• Scritture Contabili

    Operazioni inesistenti: il ruolo degli indizi presuntivi

    Con l’ordinanza n. 25044 dell’11 settembre 2025, la Corte di Cassazione ha riaffermato un principio fondamentale in tema di operazioni soggettivamente inesistenti:

    • L’Amministrazione finanziaria può dimostrare anche in via presuntiva, sulla base di indizi oggettivi, la consapevolezza del cessionario di partecipare a una frode fiscale”.

    Elemento decisivo, nella fattispecie, in cui la cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, cassando la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado, che aveva annullato il recupero dell’Iva nei confronti di una società coinvolta in un articolato sistema di frode, è stato individuato nella retrocessione di una parte rilevante del corrispettivo a un soggetto diverso dall’emittente la fattura.

    Tale circostanzaè stata definita prova determinante della consapevolezza del contribuente.
    La Corte ha inoltre chiarito che la neutralità tecnica dell’Iva nel meccanismo del reverse charge non può sanare l’indetraibilità dell’imposta se l’operazione si inserisce in un contesto fraudolento.

    Operazioni inesistenti: il ruolo degli indizi presuntivi

    La vicenda trae origine da un processo complesso di frode Iva nel settore delle sponsorizzazioni sportive internazionali, documentato in un verbale della Guardia di finanza.
    Secondo gli accertamenti, due soggetti italiani avevano creato società con sede fittizia nel Regno Unito e in Irlanda, prive di personale e struttura d’impresa, utilizzate per emettere fatture false o gonfiate relative a prestazioni di sponsorizzazione nei campionati mondiali Superbike e Supersport.

    Il meccanismo prevedeva che i Team Corse italiani (sponsee) cedessero spazi pubblicitari sulle moto a società estere di comodo a prezzi irrisori. 

    Queste ultime rivendevano poi gli spazi alle società sponsor italiane, tra cui la contribuente, a corrispettivi esorbitanti

    Dopo il pagamento delle fatture, parte delle somme veniva restituita in contanti alle società sponsorizzate, tramite conti correnti svizzeri e austriaci riconducibili al sodalizio criminale.

    Sulla base del processo verbale di constatazione (PVC), l’Agenzia delle Entrate aveva recuperato l’Iva detratta e negato la deducibilità dei costi, ritenendo le operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti per circa l’84% degli importi fatturati.

    La Ctr aveva annullato l’accertamento, ma l’Agenzia propose ricorso per Cassazione denunciando erronea valutazione del thema decidendum e travisamento degli elementi indiziari.

    Accogliendo il primo motivo di ricorso, la Cassazione ha richiamato la propria giurisprudenza consolidata in materia di frodi Iva.
    In particolare, ha ribadito la ripartizione dell’onere della prova nelle operazioni soggettivamente inesistenti:

    • l'amministrazione finanziaria deve dimostrare, anche in via presuntiva e mediante indizi oggettivi, che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’operazione si inseriva in una frode. Non è necessario provare la partecipazione diretta all’accordo criminoso.
    • il contribuente: ha l’onere di fornire prova contraria, dimostrando di aver adottato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto per evitare di essere coinvolto nella frode.

    Nel caso concreto, la Corte ha evidenziato che la Ctr aveva trascurato elementi probatori decisivi, come:

    • la retrocessione di parte del corrispettivo a soggetti diversi dagli emittenti delle fatture;
    • la fittizietà strutturale delle società estere;
    • la sproporzione evidente dei corrispettivi rispetto a quelli applicati dai main sponsor del campionato.

    La Cassazione ha inoltre chiarito che il contribuente non può limitarsi a invocare la regolarità contabile o la congruità dei pagamenti, né l’assenza di vantaggi economici, poiché tali circostanze non escludono la consapevolezza della frode e sono facilmente simulabili.


    Inoltre viene accolto anche il terzo motivo di ricorso, la Suprema Corte ha ritenuto erronea l’affermazione della Ctr secondo cui il reverse charge renderebbe l’operazione neutrale ai fini dell’Iva, escludendo qualsiasi danno per l’Erario.
    Richiamando l’articolo 47 del D.L. n. 331/1993 e la giurisprudenza della Corte di giustizia Ue, oltre alle Sezioni Unite (Cass. n. 22727/2022), la Cassazione ha ribadito che: 

    • “La neutralità tecnica dell’Iva non può prevalere sui principi anti-abuso: il diritto alla detrazione è escluso quando il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’operazione si inseriva in una frode”.

    In altre parole, anche se il meccanismo contabile del reverse charge comporta la registrazione simultanea dell’imposta a debito e a credito, l’Iva resta indetraibile se l’operazione è fittizia o fraudolenta.

  • Scritture Contabili

    Bollo e tasse libri sociali: calcolo sulle righe per quelli digitali

    Con la Risposta a interpello n 42 del 20 febbraio le Entrate replicano ad una Società Cooperativa facente parte di un gruppo bancario cooperativo, che ha domandato chiarimenti sulla Tassa di Concessione Governativa (TCG) e sull’Imposta di bollo relative alla tenuta digitale dei libri sociali, in conformità all’articolo 2215-bis del Codice Civile.

    In particolare veniva domandato:

    • se la Tassa di Concessione Governativa (TCG) e l’Imposta di Bollo siano dovute per i libri sociali tenuti in modalità digitale, considerando che i riferimenti normativi parlano di “pagine”, un concetto legato ai supporti cartacei.
    • se la TCG sia effettivamente dovuta, dato che l’art. 23 della Tariffa del d.P.R. n. 641/1972 si riferisce ai libri sociali cartacei e non menziona esplicitamente quelli digitali.
    • quale criterio utilizzare per il calcolo dell’imposta di bollo sui libri sociali digitali, in particolare per determinare cosa si intenda per “registrazione” ai fini della tassazione.
    • quali siano le modalità di versamento della TCG e dell’imposta di bollo per i libri digitali.

    Viene replicato che entrambi i tributi sono dovuti anche per i libri tenuti in formato digitale vediamo i dettagli delle modalità di calcolo e versamento.

    Bollo e tasse libri sociali: dovute anche per quelli digitali

    Le Entrate confermano quanto chiarito con interpello precedente ossia il n 346/2021 (cui si rimanda per approfondimenti).

    In dettaglio, anche per i libri sociali con la tenuta in modalità digitale occorre pagare la tassa di concessione governativa TCG e l’imposta di bollo per singole righe parametrata a una pagina virtuale di 25 righe.

    L’Agenzia richiama la Risposta ad interpello n. 346 del 17 maggio 2021, dove viene specificato che:

    • se i libri sono cartacei, l’imposta pari 16 euro è dovuta ogni 100 pagine o frazione, da assolvere prima dell’uso del registro.
    • se i libri sono digitali, bisogna fare riferimento al D.M. 17 giugno 2014, il quale all’art. 6, comma 3, che prevede l'imposta di bollo sia dovuta ogni 2.500 registrazioni o frazione di esse.

    L’Agenzia richiama anche la Risoluzione 161/E del 9 luglio 2007, chiarendo che:

    • per registrazione si intende ogni singolo accadimento contabile (ad esempio, ogni cespite nel libro degli inventari o ogni operazione in partita doppia nel libro giornale).
    • nei libri sociali, la registrazione si riferisce alla singola riga di verbale o all’annotazione dell’ingresso/uscita di un socio.
    • la base di calcolo per i libri sociali è 100 pagine = 2.500 righe.

    L’Agenzia conferma che il pagamento dell’imposta di bollo per i libri digitali deve essere effettuato mediante modello F24 (codice tributo 2501) entro 120 giorni dalla chiusura del periodo d’imposta, come stabilito dall’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997.

  • Scritture Contabili

    Depositario scritture contabili: come fare la cessazione on line?

    I depositari delle scritture contabili di imprese e professionisti che intendono comunicare la cessazione dell’incarico nel caso di mancata comunicazione da parte del contribuente, titolare delle scritture possono provvedere tramite l'applicativo web delle entrate.

    Per modello e istruzioni leggi anche: Depositario scritture contabili: attivo il servizio ADE per cessare 

    In particolare, il servizio web, disponibile  all’interno del cassetto fiscale, consente di attuare quanto previsto dal nuovo comma 3-bis dell’articolo 35 del decreto Iva, introdotto dal Dl “Adempimenti” (Decreto legge n. 1/2024),  grazie al quale in caso di variazione del luogo in cui sono tenute e conservate le scritture contabili per la fine dell’incarico del depositario, il professionista può informare direttamente l’Agenzia delle Entrate in caso di inerzia da parte del contribuente titolare delle scritture nei 30 giorni previsti per legge.

    Depositario scritture contabili: come fare la cessazione on line?

    L’utilizzo del servizio è consentito ai depositari di scritture contabili per i quali risulti attivo un incarico di depositario annotato in Anagrafe Tributaria, a patto che:

    • siano trascorsi 31 giorni dalla data dell’interruzione dell’incarico,
    • il contribuente depositante sia stato informato – con PEC o Raccomandata A/R – dell’intenzione di trasmettere la comunicazione di cessazione all’Agenzia delle entrate,
    • l’interruzione dell’incarico sia avvenuta successivamente al 13/01/2024.

    A tal proposito le Entrate hanno pubblicato in data 2 settembre una guida utile a tal proposito.

  • Scritture Contabili

    Depositario libri contabili: come cessare l’incarico se l’ex cliente non provvede

    Con la Circolare n 9 del 2 maggio le Entrate, tra l'altro riepilogano le regole per la Comunicazione di cessazione del depositario delle scritture contabili presentabili in presenza di inerzia del cliente.

    A tal proposito l'agenzia delle Entrate ha pubblicato il Provvedimento n 198619 del 17 aprile con relativi:

    con le regole per esercitare la possibilità da parte del depositario di cessare con istanza il proprio incarico, qualora l'ex cliente non abbia provveduto, recente novità della riforma fiscale.

    La comunicazione, in particolare, è predisposta e trasmessa dal depositario esclusivamente mediante la procedura web che sarà resa disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. 

    Il provvedimento prevede che, al termine della procedura sia rilasciata un’attestazione di avvenuta cessazione dell’incarico di depositario.

    Cessazione depositario libri contabili: il modello per provvedere

    Con il provvedimento in oggetto le entrare hanno pubblicato le regole operative per questa novità della riforma fiscale.

    La comunicazione è predisposta e trasmessa esclusivamente mediante la procedura web resa disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, di cui a breve la stessa agenzia darà notizia con avviso.

    La comunicazione è trasmessa dal depositario dei libri, dei registri, delle scritture e dei documenti di cui all’articolo 35, comma 2, lett. d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di cessazione del relativo incarico, qualora il cliente depositante non abbia già provveduto alla variazione. 

    Attenzione la comunicazione può essere effettuata esclusivamente dopo aver informato il cliente depositante, tramite posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che il depositario effettuerà la comunicazione all’Agenzia delle entrate. 

    In fase di compilazione della comunicazione, l’Agenzia delle entrate effettua controlli formali sulla correttezza e congruenza delle informazioni ivi contenute e, in caso di esito positivo, rilascia una attestazione di avvenuta cessazione dell’incarico di depositario. 

    A decorrere dalla data di rilascio dell’attestazione di cessazione, il luogo di conservazione dei libri, dei registri, delle scritture e dei documenti sopra indicati si presume coincidere con il domicilio fiscale del cliente depositante

    La comunicazione e la attestazione sono messe a disposizione del depositario e del cliente depositante nelle rispettive aree riservate del sito internet dell’Agenzia delle entrate. 

    Con apposito avviso, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, verrà resa nota la data di disponibilità della procedura web: dalla predetta data potranno essere trasmesse anche le comunicazioni riferite alle cessazioni di incarico avvenute dal 13 gennaio 2024.  

    Cessazione depositario libri contabili: regole 2024

    Il Decreto Legislativo semplificazioni tributaria ( in GU n 9 del 12 gennaio) tra l'altro contiene l'importante novità riguardante la procedura telematica per comunicazione incarico di depositario delle scritture contabili.

    Nel dettaglio, viene modificato l’articolo 35 del decreto Iva recependo le raccomandazioni del CNDCEC.

    Se il cliente (divenuto ex cliente) non provvede in 30 giorni, il depositario nei successivi 60 giorni, dopo aver avvisato il contribuente con Pec o raccomandata, può provvedere in proprio comunicando telematicamente la cessazione dell’incarico, che inserita anche nel cassetto fiscale del cliente cessato. 

    Da tale momento si presume che il luogo di conservazione sia il domicilio fiscale del contribuente.

    In particolare la novità in vigore grazie al decreto semplificazioni che attua la Riforma Fiscale in corso, prevede che all’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 3, è inserito il seguente: 

    «3-bis.Nel caso di  variazione del  luogo in  cui sono tenuti e conservati i libri, i registri, le scritture e  i documenti di cui alla lettera d) del comma 2, se il contribuente ha affidato a  terzi l'incarico di tenuta e conservazione dei predetti libri e documenti e non provvede, in caso di cessazione del relativo incarico, alla presentazione della dichiarazione di cui al comma 3, nei successivi sessanta  giorni  dalla  scadenza  del termine   ivi previsto il depositario  avvisa  il contribuente,  mediante  posta  elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso  di  ricevimento, che comunicherà all'Agenzia delle entrate la cessazione dell'incarico. Il depositario, assolto l'onere comunicativo  di  cui  al  precedente periodo, entro i medesimi sessanta giorni provvede all'invio di  tale comunicazione all'Agenzia delle entrate. A decorrere  dalla  data  di invio di quest'ultima comunicazione, il  luogo di  conservazione  si presume coincidere con il domicilio fiscale del contribuente. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate,  da  emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è approvato il modello della comunicazione di cui al primo periodo e sono definite le relative modalità di  trasmissione telematica alla medesima Agenzia.

    La comunicazione di cui  al primo periodo è resa disponibile al soggetto passivo nella  propria area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate.»

    Allegati:
  • Scritture Contabili

    Imposta di bollo libri sociali informatici: il pagamento entro il 30 aprile

    Scade il 30 aprile 2023 il pagamento della imposta di bollo sui libri sociali del 2022 (parliamo di libro giornale e libro inventari) per i soggetti con l'esercizio coincidente con l'anno solare. Poichè il giorno 30 aprile cade di domenica il termine ultimo per il pagamento slitta al 2 maggio.

    In particolare, l'art..6 del DMEF del 17 giugno 2014, dispone che, entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, debba essere assolta l’Imposta di bollo sui registri contabili, tenuti in modalità telematica, relativi all’esercizio precedente.

    Attenzione al fatto che la scadenza del 2 maggio non riguarda coloro che tengono i registri in modalità cartacea.

    L'imposta è corrisposta mediante versamento con modalità esclusivamente telematica, vale a dire mediante modello di pagamento F24, con il codice tributo "2501" denominato " imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari- articolo 6 del decreto 17 giugno 2014" Il pagamento è dovuto ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse.

    L'importo dell’imposta di bollo (ai sensi dell’articolo 6 del Dm 17 gennaio 2014, comma 3, che rimanda all'art 16 della tariffa allegata al Dpr 642/1972) è pari a:

    • 16 euro per i soggetti che assolvono in modo forfettario la tassa di concessione governativa (Spa, Srl, Sapa e Società consortili a responsabilità limitata);
    • 32 euro per imprenditori commerciali individuali, società di persone, cooperative, incluse le banche popolari e le banche di credito cooperativo), mutue assicuratrici, consorzi, enti e associazioni.

    Il mancato versamento l’imposta di bollo entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, è soggetto alla sanzione che va dal 100% al 500% dell’imposta, con possibilità, in caso di violazione, di avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso procedendo al versamento dell’imposta dovuta, della sanzione ridotta e degli interessi.

    La sanzione va versata inserendo nel modello F24 con il codice tributo 2502, gli interessi vanno indicati con codice tributo 2503.

    Imposta di bollo per tenuta libri sociali: cartacei o informatici

    Ricordiamo in linea generale che, come anche chiarito dalle Entrate con Risposta a interpello n 346 del 2021 è dovuta l'imposta di bollo per la tenuta del libro giornale, del libro inventari e delle altre scritture contabili di cui all'art. 2214 del c.c

    Per quanto riguarda le modalità di assolvimento dell'imposta di bollo occorre distinguere se i predetti registri contabili e i libri sociali siano tenuti con sistemi meccanografici e trascritti su supporto cartaceo ovvero siano tenuti in modalità informatica.

    Nel primo caso, infatti, l'imposta di bollo è dovuta ogni 100 pagine o frazione di pagine nella misura di 16,00 euro, oppure 32 euro laddove non sia dovuta la tassa annuale vidimazione, prima che il registro sia posto in uso, ossia prima di effettuare le annotazioni sulla prima pagina (cfr. circolare n. 92/E del 22 ottobre 2001) o su nuovo blocco di pagine (cfr. circolari n. 9/E del 30 gennaio 2002 § 8.2, e n 64 del 1° agosto 2002) è alternativamente assolta: 

    • mediante pagamento ad intermediario convenzionato con l'Agenzia delle entrate il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno; 
    • mediante pagamento ai soggetti autorizzati tramite modello F23 utilizzando il codice tributo 458T denominato "Imposta di bollo su libri e registri – all. A, Parte I, art. 16, DPR 642/72" (cfr. ris. n. 174/E del 31 ottobre 2001). 

    Diversamente, se predetti registri contabili e libri sociali, sono tenuti in modalità informatica, occorre far riferimento al decreto ministeriale 17 giugno 2014, recante «Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto », il cui articolo 6 ha previsto nuove modalità di assolvimento dell'imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari.

    In particolare, il comma 1 del citato articolo 6 prevede che «L'imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti è corrisposta mediante versamento nei modi di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con modalità esclusivamente telematica»