• Super Ammortamento

    Iperammortamento 2026: tutte le regole per la domanda al GSE

    Il Gse in data 12 giugno ha apero il portale per le comunicazioni preventive, a stabilirlo è il DD 11 giugno pubblicato sul sito MIMIT

    Intanto ricordiamo che la Legge di conversione del Dl Fiscale in vigore dal 23 maggio, ha chiuso i lavori sull'iperammortamento che ora è pronto per il suo avvio, non appena, il Decreto attuativo MIMIT-MEF firmato lo scorso 4 maggio, verrà pubblicato in GU. Da fonti non ufficiali il decreto sarebbe stato approvato dalla Corte dei Conti.

    E' bene specificare che con il decreto attuativo sono stati definiti:

    • le procedure di accesso,
    • i termini di comunicazione
    • i criteri di calcolo dell'incentivo.

    Ricordiamo inoltre che c'agevolazione consiste in una deduzione fiscale, ripartita nel periodo di ammortamento del bene, applicabile agli investimenti completati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.

    Infine, occorre evidenziare che vi sono ancora lavori in corso in Governo per inserire i software in modalità cloud tra i beni ammissibili.

    La stessa presidente Meloni ha affermnato che è corretto e intelligente ragionare di includere negli incentivi gli investimenti su software e cloud, credo che dobbiamo fare i conti con il mondo verso il quale andiamo. 

    Vedremo cosa accadrà ma nel frattempo riepiloghiamo le regole certe ossia che la maxi agevolazione per le imprese, ricordiamolo, è stata inserita dalla Legge di Bilancio 2026 dopo l'annuncio dell'apertura del portale GSE per domani.

    Scarica qui i documenti del GSE per le domande.

    Leggi anche: Iperammortamento 2026: la perizia tecnica e la certificazione contabile per gli ulteriori adempimenti.

    Iper ammortamernto 2026: come funziona

    La Legge di bilancio 2026 in vigore dal 1° gennaio, ai commi 427-436 ripropone la maggiorazione del costo fiscalmente rilevante (ai fini IRES/IRPEF) per gli investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il paradigma “4.0”, con un impianto rivisto rispetto alla bozza iniziale. 

    Il beneficio è graduato in funzione dell’entità dell’investimento effettuato in ciascuna annualità:

    • 180% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
    • 100% per la quota tra 2,5 e 10 milioni di euro;
    • 50% per la quota tra 10 e 20 milioni di euro.

    La maggiorazione rileva a partire dal periodo d’imposta in cui l’impresa trasmette al Gestore dei Servizi energetici (GSE) la comunicazione di completamento degli investimenti, a condizione che il bene sia entrato in funzione nel medesimo periodo d’imposta e che il GSE abbia comunicato l’esito positivo delle verifiche.

    Scarica qui i documenti del GSE per le domande.

    Iperammortamento 2026: i beni agevolabili

    Rientrano nell’agevolazione due categorie di investimenti:

    • i beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, indicati negli Allegati IV e V alla legge n. 199 del 30 dicembre 2025 (macchine interconnesse, robot, sistemi di manifattura additiva, software avanzati, etc.);
    • i beni materiali finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, riconducibili alla medesima struttura produttiva ovvero localizzati sulle stesse particelle catastali della struttura produttiva o connessi alla medesima tramite punti di prelievo (Point of delivery, POD) esistenti (ad esempio, i gruppi di generazione dell’energia elettrica e relativi impianti per lo stoccaggio dell’energia, impianti per la produzione di energia termica). 

    Il dimensionamento degli impianti di produzione di energia elettrica non può eccedere il 105% del fabbisogno energetico della struttura produttiva calcolato sui consumi medi annui dell’esercizio precedente. I costi massimi ammissibili sono determinati secondo i parametri dell’Allegato 1 al decreto (tabelle per fonte rinnovabile e fascia di potenza).

    Inoltre leggi: Iperammortamento 2026: la perizia tecnica e la certificazione contabile per gli ulteriori adempimenti.

    Iperammortamento 2026: come si accede

    L’accesso avviene tramite la piattaforma informatica del Gestore dei Servizi Energetici (GSE) ed è articolato in tre fasi:

    1. Comunicazione preventiva

    L’impresa trasmette una comunicazione preventiva con i dati identificativi, la tipologia e l’ammontare degli investimenti pianificati, la data prevista di interconnessione o di entrata in funzione.

    2. Comunicazione di conferma

    Entro 60 giorni dalla ricezione dell’esito positivo del GSE, l’impresa trasmette la conferma dell’investimento, indicando data e importo del pagamento corrispondente ad almeno il 20% del costo di acquisizione di ciascun bene, con i riferimenti alle relative fatture.

    3. Comunicazione di completamento

    Al completamento degli investimenti o dell’avvenuta interconnessione al sistema aziendale, l’impresa trasmette la comunicazione di completamento, corredata dalle attestazioni della perizia tecnica asseverata rilasciata da un ingegnere o perito industriale iscritti ai rispettivi albi, o da un ente di certificazione accreditato, attestante le caratteristiche tecniche dei beni e la loro interconnessione e della certificazione contabile redatta da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, attestante l’effettivo sostenimento delle spese agevolabili e la loro corrispondenza alla documentazione contabile dell’impresa, entro il 15 novembre 2028.

    Le imprese sono inoltre tenute a trasmettere comunicazioni periodiche annuali al fine di garantire il monitoraggio degli oneri:    

    • entro il 20 gennaio di ciascun anno, con i dati sugli investimenti effettuati e la previsione di utilizzo del beneficio;
    • entro il 30 giugno successivo, recante il piano di ammortamento.

    Scarica qui la nostra Check list operativa per non perdere le scadenze.

    Scarica qui i documenti del GSE per le domande.

    Iperammortamento 2026: controlli, decadenza e recupero

    Il GSE effettua le verifiche documentali e i controlli in relazione agli investimenti agevolati verificando la sussistenza dei requisiti tecnici e dei presupposti per beneficiare dell’agevolazione. L’impresa decade dal beneficio totalmente o parzialmente in caso di:

    • cessione a titolo oneroso del bene nel periodo di fruizione senza sostituzione idonea;
    • assenza di requisiti di ammissibilità;
    • mancata conservazione della documentazione;
    • false dichiarazioni;
    • impossibilità di effettuare i controlli.

    In caso di indebita fruizione, il GSE comunica all’Agenzia delle Entrate le ragioni della decadenza per il recupero dell’importo, maggiorato di interessi e sanzioni.

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  • Super Ammortamento

    Iperammortamento: da quando partono le domande?

    Il Mimit ha pubblicato il DD 11 giugno con l'avvio della procedura per l'agevolazione nota Iperammotamento 2026 introdotta dalla legge di bilancio 2026.

    Di seguito una chelist con tutti gli adempimenti da ricordare.

    Iperammortamento: da quando partono le domande?

    Il Decreto Direttoriale dell'11 giugno prevede che le comunicazioni di cui all’articolo 3, comma 1, del predetto decreto 7 maggio 2026, possono essere presentate a decorrere dalle ore 12:00 del giorno 12 giugno 2026, esclusivamente tramite il sistema telematico per la gestione della misura disponibile nell’apposita sezione “Area Clienti” del sito internet del GSE accessibile tramite SPID, utilizzando i modelli e le istruzioni di compilazione ivi resi disponibili.

    Come previsto appunto dal Decreto attuativo del 7 maggio del MIMIT: per l’accesso al beneficio l’impresa trasmette una o più comunicazioni preventive per ciascuna struttura produttiva cui si riferiscono gli investimenti, con l’indicazione, tra l’altro: dei dati identificativi dell’impresa e della struttura produttiva; della tipologia e dell’ammontare degli investimenti nei beni di cui agli allegati IV e V alla legge 30 dicembre 2025, n. 199, nonché della data prevista di interconnessione; della tipologia e dell’ammontare degli investimenti nei beni per l’autoproduzione e l’autoconsumo da fonti di energia rinnovabile, nonché della data prevista di entrata in funzione; dei dati relativi all’applicazione della maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.
    Per ciascuna comunicazione preventiva di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla notifica della comunicazione di esito positivo inviata dal GSE ai sensi del comma 4, l’impresa trasmette la relativa comunicazione di conferma dell’investimento, con l’indicazione della data e dell’importo del pagamento relativo all’ultima quota dell’acconto per il raggiungimento del 20 per cento del costo di acquisizione di ciascun bene, contenente i dati identificativi delle fatture relative ai costi agevolabili. La comunicazione di conferma non può avere ad oggetto investimenti in beni diversi ovvero di ammontare superiore rispetto a quelli oggetto della comunicazione trasmessa ai sensi del comma 1. 

    Per i beni oggetto di locazione finanziaria, fermo restando l’obbligo di invio della comunicazione, il pagamento di quote per il raggiungimento del 20 per cento del costo di acquisizione si considera soddisfatto con la stipula del contratto di locazione finanziaria e l’impegno assunto con il fornitore dalla società concedente con la sottoscrizione dell’ordine di acquisto.
    Al completamento degli investimenti, avvenuta l’interconnessione dei beni di cui agli allegati IV e V alla legge 30 dicembre 2025, n. 199, al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, e in ogni caso entro il 15 novembre 2028, l’impresa trasmette una o più comunicazioni di completamento riferite a uno o più beni oggetto della medesima
    comunicazione di conferma di cui al comma 2, corredate da attestazioni di possesso della documentazione di cui agli articoli 6 e 7. Il termine del 15 novembre 2028 è prorogato di 20 giorni in caso di richiesta di integrazione documentale da parte del GSE ai sensi del comma 4.
    La comunicazione di completamento non può avere ad oggetto investimenti in beni diversi ovvero di ammontare superiore rispetto a quelli oggetto della comunicazione trasmessa ai sensi del comma 2. 

    Le comunicazioni di completamento riportano, per ciascun bene, la data di completamento dell’investimento.
    A seguito della trasmissione delle comunicazioni di cui al presente articolo, l’impresa ottiene una ricevuta di avvenuto invio rilasciata dalla piattaforma informatica. Il GSE, verificati il corretto caricamento dei dati e la completezza delle informazioni rese, entro dieci giorni dalla ricevuta di avvenuto invio delle comunicazioni, comunica all’impresa l’esito positivo delle verifiche effettuate ovvero i dati e la documentazione da integrare nel termine di dieci giorni.
    Qualora i dati e la documentazione trasmessa nei predetti termini risultino idonei a superare le carenze riscontrate, il GSE, entro dieci giorni dalla presentazione delle integrazioni, comunica l’esito positivo delle verifiche effettuate ovvero la non ammissibilità della comunicazione

    Il mancato invio da parte delle imprese delle comunicazioni e delle integrazioni di cui ai commi da 1 a 4 nei termini e nelle modalità previste comporta il mancato perfezionamento della procedura per la fruizione del beneficio.
    Al fine di garantire il monitoraggio degli oneri di cui all’articolo 12, a partire dalla prima comunicazione preventiva trasmessa ai sensi del comma 1, e fino al termine di fruizione dell’agevolazione, ai sensi dell’articolo 4, ciascuna impresa è tenuta a trasmettere:
    a) entro il 20 gennaio di ciascun anno, una comunicazione periodica contenente le informazioni relative agli investimenti effettuati, al costo sostenuto e alla previsione di utilizzo del beneficio;
    b) entro il successivo 30 giugno, una comunicazione integrativa della precedente recante il relativo piano di ammortamento, con indicazione delle quote relative all’incentivo imputate in ciascun esercizio.
    Le comunicazioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 6 del presente articolo sono trasmesse tramite la piattaforma informatica per la gestione della misura nell’apposita sezione “Area Clienti” del sito internet del GSEaccessibile tramite SPID/CIE, utilizzando i modelli di comunicazione, i relativi allegati e le istruzioni di compilazione di cui all’articolo 5, ivi resi disponibili.

    Il DD 11 giugno ha anche precisato che con successivo provvedimento dello scrivente, Direttore generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l’innovazione, le PMI e il made in Italy, del Ministero delle imprese e del made in Italy, sono individuati i termini di apertura della piattaforma informatica per la presentazione delle comunicazioni di conferma relative all’effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, e delle comunicazioni di completamento, di cui all’articolo 3, rispettivamente ai commi 2 e 3, del suddetto decreto.

    Scarica qui la check list  di riferimento per non perdere le scadenze.

    Scarica qui i documenti del GSE per le domande.

    Allegati:
  • Super Ammortamento

    Iperammortamento 2026-2028: le regole per accedere al beneficio, termini e modelli

    Con il decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 7 maggio 2026 e pubblicato sul sito del MIMIT l'11 giugno 2026, si dà attuazione alla disciplina introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 che ha istituito la maggiorazione del costo di acquisizione dei beni strumentali nuovi, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing finanziario, per investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.

    Scarica il testo del decreto attuativo del 07.05.2026 pubblicato sul sito del MIMIT l'11.06.2026

    Il decreto definisce le regole operative per l'Iperammortamento 2026, le modalità attuative con particolare riguardo alla procedura di accesso, alle comunicazioni periodiche e alla documentazione da conservare.

    Ricordiamo che il meccanismo, denominato comunemente "iperammortamento", riguarda due categorie di investimenti: 

    • i beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, elencati negli allegati IV e V alla legge n. 199/2025 (la cui struttura ricalca quella del piano Industria 4.0),
    • e i beni materiali destinati all'autoproduzione e all'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili. 

    L'agevolazione opera esclusivamente ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF/IRES) e non ha alcuna rilevanza ai fini IRAP.

    Le aliquote della maggiorazione: la tabella del beneficio

    L'articolo 4 del decreto disciplina la misura del beneficio.
    La maggiorazione è calcolata sulle spese agevolabili completate in ciascuna annualità, con aliquote decrescenti al crescere dell'investimento. Di seguito la tabella riepilogativa:

    Fascia di investimento

    Maggiorazione

    Costo ammortizzabile

    Fino a 2,5 milioni di euro

    180%

    280% del costo

    Da 2,5 a 10 milioni di euro

    100%

    200% del costo

    Da 10 a 20 milioni di euro

    50%

    150% del costo

    A titolo esemplificativo: un'impresa che investiga 3 milioni di euro in beni Industria 4.0 potrà ammortizzare 2,5 milioni al 280% (la prima fascia) e i restanti 500.000 euro al 200% (seconda fascia), con un evidente impatto sulla riduzione dell'imponibile IRES/IRPEF nel corso del periodo di detenzione del bene.

    La fruizione della maggiorazione decorre dal periodo d'imposta in cui l'impresa trasmette al GSE la comunicazione di completamento degli investimenti (art. 3, comma 3), a condizione che il bene sia già entrato in funzione entro il medesimo periodo. È comunque richiesta la preventiva ricezione dell'esito positivo delle verifiche GSE.

    La procedura di accesso: comunicazioni al GSE step by step

    L'accesso all'agevolazione avviene esclusivamente tramite la piattaforma informatica del Gestore dei Servizi Energetici, nell'apposita sezione "Area Clienti" del sito www.gse.it, accessibile tramite SPID o CIE.

    Il processo si articola in tre fasi obbligatorie e sequenziali.

    Fase 1 – Comunicazione preventiva (art. 3, comma 1)

    L'impresa trasmette una o più comunicazioni preventive per ciascuna struttura produttiva interessata dagli investimenti, con l'indicazione di: 

    • dati identificativi dell'impresa e della struttura produttiva; 
    • tipologia e ammontare degli investimenti nei beni degli allegati IV e V; 
    • data prevista di interconnessione; 
    • tipologia e ammontare degli investimenti in beni rinnovabili; 
    • data prevista di entrata in funzione; 
    • dati relativi all'applicazione della maggiorazione.

    Fase 2 – Comunicazione di conferma (art. 3, comma 2)

    Entro 60 giorni dalla notifica dell'esito positivo del GSE rispetto alla comunicazione preventiva, l'impresa trasmette la comunicazione di conferma dell'investimento, con l'indicazione della data e dell'importo dell'ultima quota dell'acconto per il raggiungimento del 20% del costo di acquisizione di ciascun bene, corredato dai dati identificativi delle fatture agevolabili. Per i beni in leasing, l'obbligo del 20% si considera soddisfatto con la stipula del contratto e la sottoscrizione dell'ordine di acquisto da parte della società concedente.

    Fase 3 – Comunicazione di completamento (art. 3, comma 3)

    Al completamento degli investimenti, avvenuta l'interconnessione dei beni degli allegati IV e V al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, e in ogni caso entro il 15 novembre 2028, l'impresa trasmette la comunicazione di completamento, corredata dalle attestazioni di possesso della perizia asseverata e della certificazione contabile. Il termine del 15 novembre 2028 è prorogato di 20 giorni in caso di richiesta di integrazione documentale da parte del GSE.

    Il GSE, verificati il corretto caricamento dei dati e la completezza delle informazioni, comunica l'esito entro 10 giorni dalla ricezione, potendo richiedere integrazioni entro lo stesso termine. Il mancato rispetto dei termini e delle modalità da parte dell'impresa comporta il mancato perfezionamento della procedura e la perdita del diritto al beneficio.

    La documentazione obbligatoria: perizia e certificazione contabile

    Perizia tecnica asseverata (art. 6)

    Le caratteristiche tecniche dei beni, necessarie per la loro inclusione negli allegati IV e V, e l'avvenuta interconnessione devono essere comprovate da una perizia asseverata corredata di analisi tecnica, rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti ai rispettivi albi professionali, oppure da un ente di certificazione accreditato, entrambi muniti di idonea copertura assicurativa.

    Per il settore agricolo, la perizia può essere rilasciata anche da dottori agronomi o forestali, agrotecnici laureati e periti agrari laureati.

    Certificazione contabile (art. 7)

    L'effettivo sostenimento delle spese ammissibili deve risultare da apposita certificazione contabile, rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti ai sensi del D.Lgs. n. 39/2010.

    Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale, la certificazione è rilasciata da un revisore legale o da una società di revisione iscritta nella sezione A del registro ex art. 8 D.Lgs. n. 39/2010, nel rispetto dei principi di indipendenza IFAC.

    ATTENZIONE – Documentazione da conservare:

    → Perizia tecnica asseverata con analisi tecnica

    → Certificazione contabile del revisore legale

    → Fatture e documenti di trasporto dei beni agevolati

    → Documentazione tecnica di interconnessione

    → Tutta la documentazione deve essere resa disponibile in sede di controllo da parte del GSE e dell'Agenzia delle Entrate.

    Il monitoraggio e le comunicazioni periodiche

    Il comma 6 dell’art. 3 introduce un obbligo di reportistica periodica continuativa che si distingue nettamente dalle comunicazioni legate ai singoli investimenti.

    Il suo tratto più rilevante è la durata: l’obbligo decorre dalla prima comunicazione preventiva, quindi anche prima del completamento degli investimenti, e si protrae fino al termine di fruizione della maggiorazione ai sensi dell’art. 4, che coincide con l’ultimo esercizio in cui vengono dedotte le quote di ammortamento maggiorate. 

    Ciò significa che un’impresa che acquista un macchinario nel 2026 con aliquota di ammortamento del 10% annuo dovrà continuare a trasmettere queste comunicazioni fino al 2036, ben oltre il termine finale per gli investimenti (30 settembre 2028).

    Le comunicazioni sono due, con scadenze e contenuti distinti:

    • Entro il 20 gennaio di ciascun anno — comunicazione consuntiva/previsionale: l’impresa comunica gli investimenti effettuati nell’anno precedente, i costi complessivamente sostenuti e la previsione di utilizzo del beneficio nell’esercizio in corso. Si tratta di una comunicazione a carattere aggregato, funzionale a fornire al GSE — e di riflesso al MIMIT, al MEF e all’Agenzia delle Entrate — una stima aggiornata della spesa fiscale annua indotta dall’agevolazione.
    • Entro il successivo 30 giugno — comunicazione integrativa con piano di ammortamento: completa la precedente con il piano di ammortamento analitico, indicando le quote di maggiorazione imputate in ciascun esercizio. Questa comunicazione è lo strumento principale di controllo a posteriori: consente di verificare che il beneficio venga fruito nei limiti dichiarati, con le aliquote corrette e senza deduzioni anomale (es. ammortamenti anticipati non consentiti o variazioni di aliquota non giustificate). Essendo trasmessa dopo la chiusura dell’esercizio fiscale precedente e la presentazione della dichiarazione dei redditi, il piano di ammortamento può essere confrontato con i dati dichiarativi dall’Agenzia delle Entrate.

    Un aspetto operativo da tenere presente, l’obbligo delle comunicazioni periodiche scatta a partire dalla prima comunicazione preventiva, non dal completamento dell’investimento.

    Ne consegue che l’impresa che avvia la procedura di accesso nel 2026 ma completa i beni nel 2027 dovrà comunque trasmettere la comunicazione del 20 gennaio 2027 (relativa all’anno 2026), anche se in quell’anno non ha ancora fruito di alcuna maggiorazione. La mancata o tardiva trasmissione delle comunicazioni periodiche, al pari di quelle legate ai singoli investimenti, può incidere sulla regolarità della fruizione del beneficio.

    Il GSE trasmette a sua volta, almeno mensilmente, al MIMIT, al MEF e all’Agenzia delle Entrate i dati relativi agli investimenti ammissibili comunicati dai beneficiari (art. 12). 

    I modelli di comunicazione, gli allegati e le istruzioni di compilazione saranno approvati con uno o più decreti direttoriali del MIMIT e resi disponibili sulla piattaforma del GSE e sul portale Incentivi.gov.it.

    Termini e modelli di comunicazione

    Con il decreto del Direttore Generale del MIMIT del 10 giugno 2026, sono stati definiti i termini di apertura della piattaforma e approvati i modelli di comunicazione per l'accesso al nuovo iper ammortamento.

    A decorrere dalle ore 12:00 del 12 giugno 2026, le imprese possono presentare la comunicazione preventiva di prenotazione della maggiorazione. La trasmissione avviene esclusivamente in via telematica tramite l'apposita sezione "Area Clienti" del portale del GSE – Gestore dei Servizi Energetici (www.gse.it ), accessibile mediante SPID, utilizzando i modelli e le istruzioni di compilazione resi disponibili sul sito.

    I termini per la presentazione delle ulteriori comunicazioni previste dalla procedura, ossia la comunicazione di conferma degli ordini accettati dal venditore con pagamento di acconto pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione (art. 3, comma 2) e la comunicazione di completamento degli investimenti (art. 3, comma 3), saranno individuati con un successivo provvedimento del medesimo Direttore Generale.

    Il decreto è pubblicato sui siti istituzionali del MIMIT (www.mimit.gov.it), del GSE (www.gse.it) e sulla piattaforma Incentivi.gov.it (www.incentivi.gov.it).

    Allegati:
  • Super Ammortamento

    Iperammortamento 2026: quali comunicazioni inviare?

    Dovrebbe essere in dirittura d'arrivo in GU il Decreto attuativo MIMIT-MEF con le regole per richiedere e mantenere l'agevolazione per i beni d'impresa introdotta dalla legge di bilancio 2026.

    La Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1 commi 427-436) ha reintrodotto il cosiddetto iperammortamento, uno strumento di agevolazione fiscale rivolto alle imprese che investono in tecnologia digitale e in impianti per la produzione di energia rinnovabile ad uso proprio.

    L'iperammortamento non è un credito d'imposta e non genera liquidità immediata. Si tratta di una maggiorazione del costo di acquisizione dei beni agevolabili, rilevante ai soli fini delle imposte sui redditi (IRES e IRPEF, non IRAP), che si traduce in una deduzione extracontabile più elevata rispetto al costo reale del bene. In pratica, a fronte di un investimento effettivo, il fisco consente di dedurre un importo superiore al costo reale, distribuito lungo il periodo di ammortamento.

    Le aliquote di maggiorazione, calcolate su base annuale (non triennale), sono:

    Quota investimento per annualità Maggiorazione
    Fino a 2,5 milioni di euro +180%
    Oltre 2,5 e fino a 10 milioni di euro +100%
    Oltre 10 e fino a 20 milioni di euro +50%
    Oltre 20 milioni di euro nessuna agevolazione

    Gli investimenti agevolabili riguardano i beni strumentali nuovi 4.0 inclusi negli Allegati IV e V della legge (macchinari, robot, sistemi di manifattura avanzata e beni immateriali connessi) e gli impianti per l'autoproduzione di energia rinnovabile destinata all'autoconsumo della struttura produttiva.

    Scarica la nostra cheklist, resta aggiornato su scadenze e documenti da preparare per l'iperammortamento.

    Iperammortamento 2026: chi può accedere e come

    Possono accedere all'agevolazione tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa residenti in Italia:

    • persone fisiche che esercitano attività commerciale (anche impresa familiare o azienda coniugale)
    • società di persone (snc, sas) e di capitali (spa, srl, sapa)
    • società cooperative ed enti con oggetto commerciale
    • stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti

    Sono invece esclusi: i professionisti e gli esercenti arti e professioni, i soggetti in regime forfetario, le imprese in stato di liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali, e le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

    L'accesso non è automatico: il beneficio si perfeziona solo attraverso l'invio di apposite comunicazioni telematiche al GSE tramite la piattaforma gse.it (Area Clienti, accessibile con SPID o CIE).

    Il mancato rispetto dei termini e delle modalità previste comporta la perdita definitiva del beneficio. Gli investimenti agevolabili sono quelli completati tra il 1° gennaio 2026 e il 30 settembre 2028.

    Le 5 comunicazioni sono cinque:

    • le prime tre servono ad accedere al beneficio (preventiva → conferma entro 60 gg dall'esito GSE → completamento entro il 15/11/2028), 
    • le ultime due sono il nuovo obbligo di monitoraggio annuale introdotto su richiesta della Ragioneria dello Stato (20 gennaio e 30 giugno di ogni anno per tutta la durata della fruizione).

    Scarica qui check list utile sull'iperammortamento.

  • Super Ammortamento

    Maggiorazione ammortamento investimenti beni strumentali: novità in arrivo

    La Legge di Bilancio 2026 sta proseguento il suo iter di approvazione con la fase emendativa.

    Un fascicolo di emendamenti segnalati, e quindi di probabile approvazione, è stato presentato per ritocarre le norme della bozza di DDL approvata lo scorso 17 ottobre dal Governo e vedremo tra questi quali verranno approvati.

    In particolare, tra le novità ve ne è una per sostituire l'art 94 rubricato Maggiorazione dell'ammortamento per gli investimenti in beni strumentali vediamo di cosa si tratta.

    Maggiorazione ammortamento investimenti beni strumentali: novità in arrivo

    La novità dovrebbe prevedere che ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, il relativo costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, è maggiorato nella misura di 180 per cento per gli investimenti 

    • fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 140 per cento per gli investimenti
    • oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, nella misura del 120 per cento per gli investimenti oltre 10 milioni di euro
    • e fino a 20 milioni di euro e nella misura del 100 per cento per gli investimenti sopra i 20 milioni di euro 
    • in relazione ai beni di cui al comma 3, effettuati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, o al 30 giugno 2027, 
    • a condizione che entro la data del 31 dicembre 2026 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20  per cento del costo di acquisizione.

    Il beneficio non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad altra procedura  concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice della  crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019,  n. 14, o da altre leggi speciali, o che abbiano in corso un procedimento per la  dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, altresì, escluse le imprese destinatarie  di sanzioni interdittive ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001,  n. 231. 

    Per le imprese ammesse al beneficio, la spettanza è comunque subordinata  al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
    La maggiorazione di cui al comma 1 è riconosciuta per gli investimenti  in:

    a) beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre
    2016, n. 232, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione  o alla rete di fornitura;

    b) beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati  all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo  anche a distanza ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2),  del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta. Con riferimento all'autoproduzione e all'autoconsumo  di energia da fonte solare, sono considerati agevolabili esclusivamente  gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all'articolo 12, comma 1,  lettere a), b) e c), del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11.  

    c) beni strumentali, materiali e immateriali, diversi da quelli delle  lettere a), b), quali quelli indicati di seguito a titolo esemplificativo, che assicurino l'obiettivo di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva cui si riferisce l'investimento, non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, alla riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5 per cento, da comprovare tramite apposita perizia asseverata rilasciata da un professionista o da un ente di certificazione accreditato, in fase di presentazione del progetto:
    1) motori elettrici, anche accompagnati da installazione o sostituzione di inverter

    2) impianti per la climatizzazione degli ambienti in ambito industriale, con sistemi radianti ad alta temperatura;
    3) impianti di produzione dell'aria compressa;
    4) gruppi frigo, pompe di calore e centrali frigorifere, anche corredati da sistemi di free-cooling;
    5) sistemi per l'illuminazione;

    6) sistemi di aspirazione e/o del vuoto, anche accompagnati da installazione o sostituzione dei relativi inverter;
    7) sistemi di isolamento termico di componenti;

    8) economizzatori sulla linea fumi di impianti di produzione di energia termica;
    9) sistemi di pompaggio, anche accompagnati da installazione o sostituzione dei relativi inverter;
    10) trasformatori BT/MT.
    Per l'accesso al beneficio l'impresa trasmette, in via telematica tramite una piattaforma sviluppata dal Gestore dei Servizi Energetici, sulla base di modelli standardizzati, apposite comunicazioni e certificazioni concernenti gli investimenti agevolabili consistenti in una comunicazione in via preventiva con l'indicazione dell'ammontare degli investimenti che si intende realizzare e, entro 3 mesi, una comunicazione del completamento degli investimenti, all'esito del quale il Ministero delle imprese e del made in Italy comunica l'ammissione al beneficio, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 10 del presente articolo.

    Il beneficio è cumulabile con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione
    che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione e non porti al superamento del costo sostenuto. La relativa base di calcolo è assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per i medesimi costi ammissibili.
    La maggiorazione del costonon si applica agli investimenti che beneficiano delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. 

    Sono in ogni caso esclusi dal beneficio investimenti remunerati secondo il modello regulatory asset base (RAB).
    Se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell'agevolazione  ovvero se il bene è destinato a strutture produttive ubicate all'estero, anche se  appartenenti allo stesso soggetto, non viene meno la fruizione delle residue
    quote del beneficio, così come originariamente determinate, a condizione che,  nello stesso periodo d'imposta del realizzo, l'impresa sostituisca il bene originario  con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche  analoghe o superiori. Nel caso in cui il costo di acquisizione dell'investimento  sostitutivo sia inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.
    Con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy sono stabilite le modalità attuative relative  al contenuto, alle modalità e ai termini di trasmissione delle comunicazioni  periodiche, delle certificazioni e dell'eventuale ulteriore documentazione  atta a dimostrare la spettanza del beneficio, anche al fine del monitoraggio  delle prenotazioni e del rispetto dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 10 del presente articolo.
    La determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta in  corso al 31 dicembre 2026 è effettuata considerando quale imposta del periodo
    precedente quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni di  cui al presente articolo.

    Il GSE provvede sulla base di convenzione con il Ministero delle  imprese e del made in Italy, alla gestione delle procedure di accesso e controllo
    dell'agevolazione, nonché allo sviluppo della piattaforma informatica di cui al comma 4, anche al fine delle esigenze di monitoraggio di cui al successivo comma 10. 

    Attenzione, per le misure di cui al presente articolo è autorizzata la spesa  massima di 3,975 miliardi di euro.

    Leggi anche: Iper ammortamento 2026: tutte le regole per ulteriore approfondimento.