-
Reddito cittadinanza e contributi affitto dei Comuni non cumulabili
Con il messaggio 3792 del 19 ottobre l'INPS ricorda che il decreto del Ministro delle Infrastrutture e della mobilità del 19 luglio 2021, aveva previsto che i contributi affitto erogati dai Comuni con le risorse del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, per l’annualità 2021, “non sono cumulabili con la quota destinata all’affitto del cd. reddito di cittadinanza. Pertanto, i comuni, successivamente alla erogazione dei contributi, devono comunicare all’INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all’affitto”.
La disposizione è stata confermata anche per il 2022 dal DM del 13 luglio 2022 sul riparto delle risorse ai Comuni per l'anno in corso.
Vale la pena di ricordare che il reddito di cittadinanza è la risultante della somma tra un contributo di integrazione del reddito del nucleo familiare ( Quota A) e di un contributo per l'affitto o il mutuo sulla casa di abitazione (Quota B)
In particolare la Quota B, nei casi di abitazione in locazione, è pari al canone annuo di locazione fino a un massimo di 3.360 euro annui (280 euro mensili).
Con il messaggio n. 1244 del 18 marzo 2022, l’INPS aveva fornito indicazioni ai Comuni in ordine alle corrette modalità di trasmissione dei dati dei beneficiari dei contributi e dei relativi periodi , per consentire all'istituto ai fini dei pagamenti del RDC di detrarre dalla Quota B , il contributo erogato dal Comune .
Con il nuovo messaggio INPS aggiorna le istruzioni ai Comuni per il 2022 specificando che :
Per la comunicazione dei dati dei beneficiari è stata istituita la seguente categoria del SIUSS:
“A1.05.01 – Contributi economici per affitti erogati dai Comuni a valere sulle risorse del Fondo nazionale a sostegno delle locazioni (L.431/98) non cumulabili con la quota b del Reddito di Cittadinanza”.
Esclusivamente in tale categoria devono essere, pertanto, trasmessi dai Comuni i dati sui contributi affitto e sui beneficiari degli stessi, adottando le seguenti specifiche modalità (non estensibili ad altre categorie del SIUSS):
- nella categoria A1.05.01 devono essere trasmessi i dati dei contributi affitto erogati con le risorse del citato Fondo nazione solo relative alle annualità 2021 e 2022; i contributi affitto erogati per le annualità precedenti e/o con risorse diverse, siano essi cumulabili o non cumulabili con il RdC, devono essere trasmessi nella categoria “A1.05 – Contributi economici per alloggio: categoria di sussidi economici a integrazione del reddito individuale o familiare – già prevista dal DM 206/2014 – per sostenere le spese per l’alloggio, per l’affitto e per le utenze.
- i contributi affitto destinati alla categoria A1.05.01, come sopra descritti, devono essere tassativamente trasmessi con carattere della prestazione “PERIODICA” e non occasionale, (anche se il Comune li abbia erogati in unica soluzione), indicando:
– la data inizio dell’erogazione: nel caso specifico dei contributi affitto, si intende l’inizio del periodo di spettanza del contributo (inizio periodo di competenza);
– la data fine dell’erogazione: nel caso specifico si intende la fine del periodo di spettanza del contributo (fine periodo di competenza);
– i mesi di erogazione: numero di mesi per i quali il beneficiario ha ricevuto la prestazione (mesi di competenza);
– l’importo mensile erogato: se il contributo è stato erogato in unica soluzione, l’importo totale erogato deve essere diviso per i mesi di competenza;
– la data evento: data di effettiva erogazione del contributo (cassa)..
-
Reddito cittadinanza: nuovi valori di reddito per esonero dal lavoro
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la nota n. 5824 del 5 luglio 2022, ha fornito i nuovi valori reddituali di riferimento ai fini dell’esonero dagli obblighi lavorativi previsti dalla normativa sul Reddito di Cittadinanza.
Vale la pena ricordare che per ricevere il Reddito di cittadinanza è necessario rispettare alcune condizioni che riguardano l’immediata disponibilità al lavoro, l’adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale che può prevedere attività di servizio alla comunità, il completamento degli studi nonché altri impegni finalizzati all’inserimento nel mercato del lavoro e all’inclusione sociale.
Al rispetto di queste condizioni sono tenuti i componenti del nucleo familiare maggiorenni, non occupati e che non frequentano un regolare corso di studi.
Inoltre va sottolineato che sensi dell’articolo 4, comma 15-quater del DL 4/2019, sono considerati disoccupati i lavoratori anche con reddito da lavoro compreso entro uno specifico limite (v. sotto).
Sono esclusi dall'obbligo di lavoro invece:
- i beneficiari della Pensione di cittadinanza,
- i beneficiari del Reddito di cittadinanza pensionati o comunque di età pari o superiore a 65 anni, nonché
- componenti con disabilità (fatta salva la possibilità di richiedere la volontaria adesione a un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale).
Soglia di reddito ai fini del requisito della disoccupazione e dell'obbligo lavorativo con RDC
Gli importi di reddito massimo necessari a conservare lo stato di disoccupazione sono stati modificati a seguito delle novità apportate dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 legge di bilancio 2022 .
Gli importi aaggiornati sono i seguenti:
- In caso di lavoro dipendente sia subordinato (compreso il lavoro intermittente) sia parasubordinato: il nuovo limite reddituale è pari a 8.174,00 euro;
- In caso di lavoro autonomo (compresa la partecipazione in qualità di coadiuvanti o collaboratori all’impresa familiare e le prestazioni di lavoro autonomo occasionale con ritenuta d’acconto senza partita I.V.A.): il nuovo limite reddituale è pari a 5.500,00 euro.
La nota del ministero comunica inoltre che sono stati aggiornati i modelli relativi alle autocertificazini connesse all'esonero dagli obblighi lavorativi sia per i lavoratori che per gli enti interessati.
Li alleghiamo di seguito:
-
Reddito di cittadinanza per assunzioni e nuove imprese: le regole
L'inps ha pubblicato il 19 luglio 2019 la circolare 104 2019 , con le regole per ottenere uno sgravio contributivo pari al reddito di cittadinanza da parte delle aziende che assumono i percettori . Ricordiamo che il REDDITO DI CITTADINANZA è un regime di aiuto composto da:
- un sussidio economico che integra il reddito del nucleo familiare con determinati requisiti (primo fra tutti l’ISEE inferiore a 9.360 euro), erogato mensilmente
- un Patto per il lavoro ovvero di un Patto per l'inclusione sociale per i soggetti maggiorenni disoccupati .
L'Inps non chiarisce nel dettaglio le modalità di domanda né della comunicazione in Uniemens. Ripercorre invece le caratteristiche generali dello sgravio, con alcune specificazioni ed esempi pratici.
In caso di assunzione a tempo pieno e indeterminato (anche con contratto di apprendistato) di un beneficiario di RDC è previsto:
- lo sgravio contributivo a favore del datore di lavoro per l'importo pari alla differenza tra le 18 mensilità totali e quelle già fruite dal beneficiario, non inferiore a 5 mensilità di RDC, Lo sgravio massimo mensile sarà pari a 780 euro.
- In caso di assunzione di donne o soggetti svantaggiati il minimo di mensilità è pari a 6 mensilità.
- Nel caso l’assunzione avvenga nel periodo di rinnovo del RDC l’incentivo è fissato in 5 mensilità
L'agevolazione viene suddivisa a metà in caso di "mediazione" ( percorsi formativi personalizzati per il lavoratore ) da parte di una agenzia per il lavoro, che avrà diritto all'altra metà dell'importo previsto.
L’agevolazione è riconosciuta solo se l’assunzione realizza un incremento occupazionale netto del numero di dipendenti, nel rispetto dei principi generali stabiliti per gli incentivi alle assunzioni (art. 31 D.lgs. 150/2015).Sono esclusi dall' agevolazione i seguenti oneri:
- premi INAIL
- contributo Fondo tesoreria INPS
- contributi Fondi solidarietà d.lgs 148/ 2015
- contribuzione aggiuntiva NASPI
- contributo di solidarietà del 10% fondi pensione o sanitari
- contributi solidarietà ex Enpals e sportivi professionisti.
La fruibilità è soggetta ad alcune condizioni:
- segnalazione della disponibilità di posti di lavoro da parte delle aziende sulla piattaforma dedicata di ANPAL servizi (MyANPAL non ancora operativa )
- rispetto art. 31 d.lgs 150/2015 (regime de minimis, incremento occupazionale netto; normativa DURC sicurezza, collocamento obbligatorio)
- L'assunzione comporta un divieto di licenziamento per i 36 mesi successivi (salvo che per giusta causa o giustificato motivo), con recupero dei contributi non versati e sanzioni civili.
- Disponibilità alla firma di un Patto per la formazione o di riqualificazione professionale del lavoratore con il CPI.
E' riconosciuta la piena compatibilità e cumulabilità con il c.d. “Bonus Sud” della legge n. 145/2018, per gli anni 2019 e 2020 per le assunzioni a tempo indeterminato nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.
Nel caso in cui il datore abbia esaurito la possibilità di usufruire degli sgravi contributivi (perché ha raggiunto il tetto massimo), le agevolazioni sono “godute” sotto forma di credito di imposta. Anche in questo caso si attende un D.M. dei Ministri del Lavoro e dell’Economia a stabilire le modalità di accesso (doveva essere emanato entro il 30 marzo 2019).
In sintesi:
RDC COME INCENTIVO PER IL LAVORO
destinatari
agevolazione
quando e come
importo massimo
PER I DATORI DI LAVORO PRIVATI
sgravio contributivo per le mensilità non fruite dal beneficiario (minimo 5)
in caso di assunzione
a tempo pieno e indeterminato
max 780 € mensili
in caso di patto di formazione con enti accreditati il bonus viene suddiviso tra azienda e ente formativo (390 € max)
PER I BENEFICIARI
6 mensilità di RDC in un’unica soluzione + 2 mensilità erogate anche se varia la situazione reddituale
in caso di avvio di una attività di lavoro autonomo o impresa
max 4860 € totali
Reddito di cittadinanza: le istruzioni INPS nella circolare 104 2019
Vediamo le specificazioni fornite dall'INPS nella circolare 104 :
Riguardo l'importo dello sgravio come detto il massimo erogabile è pari a 780 euro ma la somma è molto variabile perche ogni percettore riceve un importo diverso basato sulla sua specifica situazione economica, sui redditi che già percepisce e sul numero di componenti della famiglia.
Il reddito da lavoro concorre, dal mese successivo a quello della variazione, alla rideterminazione del RCC nella misura dell'80%. (Va ricordato che il lavoratore deve comunicare entro 30 giorni il reddito previsto per l'anno solare del nuovo lavoro)
La circolare aggiunge che il RDC , nel nuovo importo rideterminato potrà essere utilizzato come sgravio per una eventuale successiva assunzione di un altro membro del nucleo familiare. "Ad esempio, nel caso in cui il Rdc percepito dal nucleo sia pari a 1.100 euro mensili, l’assunzione di un membro del nucleo familiare comporta il riconoscimento di uno sgravio – parametrato ai contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore – per un ammontare pari al minore valore tra il tetto di 780 euro e l’importo dei predetti contributi mensili, pari in ipotesi a 500 euro mensili.La circolare ricorda che la norma prevede che “nel caso in cui sia accettata una offerta collocata oltre duecentocinquanta chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario, il medesimo continua a percepire il beneficio economico del Rdc, a titolo di compensazione per le spese di trasferimento sostenute […]”. Pertanto, l’importo del predetto beneficio economico, che il lavoratore continua a percepire, non rileva ai fini della determinazione dell’ammontare dell’incentivo spettante ."
L'assunzione come detto deve essere a tempo pieno e indeterminato anche da parte di una agenzia di somministrazione. In questo caso il beneficio è trasferito all'azienda utilizzatrice; il lavoratore puo essere utilizzato anche con contratti a termine ma sempre a tempo pieno . Non sono ancora definite le modalità con cui l'agenzia deve comunicare all'INPS le destinazioni del lavoratore .
I DATORI DI LAVORO DESTINATARI sono :
- datori di lavoro privati sia imprenditori che non imprenditori ,
- enti associazioni consorzi
- enti pubblici economici
- enti morali; enti ecclesiastici.
Sono, al contrario, esclusi dall’applicazione del beneficio:
le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado, le Accademie e i Conservatori statali, nonché le istituzioni educative;
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo; le Regioni, le Province, i Comuni, le Città metropolitane, gli Enti di area vasta, le Unioni dei comuni, le Comunità montane,La FRUIZIONE DEL BENEFICIO comporta il divieto di licenziamento del percettore di Rdc per 36 mesi successivi . In quest’ultima situazione si deve restituire tutto l’importo fruito, con applicazione delle sanzioni civili. Fanno eccezione:
- licenziamento per giusta causa o giustificato motivo dichiarato illegittimo;
- recesso dal contratto di apprendistato alla fine del periodo di formazione;
- recesso durante il periodo di prova; dimissioni per giusta causa.
Nel caso in cui l’incentivo sia fruito contemporaneamente dall’azienda e da un ente di formazione (che ha riqualificato il lavoratore) a fronte di un licenziamento, la restituzione del bonus è dovuta solo dal datore di lavoro e non dall’ente.
L’incentivo può seguire il lavoratore in caso trasferimento d’azienda e passaggio del dipendente ad altro datore di lavoro, tranne che nel caso di subentro in appalto di servizi in attuazione di un obbligo.
Reddito di Cittadinanza: incentivo per nuove imprese
Nel caso in cui il beneficiario avvii una attività di lavoro autonomo o impresa individuale nei primi 6 mesi di fruizione del beneficio è possibile ottenere fino a un massimo di 6 mensilità del RDC, erogati in un’unica soluzione (massimo 4.860 euro).
Il soggetto è tenuto a comunicare all'INPS in via telematica l'avvio dell'attività economica e a rendicontare trimestralmente il bilancio.
L'erogazione del RDC resta invariata nei primi due mesi dall'avvio della nuova attività.