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Decreto immigrazione 2025 convertito in legge: le novità
E' stata pubblicata il 1 dicembre 2025 la legge di conversione n. 179 del decreto-legge 3 ottobre 2025, n. 146,(cd. Decreto Immigrazione) pubblicato il 4 ottobre scorso.
Il provvedimento, composto da 12 articoli, intendeva intervenire in modo urgente sulla disciplina dell’ingresso regolare dei lavoratori stranieri e sulla gestione del fenomeno migratorio, in affiancamento all nuovo DPCM flussi di ingresso relativo al 2026 2028. Riguarda in particolare le procedure per l’assunzione di cittadini di Paesi terzi e si concentra su tre macro-aree:
- semplificazione dei nulla osta al lavoro;
- rafforzamento dei controlli e del contrasto al caporalato;
- ampliamento delle tutele per soggetti vulnerabili.
Vedi qui il testo coordinato del decreto e della legge di conversione
Durante l’esame alla Camera sono stati presentati 127 emendamenti al testo iniziale , sempre con l’obiettivo di semplificare le procedure, ridurre le criticità e rafforzare il contrasto allo sfruttamento lavorativo e al caporalato, soprattutto nei settori agricolo, turistico e dell’assistenza familiare.
Vediamo un riepilogo delle norme in vigore e delle novità.
Quadro normativo: cosa prevede il decreto-legge già in vigore
Nulla osta al lavoro e decorrenza dei termini
Il decreto interviene sugli articoli 22 e 24 del T.U. immigrazione, stabilendo che:
- il termine per il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato decorre non dalla data della domanda, ma dal momento in cui la richiesta rientra effettivamente nelle quote della programmazione dei flussi;
- il nulla osta deve essere rilasciato anche in mancanza di risposte ostative della Questura entro i termini, che restano:
- 60 giorni per lavoro subordinato;
- 20 giorni per lavoro stagionale.
Requisiti preliminari e procedura
Il decreto conferma:
- l’obbligo per il datore di lavoro di verificare presso il Centro per l’impiego l’indisponibilità di lavoratori in Italia (silenzio dopo 8 giorni = esito negativo);
- la necessità, dopo il nulla osta, di confermare la richiesta per ottenere il visto, con termine passato da 7 a 15 giorni;
- la stipula del contratto di soggiorno come condizione per il rilascio del permesso.
Controlli sulla veridicità delle dichiarazioni
Gli articoli da 1 a 2 prevedono che le amministrazioni effettuino controlli secondo l’art. 71 del d.P.R. 445/2000, anche a campione, su:
- datori di lavoro;
- enti promotori di volontariato;
- istituti di ricerca;
- soggetti ospitanti nell’ambito del lavoro altamente qualificato;
- trasferimenti intra-societari.
Precompilazione e limiti numerici alle richieste
Il decreto inserisce in via stabile la precompilazione telematica delle domande sul portale del Ministero dell’interno, nonché il limite di tre richieste di nulla osta per datore per ciascun decreto flussi annuale.
Il DL Immigrazione include anche:
- disciplina generale dei permessi per attesa di rinnovo o conversione;
- incremento a 1 anno dei permessi per protezione sociale e vittime di caporalato;
- proroga fino al 2028 degli ingressi extra-quote per 10.000 lavoratori nel settore dell’assistenza familiare;
- introduzione della programmazione triennale del contingente per il volontariato internazionale;
- estensione a 150 giorni del termine per il ricongiungimento familiare;
- ampliamento dei soggetti ammessi al Fondo contro il reclutamento illegale;
- possibilità per il Ministero dell’interno di avvalersi della Croce Rossa per la gestione dell’hotspot di Lampedusa fino al 2027.
Le modifiche legge 179 2025 al decreto Immigrazione n146 2025
Articolo (L. 179/2025 – conv. D.L. 146/2025) Che cosa cambia (rispetto al decreto originario) Riferimenti normativi toccati Impatto operativo / note Art. 1 – Nulla osta al lavoro subordinato + controlli dichiarazioni - Decorrenza dei termini spostata alla data di imputazione alle quote d’ingresso (non più alla presentazione/ricezione), in più punti.
- Allungati alcuni termini procedurali: 7→15, 8→15 giorni; e 90→150 giorni sul ricongiungimento (v. art. 7).
- Nuove modalità di gestione documentale: conferma nulla osta/trasmissione documenti anche tramite soggetti abilitati L. 12/1979 e/o organizzazioni datoriali.
- Introduzione/rafforzamento dei controlli di veridicità delle dichiarazioni ex art. 71 DPR 445/2000 (più articoli).
D.Lgs. 286/1998: art. 22 (cc. 5, 5-quinquies, 6), art. 24 (c. 2 e c. 11), art. 24-bis (c. 2-bis), art. 27 (c. 1.1), art. 27-bis/ter/quater, art. 27-quinquies (c. 7-bis), art. 27-sexies (c. 4-bis). Tempistiche e decorrenze legate alle quote; più canali “assistiti” (consulenti/associazioni); controlli formali più strutturati sulle autodichiarazioni. Art. 2 – Semplificazione/accelerazione procedure (lavoro subordinato) - Inseriti nuovi commi su precompilazione domande nei giorni del click day + controlli contestuali.
- Possibilità per INL di verifiche anche anticipate con eventuale esclusione dalla procedura informatica.
- Limite per utenti privati: max 3 richieste/anno (con deroghe in caso di invio tramite soggetti/strutture qualificate).
- Ritocchi su domanda/formazione (art. 23) e richiamo applicativo anche al lavoro stagionale.
- Inserita disciplina sperimentale fino al 31/12/2027 (estensione a 12 mesi di un termine specifico).
D.Lgs. 286/1998: art. 22 (nuovi cc. 2-bis.1 e 2-bis.2), art. 23 (c. 2-bis), art. 24 (c. 1 + nuovo c. 1-bis). Gestione “a monte” delle richieste (precompilazione); più controlli INL; limite quantitativo per privati; finestra sperimentale fino al 2027. Art. 3 – Lavoro in attesa di rilascio/rinnovo/conversione - Riscritto il meccanismo: lo straniero può soggiornare e lavorare temporaneamente in attesa dell’esito (anche oltre 60 giorni), fino a eventuale comunicazione di motivi ostativi.
- Condizione: ricevuta della domanda e rispetto degli adempimenti previsti.
D.Lgs. 286/1998: art. 5, c. 9-bis (sostituito). Maggiore continuità lavorativa e riduzione “buchi” amministrativi; attenzione alle comunicazioni di PS (anche al datore). Art. 4 – Permessi “casi speciali”: durata/termini + Assegno di inclusione - Durata permessi da 6 mesi → 1 anno per alcuni istituti; maggior raccordo con percorsi di inserimento socio-lavorativo.
- Previsione espressa di accesso all’Assegno di inclusione in specifiche fattispecie.
- Integrazioni su pareri/istruttoria (“trasmettendo ogni elemento ritenuto utile”).
D.Lgs. 286/1998: art. 18 (c. 4 + nuovo c. 4-bis), art. 18-bis (c. 1-bis), art. 18-ter (cc. 2 e 3). Inoltre: D.L. 145/2024, art. 6, c. 5 (integrazione). Più durata e tutele; necessario coordinamento con misure sociali e con i percorsi di inclusione. Art. 5 – Ingressi fuori quota: lavoro domestico (grandi anziani/disabilità + 0-6 anni) - Esteso l’orizzonte temporale: non solo 2025, ma anche 2026–2028.
- Chiarito che il numero massimo è annuo.
- Ampliamento platea: inclusa assistenza anche per bambini 0–6 anni.
D.L. 145/2024: art. 2, c. 2 (modificato). Possibilità di programmazione pluriennale e ampliamento casi; attenzione ai requisiti specifici dell’assistenza. Art. 6 – Volontariato: contingente e governance - Ridefinito l’ingresso per volontariato con contingente triennale definito da Decreto MLPS di concerto con Interno/Esteri, sentito il CNTS.
D.Lgs. 286/1998: art. 27-bis, c. 1 (sostituito). Maggiore programmazione e coinvolgimento Terzo settore; potenziali effetti su quote/tempi di istruttoria. Art. 7 – Ricongiungimento familiare - Allungato il termine procedurale: 90 → 150 giorni.
D.Lgs. 286/1998: art. 29, c. 8 (modificato). Tempistiche più ampie per definizione delle pratiche; impatto su pianificazione familiare e adempimenti collegati. Art. 8 – Tavolo contro caporalato/sfruttamento agricolo - Inclusi tra i partecipanti anche gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
- Abrogato un comma (c. 3) della disciplina previgente sul Tavolo.
D.L. 119/2018: art. 25-quater (modifiche, abrogazione c. 3). Allargamento governance/partecipazione; verificare conseguenze operative dell’abrogazione sul funzionamento. Art. 9 – Fondo contro reclutamento illegale di manodopera straniera - Riscritti i soggetti destinatari/coinvolti: agenzie autorizzate (D.Lgs. 276/2003) e soggetti accreditati dalle Regioni ai servizi per il lavoro (D.Lgs. 150/2015).
L. 207/2024: art. 1, c. 889 (modificato). Focalizzazione su operatori “istituzionali”/accreditati; può cambiare la platea degli attuatori beneficiari. Art. 10 – Punto di crisi di Lampedusa - Proroga del termine finale: 31/12/2025 → 31/12/2027.
D.L. 20/2023: art. 5-bis, c. 2 (modificato). Estensione temporale del presidio/assetto; impatto organizzativo e di copertura fino al 2027. -
Carta Blu 2024 lavoro qualificato: nuovo modulo di domanda
Il 19 giugno 2024, il portale integrazionemigranti.gov.it ha annunciato l'aggiornamento del modulo per richiedere la Carta Blu UE, a seguito della pubblicazione del Decreto Legislativo 18 ottobre 2023 n. 152.
Il modulo deve essere presentato dal datore di lavoro attraverso il Portale Servizi del Ministero dell’Interno, sezione Sportello Unico Immigrazione
Si ricorda che il 28 marzo 2024 era stata pubblicata la circolare interministeriale di chiarimenti sul decreto . Veniva sottolineato in particolare che il titolare di Carta blu UE, pur beneficiando di un trattamento uguale a quello riservato ai cittadini italiani, per i primi dodici mesi di soggiorno sul territorio nazionale può esercitare esclusivamente l’attività lavorativa altamente qualificata per la quale è stato autorizzato.
Scarica qui il testo integrale della circolare
I requisiti per il lavoro altamente qualificato degli stranieri in Italia
Il decreto 152 attua la Direttiva UE 2021/1883, introducendo nuove condizioni di ingresso e soggiorno per i cittadini di paesi terzi che intendono svolgere lavori altamente qualificati in Europa. Questi cambiamenti mirano a rendere più attraente ed efficace il regime di ingresso per tali lavoratori, favorendo una maggiore mobilità all'interno dell'Unione Europea.
In merito ai requisiti di ingresso si specifica che i lavoratori stranieri devono essere in possesso in via alternativa:
- a) del titolo di istruzione superiore di livello terziario o di una qualificazione professionale di livello post secondario, rilasciato dall’autorità competente nel Paese dove è stato conseguito che attesti il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale;
- b) dei requisiti previsti dal d.lgs. n. 206/2007 limitatamente all’ esercizio di professioni regolamentate;
- c) di una qualifica professionale superiore attestata da almeno cinque anni di esperienza professionale pertinenti alla professione o al settore specificato nel contratto di lavoro o all'offerta vincolante;
- d) di una qualifica professionale superiore attestata da almeno tre anni di esperienza professionale pertinente, acquisita nei sette anni precedenti la presentazione della domanda di Carta blu UE, per il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione
La normativa relativa alla Carta blu UE si applica agli stranieri:
– residenti in uno Stato terzo;
– regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale, compresi i lavoratori stagionali, i beneficiari di protezione internazionale, i titolari di un permesso di soggiorno per ricerca e titolari di un permesso di soggiorno ICT nell'ambito di trasferimenti intra-societari
– soggiornanti in altro Stato membro;
– titolari della Carta blu UE rilasciata in un altro Stato membro.
Restano esclusi gli stranieri:
– che soggiornano a titolo di protezione temporanea, per cure mediche o con permessi di soggiorno per protezione sociale, vittime di violenza domestica, calamità, sfruttamento lavorativo, atti di particolare valore civile o hanno fatto richiesta.
– che soggiornano in quanto richiedenti la protezione internazionale, e sono ancora in attesa di una decisione definitiva;
– che chiedono di soggiornare in qualità di ricercatori, ai sensi dell'articolo
27-ter del T.U.I.;
– che beneficiano dello status di soggiornante di lungo periodo per motivi di lavoro autonomo o subordinato;
– che fanno ingresso in uno Stato membro in virtu' di impegni previsti da un accordo internazionale che agevola l'ingresso e il soggiornotemporaneo di determinate categorie di persone
– che soggiornano in Italia, in qualità di lavoratori distaccati, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lett. a), g), e i) del T.U.I.,
– che in virtù di accordi conclusi tra il Paese terzo di appartenenza e l'Unione e i suoi Stati membri beneficiano dei diritti alla libera circolazione equivalente a quelli dei cittadini dell'Unione;
– destinatari di un provvedimento di espulsione, anche se sospeso
Carta BLU 2024 domanda e allegati
La domanda (Modulo BC) del datore di lavoro, va presentata al competente Sportello Unico per l’Immigrazione con i seguenti allegati:
- documento di verifica di non disponibilità di figure nel territorio nazionale
- documento di identità
- proposta di lavoro vincolante di durata almeno pari a sei mesi
- documenti circa la sistemazione alloggiativa,
- proposta di contratto di soggiorno, mpegno a comunicare variazioni,
- asseverazione di cui all'articolo 24-bis comma 2 1 del T.U.I. e
- dettaglio retribuzione prevista non inferiore a quella prevista dai ccnl
La documentazione relativa a titoli di studio e esperienze professionali conseguite nel paese di origine deve essere tradotta e asseverata come conforme all'originale nelle forme previste per legge.
Le domande saranno presentate al competente Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura – Ufficio territoriale del Governo sul sito
https://portaleservizi.dlci.interno.it/ autenticandosi con identità SPID o CIE.
Eseguito l’accesso nell’area di Richiesta Moduli va selezionato il modulo di richiesta Nullaosta al lavoro per il rilascio della Carta Blu Ue (Modulo BC).
ATTENZIONE Per le domande di Carta blu Ue è ammessa anche la trasmissione da parte delle Agenzie di somministrazione .
Carta BLU UE tempi di risposta e procedura
Lo Sportello Unico per l'Immigrazione rilascia il nulla osta al lavoro, non oltre novanta giorni dalla presentazione della domanda ovvero comunica
al datore di lavoro il rigetto della stessa.
Entro 8 giorni dall’ingresso nel territorio nazionale, il lavoratore dovrà recarsi presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione con il datore di lavoro per la firma del contratto di soggiorno e successivamente presentare domanda di permesso di soggiorno alla Questura competente.
Nelle more della sottoscrizione del contratto di soggiorno, il lavoratore straniero altamente qualificato, che ha fatto ingresso sul territorio nazionale dopo il rilascio del nulla osta al lavoro e del visto di ingresso, può svolgere immediatamente attività lavorativa, previa comunicazione obbligatoria (Mod. UNILAV) da parte del datore di lavoro
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Prestazioni INPS anche a extracomunitari in attesa del permesso
L'INPS, con il Messaggio n. 1589 del 22 aprile 2024, ha chiarito ai propri uffici territoriali che, come previsto dalla normativa vigente , i cittadini di paesi extracomunitari hanno il diritto di ricevere le prestazioni economiche previsti a sostegno del reddito e gestiti dall'istituto, anche se non risultino ancora titolari di permesso di soggiorno .Si tratta ad esempio delle prestazioni NASPI, DIS-COLL, indennità di malattia, maternità, CIG, assegno Unico, Assegni familiari , Assegno di inclusione, ecc.
E' necessario però che questi cittadini dimostrino il possesso della documentazione che certifica l'avvenuta richiesta di rinnovo, rilasciata da parte degli uffici competenti.
Si ricorda anche che l’art. 5, comma 9-bis, D.Lgs. n. 286/1998 prevede che, in attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, anche ove non venga rispettato il termine di sessanta giorni, il lavoratore straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l’attività lavorativa fino a quando viene comunicata dall’Autorità di pubblica sicurezza, l’indicazione dell’esistenza dei motivi ostativi al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno.
Pagamento con riserva di ripetizione
L'istituto specifico inoltre nel messaggio che il pagamento viene effettuato con riserva di ripetizione , potrà cioè essere oggetto di richiesta di restituzione totale o parziale della prestazione eseguita (art. 2033 ss. c.c.) nel caso in cui successivamente vi sia il diniego del rinnovo del titolo di soggiorno.
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Stranieri: codice fiscale provvisorio on line
Con una circolare del Ministero dell'interno diffusa dal Ministero del lavoro , n. 5467 del 9 ottobre 2023, è stato comunicato che è stata implementata in collaborazione con l'agenzia delle entrate la procedura per il rilascio in via telematica del codice fiscale provvisorio al lavoratore extracomunitario che consente lo svolgimento dell'attività lavorativa anche prima della firma del contratto di soggiorno. Non è più necessario quindi per i lavoratori e i datori di lavoro recarsi di persona presso gli uffici dell'Agenzia.
La generazione automatica del codice fiscale avviene tramite il sistema SPI 2.0 in relazione alle domande per le quali sia già stato emesso il visto di ingresso.
Codice fiscale provvisorio stranieri: come fare
Il ministero precisa che la funzionalità di rilascio del codice fiscale provvisorio sarà online sul Portale ALI – Portale Servizi – Ali Sportello Unico (interno.it) e sarà visualizzabile dal datore di lavoro, che avrà cura di informare il lavoratore straniero dell'avvenuto rilascio e degli estremi del codice fiscale provvisorio".
La circolare precisa che resta necessario per il datore di lavoro provvedere alla comunicazione obbligatoria all'INPS, con il codice fiscale ottenuto
Al momento della convocazione presso lo sportello Unico per l'immigrazione per la registrazione dell'ingresso e la firma del contratto il codice fiscale diventa definitivo.
Il ministero comunica che per la richiesta di ulteriori informazioni sulla scheda tecnica della procedura è disponibile l'indirizzo mail [email protected]