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Rivalutazione beni settore alberghiero: come passare da quella onerosa a quella gratuita
Con risposta a interpello n 534 del 31 ottobre 2022 le Entrate forniscono chiarimenti sul riallineamento gratuito per i settori alberghiero e termale.
In particolare, in merito alla revoca dell'opzione per il riallineamento oneroso e adesione al regime gratuito (articolo 6-bis del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23) la Società chiede chiarimenti sulle modalità operative dato che in base alla lettura definita dalla Circolare n. 6/E, l'Agenzia ha ritenuto, contrariamente a prima, che nel caso di immobile a destinazione alberghiera di proprietà di una società, ma gestito da altra società, cui è concesso in locazione, è consentita la rivalutazione ovvero il riallineamento gratuito ex art.6-bis, D.L. n. 23/2020.
Ora, con la risposta a interpello limitatamente ai beni per i quali la Società non intenda revocare l'opzione, va evidenziato che il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. 370046 del 29 settembre 2022 detta specifiche indicazioni operative. (in proposito leggi Revoca rivalutazione per gli alberghi: le regole da seguire)
Ai soggetti che, alla data di pubblicazione del Provvedimento, abbiano perfezionato l'opzione per detti regimi, in tutto o in parte, pur possedendo i requisiti per aderire alla rivalutazione e/o al riallineamento per i settori alberghiero e termale, si riconosce mediante una dichiarazione integrativa da presentarsi entro e non oltre 60 giorni:
- la facoltà di revoca dell'opzione per (la rivalutazione e) il riallineamento a titolo oneroso (comma 1);
- la facoltà di adesione al regime (della rivalutazione e) del riallineamento gratuito dei settori alberghiero e termale, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 6-bis fin dall'origine.
A tal fine la dichiarazione integrativa, completa di tutte le sue parti, dovrà contenere i dati richiesti dagli articoli 7, comma 2, e 8, comma 5, del Provvedimento, attinenti rispettivamente:
- all'esercizio della revoca del regime del riallineamento ex articolo 110, mediante "eliminazione" delle relative informazioni;
- e all'adesione al riallineamento gratuito ex articolo 6-bis, mediante "integrazione" delle relative informazioni.
Secondo quanto disposto dal comma 4 del citato articolo 7 del provvedimento, nella dichiarazione integrativa «i soggetti interessati chiedono, per l'intero, alternativamente il rimborso ovvero l'utilizzo in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997» dell'importo «dell'imposta sostitutiva che risulta a credito per effetto dell'esercizio della revoca dei regimi».
Se, come nel caso prospettato, la revoca è solo parziale, si dispone che «I soggetti che hanno provveduto al versamento parziale delle imposte sostitutive riducono in parte uguali i versamenti delle rate ancora dovute per effetto della revoca esercitata, in misura corrispondente all'eventuale eccedenza già versata».
Infine, sulla scorta dei chiarimenti resi nella circolare n. 6/E del 2022, per quanto attiene al calcolo degli ammortamenti, si consente – a prescindere dal relativo trattamento contabile – di determinare gli ammortamenti deducibili tenendo conto del valore riallineato già a partire dal periodo d'imposta chiuso al 31 dicembre 2020.
Allegati: -
Rivalutazione beni d’impresa 2020: il riallineamento passa dal modello Redditi SC 2022
La disciplina della Rivalutazione dei beni d’impresa, ex articolo 110 del DL 104/2020, il cosiddetto Decreto Agosto, prevedeva la possibilità, temporanea, per le imprese, di rivalutare civilmente i beni d’impresa e di riallinearne il valore fiscale, dietro pagamento di una conveniente aliquota (rispetto alle aliquote previste in passato per misure analoghe) del 3% d’imposta sostitutiva.
Nel perimetro di questa misura rientravano i beni d’impresa nella loro accezione più ampia, comprendendo anche attività immateriali quali i marchi e l’avviamento.
Proprio per i marchi e l’avviamento, beni immateriali che si distinguono per il fatto che sono soggetti ad ammortamento fiscale in misura non superiore a un diciottesimo, la Legge di bilancio 2022 ha disposto alcune modifiche, peggiorative per il contribuente, alle condizioni originarie contenute nell’articolo 110 del DL 104/2020:
- i maggiori valori fiscali emergenti dalla rivalutazione e dal riallineamento di questi beni immateriali dovranno essere dedotti, a partire dall’anno fiscale 2021, per quote annuali di importo non superiore a un cinquantesimo (invece di un diciottesimo);
- le imprese possono evitare l’allungamento del piano di ammortamento versando una imposta sostitutiva equivalente a quella prevista dall’articolo 176 comma 2-ter del TUIR, al netto di quella con aliquota del tre per cento, ex articolo 110 del DL 104/2020, già versata;
- chi non vorrà sostenere l’onere dell’ulteriore imposta sostitutiva e, allo stesso tempo, non vorrà subire l’allungamento del piano di ammortamento, potrà revocare l’esercizio dell’opzione ed ottenere il rimborso dell’imposta sostitutiva già versata.
In definitiva il Legislatore, in ragione di una misura agevolativa considerata, per la fattispecie, a torto o a ragione, troppo sbilanciata in favore del contribuente o troppo onerosa per le casse dello Stato, ha previsto un correttivo gratuito e uno oneroso; oltre che la possibilità di recedere recuperando quanto versato.
Ad oggi, però, non è stato ancora pubblicato il previsto provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate che dovrebbe definire le specifiche modalità di recupero dell’imposta sostitutiva versata; presumendo che, data la natura del credito fiscale, sarà data ampia possibilità di scelta tra rimborso e compensazione, senza particolari limitazioni.
Prima della modifica normativa in discussione, l’accesso alla misura fiscale si poteva considerare conclusa con la compilazione degli appositi quadri del modello Redditi SC 2021, dato che la rivalutazione e il riallineamento dovevano essere stati effettuati nell’esercizio 2020.
In conseguenza di ciò, i contribuenti che accetteranno l’allungamento del piano di ammortamento non avranno specifici obblighi informativi da adempiere in sede di dichiarazione annuale dei redditi dell’anno fiscale 2021.
Diversamente, coloro i quali decideranno di versare l’imposta sostitutiva ex articolo 176 comma 2-ter del TUIR, per godere dell’ammortamento in diciottesimi, dovranno compilare (oltre che versare l’imposta sostitutiva dovuta) la Sezione XXIV “Rivalutazione delle attività immateriali” del modello Redditi SC 2022, che si riassume con il rigo RQ100.
Il rigo RQ100 è composto da cinque colonne, di semplice compilazione, dove si indicheranno:
- in colonna 1 “Maggiori valori immateriali”: l’ammontare dei maggiori valori delle attività immateriali;
- in colonna 2 “Imposta calcolata”: l’ammontare totale della nuova imposta sostitutiva, calcolata secondo le disposizioni dell’articolo 176 comma 2-ter del TUIR;
- in colonna 3 “Imposta art. 110 c. 4 D.L. 104/20”: l’ammontare dell’imposta sostitutiva del tre per cento prevista dal DL Agosto;
- in colonna 4 “Imposta dovuta”: l’imposta sostitutiva dovuta, quale differenza tra l’ammontare indicato in colonna due e quello in colonna tre;
- in colonna 5 “Prima rata”: l’importo della prima rata dell’eventuale rateizzazione.
Le istruzioni del modello Redditi SC 2022 precisano infatti che “il versamento dell’imposta sostitutiva va effettuato, utilizzando l’apposito codice tributo, in un massimo di due rate di pari importo […] con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi”.
Ciò che le istruzioni dei modelli ministeriali non precisano invece, è il codice tributo da utilizzare a tale fine, in assenza di uno specificatamente previsto per questa finalità.
Il dubbio che il contribuente può avere è se debba utilizzare il codice tributo previsto per l’imposta sostitutiva ex articolo 10 del DL 104/2020 oppure quello per l’imposta sostitutiva ex articolo 176 comma 2-ter del TUIR.
Ci viene in soccorso la Circolare Assonime numero 20 del 24 giugno 2022, secondo la quale “in mancanza di apposite indicazioni, […] sembra preferibile l’utilizzo del codice tributo relativo all’imposta sostitutiva ex art. 110, comma 4, tenuto conto che, come detto, si tratta di un versamento integrativo dell’imposta sostitutiva inizialmente versata ex art. 110, comma 3 al fine di evitare gli effetti delle sopravvenute novità normative. È evidente che l’eventuale utilizzo dell’altro codice non pregiudica comunque la fruizione della disciplina in esame, non potendo l’efficacia dell’opzione in esame essere messa in discussione solo perché l’impresa, in mancanza di istruzioni, abbia utilizzato un codice tributo in luogo di un altro”.
Si conclude precisando, infine, che, per la determinazione dell’ammontare dell’imposta sostitutiva, l’articolo 176 comma 2-ter del TUIR prevede una differenziazione delle aliquote da applicare in base ai valori oggetto di rivalutazione; nello specifico è prescritta:
- l’aliquota del 12% “sulla parte dei maggiori valori ricompresi nel limite di 5 milioni di euro”;
- l’aliquota del 14% “sulla parte dei maggiori valori che eccede 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro”;
- l’aliquota del 16% “sulla parte dei maggiori valori che eccede i 10 milioni di euro”.