• Rubrica del lavoro

    Domanda permessi 104: nuove funzioni online

    INP ha comunicato ieri con il messaggio 4040 del 9 novembre 2022  il rilascio di una nuova funzione nello sportello telematico per la presentazione della domanda online di permessi ai sensi della legge n. 104/1992. 

    Si tratta della funzione “Rinuncia ai benefici”.

    La nuova funzionalità a “Rinuncia ai benefici” è raggiungibile sul portale dell’Istituto www.inps.it, accedendo al servizio “Prestazioni a sostegno del reddito – Domande”, selezionando tra i servizi “Disabilità” > “Permessi Legge 104/1992”, la voce di menu “Comunicazione di variazione”, e consente   in tutto o in parte, al periodo richiesto nella domanda originaria.

    Riguarda le seguenti categorie di domande:

    • -giorni di permesso mensile (art. 33, comma 3, della legge n. 104/1992) per assistere un familiare disabile;
    • -giorni di permesso mensile e ore di permessi giornalieri ad essi alternativi (art. 33, comma 6, della legge n. 104/1992) richiesti dal lavoratore per sé stesso;
    • -prolungamento del congedo parentale (art. 33 del D.lgs 26 marzo 2001, n. 151) e riposi orari a essi alternativi (art. 33, comma 2, della legge n. 104/1992 e art. 42, comma 1, D.lgs n. 151/2001).

    ATTENZIONE  La variazione può essere effettuata solo  per  domande in corso di fruizione nel mese di presentazione della rinuncia. Ciò vuol dire che il periodo richiesto nella domanda originaria deve ricoprire, in tutto o in parte, il mese in cui si presenta la comunicazione di variazione. Il messaggio  fornisce esempi pratici 

    Permessi legge 104 come si richiedono

    Si ricorda che la procedura  ottenere i permessi   104 segue un iter  complesso. Questi gli steps:

    1. RICONOSCIMENTO DELLA DISABILITA' DELLA PERSONA DA ASSISTERE   da parte del medico di base e TRASMISSIONE DEL CERTIFICTO MEDICO ALL'inps .L’accertamento  puo consentire l’accesso non solo ai benefici legati alla Legge 104, ma anche a quelli connessi alla non autosufficienza, all’invalidità civile, cecità, sordità, etc.

    Il medico deve specificare l’esistenza di problematiche connesse ad un eventuale spostamento del disabile, per richiedere, eventualmente, la visita medica domiciliare.   Una volta trasmesso il certificato medico all’Inps in via telematica, il medico  rilascia un’attestazione, con il numero di protocollo assegnato dal sistema da conservare.

     2. DOMANDA ALL' INPS DI VERIFICA DEI REQUISITI 

    dopo aver ottenuto il certificato medico dal proprio medico curante, si deve inoltrare, la domanda di accertamento dei requisiti sanitari con una delle seguenti modalità

    1. tramite il sito dell’Inps ( con SPID, CIE o CNS)  seguendo il percorso:"Accesso ai servizi” / “Servizi per il cittadino” /  “Invalidità civile: invio domanda di riconoscimento dei requisiti sanitari” / “Acquisizione richieste”.
    2. telefonicamente con il Contact center Inps Inail,   oppure
    3. mediante patronato.

    3. RICHIESTA AL DATORE DI LAVORO Una volta in possesso della certificazione di disabilità propria o del familiare da assistere è possibile richiedere i permessi al proprio datore di lavoro , allegando alla richiesta copia della certificazione della ASL . Il datore di lavoro  non può opporsi alla concessione degli specifici permessi  se comunicati in tempi ragionevoli .

  • Rubrica del lavoro

    Occupazione gennaio-luglio 2022 in ripresa + 21%

    Inps ha pubblicato giovedi 20 ottobre i dati di luglio 2022  sull'occupazione in italia (’Osservatorio sul precariato), che conferma la ripresa  dell'occupazione a livelli pre-pandemici, trascinata dalla ripresa economica dei mesi scorsi (purtroppo in forte rallentamento, anche nelle previsioni sia nazionali che internazionali , per il 2023)

    L'inps segnala nel suo rapporto consueto dell'Osservatorio sul precariato  che  le assunzioni  complessivamente attivate dai datori di lavoro privati fino a luglio 2022 sono state 5.029.402, con un aumento  medio del 21% rispetto allo stesso periodo del 2021 e una crescita che ha riguardato tutte le tipologie contrattuali.

    Qui il rapporto completo 

     I contratti a tempo indeterminato hanno registrato la crescita più accentuata (+33%), la maggiore dal 2015. Significativo anche l’aumento delle diverse tipologie di contratti a termine:

    •  intermittenti (+32%), 
    • apprendistato (+21%), 
    • tempo determinato (+20%),
    •  stagionali (+14%) e
    •  somministrati (+14%).

    Le trasformazioni da tempo determinato nei primi sette mesi del 2022 sono risultate 443.541, in fortissimo incremento rispetto allo stesso periodo del 2021 (+68%). Le conferme di rapporti di apprendistato giunti alla conclusione del periodo formativo sono aumentate del 9% rispetto all’anno precedente. 

    Nei primi sette mesi del 2022 l’insieme delle variazioni contrattuali a tempo indeterminato (da rapporti a termine e da apprendistato) ha raggiunto il livello massimo degli ultimi dieci anni.

    Il rapporto segnala pero che anche le cessazioni sono in aumento,  3.949.491,  rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (+31%) per tutte le tipologie contrattuali: intermittenti (+53%), stagionali (+48%), apprendistato, a tempo determinato (+30%), a tempo indeterminato e in somministrazione (+26%). Per le cessazioni a tempo indeterminato si tratta, con riferimento ai primi sette mesi dell’anno, del valore più elevato dell’ultimo decennio.

     Con riguardo ai RAPPORTI IN SOMMINISTRAZIONE si segnala un aumento nei primi 7  mesi del 2022, rispetto al corrispondente periodo del 2021, per entrambe le tipologie contrattuali, a tempo indeterminato (+73%) e a termine (+13%). Anche per le cessazioni si rileva un aumento per le due tipologie contrattuali, con andamento analogo alle assunzioni.

    Il LAVORO OCCASIONALE risulta invece in flessione: i  Contratti di Prestazione Occasionale (CPO) a luglio 2022  erano 15.533 unità , mentre i 

    I lavoratori pagati con i titoli del Libretto Famiglia (LF) risultano 9.647, in diminuzione del 15% 

  • Rubrica del lavoro

    CCNL acconciatura estetica: firmato il rinnovo

    Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs hanno firmatolo scorso 14 ottobre  con le associazioni imprenditoriali  Confartigianato, Cna, Casartigiani e Claai,  il rinnovo del contratto nazionale per il settore  che comprende i servizi di 

    • acconciatura 
    • estetica
    •  tatuaggio  e piercing 
    •  centri benessere.

    Le responsabili nazionali  della Fisascat Cisl  Blanca  e Bernandini della Filcams CGIL hanno  espresso la soddisfazione per il raggiungimento dell'intesa dopo tanti anni di vacanza contrattuale e hanno comunicato che  «già nelle prossime settimane si dovrà procedere con la definizione di una piattaforma unitaria per il prossimo rinnovo del contratto, con la previsione dell’aggiornamento del sistema di classificazione nonché del riconoscimento economico delle professionalità e sul ricorso all’apprendistato professionalizzante"   E' stata anche sottolineata   «la necessità di debellare il lavoro nero e sommerso ampiamente presente da anni nel settore anche  attraverso la valorizzazione delle risorse umane.

    Il contratto , ricordiamo, riguarda oltre 130mila  lavoratori e lavoratrici,  in circa  55mila imprese

    Contratto parrucchiere estetiste 2022 – aspetti economici 

    Le principali novita sono gli aumenti salariali  di 100 euro complessivi, erogati in due tranches:

    • 70 euro con le retribuzionei di ottobre 2022
    • 30 euro con le retribuzioni di febbraio 2023

    Prevista inoltre una indennità una tantum per la carenza contrattuale, pari a 246 euro in tre tranches

    • 100 euro a novembre 2022
    • 100 euro a dicembre 2022
    • 46 euro a marzo 2023.
    • ATTENZIONE l'indennità  riguarda il periodo  di vacanza contrattuale( dal 2016 al 2022 = 76 mesi ) ma va parametrata per il periodo di lavoro effettivo di ciascun dipendente 

    CCNL acconciatura ed estetica 2022- aspetti normativi 

    L'accordo  recepisce integralmente l’Accordo Interconfederale del 17 dicembre 2021, allineando la scadenza del contratto al 31 dicembre 2022 e  conferma il sistema di classificazione del personale con la previsione di quattro livelli professionali 

    Viene inoltre istituita  una Commissione tecnica per l’aggiornamento delle mansioni a far data dal 1° dicembre 2022.

    Si prevede  la possibilità di utilizzo  dei contratti a tempo determinato per massimo 24 mesi. 

    Si recepisce la Convenzione ILO 190 introducendo le misure volte al contrasto delle violenze e delle molestie sessuali nei luoghi di lavoro, con la previsione di  

    • periodi di congedo (90 giorni aggiuntivi)  per le donne vittime di violenza di genere;
    • diritto alla trasformazione, anche temporanea, del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per le lavoratrici inserite nei percorsi di protezione
    • possibilita di  trasferimento presso un altro salone/negozio della stessa catena ed 
    • esonero dai turni disagiati per un periodo di un anno.

    CONGEDI  E PERMESSI 

    Si prevede il congedo di paternità obbligatorio indennizzato  per un periodo di 10 giorni lavorativi in applicazione della recente normativa; 

    • permessi per assistenza del bambino usufruibili nei primi tre anni di vita;
    •  congedo matrimoniale equiparato alle unioni civili; 
    • tutela dei lavoratori e dei familiari in condizioni di dipendenza da sostanze stupefacenti, psicotrope e affetti da alcolismo e ludopatia.

    Il contratto passa ora al vaglio delle assemblee dei lavoratori e verra poi pubblicato.

    Acconciatura estetica – Tabelle retributive 2022

    Tabella con aumento dal 1° ottobre 2022

    Livello

    Retribuzione Tabellare al 30 giugno 2016

    Prima tranche di aumento dal 1° Ottobre 2022

    Retribuzione Tabellare dal 1° Ottobre 2022

    1

    1.395,99 €

    80,83 €

    1.476,82 €

    2

    1.275,26 €

    73,84 €

    1.349,10 €

    3

    1.209,00 €

    70,00 €

    1.279,00 €

    4

    1.139,90 €

    66,00 €

    1.205,90 €

    Tabella con aumento dal 1° febbraio 2023

    Livello

    Retribuzione Tabellare al 31 gennaio 2023

    Seconda tranche di aumento dal 1° Febbraio 2023

    Retribuzione Tabellare dal 1° Febbraio 2023

    1

    1.476,82 €

    34,64 €

    1.511,46 €

    2

    1.349,10 €

    31,64 €

    1.380,74 €

    3

    1.279,00 €

    30,00 €

    1.309,00 €

    4

    1.205,90 €

    28,29 €

    1.234,19 €

    Elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.)

    Livello

    Elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.)

    Ulteriore importo retributivo a carico delle imprese non aderenti alla Bilateralità e che non versano il relativo contributo

    1

    30,00 €

    2

    30,00 €

    3

    30,00 €

    4

    30,00 €

  • Rubrica del lavoro

    Contratti di rete: novità sulle comunicazioni Unirete

    E' stato pubblicato  il 22 febbraio 2022   il Decreto ministeriale n. 205/2021. in cui vengono definite  disposizioni attuative per le comunicazioni di inizio, trasformazione, proroga e cessazione dei rapporti di lavoro in regime di codatorialità   e viene fornito il nuovo modello "Unirete" da utilizzare in via telematica  (disponibile  anche sul sito www.servizi.lavoro.gov.it )

    Il decreto prevede inoltre  con riguardo all'adempimento del   Libro Unico del Lavoro,  che i  lavoratori in codatorialità vanno iscritti sul LUL dell'impresa individuata  nel contratto di rete e che  con annotazioni  specifiche devono essere evidenziati gli orari di lavoro svolti presso ciascuna impresa . 

    In merito  è stata anche emanata la nota operativa dell'ispettorato del lavoro 315-2022  che specifica che : "Le comunicazioni di inizio, trasformazione, proroga e cessazione della codatorialità nell’ambito di un contratto di rete sono effettuate attraverso il modello “Unirete” accessibile dal sito www.servizi.lavoro.gov.it. Tali comunicazioni sono da effettuarsi a far data dal 23 febbraio 2022, ossia dal giorno successivo alla  pubblicazione del D.M. n. 205/2021"

    L'ispettorato prevede però per i  rapporti di lavoro in codatorialità già in essere,  la possibilita di  effettuare le comunicazioni entro trenta giorni  dall’entrata  in vigore dello stesso D.M. e quindi entro il giorno 24 marzo 2022 compreso.

    Gli adempimenti comunicativi devono essere effettuati da un’unica impresa retista,  individuata  come referente nel contratto di rete.

    AGGIORNAMENTO 11.10.2022

    Con la nota 2015 del 10 ottobre 2022  l'ispettorato è ritornato sull'argomento con una importante precisazione concordata con lil ministero: L'impresa referente incaricata delle comunicazioni può non essere codatore di lavoro. (v  ultimo paragrafo per i dettagli)

    La nota sottolinea che il  ruolo  di  impresa referente per le comunicazioni  non coincide con quello di codatore dii codatore e di referente per il rapporto di lavoro; infatti  nella nota si ribadisce la distinzione tra :

    1. l’impresa referente per le comunicazioni, ossia un’impresa appartenente alla rete la quale, ai sensi del citato art. 2, comma 2, viene individuata nell’ambito del contratto di rete per  effettuare le comunicazioni previste per i rapporti in codatorialità.
    2.  l’impresa retista alla quale, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del D.M. n. 205/2021, sarà imputato, sotto il profilo dell’inquadramento previdenziale e assicurativo, il lavoratore assunto e che , impresa, come chiarito con nota prot. n. 315 del 22 febbraio 2022, ha la “responsabilità di gestione degli  adempimenti contributivi ed assicurativi quali la trasmissione dei flussi UniEmens, le registrazioni sul LUL.

    ATTENZIONE : Il ruolo di impresa referente per le comunicazioni puo essere rivestito anche direttamente dalla Rete-soggetto,  in quanto dotata di propria  e autonoma personalità giuridica.

    Istruzioni sul Modello Unirete per l'impresa referente

     Ai fini dell’abilitazione ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. h), del D.I. 30  ottobre 2007, l’impresa referente avrà cura di allegare il contratto di rete, comprensivo delle regole di ingaggio che disciplinano la codatorialità da cui risulti l’elenco delle imprese co-datori e l’individuazione, da parte di  quest’ultime, dell’impresa referente.

    Il modello è suddiviso in diverse sezioni, vediamo le principali indicazioni in proposito.

    Con il Modello Unirete Assunzione l’impresa referente comunica i dati relativi ai nuovi rapporti di lavoro avviati a seguito dell’attivazione del regime di codatorialità . Queste le principali indicazioni 

    • Per i lavoratori neoassunti in regime di codatorialità dovrà essere individuato un datore di lavoro di  riferimento  che avrà la responsabilità della registrazione delle prestazioni lavorative sul Libro unico del lavoro nonché  gli adempimenti previdenziali e assicurativi.
    • I dati richiesti sono i medesimi previsti nell’ordinario modello Unilav di instaurazione del rapporto di lavoro,con la specifica ulteriore delle “mansioni” svolte dal lavoratore.
    •  Il contratto collettivo di lavoro applicato al  lavoratore sarà quindi quello del datore di lavoro individuato nella comunicazione.
    • Per i rapporti di lavoro preesistenti all’attivazione del regime di codatorialità, l’impresa referente  provvederà a compilare il medesimo modello Unirete Assunzione, indicando quale co-datore di riferimento,  il datore di lavoro originario presso il quale il lavoratore risulta in forza al momento  della sua messa a fattor comune tra le imprese aderenti alla rete.

    Il modello Unirete Trasformazione  va utilizzato invece o nei casi di trasformazione del rapporto di lavoro, di trasferimento e distacco del lavoratore, specificando in particolare se l'invio è verso  imprese appartenenti alla rete o  verso imprese non rientranti tra i soggetti co-datori.

    Il modello Unirete Proroga  è necessario  in caso di proroga del rapporto di lavoro a termine.

    il modello Unirete Cessazione infine  dovrà essere utilizzato in caso di cessazione della codatorialità , per la fuoriuscita dal contratto di rete dell'impresa di riferimento dei rapporti di lavoro oppure per la cessazione del singolo rapporto.

    Tornando alle istruzioni fornite dalla nuova nota 2015 -2022  viene specificato che  il  modello UNIRETE prevede un’apposita sezione “1a codatori”, nella quale devono essere riportati i dati identificativi di tutti i co-datori (datori di lavoro co-obbligati)  e deve essere indicato, tra questi ultimi, mediante apposito “flag”, il co-datore di lavoro di riferimento ai fini  previdenziali e assicurativi.

    Pertanto,:

    •  nel caso in cui l’impresa referente per le comunicazioni non sia anche co-datore, essa dovrà  semplicemente limitarsi a compilare le schede relative ai co-datori; 
    •  nel caso,  invece, sia anche co-datore, dovrà  necessariamente inserire i propri dati anche nella sezione relativa ai co-datori.

  • Rubrica del lavoro

    Trasparenza contratti: ecco la banca dati ministeriale

    Il decreto trasparenza n. 104 2022   in vigore dal 13 agosto scorso, richiede ai datori di lavoro privati di fornire una informativa approfondita ai lavoratori al  momento dell'assunzione  che comprende anche  per il lavoro subordinato, specificazioni sul contratto applicato. In relazione a questo era prevista la messa a disposizione delle informazioni contrattuali ufficiali  da parte del Ministero del lavoro. I nuovi obblighi sono stati introdotti in recepimento di una direttiva europea che comprende anche adempimenti piu stringenti   per  le aziende contro la precarietà del lavoro.

    Il 30 settembre scorso è stata messa online una nuova area "Norme e contratti collettivi – Archivio CNEL"  nel sito del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. In questo spazio si trovano:

    •  i link al  sito del CNEL  (Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro), che è  l'ente preposto ala raccolta e  controllo di tutti i contratti collettivi stipulati in Italia, sia per il settore pubblico che per il privato, con la relativa guida per l'utilizzo.
    • una raccolta della normativa in materia 
    • e le Faq sui principali istituti del rapporto di lavoro privato , accedendo allo Sportello Unico Digitale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

     Il ministero precisa che le pagine online «sono utili anche ai fini delle informazioni che il datore di lavoro è tenuto a comunicare al lavoratore», come previsto dal decreto Trasparenza. Si  ricorda  però che nel decreto non è consentito rimandare semplicemente i dipendenti alla consultazione delle informazioni sul sito del CNEL  anche se la circolare dell'Ispettorato del lavoro n. 4 del 10 agosto 2022 non lo esclude.  

    La banca dati  dei contratti collettivi può essere certamente utilizzata per  fornire l'apposito link ai lavoratori per la consultazione del ccnl in forma integrale, fermo restando l'obbligo di inserire le principali informazioni richieste nell'informativa individuale che viene consegnata.

    L'archivio CNEL dei contratti collettivi 

    Vale la pena di ricordare che ’archivio nazionale dei contratti collettivi di lavoro, è la fonte ufficiale sulla contrattazione collettiva nazionale e rende disponibili i testi autentici dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati in Italia. Le parti sociali che sottoscrivono un CCNL devono depositarne il testo al CNEL. 

    Vi si possono reperire 

    • i CCNL del settore privato
    •  i CCNL dei lavoratori del settore pubblico 
    •  gli Accordi per i lavoratori parasubordinati e accordi economici collettivi per alcune categorie di lavoratori autonomi: (parasub-autonom)

    L’archivio può essere consultato attraverso tre canali:

    a)    cartelle in formato elaborabile (excel)

    b)     accesso mediante la maschera di ricerca CCNL

    c)      utilizzo dello strumento "analisi avanzate".

  • Rubrica del lavoro

    Delocalizzazioni e cessazioni: nuova stretta nel DL Aiuti Ter

    Il decreto legge Aiuti ter 144 2022 prevede una ulteriore stretta sui datori di lavoro che intendono delocalizzare e -o cessare le attivita. Si parla delle imprese con almeno  250  dipendenti che prevedano il licenziamento di più di 50 dipendenti.

    Vale la pena ricordare che la disciplina di contrasto alle delocalizzazioni è contenuta nella legge di bilancio 2022 legge 234 2021  e prevedeva la comunicazione preventiva delle intenzioni dei datori di lavoro alle rappresentanze sindacali,  Regioni, ministero del Lavoro, ministero dello Sviluppo economico e Anpal. Nei 60 giorni successivi  l’azienda doveva  elaborare un piano  per limitare le conseguenze economiche e sociali  sui dipendenti ed entro ulteriori 30 giorni era  previsto il confronto  con i sindacati e le istituzioni.

    In questa cornice si inseriscono le novita dell’articolo 37 del decreto legge 144/2022  Aiuti ter ,  con procedure che si prolungano e un aumento esponenziale  della sanzione in caso di  licenziamenti collettivi per mancato accordo .

    In particolare si prevede  che

    • sono nulli  i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e i licenziamenti collettivi intimati in mancanza della comunicazione  o prima della decorrenza di 180 giorni o della firma dell'accordo 
    •  viene esteso da 30 a 120 giorni il termine entro il quale il piano per limitare le ricadute occupazionali ed economiche derivanti dalla chiusura deve essere discusso con le rappresentanze sindacali, e i  rappresentanti delle istituzioni
    •  in caso di mancata sottoscrizione del piano da parte delle organizzazioni sindacali, il datore di lavoro è tenuto a pagare il contributo previsto dalla l 92 2012 ticket licenziamenti collettivi )  innalzato del 500 % (invece che del 50%). 
    • in caso di licenziamenti collettivi è reintrodotto l’obbligo di esame congiunto con i sindacati con la precedente durata massima di 45+30 giorni prevista dalla legge 223/1991.
    • In caso di sottoscrizione del piano il datore di lavoro deve comunicare  mensilmente alle controparti lo stato di attuazione, dando evidenza del rispetto dei tempi e delle modalità di attuazione, nonché dei risultati delle azioni intraprese. 
    • In base alle modifiche introdotte il datore di lavoro deve comunque dare evidenza della mancata presentazione del piano ovvero del mancato raggiungimento dell'accordo sindacale  nella dichiarazione di carattere non finanziario di cui al decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254. 
    •  sono in ogni caso fatte salve le previsioni di maggior favore per i lavoratori, sancite dai contratti collettivi di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015,  all’esito della procedura
    •  il datore di lavoro  che cessi definitivamente l’attività produttiva o una parte significativa della stessa, anche per effetto di delocalizzazioni, con contestuale riduzione di personale superiore al 40 per cento di quello impiegato mediamente nell’ultimo anno è  tenuto alla restituzione delle sovvenzioni, dei contributi,  a carico della finanza pubblica di cui hanno beneficiato gli stabilimenti  nei 10 anni precedenti e ,  fino alla completa restituzione delle somme non potrà godere di  ulteriori sovvenzioni;
    •  la nuova disciplina si applica anche alle procedure avviate antecedentemente alla data di entrata in vigore del  decreto (23 settembre 2022) e non già concluse e in questo caso, il termine per la discussione con le controparti è prolungato a 120 giorni.
  • Rubrica del lavoro

    Pensioni ottobre 2022: date di pagamento e aumenti

    Con il termine dello stato di emergenza fissato  al 31 marzo  2021,   è cessata l’anticipazione del pagamento delle pensioni nei giorni precedenti l'inizio del mese e si torna al calendario  ordinario, a partire dal 1° del mese di competenza. 

    Per ottobre  le date sono un po diversificate perche il 1 del mese cade di sabato,  giornata per le banche non operativa. Quindi :

    1. l'accredito nei conti correnti  e libretti POSTALI,  e l'inizio dei pagamenti in contanti allo sportello sarà il 1°ottobre, anche se cade di sabato
    2. l'accredito automatico  delle pensioni nei conti correnti BANCARI sarà invece lunedi 3 ottobre. 

    Calendario pagamento in contanti

    Per le pensioni di  ottobre  i pagamenti in contanti agli sportelli delle Poste sono previsti con la seguente scaletta:

    INIZIALI COGNOME DATA
    A-B Sabato 1 Ottobre
    C-D Lunedi  3 ottobre
    E-K Martedi 4 ottobre
    L-O Mercoledi 5 ottobre 
    P-R Giovedi 6 ottobre
    S-Z Venerdi 7 ottobre

    Va ricordato che i calendari possono essere personalizzati dagli uffici postali sulla base di specifiche esigenze

    Pensioni ottobre 2022: cedolino INPS 

    Il cedolino della pensione dI ottobre  sarà consultabile  all'inizio del mese sul sito INPS , previa registrazione con l'identita digitale  SPID, CIE o CNS.

    Sul cedolino sono presenti i dettagli sull'assegno di ciascun mese : importo , conguagli delle tasse pagate, aumenti  

    Si ricorda infatti  che la tassazione sulle pensioni  viene gestita direttamente dall'Inps che si trattiene l'importo sugli assegni pensionistici  e lo versa all'Agenzia delle entrate.  INPS provvede  da agosto in poi ad effettuare i conguagli a credito o a debito   tra le tasse dovute e quelle già trattenute nel corso dell'anno  per coloro che hanno come sostituto di imposta l'INPS.

    Aumento pensioni da ottobre 2022

    Per i pensionati  INPS con redditi inferiori a 35mila euro  annu  è previsto un aumento grazie all'anticipo della perequazione  2023 deciso dal  Decreto aiuti bis n. 115 2022.

     Va specificato che si tratta dell'anticipo di tre mesi (a ottobre 2022 invece che a gennaio 2023) del consueto adeguamento all'inflazione misurato dall'Istat  che   viene effettuato  ogni  anno, detto anche perequazione. Quest'anno il governo ha deciso di anticiparlo e rafforzarlo per talune fasce di reddito .

    Gli aumenti saranno del 2 % per i redditi da pensione fino a 35 mila euro mentre si fermeranno  allo 0,2% per quelle sopra la soglia (che ne godranno però da novembre. In questo caso, per la precisione si tratta del conguaglio della perequazione già effettuata per il 2022 sul 2021). 

    Va tenuto conto anche che per legge la perequazione è progressiva cioè si applica  con i seguenti scaglioni

    • 100% dell’inflazione, ovvero in misura piena, per le pensioni fino a 4 volte il trattamento minimo (corrispondente a 523,83 euro);
    • 90% dell’inflazione per le pensioni comprese tra 4 e 5 volte il trattamento minimo;
    • 75% dell’inflazione per le pensioni oltre 5 volte il trattamento minimo.

    Da gennaio  2023 INPS verificherà l'andamento effettivo dell'inflazione del 2022 e applicherà  il tasso complessivo , ci saranno conguagli quindi negli assegni che dovrebbero, visto l'andamento attuale, aggiungere ancora ulteriori incrementi degli importi delle pensioni.