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Smart working: maximulta del Garante alla Regione Lombardia
Il Garante per la protezione dei dati personali ha sanzionato la Regione Lombardia per una serie di irregolarità nel trattamento dei dati dei propri dipendenti, in particolare relativi a
- all’uso della posta elettronica e
- alla navigazione internet.
L’ispezione, avviata d’ufficio, mirava a verificare la conformità delle pratiche adottate nel contesto del lavoro agile.
Dall’istruttoria è emerso che la Regione conservava i metadati della posta elettronica (informazioni su mittente, destinatario, oggetto, orari e dimensioni dei messaggi) per 90 giorni, e i log di navigazione internet per ben 12 mesi, senza aver prima stipulato accordi sindacali come richiesto dalla normativa (art. 4, comma 1, Legge 20 maggio 1970, n. 300).
Inoltre, tali trattamenti non erano stati preceduti da una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati, violando l’art. 35 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).
Qui le indicazioni del garante sula privacy nel lavoro dipendente
Solo durante l’istruttoria, la Regione ha provveduto a regolarizzare la situazione, stipulando accordi con le organizzazioni sindacali e introducendo misure migliorative, ma ciò non è bastato ad evitare la sanzione.
Scarica qui il provvedimento del Provvedimento 243 del 29 aprile 2025 [doc web 10134221] reso noto nella Newsletter del 30.5.2025.
Le violazioni: dati conservati troppo a lungo e uso non proporzionato
Il Garante ha rilevato come la conservazione dei metadati e dei log fosse eccessiva e sproporzionata rispetto alle finalità dichiarate, che erano di natura tecnica o legate alla sicurezza informatica.
In particolare, per i metadati email, il limite previsto per un uso tecnico e lecito secondo l’art. 4, comma 2, dello Statuto dei Lavoratori, è generalmente fissato a 21 giorni. Superare tale soglia, come nel caso della Regione, rientra invece nella casistica dell’art. 4, comma 1, che impone l’accordo sindacale.
Per i log di navigazione, la situazione è risultata ancora più delicata: la raccolta sistematica e la possibilità di ricondurre tali dati ai singoli dipendenti, seppure mediante l’incrocio di dati fra fornitori, configura un controllo indiretto dell’attività lavorativa.
Il Garante ha quindi stabilito che tale pratica, in assenza di adeguate misure tecniche e di anonimizzazione, viola i principi di minimizzazione, proporzionalità e limitazione della conservazione previsti dagli artt. 5 e 25 del GDPR.
Anche la gestione dei ticket di assistenza tecnica tramite il vecchio sistema OTRS ha sollevato criticità: i dati erano conservati fino a 9 anni senza giustificazioni adeguate, e mancava un accordo specifico con i fornitori per disciplinare il trattamento, in violazione dell’art. 28 del GDPR.
La decisione del Garante e le misure richieste
A conclusione dell’istruttoria, il Garante ha dichiarato l’illiceità dei trattamenti e ha inflitto tre sanzioni amministrative distinte:
- 20.000 euro per la conservazione illecita dei metadati di posta elettronica;
- 25.000 euro per la conservazione eccessiva dei log internet;
- 5.000 euro per la gestione impropria dei dati di assistenza tecnica.
Oltre alla multa, la Regione Lombardia dovrà adottare misure correttive entro 90 giorni, tra cui:
- anonimizzare i log di navigazione più datati;
- ridurre a 90 giorni la conservazione dei dati internet, estendibile solo se anonimizzati;
- limitare l’accesso a tali dati a un numero ristretto di soggetti autorizzati;
- aggiornare gli accordi sindacali in coerenza con le nuove disposizioni.
Il provvedimento è stato pubblicato sul sito del Garante in base all’art. 166 del Codice in materia di protezione dei dati personali, per la sua rilevanza e funzione dissuasiva.
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Smart working fragili: ok alla proroga al 31 dicembre
Come annunciato la scadenza del diritto di smart working per i lavoratori che rientrano nella definizione di " super-fragili" cioè coloro che sono affetti da gravi patologie croniche fissata al 30 settembre slitta al 31 dicembre 2023 . Il decreto Proroghe n. 132 2023 che ha modificato il termine è stato convertito in legge e pubblicato in Gazzetta ufficiale il 28 novembre 2023.
Qui il testo coordinato del decreto e della legge di conversione n. 170/2023.
Durante l'iter di conversione era stata proposta con un emendamento anche la ulteriore proroga al 2024 che pero' non è stata approvata .
Ricordiamo che la legge di conversione del Decreto Lavoro 48 2023, aveva introdotto nuove scadenze ora confermate, per il diritto allo smart working per alcune categorie di lavoratori in condizioni di difficoltà:
- 30 SETTEMBRE 2023 per i lavoratori dipendenti cd "superfragili "nel settore pubblico e privato ( le patologie sono elencate nel DM Salute del 4 febbraio 2022) e
- 31 DICEMBRE 2023 per altri lavoratori solo del settore privato, ovvero:
- – i lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano almeno un figlio, minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa e che non vi sia genitore non lavoratore;
- – i lavoratori dipendenti che, sulla base delle valutazioni dei medici competenti sono più esposti a rischio di contagio dal virus SARS-CoV-2, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possano caratterizzare una situazione di maggiore rischio, accertata dal medico competente (TU Sicurezza 81 2001)
Come detto il decreto Proroghe contiene l'attesa proroga del termine per la prima categoria. Il testo prevede che fino al 31 dicembre 2023 questi lavoratori conservino il diritto al lavoro agile.
I datori di lavoro sono quindi tenuti ad assicurare la possibilità anche attraverso l'adibizione a mansioni diverse. L'art. 8 della bozza stanzia alcuni fondi per la eventuale sostituzione di personale scolastico e per i docenti in particolare è anche prevista l'adibizione a mansioni di supporto alla realizzazione dei Piani formativi .
Smart working per Lavoratori fragili e superfragili: le differenze
Va ricordato che la legge 85/2023, di conversione del Decreto lavoro, ha mantenuto la distinzione tra due categorie di lavoratori con problemi di salute, distinzione che è stata originata da una sovrapposizione normativa originatasi durante il periodo del COVID, mai stata chiarita dai legislatori cioè
- i lavoratori ora definiti “super fragili”, sono quelli individuati dettagliatamente dal decreto del ministro della Salute del 4 febbraio 2022 la cui patologia deve essere certificata dal medico di base del lavoratore . Questi lavoratori hanno diritto, nel caso svolgano mansioni non adatte al lavoro agile, a essere adibiti a una mansione diversa, sempre con lo stesso inquadramento previsto dal ccnl applicato. Non sono soggetti quindi ai regolamenti eventualmente emanati dall'azienda per il lavoro agile, ormai diffuso nelle aziende ben aldilà dei rischi di contagio da COVID, per motivi invece economici e organizzativi e diretto a tutto il personale. I datori di lavoro in questi casi non possono rifiutare il lavoro agile
- i lavoratori dipendenti "fragili" che rispondono ai requisiti già individuati in precedenza nel testo unico per la salute e sicurezza dei lavoratori , come esposti a maggior rischio di contagio da Covid per via dell’età o perché immunodepressi in quanto affetti da patologie oncologiche, sottoposti a terapie salvavita e, più in generale, coinvolti in una situazione di fragilità, certificata dal medico competente dell'azienda. Ai fini dell'adibizione al lavoro agile non godono dello stesso diritto di cambio di mansione che puo essere valutata dal datore di lavoro rispetto all'organizzazione aziendale
Smart working i moduli di comunicazione
Si ricorda che sono a disposizione dei datori di lavoro i moduli aggiornati per le comunicazioni da parte dei datori di lavoro sul sito servizi.lavoro.gov.it, alla voce “Lavoro Agile”, previa autenticazione.
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Smart working e lavoratori frontalieri: il punto dell’Agenzia delle Entrate
Con la Circolare del 18.08.2023 n. 25, l'Agenzia delle Entrate analizza e sintetizza i più recenti sviluppi, al livello sia nazionale, sia internazionale, riguardanti l’imposizione di talune categorie di lavoratori particolarmente interessate dall’affermarsi di modalità di svolgimento della prestazione che vedono una separazione tra:
- il luogo di svolgimento dell’attività,
- il luogo della residenza
- e il luogo in cui si esplicano gli effetti di tale attività lavorativa.
L’intensificarsi del ricorso a tali forme organizzative, che spesso accompagnano fenomeni di lavoro transfrontaliero o “frontaliero”, coinvolgendo quindi due o più giurisdizioni, ha generato taluni dubbi interpretativi in merito alle regole di tassazione applicabili.
Dopo l’accelerazione della diffusione dovuta al periodo dell’emergenza pandemica Covid19, peraltro, queste modalità di lavoro “agile” o “flessibile”, sono divenute o si avviano a diventare, in determinati settori, modalità “ordinarie” di svolgimento della prestazione lavorativa.
Di conseguenza, particolarmente rilevante appare l’individuazione dei profili fiscali legati al fenomeno di c.d. “mobility of work”.
Con la presente Circolare, l'Agenzia fornisce quindi tutti i chiarimenti in relazione a due ordini di fenomeni, a ciascuno dei quali è dedicata una specifica elaborazione:
- la prima parte fornisce chiarimenti e istruzioni applicative sui profili
fiscali del lavoro da remoto (c.d. smart working), focalizzando l’attenzione sui più recenti orientamenti della prassi sul punto, anche ai fini dell’applicazione dei regimi agevolativi rivolti alle persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia per svolgere un’attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano, disciplinati dall’articolo 16 del dlgs del 14 settembre 2015, n. 147 (c.d. regime speciale per lavoratori impatriati), nonché dall’articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (regime speciale per docenti e ricercatori); - a seconda parte è, invece, dedicata alla speciale disciplina concernente i lavoratori “frontalieri”, alla luce anche dei recenti sviluppi e del nuovo Accordo internazionale siglato con la Svizzera, e delle novità introdotte dalla relativa legge di ratifica (legge 13 giugno 2023 n. 83, pubblicata nella G.U. n. 151 del 30 giugno 2023).
Tra dette modifiche, si evidenziano l’innovativa definizione di “lavoratore frontaliere”, nonché le nuove regole impositive.
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Smart working fragili: proroga al 30 giugno 2023
In arrivo una nuova proroga per le prestazioni lavorative in smart working fino al 30 giugno 2023 . Lo prevede una emendamento approvato in Commissione durante la conversione in legge del decreto Milleproroghe. Il ministero del lavoro con un comunicato di ieri nel sito istituzionale dà per certa la modifica normativa affermando testualmente:
" Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Governo mantengono le promesse sulla proroga fino al 30 giugno per i lavoratori fragili, tanto del settore pubblico che di quello privato.
Il Ministro Marina Calderone, in tal senso, aveva già annunciato durante il question time al Senato del 26 gennaio scorso l'impegno a trovare le risorse per permettere la proroga dello smart working oltre il 31 marzo. Impegno concretizzatosi grazie alle coperture finanziarie (16 milioni di euro), oltre che del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, anche dei Ministeri dell'Economia e delle Finanze e dell'Istruzione e del Merito ad un emendamento al Decreto Milleproroghe approvato stamattina all'unanimità presso le Commissioni Bilancio e Affari costituzionali del Senato
Ricordiamo che l'art. 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, a causa dell'emergenza COVID aveva stabilito che i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilita' con connotazione di gravita' (Legge 104/1992) hanno diritto :
- a svolgere di norma la prestazione lavorativa in modalita' agile, oppure
- ad essere adibiti a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, previsti dal CCNL
- o specifiche attivita' di formazione professionale anche da remoto;
La disposizione è stata prorogata piu volte, fino all'ultima proroga contenuta nella legge di bilancio 2023 (art. 1 comma 306) , con scadenza 31 marzo 2023.
Chi ha diritto al lavoro agile
Per quanto riguarda i beneficiari della isura era stato pubblicato in G.U. n. 35 dell'11 febbraio 2022 il Decreto 4 febbraio 2022 del Ministero della salute con l'individuazione delle patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravita', in presenza delle quali a prestazione lavorativa e' normalmente svolta in modalita' agile (cd. smart working).
Va sottolineato però che il testo della legge di bilancio rinvia espressamente al decreto ministeriale sopracitato, diversamente dalla precedente proroga del DL Aiuti bis ( Dl 115/2022) che invece richiamava l’articolo 26, comma 2, del Dl 18/2020, il quale prevede come beneficiari
- i lavoratori portatori di disabilità grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 104/1992 o
- quelli che versano in una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita.
Nel messaggio INPS 3622 del 30 giugno 2022 si accordava il diritto al lavoro agile a tutte le categorie previste dai diversi provvedimenti normativi, mentre la tutela economica in caso di assenza era riservata SOLO ai soggetti portatori delle patologie elencate dal DM di febbraio 2022.
Ora la lettura formalistica della norma della legge di bilancio porterebbe ad escludere dal lavoro agile le categorie previste dal DL 18-2020.
A questo punto sarebbe auspicabile per fugare ogni dubbio un nuovo chiarimento ministeriale o dell'Istituto previdenziale.
Patologie per diritto al lavoro agile – Decreto Ministero della salute 4.2.2022
Il ministero della salute aveva individuato in particolare le seguenti patologie e condizioni per il diritto allo smart working:
A) indipendentemente dallo stato vaccinale:
a.1) pazienti con marcata compromissione della risposta immunitaria per: trapianto di organo solido in terapia immunosoppressiva; trapianto di cellule staminali ematopoietiche (entro due annidal trapianto o in terapia immunosoppressiva per malattia deltrapianto contro l'ospite cronica); attesa di trapianto d'organo; terapie a base di cellule T esprimenti un Recettore ChimericoAntigenico (cellule CAR-T); patologia oncologica o onco-ematologica in trattamento con farmaci immunosoppressivi, mielosoppressivi o a meno di sei mesi dalla sospensione delle cure; immunodeficienze primitive (es. sindrome di DiGeorge, sindrome di Wiskott-Aldrich, immunodeficienza comune variabile etc.); immunodeficienze secondarie a trattamento farmacologico (es:terapia corticosteroidea ad alto dosaggio protratta nel tempo, farmaci immunosoppressori, farmaci biologici con rilevante impatto sulla funzionalita' del sistema immunitario etc.); dialisi e insufficienza renale cronica grave; pregressa splenectomia; sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) con conta dei linfociti T CD4+ < 200cellule/µl o sulla base di giudizio clinico;
a.2) pazienti che presentino tre o piu' delle seguenti condizioni patologiche:
- cardiopatia ischemica;
- fibrillazione atriale;
- scompenso cardiaco;
- ictus;
- diabete mellito;
- bronco-pneumopatia ostruttiva cronica;
- epatite cronica;
- obesita';
B soggetti esentati dalla vaccinazione anti COVID per motivi sanitari e contemporaneamente almeno una delle seguenti condizioni:
- eta' >60 anni;
- condizioni di cui all'allegato 2 della circolare della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute n. 45886 dell'8 ottobre 2021.