• Società di Comodo

    Redditi SC: il quadro RS e le società di comodo

    Le Entrate hanno pubblicato il Modello Redditi SC 2025 per la dichiarazione dei redditi delle società relativamente al periodo di imposta 2024.

    Tra le novità vi è il'aggiornamento del prospetto relativo alla verifica dell’operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti di comodo del quadro RS, per accogliere le modifiche previste dall’art. 20 del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192.

    Redditi SC: il quadro RS e le società di comodo

    Nel Quadro RS che deve essere compilato dalle società di capitali per la verifica delle condizioni di operatività (art. 30 della legge n. 724 del 1994) quest'anno c'è stato un aggiornamento determinato dalla Riforma Fiscale e in particolare dall'articolo 20 del Dlgs n 192/2024.

    In particolare viene modificato il prospetto “Verifica della operatività e per la determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti di comodo”.

    L'art 20 di cui si tratta recita come segue: Nelle more della revisione della disciplina di contrasto al mero godimento dei beni messi a disposizione dei soci e dei loro familiari gratuitamente o a fronte di un corrispettivo inferiore al valore normale, nell'ambito della disciplina delle società di comodo, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono apportate le seguenti modificazioni:

    • a) al comma 1: 1) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) l'1 per cento al valore dei beni indicati nell'articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e delle quote di partecipazione nelle società commerciali di cui all'articolo 5 del medesimo testo unico, anche se i predetti beni e partecipazioni costituiscono immobilizzazioni finanziarie, aumentato del valore dei crediti;»; 2) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) il 3 per cento al valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili, anche in locazione finanziaria; per gli immobili classificati nella categoria catastale A/10, la predetta percentuale è ridotta al 2,5 per cento; per gli immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati nell'esercizio e nei due precedenti, la percentuale è ulteriormente ridotta al 2 per cento; per tutti gli immobili situati in comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti la percentuale è dell'0,50 per cento;»; 3) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: «b-bis) il 6 per cento delle immobilizzazioni costituite da beni indicati nell'articolo 8-bis, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche in locazione finanziaria;»;
    • b) al comma 3: 1) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) lo 0,75 per cento sul valore dei beni indicati nella lettera a) del comma 1;»; 2) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) il 2,38 per cento sul valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili, anche in locazione finanziaria; per gli immobili classificati nella categoria catastale A/10, la predetta percentuale è ridotta al 2 per cento; per le immobilizzazioni costituite da beni immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati nell'esercizio e nei due precedenti la predetta percentuale è ulteriormente ridotta al 1,5 per cento; per tutti gli immobili situati in comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti la percentuale è dello 0,45 per cento;»; 3) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: «b-bis) il 4,75 per cento sul valore delle immobilizzazioni costituite da beni indicati nell'articolo 8-bis, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche in locazione finanziaria;».

    Come si può riscontrare dal prospetto, le % del quadro RS sono state aggiornate alla novità.

  • Società di Comodo

    Società di comodo: cambiano i calcoli presunti per alcuni beni

    ll DLgs. di riforma di Irpef e Ires approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri, e atteso in GU, stando alla bozza modificata in modo consistente dopo il passaggio alle Commissioni tecniche, apporta anche cambiamenti alla disciplina delle società non operative di cui all’art. 30 della L. 724/94.

    Sinteticamente si rideterminano le aliquote da applicare ad alcune categorie di beni nel calcolo dei ricavi e del reddito minimo presunti.

    Società di comodo: cambiano i calcoli presunti per alcuni beni

    Il 4 dicembre viene approvata la Riforma Ires-Iperf che contiene anche novità per le società di comodo.

    Il testo circolato dal preconsiglio dei ministri indica che, all'art 20 rubricato Modifiche al regime delle società di comodo si prevedono modifiche alle percentuali da utilizzare per determinare i valori di redditività presunta di alcuni beni.

    Nella Relazione illustrativa al decreto, si precisa inoltre che sono state recepite le osservazioni di cui alla lettera m) del parere reso dalla Commissione Finanze della Camera, in cui si richiedeva di dare attuazione all’art. 9 comma 1 lett. b) della L. 111/2023  mediante la rideterminazione delle aliquote dei beni la cui redditività presunta non risulta in linea con i valori medi di mercato.

    L’art. 20 del DLgs. appena approvato recepisce quanto osservato nel parere individuando nuove aliquote, pur non prevedendone una revisione periodica.

    Nelle more della revisione della disciplina di contrasto al mero godimento dei beni messi a disposizione dei soci e dei loro familiari gratuitamente o a fronte di un corrispettivo inferiore al valore normale, nell’ambito della disciplina delle società di comodo, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, all’articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono apportate le seguenti modificazioni:

    • a) al comma 1:
      • 1) la lettera a) è sostituita dalla seguente: 
      • «a) l’1 per cento al valore dei beni indicati nell’articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e delle quote di partecipazione nelle società commerciali di cui all’articolo 5 del medesimo testo unico, anche se i predetti beni e partecipazioni costituiscono immobilizzazioni finanziarie, aumentato del valore dei crediti;»; 
      • 2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
    • «b) il 3 per cento al valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili, anche in locazione finanziaria; per gli immobili classificati nella categoria catastale A/10, la predetta percentuale è ridotta al 2,5 per cento; per gli immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati nell’esercizio e nei due precedenti, la percentuale è ulteriormente ridotta al 2 per cento; per tutti gli immobili situati in comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti la percentuale è dell’0,50 per cento;»;
    • 3) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: 
    • «b-bis) il 6 per cento delle immobilizzazioni costituite da beni indicati nell’articolo 8-bis, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche in locazione finanziaria;»;
    • b) al comma 3: 
    • 1) la lettera a) è sostituita dalla seguente: 
    • «a) lo 0,75 per cento sul valore dei beni indicati nella lettera a) del comma 1;»;        
    • 2) la lettera b) è sostituita dalla seguente: 
    • «b) il 2,38 per cento sul valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili, anche in locazione finanziaria; per gli immobili classificati nella categoria catastale A/10, la predetta percentuale è ridotta al 2 per cento; per le immobilizzazioni costituite da beni immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati nell'esercizio e nei due precedenti la predetta percentuale è ulteriormente ridotta al 1,5 per cento; per tutti gli immobili situati in comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti la percentuale è dello 0,45 per cento;»;
    • 3) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: 
    • «b-bis) il 4,75 per cento sul valore delle immobilizzazioni costituite da beni indicati nell'articolo 8-bis, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche in locazione finanziaria;».

  • Società di Comodo

    Società di comodo: disapplicata per crisi pandemica

    Con risposta a interpello n 911-486/2022 la Direzione Regionale della agenzia delle entrate della Toscana si esprime sulla disapplicazione delle società di comodo a causa della pandemia.

    In particolare il quesito viene posto da una SRL che ha come oggetto della propria attività la gestione di immobili ad uso commerciale.

    La società nel periodo 2019-2021, nell'esercizio dell'attività di gestione immobiliare che si estrinseca nella concessione in locazione dei cespiti immobiliari posseduti, ha gestito vari immobili e tra questi:

    • un’unità immobiliare ad uso commerciale, concessa in locazione dal 2012, ad una società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di una holding con possibilità di reperire sul mercato immobili commerciali in alternativa a quello offerto dalla società istante;
    • un’unità immobiliare ad uso commerciale, concesso in locazione dal 2017, ad una controparte inadempiente verso la quale la società ha intentato azione esecutiva e solo nel corso del 2020, è stato quindi possibile locare l’immobile
    • un’unità immobiliare ad uso ufficio, concessa in locazione ad un organo istituzionale
    • un’unità immobiliare ad uso commerciale, rimasto inutilizzato dal 2020 a fine 2021 a causa delle difficoltà a reperire affittuari.

    A causa della emergenza sanitaria le parti conduttrici del primo e terzo immobile hanno chiesto una consistente riduzione del canone di locazione.

    In entrambi i casi la decisione di accettare un accordo non vantaggioso per la società immobiliare è stata determinata dal peso contrattuale delle controparti, clienti solvibili ed affidabili.
    L’Agenzia con la risposta di cui si tratta ha riscontrato per gli immobili la sussistenza delle condizioni oggettive che hanno reso impossibile il conseguimento di ricavi minimi (art. 30 comma 4-bis della L. 724/94).

    Secondo l'Agenzia le condizioni illustrate darebbero prova della esistenza di un periodo di “non normale svolgimento dell’attività”, fattispecie idonea a concretizzare le oggettive condizioni di disapplicazione richieste dalla norma sulle società di comodo.

    Con questo parere si amplia la fattispecie relativa al non normale svolgimento dell’attività, imputandola alla situazione di crisi derivante dalla pandemia da COVID-19, quale circostanza esogena e indipendente dalla volontà aziendale.

    Concludendo, l'agenzia specifica che "si accoglie parzialmente l'istanza in esame. Più precisamente, l'accoglimento è limitato alle sole unità immobiliari menzionate nell'istanza non estendendosi alle altre unità immobiliari di proprietà dell'istante.
    Sarà cura del contribuente provvedere ad effettuare il test di operatività conformemente a quanto sopra stabilito, eliminando nei calcoli il valore sia degli asset interessati dal presente parere, sia dei ricavi ad essi direttamente correlabili. I documenti normativi e di prassi sopra citati sono consultabili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it, nella sezione "Normativa e prassi".