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Permesso unico di soggiorno e lavoro in UE: decreto approvato, cosa cambia
Con Comunicato stampa n. 156 del 20 gennaio 2026, il Consiglio dei Ministri (CdM) ha annunciato di aver approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2024/1233 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno stato membro.
In particolare, il decreto semplifica radicalmente l’iter amministrativo per la richiesta del permesso unico, riducendo a 90 giorni il termine massimo per la conclusione della procedura di rilascio, salvo casi eccezionali.
Tra le principali novità, viene introdotto un obbligo di trasparenza per il datore di lavoro, che dovrà informare tempestivamente il lavoratore straniero su ogni comunicazione relativa al nulla osta.
Inoltre, il provvedimento garantisce maggiore flessibilità nel mercato del lavoro: lo straniero titolare di permesso unico potrà cambiare datore di lavoro durante il periodo di validità del titolo, previa notifica alle autorità competenti.
L'obiettivo è rafforzare le tutele contro lo sfruttamento lavorativo e favorire l'integrazione regolare.
Permesso unico più semplice e in tempi certi per il rilascio
Uno degli obiettivi principali della riforma è la riduzione della complessità burocratica che oggi caratterizza la domanda di permesso unico.
Il decreto rafforza innanzitutto l’obbligo di informazione nei confronti del lavoratore straniero, prevedendo che vengano fornite indicazioni complete sulle condizioni di ingresso e soggiorno per motivi di lavoro,
- sui documenti necessari e
- sulle garanzie procedurali previste, anche per i familiari.
Anche sul fronte delle tempistiche, le novità sono rilevanti. Si prevede che :
- da un lato i termini ordinari per il rinnovo del permesso di soggiorno vengono estesi da 60 a 90 giorni,
- dall’altro viene introdotta una disciplina speciale per il permesso unico di lavoro: una volta completata la domanda, il questore dovrà rilasciare il titolo entro 30 giorni.
Si tratta di una deroga significativa rispetto ai tempi previsti per altri titoli di soggiorno, pensata per garantire maggiore certezza giuridica e operativa sia ai lavoratori sia ai datori di lavoro.
Flessibilita e mobilità nel mercato del lavvoro
In un’ottica di maggiore flessibilità del mercato del lavoro, viene riconosciuta la possibilità, per il titolare di permesso unico, di cambiare datore di lavoro durante il periodo di validità del titolo, previa comunicazione alle autorità competenti.
In caso di disoccupazione, poi, il permesso non sarà revocato automaticamente: il lavoratore potrà rimanere in Italia per almeno tre mesi per cercare una nuova occupazione. Questa misura mira a contrastare lo sfruttamento lavorativo e a favorire percorsi di integrazione regolare.
Infine, il decreto chiarisce che la gestione delle domande resta in capo al ministero dell’Interno e che l’attuazione delle nuove norme non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, essendo prevista l’utilizzazione delle risorse già disponibili.
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Carta Blu 2024 lavoro qualificato: nuovo modulo di domanda
Il 19 giugno 2024, il portale integrazionemigranti.gov.it ha annunciato l'aggiornamento del modulo per richiedere la Carta Blu UE, a seguito della pubblicazione del Decreto Legislativo 18 ottobre 2023 n. 152.
Il modulo deve essere presentato dal datore di lavoro attraverso il Portale Servizi del Ministero dell’Interno, sezione Sportello Unico Immigrazione
Si ricorda che il 28 marzo 2024 era stata pubblicata la circolare interministeriale di chiarimenti sul decreto . Veniva sottolineato in particolare che il titolare di Carta blu UE, pur beneficiando di un trattamento uguale a quello riservato ai cittadini italiani, per i primi dodici mesi di soggiorno sul territorio nazionale può esercitare esclusivamente l’attività lavorativa altamente qualificata per la quale è stato autorizzato.
Scarica qui il testo integrale della circolare
I requisiti per il lavoro altamente qualificato degli stranieri in Italia
Il decreto 152 attua la Direttiva UE 2021/1883, introducendo nuove condizioni di ingresso e soggiorno per i cittadini di paesi terzi che intendono svolgere lavori altamente qualificati in Europa. Questi cambiamenti mirano a rendere più attraente ed efficace il regime di ingresso per tali lavoratori, favorendo una maggiore mobilità all'interno dell'Unione Europea.
In merito ai requisiti di ingresso si specifica che i lavoratori stranieri devono essere in possesso in via alternativa:
- a) del titolo di istruzione superiore di livello terziario o di una qualificazione professionale di livello post secondario, rilasciato dall’autorità competente nel Paese dove è stato conseguito che attesti il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale;
- b) dei requisiti previsti dal d.lgs. n. 206/2007 limitatamente all’ esercizio di professioni regolamentate;
- c) di una qualifica professionale superiore attestata da almeno cinque anni di esperienza professionale pertinenti alla professione o al settore specificato nel contratto di lavoro o all'offerta vincolante;
- d) di una qualifica professionale superiore attestata da almeno tre anni di esperienza professionale pertinente, acquisita nei sette anni precedenti la presentazione della domanda di Carta blu UE, per il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione
La normativa relativa alla Carta blu UE si applica agli stranieri:
– residenti in uno Stato terzo;
– regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale, compresi i lavoratori stagionali, i beneficiari di protezione internazionale, i titolari di un permesso di soggiorno per ricerca e titolari di un permesso di soggiorno ICT nell'ambito di trasferimenti intra-societari
– soggiornanti in altro Stato membro;
– titolari della Carta blu UE rilasciata in un altro Stato membro.
Restano esclusi gli stranieri:
– che soggiornano a titolo di protezione temporanea, per cure mediche o con permessi di soggiorno per protezione sociale, vittime di violenza domestica, calamità, sfruttamento lavorativo, atti di particolare valore civile o hanno fatto richiesta.
– che soggiornano in quanto richiedenti la protezione internazionale, e sono ancora in attesa di una decisione definitiva;
– che chiedono di soggiornare in qualità di ricercatori, ai sensi dell'articolo
27-ter del T.U.I.;
– che beneficiano dello status di soggiornante di lungo periodo per motivi di lavoro autonomo o subordinato;
– che fanno ingresso in uno Stato membro in virtu' di impegni previsti da un accordo internazionale che agevola l'ingresso e il soggiornotemporaneo di determinate categorie di persone
– che soggiornano in Italia, in qualità di lavoratori distaccati, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lett. a), g), e i) del T.U.I.,
– che in virtù di accordi conclusi tra il Paese terzo di appartenenza e l'Unione e i suoi Stati membri beneficiano dei diritti alla libera circolazione equivalente a quelli dei cittadini dell'Unione;
– destinatari di un provvedimento di espulsione, anche se sospeso
Carta BLU 2024 domanda e allegati
La domanda (Modulo BC) del datore di lavoro, va presentata al competente Sportello Unico per l’Immigrazione con i seguenti allegati:
- documento di verifica di non disponibilità di figure nel territorio nazionale
- documento di identità
- proposta di lavoro vincolante di durata almeno pari a sei mesi
- documenti circa la sistemazione alloggiativa,
- proposta di contratto di soggiorno, mpegno a comunicare variazioni,
- asseverazione di cui all'articolo 24-bis comma 2 1 del T.U.I. e
- dettaglio retribuzione prevista non inferiore a quella prevista dai ccnl
La documentazione relativa a titoli di studio e esperienze professionali conseguite nel paese di origine deve essere tradotta e asseverata come conforme all'originale nelle forme previste per legge.
Le domande saranno presentate al competente Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura – Ufficio territoriale del Governo sul sito
https://portaleservizi.dlci.interno.it/ autenticandosi con identità SPID o CIE.
Eseguito l’accesso nell’area di Richiesta Moduli va selezionato il modulo di richiesta Nullaosta al lavoro per il rilascio della Carta Blu Ue (Modulo BC).
ATTENZIONE Per le domande di Carta blu Ue è ammessa anche la trasmissione da parte delle Agenzie di somministrazione .
Carta BLU UE tempi di risposta e procedura
Lo Sportello Unico per l'Immigrazione rilascia il nulla osta al lavoro, non oltre novanta giorni dalla presentazione della domanda ovvero comunica
al datore di lavoro il rigetto della stessa.
Entro 8 giorni dall’ingresso nel territorio nazionale, il lavoratore dovrà recarsi presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione con il datore di lavoro per la firma del contratto di soggiorno e successivamente presentare domanda di permesso di soggiorno alla Questura competente.
Nelle more della sottoscrizione del contratto di soggiorno, il lavoratore straniero altamente qualificato, che ha fatto ingresso sul territorio nazionale dopo il rilascio del nulla osta al lavoro e del visto di ingresso, può svolgere immediatamente attività lavorativa, previa comunicazione obbligatoria (Mod. UNILAV) da parte del datore di lavoro
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Stranieri: codice fiscale provvisorio on line
Con una circolare del Ministero dell'interno diffusa dal Ministero del lavoro , n. 5467 del 9 ottobre 2023, è stato comunicato che è stata implementata in collaborazione con l'agenzia delle entrate la procedura per il rilascio in via telematica del codice fiscale provvisorio al lavoratore extracomunitario che consente lo svolgimento dell'attività lavorativa anche prima della firma del contratto di soggiorno. Non è più necessario quindi per i lavoratori e i datori di lavoro recarsi di persona presso gli uffici dell'Agenzia.
La generazione automatica del codice fiscale avviene tramite il sistema SPI 2.0 in relazione alle domande per le quali sia già stato emesso il visto di ingresso.
Codice fiscale provvisorio stranieri: come fare
Il ministero precisa che la funzionalità di rilascio del codice fiscale provvisorio sarà online sul Portale ALI – Portale Servizi – Ali Sportello Unico (interno.it) e sarà visualizzabile dal datore di lavoro, che avrà cura di informare il lavoratore straniero dell'avvenuto rilascio e degli estremi del codice fiscale provvisorio".
La circolare precisa che resta necessario per il datore di lavoro provvedere alla comunicazione obbligatoria all'INPS, con il codice fiscale ottenuto
Al momento della convocazione presso lo sportello Unico per l'immigrazione per la registrazione dell'ingresso e la firma del contratto il codice fiscale diventa definitivo.
Il ministero comunica che per la richiesta di ulteriori informazioni sulla scheda tecnica della procedura è disponibile l'indirizzo mail [email protected]
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Decreto flussi triennale 2023-2025: testo in GU
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale N. 231 del 3 ottobre 2023 il decreto per presidente del Consiglio dei Ministri 27 settembre 2023 riguardante la Programmazione dei flussi d'ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2023-2025.
Il decreto annunciato già molte settimane fa , prevede Criteri specifici per i flussi di ingresso nell'ambito delle quote stabilite dal testo unico e dal decreto-legge n. 20 del 2023 ovvero
- previsione di quote preferenziali riservate ai lavoratori di Stati che, anche in collaborazione con lo Stato italiano, promuovono per i propri cittadini campagne mediatiche contro i traffici migratori irregolari
- assegnazione di quote di lavoratori agricoli , con priorita' rispetto ai nuovi richiedenti, ai datori di lavoro che non sono risultati assegnatari di tutta o di parte della manodopera richiesta;
- riattivazione di una quota specifica per gli addetti ai settori dell'assistenza familiare e socio-sanitaria.
- incremento degli ingressi al di fuori delle quote;
- previsione, di ingressi per lavoro subordinato, anche a carattere stagionale, di cittadini di Paesi con i quali l'Italia ha sottoscritto intese o accordi in materia di rimpatrio;
- potenziamento, delle attivita' di istruzione e formazione professionale e civico-linguistica organizzate nei Paesi di origine e conseguente aumento degli ingressi dei lavoratori che abbiano completato tali attivita';
- valorizzazione dei percorsi di studio e di formazione di cittadini stranieri in Italia, anche mediante la conversione, in permessi di soggiorno per motivi di lavoro, al di fuori delle quote, dei permessi rilasciati per motivi di studio e formazione.
All'articolo 5 il DPCM prevede che gli ingressi complessivi nell'ambito delle quote per motivi di
- lavoro subordinato stagionale e non stagionale e
- lavoro autonomo sono:
a) 136.000 unita' per l'anno 2023;
b) 151.000 unita' per l'anno 2024;
c) 165.000 unita' per l'anno 2025.
Ingressi lavoro subordinato non stagionale
L'art. 6 specifica che nell'ambito dele quote complessive sopracitate sono previsti ingressi :
per motivi di lavoro subordinato non stagionale nei settori dell'autotrasporto merci per conto terzi, dell'edilizia, turistico-alberghiero, della meccanica, delle telecomunicazioni, dell'alimentare, della cantieristica navale, del trasporto passeggeri con autobus, della pesca, degli acconciatori, degli elettricisti e
degli idraulici e di lavoro autonomo, cittadini stranieri residenti all'estero entro le seguenti quote:
a) 53.450 unita' per l'anno 2023, di cui 52.770 per lavoro subordinato e 680 per lavoro autonomo;
b) 61.950 unita' per l'anno 2024, di cui 61.250 per lavoro subordinato e 700 per lavoro autonomo;
c) 71.450 unita' per l'anno 2025, di cui 70.720 per lavoro subordinato e 730 per lavoro autonomo.
Ingressi nell'ambito delle quote per lavoro stagionale agricolo e turistico
1. Nell'ambito delle quote complessive i sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero, i cittadini dei Paesi di cui all'art. 6, comma 3, lettera a), residenti all'estero entro le seguenti quote:
a) 82.550 unita' per l'anno 2023;
b) 89.050 unita' per l'anno 2024;
c) 93.550 unita' per l'anno 2025.
Decreto flussi triennale decorrenza e scadenza domande 2023
I termini per la presentazione delle richieste di nulla osta al lavoro per gli ingressi decorrono per l'anno 2023:
a) per gli ingressi di cui all'art. 6, comma 3 lettera a), dalle ore 9,00 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione (2 dicembre) fino a concorrenza delle rispettive quote o, comunque, entro il 31 dicembre 2023;
b) per gli ingressi di cui all'art. 6, comma 3, lettera b), e commi 4, e 5 dalle ore 9,00 del sessantaduesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione (4 dicembre) fino a concorrenza delle rispettive quote o, comunque, entro il 31 dicembre 2023;
c) per gli ingressi di cui all'art. 7 dalle ore 9,00 del settantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (12 dicembre) fino a concorrenza delle rispettive quote o, comunque, entro il 31 dicembre 2023;