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Contratto intermittente: le novità dopo il dlgs Trasparenza
La Fondazione Studi dei consulenti del lavoro ha pubblicato ieri un approfondimento che affronta alcuni aspetti del decreto "Trasparenza" 104 2022 in merito ai nuovi obblighi di comunicazione da parte dei i datori di lavoro verso i lavoratorie. In particolare sono analizzate in dettaglio le novità sul contratto di lavoro intermittente e sul periodo di prova nel lavoro subordinato.
Si ricorda che il decreto in recepimento della direttiva europea 2019/ 1152 detta le modalità di informativa dettagliata da fornire a dipendenti e collaboratori al momento dell'assunzione o al massimo entro 1 mese, sulle modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative ( orari, retribuzione,ferie, congedi ecc) e alle tutele e diritti previsti dal ccnl applicato.
Contenuti obbligatori del contratto di lavoro intermittente
Con riguardo al contratto di lavoro intermittente o a chiamata la nuova norma conferma l'obbligo di forma scritta ai fini della prova e richiede che il contratto, oltre alle informazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, contenga seguenti elementi:
a) la natura variabile della programmazione del lavoro, durata e ipotesi, oggettive o soggettive, che consentono la stipulazione del contratto
b) il luogo e le modalità della disponibilità eventualmente garantita dal lavoratore;
c) il trattamento economico e normativo spettante al lavoratore per la prestazione eseguita, con l’indicazione dell'ammontare delle eventuali ore retribuite garantite e della retribuzione dovuta per il lavoro prestato in aggiunta alle ore garantite nonché la relativa indennità di disponibilità, ove prevista;
d) le forme e le modalità con cui il datore di lavoro è legittimato a richiedere l'esecuzione della prestazione di lavoro e del relativo preavviso di chiamata del lavoratore, nonché le modalità di rilevazione della prestazione;
e) i tempi e le modalità di pagamento della retribuzione e dell’indennità di disponibilità;
f) le misure di sicurezza necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto;
g) le eventuali fasce orarie e i giorni predeterminati in cui il lavoratore è tenuto a svolgere le prestazioni lavorative.
Preavviso di chiamata, orari prefissati e ore garantite
Il documento osserva che la novità consente di prevedere nel contratto un preavviso di chiamata anche inferiore a un giorno lavorativo, termine obbligatorio secondo la precedente formulazione delll'art. 15 comma 1 del Dlgs 81/2015, ora modificato. I termini concordati in sede di contratto secondo di consulenti, sono liberi e validi anche durante le giornate festive o non lavorative.
Sul punto G inoltre il documento sottolinea che il fatto di indicare eventuali fasce orarie e i giorni in cui il dipendente deve lavorare, non è obbligatorio ma possibile, in caso di accordo tra le parti. In questo caso gli orari prefissati,vanno specificati nel contratto.
Altro aspetto oggetto di analisi è la necessità di indicare nel contratto l'ammontare delle eventuali ore retribuite garantite al lavoratore e della retribuzione dovuta per il lavoro aggiuntivo alle ore garantite, oltre alla già richiesta indicazione del trattamento economico e normativo spettante al lavoratore per la prestazione eseguita, nonché la relativa indennità di disponibilità, se prevista. Tale indicazione fa parte dell’informativa da fornire ai lavoratori . Secondo la Fondazione studi tale obbligo riguarda non l'intero contratto che per natura puo essere "indefinito" sull'orario complessivo, ma la singola chiamata , Lo scopo è di permettere al avoratore di conoscere in anticipo quale sarà la retribuzione alla quale avrà comunque diritto al momento della chiamata a prescindere dal raggiungimento effettivo delle ore di lavoro prefissate . Ove venga superato il limite di ore garantite, al lavoratore spetterà la retribuzione in aggiunta, la cui misura deve essere indicata nel contratto.
Per maggiori dettagli QUI IL TESTO dell'approfondimento
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Incarichi COVID ai medici in pensione: proroga al 2023
Con il messaggio 3287 del 6 settembre 2022 INPS rinnova le istruzioni già fornite con il messaggio 298 del 20 gennaio 2022 sugli effetti pensionistici delle misure introdotte dall'articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 ( Cura Italia), differito piu volte da ultimo con la conversione in legge del decreto Semplificazioni 73 2022.
Si tratta della la possibilita di incarichi professionali di lavoro autonomo fino a sei mesi connessi all'emergenza COVID 19 al personale sanitario e socio sanitario già in pensione e alla cumulabilità dei relativi trattamenti economici , conferiti da Regioni e Provincie autonome.
L'istituto precisa che si conferma la particolare disciplina del cumulo tra la remunerazione dell’incarico di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, conferito ai sensi del decreto Cura Italia, e il trattamento pensionistico
Quindi sotto il profilo pensionistico fino alla data del 31 dicembre 2023 i redditi percepiti a seguito degli incarichi conferiti ai sensi del decreto Cura Italia continuano a essere cumulabili con i trattamenti pensionistici, compreso il trattamento pensionistico c.d. quota 100 e la pensione anticipata Quota 102 in vigore per il 2022 (con il requisito anagrafico di 64 anni di età e 38 anni di contribuzione da maturare nell’anno 2022).
Fanno eccezione i trattamenti di pensione ai lavoratori c.d. precoci.
Cumulabilità dei trattamenti pensionistici c.d. quota 100 con redditi da lavoro autonomo di medici, veterinari, operatori socio-sanitari
Con la circolare 70 del 26.4.2021, condivisa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, e con la circolare n. 74 del 22 giugno 2020 erano state fornite indicazioni operative INPS per incarichi di durata non superiore a sei mesi e comunque entro il termine dello stato di emergenza.
L'istituto sottolinea che gli interessati devono comunicare alle Strutture territoriali competenti come previsto dalla circolare 74-2020 di avere ripreso o proseguito l’attività lavorativa in forma autonoma.
Inps ha fornito inoltre con la circolare 172 del 15 novembre 2021 la norma di interpretazione autentica dall’articolo 34, comma 9, del decreto-legge n. 73/2021 in materia di cumulabilità dei trattamenti pensionistici e redditi da lavoro autonomo per gli incarichi sopracitati “In considerazione del contributo fornito per far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e per garantire il massimo livello di copertura vaccinale sul territorio nazionale" NON SI APPLICANO le disposizioni di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, che prevedevano l'opzione tra trattamento pensionistico e retribuzione degli incarichi straordinari .
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Bollette gas: nuova tutela ad anziani, famiglie svantaggiate e disabili
Il decreto Aiuti bis n. 115 2022 in vigore dal 10 agosto prevede un ampliamento della tutela economica contro l'attuale rincaro dei prezzi per l'energia, rivolta ai soggetti piu disagiati .
In particolare all'Art. 2 viene modificato l'art 22 del d.lgs 164 2000 ( sulla liberalizzazione del mercato del gas) definendo in dettaglio la platea di clienti "vulnerabili" per i quali sono garantite in materia specifiche tutele da parte della autorità di regolazione dell'energia ARERA .
Nella platea tutelata, il primo comma fa rientrare i soggetti con uno dei seguenti requisiti:
a) che si trovano in condizioni economicamente svantaggiate ai sensi dell'articolo 1, comma 75, della legge 4 agosto 2017, n. 124 (che godono del Bonus sociale);
b) che rientrano tra i soggetti con disabilita' ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
c) le cui utenze sono ubicate nelle isole minori non interconnesse;
d) le cui utenze sono ubicate in strutture abitative di emergenza a seguito di eventi calamitosi;
e) di eta' superiore ai 75 anni.
A queste categorie, dice il comma 2, dal 1° gennaio 2023, i fornitori e gli esercenti il servizio di fornitura di ultima istanza devono garantire la fornitura di gas naturale a un prezzo che rifletta :
- il costo effettivo di approvvigionamento nel mercato all'ingrosso,
- i costi efficienti del servizio di commercializzazione e
- le condizioni contrattuali e di qualita' del servizio,
cosi' come definiti dall'ARERA con uno o piu' provvedimenti e periodicamente aggiornati.
L'Autorita dovrà anche definire le specifiche misure perequative a favore degli esercenti il servizio di fornitura di ultima istanza.
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Congedo straordinario per assistenza anche alle coppie di fatto
Con il messaggio 3096 del 5 agosto 2022 Inps interviene con le prime indicazioni sulle novità che entrano in vigore dal 13 agosto prossimo, apportate dal decreto legislativo n. 105 2022 , in particolare per quanto riguarda :
- il congedo straordinario per assistenza e
- i permessi legge 104 1992.
Inoltre informa che le domande sulla base della nuova disciplina possono già essere presentate sulla piattaforma INPS allegando, in attesa dell'aggiornamento della piattaforma telematica, apposite autocertificazioni sui requisiti richiesti. Vediamo piu in dettaglio i due aspetti considerati
Congedo straordinario per assistenza disabili
In particolare l'inps specifica che l'’articolo 2, comma 1, lettera n), del D.lgs n. 105/2022, sostituendo il comma 5 dell’articolo 42 del D.lgs n. 151/2001, apporta le seguenti novità in materia di congedo straordinario per l’assistenza a familiari disabili in situazione di gravità:
– introduce il “convivente di fatto", tra i soggetti che possono ottenere il congedo in via alternativa e al pari del coniuge e della parte dell’unione civile;
– stabilisce che il congedo spetta anche nel caso in cui la convivenza sia stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo.
Conseguentemente, a fare data dal 13 agosto 2022 è possibile usufruire del congedo in esame secondo il seguente ordine di priorità:
- il coniuge convivente / la parte dell’unione civile convivente / il convivente di fatto di cui all’articolo 1, comma 36, della legge n. 76/2016, della persona disabile in situazione di gravità;
- il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente / della parte dell’unione civile convivente / del convivente di fatto;
- uno dei figli conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge o l'unito civilmente o il convivente di fatto ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
- uno dei fratelli o sorelle conviventi della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui le figure precedenti siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
- un parente o affine entro il terzo grado convivente
- Si ribadisce che, ai fini del riconoscimento del diritto, la convivenza normativamente prevista potrà essere instaurata anche successivamente alla presentazione della domanda, purché sia garantita per tutta la fruizione del congedo.
Come detto sopra ai fini della fruizione del congedo straordinario da parte del convivente di fatto, sarà necessario allegare, all’atto della domanda, una dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risulti , alternativamente
- la convivenza di fatto di cui all’articolo 1, comma 36, della legge n. 76/2016 con il disabile da assistere oppure
- l'intenzione di instaurare la convivenza con il familiare disabile entro l’inizio del periodo di congedo richiesto e di mantenerla per tutta la durata del congedo stesso.
Permessi legge 104 condivisibili tra più aventi diritto
Il messaggio chiarisce inoltre che l’articolo 3, comma 1, lettera b), n. 2), del decreto legislativo n. 105/2022 modifica la legge n. 104/1992, eliminando il principio del “referente unico dell’assistenza”, in base al quale, non poteva essere riconosciuta a più di un lavoratore dipendente la possibilità di fruire dei giorni di permesso per l’assistenza alla stessa persona , tranne nel caso dei due genitori.
Il nuovo articolo prevede invece che fermo restando il limite complessivo di tre giorni, per l’assistenza allo stesso individuo con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto a più soggetti tra quelli aventi diritto.
A fare data dal 13 agosto 2022, più soggetti aventi diritto possano richiedere l’autorizzazione a fruire dei permessi alternativamente tra loro, per l’assistenza alla stessa persona disabile grave.
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Avvocati e iscrizione alla Gestione separata: sentenza della Consulta
Incostituzionali le sanzioni agli avvocati non iscritti alla cassa forense per basso reddito e non iscritti alla gestione separata INPS, per il periodo anteriore all'entrata in vigore della norma di interpretazione autentica del 2011.
Lo ha deciso la Corte Costituzionale, con sentenza n. 104 del 22 aprile 2022.
Non è incostituzionale invece l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata artt. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 come interpretato dall’art. 18, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98. Viene confermato infatti l'obbligo per chi è escluso dalla contribuzione soggettiva a Cassa Forense, in ossequio al principio di universalità della copertura previdenziale per tutti i lavoratori.
Legittimità costituzionale Gestione separata per gli avvocati
Il giudizio di legittimità era stato promosso dal Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del lavoro, nel procedimento tra due avvocati e l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) che sollevava in realtà due dubbi di costituzionalità:
- in primo luogo la questione dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS a carico degli avvocati non iscritti alla Cassa di previdenza forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume di affari o che svolgono l'attività con continuità ma senza prevalenza;
- in secondo luogo chiedeva che visti gli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., se l'obbligo previsto dalla norma interpretativa art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, come convertito, decorra o meno dalla data della sua entrata in vigore (16 luglio 2011).
Vale la pena ricordare che l'iscrizione alla Gestione separata costituita presso l’INPS, è obbligatoria :
- sia per i «soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo,
- sia dei «titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell’articolo 49» predetto (dopo la riforma del 2004: art. 53).
L’art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011 – norma dichiaratamente di interpretazione autentica del citato art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 – dispone che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, tenuti all’iscrizione presso l’apposita gestione separata INPS, «sono esclusivamente i soggetti che svolgono:
- attività il cui esercizio non sia subordinato all’iscrizione ad appositi albi professionali,
- ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti e gli istituti previdenziali già istituiti per le diverse categorie professionali.
La materia è stata oggetto da parte dell’INPS di un’interpretazione estensiva, già prima del 2011, in base alla quale dovrebbero ritenersi obbligati ad iscriversi alla Gestione separata
- i soggetti che svolgono abitualmente attività di lavoro autonomo senza casse professionali ,
- i soggetti che, pur svolgendo attività il cui esercizio sia subordinato a tale iscrizione, non hanno per ragioni reddituali, l’obbligo di iscriversi e restano quindi obbligati al versamento del solo contributo cosiddetto integrativo, con esclusione di quello soggettivo
- soggetti con esercizio per professione abituale dell’attività di lavoro autonomo e con decorrenza dal 1° gennaio 2004, anche nei casi di esercizio di attività di lavoro autonomo occasionale, con reddito annuo da essa derivante superiore a euro 5.000,00,
Il giudice incaricato ricorda come la Corte di cassazione sia intervenuta sul tema a più riprese, con pronunce riguardanti diverse categorie di professionisti e che l'orientamento di legittimità conferma l'obbligo di iscrizione alla gestione separata se essi non versano il contributo soggettivo previdenziale; tale obbligo infatti dipende dal «principio di universalizzazione della copertura assicurativa» desumibile dagli artt. 35 e 38 Cost., per cui ad ogni attività lavorativa, subordinata o autonoma, deve necessariamente collegarsi un’effettiva tutela previdenziale.
Il versamento della mera contribuzione integrativa alla cassa privata quindi non esenta il professionista dall'iscrizione alla Gestione separata che consente di ottenere la copertura previdenziale.
La Consulta conferma dunque che la norma "si iscrive in una coerente tendenza dell’ordinamento previdenziale verso la progressiva eliminazione delle lacune rappresentate da residui vuoti di copertura assicurativa", e che ciò " non è in contraddizione con l’autonomia regolamentare riconosciuta alle casse categoriali."
Infatti la Cassa di previdenza forense prima della riforma del 2012 prevedeva un perimetro dell’obbligo assicurativo meno esteso di quello della Gestione separata. Il rapporto tra il sistema previdenziale categoriale e quello della Gestione separata, conclude la Consulta, è infatti complementare e non alternativo.
Escluso il primo dubbio di costituzionalità viene invece osservato che è fondata , parzialmente la questione sollevata in via subordinata, sul fatto che l’obbligo di iscrizione non decorra dalla data di entrata in vigore della norma intepretativa, ma sia stata considerata retroattiva
La sentenza osserva che il legislatore, pur fissando , con l’art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, un precetto normativolegittimo , avrebbe dovuto comunque tener conto, di molte pronunce della Cassazione precedenti di senso contrario , e avrebbe avrebbe dovuto farsi carico, di tutelare l’affidamento che ormai era maturato tra i professionisti in costanza di tale giurisprudenza.
Viene affermato quindi che la legittimità della norma può essere comunque raggiunta mediante l’esonero dalle sanzioni civili per la mancata iscrizione alla Gestione separata INPS relativamente al periodo precedente l’entrata in vigore della norma di interpretazione autentica.
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Contratti a termine: rinnovi con causali dei CCNL sempre possibili
La possibilità di utilizzo di causali definite dai CCNL per proroghe e rinnovi dei contratti a termine .
Scade invece il 30 settembre 2022 la possibilità di utilizzarle per stipulare il primo contratto con durata superiore a 12 mesi E' il principale chiarimento che arriva dall'ispettorato del lavoro con la nota n. 1363 del 14 settembre 2021 con cui fornisce importanti indicazioni interpretative sulla norma del Decreto Sostegni bis in tema di contratti a termine.
Vale la pena ricordare che il decreto 73 2021 è intervenuto sul DLGS 81 2015, nella parte già pesantemente modificata dal Decreto Dignità .
In particolare con il comma 1 lett. a) dell’art. 41 bis viene stata demandata alla contrattazione collettiva ( in particolare ai contratti definiti dall’art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015 (“contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria”) la possibilità di individuare specifiche esigenze per la stipula di un contratto a tempo determinato di durata superiore ai 12 mesi (ma non eccedente i 24 mesi).
L'ispettorato sottolinea che:
- la norma non pone particolari vincoli contenutistici né caratteristiche sostanziali delle causali contrattuali ma richiede comunque che tali esigenze siano specifiche e individuino ipotesi concrete, senza utilizzare formulazioni generiche (ad es. ragioni “di carattere tecnico, produttivo, organizzativo…”)
- inoltre la formulazione della norma comporta che le causali contrattuali possono essere utilizzate anche per rinnovare o prorogare un contratto a termine
Sulla limitazione temporale delle novità normative l'ispettorato specifica inoltre che:
- il termine del 30 settembre 2022 va riferito alla formalizzazione del contratto che potrà prevedere una durata che superi tale data fermo restando il limite complessivo dei 24 mesi. Quindi dopo il 30 settembre 2022 sarà, possibile stipulare un primo contratto a termine di durata superiore ai 12 mesi solo per le esigenze definite alle lettere a) e b) del comma 1 dell’art. 19.
- Ancora piu rilevante l'osservazione sulle regole in materia di rinnovi e proroghe,. La nuova norma si limita a richiamare il comma 1 dell’art. 19, senza fare riferimento al nuovo comma 1.1, quindi non ha scadenza e introduce una deroga strutturale alle previsioni in materia di causali per proroghe e rinnovi dei contratti a tempo determinato
In sintesi sarà possibile prorogare o rinnovare i contratti a termine con le causali previste dalla contrattazione collettiva, anche successivamente al 30 settembre 2022, mentre non sarà concesso stipularne di nuovi se non con le causali legali ( estremamente restrittive ) previste dal Decreto Dignità.
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CCNL Agenzie immobiliari rinnovo 2021
E' stato siglato il 9 giugno 2021 il rinnovo del CCNL Agenti Immobiliari Professionali e a Titolo Oneroso e mediatori creditizi , tra Fiaip e i sindacati di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs .
Il contratto interessa i circa 120mila dipendenti delle 40 mila agenzia immobiliari presenti in Italia ed è in vigore dal 1 giugno 2021 al 31 dicembre 2023. Da sottolineare l'introduzione in via sperimentale di uno speciale meccanismo retributivo incentivante per le nuove assunzioni. Vediamo di seguito le novità sulle retribuzioni, il welfare i diritto contrattuali del CCNL agenti immobiliari.
Retribuzioni
- Aumento di 80 euro a regime per il IV Livello, da riparametrare per gli altri livelli,in quattro tranches con decorrenza
- 1° ottobre 2021
- 1 giugno 2022
- 1 ottobre 2022
- 1° novembre 2023.
- Per la vacanza contrattuale dal 1° gennaio 2020 al 31 maggio 2021, una tantum di 200€ in due tranche, a luglio e a settembre 2021.
Quattordicesima: i lavoratori dipendenti potranno chiedere l’erogazione mensile dell’istituto, previa verifica da parte dell’ente bilaterale di settore EBNAIP.
Nuove assunzioni
In via sperimentale le agenzie immobiliari fino a 15 dipendenti potranno assumere lavoratori che siano già in possesso della qualifica di agenti immobiliari oppure che abbiano ottenuto il titolo tramite l’apprendistato professionalizzante ai quali si applicheranno tutte le previsioni contrattuali del lavoro subordinato, e retribuzione cosi costituita:
- parte fissa, pari al 90% delle tabelle paga riferite al 2° e al 3° livello,
- parte con provvigioni, non inferiore al 10% sugli affari in mediazione proposti dall’agente immobiliare e andati a buon fine che può aumentare con accordo tra l’agenzia e il singolo Agente.
Nel caso in cui i lavoratori agenti immobiliari non raggiungano gli obiettivi di vendita provvigione di garanzia pari al 2% della retribuzione annuale, calcolata a 12 mesi.
Normativa e welfare contrattuale
In tema di classificazione del personale vengono introdotte nuove figure professionali operative sul mercato
- Istituzione ferie solidali e del congedo parentale ad ore, con regole migliorative rispetto alle previsioni di Legge.
- assistenza sanitaria integrativa : impegno a definire, entro quest’anno, l’adesione ad una forma di assistenza sanitaria già esistente in altri comparti similari.
- Impegno ad attivare azioni di lotta contro le molestie e le violenze sessuali.