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Smart working genitori: ufficiale la proroga a marzo 2024
Durante la conversione in legge del decreto lavoro 48/ 2023 era stata reintrodotta la possibilità del lavoro agile in forma semplificata cioè senza la firma di accordi individuali , per i dipendenti delle aziende private con figli fino a 14 anni di età, fino al 31 dicembre 2023, ennesima proroga della norma istitutiva del decreto Salva Italia 18 2020, art 87, che rispondeva all'emergenza della pandemia COVID 19.
Le ultime disposizioni ancora in vigore erano contenute nel comma 3-bis dell’art. 42 del decreto Lavoro 48 2023.
nel corso della conversione in legge del Decreto Anticipi 145 2023 è stata introdotta una nuova mini proroga , fino al 31 marzo 2024. La novità è stata inaspettata in quanto si tratta di una modifica richiesta dalle minoranze che , in realtà chiedeva un prolungamento fino a giugno. La novità è in vigore dal 17.12.2023, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge 191 2023 avvenuta il 16 dicembre 2023.
La formulazione della norma che introduce la proroga modificando decreti precedenti che facevano riferimento cumulativamente anche ad e categorie di lavoratori (proroga del termine previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell'allegato B9 , ha creato qualche dubbio sul fatto che la proroga valga anche per i lavoratori fragili .
La questa possibilità è stata esplicitamente negata dal Dossier studi del Parlamento sulla legge di conversione che afferma che per i lavoratori fragili "la norma in oggetto fa riferimento alla sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 83 del medesimo D.L. n. 34, la disciplina della quale non trova più applicazione per decorso dei termini”. Non si escludono comunque ulteriori interventi ministeriali o chiarimenti INPS in materia.
Ricordiamo di seguito cosa prevede la norma sul lavoro agile per i lavoratori con figli fino a 14 anni di età.
Smart working genitori under 14: cos'è
La norma in sintesi prevede che:
- i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalita' agile anche in assenza degli accordi individuali,
- a condizione che tale modalita' sia compatibile con le caratteristiche della prestazione (in questo si differenzia dal lavoro agile per i lavoratori fragili, che possono essere anche adibiti a mansioni diverse o a attività formative).
- il diritto non è applicabile se nel nucleo familiare è presente un altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito per sospensione dell'attività oppure non lavoratore,
- resta fermo rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.
- La prestazione lavorativa in lavoro agile puo' essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro.
- Per l'intero periodo i datori di lavoro del settore privato comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalita' agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito del Ministero.
- gli obblighi di informativa sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 22 della medesima legge n. 81 del 2017, possono essere assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile dall'INAIL.
Smart working genitori: la comunicazione telematica del datore di lavoro
Si ricorda che in base all'art. 23, primo comma, della Legge 22 maggio 2017, n. 81 dal 1° settembre 2022, il datore di lavoro deve comunicare in via telematica al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile, secondo le modalità individuate con il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 149 del 22 agosto 2022 e relativi Allegati aventi ad oggetto il modello di "Comunicazione Accordo di Lavoro agile (Articolo 23, comma 1, della L. n. 81/2017)" e le "Regole di compilazione della comunicazione dell'accordo per lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità "Lavoro Agile".
Dal 1° febbraio 2023 tutte le comunicazioni devono essere inviate soltanto mediante la procedura ordinaria con l'applicativo disponibile su Servizi Lavoro, denominato "Lavoro agile" ma le eventuali comunicazioni relative ai lavoratori "fragili" ed ai lavoratori con figli minori di 14 anni aventi ad oggetto il periodo di lavoro agile sino al 30 giugno 2023, possono essere inoltrate senza l'allegazione dell'accordo individuale.
Il Ministero del lavoro ha successivamente aggiornato la piattaforma di comunicazione da parte dei datori di lavoro per i periodi dal 28 febbraio 2023 per cui e' possibile per il datore di lavoro che effettua la comunicazione in forma individuale, scegliere tra le categorie di lavoratori privi di accordo individuale quella dei genitori di figli under 14.
Per chi utilizza il file excel massivo è stato introdotto il nuovo codice LFU14.
Aggiornato anche il manuale utente in cui si ricorda che non è necessaria una nuova comunicazione, nel caso esista con il dipendente un accordo precedente di smart working e una precedente comunicazione.
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Smart working fragili: ok alla proroga al 31 dicembre
Come annunciato la scadenza del diritto di smart working per i lavoratori che rientrano nella definizione di " super-fragili" cioè coloro che sono affetti da gravi patologie croniche fissata al 30 settembre slitta al 31 dicembre 2023 . Il decreto Proroghe n. 132 2023 che ha modificato il termine è stato convertito in legge e pubblicato in Gazzetta ufficiale il 28 novembre 2023.
Qui il testo coordinato del decreto e della legge di conversione n. 170/2023.
Durante l'iter di conversione era stata proposta con un emendamento anche la ulteriore proroga al 2024 che pero' non è stata approvata .
Ricordiamo che la legge di conversione del Decreto Lavoro 48 2023, aveva introdotto nuove scadenze ora confermate, per il diritto allo smart working per alcune categorie di lavoratori in condizioni di difficoltà:
- 30 SETTEMBRE 2023 per i lavoratori dipendenti cd "superfragili "nel settore pubblico e privato ( le patologie sono elencate nel DM Salute del 4 febbraio 2022) e
- 31 DICEMBRE 2023 per altri lavoratori solo del settore privato, ovvero:
- – i lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano almeno un figlio, minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa e che non vi sia genitore non lavoratore;
- – i lavoratori dipendenti che, sulla base delle valutazioni dei medici competenti sono più esposti a rischio di contagio dal virus SARS-CoV-2, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possano caratterizzare una situazione di maggiore rischio, accertata dal medico competente (TU Sicurezza 81 2001)
Come detto il decreto Proroghe contiene l'attesa proroga del termine per la prima categoria. Il testo prevede che fino al 31 dicembre 2023 questi lavoratori conservino il diritto al lavoro agile.
I datori di lavoro sono quindi tenuti ad assicurare la possibilità anche attraverso l'adibizione a mansioni diverse. L'art. 8 della bozza stanzia alcuni fondi per la eventuale sostituzione di personale scolastico e per i docenti in particolare è anche prevista l'adibizione a mansioni di supporto alla realizzazione dei Piani formativi .
Smart working per Lavoratori fragili e superfragili: le differenze
Va ricordato che la legge 85/2023, di conversione del Decreto lavoro, ha mantenuto la distinzione tra due categorie di lavoratori con problemi di salute, distinzione che è stata originata da una sovrapposizione normativa originatasi durante il periodo del COVID, mai stata chiarita dai legislatori cioè
- i lavoratori ora definiti “super fragili”, sono quelli individuati dettagliatamente dal decreto del ministro della Salute del 4 febbraio 2022 la cui patologia deve essere certificata dal medico di base del lavoratore . Questi lavoratori hanno diritto, nel caso svolgano mansioni non adatte al lavoro agile, a essere adibiti a una mansione diversa, sempre con lo stesso inquadramento previsto dal ccnl applicato. Non sono soggetti quindi ai regolamenti eventualmente emanati dall'azienda per il lavoro agile, ormai diffuso nelle aziende ben aldilà dei rischi di contagio da COVID, per motivi invece economici e organizzativi e diretto a tutto il personale. I datori di lavoro in questi casi non possono rifiutare il lavoro agile
- i lavoratori dipendenti "fragili" che rispondono ai requisiti già individuati in precedenza nel testo unico per la salute e sicurezza dei lavoratori , come esposti a maggior rischio di contagio da Covid per via dell’età o perché immunodepressi in quanto affetti da patologie oncologiche, sottoposti a terapie salvavita e, più in generale, coinvolti in una situazione di fragilità, certificata dal medico competente dell'azienda. Ai fini dell'adibizione al lavoro agile non godono dello stesso diritto di cambio di mansione che puo essere valutata dal datore di lavoro rispetto all'organizzazione aziendale
Smart working i moduli di comunicazione
Si ricorda che sono a disposizione dei datori di lavoro i moduli aggiornati per le comunicazioni da parte dei datori di lavoro sul sito servizi.lavoro.gov.it, alla voce “Lavoro Agile”, previa autenticazione.
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Smart working fragili: proroga al 30 giugno 2023
In arrivo una nuova proroga per le prestazioni lavorative in smart working fino al 30 giugno 2023 . Lo prevede una emendamento approvato in Commissione durante la conversione in legge del decreto Milleproroghe. Il ministero del lavoro con un comunicato di ieri nel sito istituzionale dà per certa la modifica normativa affermando testualmente:
" Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Governo mantengono le promesse sulla proroga fino al 30 giugno per i lavoratori fragili, tanto del settore pubblico che di quello privato.
Il Ministro Marina Calderone, in tal senso, aveva già annunciato durante il question time al Senato del 26 gennaio scorso l'impegno a trovare le risorse per permettere la proroga dello smart working oltre il 31 marzo. Impegno concretizzatosi grazie alle coperture finanziarie (16 milioni di euro), oltre che del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, anche dei Ministeri dell'Economia e delle Finanze e dell'Istruzione e del Merito ad un emendamento al Decreto Milleproroghe approvato stamattina all'unanimità presso le Commissioni Bilancio e Affari costituzionali del Senato
Ricordiamo che l'art. 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, a causa dell'emergenza COVID aveva stabilito che i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilita' con connotazione di gravita' (Legge 104/1992) hanno diritto :
- a svolgere di norma la prestazione lavorativa in modalita' agile, oppure
- ad essere adibiti a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, previsti dal CCNL
- o specifiche attivita' di formazione professionale anche da remoto;
La disposizione è stata prorogata piu volte, fino all'ultima proroga contenuta nella legge di bilancio 2023 (art. 1 comma 306) , con scadenza 31 marzo 2023.
Chi ha diritto al lavoro agile
Per quanto riguarda i beneficiari della isura era stato pubblicato in G.U. n. 35 dell'11 febbraio 2022 il Decreto 4 febbraio 2022 del Ministero della salute con l'individuazione delle patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravita', in presenza delle quali a prestazione lavorativa e' normalmente svolta in modalita' agile (cd. smart working).
Va sottolineato però che il testo della legge di bilancio rinvia espressamente al decreto ministeriale sopracitato, diversamente dalla precedente proroga del DL Aiuti bis ( Dl 115/2022) che invece richiamava l’articolo 26, comma 2, del Dl 18/2020, il quale prevede come beneficiari
- i lavoratori portatori di disabilità grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 104/1992 o
- quelli che versano in una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita.
Nel messaggio INPS 3622 del 30 giugno 2022 si accordava il diritto al lavoro agile a tutte le categorie previste dai diversi provvedimenti normativi, mentre la tutela economica in caso di assenza era riservata SOLO ai soggetti portatori delle patologie elencate dal DM di febbraio 2022.
Ora la lettura formalistica della norma della legge di bilancio porterebbe ad escludere dal lavoro agile le categorie previste dal DL 18-2020.
A questo punto sarebbe auspicabile per fugare ogni dubbio un nuovo chiarimento ministeriale o dell'Istituto previdenziale.
Patologie per diritto al lavoro agile – Decreto Ministero della salute 4.2.2022
Il ministero della salute aveva individuato in particolare le seguenti patologie e condizioni per il diritto allo smart working:
A) indipendentemente dallo stato vaccinale:
a.1) pazienti con marcata compromissione della risposta immunitaria per: trapianto di organo solido in terapia immunosoppressiva; trapianto di cellule staminali ematopoietiche (entro due annidal trapianto o in terapia immunosoppressiva per malattia deltrapianto contro l'ospite cronica); attesa di trapianto d'organo; terapie a base di cellule T esprimenti un Recettore ChimericoAntigenico (cellule CAR-T); patologia oncologica o onco-ematologica in trattamento con farmaci immunosoppressivi, mielosoppressivi o a meno di sei mesi dalla sospensione delle cure; immunodeficienze primitive (es. sindrome di DiGeorge, sindrome di Wiskott-Aldrich, immunodeficienza comune variabile etc.); immunodeficienze secondarie a trattamento farmacologico (es:terapia corticosteroidea ad alto dosaggio protratta nel tempo, farmaci immunosoppressori, farmaci biologici con rilevante impatto sulla funzionalita' del sistema immunitario etc.); dialisi e insufficienza renale cronica grave; pregressa splenectomia; sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) con conta dei linfociti T CD4+ < 200cellule/µl o sulla base di giudizio clinico;
a.2) pazienti che presentino tre o piu' delle seguenti condizioni patologiche:
- cardiopatia ischemica;
- fibrillazione atriale;
- scompenso cardiaco;
- ictus;
- diabete mellito;
- bronco-pneumopatia ostruttiva cronica;
- epatite cronica;
- obesita';
B soggetti esentati dalla vaccinazione anti COVID per motivi sanitari e contemporaneamente almeno una delle seguenti condizioni:
- eta' >60 anni;
- condizioni di cui all'allegato 2 della circolare della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute n. 45886 dell'8 ottobre 2021.