• Smart working

    Smart working: maximulta del Garante alla Regione Lombardia

    Il Garante per la protezione dei dati personali ha sanzionato la Regione Lombardia per una serie di irregolarità nel trattamento dei dati dei propri dipendenti, in particolare relativi a

    • all’uso della posta elettronica e 
    • alla navigazione internet.

    L’ispezione, avviata d’ufficio, mirava a verificare la conformità delle pratiche adottate nel contesto del lavoro agile.

    Dall’istruttoria è emerso che la Regione conservava i metadati della posta elettronica (informazioni su mittente, destinatario, oggetto, orari e dimensioni dei messaggi) per 90 giorni, e i log di navigazione internet per ben 12 mesi, senza aver prima stipulato accordi sindacali come richiesto dalla normativa (art. 4, comma 1, Legge 20 maggio 1970, n. 300). 

    Inoltre, tali trattamenti non erano stati preceduti da una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati, violando l’art. 35 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

    Qui le indicazioni del garante sula privacy nel lavoro dipendente

    Solo durante l’istruttoria, la Regione ha provveduto a regolarizzare la situazione, stipulando accordi con le organizzazioni sindacali e introducendo misure migliorative, ma ciò non è bastato ad evitare la sanzione.

    Scarica qui il provvedimento del Provvedimento  243 del 29 aprile 2025 [doc web 10134221] reso noto nella Newsletter del 30.5.2025.

    Le violazioni: dati conservati troppo a lungo e uso non proporzionato

    Il Garante ha rilevato come la conservazione dei metadati e dei log fosse eccessiva e sproporzionata rispetto alle finalità dichiarate, che erano di natura tecnica o legate alla sicurezza informatica.

     In particolare, per i metadati email, il limite previsto per un uso tecnico e lecito secondo l’art. 4, comma 2, dello Statuto dei Lavoratori, è generalmente fissato a 21 giorni. Superare tale soglia, come nel caso della Regione, rientra invece nella casistica dell’art. 4, comma 1, che impone l’accordo sindacale.

    Per i log di navigazione, la situazione è risultata ancora più delicata: la raccolta sistematica e la possibilità di ricondurre tali dati ai singoli dipendenti, seppure mediante l’incrocio di dati fra fornitori, configura un controllo indiretto dell’attività lavorativa.

     Il Garante ha quindi stabilito che tale pratica, in assenza di adeguate misure tecniche e di anonimizzazione, viola i principi di minimizzazione, proporzionalità e limitazione della conservazione previsti dagli artt. 5 e 25 del GDPR.

    Anche la gestione dei ticket di assistenza tecnica tramite il vecchio sistema OTRS ha sollevato criticità: i dati erano conservati fino a 9 anni senza giustificazioni adeguate, e mancava un accordo specifico con i fornitori per disciplinare il trattamento, in violazione dell’art. 28 del GDPR.

    La decisione del Garante e le misure richieste

    A conclusione dell’istruttoria, il Garante ha dichiarato l’illiceità dei trattamenti e ha inflitto tre sanzioni amministrative distinte:

    • 20.000 euro per la conservazione illecita dei metadati di posta elettronica;
    • 25.000 euro per la conservazione eccessiva dei log internet;
    • 5.000 euro per la gestione impropria dei dati di assistenza tecnica.

    Oltre alla multa, la Regione Lombardia dovrà adottare misure correttive entro 90 giorni, tra cui:

    • anonimizzare i log di navigazione più datati;
    • ridurre a 90 giorni la conservazione dei dati internet, estendibile solo se anonimizzati;
    • limitare l’accesso a tali dati a un numero ristretto di soggetti autorizzati;
    • aggiornare gli accordi sindacali in coerenza con le nuove disposizioni.

    Il provvedimento è stato pubblicato sul sito del Garante in base all’art. 166 del Codice in materia di protezione dei dati personali, per la sua rilevanza e funzione dissuasiva.

  • Smart working

    Smart working genitori: ufficiale la proroga a marzo 2024

    Durante la conversione in legge del decreto lavoro 48/ 2023 era stata reintrodotta la possibilità del lavoro agile in forma semplificata cioè senza la firma di accordi individuali ,  per i dipendenti  delle aziende private con figli fino a 14 anni di età,  fino al 31 dicembre 2023, ennesima proroga  della norma istitutiva del decreto Salva Italia 18 2020, art 87, che rispondeva all'emergenza della pandemia COVID 19.

    Le ultime  disposizioni ancora in vigore erano contenute  nel comma 3-bis dell’art. 42 del   decreto Lavoro 48 2023.

     nel corso della conversione in legge del Decreto Anticipi 145 2023 è stata introdotta una nuova mini proroga , fino al 31 marzo 2024. La novità è stata inaspettata in quanto si tratta di una modifica richiesta dalle minoranze che , in realtà chiedeva un prolungamento fino a giugno. La novità è in vigore  dal 17.12.2023, con  la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale  della legge  191 2023 avvenuta il 16 dicembre 2023. 

    La formulazione della norma  che introduce la proroga modificando decreti precedenti  che facevano riferimento cumulativamente anche ad e categorie di lavoratori (proroga del termine previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell'allegato B9 , ha creato qualche dubbio sul fatto  che la proroga valga anche per i lavoratori fragili .

    La questa possibilità è stata esplicitamente negata dal Dossier studi del Parlamento  sulla legge di conversione che afferma  che  per i lavoratori fragili  "la norma in oggetto fa riferimento alla sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 83 del medesimo D.L. n. 34, la disciplina della quale non trova più applicazione per decorso dei termini”.  Non si escludono comunque ulteriori interventi ministeriali o chiarimenti INPS in materia.

    Ricordiamo di seguito cosa prevede la norma sul lavoro agile per i lavoratori con figli fino a 14 anni di età.

    Smart working genitori  under 14: cos'è

    La norma in sintesi prevede che:

    • i genitori lavoratori dipendenti del  settore  privato  che  hanno almeno un figlio minore di anni 14, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalita'  agile anche  in  assenza  degli  accordi  individuali,   
    • a  condizione  che  tale   modalita' sia compatibile con le caratteristiche della prestazione (in questo si differenzia dal lavoro agile per i lavoratori fragili, che possono essere  anche adibiti  a mansioni diverse o a attività formative).
    • il diritto non è applicabile   se nel nucleo  familiare  è presente un altro  genitore  beneficiario  di  strumenti  di   sostegno  al  reddito per sospensione dell'attività oppure non lavoratore,  
    • resta fermo rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da  18  a  23 della legge 22  maggio  2017,  n.  81.
    • La prestazione lavorativa in lavoro  agile  puo'  essere  svolta anche  attraverso  strumenti  informatici  nella  disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro. 
    • Per l'intero periodo i datori di  lavoro  del  settore privato comunicano al Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data  di  cessazione della prestazione di lavoro in modalita' agile, ricorrendo  alla documentazione resa  disponibile  sul  sito  del  Ministero. 
    •  gli obblighi di  informativa  sulla salute e sicurezza sul lavoro  di  cui  all'articolo  22  della medesima legge n. 81 del 2017, possono essere assolti in  via  telematica  anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile dall'INAIL.

    Smart working genitori: la comunicazione telematica del datore di lavoro

    Si ricorda che in base all'art. 23, primo comma, della Legge 22 maggio 2017, n. 81  dal 1° settembre 2022, il datore di lavoro deve comunicare in via telematica al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile, secondo le modalità individuate con il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 149 del 22 agosto 2022  e relativi Allegati aventi ad oggetto il modello di "Comunicazione Accordo di Lavoro agile (Articolo 23, comma 1, della L. n. 81/2017)" e le "Regole di compilazione della comunicazione dell'accordo per lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità "Lavoro Agile". 

    Dal 1° febbraio 2023 tutte le comunicazioni devono essere inviate soltanto mediante la procedura ordinaria con l'applicativo disponibile su Servizi Lavoro, denominato "Lavoro agile" ma le eventuali comunicazioni relative ai lavoratori "fragili" ed ai lavoratori con figli minori di 14 anni aventi ad oggetto il periodo di lavoro agile sino al 30 giugno 2023, possono essere inoltrate senza l'allegazione dell'accordo individuale.

    Il Ministero del lavoro ha successivamente  aggiornato  la piattaforma di comunicazione  da parte dei datori di lavoro per i periodi dal 28 febbraio 2023 per cui e' possibile per  il datore di lavoro che  effettua la comunicazione in forma individuale, scegliere tra le categorie di lavoratori privi  di accordo individuale quella dei genitori di figli under 14.

    Per chi  utilizza il file excel massivo è stato introdotto il nuovo codice LFU14.

    Aggiornato anche il manuale utente in cui si ricorda che non è necessaria una nuova comunicazione, nel caso  esista con il dipendente  un accordo precedente di smart working  e una precedente comunicazione.

  • Smart working

    Smart working fragili: ok alla proroga al 31 dicembre

    Come annunciato la scadenza del diritto di smart working  per i lavoratori  che rientrano nella definizione di " super-fragili" cioè coloro che sono affetti da gravi patologie croniche  fissata  al 30 settembre slitta al 31 dicembre 2023 .  Il decreto Proroghe n. 132 2023 che ha modificato il termine è stato  convertito in legge e pubblicato in Gazzetta ufficiale il 28 novembre 2023.  

    Qui il testo coordinato del decreto e della legge di conversione n. 170/2023. 

    Durante l'iter di conversione era stata proposta con un emendamento anche la ulteriore proroga al 2024 che pero' non è stata approvata .

    Ricordiamo che la legge di conversione del Decreto Lavoro 48 2023, aveva  introdotto nuove scadenze ora confermate,  per il diritto  allo smart working  per alcune categorie di lavoratori  in condizioni di difficoltà:

    1. 30 SETTEMBRE 2023 per i lavoratori dipendenti cd "superfragili "nel settore pubblico e privato ( le patologie sono elencate nel DM Salute del 4 febbraio 2022)  e 
    2. 31 DICEMBRE  2023  per altri  lavoratori solo del settore privato, ovvero: 
      •  i lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano almeno un figlio, minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa e che non vi sia genitore non lavoratore;
      •  i lavoratori dipendenti che, sulla base delle valutazioni dei medici competenti sono più esposti a rischio di contagio dal virus SARS-CoV-2, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possano caratterizzare una situazione di maggiore rischio, accertata dal medico competente (TU Sicurezza 81 2001)

    Come detto il  decreto Proroghe contiene  l'attesa proroga del termine per la prima categoria. Il testo  prevede  che fino al 31 dicembre 2023 questi lavoratori conservino il diritto al lavoro agile. 

     I datori di lavoro sono quindi tenuti ad assicurare la possibilità anche attraverso l'adibizione a mansioni diverse.  L'art. 8 della bozza  stanzia alcuni fondi  per la eventuale sostituzione di personale scolastico e per i docenti in particolare  è anche prevista l'adibizione a mansioni di supporto alla realizzazione dei Piani formativi .

    Smart working per Lavoratori fragili e superfragili: le differenze

    Va ricordato che la legge 85/2023, di conversione del Decreto lavoro,  ha mantenuto la distinzione  tra due categorie  di lavoratori con problemi di salute, distinzione   che è stata originata da una sovrapposizione normativa originatasi durante il periodo del COVID,  mai stata chiarita dai legislatori cioè 

    1. i lavoratori ora definiti “super fragili”,  sono quelli  individuati  dettagliatamente dal decreto del ministro della Salute del 4 febbraio 2022 la cui  patologia    deve essere  certificata dal medico di base  del  lavoratore . Questi lavoratori hanno  diritto, nel caso svolgano mansioni non adatte al lavoro agile, a essere adibiti  a una mansione diversa, sempre con lo stesso inquadramento previsto dal ccnl applicato. Non sono  soggetti quindi ai regolamenti eventualmente emanati dall'azienda per il lavoro agile, ormai diffuso nelle aziende ben aldilà dei rischi di contagio da COVID,   per motivi invece economici e  organizzativi  e diretto a tutto il personale. I datori di lavoro in questi casi non possono rifiutare il lavoro agile 
    2.  i  lavoratori dipendenti "fragili" che rispondono ai requisiti già individuati in precedenza  nel testo unico per la salute e sicurezza dei lavoratori , come esposti a  maggior  rischio di contagio da Covid per via dell’età o perché immunodepressi in quanto affetti da patologie oncologiche, sottoposti a terapie salvavita e, più in generale, coinvolti in una situazione di fragilità,  certificata dal medico competente dell'azienda. Ai fini dell'adibizione al lavoro agile  non godono dello stesso diritto di cambio di mansione che puo essere valutata dal datore di lavoro rispetto all'organizzazione aziendale

    Smart working i moduli di comunicazione

    Si ricorda che sono a disposizione dei datori di lavoro i moduli aggiornati per le comunicazioni  da parte dei datori di lavoro  sul sito   servizi.lavoro.gov.it, alla voce “Lavoro Agile”, previa autenticazione.

  • Smart working

    Comunicazioni smart working: dal 1 gennaio entro 5 giorni

    Con una FAQ pubblicata sul sito istituzionale il Ministero del lavoro   ricorda che a partire dal 1 gennaio 2022 le comunicazioni  riguardanti nuovi accordi  per prestazioni di lavoro in modalità agile devono essere inviate al ministero entro 5 giorni dalla data di inizio dello "smart working"

     Il termine di 5 giorni riguarda i  datori di lavoro privati  mentre le agenzie di somministrazione, e  il pubblico impiego , hanno  una tempistica di 20 giorni dall'inizio del rappoorto di lavoro in modalità agile.

    In entrambi i casi , come detto  la decorrenza è  l'inizio del periodo di smart  working, o in caso di proroga, la  data finale del periodo precedentemente comunicato.

    Va specificato anche che  la comunicazione, a seguito delle modifiche apportate dal dl 73 2022, deve essere effettuata  con il nuovo modello messo a punto dal ministero  e che riguarda i nuovi accordi stipulati per iscritto con i lavoratori a partire dal 1 gennaio 2023 che sono nuovamente obbligatori  ma non devono essere allegati alla comunicazione 

    Per i rapporti già in atto  il termine del regime transitorio  per le comunicazioni , inizilmanente fissato al 1 settembre è stato prorogato e scade il 1 gennaio 2023 .

    Il modello  compilato con tutte  le informazioni relative all’accordo di lavoro agile  va trasmesso  con le nuove modalità telematiche attraverso il portale dei servizi on-line del Ministero del Lavoro, "servizi.lavoro.gov.it " accessibile tramite autenticazione con 

    •  SPID  oppure  
    • CIE

    Agli utenti è consentito l’accesso alle funzionalità di trasmissione scegliendo uno tra i seguenti profili:

    • Referente aziendale: che può inviare comunicazioni solo per un’azienda, indicata successivamente all’autenticazione 

    • Soggetto Abilitato: nella medesima sessione di lavoro può inviare comunicazioni per diverse aziende, indicate durate la fase di compilazione.

    Il decreto precisa che restano valide le comunicazioni già effettuate secondo le modalità della disciplina previgente.  Il nuovo modello va utilizzato quindi per le modifiche di accordi già presenti o per la nuova istaurazione della modalità agile del rapporto di lavoro decorrenti dal 1 settembre.

    Come previsto dalla legge 81 2017  il datore di lavoro  deve conservare copia dell’accordo individuale per un periodo di cinque anni dalla sottoscrizione.

    Per gli invii di numerose comunicazioni (cd invii massivi )  il Ministero ha reso disponibili  in data 9 dicembre 2022 i modelli di file excel utilizzabili per gli invii massivi. 

    Scarica qui  i TEMPLATE EXCEL.

  • Smart working

    Smart working: da oggi 15.12 invii massivi in Excel

    Le comunicazioni dei nuovi rapporti di lavoro in modalità agile  come  definite dal  Decreto del Ministero del Lavoro  del Lavoro n. 149 del 22 agosto 2022. devono possono essere inviate da oggi 15 dicembre ed  entro il 1 gennaio 2023, come previsto dal decreto del ministro Calderone del 30.11.2022 che ha posticipato la scadenza prevista  per i rapporti di lavoro già attivi. 

     il ministero ha reso disponibili anche nuovi template in excel  per gli invii massivi,  nella sezione modulistica ( QUI sotto i link)

    Attenzione al fatto che le disposizioni si applicano agli accordi individuali stipulati o modificati a decorrere dalla data del 1° settembre 2022. 

    Si ricorda inoltre che il   decreto Aiuti bis 115 2022  convertito in legge,  ha  previsto  una proroga della modalità semplificata fino al 31 dicembre 2022 per cui è ancora possibile  definire rapporti di lavoro agile in maniera unilaterale,  SENZA accordo individuale con il lavoratore.

    Rivediamo le due modalità attualmente in vigore  piu in dettaglio.

    Lavoro agile: doppia modalità  fino al 31.12

    1 – NUOVA COMUNICAZIONE TELEMATICA

    A seguito del decreto Semplificazioni, il DM 149 del 22.9. 2022 ha istituito la  nuova modalità di comunicazione  telematica degli accordi al Ministero tramite la piattaforma telematica servizi.lavoro.gov.it  (vedi sotto i dettagli)

      La comunicazione non necessita di allegare copia dell’accordo, come previsto dalla norma istitutiva del dlgs 81 2017.

    Un comunicato sul sito ministeriale  pubblicato il 26 agosto aveva precisato inoltre che:

    1. L'adempimento è previsto  solo nel caso di nuovi accordi di lavoro agile o qualora si intenda procedere a modifiche (ivi comprese proroghe) di precedenti accordi. Restano valide le comunicazioni già effettuate secondo la disciplina previgente;
    2. a regime, la comunicazione andrà effettuata entro il termine di cinque giorni, dalla stipula dell'accordo
    3. in fase di prima applicazione delle nuove modalità, l'obbligo della comunicazione puo essere assolto entro il 1° gennaio 2023.

    2 -COMUNICAZIONE SEMPLIFICATA EMERGENZIALE

    L'art  25 bis del Decreto Aiuti bis ha previsto però che:

    1.  fino al 31 dicembre  è ancora possibile utilizzare la  procedura "emergenziale" semplificata di comunicazione telematica QUI IL MODELLO  dello smart working per i lavoratori del settore privato, senza  la necessità di sottoscrizione dell'accordo individuale;
    2. con  tale procedura  potranno essere inviate esclusivamente le comunicazioni  per  periodi di lavoro agile che terminano il 31 dicembre 2022. Qualora si estendano temporalmente oltre il 31 dicembre e laddove siano stati sottoscritti accordi individuali, i datori di lavoro utilizzeranno la (nuova) procedura ordinaria di cui al D.M. n. 149 del 22 agosto 2022.IN ogni caso NON è richiesto l'invio dell'accordo individuale.

     ATTENZIONE La mancata comunicazione prevede l’applicazione, di una sanzione amministrativa CHE VA da 100 a 500 euro, per ogni lavoratore interessato.

    Comunicazione telematica  nuovi accordi smart working

    Il modello  compilato con tutte  le informazioni relative all’accordo di lavoro agile  per le prestazioni che proseguono oltre il 31.12.2022  va trasmesso  con le nuove modalità telematiche attraverso il portale dei servizi on-line del ministero del Lavoro,  accessibile tramite autenticazione con 

    •  SPID  oppure  
    • CIE

    Agli utenti è consentito l’accesso alle funzionalità di trasmissione scegliendo uno tra i seguenti profili:

    • Referente aziendale: che può inviare comunicazioni solo per un’azienda, indicata successivamente all’autenticazione 

    • Soggetto Abilitato: nella medesima sessione di lavoro può inviare comunicazioni per diverse aziende, indicate durate la fase di compilazione.

    Il decreto precisa che restano valide le comunicazioni già effettuate secondo le modalità della disciplina previgente.  Il nuovo modello va utilizzato quindi per le modifiche di accordi già presenti o per la nuova istaurazione della modalità agile del rapporto di lavoro decorrenti dal 1 settembre.

    Come previsto dalla legge 81 2017  il datore di lavoro  deve conservare copia dell’accordo individuale per un periodo di cinque anni dalla sottoscrizione.

    Il sito consente di trasmettere e consultare tre distinte tipologie di comunicazione:

    1. • Inizio: per comunicare l’avvio del periodo di lavoro agile;
    2. • Modifica: per apportare delle rettifiche e degli aggiornamenti sui periodi di lavoro agile in corso già comunicat
    3. • Annullamento sottoscrizione: per eliminare un periodo di lavoro agile precedentemente comunicato, non deve essere confusa con una cessazione o un recesso anticipato né dal periodo di lavoro agile 
    4. • Recesso: per i casi di chiusura anticipata dei periodi di lavoro agile. 

    Invio massivo: Sistema Rest  e nuovi modelli Excel

    In alternativa alla trasmissione tramite  il nuovo  applicativo web   il decreto 149 del 22.8.2022  aveva  confermato la modalità Massiva con il sistema  REST, utile per l’invio di un elevato numero di periodi di lavoro agile da comunicare.

    L’attivazione della modalità massiva REST richiede che l’Azienda o il Soggetto Abilitato debbano inviare una richiesta di contatto tramite un form online disponibile nell’URP Online del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.Nella richiesta deve essere indicato almeno un referente tecnico al quale potersi rivolgere per concludere la procedura di abilitazione.

    Come preannunciato  in occasione della proroga della scadenza,  il Ministero ha reso disponibili  in data 9 dicembre 2022 i modelli di file excel utilizzabili per gli invii massivi. 

    Scarica qui  i TEMPLATE EXCEL.

    Il comunicato non specifica se la modalità Rest resterà ancora utilizzabile. 

    Si attendono comunicazioni ufficiali  ulteriori rispetto al comunicato sul sito istituzionale.

    Allegati:
  • Smart working

    Comunicazione lavoro agile: istruzioni sui campi INAIL

    Sul sio istituzionale del Ministero del lavoro è apparsa venerdi un comunicaato che specifica le modalità di compilazione dei campi relativi  a PAT e VOCE DI TARIFFA INAIL nelle nuove comunicazione di lavoro agile  come modificate dal decreto legge 73 2022 da parte di 

    1.  Amministrazioni statali (per le quali l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è gestita con la forma della Gestione per conto dello Stato) e
    2. altri soggetti tenuti all'assicurazione obbligatoria, ma con forme speciali non gestite direttamente da Inail o altri Enti.

    Il ministero precisa che :

    "Le regole della procedura prevedono che per i soggetti sopra indicati, nella sezione "Rapporto di lavoro", nella quale vengono comunicati i dati relativi alla tipologia e alla durata del contratto di lavoro, il campo "Pat Inail" possa essere valorizzato con i seguenti codici:

    • 99992000 Ministeri
    • 99990000 Ditta Estera
    • 99990001 Studi Professionali/Altro.

    Nel solo caso di ditta di nuova costituzione, alla quale quindi l'Inail non ha ancora attribuito un numero di Pat può essere inserito eccezionalmente il codice "00000000" indicante "in attesa di codice Pat". Allo stesso modo, in merito al campo "Voce di tariffa", ai medesimi soggetti è già consentito l'inserimento in procedura del codice "0000".

    I datori di lavoro che assolvono all'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per i lavoratori, con un soggetto diverso da Inail, come Inpgi o Enpaia, nella comunicazione di smart working devono essere inseriti i valori "000000000" nel campo "Pat Inail" e "0000" nel "Voce di tariffa Inail"."

  • Smart working

    Smart working dal 1 settembre torna l’obbligo di accordo scritto

    Il 31 agosto 2022, a meno di nuovi provvedimenti di emergenza, scade la possibilità di utilizzare i dipendenti in smart working senza  gli accordi individuali scritti previsti dalla legge istitutiva 81 2017. Fanno eccezione i casi in cui fossero già stati stipulati prima  delle deroghe previste dalla normativa di emergenza per il COVID.

    L'ultima proroga  dello smart working semplificato era stata definita con la legge di conversione del decreto 24 2022  (Leggi Smart working semplificato prorogal al 31 agosto)  ed erano circolate voci di una ulteriore prolungamento fino a fine anno, che avrebbe dovuto trovare posto nella conversione del decreto Semplificazioni o nel decreto Aiuti bis ma non sono state confermate

    Il decreto Semplificazioni ha reso strutturale invece la  possibilità di comunicare   in forma semplificata al Ministero  un semplice elenco di nominativi dei lavoratori che svolgono le prestazioni in smart working, senza allegare  il testo degli accordi.

     Ricordiamo che l'art. 18 della L. 81/2017  definisce il lavoro agile quale "modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato allo scopo di incrementarne la produttività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro." Queste "modalità" vanno concordate individualmente o anche con accordi aziendali ma richiedono la firma di ciascun lavoratore  di un documento in forma scritta, pena la nullità.

    Sempre a seguito della  legge 81 2017  si prevede che nello smart working

    • la prestazione viene eseguita in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, ed entro i soli limiti di durata massima dell’orari di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva;
    • l’attività lavorativa può essere svolta tramite l’utilizzo di strumenti tecnologici;
    • quando il lavoratore svolge la prestazione fuori dai locali aziendali non è necessario che utilizzi una postazione fissa. Se il datore di lavoro assegna al lavoratore strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa, è responsabile della loro sicurezza e buon funzionamento."
    • l'accordo tra le parti deve  prevedere anche  la durata della modalità di lavoro agile (a termine o a tempo indeterminato) fissando anche le regole per l’eventuale recesso.

    Vale la pena di ricordare anche che sono state pubblicate dal Ministero del lavoro le linee guida che specificano alcuni aspetti ancora non disciplinati per legge  Qui il testo del protocollo nazionale smart working 2021