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Split payment 2026: pubblicati gli elenchi
MEF ha pubblicato gli elenchi per lo split payment 2026 sulla pagina preposta del proprio sito.
Ricordiamo che il meccanismo dello split payment prevede che l’IVA addebitata dal cedente o prestatore nelle fatture debba essere versata dal cessionario o committente direttamente all’Erario invece del fornitor.
In tal modo si scinde il pagamento del corrispettivo da quello della relativa imposta.
Ricordiamo anche che nelle e-fatture, l’applicazione dello split payment si segnala riportando il valore “S” nel campo “Esigibilità IVA”.
Lo split payment è in deroga all’ordinario meccanismo di applicazione dell’imposta e pertanto è necessaria l’autorizzazione del Consiglio dell’Ue
Al momento, tale autorizzazione è stata concessa fino al 30 giugno 2026 con la decisione del Consiglio dell’Ue n. 1552 del 25 luglio 2023.
Inoltre, per tale decisione, dal 1° luglio 2025 non sono più interessate dallo split payment le società quotate nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana identificate ai fini IVA.
Al fine di allienare la normativa nazionale alla predetta autorizzazione, l’art. 10 del DL 84/2025 convertito il Legge n 108/2025 ha abrogato la lett. d) dell’art. 17-ter comma 1-bis del DPR 633/72 con riguardo alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire da tale giorno.
Leggi anche: Split payment: ufficiale la proroga al 2026
Split payment 2026: pubblicati gli elenchi
In particolare, l'avviso del 20 ottobre riguarda gli elenchi 2026 di:
- società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
- enti o società controllate dalle Amministrazioni Centrali;
- enti o società controllate dalle Amministrazioni Locali;
- enti o società controllate dagli Enti Nazionali di Previdenza e Assistenza;
- enti, fondazioni o società partecipate per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, dalle Amministrazioni Pubbliche.
Nella sezione preposta del sito MEF sono punnlicati gli elenchi dal 2018 al 2026 ai sensi del Decreto 9 gennaio 2018 dei soggetti tenuti all’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti di cui all’articolo 17-ter, comma 1-bis, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall’articolo 3 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172.
Non sono incluse, pertanto, le Amministrazioni pubbliche, come definite dall’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, comunque tenute all’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (articolo 17-ter, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633), e per le quali è possibile fare riferimento all’elenco (cd. elenco IPA) pubblicato sul sito dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni ( www.indicepa.gov.it ).
Gli elenchi sono consultabili sul sito ed è possibile effettuare la ricerca delle fondazioni, degli enti o delle società presenti negli elenchi tramite codice fiscale.
I soggetti interessati, fatta eccezione per le società quotate nell’indice FTSE MIB, potranno segnalare eventuali mancate o errate inclusioni, in conformità con quanto disposto dalla normativa sopra richiamata, fornendo idonea documentazione a supporto ed esclusivamente mediante il modulo di richiesta.
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Split payment società quotate: la novità del DL Fiscale convertito
A decorrere dal 1° luglio 2025 le società quotate nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana identificate ai fini IVA (art. 17-ter comma 1-bis lett. d) del DPR 633/72), sono escluse dallo split payment.
Ricordiamo che tale previsione è contenuta nella decisione del Consiglio dell’Ue n. 1552 del 25 luglio 2023 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 188 del 27 luglio, che ha autorizzato l’Italia a continuare a prevedere il meccanismo dello split payment fino al 30 giugno 2026.
In proposito leggi anche: Split payment: ufficiale la proroga al 2026.
Inoltre in ottobre 2024 sono stati approvati gli elenchi di riferimento per l'anno 2025: Split Payment 2025: pubblicati gli elenchi.
Ciò premesso, la parte degli elenchi delle società quotate ed in ogni caso le indicazioni in riferimento alle società quotate che dovesse riscontrarsi in altre parti della pubblicazione, vale come indicazione per la fatturazione dei fornitori in regime di scissione solo fino al 30 giugno 2025.
Il meccanismo dello split payment prevede che l’IVA gravante sull’operazione sia indicata in fattura dal cedente o prestatore, ma versata direttamente all’Erario dal cessionario o committente, scindendo quindi il pagamento del corrispettivo da quello della relativa imposta.
Split payment: escluse le società quotate dal 1° luglio
Le società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana dal prossimo 1° luglio sono escluse dall’ambito applicativo dello split payment e i cedenti e prestatori che effettuano operazioni nei confronti di tali società, incasseranno dalle stesse l’imposta addebitata in via di rivalsa, salvo quando si applica il reverse charge. La norma è contenuta nel decreto fiscale in vigore dal 18 giugno convertito in legge 108 2025 (GU del 1.8.2025).
La disposizione che fa rientrare tali società nel campo della scissione dei pagamenti, ossia l’art. 17-ter comma 1-bis lett. d) del DPR 633/72 viene soppressa a decorrere dal 1° luglio 2025 con riguardo “alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dalla medesima data”.
Ricordiamo che il meccanismo della scissione dei pagamenti prevede che l’IVA sull’operazione sia indicata in fattura dal cedente o prestatore, ma versata direttamente all’Erario dal cessionario o committente, scindendo quindi il pagamento del corrispettivo da quello della relativa imposta.
Questa novità determina che i fornitori dovranno rivedere le modalità di fatturazione verso tali società, per esercitare la rivalsa nei modi ordinari, salvo nei casi in cui ricorra una fattispecie in cui si applica il meccanismo del reverse charge.
La conseguenza dell'esclusione delle società quotate dal meccanismo dello split payment, fa si che i fornitori dovranno valutare attentamente come operare osservando le regole dell’effettuazione dell’operazione che incidono nella tempistica di emissione della fattura.
Gli automatismi della fatturazione dovranno essere aggiornati tra il prima 30 giugno 2025 e il dopo, ossia dal 1° luglio 2025.
A tal proposito è stato pubblicato un chiarimento delle Entrate con FAQ del 27 giugno.
Alle fatture emesse, ossia che risulteranno trasmesse allo Sdi, a partire dal 1° luglio 2025, il meccanismo Iva di scissione dei pagamenti non sarà invece più applicabile.
Veniva chiesto all’Agenzia per quali operazioni, dal punto di vista temporale, sussista ancora l’obbligo di utilizzare il meccanismo dello split payment per le operazioni effettuate nei confronti dei nuovi esclusi.
L’Agenzia anzitutto evidenzia che dalla formulazione letterale della norma deriva che l’esclusione dallo split payment delle società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana opera con riferimento alle operazioni, poste in essere nei loro confronti, per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio 2025, non rilevando, a tal fine, la data di effettuazione delle stesse.
Lo split payment, quindi, si applica in relazione alle fatture emesse entro il 30 giugno 2025, con la precisazione che una fattura si ha per emessa quando questa risulta trasmessa al Sistema di interscambio, in linea con i chiarimenti già forniti dalle FAQ del 13 gennaio scorso.
Ora con una norma di salvaguardia inserita nella conversione in legge del DL Fiscale si chiarisce che: "sono fatti salvi i comportamenti adottati dai contribuenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge (18 giugno 2025).
Per fare un esempio pratico, un fornitore che ha consegnato beni il 30 giugno 2025 e ha emesso la fattura entro il 12 luglio 2025, con trasmissione il 3 luglio allo Sdi, e avesse applicato lo split payment con la quotata che non ha richiesto la nota di credito e ha pagato l’Iva all’erario, vi sarà una automatica sanatoria.
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Split Payment 2025: pubblicati gli elenchi
Il Ministero delle Finanze ha pubblicato gli elenchi 2025 per lo split payment.
Il meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment), disciplinato dall’art.17 ter, DPR 633/72, prevede che, in ordine agli acquisti di beni e servizi effettuati dalle pubbliche amministrazioni (per i quali queste non siano debitori d’imposta, ossia per le operazioni non assoggettate al regime di inversione contabile), l’IVA addebitata dal fornitore nelle relative fatture deve essere versata dall’amministrazione acquirente direttamente all’Erario in luogo del versamento al fornitore stesso, scindendo il pagamento del corrispettivo dal pagamento della relativa imposta.
Split Payment 2025: pubblicati gli elenchi
Al fine di emettere correttamente le fatture soggette a tale meccanismo è tuttavia necessario consultare gli elenchi che di anno in anno vengono pubblicati e che riepilogano quali soggetti, appartenenti alla pubblica amministrazione o derivati da essa, hanno le caratteristiche necessarie a ricevere fatture ex art. 17ter.
Proprio in merito a ciò sono stati resi noti gli elenchi dei soggetti per l'anno 2025.
Ciò comporta che al momento della fatturazione i cedenti/committenti dovranno accertarsi di dover o meno applicare a scissione dei pagamenti.
Di seguito gli elenchi pubblicati dal MEF che individuano le società, le fondazioni e gli enti nei cui confronti si applica il meccanismo dello split payment per l’anno 2025.
Gli elenchi risultano aggiornati alla data del 17 ottobre 2024 nel rispetto dell’art. 5-ter, comma 2 del DM 23 gennaio 2015 che richiede appunto la pubblicazione entro il 20 ottobre di ciascun anno con effetti a valore per l’anno successivo:
- Società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri
- Enti o società controllate dalle Amministrazioni Centrali
- Enti o società controllate dalle Amministrazioni Locali
- Enti o società controllate dagli Enti Nazionali di Previdenza e Assistenza
- Enti, fondazioni o società partecipate per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70 per cento, dalle Amministrazioni Pubbliche
- Società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana
Ricordiamo che il meccanismo dello split payment era in scadenza; tuttavia, ha ottenuto l’ok dall’Unione Europea fino al 30 giugno 2026, pertanto, almeno fino a quella data il meccanismo continuerà ad applicarsi alle operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società, secondo quanto previsto dall’articolo 17-ter del DPR 633/72.
Leggi Split payment: ufficiale la proroga al 2026 per gli aggiornamenti sulla proroga UE.
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Split payment: ufficiale la proroga al 2026
Viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 188 del 27 luglio, la decisione del Consiglio dell’Ue n. 1552 del 25 luglio 2023 che autorizza l’Italia a continuare a prevedere il meccanismo dello split payment fino al 30 giugno 2026.
Viene precisato che per dare continuità giuridica della misura la decisione, essendo scaduto il termine precedente il 30 giugno, si applica con effetto dal 1° luglio 2023.
In base a quanto approvvato l’Italia dovrà trasmettere alla Commissione europea, entro il 30 settembre 2024, una relazione sulla situazione generale dei rimborsi IVA ai soggetti passivi interessati dalle misure previste dagli artt. 1 e 2 della decisione Ue n. 784/2017 e, in particolare, sulla durata media della procedura di rimborso nonché sull’efficacia di tali misure e di ogni altra misura attuata per ridurre l’evasione fiscale nei settori interessati.
Inoltre si specifica che l’ambito soggettivo e oggettivo di applicazione dell’autorizzazione rimane invariato in una prima fase.
La scissione dei pagamenti continua a riguardare le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei soggetti previsti per le quali i cessionari o committenti non sono debitori d’imposta ai sensi delle disposizioni in materia di IVA.
A decorrere dal 1° luglio 2025, però, saranno escluse le società quotate nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana identificate ai fini IVA (art. 17-ter comma 1-bis lett. d) del DPR 633/72) rispondendo cosi all’impegno assunto dall’Italia di eliminare gradualmente la misura in esame.
Ricordiamo che nella decisione si leggeva: "L'Italia si è ripetutamente impegnata a non chiedere il rinnovo della misura speciale che consente l'applicazione del meccanismo del pagamento frazionato una volta attuato pienamente il pacchetto di misure che intendeva applicare. L'Italia ritiene tuttavia che la misura speciale, considerata la sua efficacia e le sinergie con altre misure applicate, in particolare l'obbligo della fatturazione elettronica, debba essere prorogata per evitare una regressione negli sforzi compiuti dal paese al fine di ridurre il divario dell'IVA. Tuttavia, per onorare l'impegno di eliminare gradualmente la misura speciale, l'Italia ha modificato la propria richiesta di escludere dall'ambito di applicazione della suddetta misura, a decorrere dal 1° luglio 2025, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a favore delle società quotate in borsa incluse nell'indice "Financial Times Stock Exchange Milano Indice di Borsa" ("FTSE MIB")".
Split payment: che cos'è
Ricordiamo che il meccanismo dello split payment, già autorizzato con decisione di esecuzione 2017/784 del Consiglio Ue e successivamente modificata con decisione di esecuzione 2020/1105 del Consiglio Ue, si applica:
- alle operazioni effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni,
- nonché degli enti pubblici economici e delle fondazioni, delle società controllate o partecipate da pubbliche amministrazioni,
- o da enti e fondazioni e nei confronti di società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana.
Esso prevede che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni (PA), delle società controllate da pubbliche amministrazioni centrali e locali (ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile) e delle società quotate in borsa incluse nell’indice FTSE MIB sono soggette ad un particolare regime IVA che si attuate nel modo seguente:
- chi emette la fattura (fornitore/prestatore della PA) espone (e non addebita) l’imposta, riportando la dicitura “scissione dei pagamenti”,
- chi riceve la fattura (cessionario/committente) effettua il versamento dell’IVA in apposito conto dell’Amministrazione fiscale.
Con l’autorizzazione n 342/2023 lo split payment continuerà pertanto ad applicarsi senza soluzione di continuità e, almeno nella prima fase, nei confronti dei medesimi soggetti oggi interessati dalla misura. Ricordiamo che con un avviso del 9 maggio, il MEF informava della immenente proroga.
Split payment: proroga al 30 giugno 2026
Facciamo un riepilogo delle proroghe.
Il 27 marzo 2020 l'Italia ha richiesto alla Commissione UE di prorogare l'ambito di applicazione dell'autorizzazione in argomento, con le stesse condizioni previste dalla citata decisione di esecuzione (UE) 2017/784 del Consiglio; in altri termini, si richiedeva una nuova deroga agli articoli 206 e 226 della direttiva IVA, mantenendo in vigore la scissione dei pagamenti.
In conformità all'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva IVA la Commissione UE:
- in data 5 maggio 2020, ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dalla Repubblica italiana ed in seguito,
- con lettera del 6 maggio 2020, ha comunicato alla Repubblica italiana che disponeva di tutte le informazioni necessarie all'esame della richiesta.
Con la proposta di Decisione di esecuzione (UE) COM (2020) 242 final del 22 giugno 2020 il Consiglio UE conferma di voler accettare la richiesta dell’Italia, prorogando l’applicazione dello split payment fino al 30 giugno 2023.
Pubblicata in GU UE del 27 luglio la proroga al 30 giugno 2026.