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Rischio biologico: banca dati INAIL aperta ai privati
Con un comunicato sul sito istituzionale INAIL rende noto che è stata resa disponibile anche ai privati la Banca Dati Agenti biologici.
Si tratta di un archvio telematico con un applicativo attraverso il quale i soggetti interessati possono consultare o archiviare i dati relativi ai livelli di contaminazione microbiologica associati alle attività di lavoro, mettendo a disposizione di tutti le informazioni utili all’accertamento e alla conoscenza del rischio biologico professionale.
Si ricorda che è fatto obbligo ai datori di lavoro a norma del T.U. sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro – d.lgs 81 2008 (QUI il testo aggiornato) – effettuare la valutazione dei rischi derivanti dall’esposizione agli agenti biologici presenti nell’ambiente ai sensi dell’art. 282, co. 1 e 2, lett. a), T.U..
Inoltre, l’art. 55 co. 5, lett. a) prevede l’obbligo per il datore di lavoro di:
- informare i lavoratori circa il pericolo esistente, le misure predisposte e i comportamenti da adottare nonche
- di fornire loro i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale.
Sempre secondo l’art. 55 T.U. il datore di lavoro ha l’obbligo di nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria aziendale e richiedergli l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico. Tale osservanza delle norme e delle disposizioni di sicurezza deve essere anche richiesta ai singoli lavoratori che dovranno anche provvedere a seguire le norme in merito all’igiene. A fini meramente preventivi, infine, il datore di lavoro deve programmare le soluzioni possibili in caso di immediato pericolo per i lavoratori all’interno dell’azienda.
Banca dati agenti biologici, come si accede
È possibile fruire dell’applicativo come visualizzatore dell’archivio dati o utilizzatore del software ed è possibile accedervi attraverso i seguenti percorsi:
Home > Attività > Prevenzione e sicurezza > Conoscere il rischio > Agenti biologici > Valutazione del rischio
Home > Attività > Prevenzione e sicurezza > Promozione e cultura della prevenzione > Software
Servizi online > Rischio biologico > Banca dati Agenti biologici
Fino a ieri i due profili di accesso:
- visualizzatori: chiunque sia interessato alla consultazione dell’archivio potrà visionare solo una sintesi dei dati
- utilizzatori: personale tecnico che effettui indagini ambientali e intenda utilizzare la procedura per archiviare i propri dati. Gli utilizzatori sono anche visualizzatori dei monitoraggi eseguiti da altri tecnici
erano riservati a enti e strutture pubbliche.
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Sicurezza lavoro: al via il Repertorio degli organismi paritetici
E' stato pubblicato nella sezione Pubblicità legale del sito del ministero del lavoro il decreto istitutivo del Repertorio nazionale degli organismi paritetici, previsto dal recente decreto legge 146 2021 (Collegato fisco-lavoro) per il miglioramento delle misure in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro .
Si tratta del decreto 171 del 11 ottobre 2022.
Il decreto definisce le caratteristiche per l'iscrizione da parte degli enti paritetici costituiti tra associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale per il settore di appartenenza, aderenti al sistema paritetico che ha come obiettivo primario la prevenzione degli infortuni sul luogo di lavoro.
Si ricorda che tali organismi come previsto dall'art 51 del Testo Unico sulla sicurezza (d.lgs 81 2008) sono incaricati di controllo sulla formazione nei luoghi di lavoro e di individuare priorità nell'ambito della vigilanza e criteri di premialità per la determinazione degli oneri assicurativi INAIL.
Gli organismi paritetici svolgono o promuovono attività di formazione, anche attraverso l'impiego dei fondi interprofessionali e, su richiesta delle imprese, rilasciano una attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle imprese, tra cui l'asseverazione della adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza ( come il modello organizzativo 231 2001)
Requisiti e modalità iscrizione al Repertorio organismi paritetici
Il decreto definisce quindi i requisiti richiesti agli organismi paritetici per essere inseriti nel repertorio Nazionale e le modalità di iscrizione al Repertorio :
presenta si almeno una organizzazione datoriale e una organizzazione dindacale firmatarie di contratti nazionali
rappresentatività valutata con la presenza in almeno metà delle province nazionali e iscrizioni
fornire supporto agli RSL RLST e assistenza ai datori di lavoro per la tutela della sicurezza. Tali attività devono risultare dalla stipula di uno specifico accordo
La domanda andrà inviata via PEC certificata al ministero del lavoro dgsalutesicurezza.pec.lavoro.gov.it allegando :
- atto costitutivo
- statuto
- regolamento
- elenco delle sedi
- dichiarazione ostitutiva sul possesso dei requisiti
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Ricorsi in materia di lavoro: chiarimenti sulla competenza
L’Ispettorato nazionale del lavoro ha emanato ieri la nota giuridica n. 2016 /2022 per chiarire la competenza per i ricorsi contro i verbali di accertamento in materia giuslavoristica (ricorsi ex art. 16 del D.Lgs. n. 124/2004) emessi da ufficiali e agenti di polizia giudiziaria.
L'ispettorato ribadisce chee che anche a seguito di accertamenti a carico di datori di lavoro che occupano personale in ambiti territoriali diversi di competenza dell’organo ispettivo. l'ispettorato territoriale competente per i ricorsi resta comunque e sempre quello del luogo in cui è stato adottato l’atto oggetto di impugnazione.
Va ricordato che le verifiche in materia di lavoro e legislazione sociale sono svolte non solo dagli ispettori del lavoro, dell’Inps e dell’Inail ma anche dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria.
A questo proposito l'ispettorato precisa , richiamando una precedente circolare che "in relazione alla individuazione del soggetto cui presentare ricorso, che “salvo diverse modalità organizzative che potranno essere adottate dopo una prima fase di monitoraggio sulla quantità dei ricorsi presentati, gli stessi vanno inoltrati alla sede dell’Ispettorato territoriale del lavoro nel cui ambito territoriale è stato adottato l’atto di accertamento da impugnare.”
Dello stesso avviso si ricorda la nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali prot. n. 14773 del 26 luglio 2016 e il consolidato orientamento della Cassazione che indicava il luogo dell’accertamento quale criterio unificante per l’individuazione dell’ufficio ricevente “quando il luogo di commissione, in quanto ricadente in plurime circoscrizioni territoriali, non è idoneo a determinare una specifica competenza”.
Le ragioni vengono quindi riassunte nei due criteri seguenti:
– la necessità di assicurare la corretta gestione del ricorso in termini di completezza istruttoria e coerenza decisoria concernenti vicende ispettive confluite in un unico verbale di accertamento e ;
– l’esigenza di garantire, in un’ottica di trasparenza e leale collaborazione con il soggetto sanzionato, che quest’ultimo sia posto nella condizione di avvalersi con pienezza della tutela impugnatoria evitando l'incombenza di dover individuare, di volta in volta, l’Ispettorato competente sull'atto di accertamento.
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Contratti di rete: novità sulle comunicazioni Unirete
E' stato pubblicato il 22 febbraio 2022 il Decreto ministeriale n. 205/2021. in cui vengono definite disposizioni attuative per le comunicazioni di inizio, trasformazione, proroga e cessazione dei rapporti di lavoro in regime di codatorialità e viene fornito il nuovo modello "Unirete" da utilizzare in via telematica (disponibile anche sul sito www.servizi.lavoro.gov.it )
Il decreto prevede inoltre con riguardo all'adempimento del Libro Unico del Lavoro, che i lavoratori in codatorialità vanno iscritti sul LUL dell'impresa individuata nel contratto di rete e che con annotazioni specifiche devono essere evidenziati gli orari di lavoro svolti presso ciascuna impresa .
In merito è stata anche emanata la nota operativa dell'ispettorato del lavoro 315-2022 che specifica che : "Le comunicazioni di inizio, trasformazione, proroga e cessazione della codatorialità nell’ambito di un contratto di rete sono effettuate attraverso il modello “Unirete” accessibile dal sito www.servizi.lavoro.gov.it. Tali comunicazioni sono da effettuarsi a far data dal 23 febbraio 2022, ossia dal giorno successivo alla pubblicazione del D.M. n. 205/2021"
L'ispettorato prevede però per i rapporti di lavoro in codatorialità già in essere, la possibilita di effettuare le comunicazioni entro trenta giorni dall’entrata in vigore dello stesso D.M. e quindi entro il giorno 24 marzo 2022 compreso.
Gli adempimenti comunicativi devono essere effettuati da un’unica impresa retista, individuata come referente nel contratto di rete.
AGGIORNAMENTO 11.10.2022
Con la nota 2015 del 10 ottobre 2022 l'ispettorato è ritornato sull'argomento con una importante precisazione concordata con lil ministero: L'impresa referente incaricata delle comunicazioni può non essere codatore di lavoro. (v ultimo paragrafo per i dettagli)
La nota sottolinea che il ruolo di impresa referente per le comunicazioni non coincide con quello di codatore dii codatore e di referente per il rapporto di lavoro; infatti nella nota si ribadisce la distinzione tra :
- l’impresa referente per le comunicazioni, ossia un’impresa appartenente alla rete la quale, ai sensi del citato art. 2, comma 2, viene individuata nell’ambito del contratto di rete per effettuare le comunicazioni previste per i rapporti in codatorialità.
- l’impresa retista alla quale, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del D.M. n. 205/2021, sarà imputato, sotto il profilo dell’inquadramento previdenziale e assicurativo, il lavoratore assunto e che , impresa, come chiarito con nota prot. n. 315 del 22 febbraio 2022, ha la “responsabilità di gestione degli adempimenti contributivi ed assicurativi quali la trasmissione dei flussi UniEmens, le registrazioni sul LUL.
ATTENZIONE : Il ruolo di impresa referente per le comunicazioni puo essere rivestito anche direttamente dalla Rete-soggetto, in quanto dotata di propria e autonoma personalità giuridica.
Istruzioni sul Modello Unirete per l'impresa referente
Ai fini dell’abilitazione ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. h), del D.I. 30 ottobre 2007, l’impresa referente avrà cura di allegare il contratto di rete, comprensivo delle regole di ingaggio che disciplinano la codatorialità da cui risulti l’elenco delle imprese co-datori e l’individuazione, da parte di quest’ultime, dell’impresa referente.
Il modello è suddiviso in diverse sezioni, vediamo le principali indicazioni in proposito.
Con il Modello Unirete Assunzione l’impresa referente comunica i dati relativi ai nuovi rapporti di lavoro avviati a seguito dell’attivazione del regime di codatorialità . Queste le principali indicazioni
- Per i lavoratori neoassunti in regime di codatorialità dovrà essere individuato un datore di lavoro di riferimento che avrà la responsabilità della registrazione delle prestazioni lavorative sul Libro unico del lavoro nonché gli adempimenti previdenziali e assicurativi.
- I dati richiesti sono i medesimi previsti nell’ordinario modello Unilav di instaurazione del rapporto di lavoro,con la specifica ulteriore delle “mansioni” svolte dal lavoratore.
- Il contratto collettivo di lavoro applicato al lavoratore sarà quindi quello del datore di lavoro individuato nella comunicazione.
- Per i rapporti di lavoro preesistenti all’attivazione del regime di codatorialità, l’impresa referente provvederà a compilare il medesimo modello Unirete Assunzione, indicando quale co-datore di riferimento, il datore di lavoro originario presso il quale il lavoratore risulta in forza al momento della sua messa a fattor comune tra le imprese aderenti alla rete.
Il modello Unirete Trasformazione va utilizzato invece o nei casi di trasformazione del rapporto di lavoro, di trasferimento e distacco del lavoratore, specificando in particolare se l'invio è verso imprese appartenenti alla rete o verso imprese non rientranti tra i soggetti co-datori.
Il modello Unirete Proroga è necessario in caso di proroga del rapporto di lavoro a termine.
il modello Unirete Cessazione infine dovrà essere utilizzato in caso di cessazione della codatorialità , per la fuoriuscita dal contratto di rete dell'impresa di riferimento dei rapporti di lavoro oppure per la cessazione del singolo rapporto.
Tornando alle istruzioni fornite dalla nuova nota 2015 -2022 viene specificato che il modello UNIRETE prevede un’apposita sezione “1a codatori”, nella quale devono essere riportati i dati identificativi di tutti i co-datori (datori di lavoro co-obbligati) e deve essere indicato, tra questi ultimi, mediante apposito “flag”, il co-datore di lavoro di riferimento ai fini previdenziali e assicurativi.
Pertanto,:
- nel caso in cui l’impresa referente per le comunicazioni non sia anche co-datore, essa dovrà semplicemente limitarsi a compilare le schede relative ai co-datori;
- nel caso, invece, sia anche co-datore, dovrà necessariamente inserire i propri dati anche nella sezione relativa ai co-datori.
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Assegno di maternità 2022: diritti piu ampi per extracomunitari
Con il messaggio 3656 del 6 ottobre 2022, l'Inps informa dell'ampliamento del diritto all''assegno di maternità dello stato per i cittadini extracomunitari a a seguito della modifica apportata alla normativa vigente dal’articolo 3, comma 3, lettera b), della legge 23 dicembre 2021, n. 238, entrata in vigore il 1° febbraio 2022.
Rivediamo in sintesi di cosa si tratta e le novità.
Assegno di maternità dello Stato: cos'è, requisiti e importo
L'Assegno di maternità per lavori atipici e discontinui anche detto assegno di maternità dello Stato, è una prestazione previdenziale a carico dell'INPS iistituita nel 1990 e regolata dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, destinato ai lavoratori atipici e discontinui.
Si tratta di un assegno una tantum per ogni figlio nato o adottao, il cui importo viene rivalutato annualmente.
Per l’anno 2022 l’assegno è pari a euro 2.183,77.
Si ricorda che l’assegno spetta:
- in misura intera se il genitore non ha ricevuto altri trattamenti economici connessi alla maternità oppure
- in misura ridotta (quota differenziale) se il contributio di maternità ricevuto è inferiore a quello dell’assegno.
Hanno diritto i genitori , anche adottivi o affidatari residenti in italia e con cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione europea e i cittadini extracomunitari con permessi di soggiorno (v. sotto le novità)
Per la madre sono previsti i seguenti requisiti:
- se lavoratrice, deve avere almeno tre mesi di contribuzione per maternità nel periodo compreso tra i 18 e i nove mesi precedenti il parto o l'effettivo ingresso del bambino in famiglia in caso di adozione nazionale, affidamento preadottivo, oppure in Italia in caso di adozione internazionale;
- se ha lavorato almeno tre mesi e perso il diritto a prestazioni previdenziali o assistenziali, il lasso di tempo compreso tra la data della perdita del diritto e la data del parto o dell'effettivo ingresso in famiglia del bambino, in caso di adozione o affidamento, non deve superare né il periodo delle prestazioni godute né i nove mesi;
- se durante il periodo di gravidanza ha cessato di lavorare per recesso, anche volontario, dal rapporto di lavoro, deve poter far valere tre mesi di contribuzione nel periodo che va dai 18 ai nove mesi antecedenti al parto.
Per il padre sono previsti i seguenti requisiti:
- in caso di abbandono del figlio da parte della madre o di affidamento esclusivo del figlio al padre, al momento dell'abbandono o dell'affidamento esclusivo deve essere in possesso dei requisiti contributivi previsti per la madre;
Ulteriori dettagli sono stati forniti dall'INPS nella circolare 143-2001.
Le modalità per la domanda
La domanda deve essere presentata entro sei mesi dalla nascita del bambino o dall'effettivo ingresso in famiglia nel caso di adozione o affidamento, oppure in Italia in caso di adozione internazionale.
Va presentata all'INPS in via telematica, attraverso uno dei seguenti canali:
- servizio online dedicato;( si accede con SPID CIE o CNS)
- Contact Center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
- patronati, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
Le novità per i cittadini extracomunitari ai fini dell'assegno di maternità
La modifica apportata dalla legge 238 2021 ha ampliato le categorie di cittadini di paesi terzi all’Unione europea che possono accedere all’assegno di maternità per lavoratori atipici e discontinui. In particolare, hanno diritto :
1) familiari titolari di carta di soggiorno di cui all’articolo 10 del D.lgs n. 30 del 2007 rubricato “Carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea)”;
2) familiari titolari di carta di soggiorno di cui all’articolo 17 del D.lgs n. 30 del 2007 rubricato: “Carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro”;
3) titolari di permesso di soggiorno ed equiparati ai cittadini italiani ai sensi dell’articolo 41, comma 1-ter, del D.lgs n. 286 del 1998, secondo il quale “[…] sono equiparati ai cittadini italiani esclusivamente gli stranieri titolari di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, nonché gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi”;
4) titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
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FIS 2022: criteri e modelli per l’assegno straordinario
Con la circolare 109 del 5 ottobre 2022 INPS chiarisce le modalità di applicazione delle novita apportate dal DM 33 2022 dopo la riforma degli ammortizzatori sociali contenuta nella legge di bilancio 2022, in tema di prestazioni del Fondo di integrazione salariale con causali straordinarie . Dalle istruzioni emergono alcune importanti semplificazioni per l'accesso anche grazie al fatto che sarà l'inps a valutare le richieste, senza il passaggio ministeriale .
Causali e criteri di valutazione per le prestazioni di integrazione straordinaria
Si ricorda che le causali per cui è possibile richiedere l’intervento del Fis sono :
- riorganizzazione che comprende ora anche processi di transizione ovvero innovazione digitale e tecnologica. sostenibilità ambientale ed energetica o di sicurezza ;
- crisi aziendale;
- crisi per evento improvviso e imprevisto;
- accordi per contratti di solidarietà,
La circolare precisa tutti gli elementi necessari per la valutazione positiva, per ciascuna causale.
Con riferimento alla causale di riorganizzazione va segnalato che non sussiste l'obbligo che valore medio degli investimenti previsti sia superiore al valore medio degli investimenti effettuati nell'anno precedente e che soggetto che effettua gli investimenti e il datore di lavoro che richiede la prestazione coincidano
Per quanto riguarda la causale crisi aziendale invece la circolare chiarisce che i datori di lavoro potranno indicare semplicemente la motivazione del calo di attivita
L'istituto precisa inoltre le possibilità di cumulo tra gli interventi ordinari e straordinari per le aziende tutelate sia dal Fis che dalla CIGS. La cumulabilità è possibile nel caso in cui i lavoratori interessati dai due diversi trattamenti siano diversi .La disciplina non trova, però applicazione per i datori di lavoro che, occupando mediamente fino a 15 dipendenti nel semestre precedente, possono richiedere al Fondo di integrazione salariale prestazioni per causali di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa sia ordinarie che straordinarie.
Con la circolare sono forniti in allegato i modelli di richiesta da utilizzare per ciascuna causale.
Fondi di solidarietà bilaterali
In fine la circolare ricorda che per i periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, i Fondi di solidarietà bilaterali devono assicurare, in relazione alle causali ordinarie e straordinarie, un assegno di integrazione salariale di importo almeno pari per il 2022 1.222,51 euro.
e che i criteri illustrati si applicano per le istanze con causali straordinarie relative ai datori di lavoro che occupano mediamente fino a 15 dipendenti nel semestre precedente.Per le domande relative ai datori di lavoro con forza occupazionale media superiore a 15 dipendenti nel semestre di riferimento, operano, invece, i criteri previsti dagli articoli 1, 2, 3 e 4 del D.M. n. 94033/2016, come novellato dal D.M. n. 33/2022.
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Delocalizzazioni e cessazioni: nuova stretta nel DL Aiuti Ter
Il decreto legge Aiuti ter 144 2022 prevede una ulteriore stretta sui datori di lavoro che intendono delocalizzare e -o cessare le attivita. Si parla delle imprese con almeno 250 dipendenti che prevedano il licenziamento di più di 50 dipendenti.
Vale la pena ricordare che la disciplina di contrasto alle delocalizzazioni è contenuta nella legge di bilancio 2022 legge 234 2021 e prevedeva la comunicazione preventiva delle intenzioni dei datori di lavoro alle rappresentanze sindacali, Regioni, ministero del Lavoro, ministero dello Sviluppo economico e Anpal. Nei 60 giorni successivi l’azienda doveva elaborare un piano per limitare le conseguenze economiche e sociali sui dipendenti ed entro ulteriori 30 giorni era previsto il confronto con i sindacati e le istituzioni.
In questa cornice si inseriscono le novita dell’articolo 37 del decreto legge 144/2022 Aiuti ter , con procedure che si prolungano e un aumento esponenziale della sanzione in caso di licenziamenti collettivi per mancato accordo .
In particolare si prevede che
- sono nulli i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e i licenziamenti collettivi intimati in mancanza della comunicazione o prima della decorrenza di 180 giorni o della firma dell'accordo
- viene esteso da 30 a 120 giorni il termine entro il quale il piano per limitare le ricadute occupazionali ed economiche derivanti dalla chiusura deve essere discusso con le rappresentanze sindacali, e i rappresentanti delle istituzioni
- in caso di mancata sottoscrizione del piano da parte delle organizzazioni sindacali, il datore di lavoro è tenuto a pagare il contributo previsto dalla l 92 2012 ticket licenziamenti collettivi ) innalzato del 500 % (invece che del 50%).
- in caso di licenziamenti collettivi è reintrodotto l’obbligo di esame congiunto con i sindacati con la precedente durata massima di 45+30 giorni prevista dalla legge 223/1991.
- In caso di sottoscrizione del piano il datore di lavoro deve comunicare mensilmente alle controparti lo stato di attuazione, dando evidenza del rispetto dei tempi e delle modalità di attuazione, nonché dei risultati delle azioni intraprese.
- In base alle modifiche introdotte il datore di lavoro deve comunque dare evidenza della mancata presentazione del piano ovvero del mancato raggiungimento dell'accordo sindacale nella dichiarazione di carattere non finanziario di cui al decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254.
- sono in ogni caso fatte salve le previsioni di maggior favore per i lavoratori, sancite dai contratti collettivi di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, all’esito della procedura
- il datore di lavoro che cessi definitivamente l’attività produttiva o una parte significativa della stessa, anche per effetto di delocalizzazioni, con contestuale riduzione di personale superiore al 40 per cento di quello impiegato mediamente nell’ultimo anno è tenuto alla restituzione delle sovvenzioni, dei contributi, a carico della finanza pubblica di cui hanno beneficiato gli stabilimenti nei 10 anni precedenti e , fino alla completa restituzione delle somme non potrà godere di ulteriori sovvenzioni;
- la nuova disciplina si applica anche alle procedure avviate antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto (23 settembre 2022) e non già concluse e in questo caso, il termine per la discussione con le controparti è prolungato a 120 giorni.