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Smart working fragili: ok alla proroga al 31 dicembre
Come annunciato la scadenza del diritto di smart working per i lavoratori che rientrano nella definizione di " super-fragili" cioè coloro che sono affetti da gravi patologie croniche fissata al 30 settembre slitta al 31 dicembre 2023 . Il decreto Proroghe n. 132 2023 che ha modificato il termine è stato convertito in legge e pubblicato in Gazzetta ufficiale il 28 novembre 2023.
Qui il testo coordinato del decreto e della legge di conversione n. 170/2023.
Durante l'iter di conversione era stata proposta con un emendamento anche la ulteriore proroga al 2024 che pero' non è stata approvata .
Ricordiamo che la legge di conversione del Decreto Lavoro 48 2023, aveva introdotto nuove scadenze ora confermate, per il diritto allo smart working per alcune categorie di lavoratori in condizioni di difficoltà:
- 30 SETTEMBRE 2023 per i lavoratori dipendenti cd "superfragili "nel settore pubblico e privato ( le patologie sono elencate nel DM Salute del 4 febbraio 2022) e
- 31 DICEMBRE 2023 per altri lavoratori solo del settore privato, ovvero:
- – i lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano almeno un figlio, minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa e che non vi sia genitore non lavoratore;
- – i lavoratori dipendenti che, sulla base delle valutazioni dei medici competenti sono più esposti a rischio di contagio dal virus SARS-CoV-2, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possano caratterizzare una situazione di maggiore rischio, accertata dal medico competente (TU Sicurezza 81 2001)
Come detto il decreto Proroghe contiene l'attesa proroga del termine per la prima categoria. Il testo prevede che fino al 31 dicembre 2023 questi lavoratori conservino il diritto al lavoro agile.
I datori di lavoro sono quindi tenuti ad assicurare la possibilità anche attraverso l'adibizione a mansioni diverse. L'art. 8 della bozza stanzia alcuni fondi per la eventuale sostituzione di personale scolastico e per i docenti in particolare è anche prevista l'adibizione a mansioni di supporto alla realizzazione dei Piani formativi .
Smart working per Lavoratori fragili e superfragili: le differenze
Va ricordato che la legge 85/2023, di conversione del Decreto lavoro, ha mantenuto la distinzione tra due categorie di lavoratori con problemi di salute, distinzione che è stata originata da una sovrapposizione normativa originatasi durante il periodo del COVID, mai stata chiarita dai legislatori cioè
- i lavoratori ora definiti “super fragili”, sono quelli individuati dettagliatamente dal decreto del ministro della Salute del 4 febbraio 2022 la cui patologia deve essere certificata dal medico di base del lavoratore . Questi lavoratori hanno diritto, nel caso svolgano mansioni non adatte al lavoro agile, a essere adibiti a una mansione diversa, sempre con lo stesso inquadramento previsto dal ccnl applicato. Non sono soggetti quindi ai regolamenti eventualmente emanati dall'azienda per il lavoro agile, ormai diffuso nelle aziende ben aldilà dei rischi di contagio da COVID, per motivi invece economici e organizzativi e diretto a tutto il personale. I datori di lavoro in questi casi non possono rifiutare il lavoro agile
- i lavoratori dipendenti "fragili" che rispondono ai requisiti già individuati in precedenza nel testo unico per la salute e sicurezza dei lavoratori , come esposti a maggior rischio di contagio da Covid per via dell’età o perché immunodepressi in quanto affetti da patologie oncologiche, sottoposti a terapie salvavita e, più in generale, coinvolti in una situazione di fragilità, certificata dal medico competente dell'azienda. Ai fini dell'adibizione al lavoro agile non godono dello stesso diritto di cambio di mansione che puo essere valutata dal datore di lavoro rispetto all'organizzazione aziendale
Smart working i moduli di comunicazione
Si ricorda che sono a disposizione dei datori di lavoro i moduli aggiornati per le comunicazioni da parte dei datori di lavoro sul sito servizi.lavoro.gov.it, alla voce “Lavoro Agile”, previa autenticazione.
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Smart working e lavoratori frontalieri: il punto dell’Agenzia delle Entrate
Con la Circolare del 18.08.2023 n. 25, l'Agenzia delle Entrate analizza e sintetizza i più recenti sviluppi, al livello sia nazionale, sia internazionale, riguardanti l’imposizione di talune categorie di lavoratori particolarmente interessate dall’affermarsi di modalità di svolgimento della prestazione che vedono una separazione tra:
- il luogo di svolgimento dell’attività,
- il luogo della residenza
- e il luogo in cui si esplicano gli effetti di tale attività lavorativa.
L’intensificarsi del ricorso a tali forme organizzative, che spesso accompagnano fenomeni di lavoro transfrontaliero o “frontaliero”, coinvolgendo quindi due o più giurisdizioni, ha generato taluni dubbi interpretativi in merito alle regole di tassazione applicabili.
Dopo l’accelerazione della diffusione dovuta al periodo dell’emergenza pandemica Covid19, peraltro, queste modalità di lavoro “agile” o “flessibile”, sono divenute o si avviano a diventare, in determinati settori, modalità “ordinarie” di svolgimento della prestazione lavorativa.
Di conseguenza, particolarmente rilevante appare l’individuazione dei profili fiscali legati al fenomeno di c.d. “mobility of work”.
Con la presente Circolare, l'Agenzia fornisce quindi tutti i chiarimenti in relazione a due ordini di fenomeni, a ciascuno dei quali è dedicata una specifica elaborazione:
- la prima parte fornisce chiarimenti e istruzioni applicative sui profili
fiscali del lavoro da remoto (c.d. smart working), focalizzando l’attenzione sui più recenti orientamenti della prassi sul punto, anche ai fini dell’applicazione dei regimi agevolativi rivolti alle persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia per svolgere un’attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano, disciplinati dall’articolo 16 del dlgs del 14 settembre 2015, n. 147 (c.d. regime speciale per lavoratori impatriati), nonché dall’articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (regime speciale per docenti e ricercatori); - a seconda parte è, invece, dedicata alla speciale disciplina concernente i lavoratori “frontalieri”, alla luce anche dei recenti sviluppi e del nuovo Accordo internazionale siglato con la Svizzera, e delle novità introdotte dalla relativa legge di ratifica (legge 13 giugno 2023 n. 83, pubblicata nella G.U. n. 151 del 30 giugno 2023).
Tra dette modifiche, si evidenziano l’innovativa definizione di “lavoratore frontaliere”, nonché le nuove regole impositive.
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Smart working fragili: proroga al 30 giugno 2023
In arrivo una nuova proroga per le prestazioni lavorative in smart working fino al 30 giugno 2023 . Lo prevede una emendamento approvato in Commissione durante la conversione in legge del decreto Milleproroghe. Il ministero del lavoro con un comunicato di ieri nel sito istituzionale dà per certa la modifica normativa affermando testualmente:
" Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Governo mantengono le promesse sulla proroga fino al 30 giugno per i lavoratori fragili, tanto del settore pubblico che di quello privato.
Il Ministro Marina Calderone, in tal senso, aveva già annunciato durante il question time al Senato del 26 gennaio scorso l'impegno a trovare le risorse per permettere la proroga dello smart working oltre il 31 marzo. Impegno concretizzatosi grazie alle coperture finanziarie (16 milioni di euro), oltre che del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, anche dei Ministeri dell'Economia e delle Finanze e dell'Istruzione e del Merito ad un emendamento al Decreto Milleproroghe approvato stamattina all'unanimità presso le Commissioni Bilancio e Affari costituzionali del Senato
Ricordiamo che l'art. 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, a causa dell'emergenza COVID aveva stabilito che i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilita' con connotazione di gravita' (Legge 104/1992) hanno diritto :
- a svolgere di norma la prestazione lavorativa in modalita' agile, oppure
- ad essere adibiti a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, previsti dal CCNL
- o specifiche attivita' di formazione professionale anche da remoto;
La disposizione è stata prorogata piu volte, fino all'ultima proroga contenuta nella legge di bilancio 2023 (art. 1 comma 306) , con scadenza 31 marzo 2023.
Chi ha diritto al lavoro agile
Per quanto riguarda i beneficiari della isura era stato pubblicato in G.U. n. 35 dell'11 febbraio 2022 il Decreto 4 febbraio 2022 del Ministero della salute con l'individuazione delle patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravita', in presenza delle quali a prestazione lavorativa e' normalmente svolta in modalita' agile (cd. smart working).
Va sottolineato però che il testo della legge di bilancio rinvia espressamente al decreto ministeriale sopracitato, diversamente dalla precedente proroga del DL Aiuti bis ( Dl 115/2022) che invece richiamava l’articolo 26, comma 2, del Dl 18/2020, il quale prevede come beneficiari
- i lavoratori portatori di disabilità grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 104/1992 o
- quelli che versano in una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita.
Nel messaggio INPS 3622 del 30 giugno 2022 si accordava il diritto al lavoro agile a tutte le categorie previste dai diversi provvedimenti normativi, mentre la tutela economica in caso di assenza era riservata SOLO ai soggetti portatori delle patologie elencate dal DM di febbraio 2022.
Ora la lettura formalistica della norma della legge di bilancio porterebbe ad escludere dal lavoro agile le categorie previste dal DL 18-2020.
A questo punto sarebbe auspicabile per fugare ogni dubbio un nuovo chiarimento ministeriale o dell'Istituto previdenziale.
Patologie per diritto al lavoro agile – Decreto Ministero della salute 4.2.2022
Il ministero della salute aveva individuato in particolare le seguenti patologie e condizioni per il diritto allo smart working:
A) indipendentemente dallo stato vaccinale:
a.1) pazienti con marcata compromissione della risposta immunitaria per: trapianto di organo solido in terapia immunosoppressiva; trapianto di cellule staminali ematopoietiche (entro due annidal trapianto o in terapia immunosoppressiva per malattia deltrapianto contro l'ospite cronica); attesa di trapianto d'organo; terapie a base di cellule T esprimenti un Recettore ChimericoAntigenico (cellule CAR-T); patologia oncologica o onco-ematologica in trattamento con farmaci immunosoppressivi, mielosoppressivi o a meno di sei mesi dalla sospensione delle cure; immunodeficienze primitive (es. sindrome di DiGeorge, sindrome di Wiskott-Aldrich, immunodeficienza comune variabile etc.); immunodeficienze secondarie a trattamento farmacologico (es:terapia corticosteroidea ad alto dosaggio protratta nel tempo, farmaci immunosoppressori, farmaci biologici con rilevante impatto sulla funzionalita' del sistema immunitario etc.); dialisi e insufficienza renale cronica grave; pregressa splenectomia; sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) con conta dei linfociti T CD4+ < 200cellule/µl o sulla base di giudizio clinico;
a.2) pazienti che presentino tre o piu' delle seguenti condizioni patologiche:
- cardiopatia ischemica;
- fibrillazione atriale;
- scompenso cardiaco;
- ictus;
- diabete mellito;
- bronco-pneumopatia ostruttiva cronica;
- epatite cronica;
- obesita';
B soggetti esentati dalla vaccinazione anti COVID per motivi sanitari e contemporaneamente almeno una delle seguenti condizioni:
- eta' >60 anni;
- condizioni di cui all'allegato 2 della circolare della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute n. 45886 dell'8 ottobre 2021.
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Comunicazioni smart working: dal 1 gennaio entro 5 giorni
Con una FAQ pubblicata sul sito istituzionale il Ministero del lavoro ricorda che a partire dal 1 gennaio 2022 le comunicazioni riguardanti nuovi accordi per prestazioni di lavoro in modalità agile devono essere inviate al ministero entro 5 giorni dalla data di inizio dello "smart working"
Il termine di 5 giorni riguarda i datori di lavoro privati mentre le agenzie di somministrazione, e il pubblico impiego , hanno una tempistica di 20 giorni dall'inizio del rappoorto di lavoro in modalità agile.
In entrambi i casi , come detto la decorrenza è l'inizio del periodo di smart working, o in caso di proroga, la data finale del periodo precedentemente comunicato.
Va specificato anche che la comunicazione, a seguito delle modifiche apportate dal dl 73 2022, deve essere effettuata con il nuovo modello messo a punto dal ministero e che riguarda i nuovi accordi stipulati per iscritto con i lavoratori a partire dal 1 gennaio 2023 che sono nuovamente obbligatori ma non devono essere allegati alla comunicazione
Per i rapporti già in atto il termine del regime transitorio per le comunicazioni , inizilmanente fissato al 1 settembre è stato prorogato e scade il 1 gennaio 2023 .
Il modello compilato con tutte le informazioni relative all’accordo di lavoro agile va trasmesso con le nuove modalità telematiche attraverso il portale dei servizi on-line del Ministero del Lavoro, "servizi.lavoro.gov.it " accessibile tramite autenticazione con
- SPID oppure
- CIE
Agli utenti è consentito l’accesso alle funzionalità di trasmissione scegliendo uno tra i seguenti profili:
• Referente aziendale: che può inviare comunicazioni solo per un’azienda, indicata successivamente all’autenticazione
• Soggetto Abilitato: nella medesima sessione di lavoro può inviare comunicazioni per diverse aziende, indicate durate la fase di compilazione.
Il decreto precisa che restano valide le comunicazioni già effettuate secondo le modalità della disciplina previgente. Il nuovo modello va utilizzato quindi per le modifiche di accordi già presenti o per la nuova istaurazione della modalità agile del rapporto di lavoro decorrenti dal 1 settembre.
Come previsto dalla legge 81 2017 il datore di lavoro deve conservare copia dell’accordo individuale per un periodo di cinque anni dalla sottoscrizione.
Per gli invii di numerose comunicazioni (cd invii massivi ) il Ministero ha reso disponibili in data 9 dicembre 2022 i modelli di file excel utilizzabili per gli invii massivi.
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Smart working dal 1 settembre torna l’obbligo di accordo scritto
Il 31 agosto 2022, a meno di nuovi provvedimenti di emergenza, scade la possibilità di utilizzare i dipendenti in smart working senza gli accordi individuali scritti previsti dalla legge istitutiva 81 2017. Fanno eccezione i casi in cui fossero già stati stipulati prima delle deroghe previste dalla normativa di emergenza per il COVID.
L'ultima proroga dello smart working semplificato era stata definita con la legge di conversione del decreto 24 2022 (Leggi Smart working semplificato prorogal al 31 agosto) ed erano circolate voci di una ulteriore prolungamento fino a fine anno, che avrebbe dovuto trovare posto nella conversione del decreto Semplificazioni o nel decreto Aiuti bis ma non sono state confermate
Il decreto Semplificazioni ha reso strutturale invece la possibilità di comunicare in forma semplificata al Ministero un semplice elenco di nominativi dei lavoratori che svolgono le prestazioni in smart working, senza allegare il testo degli accordi.
Ricordiamo che l'art. 18 della L. 81/2017 definisce il lavoro agile quale "modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato allo scopo di incrementarne la produttività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro." Queste "modalità" vanno concordate individualmente o anche con accordi aziendali ma richiedono la firma di ciascun lavoratore di un documento in forma scritta, pena la nullità.
Sempre a seguito della legge 81 2017 si prevede che nello smart working
- la prestazione viene eseguita in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, ed entro i soli limiti di durata massima dell’orari di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva;
- l’attività lavorativa può essere svolta tramite l’utilizzo di strumenti tecnologici;
- quando il lavoratore svolge la prestazione fuori dai locali aziendali non è necessario che utilizzi una postazione fissa. Se il datore di lavoro assegna al lavoratore strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa, è responsabile della loro sicurezza e buon funzionamento."
- l'accordo tra le parti deve prevedere anche la durata della modalità di lavoro agile (a termine o a tempo indeterminato) fissando anche le regole per l’eventuale recesso.
Vale la pena di ricordare anche che sono state pubblicate dal Ministero del lavoro le linee guida che specificano alcuni aspetti ancora non disciplinati per legge Qui il testo del protocollo nazionale smart working 2021
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Smart working semplificato: proroga al 31 agosto 2022
Le modalità di accordo per prestazioni lavorative in smart working in forma sempificata introdotte per l'emergenza Covid restano in vigore fino al 31 agosto 2022.
Lo prevede un articolo inserito dalla legge di conversione nel decreto legge DL 24 2022, pubblicata ieri 23 maggio 2022 in Gazzetta ufficiale
Vediamo meglio nei paragrafi seguenti di cosa si tratta,
Smart working semplificato cos'è
Per i datori di lavoro privati il dl 34 2020 (art . commi 3 e 4) aveva previsto
- Restano possibili accordi individuali "informali" senza forma scritta e gli obblighi di informativa sulla sicurezza possono essere assolti con i documenti disponibili sul sito INAIL inviati ai dipendenti via mail
- Resta possibile inoltre per i datori di lavoro utilizzare la procedura semplificata di comunicazione al Ministero del lavoro con la semplice lista massiva dei nominativi dei lavoratori in smart working, senza allegare gli accordi individuali.(Qui IL MODELLO)
Posto che in vista dell'imminente scadenza molte aziende avevano iniziato a predisporre accordi specifici con il personale il decreto prevede anche che tali intese restino valide cosi come siglate dalle parti ma è ugualmente possibile definire un rinvio della loro efficacia.
Presso il ministero erano state infatti siglate da poco le Linee guida per lo smart working ordinario da utilizzare dopo l'emergenza.(VEDI QUI il nuovo Protocollo)
Il testo integrale della norma sul lavoro agile
Art 90 commi 3-4 DL 34 2020
3. (dal 25 marzo 2020 alla fine dello stato di emergenza ), i datori di lavoro del settore privato comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalita' agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 87 deldecreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per i datori di lavoro pubblici, limitatamente al periodo di tempo di cui al comma 1 e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, la modalita' di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, puo' essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'articolo 22 della medesima legge n. 81 del 2017, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL).