- 			
Fondi pensione: nuove istruzioni e regolamento COVIP
Sono state pubblicate ieri in Gazzetta Ufficiale due nuove delibere della commissione vigilanza sui fondi pensione riguardanti istruzioni aggiornate in materia di trasparenza e il nuovo Regolamento sulle modalita' di adesione alle forme pensionistiche complementari. Vediamo di seguito qualche dettaglio in piu sul nuovo Regolamento.
Regolamento COVIP adesione ai Fondi Pensione
Il documento si occupa della modalita' di raccolta delle adesioni alla luce delle novita' contenute nelle Istruzioni di vigilanza in materia di trasparenza, adottate nella stessa data dopo pubblica consultazione.
Il regolamento si applica alle seguenti forme pensionistiche complementari,
a) fondi pensione negoziali;
b) fondi pensione aperti;
c) piani individuali pensionistici (PIP);
d) fondi pensione preesistenti
In materia di Modalita' di raccolta delle adesioni il regolamento prevede che " L'adesione alle forme pensionistiche complementari e' preceduta dalla consegna gratuita della parte I : «Le Informazioni chiave per l'aderente» della Nota informativa e dell'appendice «Informativa sulla sostenibilita'», redatte in conformita' alle istruzioni di vigilanza in materia di trasparenza, di cui alla deliberazione COVIP del 22 dicembre 2020.
L'adesione puo' avvenire esclusivamente a seguito della sottoscrizione del Modulo di adesione, che costituisce parte integrante della Nota informativa per i potenziali aderenti, compilato in ogni sua parte.
Da notare che prima dell'adesione i soggetti incaricati della raccolta acquisiscono informazioni dall'interessato circa la sua eventuale attuale iscrizione ad altra forma pensionistica complementare.
In caso affermativo, gli stessi devono sottoporre all'interessato la scheda «I costi», contenuta nella parte I «Le Informazioni chiave per l'aderente» della Nota informativa della forma pensionistica di appartenenza, per un raffronto con quella della forma pensionistica proposta.
Questo l'indice complessivo del documento (allegato in fondo all'articolo):
Capo I – Disposizioni generali
Art. 1. (Ambito di applicazione)
Art. 2. (Definizioni)
Capo II – Raccolta delle adesioni
Art. 3. (Modalita' di raccolta delle adesioni)
Art. 4. (Adesione ai fondi pensione negoziali/preesistenti)
Art. 5. (Adesioni ai fondi pensione aperti e ai PIP)
Art. 6. (Adesioni che conseguono al conferimento tacito del TFR e
altre modalita' di adesione)
Art. 7. (Regole di comportamento nella raccolta delle adesioni alle forme pensionistiche complementari)
Capo III – Raccolta delle adesioni a forme pensionistiche complementari mediante sito web
Art. 8. (Ambito di applicazione)
Art. 9. (Procedura per il collocamento mediante sito web)
Art. 10. (Adesione)
Art. 11. (Diritto di recesso)
Capo IV – Disposizioni finali
Art. 12. (Entrata in vigore e abrogazioni).
Allegati: - 			
Tabelle danno biologico INAIL
Gli indennizzi in capitale del danno biologico ai lavoratori infortunati sul lavoro e tecnopatici aumentano sensibilmente a seguito della legge di stabilità 2019
Lo scorso 23 aprile, infatti, è stato emanato il decreto del Ministero del lavoro n. 45 2019 di approvazione delle nuove tabelle INAIL . Nei giorni scorsi è stato pubblicato il parere positivo della Corte dei Conti al decreto ministeriale .In particolare ,la nuova tabella degli indennizzi aumenta del 40 % rispetto alle tabelle previgenti, che risalivano al 2000, la prestazione economica destinata ai lavoratori una menomazione accertata dell’integrità psicofisica compresa tra il 6% e il 15%. Gli importi dei nuovi indennizzi in capitale mettono anche a regime le due rivalutazioni straordinarie del danno biologico intervenute a decorrere dal 2008, nella misura dell’8,68%, e dal 2014, nella misura del 7,57%.
Inoltre nella nuova tabella di indennizzo in capitale sono eliminate le differenze di calcolo basato sul genere e sono equiparate le prestazioni che spettano a uomini e donne, , come previsto anche dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea.
L'indennizzo in capitale per la menomazione dell'integrità psicofisica (danno biologico) e una prestazione economica a carico dell'INAIL, non soggetta a tassazione Irpef che viene riconosciuta per gli infortuni verificatisi dal 25 luglio 2000 e per le malattie professionali denunciate dal 25 luglio 2000, per i quali è accertato un grado di menomazione dell’integrità psicofisica compreso tra il 6% ed il 15%.
L’importo è erogato in un’unica soluzione .
Quando invece la menomazione dell’integrità psicofisica dell’infortunato o tecnopatico è uguale o superiore al 16%, INAIL eroga una prestazione economica in forma di rendita mensile, che è :
- soggetta a revisione entro 10 anni in caso di rendita da infortunio ed
 - soggetta a revisione entro 15 in caso di rendita da malattia professionale.
 
Entrambe le tipologie di indennizzo non sono soggette a tassazione Irpef.
Allegati: