• Sussidi, Social Card, Assegno inclusione, RDC

    Premi Inail 2024 per percettori ADI, SFL e volontari in Progetti di pubblica utilità

    I beneficiari del Supporto Formazione Lavoro e dell'Assegno di inclusione , oltre che chi è impegnato volontariamente in progetti di pubblica utilità, coe   ex beneficiari del Reddito di cittadinanza , godono della tutela Inail contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali .

    La misura, prevista dal DL Lavoro 48 2023,  è diventata operativa con il  Decreto direttoriale del Ministero del lavoro del 4 settembre 2023 . 

    Come specificato dal Ministero con la nota n. 12462/2023 del 12 settembre,  il DD 272/2023,  ha esteso la polizza INAIL in favore dei seguenti soggetti:

    1. ex beneficiari del reddito di cittadinanza che abbiano terminato il periodo di erogazione nel 2023 e vogliano partecipare su base volontaria ai Progetti utili alla collettività (PUC), per un periodo non superiore a sei mesi, 
    2. beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro (SFL) che  richiedano di partecipare su base volontaria ai PUC 

    Per questi lavoratori va applicato il  premio speciale unitario giornaliero per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali previsto  dalla  determina INAIL 3/2020, che include fra i soggetti assicurati “le persone, sempre su base volontaria, non beneficiarie del reddito di cittadinanza ma comunque in condizioni di povertà”.  La nota  specificava anche  che l’effettiva partecipazione al PUC da parte del richiedente è una delle condizioni necessarie  ottenere il supporto economico SFL .

    Con il decreto 68 del 24.4.2024 pubblicato sul sito del Minsitero il 31 maggio  è stata approvata la delibera inail che ha innalzato il premio previsto per questi lavoratori.

    In particolare  il premio speciale unitario per l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, ai sensi dell’articolo 42 del DPR n. 1124/1965, è fissato per il 2024, nella  misura di euro 1,04 per singola giornata di attività prestata 

    a cui va aggiunto l’addizionale ex Anmil pari all’1% (articolo 181 DPR 30 giugno 1965 n. 1124), per    i soggetti impegnati nei Progetti utili alla collettività (PUC)

    1.  beneficiari dell’Assegno di Inclusione (Adi) ,
    2.  beneficiari del Supporto  per la formazione e il lavoro (SFL), nonché 
    3. per le persone in condizione di povertà individuate con appositi provvedimento del Ministero del lavoro, che su base  volontaria partecipano a Progetti utili alla collettività (PUC)

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    Domande Assegno inclusione: richieste riesame dal 27.2

    Le richieste di riesame delle domande per l'assegno di inclusione respinte  possono essere inviate a partire dal 27 febbraio prossimo,  data dalla quale saranno disponibili sul sito istituzionale le motivazioni . Lo precisa  dall'INPS  nel messaggio 684 del 14 febbraio 2024  in cui riepiloga  le procedura di risposta  alle domande del nuovo sussidio per i nuclei familiari meno abbienti . 

    L'istituto ricorda  che per ottenere l'assegno  è necessario sia 

    1. presentare la richiesta all'INPS che
    2. firmare il patto di attivazione digitale PAD 

    superando poi i controlli preventivi sul possesso dei requisiti 

    L'esito delle domande è disponibile nella procedura gestionale accedendo con le proprie credenziali SPID o CIE o CNS

    Di seguito i chiarimenti sui diversi casi che si possono verificare  riepilogati anche nell'allegato 1  al messaggio.

    Assegno di inclusione: domande accolte e respinte

    L'istituto ricorda che per le domande accolte  i beneficiari  possono ritirare la carta ADI nell'ufficio postale,  che viene consegnata anche se il titolare non ha ricevuto l'avviso tramite SMS

    Le domande che a seguito dell’istruttoria risultano prive di alcuni requisiti previsti dalla norma sono respinte.  

    Nella procedura ADI, accessibile dal portale istituzionale dell’INPS,  è consultabile lo stato della domanda e, nel caso di reiezione, la relativa causale. Dal prossimo 27 febbraio sarà disponibile anche il dettaglio delle singole causali di reiezione.

    Nei casi di reiezione, il richiedente la misura può presentare motivata  istanza di riesame alla sede INPS, territorialmente competente, entro 30 giorni dalla data in cui ha ricevuto comunicazione dell’esito, o presentare ricorso giudiziario.

    Assegno di inclusione: domande respinte

    Le domande che a seguito dell’istruttoria risultano prive di alcuni requisiti previsti sono respinte.  

    Nella procedura ADI nel  portale INPS,  è consultabile lo stato della domanda e, nel caso di reiezione, la relativa causale. 

    Dal prossimo 27 febbraio sarà disponibile anche il dettaglio delle singole causali di reiezione.

    La  richiesta di riesame  va presentata alla sede INPS, territorialmente competente, entro 30 giorni dalla data in cui il titolare  ha ricevuto comunicazione dell’esito.

    Puo anche essere presentato ricorso giudiziario.

    Domande assegno di inclusione in stato di EVIDENZA o di SOSPENSIONE per dati ISEE

    Quando le domande ADI hanno necessità di un supplemento istruttorio esse vengono poste nello stato di “evidenza” o di “sospensione”.

     In particolare, sono poste in stato “evidenza” e potranno essere gestite dalle Strutture territoriali, le domande la cui attestazione ISEE presenta omissioni e/o difformità, a seguito dei controlli automatizzati effettuati da Agenzia delle Entrate:

    1. sui dati del patrimonio mobiliare auto dichiarati nel Quadro FC2 sez. I e II;
    2. sui dati reddituali eccezionalmente auto dichiarati nel Quadro FC8 sez. II della DSU (nei casi in cui all’interno del nucleo siano presenti componenti esonerati dalla dichiarazione dei redditi).

    In questi casi la Sede  INPS invia apposita comunicazione al soggetto richiedente la prestazione ADI, con la quale richiede di:

             presentare alla sede di competenza idonea documentazione per dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella DSU;

    –         presentare una nuova DSU, comprensiva delle informazioni in precedenza omesse o diversamente esposte; la nuova DSU dovrà essere presentata alla sede di competenza

    –         rettificare la DSU, con effetto retroattivo, esclusivamente qualora quest’ultima sia stata presentata tramite CAF e quest’ultimo abbia commesso un errore materiale. In tal caso, all’atto della rettifica, il CAF dovrà inserire nel campo “data di presentazione” la data di iniziale presentazione della DSU che si intende rettificare. Si precisa che tale funzione non è attiva qualora l’utente abbia agito con le sue credenziali di accesso.

    • Se nel termine di 60 giorni sono stati presentati i documenti giustificativi oppure se è stata rettificata l’attestazione ISEE, o se è stata presentata una nuova DSU  la domanda viene sbloccata 
    • se, diversamente, nel termine di 60 giorni, l’utente non presenta giustificativi  oppure i documenti presentati non sono idonei a la domanda viene respinta.

    Assegno inclusione.: Domande “sospese” per discordanza nucleo familiare

    In caso di discordanza  tra  quanto dichiarato in dsu e i dati presenti nell’anagrafe in tema di nucleo familiare la domanda di ADI viene  posta automaticamente in “sospensione”, al fine di consentire alle sedi territoriali l’accertamento del nucleo  in quanto ci sono e eccezioni che fanno sì che i componenti dei nuclei familiari ai fini ISEE, in alcune ipotesi, non coincidano con quelli risultanti dallo stato di famiglia del dichiarante della DSU 

    All’esito delle verifiche l’operatore potrà, pertanto, confermare la discordanza sul sistema ISEE, e porre la domanda ADI in  stato "respinta"  oppure "accolta" 

    Le domande assoggettate al controllo preventivo saranno comunque automaticamente elaborate, decorsi 60 giorni dall’inizio della sospensione, in assenza di conferma della discordanza da parte dell’operatore di sede.

    Ulteriori motivi di “sospensione” della domanda sono legati  ad altre cause, ad esempio allo stato di informatizzazione degli archivi comunali .

    In questi casi , in assenza di riscontro entro sessanta giorni  INPS procede comunque  ad accogliere la richiesta.

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    Assegno Unico: domanda 2024 per i percettori di ADI

    Con il messaggio 2632 del 12 luglio 2023 INPS aveva fornito le prime indicazioni per i percettori del Reddito di Cittadinanza, terminato  per molti  a luglio 2023   per fare posto:

    •  all'Assegno di inclusione (dal 2024) oppure 
    • al Supporto per la formazione e il lavoro da settembre 2023,

     come previsto dalla  legge di bilancio 2023 e dal decreto legge  48 2023 del Governo Meloni.

    In particolare l'istituto si sofferma  sulla fruizione dell'Assegno Unico e universale per i figli maggiorenni da parte dei nuclei che percepivano il RDC e non avranno più diritto dal 1 gennaio 2024

    Come noto per i percettori di reddito di cittadinanza l'importo dell'Assegno unico veniva erogato  nella carta RDC, conguagliando la  quota per i figli a carico

    Il 7 agosto  l'istituto di previdenza ha pubblicato un messaggio n. 2896/2023  con le indicazioni operative  sui  pagamenti dell'Assegno unico fino a febbraio 2024

    Con il messaggio 258 2024 l'istituto ricorda  ai percettori del nuovo Assegno di inclusione  che sono tenuti a inoltrare una nuova domanda di Assegno Unico . Vedi ultimo paragrafo.

    Regime transitorio  Reddito di cittadinanza dopo il Decreto Lavoro 48 2023

    L'istituto ribadisce che pur rimanendo confermata la previsione generale relativa al riconoscimento del Reddito di cittadinanza nel limite massimo di sette mensilità  per i nuclei composti solo da soggetti "occupabili" (tra 18 e 59 anni senza disabilità o carichi di cura)  e, comunque, non oltre il termine del 31 dicembre 2023, l’articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 48/2023 ha previsto che tale  limite temporale non si applica per i percettori del Reddito di cittadinanza per i quali venga comunicata all’INPS la presa in carico da parte dei servizi sociali entro il suddetto termine di sette mesi, e comunque non oltre il 31 ottobre 2023

    In questi casi i percettori potranno continuare a fruire del Reddito di cittadinanza fino al 31 dicembre 2023.

    Necessario a questo fine che l'istituto riceva dai servizi sociali  del Comune non oltre il 31 ottobre 2023, la comunicazione della presa in carico;  in caso contrario l’erogazione  del Reddito di cittadinanza viene interrotta  ma può riprendere per tutte  le mensilità sospese,  dopo tale comunicazione.

    Si ricorda anche che per i nuclei familiari al cui interno siano presenti :

    • persone con disabilità, come definite ai sensi del regolamento in materia di ISEE, di cui al D.P.C.M. n. 159/2013, 
    • minorenni o 
    • persone con almeno sessanta anni di età 

    la scadenza   è fissata al  31 dicembre 2023, con eventuale  diritto poi al nuovo Assegno di Inclusione. 

    Domanda Assegno unico  e termine del Reddito di Cittadinanza

    Nel messaggio 2632/2023  INPS  richiedeva ai  nuclei familiari aventi diritto alla prestazione di Assegno unico e universale  dopo la scadenza delle sette mensilità del Reddito di cittadinanza,  di fare  domanda  entro l’ultimo giorno del mese di competenza del Reddito di cittadinanza, 31 luglio 2023.

    Nelle ipotesi di sospensione del Reddito  in attesa della  presa in carico dei soggetti non attivabili al lavoro, il termine è fissato al  31 ottobre 2023.

    In tali casi, a seguito della presentazione della domanda, l’Assegno unico e universale verrà erogato per l’intero importo spettante, salvo eventuali conguagli d’ufficio nel caso di ripresa temporanea dell’erogazione del Reddito di cittadinanza per la presa in carico da parte dei servizi sociali, come in precedenza specificato.

    Anche i nuclei ai quali non si applica il limite di sette mensilità, dovranno presentare autonoma domanda per il riconoscimento dell’AUU, qualora percepiscano la quota integrativa entro l’ultimo giorno del mese di competenza del Reddito di cittadinanza cosi che potranno ricevere  l'assegno unico con continuità  dal mese successivo alla cessazione  del Rdc.

     L'inps ricordava, infine, che  dal 1° gennaio 2024, tutti i nuclei familiari con figli a carico, qualora non l’avessero già presentata in precedenza, dovranno presentare la domanda di AUU per percepire la prestazione aggiornata,  dal 1° marzo 2024. 

    La richiesta di AUU per i percettori di ADI

    come anticipato nei messaggi precedenti INPS ricorda che a decorrere dalla mensilità di marzo 2024, è necessario presentare una nuova domanda di Assegno unico e universale per i figli a carico. L’eventuale presentazione della domanda di ADI da parte dei nuclei potenziali beneficiari della nuova misura, infatti, non sostituisce in alcun modo la domanda di AUU 

    L'obbligo vale anche per i nuclei familiari che includono figli nella fascia di età compresa tra 18 e 21 anni, per i quali è intervenuta la sospensione del RdC nel corso dell’anno 2023  e per i quali l’INPS garantisce la fruizione della prestazione fino alla competenza del mese di febbraio 2024. 

    L'istituto sottolinea l'importanza di verificare la correttezza dei dati di pagamento in particolare del codice IBAN del conto corrente o della carta prepagata, che deve essere intestato/cointestato al richiedente la prestazione.

    La domanda di  AUU e l’ISEE aggiornato possono essere presentati entro il termine del 30 giugno 2024, senza perdita degli arretrati.

    In assenza dell’ISEE  aggiornato infatti  l'assegno unico sarà versato a partire dal mese di marzo 2024  con l'importo minimo e solo con  nuova Dichiarazione sostitutiva unica (DSU)  presentata entro il 30 giugno 2024, gli importi eventualmente già erogati per l’annualità 2024 saranno adeguati a partire dal mese di marzo 2024 con la corresponsione dei relativi arretrati.

    La domanda di Assegno Unico  va inoltrata in modalità telematica attraverso:

    –    il sito internet dell’Istituto (www.inps.it), ed autenticandosi con SPID, Carta Nazionale dei Servizi (CNS) e Carta di Identità Elettronica (CIE);

    –    gli Istituti di patronato 

    a questo LINK.

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    Bonus casa ai privati per alluvione: nuova ordinanza

    Pubblicata ieri in Gazzetta Ufficiale l'ordinanza del Commissario straordinario per l'alluvione in Emilia Marche e Toscana  ,nominato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

     Il provvedimento è datato 22 agosto 2023 e regola l'erogazione  del contributo di autonoma  sistemazione  (CAS)  ai  nuclei  familiari  sgomberati  o  evacuati  dalle  proprie  abitazioni  previsto dal   decreto-legge  1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge  31  luglio 2023, n. 100.

      Facendo seguito alla prima ordinanza della Protezione Civile del 8 maggio 2023, che stanziava un primo fondo di 10 milioni di euro, vengono individuate  ulteriori risorse  per il finanziamento del contributo. Inoltre  vengono chiariti i requisiti,  gli importi, parametrati al numero di componenti della famiglia, i tempi di rendicontazione e i controlli obbligatori da parte dei Comuni.

    Ecco le principali indicazioni.

    Contributo autonoma sistemazione alluvione Emilia a chi spetta

     Il   contributo per l'autonoma sistemazione  è destinato ai nuclei  familiari  dei territori   che  in conseguenza degli  eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 1° maggio 2023,  verificatisi nella Province  di  Reggio-Emilia,  Modena,  Bologna, Ferrara, Ravenna, Forli-Cesena e Rimini.

    1. abbiano avuto  l'  abitazione, principale, abituale e continuativa distrutta in tutto o in parte, oppure 
    2.  sgomberata  in esecuzione  di  specifici  provvedimenti  delle  competenti  autorità'.

     Il beneficio di cui al comma 1 e' concesso: 

    •     a prosecuzione di quanto gia' previsto  per  il  periodo  dal  l° maggio 2023 al 31 luglio 2023; 
    •       previa istruttoria da parte del comune  e  relativo  controllo  a campione circa la  veridicita'  delle  dichiarazioni

    Non spetta nel caso in cui gli enti locali abbiano fornito alloggi sostitutivi a titolo gratuito. 

    Bonus casa alluvione Emilia: importo 

     Il contributo e' concesso nella misura di 

    •  euro  400,00  mensili  per i nuclei monofamiliari, 
    •  euro  500,00  mensili  per  i  nuclei da due unita',
    • euro 700,00 mensili  per  quelli composti da tre unita', 
    • euro 800,00 mensili per quelli composti da  quattro unita', 
    • fino ad un massimo  di  euro  900,00  mensili  per  i nuclei familiari composti da cinque o piu' unita'. 

     E' previsto un contributo aggiuntivo di euro 200,00 mensili  per  ogni componente il nucleo  familiare  che  risulti  alla  data  degli eventi in una o piu delle seguenti condizioni

    • di eta' superiore a sessantacinque anni, 
    •  portatore  di handicap  o  
    • disabile  con  una  percentuale  di  invalidita'  non inferiore al 67 per cento. 

     Per il periodo inferiore al mese, il contributo  si calcola dividendo l'importo mensile per il numero  dei  giorni  del  mese  di riferimento  moltiplicato  per  i  giorni  di   mancata   fruibilita'  dall'abitazione.

    ATTENZIONE . In caso di accertata mancanza dei requisiti ovvero di  ritardata o mancata comunicazione delle variazioni che avrebbero comportato  la riduzione o la sospensione del contributo, i Comuni  provvederanno  a richiedere  la  restituzione  delle   somme   indebitamente percepite.

    Bonus casa alluvione Emilia: i controlli 

    L'ordinanza specifica che i controlli dovranno essere effettuati in misura non inferiore al 20 per cento delle  domande pervenute a ciascun Comune e che in caso di insussistenza dei requisiti I comuni possono dichiarare l'inammissibilità delle domande .

    Inoltre   i Comuni  sono  tenuti  a  verificare  l'effettivo   abbandono  dell'abitazione  attraverso sopralluoghi presso le abitazioni sgomberate da parte  del  personale della Polizia  locale  e/o  delle  Forze  dell'ordine,  da  ripetersi  nell'intero arco temporale di fruizione del contributo. 

    Rendicontazione  contributi   di   autonoma  sistemazione  e   rimborso ai Comuni

    I Comuni interessati  dovranno trasmettere  all'indirizzo di  Posta  elettronica  certificata  del  Commissario   straordinario  ([email protected]) l'elenco riepilogativo delle domande per le quali  dovra'  essere erogato il contributo,  utilizzando  lo  schema  allegato all' ordinanza,  unitamente  alla  richiesta  di trasferimento delle  risorse  finanziarie , nei termini seguenti   

    •     a) entro il 10 novembre 2023, per il periodo 1° agosto 2023 –  31 ottobre 2023; 
    •     b) entro il 10 febbraio 2024, per il periodo 1° novembre  2023  – 31 gennaio 2024; 
    •     c) entro il 10 maggio 2024, per il periodo 1° febbraio 2024 –  30 aprile 2024; 
    •     d) entro il 10 luglio 2024, per il periodo 1° maggio  2024  –  30  giugno 2024.
    Allegati:
  • Sussidi, Social Card, Assegno inclusione, RDC

    Supporto formazione e lavoro: regole e istruzioni per le domande

    Sono stati pubblicati sul sito del ministero del lavoro  e in GU i decreti attuativi  di una delle due nuove misure di supporto contro la povertà previste dal decreto lavoro 2023(D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni in legge 3 luglio 2023, n. 85) che sostituiscono parzialmente il reddito di cittadinanza.

     Si tratta, ricordiamo di: 

    1. Assegno di inclusione  ADI  – per le famiglie con minori, anziani e disabili, che entra in vigore da gennaio 2024 e del 
    2. Supporto formazione lavoro SFL  – per  soggetti tra 18 e 59 anni  con ISEE  fino a 6mila euro, che parte il 1 settembre 2023.

    I due decreti riguardano in particolare:

    Il Supporto per la formazione e il lavoro è una misura di attivazione al lavoro, mediante la partecipazione a progetti di:

    • formazione, 
    • qualificazione e riqualificazione professionale, 
    • orientamento, 
    • accompagnamento al lavoro 
    • e di politiche attive del lavoro comunque denominate (art. 12 del D.L. Lavoro 2023).

    La  partecipazione ai progetti  dà  diritto ad un contributo economico di 350 euro per 12 mesi.

    Vediamo piu in dettaglio le regole e le istruzioni per fare domanda pubblicate dall'INPS con la circolare 77 del 29  agosto 2023.

    Supporto formazione e lavoro: i requisiti 

    Il Supporto per la formazione e il lavoro è utilizzabile: 

    • dai singoli componenti di età compresa tra 18 e 59 anni, 
    • di nuclei familiari con un valore dell'ISEE familiare non superiore a euro 6.000 annui, 
    • che non hanno i requisiti per accedere all'Assegno di inclusione. 

    Non sono esclusi titolari di contratti di lavoro purché con reddito che consenta il rispetto dell'ISEE previsto. 

    Sono esclusi:

    •  soggetti sottoposti a misura cautelare personale, a misura di prevenzione o che hanno avuto sentenze definitive di condanna  nei dieci anni precedenti la richiesta,
    •  soggetti disoccupati, a seguito di dimissioni volontarie, nei dodici mesi precedenti la domanda  fatte salve le dimissioni per giusta causa, nonché la risoluzione consensuale del rapporto

    Il Supporto per la formazione e il lavoro può essere utilizzato anche dai singoli componenti dei nuclei che percepiscono l'Assegno di Inclusione che decidono di partecipare ai percorsi pur non essendo obbligati ,   purché non siano calcolati nella scala di equivalenza per la percezione dell'Assegno.

    Il SFL è incompatibile con

    • Reddito di cittadinanza e 
    •  altri sostegni come cassa integrazione e indennità di disoccupazione.

    Supporto formazione e lavoro: istruzioni per le domande

    Dal 1 settembre è  possibile fare domanda all'INPS  per il supporto per la formazione e lavoro, in modalità telematica  nella sezione SFL 

    La domanda può essere presentata:

    • direttamente dal sito internet www.inps.it, accedendo tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di Identità Elettronica) nell’apposita sezione dedicata al SFL dal 1° settembre 2023;
    • presso gli Istituti di patronato 

    Nella richiesta l’interessato 

    • rilascia la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di un'attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva (DID)
    •  se è  di età compresa tra i 18 e i 29 anni e  ha adempiuto all’obbligo di istruzione  deve dimostrare l’iscrizione a un percorso di istruzione per adulti di primo livello
    • autorizza la trasmissione dei dati contenuti nella domanda ai centri per l’impiego, alle agenzie per il lavoro e agli enti autorizzati all’attività di intermediazione e servizi per il lavoro.

    Supporto formazione e lavoro: come  funziona

    Dopo la presentazione della domanda,  si potrà accedere al portale SIISL   precompilare il Patto di attivazione digitale ( PAD), che diverrà operativo all’esito positivo dell’istruttoria della domanda.

    Nel patto di attivazione digitale, il beneficiario del SFL oltre a fornire le informazioni necessarie,  si impegna a presentarsi alla convocazione del servizio per il lavoro competente per la stipula del patto di servizio personalizzato, e conferma l’autorizzazione alla trasmissione dei propri dati ai centri per l’impiego (CPI), alle Agenzie per il lavoro e agli enti di intermediazione  

    In questo modo  attraverso la piattaforma potrà ricevere offerte di lavoro e servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro, ovvero essere inserito in specifici progetti di formazione erogati da:

    •  soggetti, pubblici o privati, accreditati dalla Regione o
    • da fondi paritetici interprofessionali e
    •  da enti bilaterali. 

    L'interessato può autonomamente individuare progetti di formazione  ai quali essere ammesso e, in tal caso, deve darne immediata comunicazione attraverso la piattaforma SIISL.

    La partecipazione  alle attività per l'attivazione nel mondo del lavoro determina l'accesso al beneficio economico pari ad un importo mensile di 350 euro

    Tale importo è erogato per tutta la durata della misura, entro un limite massimo di 12 mensilità,  mediante bonifico mensile da parte dell'INPS

    L'interessato è tenuto a dare conferma, almeno ogni 90 giorni, ai servizi competenti, anche in via telematica, della partecipazione a tali attività. In mancanza di conferma, il beneficio è sospeso. 

    La mancata iscrizione a percorsi di istruzione degli adulti di primo livello  per l'adempimento dell'obbligo di istruzione  comporta la non erogazione del contributo.

    Erogazione Contributo 350 euro per il SFL 

    La circolare specifica che l’importo  del contributo per il SFL  erogato non è frazionabile nel mese. Pertanto, l’erogazione della misura  avverrà come negli esempi riportati :

     

    1^ attività/corso

    attività/corso avviato dal 27 settembre 2023 al 3 gennaio 2024

    il beneficio verrà erogato per 5 mensilità

    2^ attività/corso successiva alla prima

    ulteriore attività/corso avviato dal 18 gennaio 2024 al 31 maggio 2024

    ulteriore erogazione  per 4 mensilità 

    2^ attività/corso successiva alla prima

    ulteriore attività/corso avviato dal 18 gennaio 2024 al 20 dicembre 2024

    ulteriore erogazione per 7 mensilità  (12 mesi complessivi) 

    2^ attività/corso successiva alla prima

    ulteriore attività/corso avviato dal 3 marzo 2024 al 31 ottobre 2024

    l’ulteriore erogazione verrà effettuata per 7 mensilità da marzo 2024 a settembre 2024 (12 mesi complessivi). Nel mese di febbraio 2024 l’erogazione della misura è sospesa

    Nel caso in cui  il beneficiario abbia già firmato un un patto di servizio personalizzato  o in cui il soggetto risulti già coinvolto anche prima della presentazione della domanda del SFL, la decorrenza del pagamento  potrà essere anticipata alla data di sottoscrizione del PAD.