• Split Payment

    Split payment prorogato al 30 giugno 2029: Decisione UE 2026/1728

    La scissione dei pagamenti resta in vigore. Con la Decisione di esecuzione (UE) 2026/1728 del Consiglio, del 10 luglio 2026, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 15 luglio 2026, l'Italia è autorizzata a proseguire nell'applicazione del meccanismo dello split payment fino al 30 giugno 2029, evitando così l'interruzione della misura che sarebbe altrimenti scaduta il 30 giugno 2026. 

    La decisione interviene sulla precedente decisione di esecuzione (UE) 2017/784, spostandone in avanti sia il termine finale di autorizzazione sia la scadenza della relazione che l'Italia deve trasmettere alla Commissione.

    La proroga produce effetti dal giorno della notifica, ma l'autorizzazione a mantenere il regime opera con decorrenza dal 1° luglio 2026, garantendo la continuità applicativa richiesta dalle imprese e dalle amministrazioni interessate.

    L'Italia aveva chiesto, con lettera protocollata dalla Commissione il 9 ottobre 2025, di continuare ad applicare la misura fino al 31 dicembre 2029: il Consiglio ha concesso una proroga più contenuta, fissando il nuovo orizzonte al 30 giugno 2029.

    Cosa cambia con la Decisione UE 2026/1728

    Le modifiche introdotte incidono su due punti precisi della decisione di esecuzione (UE) 2017/784

    Il termine di autorizzazione della misura speciale passa dal 30 giugno 2026 al 30 giugno 2029, mentre la scadenza entro cui l'Italia deve presentare la relazione sull'andamento dei rimborsi IVA e sull'efficacia della misura viene spostata dal 30 settembre 2024 al 30 settembre 2027.

    Disposizione modificata Testo previgente Nuovo termine
    Art. 3, secondo paragrafo (relazione alla Commissione) 30 settembre 2024 30 settembre 2027
    Art. 5 (durata dell'autorizzazione) 30 giugno 2026 30 giugno 2029

    Il meccanismo della scissione dei pagamenti

    La misura speciale costituisce una deroga agli articoli 206 e 226 della direttiva 2006/112/CE, relativi alle modalità di pagamento e di fatturazione dell'IVA, ed è stata autorizzata sulla base dell'articolo 395 della medesima direttiva.

    In virtù della scissione dei pagamenti, l'IVA dovuta sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi rese alle pubbliche amministrazioni e ad alcune società da queste controllate viene versata dal committente direttamente su un apposito conto bancario dell'erario, e non incassata dal fornitore.

    La misura si inserisce nel pacchetto di strumenti antifrode adottati dall'Italia. Il Consiglio la qualifica come intervento ex ante, complementare alla fatturazione elettronica obbligatoria autorizzata dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/593, che opera invece come misura ex post. Secondo la valutazione recepita nella decisione, mentre la fatturazione elettronica riduce i tempi con cui l'amministrazione finanziaria individua i potenziali casi di frode, il pagamento frazionato assicura il recupero effettivo dell'imposta, che potrebbe altrimenti risultare compromesso ove il soggetto passivo divenga nel frattempo insolvente.

    L'ambito di applicazione dopo l'uscita delle società quotate

    L'ambito soggettivo della misura si è progressivamente modificato nel tempo.

    La decisione di esecuzione (UE) 2017/784 aveva esteso il perimetro, inizialmente circoscritto alle pubbliche amministrazioni, alle società controllate da enti pubblici e alle società quotate incluse nell'indice FTSE MIB

    Queste ultime sono però uscite dal campo di applicazione del meccanismo a decorrere dal 1° luglio 2025, per effetto della decisione di esecuzione (UE) 2023/1552. La Decisione 2026/1728 non interviene su tale perimetro, limitandosi a prorogare la durata dell'autorizzazione.

    Gli effetti sui fornitori e i rimborsi IVA prioritari

    Uno degli effetti diretti della misura ricade sui fornitori: non incassando l'IVA sulle operazioni soggette a scissione, i soggetti passivi non possono compensarla con l'imposta assolta a monte e possono trovarsi in una posizione strutturalmente creditoria, con conseguente necessità di chiedere il rimborso dell'IVA versata sugli acquisti.

    Per attenuare questo impatto, i soggetti che effettuano operazioni soggette alla misura hanno diritto al pagamento in via prioritaria dei relativi crediti IVA, entro il limite del credito derivante da tali operazioni. Le domande di rimborso collegate alla misura vengono quindi trattate in via prioritaria.

    La relazione entro il 2027 e la clausola di ultima istanza

    La proroga si accompagna a un vincolo di monitoraggio. Entro il 30 settembre 2027 l'Italia dovrà trasmettere alla Commissione una relazione sulla situazione complessiva dei rimborsi IVA ai soggetti passivi, con particolare riguardo al tempo medio necessario per l'erogazione, e sull'efficacia della misura speciale e degli altri strumenti antifrode adottati nei settori interessati, corredata dall'elenco di tali misure con la relativa data di entrata in vigore.

    Il Consiglio ribadisce inoltre che le autorizzazioni a misure derogatorie in materia di IVA costituiscono una soluzione di ultima istanza. Pur riconoscendo l'efficacia della scissione dei pagamenti e le sinergie con la fatturazione elettronica, la decisione invita l'Italia a rafforzare gli strumenti convenzionali di contrasto alle frodi e, se del caso, a introdurne di nuovi, così da evitare la necessità di ulteriori proroghe.

    La misura è considerata proporzionata agli obiettivi perseguiti, in quanto limitata nel tempo e circoscritta a settori a elevato rischio di frode, e non incide sull'ammontare complessivo del gettito riscosso nella fase del consumo finale né sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA.

    La Repubblica italiana è destinataria della decisione, adottata a Bruxelles il 10 luglio 2026.

    Allegati:
  • Split Payment

    Split payment prorogato al 30 giugno 2029

    Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 15 luglio è stata pubblicata la Decisione n 172872026 che autorizza l’Italia a continuare a prevedere il meccanismo dello split payment fino al 30 giugno 2029

    Attenzione al fatto che la decisione si applica con effetto dal 1° luglio 2026, dunque con continuità giuridica della misura.

    Split payment: in arrivo la proroga al 30 giugno 2029

    Lo split payment è stato prorogato al 30 giugno 2029, la misura trova fondamento nella proposta di decisione adottata dalla Commissione UE il 17 giugno 2026 (n. 2026/0146) pubblicata in Gazzetta Europea del 15 luglio.

    La conferma era anche arrivata anche dal MEF in risposta a due Question time (nn. 5-05501 e 5-05506)

    Il 30 giugno lo stesso ministero aveva speficiato che: La proposta della Commissione europea per il rinnovo dell'autorizzazione all'applicazione dello split payment (scissione dei pagamenti) dell’IVA oltre il 30 giugno 2026 è attualmente all'esame del Consiglio Ue, con conclusione prevista il 10 luglio. Poiché l'autorizzazione produce effetti dal 1° luglio 2026, i soggetti interessati possono continuare ad applicare il meccanismo dello split payment senza soluzione di continuità anche dopo il 30 giugno 2026.
    La misura è destinata a trovare applicazione fino al 30 giugno 2029 nei confronti dei medesimi soggetti già interessati
     

    Ricordiamo in attesa del testo definitivo che approva lo slittamento che con la Decisione UE n 324/2023 l'Italia era autorizzata allo split payment con termine di scadenza prorogato dal 30 giugno 2023 al 30 giugno 2026.

    Ricordiamo inoltre che il meccanismo dello split payment, già autorizzato con decisione di esecuzione 2017/784 del Consiglio Ue e successivamente modificata con decisione di esecuzione 2020/1105 del Consiglio Ue, si applica:

    • alle operazioni effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni,
    • nonché degli enti pubblici economici e delle fondazioni, delle società controllate o partecipate da pubbliche amministrazioni,
    • o da enti e fondazioni e nei confronti di società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana.

    Esso prevede che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni (PA), delle società controllate da pubbliche amministrazioni centrali e locali (ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile) e delle società quotate in borsa incluse nell’indice FTSE MIB sono soggette ad un particolare regime IVA che si attuate nel modo seguente: 

    • chi emette la fattura (fornitore/prestatore della PA) espone (e non addebita) l’imposta, riportando la dicitura “scissione dei pagamenti”,
    • chi riceve la fattura (cessionario/committente) effettua il versamento dell’IVA in apposito conto dell’Amministrazione fiscale.

    Leggi anche: Split payment: ufficiale la proroga al 2026

  • Split Payment

    Split payment società quotate: la novità del DL Fiscale convertito

    A decorrere dal 1° luglio 2025 le società quotate nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana identificate ai fini IVA (art. 17-ter comma 1-bis lett. d) del DPR 633/72), sono escluse dallo split payment. 

    Ricordiamo che tale previsione è contenuta nella decisione del Consiglio dell’Ue n. 1552 del 25 luglio 2023 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 188 del 27 luglio, che ha autorizzato l’Italia a continuare a prevedere il meccanismo dello split payment fino al 30 giugno 2026.  

    In proposito leggi anche: Split payment: ufficiale la proroga al 2026.

    Inoltre in ottobre 2024 sono stati approvati gli elenchi di riferimento per l'anno 2025: Split Payment 2025: pubblicati gli elenchi.

    Ciò premesso, la parte degli elenchi delle società quotate ed in ogni caso le indicazioni in riferimento alle società quotate che dovesse riscontrarsi in altre parti della pubblicazione, vale come indicazione per la fatturazione dei fornitori in regime di scissione solo fino al 30 giugno 2025.

    Il meccanismo dello split payment prevede che l’IVA gravante sull’operazione sia indicata in fattura dal cedente o prestatore, ma versata direttamente all’Erario dal cessionario o committente, scindendo quindi il pagamento del corrispettivo da quello della relativa imposta.

    Split payment: escluse le società quotate dal 1° luglio

    Le società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana dal prossimo 1° luglio sono escluse dall’ambito applicativo dello split payment e i cedenti e prestatori che effettuano operazioni nei confronti di tali società, incasseranno dalle stesse l’imposta addebitata in via di rivalsa, salvo quando si applica il reverse charge. La norma è contenuta nel decreto fiscale in vigore dal 18 giugno convertito  in legge 108 2025 (GU del 1.8.2025).

    La disposizione che fa rientrare tali società nel campo della scissione dei pagamenti, ossia l’art. 17-ter comma 1-bis lett. d) del DPR 633/72 viene  soppressa a decorrere dal 1° luglio 2025 con riguardo “alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dalla medesima data”.

    Ricordiamo che il meccanismo della scissione dei pagamenti prevede che l’IVA sull’operazione sia indicata in fattura dal cedente o prestatore, ma versata direttamente all’Erario dal cessionario o committente, scindendo quindi il pagamento del corrispettivo da quello della relativa imposta.

    Questa novità determina che i fornitori dovranno rivedere le modalità di fatturazione verso tali società, per esercitare la rivalsa nei modi ordinari, salvo nei casi in cui ricorra una fattispecie in cui si applica il meccanismo del reverse charge.

    La conseguenza dell'esclusione delle società quotate dal meccanismo dello split payment, fa si che i fornitori dovranno valutare attentamente come operare osservando le regole dell’effettuazione dell’operazione che incidono nella tempistica di emissione della fattura.

    Gli automatismi della fatturazione dovranno essere aggiornati tra il prima 30 giugno 2025 e il dopo, ossia dal 1° luglio 2025.

    A tal proposito è stato pubblicato un chiarimento delle Entrate con FAQ del 27 giugno.

    Alle fatture emesse, ossia che risulteranno trasmesse allo Sdi, a partire dal 1° luglio 2025, il meccanismo Iva di scissione dei pagamenti non sarà invece più applicabile.

    Veniva chiesto all’Agenzia per quali operazioni, dal punto di vista temporale, sussista ancora l’obbligo di utilizzare il meccanismo dello split payment per le operazioni effettuate nei confronti dei nuovi esclusi.

    L’Agenzia anzitutto evidenzia che dalla formulazione letterale della norma deriva che l’esclusione dallo split payment delle società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana opera con riferimento alle operazioni, poste in essere nei loro confronti, per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio 2025, non rilevando, a tal fine, la data di effettuazione delle stesse.

    Lo split payment, quindi, si applica in relazione alle fatture emesse entro il 30 giugno 2025, con la precisazione che una fattura si ha per emessa quando questa risulta trasmessa al Sistema di interscambio, in linea con i chiarimenti già forniti dalle FAQ del 13 gennaio scorso.

    Ora con una norma di salvaguardia inserita nella conversione in legge del DL Fiscale si chiarisce che: "sono fatti salvi i comportamenti adottati dai contribuenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge (18 giugno 2025).

    Per fare un esempio pratico, un fornitore che ha consegnato beni il 30 giugno 2025 e ha emesso la fattura entro il 12 luglio 2025, con trasmissione il 3 luglio allo Sdi, e avesse applicato lo split payment con la quotata che non ha richiesto la nota di credito e ha pagato l’Iva all’erario, vi sarà una automatica sanatoria.