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    Assegno inclusione 2024: l’obbligo di comunicazione ADI COM

    L'INPS ha delineato nel messaggio 3624 del 31 ottobre 2024  le procedure di controllo attivate  riguardo all'obbligo, per i beneficiari dell'Assegno di inclusione (Adi),   di comunicare tempestivamente l'avvio di attività lavorative durante il periodo di fruizione del beneficio.

    Si ricorda infatti che secondo l'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 48/2023, e l'articolo 8, comma 8, del D.M. n. 154/2023, i componenti del nucleo familiare che iniziano un'attività di lavoro dipendente durante la percezione dell'Adi devono comunicare all'INPS il reddito derivante entro 30 giorni dall'inizio dell'attività. 

    La comunicazione avviene tramite il modello "ADI-Com Esteso", disponibile  sul sito dedicato. Le istruzioni sono state fornite dall'INPS nel messaggio 1090 di marzo 2024.

    Specifichiamo di seguito quando è obbligatoria la comunicazione, i controlli , qual è il reddito compatibile con la prestazione e le possibili conseguenze in caso di violazione.

    Obbligo ADI COM e reddito compatibile

    A partire da giugno 2024, l'INPS ha implementato controlli per identificare i beneficiari che non hanno presentato il modello "ADI-Com Esteso" nonostante l'avvio di un'attività lavorativa.

     Questi controlli si basano sulla verifica delle  comunicazioni obbligatorie relative alle assunzioni e confrontano tali dati con le informazioni fornite dai beneficiari. Se emerge che un componente del nucleo familiare ha iniziato un lavoro dipendente o un percorso di politica attiva del lavoro con indennità senza aver presentato il modello entro 30 giorni, l'erogazione dell'Adi viene sospesa.

    L'istituto ricorda che i  componenti il nucleo familiare sono tenuti all’adempimento degli obblighi di comunicazione  in caso di avvio, durante il periodo in cui ricevo l'ADI di :

    • rapporti di lavoro dipendente 
    • percorsi di politica attiva del lavoro che prevedano indennità o benefici di partecipazione  o  accettazione di offerte di lavoro anche di durata inferiore a un mese, 

    SONO ESCLUSI dall'obbligo i tirocini di inclusione inseriti dai servizi sociali nei patti di inclusione e registrati nella piattaforma GE.PI, o che prevedano la presa in carico dai servizi sociali e/o sanitari (evidenziati in UNILAV nella categoria 09).

    Il messaggio INPS specifica  che il reddito derivante dall'attività lavorativa non concorre alla determinazione dell'importo dell'Adi fino a un massimo di 3.000 euro lordi annui. 

    L'eventuale eccedenza oltre questa soglia viene considerata nel calcolo del beneficio a partire dal mese successivo alla variazione occupazionale e fino a quando il nuovo reddito non è recepito nell'ISEE per l'intera annualità. Pertanto, è fondamentale comunicare tempestivamente all'INPS qualsiasi variazione reddituale per garantire il corretto calcolo dell'Adi.

    È importante  sottolineare  che, sebbene i redditi fino a 3.000 euro lordi annui non incidano sul calcolo dell'Adi, l'obbligo di comunicazione rimane in vigore per garantire la trasparenza e la corretta gestione del beneficio verso tutti gli aventi diritto.

    Sospensione e possibile decadenza del diritto all’ADI

    In caso di mancata comunicazione entro i termini previsti, l'erogazione dell'Adi è sospesa fino alla presentazione del modello "ADI-Com Esteso", e comunque fino a un massimo di tre mesi dall'inizio dell'attività lavorativa. 

    Se il beneficiario non adempie entro questo periodo, il diritto all'Adi decade. In pratica i tre mesi rappresentano il limite massimo entro cui è possibile sanare la propria posizione per evitare la decadenza dal beneficio, cioè l'interruzione  definitiva della possibilità di ricevere l'assegno.

    È importante notare che la sospensione non preclude il riconoscimento delle mensilità arretrate una volta  che il beneficiario regolarizza la posizione.

  • Sussidi, Social Card, Assegno inclusione, RDC

    Assegno inclusione ADI:, regole, FAQ e calendario pagamenti

    E' operativo il sussidio economico che sostituisce il reddito di cittadinanza dal 2024, ovvero l'ASSEGNO DI INCLUSIONE " ADI"  (istituito con il    decreto legge 48 2023  convertito in legge   Legge 85 2023 , con  piccole modifiche) i cui pagamenti sono iniziati a fine gennaio 2024  dopo la pubblicazione in GU del decreto  sulla CARTA ADI .

    INPS ha pubblicato il 26 febbraio  nel messaggio 835 2024  il  calendario dei prossimi pagamenti (vedi penultimo paragrafo)  e ricorda che a partire dai rinnovi del mese di marzo viene preso a  riferimento l’ISEE 2024. Pertanto, nel caso in cui la DSU 2024 non sia stata ancora presentata in tempo utile per l’elaborazione della mensilità a rinnovo, la domanda verrà posta nello stato “sospesa” in attesa della disponibilità dell’ISEE 2024; con le  elaborazioni dei rinnovi delle mensilità successive verranno recuperate anche le eventuali pregresse mensilità  “sospese”.

    Rivediamo nell'articolo tutte le principali  regole  sull' ADI, ricordando che a settembre 2024 sono state aggiornate le FAQ  su dubbi e  casi particolari per l'applicazione dell'Assegno di inclusione (vedi ultimo paragrafo)

    I sussidi che hanno sostituito il  Reddito di cittadinanza

    La legge 85 2023 ha previsto   diversi strumenti  di sostegno contro la povertà e l'esclusione sociale, al posto del RDC, con platee  e tempi di attuazione  diversi ovvero: 

    1. L'" Assegno di inclusione"  in vigore da gennaio 2024 ( con importo non inferiore a 480 euro mensili) per i nuclei con componenti "fragili" e  con impostazione molto simile a quella del vecchio RDC.
    2.  una misura temporanea "Supporto per la formazione e  il lavoro " (350 euro)  in vigore da settembre per coloro che non hanno i requisiti per il sussidio precedente, con durata  massima 12 mesi.

    I contributi  economici saranno erogati dall'Inps  su richiesta , che va effettuata tramite la piattaforma telematica INPS a questo link

    Il 15 dicembre 2023  è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo del Ministero del lavoro 154 2023  e il 16 dicembre INPS ha fornito le istruzioni aggiornate  sui requisiti e le procedure   per la domanda con la circolare 105 2023 .

    Assegno di inclusione: importo, durata

    Il contributo economico  dell'Assegno di inclusione  consiste  in:

    • una integrazione al reddito  fino a 6mila euro l’anno  moltiplicato per la scala di equivalenza sulla base dei componenti, con importo minimo pari a 480 euro e
    • integrazione  per l'affitto  fino a un massimo di 3360 euro annui o pari a 1800 euro per nuclei composti da over 67 o con disabili gravi o non autosufficienti

    Il contributo viene erogato con la Carta  ADI di inclusione elettronica consente di fare prelievi di contante (max 100 euro mensili moltiplicati per la scala di equivalenza) e un solo bonifico per l'affitto o il mutuo. Non si può utilizzare all'estero,  online ne per acquisto di armi sigarette gioco d'azzardo, materiale pornografico (Vedi la lista completa nel decreto ministeriale pubblicato il 4.3.24)

    L'assegno di inclusione  dura 18 mesi  con stop di 1 mese e possibili  rinnovi  per ulteriori 12 mesi sempre con 1 mese di stop.

    In caso di avvio di attività di lavoro l'assegno ADI  sarà  cumulabile con i  relativi redditi fino a 3000 euro annui, che andranno comunicati all'INPS.

    Per i primi due mesi di variazione del reddito l'assegno ADI  è comunque garantito.

    Chi ha diritto all'assegno di inclusione: requisiti,  cittadinanza  e  ISEE

    Il nuovo assegno di inclusione  2024  come detto è riservato ai nuclei familiari in cui siano presenti persone:

    •   con disabilità oppure
    •     minorenni , oppure
    •     con almeno 60 anni di età, oppure 
    • soggetti in condizioni di svantaggio inserite  in programmi di cura e assistenza dei servizi socio sanitari  certificati (con disturbi mentali o dipendenze patologiche, disabilità certificate per almeno il 46%,  vittime di tratta e vittime di violenza  di genere, ex detenuti persone senza fissa dimora, neo-maggiorenni che vivono fuori dalla famiglia di origine per provvedimento delle autorità)

    I richiedenti possono essere 

    • cittadini italiani 
    • cittadini europei o loro familiari
    • cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo, residenti in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo 

    Non devono:

    •  essere sottoposto a misura cautelare personale o a misura di prevenzione;
    •  avere sentenze definitive di condanna o adottate ai sensi dell'articolo 444 e seguenti del codice di procedura penale (cosiddetto "patteggiamento"), nei 10 anni precedenti  la  richiesta.

    La famiglia deve  avere 

    •  Isee non superiore a 9.360 euro ( come per il Reddito di cittadinanza ) e 
    • valore di reddito familiare  inferiore  6mila euro annui  maggiorato sulla base del numero di componenti in particolare disabili
    • privi di  auto oltre 1600 cc o moto  oltre 250 cc ., o barche 
    • immobile prima casa non superiore a 150mila euro ai fini IMU 
    • altri immobili non superiori a 30mila euro ai fini ISEE

    Se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni, o da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza,  la soglia di reddito familiare è fissata in euro 7.560 annui,

    L'assegno è compatibile con la percezione di NASPI, DISCOLL, Disoccupazione agricola 

    ATTENZIONE  NON  deve essere presente nella famiglia un componente che abbia rassegnato le dimissioni dal posto di lavoro (tranne che per giusta causa).

    Con il messaggio 623  del 10 febbraio 2024  INPS ha specificato le modalità di verifica dei requisiti relativi   alle  condizioni di svantaggio e dell’inserimento nei programmi di cura e assistenza degli enti locali  e il rilascio  di uno specifico servizio telematico per gli operatori delle ASL , in attesa del completamento  del NSIS  Nuovo Sistema informativo Sanitario (NSIS) del Ministero della Salute  che prevede una interoperabilità di tutte le banche dati coinvolte.

    Assegno di inclusione Scala di equivalenza

    Assegno di inclusione  minimo e massimo scala di equivalenza coefficienti  aggiuntivi
    parametro 1 per nucleo con 1 soggetto fragile  0,5 per ciascun altro componente con disabilita
    arriva a un massimo di 2,2, elevato a 2,3 in presenza di disabili gravi o non autosufficienti 0,4 per ogni altro componente con età pari o oltre 60 anni o
    per componente maggiorenne con carichi di cura
    0,30 per ogni componente con grave disagio bio-psico-sociale inserito in programmi di cura certificati
    0,15 per ogni minore, fino a 2
    0,10 per ogni minore oltre il secondo 
    non sono conteggiati i componenti che risiedono in strutture pubbliche e che interrompono la residenza in Italia per piu di 4 mesi anche non continuativi nel periodo di 18 mesi


    Assegno di inclusione:  sgravi per assunzioni  e lavoro autonomo

    Come per il reddito di cittadinanza, restano  gli sgravi  per i datori di lavoro  che assumano i percettori  di Assegno di inclusione  e le agenzie per il lavoro che facciano da tramite e  un contributo aggiuntivo per il beneficiario che intraprenda una attività lavorativa autonoma .

    Il  decreto  prevede in particolare:

    • un esonero contributivo  totale del 100% (fino a 8mila euro l’anno)  per i datori di lavoro privati per 24 mesi  per contratti a tempo indeterminato 
    •  ridotto del 50% per contratti a termine o stagionali  per 12 mesi,

    È previsto un incentivo del 30%  per  l'eventuale intervento delle agenzie per il lavoro per ogni assunzione   di percettori di assegno di inclusione o supporto per il lavoro un incentivo del 60%  per la mediazione da parte di enti autorizzati e  enti del terzo settore in caso di assunzione di persone con disabilità. 

    Per i casi in cui il percettore avvii una attività di lavoro autonomo o di impresa o si associ a una cooperativa può richiedere un beneficio aggiuntivo di  6 mensilità dell'assegno (max 3mila euro).  Le modalità di richiesta saranno stabilite da un prossimo decreto del Ministero del lavoro .

    Le agevolazioni descritte sono concesse nei limiti del vigente Regolamento UE  sugli aiuti di Stato. 

    Assegno di inclusione e obbligo di  studio o lavoro – offerta congrua

    Come per il RDC i componenti del nucleo che percepisce l'assegno di inclusione  che siano   disoccupati,  maggiorenni ,  non impegnati in corsi di studi devono intraprendere il percorso di inserimento lavorativo previa registrazione al SIISL nuovo sistema  informativo per l' inclusione sociale e lavorativa  che trasmette i dati dal competente Centro per l'Impiego.   

    I beneficiari dell'Assegno di inclusione  tra diciotto e ventinove anni che non hanno adempiuto agli obblighi di istruzione devono frequentare i corsi di istruzione per adulti di primo livello.  

    Sono esonerati dall'obbligo di lavoro

    •  over 60,
    •  disabili 
    • soggetti con patologie oncologiche
    •  componenti con carichi di cura (figli sotto i  tre anni o disabili in condizioni di gravità)
    •  le donne inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere  

    L'assegno  decade in caso di   rifiuto della prima offerta di lavoro congrua cioè

    • contratto o a tempo indeterminato senza limiti di distanza a tempo pieno o almeno part time per almeno il 60% con stipendio previsto dal ccnl 
    • contratto a tempo determinato entro 80 km dalla residenza.

    Solo nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti figli con età inferiore a quattordici anni, anche  con genitori  legalmente separati, l'offerta va accettata se il luogo di lavoro non eccede la distanza di 80 chilometri dal domicilio  o  raggiungibile nel limite temporale massimo di 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico.

    L'assegno si sospende per il periodo di eventuali contratti di lavoro fino a 6 mesi e riprende al termine.

    Assegno di inclusione: le sanzioni previste

    Chiunque per ottenere indebitamente  l'Assegno di inclusione  rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o  omette  informazioni  dovute,  è   punito  con  la   reclusione da due a sei anni. 

     L'omessa  comunicazione  delle  variazioni  del  reddito  o  del  patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, e  di altre informazioni dovute e rilevanti  è punita con la reclusione da  uno  a  tre anni. 

    Alla condanna in via definitiva del beneficiario per i reati  citati  o  per  un  delitto  non  colposo  che  comporti  l'applicazione di una pena non inferiore a  un  anno  di  reclusione,   consegue,   l'immediata decadenza dal beneficio  e  il  beneficiario  e'  tenuto  alla  restituzione  di  quanto  indebitamente  percepito. 

    Calendario pagamenti e nuove carte ADI 

    DISPONIBILITA' RINNOVI MENSILI 

    Questo  il  calendario della disponibilità degli  importi sulle carte di inclusione  in fase di rinnovo mensile, sempre se confermati i  requisiti : 

    • martedì 27 febbraio 2024
    • mercoledì 27 marzo 2024
    • venerdì 26 aprile 2024
    • martedì 28 maggio 2024
    • giovedì 27 giugno 2024
    • sabato 27 luglio 2024

    Da febbraio in poi i  pagamenti, all’esito positivo dell’istruttoria, saranno riconosciuti dal mese successivo a quello di sottoscrizione del Patto di attivazione digitale,  alla data del 27 del mese .
        A partire dai rinnovi di marzo, l’INPS utilizzerà l’Isee 2024 per determinare l’importo dell’assegno.

    DISPONIBILITA NUOVE CARTE ASSEGNO DI INCLUSIONE  

    Domande presentate entro

    Sottoscrizione Patto di attivazione digitale ed esito positivo dell’Istruttoria

    Disponibilità carte inclusione e  importo presso gli Uffici postali per i richiedenti che abbiano ricevuto gli SMS

    febbraio 2024

    febbraio 2024

    venerdì 15 marzo 2024

    marzo 2024

    marzo 2024

    martedì 16 aprile 2024

    aprile 2024

    aprile 2024

    mercoledì 15 maggio 2024

    maggio 2024

     maggio 2024

    sabato 15 giugno 2024

    giugno 2024

    giugno 2024

    martedì 16 luglio 2024

    ATTENZIONE Nel caso in cui, invece, il patto di attivazione digitale venga sottoscritto insieme alla presentazione della domanda e comunque nello stesso mese, ma l’esito  arrivi , piu tardi  il primo pagamento verrà disposto alla prima data utile successiva . Le mensilità  verranno  COMUNQUE riconosciute a decorrere dal mese successivo alla sottoscrizione del PAD, con erogazione delle mensilità arretrate.

    Assegno inclusione: le domande di riesame 

    Dal 29 febbraio 2024 è disponibile nella procedura ADI, il dettaglio delle causali delle domande respinte per le quali il richiedente potrà presentare istanza di riesame alla sede INPS territorialmente competente entro 30 giorni dalla data in cui ha ricevuto comunicazione dell’esito, o presentare ricorso giudiziario.

    Per le domande in evidenza per omissioni o difformità della DSU, gli utenti riceveranno un SMS/mail di notifica  della problematica.

    Assegno inclusione  FAQ aggiornate

    Il ministero del lavoro  ha fornito nuove risposte a dubbi frequenti e casi particolari  sull'assegno di inclusione nella sezione dedicata del sito URPOLINE.  
     FAQ-Qui l'elenco completo

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    Assegno inclusione e tirocini sociali: comunicazione a carico dell’azienda

     In una nota del 3 ottobre 2024 il Ministero del lavoro  ha precisato le modalità di comunicazione relativa alla partecipazione a tirocini di inclusione sociale da parte di beneficiari dell'assegno di inclusione ADI.

    Si chiarisce in particolare :

    •   i beneficiari dei Tis non devono presentare il modello ADI-Com esteso all’Inps, obbligo invece previsto per i tirocini formativi e di orientamento (art. 3, comma 7, del D.L. n. 48/2023) 
    • E' a carico invece delle aziende ospitanti la comunicazione obbligatoria  d’instaurazione dei rapporti di lavoro (CO) specificando la categoria“09 – Persona Presa in Carico dai Servizi Sociali e/o sanitari”. 

    In caso di errori, come detto  può derivarne  la sospensione dei benefici dell’AdI.

    Tirocini di inclusione sociale: reddito non rilevante

    La nota precisa, per ulteriore approfondimento che  :

    1. i tirocini sociali, di cui all’art. 7, comma 1, lettera c) del d. lgs. 147/2017, ovvero i tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, di cui alle regolamentazioni  regionali in attuazione dell'accordo del 22 gennaio 2015 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono tra i sostegni erogabili esclusivamente dai servizi sociali in favore dei beneficiari ADI non attivabili al lavoro nell’ambito del Patto per l’Inclusione Sociale (PaIS), come specificato anche nelle Linee Guida per la definizione dei Patti  per l’inclusione sociale.
    2.  l’art. 2, comma 2, lettera b), punto 2, del decreto legge 48/2023 nel determinare i requisiti relativi alla  condizione economica del nucleo familiare in relazione al reddito familiare, specifica che “Dal reddito  familiare, (…) sono detratti i trattamenti assistenziali inclusi nell'ISEE  e  per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi”. Sotto  quest’ultima fattispecie (trattamento assistenziale non sottoposto alla prova dei mezzi) ricadono i Tirocini di Inclusione Sociale.

    Quindi per i Tirocini di Inclusione Sociale (TIS):

    • – Le indennità correlate ai TIS non rilevano ai fini del reddito per la verifica del diritto o dell’importo dell’assegno di inclusione;
    • – I beneficiari ADI che avviano il TIS non sono tenuti a presentare l’ADI-Com esteso (a differenza dei tirocini formativi e di orientamento che sono attivabili dai servizi per il lavoro nell’ambito del Patto di Servizio Personalizzato);
    • I case manager dei servizi sociali  dovranno sempre inserire il TIS in GePI tra i sostegni erogati nell’ambito del PaIS. In questo modo sarà possibile comunicare automaticamente ad INPS che si tratta di  tirocinio sociale ed evitare la sanzione per mancata presentazione dell’ADI-Com esteso.

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    Assegno inclusione e SFL: nuove istruzioni sulla modifica dei dati

    L'INPS ha  comunicato con il messaggio 2146 del 6 giugno 2024 di aver rilasciato nuove funzionalità e implementazioni procedurali per migliorare la gestione delle domande relative all'Assegno di Inclusione (ADI) e al Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL), introdotti dal primo gennaio 2024, con l'abrogazione del reddito di cittadinanza ad opera del Dl 48 del 4 maggio 2023,

    Alcune  modifiche riguardano il Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL) e il collegamento con la piattaforma INPS, 

    Di seguito le principali novità per operatori e utenti, a cui è richiesto in alcuni casi di effettuare le modifiche in entrambe le piattaforme

    Gestione domande ADI e SFL

    Si ricorda che l'attuazione delle misure è stata regolata dai decreti 108 dell'8 agosto 2023 e 154 del 13 dicembre 2023  del Ministero del Lavoro. Successivamente, l'INPS ha emanato le istruzioni operative con le circolari 77 del 29 agosto 2023 e 105 del 16 dicembre 2023.

    Il nuovo messaggio fornisce  nuove istruzioni agli operatori delle sedi INPS riguardo alle funzionalità della piattaforma informatica per la gestione delle misure Adi e Sfl

    i si specifica che per quanto riguarda la gestione delle richieste di Adi, il sistema permetterà  di accedere a dettagli aggiuntivi sui dati che hanno contribuito alla formazione dell'ISEE, come i controlli effettuati e i dettagli sui componenti del nucleo familiare esclusi dalla scala di equivalenza.

    Oltre alla gestione delle domande, il sistema permetterà di consultare lo storico delle richieste e gli importi disposti in pagamento per ogni richiedente. È stata anche introdotta una funzione specifica per comunicare l'inizio dell'attività lavorativa.

    Le nuove funzionalità riguardanti la gestione dello storico, delle richieste di riesame e dei contatti sono state estese anche al sistema di gestione del Supporto per la formazione e il lavoro.

    Infine, gli operatori che accedono ai gestionali Adi e Sfl potranno consultare anche alcune informazioni presenti nel Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (Siisl).

    Istruzioni per gli utenti

     Il messaggio INPS  precisa in particolare per gli utenti  che 

    •  in fase di compilazione del modello di domanda, l’indicazione dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione obbligatoria per i beneficiari di età compresa tra i 18 e i 29 anni è stata resa non obbligatoria. Tale requisito, per alcune situazioni particolari (ad esempio, genitore con figli minori e carico di cura), potrà essere oggetto di opportuna verifica da parte dei Servizi sociali 
    •  dal modello “ADI – Com esteso”, utilizzabile per le comunicazioni in corso di erogazione della prestazione, tra cui la comunicazione di avvio di attività lavorativa, è eliminato il vincolo di esclusività della dichiarazione di un rapporto di lavoro compreso tra 1 e 6 mesi, con conseguente possibilità di indicare nel medesimo modulo la presenza di più rapporti di lavoro.
    •  è disponibile una nuova funzionalità che consente di indicare eventuali variazioni dei dati relativi alla cittadinanza e alla residenza dichiarati nella domanda. Allo stato attuale non è, invece, ancora possibile effettuare le modifiche relative ai dati anagrafici. Tale funzionalità è oggetto di successiva implementazione e il relativo rilascio verrà comunicato con apposito messaggio.
    •  a decorrere dal 7 maggio 2024  la procedura “ADI” è pienamente integrata con l’archivio “PASSI” dell’Istituto, nel quale sono registrati i contatti degli utenti certificati che vengono utilizzati per le comunicazioni. Accedendo all’area personale “MyINPS” del portale istituzionale, nella sezione “I tuoi dati” è possibile per l’utente modificare in qualsiasi momento i contatti indicati (il percorso è : “I tuoi dati” > “Contatti e consensi” > “Modifica” > “Gestione contatti personali”).

    ATTENZIONE

    •  per le domande presentate fino al 6 maggio 2024, nel caso in cui il richiedente abbia indicato nella domanda un contatto (telefonico o e-mail) diverso da quello presente su “MyINPS” e desidera che lo stesso venga utilizzato per le comunicazioni a lui indirizzate, deve aggiornare i propri contatti su “MyINPS”
    • Per le domande presentate a decorrere dal 7 maggio 2024, al momento della compilazione della domanda, la procedura propone direttamente i dati di contatto presenti su “MyINPS”, da utilizzare per le comunicazioni. Nel caso in cui il richiedente desideri modificare tali contatti deve procedere alla modifica attraverso le funzionalità presenti su “MyINPS”.
    • Solamente nel caso in cui non siano presenti i dati di contatto su “MyINPS”, la procedura “ADI” consente l’inserimento di nuovi contatti 
    • posto che  i dati di contatto dei richiedenti indicati nella domanda vengono trasferiti alla piattaforma Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL) al momento della sottoscrizione del Patto di attivazione digitale (PAD), che non dialoga con l'archivio dell’INPS “PASSI”;  se il eneficiario modifica un contatto nell’area personale “MyINPS”  e vuole che  lo stesso venga utilizzato anche dagli operatori dei Servizi sociali o dei Centri per l’impiego (CPI), deve apportare la modifica del contatto anche sulla piattaforma SIISL, accedendo, dopo il login, su “Il mio profilo”, cliccando sul nome del percettore in alto a destra della Home Page.

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    Premi Inail 2024 per percettori ADI, SFL e volontari in Progetti di pubblica utilità

    I beneficiari del Supporto Formazione Lavoro e dell'Assegno di inclusione , oltre che chi è impegnato volontariamente in progetti di pubblica utilità, coe   ex beneficiari del Reddito di cittadinanza , godono della tutela Inail contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali .

    La misura, prevista dal DL Lavoro 48 2023,  è diventata operativa con il  Decreto direttoriale del Ministero del lavoro del 4 settembre 2023 . 

    Come specificato dal Ministero con la nota n. 12462/2023 del 12 settembre,  il DD 272/2023,  ha esteso la polizza INAIL in favore dei seguenti soggetti:

    1. ex beneficiari del reddito di cittadinanza che abbiano terminato il periodo di erogazione nel 2023 e vogliano partecipare su base volontaria ai Progetti utili alla collettività (PUC), per un periodo non superiore a sei mesi, 
    2. beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro (SFL) che  richiedano di partecipare su base volontaria ai PUC 

    Per questi lavoratori va applicato il  premio speciale unitario giornaliero per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali previsto  dalla  determina INAIL 3/2020, che include fra i soggetti assicurati “le persone, sempre su base volontaria, non beneficiarie del reddito di cittadinanza ma comunque in condizioni di povertà”.  La nota  specificava anche  che l’effettiva partecipazione al PUC da parte del richiedente è una delle condizioni necessarie  ottenere il supporto economico SFL .

    Con il decreto 68 del 24.4.2024 pubblicato sul sito del Minsitero il 31 maggio  è stata approvata la delibera inail che ha innalzato il premio previsto per questi lavoratori.

    In particolare  il premio speciale unitario per l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, ai sensi dell’articolo 42 del DPR n. 1124/1965, è fissato per il 2024, nella  misura di euro 1,04 per singola giornata di attività prestata 

    a cui va aggiunto l’addizionale ex Anmil pari all’1% (articolo 181 DPR 30 giugno 1965 n. 1124), per    i soggetti impegnati nei Progetti utili alla collettività (PUC)

    1.  beneficiari dell’Assegno di Inclusione (Adi) ,
    2.  beneficiari del Supporto  per la formazione e il lavoro (SFL), nonché 
    3. per le persone in condizione di povertà individuate con appositi provvedimento del Ministero del lavoro, che su base  volontaria partecipano a Progetti utili alla collettività (PUC)

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    Piattaforma Siisl inclusione e lavoro: stop per manutenzione il 13 ottobre

    Il  “Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa”  previsto  dal decreto Lavoro (n. 48 2023 ), è in funzione dallo scorso 1 settembre per accogliere le domande del nuovo sostegno Supporto Formazione e lavoro,   mettendo in comunicazione    i beneficiari con  centri per  l'impiego delle Regioni,  con Comuni , Agenzie per il lavoro e Ministero del lavoro .

    Con un avviso sul sito del Ministero si comunica che   Venerdì 13 ottobre 2023, a partire dalle ore 16 saranno svolte attività di manutenzione programmata per alcune piattaforme coinvolte nel flusso di interoperabilità che comporteranno l’impossibilità di accesso alla Piattaforma SIISL (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa): siisl.lavoro.gov.it/ 

    Al termine delle attività previste, in data 16 ottobre 2023, il sito tornerà automaticamente online e sarà raggiungibile secondo le consuete modalità.

    Piattaforma SIISL e Supporto formazione lavoro: come funziona

    La piattaforma è nata, secondo le dichiarazioni del ministro Calderone,:

    1. sia  ai fini della gestione delle attività formative e lavorative dei percettori dei sostegni al reddito ( Reddito di cittadinanza fino a settembre/ dicembre 2023  e poi Assegno di inclusione e supporto per la formazione e il lavoro) 
    2. che, in un prossimo futuro,  per tutti i disoccupati registrati nelle diverse banche dati nazionali e regionali , sia pubbliche che private, per aiutare la collocazione lavorativa  e anche soddisfare le richieste delle  molte aziende che faticano a reperire  i profili adatti  ai posti disponibili.

     Va ricordato infatti che il cosiddetto mismatch interessa ormai quasi una posizione lavorativa su due.

    Si stima che dovranno essere circa 400mila    entro il 2023 coloro che dovranno registrarsi per fruire del  Supporto per la formazione e il lavoro  previsto  per i disoccupati considerati   "occupabili" (cioè che possono lavorare per età e assenza di obblighi di cura) 

    Ad oggi il Sistema informativo  ha registrato circa  98 mila domande  domande per il Supporto per la formazione e il lavoro  che vanno effettuate prima  dal portale INPS.IT e solo dopo l'autorizzazione dell'Istituto, sul SIISL.

    Nello specifico ,alle ore 13 del 12 ottobre 2023 erano 51.021 le istanze presentate direttamente dai cittadini e 47.121 quelle inviate per il tramite dei Patronati.

    Si ricorda che possono chiedere il Supporto per la formazione e il lavoro dal primo settembre scorso  gli ex percettori del Reddito di cittadinanza fra i 18 e i 59 anni, privi di una condizione di fragilità: presenza di figli minori, persone con disabilità e over 60 nel nucleo familiare.  

    L'iscrizione al SIISL  comporta:

    •  il rilascio della DID  Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (che certifica lo stato di disoccupazione)
    • firma di un patto di attivazione digitale con il rilascio dei dati  del candidato , per accedere a eventuali  offerte lavorative.
    • firma di patto di servizio  personalizzato nel caso in cui  sia valutata come necessaria per il candidato  una ulteriore formazione.

    La piattaforma SIISL   renderà disponibili  anche tutti i percorsi formativi rientrati nel  Programma Gol (Garanzia di occupabilità dei lavoratori)

    Inoltre vengono registrati i dati sulla frequenza ai corsi e ai progetti lavorativi , con obbligo di comunicazione/ conferma diretta da parte di ciascun beneficiario ogni 90 giorni per mantenere il  diritto al contributo economico.

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    Supporto formazione e lavoro: regole e istruzioni per le domande

    Sono stati pubblicati sul sito del ministero del lavoro  e in GU i decreti attuativi  di una delle due nuove misure di supporto contro la povertà previste dal decreto lavoro 2023(D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni in legge 3 luglio 2023, n. 85) che sostituiscono parzialmente il reddito di cittadinanza.

     Si tratta, ricordiamo di: 

    1. Assegno di inclusione  ADI  – per le famiglie con minori, anziani e disabili, che entra in vigore da gennaio 2024 e del 
    2. Supporto formazione lavoro SFL  – per  soggetti tra 18 e 59 anni  con ISEE  fino a 6mila euro, che parte il 1 settembre 2023.

    I due decreti riguardano in particolare:

    Il Supporto per la formazione e il lavoro è una misura di attivazione al lavoro, mediante la partecipazione a progetti di:

    • formazione, 
    • qualificazione e riqualificazione professionale, 
    • orientamento, 
    • accompagnamento al lavoro 
    • e di politiche attive del lavoro comunque denominate (art. 12 del D.L. Lavoro 2023).

    La  partecipazione ai progetti  dà  diritto ad un contributo economico di 350 euro per 12 mesi.

    Vediamo piu in dettaglio le regole e le istruzioni per fare domanda pubblicate dall'INPS con la circolare 77 del 29  agosto 2023.

    Supporto formazione e lavoro: i requisiti 

    Il Supporto per la formazione e il lavoro è utilizzabile: 

    • dai singoli componenti di età compresa tra 18 e 59 anni, 
    • di nuclei familiari con un valore dell'ISEE familiare non superiore a euro 6.000 annui, 
    • che non hanno i requisiti per accedere all'Assegno di inclusione. 

    Non sono esclusi titolari di contratti di lavoro purché con reddito che consenta il rispetto dell'ISEE previsto. 

    Sono esclusi:

    •  soggetti sottoposti a misura cautelare personale, a misura di prevenzione o che hanno avuto sentenze definitive di condanna  nei dieci anni precedenti la richiesta,
    •  soggetti disoccupati, a seguito di dimissioni volontarie, nei dodici mesi precedenti la domanda  fatte salve le dimissioni per giusta causa, nonché la risoluzione consensuale del rapporto

    Il Supporto per la formazione e il lavoro può essere utilizzato anche dai singoli componenti dei nuclei che percepiscono l'Assegno di Inclusione che decidono di partecipare ai percorsi pur non essendo obbligati ,   purché non siano calcolati nella scala di equivalenza per la percezione dell'Assegno.

    Il SFL è incompatibile con

    • Reddito di cittadinanza e 
    •  altri sostegni come cassa integrazione e indennità di disoccupazione.

    Supporto formazione e lavoro: istruzioni per le domande

    Dal 1 settembre è  possibile fare domanda all'INPS  per il supporto per la formazione e lavoro, in modalità telematica  nella sezione SFL 

    La domanda può essere presentata:

    • direttamente dal sito internet www.inps.it, accedendo tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di Identità Elettronica) nell’apposita sezione dedicata al SFL dal 1° settembre 2023;
    • presso gli Istituti di patronato 

    Nella richiesta l’interessato 

    • rilascia la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di un'attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva (DID)
    •  se è  di età compresa tra i 18 e i 29 anni e  ha adempiuto all’obbligo di istruzione  deve dimostrare l’iscrizione a un percorso di istruzione per adulti di primo livello
    • autorizza la trasmissione dei dati contenuti nella domanda ai centri per l’impiego, alle agenzie per il lavoro e agli enti autorizzati all’attività di intermediazione e servizi per il lavoro.

    Supporto formazione e lavoro: come  funziona

    Dopo la presentazione della domanda,  si potrà accedere al portale SIISL   precompilare il Patto di attivazione digitale ( PAD), che diverrà operativo all’esito positivo dell’istruttoria della domanda.

    Nel patto di attivazione digitale, il beneficiario del SFL oltre a fornire le informazioni necessarie,  si impegna a presentarsi alla convocazione del servizio per il lavoro competente per la stipula del patto di servizio personalizzato, e conferma l’autorizzazione alla trasmissione dei propri dati ai centri per l’impiego (CPI), alle Agenzie per il lavoro e agli enti di intermediazione  

    In questo modo  attraverso la piattaforma potrà ricevere offerte di lavoro e servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro, ovvero essere inserito in specifici progetti di formazione erogati da:

    •  soggetti, pubblici o privati, accreditati dalla Regione o
    • da fondi paritetici interprofessionali e
    •  da enti bilaterali. 

    L'interessato può autonomamente individuare progetti di formazione  ai quali essere ammesso e, in tal caso, deve darne immediata comunicazione attraverso la piattaforma SIISL.

    La partecipazione  alle attività per l'attivazione nel mondo del lavoro determina l'accesso al beneficio economico pari ad un importo mensile di 350 euro

    Tale importo è erogato per tutta la durata della misura, entro un limite massimo di 12 mensilità,  mediante bonifico mensile da parte dell'INPS

    L'interessato è tenuto a dare conferma, almeno ogni 90 giorni, ai servizi competenti, anche in via telematica, della partecipazione a tali attività. In mancanza di conferma, il beneficio è sospeso. 

    La mancata iscrizione a percorsi di istruzione degli adulti di primo livello  per l'adempimento dell'obbligo di istruzione  comporta la non erogazione del contributo.

    Erogazione Contributo 350 euro per il SFL 

    La circolare specifica che l’importo  del contributo per il SFL  erogato non è frazionabile nel mese. Pertanto, l’erogazione della misura  avverrà come negli esempi riportati :

     

    1^ attività/corso

    attività/corso avviato dal 27 settembre 2023 al 3 gennaio 2024

    il beneficio verrà erogato per 5 mensilità

    2^ attività/corso successiva alla prima

    ulteriore attività/corso avviato dal 18 gennaio 2024 al 31 maggio 2024

    ulteriore erogazione  per 4 mensilità 

    2^ attività/corso successiva alla prima

    ulteriore attività/corso avviato dal 18 gennaio 2024 al 20 dicembre 2024

    ulteriore erogazione per 7 mensilità  (12 mesi complessivi) 

    2^ attività/corso successiva alla prima

    ulteriore attività/corso avviato dal 3 marzo 2024 al 31 ottobre 2024

    l’ulteriore erogazione verrà effettuata per 7 mensilità da marzo 2024 a settembre 2024 (12 mesi complessivi). Nel mese di febbraio 2024 l’erogazione della misura è sospesa

    Nel caso in cui  il beneficiario abbia già firmato un un patto di servizio personalizzato  o in cui il soggetto risulti già coinvolto anche prima della presentazione della domanda del SFL, la decorrenza del pagamento  potrà essere anticipata alla data di sottoscrizione del PAD.