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    Iperammortamento: estensione ai software in cloud

    Con Interrogazione parlamentare n 5-05448 resa alla Camera, sono state fornite alcune indicazioni in relazione al nuovo iperammortamento ( art 1 commi 427-436 legge n 199/2025) ancora in attesa, allo stato attuale, dell’emanazione delle relative disposizioni attuative.

    Vediamo quali saranno le prossime mosse dei ministri competenti sull'attesa misura con l'anticipazione che si lavora alla inclusione dei software in cloud inizialmente esclusi dalla misura.

    Iperammortamento probabile estensione ai software in cloud

    L'interrogazione rubricata Sulla semplificazione degli adempimenti per l'accesso al Piano Transizione 5.0 e sulla platea degli investimenti agevolabili evidenzia che il decreto attuativo relativo al piano «Transizione 5.0 » è stato sottoscritto dal Ministro delle imprese e del made in Italy il 4 maggio 2026 e dal Ministro dell'economia e delle finanze il 7 maggio 2026. Conseguentemente, lo stesso è stato registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 2026. 

    Con riferimento alle tempistiche di apertura della piattaforma informatica per la gestione della misura, il Gestore dei servizi energetici sta provvedendo all'adeguamento dei propri sistemi informativi alle modifiche introdotte dal decreto attuativo, al fine di consentire alle imprese la presentazione delle comunicazioni e l'accesso al beneficio nel più breve tempo possibile. 

    Per quanta riguarda l'articolazione delle comunicazioni e il ruolo dei soggetti certificatori, si evidenzia che l'impianto procedurale risponde all'esigenza di garantire il corretto e tempestivo monitoraggio della misura, nonché il presidio sull'effettiva spettanza del beneficio e che il Ministero delle imprese e del made in Italy e impegnato a contenere gli oneri a carico delle imprese e a fornire, mediante apposite FAQ e circolari operative, ogni utile chiarimento volto ad assicurare un'applicazione chiara e agevole della disciplina. 

    Quanto, infine, all'esclusione, dal novero delle spese agevolabili, dei software fruiti in cloud e secondo modelli «as-a-service » si rappresenta che sono attualmente in corso di valutazione alcune possibili soluzioni di carattere normativo, rispetto alle quali si sta lavorando, assieme al Ministero dell'economia, per far fronte alle esigenze di copertura finanziaria. 

    Leggi anche Iperammortamento 2026: pronto a partire per il riepilogo di tutte le regole

  • Super Ammortamento

    Iperammortamento 2026: perizia tecnica e certificazione contabile

    L'iperammortamento è in dirittura d'arrivo, il 4 maggio il Ministro Urso ha firmato quello che dovrebbe essere il decreto attuativo definitivo poi controfirmato da Giorgetti e atteso ora in GU.

    Ricordiamo il Decreto Fiscale convertito in Legge e in vigore dal 23 maggio ha confermato il ritocco alla norma primaria introducendo la seguente previsione: All'articolo 1, comma 427, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, le parole «in beni prodotti in uno  degli  Stati  membri dell'Unione europea o  in  Stati  aderenti  all'Accordo  sullo Spazio economico europeo,» sono soppresse. 

    Leggi anche: Iperammortamento 2026: pronto a partire per tutte le novità sui requisiti comunicativi da inviare al GSE.           

    Scarica l'infografica dei seguenti adempimenti: 

    • perizia tecnica asseverata,
    • certificazione contabile.

    Imperammortamento 2026: la perizia tecnica asseverata

    Come recita l'articolo 6 del decreto in bozza:

    • le caratteristiche tecniche dei beni, tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati IV e V alla legge 30 dicembre 2025, n. 199, 
    • l’interconnessione degli stessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, 
    • nonché il soddisfacimento delle caratteristiche previste dall’articolo 8 relative ai beni materiali finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, 

    sono comprovate da apposite perizie asseverate, corredate di analisi tecniche, rilasciate da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o mediante una attestazione, corredata di un’analisi tecnica, rilasciata da un ente di certificazione accreditato, dotati di idonee coperture assicurative. Relativamente al settore agricolo la perizia tecnica, per i beni inclusi negli elenchi di cui agli allegati IV e V alla legge 30 dicembre 2025, n. 199, può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico laureato o da un perito agrario laureato.

    Iperammortamento 2026: la certificazione contabile

    Come recita l'art 7 dello stesso decreto, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione contabile.
    Sono abilitati al rilascio della certificazione contabile i soggetti incaricati della revisione legale dei conti ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, dotati di idonee coperture assicurative. 

    Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. 

    Nell’assunzione di tale incarico il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti osservano i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell’articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice etico dell’International Federation of Accountants (IFAC)

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    Iperammortamento 2026: quali comunicazioni inviare?

    Dovrebbe essere in dirittura d'arrivo in GU il Decreto attuativo MIMIT-MEF con le regole per richiedere e mantenere l'agevolazione per i beni d'impresa introdotta dalla legge di bilancio 2026.

    La Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1 commi 427-436) ha reintrodotto il cosiddetto iperammortamento, uno strumento di agevolazione fiscale rivolto alle imprese che investono in tecnologia digitale e in impianti per la produzione di energia rinnovabile ad uso proprio.

    L'iperammortamento non è un credito d'imposta e non genera liquidità immediata. Si tratta di una maggiorazione del costo di acquisizione dei beni agevolabili, rilevante ai soli fini delle imposte sui redditi (IRES e IRPEF, non IRAP), che si traduce in una deduzione extracontabile più elevata rispetto al costo reale del bene. In pratica, a fronte di un investimento effettivo, il fisco consente di dedurre un importo superiore al costo reale, distribuito lungo il periodo di ammortamento.

    Le aliquote di maggiorazione, calcolate su base annuale (non triennale), sono:

    Quota investimento per annualità Maggiorazione
    Fino a 2,5 milioni di euro +180%
    Oltre 2,5 e fino a 10 milioni di euro +100%
    Oltre 10 e fino a 20 milioni di euro +50%
    Oltre 20 milioni di euro nessuna agevolazione

    Gli investimenti agevolabili riguardano i beni strumentali nuovi 4.0 inclusi negli Allegati IV e V della legge (macchinari, robot, sistemi di manifattura avanzata e beni immateriali connessi) e gli impianti per l'autoproduzione di energia rinnovabile destinata all'autoconsumo della struttura produttiva.

    Scarica la nostra cheklist, resta aggiornato su scadenze e documenti da preparare per l'iperammortamento.

    Iperammortamento 2026: chi può accedere e come

    Possono accedere all'agevolazione tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa residenti in Italia:

    • persone fisiche che esercitano attività commerciale (anche impresa familiare o azienda coniugale)
    • società di persone (snc, sas) e di capitali (spa, srl, sapa)
    • società cooperative ed enti con oggetto commerciale
    • stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti

    Sono invece esclusi: i professionisti e gli esercenti arti e professioni, i soggetti in regime forfetario, le imprese in stato di liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali, e le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

    L'accesso non è automatico: il beneficio si perfeziona solo attraverso l'invio di apposite comunicazioni telematiche al GSE tramite la piattaforma gse.it (Area Clienti, accessibile con SPID o CIE).

    Il mancato rispetto dei termini e delle modalità previste comporta la perdita definitiva del beneficio. Gli investimenti agevolabili sono quelli completati tra il 1° gennaio 2026 e il 30 settembre 2028.

    Le 5 comunicazioni sono cinque:

    • le prime tre servono ad accedere al beneficio (preventiva → conferma entro 60 gg dall'esito GSE → completamento entro il 15/11/2028), 
    • le ultime due sono il nuovo obbligo di monitoraggio annuale introdotto su richiesta della Ragioneria dello Stato (20 gennaio e 30 giugno di ogni anno per tutta la durata della fruizione).

    Scarica qui check list utile sull'iperammortamento.

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    Iperammortamento 2026: pronto a partire

    La Legge di conversione del Dl Fiscale in vigore dal 23 maggio, chiude i lavori sull'iperammortamento che ora è pronto per il suo avvio, non appena, il Decreto attuativo MIMIT-MEF firmato lo scorso 4 maggio, verrà pubblicato in GU.

    Il MIMIT afferma che, il decreto è attualmente all’esame degli Organi di controllo e, concluse le verifiche, sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

    Le trattative però sono ancora aperte per inserire i software in modalità cloud tra i beni ammissibili.

    La stessa presidente Meloni ha affermnato che è corretto e intelligente ragionare di includere negli incentivi gli investimenti su software e cloud, credo che dobbiamo fare i conti con il mondo verso il quale andiamo. 

    Il Presidente di Confindustria Emanuele Orsini parla in termini positivi dell’iperammortamento affermando che si tratta di una "misura di politica industriale con visione pluriennale grazie alla quale ripartirà un ciclo di investimenti industriali esteso fino al 2028, ed esprime soddisfazione per l’elaborazione delle regole di attuazione, ma chiede di fare un passo avanti includendo anche il cloud. 

    Vedremo cosa accadrà ma nel frattempo riepiloghiamo le regole certe ossia che la maxi agevolazione per le imprese, ricordiamolo, è stata inserita dalla Legge di Bilancio 2026. 

    Con il decreto attuativo invece sono stati definiti:

    • le procedure di accesso,
    • i termini di comunicazione
    • i criteri di calcolo dell'incentivo.

    L'agevolazione consiste in una deduzione fiscale, ripartita nel periodo di ammortamento del bene, applicabile agli investimenti completati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.

    Leggi anche: Iperammortamento 2026: la perizia tecnica e la certificazione contabile per gli ulteriori adempimenti.

    Iper ammortamernto 2026: come funziona

    La Legge di bilancio 2026 in vigore dal 1° gennaio, ai commi 427-436 ripropone la maggiorazione del costo fiscalmente rilevante (ai fini IRES/IRPEF) per gli investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il paradigma “4.0”, con un impianto rivisto rispetto alla bozza iniziale. 

    Il beneficio è graduato in funzione dell’entità dell’investimento effettuato in ciascuna annualità:

    • 180% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
    • 100% per la quota tra 2,5 e 10 milioni di euro;
    • 50% per la quota tra 10 e 20 milioni di euro.

    La maggiorazione rileva a partire dal periodo d’imposta in cui l’impresa trasmette al Gestore dei Servizi energetici (GSE) la comunicazione di completamento degli investimenti, a condizione che il bene sia entrato in funzione nel medesimo periodo d’imposta e che il GSE abbia comunicato l’esito positivo delle verifiche.

    Iperammortamento 2026: i beni agevolabili

    Rientrano nell’agevolazione due categorie di investimenti:

    • i beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, indicati negli Allegati IV e V alla legge n. 199 del 30 dicembre 2025 (macchine interconnesse, robot, sistemi di manifattura additiva, software avanzati, etc.);
    • i beni materiali finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, riconducibili alla medesima struttura produttiva ovvero localizzati sulle stesse particelle catastali della struttura produttiva o connessi alla medesima tramite punti di prelievo (Point of delivery, POD) esistenti (ad esempio, i gruppi di generazione dell’energia elettrica e relativi impianti per lo stoccaggio dell’energia, impianti per la produzione di energia termica). 

    Il dimensionamento degli impianti di produzione di energia elettrica non può eccedere il 105% del fabbisogno energetico della struttura produttiva calcolato sui consumi medi annui dell’esercizio precedente. I costi massimi ammissibili sono determinati secondo i parametri dell’Allegato 1 al decreto (tabelle per fonte rinnovabile e fascia di potenza).

    Inoltre leggi: Iperammortamento 2026: la perizia tecnica e la certificazione contabile per gli ulteriori adempimenti.

    Iperammortamento 2026: come si accede

    L’accesso avviene tramite la piattaforma informatica del Gestore dei Servizi Energetici (GSE) ed è articolato in tre fasi:

    1. Comunicazione preventiva

    L’impresa trasmette una comunicazione preventiva con i dati identificativi, la tipologia e l’ammontare degli investimenti pianificati, la data prevista di interconnessione o di entrata in funzione.

    2. Comunicazione di conferma

    Entro 60 giorni dalla ricezione dell’esito positivo del GSE, l’impresa trasmette la conferma dell’investimento, indicando data e importo del pagamento corrispondente ad almeno il 20% del costo di acquisizione di ciascun bene, con i riferimenti alle relative fatture.

    3. Comunicazione di completamento

    Al completamento degli investimenti o dell’avvenuta interconnessione al sistema aziendale, l’impresa trasmette la comunicazione di completamento, corredata dalle attestazioni della perizia tecnica asseverata rilasciata da un ingegnere o perito industriale iscritti ai rispettivi albi, o da un ente di certificazione accreditato, attestante le caratteristiche tecniche dei beni e la loro interconnessione e della certificazione contabile redatta da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, attestante l’effettivo sostenimento delle spese agevolabili e la loro corrispondenza alla documentazione contabile dell’impresa, entro il 15 novembre 2028.

    Le imprese sono inoltre tenute a trasmettere comunicazioni periodiche annuali al fine di garantire il monitoraggio degli oneri:    

    • entro il 20 gennaio di ciascun anno, con i dati sugli investimenti effettuati e la previsione di utilizzo del beneficio;
    • entro il 30 giugno successivo, recante il piano di ammortamento.

    Scarica qui la nostra check list per non perdere le scadenze.

    Iperammortamento 2026: controlli, decadenza e recupero

    Il GSE effettua le verifiche documentali e i controlli in relazione agli investimenti agevolati verificando la sussistenza dei requisiti tecnici e dei presupposti per beneficiare dell’agevolazione. L’impresa decade dal beneficio totalmente o parzialmente in caso di:

    • cessione a titolo oneroso del bene nel periodo di fruizione senza sostituzione idonea;
    • assenza di requisiti di ammissibilità;
    • mancata conservazione della documentazione;
    • false dichiarazioni;
    • impossibilità di effettuare i controlli.

    In caso di indebita fruizione, il GSE comunica all’Agenzia delle Entrate le ragioni della decadenza per il recupero dell’importo, maggiorato di interessi e sanzioni.

    Scarica qui la nostra check list per non perdere le scadenze.

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    Iperammortamento nel CPB: quote non rilevanti nel patto col Fisco

    Con la conversione in legge n 88/2026 del Decreto fiscale Dl 38/2026 è oprativa la novità per il meccanismo di calcolo del reddito concordato del CPB rettificato per le imprese.

    Vediamo i dettagli

    Iperammortamento nel CPB: cosa prevede il DL fiscale

    Con la modifica dell’articolo 16 del Dlgs 13/2024 ad opera del DL Fiscale in conversione in legge con l’articolo 7, comma 3-bis, inserito dal Senato, si stabilisce che nella determinazione del reddito d’impresa oggetto di concordato preventivo biennale non rileva la maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria eventualmente spettante (c.d. iper-ammortamento).

    In particolare, l’articolo 7, comma 3-bis, alle lettere a) e b), introduce delle modifiche all’articolo 16 del decreto legislativo n. 13 del 2024 (rubricato “Reddito d’impresa oggetto di concordato”) in relazione alla determinazione del reddito d’impresa proposta la contribuente, ai fini del concordato, rilevante ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF o IRES).
    Nello specifico, la lettera a), modificando il comma 1 del citato articolo 16 del decreto legislativo n. 13 del 2024, aggiunge la lettera b-ter) che individua, quale valore non rilevante nella determinazione del reddito d’impresa oggetto del concordato, ai fini IRPEF o IRES, la maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria spettante ai sensi dell’articolo 1, commi da 427 a 436 della legge n. 199 del 2025 (c.d. iper-ammortamento).
    Conseguentemente, la lettera b), modificando il comma 2 del medesimo articolo 16 del decreto legislativo n. 13 del 2024, stabilisce che anche la maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria (c.d. iper-ammortamento) – di cui al comma 1 – determina una corrispondente variazione del reddito concordato secondo i meccanismi previsti dalle singole disposizioni a esse applicabili.

    Si resta in attesa dell'entrata in vigore del Decreto attuativo sull'iperammortamento che è stato firmato dai ministri Urso e Giorgeti ed è atteso in GU per dare il via alla misura, leggi anche: Iperammortamento 2026: quali comunicazioni servono.