dalle ore 15:00 del 21 luglio 2025 alle ore 18:00 del 30 novembre 2025.

    Come sopra evidenziato potranno presentare le domande anche soggetti con impianti situati nei Comuni compresi tra i 5.000 e i 50.000 abitanti.

    Tutta la documentazione è disponibile nella sezione dedicata del sito del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e sul portale del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A.

    Come da Allegato del 17 luglio aggiornato, l’impianto di produzione/UP da fonti rinnovabili, per la cui realizzazione è richiesto il contributo in conto capitale, deve:

    • i. essere realizzato tramite intervento di nuova costruzione o potenziamento;
    • ii. avere potenza non superiore a 1 MW;
    • iii. disporre di titolo abilitativo alla costruzione e all’esercizio dell’impianto, ove previsto;
    • iv. disporre di preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva, ove previsto;
    • v. essere ubicato in Comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti (a tal fine si farà riferimento ai dati Istat sui Comuni, aggiornati alla data di invio della richiesta);
    • vi. essere ubicato nell’area sottesa alla medesima cabina primaria a cui fa riferimento la configurazione di CER o di Gruppo di autoconsumatori di cui l’impianto/UP farà parte;
    • vii. avere data di avvio lavori successiva alla data di presentazione della domanda di contributo da parte del soggetto Beneficiario;
    • viii. essere completato entro il 30 giugno 2026;
    • ix. entrare in esercizio entro ventiquattro mesi dalla data di completamento dei lavori e comunque non oltre il 31 dicembre 2027;
    • x. rispettare i requisiti sugli impianti di produzione rappresentati nella Parte II, paragrafi 1.2.1.2 e 1.2.1.3 delle Regole Operative, ivi inclusi i requisiti previsti dal principio DNSH e tagging climatico, come meglio specificati nell’Appendice C delle Regole Operative;
    • xi. essere inserito, una volta realizzato, in una configurazione di gruppo di autoconsumatori o di CER per la quale risulti attivo il contratto per l’erogazione della tariffa incentivante di cui all’Appendice B delle Regole Operative.

    Si specifica che possono accedere al contributo in conto capitale anche i progetti ubicati nei Comuni con popolazione uguale o superiore a 5.000 abitanti e inferiore a 50.000 abitanti:

    • o la cui domanda di accesso al contributo in conto capitale è stata presentata a decorrere dal 16 maggio 2025 (data di firma del Decreto 127/25);
    • o  la cui data di avvio dei lavori è compresa tra il 16 maggio 2025 (data di firma del Decreto 127/25) e la data di apertura dell’aggiornamento dello Sportello, definita dal MASE con decreto direttoriale, pur in assenza di una domanda formalmente trasmessa entro la medesima data. In questo caso, il soggetto Beneficiario dovrà allegare una dichiarazione che attesti l’avvenuto avvio dei lavori entro i suddetti termini.

    Attenzione, prima dell’invio della richiesta di accesso al contributo PNRR le CER e i Gruppi di autoconsumatori nelle cui configurazioni verranno inseriti, una volta realizzati, gli impianti o potenziamenti per i quali si richiede l’accesso al contributo, dovranno essere già stati costituiti e rispettare i requisiti previsti nelle Regole Operative.

  • Risparmio energetico

    Comunicazioni ENEA 2025: il via dal 30 giugno

    L'ENEA con un avviso pubblicato sul proprio portale informa del fatto che a partire dal 30 giugno 2025 è operativo il portale aggiornato bonusfiscali.enea.it per la trasmissione dei dati all’ENEA relativi agli interventi che accedono alle detrazioni fiscali di Ecobonus (legge 296/2006 e art. 14 del D.L. 63/2013) e Bonus Casa(art. 16 bis del DPR 917/86 e art. 16 del DL 63/2013).

    È possibile accedere al servizio online solo autenticandosi tramite SPID di persona fisica o CIE.

    Nei prossimi giorni è prevista anche la pubblicazione dell’aggiornamento del portale SuperEcobonus.

    Per eventuali quesiti tecnici, ENEA ha attivato da tempo l’assistente virtuale Virgilio, disponibile sul portale ENEA per l’efficienza energetica alla sezione dedicata alle detrazioni fiscali.

    L'ENEA ha specificato che il conteggio dei 90 giorni per la trasmissione dati decorre dal 30 giugno 2025:

    • per gli interventi conclusi tra il 1° gennaio 2025 e la data del 30 giugno di messa online del portale;
    • per i lavori conclusi nel 2024 ma con parte delle spese da detrarre sostenute nel 2025.

    Su queste procedure sono stati determinanti i chiarimenti diffusi dall'ade con la Circolare n 8/2025 dopo le consistenti novità della Legge di Bilancio 2025.

    In proposito leggi anche: Bonus edilizi 2025: tutti i chiarimenti per usufruirne.

  • Risparmio energetico

    Superbonus 2025: istruzioni ADE dopo la legge di bilancio

    Pubblicata la Circolare n 8/2025 con tutte le istruzione delle Entrate sulle novità introdotte per i bonus edilizi dalla Legge di Bilancio 2025.

    Relativamente al Superbonus, misura che sta andando a morire, vediamo cosa viene specificato dalla Circolare del 19 giugno.

    Superbonus 2025: istruzioni ADE dopo la legge di bilancio

    Il 31 dicembre 2024 è scaduta l'aliquota al 70% del superbonus massicciamente ridimensionato da tutte le norme in tema, avvicendatesi nel corso del 2023 e del 2024.

    Sul superbonus la legge di bilancio 2025 ha previsto alcune novità e in particolare, il comma 56 modifica l’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

    La lettera a) introduce un nuovo comma 8-bis.2. all’articolo 119 che stabilisce che la detrazione del 65 per cento prevista dal comma 8-bis, primo periodo, per le spese sostenute nell’anno 2025 spetta esclusivamente per gli interventi già avviati ovvero per i quali, alla data del 15 ottobre 2024, risulti:

    • a) presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi del comma 13-ter, se gli interventi sono diversi da quelli effettuati dai condomini;
    • b) adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi del comma 13-ter, se gli interventi sono effettuati dai condomini;
    • c) presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.

    La lettera b) introduce un nuovo comma 8-sexies. sempre all’articolo 119 che riconosce la facoltà di ripartire in dieci quote annuali di pari importo la detrazione spettante per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

    Nello specifico si prevede che per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 relativamente agli interventi rientranti nella disciplina del superbonus, la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d'imposta 2023.

    Con la Circolare n 8 del 19 giugno in merito a queste novità viene precisato quanto segue.

    Si forniscono chiarimenti sulla detrazione del 65% delle spese sostenute nel 2025 prevista a favore dei condomìni, delle persone fisiche che realizzano interventi su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari, delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), delle Organizzazioni di volontariato (OdV) e delle Associazioni di promozione sociale (Aps). 

    Lo sconto fiscale è infatti riconosciuto a patto che, entro il 15 ottobre 2024, risulti presentata la Cila, sia adottata la delibera assembleare per gli interventi effettuati dai condomini, sia presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.

    Per i contribuenti che hanno sostenuto spese nel 2023 per interventi agevolati potranno scegliere di ripartire la detrazione in 10 quote annuali di pari importo si precisa che la scelta potrà essere effettuata presentando una dichiarazione integrativa entro il 31 ottobre 2025

    In caso di maggior debito d’imposta, il versamento potrà essere effettuato senza sanzioni né interessi entro il termine per il versamento del saldo delle imposte relative al 2024.

    Pedr le istruzioni pratiche di come gestire l'opzione in dichiarazione leggi: Superbonus in 10 rate: con l'integrativa entro il 31 ottobre..

    Allegati:
  • Risparmio energetico

    Conto termico 3.0: continuano i lavori sul testo definitivo

    Il nuovo conto termino 3.0 gestito dal GSE, con l'agevolazione rivolta all'efficentamento energetico contiene incentivi che possono arrivare fino al 100%.
    In base allo schema di decreto ancora in discussione presso la Conferenza Unificata Stato-Regioni vediamo le novità dell'incentivo che una volta approvato approderà in GU.

    Il testo definitivo dalle indiscrezioni dovrebbe essere imminente.
    Ricordiamo che si tratta di una aggiornamento della "disciplina per l’incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili”,  recata dal decreto interministeriale 16 febbraio 2016.

    Conto termico 3.0: che cos’è

    Il decreto in bozza sul Conto Termico 3.0 contiene la nuova disciplina per l’incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili secondo principi di semplificazione, efficacia, diversificazione e innovazione tecnologica, nonché di coerenza con gli obiettivi di riqualificazione energetica degli edifici della pubblica amministrazione, tenendo conto di quanto disposto all’articolo 10, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199. 

    In coerenza con le indicazioni del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, si vuole arrivare al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e di efficientamento energetico del settore civile.

    Conto termico 3.0: beneficiari

    Sono ammessi ai benefici previsti dal decreto, in relazione a uno o più interventi di cui all’articolo 5 di seguito dettagliati:

    • a) le amministrazioni pubbliche;
    • b) i soggetti privati, esclusivamente per interventi eseguiti su edifici appartenenti all’ambito terziario di cui
      alla lettera b), dell’articolo 2, del presente decreto.

    E inoltre, ai fini della agevolazione sono assimilati alle amministrazioni pubbliche gli enti del terzo settore di cui alla lettera r) dell’articolo 2, del presente decreto.

    Conto termico 3.0: spese ammissibili

    Sono incentivabili uno o più dei seguenti interventi di incremento dell'efficienza energetica in edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti dotati di impianto di climatizzazione:

    • a) isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato, anche unitamente all’eventuale
      installazione di sistemi di ventilazione meccanica;
    • b) sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato;
    • c) installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento e/o sistemi di filtrazione solare esterni per chiusure trasparenti con esposizione da Est-sud-est a Ovest, fissi o mobili, non trasportabili;
    • d) trasformazione degli edifici esistenti in “edifici a energia quasi zero”;
    • e) sostituzione di sistemi per l’illuminazione d’interni e delle pertinenze esterne degli edifici esistenti con sistemi efficienti di illuminazione;
    • f) installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (building automation) degli impianti termici ed elettrici degli edifici, ivi compresa l’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore;
    • g) installazione di elementi infrastrutturali per la ricarica privata di veicoli elettrici, anche aperta al pubblico, presso l’edificio e le relative pertinenze, ovvero presso i parcheggi adiacenti, a condizione che l’intervento sia realizzato congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche;
    • h) installazione di impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, presso l’edificio o nelle relative
      pertinenze, a condizione che l’intervento sia realizzato congiuntamente alla sostituzione di impianti di
      climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore
      elettriche.

    Per tali interventi incentivabili concorrono alla determinazione delle spese ammissibili ai fini dell'incentivo quelle di seguito elencate, comprensive di IVA, dove essa costituisca un costo:

    • a) per gli interventi finalizzati alla riduzione della trasmittanza termica degli elementi opachi costituenti l'involucro edilizio, comprensivi delle opere provvisionali ed accessorie:
      • i. la fornitura e la messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle caratteristiche
        termiche delle strutture esistenti;
      • ii. la fornitura e la messa in opera di materiali ordinari, necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti realizzate contestualmente alle opere di cui al punto i), per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
      • iii. la demolizione e la ricostruzione dell'elemento costruttivo, ove coerente con gli strumenti urbanistici vigenti;
      • iv. l’installazione di sistemi di ventilazione meccanica qualora gli stessi risultino l’unica soluzione
        tecnica o la più conveniente, a seguito della verifica di formazioni di muffe e condensazioni interstiziali, secondo la UNI EN ISO 13788, così come previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015;
    • b) per gli interventi finalizzati alla riduzione della trasmittanza termica U di chiusure apribili o assimilabili, quali porte, finestre e vetrine, anche se non apribili, comprensive di infissi e di eventuali sistemi di schermatura e/o ombreggiamento integrati nell'infisso stesso:
      • i. la fornitura e la messa in opera di nuove chiusure apribili o assimilabili;
      • ii. il miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti vetrati esistenti, con integrazioni e sostituzioni; iii. lo smontaggio e la dismissione delle chiusure preesistenti;
    • c) per gli interventi che comportino la riduzione dell'irraggiamento solare negli ambienti interni nel periodo
      estivo:
      • i. la fornitura e la messa in opera di tende tecniche, schermature solari esterne regolabili mobili, sistemi di filtrazione solare esterni o assimilabili; ii. la fornitura e la messa in opera di meccanismi automatici di regolazione e controllo; iii. l’eventuale smontaggio e la dismissione delle tende tecniche e schermature solari preesistenti;
    • d) per gli interventi di trasformazione degli edifici a energia quasi zero: 
      • i. la fornitura e la messa in opera di materiali e tecnologie finalizzati al conseguimento della qualifica di «edifici a energia quasi zero»;
      • ii. la demolizione, il recupero o lo smaltimento e ricostruzione degli elementi costruttivi dell'involucro e degli impianti per i servizi di riscaldamento, raffrescamento, produzione di acqua calda e illuminazione (ove considerata per il calcolo della prestazione energetica), ove coerente con gli strumenti urbanistici vigenti;
      • iii. la demolizione e la ricostruzione delle strutture dell'edificio, incluso gli eventuali costi aggiuntivi derivanti dall’applicazione di pratiche di demolizione selettiva in linea con la strategia per la circolarità materica nel settore dell’edilizia e delle costruzioni;
      • iv. gli eventuali interventi per l'adeguamento sismico delle strutture dell'edificio, rafforzate o ricostruite, che contribuiscono anche all'isolamento termico;
    • e) per gli interventi di sostituzione di sistemi per l'illuminazione d'interni e delle pertinenze esterne degli edifici esistenti con sistemi efficienti di illuminazione:
      • i. la fornitura e la messa in opera di sistemi efficienti di illuminazione conformi ai requisiti minimi definiti nell’allegato I al presente decreto;
      • ii. l’adeguamenti dell'impianto elettrico, ivi compresa la messa a norma;
      • iii. l’eventuale smontaggio e la dismissione dei sistemi per l'illuminazione preesistenti;
    • f) per gli interventi di installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (building automation) degli impianti termici ed elettrici degli edifici:
      • i. la fornitura e la messa in opera di sistemi di building automation finalizzati al controllo dei servizi considerati nel calcolo delle prestazioni energetiche dell'edificio e conformi ai requisiti minimi definiti nell'allegato I al presente decreto;
      • ii. gli adeguamenti dell'impianto elettrico e di climatizzazione invernale ed estiva;
    • g) per gli interventi di installazione di elementi infrastrutturali per la ricarica di mobilità elettrica:
      • i. la fornitura e la messa in opera dei punti di ricarica;
      • ii. la fornitura e la messa in opera di materiali ordinari, necessari alla realizzazione di opere edili per l’installazione dei punti di ricarica e la realizzazione delle infrastrutture di canalizzazione, vale a dire condotti per cavi elettrici, nel caso in cui l’intervento non ricada tra gli obblighi prevista dalla direttiva UE 2018/844;
      • iii. il contributo in quota potenza di cui al Testo Integrato delle Connessioni attive – TICA per la richiesta di potenza addizionale in prelievo;
    • h) per gli interventi di installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo:
      • i. la fornitura e la posa in opera dell’impianto fotovoltaico e dell’eventuale sistema di accumulo e relativi costi di allacciamento alla rete; i) le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi di cui alle lettere da a) a h) e alla redazione di diagnosi energetiche e di attestati di prestazione energetica relativi agli edifici oggetto degli interventi, di cui all’articolo 15, del presente decreto

    Conto termico 3.0: sintesi delle regole utili alla domanda

    Il Decreto una volta approvato, necessiterà di regole operative che dovranno essere adottate dal Ministero dell’Ambiente, su proposta del GSE, entro 60 giorni dall’entrata in vigore dello stesso.

    La dotazione finanziaria base è di 900 milioni di euro di spesa cumulata annua di cui 400 sono per gli interventi agevolati effettuati dalle amministrazioni pubbliche e 500 per gli interventi agevolati effettuati da soggetti privati.

    In entrambi i casi, l’ente gestore degli incentivi (il GSE) potrà accettare richieste di accesso agli incentivi solo fino al sessantesimo giorno successivo a quello di raggiungimento del relativo limite.

    La richiesta di accesso all’incentivo avviene mediante presentazione al GSE, esclusivamente tramite il Portaltermico, della “scheda-domanda”.

    L’incentivo fruibile non può eccedere in linea generale il 65% delle spese sostenute, ma può arrivare al 100%:

    • per gli interventi realizzati su edifici di comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e da essi utilizzati” 
    • e “per gli interventi realizzati su edifici pubblici adibiti a uso scolastico e su edifici di strutture ospedaliere e di altre strutture sanitarie pubbliche, incluse quelle residenziali, di assistenza, di cura o di ricovero del sistema sanitario nazionale”.

  • Risparmio energetico

    General contractor e superbonus: condizioni per continuare con lo sconto in ft

    Con la Risposta a interpello n 26 del 12 febbraio le Entrate replicano al caso di appalto con general contractor per il superbonus ed  esercizio delle opzioni per il cd. sconto in fattura o per la cessione del credito d'imposta di cui all'articolo 121 del decreto legge n. 34 del 2020 , a seguito dell'entrata in vigore del decreto legge n. 39 del 2024.

    In sintesi le Entrate hanno evidenziato che il condominio potrà continuare ad applicare lo sconto in fattura se il general contractor ha pagato ai subappaltatori, entro il 30 marzo 2024, almeno una parte dei lavori già eseguiti, anche in assenza di fatture emesse nei confronti del condominio.

    General contractor e superbonus: condizioni per continuare con lo sconto in ft

    L'interpello fornisce un chiarimento sull’applicazione delle deroga al generale divieto all'esercizio delle opzioni per la fruizione con modalità alternative alla detrazione operato dal Dl n. 11/2023 (“decreto Cessioni”) come modificato dal Dl n. 39/2024.

    Il condominio ha deciso con assemblea straordinaria tenutasi nel 2022, di effettuare lavori per i quali intende usufruire delle detrazioni del Superbonus, affidando gli interventi a un general contractor interessato ad applicare lo sconto in fattura. 

    Dopo aver presentato la Cilas il 25 novembre 2022, il condominio ha dovuto cambiare il general contractor e l'inizio dei lavori è slittato al 6 novembre 2023.

    Inoltre, il condominio intende utilizzare il Superbonus con una detrazione del 70% per le spese del 2024, rientrando nelle deroghe previste dal decreto Cessioni.
    Il condominio chiede se può continuare a utilizzare lo sconto in fattura anche dopo l'entrata in vigore del decreto-legge n. 39/2024, nonostante non ci siano fatture dirette tra il general contractor e il condominio al 30 marzo 2024.
    Il Dl n. 11/2023) all'articolo 2, comma 1, ha stabilito, a partire dal 17 febbraio 2023, un divieto all'esercizio delle opzioni alternative alla detrazione, come lo sconto in fattura o la cessione del credito. 

    Tuttavia, i commi successivi hanno previsto specifiche deroghe a tale divieto, applicabili solo al verificarsi di determinate condizioni. 

    Il comma 2, ha previsto che il divieto non si applica per le spese sostenute per interventi che beneficiano del Superbonus (articolo 119 del decreto Rilancio) e per altre detrazioni specifiche.

    Inoltre, al comma 2, lettera b), ha stabilito che il divieto non opera se, prima del 17 febbraio 2023, è stata adottata una delibera assembleare da parte dei condomini e presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila).
    L'articolo 1 del decreto-legge n. 39/2024 ha ulteriormente rimodulato l'ambito di applicazione delle deroghe previste dal decreto Cessioni prevedendo che le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, non si applicano agli interventi per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto, non è stata sostenuta alcuna spesa documentata da fattura per lavori già effettuati.
    La norma ha l'obiettivo di garantire che solo coloro i quali hanno effettivamente sostenuto spese documentate per lavori già effettuati possano continuare a esercitare le opzioni di sconto in fattura o cessione del credito.

    Le deroghe al divieto di esercizio delle opzioni continuano a operare solo se, entro il 30 marzo 2024, sono stati effettuati lavori e sono state sostenute le relative spese. 

    L'agenzia ha precisato che nel caso di sconto in fattura, se lo sconto è integrale si fa riferimento alla data di emissione della fattura, se lo sconto è parziale si considera la data di pagamento dell'importo residuo. 

    Inoltre, l’Agenzia ricorda che, secondo la risposta n. 137/2024, la spesa effettuata con bonifico, si considera sostenuta nel momento in cui viene dato l'ordine di pagamento alla banca. 

    Viene inoltre precisato che per esercitare l'opzione di sconto in fattura, è necessario che il pagamento avvenga entro il 30 marzo 2024 e si riferisca a lavori già effettuati.

    La condizione di lavori già effettuati è soddisfatta se il pagamento è effettuato entro il 30 marzo 2024 e si riferisce alla realizzazione, anche parziale, dei lavori. 

    Attenzione al fatto che è possibile che la spesa sia sostenuta da un soggetto diverso dal committente finale, purché documentata.

    Conseguentemente, l'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito può essere esercitata anche dal committente che si avvale di un appaltatore come un contraente generale, che nonostante abbia pagato alla data del 30 marzo 2024 ai subappaltatori una parte dei lavori effettuati, non abbia entro tale data emesso fattura nei confronti del committente in relazione ai medesimi lavori. L’Agenzia, precisa che anche in questa ipotesi i pagamenti devono riferirsi a lavori già effettuati

    Quando più interventi sono compresi nello stesso titolo abilitativo, la condizione è soddisfatta se le spese pagate si riferiscono anche a solo uno degli interventi.

    Il egame tra il pagamento e il committente, beneficiario finale dell’agevolazione, deve essere ben documentato.

  • Risparmio energetico

    Bonus edilizi 2025: i codici tributo per le rate anti usura

    Con Risoluzione n 55 del 26 novembre le Entrate istituiscono i codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti relativi a Superbonus, Sismabonus e bonus barriere architettoniche, risultanti dall’ulteriore ripartizione prevista dall’articolo 121, comma 3-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, vediamo i codici e le regole di utilizzo.

    Bonus edilizi al 75%: i codici tributo per le banche e le assicurazioni

    L’articolo 121, comma 3-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, inserito dall'articolo 4-bis, comma 6, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, prevede che “Per le banche e gli intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per le società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del medesimo testo unico e per le imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le rate annuali utilizzabili a partire dall’anno 2025 dei crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto relative agli interventi di cui agli articoli 119 e 119-ter del presente decreto e all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, […], alle quali è stato attribuito il codice identificativo univoco ai sensi del comma 1-quater del presente articolo, sono ripartite in sei rate annuali di pari importo, in luogo dell’originaria rateazione prevista per tali crediti. 

    La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi […]. 

    Le disposizioni di cui ai periodi precedenti non si applicano ai soggetti che abbiano acquistato le rate dei predetti crediti a un corrispettivo pari o superiore al 75 per cento dell’importo delle corrispondenti detrazioni, a condizione che dichiarino tale circostanza, ai sensi dell’articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28. dicembre 2000, n. 445, mediante apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate, da inviare in via telematica, […]. 

    Con il provvedimento ADE n. 422331 del 21 novembre 2024 sono state definite le modalità attuative del richiamato articolo 121, comma 3-ter, del decreto-legge n. 34 del 2020 e di presentazione della comunicazione ivi prevista. 

    Detto provvedimento dispone che le rate risultanti dall’ulteriore ripartizione devono essere utilizzate esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tramite modello F24, dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno di riferimento, indicando i codici tributo relativi.

    Tanto premesso, con la presente risoluzione sono istituiti i seguenti codici tributo:

    • “7774” denominato “SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 – ULTERIORE RIPARTIZIONE IN SEI RATE – art. 121, comma 3-ter, DL n. 34/2020”;
    •  “7775” denominato “SISMABONUS art. 16 DL n. 63/2013 – ULTERIORE RIPARTIZIONE IN SEI RATE – art. 121, comma 3-ter, DL n. 34/2020”;
    •  “7776” denominato “BONUS BARRIERE ARCHITETTONICHE art. 119- ter DL n. 34/2020 – ULTERIORE RIPARTIZIONE IN SEI RATE – art. 121, comma 3-ter, DL n. 34/2020”.

  • Risparmio energetico

    Spese pannelli fotovoltaici: come indicarle in dichiarazione 2024

    Un contribuente specificava di aver sostenuto nel 2023 delle spese per la realizzazione di opere finalizzate al recupero del patrimonio edilizio con l’installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energie (pannelli fotovoltaici).

    Ai fini della detrazione fiscale le Entrate hanno risposta a dubbi sulla indicazione nel modello 730/2024 e ne modello Redditi PF 2024.

    Spese pannelli fotovoltaici: cosa indicare se rientranti nel superbonus

    Con una FAQ del 13 settembre viene chiarito che:

    se le spese sono relative ad interventi rientranti nel c.d. “Superbonus” (art. 119, commi 5 e 6 decreto-legge n. 34/2020), l’onere deve essere indicato:

    • ai righi E41-E43 del Modello 730

    • ai righi RP41-RP47 del Modello Redditi PF

    inserendo:

    • nella colonna 1 l’anno 2023,
    • nella colonna 2 la tipologia di intervento (codice 16 per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici esistenti e codice 17 per l’installazione di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati se contestuale o successiva agli interventi di cui al codice 16),
    • nella colonna 7 il codice 1 (in caso di percentuale del 110%) o codice 2 (in caso di percentuale del 90%),
    • nella colonna 8 il numero della rata,
    • nella colonna 9 l’importo della spesa sostenuta,
    • nella colonna 10 il numero d’ordine dell’immobile oggetto dell’intervento.

    Spese pannelli fotovoltaici: cosa indicare se rientranti nel recupero edilizio

    Se invece, specificano le entrate, le spese sono relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici (art. 16-bis, comma 1, lettera h) del TUIR), non rientranti nell’ambito del “Superbonus”:

    • nei righi E41-E43 del Modello 730 
    • nei righi RP41-RP47 del Modello Redditi PF

    dovranno essere inseriti esclusivamente i seguenti dati:

    • nella colonna 1 l’anno 2023
    • nella colonna 8 il numero della rata
    • nella colonna 9 l’importo della spesa sostenuta
    • nella colonna 10 il numero d’ordine dell’immobile oggetto dell’intervento.