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CPB: causa di cessazione nelle società tra professionisti
Con Risposta n 247 del 6 dicembre le Entrate chiariscono il caso di una trasformazione eterogenea da associazione professionale tra avvocati in società a responsabilità limitata tra professionisti (Stp).
Viene chiarito che, sebbene, la trasformazione di cui si tratta, non determini modifiche della compagine sociale, rappresenta una causa di cessazione del Concordato preventivo biennale (Cpb) poichè determina una modifica della categoria di reddito ascrivibile alla società.
Vediamo maggiori dettagli della risposta ADE.
CPB: causa di cessazione nelle società tra professionisti
Le Entrate nel replicare evidenziano che l'art. 21 del D.Lgs. n. 13/2024 stabilisce che il CPB o concordato preventivo biennale cessa di avere efficacia nel periodo d’imposta in cui si verifica una delle seguenti condizioni:
- fusione, scissione, conferimento.
- modifiche della compagine sociale.
Anche se la compagine sociale non cambia con la trasformazione in una Srl-Stp, si verifica un cambiamento nella categoria di reddito in quanto:
- nella associazione professionale si tratta di redditi di lavoro autonomo.
- nella STP in forma societaria si tratta di redditi d’impresa.
Da ciò discende che si applicano regole diverse per il calcolo della base imponibile ai fini del concordato.
Nel caso di specie, spiega l’Agenzia, la trasformazione eterogenea da associazione professionale a società tra professionisti con forma giuridica di società a responsabilità limitata rappresenta una modifica ra il soggetto che ha aderito al CPB, ossia l’Associazione e quello che materialmente lo applicherà nel biennio di riferimento, ossia la STP.
Allegati:
Con la trasformazione si viene a determinare la fattispecie per la quale lo stesso soggetto, che ha aderito al Concordato dichiarando di produrre redditi da lavoro autonomo, a seguito della trasformazione, produrrà redditi di impresa per il biennio di sua efficacia.
Dunque, con la trasformazione viene modificata la tipologia di reddito conseguito, con conseguente applicazione di differenti regole per il calcolo della base imponibile oggetto di Concordato in virtù della natura di lavoro autonomo o d’impresa dei redditi prodotti.
Infatti, le dinamiche di funzionamento degli ISA, strumento base per l’elaborazione delle proposte di CPB, e l’impianto del CPB stesso risultano diversi a seconda che si riferiscano a lavoratori autonomi o soggetti imprenditori. -
Transfer pricing: i chiarimenti sulla nozione di intervallo di libera concorrenza
L'Agenzia delle Entrate con la Circolare del 24.05.2022 n. 16, dopo un'analisi dettagliata del quadro normativo di riferimento, ovvero:
- delle modifiche alla disciplina sui prezzi di trasferimento in Italia;
- del Decreto MEF 14 maggio 2018,
- e delle Linee Guida OCSE,
fornisce le istruzioni operative in merito alla corretta interpretazione della nozione di “intervallo di libera concorrenza”.
Indicazioni in merito alla corretta individuazione dell’intervallo di libera concorrenza
L’intervallo di valori conforme al principio di libera concorrenza, secondo quanto precisato dall'Agenzia, va pertanto individuato alla luce di quanto indicato dalle Linee Guida OCSE e del Dm del 14 maggio 2018. In particolare, si considera conforme al principio di libera concorrenza quell’intervallo di valori formato dagli indicatori finanziari selezionati in applicazione del metodo più appropriato relativo a ciascuna operazione tra terzi indipendenti che risulti parimenti comparabile con l’operazione controllata.
Quindi, se l’analisi effettuata risulta affidabile e le operazioni individuate hanno tutte il medesimo livello o grado di comparabilità, andrà preso in considerazione l’intero intervallo di valori risultante dall’applicazione dell’indicatore finanziario selezionato in applicazione del metodo più appropriato (cd. “full range”), ciascuno dei quali è da considerare conforme al principio di libera concorrenza.
Qualora invece le transazioni all’interno dell’intervallo di valori non dovessero avere lo stesso livello o grado di comparabilità con l’operazione controllata, è necessario fare riferimento ai citati “strumenti statistici” al fine di restringere l’intervallo e, quindi, rafforzarne l’affidabilità, sempre che vi sia un numero significativo di operazioni.Sia in caso si adotti l’intervallo pieno (cd. “full range”), sia nel caso in cui sia invece necessario individuare un intervallo più ristretto basato su “strumenti statistici”, tutti i valori contenuti all’interno dell’intervallo devono essere considerati conformi al principio di libera concorrenza.
Pertanto, nel caso in cui l’indicatore finanziario dovesse ricadere all’interno di tale range di libera concorrenza (sia esso intervallo pieno o ristretto), non sarà necessario apportare alcuna rettifica.
Viceversa, se l’indicatore finanziario dovesse ricadere al di fuori dell’intervallo di libera concorrenza, l’impresa dovrà fornire idonea documentazione atta a dimostrare la conformità dell’indicatore utilizzato al principio di libera concorrenza al fine di evitare rettifiche.
Qualora l’impresa non dovesse fornire alcuna prova, ovvero se la prova fornita non risultasse soddisfacente, l’amministrazione finanziaria dovrà operare una rettifica individuando il punto che soddisfa maggiormente il principio di libera concorrenza all’interno dell’intervallo.
Se l’intervallo di libera concorrenza determinato dall’amministrazione finanziaria dovesse comprendere valori caratterizzati da un elevato e omogeno grado di comparabilità, ognuno di essi dovrà essere considerato conforme con il principio di libera concorrenza.
Di conseguenza sarà compito dell’amministrazione finanziaria collocare l’indicatore finanziario individuato dall’impresa sul valore “minimo” o “massimo” dell’intervallo di libera concorrenza che per primo interseca quello individuato.