• Scritture Contabili

    Depositario scritture contabili: come fare la cessazione on line?

    I depositari delle scritture contabili di imprese e professionisti che intendono comunicare la cessazione dell’incarico nel caso di mancata comunicazione da parte del contribuente, titolare delle scritture possono provvedere tramite l'applicativo web delle entrate.

    Per modello e istruzioni leggi anche: Depositario scritture contabili: attivo il servizio ADE per cessare 

    In particolare, il servizio web, disponibile  all’interno del cassetto fiscale, consente di attuare quanto previsto dal nuovo comma 3-bis dell’articolo 35 del decreto Iva, introdotto dal Dl “Adempimenti” (Decreto legge n. 1/2024),  grazie al quale in caso di variazione del luogo in cui sono tenute e conservate le scritture contabili per la fine dell’incarico del depositario, il professionista può informare direttamente l’Agenzia delle Entrate in caso di inerzia da parte del contribuente titolare delle scritture nei 30 giorni previsti per legge.

    Depositario scritture contabili: come fare la cessazione on line?

    L’utilizzo del servizio è consentito ai depositari di scritture contabili per i quali risulti attivo un incarico di depositario annotato in Anagrafe Tributaria, a patto che:

    • siano trascorsi 31 giorni dalla data dell’interruzione dell’incarico,
    • il contribuente depositante sia stato informato – con PEC o Raccomandata A/R – dell’intenzione di trasmettere la comunicazione di cessazione all’Agenzia delle entrate,
    • l’interruzione dell’incarico sia avvenuta successivamente al 13/01/2024.

    A tal proposito le Entrate hanno pubblicato in data 2 settembre una guida utile a tal proposito.

  • Scritture Contabili

    Cessazione depositario scritture contabili: attivo dal 29.07 il servizio ADE

    Le Entrate in data 29 luglio avvisano della attivazione della funzionalità con la quale i professionisti possono cessare il loro incarico di depositari delle scritture contabili a prescindere dal cliente che non abbia provveduto al ritiro.

    Ricordiamo che il provvedimento con regole e modello necessari ad attivare la nuova procedura risalgono al mese di aprile scorso, riepiloghiamo tutte le regole.

    Cessazione depositario scritture contabili: la nuova procedura

    Il nuovo comma 3-bis dell’art. 35 del decreto Iva, introdotto dal Dlgs. n. 1/2024 (decreto “Adempimenti”), prevede che in caso di variazione del luogo in cui sono tenuti e conservati i libri, i registri e le scritture contabili in seguito alla cessazione dell’incarico di depositario, possa essere lo stesso professionista a comunicare all’Agenzia la conclusione dell’incarico; in questo modo, è data al depositario cessato la possibilità di informare direttamente l’Agenzia della variazione, nell’ipotesi in cui il contribuente cui si riferiscono i documenti contabili non abbia proceduto ad inviare la stessa comunicazione entro i trenta giorni previsti dalla legge (art. 35, comma 3, Dpr 633/1972). 

    Il professionista, prima di avviare la procedura, attiva dal 29 luglio 2024,  è tenuto ad avvisare il depositante dell’intenzione di trasmettere la comunicazione di cessazione all’Agenzia.

    L’inoltro del modello sarà consentito soltanto a partire dal 31° giorno successivo all’interruzione dell’incarico ed esclusivamente attraverso la procedura web presente nel Cassetto fiscale, sezione Consultazioni – Anagrafica. 

    Dopo aver ricevuto la comunicazione e verificato la correttezza delle informazioni, l’Agenzia rilascerà un’attestazione di trasmissione e, dopo l’accoglimento, una ricevuta di acquisizione che riepiloga i dati comunicati; la comunicazione e la ricevuta potranno poi essere consultate sia dal depositario che dal depositante accedendo alle rispettive sezioni del Cassetto fiscale presente in area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate. 

    A partire dalla data di trasmissione della comunicazione, il luogo di conservazione dei libri, dei registri, delle scritture e dei documenti contabili coinciderà con il domicilio fiscale del depositante.

    Cessazione depositario scritture contabili: il modello per preocedere

    Le Entrate hanno pubblicato il Provvedimento n 198619 del 17 aprile con relativi:

    con le regole per esercitare la possibilità da parte del depositario di cessare con istanza il proprio incarico, qualora l'ex cliente non abbia provveduto, recente novità della riforma fiscale.

    La comunicazione, in particolare, è predisposta e trasmessa dal depositario esclusivamente mediante la procedura web resa disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate dal giorno 29 luglio.

    Inoltre, l'Agenzia in data 2 maggio ha anche fornito chiarimenti in merito con la Circolcare 9/2024, leggi qui

  • Scritture Contabili

    Bonifici a cavallo d’anno: chiarimenti ADE sulla rilevanza fiscale

    L’agenzia delle Entrate in una delle risposte ai quesiti presentate nel corso di Telefisco 2024 del 1 febbraio replica a dubbi sulla deduzione dei costi secondo il principio di cassa dando rilievo all'ordine di pagamento del bonifico.

    Relativamente alla non coincidenza tra il pagamento effettuato con bonifico e il relativo addebito (successivo) dello stesso sul conto corrente viene sinteticamente evidenziato che nessuna rilevanza ai fini fiscali è da attribuirsi al momento in cui materialmente avviene poi l’addebito sul conto corrente dell’erogante.

    Deduzione costi per cassa: chiarimenti ADE su bonifico a cavallo d'anno

    Un professionista chiedeva la corretta competenza del costo ai fini della deducibilità dello stesso nell’ipotesi di bonifico effettuato il giorno 29 dicembre 2023, ma poi addebitato sul conto corrente il giorno 2 gennaio 2024.

    L’agenzia ha replicato ritenendo di poter applicare quanto già chiarito, nella risoluzione 23 aprile 2007, n. 77/E, riguardante il caso di un pagamento on line dei contributi mediante l’utilizzo della carta di credito.

    Nel documento di prassi è stato chiarito che «il momento maggiormente rilevante, nel caso in cui i contributi vengano versati con carta di credito on-line, è quello in cui viene utilizzata la carta di credito» e, di conseguenza, i contributi si considerano versati dal professionista nel momento stesso in cui manifesta la volontà di sostenere l’onere dando ordine di pagamento alla banca.

    Il momento successivo in cui avviene l’addebito sul conto corrente del professionista da parte della banca, secondo il chiarimento delle Entrate riguarda un rapporto interno che coinvolge delegante e delegato irrilevante ai fini fiscali.

    La risposta è interessante poiché applicabile in modo trasversale in ogni ipotesi di applicazione del principio di cassa, ad esempio:

    • all’impresa in contabilità semplificata, 
    • alla deduzione di un onere in dichiarazione dei redditi per un privato,
    • alle detrazioni fiscali legate ai bonus edilizi.
  • Scritture Contabili

    Quali sono le scadenze per la stampa dei registri contabili?

    Per chi non ha optato per la conservazione elettronica sostitutiva (complicata, costosa e con marca temporale e firma digitale), gli obblighi di stampare su carta sono inderogabili. Come precisato dall'ag. Entrate non è possibile mantenere i registri contabili memorizzati elettronicamente all’interno della procedura gestionale ovvero predisporre gli stessi in un file in formato .pdf senza mai provvedere alla relativa stampa. 

    Di conseguenza chi sceglie di tenere i libri e registri in modalità cartacea, per essere in regola deve aver stampato quelli relativi al 2020 entro il 28 febbraio 2022 mentre, fino a quel momento, dovrà essere solo in grado di stamparli (aggiornati) in caso di richiesta degli organi di controllo e in loro presenza

    Le stampe cartacee hanno queste scadenze:

    Registro cespiti ammortizzabili 2020: entro la scadenza del termine di presentazione della Dichiarazione per il 2020, quindi entro il 30.11.2021;

    Libro giornale del 2020: entro tre mesi dalla scadenza del termine di presentazione della Dichiarazione per il 2020, quindi entro il 28.2.2022;

     Libro inventari con il bilancio 2020 e il dettaglio delle rimanenze finali di magazzino: idem, quindi entro il 28.2.2022;

    Registri Iva: sarebbe sufficiente la loro memorizzazione su supporto informatico, tuttavia suggeriamo la loro stampa periodicamente e al massimo entro il 28.2.2022;

    Schede contabili, mastrini (con i conti economici, patrimoniali, clienti e fornitori), partitari, eventuale contabilita' di magazzino, ecc., dette scritture ausiliarie: idem entro il 28.2.2022;

    Bollatura

    Sul libro giornale e su quello degli inventari è obbligatorio apporre l’imposta di bollo ogni 100 pagine o frazione di esse con le seguenti modalità:

    –    Imposta di bollo pari ad euro 16,00 per le società di capitali;

    –    Imposta di bollo pari ad euro 32,00 per le società di persone e per le imprese individuali.

    L’imposta di bollo è dovuta per ogni 100 pagine effettivamente utilizzate. Si consiglia, per semplicità e comodità, di apporre la marca da bollo sempre sulla prima pagina del libro giornale ed inventari, anche se potrebbe essere possibile apporre la marca in altre pagine qualora per la stampa dell’esercizio precedente non fossero state utilizzate tutte le 100 pagine a disposizione.

    L’imposta di bollo può essere assolta anche mediante versamento con modello F24, riportando poi gli estremi della relativa ricevuta di pagamento sulla prima pagina numerata.

    Indipendentemente dalla modalità adottata, è essenziale che l’imposta sia assolta prima di porre in uso il registro,  per cui consigliamo di acquistare una congrua scorta di marche da bollo fin dall’inizio dell’anno.

     Conservazione: ai sensi dell’articolo 2220 cod. civ. le scritture contabili devono essere conservate per dieci anni dalla data dell’ultima registrazione, fiscalmente fino alla definizione del periodo d'imposta interessato.