• Rubrica del lavoro

    Cessione quinto: tassi III trimestre 2022

    Nel     messaggio n. 2620- 2022 del 30 giugno   INPS informa che è stato pubblicato il decreto n. 57614 del 23 giugno 2022 con cui  il Ministero dell’Economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro ha indicato i tassi effettivi globali medi (TEGM) praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, rilevati dalla Banca d’Italia ed in vigore per il periodo 1° luglio al 30 settembre 2022.

    Di conseguenza  per i prestiti da estinguersi dietro cessione del quinto dello stipendio e della pensione, in generale i valori dei tassi da applicarsi nel suddetto periodo 

    (1° luglio – 30 settembre 2022) sono i seguenti

    Tassi d’importo in euro

    Tassi medi

    Tassi soglia usura

    Fino a 15.000

    10,80

    17.500

    Oltre i 15.000

    6,96

    12, 700

    I tassi soglia TAEG da utilizzare per i prestiti estinguibili con cessione del quinto della pensione concessi da banche e intermediari finanziari in regime di convenzionamento ai pensionati, per classi di età del pensionato e classe di importo del prestito (TAEG) sono i seguenti:

    TASSI SOGLIA PER CLASSI DI ETA' DEL PENSIONATO E CLASSE D'IMPORTO DEL PRESTITO (TAEG)

     
     

     

                      Classe di importo del prestito

     

    Classi di età

                  Fino a 15.000 €

    Oltre 15.000 €

     

    Fino a 59 anni

              8,10

    6,03

     

    60-64

             8,90

    6,83

     

    65-69

             9,70

    7,63

     

    70-74

            10,40

    8,33

     

    75-79

            11,20

    8,13

     

    oltre 79 anni 17,50 12,70

                 (*) Le classi di età comprendono il compleanno dell’età minima della classe; l’età deve intendersi quella maturata a fine piano di ammortamento.

    Si precisa che la procedura dedicata alla gestione di detto processo – denominata “Quote Quinto” – effettua un controllo “bloccante” sui nuovi tassi applicati. Tale funzione inibisce, pertanto, la notifica telematica, da parte delle banche e degli intermediari finanziari, dei piani di cessione del quinto della pensione qualora i tassi applicati risultino superiori a quelli convenzionali.

  • Rubrica del lavoro

    Esonero turismo: domande in scadenza il 30/6 – dubbio agriturismi

    Con la circolare 67 del 10 giugno 2022 INPS ha fornito le istruzioni sull'esonero contributivo per i contratti a termine nel settore turismo e terme, da richiedere entro il 30 giugno 2022 , come previsto dal  Decreto sostegni ter DL 4 /2022  per un settore  che ha risentito particolarmente della  pandemia  COVID 19.  

    La misura, già proposta nel  2020 con il cosiddetto decreto Agosto (n. 104 2020)  prevede:

    •  lo sgravio totale dal versamento dei contributi previdenziali  a carico dei datori di lavoro  privati 
    •  limitatamente al periodo dei contratti stipulati  tra il 1 gennaio e il 31 marzo 2022, di durata massima  tre mesi,
    • per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali:
    • con esclusione  dei  premi  e  contributi dovuti all'INAIL,
    • nel limite massimo di un importo di esonero pari  a 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.  

    L'esonero è riconosciuto anche  nei  casi  di trasformazione  del  contratto  di   lavoro   subordinato   a   tempo determinato in contratto di lavoro a tempo  indeterminato  successiva alla data di entrata in vigore del decreto. In questo caso la durata dell'agevolazione è di 6 mesi.

    Lo sgravio e'  cumulabile con  altri  esoneri  o  riduzioni  delle  aliquote  di  finanziamento  vigenti. (Ulteriori dettagli nelle istruzioni INPS all'ultimo paragrafo)

    Per  questa agevolazione contributiva  sono destinati 60,7 milioni di euro per l’anno 2022 a valere sulle risorse del Fondo nazionale per il Turismo.

    Sgravio settore turistico e terme: l'autorizzazione UE

    In data 8 giugno 2022  è giunta l'autorizzazione della Commissione europea (ai sensi dell'art 108 par. 3 del Trattato  sul Quadro temporaneo degli Aiuti di stato)  per  l'"Esonero contributivo articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 4/2022”.

    La Commissione  ricorda che vanno rispettate le condizioni stabilite nel quadro temporaneo  ovvero: 

    •  non si possono superare  i 2,3 milioni di euro per beneficiario; e 
    • deve essere concesso entro il 30 giugno 2022 (data di termine, ad oggi, del Quadro temporaneo). 

    Sgravio contributi turismo: istruzioni per  domande e Uniemens

    Con le istruzioni operative  sui beneficiari e la compilazione dei flussi Uniemens è stata fornita anche  la tabella dei codici Ateco dei datori di lavoro beneficiari. (VEDI AGGIORNAMENTO 29.6 SUGLI AGRITURISMI ALL'ULTIMO PARAGRAFO)

    Si tratta di datori di lavoro privati, sia imprese che lavoratori autonomi. Restano escluse le pubbliche amministrazioni.

    La circolare specifica che lo sgravio,  riguardante solo i contributi ai fini pensionistici, non può superare l'importo di:

    1.  671,66 euro mensili (per un part time al 50%  diventano 335,83) 
    2.  e 21,66 euro giornalieri.

    Per i rapporti a tempo parziale la misura va riparametrata  rispetto al limite  di 8060 euro annui per il tempo pieno.

    I rapporti di lavoro ammessi sono i 

    • contratti a tempo determinato, 
    • contratti stagionali, 
    • contratti di somministrazione di lavoro.

    Sono esclusi di contratti di lavoro intermittente.

    MODALITA' PER LE DOMANDE 

    il datore di lavoro interessato, previa autentificazione,  deve inviare il modulo di istanza on-line “TUR44”, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”,  fornendo le seguenti informazioni:

    • l’indicazione del lavoratore nei confronti del quale è intervenuta l’assunzione o la trasformazione;
    • il codice della comunicazione obbligatoria relativa al rapporto instaurato;
    • l’importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e di quattordicesima mensilità;
    • l’indicazione della eventuale percentuale di part-time nel caso di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale;
    • la misura dell’aliquota contributiva datoriale oggetto dello sgravio.

    L’Istituto svolgerà le  attività di verifica  su contratto e copertura finanziaria all'incentivo,

    • calcolerà l’importo dell’incentivo spettante, 
    • informerà, nello stesso modulo di istanza on-line, che il datore di lavoro è stato autorizzato a fruire dell’esonero

    L’invio delle domande di ammissione al beneficio sarà consentito entro e non oltre il 30 giugno 2022, data coincidente con il termine finale di operatività del Temporary Framework.

    l’Istituto verificherà anche a presenza nel c.d. elenco Daggendorf,  del datore di lavoro richiedente e in caso di presenza  non autorizzerà la fruizione della misura.

    Per i  rapporti a tempo parziale, la retribuzione lorda media mensile da indicare dovrà essere quella rapportata al tempo pieno, in quanto saranno le procedure telematiche a parametrare l’importo di esonero spettante alla percentuale oraria indicata.

    In tema di Compilazione Uniemens  l'istituto precisa che  i conguagli possono essere esposti dei flussi di competenza dei mesi di luglio, agosto e settembre 2022.

    Il codice causale  è "TURI – Esonero contributivo articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 4/2022".

    ATTENZIONE  Prima di procedere al recupero dei contributi, si deve attendere l’autorizzazione del'istituto previdenziale .

    Esonero contributivo: per agriturismi  accesso impossibile

    Nell'imminenza della scadenca molti  addetti ai lavori   segnalano l'impossibilità di  accesso  alle istanze telematiche per le aziende agrituristiche : sono ricomprese nell'elenco dei codici ateco autorizzati ma  nel "Portale delle agevolazioni (ex DiResCo)" del sito Inps  per inoltrare la domanda è necessario digitare la  matricola Inps di cui le aziende agricole non sono in possesso, mentre    il codice Cida, che identifica le aziende agricole, non è digitabile.

    Da notare  inoltre che nella circolare 67 mancano le indicazioni per la compilazione del flussso POSAGRI.

    E' chiaro quindi che c'è stato qualche errore nella gestione dell'istituto previdenziale: potrebbe trattarsi  di un errato inserimento in elenco  del codice Ateco dei  Servizi di alloggio e servizi di  ristorazione nelle aziende agricole (che pure  obiettivamente fanno parte del  settore turistico) oppure  l'incompleto adeguamento informatico della piattaforma e anche delle istruzioni.

    Vista l'imminenza della scadenza si auspica il sollecito intervento dell'istituto con una proroga o un chiarimento ufficiale .

  • Rubrica del lavoro

    Bonus COVID 600 euro pescatori: richiesta riesame entro il 17 luglio

    Inps  ha comunicato con il messaggio 2576  del 27 giugno 2022, le modalità di richiesta di riesame in caso di rifiuto delle domande di indennità  di sostegno al reddito  (cd Bonus COVID pescatori)   favore di:

    • soci lavoratori autonomi di cooperative della piccola pesca, 
    •  armatori e  proprietari armatori e 
    •  pescatori autonomi 

    previsto dalla legge di bilancio 2021 (art.1 comma 315-318 L. 178//2020).

    In allegato al  messaggio viene anche riportato il dettaglio delle motivazioni di reiezione  e la documentazione richiesta al cittadino qualora intenda chiedere il riesame (Allegato n. 1). 

    Il termine, da considerarsi non perentorio, per proporre riesame è di 20 giorni, decorrenti :

    • dalla data di pubblicazione del messaggio ( quindi ENTRO IL 17 LUGLIO 2022) oppure 
    •  dalla data di  conoscenza della reiezione se successiva,

     per consentire l’eventuale supplemento di istruttoria. In assenza di nuova documentazione la domanda si intende espinta

    L’utente può inviare la documentazione :

    1. attraverso il link “Esiti” nella stessa sezione del sito INPS in cui è stata presentata la domanda “Indennità COVID-19 (Indennità per i lavoratori autonomi pesca)”, per il tramite di un’apposita funzionalità che provvede a esporre i motivi di reiezione e consente di allegare i documenti richiesti.
    2. Altra modalità di invio della documentazione alla Struttura territoriale di competenza è la casella di posta istituzionale dedicata, denominata [email protected]istituita presso ogni Struttura territoriale INPS.( ad esempio [email protected])

    Bonus pescatori autonomi: importo e requisiti  

    La circolare INPS  di istruzioni operative è la n. 173 del 19.11.2021

    Le risorse disponibili,  ammontano a circa 31 milioni di euro per il  2021.

    L'accesso al  trattamento è riconosciuto a coloro che hanno subito una riduzione del reddito per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19  nel primo semestre 2021 almeno pari al 33 per cento,  rispetto al reddito del primo semestre 2019. 

    Per il calcolo il reddito va individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio dell’attività.

    •  il trattamento di sostegno al reddito è concesso per la durata massima di novanta giorni,
    •  nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021,
    •  nella misura di 40 euro netti al giorno. 

    Il  bonus non concorre alla formazione del reddito e non da diritto ad accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare. 

    Presentazione della domanda per il bonus COVID pescatori

    I lavoratori dovevano presentare domanda all’INPS esclusivamente in via telematica, utilizzando i consueti canali telematici messi a disposizione per i cittadini e per gli Istituti di patronato sul portale web dell’INPS oppure  tramite il servizio di Contact Center integrato,al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile 

    Cumulabilità e incompatibilità 

    Il bonus è incompatibile:

    •  con le pensioni dirette
    • con l’indennità APE sociale
    • con gli altri trattamenti  di sostegno rientranti nell’arco temporale 1° gennaio 2021 – 30 giugno 2021: 
    • cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga; 
    • trattamento ordinario di integrazione salariale, assegno ordinario e trattamento di integrazione salariale in deroga, 
    • trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA) 
    • prestazioni del Fondo di integrazione salariale e di altri Fondi di solidarietà bilaterali 

     L’indennità è cumulabile invece con:

    •  l'assegno ordinario di invalidità,  
    • l’indennità di disoccupazione NASpI, 
    • l’indennità di disoccupazione DIS-COLL e con
    •  l’indennità di disoccupazione agricola
    •  con i gettori di presenza per cariche elettive e/o politiche  ma non per compensi, indennità di funzione e/o altri emolumenti diversi per gli stessi incarichi.
  • Rubrica del lavoro

    Uniemens- CIG: novità da giugno 2022

    Con il messaggio 2519 del 21 giugno 2022 INPS dà conto di alcune  novità strutturali  riguardanti il flusso Uniemens per le denunce, con periodi di competenza a partire da giugno 2022, nell’ambito della Gestione privata e del Pagamento diretto CIG e Fondi di solidarietà.

    1. Il primo ambito di intervento riguarda sia i flussi Uniemens “standard” della Gestione privata sia il flusso Uniemens-CIG (UNI41), utilizzato per esporre i dati su Pagamento diretto CIG e Fondi di solidarietà, con  l’obiettivo di aumentare la capacità descrittiva della struttura <InfoAggCausaliContrib>,  riguardante l’esposizione di conguagli e di restituzioni a livello di denuncia individuale; viene infatti introdotto  un nuovo elemento  da utilizzare per  evidenziare l'importo di base utile per il calcolo dell'importo conguagliato, esposto come importo intero, cioè con lo stesso formato dell'imponibile previdenziale ordinario.
    2. Il secondo ambito di intervento riguarda esclusivamente il flusso Uniemens-CIG (UNI41). In particolare  vengono adeguate le modalità di esposizione dei conguagli degli Assegni per il Nucleo Familiare (ANF), allineandole a quelle dei datori di lavoro privati con dipendenti. viene prevista infatti l'esposizione nel flusso unicig (Uni) dei dati relativi agli ANF pagatI direttamente dall'Inps.

    L'istituto precisa  anche che le nuove modalità si prestano a essere utilizzate, in futuro, per esporre ulteriori tipologie di prestazioni nell’ambito delle integrazioni salariali a pagamento diretto.

    In allegato al messaggio viene fornito anche un esempio di esposizione  di ANF

    Esempio di compilazione ANF in UNIEMENS

    Di seguito è mostrato un caso di esposizione dell’ANF di 100 euro (identificato dal  <CodiceCausale> “0035”) per il mese corrente (<AnnoMeseDenuncia>=

    <AnnoMeseRif>=08/2022) e di due recuperi di ANF arretrati (identificati dal  <CodiceCausale> “L036”) di 50 euro ognuno, integrazioni rispetto a quanto

    eventualmente già esposto negli Uniemens afferenti i periodi di competenza 06/2022 e  07/2022.

     Tutti i conguagli (sia il corrente che gli arretrati) sono relativi al ticket “Ticket_X” e al codice fiscale richiedente CF_X:

    <InfoAggCausaliContrib>

    <CodiceCausale>0035</CodiceCausale>

    <IdentMotivoUtilizzoCausale

    TipoIdentMotivoUtilizzo=”TICKET_CIG_FONDI”>Ticket_X</IdentMotivoUtilizzoCausale>

    <IdentMotivoUtilizzoCausale TipoIdentMotivoUtilizzo=”CF_PERS_FIS”>

    CF_X</IdentMotivoUtilizzoCausale>

    <AnnoMeseRif>2022-08</AnnoMeseRif>

    <ImportoAnnoMeseRif>100</ImportoAnnoMeseRif>

    </InfoAggCausaliContrib>

    <InfoAggCausaliContrib>

    <CodiceCausale>L036</CodiceCausale>

    <IdentMotivoUtilizzoCausale

    TipoIdentMotivoUtilizzo=”TICKET_CIG_FONDI”>Ticket_X</IdentMotivoUtilizzoCausale>

    <IdentMotivoUtilizzoCausale

    TipoIdentMotivoUtilizzo=”CF_PERS_FIS”>CF_X</IdentMotivoUtilizzoCausale>

    <AnnoMeseRif>2022-07</AnnoMeseRif>

    <ImportoAnnoMeseRif>50</ImportoAnnoMeseRif>

    </InfoAggCausaliContrib>

    <InfoAggCausaliContrib>

    <CodiceCausale>L036</CodiceCausale>

    <IdentMotivoUtilizzoCausale

    TipoIdentMotivoUtilizzo=”TICKET_CIG_FONDI”>Ticket_X</IdentMotivoUtilizzoCausale>

    <IdentMotivoUtilizzoCausale TipoIdentMotivoUtilizzo=”CF_PERS_FIS”>

    CF_X</IdentMotivoUtilizzoCausale>

    <AnnoMeseRif>2022-06</AnnoMeseRif>

    <ImportoAnnoMeseRif>50</ImportoAnnoMeseRif>

    </InfoAggCausaliContrib>

  • Rubrica del lavoro

    Bonus 200 euro con busta paga di giugno: nuove istruzioni

    Il bonus 200 euro  potrà essere erogato anche nella retribuzione di giugno pagata a luglio. 

    Lo comunica l'Inps  nel messaggio n.  2505 del 21 giugno 2022.

    L'istituto ribadisce  che di norma il bonus in linea generale va erogato con la retribuzione di luglio ma  specifica anche che in casi di contratti particolari (contratto intermittente o part time verticale ciclico o per previsioni contrattuali specifiche) può essere anticipato.

    La condizione necessaria particolarmente rilevante  è comunque che il rapporto di lavoro sussista poi anche nel mese di luglio 2022. 

    Inoltre viene specificato che  il bonus 200 euro deve essere erogato anche  nel caso in cui la retribuzione risulti azzerata  per tutele particolari come 

    •  sospensione del rapporto di lavoro con cassa integrazione o
    • per congedi .

    Il messaggio fornisce inoltre le istruzioni per il conguaglio dell’indennità una tantum nelle sesioni Pos contributiva , PosPA, PosAGRI  nei casi di bonus erogato con la retribuzione di giugno 2022 

    Sezione  <PosContributiva> del flusso UniEmens

    I datori di lavoro, al fine di recuperare l’indennità anticipata ai lavoratori, nelle denunce di competenza del mese di giugno 2022 o luglio 2022, valorizzeranno all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi:

    • nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il nuovo valore “L031”, avente il significato di “Recupero indennità una tantum articolo 31 comma 1 decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50.”;

    • nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito in valore “N”;

    • nell’elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’anno/mese “06- 07/2022”;

    • nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif>dovrà essere indicato l’importo da recuperare.

  • Rubrica del lavoro

    Esonero contributivo alternativo a Cig in scadenza il 30 giugno

    C'è tempo fino al 30 giugno per la richiesta di autorizzazione all' l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali per i datori di lavoro che non abbiano richiesto trattamenti di integrazione salariale,  prevista dall'articolo 1, commi 306-308, della Legge n. 178/2020  – Legge di Bilancio 2021).

     L'INPS, con iMessaggio n. 197 del 14 gennaio 2022, aveva comunicato  l'approvazione della Commissione europea sulla agevolazione fornendo anche  le  indicazioni operative per la richiesta dell'esonero e per la corretta esposizione Uniemens. Veniva ricordata anche la possibiità di rinunciare  allo sgravio previsto dal Decreto Ristori  per utilizzare il nuovo .

    Ieri 20 giugno 2022  è stato pubblicato un nuovo messaggio  n. 2478/2022 che  ricorda che in data 30 giugno 2022 cesserà di avere effetti il «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», cui è subordinata la misura 

    Considerato il suddetto termine  l'istituto sottolinea quindi che  eventuali richieste per ottenere il codice di autorizzazione “2Q” – avente il significato di “Azienda beneficiaria dello sgravio art.3 DL 104/2020, dello sgravio art.12 DL 137/2020 e dello sgravio Art. 1, c. da 306 a 308 Legge n. 178/2020” – dovranno essere inoltrate in tempo utile all’INPS (vedi le istruzioni dettagliate sotto).

    Le Strutture territoriali infatti non potranno adottare provvedimenti concessori del suddetto codice di autorizzazione in data successiva al 30 giugno 2022.

    Ricordiamo di seguito le principali istruzioni   sulle caratteristiche  –circolare   INPS  n. 30/2021 del 19.2.2021-  e sulle modalità per la domanda.

    Esonero contributivo legge 178 2020 alternativo a CIG

    L'agevolazione era già stata prevista nel 2020 dai precedenti decreti emergenziali ed è stata prorogata anche dalla legge di bilancio 2021   ma la fruizione effettiva  era bloccata in attesa della autorizzazione della  Commissione europe,. giunta lo scorso 8 dicembre.

    Ricordiamo le condizioni per l'accesso alla agevolazione  contributiva e le caratteristiche:

    • aver utilizzato gli ammortizzatore sociali  con causale COVID 19 in maggio e/o giugno 2020 ( non necessariamente per gli stessi lavoratori perche fa fede la matricola del datore di lavoro )
    • rinunciare alla fruizione delle  settimane di cassa 2021  introdotte dalla legge 178/2020.
    •  l'importo agevolato  corrisponde  alla contribuzione a carico del datore di lavoro  in relazione alle  ore di integrazione salariale fruite anche parzialmente nel mese di maggio/ giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL.
    • Il periodo massimo fruibile è di 8 settimane (anche se il credito contributivo risultante fosse superiore)
    • nelle ipotesi di cessione di ramo di azienda, il diritto alla fruizione dell’esonero in trattazione permane in capo al datore di lavoro cedente, senza alcun trasferimento in capo al cessionario.
    • presso il medesimo datore di lavoro, si può fruire per alcune unità produttive dell’esonero e per altre unità produttive dei nuovi trattamenti di integrazione salariale.
    • Non hanno accesso all'agevolazione le società finanziarie e le imprese agricole

    Ora  dato l'allungarsi dei tempi e l'utilizzo per moltissimi datori di lavoro già effettuato l'istituto specifica nel messaggio 197 2022  che  è ancora possibile restituire lo sgravio contributivo del DL 137 2020 relativo anche a un solo lavoratore per avere accesso interamente all'esonero della legge 178 2020.

    Istruzioni per la domanda di esonero 

    I datori di lavoro, dovranno inoltrare all’INPS, tramite la funzionalità “Contatti” del “Cassetto previdenziale” alla voce “Assunzioni agevolate e sgravi”, selezionando “Az. beneficiaria sgravio art.1 c. 306 L.178/2020”, un’istanza per l’attribuzione del codice di autorizzazione “2Q”,  nella quale dovranno :

    • dichiarare di avere usufruito, nel periodo maggio e/o giugno 2020, delle specifiche tutele di integrazione salariale con causale COVID-19
    • indicare l’importo dell’esonero di cui intendono avvalersi. 

    I datori di lavoro interessati non devono avere richiesto, per la medesima unità produttiva, i trattamenti di cassa integrazione (ordinaria o in deroga) o di assegno ordinario di cui all’articolo 1, comma 300 e seguenti, della legge n. 178/2020. 

    La richiesta di attribuzione del  codice deve essere inoltrata prima della trasmissione della denuncia contributiva  in cui si intende esporre l’esonero.

    Allegati:
  • Rubrica del lavoro

    Occupazione e mercato del lavoro: dati primo trimestre 2022

    Nel primo trimestre 2022 l'occupazione è tornata a salire  finalmente anche  con i contratti  stabili, a tempo indeterminato. Lo evidenzia la Nota trimestrale congiunta sulla situazione del mercato del lavoro e dell'occupazione in italia , relativa al primo trimestre 2022, pubblicata in contemporanea sui siti web di Istat, Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, Inps, Inail e Anpal che collaborano alla compilazione.

    Purtroppo le prospettive per il prosieguo dell'anno, dopo l'acuirsi della crisi energentica con lo scoppio della guerra in Ucraina  non sono  rosee.

    Vediamo intanto  di seguito gli aspetti principali.

    Sintesi della nota sull'occupazione gen-mar 2022

    Nel primo trimestre 2022 l’occupazione risulta  complessivamente in aumento :

    • del +1,7% rispetto al quarto trimestre 2021 e
    • del +6,7%  su base annua  rispetto al primo trimestre 2021;  

    L'aumento rifletto quello del  Pil, in crescita rispettivamente di +0,1% e  +6,2%. 

    La crescita dei dipendenti  si osserva  soprattutto nelle  posizioni lavorative del settore privato :

    • industria in senso stretto (+0,6%), 
    •  servizi (+1,3%) e
    •  costruzioni +3,8%;

    I dati del  Ministero del lavoro e delle politiche sociali ricavati dalle Comunicazioni obbligatorie (CO) evidenziano infatti un  aumento  in numeri assoluti  di 183 mila posizioni, di cui:

    1.  a tempo indeterminato(+85 mila rispetto al quarto trimestre 2021
    2. e a tempo determinato (+98 mila; Tavola 2). 

    Le assunzioni  totali infatti sono state  2 milioni 687 mila (+1,5% in tre mesi) e  le cessazioni 2 milioni 504 mila (+3,7%).

    Ancora più marcata la dinamica positiva delle posizioni a tempo determinato   +564 mila posti  che comprendono il lavoro in somministrazione e a chiamata. 

    La somministrazione infatti continua a salire nel primo trimestre 2022 : +85 mila, +22,0% nei dati Inps-Uniemens rispetto al primo  trimestre 2021), ciosi come il  numero dei lavoratori a chiamata o intermittenti (+97 mila, +83,0% rispetto al corrispondente trimestre del 2021 nei dati InpsUniemens)

    Anche il  lavoro indipendente cresce secondo la Rilevazione sulle forze di lavoro (Rfl),congiunturali (+15 mila occupati, +0,3%) sia su base annua (+124 mila occupati, +2,6%).

    Infine si segnala che gli infortuni sul lavoro, accaduti e denunciati all’Inail nel primo trimestre del 2022 sono stati 175 mila (158 mila in occasione di lavoro e 17 mila in itinere), oltre 54 mila denunce in più (+45,0%) rispetto  all'analogo trimestre del 2021 , segnato dall'inattività in molti settori per COVID.

    Le denunce di esiti mortali sono state 189 (138 in occasionedi lavoro e 51 i n itinere), 5 in più rispetto al primo trimestre del 2021 (+2,7%).

    La nota segnala che il confronto tra i due trimestri è condizionato dal diverso andamento della pandemia che ha visto una ’impennata dei contagi

    professionali a inizio anno 2022 . 

    Il numero di infortuni e anche di malattie professionali  resta però al di  sotto di quanto rilevato nel primo trimestre 2019.

    Qui i documenti integrali:

    Serie storiche CO rielaborate I trimestre 2022  (.xlsx – 93 Kb)

    Serie storiche posizioni lavorative Oros I trimestre 2022 (.xlsx – 186 Kb)

    Serie storiche Inps-Uniemens I trimestre 2022  (.xlsx – 27 Kb).