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    Lavoratori stranieri e tutela contro il caporalato: il decreto convertito in legge

    Pubblicata in GU del 10.12.2024 n. 289 la Legge del 09.12.2024 n. 187 di conversione del Decreto Flussi Decreto legge dell'11 ottobre 2024 n. 145 contenente disposizioni urgenti in materia di:

    • ingresso in Italia di lavoratori stranieri;
      il decreto semplifica le procedure per l'ingresso di lavoratori dall'estero, introducendo una gestione telematica delle domande di nulla osta e garantendo maggiore rapidità nella risposta. Una delle principali innovazioni riguarda l'adozione di firme digitali obbligatorie per i contratti di soggiorno;
    • tutela e assistenza alle vittime di caporalato;
      viene introdotto un nuovo permesso di soggiorno per "casi speciali", riservato ai lavoratori stranieri vittime di sfruttamento o violenze connesse al caporalato. Il decreto prevede anche misure di assistenza, formazione e inclusione sociale per queste persone, e consente la conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato o autonomo;
    • gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale;
      vengono introdotte nuove regole per il rilascio di permessi di soggiorno e visti per lavoro nel 2025, prevedendo quote specifiche per settori come quello agricolo e sociosanitario. Vengono inoltre introdotte disposizioni riguardanti la sospensione dei procedimenti relativi a cittadini provenienti da Paesi ad alto rischio;
    • nonche' dei relativi procedimenti giurisdizionali.

    Scarica il testo del Decreto legge dell'11 ottobre 2024 n. 145 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione e stampate con caratteri corsivi.

    Decreto Flussi 2025: novità di rilievo

    Le novità di rilievo sono:

    • Firma digitale obbligatoria e procedura digitalizzata: Entro 8 giorni dall'ingresso in Italia, il contratto di soggiorno tra lavoratore straniero e datore di lavoro deve essere sottoscritto tramite firma digitale o altra firma elettronica qualificata. Il contratto deve essere trasmesso per via telematica allo Sportello Unico per l’Immigrazione. Questa digitalizzazione semplifica e velocizza le pratiche amministrative.
    • Protezione dei lavoratori vulnerabili: Il permesso di soggiorno "casi speciali" è stato rafforzato per tutelare le vittime di caporalato, tratta di esseri umani e sfruttamento lavorativo. Oltre alla protezione legale, viene garantito un percorso di inclusione sociale e lavorativa. Questo include anche l’accesso agevolato alla giustizia e misure di sostegno.
    • Quote di ingresso per il 2025: Le quote complessive sono state ridefinite: 
      • 110.000 per il lavoro subordinato non stagionale,
      • 47.000 per il lavoro stagionale 
      • e 37.000 per conversioni di permessi di soggiorno.
        Inoltre, è riservata una quota fino al 40% per le lavoratrici nel settore del lavoro stagionale, non stagionale e dell’assistenza familiare e sociosanitaria 

    Allegati:
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    Carta Blu 2024 lavoro qualificato: nuovo modulo di domanda

    Il 19 giugno 2024, il portale integrazionemigranti.gov.it ha annunciato l'aggiornamento del modulo per richiedere la Carta Blu UE, a seguito della pubblicazione del Decreto Legislativo 18 ottobre 2023 n. 152.

    Il modulo deve essere presentato  dal datore di lavoro attraverso il Portale Servizi del Ministero dell’Interno, sezione Sportello Unico Immigrazione

    Si ricorda che il  28 marzo 2024  era stata pubblicata  la circolare  interministeriale  di chiarimenti sul decreto . Veniva sottolineato in particolare che  il titolare di Carta blu UE, pur beneficiando di un trattamento uguale a quello riservato ai cittadini italiani,  per i primi  dodici mesi di soggiorno sul territorio nazionale può esercitare esclusivamente  l’attività lavorativa altamente qualificata per la quale è stato autorizzato.

    Scarica qui il testo integrale  della circolare 

    I requisiti per il lavoro altamente qualificato degli stranieri in Italia

     Il decreto 152 attua la Direttiva UE 2021/1883, introducendo nuove condizioni di ingresso e soggiorno per i cittadini di paesi terzi che intendono svolgere lavori altamente qualificati in Europa. Questi cambiamenti mirano a rendere più attraente ed efficace il regime di ingresso per tali lavoratori, favorendo una maggiore mobilità all'interno dell'Unione Europea.

    In merito ai requisiti di ingresso  si specifica che i  lavoratori stranieri devono essere in possesso in  via alternativa:

    • a) del titolo di istruzione superiore di livello terziario o di una  qualificazione professionale di livello post secondario, rilasciato  dall’autorità competente nel Paese dove è stato conseguito che attesti il  completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno  triennale;
    • b) dei requisiti previsti dal d.lgs. n. 206/2007 limitatamente all’ esercizio  di professioni regolamentate;
    • c) di una qualifica professionale superiore attestata da almeno cinque  anni di esperienza professionale  pertinenti alla professione o al  settore specificato nel contratto di lavoro o all'offerta vincolante;
    • d) di una qualifica professionale superiore attestata da almeno tre anni di  esperienza professionale pertinente, acquisita nei sette anni precedenti la presentazione della domanda di Carta blu UE, per  il settore delle tecnologie dell'informazione e della  comunicazione 

    La normativa relativa alla Carta blu UE si applica agli stranieri:

    – residenti in uno Stato terzo;

    – regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale, compresi i lavoratori  stagionali, i beneficiari di protezione internazionale, i titolari di un   permesso di soggiorno per ricerca e titolari di un permesso di soggiorno  ICT nell'ambito di trasferimenti intra-societari 

    – soggiornanti in altro Stato membro;

    – titolari della Carta blu UE rilasciata in un altro Stato membro.

    Restano esclusi gli stranieri:

    – che soggiornano a titolo di protezione temporanea, per cure mediche  o con permessi di soggiorno per  protezione sociale, vittime di violenza domestica,  calamità,  sfruttamento lavorativo, atti di particolare valore civile  o hanno fatto richiesta.

    – che soggiornano in quanto richiedenti la protezione internazionale,  e sono ancora in attesa di  una decisione definitiva;

    – che chiedono di soggiornare in qualità di ricercatori, ai sensi dell'articolo

    27-ter del T.U.I.;

    – che beneficiano dello status di soggiornante di lungo periodo per motivi di lavoro  autonomo o subordinato;

    – che fanno ingresso in uno Stato membro in virtu' di impegni previsti da  un accordo internazionale che agevola l'ingresso e il soggiornotemporaneo di determinate categorie di persone 

    – che soggiornano in Italia, in qualità di lavoratori distaccati, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lett. a), g), e i) del T.U.I., 

    – che in virtù di accordi conclusi tra il Paese terzo di appartenenza e  l'Unione e i suoi Stati membri beneficiano dei diritti alla libera  circolazione equivalente a quelli dei cittadini dell'Unione;

    – destinatari di un provvedimento di espulsione, anche se sospeso

    Carta BLU 2024 domanda e allegati

    La domanda (Modulo BC) del datore di lavoro, va presentata al competente Sportello Unico per l’Immigrazione  con  i seguenti allegati:

    • documento di verifica di non disponibilità di figure nel territorio nazionale
    • documento di identità 
    •  proposta di lavoro vincolante  di durata almeno pari a sei mesi 
    •  documenti circa la sistemazione alloggiativa,
    •  proposta di contratto di soggiorno,  mpegno a comunicare variazioni, 
    • asseverazione di cui  all'articolo 24-bis comma 2 1 del T.U.I. e
    • dettaglio retribuzione prevista non inferiore a quella prevista dai  ccnl 

    La documentazione relativa a titoli di studio e esperienze professionali conseguite nel paese di origine deve essere  tradotta e asseverata come conforme all'originale nelle forme previste per legge.

    Le domande saranno presentate al competente Sportello Unico per  l'Immigrazione della Prefettura – Ufficio territoriale del Governo  sul sito

    https://portaleservizi.dlci.interno.it/   autenticandosi con identità SPID o  CIE. 

    Eseguito l’accesso  nell’area di  Richiesta Moduli  va  selezionato  il modulo di richiesta Nullaosta al lavoro per il  rilascio della Carta Blu Ue (Modulo BC).

    ATTENZIONE Per le domande di Carta blu Ue è   ammessa anche  la trasmissione da parte  delle Agenzie di somministrazione .

    Carta BLU UE tempi di risposta e procedura

    Lo Sportello Unico per l'Immigrazione rilascia il nulla osta al lavoro, non  oltre novanta giorni dalla presentazione della domanda  ovvero comunica

    al datore di lavoro il rigetto della stessa.

    Entro 8 giorni dall’ingresso nel territorio nazionale, il lavoratore dovrà recarsi  presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione con il datore di lavoro per la firma del contratto di soggiorno e successivamente presentare domanda di permesso di  soggiorno alla Questura competente.

    Nelle more della sottoscrizione del contratto di soggiorno,   il lavoratore straniero altamente  qualificato, che ha fatto ingresso sul territorio nazionale dopo il rilascio del nulla osta al lavoro e del visto di ingresso, può svolgere immediatamente  attività lavorativa, previa comunicazione obbligatoria (Mod. UNILAV) da parte  del datore di lavoro

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    Decreto Immigrazione e Sicurezza 133/2023 convertito in legge

    E' stata pubblicata nella  Gazzetta Ufficiale  del 4 dicembre 2023 la legge di conversione n. 176 2023 del 1 dicembre 2023, del decreto legge n. 133   intitolato  "Disposizioni  urgenti  in  materia  di  immigrazione   e   protezione internazionale, nonche' per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalita' del Ministero dell'interno".

    Le  misure previste dispongono in generale criteri più stringenti per l'accoglimento delle domande di protezione internazionale,  modifiche alla modalità di accoglienza di minori non accompagnati  e alle procedure di espulsione per i cittadini destinatari di misure di sicurezza.

    Qui il testo coordinato del Decreto legge con le modifiche della legge di conversione.

    Le novità del decreto Immigrazione e Sicurezza

    PROTEZIONE INTERNAZIONALE 

    Il decreto modifica la procedura  di trattazione della richiesta di una domanda di protezione internazionale “reiterata” (cioè successiva rispetto ad una prima domanda di protezione  presentata e già rigettata definitivamente E che viene presentata e nella fase di “concreta” esecuzione di allontanamento dal territorio nazionale). Si affida al  Questore, sentito il Presidente della Commissione territoriale la competenza e si prevede che la presentazione della richiesta non interrompa la procedura di allontanamento , salvo che il questore rilevi nuovi elementi.

    Per i casi di allontanamento volontario e  ingiustificato del richiedente dalle strutture di accoglienza si prevede  la sospensione dell’esame della domanda e la possibilità di richiederne la riapertura, per una sola volta, entro 12 mesi. Inoltre, si riduce da 12 a 9 mesi la sospensione della possibilità di espulsione. 

    ACCOGLIENZA MINORI NON ACCOMPAGNATI E DONNE

    Per i minori stranieri non accompagnati, si prevede che, dopo una prima accoglienza in strutture governative  siano accolti nella rete dei centri del Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI).Qualora l’accoglienza non possa essere assicurata dal Comune, essa è disposta dal Prefetto attraverso l’attivazione di  strutture temporanee esclusivamente dedicate ai MSNA. Per soggetti che in  prima analisi appaiano di età superiore ai sedici anni   può essere disposta,  in assenza di alternative e  per un periodo comunque non superiore a novanta giorni, l'accoglienza in una specifica sezione di  centri e strutture non  riservati ai minori.

    In tema di conversione dei permessi di soggiorno  anche per i minori stranieri non accompagnati   si affida la verifica dei requisiti per il rilascio del  permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai consulenti del lavoro e  alle organizzazioni  dei  datori di lavoro  comparativamente  piu'  rappresentative  sul  piano  nazionale.

    Si stabilisce l’accesso nelle strutture del Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI) a tutte le donne (non più solo a quelle in stato di gravidanza), in quanto considerate in ogni caso quali soggetti di particolare vulnerabilità.

    PROCEDURE DI ESPULSIONE 

    Si rende maggiormente chiara ed effettiva la procedura per l’espulsione dei cittadini extra-UE soggiornanti di lungo periodo in Italia, nei casi in cui sia destinatario di misure di sicurezza diverse dalla detenzione in carcere.

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    Stranieri: codice fiscale provvisorio on line

    Con una circolare del Ministero dell'interno diffusa dal Ministero del lavoro , n. 5467 del 9 ottobre 2023,   è stato comunicato che è stata implementata  in collaborazione con l'agenzia delle entrate la procedura per il  rilascio in via telematica del codice fiscale provvisorio al lavoratore extracomunitario   che consente lo svolgimento dell'attività lavorativa anche prima della firma del contratto di soggiorno. Non è più necessario quindi per i lavoratori  e i datori di lavoro recarsi di persona presso gli uffici dell'Agenzia. 

    La generazione automatica  del codice  fiscale avviene tramite il sistema SPI 2.0  in relazione alle domande per le quali sia già stato emesso il visto di ingresso.

    Codice fiscale provvisorio stranieri: come fare

    Il ministero  precisa che la funzionalità di rilascio del codice fiscale provvisorio sarà online sul Portale ALI – Portale Servizi – Ali Sportello Unico (interno.it) e sarà visualizzabile dal datore di lavoro, che avrà cura di informare il lavoratore straniero dell'avvenuto rilascio e degli estremi del codice fiscale provvisorio".

    La circolare precisa che resta necessario per il datore di lavoro provvedere alla comunicazione obbligatoria all'INPS, con il codice fiscale ottenuto

    Al momento della convocazione presso lo sportello Unico per l'immigrazione  per la registrazione dell'ingresso e la firma del contratto  il codice fiscale diventa definitivo.

    Il ministero comunica che per la richiesta di ulteriori informazioni sulla scheda tecnica della procedura è disponibile l'indirizzo mail [email protected]

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    Decreto flussi triennale 2023-2025: testo in GU

    Pubblicato in Gazzetta Ufficiale  N. 231 del 3 ottobre 2023 il decreto per presidente del Consiglio dei Ministri  27 settembre  2023  riguardante la Programmazione dei flussi d'ingresso legale in Italia dei  lavoratori  stranieri per il triennio 2023-2025.

    Il decreto annunciato già molte settimane fa  , prevede Criteri specifici per i flussi di ingresso   nell'ambito delle quote  stabilite  dal testo unico e dal decreto-legge  n.  20 del 2023 ovvero 

    •   previsione di quote preferenziali  riservate  ai  lavoratori  di Stati che, anche in collaborazione con lo Stato italiano,  promuovono  per i propri cittadini campagne mediatiche contro i traffici  migratori irregolari
    •   assegnazione  di quote di  lavoratori  agricoli ,  con  priorita' rispetto ai nuovi richiedenti,  ai  datori  di  lavoro  che non  sono  risultati  assegnatari  di  tutta  o  di  parte  della  manodopera richiesta; 
    •   riattivazione di  una  quota  specifica  per  gli  addetti  ai  settori dell'assistenza familiare e socio-sanitaria. 
    •  incremento degli  ingressi  al  di fuori delle quote; 
    •  previsione,  di  ingressi  per  lavoro  subordinato, anche a carattere stagionale, di  cittadini  di  Paesi  con  i  quali  l'Italia ha sottoscritto intese o accordi in materia di rimpatrio; 
    •  potenziamento, delle  attivita'  di  istruzione  e  formazione professionale e civico-linguistica organizzate  nei  Paesi di origine  e  conseguente  aumento  degli  ingressi  dei  lavoratori  che  abbiano  completato  tali   attivita'; 
    •  valorizzazione dei percorsi  di  studio  e  di  formazione  di  cittadini stranieri in Italia,  anche  mediante  la  conversione,   in  permessi di soggiorno per motivi di lavoro, al di fuori delle  quote,  dei permessi rilasciati per motivi di studio e formazione. 

    All'articolo 5 il DPCM  prevede che gli   ingressi complessivi nell'ambito delle quote   per  motivi  di 

    1.  lavoro  subordinato stagionale e  non  stagionale  e 
    2.   lavoro  autonomo sono: 

        a) 136.000 unita' per l'anno 2023; 

        b) 151.000 unita' per l'anno 2024; 

        c) 165.000 unita' per l'anno 2025. 

    Ingressi lavoro subordinato non stagionale 

    L'art. 6 specifica che nell'ambito dele quote complessive sopracitate sono previsti ingressi  :

    per motivi di lavoro subordinato non  stagionale  nei settori dell'autotrasporto merci per conto terzi,  dell'edilizia, turistico-alberghiero,  della  meccanica,  delle   telecomunicazioni,  dell'alimentare, della cantieristica navale, del trasporto passeggeri  con autobus, della pesca, degli acconciatori,  degli  elettricisti  e

    degli idraulici e di lavoro autonomo, cittadini  stranieri  residenti  all'estero entro le seguenti quote: 

        a) 53.450 unita' per  l'anno  2023,  di  cui  52.770  per  lavoro subordinato e 680 per lavoro autonomo; 

        b) 61.950 unita' per  l'anno  2024,  di  cui  61.250  per  lavoro  subordinato e 700 per lavoro autonomo; 

        c) 71.450 unita' per  l'anno  2025,  di  cui  70.720  per  lavoro  subordinato e 730 per lavoro autonomo. 

    Ingressi nell'ambito delle quote per lavoro stagionale agricolo e turistico

      1. Nell'ambito delle quote complessive i  sono ammessi in Italia per motivi di  lavoro  subordinato  stagionale  nei  settori agricolo e turistico-alberghiero, i cittadini  dei  Paesi  di  cui all'art. 6, comma 3, lettera a), residenti  all'estero  entro  le seguenti quote: 

        a) 82.550 unita' per l'anno 2023; 

        b) 89.050 unita' per l'anno 2024; 

        c) 93.550 unita' per l'anno 2025. 

    Decreto flussi triennale decorrenza e  scadenza domande 2023

    I termini per la presentazione delle richieste di nulla osta  al  lavoro per gli ingressi  decorrono per l'anno 2023: 

        a) per gli ingressi di cui all'art. 6, comma 3 lettera a),  dalle  ore  9,00  del  sessantesimo   giorno   successivo   alla   data  di pubblicazione (2 dicembre)   fino a  concorrenza  delle  rispettive  quote  o,  comunque, entro il 31 dicembre 2023; 

        b) per gli ingressi di cui all'art. 6, comma  3,  lettera  b),  e  commi 4, e 5 dalle ore 9,00  del  sessantaduesimo  giorno  successivo

    alla data  di  pubblicazione  (4 dicembre) fino  a   concorrenza   delle  rispettive quote o, comunque, entro il 31 dicembre 2023; 

        c) per gli  ingressi  di  cui  all'art.  7  dalle  ore  9,00  del  settantesimo  giorno  successivo  alla  data  di  pubblicazione    nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana (12 dicembre)  fino a concorrenza delle rispettive quote o, comunque,  entro  il  31  dicembre 2023;