• Rubrica del lavoro

    Fondi pensione: nuove istruzioni e regolamento COVIP

    Sono state pubblicate ieri in Gazzetta Ufficiale due nuove delibere della commissione vigilanza sui fondi pensione  riguardanti istruzioni  aggiornate in materia di trasparenza e il nuovo Regolamento sulle modalita' di adesione alle forme pensionistiche complementari.    Vediamo di seguito  qualche dettaglio in piu sul nuovo Regolamento.

    Regolamento  COVIP  adesione ai Fondi Pensione 

    Il documento si occupa della  modalita'  di   raccolta  delle   adesioni alla luce delle novita'  contenute   nelle  Istruzioni  di   vigilanza  in  materia   di  trasparenza,  adottate  nella stessa data dopo pubblica consultazione.

    Il regolamento si applica  alle seguenti forme pensionistiche complementari,

        a) fondi pensione negoziali; 

        b) fondi pensione aperti; 

        c) piani individuali pensionistici (PIP); 

        d) fondi pensione preesistenti

    In materia di  Modalita' di raccolta delle adesioni  il regolamento prevede che  " L'adesione  alle  forme   pensionistiche  complementari  e' preceduta dalla consegna gratuita della parte I :   «Le Informazioni chiave per l'aderente» della   Nota  informativa  e  dell'appendice  «Informativa   sulla   sostenibilita'»,   redatte    in  conformita' alle istruzioni di vigilanza in materia   di  trasparenza,  di cui alla deliberazione COVIP del 22 dicembre 2020. 

    L'adesione  puo'  avvenire   esclusivamente  a   seguito    della  sottoscrizione  del   Modulo  di  adesione,   che   costituisce   parte  integrante  della   Nota informativa  per  i   potenziali    aderenti,  compilato in ogni sua parte.

    Da notare che prima  dell'adesione  i   soggetti  incaricati  della    raccolta  acquisiscono informazioni dall'interessato  circa  la   sua  eventuale  attuale iscrizione ad altra  forma  pensionistica   complementare. 

     In caso affermativo, gli stessi devono sottoporre all'interessato  la   scheda  «I costi», contenuta  nella  parte   I  «Le Informazioni   chiave  per l'aderente» della  Nota  informativa   della  forma  pensionistica   di   appartenenza, per un raffronto con quella della  forma  pensionistica   proposta.  

    Questo l'indice complessivo del documento (allegato in fondo all'articolo): 

      Capo I – Disposizioni generali 

      Art. 1. (Ambito di applicazione) 

      Art. 2. (Definizioni) 

      Capo II – Raccolta delle adesioni 

      Art. 3. (Modalita' di raccolta delle adesioni) 

      Art. 4. (Adesione ai fondi pensione negoziali/preesistenti) 

      Art. 5. (Adesioni ai fondi pensione aperti e ai PIP) 

      Art. 6. (Adesioni che conseguono al conferimento tacito del  TFR  e

    altre modalita' di adesione) 

      Art. 7. (Regole di comportamento nella raccolta delle adesioni alle forme pensionistiche complementari) 

      Capo   III –  Raccolta  delle   adesioni   a   forme    pensionistiche complementari mediante sito web 

      Art. 8. (Ambito di applicazione) 

      Art. 9. (Procedura per il collocamento mediante sito web) 

      Art. 10. (Adesione) 

      Art. 11. (Diritto di recesso) 

      Capo IV – Disposizioni finali 

      Art. 12. (Entrata in vigore e abrogazioni).  

    Allegati:
  • Rubrica del lavoro

    Tabelle danno biologico INAIL

    Gli indennizzi in capitale del danno biologico ai lavoratori infortunati sul lavoro e tecnopatici aumentano sensibilmente a seguito della legge di stabilità 2019 
    Lo scorso 23 aprile, infatti,  è stato emanato il decreto del Ministero del lavoro n. 45 2019 di approvazione delle nuove tabelle INAIL . Nei giorni scorsi è stato pubblicato il parere positivo della  Corte dei Conti al decreto ministeriale .

    In particolare ,la nuova tabella degli indennizzi  aumenta  del 40 % rispetto alle tabelle previgenti, che risalivano al 2000, la prestazione economica destinata ai  lavoratori  una menomazione accertata dell’integrità psicofisica compresa tra il 6% e il 15%.  Gli importi dei nuovi indennizzi in capitale mettono anche  a regime  le due rivalutazioni straordinarie del danno biologico intervenute a decorrere dal 2008, nella misura dell’8,68%, e dal 2014, nella misura del 7,57%. 

    Inoltre  nella  nuova tabella di indennizzo in capitale sono eliminate le differenze di calcolo basato sul genere e sono equiparate  le prestazioni che spettano a uomini e donne, , come previsto anche dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea.

    L'indennizzo in capitale per la menomazione dell'integrità psicofisica (danno biologico) e una prestazione economica a carico dell'INAIL, non soggetta a tassazione Irpef  che viene  riconosciuta per gli infortuni verificatisi dal 25 luglio 2000 e per le malattie professionali denunciate dal 25 luglio 2000, per i quali è accertato un grado di menomazione dell’integrità psicofisica compreso tra il 6% ed il 15%.

    L’importo è erogato in un’unica soluzione .

    Quando invece la menomazione dell’integrità psicofisica dell’infortunato o tecnopatico è uguale o superiore al 16%, INAIL  eroga una prestazione economica  in forma di rendita mensile, che è :

    • soggetta a revisione entro 10 anni in caso di rendita da infortunio ed
    • soggetta a revisione entro 15 in caso di rendita da malattia professionale.

    Entrambe le tipologie di indennizzo non sono soggette a tassazione Irpef.

     

     

    Allegati: