-
RDC: illegittimo il requisito di 10 anni di residenza per la corte UE
La sentenza della Corte di Giustizia Europea del 29 luglio 2024 sulle cause riunione c 122 e 123 ha dato parere negativo sulla legittimità del requisito della residenza in Italia per il reddito di cittadinanza introdotto dal dl 4 2019 e rimasto in vigore fino al 2022.
In particolare, la Corte ha esaminato la conformità delle disposizioni del decreto-legge n. 4/2019 con l'articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109/CE, che garantisce la parità di trattamento, in tema di prestazioni sociali per i cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo .
La questione era stata sollevata dal Tribunale di Napoli ha sollevato dubbi sulla legittimità del requisito di residenza decennale, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo, imposto ai richiedenti il reddito di cittadinanza, ritenendo che tale requisito potrebbe costituire una discriminazione indiretta nei confronti dei cittadini di paesi terzi rispetto ai cittadini italiani, che è vietata dalle norme europee.
Sul tema era stato chiesto anche il parere della Corte costituzionale che ha sospeso la pronuncia in attesa della sentenza europea.
RDC e residenza: la decisione della Corte UE
La Corte europea ha stabilito che il requisito di residenza decennale previsto dalla normativa italiana costituisce una discriminazione indiretta, in quanto incide principalmente sui cittadini stranieri, tra cui i cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo.
La direttiva 2003/109/CE prevede invece che tali cittadini godano dello stesso trattamento dei cittadini nazionali in materia di prestazioni sociali, assistenza sociale e protezione sociale, senza ulteriori requisiti di residenza.
La Corte ha inoltre osservato che la direttiva permette agli Stati membri di limitare la parità di trattamento solo in materia di prestazioni non essenziali, cosa che non si applica nel caso del reddito di cittadinanza, definito dal tribunale di Napoli nel ricorso come "prestazione di assistenza sociale volta a garantire un livello minimo di sussistenza".
La Corte ha dunque ritenuto che la normativa italiana, imponendo un requisito di residenza decennale, violi il principio di parità di trattamento sancito dalla direttiva 2003/109/CE. Inoltre, la sentenza sottolinea l'importanza di garantire l'integrazione sociale dei cittadini di paesi terzi, consentendo appunto l'accesso a prestazioni sociali e assistenza sociale alle stesse condizioni dei cittadini nazionali.
La decisione della Corte UE potrebbe riaprire la possibilità di accesso al reddito di cittadinanza per stranieri e cittadini comunitari che al momento della domanda non soddisfavano il requisito dei 10 anni di residenza.
Il parere della Corte costituzionale e le possibili implicazioni
Da segnalare il fatto che la Corte Costituzionale ha sostenuto, nella sentenza 19/2022, che il reddito di cittadinanza non era solo una misura assistenziale, ma perseguiva obiettivi di politica attiva del lavoro e integrazione sociale. Non sarebbe stato quindi destinato solo a soddisfare bisogni primari ma aveva scopi più complessi.
I presupposti dei due pareri sono dunque contrastanti e producono un possibile divario nelle conclusioni sulla compatibilità con la normativa comunitaria .
La Corte Costituzionale dovrà esprimersi nuovamente sulla questione, tenendo conto della sentenza UE, il che potrebbe influenzare i parametri di accesso al reddito di cittadinanza, con un impatto economico non trascurabile. Sono numerosi infatti i ricorsi già presentati che hanno motivato la richiesta del Tribunale di Napoli alla Corte UE.
L'INPS ha stimato che estendere il reddito di cittadinanza agli stranieri con meno di 10 anni di residenza costerebbe circa 3,088 miliardi di euro per i quattro anni in cui la misura è stata in vigore, con un costo specifico di 850 milioni per le 106mila famiglie le cui domande sono state respinte.
La decisione finale spetterà alla Corte Costituzionale Italiana, che dovrà valutare dunque in primo luogo il valore intrinseco della misura e trarre le conclusioni sulla sua compatibilità con le direttive UE.
i possibili costi della
-
Indicazioni attuative Assegno di Inclusione (ADI)
Il Ministero del lavoro ha pubblicato la nota n.12607 del 16.07.2024 per riepilogare tutte le indicazioni utili nella gestione delle attività relative ai beneficiari dell’Assegno di inclusione.
In particolare, la nota ministeriale approfondisce:
- decadenza o sospensione pagamento beneficio;
- esclusione dagli obblighi di monitoraggio;
- mantenimento del possesso dei requisiti;
- cambi di residenza;
- istanze di riesame.
Assegno di inclusione: decadenza o sospensione pagamento beneficio
Cosa succede in caso di mancata presentazione ai servizi sociali e quali sono gli obblighi dei beneficiari?
Conseguenze
- Decadenza del beneficio: se non ci si presenta alle convocazioni senza giustificato motivo.
Obblighi dei Beneficiari
- Presentazione spontanea: anche senza convocazione, i beneficiari devono presentarsi ai servizi entro i tempi stabiliti dalla norma.
Tempistiche di Presentazione
- Incontri entro 120 giorni:
- Dalla sottoscrizione del PAD (piano di assistenza domiciliare).
- Per le domande ADI pervenute all'INPS entro il 29 febbraio 2024, entro 120 giorni dalla trasmissione dei dati ai comuni tramite la piattaforma GePI.
Sospensione del Beneficio
- In caso di mancata presentazione: Il beneficio viene sospeso.
- Decorrenza sospensione: Dal mese successivo alla scadenza del termine per la presentazione.
Inoltre le registrazioni degli incontri o presentazioni, pervenute all'INPS tramite GePI entro il 20 del mese successivo alla scadenza, saranno elaborate in tempo utile per i pagamenti mensili. Le registrazioni inserite dopo tale data saranno elaborate per i pagamenti del mese successivo alla data di inserimento. I beneficiari recupereranno le mensilità spettanti non percepite come arretrati.
Assegno di inclusione: esclusione dagli obblighi di monitoraggio
I beneficiari devono presentarsi per il primo appuntamento presso i servizi sociali entro 120 giorni dalla sottoscrizione del patto di attivazione digitale o, per le domande presentate entro il 29 febbraio 2024, dall’invio dei dati ai Comuni sulla piattaforma GePI, pena la sospensione del beneficio.
In una fase successiva, in base agli esiti dell’analisi preliminare da parte dei servizi sociali e alla registrazione in piattaforma GePI delle informazioni relative alla condizione di attivabile al lavoro dei componenti tra i 18 ed i 59 anni, con responsabilità genitoriali, viene individuata dall’INPS e rappresentata in piattaforma SIISL e in GePI, per ogni componente il nucleo familiare beneficiario dell’ADI, la tipologia di obblighi nell’ambito del percorso di attivazione lavorativa e di inclusione sociale.
Hanno comunque l’obbligo di presentarsi ogni 90 giorni presso i servizi sociali o presso gli istituti di patronato per confermare la loro posizione, pena la sospensione del beneficio anche coloro che risulteranno esonerati dagli obblighi di attivazione lavorativa, e che pertanto non saranno tenuti a sottoscrivere un Patto di servizio personalizzato con i servizi per il lavoro.
Chi è escluso dall’obbligo di presentazione? Sono esclusi i componenti:
- il nucleo familiare di età pari o superiore a 60 anni,
- con disabilità certificata ai fini ISEE e
- inseriti in percorsi di protezione relativi alla violenza di genere e le donne vittime di violenza, con o senza figli, prese in carico da centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni o dai servizi sociali.
Tale esclusione non si applica in presenza di minorenni in obbligo scolastico, qualora non siano presenti altri adulti oltre ai soggetti esonerati di età pari o superiore a 60 anni o con disabilità. In questo caso è obbligatoria la sottoscrizione del Patto di Inclusione Sociale (PaIS) e la partecipazione per almeno un componente adulto ai relativi incontri di monitoraggio e di conferma della propria posizione da effettuarsi presso i servizi sociali o gli istituti di patronato entro 90 giorni dall’ultimo incontro effettuato.
È obbligatoria la sottoscrizione del Patto di Inclusione Sociale (PaIS), da elaborarsi tenendo conto del percorso di protezione avviato, senza obbligo di monitoraggio ogni 90 giorni, in caso di nuclei composti esclusivamente da componenti inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere e minorenni in obbligo scolastico.
Assegno di inclusione: mantenimento del possesso dei requisiti
Si ricorda che i requisiti di accesso alla domanda devono essere posseduti nel corso di tutto il periodo di erogazione. INPS ogni mese, prima dell’erogazione della mensilità, effettua le verifiche automatiche. Il nucleo decade in caso:
- di variazioni che comportano la decadenza (ad esempio compimento della maggiore età dell’unico componente minorenne e assenza di altri componenti destinatari della misura – persone di 60 o più anni o con disabilità o in condizioni di svantaggio), o
- di sanzioni (ad esempio mancata presentazione, senza giustificato motivo, ad una convocazione da parte dei servizi).
L’aggiornamento sull’avvenuta decadenza viene effettuata telematicamente da INPS alla piattaforma SIISL e a GePI. Si ricorda inoltre che l’aggiornamento delle piattaforme può richiedere qualche giorno.
Assegno di inclusione: cambi di residenza
Come indicato da INPS nel Messaggio numero 2146 del 06 giugno 2024 (leggi anche Assegno inclusione e SFL: nuove istruzioni sulla modifica dei dati) , l’Istituto ha messo a disposizione per i cambi di residenza una nuova funzionalità che consente di indicare eventuali variazioni dei dati relativi alla residenza dichiarati nella domanda.
Le applicazioni sono disponibili sul sito Istituzionale INPS e sono quelle utilizzate per l’inserimento delle domande e la consultazione degli esiti.
Nel citato Messaggio del 6 giugno 2024, INPS specifica inoltre che, allo stato attuale non è ancora possibile effettuare le modifiche relative ai dati anagrafici. Tale funzionalità è oggetto di successiva implementazione e il relativo rilascio verrà comunicato con apposito messaggio.
Assegno di inclusione: istanze riesame
Per quanto riguarda le domande respinte è disponibile il dettaglio delle causali delle domande respinte:
- dal 29 febbraio nella procedura ADI, accessibile dal portale istituzionale dell’INPS,
- per le quali il richiedente potrà presentare istanza di riesame alla sede INPS territorialmente competente,
- o presentare ricorso giudiziario
- entro 30 giorni dalla data in cui ha ricevuto comunicazione dell’esito.
Gli utenti riceveranno un SMS o una email di notifica dell’evidenza per le domande ADI poste in evidenza alle sedi per omissioni o difformità della DSU ISEE.
Eventuale documentazione integrativa o una nuova DSU al fine di sanare l’incongruenza saranno richiesti agli Utenti dalle Sedi una volta presa in carico la domanda.
I richiedenti l’ADI hanno 60 giorni per
- integrare la documentazione,
- colmare le omissioni oppure
- ripresentare una nuova DSU presso la sede.
Decorso inutilmente tale termine, la domanda sarà respinta.
Certificazioni di svantaggio: come indicato nel citato messaggio del 6 giugno, INPS ha anche fornito indicazioni in merito alla gestione delle istanze di riesame. In particolare, per la verifica della condizione di svantaggio è previsto che le istanze di riesame presentate da soggetti, la cui domanda è stata respinta per mancato riscontro positivo della condizione di svantaggio o inserimento nei programmi di cura e assistenza indicati in domanda, devono essere sempre trasmesse alle Strutture territoriali dell’INPS.
Nel caso in cui l’esito negativo derivi da un errata indicazione nella domanda dell’Amministrazione che ha rilasciato la certificazione della condizione di svantaggio o dell’inserimento nei relativi programmi, la Struttura territoriale, sulla base delle indicazioni fornite dagli utenti, deve accertare direttamente con la o le Amministrazioni competenti quanto dichiarato nell’istanza di riesame.
A seguito dell’esito positivo della verifica, comunicata formalmente dall’Amministrazione competente alla Struttura territoriale dell’Istituto, la stessa può operare con la specifica funzionalità di sblocco, di recente rilascio, che prevede l’inserimento di una motivazione, selezionabile da apposito menu a tendina, in modo che solo per le motivazioni presenti sia possibile operare lo sblocco.
“La funzionalità di sblocco non deve essere utilizzata fuori dai casi e con modalità diverse da quelle indicate, in quanto è nella piena responsabilità delle Amministrazioni competenti la verifica della condizione di svantaggio e dell’inserimento nei programmi di cura e assistenza.
Nel caso in cui, pur in presenza di documentazione presentata dal richiedente, la Struttura territoriale non riceva conferma circa la condizione di svantaggio e l’inserimento nei programmi di cura e assistenza, dalla o dalle Amministrazioni competenti, può comunicare alle Direzioni centrali competenti dell’Istituto la o le diverse Amministrazioni con le quali verificare tali condizioni e la domanda ripeterà l’iter di verifica.
La comunicazione alle Direzioni centrali competenti può essere effettuata anche in fase di istruttoria della domanda presentata allorché il richiedente, prima dell’esito della stessa istruttoria, comunichi alla Struttura territoriale di avere indicato in domanda un’Amministrazione errata (ad esempio, abbia indicato un comune invece della struttura sanitaria competente)”.
Si precisa, infine, che la funzionalità di sblocco per le sedi è stata rilasciata, mentre quella di correzione verrà rilasciata nei prossimi giorni.
-
Assegno inclusione e SFL: nuove istruzioni sulla modifica dei dati
L'INPS ha comunicato con il messaggio 2146 del 6 giugno 2024 di aver rilasciato nuove funzionalità e implementazioni procedurali per migliorare la gestione delle domande relative all'Assegno di Inclusione (ADI) e al Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL), introdotti dal primo gennaio 2024, con l'abrogazione del reddito di cittadinanza ad opera del Dl 48 del 4 maggio 2023,
Alcune modifiche riguardano il Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL) e il collegamento con la piattaforma INPS,
Di seguito le principali novità per operatori e utenti, a cui è richiesto in alcuni casi di effettuare le modifiche in entrambe le piattaforme
Gestione domande ADI e SFL
Si ricorda che l'attuazione delle misure è stata regolata dai decreti 108 dell'8 agosto 2023 e 154 del 13 dicembre 2023 del Ministero del Lavoro. Successivamente, l'INPS ha emanato le istruzioni operative con le circolari 77 del 29 agosto 2023 e 105 del 16 dicembre 2023.
Il nuovo messaggio fornisce nuove istruzioni agli operatori delle sedi INPS riguardo alle funzionalità della piattaforma informatica per la gestione delle misure Adi e Sfl
i si specifica che per quanto riguarda la gestione delle richieste di Adi, il sistema permetterà di accedere a dettagli aggiuntivi sui dati che hanno contribuito alla formazione dell'ISEE, come i controlli effettuati e i dettagli sui componenti del nucleo familiare esclusi dalla scala di equivalenza.
Oltre alla gestione delle domande, il sistema permetterà di consultare lo storico delle richieste e gli importi disposti in pagamento per ogni richiedente. È stata anche introdotta una funzione specifica per comunicare l'inizio dell'attività lavorativa.
Le nuove funzionalità riguardanti la gestione dello storico, delle richieste di riesame e dei contatti sono state estese anche al sistema di gestione del Supporto per la formazione e il lavoro.
Infine, gli operatori che accedono ai gestionali Adi e Sfl potranno consultare anche alcune informazioni presenti nel Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (Siisl).
Istruzioni per gli utenti
Il messaggio INPS precisa in particolare per gli utenti che
- in fase di compilazione del modello di domanda, l’indicazione dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione obbligatoria per i beneficiari di età compresa tra i 18 e i 29 anni è stata resa non obbligatoria. Tale requisito, per alcune situazioni particolari (ad esempio, genitore con figli minori e carico di cura), potrà essere oggetto di opportuna verifica da parte dei Servizi sociali
- dal modello “ADI – Com esteso”, utilizzabile per le comunicazioni in corso di erogazione della prestazione, tra cui la comunicazione di avvio di attività lavorativa, è eliminato il vincolo di esclusività della dichiarazione di un rapporto di lavoro compreso tra 1 e 6 mesi, con conseguente possibilità di indicare nel medesimo modulo la presenza di più rapporti di lavoro.
- è disponibile una nuova funzionalità che consente di indicare eventuali variazioni dei dati relativi alla cittadinanza e alla residenza dichiarati nella domanda. Allo stato attuale non è, invece, ancora possibile effettuare le modifiche relative ai dati anagrafici. Tale funzionalità è oggetto di successiva implementazione e il relativo rilascio verrà comunicato con apposito messaggio.
- a decorrere dal 7 maggio 2024 la procedura “ADI” è pienamente integrata con l’archivio “PASSI” dell’Istituto, nel quale sono registrati i contatti degli utenti certificati che vengono utilizzati per le comunicazioni. Accedendo all’area personale “MyINPS” del portale istituzionale, nella sezione “I tuoi dati” è possibile per l’utente modificare in qualsiasi momento i contatti indicati (il percorso è : “I tuoi dati” > “Contatti e consensi” > “Modifica” > “Gestione contatti personali”).
ATTENZIONE
- per le domande presentate fino al 6 maggio 2024, nel caso in cui il richiedente abbia indicato nella domanda un contatto (telefonico o e-mail) diverso da quello presente su “MyINPS” e desidera che lo stesso venga utilizzato per le comunicazioni a lui indirizzate, deve aggiornare i propri contatti su “MyINPS”
- Per le domande presentate a decorrere dal 7 maggio 2024, al momento della compilazione della domanda, la procedura propone direttamente i dati di contatto presenti su “MyINPS”, da utilizzare per le comunicazioni. Nel caso in cui il richiedente desideri modificare tali contatti deve procedere alla modifica attraverso le funzionalità presenti su “MyINPS”.
- Solamente nel caso in cui non siano presenti i dati di contatto su “MyINPS”, la procedura “ADI” consente l’inserimento di nuovi contatti
- posto che i dati di contatto dei richiedenti indicati nella domanda vengono trasferiti alla piattaforma Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL) al momento della sottoscrizione del Patto di attivazione digitale (PAD), che non dialoga con l'archivio dell’INPS “PASSI”; se il eneficiario modifica un contatto nell’area personale “MyINPS” e vuole che lo stesso venga utilizzato anche dagli operatori dei Servizi sociali o dei Centri per l’impiego (CPI), deve apportare la modifica del contatto anche sulla piattaforma SIISL, accedendo, dopo il login, su “Il mio profilo”, cliccando sul nome del percettore in alto a destra della Home Page.
-
Assegno Unico: domanda 2024 per i percettori di ADI
Con il messaggio 2632 del 12 luglio 2023 INPS aveva fornito le prime indicazioni per i percettori del Reddito di Cittadinanza, terminato per molti a luglio 2023 per fare posto:
- all'Assegno di inclusione (dal 2024) oppure
- al Supporto per la formazione e il lavoro da settembre 2023,
come previsto dalla legge di bilancio 2023 e dal decreto legge 48 2023 del Governo Meloni.
In particolare l'istituto si sofferma sulla fruizione dell'Assegno Unico e universale per i figli maggiorenni da parte dei nuclei che percepivano il RDC e non avranno più diritto dal 1 gennaio 2024
Come noto per i percettori di reddito di cittadinanza l'importo dell'Assegno unico veniva erogato nella carta RDC, conguagliando la quota per i figli a carico
Il 7 agosto l'istituto di previdenza ha pubblicato un messaggio n. 2896/2023 con le indicazioni operative sui pagamenti dell'Assegno unico fino a febbraio 2024
Con il messaggio 258 2024 l'istituto ricorda ai percettori del nuovo Assegno di inclusione che sono tenuti a inoltrare una nuova domanda di Assegno Unico . Vedi ultimo paragrafo.
Regime transitorio Reddito di cittadinanza dopo il Decreto Lavoro 48 2023
L'istituto ribadisce che pur rimanendo confermata la previsione generale relativa al riconoscimento del Reddito di cittadinanza nel limite massimo di sette mensilità per i nuclei composti solo da soggetti "occupabili" (tra 18 e 59 anni senza disabilità o carichi di cura) e, comunque, non oltre il termine del 31 dicembre 2023, l’articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 48/2023 ha previsto che tale limite temporale non si applica per i percettori del Reddito di cittadinanza per i quali venga comunicata all’INPS la presa in carico da parte dei servizi sociali entro il suddetto termine di sette mesi, e comunque non oltre il 31 ottobre 2023.
In questi casi i percettori potranno continuare a fruire del Reddito di cittadinanza fino al 31 dicembre 2023.
Necessario a questo fine che l'istituto riceva dai servizi sociali del Comune non oltre il 31 ottobre 2023, la comunicazione della presa in carico; in caso contrario l’erogazione del Reddito di cittadinanza viene interrotta ma può riprendere per tutte le mensilità sospese, dopo tale comunicazione.
Si ricorda anche che per i nuclei familiari al cui interno siano presenti :
- persone con disabilità, come definite ai sensi del regolamento in materia di ISEE, di cui al D.P.C.M. n. 159/2013,
- minorenni o
- persone con almeno sessanta anni di età
la scadenza è fissata al 31 dicembre 2023, con eventuale diritto poi al nuovo Assegno di Inclusione.
Domanda Assegno unico e termine del Reddito di Cittadinanza
Nel messaggio 2632/2023 INPS richiedeva ai nuclei familiari aventi diritto alla prestazione di Assegno unico e universale dopo la scadenza delle sette mensilità del Reddito di cittadinanza, di fare domanda entro l’ultimo giorno del mese di competenza del Reddito di cittadinanza, 31 luglio 2023.
Nelle ipotesi di sospensione del Reddito in attesa della presa in carico dei soggetti non attivabili al lavoro, il termine è fissato al 31 ottobre 2023.
In tali casi, a seguito della presentazione della domanda, l’Assegno unico e universale verrà erogato per l’intero importo spettante, salvo eventuali conguagli d’ufficio nel caso di ripresa temporanea dell’erogazione del Reddito di cittadinanza per la presa in carico da parte dei servizi sociali, come in precedenza specificato.
Anche i nuclei ai quali non si applica il limite di sette mensilità, dovranno presentare autonoma domanda per il riconoscimento dell’AUU, qualora percepiscano la quota integrativa entro l’ultimo giorno del mese di competenza del Reddito di cittadinanza cosi che potranno ricevere l'assegno unico con continuità dal mese successivo alla cessazione del Rdc.
L'inps ricordava, infine, che dal 1° gennaio 2024, tutti i nuclei familiari con figli a carico, qualora non l’avessero già presentata in precedenza, dovranno presentare la domanda di AUU per percepire la prestazione aggiornata, dal 1° marzo 2024.
La richiesta di AUU per i percettori di ADI
come anticipato nei messaggi precedenti INPS ricorda che a decorrere dalla mensilità di marzo 2024, è necessario presentare una nuova domanda di Assegno unico e universale per i figli a carico. L’eventuale presentazione della domanda di ADI da parte dei nuclei potenziali beneficiari della nuova misura, infatti, non sostituisce in alcun modo la domanda di AUU
L'obbligo vale anche per i nuclei familiari che includono figli nella fascia di età compresa tra 18 e 21 anni, per i quali è intervenuta la sospensione del RdC nel corso dell’anno 2023 e per i quali l’INPS garantisce la fruizione della prestazione fino alla competenza del mese di febbraio 2024.
L'istituto sottolinea l'importanza di verificare la correttezza dei dati di pagamento in particolare del codice IBAN del conto corrente o della carta prepagata, che deve essere intestato/cointestato al richiedente la prestazione.
La domanda di AUU e l’ISEE aggiornato possono essere presentati entro il termine del 30 giugno 2024, senza perdita degli arretrati.
In assenza dell’ISEE aggiornato infatti l'assegno unico sarà versato a partire dal mese di marzo 2024 con l'importo minimo e solo con nuova Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) presentata entro il 30 giugno 2024, gli importi eventualmente già erogati per l’annualità 2024 saranno adeguati a partire dal mese di marzo 2024 con la corresponsione dei relativi arretrati.
La domanda di Assegno Unico va inoltrata in modalità telematica attraverso:
– il sito internet dell’Istituto (www.inps.it), ed autenticandosi con SPID, Carta Nazionale dei Servizi (CNS) e Carta di Identità Elettronica (CIE);
– gli Istituti di patronato
a questo LINK.
-
Supporto Formazione e lavoro: chiarimenti ANPAL
È stata creata nella sezione Connettere del portale Anpal, una nuova pagina che contiene chiarimenti sulle procedure amministrative e tecniche che vengono seguite nell'attuazione delle misure per il Supporto per la formazione e il lavoro (SFL).
Nella pagina, verranno riportate con costante aggiornamento, sotto forma di Domande e Risposte le comunicazioni trasmesse da Anpal ai/lle referenti regionali del Sistema informativo unitario delle politiche attive del lavoro (Siu) per la gestione delle procedure di coinvolgimento dei partecipanti attuate dai diversi enti coinvolti (Centri per l'Impiego INPS ecc.)
Si ricorda che iI Supporto per la formazione e il lavoro è la nuova misura prevista dal Decreto Lavoro 48 2023 in sostituzione delle politiche attive del lavoro connesse al Reddito di Cittadinanza e intende favorire la partecipazione a progetti di formazione, di orientamento e accompagnamento al lavoro, di qualificazione e riqualificazione professionale e di politiche attive del lavoro per persone di età compresa tra i 18 e i 59 anni, a rischio di esclusione sociale e lavorativa. E' in vigore idal 1 settembre 2023.
Tra i chiarimenti forniti si evidenzia ad esempio che
- Se la persona oggetto delle misure intende farsi prendere in carico da altro Cpi in una Regione diversa , deve recarsi presso il nuovo Cpi. Il nuovo Cpi dell’altra Regione deve eseguire la presa in carico della Sap e far sottoscrivere un nuovo patto di servizio Gol, previo assessment. Conseguentemente va avvisata Anpal, che procederà ad assegnare la visibilità della domanda al nuovo Cpi.
- le assegnazioni ai Progetti utili alla collettività (Puc) possono essere eseguite solo dal Cpi competente per residenza (come da regola di gestione dei Puc indicata dal Mlps).
- In presenza di un patto di servizio attivo la competenza è del Cpi che ha in carico il patto di servizio. Le domande SFL pervenute da Inps saranno indirizzate a tale Cpi.
- In assenza di un patto, ma in presenza di Did, la competenza è del Cpi indicato in fase di Did. Le domande saranno indirizzate a tale Cpi per la successiva presa in carico.
-
Piattaforma Siisl inclusione e lavoro: stop per manutenzione il 13 ottobre
Il “Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa” previsto dal decreto Lavoro (n. 48 2023 ), è in funzione dallo scorso 1 settembre per accogliere le domande del nuovo sostegno Supporto Formazione e lavoro, mettendo in comunicazione i beneficiari con centri per l'impiego delle Regioni, con Comuni , Agenzie per il lavoro e Ministero del lavoro .
Con un avviso sul sito del Ministero si comunica che Venerdì 13 ottobre 2023, a partire dalle ore 16 saranno svolte attività di manutenzione programmata per alcune piattaforme coinvolte nel flusso di interoperabilità che comporteranno l’impossibilità di accesso alla Piattaforma SIISL (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa): siisl.lavoro.gov.it/
Al termine delle attività previste, in data 16 ottobre 2023, il sito tornerà automaticamente online e sarà raggiungibile secondo le consuete modalità.
Piattaforma SIISL e Supporto formazione lavoro: come funziona
La piattaforma è nata, secondo le dichiarazioni del ministro Calderone,:
- sia ai fini della gestione delle attività formative e lavorative dei percettori dei sostegni al reddito ( Reddito di cittadinanza fino a settembre/ dicembre 2023 e poi Assegno di inclusione e supporto per la formazione e il lavoro)
- che, in un prossimo futuro, per tutti i disoccupati registrati nelle diverse banche dati nazionali e regionali , sia pubbliche che private, per aiutare la collocazione lavorativa e anche soddisfare le richieste delle molte aziende che faticano a reperire i profili adatti ai posti disponibili.
Va ricordato infatti che il cosiddetto mismatch interessa ormai quasi una posizione lavorativa su due.
Si stima che dovranno essere circa 400mila entro il 2023 coloro che dovranno registrarsi per fruire del Supporto per la formazione e il lavoro previsto per i disoccupati considerati "occupabili" (cioè che possono lavorare per età e assenza di obblighi di cura)
Ad oggi il Sistema informativo ha registrato circa 98 mila domande domande per il Supporto per la formazione e il lavoro che vanno effettuate prima dal portale INPS.IT e solo dopo l'autorizzazione dell'Istituto, sul SIISL.
Nello specifico ,alle ore 13 del 12 ottobre 2023 erano 51.021 le istanze presentate direttamente dai cittadini e 47.121 quelle inviate per il tramite dei Patronati.
Si ricorda che possono chiedere il Supporto per la formazione e il lavoro dal primo settembre scorso gli ex percettori del Reddito di cittadinanza fra i 18 e i 59 anni, privi di una condizione di fragilità: presenza di figli minori, persone con disabilità e over 60 nel nucleo familiare.
L'iscrizione al SIISL comporta:
- il rilascio della DID Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (che certifica lo stato di disoccupazione)
- firma di un patto di attivazione digitale con il rilascio dei dati del candidato , per accedere a eventuali offerte lavorative.
- firma di patto di servizio personalizzato nel caso in cui sia valutata come necessaria per il candidato una ulteriore formazione.
La piattaforma SIISL renderà disponibili anche tutti i percorsi formativi rientrati nel Programma Gol (Garanzia di occupabilità dei lavoratori)
Inoltre vengono registrati i dati sulla frequenza ai corsi e ai progetti lavorativi , con obbligo di comunicazione/ conferma diretta da parte di ciascun beneficiario ogni 90 giorni per mantenere il diritto al contributo economico.
-
Bonus casa ai privati per alluvione: nuova ordinanza
Pubblicata ieri in Gazzetta Ufficiale l'ordinanza del Commissario straordinario per l'alluvione in Emilia Marche e Toscana ,nominato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.
Il provvedimento è datato 22 agosto 2023 e regola l'erogazione del contributo di autonoma sistemazione (CAS) ai nuclei familiari sgomberati o evacuati dalle proprie abitazioni previsto dal decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100.
Facendo seguito alla prima ordinanza della Protezione Civile del 8 maggio 2023, che stanziava un primo fondo di 10 milioni di euro, vengono individuate ulteriori risorse per il finanziamento del contributo. Inoltre vengono chiariti i requisiti, gli importi, parametrati al numero di componenti della famiglia, i tempi di rendicontazione e i controlli obbligatori da parte dei Comuni.
Ecco le principali indicazioni.
Contributo autonoma sistemazione alluvione Emilia a chi spetta
Il contributo per l'autonoma sistemazione è destinato ai nuclei familiari dei territori che in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, verificatisi nella Province di Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forli-Cesena e Rimini.
- abbiano avuto l' abitazione, principale, abituale e continuativa distrutta in tutto o in parte, oppure
- sgomberata in esecuzione di specifici provvedimenti delle competenti autorità'.
Il beneficio di cui al comma 1 e' concesso:
- a prosecuzione di quanto gia' previsto per il periodo dal l° maggio 2023 al 31 luglio 2023;
- previa istruttoria da parte del comune e relativo controllo a campione circa la veridicita' delle dichiarazioni
Non spetta nel caso in cui gli enti locali abbiano fornito alloggi sostitutivi a titolo gratuito.
Bonus casa alluvione Emilia: importo
Il contributo e' concesso nella misura di
- euro 400,00 mensili per i nuclei monofamiliari,
- euro 500,00 mensili per i nuclei da due unita',
- euro 700,00 mensili per quelli composti da tre unita',
- euro 800,00 mensili per quelli composti da quattro unita',
- fino ad un massimo di euro 900,00 mensili per i nuclei familiari composti da cinque o piu' unita'.
E' previsto un contributo aggiuntivo di euro 200,00 mensili per ogni componente il nucleo familiare che risulti alla data degli eventi in una o piu delle seguenti condizioni
- di eta' superiore a sessantacinque anni,
- portatore di handicap o
- disabile con una percentuale di invalidita' non inferiore al 67 per cento.
Per il periodo inferiore al mese, il contributo si calcola dividendo l'importo mensile per il numero dei giorni del mese di riferimento moltiplicato per i giorni di mancata fruibilita' dall'abitazione.
ATTENZIONE . In caso di accertata mancanza dei requisiti ovvero di ritardata o mancata comunicazione delle variazioni che avrebbero comportato la riduzione o la sospensione del contributo, i Comuni provvederanno a richiedere la restituzione delle somme indebitamente percepite.
Bonus casa alluvione Emilia: i controlli
L'ordinanza specifica che i controlli dovranno essere effettuati in misura non inferiore al 20 per cento delle domande pervenute a ciascun Comune e che in caso di insussistenza dei requisiti I comuni possono dichiarare l'inammissibilità delle domande .
Inoltre i Comuni sono tenuti a verificare l'effettivo abbandono dell'abitazione attraverso sopralluoghi presso le abitazioni sgomberate da parte del personale della Polizia locale e/o delle Forze dell'ordine, da ripetersi nell'intero arco temporale di fruizione del contributo.
Rendicontazione contributi di autonoma sistemazione e rimborso ai Comuni
I Comuni interessati dovranno trasmettere all'indirizzo di Posta elettronica certificata del Commissario straordinario ([email protected]) l'elenco riepilogativo delle domande per le quali dovra' essere erogato il contributo, utilizzando lo schema allegato all' ordinanza, unitamente alla richiesta di trasferimento delle risorse finanziarie , nei termini seguenti
- a) entro il 10 novembre 2023, per il periodo 1° agosto 2023 – 31 ottobre 2023;
- b) entro il 10 febbraio 2024, per il periodo 1° novembre 2023 – 31 gennaio 2024;
- c) entro il 10 maggio 2024, per il periodo 1° febbraio 2024 – 30 aprile 2024;
- d) entro il 10 luglio 2024, per il periodo 1° maggio 2024 – 30 giugno 2024.