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Bonus casa ai privati per alluvione: nuova ordinanza
Pubblicata ieri in Gazzetta Ufficiale l'ordinanza del Commissario straordinario per l'alluvione in Emilia Marche e Toscana ,nominato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.
Il provvedimento è datato 22 agosto 2023 e regola l'erogazione del contributo di autonoma sistemazione (CAS) ai nuclei familiari sgomberati o evacuati dalle proprie abitazioni previsto dal decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100.
Facendo seguito alla prima ordinanza della Protezione Civile del 8 maggio 2023, che stanziava un primo fondo di 10 milioni di euro, vengono individuate ulteriori risorse per il finanziamento del contributo. Inoltre vengono chiariti i requisiti, gli importi, parametrati al numero di componenti della famiglia, i tempi di rendicontazione e i controlli obbligatori da parte dei Comuni.
Ecco le principali indicazioni.
Contributo autonoma sistemazione alluvione Emilia a chi spetta
Il contributo per l'autonoma sistemazione è destinato ai nuclei familiari dei territori che in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, verificatisi nella Province di Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forli-Cesena e Rimini.
- abbiano avuto l' abitazione, principale, abituale e continuativa distrutta in tutto o in parte, oppure
- sgomberata in esecuzione di specifici provvedimenti delle competenti autorità'.
Il beneficio di cui al comma 1 e' concesso:
- a prosecuzione di quanto gia' previsto per il periodo dal l° maggio 2023 al 31 luglio 2023;
- previa istruttoria da parte del comune e relativo controllo a campione circa la veridicita' delle dichiarazioni
Non spetta nel caso in cui gli enti locali abbiano fornito alloggi sostitutivi a titolo gratuito.
Bonus casa alluvione Emilia: importo
Il contributo e' concesso nella misura di
- euro 400,00 mensili per i nuclei monofamiliari,
- euro 500,00 mensili per i nuclei da due unita',
- euro 700,00 mensili per quelli composti da tre unita',
- euro 800,00 mensili per quelli composti da quattro unita',
- fino ad un massimo di euro 900,00 mensili per i nuclei familiari composti da cinque o piu' unita'.
E' previsto un contributo aggiuntivo di euro 200,00 mensili per ogni componente il nucleo familiare che risulti alla data degli eventi in una o piu delle seguenti condizioni
- di eta' superiore a sessantacinque anni,
- portatore di handicap o
- disabile con una percentuale di invalidita' non inferiore al 67 per cento.
Per il periodo inferiore al mese, il contributo si calcola dividendo l'importo mensile per il numero dei giorni del mese di riferimento moltiplicato per i giorni di mancata fruibilita' dall'abitazione.
ATTENZIONE . In caso di accertata mancanza dei requisiti ovvero di ritardata o mancata comunicazione delle variazioni che avrebbero comportato la riduzione o la sospensione del contributo, i Comuni provvederanno a richiedere la restituzione delle somme indebitamente percepite.
Bonus casa alluvione Emilia: i controlli
L'ordinanza specifica che i controlli dovranno essere effettuati in misura non inferiore al 20 per cento delle domande pervenute a ciascun Comune e che in caso di insussistenza dei requisiti I comuni possono dichiarare l'inammissibilità delle domande .
Inoltre i Comuni sono tenuti a verificare l'effettivo abbandono dell'abitazione attraverso sopralluoghi presso le abitazioni sgomberate da parte del personale della Polizia locale e/o delle Forze dell'ordine, da ripetersi nell'intero arco temporale di fruizione del contributo.
Rendicontazione contributi di autonoma sistemazione e rimborso ai Comuni
I Comuni interessati dovranno trasmettere all'indirizzo di Posta elettronica certificata del Commissario straordinario ([email protected]) l'elenco riepilogativo delle domande per le quali dovra' essere erogato il contributo, utilizzando lo schema allegato all' ordinanza, unitamente alla richiesta di trasferimento delle risorse finanziarie , nei termini seguenti
- a) entro il 10 novembre 2023, per il periodo 1° agosto 2023 – 31 ottobre 2023;
- b) entro il 10 febbraio 2024, per il periodo 1° novembre 2023 – 31 gennaio 2024;
- c) entro il 10 maggio 2024, per il periodo 1° febbraio 2024 – 30 aprile 2024;
- d) entro il 10 luglio 2024, per il periodo 1° maggio 2024 – 30 giugno 2024.
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Supporto formazione e lavoro: regole e istruzioni per le domande
Sono stati pubblicati sul sito del ministero del lavoro e in GU i decreti attuativi di una delle due nuove misure di supporto contro la povertà previste dal decreto lavoro 2023(D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni in legge 3 luglio 2023, n. 85), che sostituiscono parzialmente il reddito di cittadinanza.
Si tratta, ricordiamo di:
- Assegno di inclusione ADI – per le famiglie con minori, anziani e disabili, che entra in vigore da gennaio 2024 e del
- Supporto formazione lavoro SFL – per soggetti tra 18 e 59 anni con ISEE fino a 6mila euro, che parte il 1 settembre 2023.
I due decreti riguardano in particolare:
- l'attuazione della misura "Supporto formazione lavoro" (DM del Ministero del Lavoro n. 108 2023) e
- il funzionamento della nuova piattaforma digitale interministeriale " SIISL" ( DI del 0.8.2023) che gestirà le procedure di orientamento e formazione obbligatori per ogni partecipante .
Il Supporto per la formazione e il lavoro è una misura di attivazione al lavoro, mediante la partecipazione a progetti di:
- formazione,
- qualificazione e riqualificazione professionale,
- orientamento,
- accompagnamento al lavoro
- e di politiche attive del lavoro comunque denominate (art. 12 del D.L. Lavoro 2023).
La partecipazione ai progetti dà diritto ad un contributo economico di 350 euro per 12 mesi.
Vediamo piu in dettaglio le regole e le istruzioni per fare domanda pubblicate dall'INPS con la circolare 77 del 29 agosto 2023.
Supporto formazione e lavoro: i requisiti
Il Supporto per la formazione e il lavoro è utilizzabile:
- dai singoli componenti di età compresa tra 18 e 59 anni,
- di nuclei familiari con un valore dell'ISEE familiare non superiore a euro 6.000 annui,
- che non hanno i requisiti per accedere all'Assegno di inclusione.
Non sono esclusi titolari di contratti di lavoro purché con reddito che consenta il rispetto dell'ISEE previsto.
Sono esclusi:
- soggetti sottoposti a misura cautelare personale, a misura di prevenzione o che hanno avuto sentenze definitive di condanna nei dieci anni precedenti la richiesta,
- soggetti disoccupati, a seguito di dimissioni volontarie, nei dodici mesi precedenti la domanda fatte salve le dimissioni per giusta causa, nonché la risoluzione consensuale del rapporto
Il Supporto per la formazione e il lavoro può essere utilizzato anche dai singoli componenti dei nuclei che percepiscono l'Assegno di Inclusione che decidono di partecipare ai percorsi pur non essendo obbligati , purché non siano calcolati nella scala di equivalenza per la percezione dell'Assegno.
Il SFL è incompatibile con
- Reddito di cittadinanza e
- altri sostegni come cassa integrazione e indennità di disoccupazione.
Supporto formazione e lavoro: istruzioni per le domande
Dal 1 settembre è possibile fare domanda all'INPS per il supporto per la formazione e lavoro, in modalità telematica nella sezione SFL
La domanda può essere presentata:
- direttamente dal sito internet www.inps.it, accedendo tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di Identità Elettronica) nell’apposita sezione dedicata al SFL dal 1° settembre 2023;
- presso gli Istituti di patronato
Nella richiesta l’interessato
- rilascia la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di un'attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva (DID)
- se è di età compresa tra i 18 e i 29 anni e ha adempiuto all’obbligo di istruzione deve dimostrare l’iscrizione a un percorso di istruzione per adulti di primo livello
- autorizza la trasmissione dei dati contenuti nella domanda ai centri per l’impiego, alle agenzie per il lavoro e agli enti autorizzati all’attività di intermediazione e servizi per il lavoro.
Supporto formazione e lavoro: come funziona
Dopo la presentazione della domanda, si potrà accedere al portale SIISL precompilare il Patto di attivazione digitale ( PAD), che diverrà operativo all’esito positivo dell’istruttoria della domanda.
Nel patto di attivazione digitale, il beneficiario del SFL oltre a fornire le informazioni necessarie, si impegna a presentarsi alla convocazione del servizio per il lavoro competente per la stipula del patto di servizio personalizzato, e conferma l’autorizzazione alla trasmissione dei propri dati ai centri per l’impiego (CPI), alle Agenzie per il lavoro e agli enti di intermediazione
In questo modo attraverso la piattaforma potrà ricevere offerte di lavoro e servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro, ovvero essere inserito in specifici progetti di formazione erogati da:
- soggetti, pubblici o privati, accreditati dalla Regione o
- da fondi paritetici interprofessionali e
- da enti bilaterali.
L'interessato può autonomamente individuare progetti di formazione ai quali essere ammesso e, in tal caso, deve darne immediata comunicazione attraverso la piattaforma SIISL.
La partecipazione alle attività per l'attivazione nel mondo del lavoro determina l'accesso al beneficio economico pari ad un importo mensile di 350 euro.
Tale importo è erogato per tutta la durata della misura, entro un limite massimo di 12 mensilità, mediante bonifico mensile da parte dell'INPS.
L'interessato è tenuto a dare conferma, almeno ogni 90 giorni, ai servizi competenti, anche in via telematica, della partecipazione a tali attività. In mancanza di conferma, il beneficio è sospeso.
La mancata iscrizione a percorsi di istruzione degli adulti di primo livello per l'adempimento dell'obbligo di istruzione comporta la non erogazione del contributo.
Erogazione Contributo 350 euro per il SFL
La circolare specifica che l’importo del contributo per il SFL erogato non è frazionabile nel mese. Pertanto, l’erogazione della misura avverrà come negli esempi riportati :
1^ attività/corso
attività/corso avviato dal 27 settembre 2023 al 3 gennaio 2024
il beneficio verrà erogato per 5 mensilità
2^ attività/corso successiva alla prima
ulteriore attività/corso avviato dal 18 gennaio 2024 al 31 maggio 2024
ulteriore erogazione per 4 mensilità
2^ attività/corso successiva alla prima
ulteriore attività/corso avviato dal 18 gennaio 2024 al 20 dicembre 2024
ulteriore erogazione per 7 mensilità (12 mesi complessivi)
2^ attività/corso successiva alla prima
ulteriore attività/corso avviato dal 3 marzo 2024 al 31 ottobre 2024
l’ulteriore erogazione verrà effettuata per 7 mensilità da marzo 2024 a settembre 2024 (12 mesi complessivi). Nel mese di febbraio 2024 l’erogazione della misura è sospesa
Nel caso in cui il beneficiario abbia già firmato un un patto di servizio personalizzato o in cui il soggetto risulti già coinvolto anche prima della presentazione della domanda del SFL, la decorrenza del pagamento potrà essere anticipata alla data di sottoscrizione del PAD.
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Reddito cittadinanza: nuovi valori di reddito per esonero dal lavoro
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la nota n. 5824 del 5 luglio 2022, ha fornito i nuovi valori reddituali di riferimento ai fini dell’esonero dagli obblighi lavorativi previsti dalla normativa sul Reddito di Cittadinanza.
Vale la pena ricordare che per ricevere il Reddito di cittadinanza è necessario rispettare alcune condizioni che riguardano l’immediata disponibilità al lavoro, l’adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale che può prevedere attività di servizio alla comunità, il completamento degli studi nonché altri impegni finalizzati all’inserimento nel mercato del lavoro e all’inclusione sociale.
Al rispetto di queste condizioni sono tenuti i componenti del nucleo familiare maggiorenni, non occupati e che non frequentano un regolare corso di studi.
Inoltre va sottolineato che sensi dell’articolo 4, comma 15-quater del DL 4/2019, sono considerati disoccupati i lavoratori anche con reddito da lavoro compreso entro uno specifico limite (v. sotto).
Sono esclusi dall'obbligo di lavoro invece:
- i beneficiari della Pensione di cittadinanza,
- i beneficiari del Reddito di cittadinanza pensionati o comunque di età pari o superiore a 65 anni, nonché
- componenti con disabilità (fatta salva la possibilità di richiedere la volontaria adesione a un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale).
Soglia di reddito ai fini del requisito della disoccupazione e dell'obbligo lavorativo con RDC
Gli importi di reddito massimo necessari a conservare lo stato di disoccupazione sono stati modificati a seguito delle novità apportate dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 legge di bilancio 2022 .
Gli importi aaggiornati sono i seguenti:
- In caso di lavoro dipendente sia subordinato (compreso il lavoro intermittente) sia parasubordinato: il nuovo limite reddituale è pari a 8.174,00 euro;
- In caso di lavoro autonomo (compresa la partecipazione in qualità di coadiuvanti o collaboratori all’impresa familiare e le prestazioni di lavoro autonomo occasionale con ritenuta d’acconto senza partita I.V.A.): il nuovo limite reddituale è pari a 5.500,00 euro.
La nota del ministero comunica inoltre che sono stati aggiornati i modelli relativi alle autocertificazini connesse all'esonero dagli obblighi lavorativi sia per i lavoratori che per gli enti interessati.
Li alleghiamo di seguito: