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Conto Termico 3.0: il GSE pubblica i contratti tipo per le domande
Con Delibera del 23 dicembre resa noto in data 29 dicembre il GSE soggetto gestore del nuovo conto termico 3.0 ha pubblicato l'Allegato A ossia il contratto tipo da utilizzare per le domande di agevolazioni relative a interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica termica da fonti rinnovabili.
Leggi anche Conto termico 3.0: come fare domanda dal 25 dicembre
Conto Termico 3.0: il GSE pubblica i contratti tipo per le domande
Il decreto ministeriale 7 agosto 2025 aggiorna la disciplina per l’incentivazione degliinterventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili secondo principi di semplificazione, efficacia, diversificazione e innovazione tecnologica, nonché di coerenza con gli obiettivi di riqualificazione energetica degli edifici della pubblica amministrazione, tenendo conto di quanto disposto dall’articolo 10, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 199/21 in merito alla promozione dell’utilizzo dell’energia termica da fonti rinnovabili.
La nuova disciplina, in coerenza con le indicazioni del PNIEC, concorre al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e di efficientamento energetico del settore civile.
Con Determina del 23 dicembre 2025 il GISE ha previsto che il contratto-tipo da utilizzare come riferimento ai fini dell’erogazione degli incentivi previsti dal decreto ministeriale 7 agosto 2025 per interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili è riportato nell’Allegato A
Il contratto-tipo può essere successivamente modificato dall’Autorità, anche a seguito di modifiche normative e regolatorie, gli eventuali aggiornamenti che si rendessero necessari al contratto-tipo, ai fini dell’erogazione degli incentivi, sono implementati dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., previa verifica positiva da parte del Direttore della Direzione Mercati Energia dell’Autorità.
Inoltre il GSE, ha specificato sul proprio sito istituzionale che, con l'obiettivo di introdurre ulteriori elementi di semplificazione alle procedure di accesso agli incentivi, sono stati definiti due distinti modelli contrattuali:
- il Contratto tipo per le istanze di accesso tramite prenotazione;
- il Contratto tipo per le istanze in accesso diretto.
Infine, per le istanze presentate tramite prenotazione, le clausole contrattuali si intendono perfezionate con l'accettazione della prenotazione, senza la necessità di nuova sottoscrizione delle clausole nella successiva fase di invio dell'istanza a fine lavori.
Ricordiamo per completezza che le modalità di richiesta del Conto termico 3.0 sono appunto due e riservate a specifiche categorie di utenti:
- accesso diretto per i soggetti privati, PA ed enti del terzo settore,
- accesso per prenotazione riservato solo alle PA e agli enti.
Leggi qui maggiori dettagli: Conto termico 3.0: come fare domanda dal 25 dicembre
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Produzione energia da fonti rinnovabili: approvato un correttivo
Il Consiglio dei Ministri in data 11 settembre ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che introduce disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, recante disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettere b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118.
Come evidenzia il comunicato stampa del Governo, l'obiettivo principale delle norme introdotte è la semplificazione dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, volta a promuovere un’accelerazione nella transizione ecologica e a facilitare gli investimenti nel settore, in linea con gli impegni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
Produzione energia da fonti rinnovabili: approvato un correttivo
Le modifiche che sono state approvate ma che necessitano di ulteriori passaggi per approvazione definitiva e successiva entrata in vigore, mirano a:
- accelerare l’iter autorizzativo per la costruzione e l’esercizio di impianti di energia rinnovabile;
- introdurre definizioni precise per “infrastrutture indispensabili” e “revisione della potenza” degli impianti esistenti;
- razionalizzare le procedure per gli interventi che interferiscono con vincoli paesaggistici o di tutela del patrimonio culturale;
- rivedere i termini per l’obbligo di ripristino dei luoghi a carico dei soggetti esercenti;
- ridurre i tempi di alcuni procedimenti amministrativi, tra i quali quello relativo alla “autorizzazione unica” con valore di valutazione di impatto ambientale, che passa da 120 a 40 giorni per alcune tipologie di interventi;
- prevedere il punto di contatto unico a livello comunale per gli interventi sul territorio.
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Superbonus 110%: comunicazione entro il 10.09 zone terremoto 2016
Con il DPCM 24 luglio 2025 n. 675, il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpite dal sisma 2016 ha previsto l’invio di una ulteriore comunicazione entro il 10 settembre 2025 per il monitoraggio della spesa relativa alla realizzazione degli interventi agevolati con il superbonus per la ricostruzione privata del sisma.
Vediamo maggiori dettagli.
Superbonus 110%: comunicazione entro il 10.09 zone terremoto 2016
Con il DPCM il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, decreta:
- di attivare un monitoraggio puntuale della spesa relativa alla realizzazione degli interventi nella ricostruzione privata Sisma 2016, agevolabili ai sensi dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, utile anche a favorire l'elaborazione di proposte finalizzate a garantire la continuità delle attività di ricostruzione connesse al Sisma 2016. Detto monitoraggio avrà dunque finalità meramente conoscitive.
- di disporre per le richieste di contributo di cui all'articolo 47 del Testo Unico della Ricostruzione Privata, trasmesse in data antecedente al 30 marzo 2024, per le quali, alla data di pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del Commissario straordinario, non sia stato ancora emanato il decreto di concessione e reso disponibile il CUP dell'intervento, l'integrazione, da parte del professionista, del dato economico del Superbonus sulla piattaforma GE.DI.SI come risultante dalla documentazione trasmessa in allegato alle anzidette RCR o nel relativo fascicolo. Tale dato deve essere dichiarato, entro il termine del 10 settembre 2025, con la trasmissione di una variante (RCR) all'interno del fascicolo GE.DI.SI., procedendo, nel Quadro C – Sezione “Disciplina in materia di concorso di risorse”, a dichiarare, in successione, quanto segue:
- a) Si intende fruire di incentivi fiscali per la quota eccedente il contributo (art. 47 c. 1 TU);
- b) “Super bonus” ai sensi dell'art. 119 commi 1-ter e 4-quater del DL 34/2020;
- c) Variante a RCR trasmessa prima del 30/3/2024 (entrata in vigore D.L. 39/2024) e indicando contestualmente la modalità di fruizione (diretta, sconto in fattura, cessione del credito). Deve, inoltre, essere dichiarato l'importo (IVA inclusa) eccedente il contributo per la ricostruzione per il quale è stata richiesta la detrazione fiscale, distinto tra spese attinenti ai lavori e spese tecniche, come desumibile dalla documentazione di progetto.La predetta variante deve essere presentata esclusivamente nel caso in cui nella originaria richiesta di contributo non siano stati dichiarati tali importi.
- di prevedere, per gli interventi agevolabili di cui all'articolo 47 del Testo Unico della Ricostruzione Privata oggetto di decreto di concessione del contributo per i quali, alla data di pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del Commissario straordinario, non sia stata effettuata alcuna comunicazione sul Portale Nazionale delle Classificazioni Sismiche (P.N.C.S.) in ordine ai SAL, che i professionisti, individuati ai sensi dell'art. 5 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 settembre 2024, accedano alla predetta Piattaforma con le modalità indicate nelle “Linee guida per la trasmissione delle informazioni al PNCS”, pubblicate sul sito istituzionale del Dipartimento Casa Italia, e dichiarino, ai sensi degli articoli 47, 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, il dato identificativo dell'intervento finanziato, vale a dire il Codice Unico del Progetto (CUP) associato alla richiesta di concessione del contributo presentata sulla piattaforma delCommissario straordinario GE.DI.SI. in aggiunta ai dati richiesti dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 39 del 29 marzo 2024, quali:
- “dati catastali (lettera a), acquisiti in automatico dalla asseverazione del progettista; ammontare delle spese sostenute nell'anno 2024 alla data di entrata in vigore del presente decreto (lettera b); ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto negli anni 2024 e 2025 (lettera c); percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese di cui alle lettere b) e c) (lettera d).”
- di prevedere, altresì, per gli interventi di cui al comma 3 per i quali, alla data di pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del Commissario straordinario, sia stata già effettuata sul P.N.C.S la comunicazione del primo SAL relativo alle spese sostenute per gli incentivi fiscali, che la predetta comunicazione venga integrata con l'inserimento – sullo stesso portale – del Codice Unico del Progetto (CUP), associato alla richiesta di concessione del contributo presentata sulla piattaforma GE.DI.SI.
- In entrambi i casi di cui ai punti 3 e 4 il dato del CUP dovrà essere integrato sul P.N.C.S. del Dipartimento Casa Italia inderogabilmente entro il termine del 10 settembre 2025, seguendo le indicazioni contenute nel Manuale utente asseveratore, allegato al presente Decreto, pubblicato anche sul portale P.N.C.S.
- Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Commissario Straordinario – sezione Amministrazione trasparente ed è trasmesso agli Uffici Speciali delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nonché agli ordini professionali interessati.
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CER: dal 21 luglio via alle domande dei contributi in conto capitale
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica MASE ha pubblicato sul proprio sito istituzionale le nuove regole operative e l’avviso pubblico aggiornato per l’accesso ai contributi in conto capitale previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) e le configurazioni di autoconsumo collettivo.
Il MASE ha specificato che le nuove disposizioni recepiscono le più recenti modifiche normative e introducono, tra le principali novità, l’estensione della platea dei beneficiari:
- potranno ora accedere agli incentivi anche gli impianti realizzati nei Comuni con popolazione fino a 50.000 abitanti rispetto al precedente limite di 5.000 abitanti.
Il MASE ha configurato una cornice normativa più chiara e accessibile agli operatori del settore.
Vediamo chi può presentare la domanda.
CER: dal 21 luglio via alle domande dei contributi in conto capitale
Con il DD del 17 luglio si approva l’avviso pubblico che definisce modalità e tempistiche per la presentazione delle domande per i contributi alle CER.
La procedura a sportello sarà attiva dalle ore 15:00 del 21 luglio 2025 alle ore 18:00 del 30 novembre 2025.
Come sopra evidenziato potranno presentare le domande anche soggetti con impianti situati nei Comuni compresi tra i 5.000 e i 50.000 abitanti.
Tutta la documentazione è disponibile nella sezione dedicata del sito del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e sul portale del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A.
Come da Allegato del 17 luglio aggiornato, l’impianto di produzione/UP da fonti rinnovabili, per la cui realizzazione è richiesto il contributo in conto capitale, deve:
- i. essere realizzato tramite intervento di nuova costruzione o potenziamento;
- ii. avere potenza non superiore a 1 MW;
- iii. disporre di titolo abilitativo alla costruzione e all’esercizio dell’impianto, ove previsto;
- iv. disporre di preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva, ove previsto;
- v. essere ubicato in Comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti (a tal fine si farà riferimento ai dati Istat sui Comuni, aggiornati alla data di invio della richiesta);
- vi. essere ubicato nell’area sottesa alla medesima cabina primaria a cui fa riferimento la configurazione di CER o di Gruppo di autoconsumatori di cui l’impianto/UP farà parte;
- vii. avere data di avvio lavori successiva alla data di presentazione della domanda di contributo da parte del soggetto Beneficiario;
- viii. essere completato entro il 30 giugno 2026;
- ix. entrare in esercizio entro ventiquattro mesi dalla data di completamento dei lavori e comunque non oltre il 31 dicembre 2027;
- x. rispettare i requisiti sugli impianti di produzione rappresentati nella Parte II, paragrafi 1.2.1.2 e 1.2.1.3 delle Regole Operative, ivi inclusi i requisiti previsti dal principio DNSH e tagging climatico, come meglio specificati nell’Appendice C delle Regole Operative;
- xi. essere inserito, una volta realizzato, in una configurazione di gruppo di autoconsumatori o di CER per la quale risulti attivo il contratto per l’erogazione della tariffa incentivante di cui all’Appendice B delle Regole Operative.
Si specifica che possono accedere al contributo in conto capitale anche i progetti ubicati nei Comuni con popolazione uguale o superiore a 5.000 abitanti e inferiore a 50.000 abitanti:
- o la cui domanda di accesso al contributo in conto capitale è stata presentata a decorrere dal 16 maggio 2025 (data di firma del Decreto 127/25);
- o la cui data di avvio dei lavori è compresa tra il 16 maggio 2025 (data di firma del Decreto 127/25) e la data di apertura dell’aggiornamento dello Sportello, definita dal MASE con decreto direttoriale, pur in assenza di una domanda formalmente trasmessa entro la medesima data. In questo caso, il soggetto Beneficiario dovrà allegare una dichiarazione che attesti l’avvenuto avvio dei lavori entro i suddetti termini.
Attenzione, prima dell’invio della richiesta di accesso al contributo PNRR le CER e i Gruppi di autoconsumatori nelle cui configurazioni verranno inseriti, una volta realizzati, gli impianti o potenziamenti per i quali si richiede l’accesso al contributo, dovranno essere già stati costituiti e rispettare i requisiti previsti nelle Regole Operative.
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Superbonus 2025: istruzioni ADE dopo la legge di bilancio
Pubblicata la Circolare n 8/2025 con tutte le istruzione delle Entrate sulle novità introdotte per i bonus edilizi dalla Legge di Bilancio 2025.
Relativamente al Superbonus, misura che sta andando a morire, vediamo cosa viene specificato dalla Circolare del 19 giugno.
Superbonus 2025: istruzioni ADE dopo la legge di bilancio
Il 31 dicembre 2024 è scaduta l'aliquota al 70% del superbonus massicciamente ridimensionato da tutte le norme in tema, avvicendatesi nel corso del 2023 e del 2024.
Sul superbonus la legge di bilancio 2025 ha previsto alcune novità e in particolare, il comma 56 modifica l’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
La lettera a) introduce un nuovo comma 8-bis.2. all’articolo 119 che stabilisce che la detrazione del 65 per cento prevista dal comma 8-bis, primo periodo, per le spese sostenute nell’anno 2025 spetta esclusivamente per gli interventi già avviati ovvero per i quali, alla data del 15 ottobre 2024, risulti:
- a) presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi del comma 13-ter, se gli interventi sono diversi da quelli effettuati dai condomini;
- b) adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi del comma 13-ter, se gli interventi sono effettuati dai condomini;
- c) presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.
La lettera b) introduce un nuovo comma 8-sexies. sempre all’articolo 119 che riconosce la facoltà di ripartire in dieci quote annuali di pari importo la detrazione spettante per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.
Nello specifico si prevede che per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 relativamente agli interventi rientranti nella disciplina del superbonus, la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d'imposta 2023.
Con la Circolare n 8 del 19 giugno in merito a queste novità viene precisato quanto segue.
Si forniscono chiarimenti sulla detrazione del 65% delle spese sostenute nel 2025 prevista a favore dei condomìni, delle persone fisiche che realizzano interventi su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari, delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), delle Organizzazioni di volontariato (OdV) e delle Associazioni di promozione sociale (Aps).
Lo sconto fiscale è infatti riconosciuto a patto che, entro il 15 ottobre 2024, risulti presentata la Cila, sia adottata la delibera assembleare per gli interventi effettuati dai condomini, sia presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.
Per i contribuenti che hanno sostenuto spese nel 2023 per interventi agevolati potranno scegliere di ripartire la detrazione in 10 quote annuali di pari importo si precisa che la scelta potrà essere effettuata presentando una dichiarazione integrativa entro il 31 ottobre 2025.
In caso di maggior debito d’imposta, il versamento potrà essere effettuato senza sanzioni né interessi entro il termine per il versamento del saldo delle imposte relative al 2024.
Pedr le istruzioni pratiche di come gestire l'opzione in dichiarazione leggi: Superbonus in 10 rate: con l'integrativa entro il 31 ottobre..
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Fondo perduto superbonus indigenti: 100% di spettanza
Le Entrate con il Provvedimento n 411551 del 29.11.2024 hanno fissato al 100% la percentuale di spettanza della misura agevolativa nota come superbonus indigenti.
Ricordiamo che il 31 ottobre è scaduto il termine per le domande per i soggetti con redditi fino a 15mila euro relativo alle ristrutturazioni degli immobili con il superbonus.
Le regole sono state stabilite dal Provvedimento n 360503 del 18 settembre dell'Agenzia delle Entrate e la misura è disciplinata dal Decreto 6 agosto del MEF, pubblicato in GU n 208 del 5 settembre, con la Definizione dei criteri e delle modalità per l’erogazione del contributo relativo alle spese sostenute nell’anno 2024 per gli interventi di efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici.
Fondo perduto superbonus indigenti 2024: che cos’è
L’art. 1, comma 2, del d.l. 29 dicembre 2023, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2024, n. 17, ha previsto l’erogazione di un contributo a favore dei soggetti che sostengono, nel periodo che va dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024, le spese per gli interventi agevolati con superbonus (ai sensi dell’articolo 119, comma 8-bis, primo periodo, del d.l. n. 34 del 2020).
L’erogazione del contributo è limitata ai soggetti con un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, determinato ai sensi dell'articolo 119, comma 8-bis.1, del citato d.l. n. 34 del 2020, per le spese relative agli interventi che entro la data del 31 dicembre 2023 abbiano raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60 per cento.
Fondo perduto per superbonus privati con redditi bassi: le condizioni
Si tratta, in particolare, degli interventi effettuati su unità immobiliari inserite all’interno di un condominio e su quelle facenti parte di edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.
Relativamente ai requisiti che devono essere posseduti dai destinatari del contributo, l’art. 2, in linea con quanto indicato nell’art. 1, comma 2, del d.l. n. 212 del 2023, specifica che il contributo è riconosciuto a condizione che:
- a) l’intervento abbia raggiunto, entro la data del 31 dicembre 2023, uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60 per cento, asseverato ai sensi dell’articolo 119, comma 13, del d.l. n. 34 del 2020 e oggetto di opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito ai sensi dell’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del d.l. n. 34 del 2020;
- b) il richiedente abbia avuto nell’anno 2023 un reddito di riferimento, determinato ai sensi dell’articolo 119, comma 8-bis.1, del d.l. n. 34 del 2020, non superiore a 15.000 euro.
L’art. 3 del decreto individua le spese per le quali è possibile chiedere il contributo. A tal fine, stabilisce che sono ammesse al contributo a fondo perduto soltanto le spese agevolabili ai sensi dell’art. 119, comma 8-bis, primo periodo, del d.l. n. 34 del 2020, per le quali compete la detrazione nella misura del 70 per cento.
Fondo perduto superbonus indigenti 2024: le domande e la % spettante
Il contribuente ha presentato domanda entro il 31 ottobre 2024, in via telematica, un’apposita istanza all’Agenzia delle entrate contenente l’attestazione del possesso dei requisiti di ammissibilità elencati.
È stabilito, inoltre, che ciascun contribuente può presentare soltanto una richiesta di contributo in relazione alle spese sostenute per una sola unità immobiliare.
Con il provvedimento n 360503 del 18 settembre sono state pubblicate le regole per le domande oltre al necessario modello, leggi: Fondo perduto superbonus 70%: il modello da inviare entro il 31.10 con le istruzioni.
Il 29 novembre le Entrare con il Provvedimento n 411551 ha stabilito che la percentuale di cui al punto 3.4 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 360503 del 18 settembre 2024 è pari al cento per cento.
Allegati:
L’importo del contributo erogabile a ciascun beneficiario è pari al contributo richiesto risultante dall’ultima istanza validamente presentata ai sensi del provvedimento richiamato al punto 1.1, in assenza di rinuncia. -
RSA e tetto massimo di spesa per fotovoltaico agevolato con superbonus
Con Risposta interpello n 199 del 10 ottobre le Entrate chiariscono dubbi sul Superbonus in merito all'installazione, da parte di una ONLUS, di un impianto fotovoltaico di potenza nominale pari a 200 kW nell'ipotesi in cui sul medesimo edificio risulti già installato un precedente impianto fotovoltaico di potenza nominale pari a 217 kW
Si chiedono chiarimenti per il calcolo del limite massimo di spesa agevolabile.
La Fondazione istante dichiara di svolgere attività sociosanitaria e assistenziale in un'unità immobiliare censita in categoria catastale D/4.
Dichiara inoltre:
- di possedere i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dall'articolo 119, comma 10bis, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34;
- aver depositato la CILAS di cui al comma 13ter del citato articolo 119 prima dell'entrata in vigore del decreto legge 29 marzo 2024, n. 39 e, dunque, di rientrare tra i soggetti che possono usufruire della detrazione di cui all'articolo 119 (c.d. Superbonus) nella modalità alternativa del c.d. ''sconto in fattura'' di cui al successivo articolo 121, comma 1, lettera a).
Poiché intende realizzare degli interventi di efficientamento energetico, di riduzione del rischio sismico e di installazione di impianti fotovoltaici, relativi sistemi di accumulo e colonnine di ricarica dei veicoli elettrici, su un immobile già servito da un impianto fotovoltaico di potenza nominale pari a 217 kW (sul quale, come chiarito in sede di integrazione documentale, non ha già beneficiato di altre agevolazioni fiscali o incentivi di altra natura), chiede:
- 1) se, ai fini dell'applicazione del Superbonus, la soglia limite di 200 kW prevista dal comma 16ter dell'articolo 119 vada verificata avendo riguardo alla sola potenza del nuovo impianto fotovoltaico che viene installato o se, invece, occorre tener conto anche della potenza dell'impianto fotovoltaico ''preesistente'';
- 2) come vada calcolato il tetto massimo di spesa agevolabile con l'aliquota del 110 per cento per gli interventi di installazione di impianti fotovoltaici in applicazione del richiamato comma 10bis dell'articolo 119 del decreto Rilancio.
ETS e tetto massimo di spesa per fotovoltaico agevolato con superbonus
Le Entrate hanno specificato che, la ONLUS esercente attività socio-sanitaria o assistenziale che, nel rispetto di tutti i necessari requisiti soggettivi e oggettivi, si avvale del superbonus secondo la speciale disciplina pe le RSA può beneficiare dell’agevolazione come segue:
fermo restando comunque il limite massimo di spesa agevolata di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico (ridotto a 1.600 euro/kW ove l'intervento eseguito sia classificato come ''ristrutturazione edilizia'', ''nuova costruzione'' o ''ristrutturazione urbanistica''), si è dell'avviso che, nell'ambito di interventi che rientrano nel perimetro di applicazione del comma 10bis, il limite massimo di spesa agevolata con l'aliquota del 110 riferito all'intero impianto, pari a 96.000 euro vada moltiplicato «per il rapporto tra la superficie complessiva dell'immobile oggetto degli interventi […] e la superficie media di un'unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate». Pertanto, in caso di installazione di un impianto fotovoltaico di 200 kW di potenza nominale su un edificio D/4 cui, a titolo esemplificativo, corrispondono 10 unità immobiliari abitative ''figurative'', l'importo massimo agevolabile fruendo del Superbonus con l'aliquota del 110 per cento è pari a 480.000 euro (2.400 euro x 200 kW di potenza).
L'interpretazione ADE è perfettamente coerente alla ratio della norma che sottende all’introduzione della speciale disciplina della moltiplicazione per il numero di unità immobiliari figurative contenuta dal comma 10-bis dell’art. 119 del DL 34/2020 e alla ulteriore specificazione, che deriva dall’ultimo periodo del successivo comma 16-ter del medesimo art. 119, della possibilità di considerare eleggibili ai fini agevolativi impianti fotovoltaici sino a 200 kW di potenza nominale quando l’intervento avviene nel contesto di un intervento agevolabile secondo la speciale disciplina del comma 10-bis.
Nella risposta a interpello n. 199/2024, l’Agenzia delle Entrate chiarisce anche che è irrilevante l’eventuale preesistenza di altri impianti fotovoltaici a servizio dello stesso immobile B/1, B/2 o D/4, nel senso che sul nuovo impianto che si va a installare resta comunque applicabile il superbonus entro i medesimi tetti massimi di spesa agevolata come se non esistesse alcun altro impianto.
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