-
Carta dedicata a te 2025: riconferma fino al 2027
Il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF), di concerto con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il Ministero del Lavoro e e il Ministero dell’Economia ha emanato il decreto 30 luglio 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 186 del 12 agosto 2025, che disciplina l’erogazione del contributo economico di 500 euro per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità a favore dei nuclei familiari in stato di bisogno.
La misura, finanziata con 500 milioni di euro per il 2025 più le eventuali economie residue del “Fondo alimentare 2024”, mira a sostenere le famiglie colpite dal caro vita e a favorire un’equa distribuzione delle risorse sull’intero territorio nazionale.
Con il messaggio 2519 del 1 settembre 2025 INPS ha chiarito le indicazioni operative per.
- l’accesso alla misura in oggetto e per
- la gestione degli elenchi da parte degli operatori abilitati dei Comuni.
Con messaggio 2623 del 9 settembre l'istituto informa che in data 10 settembre 2025 alle ore 14:00, nell’applicativo web dedicato ai Comuni, sarà aperto il servizio in cui sono inserite le liste dei beneficiari per l’erogazione del contributo per l’annualità 2025.
AGGIORNAMENTO 19 OTTOBRE 2025
Il consiglio dei ministri del 18 ottobre 2025 ha approvato nella bozza della legge di bilancio per il 2026 anche lo stanziamento di 500 milioni annui per il rinnovo della Carta dedicata a te per le annualità 2026 e 2027. La bozza del testo deve essere comunque approvata dal Parlamento e successivamente saranno definiti i requisiti di accesso.
Vediamo di seguito tutte le istruzioni 2025
Requisiti per ottenere il contributo
Possono beneficiare del contributo i nuclei familiari residenti in Italia che, alla data di pubblicazione del decreto, possiedano:
- ISEE ordinario in corso di validità non superiore a 15.000 euro annui;
- iscrizione di tutti i componenti nell’Anagrafe comunale della popolazione residente.
Sono esclusi i nuclei che includono percettori di:
- Assegno di inclusione o Reddito di cittadinanza;
- Carta acquisti o altre misure di sostegno al reddito (nazionali, regionali o comunali);
- Trattamenti come NASPI, DIS-COLL, indennità di mobilità, CIG, fondi di solidarietà o altre integrazioni salariali.
Il contributo è unico per nucleo familiare e ammonta a 500 euro.
Modalità di erogazione, utilizzo – Accreditamento degli esercizi commerciali
L’erogazione avverrà tramite carte elettroniche prepagate e ricaricabili Postepay, messe a disposizione da Poste Italiane e consegnate agli aventi diritto a partire da settembre 2025.
Le carte saranno operative solo dopo l’accredito e dovranno essere utilizzate per il primo pagamento entro il 16 dicembre 2025, pena la decadenza del beneficio.
L’importo dovrà essere interamente speso entro il 28 febbraio 2026 e potrà essere utilizzato esclusivamente per l’acquisto dei beni alimentari di prima necessità indicati nell’allegato al decreto, con esclusione delle bevande alcoliche.
Tra i prodotti ammessi: carne, pesce, latte e derivati, uova, oli, pane, pasta, riso, cereali, ortaggi, frutta, legumi, alimenti per l’infanzia, miele, zucchero, caffè, prodotti DOP e IGP.
Gli esercizi commerciali che intendono accettare le carte dovranno presentare domanda al MASAF e aderire a piani di contenimento dei costi dei beni alimentari, anche tramite sconti per i possessori delle carte.
Infine, il Ministero promuoverà una campagna di comunicazione nazionale e locale, con il coinvolgimento dei Comuni, per informare i potenziali beneficiari e garantire un’ampia diffusione della misura.
Individuazione e priorità dei beneficiari
L’INPS rende disponibile ai Comuni l’elenco dei beneficiari, stilato secondo questa priorità:
- nuclei con almeno tre componenti, di cui uno nato entro il 31 dicembre 2011 (priorità in base all’ISEE più basso);
- nuclei con almeno tre componenti, di cui uno nato entro il 31 dicembre 2007;
- nuclei con almeno tre componenti, a parità di condizioni con priorità all’ISEE inferiore.
I Comuni potranno assegnare eventuali carte residue anche a nuclei unipersonali in effettivo stato di bisogno.
Il numero di carte attribuite a ciascun Comune sarà calcolato per metà in base alla popolazione residente e per metà considerando la distanza del reddito pro capite comunale rispetto alla media nazionale.Le carte sono ritirate dai beneficiari del contributo presso gli uffici postali abilitati al servizio, secondo un criterio di scaglionamento, e non sono fruibili, con decadenza dal beneficio, se non viene effettuato il primo pagamento entro il 16 dicembre 2025.
Come vengono individuati i beneficiari – gestione elenchi comunali
Come detto i beneficiari non devono presentare domanda: sono automaticamente individuati tra i nuclei familiari residenti in Italia con:
- iscrizione all’Anagrafe della popolazione residente;
- ISEE ordinario valido non superiore a 15.000 euro.
- Esclusi: nuclei con percettori di Assegno di inclusione, Reddito di cittadinanza, Carta acquisti o altre misure di sostegno economico; nuclei con percettori di NASpI, DIS-COLL, CIG, mobilità o altre integrazioni salariali.
INPS precisa che il numero massimo di carte per il 2025 è pari a 1.157.179.
Le carte già in uso negli anni precedenti restano valide se il beneficiario è riconfermato.
Il primo utilizzo del contributo 2025 va effettuato entro il 16 dicembre 2025, altrimenti si decade dal diritto.
La procedura e i termini
Come detto INPS aprirà il 10 settembre nella piattaforma dedicata, le liste dei beneficiari, ordinate secondo i criteri sopracitati, quindi :
- I Comuni hanno 30 giorni per verificare residenza ed eventuali incompatibilità, consolidando le liste.
- INPS rende definitivi gli elenchi e li trasmette a Poste Italiane, che attiva le carte.
- I Comuni pubblicano l’elenco definitivo dei beneficiari e inviano comunicazioni con le istruzioni di ritiro alle famiglie.
I rapporti operativi con i cittadini sono gestiti dai Comuni e da Poste Italiane (solo per la parte carta).
Gestione degli elenchi
I Comuni possono accedere all’applicativo web tramite il sito istituzionale www.inps.it, nell’Area tematica “Accesso ai servizi “l’INPS e i Comuni”, al menu “Servizi al cittadino”, selezionando la voce “Servizi” e poi “Carta dedicata a te”.
Gli operatori comunali possono accedere previa specifica abilitazione al servizio “Carta dedicata a te”, da richiedere con le modalità indicate nel citato messaggio n. 2519/2025. Una volta effettuato l’accesso all’applicativo web, dalla home page del sito istituzionale, gli stessi operatori possono visualizzare le liste dei beneficiari selezionati e selezionabili individuati tra i soggetti in possesso dei requisiti e secondo i criteri previsti dalla normativa di riferimento.
INPS rammenta che i Comuni devono provvedere a consolidare, inderogabilmente, le liste dei beneficiari entro le ore 14.00 del 9 ottobre 2025, data di chiusura definitiva dell’applicativo web.
Nell’applicativo web messo a disposizione da INPS, gli operatori comunali possono utilizzare diverse funzioni:
- Beneficiari selezionabili: designazione e motivazione delle esclusioni.
- Esclusione beneficiario: in caso di assenza requisiti (es. misura incompatibile).
- Riammissione beneficiari: reintegro in graduatoria se tornano disponibili carte.
- Verifica comune residenza: per correggere eventuali errori ANPR.
- Blocca nucleo-trasferito: per beneficiari spostati ad altro Comune senza requisiti.
- Modifica indirizzo/CAP: aggiornamento dati anagrafici.
- Consolida liste beneficiari: chiusura definitiva della graduatoria.
- Sblocca consolidamento: riapertura in caso di necessità, entro i termini.
- Ricerca beneficiario: funzione rapida per Comuni medio-grandi.
Le istruzioni sono disponibili in un manuale nell’applicativo web.
L' Accesso avviene tramite area “INPS e i Comuni” sul sito INPS, sezione “Servizi al cittadino” → “Carta Dedicata a te”.
Per ottenere l’abilitazione, i Comuni devono inviare modulo MV62 via PEC alle strutture INPS territoriali, allegando documento d’identità dell’operatore e del firmatario. Gli operatori già abilitati negli anni passati non devono ripresentare la richiesta.
Le strutture territoriali INPS daranno priorità massima alle abilitazioni e al supporto tecnico, per consentire ai Comuni di rispettare i tempi previsti
Quali sono i beni di prima necessità
Come indicato, il contributo è destinato all'acquisto di beni alimentari di prima necessità, come indicati nell'allegato 1 al decreto e che qui elenchiamo, con esclusione di qualsiasi tipologia di bevanda alcolica.
- Carni suine, bovine, avicole, ovine, caprine, cunicole;
- Pescato fresco;
- Tonno e carne in scatola;
- latte e suoi derivati;
- uova;
- oli d'oliva e di semi;
- prodotti della panetteria (sia ordinaria che fine), della pasticceria e della biscotteria;
- pizza e prodotti da forno surgelati;
- paste alimentari;
- riso, orzo, farro, avena, malto, mais e qualunque altro cereale;
- farine di cereali;
- ortaggi freschi, lavorati, e surgelati;
- pomodori pelati e conserve di pomodori;
- legumi; semi e frutti oleosi;
- frutta di qualunque tipologia;
- alimenti per bambini e per la prima infanzia (incluso latte di formula);
- lieviti naturali;
- miele naturale;
- zuccheri;
- cacao in polvere;
- cioccolato;
- acque minerali;
- aceto di vino;
- caffe', te', camomilla;
- prodotti DOP e IGP.
-
Rinnovo assegno di inclusione: guida al percorso con i Servizi Sociali
Con il Messaggio INPS n. 3048 del 14 ottobre 2025, l’Istituto ha fornito nuove indicazioni operative sul rinnovo dell’Assegno di Inclusione (ADI) e sul percorso di inclusione sociale e lavorativa previsto per i nuclei familiari che intendono proseguire nel beneficio dopo la prima fase di 18 mesi.
Va ricordato innanzitutto che il rinnovo, disciplinato dall’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, è possibile per ulteriori 12 mesi, dopo una sospensione di un mese.
Il messaggio chiarisce che, dopo la domanda di rinnovo (V. chiarimenti nel messaggio 2052 2025) , i nuclei familiari devono presentarsi nuovamente ai Servizi Sociali e ai Centri per l’Impiego (CPI) per aggiornare o confermare il proprio percorso di inclusione. La procedura è tracciata sulla piattaforma SIISL – Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa, dove vengono registrate tutte le fasi del percorso personalizzato.
Quadro normativo e scadenze
l percorso di rinnovo dell’ADI si inserisce nel sistema integrato di inclusione previsto dal decreto-legge n. 48/2023, che impone ai beneficiari di mantenere attiva la collaborazione con i Servizi Sociali e i CPI. In particolare, l’articolo 4, comma 4, stabilisce che i nuclei familiari devono presentarsi ai Servizi Sociali entro 120 giorni dalla sottoscrizione del Patto di Attivazione Digitale (PAD).
Tale scadenza, per le domande di rinnovo, coincide con la data di presentazione della domanda stessa.
La circolare INPS n. 105/2023 ha inoltre previsto una clausola di salvaguardia: in caso di domanda accolta in prossimità dei 120 giorni, sono comunque garantite le prime tre mensilità dell’ADI.
Il Messaggio n. 3048/2025 conferma queste regole e specifica che, con il rinnovo, il nucleo deve partecipare a una nuova analisi multidimensionale presso i Servizi Sociali, necessaria per aggiornare o confermare il percorso già avviato.
Fase del percorso Scadenza Adempimento Presentazione ai Servizi Sociali Entro 120 giorni dal Patto di attivazione PAD Analisi multidimensionale e definizione percorso Eventuali incontri successivi Entro 90 giorni Aggiornamento o completamento percorso Sottoscrizione PADI e PSP (per attivabili al lavoro) Entro 60 giorni Patto digitale individuale e patto di servizio personalizzato Istruzioni operative
- Dopo la presentazione della domanda di rinnovo, i Servizi Sociali convocano il nucleo familiare per un primo incontro obbligatorio, volto a verificare la coerenza tra il percorso precedente e la situazione attuale del nucleo .Durante l’incontro gli operatori possono confermare, modificare o aggiornare l’analisi multidimensionale. Solo dopo questa fase il percorso di inclusione si considera riavviato, con azzeramento del contatore per la successiva scadenza.
- Se sono necessari ulteriori incontri per completare l’analisi, la nuova convocazione deve avvenire entro 90 giorni.
- Per i componenti del nucleo inseriti in un percorso di attivazione lavorativa, è previsto un ulteriore adempimento: entro 60 giorni devono sottoscrivere il Patto di Attivazione Digitale Individuale (PADI) e, successivamente, il Patto di Servizio Personalizzato (PSP) presso il Centro per l’Impiego.
È importante sottolineare che i percorsi di inclusione sociale e lavorativa possono proseguire anche indipendentemente dall’erogazione del beneficio economico.
Infatti, se il CPI ha già registrato un’attività di aggiornamento o sottoscrizione del PSP dopo la domanda di rinnovo, il termine dei 60 giorni viene automaticamente spostato alla successiva scadenza dei 90 giorni, a condizione che l’analisi multidimensionale sia già stata effettuata.
-
Puc: la copertura INAIL per il lavoro nei Comuni
E' stato pubblicato il 18 gennaio 2024 in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero del lavoro n. 156/ 2023 con le disposizioni sui Progetti Utili alla Collettività (PUC) rivolti ai beneficiari dell’Assegno di Inclusione e del Supporto per la Formazione e il Lavoro (decreto-legge n. 48 del 2023.)
I percorsi personalizzati previsti dalle due misure di sostegno economico per i meno abbienti possono infatti includere l’impegno del beneficiario a partecipare a Progetti Utili alla Collettività (PUC), predisposti dai Comuni o da altri enti con essi convenzionati in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni.
Il Decreto e relativo allegato specificano le forme e le caratteristiche dei PUC, le modalità di attuazione, gli obblighi in materia di salute e sicurezza .
In particolare nell'allegato sono forniti esempi di ambiti di intervento con i PUC e lo schema per la predisposizione dei progetti .
Con la circolare 19 del 27 febbraio 2025 INAIL ha fornito le istruzioni per la copertura assicurativa contro gli infortuni di questi lavoratori
Vediamo qualche dettaglio ulteriore.
Partecipazione ai Progetti utili alla collettività PUC
Nell'ambito del percorso personalizzato definito con i nuclei familiari beneficiari dell’AdI, può essere prevista la partecipazione ai progetti utili alla collettività, da svolgere:
- a titolo gratuito,
- presso il Comune di residenza, ovvero, previo accordo, presso i Comuni dell'Ambito Territoriale o
- presso enti del Terzo settore d'intesa con il Comune.
La mancata partecipazione ai PUC da parte dei beneficiari dell’AdI, tenuti agli obblighi, (se previsti nel Patto di inclusione sociale ovvero nel Patto di servizio) comporta la decadenza dal beneficio.
La partecipazione è facoltativa per i componenti il nucleo beneficiario non tenuti agli obblighi.
Lo svolgimento delle attività è a titolo gratuito ma per i percettori di Supporto alla formazione e al lavoro la partecipazione al PUC determina l’accesso al beneficio economico,art. 12, comma 7 del decreto-legge n. 48 del 2023.
Il Comune o altra amministrazione pubblica titolare del PUC deve istituire preventivamente per ogni progetto un apposito registro cartaceo o elettronico per la registrazione della presenze dei percettori di ADI o SFL.
Le assenze per malattia o per motivi personali devono essere giustificate e documentate. Le assenze non giustificate sono oggetto di richiamo nelle modalità di cui all’Allegato 1, salvo l’eventuale recupero delle ore in accordo con l'ente ospitante.
Il soggetto attuatore ha la facoltà di sostituire il partecipante in caso di criticità.
Le attività escluse per percettori di ADI e SFL
I soggetti obbligati non possono:
- svolgere attività in sostituzione di personale dipendente dall’ente pubblico
- ricoprire ruoli o posizioni dell’organizzazione
- essere utilizzati per sopperire a temporanee esigenze di organico
- partecipare a lavori o opere pubbliche già oggetto di appalto.
Il catalogo dei PUC va comunicato dal Comune al SIUSL Piattaforma GEPI, ai CPI territorialmente competenti e alle Agenzie di servizi per il lavoro e vanno inoltre comunicati gli abbinamenti tra i percettori e i progetti.
La copertura INAIL: calcolo del premio
La circolare Inail 19 2025 disciplina il premio speciale unitario giornaliero per l'assicurazione contro infortuni sul lavoro e malattie professionali per i partecipanti ai Progetti Utili alla Collettività (PUC), stabilendo le modalità di applicazione e gli obblighi relativi.
1. Premio Speciale Unitario Giornaliero
Con il Decreto Ministeriale del 24 aprile 2024, n. 68, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha recepito la determina dell'INAIL del 26 marzo 2024, n. 73, stabilendo per l'anno 2024 un premio speciale unitario di 1,04 euro per ogni giornata di attività prestata. A tale importo si aggiunge l’addizionale ANMIL pari all’1% come previsto dall’art. 181 del DPR 30 giugno 1965, n. 1124.
Il calcolo del premio si basa sulla retribuzione convenzionale giornaliera minima, fissata per il 2024 a 46,87 euro, e sulle attività svolte nei PUC. Tale premio viene aggiornato automaticamente in relazione a eventuali variazioni della retribuzione giornaliera minima.
Poiché non vi sono modifiche nelle caratteristiche dei PUC rispetto a quanto stabilito nel decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, il premio speciale unitario è stato calcolato seguendo i medesimi criteri adottati con il decreto del 14 gennaio 2020, in vigore fino al 31 dicembre 2023.
Soggetti Assicurati INAIL per progetti utili alla collettività
Sono assicurati contro infortuni sul lavoro e malattie professionali i seguenti soggetti:
- Beneficiari dell’Assegno di inclusione obbligati a partecipare ai PUC;
- Beneficiari dell’Assegno di inclusione con disabilità, di età pari o superiore a sessanta anni o inseriti in percorsi di protezione per violenza di genere, che partecipano volontariamente ai PUC;
- Beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro che partecipano ai PUC;
- Soggetti in condizione di povertà individuati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che partecipano volontariamente ai PUC.
L’attività viene svolta presso il Comune di residenza o, previa sottoscrizione di un accordo, in altri Comuni dello stesso ambito territoriale. L’impegno richiesto è compatibile con altre attività del partecipante, con un minimo di otto ore settimanali, incrementabili fino a sedici ore settimanali previo consenso delle autorità competenti.
Prestazioni in Caso di Infortunio o Malattia Professionale
I partecipanti ai PUC hanno diritto alle medesime prestazioni assicurative previste per la generalità dei lavoratori, incluse:
Indennità per inabilità temporanea assoluta; Prestazioni per danno permanente (in capitale o rendita);Prestazioni per i superstiti; Cure sanitarie, protesiche e riabilitative.
Sono coperti anche gli infortuni avvenuti in itinere . Il calcolo delle prestazioni si basa sulla retribuzione convenzionale giornaliera rivalutata annualmente in base all’indice ISTAT del costo della vita.
Obblighi dell’Assicurato
L’assicurato è tenuto a comunicare qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, e a denunciare eventuali malattie professionali, fornendo al Comune o all’Amministrazione titolare del PUC i dettagli del certificato medico trasmesso all’INAIL per via telematica.
Soggetti Assicuranti
I titolari dei PUC sono considerati datori di lavoro ai fini assicurativi, in conformità all’art. 9 del DPR 30 giugno 1965, n. 1124, e sono soggetti alle relative disposizioni.. Possono essere titolari dei PUC:
Comuni, singoli o associati;
Amministrazioni pubbliche convenzionate con i Comuni;
Società partecipate dai Comuni, nel rispetto di specifici criteri normativi.
I Comuni e le amministrazioni convenzionate sono responsabili della gestione assicurativa nei confronti dell’INAIL, inclusa l’attivazione della copertura e la trasmissione periodica delle giornate lavorate.
Attivazione della Copertura Assicurativa
I Comuni e le amministrazioni pubbliche devono attivare la copertura assicurativa secondo l’art. 4 del DM 15 dicembre 2023, n. 156, e trasmettere trimestralmente all’INAIL il numero delle giornate lavorate tramite la piattaforma GePI, interoperabile con il Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL).
Se il PUC è gestito da un’amministrazione pubblica convenzionata, l’obbligo di assicurazione resta in capo a essa, mentre il Comune si fa carico degli adempimenti verso l’INAIL. Le modalità operative sono disciplinate dalla circolare INAIL 27 marzo 2020, n. 10.
-
Bonus Friuli 350 euro ai pensionati: le regole INPS
Inps informa con il messaggio n. 720 del 27 febbraio 2025 che è stato firmata con la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia una convenzione per l'erogazione di un sussidio economico annuale ai pensionati con redditi più bassi previsto dall’articolo 7, commi da 59 a 64, della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7
Il sostegno è rivolto a chi riceve pensioni pari o inferiori al trattamento minimo, assegni sociali o pensioni di inabilità per invalidità civile. (sotto ulteriori dettagli sui requisiti).
Bonus Friuli ai pensionati: la convenzione per i versamenti
La convenzione, approvata con la Delibera del Consiglio di Amministrazione INPS n. 139 del 18 dicembre 2024, definisce in dettaglio la collaborazione tra Regione e INPS per la gestione e il pagamento del sussidio.
La sua validità è dal 30 dicembre 2024 fino al 31 dicembre 2026, salvo necessità di prolungamento per concludere le attività previste.
Per garantire il pagamento del sussidio, la Regione deve versare all’INPS le somme necessarie almeno 15 giorni prima dell’erogazione, comprese le spese di gestione indicate nell’articolo 5 della convenzione.
L’INPS verifica la disponibilità dei fondi prima di procedere ai pagamenti.
Inoltre, la Regione trasferisce un 5% in più rispetto all’importo previsto per coprire eventuali nuovi beneficiari riconosciuti dopo la comunicazione dell’INPS. La Regione rimborsa all’INPS un importo fisso di 5,26 euro per ogni beneficiario, oltre ai costi di sviluppo informatico (16.000 euro per il 2024 e 5.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026).
Le spese per il pagamento del sussidio variano: 0,03 euro per bonifico su IBAN e 3,84 euro per bonifico domiciliato presso Poste Italiane. I rimborsi sono regolati su base annuale e la Regione ha 30 giorni di tempo per saldare le note di debito presentate dall’INPS.
L’INPS fornirà alla Regione un rendiconto annuale con i dettagli sui beneficiari e gli importi erogati. Gli importi dei pagamenti non andati a buon fine saranno reintegrati nella disponibilità finanziaria. Eventuali somme versate in eccesso all’INPS verranno restituite alla Regione.
Il sussidio è considerato un aiuto di tipo assistenziale per cui in base all’articolo 34, comma 3, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, è esente dalle imposte sul reddito.
Bonus Friuli ai pensionati: a chi spetta, come si ottiene
La Regione ha stabilito l'erogazione di un bonus annuale da 350 euro per sostenere i titolari di pensioni INPS il cui importo risulti inferiore o pari al trattamento minimo e con un’ attestazione di ISEE pari o inferiore a 15.000 euro, eroga, iper il triennio 2024-2026.
I requisiti per beneficiare della misura sono i seguenti ::
- 1) essere residenti in Friuli Venezia Giulia;
- 2) essere titolari di una pensione, erogata dall’INPS, di invalidità, vecchiaia, superstiti o di pensione sociale, assegno sociale o pensione di inabilità per gli invalidi civili, il cui importo risulti inferiore o pari al trattamento minimo;
- 3) essere in possesso di un’attestazione ISEE in corso di validità o aver presentato la dichiarazione sostitutiva unica (DSU) con un valore pari o inferiore a 15.000,00 euro.
- I requisiti devono essere posseduti al 31 dicembre dell’anno precedente all’erogazione del sussidio.
Solo per l'anno 2024, in via di prima applicazione, i requisiti (residenza in regione, titolare di pensione "minima" e l'ISEE pari o inferiore a 15.000 euro) devono essere posseduti alla data di entrata in vigore del regolamento (5 dicembre 2024).
Per avere il sussidio non è necessario presentare la domanda, poiché l’INPS procede d'ufficio all’individuazione dei beneficiari, in possesso dei requisiti previsti, attingendoli dalle proprie banche dati e comunica il numero dei beneficiari alla Regione, che trasferisce le risorse all’INPS per l’erogazione.
Il sussidio annuale viene liquidato dall’INPS in un’u nica soluzione, nel mese di giugno di ciascun anno, con le stesse modalità utilizzate per il pagamento dellepensioni o indennità
La tempistica di erogazione del sussidio relativo all'anno 2024 è in fase di definizione.
Il sussidio, erogato a titolo assistenziale, è esente dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dall’imposta locale sui redditi, ai sensi dell'articolo 34, comma 3, del Dpr n. 601/1973.
-
Iscrizione disoccupati al SIISL: nuove precisazioni INPS
Il Portale SIISL (Sistema Informativo per l'Inclusione Sociale e Lavorativa) previsto dal Decreto Lavoro 48 2023 è nato per contribuire a gestire i percorsi di inclusione lavorativa collegati all'Assegno di Inclusione (ADI) e del Supporto Formazione Lavoro SFL che hanno sostituito il precedente Reddito di Cittadinanza.
Negli ultimi mesi , anche grazie all'intelligenza artificiale, sta evolvendo verso una gestione piu ampia del mercato del lavoro con accesso generalizzato a tutti i cittadini in cerca di occupazione e aziende alla ricerca di personale.
E' stato pubblicato a questo fine il decreto ministeriale 174 del 21 novembre 2024 con le modalità attuative di questa implementazione
Il 29 novembre 2024 INPS ha pubblicato il messaggio di istruzioni 4011-2024 sull'iscrizione automatica al SIISL per i percettori di NASPI e DISCOLL e con il messaggio 666 del 27.2.2025 chiarisce la gestione di alcune problematiche tecniche segnalate dagli utenti (vedi ultimo paragrafo).
La piattaforma SIISL per l’assegno di inclusione ADI e SFL
Come detto originariamente il portale SIISL ha funzionato come punto di accesso digitale per l'attivazione dei percorsi personalizzati obbligatori per i beneficiari dei sostegni Assegno di inclusione e Supporto formazione Lavoro.
Il SIISL permette ai beneficiari di:
- Iscriversi alla piattaforma;
- Ricevere comunicazioni sull'esito dell'istruttoria delle loro domande di ADI;
- Sottoscrivere il Patto di Attivazione Digitale (PAD) in seguito all'accettazione della domanda;
- Organizzare il primo appuntamento con i servizi sociali per avviare il percorso di inclusione, necessario per non incorrere in sospensioni del beneficio;
- Accedere a informazioni sullo stato della domanda e sulle attività previste dal progetto di inclusione sociale.
La piattaforma SIISL non solo agevola la gestione del Patto di attivazione Digitale ma offre anche un servizio di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro, mirando a reintegrare nel mercato del lavoro coloro che percepiscono sussidi. È progettata per assistere i beneficiari nella ricerca attiva di opportunità lavorative e nella partecipazione a iniziative di formazione, garantendo l'incrocio tra le opportunità di lavoro disponibili e le esigenze dei beneficiari.
Per accedere al SIISL, gli utenti devono collegarsi al sito dell'INPS e identificarsi tramite SPID, CIE o CNS. Si puo accedere solo DOPO aver presentato domanda di ADI o SFL
Una volta effettuato l'accesso, si viene reindirizzati alla sezione riservata della piattaforma, dove è possibile procedere con le varie fasi di gestione della domanda di Assegno di Inclusione o del Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL).
ADI e SFL: ricordiamo cosa sono
SUPPORTO FORMAZIONE E LAVORO
È una misura istituita a decorrere dal 1° settembre 2023 che prevede un contributo economico concesso a seguito della partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate, ai cittadini in particolare difficoltà economica .
In particolare è destinato a
- persone di età compresa tra i 18 e i 59 anni
- con un valore ISEE non superiore ai 6000 euro,
- privi dei requisiti per accedere all’Assegno di Inclusione (ADI) oppure a singoli componenti dei nuclei percettori di ADI che decidono di partecipare ai percorsi di inclusione purché non siano calcolati nella scala di equivalenza applicata ai nuclei
ASSEGNO DI INCLUSIONE
l'Assegno di inclusione (ADI) è in vigore dal 1° gennaio 2024, come misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, condizionata al possesso di requisiti di residenza, cittadinanza e soggiorno, alla prova dei mezzi sulla base dell'ISEE, alla situazione reddituale del beneficiario e del suo nucleo familiare e all'adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa.
E' riconosciuto ai nuclei familiari con un valore di ISEE non superiore a 9.360 euro, in cui almeno uno dei componenti sia in una delle seguenti condizioni:
- Disabilità
- Minorenne
- Di svantaggio e inserita in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione.
Necessaria anche la residenza in Italia da almeno 5 anni di cui gli ultimi due in via continuativa.
Le novità nel SIISL grazie all’intelligenza artificiale
La piattaforma SIISL, ha recepito qualche mese fa una novità significativa ovvero l'uso dell'Intelligenza Artificiale (IA) per migliorare l'incrocio tra domanda e offerta di lavoro. Lo ha annunciato INPS nel messaggio 1358 del 5 aprile 2024
Le principali Novità possibili grazie all'Intelligenza Artificiale sono le seguenti:
- Personalizzazione dell'Offerta di Lavoro: L'IA analizza i profili dei beneficiari del Supporto Formazione e Lavoro (SFL) e dell'Assegno di Inclusione (ADI), proponendo offerte di lavoro che meglio si adattano alle loro competenze professionali.
- Indice di Affinità: Gli utenti e le Agenzie per il Lavoro visualizzeranno un indicatore che mostra il livello di compatibilità tra il curriculum vitae dell'utente e l'offerta di lavoro, basato su algoritmi di apprendimento automatico che analizzano la vicinanza semantica tra i testi.
- Variabili di Confronto: Questo sistema prende in considerazione diversi fattori, come formazione, esperienza lavorativa, vicinanza geografica, competenze e aspirazioni, tra gli altri, utilizzando 18 variabili per confrontare i curricula con le proposte di lavoro.
- Miglioramento Continuo: L'INPS, in collaborazione con il Ministero del Lavoro, Sviluppo Lavoro Italia e Inapp, prevede ulteriori sviluppi per affinare il meccanismo di matching e la qualità dei corsi di formazione, anche tramite l'uso di mappe aggiornate delle competenze a livello nazionale ed europeo.
SIISL: novità per percettori NASPI e DISCOLL e datori di lavoro
In attuazione degli articoli 25 e 26 del Decreto Coesione, il D.M. 21 novembre 2024 n. 174 fissa al 24 novembre la data a partire dalla quale la domanda di NASpI e DIS-COLL (una volta accolta e in pagamento) porterà all'iscrizione d'ufficio alla piattaforma SIISL, con l'obiettivo di promuovere la riqualificazione professionale dei beneficiari dell'indennità e facilitare un loro più efficace reinserimento nel mercato del lavoro.
Dal 18 dicembre 2024 poi, la piattaforma sarà aperta a tutti i cittadini italiani e stranieri che volontariamente potranno caricare il proprio curriculum vitae e manifestare interesse a svolgere un’attività lavorativa o formativa.
Lo stesso decreto a firma del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Marina Calderone indica inoltre
- le modalità e
- le condizioni attraverso cui i datori di lavoro possono pubblicare su SIISL le proprie ricerche di personale.
Anche le posizioni vacanti pubblicate dai datori di lavoro su altre piattaforme pubbliche nazionali e internazionali saranno inserite nel sistema.
Il decreto precisa infine i limiti e le garanzie nell’utilizzo dell’intelligenza artificiale per indirizzare gli utenti verso opportunità formative e lavorative nel pieno rispetto dei dati personali secondo la normativa GDPR.
"Il nostro obiettivo è il lavoro: la piattaforma SIISL è uno strumento per ottimizzare l’incrocio tra domanda e offerta di lavoro e formazione – ha dichiarato il Ministro Calderone -; con questo decreto consolidiamo la creazione di un unico sistema digitale a livello nazionale che supera le parcellizzazioni finora esistenti e in prospettiva consentirà di mappare fabbisogni formativi, tipologie di corsi offerti e di competenze ricercate, oltre che di lavoratori alla ricerca di un nuovo impiego. Un’operazione di trasparenza e quindi anche legalità, che aiuterà ad avere una visione di sistema fondamentale per affrontare le grandi transizioni in corso nel mondo del lavoro".
Iscrizione automatica disoccupati: nuove precisazioni
Con il messaggio n. 4011/2024, l'INPS ha comunicato le modalità di iscrizione automatica dei beneficiari di NASpI e DIS-COLL alla piattaforma SIISL (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa), operative dal 24 novembre 2024.
L'iscrizione decorre dalla data di inizio della prestazione, viene effettuata direttamente dall’INPS. Gli utenti possono aggiornare i propri dati direttamente sulla piattaforma, che verifica le informazioni inviate.
Adempimenti obbligatori per i beneficiari
Entro 15 giorni dall’avvio della prestazione, il beneficiario deve accedere alla piattaforma SIISL per completare la compilazione del curriculum vitae, sottoscrivere il Patto di Attivazione Digitale e fornire le informazioni necessarie per il Patto di Servizio Personalizzato, che sarà successivamente finalizzato dal Centro per l’Impiego. In caso di mancato rispetto dei termini, il sistema invia un ulteriore sollecito per invitare l'utente a prendere contatti con il Centro per l’Impiego. Sebbene non siano previste sanzioni immediate, eventuali inadempienze non giustificate possono comportare segnalazioni
Accesso alla piattaforma e opportunità disponibili
L’accesso alla piattaforma SIISL è garantito per tutta la durata della prestazione NASpI o DIS-COLL. In caso di cessazione definitiva della prestazione, l’iscrizione viene archiviata per cinque anni, mentre in caso di sospensione la registrazione rimane attiva. Una volta iscritto, il beneficiario può accedere a offerte di lavoro e opportunità formative, visibili a prescindere dalla stipula del Patto di Servizio Personalizzato. Le proposte non comportano effetti automatici rispetto alle condizionalità.
AGGIORNAMENTO 27.2.2025
Con il messaggio n. 666/2025, indirizzato alle sedi territoriali l’Istituto specifica che attualmente possono trascorrere fino a quattro giorni lavorativi tra il pagamento della NASpI o DIS-COLL e l’iscrizione effettiva al SIISL. Ciò significa che, pur avendo ricevuto il pagamento, l’utente potrebbe temporaneamente non risultare registrato nel sistema e quindi non riuscire ad accedere alla piattaforma. Tuttavia, l’INPS rassicura che questo disguido si risolve in pochi giorni, e che a breve queste tempistiche saranno ridotte a sole 24 ore.
In ogni caso questo non comporta conseguenze negative, poiché il periodo di 15 giorni previsto dal DM 174/2024 per accedere alla piattaforma decorre solo dal momento in cui la richiesta di NASpI o DIS-COLL viene effettivamente registrata nel SIISL. Inoltre, il mancato o tardivo completamento delle attività richieste sulla piattaforma non comporta l’applicazione di sanzioni legate alla condizionalità
Inoltre per quanto riguarda le difficoltà riscontrate da alcuni utenti nel completare il Patto di attivazione digitale (PAD), l’INPS segnala che il problema potrebbe derivare da una discrepanza tra i dati presenti nei sistemi regionali. In questi casi si consiglia di rivolgersi al proprio Centro per l’impiego.
-
Assegno inclusione e SFL: soglie, pagamenti e istruzioni 2025
La legge di bilancio 2025 ha introdotto alcune novità volte a migliorare l’efficacia del sistema di welfare.
In particolare: da un lato, sono stati ristretti i criteri per l'accesso alla NASpI (l'indennità di disoccupazione dei dipendenti) al fine di evitare abusi; parallelamente, si prevede l’ampliamento dei beneficiari e l’aumento dei sostegni economici per Assegno di inclusione e Supporto formazione lavoro per offrire un sostegno più equo e inclusivo per le famiglie e le persone in cerca di occupazione
Il 16 gennaio INPS ha pubblicato un messaggio di chiarimenti su quest'ultimo aspetto e il calendario dei prossimi pagamenti di ADI e SFL a gennaio
Con il messaggio 595 del 17 febbraio sono stati forniti alcuni esempi pratici di calcolo .(vedi terzo paragrafo)
Vediamo in sintesi nei paragrafi che seguono.
Novità 2025 Assegno di inclusione
Le Modifiche all'Assegno di Inclusione (ADI) sono le seguenti
Incremento della soglia ISEE: Passa da 9.360 euro a 10.140 euro.
Aumento del reddito familiare ammesso:
- Da 6.000 euro a 6.500 euro.
- Da 7.560 euro a 8.190 euro per nuclei con tutti i membri di età ≥ 67 anni o con disabilità grave/non autosufficienza.
Maggiore accesso per nuclei in affitto:
- Soglia di reddito familiare elevata a 10.140 euro per chi risiede in abitazioni in locazione (registrate nella DSU).
- Incremento dell'integrazione al reddito per affitti Da 3.360 euro a 3.640 euro.
- Incremento massimo da 1.800 euro a 1.950 euro per nuclei con membri ≥ 67 anni o con disabilità.
Novità 2025 per il Supporto Formazione e lavoro
Sono previsti per il contributo economico del Supporto Formazione Lavoro :
- un innalzamento delle soglie economiche: ISEE e reddito familiare elevati da 6.000 euro a 10.140 euro.
- Incremento dell'importo mensile: Da 350 euro a 500 euro.
- Proroga della durata del contributo economico: Possibilità di estensione del limite massimo di 12 mesi per ulteriori 12 mesi, legata alla partecipazione a corsi di formazione, con erogazione del beneficio fino al termine del corso.
ADI e SFL: Calendario pagamenti gennaio – febbraio 2025
Il messaggio INPS precisa che le nuove soglie economiche e gli importi aggiornati si applicano dal 1° gennaio 2025, anche per domande già in corso.
Questi interventi rispondono alle difficoltà evidenziate nei primi mesi di attuazione delle nuove misure: mentre l’Adi si avvicina agli obiettivi prefissati (a giugno erano stati raggiunti 697mila beneficiari su 737mila previsti), il Sfl risulta ancora ampiamente sotto il target, con soli 92.683 beneficiari rispetto ai 322mila attesi per il 2024.
Le nuove tempistiche di pagamento per gennaio 2025 sono le seguenti:
- 15 gennaio: Pagamento delle mensilità arretrate di ADI (competenza anteriore a gennaio 2025).
- 17 gennaio: Pagamento di eventuali arretrati SFL e mensilità di dicembre 2024.
- 27 gennaio: Pagamenti relativi a gennaio 2025, con applicazione delle nuove soglie e importi per :
- le nuove domande di accesso alla misura di ADI presentate nel mese di dicembre 2024, con esito positivo dell’istruttoria, per le quali risulti sottoscritto, sempre nel mese di dicembre, il patto di attivazione digitale (PAD)
- le nuove domande di SFL (purché risulti attiva un’iniziativa formativa o lavorativa e a seguito di verifica positiva dell’istruttoria e di sottoscrizione del PAD e del patto di servizio personalizzato);
- le mensilità di rinnovo delle domande di ADI e di SFL in corso di erogazione di competenza del mese di gennaio 2025, con nuove soglie maggiorate previste dalla legge di Bilancio 2025.
ADI e SFL esempi di calcolo del reddito
A seguito degli interventi relativi alle misure dell'Assegno di Inclusione (ADI) e del Supporto per la formazione e il lavoro (SFL) previsti dalla Legge di Bilancio 2025, l'INPS con Messaggio n. 595 del 17 febbraio 2025 interviene ad illustrare le modalità attuative delle nuove previsioni normative.
In particolare, l'Istituto specifica che è in corso l'aggiornamento della modulistica per le domande di ADI e SFL
Inoltre in merito alla nuova soglia di reddito per i casi in cui il nucleo risieda in un'abitazione in locazione l'istituto fornisce i seguenti esempi di calcolo:
- nucleo con reddito familiare pari a 0 euro e canone di locazione pari a 4.500 euro annui: quota di integrazione del reddito di 6.500 euro + quota di integrazione della locazione di 3.640 euro = importo annuo dell’ADI di 10.140 euro e rata mensile di 845 euro di cui 541,67 euro di quota di integrazione del reddito e 303,33 euro di quota di integrazione del canone di locazione;
- nucleo con reddito familiare pari a 6.500 euro e canone di locazione pari a 3.000 euro annui: quota di integrazione del reddito di 0 euro + quota di integrazione della locazione di 3.000 euro = importo annuo dell’ADI di 3.000 euro e rata mensile di 250 euro di cui 0 euro di quota di integrazione del reddito e 250 euro di quota di integrazione del canone di locazione;
- nucleo familiare con reddito familiare pari a 8.140 euro e canone di locazione pari a 3.640 euro annui: quota di integrazione del reddito di 0 euro + quota di integrazione della locazione di 3.640 euro = importo annuo dell’ADI di 3.640 euro e rata mensile di 303,33 euro di cui 0 euro di quota di integrazione del reddito e 303,33 euro di quota di integrazione del canone di locazione.
SFL: chiarimenti sui casi di proroga
Infine nel messaggio 595 2025 sono chiarite le modalità di attuazione per il caso di proroga della durata massima del Supporto per la formazione e il lavoro.
La proroga del limite temporale del beneficio del SFL è applicabile, a partire dal 1° gennaio 2025, ai soli percettori del SFL che abbiano la misura in corso di fruizione e che alla scadenza dei dodici mesi risultino frequentare un corso di formazione non ancora terminato.
In particolare il messaggio precisa che la proroga prevista dalla legge di Bilancio 2025 NON si applica:
- ai beneficiari che abbiano terminato la fruizione delle dodici mensilità nel corso del 2024;
- ai beneficiari che, alla scadenza delle dodici mensilità fruite, dal 2025 risultino avere in corso delle iniziative di politica attiva, compresi i tirocini, diverse dalla frequenza di un corso di formazione, tenuto conto che l’articolo 1, comma 198, lettera c), n. 3), in argomento fa riferimento esclusivamente alla partecipazione a un corso di formazione.
Per l’ampliamento delle mensilità di indennità di partecipazione fruibili, la procedura del SFL acquisisce dalla piattaforma SIISL le domanda in stato “accolta”, i cui beneficiari risultino frequentare un corso di formazione che si concludano dopo la scadenza delle dodici mensilità.
Il beneficio economico è erogato nei limiti della durata del corso con possibilità di avviarne uno successivo, anche nel caso in cui non siano decorsi i successivi dodici mesi di proroga.
Qualora l’aggiornamento del Patto di servizio non appaia nella piattaforma SIISL entro l’ultima delle dodici mensilità la domanda viene posta nello stato “sospesa per verifica dell’aggiornamento del patto di servizio per la proroga della misura” e può essere terminata dopo 90 giorni se manca l’aggiornamento del Patto di servizio personalizzato.
-
Assegno inclusione 2024: l’obbligo di comunicazione ADI COM
L'INPS ha delineato nel messaggio 3624 del 31 ottobre 2024 le procedure di controllo attivate riguardo all'obbligo, per i beneficiari dell'Assegno di inclusione (Adi), di comunicare tempestivamente l'avvio di attività lavorative durante il periodo di fruizione del beneficio.
Si ricorda infatti che secondo l'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 48/2023, e l'articolo 8, comma 8, del D.M. n. 154/2023, i componenti del nucleo familiare che iniziano un'attività di lavoro dipendente durante la percezione dell'Adi devono comunicare all'INPS il reddito derivante entro 30 giorni dall'inizio dell'attività.
La comunicazione avviene tramite il modello "ADI-Com Esteso", disponibile sul sito dedicato. Le istruzioni sono state fornite dall'INPS nel messaggio 1090 di marzo 2024.
Specifichiamo di seguito quando è obbligatoria la comunicazione, i controlli , qual è il reddito compatibile con la prestazione e le possibili conseguenze in caso di violazione.
Obbligo ADI COM e reddito compatibile
A partire da giugno 2024, l'INPS ha implementato controlli per identificare i beneficiari che non hanno presentato il modello "ADI-Com Esteso" nonostante l'avvio di un'attività lavorativa.
Questi controlli si basano sulla verifica delle comunicazioni obbligatorie relative alle assunzioni e confrontano tali dati con le informazioni fornite dai beneficiari. Se emerge che un componente del nucleo familiare ha iniziato un lavoro dipendente o un percorso di politica attiva del lavoro con indennità senza aver presentato il modello entro 30 giorni, l'erogazione dell'Adi viene sospesa.
L'istituto ricorda che i componenti il nucleo familiare sono tenuti all’adempimento degli obblighi di comunicazione in caso di avvio, durante il periodo in cui ricevo l'ADI di :
- rapporti di lavoro dipendente
- percorsi di politica attiva del lavoro che prevedano indennità o benefici di partecipazione o accettazione di offerte di lavoro anche di durata inferiore a un mese,
SONO ESCLUSI dall'obbligo i tirocini di inclusione inseriti dai servizi sociali nei patti di inclusione e registrati nella piattaforma GE.PI, o che prevedano la presa in carico dai servizi sociali e/o sanitari (evidenziati in UNILAV nella categoria 09).
Il messaggio INPS specifica che il reddito derivante dall'attività lavorativa non concorre alla determinazione dell'importo dell'Adi fino a un massimo di 3.000 euro lordi annui.
L'eventuale eccedenza oltre questa soglia viene considerata nel calcolo del beneficio a partire dal mese successivo alla variazione occupazionale e fino a quando il nuovo reddito non è recepito nell'ISEE per l'intera annualità. Pertanto, è fondamentale comunicare tempestivamente all'INPS qualsiasi variazione reddituale per garantire il corretto calcolo dell'Adi.
È importante sottolineare che, sebbene i redditi fino a 3.000 euro lordi annui non incidano sul calcolo dell'Adi, l'obbligo di comunicazione rimane in vigore per garantire la trasparenza e la corretta gestione del beneficio verso tutti gli aventi diritto.
Sospensione e possibile decadenza del diritto all’ADI
In caso di mancata comunicazione entro i termini previsti, l'erogazione dell'Adi è sospesa fino alla presentazione del modello "ADI-Com Esteso", e comunque fino a un massimo di tre mesi dall'inizio dell'attività lavorativa.
Se il beneficiario non adempie entro questo periodo, il diritto all'Adi decade. In pratica i tre mesi rappresentano il limite massimo entro cui è possibile sanare la propria posizione per evitare la decadenza dal beneficio, cioè l'interruzione definitiva della possibilità di ricevere l'assegno.
È importante notare che la sospensione non preclude il riconoscimento delle mensilità arretrate una volta che il beneficiario regolarizza la posizione.