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Lavoratori stranieri e tutela contro il caporalato: il decreto convertito in legge
Pubblicata in GU del 10.12.2024 n. 289 la Legge del 09.12.2024 n. 187 di conversione del Decreto Flussi Decreto legge dell'11 ottobre 2024 n. 145 contenente disposizioni urgenti in materia di:
- ingresso in Italia di lavoratori stranieri;
il decreto semplifica le procedure per l'ingresso di lavoratori dall'estero, introducendo una gestione telematica delle domande di nulla osta e garantendo maggiore rapidità nella risposta. Una delle principali innovazioni riguarda l'adozione di firme digitali obbligatorie per i contratti di soggiorno; - tutela e assistenza alle vittime di caporalato;
viene introdotto un nuovo permesso di soggiorno per "casi speciali", riservato ai lavoratori stranieri vittime di sfruttamento o violenze connesse al caporalato. Il decreto prevede anche misure di assistenza, formazione e inclusione sociale per queste persone, e consente la conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato o autonomo; - gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale;
vengono introdotte nuove regole per il rilascio di permessi di soggiorno e visti per lavoro nel 2025, prevedendo quote specifiche per settori come quello agricolo e sociosanitario. Vengono inoltre introdotte disposizioni riguardanti la sospensione dei procedimenti relativi a cittadini provenienti da Paesi ad alto rischio; - nonche' dei relativi procedimenti giurisdizionali.
Scarica il testo del Decreto legge dell'11 ottobre 2024 n. 145 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione e stampate con caratteri corsivi.
Decreto Flussi 2025: novità di rilievo
Le novità di rilievo sono:
- Firma digitale obbligatoria e procedura digitalizzata: Entro 8 giorni dall'ingresso in Italia, il contratto di soggiorno tra lavoratore straniero e datore di lavoro deve essere sottoscritto tramite firma digitale o altra firma elettronica qualificata. Il contratto deve essere trasmesso per via telematica allo Sportello Unico per l’Immigrazione. Questa digitalizzazione semplifica e velocizza le pratiche amministrative.
- Protezione dei lavoratori vulnerabili: Il permesso di soggiorno "casi speciali" è stato rafforzato per tutelare le vittime di caporalato, tratta di esseri umani e sfruttamento lavorativo. Oltre alla protezione legale, viene garantito un percorso di inclusione sociale e lavorativa. Questo include anche l’accesso agevolato alla giustizia e misure di sostegno.
- Quote di ingresso per il 2025: Le quote complessive sono state ridefinite:
- 110.000 per il lavoro subordinato non stagionale,
- 47.000 per il lavoro stagionale
- e 37.000 per conversioni di permessi di soggiorno.
Inoltre, è riservata una quota fino al 40% per le lavoratrici nel settore del lavoro stagionale, non stagionale e dell’assistenza familiare e sociosanitaria
- ingresso in Italia di lavoratori stranieri;
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Prestazioni INPS anche a extracomunitari in attesa del permesso
L'INPS, con il Messaggio n. 1589 del 22 aprile 2024, ha chiarito ai propri uffici territoriali che, come previsto dalla normativa vigente , i cittadini di paesi extracomunitari hanno il diritto di ricevere le prestazioni economiche previsti a sostegno del reddito e gestiti dall'istituto, anche se non risultino ancora titolari di permesso di soggiorno .Si tratta ad esempio delle prestazioni NASPI, DIS-COLL, indennità di malattia, maternità, CIG, assegno Unico, Assegni familiari , Assegno di inclusione, ecc.
E' necessario però che questi cittadini dimostrino il possesso della documentazione che certifica l'avvenuta richiesta di rinnovo, rilasciata da parte degli uffici competenti.
Si ricorda anche che l’art. 5, comma 9-bis, D.Lgs. n. 286/1998 prevede che, in attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, anche ove non venga rispettato il termine di sessanta giorni, il lavoratore straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l’attività lavorativa fino a quando viene comunicata dall’Autorità di pubblica sicurezza, l’indicazione dell’esistenza dei motivi ostativi al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno.
Pagamento con riserva di ripetizione
L'istituto specifico inoltre nel messaggio che il pagamento viene effettuato con riserva di ripetizione , potrà cioè essere oggetto di richiesta di restituzione totale o parziale della prestazione eseguita (art. 2033 ss. c.c.) nel caso in cui successivamente vi sia il diniego del rinnovo del titolo di soggiorno.
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Decreto flussi triennale 2023-2025: testo in GU
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale N. 231 del 3 ottobre 2023 il decreto per presidente del Consiglio dei Ministri 27 settembre 2023 riguardante la Programmazione dei flussi d'ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2023-2025.
Il decreto annunciato già molte settimane fa , prevede Criteri specifici per i flussi di ingresso nell'ambito delle quote stabilite dal testo unico e dal decreto-legge n. 20 del 2023 ovvero
- previsione di quote preferenziali riservate ai lavoratori di Stati che, anche in collaborazione con lo Stato italiano, promuovono per i propri cittadini campagne mediatiche contro i traffici migratori irregolari
- assegnazione di quote di lavoratori agricoli , con priorita' rispetto ai nuovi richiedenti, ai datori di lavoro che non sono risultati assegnatari di tutta o di parte della manodopera richiesta;
- riattivazione di una quota specifica per gli addetti ai settori dell'assistenza familiare e socio-sanitaria.
- incremento degli ingressi al di fuori delle quote;
- previsione, di ingressi per lavoro subordinato, anche a carattere stagionale, di cittadini di Paesi con i quali l'Italia ha sottoscritto intese o accordi in materia di rimpatrio;
- potenziamento, delle attivita' di istruzione e formazione professionale e civico-linguistica organizzate nei Paesi di origine e conseguente aumento degli ingressi dei lavoratori che abbiano completato tali attivita';
- valorizzazione dei percorsi di studio e di formazione di cittadini stranieri in Italia, anche mediante la conversione, in permessi di soggiorno per motivi di lavoro, al di fuori delle quote, dei permessi rilasciati per motivi di studio e formazione.
All'articolo 5 il DPCM prevede che gli ingressi complessivi nell'ambito delle quote per motivi di
- lavoro subordinato stagionale e non stagionale e
- lavoro autonomo sono:
a) 136.000 unita' per l'anno 2023;
b) 151.000 unita' per l'anno 2024;
c) 165.000 unita' per l'anno 2025.
Ingressi lavoro subordinato non stagionale
L'art. 6 specifica che nell'ambito dele quote complessive sopracitate sono previsti ingressi :
per motivi di lavoro subordinato non stagionale nei settori dell'autotrasporto merci per conto terzi, dell'edilizia, turistico-alberghiero, della meccanica, delle telecomunicazioni, dell'alimentare, della cantieristica navale, del trasporto passeggeri con autobus, della pesca, degli acconciatori, degli elettricisti e
degli idraulici e di lavoro autonomo, cittadini stranieri residenti all'estero entro le seguenti quote:
a) 53.450 unita' per l'anno 2023, di cui 52.770 per lavoro subordinato e 680 per lavoro autonomo;
b) 61.950 unita' per l'anno 2024, di cui 61.250 per lavoro subordinato e 700 per lavoro autonomo;
c) 71.450 unita' per l'anno 2025, di cui 70.720 per lavoro subordinato e 730 per lavoro autonomo.
Ingressi nell'ambito delle quote per lavoro stagionale agricolo e turistico
1. Nell'ambito delle quote complessive i sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero, i cittadini dei Paesi di cui all'art. 6, comma 3, lettera a), residenti all'estero entro le seguenti quote:
a) 82.550 unita' per l'anno 2023;
b) 89.050 unita' per l'anno 2024;
c) 93.550 unita' per l'anno 2025.
Decreto flussi triennale decorrenza e scadenza domande 2023
I termini per la presentazione delle richieste di nulla osta al lavoro per gli ingressi decorrono per l'anno 2023:
a) per gli ingressi di cui all'art. 6, comma 3 lettera a), dalle ore 9,00 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione (2 dicembre) fino a concorrenza delle rispettive quote o, comunque, entro il 31 dicembre 2023;
b) per gli ingressi di cui all'art. 6, comma 3, lettera b), e commi 4, e 5 dalle ore 9,00 del sessantaduesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione (4 dicembre) fino a concorrenza delle rispettive quote o, comunque, entro il 31 dicembre 2023;
c) per gli ingressi di cui all'art. 7 dalle ore 9,00 del settantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (12 dicembre) fino a concorrenza delle rispettive quote o, comunque, entro il 31 dicembre 2023;
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Emersione rapporti irregolari: precisazioni INPS
L'INPS, con la Circolare n. 72 del 21 giugno 2022, fornisce alcune precisazioni sulla posizione assicurativa del lavoratore per il quale la contribuzione sia stata versata forfettariamente per emersione di lavoro irregolare (articolo 103 del DL n. 34/2020 -Decreto Rilancio) e sull'eventuale rimborso di versamenti eccedenti.
Si ricorda che il decreto Rilancio aveva previsto che nei casi di emersione di rapporti di lavoro irregolari con cittadini italiani, comunitari o stranieri, già instaurati prima della istanza di regolarizzazione, il datore di lavoro fosse tenuto al “pagamento di un contributo forfettario per le somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale, la cui determinazione e le relative modalità di acquisizione sono stabilite con decreto" interministeriale.
L'istituto comunica piu specificamente i valori della contribuzione attribuita ai lavoratori per i periodi per i quali è versato il contributo forfettario
Precisa in primo luogo che la valorizzazione della contribuzione sul conto assicurativo, sulla base delle somme forfettarie versate, avviene a conclusione dell’accoglimento della domanda di emersione e all’esito della comunicazione dei dati riferiti a ogni singolo lavoratore
- Per i lavoratori dipendenti, non agricoli ed escluso il settore domestico e dell’assistenza alla persona, la retribuzione imponibile forfettaria – calcolata sulla base del contributo forfettario (€ 100,00) e dell’aliquota contributiva media del 37,87% – da valorizzare sull’estratto conto è pari a euro 264,06 per ogni mese o frazione di mese in relazione al quale sia stato effettuato il versamento del contributo forfettario.
- Per gli operai agricoli, applicando al contributo forfettario (€ 100,00) la corrispondente aliquota media del 31,593%, la retribuzione forfettaria è pari a € 316,53 mensili.Pertanto, per questi lavoratori la retribuzione imponibile forfettaria da valorizzare sull’estratto conto è pari a € 316,53 per ogni mese o frazione di mese in relazione al quale sia stato effettuato il versamento del contributo forfettario.
- Per il lavoro domestico per il bisogno familiare e per l’assistenza alla persona, la parte del contributo forfettario destinato alle gestioni previdenziali assicurative, in base alle aliquote previste dall’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403, e successive modificazioni, viene attribuita, per i mesi per i quali è effettuato il versamento, applicando la contribuzione della 4^ fascia contributiva (€ 1,04 per i rapporti di lavoro superiori a 24 ore) a 50 ore di lavoro, con l’accredito di due settimane al mese. Tale soluzione consente di conservare la caratteristica che dà luogo all'applicazione della 4^ fascia, corrispondente a un imponibile previdenziale dato dalla retribuzione convenzionale di detta fascia per il numero delle ore, pari a 261 euro (€ 5,22 x 50 ore).
Per quanto riguarda l'eventuale rimborso INPS ricorda che decreto interministeriale attuativo, del 7 luglio 2020 espressamente prevede che “in caso di inammissibilità, archiviazione o rigetto della dichiarazione di emersione, ovvero di mancata presentazione della stessa, non si procederà alla restituzione delle somme versate a titolo di contributo forfettario”.
E' possibile però, per la quota di competenza dell’Inps, la restituzione degli importi versati dal contribuente per un numero di mensilità eccedenti rispetto a quelle previste ,- sia nelle ipotesi di accoglimento delle istanze di emersione
- sia nelle ipotesi di esito di inammissibilità, archiviazione o rigetto della dichiarazione di emersione, ovvero di mancata presentazione della stessa.
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Rifugiati Ucraina: assistenza sanitaria gratuita per chi non lavora
Il dipartimento di protezione civile della presidenza del Consiglio potenzia le misure per i rifugiati ucraini con un nuovo stanziamento di 5milioni di euro stabilito con Ordinanza n. 895 del 24 maggio 2022, pubblicata in Gazzetta ufficiale il 30 maggio 2022.
Nel documento si dettaglia l'utilizzo delle ulteriori risorse stanziate e un perfezionamento dell'organizzazione delle attività come segue:
Rifugiati Ucraina : nuovo Comitato coordinamento
Istituzione del Comitato per il coordinamento dell'attuazione delle misure di accoglienza diffusa e del contributo di sostentamento : un comitato composta da rappresentanti delle Regioni e Porvince autonome degl enti locali e altri soggetti privati e pubblici con il capo del dipartimento la cui partecipazione è a titolo gratuito. Sarà articolato in due commissioni che si occuparanno delle misure di assistenza e accoglienza.
Ucraina: collaborazioni e convenzioni
Per il supporto al controllo e monitoraggio delle attivita il dipartimenti riconoscera alle prefetture un contributo forfettario pari al 5 per cento dell'importo
complessivo dei servizi di accoglienza diffusa effettivamente attivati nell'ambito del rispettivo territorio di competenza
Per la vicilanza sono autorizzati ad operare il Corpo della Guardia di finanza oltre che unita' di ispezione composte da personale della Protezione civile e da rappresentanti di enti e amministrazioni interessate.
E' prevista al sottoscrizione di una convenzione con la rappresentanza italiana dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR – UNHCR) che potrà operare con la raccolta di informazioni nei paesi limitrofi all'Ucraina relativamente alle intenzioni di viaggio verso l'Italia, per una pianificazione delle attivita' di assistenza e accoglienza .
Valutazione d'impatto delle misure per l'accoglienza diffusa
per valutare l'impatto delle misure sui beneficiari e sugli enti interessati il Dipartimento della protezione civile e'autorizzato a stipulare, con procedure d'urgenza, apposita convenzione con il proprio centro di competenza SDA Bocconi School of management, entro il limite di euro 200.000,00.
Interoperabilità dei dati e trasparenza degli operatori
i Commissari delegati delle regioni e i presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano sono tenuti a rendere disponibili al
Dipartimento della protezione civile, i nominativi e i codici fiscali delle persone ospitate nelle strutture con sistemi informatici che garantiscano l'interoparabilità dei dati al cui coordinamento provvede il dipartimento di protezione civile
Accoglienza rifugiati: codice appalti e antimafia
Ai fini dell'acquisizione di lavori, servizi e forniture, connessi alle attivita' di emergenza i Commissari delegati e i Presidenti delle Province
sono tenuti al rispetto della procedura di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), anche senza previa consultazionedi operatori economici e i all'articolo 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche senza previa consultazione di operatori economici e con la procedura di cui all'articolo 63,comma 2, lettera c) del medesimo decreto legislativo, in deroga al comma 6 del citato articolo 63, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalita' descritte all'articolo 163, comma 7 (procedura di somma urgenza per interventi di protezione civile).
Gli operatori vanno selezionati all'interno delle white list delle Prefetture. Qualora tali operatori non siano presenti le verifiche comprendono anche i controlli antimafia (decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159).
Rifugiati: Assistenza sanitaria in regime di esenzione
I soggetti destinatari delle misure di protezione temporanea dal momento della presentazione della relativa domanda di permesso di soggiorno, hanno accesso all'assistenza sanitaria del SSN in regime di esenzione alla partecipazione alla spesa sanitaria, se non svolgono alcuna attivita' lavorativa.
L'esenzione viene rilasciata al richiedente al momento dell'attribuzione del medico di medicina generale e/o del pediatra di libera scelta ed ha durata dal 4 marzo al 31 dicembre 2022.
Allegati: -
Formazione e assunzione migranti in edilizia: ANCE firma un accordo
Accordo importante firmato stamattina per la formazione e avviamento al lavoro in edilizia ( scuola edile, tirocini, apprendistato) per rifugiati e altri migranti vulnerabili per sostenere la crescita del settore trainata da super bonus e PNRR ma in grave difficoltà per quanto riguarda la manodopera disponibile
Doppia valenza dunque per il protocollo d’intesa triennale firmato dal ministro del Lavoro Orlando, dal ministro dell’Interno, Lamorgese, dal presidente di ANCE,(associzione nazionale delle Casse Edili) Buia e dai segretari generali delle principali federazioni sindacali di categoria di CGIL, CISL e UIL , cui hanno collaborato anche UNHCR Onu per i rifugiati e l'associazione nazionale dei Comuni italiani ANCI.
Il protocollo prevede l’inserimento socio-lavorativo di almeno 3mila persone, tra cui
- richiedenti e titolari di protezione internazionale o temporanea,
- titolari di protezione speciale,
- minori stranieri non accompagnati in transizione verso l’età adulta ed
- ex minori stranieri non accompagnati (msna
individuati tra gli attualmente residenti nei Centri di Accoglienza Straordinaria e nel Sistema di Accoglienza e Integrazione del Ministero dell'Interno
Queste persone inizieranno un percorso di formazione delle scuole edili, coordinate dall’ente paritetico Formedil con moduli di teoria e tirocini nelle imprese del settore. Per i maggiorenni si attiveranno anche contratti di apprendistato.Con questo protocollo viene recepito un documento della Commissione europea " Partnership on Integration" siglata tra associazioni datoriali e sindacati europei.
Il ministro Orlando si è detto molto soddisfatto dell'accordo che reputa "Una grande opportunità per i lavoratori e per il Paese poiché formazione e lavoro sono sempre leve straordinarie che consentono ai migranti di costruirsi una nuova vita in Italia e di contribuire alla crescita del nostro Paese" augurandosi di poter firmare ulteriori accordi analoghi in altri settori produttivi.
“Il protocollo – ha dichiarato inoltre la ministra Lamorgese – intende fornire la risposta a un bisogno concreto, quello di favorire l’inserimento lavorativo in un settore strategico dell’economia nazionale, come quello dell’edilizia, di cittadini stranieri vulnerabili”. “Di fronte ai movimenti migratori, che hanno una natura strutturale, occorre – ha aggiunto la titolare del Viminale – che la nostra società rafforzi velocemente la sua capacità di resilienza, dimostrandosi capace non solo di accogliere le persone bisognose, ma anche di trarre forza dalla loro piena integrazione nel tessuto sociale ed economico”.