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Emersione lavoro irregolare: illegittimo il no automatico per segnalazione SIS
Con la sentenza n. 6 del 2026, depositata il 22 gennaio, la Corte costituzionale interviene sulla disciplina delle procedure di emersione dei rapporti di lavoro irregolari introdotte durante l’emergenza pandemica, chiarendo i limiti dell’automatismo ostativo legato alle segnalazioni nel Sistema d’informazione Schengen (SIS).
La pronuncia riguarda l’articolo 103, comma 10, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nella parte in cui escludeva in modo automatico l’accesso alla regolarizzazione dei lavoratori stranieri segnalati ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato.
Il giudizio prende le mosse da un contenzioso amministrativo relativo al diniego di rilascio del permesso di soggiorno nell’ambito della procedura di emersione, diniego fondato esclusivamente sulla presenza di una segnalazione Schengen.
La Corte è stata chiamata a valutare la compatibilità di tale previsione con i principi costituzionali di ragionevolezza ed eguaglianza, nonché con il quadro normativo europeo che disciplina l’uso del SIS.
Il caso all’attenzione della Corte Costituzionale
Il giudizio di legittimità costituzionale è stato promosso dal Consiglio di Stato nell’ambito di un appello proposto contro una sentenza del TAR Campania. Il ricorrente, cittadino di Paese terzo, aveva presentato istanza di emersione di un rapporto di lavoro ai sensi della normativa del 2020, ma la Questura competente aveva respinto la domanda in quanto l’interessato risultava segnalato nel SIS.
La segnalazione, come emerso nel corso del giudizio, era stata inserita da un altro Stato membro per un motivo riconducibile all’ingresso irregolare nel territorio di quello Stato e non per ragioni di pericolosità per l’ordine o la sicurezza pubblica. Il giudice amministrativo di primo grado aveva ritenuto vincolante la segnalazione, aderendo a un orientamento giurisprudenziale che attribuiva a tale elemento un effetto automaticamente preclusivo.
Il Consiglio di Stato ha invece sollevato dubbi sulla legittimità costituzionale della norma, evidenziando come l’automatismo ostativo impedisse qualsiasi valutazione in concreto della posizione del lavoratore straniero e producesse un effetto contraddittorio rispetto alla finalità stessa della procedura di emersione, volta a regolarizzare rapporti di lavoro e posizioni di soggiorno irregolari già esistenti. La questione è stata quindi rimessa alla Corte costituzionale per verificare se la disciplina censurata fosse coerente con i principi fondamentali dell’ordinamento
Accesso alla regolarizzazione anche con segnalazione Schengen
La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità della disposizione nella parte in cui non consente l’accesso alla regolarizzazione ai cittadini stranieri segnalati nel SIS per il solo fatto di non aver osservato le regole sull’ingresso e sul soggiorno. Secondo i giudici, la norma introduceva un’irragionevole contraddizione interna: da un lato, la procedura di emersione era finalizzata a sanare situazioni di irregolarità; dall’altro, la stessa irregolarità, se formalizzata in una segnalazione Schengen, diventava un ostacolo insuperabile.
La Corte ha inoltre rilevato una violazione del principio di eguaglianza, poiché la disciplina determinava un trattamento differenziato tra lavoratori stranieri in situazioni sostanzialmente analoghe. In particolare, risultavano penalizzati coloro che erano entrati in Italia transitando da un altro Paese dell’area Schengen rispetto a chi era entrato direttamente sul territorio nazionale, pur in assenza di profili di pericolosità.
Nel motivare la decisione, la Corte ha richiamato anche l’evoluzione del diritto europeo in materia di SIS, sottolineando che la segnalazione non ha natura automaticamente vincolante per lo Stato chiamato a decidere sul rilascio di un titolo di soggiorno. Il sistema europeo impone una valutazione individuale e concreta della posizione dello straniero, basata sull’effettiva sussistenza di una minaccia per l’ordine o la sicurezza pubblica.
La pronuncia elimina quindi dall’ordinamento una preclusione generalizzata, riaffermando la necessità di un esame sostanziale delle singole posizioni nell’ambito delle procedure di emersione dei rapporti di lavoro. In questo modo, la Corte ricompone il rapporto tra disciplina nazionale e finalità della regolarizzazione, nel rispetto dei principi costituzionali e del quadro normativo europeo di riferimento.
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Decreto immigrazione 2025 convertito in legge: le novità
E' stata pubblicata il 1 dicembre 2025 la legge di conversione n. 179 del decreto-legge 3 ottobre 2025, n. 146,(cd. Decreto Immigrazione) pubblicato il 4 ottobre scorso.
Il provvedimento, composto da 12 articoli, intendeva intervenire in modo urgente sulla disciplina dell’ingresso regolare dei lavoratori stranieri e sulla gestione del fenomeno migratorio, in affiancamento all nuovo DPCM flussi di ingresso relativo al 2026 2028. Riguarda in particolare le procedure per l’assunzione di cittadini di Paesi terzi e si concentra su tre macro-aree:
- semplificazione dei nulla osta al lavoro;
- rafforzamento dei controlli e del contrasto al caporalato;
- ampliamento delle tutele per soggetti vulnerabili.
Vedi qui il testo coordinato del decreto e della legge di conversione
Durante l’esame alla Camera sono stati presentati 127 emendamenti al testo iniziale , sempre con l’obiettivo di semplificare le procedure, ridurre le criticità e rafforzare il contrasto allo sfruttamento lavorativo e al caporalato, soprattutto nei settori agricolo, turistico e dell’assistenza familiare.
Vediamo un riepilogo delle norme in vigore e delle novità.
Quadro normativo: cosa prevede il decreto-legge già in vigore
Nulla osta al lavoro e decorrenza dei termini
Il decreto interviene sugli articoli 22 e 24 del T.U. immigrazione, stabilendo che:
- il termine per il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato decorre non dalla data della domanda, ma dal momento in cui la richiesta rientra effettivamente nelle quote della programmazione dei flussi;
- il nulla osta deve essere rilasciato anche in mancanza di risposte ostative della Questura entro i termini, che restano:
- 60 giorni per lavoro subordinato;
- 20 giorni per lavoro stagionale.
Requisiti preliminari e procedura
Il decreto conferma:
- l’obbligo per il datore di lavoro di verificare presso il Centro per l’impiego l’indisponibilità di lavoratori in Italia (silenzio dopo 8 giorni = esito negativo);
- la necessità, dopo il nulla osta, di confermare la richiesta per ottenere il visto, con termine passato da 7 a 15 giorni;
- la stipula del contratto di soggiorno come condizione per il rilascio del permesso.
Controlli sulla veridicità delle dichiarazioni
Gli articoli da 1 a 2 prevedono che le amministrazioni effettuino controlli secondo l’art. 71 del d.P.R. 445/2000, anche a campione, su:
- datori di lavoro;
- enti promotori di volontariato;
- istituti di ricerca;
- soggetti ospitanti nell’ambito del lavoro altamente qualificato;
- trasferimenti intra-societari.
Precompilazione e limiti numerici alle richieste
Il decreto inserisce in via stabile la precompilazione telematica delle domande sul portale del Ministero dell’interno, nonché il limite di tre richieste di nulla osta per datore per ciascun decreto flussi annuale.
Il DL Immigrazione include anche:
- disciplina generale dei permessi per attesa di rinnovo o conversione;
- incremento a 1 anno dei permessi per protezione sociale e vittime di caporalato;
- proroga fino al 2028 degli ingressi extra-quote per 10.000 lavoratori nel settore dell’assistenza familiare;
- introduzione della programmazione triennale del contingente per il volontariato internazionale;
- estensione a 150 giorni del termine per il ricongiungimento familiare;
- ampliamento dei soggetti ammessi al Fondo contro il reclutamento illegale;
- possibilità per il Ministero dell’interno di avvalersi della Croce Rossa per la gestione dell’hotspot di Lampedusa fino al 2027.
Le modifiche legge 179 2025 al decreto Immigrazione n146 2025
Articolo (L. 179/2025 – conv. D.L. 146/2025) Che cosa cambia (rispetto al decreto originario) Riferimenti normativi toccati Impatto operativo / note Art. 1 – Nulla osta al lavoro subordinato + controlli dichiarazioni - Decorrenza dei termini spostata alla data di imputazione alle quote d’ingresso (non più alla presentazione/ricezione), in più punti.
- Allungati alcuni termini procedurali: 7→15, 8→15 giorni; e 90→150 giorni sul ricongiungimento (v. art. 7).
- Nuove modalità di gestione documentale: conferma nulla osta/trasmissione documenti anche tramite soggetti abilitati L. 12/1979 e/o organizzazioni datoriali.
- Introduzione/rafforzamento dei controlli di veridicità delle dichiarazioni ex art. 71 DPR 445/2000 (più articoli).
D.Lgs. 286/1998: art. 22 (cc. 5, 5-quinquies, 6), art. 24 (c. 2 e c. 11), art. 24-bis (c. 2-bis), art. 27 (c. 1.1), art. 27-bis/ter/quater, art. 27-quinquies (c. 7-bis), art. 27-sexies (c. 4-bis). Tempistiche e decorrenze legate alle quote; più canali “assistiti” (consulenti/associazioni); controlli formali più strutturati sulle autodichiarazioni. Art. 2 – Semplificazione/accelerazione procedure (lavoro subordinato) - Inseriti nuovi commi su precompilazione domande nei giorni del click day + controlli contestuali.
- Possibilità per INL di verifiche anche anticipate con eventuale esclusione dalla procedura informatica.
- Limite per utenti privati: max 3 richieste/anno (con deroghe in caso di invio tramite soggetti/strutture qualificate).
- Ritocchi su domanda/formazione (art. 23) e richiamo applicativo anche al lavoro stagionale.
- Inserita disciplina sperimentale fino al 31/12/2027 (estensione a 12 mesi di un termine specifico).
D.Lgs. 286/1998: art. 22 (nuovi cc. 2-bis.1 e 2-bis.2), art. 23 (c. 2-bis), art. 24 (c. 1 + nuovo c. 1-bis). Gestione “a monte” delle richieste (precompilazione); più controlli INL; limite quantitativo per privati; finestra sperimentale fino al 2027. Art. 3 – Lavoro in attesa di rilascio/rinnovo/conversione - Riscritto il meccanismo: lo straniero può soggiornare e lavorare temporaneamente in attesa dell’esito (anche oltre 60 giorni), fino a eventuale comunicazione di motivi ostativi.
- Condizione: ricevuta della domanda e rispetto degli adempimenti previsti.
D.Lgs. 286/1998: art. 5, c. 9-bis (sostituito). Maggiore continuità lavorativa e riduzione “buchi” amministrativi; attenzione alle comunicazioni di PS (anche al datore). Art. 4 – Permessi “casi speciali”: durata/termini + Assegno di inclusione - Durata permessi da 6 mesi → 1 anno per alcuni istituti; maggior raccordo con percorsi di inserimento socio-lavorativo.
- Previsione espressa di accesso all’Assegno di inclusione in specifiche fattispecie.
- Integrazioni su pareri/istruttoria (“trasmettendo ogni elemento ritenuto utile”).
D.Lgs. 286/1998: art. 18 (c. 4 + nuovo c. 4-bis), art. 18-bis (c. 1-bis), art. 18-ter (cc. 2 e 3). Inoltre: D.L. 145/2024, art. 6, c. 5 (integrazione). Più durata e tutele; necessario coordinamento con misure sociali e con i percorsi di inclusione. Art. 5 – Ingressi fuori quota: lavoro domestico (grandi anziani/disabilità + 0-6 anni) - Esteso l’orizzonte temporale: non solo 2025, ma anche 2026–2028.
- Chiarito che il numero massimo è annuo.
- Ampliamento platea: inclusa assistenza anche per bambini 0–6 anni.
D.L. 145/2024: art. 2, c. 2 (modificato). Possibilità di programmazione pluriennale e ampliamento casi; attenzione ai requisiti specifici dell’assistenza. Art. 6 – Volontariato: contingente e governance - Ridefinito l’ingresso per volontariato con contingente triennale definito da Decreto MLPS di concerto con Interno/Esteri, sentito il CNTS.
D.Lgs. 286/1998: art. 27-bis, c. 1 (sostituito). Maggiore programmazione e coinvolgimento Terzo settore; potenziali effetti su quote/tempi di istruttoria. Art. 7 – Ricongiungimento familiare - Allungato il termine procedurale: 90 → 150 giorni.
D.Lgs. 286/1998: art. 29, c. 8 (modificato). Tempistiche più ampie per definizione delle pratiche; impatto su pianificazione familiare e adempimenti collegati. Art. 8 – Tavolo contro caporalato/sfruttamento agricolo - Inclusi tra i partecipanti anche gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
- Abrogato un comma (c. 3) della disciplina previgente sul Tavolo.
D.L. 119/2018: art. 25-quater (modifiche, abrogazione c. 3). Allargamento governance/partecipazione; verificare conseguenze operative dell’abrogazione sul funzionamento. Art. 9 – Fondo contro reclutamento illegale di manodopera straniera - Riscritti i soggetti destinatari/coinvolti: agenzie autorizzate (D.Lgs. 276/2003) e soggetti accreditati dalle Regioni ai servizi per il lavoro (D.Lgs. 150/2015).
L. 207/2024: art. 1, c. 889 (modificato). Focalizzazione su operatori “istituzionali”/accreditati; può cambiare la platea degli attuatori beneficiari. Art. 10 – Punto di crisi di Lampedusa - Proroga del termine finale: 31/12/2025 → 31/12/2027.
D.L. 20/2023: art. 5-bis, c. 2 (modificato). Estensione temporale del presidio/assetto; impatto organizzativo e di copertura fino al 2027. -
Decreto Immigrazione e Sicurezza 133/2023 convertito in legge
E' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 4 dicembre 2023 la legge di conversione n. 176 2023 del 1 dicembre 2023, del decreto legge n. 133 intitolato "Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonche' per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalita' del Ministero dell'interno".
Le misure previste dispongono in generale criteri più stringenti per l'accoglimento delle domande di protezione internazionale, modifiche alla modalità di accoglienza di minori non accompagnati e alle procedure di espulsione per i cittadini destinatari di misure di sicurezza.
Qui il testo coordinato del Decreto legge con le modifiche della legge di conversione.
Le novità del decreto Immigrazione e Sicurezza
PROTEZIONE INTERNAZIONALE
Il decreto modifica la procedura di trattazione della richiesta di una domanda di protezione internazionale “reiterata” (cioè successiva rispetto ad una prima domanda di protezione presentata e già rigettata definitivamente E che viene presentata e nella fase di “concreta” esecuzione di allontanamento dal territorio nazionale). Si affida al Questore, sentito il Presidente della Commissione territoriale la competenza e si prevede che la presentazione della richiesta non interrompa la procedura di allontanamento , salvo che il questore rilevi nuovi elementi.
Per i casi di allontanamento volontario e ingiustificato del richiedente dalle strutture di accoglienza si prevede la sospensione dell’esame della domanda e la possibilità di richiederne la riapertura, per una sola volta, entro 12 mesi. Inoltre, si riduce da 12 a 9 mesi la sospensione della possibilità di espulsione.
ACCOGLIENZA MINORI NON ACCOMPAGNATI E DONNE
Per i minori stranieri non accompagnati, si prevede che, dopo una prima accoglienza in strutture governative siano accolti nella rete dei centri del Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI).Qualora l’accoglienza non possa essere assicurata dal Comune, essa è disposta dal Prefetto attraverso l’attivazione di strutture temporanee esclusivamente dedicate ai MSNA. Per soggetti che in prima analisi appaiano di età superiore ai sedici anni può essere disposta, in assenza di alternative e per un periodo comunque non superiore a novanta giorni, l'accoglienza in una specifica sezione di centri e strutture non riservati ai minori.
In tema di conversione dei permessi di soggiorno anche per i minori stranieri non accompagnati si affida la verifica dei requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai consulenti del lavoro e alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale.
Si stabilisce l’accesso nelle strutture del Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI) a tutte le donne (non più solo a quelle in stato di gravidanza), in quanto considerate in ogni caso quali soggetti di particolare vulnerabilità.
PROCEDURE DI ESPULSIONE
Si rende maggiormente chiara ed effettiva la procedura per l’espulsione dei cittadini extra-UE soggiornanti di lungo periodo in Italia, nei casi in cui sia destinatario di misure di sicurezza diverse dalla detenzione in carcere.
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Stranieri: codice fiscale provvisorio on line
Con una circolare del Ministero dell'interno diffusa dal Ministero del lavoro , n. 5467 del 9 ottobre 2023, è stato comunicato che è stata implementata in collaborazione con l'agenzia delle entrate la procedura per il rilascio in via telematica del codice fiscale provvisorio al lavoratore extracomunitario che consente lo svolgimento dell'attività lavorativa anche prima della firma del contratto di soggiorno. Non è più necessario quindi per i lavoratori e i datori di lavoro recarsi di persona presso gli uffici dell'Agenzia.
La generazione automatica del codice fiscale avviene tramite il sistema SPI 2.0 in relazione alle domande per le quali sia già stato emesso il visto di ingresso.
Codice fiscale provvisorio stranieri: come fare
Il ministero precisa che la funzionalità di rilascio del codice fiscale provvisorio sarà online sul Portale ALI – Portale Servizi – Ali Sportello Unico (interno.it) e sarà visualizzabile dal datore di lavoro, che avrà cura di informare il lavoratore straniero dell'avvenuto rilascio e degli estremi del codice fiscale provvisorio".
La circolare precisa che resta necessario per il datore di lavoro provvedere alla comunicazione obbligatoria all'INPS, con il codice fiscale ottenuto
Al momento della convocazione presso lo sportello Unico per l'immigrazione per la registrazione dell'ingresso e la firma del contratto il codice fiscale diventa definitivo.
Il ministero comunica che per la richiesta di ulteriori informazioni sulla scheda tecnica della procedura è disponibile l'indirizzo mail [email protected]
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Decreto flussi triennale 2023-2025: testo in GU
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale N. 231 del 3 ottobre 2023 il decreto per presidente del Consiglio dei Ministri 27 settembre 2023 riguardante la Programmazione dei flussi d'ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2023-2025.
Il decreto annunciato già molte settimane fa , prevede Criteri specifici per i flussi di ingresso nell'ambito delle quote stabilite dal testo unico e dal decreto-legge n. 20 del 2023 ovvero
- previsione di quote preferenziali riservate ai lavoratori di Stati che, anche in collaborazione con lo Stato italiano, promuovono per i propri cittadini campagne mediatiche contro i traffici migratori irregolari
- assegnazione di quote di lavoratori agricoli , con priorita' rispetto ai nuovi richiedenti, ai datori di lavoro che non sono risultati assegnatari di tutta o di parte della manodopera richiesta;
- riattivazione di una quota specifica per gli addetti ai settori dell'assistenza familiare e socio-sanitaria.
- incremento degli ingressi al di fuori delle quote;
- previsione, di ingressi per lavoro subordinato, anche a carattere stagionale, di cittadini di Paesi con i quali l'Italia ha sottoscritto intese o accordi in materia di rimpatrio;
- potenziamento, delle attivita' di istruzione e formazione professionale e civico-linguistica organizzate nei Paesi di origine e conseguente aumento degli ingressi dei lavoratori che abbiano completato tali attivita';
- valorizzazione dei percorsi di studio e di formazione di cittadini stranieri in Italia, anche mediante la conversione, in permessi di soggiorno per motivi di lavoro, al di fuori delle quote, dei permessi rilasciati per motivi di studio e formazione.
All'articolo 5 il DPCM prevede che gli ingressi complessivi nell'ambito delle quote per motivi di
- lavoro subordinato stagionale e non stagionale e
- lavoro autonomo sono:
a) 136.000 unita' per l'anno 2023;
b) 151.000 unita' per l'anno 2024;
c) 165.000 unita' per l'anno 2025.
Ingressi lavoro subordinato non stagionale
L'art. 6 specifica che nell'ambito dele quote complessive sopracitate sono previsti ingressi :
per motivi di lavoro subordinato non stagionale nei settori dell'autotrasporto merci per conto terzi, dell'edilizia, turistico-alberghiero, della meccanica, delle telecomunicazioni, dell'alimentare, della cantieristica navale, del trasporto passeggeri con autobus, della pesca, degli acconciatori, degli elettricisti e
degli idraulici e di lavoro autonomo, cittadini stranieri residenti all'estero entro le seguenti quote:
a) 53.450 unita' per l'anno 2023, di cui 52.770 per lavoro subordinato e 680 per lavoro autonomo;
b) 61.950 unita' per l'anno 2024, di cui 61.250 per lavoro subordinato e 700 per lavoro autonomo;
c) 71.450 unita' per l'anno 2025, di cui 70.720 per lavoro subordinato e 730 per lavoro autonomo.
Ingressi nell'ambito delle quote per lavoro stagionale agricolo e turistico
1. Nell'ambito delle quote complessive i sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero, i cittadini dei Paesi di cui all'art. 6, comma 3, lettera a), residenti all'estero entro le seguenti quote:
a) 82.550 unita' per l'anno 2023;
b) 89.050 unita' per l'anno 2024;
c) 93.550 unita' per l'anno 2025.
Decreto flussi triennale decorrenza e scadenza domande 2023
I termini per la presentazione delle richieste di nulla osta al lavoro per gli ingressi decorrono per l'anno 2023:
a) per gli ingressi di cui all'art. 6, comma 3 lettera a), dalle ore 9,00 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione (2 dicembre) fino a concorrenza delle rispettive quote o, comunque, entro il 31 dicembre 2023;
b) per gli ingressi di cui all'art. 6, comma 3, lettera b), e commi 4, e 5 dalle ore 9,00 del sessantaduesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione (4 dicembre) fino a concorrenza delle rispettive quote o, comunque, entro il 31 dicembre 2023;
c) per gli ingressi di cui all'art. 7 dalle ore 9,00 del settantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (12 dicembre) fino a concorrenza delle rispettive quote o, comunque, entro il 31 dicembre 2023;