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Lavoratori stranieri e tutela contro il caporalato: il decreto convertito in legge
Pubblicata in GU del 10.12.2024 n. 289 la Legge del 09.12.2024 n. 187 di conversione del Decreto Flussi Decreto legge dell'11 ottobre 2024 n. 145 contenente disposizioni urgenti in materia di:
- ingresso in Italia di lavoratori stranieri;
il decreto semplifica le procedure per l'ingresso di lavoratori dall'estero, introducendo una gestione telematica delle domande di nulla osta e garantendo maggiore rapidità nella risposta. Una delle principali innovazioni riguarda l'adozione di firme digitali obbligatorie per i contratti di soggiorno; - tutela e assistenza alle vittime di caporalato;
viene introdotto un nuovo permesso di soggiorno per "casi speciali", riservato ai lavoratori stranieri vittime di sfruttamento o violenze connesse al caporalato. Il decreto prevede anche misure di assistenza, formazione e inclusione sociale per queste persone, e consente la conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato o autonomo; - gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale;
vengono introdotte nuove regole per il rilascio di permessi di soggiorno e visti per lavoro nel 2025, prevedendo quote specifiche per settori come quello agricolo e sociosanitario. Vengono inoltre introdotte disposizioni riguardanti la sospensione dei procedimenti relativi a cittadini provenienti da Paesi ad alto rischio; - nonche' dei relativi procedimenti giurisdizionali.
Scarica il testo del Decreto legge dell'11 ottobre 2024 n. 145 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione e stampate con caratteri corsivi.
Decreto Flussi 2025: novità di rilievo
Le novità di rilievo sono:
- Firma digitale obbligatoria e procedura digitalizzata: Entro 8 giorni dall'ingresso in Italia, il contratto di soggiorno tra lavoratore straniero e datore di lavoro deve essere sottoscritto tramite firma digitale o altra firma elettronica qualificata. Il contratto deve essere trasmesso per via telematica allo Sportello Unico per l’Immigrazione. Questa digitalizzazione semplifica e velocizza le pratiche amministrative.
- Protezione dei lavoratori vulnerabili: Il permesso di soggiorno "casi speciali" è stato rafforzato per tutelare le vittime di caporalato, tratta di esseri umani e sfruttamento lavorativo. Oltre alla protezione legale, viene garantito un percorso di inclusione sociale e lavorativa. Questo include anche l’accesso agevolato alla giustizia e misure di sostegno.
- Quote di ingresso per il 2025: Le quote complessive sono state ridefinite:
- 110.000 per il lavoro subordinato non stagionale,
- 47.000 per il lavoro stagionale
- e 37.000 per conversioni di permessi di soggiorno.
Inoltre, è riservata una quota fino al 40% per le lavoratrici nel settore del lavoro stagionale, non stagionale e dell’assistenza familiare e sociosanitaria
- ingresso in Italia di lavoratori stranieri;
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Carta Blu 2024 lavoro qualificato: nuovo modulo di domanda
Il 19 giugno 2024, il portale integrazionemigranti.gov.it ha annunciato l'aggiornamento del modulo per richiedere la Carta Blu UE, a seguito della pubblicazione del Decreto Legislativo 18 ottobre 2023 n. 152.
Il modulo deve essere presentato dal datore di lavoro attraverso il Portale Servizi del Ministero dell’Interno, sezione Sportello Unico Immigrazione
Si ricorda che il 28 marzo 2024 era stata pubblicata la circolare interministeriale di chiarimenti sul decreto . Veniva sottolineato in particolare che il titolare di Carta blu UE, pur beneficiando di un trattamento uguale a quello riservato ai cittadini italiani, per i primi dodici mesi di soggiorno sul territorio nazionale può esercitare esclusivamente l’attività lavorativa altamente qualificata per la quale è stato autorizzato.
Scarica qui il testo integrale della circolare
I requisiti per il lavoro altamente qualificato degli stranieri in Italia
Il decreto 152 attua la Direttiva UE 2021/1883, introducendo nuove condizioni di ingresso e soggiorno per i cittadini di paesi terzi che intendono svolgere lavori altamente qualificati in Europa. Questi cambiamenti mirano a rendere più attraente ed efficace il regime di ingresso per tali lavoratori, favorendo una maggiore mobilità all'interno dell'Unione Europea.
In merito ai requisiti di ingresso si specifica che i lavoratori stranieri devono essere in possesso in via alternativa:
- a) del titolo di istruzione superiore di livello terziario o di una qualificazione professionale di livello post secondario, rilasciato dall’autorità competente nel Paese dove è stato conseguito che attesti il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale;
- b) dei requisiti previsti dal d.lgs. n. 206/2007 limitatamente all’ esercizio di professioni regolamentate;
- c) di una qualifica professionale superiore attestata da almeno cinque anni di esperienza professionale pertinenti alla professione o al settore specificato nel contratto di lavoro o all'offerta vincolante;
- d) di una qualifica professionale superiore attestata da almeno tre anni di esperienza professionale pertinente, acquisita nei sette anni precedenti la presentazione della domanda di Carta blu UE, per il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione
La normativa relativa alla Carta blu UE si applica agli stranieri:
– residenti in uno Stato terzo;
– regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale, compresi i lavoratori stagionali, i beneficiari di protezione internazionale, i titolari di un permesso di soggiorno per ricerca e titolari di un permesso di soggiorno ICT nell'ambito di trasferimenti intra-societari
– soggiornanti in altro Stato membro;
– titolari della Carta blu UE rilasciata in un altro Stato membro.
Restano esclusi gli stranieri:
– che soggiornano a titolo di protezione temporanea, per cure mediche o con permessi di soggiorno per protezione sociale, vittime di violenza domestica, calamità, sfruttamento lavorativo, atti di particolare valore civile o hanno fatto richiesta.
– che soggiornano in quanto richiedenti la protezione internazionale, e sono ancora in attesa di una decisione definitiva;
– che chiedono di soggiornare in qualità di ricercatori, ai sensi dell'articolo
27-ter del T.U.I.;
– che beneficiano dello status di soggiornante di lungo periodo per motivi di lavoro autonomo o subordinato;
– che fanno ingresso in uno Stato membro in virtu' di impegni previsti da un accordo internazionale che agevola l'ingresso e il soggiornotemporaneo di determinate categorie di persone
– che soggiornano in Italia, in qualità di lavoratori distaccati, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lett. a), g), e i) del T.U.I.,
– che in virtù di accordi conclusi tra il Paese terzo di appartenenza e l'Unione e i suoi Stati membri beneficiano dei diritti alla libera circolazione equivalente a quelli dei cittadini dell'Unione;
– destinatari di un provvedimento di espulsione, anche se sospeso
Carta BLU 2024 domanda e allegati
La domanda (Modulo BC) del datore di lavoro, va presentata al competente Sportello Unico per l’Immigrazione con i seguenti allegati:
- documento di verifica di non disponibilità di figure nel territorio nazionale
- documento di identità
- proposta di lavoro vincolante di durata almeno pari a sei mesi
- documenti circa la sistemazione alloggiativa,
- proposta di contratto di soggiorno, mpegno a comunicare variazioni,
- asseverazione di cui all'articolo 24-bis comma 2 1 del T.U.I. e
- dettaglio retribuzione prevista non inferiore a quella prevista dai ccnl
La documentazione relativa a titoli di studio e esperienze professionali conseguite nel paese di origine deve essere tradotta e asseverata come conforme all'originale nelle forme previste per legge.
Le domande saranno presentate al competente Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura – Ufficio territoriale del Governo sul sito
https://portaleservizi.dlci.interno.it/ autenticandosi con identità SPID o CIE.
Eseguito l’accesso nell’area di Richiesta Moduli va selezionato il modulo di richiesta Nullaosta al lavoro per il rilascio della Carta Blu Ue (Modulo BC).
ATTENZIONE Per le domande di Carta blu Ue è ammessa anche la trasmissione da parte delle Agenzie di somministrazione .
Carta BLU UE tempi di risposta e procedura
Lo Sportello Unico per l'Immigrazione rilascia il nulla osta al lavoro, non oltre novanta giorni dalla presentazione della domanda ovvero comunica
al datore di lavoro il rigetto della stessa.
Entro 8 giorni dall’ingresso nel territorio nazionale, il lavoratore dovrà recarsi presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione con il datore di lavoro per la firma del contratto di soggiorno e successivamente presentare domanda di permesso di soggiorno alla Questura competente.
Nelle more della sottoscrizione del contratto di soggiorno, il lavoratore straniero altamente qualificato, che ha fatto ingresso sul territorio nazionale dopo il rilascio del nulla osta al lavoro e del visto di ingresso, può svolgere immediatamente attività lavorativa, previa comunicazione obbligatoria (Mod. UNILAV) da parte del datore di lavoro
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Decreto Immigrazione e Sicurezza 133/2023 convertito in legge
E' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 4 dicembre 2023 la legge di conversione n. 176 2023 del 1 dicembre 2023, del decreto legge n. 133 intitolato "Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonche' per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalita' del Ministero dell'interno".
Le misure previste dispongono in generale criteri più stringenti per l'accoglimento delle domande di protezione internazionale, modifiche alla modalità di accoglienza di minori non accompagnati e alle procedure di espulsione per i cittadini destinatari di misure di sicurezza.
Qui il testo coordinato del Decreto legge con le modifiche della legge di conversione.
Le novità del decreto Immigrazione e Sicurezza
PROTEZIONE INTERNAZIONALE
Il decreto modifica la procedura di trattazione della richiesta di una domanda di protezione internazionale “reiterata” (cioè successiva rispetto ad una prima domanda di protezione presentata e già rigettata definitivamente E che viene presentata e nella fase di “concreta” esecuzione di allontanamento dal territorio nazionale). Si affida al Questore, sentito il Presidente della Commissione territoriale la competenza e si prevede che la presentazione della richiesta non interrompa la procedura di allontanamento , salvo che il questore rilevi nuovi elementi.
Per i casi di allontanamento volontario e ingiustificato del richiedente dalle strutture di accoglienza si prevede la sospensione dell’esame della domanda e la possibilità di richiederne la riapertura, per una sola volta, entro 12 mesi. Inoltre, si riduce da 12 a 9 mesi la sospensione della possibilità di espulsione.
ACCOGLIENZA MINORI NON ACCOMPAGNATI E DONNE
Per i minori stranieri non accompagnati, si prevede che, dopo una prima accoglienza in strutture governative siano accolti nella rete dei centri del Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI).Qualora l’accoglienza non possa essere assicurata dal Comune, essa è disposta dal Prefetto attraverso l’attivazione di strutture temporanee esclusivamente dedicate ai MSNA. Per soggetti che in prima analisi appaiano di età superiore ai sedici anni può essere disposta, in assenza di alternative e per un periodo comunque non superiore a novanta giorni, l'accoglienza in una specifica sezione di centri e strutture non riservati ai minori.
In tema di conversione dei permessi di soggiorno anche per i minori stranieri non accompagnati si affida la verifica dei requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai consulenti del lavoro e alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale.
Si stabilisce l’accesso nelle strutture del Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI) a tutte le donne (non più solo a quelle in stato di gravidanza), in quanto considerate in ogni caso quali soggetti di particolare vulnerabilità.
PROCEDURE DI ESPULSIONE
Si rende maggiormente chiara ed effettiva la procedura per l’espulsione dei cittadini extra-UE soggiornanti di lungo periodo in Italia, nei casi in cui sia destinatario di misure di sicurezza diverse dalla detenzione in carcere.
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Stranieri: codice fiscale provvisorio on line
Con una circolare del Ministero dell'interno diffusa dal Ministero del lavoro , n. 5467 del 9 ottobre 2023, è stato comunicato che è stata implementata in collaborazione con l'agenzia delle entrate la procedura per il rilascio in via telematica del codice fiscale provvisorio al lavoratore extracomunitario che consente lo svolgimento dell'attività lavorativa anche prima della firma del contratto di soggiorno. Non è più necessario quindi per i lavoratori e i datori di lavoro recarsi di persona presso gli uffici dell'Agenzia.
La generazione automatica del codice fiscale avviene tramite il sistema SPI 2.0 in relazione alle domande per le quali sia già stato emesso il visto di ingresso.
Codice fiscale provvisorio stranieri: come fare
Il ministero precisa che la funzionalità di rilascio del codice fiscale provvisorio sarà online sul Portale ALI – Portale Servizi – Ali Sportello Unico (interno.it) e sarà visualizzabile dal datore di lavoro, che avrà cura di informare il lavoratore straniero dell'avvenuto rilascio e degli estremi del codice fiscale provvisorio".
La circolare precisa che resta necessario per il datore di lavoro provvedere alla comunicazione obbligatoria all'INPS, con il codice fiscale ottenuto
Al momento della convocazione presso lo sportello Unico per l'immigrazione per la registrazione dell'ingresso e la firma del contratto il codice fiscale diventa definitivo.
Il ministero comunica che per la richiesta di ulteriori informazioni sulla scheda tecnica della procedura è disponibile l'indirizzo mail [email protected]
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Decreto flussi triennale 2023-2025: testo in GU
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale N. 231 del 3 ottobre 2023 il decreto per presidente del Consiglio dei Ministri 27 settembre 2023 riguardante la Programmazione dei flussi d'ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2023-2025.
Il decreto annunciato già molte settimane fa , prevede Criteri specifici per i flussi di ingresso nell'ambito delle quote stabilite dal testo unico e dal decreto-legge n. 20 del 2023 ovvero
- previsione di quote preferenziali riservate ai lavoratori di Stati che, anche in collaborazione con lo Stato italiano, promuovono per i propri cittadini campagne mediatiche contro i traffici migratori irregolari
- assegnazione di quote di lavoratori agricoli , con priorita' rispetto ai nuovi richiedenti, ai datori di lavoro che non sono risultati assegnatari di tutta o di parte della manodopera richiesta;
- riattivazione di una quota specifica per gli addetti ai settori dell'assistenza familiare e socio-sanitaria.
- incremento degli ingressi al di fuori delle quote;
- previsione, di ingressi per lavoro subordinato, anche a carattere stagionale, di cittadini di Paesi con i quali l'Italia ha sottoscritto intese o accordi in materia di rimpatrio;
- potenziamento, delle attivita' di istruzione e formazione professionale e civico-linguistica organizzate nei Paesi di origine e conseguente aumento degli ingressi dei lavoratori che abbiano completato tali attivita';
- valorizzazione dei percorsi di studio e di formazione di cittadini stranieri in Italia, anche mediante la conversione, in permessi di soggiorno per motivi di lavoro, al di fuori delle quote, dei permessi rilasciati per motivi di studio e formazione.
All'articolo 5 il DPCM prevede che gli ingressi complessivi nell'ambito delle quote per motivi di
- lavoro subordinato stagionale e non stagionale e
- lavoro autonomo sono:
a) 136.000 unita' per l'anno 2023;
b) 151.000 unita' per l'anno 2024;
c) 165.000 unita' per l'anno 2025.
Ingressi lavoro subordinato non stagionale
L'art. 6 specifica che nell'ambito dele quote complessive sopracitate sono previsti ingressi :
per motivi di lavoro subordinato non stagionale nei settori dell'autotrasporto merci per conto terzi, dell'edilizia, turistico-alberghiero, della meccanica, delle telecomunicazioni, dell'alimentare, della cantieristica navale, del trasporto passeggeri con autobus, della pesca, degli acconciatori, degli elettricisti e
degli idraulici e di lavoro autonomo, cittadini stranieri residenti all'estero entro le seguenti quote:
a) 53.450 unita' per l'anno 2023, di cui 52.770 per lavoro subordinato e 680 per lavoro autonomo;
b) 61.950 unita' per l'anno 2024, di cui 61.250 per lavoro subordinato e 700 per lavoro autonomo;
c) 71.450 unita' per l'anno 2025, di cui 70.720 per lavoro subordinato e 730 per lavoro autonomo.
Ingressi nell'ambito delle quote per lavoro stagionale agricolo e turistico
1. Nell'ambito delle quote complessive i sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero, i cittadini dei Paesi di cui all'art. 6, comma 3, lettera a), residenti all'estero entro le seguenti quote:
a) 82.550 unita' per l'anno 2023;
b) 89.050 unita' per l'anno 2024;
c) 93.550 unita' per l'anno 2025.
Decreto flussi triennale decorrenza e scadenza domande 2023
I termini per la presentazione delle richieste di nulla osta al lavoro per gli ingressi decorrono per l'anno 2023:
a) per gli ingressi di cui all'art. 6, comma 3 lettera a), dalle ore 9,00 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione (2 dicembre) fino a concorrenza delle rispettive quote o, comunque, entro il 31 dicembre 2023;
b) per gli ingressi di cui all'art. 6, comma 3, lettera b), e commi 4, e 5 dalle ore 9,00 del sessantaduesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione (4 dicembre) fino a concorrenza delle rispettive quote o, comunque, entro il 31 dicembre 2023;
c) per gli ingressi di cui all'art. 7 dalle ore 9,00 del settantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (12 dicembre) fino a concorrenza delle rispettive quote o, comunque, entro il 31 dicembre 2023;