• Stranieri in Italia

    Permesso unico di soggiorno e lavoro in UE: decreto approvato, cosa cambia

    Con Comunicato stampa n. 156 del 20 gennaio 2026, il Consiglio dei Ministri (CdM) ha annunciato di aver  approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2024/1233 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno stato membro.

    In particolare, il decreto semplifica radicalmente l’iter amministrativo per la richiesta del permesso unico, riducendo a 90 giorni il termine massimo per la conclusione della procedura di rilascio, salvo casi eccezionali. 

    Tra le principali novità, viene introdotto un obbligo di trasparenza per il datore di lavoro, che dovrà informare tempestivamente il lavoratore straniero su ogni comunicazione relativa al nulla osta. 

    Inoltre, il provvedimento garantisce maggiore flessibilità nel mercato del lavoro: lo straniero titolare di permesso unico potrà cambiare datore di lavoro durante il periodo di validità del titolo, previa notifica alle autorità competenti. 

    L'obiettivo è rafforzare le tutele contro lo sfruttamento lavorativo e favorire l'integrazione regolare.

    Permesso unico più semplice e in tempi certi per il rilascio

    Uno degli obiettivi principali della riforma è la riduzione della complessità burocratica che oggi caratterizza la domanda di permesso unico.

     Il decreto rafforza innanzitutto l’obbligo di informazione nei confronti del lavoratore straniero, prevedendo che vengano fornite indicazioni complete sulle condizioni di ingresso e soggiorno per motivi di lavoro, 

    • sui documenti necessari e 
    • sulle garanzie procedurali previste, anche per i familiari.

    Anche sul fronte delle tempistiche, le novità sono  rilevanti.  Si prevede che :

    1.  da un lato i termini ordinari per il rinnovo del permesso di soggiorno vengono estesi da 60 a 90 giorni,
    2. dall’altro viene introdotta una disciplina speciale per il permesso unico di lavoro: una volta completata la domanda, il questore dovrà rilasciare il titolo entro 30 giorni.

    Si tratta di una deroga significativa rispetto ai tempi previsti per altri titoli di soggiorno, pensata per garantire maggiore certezza giuridica e operativa sia ai lavoratori sia ai datori di lavoro.

    Flessibilita e mobilità nel mercato del lavvoro

    In un’ottica di maggiore flessibilità del mercato del lavoro, viene riconosciuta la possibilità, per il titolare di permesso unico, di cambiare datore di lavoro durante il periodo di validità del titolo, previa comunicazione alle autorità competenti.

    In caso di disoccupazione, poi, il permesso non sarà revocato automaticamente: il lavoratore potrà rimanere in Italia per almeno tre mesi per cercare una nuova occupazione. Questa misura mira a contrastare lo sfruttamento lavorativo e a favorire percorsi di integrazione regolare.

    Infine, il decreto chiarisce che la gestione delle domande resta in capo al ministero dell’Interno e che l’attuazione delle nuove norme non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, essendo prevista l’utilizzazione delle risorse già disponibili.

  • Stranieri in Italia

    Carta Blu 2024 lavoro qualificato: nuovo modulo di domanda

    Il 19 giugno 2024, il portale integrazionemigranti.gov.it ha annunciato l'aggiornamento del modulo per richiedere la Carta Blu UE, a seguito della pubblicazione del Decreto Legislativo 18 ottobre 2023 n. 152.

    Il modulo deve essere presentato  dal datore di lavoro attraverso il Portale Servizi del Ministero dell’Interno, sezione Sportello Unico Immigrazione

    Si ricorda che il  28 marzo 2024  era stata pubblicata  la circolare  interministeriale  di chiarimenti sul decreto . Veniva sottolineato in particolare che  il titolare di Carta blu UE, pur beneficiando di un trattamento uguale a quello riservato ai cittadini italiani,  per i primi  dodici mesi di soggiorno sul territorio nazionale può esercitare esclusivamente  l’attività lavorativa altamente qualificata per la quale è stato autorizzato.

    Scarica qui il testo integrale  della circolare 

    I requisiti per il lavoro altamente qualificato degli stranieri in Italia

     Il decreto 152 attua la Direttiva UE 2021/1883, introducendo nuove condizioni di ingresso e soggiorno per i cittadini di paesi terzi che intendono svolgere lavori altamente qualificati in Europa. Questi cambiamenti mirano a rendere più attraente ed efficace il regime di ingresso per tali lavoratori, favorendo una maggiore mobilità all'interno dell'Unione Europea.

    In merito ai requisiti di ingresso  si specifica che i  lavoratori stranieri devono essere in possesso in  via alternativa:

    • a) del titolo di istruzione superiore di livello terziario o di una  qualificazione professionale di livello post secondario, rilasciato  dall’autorità competente nel Paese dove è stato conseguito che attesti il  completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno  triennale;
    • b) dei requisiti previsti dal d.lgs. n. 206/2007 limitatamente all’ esercizio  di professioni regolamentate;
    • c) di una qualifica professionale superiore attestata da almeno cinque  anni di esperienza professionale  pertinenti alla professione o al  settore specificato nel contratto di lavoro o all'offerta vincolante;
    • d) di una qualifica professionale superiore attestata da almeno tre anni di  esperienza professionale pertinente, acquisita nei sette anni precedenti la presentazione della domanda di Carta blu UE, per  il settore delle tecnologie dell'informazione e della  comunicazione 

    La normativa relativa alla Carta blu UE si applica agli stranieri:

    – residenti in uno Stato terzo;

    – regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale, compresi i lavoratori  stagionali, i beneficiari di protezione internazionale, i titolari di un   permesso di soggiorno per ricerca e titolari di un permesso di soggiorno  ICT nell'ambito di trasferimenti intra-societari 

    – soggiornanti in altro Stato membro;

    – titolari della Carta blu UE rilasciata in un altro Stato membro.

    Restano esclusi gli stranieri:

    – che soggiornano a titolo di protezione temporanea, per cure mediche  o con permessi di soggiorno per  protezione sociale, vittime di violenza domestica,  calamità,  sfruttamento lavorativo, atti di particolare valore civile  o hanno fatto richiesta.

    – che soggiornano in quanto richiedenti la protezione internazionale,  e sono ancora in attesa di  una decisione definitiva;

    – che chiedono di soggiornare in qualità di ricercatori, ai sensi dell'articolo

    27-ter del T.U.I.;

    – che beneficiano dello status di soggiornante di lungo periodo per motivi di lavoro  autonomo o subordinato;

    – che fanno ingresso in uno Stato membro in virtu' di impegni previsti da  un accordo internazionale che agevola l'ingresso e il soggiornotemporaneo di determinate categorie di persone 

    – che soggiornano in Italia, in qualità di lavoratori distaccati, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lett. a), g), e i) del T.U.I., 

    – che in virtù di accordi conclusi tra il Paese terzo di appartenenza e  l'Unione e i suoi Stati membri beneficiano dei diritti alla libera  circolazione equivalente a quelli dei cittadini dell'Unione;

    – destinatari di un provvedimento di espulsione, anche se sospeso

    Carta BLU 2024 domanda e allegati

    La domanda (Modulo BC) del datore di lavoro, va presentata al competente Sportello Unico per l’Immigrazione  con  i seguenti allegati:

    • documento di verifica di non disponibilità di figure nel territorio nazionale
    • documento di identità 
    •  proposta di lavoro vincolante  di durata almeno pari a sei mesi 
    •  documenti circa la sistemazione alloggiativa,
    •  proposta di contratto di soggiorno,  mpegno a comunicare variazioni, 
    • asseverazione di cui  all'articolo 24-bis comma 2 1 del T.U.I. e
    • dettaglio retribuzione prevista non inferiore a quella prevista dai  ccnl 

    La documentazione relativa a titoli di studio e esperienze professionali conseguite nel paese di origine deve essere  tradotta e asseverata come conforme all'originale nelle forme previste per legge.

    Le domande saranno presentate al competente Sportello Unico per  l'Immigrazione della Prefettura – Ufficio territoriale del Governo  sul sito

    https://portaleservizi.dlci.interno.it/   autenticandosi con identità SPID o  CIE. 

    Eseguito l’accesso  nell’area di  Richiesta Moduli  va  selezionato  il modulo di richiesta Nullaosta al lavoro per il  rilascio della Carta Blu Ue (Modulo BC).

    ATTENZIONE Per le domande di Carta blu Ue è   ammessa anche  la trasmissione da parte  delle Agenzie di somministrazione .

    Carta BLU UE tempi di risposta e procedura

    Lo Sportello Unico per l'Immigrazione rilascia il nulla osta al lavoro, non  oltre novanta giorni dalla presentazione della domanda  ovvero comunica

    al datore di lavoro il rigetto della stessa.

    Entro 8 giorni dall’ingresso nel territorio nazionale, il lavoratore dovrà recarsi  presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione con il datore di lavoro per la firma del contratto di soggiorno e successivamente presentare domanda di permesso di  soggiorno alla Questura competente.

    Nelle more della sottoscrizione del contratto di soggiorno,   il lavoratore straniero altamente  qualificato, che ha fatto ingresso sul territorio nazionale dopo il rilascio del nulla osta al lavoro e del visto di ingresso, può svolgere immediatamente  attività lavorativa, previa comunicazione obbligatoria (Mod. UNILAV) da parte  del datore di lavoro

  • Stranieri in Italia

    Stranieri: codice fiscale provvisorio on line

    Con una circolare del Ministero dell'interno diffusa dal Ministero del lavoro , n. 5467 del 9 ottobre 2023,   è stato comunicato che è stata implementata  in collaborazione con l'agenzia delle entrate la procedura per il  rilascio in via telematica del codice fiscale provvisorio al lavoratore extracomunitario   che consente lo svolgimento dell'attività lavorativa anche prima della firma del contratto di soggiorno. Non è più necessario quindi per i lavoratori  e i datori di lavoro recarsi di persona presso gli uffici dell'Agenzia. 

    La generazione automatica  del codice  fiscale avviene tramite il sistema SPI 2.0  in relazione alle domande per le quali sia già stato emesso il visto di ingresso.

    Codice fiscale provvisorio stranieri: come fare

    Il ministero  precisa che la funzionalità di rilascio del codice fiscale provvisorio sarà online sul Portale ALI – Portale Servizi – Ali Sportello Unico (interno.it) e sarà visualizzabile dal datore di lavoro, che avrà cura di informare il lavoratore straniero dell'avvenuto rilascio e degli estremi del codice fiscale provvisorio".

    La circolare precisa che resta necessario per il datore di lavoro provvedere alla comunicazione obbligatoria all'INPS, con il codice fiscale ottenuto

    Al momento della convocazione presso lo sportello Unico per l'immigrazione  per la registrazione dell'ingresso e la firma del contratto  il codice fiscale diventa definitivo.

    Il ministero comunica che per la richiesta di ulteriori informazioni sulla scheda tecnica della procedura è disponibile l'indirizzo mail [email protected]

  • Stranieri in Italia

    Decreto flussi triennale 2023-2025: testo in GU

    Pubblicato in Gazzetta Ufficiale  N. 231 del 3 ottobre 2023 il decreto per presidente del Consiglio dei Ministri  27 settembre  2023  riguardante la Programmazione dei flussi d'ingresso legale in Italia dei  lavoratori  stranieri per il triennio 2023-2025.

    Il decreto annunciato già molte settimane fa  , prevede Criteri specifici per i flussi di ingresso   nell'ambito delle quote  stabilite  dal testo unico e dal decreto-legge  n.  20 del 2023 ovvero 

    •   previsione di quote preferenziali  riservate  ai  lavoratori  di Stati che, anche in collaborazione con lo Stato italiano,  promuovono  per i propri cittadini campagne mediatiche contro i traffici  migratori irregolari
    •   assegnazione  di quote di  lavoratori  agricoli ,  con  priorita' rispetto ai nuovi richiedenti,  ai  datori  di  lavoro  che non  sono  risultati  assegnatari  di  tutta  o  di  parte  della  manodopera richiesta; 
    •   riattivazione di  una  quota  specifica  per  gli  addetti  ai  settori dell'assistenza familiare e socio-sanitaria. 
    •  incremento degli  ingressi  al  di fuori delle quote; 
    •  previsione,  di  ingressi  per  lavoro  subordinato, anche a carattere stagionale, di  cittadini  di  Paesi  con  i  quali  l'Italia ha sottoscritto intese o accordi in materia di rimpatrio; 
    •  potenziamento, delle  attivita'  di  istruzione  e  formazione professionale e civico-linguistica organizzate  nei  Paesi di origine  e  conseguente  aumento  degli  ingressi  dei  lavoratori  che  abbiano  completato  tali   attivita'; 
    •  valorizzazione dei percorsi  di  studio  e  di  formazione  di  cittadini stranieri in Italia,  anche  mediante  la  conversione,   in  permessi di soggiorno per motivi di lavoro, al di fuori delle  quote,  dei permessi rilasciati per motivi di studio e formazione. 

    All'articolo 5 il DPCM  prevede che gli   ingressi complessivi nell'ambito delle quote   per  motivi  di 

    1.  lavoro  subordinato stagionale e  non  stagionale  e 
    2.   lavoro  autonomo sono: 

        a) 136.000 unita' per l'anno 2023; 

        b) 151.000 unita' per l'anno 2024; 

        c) 165.000 unita' per l'anno 2025. 

    Ingressi lavoro subordinato non stagionale 

    L'art. 6 specifica che nell'ambito dele quote complessive sopracitate sono previsti ingressi  :

    per motivi di lavoro subordinato non  stagionale  nei settori dell'autotrasporto merci per conto terzi,  dell'edilizia, turistico-alberghiero,  della  meccanica,  delle   telecomunicazioni,  dell'alimentare, della cantieristica navale, del trasporto passeggeri  con autobus, della pesca, degli acconciatori,  degli  elettricisti  e

    degli idraulici e di lavoro autonomo, cittadini  stranieri  residenti  all'estero entro le seguenti quote: 

        a) 53.450 unita' per  l'anno  2023,  di  cui  52.770  per  lavoro subordinato e 680 per lavoro autonomo; 

        b) 61.950 unita' per  l'anno  2024,  di  cui  61.250  per  lavoro  subordinato e 700 per lavoro autonomo; 

        c) 71.450 unita' per  l'anno  2025,  di  cui  70.720  per  lavoro  subordinato e 730 per lavoro autonomo. 

    Ingressi nell'ambito delle quote per lavoro stagionale agricolo e turistico

      1. Nell'ambito delle quote complessive i  sono ammessi in Italia per motivi di  lavoro  subordinato  stagionale  nei  settori agricolo e turistico-alberghiero, i cittadini  dei  Paesi  di  cui all'art. 6, comma 3, lettera a), residenti  all'estero  entro  le seguenti quote: 

        a) 82.550 unita' per l'anno 2023; 

        b) 89.050 unita' per l'anno 2024; 

        c) 93.550 unita' per l'anno 2025. 

    Decreto flussi triennale decorrenza e  scadenza domande 2023

    I termini per la presentazione delle richieste di nulla osta  al  lavoro per gli ingressi  decorrono per l'anno 2023: 

        a) per gli ingressi di cui all'art. 6, comma 3 lettera a),  dalle  ore  9,00  del  sessantesimo   giorno   successivo   alla   data  di pubblicazione (2 dicembre)   fino a  concorrenza  delle  rispettive  quote  o,  comunque, entro il 31 dicembre 2023; 

        b) per gli ingressi di cui all'art. 6, comma  3,  lettera  b),  e  commi 4, e 5 dalle ore 9,00  del  sessantaduesimo  giorno  successivo

    alla data  di  pubblicazione  (4 dicembre) fino  a   concorrenza   delle  rispettive quote o, comunque, entro il 31 dicembre 2023; 

        c) per gli  ingressi  di  cui  all'art.  7  dalle  ore  9,00  del  settantesimo  giorno  successivo  alla  data  di  pubblicazione    nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana (12 dicembre)  fino a concorrenza delle rispettive quote o, comunque,  entro  il  31  dicembre 2023;