-
Mobilità: piani aziendali casa-lavoro entro il 31.12
Si avvicina la scadenza del nuovo obbligo per aziende con più di 100 dipendenti di presentare il Piano spostamenti casa – lavoro PSCL
previsto dal Decreto Rilancio 34 2020 per migliorare la mobilità sostenibile nei centri urbani. La presentazione di un piano dettagliato sulle modalità di spostamento dei dipendenti scade infatti il 31 dicembre .
Rivediamo di seguito in sintesi la disciplina . Le linee guida per la redazione del piano sono allegate in fondo all'articolo.
Mobility manager e gestione degli spostamenti casa-lavoro
Il decreto attuativo del Ministero delle infrastrutture e trasporti che definisce quanto previsto dall'art. 229, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) era stato pubblicato in GU a giugno 2021
La norma mirava a favorire la riduzione strutturale e permanente dell'impatto ambientale del traffico privato, promuovendo interventi di organizzazione e gestione degli spostamenti sistematici casa-lavoro, con l'utilizzo di sistemi condivisi e a ridotto impatto ambientale (bici/ car sharing, car pooling , ecc) invece delle auto private.
A questo fine si prevedeva l'istituzione di
- «mobility manager aziendali»: per le aziende con piu di 100 dipendenti situate in capoluoghi di regione, citta' metropolitane, capoluoghi di provincia o comunque nei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti e
- «mobility manager d'area»: negli enti locali , chiamati a fare da raccordo tra i mobility manager aziendali;
La norma specifica che il numero di 100 dipendenti comprende il personale presente in azienda anche per contratti di appalto di servizi o di forme quali distacco, comando ecc.
I mobility manager possono essere nominati e i piani PSCL possono essere comunque predisposti in forma volontaria anche nelle aziende al disotto della soglia prevista e dagli enti locali non tenuti all'obbligo di legge.
I manager sono chiamati a predisporre i piani degli spostamenti casa-lavoro (PSCL) che dovranno definire misure alternative all'utilizzo delle auto private (car sharing car pooling con i relativi benefici entro il 31 dicembre di ogni anno.
Un decreto interdirettoriale con le linee guida per la redazione del piano è stato pubblicato ad agosto 2021 (DI 209 2021)
AGGIORNAMENTO 21 novembre 2022
Nella Gazzetta Ufficiale del 18 novembre 2022 è stato pubblicato il decreto del Ministero della Transizione ecologica con modifiche al decreto istitutivo
Tra le novità si segnala che «In caso di societa' infragruppo ubicate nella stessa unita' locale, la soglia dei 100 dipendenti e' calcolata sommando i dipendenti delle diverse societa' del raggruppamento».
Altre modifiche riguardano invece l'obbligo a carico delle pubbliche amministrazioni.
Qui il testo del nuovo decreto
Piani spostamenti PLSC: cosa sono
Come detto il PLSC deve definire in dettaglio:
- le misure utili a orientare gli spostamenti casa-lavoro del personale dipendente verso forme di mobilita' sostenibile , sulla base dell'analisi degli spostamenti casa-lavoro dei dipendenti, delle loro esigenze di mobilita' e dello stato dell'offerta di trasporto pubblico del territorio e
- i benefici conseguibili , sia per i dipedenti che per l'ambiente con l'attuazione delle misure .
A regime i piani andranno inviati ogni anno entro 15 giorni dalla redazione al Comune di riferimento .
Sono previste anche misure di premialità per i Comuni che riescano a otttimizzare e integrare i diversi PSCL.
Requisiti e funzioni del mobility manager aziendale e d'area
Il requisito fondamentale richiesto al mobility manager è la comprovata competenza professionale e/o a esperienza nel settore della mobilita' sostenibile, dei trasporti o della tutela ambientale.
I mobility manager aziendali saranno tenuti a
- interventi di organizzazione e la gestione della domanda di mobilita' del personale dipendente,
- supporto all'adozione del PSCL;
- adeguamento del PSCL sulla base delle indicazioni ricevute dal comune
- verifica dell'attuazione del PSCL,e valutazione del loro livello di soddisfazione;
- cura dei rapporti con enti pubblici e privati direttamente coinvolti
- iniziative di informazione, divulgazione e sensibilizzazione sul tema della mobilita' sostenibile
Al mobility manager d'area sono attribuite le funzioni di :
- raccordo tra i mobility manager aziendali del territorio di riferimento, al fine dello sviluppo di best practices e moduli collaborativi con tiunioni e incontri periodici
- supporto al Comune di riferimento nella definizione e implementazione di politiche di mobilita' sostenibile;
- acquisizione dei dati relativi all'origine/destinazione ed agli orari di ingresso ed uscita dei dipendenti e degli studenti forniti dai mobility manager aziendali e scolastici e trasferimento dei dati in argomento agli enti programmatori dei servizi pubblici di trasporto comunali e regionali.
-
Quota 100: tutte le regole. La sentenza della Consulta
Quota 100 è un sistema per l'accesso alla pensione che permette di anticipare l' uscita dal lavoro al momento in cui la somma tra l'età del lavoratore e il numero di anni di contributi accreditati è 100; ad esempio 60 anni di età e 40 di contributi o 61 anni di età e 39 di contributi. Il sistema era presente in passato ed è stato abolito dalla riforma Fornero nel 2012.
Il provvedimento del Governo Conte 1 che prevede Quota 100 in forma sperimentale dal 2019 al 2021 era stato istituito con il decreto-legge n. 4 del 28.1.2019, all'art. 14
Quota 100, nella forma in vigore fino al 31.12.2021, non dà la possibilità di scegliere tra le diverse combinazioni per raggiungere la somma 100, in quanto sarebbe stata troppo costosa per il sistema previdenziale. E' stata quindi fissata l'età minima di 62 anni e 38 di contributi.
Ricordiamo che le regole ordinarie per il pensionamento anticipato ( secondo la legge Fornero) oggi richiedono 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 e 10 mesi per le donne (67 anni invece è il requisito per la pensione di vecchiaia).
Il regime di Quota 100 è stato sostituito con le legge di bilancio 2022 ( legge 234 2021 ) per garantire un minimo di gradualità nel passaggio per i soggetti vicina al pensionamento, con Quota 102, che consente l'uscita anticipata dal lavoro a 64 anni di età e 38 di contribuzione.
Quota 100: requisiti anagrafici e contributivi – Esclusioni
Secondo l'art. 14 del decreto legge 4-2019 la pensione con quota 100 puo' essere richiesta da chi ha maturato 62 anni di età e 38 di contributi entro il 2021.
Il pensionamento potrà avvenire anche dopo il 31.12.2021.
Per il requisito di 62 anni non si applicheranno fino al 31 dicembre 2026 gli adeguamenti automatici alla speranza di vita (legge 30 luglio 2010, n. 122).
Sono esclusi coloro che già beneficiano di un trattamento pensionistico o che hanno richiesto un altro sistema di pensionamento anticipato come l'isopensione o forme di esodo sostenuto da Fondi di Enti bilaterali (decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148).
Sono esclusi anche: personale militare Forze armate, delle Forze di polizia e di polizia penitenziaria, e personale operativo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e personale della Guardia di Finanza) .
I versamenti contributivi possono essere stati effettuati in tutte le gestioni INPS, quindi eventualmente utilizzando il cumulo gratuito di versamenti per periodi non coincidenti tra piu gestioni (assicurazione generale obbligoria dei lavoratori dipendenti, gestioni speciali dei lavoratori commercianti, artigiani e coltivatori diretti, Gestione Separata autonomi).
Sono esclusi contributi versati alle Casse ed enti previdenziali privati, ad esempio dei professionisti.
Ai fini del raggiungimento dei 38 anni sono validi tutti i tipi di contributi: Obbligatori, volontari, da riscatto, figurativi.
E' utilizzabile anche il cumulo contributivo tra varie gestioni di contributi esteri, versati in paesi paesi Ue, compresa la Svizzera e la Norvegia, oppure in Paesi extracomunitari legati all’Italia da Convenzioni bilaterali di sicurezza sociale (come Stati Uniti e Canada). La contribuzione estera non puo avvenire se realizzata in paesi esteri non convenzionati con l’Italia.la normativa comunitaria prevede un minimo di contribuzione di 52 settimane per il riconoscimento del cumulo contributivo.
Calcolo dell’assegno con Quota 100. Esempi di importo
Il decreto legge non prevedeva penalizzazioni nel calcolo della pensione con quota 100 ma inevitabilmente con l'uscita a 62 anni l'importo è inferiore a quello della regolare pensione di vecchiaia per il semplice fatto che mancano 5 anni di versamenti contributivi.
Inoltre l'assegno veniva calcolato con il sistema ordinario ovvero:
- per i periodi contributivi fino al 1995 incluso con metodo retributivo (collegato alla retribuzione che veniva percepita – piu favorevole9
- per i periodi contributivi dal 1996 con il metodo contributivo (collegato direttamente ai contributi versati con un coefficente piu alto al crescere dell'età – meno favorevole).
Un esempio pratico : per chi va in pensionei con 38 anni di contributi e ha iniziato a versare nel 1980, per 16 anni fino al 1995, il suo assegno è calcolatocon il metodo retributivo e per altri 22 (dal 1996 fino al 31.12.2018) con il sistema contributivo, che incide quindi maggiormente sul totale, per cui l' assegno risulterà penalizzato ulteriormente (si puo arrivare fino al 30%).
versamenti
durata versamenti
sistema di calcolo della pensione
1980 fino a tutto il 1995
16 anni
calcolo retributivo (media della retribuzione degli ultimi 5 o 10 anni moltiplicata per una aliquota decrescente
dal 1996 al 2018
22 anni
calcolo contributivo
(contributi per coefficiente che sale con l'età)
totale contributi
38 anni
pensione per la maggior parte è calcolata con sistema sfavorevole
Si ricorda che sul sito dell'INPS è disponibile per gli iscritti alle gestioni INPS un simulatore di calcolo della propria pensione "La mia pensione futura" che consente inserendo i propri dati specifici di valutare la convenienza dell'uscita alle diverse età, anche con Quota 100. E' necessario per l'accesso lo SPID o CIE o CNS.
Le finestre di uscita dal lavoro e il limite di reddito – lavoro estero
Il decreto-legge prevedeva per le pensioni anticipate con Quota 100 le seguenti date di decorrenza del diritto al trattamento pensionistico:
lavoratori privati:
- 1 aprile 2019 per chi ha raggiunto i requisiti al 31.12.2018
- dopo 3 mesi dal momento di raggiungimento dei requisiti, per chi raggiunge quota 100 nel corso del 2019
lavoratori pubblici
- 1° Agosto 2019 per chi ha raggiunto i requisiti entro la data di entrata in vigore del decreto (29 gennaio 2019)
- dopo 6 mesi dal raggiungimento dei requisit, per chi raggiunge quota 100 dopo l'entrata in vigore del decreto.
inoltre la domanda di collocamento a riposo deve essere presentata all'amministrazione di appartenenza con un preavviso di sei mesi.
RAGGIUNGIMENTO REQUISITI
DECORRENZA PENSIONE DIPENDENTI PRIVATI
entro il 31 dicembre 2018
1 aprile 2019
dal 1 gennaio 2019
dopo 6 mesi dal raggiungimento dei requisiti
RAGGIUNGIMENTO REQUISITI
DECORRENZA PENSIONE PUBBLICI DIPENDENTI
entro la data di entrata in vigore del decreto 29.1.2019
dal 1 agosto 2019
dopo la data di entrata in vigore del decreto
29.1.2019
dopo 6 mesi dal raggiungimento dei requisiti
Quota 100 e TFR -TFS statali
Il decreto legge 4 2019 aveva anche previsto all'art. 23 per tutti i pensionati pubblici (non solo Quota 100) la possibilità di avere una parte del TFS, fino a 30.000 euro, in anticipo rispetto ai tempi ordinari che prevedono l'attesa del momento di maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia. Il finanziamento delle spese per gli interessi è quasi completamente a carico dello Stato.
Nel corso della conversione in legge il tetto massimo di importo anticipabile con il finanziamento agevolato è salito a 45mila euro.
Inoltre l'accesso a questa agevolazione era previsto anche per chi era già in pensione al momento dell'entrata in vigore del decreto-legge 4 2019.
Quota 100: cumulabilità con altri redditi – Sentenza Corte Cost.
In tema di cumulabilità con i redditi da lavoro nella circolare 117 2019 del 21 agosto 2019 l'INPS aveva precisato che:
- i redditi non cumulabili sono quelli da lavoro dipendente , autonomo e d'impresa (comprese associazioni in partecipazione con apporto di lavoro, brevetti e diritti d'autore) collegati ad attività lavorativa svolta nel periodo in cui vige il divieto.
- i redditi da lavoro occasionale (ex art 2222 c.c. ) sono cumulabili fino al limite di 5000 euro annui (al lordo delle ritenute erariali e al netto dei contributi previdenziali)
I compensi da lavoro autonomo occasionale vanno conteggiati in relazione all'anno di percezione , quindi rilevano anche se vengono incassati prima della data di decorrenza della pensione o dopo il compimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia.
I redditi che non rilevano invece sono i seguenti:
- indennità percepite dagli amministratori locali e, più in generale, tutte le indennità comunque connesse a cariche pubbliche elettive (cfr. la circolare n. 58/1998);
- redditi di impresa non connessi ad attività di lavoro,
- compensi percepiti per l’esercizio della funzione sacerdotale a;
- indennità percepite per l'esercizio della funzione di giudice di pace
- indennità percepite dai giudici onorari
- indennità percepite per l’esercizio della funzione di giudice tributario
- indennità sostitutiva del preavviso in quanto ha natura risarcitoria e non retributiva
- redditi derivanti da attività svolte nell'ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili
- indennità percepite per le trasferte e missioni fuori del territorio comunale, i rimborsi per spese di viaggio e di trasporto, spese di alloggio, spese di vitto che non concorrono a formare il reddito imponibile ai sensi del TUIR;
- indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale, (cfr. la circolare n. 77 del 24 maggio 2019).
Il cumulo con redditi vietati comporta la sospensione del pagamento della pensione.
La verifica di eventuale percezione di redditi da lavoro incumulabili con la “pensione quota 100” avviene anche attraverso l'incrocio con i dati dell’Agenzia delle Entrate e di tutte le banche dati disponibili.
Incumulabilità con i redditi da lavoro: Sentenza corte costituzionale 24.11.2022
La Corte Costituzionale reso noto con il comunicato stampa del 5 ottobre 2022 in attesa della pubblicazione della sentenza , che il divieto di cumulo tra la pensione anticipata con Quota 100 e i redditi da lavoro, con la sola esclusione di quelli da lavoro autonomo occasionale fino a 5mila euro lordi annui , è costituzionalmente legittimo.
La questione era stata sollevata da un giudice del lavoro ma la Consulta ha risposto che non è fondata in quanto " le situazioni di cui si discute non sono comparabili. Il lavoro autonomo occasionale entro il limite di 5mila euro lordi annui non dà luogo, infatti, a obbligo contributivo» e – aggiunge la Corte – la «preclusione assoluta di svolgere lavoro subordinato, che la disciplina del pensionamento anticipato Quota 100 impone, si giustifica perché la richiesta agevolata di uscire anticipatamente dal lavoro entrerebbe in netta contraddizione» con la prosecuzione di una prestazione di lavoro.
La sentenza n. 234 è stata pubblicata il 24 novembre 2022
-
Verifiche periodiche: tariffe aggiornate dal 1 dicembre 2022
Il 30 novembre 2022 scade il biennio di vigenza delle tariffe per l’attività di verifica periodica delle attrezzature di lavoro.
Per l'aggiornamento il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha pubblicato sul proprio sito le tabelle delle nuove tariffe aggiornate in base all'attuale indice ISTAT 2022 dei prezzi al consumo, pari a 1,149%.
Le tabelle sono pubblicate anche sul portale INAIL alla pagina Soggetti abilitati.
Le tabelle si riferiscono in particolare ai seguenti settori:
- Attrezzature di lavoro del gruppo SP – Sollevamento persone
- Attrezzature di lavoro del gruppo SC – Sollevamento materiali non azionati a mano ed idroestrattori a forza
- centrifuga
- Attrezzature del gruppo GVR – Gas, Vapore, Riscaldamento: A) Recipienti gas e vapore, generatori di vapore,tubazioni. (1 di 2)
- Attrezzature del gruppo GVR – Gas, Vapore, Riscaldamento: A) Recipienti gas e vapore, generatori di vapore, tubazioni. (2 di 2) Generatori di vapore con superficie riscaldata oltre 300 mq
-
Bonus 1000 euro lavoratori fragili: richieste entro il 30 novembre
LA circolare INPS n. 96 2022 ha fornito le istruzioni per ottenere il bonus di 1000 euro destinato ai lavoratori fragili che hanno superato il limite massimo di giorni di malattia indennizzabili dall’Inps. La richiesta va inviata per via telematica entro il 30 novembre 2022
Ricordiamo in sintesi di cosa si tratta: in base al Dl 18/2020, i lavoratori fragili che non avevano la possibiità di svolgere l’attività in modalità agile, avevano diritto ad assentarsi dal lavoro, a fronte di certificazione medica che certificasse la condizione di fragilità, e tale assenza era equiparata a ricovero ospedaliero.
Dato il protrarsi dell'emergenza spesso è stato superato il limite massimo indennizzabile dall’Inps di norma pari a 180 giorni nell’anno senza avere quindi adeguato sostegno economico per parte del 2021 .Per questo la legge 234/2021, ha previsto l’erogazione di un’una tantum da 1.000 euro a ogni lavoratore con i requisiti previsti, nel limite massimo di 5 milioni di euro complessivi.
Bonus 1000 euro beneficiari
Hanno diritto i lavoratori dipendenti del settore privato aventi diritto all'assicurazione economica di malattia presso l'INPS. Si tratta, spiega l'INPS, " a titolo esemplificativo e non esaustivo", delle seguenti categorie:
- operai del settore industria;
- operai e impiegati del settore terziario e servizi;
- lavoratori dell’agricoltura;
- lavoratori dello spettacolo;
- lavoratori marittimi.
Restano esclusi invece i collaboratori familiari (colf e badanti),
- impiegati dell'industria,
- quadri (industria e artigianato) e dirigenti,
- portieri,
- lavoratori autonomi e
- lavoratori iscritti alla Gestione separata INPS.
La circolare precisa inoltre le modalità di calcolo del periodo massimo indennizzabile per le diverse categorie e ricorda che
L’indennità può essere corrisposta una sola volta a ciascun soggetto avente diritto, anche nell’ipotesi in cui sussistano i requisiti per differenti categorie di rapporti di lavoro.
Il bonus ai lavoratori fragili è compatibile con altre indennità o prestazioni – di disoccupazione o ad altro titolo – percepite dal richiedente.
L'inps sottolinea che ai fini del computo del periodo massimo indennizzabile di malattia, vengono considerate :
- sia le giornate di malattia afferenti al comma 2 dell’articolo 26 del decreto-legge n. 18/2020,
- sia quelle certificate per altre malattie.
Requisiti per il diritto al bonus 1000 euro
Per il diritto al bonus 1000 euro ai lavoratori fragili, il richiedente deve possedere tutti i seguenti requisiti:
- a) essere stato nel corso del 2021 lavoratore dipendente del settore privato e avere avuto diritto, in tale periodo, alla tutela previdenziale della malattia a carico dell’INPS;
- b) avere presentato nell’anno 2021 uno o più certificati di malattia afferenti al comma 2 dell’articolo 26 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, in quanto lavoratore in possesso del riconoscimento dello stato di disabilità con connotazione di gravità (art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104) o di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita;
- c) avere raggiunto nell’anno 2021 il periodo massimo indennizzabile di malattia disciplinato dalla specifica normativa applicabile al rapporto di lavoro in riferimento al quale viene presentata la domanda;
- d) non avere reso nell’anno 2021 la prestazione lavorativa in modalità agile nei periodi per i quali il richiedente il bonus ha presentato certificati di malattia.
- In sede di presentazione della domanda, il lavoratore è tenuto a dichiarare quanto sopra con autocertificazione (DPR 445-2000).
Presentazione della domanda e pagamento Bonus lavoratori fragili
La domanda per il bonus ai lavoratori fragili deve essere presentata, come detto, entro e non oltre il 30 novembre 2022, con una delle seguenti modalità
1-. on-line attraverso il portale web dell’Istituto www.inps.it con una delle seguenti credenziali:
- • SPID di livello 2 o superiore;
- • Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
- • Carta nazionale dei servizi (CNS).
2. tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).
3. per il tramite degli Istituti di patronato.
All’interno del servizio per la presentazione della domanda, sono disponibili le seguenti funzionalità:
- Informazioni: scheda informativa sulla prestazione;
- Inserimento domanda: la funzione consente la compilazione delle informazioni necessarie per l'invio della domanda. Il sistema consente di effettuare l’acquisizione parziale della domanda dando la possibilità all’utente di modificarla e completarla in tempi diversi prima di confermarla definitivamente;
- Annullamento domande: la funzione consente l'annullamento della domanda già inviata/protocollata;
- Consultazione domande: la funzione consente la consultazione delle domande presentate all'Istituto;
- Manuale utente.
Il pagamento del bonus verrà effettuato tramite accredito sull’IBAN indicato dal richiedente. Per essere validato, l’IBAN deve essere intestato o cointestato al richiedente. Nel caso di richiesta di accredito su IBAN Area SEPA (extra Italia), il beneficiario è tenuto ad allegare il modulo di identificazione finanziaria “MV70” è disponibile sul portale web www.inps.it.
-
Legge anti violenza e molestie sul luogo di lavoro: in vigore la Convenzione OIL
Nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 26 gennaio 2021 è stata pubblicata la Legge 15 gennaio 2021, n. 4: Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 190 sull'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019 nel corso della 108ª sessione dell'OIL.
Un comunicato del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25 novembre 2022, informa che la convenzione è entrata in vigore il 29 ottobre 2022,
Convenzione OIL anti violenza: i principi
I principi fondamentali affermati nel documento definito "Convenzione sulla violenza e sulle molestie 2019" sono i seguenti:
- La Convenzione si applica a tutti i settori, sia privati che pubblici, nell'economia formale e informale, in aree urbane o rurali.
- In conformita' con il diritto e le circostanze nazionali e in consultazione con le organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori, i Membri sono tenuti ad adottare un approccio inclusivo, integrato e incentrato sulla prospettiva di genere per la prevenzione e l'eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro. Un tale approccio deve tenere in considerazione la violenza e le molestie che coinvolgano soggetti
terzi, qualora rilevante, e includere:
a) il divieto di violenza e molestie ai sensi di legge;
b) la garanzia che le politiche pertinenti contemplino misure per l'eliminazione della violenza e delle molestie;
c) l'adozione di una strategia globale che preveda l'attuazione di misure di prevenzione e contrasto alla violenza e alle molestie;
d) l'istituzione o il rafforzamento dei meccanismi per l'applicazione e il monitoraggio;
e) la garanzia per le vittime di poter accedere a meccanismi di ricorso e di risarcimento, come pure di sostegno;
f) l'istituzione di misure sanzionatorie;
g) lo sviluppo di strumenti, misure di orientamento, attivita' educative e formative e la promozione di iniziative di sensibilizzazione secondo modalita' accessibili e adeguate;
h) la garanzia di meccanismi di ispezione e di indagine efficaci per i casi di violenza e di molestie, ivi compreso attraverso gli ispettorati del lavoro o altri organismi competenti.
- Attraverso l'adozione e l'attuazione dell'approccio ciascuno Stato Membro riconosce i ruoli e le funzioni, diversi e complementari, di governi nonche' di datori di lavoro e lavoratori e delle rispettive organizzazioni, tenendo conto della diversita' della natura e della portata delle rispettive responsabilita'.
L' Obiettivo della Convenzione è quello di "proteggere i lavoratori e altri soggetti nel mondo del lavoro, ivi compresi i lavoratori come definiti in base alle pratiche e al diritto nazionale, oltre a persone che lavorino indipendentemente dallo status contrattuale, le persone in formazione, inclusi i tirocinanti e gli apprendisti, i lavoratori licenziati, i volontari, le persone alla ricerca di un impiego e i candidati a un lavoro, e individui che esercitino l'autorita', i doveri e le responsabilita' di un datore di lavoro".
Gli Stati Membri dovranno mettere in campo anche meccanismi di controllo sull’applicazione delle norme e per garantire facile accesso a meccanismi di ricorso e di risarcimento adeguati ed efficaci , garaneno contemporaneamente la privacy dei soggetti coinvolti
A questo fine andra rafforzata l'azione degli ispettorati del lavoro e delle altre autorità competenti abilitati a trattare la violenza e le molestie nel mondo del lavoro.
Allegati: -
Pensioni giornalisti INPS: ok al cumulo con redditi da lavoro
Pubblicate dall'INPS con il messaggio 4213 del 22.11.2022, le istruzioni che illustrano il regime di cumulabilità di pensioni anticipate e dei trattamenti di invalidità dei giornalisti dipendenti,( gestita non più dall'INPGI ma dall'INPS a partire dal 1 luglio scorso) con i redditi da lavoro dipendente o autonomi
L'istituto ricorda che la disciplina concernente le pensioni di vecchiaia è stata illustrata con la circolare 92 2022
Ora vengono chiariti invece tre casi di incumulabilità che riguardano
- pensioni e assegni d’invalidità,
- pensioni anticipate con Quota 102 e
- pensioni anticipate per il lavoratori "precoci".
In particolare :
- Pensioni e assegni d’invalidità: si applicano le norme previste dall’articolo 1, comma 422, della legge 335/1995 per cui in presenza di redditi da lavoro dipendente, autonomo o d’impresa rendita previdenziale si riduce del 25% se superano di quattro volte l’importo del trattamento minimo annuo calcolato in misura pari a 13 volte l’importo mensile in vigore al 1° gennaio di ogni annoLa riduzione sale al 50% se si supera di 5 volte detto importo.Inoltre , a norma dell’articolo 10 del Dlgs 503/1992 e dell’articolo 72 della legge 388/2000, nei casi di anzianità contributiva inferiore a 40 anni, la quota eccedente il minimo può ancora ridursi del 50% in caso di lavoro dipendente e del 30% in caso di lavoro autonomo.
- Pensione anticipata con Quota 102 : come prevede la norma generale fino al raggiunimento dei requisiti per il trattamento di vecchiaia (67 anni) l è vietato il cumulo della pensione con redditi da lavoro dipendente e/o autonomo tranne per redditi occasionale fino al limite di 5000 lordi annui. I
- Pensione lavoratori precoci : la pensione per i lavoratori che escono con 41 anni di contributi p revidenziali senza limite di età non è cumulabile con redditi da lavoro dipendente o autonomo e in quel caso si il trattamento pensionistico viene sospeso fino al raggiungimento dell’anzianità contributiva richiesta per lla pensione anticipata.
L'istituto ricorda anche le modalità di comunicazione all'istituto della percezione degli eventuali redditi percepiti.
-
Domanda permessi 104: nuove funzioni online
INP ha comunicato ieri con il messaggio 4040 del 9 novembre 2022 il rilascio di una nuova funzione nello sportello telematico per la presentazione della domanda online di permessi ai sensi della legge n. 104/1992.
Si tratta della funzione “Rinuncia ai benefici”.
La nuova funzionalità a “Rinuncia ai benefici” è raggiungibile sul portale dell’Istituto www.inps.it, accedendo al servizio “Prestazioni a sostegno del reddito – Domande”, selezionando tra i servizi “Disabilità” > “Permessi Legge 104/1992”, la voce di menu “Comunicazione di variazione”, e consente in tutto o in parte, al periodo richiesto nella domanda originaria.
Riguarda le seguenti categorie di domande:
- -giorni di permesso mensile (art. 33, comma 3, della legge n. 104/1992) per assistere un familiare disabile;
- -giorni di permesso mensile e ore di permessi giornalieri ad essi alternativi (art. 33, comma 6, della legge n. 104/1992) richiesti dal lavoratore per sé stesso;
- -prolungamento del congedo parentale (art. 33 del D.lgs 26 marzo 2001, n. 151) e riposi orari a essi alternativi (art. 33, comma 2, della legge n. 104/1992 e art. 42, comma 1, D.lgs n. 151/2001).
ATTENZIONE La variazione può essere effettuata solo per domande in corso di fruizione nel mese di presentazione della rinuncia. Ciò vuol dire che il periodo richiesto nella domanda originaria deve ricoprire, in tutto o in parte, il mese in cui si presenta la comunicazione di variazione. Il messaggio fornisce esempi pratici
Permessi legge 104 come si richiedono
Si ricorda che la procedura ottenere i permessi 104 segue un iter complesso. Questi gli steps:
1. RICONOSCIMENTO DELLA DISABILITA' DELLA PERSONA DA ASSISTERE da parte del medico di base e TRASMISSIONE DEL CERTIFICTO MEDICO ALL'inps .L’accertamento puo consentire l’accesso non solo ai benefici legati alla Legge 104, ma anche a quelli connessi alla non autosufficienza, all’invalidità civile, cecità, sordità, etc.
Il medico deve specificare l’esistenza di problematiche connesse ad un eventuale spostamento del disabile, per richiedere, eventualmente, la visita medica domiciliare. Una volta trasmesso il certificato medico all’Inps in via telematica, il medico rilascia un’attestazione, con il numero di protocollo assegnato dal sistema da conservare.
2. DOMANDA ALL' INPS DI VERIFICA DEI REQUISITI
dopo aver ottenuto il certificato medico dal proprio medico curante, si deve inoltrare, la domanda di accertamento dei requisiti sanitari con una delle seguenti modalità
- tramite il sito dell’Inps ( con SPID, CIE o CNS) seguendo il percorso:"Accesso ai servizi” / “Servizi per il cittadino” / “Invalidità civile: invio domanda di riconoscimento dei requisiti sanitari” / “Acquisizione richieste”.
- telefonicamente con il Contact center Inps Inail, oppure
- mediante patronato.
3. RICHIESTA AL DATORE DI LAVORO Una volta in possesso della certificazione di disabilità propria o del familiare da assistere è possibile richiedere i permessi al proprio datore di lavoro , allegando alla richiesta copia della certificazione della ASL . Il datore di lavoro non può opporsi alla concessione degli specifici permessi se comunicati in tempi ragionevoli .