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    Decreto flussi: chiarimenti dai Commercialisti su Portale ALI

    Con l'Informativa n. 144/2024,  il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, offre chiarimenti e aggiornamenti sulle modalità di accesso al Portale ALI dello Sportello Unico Immigrazione, in relazione al decreto flussi 2025. Il  documento modifica parzialmente le disposizioni delle Informative n. 29/2023 e n. 39/2023,  in particolare  in tema di  profilazione degli iscritti agli Ordini territoriali per consentire l'invio delle domande di nulla osta al  lavoro.  

    Richieste nulla osta su Portale ALI

    Come noto il Portale ALI, accessibile tramite l'indirizzo portaleservizi.dlci.interno.it, permette la presentazione delle domande di nulla osta al lavoro mediante autenticazione con SPID di secondo livello. La recente circolare del Ministero dell'Interno  ha informato del nuovo limite  di  tre richieste di nulla osta al lavoro inviabili dagli utenti privati.

     Il  limite non si applica alle richieste presentate dalle organizzazioni datoriali di categoria, dalle agenzie di somministrazione iscritte, dai dottori commercialisti, dagli esperti contabili e da altri soggetti abilitati.

    L’accesso al portale è differenziato tra utenti privati e operatori qualificati. I primi possono accedere autonomamente tramite SPID o CIE, mentre gli operatori delle organizzazioni datoriali o delle agenzie di somministrazione necessitano di una "profilazione" preliminare, che consiste nella registrazione dei loro dati identificativi per essere riconosciuti come rappresentanti autorizzati.

    Il Consiglio Nazionale informa   che ha già trasmesso al Ministero dell’Interno i dati di identificazione dei dottori commercialisti e degli esperti contabili per garantire loro la possibilità di inviare istanze in numero superiore a tre.

    Si ricorda anche che  la fase di precompilazione delle istanze di nulla osta per i cosiddetti “click day” (5, 7 e 12 febbraio 2025) è aperta dal 1° al 30 novembre 2024.

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    Carta Blu 2024 lavoro qualificato: nuovo modulo di domanda

    Il 19 giugno 2024, il portale integrazionemigranti.gov.it ha annunciato l'aggiornamento del modulo per richiedere la Carta Blu UE, a seguito della pubblicazione del Decreto Legislativo 18 ottobre 2023 n. 152.

    Il modulo deve essere presentato  dal datore di lavoro attraverso il Portale Servizi del Ministero dell’Interno, sezione Sportello Unico Immigrazione

    Si ricorda che il  28 marzo 2024  era stata pubblicata  la circolare  interministeriale  di chiarimenti sul decreto . Veniva sottolineato in particolare che  il titolare di Carta blu UE, pur beneficiando di un trattamento uguale a quello riservato ai cittadini italiani,  per i primi  dodici mesi di soggiorno sul territorio nazionale può esercitare esclusivamente  l’attività lavorativa altamente qualificata per la quale è stato autorizzato.

    Scarica qui il testo integrale  della circolare 

    I requisiti per il lavoro altamente qualificato degli stranieri in Italia

     Il decreto 152 attua la Direttiva UE 2021/1883, introducendo nuove condizioni di ingresso e soggiorno per i cittadini di paesi terzi che intendono svolgere lavori altamente qualificati in Europa. Questi cambiamenti mirano a rendere più attraente ed efficace il regime di ingresso per tali lavoratori, favorendo una maggiore mobilità all'interno dell'Unione Europea.

    In merito ai requisiti di ingresso  si specifica che i  lavoratori stranieri devono essere in possesso in  via alternativa:

    • a) del titolo di istruzione superiore di livello terziario o di una  qualificazione professionale di livello post secondario, rilasciato  dall’autorità competente nel Paese dove è stato conseguito che attesti il  completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno  triennale;
    • b) dei requisiti previsti dal d.lgs. n. 206/2007 limitatamente all’ esercizio  di professioni regolamentate;
    • c) di una qualifica professionale superiore attestata da almeno cinque  anni di esperienza professionale  pertinenti alla professione o al  settore specificato nel contratto di lavoro o all'offerta vincolante;
    • d) di una qualifica professionale superiore attestata da almeno tre anni di  esperienza professionale pertinente, acquisita nei sette anni precedenti la presentazione della domanda di Carta blu UE, per  il settore delle tecnologie dell'informazione e della  comunicazione 

    La normativa relativa alla Carta blu UE si applica agli stranieri:

    – residenti in uno Stato terzo;

    – regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale, compresi i lavoratori  stagionali, i beneficiari di protezione internazionale, i titolari di un   permesso di soggiorno per ricerca e titolari di un permesso di soggiorno  ICT nell'ambito di trasferimenti intra-societari 

    – soggiornanti in altro Stato membro;

    – titolari della Carta blu UE rilasciata in un altro Stato membro.

    Restano esclusi gli stranieri:

    – che soggiornano a titolo di protezione temporanea, per cure mediche  o con permessi di soggiorno per  protezione sociale, vittime di violenza domestica,  calamità,  sfruttamento lavorativo, atti di particolare valore civile  o hanno fatto richiesta.

    – che soggiornano in quanto richiedenti la protezione internazionale,  e sono ancora in attesa di  una decisione definitiva;

    – che chiedono di soggiornare in qualità di ricercatori, ai sensi dell'articolo

    27-ter del T.U.I.;

    – che beneficiano dello status di soggiornante di lungo periodo per motivi di lavoro  autonomo o subordinato;

    – che fanno ingresso in uno Stato membro in virtu' di impegni previsti da  un accordo internazionale che agevola l'ingresso e il soggiornotemporaneo di determinate categorie di persone 

    – che soggiornano in Italia, in qualità di lavoratori distaccati, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lett. a), g), e i) del T.U.I., 

    – che in virtù di accordi conclusi tra il Paese terzo di appartenenza e  l'Unione e i suoi Stati membri beneficiano dei diritti alla libera  circolazione equivalente a quelli dei cittadini dell'Unione;

    – destinatari di un provvedimento di espulsione, anche se sospeso

    Carta BLU 2024 domanda e allegati

    La domanda (Modulo BC) del datore di lavoro, va presentata al competente Sportello Unico per l’Immigrazione  con  i seguenti allegati:

    • documento di verifica di non disponibilità di figure nel territorio nazionale
    • documento di identità 
    •  proposta di lavoro vincolante  di durata almeno pari a sei mesi 
    •  documenti circa la sistemazione alloggiativa,
    •  proposta di contratto di soggiorno,  mpegno a comunicare variazioni, 
    • asseverazione di cui  all'articolo 24-bis comma 2 1 del T.U.I. e
    • dettaglio retribuzione prevista non inferiore a quella prevista dai  ccnl 

    La documentazione relativa a titoli di studio e esperienze professionali conseguite nel paese di origine deve essere  tradotta e asseverata come conforme all'originale nelle forme previste per legge.

    Le domande saranno presentate al competente Sportello Unico per  l'Immigrazione della Prefettura – Ufficio territoriale del Governo  sul sito

    https://portaleservizi.dlci.interno.it/   autenticandosi con identità SPID o  CIE. 

    Eseguito l’accesso  nell’area di  Richiesta Moduli  va  selezionato  il modulo di richiesta Nullaosta al lavoro per il  rilascio della Carta Blu Ue (Modulo BC).

    ATTENZIONE Per le domande di Carta blu Ue è   ammessa anche  la trasmissione da parte  delle Agenzie di somministrazione .

    Carta BLU UE tempi di risposta e procedura

    Lo Sportello Unico per l'Immigrazione rilascia il nulla osta al lavoro, non  oltre novanta giorni dalla presentazione della domanda  ovvero comunica

    al datore di lavoro il rigetto della stessa.

    Entro 8 giorni dall’ingresso nel territorio nazionale, il lavoratore dovrà recarsi  presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione con il datore di lavoro per la firma del contratto di soggiorno e successivamente presentare domanda di permesso di  soggiorno alla Questura competente.

    Nelle more della sottoscrizione del contratto di soggiorno,   il lavoratore straniero altamente  qualificato, che ha fatto ingresso sul territorio nazionale dopo il rilascio del nulla osta al lavoro e del visto di ingresso, può svolgere immediatamente  attività lavorativa, previa comunicazione obbligatoria (Mod. UNILAV) da parte  del datore di lavoro

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    Prestazioni INPS anche a extracomunitari in attesa del permesso

    L'INPS, con il Messaggio n. 1589 del 22 aprile 2024, ha  chiarito  ai propri uffici territoriali che, come previsto dalla normativa vigente , i cittadini di paesi extracomunitari hanno il diritto di  ricevere  le prestazioni economiche previsti a sostegno del reddito  e gestiti dall'istituto, anche se non risultino  ancora titolari di permesso di soggiorno .Si tratta ad esempio delle prestazioni NASPI, DIS-COLL, indennità di malattia, maternità, CIG, assegno Unico, Assegni familiari , Assegno di inclusione, ecc.

    E' necessario però che   questi cittadini dimostrino il  possesso della documentazione  che certifica  l'avvenuta richiesta di rinnovo,  rilasciata da parte degli uffici competenti.

    Si ricorda anche  che l’art. 5, comma 9-bis, D.Lgs. n. 286/1998 prevede che, in attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, anche ove non venga rispettato il termine di sessanta giorni, il lavoratore straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l’attività lavorativa fino a quando viene comunicata dall’Autorità di pubblica sicurezza, l’indicazione dell’esistenza dei motivi ostativi al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno.

    Pagamento con riserva di ripetizione

    L'istituto specifico inoltre nel messaggio che il pagamento  viene effettuato con riserva di ripetizione ,  potrà cioè essere oggetto di  richiesta  di  restituzione totale o parziale della prestazione eseguita (art. 2033 ss. c.c.)  nel caso  in cui successivamente  vi sia il diniego del rinnovo del titolo di soggiorno.

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    Stranieri: codice fiscale provvisorio on line

    Con una circolare del Ministero dell'interno diffusa dal Ministero del lavoro , n. 5467 del 9 ottobre 2023,   è stato comunicato che è stata implementata  in collaborazione con l'agenzia delle entrate la procedura per il  rilascio in via telematica del codice fiscale provvisorio al lavoratore extracomunitario   che consente lo svolgimento dell'attività lavorativa anche prima della firma del contratto di soggiorno. Non è più necessario quindi per i lavoratori  e i datori di lavoro recarsi di persona presso gli uffici dell'Agenzia. 

    La generazione automatica  del codice  fiscale avviene tramite il sistema SPI 2.0  in relazione alle domande per le quali sia già stato emesso il visto di ingresso.

    Codice fiscale provvisorio stranieri: come fare

    Il ministero  precisa che la funzionalità di rilascio del codice fiscale provvisorio sarà online sul Portale ALI – Portale Servizi – Ali Sportello Unico (interno.it) e sarà visualizzabile dal datore di lavoro, che avrà cura di informare il lavoratore straniero dell'avvenuto rilascio e degli estremi del codice fiscale provvisorio".

    La circolare precisa che resta necessario per il datore di lavoro provvedere alla comunicazione obbligatoria all'INPS, con il codice fiscale ottenuto

    Al momento della convocazione presso lo sportello Unico per l'immigrazione  per la registrazione dell'ingresso e la firma del contratto  il codice fiscale diventa definitivo.

    Il ministero comunica che per la richiesta di ulteriori informazioni sulla scheda tecnica della procedura è disponibile l'indirizzo mail [email protected]

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    Emersione rapporti irregolari: precisazioni INPS

    L'INPS, con la Circolare n. 72 del 21 giugno 2022, fornisce alcune precisazioni  sulla posizione assicurativa del lavoratore  per il quale la contribuzione  sia stata versata forfettariamente  per emersione di lavoro irregolare (articolo 103 del DL n. 34/2020 -Decreto Rilancio)  e sull'eventuale rimborso di versamenti eccedenti.

    Si ricorda che il decreto  Rilancio aveva previsto che nei casi di emersione di rapporti di lavoro irregolari con cittadini italiani, comunitari o stranieri, già instaurati prima della istanza di regolarizzazione, il datore di lavoro fosse tenuto al “pagamento di un contributo forfettario per le somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale, la cui determinazione e le relative modalità di acquisizione sono stabilite con decreto" interministeriale.

    L'istituto comunica  piu specificamente i valori della contribuzione attribuita ai lavoratori per i periodi per i quali è versato il contributo forfettario

    Precisa in primo luogo che la valorizzazione della contribuzione sul conto assicurativo, sulla base delle somme forfettarie versate, avviene a conclusione dell’accoglimento della domanda di emersione e all’esito della comunicazione dei dati riferiti a ogni singolo lavoratore 

    1. Per i lavoratori dipendenti, non agricoli ed escluso il settore domestico e dell’assistenza alla persona, la retribuzione imponibile forfettaria – calcolata sulla base del contributo forfettario (€ 100,00) e dell’aliquota contributiva media del 37,87% – da valorizzare sull’estratto conto è pari a euro 264,06 per ogni mese o frazione di mese in relazione al quale sia stato effettuato il versamento del contributo forfettario.
    2. Per gli operai agricoli, applicando al contributo forfettario (€ 100,00) la corrispondente aliquota media del 31,593%, la retribuzione forfettaria è pari a € 316,53 mensili.Pertanto, per questi lavoratori la retribuzione imponibile forfettaria da valorizzare sull’estratto conto è pari a € 316,53 per ogni mese o frazione di mese in relazione al quale sia stato effettuato il versamento del contributo forfettario.
    3. Per il lavoro domestico per il bisogno familiare e per l’assistenza alla persona, la parte del contributo forfettario destinato alle gestioni previdenziali assicurative, in base alle aliquote previste dall’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403, e successive modificazioni, viene attribuita, per i mesi per i quali è effettuato il versamento, applicando la contribuzione della 4^ fascia contributiva (€ 1,04 per i rapporti di lavoro superiori a 24 ore) a 50 ore di lavoro, con l’accredito di due settimane al mese. Tale soluzione consente di conservare la caratteristica che dà luogo all'applicazione della 4^ fascia, corrispondente a un imponibile previdenziale dato dalla retribuzione convenzionale di detta fascia per il numero delle ore, pari a 261 euro (€ 5,22 x 50 ore).

    Per quanto riguarda l'eventuale rimborso INPS  ricorda che decreto interministeriale attuativo,  del 7 luglio 2020 espressamente prevede che “in caso di inammissibilità, archiviazione o rigetto della dichiarazione di emersione, ovvero di mancata presentazione della stessa, non si procederà alla restituzione delle somme versate a titolo di contributo forfettario”.
    E' possibile però, per la  quota di competenza dell’Inps, la restituzione degli importi versati dal contribuente per un numero di mensilità eccedenti rispetto a quelle previste ,

    • sia nelle ipotesi di accoglimento delle istanze di emersione 
    • sia nelle ipotesi di esito di inammissibilità, archiviazione o rigetto della dichiarazione di emersione, ovvero di mancata presentazione della stessa.

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    Tirocini migranti Bando PUOI: domande dal 20-6 al 20-7

    E' stato pubblicato il nuovo Avviso PUOI – Protezione Unita a Obiettivo Integrazione, progetto dedicato ai migranti vulnerabili  promosso dalla Direzione Generale dell'Immigrazione del Ministero del Lavoro e attuato da ANPAL Servizi spa.  e prevede il finanziamento di percorsi di inserimento lavorativo di giovani migranti  con la collaborazione di operatori pubblici e privati del mercato del lavoro.

    Sono stanziate  questo fine risorse per 11,8 milioni di euro a valere sul PNRR.

    I progetti devono prevedere un peprcosrso di orientamento e formazione con tirocinio di sei mesi.I Soggetti che intendono farsi promotori di questi percorsi devono presentare le domande di partecipazione a partire dal 20 giugno e fino al 20 luglio 2022 e – dopo la pubblicazione negli elenchi degli idonei e fino al 18 settembre – potranno richiedere il nulla osta all'avvio dei tirocini per i partecipanti. 

     Vediamo di seguito maggiori dettagli: di cosa si tratta, chi è interessato e come si partecipa.

    Tirocini bando PUOI: chi sono i beneficiari

    I destinatari delle azioni sono 

    • richiedenti e titolari di protezione internazionale,
    •  titolari di permessi di soggiorno rilasciato in casi speciali che consentono lo svolgimento di attività lavorativa, 
    • titolari di permesso di soggiorno per protezione speciale e temporanea, 
    • cittadini stranieri fino a 24 anni non compiuti entrati in Italia come minori non accompagnati, regolarmente soggiornanti, inoccupati o disoccupati.

    Tirocini bando PUOI: i piani di azione e gli importi di finanziamento

    E' prevista per ciascun partecipante una dote di  .5940 euro,  che sono da suddividere  per i seguenti costi:

    1. € 2.340,00 in favore del beneficiario/Soggetto Promotore, a fronte di ciascun percorso di inserimento socio-lavorativo
    2. € 3.000,00 in favore del Destinatario, come indennità di frequenza del tirocinio ;
    3. € 600,00 in favore del Soggetto Ospitante il tirocinio come contributo per il tutoraggio aziendale

    Per la gestione delle attività previste, ANPAL Servizi S.p.A. mette a disposizione dei beneficiari unsistema informativo, denominato PLUS.

    Tutti i materiali per partecipare al bando sono disponibili sul sito di ANPAL SERVIZI-  qui

    L'ente deve predisporre in un piano formativo sulla base dei modelli forniti da ANPAL e al termine  del percorso  di orientamento devono chiedere il nulla osta per l'isnerimento del tirocinante nell'azienda ospitante 

    I percorsi integrati di inserimento socio-lavorativo ammissibili a contributo  dovranno essere così articolati:

    • Area A1. Accoglienza
    • Area A2. Presa in carico e accompagnamento alla predisposizione del Patto di Servizio
    • Area A3. Orientamento specialistico e definizione del Piano Azione Individuale
    • Area A4. Orientamento per l'individuazione delle opportunità occupazionali
    • Area A5. Tirocinio extracurriculare di 6 mesi

    Ciascun tirocinio dovrà concludersi entro e non oltre il 30/04/2023.

    Per ogni area sono dettagliate nel bando le ore da dedicare e gli importi specifici ammessi per ogni azione.

    Soggetti promotori e soggetti Ospitanti

    Possono presentare domanda di partecipazione all’Avviso come soggetti prommotori:

    • i soggetti pubblici e privati autorizzati all’intermediazione di lavoro ( AGENZIE DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO) ai sensi del D.Lgs. 276/2003 e s.m.i.
    • i soggetti accreditati a livello nazionale  all’erogazione dei servizi per il lavoro ai sensi dell’art 12, co. 2 e 3 del D.Lgs. 150/2015 
    • i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro a livello regionale

    I Soggetti Promotori non possono coincidere, su uno stesso percorso, con i Soggetti Ospitanti i  tirocini. Inoltre, laddove il Soggetto Promotore abbia natura pubblica, è esclusa ogni attribuzione

    economica per le attività svolte dal Soggetto stesso. 

    Ciascun promotore potrà attivare fino ad un massimo di 75 percorsi.

    Soggetti Ospitanti 

    Possono essere soggetti ospitanti tutti i datori di lavoro di natura pubblica o privata provvisti dei requisiti  previsti dalla normativa nazionale e/o regionale, che possano ospitare tirocinanti ed abbiano  almeno una sede operativa nel territorio nazionale.

    Avviso PUOI : modalità per la domanda

    L’Avviso è pubblicato in versione integrale sul sito web istituzionale www.anpalservizi.it – sezione Bandi. L’ammissione all’Avviso avverrà per ordine di protocollo informatico di presentazione.

    Le domande di partecipazione dovranno essere inviate a partire dalle ore 00.00 del 20/06/2022 e  non oltre le ore 24.00 del 20/07/2022 a mezzo Posta Elettronica Certificata all’indirizzo:  [email protected], indicando nell’oggetto “Avviso Rifinanziamento PUOI”.

    Il termine per l’invio della domanda è perentorio. Faranno fede la data e l’ora indicate nel messaggio  dal gestore del servizio di posta elettronica certificata.

    Alla domanda di partecipazione il Soggetto Promotore dovrà allegare copia di un documento  d’identità in corso di validità del Legale Rappresentante;

    Ogni Soggetto Promotore deve essere in possesso  una casella di Posta Elettronica Certificata  per l’invio della domanda, che sarà considerata valida  per ogni

    successiva comunicazione ufficiale inerente all’Avviso.

    Le domande pervenute saranno sottoposte alla valutazione formale di ANPAL Servizi S.p.A.  secondo l’ordine di arrivo e

    ANPAL Servizi S.p.A. effettuerà le seguenti verifiche:

     il possesso in capo al Soggetto Promotore dei requisiti previsti all’art. 3 dell’Avviso;

     la completezza e correttezza della domanda, secondo quanto indicato all’art. 8 dell’Avviso.

     la regolarità contributiva attraverso l’acquisizione d’ufficio del Documento Unico di  Regolarità Contributiva (DURC) che deve permanere per tutta la durata dell'attività finanziata.

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    Minori stranieri non regolari: le regole per richiedere il codice fiscale alle Entrate

    Con Risoluzione n 25 del 7 giugno le Entrate si occupano della attribuzione del codice fiscale ai minori stranieri non regolari e ai minori stranieri non accompagnati ai fini dell’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale 

    In particolare si stabilisce che le richieste di attribuzione del codice fiscale relative ai minori stranieri devono essere presentate agli uffici dell’Agenzia delle entrate dalla struttura ASL tenuta all’iscrizione al SSN dei soggetti stranieri in oggetto.

    La ASL richiede il codice fiscale in qualità di soggetto terzo obbligato all’indicazione del codice fiscale di altri soggetti ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del d.P.R. n. 605/1973

    Le richieste devono essere presentate dalla struttura ASL competente tramite il modello anagrafico AA4/8 – Domanda di attribuzione codice fiscale, comunicazione variazione dati e richiesta tesserino/duplicato tessera sanitaria (persone fisiche) come richiesta per soggetto terzo, indicando come tipologia richiedente il codice 17 – Soggetti tenuti agli obblighi di indicazione del codice fiscale di soggetto terzo, come ad esempio enti previdenziali, banche, associazioni sportive, ecc. (art.6, comma 2, d.P.R. n. 605/1973) ovvero, se relative a più minori, tramite un’unica istanza contenente tutte le informazioni previste dal suddetto modello per ogni minore. 

    Alla richiesta deve essere allegata, inoltre, una dichiarazione della struttura ASL richiedente che attesti la motivazione della richiesta del codice fiscale e la corrispondenza dei dati indicati nella stessa con quelli desunti dagli atti in base ai quali effettua l’iscrizione al SSN. 

    L’ufficio dell’Agenzia delle Entrate che riceve la domanda deve acquisire agli atti l’eventuale documentazione prodotta dalla struttura ASL ed effettuare preventivamente la ricerca del soggetto negli archivi dell’Anagrafe Tributaria, anche per dati anagrafici parziali; ciò al fine di verificare che questi non sia già titolare di un codice fiscale, registrato sulla base di dati anagrafici difformi da quelli dichiarati dalla struttura ASL.

    Una volta generato il codice fiscale, l’Ufficio lo comunica all’ASL richiedente: sarà cura di tale struttura comunicare il codice fiscale a chi ne ha la responsabilità genitoriale o al responsabile della struttura di prima accoglienza. 

    Le strutture ASL interessate potranno stipulare con le rispettive Direzioni Regionali dell’Agenzia delle Entrate appositi protocolli d’intesa volti a concordare modalità operative efficaci ed agevoli per lo scambio delle suddette informazioni. 

    Allegati: