• Sussidi, Social Card, Assegno inclusione, RDC

    Reddito di cittadinanza e ADI: per il Comitato occorre innalzare l’ISEE

    Il Ministero del Lavoro ha pubblicato sul proprio sito  la relazione del Comitato scientifico per la  valutazione del reddito di cittadinanza e della pensione di cittadinanza e il rapporto di  monitoraggio  dell'impatto delle prestazioni per il periodo 2019 – 2023, effettuata tenendo conto della Raccomandazione del Consiglio Europeo del 30 gennaio 2023 “relativa a un adeguato reddito minimo che garantisca l’inclusione attiva” .

    La relazione si basa sull'analisi dei dati  di varie fonti statistiche (ISTAT, EUROMOD, INPS, ANPAL, ML)   e analizza l'impatto dei sussidi e delle misure di politica attiva del lavoro e per l'inclusione sociale sulla platea delle famiglie e delle persone in condizioni di povertà assoluta, particolare attenzione ai beneficiari delle prestazioni. 

    Qui le tabelle dei risultati

    Nel documento sono contenute anche alcune raccomandazioni per le istituzioni coinvolte,  utili anche per valutare l'impatto dell'assegno di inclusione e del supporto alla formazione e al lavoro. Tra queste vi è la necessità di adeguare la soglia del reddito ISEE  che consente di partecipare alle misure,  tenendo conto dell'alto tasso di inflazione registrato negli ultimi anni.

     Vediamo di seguito una breve sintesi della relazione.

    Reddito di cittadinanza sintesi dei dati in valutazione

    Sulla base dei dati forniti dall’Osservatorio Statistico dell’Inps hanno percepito il sussidio di integrazione al reddito nel periodo  in cui è stato in vigore ovvero dal aprile 2019 a dicembre 2023: 

    •  per almeno una mensilità,
    •  circa 2,4 milioni di nuclei familiari e 
    • 5,3 milioni di persone.

     Il numero medio delle mensilità percepite è di 26,4 per il RdC e di 32 per il PdC.

    Circa un terzo dei beneficiari ha percepito il sussidio per l’intero periodo. 

    L’importo della spesa pubblica impegnata è superiore ai 34 miliardi di euro.

    Nelle indagini effettuate dall’Istat, la quota delle famiglie in condizioni di povertà assoluta che hanno beneficiato delle prestazioni di sostegno al reddito raggiunge il massimo del 38% nel corso del 2021 (32,3% nel 2022), per una quota equivalente al 58,7% dei beneficiari delle misure (53,4% nel 2022). Si evidenzia la mancata partecipazione di un rilevante numero di famiglie povere, che deriva in parte dai criteri per la selezione dei  beneficiari e di una quota dei percettori (il 46,6 nel 2022), che non riscontrano le condizioni di povertà sulla base dei criteri utilizzati dall’Istat. 

    Tra i motivi, probabilmente, le caratteristiche delle persone che risultano occupate negli ambiti professionali e nei settori che registrano tassi di irregolarità superiori di 3 volte alla media e con rapporti di lavoro di breve durata.

    Le stime effettuate dall’Euromod confermano che l’Italia è tra i Paesi che prevedevano

    •  un elevato importo dell’integrazione al reddito in relazione alla soglia di povertà ma
    •  con l copertura del numero delle persone povere inferiori alla media europea.

    L'erogazione di RDC e PDC  risulta superiore alla media per

    •  i residenti nelle regioni del Sud e delle Isole,
    •  per i nuclei composti da una persona sola o esclusivamente da adulti, 
    • per le famiglie di soli italiani, 
    • per i nuclei residenti in affitto. 

    Al di sotto della media , quindi esclusi, sono risultati invece:

    •   quelli residenti nelle regioni del Nord,
    •  le persone over 64 anni sole e le coppie di anziani, 
    • le famiglie con due o più figli a carico,
    •  i nuclei con almeno uno straniero,
    •  le famiglie con abitazione in proprietà.

    Reddito e pensione di cittadinanza: gli effetti prodotti

    L’efficacia del Reddito di cittadinanza sulla platea dei bassi redditi è risultata più elevata nel corso della pandemia Covid (2020-2021) , con la  fuoriuscita di circa 450 mila famiglie dalla condizione di povertà (circa 300mila nel 2022).

     Metà della spesa erogata nel biennio, circa 8,3 miliardi di euro ha contribuito a ridurre

    •  dell’0,8% l’indice delle disuguaglianze e 
    • dell’1,8% il rischio di povertà, 

    insieme alle altre misure erogate dallo Stato a favore dei bassi redditi, in particolare dell’Assegno Unico Universale.

    Nel 2023, probabilmente per la ripresa dell’economia e dell’occupazione  si è registrata una riduzione delle domande accolte

     da 1,772 milioni del 2021 

    a 1,362 milioni del 2023.

     Da registrare anche che nelle indagini dell’Istat l’impatto sulle persone e sui nuclei familiari in condizioni di povertà assoluta risulta limitato per le conseguenze della elevata crescita dei prezzi , molto  superiore all’incremento dei redditi nominali.

    MISURE DI POLITICA ATTIVA 

    Nei primi 3 anni di gestione le misure di politica attiva sono state  limitate dalla debolezza dei servizi  anche  per l’interruzione delle attività intervenuta nel corso della pandemia da Covid-19. 

    A partire dalla seconda parte del 2021  sono aumentano le prese in carico da parte dei servizi sociali locali dei nuclei familiari.

     Allo stato attuale mancano effettivi riscontri sull’entità delle misure adottate, sulla loro efficacia  e sulle sanzioni relative alla mancata adesione dei beneficiari.

    Reddito e pensione di cittadinanza: raccomandazioni del Comitato

    Alla luce delle valutazioni dei dati forniti dalle indagini statistiche e dal monitoraggio delle misure, il Comitato scientifico ha fornito le seguenti raccomandazioni   utili anche per valutare l’impatto delle nuove  misure (Assegno di inclusione e Supporto alla formazione e al lavoro):

    •     L’opportunità di aggiornare le soglie Isee per la partecipazione alle nuove misure, in particolare la soglia minima del reddito annuale di 6mila euro,  tenendo conto dell’impatto dell’inflazione avvenuto negli anni recenti
    •    il sussidio   dovrebbe essere considerato come un livello minimo della prestazione da integrare con misure personalizzate e con programmi di potenziamento dei servizi che tengano conto delle caratteristiche dei nuclei familiari e del territorio di appartenenza, grazie a una valutazione multidimensionale dei nuclei familiari (sanitaria, assistenziale, abitativa, lavorativa)
    •     La promozione da parte delle Istituzioni locali di coinvolgimento degli attori privato sociali e del terzo settore  possono concorrere a migliorare i livelli di partecipazione alle misure
    •     Potenziare le politiche attive del lavoro con il concorso delle Agenzie per il lavoro e di aumentare la cumulabilità tra l’indennità di sostegno al reddito e i salari percepiti anche per incentivare il tasso di impiego dei lavoratori sottoccupati e  contrastare il lavoro sommerso
    •     Finalizzare prioritariamente i Progetti Utili per la Collettività (PUC) alle persone in età di lavoro che presentano particolari disagi di natura lavorativa e sociale
    •     Rafforzare le piattaforme nazionali finalizzate a condividere le informazioni relative all’attivazione delle misure e alle prestazioni economiche 

    Relazione su RDC e PDC: le conclusioni

    Il presidente del comitato, Natale Forlani   ha affermato che il reddito di cittadinanza ha consentito un significativo aumento del tasso di partecipazione rispetto al precedente Reddito di inclusione. Complessivamente però, il rapporto tra la spesa impegnata e i risultati ottenuti in termini di riduzione del numero delle persone povere e di efficacia delle misure di politica attiva del lavoro  non sono soddisfacenti".

    Le nuove misure introdotte dalla riforma, l’Assegno di inclusione e il Supporto per la formazione e il lavoro consentono di rimediare alcune criticità del Reddito di cittadinanza rafforzando soprattutto il ruolo delle politiche attive , ma dovranno essere valutate anche per l’efficacia della riduzione della povertà. 

  • Sussidi, Social Card, Assegno inclusione, RDC

    Assegno inclusione: prime sospensioni per mancata presentazione ai servizi

    Hanno iniziato a scadere  il 25 maggio scorso i termini per le domande di Assegno di inclusione  presentate tra il mese di dicembre 2023 e il mese di gennaio 2024  per presentarsi al primo appuntamento con i servizi sociali . L'incontro è obbligatorio per  l'attivazione del Patto obbligatorio per mettere a punto il percorso personalizzato di tutti i nuclei familiari beneficiari . 

    Lo ricorda con il messaggio 2132 del 5 giugno l'INPS, spiegando che  tale termine ha iniziato a decorrere dal 26 gennaio 2024 (data di avvio della trasmissione ai Comuni delle domande accolte) Iniziano quini anche anche  le prime sospensioni del beneficio economico in caso di mancata presentazione del nucleo familiare entro tale termine.  Viene anche ricordato che per le domande a partire dal primo marzo il conteggio dei termini è stato modificato a seguito della nota ministeriale)

    Vediamo tutti i dettagli  sulle procedure anche per la ripresa dei pagamenti in caso di sospensione, nei paragrafi successivi .

    Assegno inclusione: la nota ministeriale sulle scadenze per l’incontro con i Servizi

     Con la nota 6062 del 28 marzo 2024 il Ministero del lavoro è intervenuto per correggere le precedenti indicazioni sulle procedure riguardanti l'Assegno di inclusione ADI per le prime domande inviate.

    In particolare viene precisato che per  le domande di assegno di inclusione inviate fino al 29 febbraio 2024,  la scadenza per il primo incontro  dei richiedenti con i servizi  sociali dei Comuni di residenza, fissata al massimo a 120 giorni, si calcola dal momento in cui  Inps ha inviato i dati al Comune e NON, come dice la norma, dalla data della firma del Patto digitale.  L'intervento si è reso necessario a causa  dell'invio in ritardo, da parte dell'Inps ai Comuni,  dei dati delle domande, partite già dal 18 dicembre 2023 dagli interessati ma inoltrate solo a fine gennaio, più di un mese dopo.  

    Ciò ha reso difficile, se non impossibile. predisporre , in particolare per i Comuni con più richieste,  gli appuntamenti  obbligatori con i servizi sociali, nei tempi stretti previsti dal decreto 48 2023.

    La nota precisa comunque che per le domande presentate a partire dal 1° marzo 2024 il termine dei 120 giorni per la convocazione e la conseguente presentazione al primo appuntamento decorrerà dal momento della sottoscrizione del PAD.

    Il ministero ricorda che in ogni caso resta applicabile la decadenza dal beneficio in caso di mancata presentazione del nucleo ad una convocazione . 

    Per le domande  presentate a partire  dal 1° marzo 2024,  si conferma che resta valido il termine di 120  giorni dalla sottoscrizione del PAD  entro i quali  i beneficiari sono convocati o, in assenza di convocazione, devono presentarsi per il primo appuntamento   presso i servizi sociali al fine di consentire la valutazione multidimensionale dei bisogni del nucleo familiare. In altre parole:

    • Se entro 120 giorni non c'è stata convocazione da parte dei Servizi sociali,  l’erogazione del beneficio viene sospesa, e puo essere riattivata a seguito dell’incontro.
    • se entro il 120 giorni invece c'è stata la  convocazione da parte dei servizi sociali e il nucleo beneficiario  non si presenta  senza giustificato motivo, decade dalla misura,ovvero perde definitivamente il diritto all'assegno di inclusione ADI  (articolo 8, comma 6, lettera a) del decreto-legge n. 48/2023).

    Istruzioni INPS per evitare la sospensione dell’Assegno

    L'istituto  nel messaggio 21 32 ricorda che  per conoscere la  situazione dei beneficiari 

    •  nell'area riservata sulla piattaforma SIISL è disponibile il  contatore dei 120 giorni;
    •  nel servizio “Assegno di inclusione (ADI)”,  sul sito www.inps.it  a partire dal mese successivo alla scadenza dei 120 giorni è inserito lo stato di sospensione della domanda con la seguente causale: “Mancata presentazione per il primo appuntamento presso i servizi sociali entro 120 giorni.

    Gli interessati devono essere convocati o presentarsi per il primo appuntamento presso i Servizi sociali  ento i 120 giorni con le regole sopra citate

    Viene specificato che  i Servizi sociali hanno a disposizione  nella piattaforma dedicata GEPI, gli elenchi dei nuclei familiari beneficiari con l’indicazione della data di decorrenza dei 120 giorni,  pertanto dovrebbero  convocare i nuclei familiari in tempo per  evitare la sospensione dell’erogazione della mensilità spettante oppure per sbloccare la sospensione già avvenuta.

    ATTENZIONE:   E' possibile presentarsi anche senza convocazione.

    Gli eventi che è possibile annotare nel sistema sono:

    1. •  “Avvenuto incontro” a seguito di convocazione;
    2. •  “Presentazione spontanea” di un componente del nucleo familiare;
    3. •  “Giustificato motivo” per la mancata presentazione del nucleo familiare.  

    In quest’ultimo caso resta permane per i Servizi sociali l’obbligo  della convocazione del nucleo familiare entro termini congrui, tenuto conto della motivazione presentata, senza dovere aspettare la successiva scadenza.  

    Le registrazioni che perverranno entro il giorno 20 del mese saranno rielaborate in tempo utile per il pagamento nello stesso mese

    Quelle che verranno inserite successivamente  saranno rielaborate per i pagamenti del mese successivo e i I beneficiari recupereranno gli arretrati

    Si ricorda, da ultimo, che per le domande presentate a fare data dal 1° marzo 2024, il termine di 120 giorni decorre dalla data di sottoscrizione del Patto di attivazione digitale del nucleo familiare.

    Assegno di inclusione : gli obblighi di incontri successivi

    Il messaggio precisa ancora che i beneficiari  diversi da quelli obbligati al lavoro sono tenuti a presentarsi presso i Servizi sociali ogni 90 giorni per aggiornare la loro posizione. In caso di mancata presentazione il beneficio economico è sospeso. restano esclusi  i componenti del nucleo familiare di età pari o superiore a 60 anni, i componenti con disabilità certificata ai fini ISEE  e le donne vittime di violenza, con o senza figli, prese in carico dai centri antiviolenza (sempr che non siano unico componente adulto del nucleo).

    I componenti tenuti all’obbligo di attivazione lavorativa  invece dopo il primo incontro, devono, presentarsi ogni 90 giorni ai Centri per l’impiego o alle agenzia per il lavoro per aggiornare la propria posizione,  pena la sospensione del beneficio economico.

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    Supporto Formazione e lavoro: chiarimenti ANPAL

    È stata creata nella sezione Connettere del portale Anpal, una nuova  pagina che contiene  chiarimenti sulle procedure amministrative e tecniche  che vengono seguite nell'attuazione delle misure per  il Supporto per la formazione e il lavoro (SFL). 

    Nella pagina, verranno riportate con costante aggiornamento,  sotto forma di Domande e Risposte  le comunicazioni trasmesse da Anpal ai/lle referenti regionali del Sistema informativo unitario delle politiche attive del lavoro (Siu) per la gestione delle procedure di coinvolgimento dei partecipanti attuate dai diversi enti coinvolti (Centri per l'Impiego INPS ecc.)

    Si ricorda che iI Supporto per la formazione e il lavoro è la nuova misura prevista dal Decreto Lavoro 48 2023 in sostituzione delle politiche attive del lavoro connesse al Reddito di Cittadinanza  e intende favorire la partecipazione a progetti di formazione, di orientamento e accompagnamento al lavoro, di qualificazione e riqualificazione professionale e di politiche attive del lavoro per persone di età compresa tra i 18 e i 59 anni, a rischio di esclusione sociale e lavorativa. E' in vigore idal 1 settembre 2023.

    Tra i chiarimenti forniti si evidenzia  ad esempio che 

    •  Se la persona oggetto delle misure  intende farsi prendere in carico da altro Cpi in una Regione diversa , deve recarsi presso il nuovo Cpi.  Il nuovo Cpi dell’altra Regione deve eseguire la presa in carico della Sap e far sottoscrivere un nuovo patto di servizio Gol, previo assessment.  Conseguentemente va avvisata Anpal, che procederà ad assegnare la visibilità della domanda al nuovo Cpi.
    •  le assegnazioni ai Progetti utili alla collettività (Puc) possono essere eseguite solo dal Cpi competente per residenza (come da regola di gestione dei Puc indicata dal Mlps).
    • In presenza di un patto di servizio  attivo la competenza è del Cpi che ha in carico il patto di servizio. Le domande SFL pervenute da Inps saranno indirizzate a tale Cpi.
    • In assenza di un patto, ma in presenza di Did, la competenza è del Cpi indicato in fase di Did. Le domande saranno indirizzate a tale Cpi per la successiva presa in carico.

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    Supporto formazione e lavoro: regole e istruzioni per le domande

    Sono stati pubblicati sul sito del ministero del lavoro  e in GU i decreti attuativi  di una delle due nuove misure di supporto contro la povertà previste dal decreto lavoro 2023(D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni in legge 3 luglio 2023, n. 85) che sostituiscono parzialmente il reddito di cittadinanza.

     Si tratta, ricordiamo di: 

    1. Assegno di inclusione  ADI  – per le famiglie con minori, anziani e disabili, che entra in vigore da gennaio 2024 e del 
    2. Supporto formazione lavoro SFL  – per  soggetti tra 18 e 59 anni  con ISEE  fino a 6mila euro, che parte il 1 settembre 2023.

    I due decreti riguardano in particolare:

    Il Supporto per la formazione e il lavoro è una misura di attivazione al lavoro, mediante la partecipazione a progetti di:

    • formazione, 
    • qualificazione e riqualificazione professionale, 
    • orientamento, 
    • accompagnamento al lavoro 
    • e di politiche attive del lavoro comunque denominate (art. 12 del D.L. Lavoro 2023).

    La  partecipazione ai progetti  dà  diritto ad un contributo economico di 350 euro per 12 mesi.

    Vediamo piu in dettaglio le regole e le istruzioni per fare domanda pubblicate dall'INPS con la circolare 77 del 29  agosto 2023.

    Supporto formazione e lavoro: i requisiti 

    Il Supporto per la formazione e il lavoro è utilizzabile: 

    • dai singoli componenti di età compresa tra 18 e 59 anni, 
    • di nuclei familiari con un valore dell'ISEE familiare non superiore a euro 6.000 annui, 
    • che non hanno i requisiti per accedere all'Assegno di inclusione. 

    Non sono esclusi titolari di contratti di lavoro purché con reddito che consenta il rispetto dell'ISEE previsto. 

    Sono esclusi:

    •  soggetti sottoposti a misura cautelare personale, a misura di prevenzione o che hanno avuto sentenze definitive di condanna  nei dieci anni precedenti la richiesta,
    •  soggetti disoccupati, a seguito di dimissioni volontarie, nei dodici mesi precedenti la domanda  fatte salve le dimissioni per giusta causa, nonché la risoluzione consensuale del rapporto

    Il Supporto per la formazione e il lavoro può essere utilizzato anche dai singoli componenti dei nuclei che percepiscono l'Assegno di Inclusione che decidono di partecipare ai percorsi pur non essendo obbligati ,   purché non siano calcolati nella scala di equivalenza per la percezione dell'Assegno.

    Il SFL è incompatibile con

    • Reddito di cittadinanza e 
    •  altri sostegni come cassa integrazione e indennità di disoccupazione.

    Supporto formazione e lavoro: istruzioni per le domande

    Dal 1 settembre è  possibile fare domanda all'INPS  per il supporto per la formazione e lavoro, in modalità telematica  nella sezione SFL 

    La domanda può essere presentata:

    • direttamente dal sito internet www.inps.it, accedendo tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di Identità Elettronica) nell’apposita sezione dedicata al SFL dal 1° settembre 2023;
    • presso gli Istituti di patronato 

    Nella richiesta l’interessato 

    • rilascia la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di un'attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva (DID)
    •  se è  di età compresa tra i 18 e i 29 anni e  ha adempiuto all’obbligo di istruzione  deve dimostrare l’iscrizione a un percorso di istruzione per adulti di primo livello
    • autorizza la trasmissione dei dati contenuti nella domanda ai centri per l’impiego, alle agenzie per il lavoro e agli enti autorizzati all’attività di intermediazione e servizi per il lavoro.

    Supporto formazione e lavoro: come  funziona

    Dopo la presentazione della domanda,  si potrà accedere al portale SIISL   precompilare il Patto di attivazione digitale ( PAD), che diverrà operativo all’esito positivo dell’istruttoria della domanda.

    Nel patto di attivazione digitale, il beneficiario del SFL oltre a fornire le informazioni necessarie,  si impegna a presentarsi alla convocazione del servizio per il lavoro competente per la stipula del patto di servizio personalizzato, e conferma l’autorizzazione alla trasmissione dei propri dati ai centri per l’impiego (CPI), alle Agenzie per il lavoro e agli enti di intermediazione  

    In questo modo  attraverso la piattaforma potrà ricevere offerte di lavoro e servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro, ovvero essere inserito in specifici progetti di formazione erogati da:

    •  soggetti, pubblici o privati, accreditati dalla Regione o
    • da fondi paritetici interprofessionali e
    •  da enti bilaterali. 

    L'interessato può autonomamente individuare progetti di formazione  ai quali essere ammesso e, in tal caso, deve darne immediata comunicazione attraverso la piattaforma SIISL.

    La partecipazione  alle attività per l'attivazione nel mondo del lavoro determina l'accesso al beneficio economico pari ad un importo mensile di 350 euro

    Tale importo è erogato per tutta la durata della misura, entro un limite massimo di 12 mensilità,  mediante bonifico mensile da parte dell'INPS

    L'interessato è tenuto a dare conferma, almeno ogni 90 giorni, ai servizi competenti, anche in via telematica, della partecipazione a tali attività. In mancanza di conferma, il beneficio è sospeso. 

    La mancata iscrizione a percorsi di istruzione degli adulti di primo livello  per l'adempimento dell'obbligo di istruzione  comporta la non erogazione del contributo.

    Erogazione Contributo 350 euro per il SFL 

    La circolare specifica che l’importo  del contributo per il SFL  erogato non è frazionabile nel mese. Pertanto, l’erogazione della misura  avverrà come negli esempi riportati :

     

    1^ attività/corso

    attività/corso avviato dal 27 settembre 2023 al 3 gennaio 2024

    il beneficio verrà erogato per 5 mensilità

    2^ attività/corso successiva alla prima

    ulteriore attività/corso avviato dal 18 gennaio 2024 al 31 maggio 2024

    ulteriore erogazione  per 4 mensilità 

    2^ attività/corso successiva alla prima

    ulteriore attività/corso avviato dal 18 gennaio 2024 al 20 dicembre 2024

    ulteriore erogazione per 7 mensilità  (12 mesi complessivi) 

    2^ attività/corso successiva alla prima

    ulteriore attività/corso avviato dal 3 marzo 2024 al 31 ottobre 2024

    l’ulteriore erogazione verrà effettuata per 7 mensilità da marzo 2024 a settembre 2024 (12 mesi complessivi). Nel mese di febbraio 2024 l’erogazione della misura è sospesa

    Nel caso in cui  il beneficiario abbia già firmato un un patto di servizio personalizzato  o in cui il soggetto risulti già coinvolto anche prima della presentazione della domanda del SFL, la decorrenza del pagamento  potrà essere anticipata alla data di sottoscrizione del PAD.