-
Trasformazione in STP: come gestire le ritenute riattribuite
Le ritenute d’acconto non si perdono con la trasformazione in STP ( srl)
Con la risposta n. 85/2026, l’Agenzia delle Entrate chiarisce un punto molto importante: i crediti possono essere riattribuiti e utilizzati anche dopo il passaggio da associazione professionale a società tra professionisti.
Vediamo meglio il caso di specie.
Trasformazione in STP: come gestire le ritenute riattribuite
Con la Risposta n. 85/2026, l’Agenzia delle Entrate interviene sulle ritenute maturare in uno studio associato che si trasforma in STP.
Il caso analizzato è quello di uno studio associato che, a partire dal 1° gennaio 2026, si trasforma in una STP S.r.l., passando così da un regime di reddito di lavoro autonomo a uno di reddito d’impresa.
In tale caso, ci si domandava che fine facessero le ritenute maturate prima della trasformazione: quelle trattenute sui compensi dello studio, imputate per trasparenza ai soci, ma non interamente utilizzate.
Queste ritenute possono ancora essere recuperate oppure si perdono con il cambio di veste giuridica?
La risposta dell’Agenzia è netta le ritenute non si perdono, possono seguire il percorso già previsto in ambito associativo:
- prima vengono attribuite ai soci, che le utilizzano in dichiarazione per compensare la propria IRPEF;
- poi, se restano eccedenze, possono essere riattribuite allo studio.
Inoltre l’Agenzia chiarisce che questo meccanismo non si interrompe con la trasformazione. Anche se lo studio non esiste più nella forma originaria, ma è diventato una STP, le ritenute riattribuite possono essere utilizzate dalla nuova società.
Secondo l'ADE il passaggio da reddito di lavoro autonomo a reddito d’impresa avrebbe potuto creare una frattura, anche perché le ritenute d’acconto, disciplinate dall’articolo 25 del DPR 600/1973, sono tipiche dei redditi di lavoro autonomo e non operano, in linea generale, per i redditi d’impresa.
Eppure, l’Agenzia supera questa possibile criticità e chiarisce che il credito si è già formato e, in quanto tale, non perde la sua validità.
Alla base di questa conclusione c’è un principio ben preciso: la continuità fiscale.
La trasformazione, infatti, non comporta la nascita di un soggetto completamente nuovo, ma una semplice evoluzione giuridica dello stesso ente.
È quanto stabilisce l’articolo 2498 del codice civile, secondo cui il soggetto trasformato conserva diritti e obblighi.
A questo si aggiunge il richiamo all’articolo 177-bis del TUIR, introdotto dal decreto legislativo n. 192/2024, che disciplina le operazioni di aggregazione tra professionisti.
La norma è chiara nell’affermare che tali operazioni devono avvenire in regime di neutralità fiscale, evitando salti o duplicazioni di imposta e garantendo la continuità dei valori fiscali.
Pertanto secondo il quadro normativo le ritenute non sono legate al tipo di reddito, ma al soggetto che le ha maturate.
E se il soggetto continua a esistere, seppur in forma diversa, anche il credito continua a vivere.
Nella fase dichiarativa, i soci continuano a scomputare le ritenute nel proprio modello Redditi PF relativo al periodo precedente la trasformazione.
L’eventuale eccedenza può essere riattribuita allo studio associato e, a quel punto, confluisce nella posizione della STP, che potrà utilizzarla in compensazione tramite modello F24.
È fondamentale garantire la corretta tracciabilità delle ritenute, coordinare le dichiarazioni dei soci e dello studio e gestire in modo preciso il periodo di imposta “di transizione”.
Ma il principio di fondo è ormai chiaro: non c’è dispersione del credito.
In conclusione la trasformazione in STP non interrompe la storia fiscale dello studio. E le ritenute, lungi dall’essere un elemento critico, diventano un credito pienamente recuperabile anche nella nuova configurazione.
-
CPB e STP: esclusione solo se le attività sono collegate
Con la Risposta a interpello n 45 del 24 febbraio le Entrate replicano ad un quesito sul concordato preventivo biennale per attività di lavoro autonomo e contemporanea partecipazione a un'associazione tra professionisti, quando ricorre la causa di esclusione.
La nuova causa di esclusione dal concordato preventivo biennale (CPB) per i professionisti che partecipano a un’associazione o a una STP ha sollevato dubbi applicativi rilevanti.
L’Agenzia delle Entrate interviene chiarendo quando l’esclusione opera realmente e quando, invece, il professionista può aderire al CPB in autonomia.
CPB e STP: esclusione solo se le attività sono collegate
L’art. 11, comma 1, lett. b-quinquies), del d.lgs. 13/2024, introdotto dal d.lgs. 81/2025, prevede l’esclusione dal CPB per il professionista che:
- dichiara redditi di lavoro autonomo individualmente;
- e contemporaneamente partecipa a un’associazione professionale o STP.
La norma precisa però che l’esclusione non opera se anche l’associazione o la STP aderisce al CPB per i medesimi periodi d’imposta.
La ratio è evidente: evitare possibili disallineamenti o comportamenti opportunistici tra attività individuale e attività associata.
Il caso esaminato dall’Agenzia riguarda un professionista che:
- esercita l’attività di dottore commercialista (ISA DK05U);
- partecipa come associato a una Scuola di sci (ISA DG10U);
- ha ricevuto proposta di CPB per il biennio 2025-2026 per l’attività di commercialista;
- mentre l’associazione aveva aderito al CPB per il biennio 2024-2025.
Viene domandato se la scuola di sci non avesse rinnovato l’adesione al CPB per il biennio successivo, il professionista sarebbe stato escluso dal concordato per la propria attività individuale?
Il contribuente sostiene un’interpretazione restrittiva e sistematica della norma specificando che:
- la causa di esclusione dovrebbe operare solo quando le attività sono sostanzialmente coincidenti o affini;
- cioè quando esiste un collegamento economico unitario;
- e quando le attività sono riconducibili al medesimo ISA o a parametri di affidabilità assimilabili.
Nel caso concreto:
- attività di commercialista;
- attività di insegnante di sci;
sono ambiti completamente diversi, con ISA distinti e parametri autonomi.
L'agenzia concorda con l'istante evidenziando i seguenti elementi:
- assenza di collegamento tra le attività
- disallineamento dei bienni
Secondo l’Agenzia, il professionista può aderire al CPB per la propria attività individuale, anche se l’associazione non rinnova l’adesione per il biennio successivo.
La causa di esclusione sarà invece applicabile quando:
- il professionista svolge la stessa attività sia individualmente sia tramite STP;
- vi è identità o forte affinità economica;
- l’ISA è il medesimo o strettamente collegato;
- i periodi di CPB coincidono.
In questi casi, l’adesione disgiunta potrebbe alterare la coerenza dichiarativa e gli obiettivi di affidabilità fiscale perseguiti dal concordato.
Allegati: -
Lavoro autonomo: primi chiarimenti ADE su interessi, premi e crediti edilizi
L'agenzia delle Enrate con la Risposta a interpello n 171 del 26 giugno fornisce i primi chiarimenti sulla riforma dei redditi di lavoro autonomo di cui all’articolo 5 del Dlgs 192/2024, come modificata dal DL n 84/2025.
In particolare, l’Agenzia delle Entrate affronta tre quesiti posti da un’associazione professionale tra commercialisti, in merito alla qualificazione fiscale di alcune componenti reddituali alla luce della nuova formulazione dell’art. 54 del TUIR, come modificato dal D.Lgs. n. 192/2024
Il quesito si sofferma su:
- interessi attivi derivanti dal conto corrente bancario dell’associazione;
- trattamento del premio assicurativo professionale riaddebitato ai singoli assicurati;
- natura del provento da cessione di crediti edilizi acquistati a sconto.
La replica ADE in sintesi chiarisce:
- gli interessi da conto corrente restano redditi di capitale, esclusi dal reddito autonomo;
- i riaddebiti tra professionisti per spese comuni non generano né ricavi né oneri deducibili, se non per la parte effettivamente riferibile al soggetto;
- il differenziale positivo da crediti edilizi è rilevante ai fini del reddito professionale, con modalità di imputazione basata sul principio di cassa.
1. Gli interessi attivi bancari: redditi di capitale, non di lavoro autonomo
L’istante sostiene che gli interessi attivi da conto corrente non siano collegati all’attività professionale e, pertanto, debbano essere qualificati come redditi di capitale, soggetti a ritenuta a titolo d’imposta.
L’Agenzia delle Entrate conferma tale impostazione e chiarisce che gli interessi percepiti da conti correnti bancari costituiscono redditi di capitale ai sensi dell’art. 44, comma 1, lett. a), del TUIR, in virtù anche dell’introduzione del nuovo comma 3-bis all’art. 54 TUIR ad opera dell’art. 1, comma 1, lett. c), n. 2), del D.L. 84/2025.La disposizione, in vigore per i redditi 2024 in poi, stabilisce che “Gli interessi e gli altri proventi finanziari di cui al Capo III, percepiti nell'esercizio di arti e professioni, costituiscono redditi di capitale”.
Pertanto, tali somme non concorrono alla determinazione del reddito di lavoro autonomo, nonostante siano collegate ad un’attività associativa professionale, ma sono soggette a ritenuta alla fonte del 26% a titolo d’imposta, ex art. 26, commi 2 e 4, DPR 600/1973.Premi assicurativi professionali riaddebitati: esclusi dal reddito
L’istante descrive un meccanismo di copertura assicurativa collettiva secondo il quale l’associazione stipula una polizza per sé e per altri professionisti, con conseguente riaddebito pro-quota del premio a ciascun assicurato.
L’Agenzia ritiene che, in ottica di principio di onnicomprensività, introdotto dal nuovo art. 54 del TUIR, rilevano ai fini del reddito professionale solo gli importi correlati direttamente all’attività.In particolare:
- la quota di premio rimasta effettivamente a carico dell’Associazione è deducibile;
- la parte riaddebitata ai terzi non è deducibile in capo all’Associazione (non essendoci inerenza);
- le somme incassate a titolo di rivalsa del premio non costituiscono reddito di lavoro autonomo, in quanto non percepite “in relazione all’attività artistica o professionale” come richiesto dal comma 1 dell’art. 54 TUIR nella nuova versione.
Tale trattamento è coerente anche con precedenti prassi e giurisprudenza sul concetto di “inerenza” quale limite oggettivo alla deducibilità dei costi
Bonus edilizi acquistati a sconto: il differenziale è ora tassabile
Il quesito più rilevante attiene al trattamento del “provento” costituito dalla differenza tra valore nominale e prezzo d’acquisto di un credito d’imposta edilizio, ai sensi dell’art. 121 del D.L. 34/2020.
In passato, sulla base della risposta n. 472/2023, tale differenziale non era ritenuto imponibile, non configurandosi come corrispettivo di una prestazione professionale o reddito classificabile ai sensi dell’art. 6 del TUIR.
Tuttavia, con l’introduzione del principio di onnicomprensività per il lavoro autonomo (art. 54 TUIR post D.Lgs. 192/2024), l’Agenzia muta orientamento chiarendo che il differenziale positivo derivante dall’acquisto scontato di crediti edilizi concorre alla formazione del reddito professionale, in quanto rientra nella nozione ampia di "tutti i valori percepiti in relazione all’attività", anche se non derivanti da prestazioni rese.
La tassazione segue il principio di cassa:il costo di acquisto del credito è deducibile nel periodo d’imposta in cui è sostenuto;
il valore nominale “incassato” tramite utilizzo in compensazione diventa rilevante ai fini IRPEF nel periodo d’imposta in cui viene effettivamente utilizzato per abbattere imposte e contributi.
Tale criterio impone, quindi, una spalmatura pluriennale della tassazione, in linea con il numero di rate previste per l’utilizzo del credito in compensazione.
Allegati: -
CPB: causa di esclusione per i professionisti che aderiscono a STP
Il Decreto Correttivo pubblicato in GU n 134 del 12 giugno contiene la conferma di novità sulle cause di esclusione per il CPB.
Prima dei dettagli si evidenzia che il 24 giugno è uscita la Circolare ADE n 9 con riepilogo e chiarimenti della misura agevolativa.
CPB: come cambiano le cause di cessazione ed esclusione
Con gli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo Correttivo del CPB si prevede:
- l'introduzione di ulteriori cause di esclusione e di cessazione dal concordato preventivo biennale,
- l'interpretazione autentica in materia di cause di cessazione ed esclusione dal concordato preventivo biennale.
Le due novità riguardano rispettivamente:
- l'introduzione di una nuova causa di esclusione dall’accesso all’istituto del concordato preventivo biennale per i contribuenti, che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo di cui all’articolo 54, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986 e partecipano, contemporaneamente, ad associazioni di cui all’art. 5, comma 3, lettera c) del citato d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero a società tra professionisti di cui all’art. 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, ovvero ancora a una società tra avvocati di cui all’articolo 4-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Per tali casi, viene previsto che l’accesso al concordato, per il lavoratore autonomo è consentito solo se anche le associazioni professionali e le società tra professionisti o tra avvocati cui quest’ultima partecipa, abbia optato per l’adesione alla proposta di concordato per i medesimi periodi d’imposta. Analoga causa di esclusione opera anche per le associazioni e le società menzionate nelle ipotesi in cui non tutti i soci o associati, che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di arti e professioni, aderiscono, per i medesimi periodi d’imposta, alla proposta di concordato preventivo;
- l'introduzione di due nuove cause di cessazione del concordato che si rendono applicabili quando non sono soddisfatte le medesime condizioni previste dalle nuove cause di esclusone. In particolare, viene previsto che l’associazione e le società indicate nella norma cessano dal regime del concordato quando anche solo uno dei soci o degli associati, che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo di cui all’articolo 54, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986, non possono più determinare – qualunque sia la causa di cessazione dal regime – il loro reddito mediante l’adesione alla proposta di concordato. Analoga ipotesi di cessazione si verifica in capo al singolo associato o socio ogniqualvolta la società o l’associazione non può più determinare, con riferimento ai medesimi periodi d’imposta, il reddito sulla base dell’adesione alla proposta di concordato. La disposizione interviene sulla causa di esclusione e di cessazione dal regime del concordato preventivo biennale prevista, rispettivamente, dagli articoli 11, comma 1, lettera b-quater), e 21, comma 1, lettera b-ter), del decreto-legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, chiarendo che per operazioni di conferimento, si intendono esclusivamente quelle che hanno a oggetto una azienda o un ramo di azienda, non rilevando, quindi, ad esempio, il conferimento in denaro da parte dei soci.
Si rimanda alla consultazione delle norme di legge.
-
Contributi Inarcassa per le società: approvato il regolamento
Il Regolamento Generale Inarcassa del 2025, approvato il 15 aprile 2025, è stato approvato anche dai Ministeri vigilanti. L'entrata in vigore è prevista per il 1 gennaio 2026.
Il testo disciplina l’iscrizione e gli obblighi previdenziali specifici delle società che offrono servizi di architettura e ingegneria.
Si applica a tre tipologie di soggetti:
- le Società di Ingegneria (società di capitali o cooperative con oggetto sociale tecnico),
- le Società di Professionisti (costituite solo da iscritti agli albi professionali) e
- le Società tra Professionisti (disciplinate dalla Legge 183/2011 e dal D.I. 34/2013, con presenza obbligatoria di professionisti iscritti in albi o elenchi).
Previdenza INARCASSA: gli obblighi di comunicazione
Tutte le società devono registrarsi presso gli archivi di Inarcassa e fornire annualmente, entro il 31 ottobre, dati aggiornati su PEC, volume d’affari e composizione societaria.
Inarcassa esercita attività di vigilanza ispettiva e di controllo incrociato, potendo richiedere documentazione, inviare questionari, e acquisire informazioni da Agenzia delle Entrate su dichiarazioni IVA e IRPEF. La comunicazione annuale deve includere anche eventuali accertamenti definitivi. I soggetti devono inoltre certificare, quando richiesto, le attività chiavi in mano e le operazioni a IVA differita.
Le comunicazioni sono obbligatorie anche in caso di assenza di attività o volume d’affari nullo.
Come si calcola il volume d'affare:
- Per le Società di Ingegneria con attività “chiavi in mano” (art. 2, comma 2), il volume imponibile è determinato applicando percentuali standard (10% fino a 3 milioni di euro e 5% oltre).
- Le altre società devono calcolare il volume d’affari sulla base dei corrispettivi per attività svolte da ingegneri e architetti, siano essi soci, dipendenti o collaboratori.
Contributi INARCASSA società, sanzioni e vigilanza
Le società sono tenute ad applicare una maggiorazione percentuale (4% dal 2012 al 2024) sui corrispettivi rilevanti ai fini IVA come contributo integrativo da versare a Inarcassa, anche in caso di agevolazioni fiscali o mancato incasso.
ATTENZIONE Per le Società tra Professionisti, il calcolo avviene sulla quota di partecipazione dei soci iscritti agli albi. Il versamento avviene anche mediante modello F24 e in modalità telematica.
Allegata al testo è presente la tabella riepilogativa delle aliquote contributive integrative, fisse al 4% per gli anni dal 2012 al 2024.
Sono previste sanzioni per
- omessa o ritardata comunicazione (1.652 euro, aggiornati annualmente) e
- per infedele dichiarazione (50% dei contributi evasi).
In caso di ritardato pagamento dei contributi , si applicano maggiorazioni mensili e interessi legati al tasso BCE.
Il Regolamento prevede inoltre prescrizioni e decadenze quinquennali per crediti e obblighi dichiarativi.
Per rimediare a irregolarità non ancora sanzionate, sono previsti :
- istituti di ravvedimento operoso (con riduzioni fino al 70%) e
- accertamento con adesione (con riduzioni fino al 70% per soggetti “virtuosi”).
SCARICA QUI IL TESTO DEL REGOLAMENTO
-
Trasferimento studio professionale: novità IVA
Con l'art 5 del Dlgs n 192/2024 noto come Decreto Irpef-Ires si prevedono tra le altre, novità in materia di IVA nella cessione degli studi professionali. Vediamo più nel dettaglio cosa cambia.
Trasferimento studio professionale: novità IVA
Prima di tale novità normativa, tali operazioni erano considerate rilevanti ai fini Iva, in quanto non incluse nell’elenco delle operazioni irrilevanti di cui all’art. 2 comma 3 del DPR 633/72.
Ora con il Dlgs n 192/2024 si prevede che all'articolo 2, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero un complesso unitario di attività materiali e
immateriali, inclusa la clientela e ogni altro elemento immateriale, nonché di passività, organizzato per l'esercizio
dell'attività artistica o professionale»;Con questa modifica quindi, tra le operazioni non soggette ad IVA, sono indicate non più solo le cessioni e i conferimenti d’azienda, ma anche quelle che hanno per oggetto “un complesso unitario di attività materiali e immateriali, inclusa la clientela e ogni altro elemento immateriale, nonché di passività, organizzato per l’esercizio dell’attività artistica o professionale”.
Viene modificata anche la successiva lett. f), inserendo, tra le cessioni escluse da IVA, oltre ai passaggi di beni in dipendenza di fusioni, scissioni o trasformazioni di società, anche le “analoghe operazioni” poste in essere dagli enti costituiti per l’esercizio dell’attività artistica o professionale.
Vi è da dire che questa norma si allinea alle previsioni comunitarie in materia
È da sottolineare che, a conferma della illegittimità della versione precedente della norma, il nuovo regime di esclusione da Iva è coerente con quanto previsto a livello comunitario, laddove viene previsto che l'art. 19 della Direttiva n. 2006/112/CE, in cui è stato rifuso l'art. 5 n. 8 della Direttiva n. 77/388/ CEE, prevede che ''In caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito o sotto forma di conferimento a una società di una universalità totale o parziale di beni, gli Stati membri possono considerare che non è avvenuta alcuna cessione di beni e che il beneficiario succede al cedente''.
-
CPB: causa di cessazione nelle società tra professionisti
Con Risposta n 247 del 6 dicembre le Entrate chiariscono il caso di una trasformazione eterogenea da associazione professionale tra avvocati in società a responsabilità limitata tra professionisti (Stp).
Viene chiarito che, sebbene, la trasformazione di cui si tratta, non determini modifiche della compagine sociale, rappresenta una causa di cessazione del Concordato preventivo biennale (Cpb) poichè determina una modifica della categoria di reddito ascrivibile alla società.
Vediamo maggiori dettagli della risposta ADE.
CPB: causa di cessazione nelle società tra professionisti
Le Entrate nel replicare evidenziano che l'art. 21 del D.Lgs. n. 13/2024 stabilisce che il CPB o concordato preventivo biennale cessa di avere efficacia nel periodo d’imposta in cui si verifica una delle seguenti condizioni:
- fusione, scissione, conferimento.
- modifiche della compagine sociale.
Anche se la compagine sociale non cambia con la trasformazione in una Srl-Stp, si verifica un cambiamento nella categoria di reddito in quanto:
- nella associazione professionale si tratta di redditi di lavoro autonomo.
- nella STP in forma societaria si tratta di redditi d’impresa.
Da ciò discende che si applicano regole diverse per il calcolo della base imponibile ai fini del concordato.
Nel caso di specie, spiega l’Agenzia, la trasformazione eterogenea da associazione professionale a società tra professionisti con forma giuridica di società a responsabilità limitata rappresenta una modifica ra il soggetto che ha aderito al CPB, ossia l’Associazione e quello che materialmente lo applicherà nel biennio di riferimento, ossia la STP.
Allegati:
Con la trasformazione si viene a determinare la fattispecie per la quale lo stesso soggetto, che ha aderito al Concordato dichiarando di produrre redditi da lavoro autonomo, a seguito della trasformazione, produrrà redditi di impresa per il biennio di sua efficacia.
Dunque, con la trasformazione viene modificata la tipologia di reddito conseguito, con conseguente applicazione di differenti regole per il calcolo della base imponibile oggetto di Concordato in virtù della natura di lavoro autonomo o d’impresa dei redditi prodotti.
Infatti, le dinamiche di funzionamento degli ISA, strumento base per l’elaborazione delle proposte di CPB, e l’impianto del CPB stesso risultano diversi a seconda che si riferiscano a lavoratori autonomi o soggetti imprenditori.