• Stranieri in Italia

    Lavoratori stranieri e tutela contro il caporalato: il decreto convertito in legge

    Pubblicata in GU del 10.12.2024 n. 289 la Legge del 09.12.2024 n. 187 di conversione del Decreto Flussi Decreto legge dell'11 ottobre 2024 n. 145 contenente disposizioni urgenti in materia di:

    • ingresso in Italia di lavoratori stranieri;
      il decreto semplifica le procedure per l'ingresso di lavoratori dall'estero, introducendo una gestione telematica delle domande di nulla osta e garantendo maggiore rapidità nella risposta. Una delle principali innovazioni riguarda l'adozione di firme digitali obbligatorie per i contratti di soggiorno;
    • tutela e assistenza alle vittime di caporalato;
      viene introdotto un nuovo permesso di soggiorno per "casi speciali", riservato ai lavoratori stranieri vittime di sfruttamento o violenze connesse al caporalato. Il decreto prevede anche misure di assistenza, formazione e inclusione sociale per queste persone, e consente la conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato o autonomo;
    • gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale;
      vengono introdotte nuove regole per il rilascio di permessi di soggiorno e visti per lavoro nel 2025, prevedendo quote specifiche per settori come quello agricolo e sociosanitario. Vengono inoltre introdotte disposizioni riguardanti la sospensione dei procedimenti relativi a cittadini provenienti da Paesi ad alto rischio;
    • nonche' dei relativi procedimenti giurisdizionali.

    Scarica il testo del Decreto legge dell'11 ottobre 2024 n. 145 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione e stampate con caratteri corsivi.

    Decreto Flussi 2025: novità di rilievo

    Le novità di rilievo sono:

    • Firma digitale obbligatoria e procedura digitalizzata: Entro 8 giorni dall'ingresso in Italia, il contratto di soggiorno tra lavoratore straniero e datore di lavoro deve essere sottoscritto tramite firma digitale o altra firma elettronica qualificata. Il contratto deve essere trasmesso per via telematica allo Sportello Unico per l’Immigrazione. Questa digitalizzazione semplifica e velocizza le pratiche amministrative.
    • Protezione dei lavoratori vulnerabili: Il permesso di soggiorno "casi speciali" è stato rafforzato per tutelare le vittime di caporalato, tratta di esseri umani e sfruttamento lavorativo. Oltre alla protezione legale, viene garantito un percorso di inclusione sociale e lavorativa. Questo include anche l’accesso agevolato alla giustizia e misure di sostegno.
    • Quote di ingresso per il 2025: Le quote complessive sono state ridefinite: 
      • 110.000 per il lavoro subordinato non stagionale,
      • 47.000 per il lavoro stagionale 
      • e 37.000 per conversioni di permessi di soggiorno.
        Inoltre, è riservata una quota fino al 40% per le lavoratrici nel settore del lavoro stagionale, non stagionale e dell’assistenza familiare e sociosanitaria 

    Allegati:
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    Prestazioni INPS anche a extracomunitari in attesa del permesso

    L'INPS, con il Messaggio n. 1589 del 22 aprile 2024, ha  chiarito  ai propri uffici territoriali che, come previsto dalla normativa vigente , i cittadini di paesi extracomunitari hanno il diritto di  ricevere  le prestazioni economiche previsti a sostegno del reddito  e gestiti dall'istituto, anche se non risultino  ancora titolari di permesso di soggiorno .Si tratta ad esempio delle prestazioni NASPI, DIS-COLL, indennità di malattia, maternità, CIG, assegno Unico, Assegni familiari , Assegno di inclusione, ecc.

    E' necessario però che   questi cittadini dimostrino il  possesso della documentazione  che certifica  l'avvenuta richiesta di rinnovo,  rilasciata da parte degli uffici competenti.

    Si ricorda anche  che l’art. 5, comma 9-bis, D.Lgs. n. 286/1998 prevede che, in attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, anche ove non venga rispettato il termine di sessanta giorni, il lavoratore straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l’attività lavorativa fino a quando viene comunicata dall’Autorità di pubblica sicurezza, l’indicazione dell’esistenza dei motivi ostativi al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno.

    Pagamento con riserva di ripetizione

    L'istituto specifico inoltre nel messaggio che il pagamento  viene effettuato con riserva di ripetizione ,  potrà cioè essere oggetto di  richiesta  di  restituzione totale o parziale della prestazione eseguita (art. 2033 ss. c.c.)  nel caso  in cui successivamente  vi sia il diniego del rinnovo del titolo di soggiorno.

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    Decreto flussi triennale 2023-2025: testo in GU

    Pubblicato in Gazzetta Ufficiale  N. 231 del 3 ottobre 2023 il decreto per presidente del Consiglio dei Ministri  27 settembre  2023  riguardante la Programmazione dei flussi d'ingresso legale in Italia dei  lavoratori  stranieri per il triennio 2023-2025.

    Il decreto annunciato già molte settimane fa  , prevede Criteri specifici per i flussi di ingresso   nell'ambito delle quote  stabilite  dal testo unico e dal decreto-legge  n.  20 del 2023 ovvero 

    •   previsione di quote preferenziali  riservate  ai  lavoratori  di Stati che, anche in collaborazione con lo Stato italiano,  promuovono  per i propri cittadini campagne mediatiche contro i traffici  migratori irregolari
    •   assegnazione  di quote di  lavoratori  agricoli ,  con  priorita' rispetto ai nuovi richiedenti,  ai  datori  di  lavoro  che non  sono  risultati  assegnatari  di  tutta  o  di  parte  della  manodopera richiesta; 
    •   riattivazione di  una  quota  specifica  per  gli  addetti  ai  settori dell'assistenza familiare e socio-sanitaria. 
    •  incremento degli  ingressi  al  di fuori delle quote; 
    •  previsione,  di  ingressi  per  lavoro  subordinato, anche a carattere stagionale, di  cittadini  di  Paesi  con  i  quali  l'Italia ha sottoscritto intese o accordi in materia di rimpatrio; 
    •  potenziamento, delle  attivita'  di  istruzione  e  formazione professionale e civico-linguistica organizzate  nei  Paesi di origine  e  conseguente  aumento  degli  ingressi  dei  lavoratori  che  abbiano  completato  tali   attivita'; 
    •  valorizzazione dei percorsi  di  studio  e  di  formazione  di  cittadini stranieri in Italia,  anche  mediante  la  conversione,   in  permessi di soggiorno per motivi di lavoro, al di fuori delle  quote,  dei permessi rilasciati per motivi di studio e formazione. 

    All'articolo 5 il DPCM  prevede che gli   ingressi complessivi nell'ambito delle quote   per  motivi  di 

    1.  lavoro  subordinato stagionale e  non  stagionale  e 
    2.   lavoro  autonomo sono: 

        a) 136.000 unita' per l'anno 2023; 

        b) 151.000 unita' per l'anno 2024; 

        c) 165.000 unita' per l'anno 2025. 

    Ingressi lavoro subordinato non stagionale 

    L'art. 6 specifica che nell'ambito dele quote complessive sopracitate sono previsti ingressi  :

    per motivi di lavoro subordinato non  stagionale  nei settori dell'autotrasporto merci per conto terzi,  dell'edilizia, turistico-alberghiero,  della  meccanica,  delle   telecomunicazioni,  dell'alimentare, della cantieristica navale, del trasporto passeggeri  con autobus, della pesca, degli acconciatori,  degli  elettricisti  e

    degli idraulici e di lavoro autonomo, cittadini  stranieri  residenti  all'estero entro le seguenti quote: 

        a) 53.450 unita' per  l'anno  2023,  di  cui  52.770  per  lavoro subordinato e 680 per lavoro autonomo; 

        b) 61.950 unita' per  l'anno  2024,  di  cui  61.250  per  lavoro  subordinato e 700 per lavoro autonomo; 

        c) 71.450 unita' per  l'anno  2025,  di  cui  70.720  per  lavoro  subordinato e 730 per lavoro autonomo. 

    Ingressi nell'ambito delle quote per lavoro stagionale agricolo e turistico

      1. Nell'ambito delle quote complessive i  sono ammessi in Italia per motivi di  lavoro  subordinato  stagionale  nei  settori agricolo e turistico-alberghiero, i cittadini  dei  Paesi  di  cui all'art. 6, comma 3, lettera a), residenti  all'estero  entro  le seguenti quote: 

        a) 82.550 unita' per l'anno 2023; 

        b) 89.050 unita' per l'anno 2024; 

        c) 93.550 unita' per l'anno 2025. 

    Decreto flussi triennale decorrenza e  scadenza domande 2023

    I termini per la presentazione delle richieste di nulla osta  al  lavoro per gli ingressi  decorrono per l'anno 2023: 

        a) per gli ingressi di cui all'art. 6, comma 3 lettera a),  dalle  ore  9,00  del  sessantesimo   giorno   successivo   alla   data  di pubblicazione (2 dicembre)   fino a  concorrenza  delle  rispettive  quote  o,  comunque, entro il 31 dicembre 2023; 

        b) per gli ingressi di cui all'art. 6, comma  3,  lettera  b),  e  commi 4, e 5 dalle ore 9,00  del  sessantaduesimo  giorno  successivo

    alla data  di  pubblicazione  (4 dicembre) fino  a   concorrenza   delle  rispettive quote o, comunque, entro il 31 dicembre 2023; 

        c) per gli  ingressi  di  cui  all'art.  7  dalle  ore  9,00  del  settantesimo  giorno  successivo  alla  data  di  pubblicazione    nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana (12 dicembre)  fino a concorrenza delle rispettive quote o, comunque,  entro  il  31  dicembre 2023; 

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    Emersione rapporti irregolari: precisazioni INPS

    L'INPS, con la Circolare n. 72 del 21 giugno 2022, fornisce alcune precisazioni  sulla posizione assicurativa del lavoratore  per il quale la contribuzione  sia stata versata forfettariamente  per emersione di lavoro irregolare (articolo 103 del DL n. 34/2020 -Decreto Rilancio)  e sull'eventuale rimborso di versamenti eccedenti.

    Si ricorda che il decreto  Rilancio aveva previsto che nei casi di emersione di rapporti di lavoro irregolari con cittadini italiani, comunitari o stranieri, già instaurati prima della istanza di regolarizzazione, il datore di lavoro fosse tenuto al “pagamento di un contributo forfettario per le somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale, la cui determinazione e le relative modalità di acquisizione sono stabilite con decreto" interministeriale.

    L'istituto comunica  piu specificamente i valori della contribuzione attribuita ai lavoratori per i periodi per i quali è versato il contributo forfettario

    Precisa in primo luogo che la valorizzazione della contribuzione sul conto assicurativo, sulla base delle somme forfettarie versate, avviene a conclusione dell’accoglimento della domanda di emersione e all’esito della comunicazione dei dati riferiti a ogni singolo lavoratore 

    1. Per i lavoratori dipendenti, non agricoli ed escluso il settore domestico e dell’assistenza alla persona, la retribuzione imponibile forfettaria – calcolata sulla base del contributo forfettario (€ 100,00) e dell’aliquota contributiva media del 37,87% – da valorizzare sull’estratto conto è pari a euro 264,06 per ogni mese o frazione di mese in relazione al quale sia stato effettuato il versamento del contributo forfettario.
    2. Per gli operai agricoli, applicando al contributo forfettario (€ 100,00) la corrispondente aliquota media del 31,593%, la retribuzione forfettaria è pari a € 316,53 mensili.Pertanto, per questi lavoratori la retribuzione imponibile forfettaria da valorizzare sull’estratto conto è pari a € 316,53 per ogni mese o frazione di mese in relazione al quale sia stato effettuato il versamento del contributo forfettario.
    3. Per il lavoro domestico per il bisogno familiare e per l’assistenza alla persona, la parte del contributo forfettario destinato alle gestioni previdenziali assicurative, in base alle aliquote previste dall’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403, e successive modificazioni, viene attribuita, per i mesi per i quali è effettuato il versamento, applicando la contribuzione della 4^ fascia contributiva (€ 1,04 per i rapporti di lavoro superiori a 24 ore) a 50 ore di lavoro, con l’accredito di due settimane al mese. Tale soluzione consente di conservare la caratteristica che dà luogo all'applicazione della 4^ fascia, corrispondente a un imponibile previdenziale dato dalla retribuzione convenzionale di detta fascia per il numero delle ore, pari a 261 euro (€ 5,22 x 50 ore).

    Per quanto riguarda l'eventuale rimborso INPS  ricorda che decreto interministeriale attuativo,  del 7 luglio 2020 espressamente prevede che “in caso di inammissibilità, archiviazione o rigetto della dichiarazione di emersione, ovvero di mancata presentazione della stessa, non si procederà alla restituzione delle somme versate a titolo di contributo forfettario”.
    E' possibile però, per la  quota di competenza dell’Inps, la restituzione degli importi versati dal contribuente per un numero di mensilità eccedenti rispetto a quelle previste ,

    • sia nelle ipotesi di accoglimento delle istanze di emersione 
    • sia nelle ipotesi di esito di inammissibilità, archiviazione o rigetto della dichiarazione di emersione, ovvero di mancata presentazione della stessa.

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    Rifugiati Ucraina: assistenza sanitaria gratuita per chi non lavora

    Il dipartimento di protezione civile della presidenza del Consiglio   potenzia le misure per i rifugiati ucraini con un nuovo stanziamento di 5milioni di euro stabilito con Ordinanza n. 895  del 24 maggio 2022, pubblicata in Gazzetta ufficiale il 30 maggio 2022.

    Nel documento si dettaglia l'utilizzo delle ulteriori  risorse stanziate e un perfezionamento dell'organizzazione delle attività come segue:

    Rifugiati Ucraina : nuovo Comitato coordinamento 

    Istituzione del Comitato per il coordinamento  dell'attuazione  delle   misure di accoglienza diffusa e del contributo di sostentamento : un comitato composta da rappresentanti delle Regioni e Porvince autonome degl enti locali e altri soggetti privati e pubblici con il capo del dipartimento la cui partecipazione è a titolo gratuito. Sarà articolato in due commissioni che si occuparanno delle misure di assistenza e accoglienza.

    Ucraina: collaborazioni e convenzioni

    Per il supporto al controllo e monitoraggio delle attivita il dipartimenti riconoscera alle prefetture un contributo forfettario pari al  5  per  cento  dell'importo 

    complessivo  dei  servizi  di  accoglienza   diffusa   effettivamente attivati nell'ambito del rispettivo territorio  di  competenza

    Per la vicilanza sono autorizzati  ad operare  il  Corpo  della  Guardia  di  finanza oltre che unita' di ispezione  composte da personale  della Protezione civile e da  rappresentanti  di enti  e  amministrazioni  interessate.

    E' prevista al sottoscrizione di una  convenzione con la rappresentanza  italiana  dell'Alto  Commissariato  delle Nazioni Unite per  i  rifugiati  (ACNUR –  UNHCR) che potrà operare  con la raccolta di informazioni nei paesi  limitrofi  all'Ucraina  relativamente alle intenzioni  di  viaggio verso  l'Italia, per  una pianificazione  delle  attivita'  di  assistenza  e  accoglienza .

     Valutazione d'impatto delle misure per l'accoglienza diffusa 

    per valutare   l'impatto  delle  misure   sui beneficiari e sugli enti interessati  il Dipartimento  della  protezione  civile  e'autorizzato  a   stipulare,   con   procedure   d'urgenza,   apposita convenzione con il proprio centro di competenza SDA Bocconi School of  management, entro il limite di euro 200.000,00. 

    Interoperabilità dei dati e trasparenza degli operatori

    i Commissari delegati delle regioni  e i presidenti  delle Province autonome di Trento e di Bolzano  sono tenuti a rendere disponibili al

    Dipartimento della protezione civile,  i nominativi e i codici fiscali  delle  persone  ospitate  nelle strutture con sistemi informatici che garantiscano l'interoparabilità dei dati al cui coordinamento provvede il dipartimento di protezione civile 

     Accoglienza rifugiati: codice appalti e antimafia

     Ai fini dell'acquisizione di  lavori,  servizi  e  forniture, connessi  alle  attivita'   di emergenza i  Commissari  delegati  e  i  Presidenti  delle  Province

    sono tenuti al rispetto della procedura  di  cui  all'articolo  36  del  decreto  legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), anche senza  previa  consultazionedi operatori economici e i  all'articolo  36  del  decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche senza  previa  consultazione di operatori economici e con la procedura  di  cui  all'articolo  63,comma 2, lettera c) del medesimo decreto legislativo,  in  deroga  al comma 6 del citato articolo 63, effettuando  le  verifiche  circa  il possesso dei requisiti, secondo le modalita'  descritte  all'articolo 163, comma 7 (procedura di somma urgenza per interventi di protezione civile).

    Gli   operatori   vanno selezionati all'interno delle white list  delle  Prefetture. Qualora tali operatori non siano presenti le verifiche comprendono anche  i  controlli  antimafia (decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159). 

    Rifugiati: Assistenza sanitaria  in regime di esenzione

    I soggetti destinatari delle misure di protezione temporanea dal momento della presentazione della relativa domanda di permesso di soggiorno, hanno accesso all'assistenza  sanitaria  del SSN in regime di  esenzione  alla  partecipazione  alla  spesa  sanitaria,  se  non svolgono alcuna attivita' lavorativa. 

    L'esenzione  viene  rilasciata  al   richiedente   al   momento dell'attribuzione del medico di medicina generale e/o del pediatra di  libera scelta ed ha durata dal 4 marzo al 31 dicembre 2022.     

    Allegati:
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    Formazione e assunzione migranti in edilizia: ANCE firma un accordo

    Accordo importante firmato stamattina per la formazione e avviamento al lavoro  in edilizia ( scuola edile, tirocini, apprendistato)  per rifugiati  e altri migranti vulnerabili  per sostenere la crescita  del settore trainata da super bonus e PNRR ma in grave difficoltà per quanto riguarda la manodopera disponibile

    Doppia valenza  dunque per  il protocollo d’intesa triennale firmato  dal ministro del Lavoro Orlando, dal ministro dell’Interno, Lamorgese, dal presidente di ANCE,(associzione nazionale delle Casse Edili)  Buia e dai segretari generali delle principali federazioni sindacali di categoria di  CGIL, CISL  e UIL , cui hanno collaborato anche UNHCR Onu per i rifugiati e l'associazione nazionale dei Comuni italiani ANCI.

    Il protocollo prevede l’inserimento socio-lavorativo di almeno 3mila persone, tra cui 

    • richiedenti e titolari di protezione internazionale o temporanea,
    •  titolari di protezione speciale,
    •  minori stranieri non accompagnati in transizione verso l’età adulta ed 
    • ex minori stranieri non accompagnati (msna

     individuati   tra gli attualmente residenti nei Centri di Accoglienza Straordinaria e nel Sistema di Accoglienza e Integrazione del Ministero dell'Interno

    Queste persone inizieranno un  percorso di formazione delle scuole edili, coordinate dall’ente paritetico Formedil  con moduli di teoria e tirocini nelle imprese del settore. Per i maggiorenni  si attiveranno anche contratti di apprendistato.Con questo protocollo viene recepito un documento della Commissione europea " Partnership on Integration" siglata tra associazioni datoriali e sindacati europei.

    Il ministro Orlando si è detto molto  soddisfatto  dell'accordo che reputa "Una grande opportunità per i lavoratori e per il Paese poiché formazione e lavoro sono sempre leve straordinarie  che consentono  ai migranti di costruirsi una nuova vita in Italia e di contribuire alla crescita del nostro Paese" augurandosi di poter firmare ulteriori accordi analoghi  in altri settori produttivi.

    “Il protocollo – ha dichiarato  inoltre la ministra Lamorgese – intende fornire la risposta a un bisogno concreto, quello di favorire l’inserimento lavorativo in un settore strategico dell’economia nazionale, come quello dell’edilizia, di cittadini stranieri vulnerabili”. “Di fronte ai movimenti migratori, che hanno una natura strutturale, occorre – ha aggiunto la titolare del Viminale – che la nostra società rafforzi velocemente la sua capacità di resilienza, dimostrandosi capace non solo di accogliere le persone bisognose, ma anche di trarre forza dalla loro piena integrazione nel tessuto sociale ed economico”.