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Gestione credito INPS pubblico impiego: le novità 2025
La circolare INPS n. 49 del 3 marzo 2025 illustra le novità relative all'adesione alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (Gestione credito), a seguito dell'approvazione dell’articolo 27 della legge 13 dicembre 2024, n. 203 (Collegato Lavoro).
L'adesione alla Gestione credito INPS diventa più flessibile e accessibile a un numero maggiore di pensionati e lavoratori pubblici, con semplificazioni nelle procedure e contributi obbligatori definiti.
Gestione credito INPS: cos’è
La Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (Gestione credito INPS) è un fondo che eroga prestazioni di credito agevolato e assistenza sociale a favore di dipendenti pubblici e pensionati che vi aderiscono.
L'obiettivo principale è fornire sostegno economico attraverso prestiti e agevolazioni per varie esigenze personali e familiari.
Principali prestazioni offerte
Prestiti a tasso agevolato
- Piccolo prestito con importo limitato con rimborso fino a 48 mesi.
- Prestiti pluriennali: concessi per specifiche necessità (es. spese mediche, ristrutturazione casa), con rimborso fino a 10 anni.
- Mutui ipotecari
- Finanziamenti per l'acquisto, costruzione o ristrutturazione della prima casa a tassi vantaggiosi rispetto al mercato.
Contributi e sussidi per situazioni di difficoltà
Contributi per spese sanitarie, assistenza a familiari non autosufficienti o calamità naturali.
Borse di studio e iniziative per il diritto allo studio:
- Supporto economico per studenti meritevoli (figli di iscritti o pensionati).
- Soggiorni studio in Italia e all’estero per ragazzi e corsi di formazione professionale.
Agevolazioni per soggiorni vacanza e termali
L'adesione alla Gestione Credito è obbligatoria per alcuni dipendenti pubblici, mentre per altri (pensionati e alcune categorie di lavoratori) è volontaria, con trattenute mensili proporzionali alla retribuzione o alla pensione.
Gestione credito INPS: i beneficiari dal 2025 e stop scadenze
Dal 12 gennaio 2025, l'adesione può avvenire senza limiti temporali, eliminando le scadenze precedenti.
L’adesione è irrevocabile e le prestazioni possono essere richieste dopo un anno dall’iscrizione.
I nuovi destinatari della Gestione credito
- Pensionati ex dipendenti pubblici che non avevano aderito in precedenza.
- Pensionati ex dipendenti di enti pubblici, anche se la loro pensione è a carico di gestioni diverse dalla Gestione dipendenti pubblici.
- Sottufficiali e ufficiali prossimi al pensionamento o al collocamento in ausiliaria.
- Dipendenti pubblici non iscritti ai fondi pensionistici ex ENPAS o ex INADEL.
Esclusi: titolari di pensione ai superstiti e soggetti con carriera lavorativa prevalentemente fuori dal settore pubblico.
Modalità di adesione semplificate
- Domanda online tramite il portale INPS con credenziali digitali.
- Per i lavoratori prossimi alla pensione, possibilità di adesione contestuale alla domanda di pensionamento.
- In alternativa, per i dipendenti pubblici iscritti, opzione di mantenimento automatico barrando la casella "Chiedo di aderire al fondo credito" nella richiesta di pensionamento.
Gestione credito INPS: Nuove regole contributive dal 2025
Per i contributi le nuove regole prevedono
- Per i dipendenti pubblici iscritti: 0,35% della retribuzione lorda.
- Per i pensionati aderenti: 0,15% della pensione lorda, detratto direttamente dall’INPS.
- Non è previsto rimborso dei contributi, anche in assenza di utilizzo delle prestazioni.
Le denunce contributive devono essere trasmesse tramite il sistema Uniemens, con specifici codici per lavoratori attivi, sottufficiali e ufficiali in ausiliaria.
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Fondi pensione 2024: piu adesioni e rendimenti in crescita
Nel report COVIP di settembre 2024, pubblicato il 31 ottobre scorso , la Commissione di vigilanza sulla previdenza complementare offre una panoramica sul numero di posizioni attive nei vari fondi pensione e analizza i rendimenti ottenuti dalle diverse linee di investimento durante i primi nove mesi del 2024.
Viene fornito così un quadro aggiornato della crescita del settore e delle performance finanziarie a vantaggio degli iscritti.
Vediamo una sintesi delle principali indicazioni.
Fondi pensione e COVIP: cosa sono
In Italia, il sistema pensionistico pubblico è affiancato da un sistema di previdenza complementare, destinato a garantire ai lavoratori una pensione integrativa per mantenere un tenore di vita adeguato anche dopo il pensionamento.
La COVIP (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione) è l'autorità pubblica indipendente incaricata di vigilare su questo sistema, assicurando la trasparenza, la sicurezza e la tutela degli iscritti alle forme di previdenza complementare.
I fondi pensione sono gli strumenti principali della previdenza complementare.
Questi fondi permettono ai lavoratori di accumulare risparmi durante la loro vita lavorativa per integrare, alla pensione pubblica, un'ulteriore entrata economica, sempre piu necessaria negli ultimi tempi per le difficolta finanziarie cui sta andando incontro INPS a causa del calo demografico
Esistono diverse tipologie di fondi pensione:
- Fondi Negoziali: istituiti tramite contrattazione collettiva e riservati a specifici settori lavorativi.
- Fondi Aperti: accessibili a tutti, anche senza requisiti specifici, e gestiti da società di gestione del risparmio o da banche.
- PIP (Piani Individuali Pensionistici): gestiti da compagnie di assicurazione e pensati per un'adesione individuale.
Il report COVIP sui fondi pensione Settembre 2024
Posizioni in essere A settembre 2024, il numero totale di posizioni attive nelle forme pensionistiche complementari ha raggiunto gli 11 milioni, segnando una crescita del 3,3% rispetto alla fine del 2023. Queste posizioni, che includono anche gli aderenti a più forme, corrispondono a un totale di iscritti pari a 9,88 milioni.
L'incremento è particolarmente evidente nei fondi negoziali legati ai contratti collettivi che registrano un aumento di 205.900 posizioni (+5,1% rispetto a dicembre 2023), portando il totale a 4,223 milioni.
In particolare, il fondo del settore edile ha contribuito significativamente con un aumento di 98.600 posizioni, grazie all’adesione contrattuale dei lavoratori mediante contributi versati esclusivamente dai datori di lavoro, sebbene di importo modesto. Anche il fondo per il pubblico impiego ha visto una crescita di 28.600 posizioni.
Nelle forme pensionistiche di mercato, i fondi aperti hanno registrato un incremento di 90.700 posizioni (+4,7%) e i PIP (Piani Individuali Pensionistici) di 47.700 posizioni (+1,3%). Al termine di settembre, il totale delle posizioni attive è pari rispettivamente a 2,041 milioni per i fondi aperti e 3,829 milioni per i PIP.
Vediamo in sintesi nella tabella seguente:
Posizioni Fondi Pensionistici
Numero di Posizioni (Settembre 2024)
Tipo di Fondo Posizioni (milioni) Variazione (%) da Dicembre 2023 Fondi Negoziali 4,223 +5,1% Fondi del Settore Edile +98.600 posizioni – Fondo Pubblico Impiego +28.600 posizioni – Fondi Aperti 2,041 +4,7% PIP 3,829 +1,3% Fondi pensione: le risorse gestite e i rendimenti
Contributi e risorse gestite
Nei primi nove mesi del 2024, fondi negoziali, fondi aperti e PIP hanno raccolto complessivamente 10,5 miliardi di euro, con un aumento del 7,9% rispetto allo stesso periodo del 2023. L’incremento più marcato è stato registrato dai fondi aperti, con un +9,7%.
Le risorse destinate alle prestazioni sono arrivate a 238 miliardi di euro, con un incremento del 6,1% rispetto ai 224,4 miliardi di fine 2023.
Circa il 60% di questa crescita è attribuibile all’aumento del valore dei titoli in portafoglio, mentre il restante è dovuto ai flussi contributivi netti.
L'attivo netto ha raggiunto i
- 73,5 miliardi di euro per i fondi negoziali (+8,3% rispetto all’anno precedente),
- 36,1 miliardi per i fondi aperti e
- 53 miliardi per i PIP,
rispettivamente in crescita del 10,8% e del 6,1% rispetto al 2023.
Rendimenti
Nel corso dei primi nove mesi del 2024, le forme di previdenza complementare hanno mostrato rendimenti positivi, con performance superiori per le gestioni più esposte al comparto azionario.
- I comparti azionari hanno registrato rendimenti medi dell’8,9% per i fondi negoziali, del 9,6% per i fondi aperti e del 10,3% per i PIP.
- Le linee bilanciate hanno riportato rendimenti medi del 5,8% nei fondi negoziali, del 6,2% nei fondi aperti e del 5,7% nei PIP.
- Rendimenti più bassi, ma comunque positivi, sono stati riscontrati per i comparti obbligazionari e garantiti.
Analizzando i rendimenti su un orizzonte temporale di dieci anni, includendo i nove mesi del 2024, le linee con maggiore contenuto azionario hanno registrato rendimenti medi annui composti intorno al 5% per tutte le tipologie di forme pensionistiche.
Le linee bilanciate hanno offerto rendimenti medi tra il 2% e il 3%, mentre le linee garantite e obbligazionarie hanno riportato rendimenti intorno all'1%, o inferiori in alcuni casi. Le gestioni separate di ramo I dei PIP, che valutano le attività al costo storico piuttosto che al valore di mercato, hanno prodotto un rendimento medio dell'1,7%.
Da notare che nello stesso periodo, la rivalutazione del TFR si è attestata al 2,3%.
In generale, i comparti azionari e parte delle linee bilanciate hanno evidenziato rendimenti superiori rispetto ai comparti obbligazionari, garantiti e rispetto al TFR. Nei fondi negoziali, la dispersione dei rendimenti dei singoli comparti è risultata minore rispetto a quella registrata nei fondi aperti e nei PIP.
Rendimenti Medi delle Linee di Investimento (Primi 9 Mesi 2024)
Linea di Investimento Fondi Negoziali Fondi Aperti PIP Azionari 8,9% 9,6% 10,3% Bilanciati 5,8% 6,2% 5,7% Obbligazionari Positivi ma inferiori Positivi ma inferiori Positivi ma inferiori Garantiti Positivi ma inferiori Positivi ma inferiori Positivi ma inferiori -
Deducibilità fondi pensione: nel plafond anche i versamenti per i figli
Con la risposta a interpello 76 del 21.03.2024 l'Agenzia chiarisce l'ambito applicativo dell'articolo 8, comma 6 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, in materia di deduzione dei contributi versati per la partecipazione alle forme di previdenza complementare per i lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007. Si tratta in particolare dell'agevolazione che consente a chi non deduce per i primi cinque anni di partecipazione, l'importo massimo concesso, di utilizzare il residuo in annualità successive. Il fine del beneficio è di dare un sostegno ai lavoratori con minore anzianità contributiva notoriamente svantaggiati per i trattamenti previdenziali del primo pilastro , incoraggiando la partecipazione alle forme di previdenza integrativa
Vediamo nei prossimi paragrafi i dettagli del caso e la risposta dell'Agenzia.
Previdenza complementare deducibilità agevolata per lavoratori piu giovani
L'Istante dichiarava:
- di aver aderito ad un fondo pensione negoziale nell'anno 2019 e versato, come definito dalle condizioni contrattuali, la quota del TFR, i contributi a carico suo e del datore di lavoro nonché contributi aggiuntivi a titolo individuale;
- di essere un lavoratore di prima occupazione successiva all'anno 2007, e nello specifico di aver iniziato l'attività lavorativa nel 2014;
- di aver versato contributi per l'adesione dei figli nel 2022 ad una forma di previdenza complementare che ha dedotto integralmente;
- che l'ammontare dei contributi versati al proprio fondo previdenziale e a quello per i figli a carico dedotti dal proprio reddito complessivo «non ha comunque raggiunto la soglia di deducibilità ordinaria di € 5.164,57».
Chiedeva quindi all'Agenzia, dato che l'articolo 8, comma 6 del d.lgs. n. 252 del 2005, prevede che nei primi cinque anni di partecipazione ad una forma di previdenza complementare, i lavoratori cd."di prima occupazione" con versamenti di contributi per un importo inferiore a euro 5.164,57 (limite di deduzione massima annuale ) possono conservare l'importo residuo delle deduzioni annuali a partire dal sesto anno, deducendoli entro i venti anni successivi , se per la determinazione del ''plafond'', debbano essere considerati solo i contributi versati in relazione alla propria posizione contributiva oppure anche quelli versati a nome dei figli fiscalmente a carico.
Plafond deducibilità oltre i 5 anni: risposta dell’Agenzia
L'agenzia illustra l'articolo di legge ricordando che : «Ai lavoratori di prima occupazione successiva al 2007 … limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro pari alla differenza positiva tra l'importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro annui».
Come illustrato con circolare n. 70/E del 2007 i lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 possono, «in caso di versamenti di contributi di importo inferiore al limite di euro 5.164,57 nei primi cinque anni di partecipazione, […] conservare l'importo residuo delle deduzioni annuali di cui non si sono avvalsi e […] utilizzare il plafond così accumulato entro i venti anni successivi.»; Ciò significa che la differenza tra l'importo dei contributi versati e il limite annuale di euro 5.164,57 non è definitivamente persa, ma contribuisce a formare un «ulteriore plafond di deducibilità», da utilizzare entro i venti anni successivi. Tale plafond può essere utilizzato, a partire dal sesto anno e fino al venticinquesimo anno successivo, in aggiunta al limite annuale di euro 5.164,57 e fino a concorrenza di euro 2.582,29 annui (per un totale massimo di euro 7.746,86).
L'agenzia afferma che in applicazione di tale principio qualora nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari il «lavoratore di prima occupazione», in aggiunta ai contributi versati per la propria posizione, abbia versato anche contributi per i familiari a carico , che ha dedotto dal proprio reddito complessivo, anche tali contributi concorrono alla determinazione dell'ulteriore ''plafond di deducibilità''.
Nel caso in esame, il lavoratore dovrà considerare i contributi versati per la sua partecipazione alla forma pensionistica complementare, dedotti dal 2019 al 2023 nonché quelli versati per la partecipazione alle predette forme pensionistiche dei figli a carico, dedotti dal proprio reddito complessivo nel 2022 e 2023.
Il plafond accumulato nei primi 5 anni di partecipazione (2019/2023) potrà essere utilizzando dall'Istante a partire dal 2024 nei limiti sopra specificati.
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Imposta sostitutiva TFR 2023: acconto entro il 18.12
Scade il prossimo 18 dicembre il termine per il versamento dell 'Imposta sostituiva sulla rivalutazione del TFR..
Come noto, sui fondi per il Trattamento di fine rapporto (Tfr) rivalutati annualmente è dovuta un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari al 17% (dal 2015).
Il versamento dell’imposta è a carico del datore di lavoro o dell'ente pensionistico e va effettuato in due rate:
- acconto: entro il 16 dicembre e
- saldo: entro il 16 febbraio dell’anno successivo.
Per quanto riguarda l'acconto, quest'anno il 16 cade di sabato per cui il termine slitta al 18 dicembre . L'acconto è pari 90% del 17% totale sulle rivalutazioni maturate nel 2022, calcolate con metodo storico o presuntivo. (In proposito leggi anche: Imposta sostitutiva rivalutazione TFR 2023: chiarimenti ADE)
Le istruzioni sono state fornite dall'Agenzia con le circolari 29/2001 e 50/2002.
ATTENZIONE L’imposta sostitutiva non è dovuta per i lavoratori che aderiscono a una forma pensionistica complementare alla quale confluiscono le quote di TFR.
Vale anche la pena sottolineare che la tassazione separata non si applica alle quote di trattamento di fine rapporto di importo superiore a 1.000.000 euro in quanto tali somme concorrono alla formazione del reddito complessivo. La norma , prevista dall’articolo 24, comma 1, del Dl 201/2011, si applica anche a tutti i compensi e le indennità erogati agli amministratori delle società di capitali.
Se il rapporto di lavoro cessa nel corso dell’anno i termini di versamento restano invariati.
Acconto 2023 e saldo 2024: coefficiente in calo
Entro il 16 febbraio 2024 il datore di lavoro dovrà versare il saldo della imposta sostitutiva, determinato dalla differenza tra l' effettiva imposta dovuta ( con rivalutazione dei fondi TFR al 31 dicembre 2023, utilizzando il coefficiente di rivalutazione che sarà reso noto a metà gennaio 2024), e l'importo dell'acconto già versato .
Quest'anno, dato l'alto tasso di inflazione registrato nei coefficienti 2022 ( con tasso finale del 9,9745%, mentre l'ultimo registrato a ottobre 2023 si ferma a meno del 2%) con ogni probabilità la differenza sarà negativa e potrà essere portata con credito in compensazione esponendola nel prossimo Modello 770:
- sia nel quadro ST come versamento in eccesso,
- sia nel quadro SX come credito derivante da versamento in eccesso e risultante dalla dichiarazione annuale.
Tale credito potrà essere utilizzato con il codice tributo 6781 all’interno del modello F24 in compensazione con altri debiti.
Versamento imposta sostitutiva TFR e codici tributo
Il versamento deve essere effettuato utilizzando il Modello F24 indicando i seguenti codici tributo:
- 1712 per l’acconto
- 1713 per il saldo.
I datori di lavoro possono compensare l’imposta sostitutiva, direttamente nel modello F24, utilizzando eventuali crediti maturati per altre imposte o contributi.
E' anche possibile usufruire del credito che deriva dal prelievo anticipato sui trattamenti di fine rapporto (articolo 3 della legge n. 662/1996).
Questo credito :
- può essere utilizzato fino a compensazione dell’imposta dovuta e
- l’importo compensato non rileva per la determinazione del limite annuo massimo di compensazione.
L'Agenzia nelle proprie Istruzioni specifica i seguenti casi particolari
1 – In caso di operazioni di fusione o di scissione che comportano l’estinzione dei soggetti preesistenti, sono tenuti a effettuare i dovuti versamenti dell’acconto (e anche del saldo) dell’imposta sostitutiva:
- gli stessi soggetti, fino alla data di efficacia della fusione o della scissione
- la società incorporante, beneficiaria o comunque risultante dalla fusione o dalla scissione, successivamente alla data di efficacia dell’operazione.
2 – In presenza di operazioni che non comportano l’estinzione dei soggetti preesistenti, sono tenuti a effettuare i versamenti:
- il soggetto originario, relativamente al personale per il quale non si verifica alcun passaggio presso altri datori di lavoro
- il soggetto presso il quale si verifica, senza interruzione del rapporto di lavoro, il passaggio dei dipendenti e del relativo Tfr maturato.
Sanzioni per tardivo versamento imposta sostitutiva TFR
In caso di tardivo o omesso versamento dell’imposta, la sanzione è pari al 30% ma resta applicabile l’istituto del ravvedimento operoso purchè il versamento tardivo sia effettuato nei termini stabiliti per la presentazione della prossima dichiarazione 770.
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TFR, Cassa in deroga e ammissione nel fallimento: nuova pronuncia
Con ordinanza n. 25838 del 1° settembre 2022, la Corte di Cassazione aveva enunciato il seguente principio di diritto :
“Anche la Cassa integrazione in deroga, istituita dall’art. 2, comma 64 l. 92/2012 (CIGD), rientra nella previsione del terzo comma dell’art. 2120 c.c., per essere un caso di sospensione totale o parziale per la quale è prevista l'integrazione salariale, nel senso di un periodo di assenza dal lavoro con diritto alla retribuzione, eventualmente soddisfatto in tutto o in parte in forma previdenziale, che figura come periodo di retribuzione normale, anche se la conservazione della retribuzione sia limitata a una aliquota percentuale di essa.”
“Il pagamento della CIGD spetta, qualora il lavoratore non sia rioccupato alla cessazione del periodo alle dipendenze del datore di lavoro, al Fondo sociale per l’occupazione e la formazione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; con la conseguenza che, in caso di fallimento del datore di lavoro, il dipendente non ha diritto all’ammissione allo stato passivo del credito per le quote di T.f.r. maturate in tale periodo, ma di quelle del periodo anteriore trasferite nel Fondo di Tesoreria, di cui non sia provato il versamento da parte del datore di lavoro”.
Con Ordinanza n. 25025 del 22 agosto 2023, si conferma che se il lavoratore non si è rioccupato dopo la cessazione del rapporto di lavoro per fallimento della società, le quote di Tfr maturate durante il periodo della Cassa integrazione in deroga (Cigd), non sono a carico della stessa ma del fondo sociale per l'occupazione e la formazione.
CIGD e TFR in caso di fallimento – Cassazione 25838/2022
Il ricorso era stato proposto dalla Curatela fallimentare di una impresa datrice di lavoro riguardo al caso di un lavoratore alle dipendenze della società fallita, che aveva fruito del periodo di integrazione salariale in deroga (CIGD) da settembre 2012 a dicembre 2014,e aveva cessato il rapporto al suo termine in data 31 dicembre 2014, essendo stato assunto il 1° gennaio 2015 da un’altra società, per effetto del trasferimento del ramo d’azienda.
Il lavoratore aveva richiesto l'ammissione al fallimento in forma privilegiata anche per i periodi di cassa integrazione in deroga e aveva ottenuto già un decreto in questo senso dal Tribunale di Palermo .
La corte di legittimit era chiamata a valutare se la regola di maturazione a favore del lavoratore del T.f.r., in caso di sospensione del rapporto di lavoro per l’intervento della cassa integrazione guadagni, operi anche per la CIGD, e a carico di chi gravi;
La Corte ha ritenuto che il ricorso sia parzialmente fondato e che il lavoratore :
- ha diritto all’ammissione allo stato passivo di un ulteriore credito, in via privilegiata ai sensi dell’art. 2751bis c.c., per le quote di T.f.r. maturate nel periodo dal 1° gennaio 2007, in quanto trasferite al Fondo di Tesoreria e non essendo stato provato dalla curatela fallimentare il loro versamento da parte della datrice fallita ino all’inizio del periodo di CIGD (settembre 2012);
- Non ha diritto invece per quelle maturate da tale data e fino alla fine del periodo di CIGS, coincidente con quella del rapporto di lavoro (31 dicembre 2014): esse devono iessere detratte dal credito già ammesso e escluse dallo stato passivo del Fallimento, in quanto non a carico della società datrice di lavoro fallita, ma del Fondo sociale per l’occupazione e la formazione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
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TFR -TFS dipendenti pubblici comunicazioni telematiche: nuove istruzioni
Dal 1° gennaio 2023 è divenuta obbligatoria la modalità telematica anche per la certificazione del TFR dei dipendenti pubblici, dopo il TFS, come comunicato con la circolare INPS 4 novembre 2022, n. 125.(vedi dettagli nel paragrafo successivo)
AGGIORNAMENTO 11 MAGGIO 2023
Con il messaggio 8 maggio 2023, n. 1645, l'istituto fornisce ulteriori indicazioni sulla compilazione dell’“Ultimo miglio TFR” da parte dell’Ente datore di lavoro sostituisce i modelli cartacei “TFR1” e “TFR2” per la certificazione della Posizione assicurativa, necessaria per la creazione della pratica di TFR.
Nel messaggio sono indicate in particolare le modalità di invio dei dati necessari alla liquidazione della prestazione per i rapporti di lavoro a tempo determinato del comparto Scuola e le modalità di invio di modelli cartacei in alcuni casi particolari di variazioni di rapporti di lavoro.
Viene anche comunicato che per la segnalazione di problemi relativi all’inserimento dell’“Ultimo Miglio TFR” e al processo di certificazione della Posizione assicurativa ai fini del TFR, gli Enti datori di lavoro e le Strutture territoriali dell’INPS, possono rivolgersi via posta elettronica all'indirizzo: SegnalazioniTFRPA[email protected]
TFR TFS dipendenti pubblici le istruzioni per i canali telematici
L’Inps aveva fornito nella circolare 125 del 4.11.2022 le indicazioni operative per l’utilizzo del canale telematico TFS
Dal 1 gennaio 2023 tutti i dipendenti pubblici interessati e datori di lavoro devono utilizzare solo le modalità telematiche per lo scambio dei dati per la definizione di
- trattamento di fine servizio ( TFS ) e
- trattamento di fine rapporto ( TFR ).
Rimane invariata solo la modalità di invio dei dati giuridico-economici necessari alla liquidazione del TFR per i rapporti di lavoro a tempo determinato del comparto scuola attraverso il flusso telematico MUR/MEF.
Si ricorda che come comunicato nel messaggio n 4688 del 28 dicembre.2021, dal 28 dicembre 2021 era stata rilasciata una nuova versione degli applicativi SIN TFS e SIN TFR , sia
- per la cessione agevolata prevista dal DL 4 che
- per quella ordinaria come previsto dal DPR 180/1950
L'istituto segnalava anche che per il cittadino è stato reso disponibile anche un manuale dedicato nell’area del portale istituzionale www.inps.it dove sono presenti i servizi online “Gestione Dipendenti Pubblici: servizi online TFR” e “Gestione Dipendenti Pubblici: servizi online TFS”.
Come funziona l’anticipo del Trattamento di Fine Servizio (TFS) e Trattamento di Fine Rapporto (TFR)
Si tratta di un finanziamento che consente di ottenere una parte o l’intera indennità maturata (, non ancora liquidata, senza attendere i tempi ordinari.
Possono richiedere l’anticipo finanziario i dipendenti pubblici cessati dal servizio che accedono o che hanno avuto accesso, prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, alla pensione con i requisiti della Quota 100, o in base all’art. 24 della legge 214/2011.
Per ottenere il finanziamento, i soggetti interessati devono
- innanzitutto richiedere la certificazione dell’importo cedibile ai fini dell’anticipo finanziario, all’INPS, trasmettendo la domanda di quantificazione online. L’INPS provvede a rilasciare la certificazione entro 90 giorni dalla domanda, rendendola disponibile nell’area riservata MyINPS.
- Ottenuta la certificazione, gli interessati possono richiedere alle banche o agli altri intermediari finanziari che aderiscono all’iniziativa, mediante iscrizione al portale https://www.lavoropubblico.gov.it/anticipo- tfs – tfr , il finanziamento agevolato per un importo massimo di 45.000 euro o, comunque, entro la capienza della prestazione dovuta al pensionato, se di importo inferiore.
È possibile per il cittadino presentare la domanda di quantificazione dell’anticipo finanziario, a seconda che i richiedenti siano in regime di TFS o di TFR , tramite uno dei due servizi online dedicati: Simulazione del TFS o invio domanda di quantificazione del TFS Richiesta quantificazione TFR per dipendenti pubblici e dichiarazione beneficiari/eredi per liquidazione TFR – Domanda .
In alternativa, è possibile presentare la domanda tramite i patronati. In fase di compilazione della domanda, dopo aver selezionato la richiesta di “Anticipo finanziario D.L. n. 4/2019”, bisogna indicare la banca prescelta per l’operazione di finanziamento e dichiarare di avere avuto accesso alla pensione secondo i requisiti richiesti.