• Risparmio energetico

    Bonus colonnine domestiche: riapertura sportello dal 29 aprile

    Il 29 aprile 2025 riparte il Bonus colonnine per l’acquisto e l’installazione di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici effettuati da utenti domestici.

    Attenzione al fatto che l’incentivo è rivolto a coloro che hanno acquistato e installato l’infrastruttura di ricarica tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2024 e che non hanno potuto presentare la domanda entro il termine di chiusura della precedente edizione della misura.

    Destinatari delle agevolazioni sono le persone fisiche residenti in Italia e i condomìni rappresentati dall’amministratore pro tempore o da un condomino delegato.

    I contributi sono concessi dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

    Le domande possono essere presentate online sul sito di Invitalia, che gestisce la misura, dalle 12.00 del 29 aprile alle 12.00 del 27 maggio 2025.

    Le modalità di concessione dei contributi sono stabilite dal decreto del Ministero del 12 giugno 2024.

    Bonus colonnine privati 2024: che cos’è

    Con Decreto MIMIT del 12 giugno sono state fissate le regole per il suddetto bonus.

    Il bonus colonnine domestiche è l'agevolazione rivolta a privati e condomini e in particolare, il decreto, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2022 (di seguito DPCM 4 agosto 2022) individua le disposizioni procedurali per la concessione e l'erogazione di contributi per l'acquisto e l'installazione di infrastrutture di potenza standard per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica effettuati da utenti domestici di cui alla lettera f-bis) del comma 1 dell’articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2022 come introdotta dall’articolo 1, comma 1, lettera a), del DPCM 4 agosto 2022. 

    Nel limite delle risorse finanziarie disponibili per la misura oggetto del presente decreto, pari a 20 milioni di euro per l’annualità 2024 quale limite massimo complessivo di spesa, il Ministero può concedere ai soggetti beneficiari un contributo per le spese ammissibili di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto, così individuato:

    • a) 80 per cento del prezzo di acquisto e posa, nel limite massimo di euro 1.500 per persona fisica richiedente; 
    • b) il limite di spesa di cui al punto a) è innalzato a euro 8.000 in caso di posa in opera sulle parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117- bis del codice civile.

    Bonus colonnine domestiche: le domande entro il 27 maggio

    Per la presentazione della domanda è necessario: 

    1. accedere alla nuova Area Personale tramite sistema pubblico di identità digitale (SPID), carta d’identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS) all’apposita procedura on line 
    2. Accederai così sulla tua scrivania personale dove potrai scegliere l'incentivo sul quale presentare domanda o potrai chiedere maggiori informazioni tramite il servizio "Parla con me"  
    3. Scegli Colonnine domestiche utilizzando l'apposito menu a discesa e compila la domanda in ogni sua parte: il perfezionamento richiede il possesso di una posta elettronica certificata (PEC) attiva.

    Scarica qui il fac simile di domanda.

    Bonus colonnine domestiche: spese ammissibili

    Sono ammissibili al contributo le spese sostenute dai soggetti beneficiari, dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, relativamente all’annualità 2024, per l’acquisto dell’infrastruttura di ricarica e la relativa posa in opera, da effettuarsi a regola d’arte. 

    Tali spese possono comprendere: 

    • a) l'acquisto e la messa in opera di infrastrutture di ricarica, ivi comprese – ove necessario – le spese per l'installazione delle colonnine, gli impianti elettrici, le opere edili strettamente necessarie, gli impianti e i dispositivi per il monitoraggio; 
    • b) spese di progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudi; 
    • c) costi per la connessione alla rete elettrica, tramite attivazione di un nuovo POD (point of delivery).

    Attenzione al fatto che le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura a sportello, la cui attivazione verrà comunicata con un avviso con le date di apertura e di chiusura.

    Visita la pagina preposta per ulteriori dettagli.

    Allegati:
  • Risparmio energetico

    Autoproduzione PMI energia da fonti rinnovabili: 320 ML per incentivi

    Il MIMIT con un avviso del 5 dicembre informa della firma di un decreto con nuovi contributi in arrivo per le PMI che autoproducono energia da fonti rinnovabili.

    A chi spettano e in che misura.

    Autoproduzione PMI energia da fonti rinnovabili: 320 ML dal MIMIT

    Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha firmato il decreto “Sostegno per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI” che prevede un regime di agevolazioni, concesse sotto forma di contributo in conto impianti, per i programmi di investimento delle piccole e medie imprese finalizzati all’autoproduzione di energia elettrica ricavata da impianti solari fotovoltaici o mini eolici, per l’autoconsumo immediato e per sistemi di accumulo/stoccaggio dell’energia dietro il contatore per autoconsumo differito.

    Le risorse destinate alla misura sono 320ML di euro a valere sull’Investimento 16 della Missione 7 “REPowerEU” del PNRR.

    Il 40% delle risorse è riservato alle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e un altro 40% alle micro e piccole imprese.

    Autoproduzione PMI energia da fonti rinnovabili: misura dell’incentivo

    Le agevolazioni, concesse ai sensi del “Regolamento GBER”, saranno assegnate nella misura massima del:

    • 30% per le medie imprese;
    • 40% per le micro e piccole imprese;
    • 30% per l’eventuale componente aggiuntiva di stoccaggio di energia elettrica dell’investimento;
    • 50% per la diagnosi energetica ex-ante necessaria alla pianificazione degli interventi previsti dal decreto.

    Qualora, in fase di definizione della graduatoria, le risorse destinate alle riserve non dovessero essere pienamente assorbite, saranno rese disponibili per il finanziamento delle domande di agevolazione riferite ai restanti territori e alle imprese di media dimensione.

    Ai fini delle agevolazioni sono ammesse le spese, non inferiori a 30 mila euro e non superiori a 1 milione di euro e relative ad una sola unità produttiva del soggetto proponente, per:

    • l’acquisto, l’installazione e la messa in esercizio di beni materiali nuovi strumentali, in particolare impianti solari fotovoltaici o mini eolici, sostenuti a partire dalla data di presentazione della domanda di agevolazione;
    • apparecchiature e tecnologie digitali strettamente funzionali all’operatività degli impianti;
    • sistemi di stoccaggio dell’energia prodotta;
    • diagnosi energetica necessaria alla pianificazione degli interventi.

    Attenzione al fatto che cCon successivo provvedimento direttoriale saranno stabiliti modalità e termini di presentazione delle domande di agevolazione e gli schemi per la presentazione delle stesse.

  • Risparmio energetico

    Fondo perduto superbonus indigenti: 100% di spettanza

    Le Entrate con il Provvedimento n 411551 del 29.11.2024 hanno fissato al 100% la percentuale di spettanza della misura agevolativa nota come superbonus indigenti.

    Ricordiamo che il 31 ottobre è scaduto il termine per le domande per i soggetti con redditi fino a 15mila euro relativo alle ristrutturazioni degli immobili con il superbonus.

    Le regole sono state stabilite dal Provvedimento n 360503 del 18 settembre dell'Agenzia delle Entrate e la misura è disciplinata dal Decreto 6 agosto del MEF, pubblicato in GU n 208 del 5 settembre, con la Definizione dei criteri e delle modalità per l’erogazione del contributo relativo alle spese sostenute nell’anno 2024 per gli interventi di efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici.

    Fondo perduto superbonus indigenti 2024: che cos’è

    L’art. 1, comma 2, del d.l. 29 dicembre 2023, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2024, n. 17, ha previsto l’erogazione di un contributo a favore dei soggetti che sostengono, nel periodo che va dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024, le spese per gli interventi agevolati con superbonus (ai sensi dell’articolo 119, comma 8-bis, primo periodo, del d.l. n. 34 del 2020).

    L’erogazione del contributo è limitata ai soggetti con un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, determinato ai sensi dell'articolo 119, comma 8-bis.1, del citato d.l. n. 34 del 2020, per le spese relative agli interventi che entro la data del 31 dicembre 2023 abbiano raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60 per cento.

    Fondo perduto per superbonus privati con redditi bassi: le condizioni

    Si tratta, in particolare, degli interventi effettuati su unità immobiliari inserite all’interno di un condominio e su quelle facenti parte di edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.

    Relativamente ai requisiti che devono essere posseduti dai destinatari del contributo, l’art. 2, in linea con quanto indicato nell’art. 1, comma 2, del d.l. n. 212 del 2023, specifica che il contributo è riconosciuto a condizione che:

    • a) l’intervento abbia raggiunto, entro la data del 31 dicembre 2023, uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60 per cento, asseverato ai sensi dell’articolo 119, comma 13, del d.l. n. 34 del 2020 e oggetto di opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito ai sensi dell’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del d.l. n. 34 del 2020;
    • b) il richiedente abbia avuto nell’anno 2023 un reddito di riferimento, determinato ai sensi dell’articolo 119, comma 8-bis.1, del d.l. n. 34 del 2020, non superiore a 15.000 euro.

    L’art. 3 del decreto individua le spese per le quali è possibile chiedere il contributo. A tal fine, stabilisce che sono ammesse al contributo a fondo perduto soltanto le spese agevolabili ai sensi dell’art. 119, comma 8-bis, primo periodo, del d.l. n. 34 del 2020, per le quali compete la detrazione nella misura del 70 per cento.

    Fondo perduto superbonus indigenti 2024: le domande e la % spettante

    Il contribuente ha presentato domanda entro il 31 ottobre 2024, in via telematica, un’apposita istanza all’Agenzia delle entrate contenente l’attestazione del possesso dei requisiti di ammissibilità elencati.

    È stabilito, inoltre, che ciascun contribuente può presentare soltanto una richiesta di contributo in relazione alle spese sostenute per una sola unità immobiliare.

    Con il provvedimento n 360503 del 18 settembre sono state pubblicate le regole per le domande oltre al necessario modello, leggi: Fondo perduto superbonus 70%: il modello da inviare entro il 31.10 con le istruzioni.

    Il 29 novembre le Entrare con il Provvedimento n 411551 ha stabilito che  la percentuale di cui al punto 3.4 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 360503 del 18 settembre 2024 è pari al cento per cento.
    L’importo del contributo erogabile a ciascun beneficiario è pari al contributo richiesto risultante dall’ultima istanza validamente presentata a
    i sensi del provvedimento richiamato al punto 1.1, in assenza di rinuncia.

    Allegati:
  • Risparmio energetico

    Bonus edilizi 2025: i codici tributo per le rate anti usura

    Con Risoluzione n 55 del 26 novembre le Entrate istituiscono i codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti relativi a Superbonus, Sismabonus e bonus barriere architettoniche, risultanti dall’ulteriore ripartizione prevista dall’articolo 121, comma 3-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, vediamo i codici e le regole di utilizzo.

    Bonus edilizi al 75%: i codici tributo per le banche e le assicurazioni

    L’articolo 121, comma 3-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, inserito dall'articolo 4-bis, comma 6, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, prevede che “Per le banche e gli intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per le società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del medesimo testo unico e per le imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le rate annuali utilizzabili a partire dall’anno 2025 dei crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto relative agli interventi di cui agli articoli 119 e 119-ter del presente decreto e all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, […], alle quali è stato attribuito il codice identificativo univoco ai sensi del comma 1-quater del presente articolo, sono ripartite in sei rate annuali di pari importo, in luogo dell’originaria rateazione prevista per tali crediti. 

    La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi […]. 

    Le disposizioni di cui ai periodi precedenti non si applicano ai soggetti che abbiano acquistato le rate dei predetti crediti a un corrispettivo pari o superiore al 75 per cento dell’importo delle corrispondenti detrazioni, a condizione che dichiarino tale circostanza, ai sensi dell’articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28. dicembre 2000, n. 445, mediante apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate, da inviare in via telematica, […]. 

    Con il provvedimento ADE n. 422331 del 21 novembre 2024 sono state definite le modalità attuative del richiamato articolo 121, comma 3-ter, del decreto-legge n. 34 del 2020 e di presentazione della comunicazione ivi prevista. 

    Detto provvedimento dispone che le rate risultanti dall’ulteriore ripartizione devono essere utilizzate esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tramite modello F24, dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno di riferimento, indicando i codici tributo relativi.

    Tanto premesso, con la presente risoluzione sono istituiti i seguenti codici tributo:

    • “7774” denominato “SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 – ULTERIORE RIPARTIZIONE IN SEI RATE – art. 121, comma 3-ter, DL n. 34/2020”;
    •  “7775” denominato “SISMABONUS art. 16 DL n. 63/2013 – ULTERIORE RIPARTIZIONE IN SEI RATE – art. 121, comma 3-ter, DL n. 34/2020”;
    •  “7776” denominato “BONUS BARRIERE ARCHITETTONICHE art. 119- ter DL n. 34/2020 – ULTERIORE RIPARTIZIONE IN SEI RATE – art. 121, comma 3-ter, DL n. 34/2020”.

  • Risparmio energetico

    RSA e tetto massimo di spesa per fotovoltaico agevolato con superbonus

    Con Risposta interpello n 199 del 10 ottobre le Entrate chiariscono dubbi sul Superbonus in merito all'installazione, da  parte di una ONLUS,  di un impianto fotovoltaico di  potenza nominale pari a 200 kW nell'ipotesi in cui sul medesimo edificio risulti già  installato un precedente impianto fotovoltaico di  potenza nominale  pari a  217 kW 

    Si chiedono chiarimenti per il calcolo del  limite massimo di spesa agevolabile.

    La Fondazione istante dichiara di svolgere attività socio­sanitaria e assistenziale in un'unità immobiliare censita in categoria  catastale D/4.

    Dichiara inoltre:

    • di possedere i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dall'articolo 119, comma 10­bis, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34;
    • aver depositato la CILAS di cui al comma 13­ter del citato articolo 119 prima dell'entrata in vigore del decreto legge 29 marzo 2024, n. 39 e, dunque, di rientrare tra i soggetti che possono usufruire della detrazione di cui all'articolo 119 (c.d. Superbonus) nella modalità alternativa del c.d. ''sconto in fattura'' di cui al successivo articolo 121, comma 1, lettera a).

    Poiché intende realizzare degli interventi di efficientamento energetico, di riduzione del rischio sismico e di installazione di impianti fotovoltaici, relativi sistemi di accumulo e colonnine di ricarica dei veicoli elettrici, su un immobile già servito da un impianto fotovoltaico di potenza nominale pari a 217 kW (sul quale, come chiarito in sede di integrazione documentale, non ha già beneficiato di altre agevolazioni fiscali o incentivi di altra natura),  chiede: 

    • 1) se, ai fini dell'applicazione del Superbonus, la soglia limite di 200 kW prevista dal comma 16­ter dell'articolo 119 vada verificata avendo riguardo alla  sola  potenza  del  nuovo  impianto  fotovoltaico  che  viene  installato  o  se,  invece, occorre tener conto anche della potenza dell'impianto fotovoltaico ''preesistente'';
    • 2) come vada calcolato il tetto massimo di spesa agevolabile con l'aliquota del 110 per cento per gli interventi di installazione di impianti fotovoltaici in applicazione del richiamato comma 10­bis dell'articolo 119 del decreto Rilancio.

    ETS e tetto massimo di spesa per fotovoltaico agevolato con superbonus

    Le Entrate hanno specificato che, la ONLUS esercente attività socio-sanitaria o assistenziale che, nel rispetto di tutti i necessari requisiti soggettivi e oggettivi, si avvale del superbonus secondo la speciale disciplina pe le RSA può beneficiare dell’agevolazione come segue:

    fermo restando comunque il limite massimo di spesa agevolata di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico (ridotto a 1.600 euro/kW ove l'intervento eseguito sia classificato come  ''ristrutturazione  edilizia'',  ''nuova  costruzione''  o  ''ristrutturazione  urbanistica''),  si  è dell'avviso  che,  nell'ambito  di  interventi  che  rientrano  nel  perimetro  di  applicazione del comma 10­bis, il limite massimo di spesa agevolata con l'aliquota del 110 riferito all'intero  impianto,  pari  a  96.000  euro  vada  moltiplicato  «per  il  rapporto  tra  la superficie complessiva dell'immobile oggetto degli interventi […] e la superficie media di un'unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate». Pertanto,  in  caso  di  installazione  di  un  impianto  fotovoltaico  di  200  kW  di potenza  nominale  su  un  edificio  D/4 cui,  a  titolo  esemplificativo,  corrispondono  10 unità  immobiliari  abitative  ''figurative'',  l'importo  massimo agevolabile  fruendo  del Superbonus con l'aliquota del 110 per cento è pari a 480.000 euro (2.400 euro x 200 kW di potenza). 

    L'interpretazione ADE è perfettamente coerente alla ratio della norma che sottende all’introduzione della speciale disciplina della moltiplicazione per il numero di unità immobiliari figurative  contenuta dal comma 10-bis dell’art. 119 del DL 34/2020 e alla ulteriore specificazione, che deriva dall’ultimo periodo del successivo comma 16-ter del medesimo art. 119, della possibilità di considerare eleggibili ai fini agevolativi impianti fotovoltaici sino a 200 kW di potenza nominale quando l’intervento avviene nel contesto di un intervento agevolabile secondo la speciale disciplina del comma 10-bis.

    Nella risposta a interpello n. 199/2024, l’Agenzia delle Entrate chiarisce anche che è irrilevante l’eventuale preesistenza di altri impianti fotovoltaici a servizio dello stesso  immobile B/1, B/2 o D/4, nel senso che sul nuovo impianto che si va a installare resta comunque applicabile il superbonus entro i medesimi tetti massimi di spesa agevolata come se non esistesse alcun altro impianto.

    Allegati:
  • Risparmio energetico

    Spese pannelli fotovoltaici: come indicarle in dichiarazione 2024

    Un contribuente specificava di aver sostenuto nel 2023 delle spese per la realizzazione di opere finalizzate al recupero del patrimonio edilizio con l’installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energie (pannelli fotovoltaici).

    Ai fini della detrazione fiscale le Entrate hanno risposta a dubbi sulla indicazione nel modello 730/2024 e ne modello Redditi PF 2024.

    Spese pannelli fotovoltaici: cosa indicare se rientranti nel superbonus

    Con una FAQ del 13 settembre viene chiarito che:

    se le spese sono relative ad interventi rientranti nel c.d. “Superbonus” (art. 119, commi 5 e 6 decreto-legge n. 34/2020), l’onere deve essere indicato:

    • ai righi E41-E43 del Modello 730

    • ai righi RP41-RP47 del Modello Redditi PF

    inserendo:

    • nella colonna 1 l’anno 2023,
    • nella colonna 2 la tipologia di intervento (codice 16 per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici esistenti e codice 17 per l’installazione di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati se contestuale o successiva agli interventi di cui al codice 16),
    • nella colonna 7 il codice 1 (in caso di percentuale del 110%) o codice 2 (in caso di percentuale del 90%),
    • nella colonna 8 il numero della rata,
    • nella colonna 9 l’importo della spesa sostenuta,
    • nella colonna 10 il numero d’ordine dell’immobile oggetto dell’intervento.

    Spese pannelli fotovoltaici: cosa indicare se rientranti nel recupero edilizio

    Se invece, specificano le entrate, le spese sono relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici (art. 16-bis, comma 1, lettera h) del TUIR), non rientranti nell’ambito del “Superbonus”:

    • nei righi E41-E43 del Modello 730 
    • nei righi RP41-RP47 del Modello Redditi PF

    dovranno essere inseriti esclusivamente i seguenti dati:

    • nella colonna 1 l’anno 2023
    • nella colonna 8 il numero della rata
    • nella colonna 9 l’importo della spesa sostenuta
    • nella colonna 10 il numero d’ordine dell’immobile oggetto dell’intervento.

  • Risparmio energetico

    Abitazione principale con superbonus: esclusa dalla plusvalenza da cessione

    Con la Circolare n 13 del 13 giugno le entrate commentano le novità introdtte dalla Legge di Bilancio 2024 a tema di plusvalenze da cessioni di immobili agevolati con superbonus.

    In particolare l'ADE fornisce chiarimenti:

    • sulle modifiche agli artt. 67 e 68 del TUIR, 
    • sull'applicabilità dell'imposta sostitutiva,
    • sulla decorrenza delle nuove norme,

    specificando prima di tutto che non ci saranno imposte sulla plusvalenza generata dalla cessione di un immobile oggetto di interventi agevolati con Superbonus se lo stesso immobile è stato adibito ad abitazione principale per la maggior parte del periodo che intercorre tra l’acquisto e la vendita.

    Abitazione principale con superbonus: esclusa dalla plusvalenza da cessione

    L’articolo 1, commi da 64 a 67, della legge di bilancio 2024 introduce e disciplina una nuova ipotesi di plusvalenza immobiliare imponibile, che riguarda le cessioni d’immobili che sono stati oggetto d’interventi agevolati con superbonus (ai sensi dell’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (di seguito decreto Rilancio), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77).

    In particolare, con il comma 64, lettera a), numero 1), è stabilito che la previsione dell’articolo 67, comma 1, lettera b), del TUIR – secondo cui costituiscono plusvalenze imponibili, tra le altre, quelle «realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni» – si applica solo alle ipotesi diverse da quelle riconducibili alla nuova lettera b-bis), descritta nel punto successivo, del predetto articolo 673 (di seguito lettera b-bis); con il comma 64, lettera a), numero 2), è introdotta la nuova ipotesi di plusvalenza immobiliare imponibile mediante l’inserimento, nell’articolo 67 del TUIR, della lettera b-bis).

    La nuova disposizione riconduce all’ambito dei redditi diversi «le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili, in relazione ai quali il cedente o gli altri aventi diritto abbiano eseguito gli interventi agevolati di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che si siano conclusi da non più di dieci anni all’atto della cessione, esclusi gli immobili acquisiti per successione e quelli che siano stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei dieci anni antecedenti alla cessione o, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a dieci anni, per la maggior parte di tale periodo».

    La Circolare ricorda che, trattandosi di una fattispecie che è inclusa nell’articolo 67 del TUIR, la stessa configura un reddito diverso laddove non sia conseguita nell’esercizio di arti e professioni e di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice.

    Possono essere titolari del predetto reddito diverso:

    • le persone fisiche residenti, purché il reddito non sia conseguito nell’esercizio di attività d’impresa, arti o professioni;
    • le società semplici e i soggetti a esse equiparati ai sensi dell’articolo 5 del TUIR;
    • gli enti non commerciali di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del TUIR, se l’operazione da cui deriva il reddito non è effettuata nell’esercizio d’impresa commerciale;
    • le persone fisiche, le società e gli enti di ogni tipo, non residenti, senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, quando il reddito si considera prodotto nel medesimo territorio ai sensi dell’articolo 23 del TUIR;
    • le persone fisiche, le società e gli enti di ogni tipo, non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, se il reddito è prodotto nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 23 del TUIR al di fuori dalla stabile organizzazione.

    Quindi, specifica l'agenzia che con la novità introdotta dalla legge di bilancio 2024, il legislatore si è limitato a individuare una nuova fattispecie di reddito diverso, senza modificare l’ambito soggettivo dell’articolo 67 del TUIR.

    Per gli altri chiarimenti si rimanda alla consultazione del documento di prassi.