• TFR e Fondi Pensione

    Imposta sostitutiva TFR 2023: acconto entro il 18.12

    Scade il prossimo 18 dicembre il termine per il versamento dell 'Imposta sostituiva sulla rivalutazione del TFR..

    Come noto, sui fondi per il Trattamento di fine rapporto (Tfr) rivalutati annualmente è dovuta un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi  pari al  17%  (dal 2015).

    Il versamento dell’imposta è a carico del datore di lavoro o  dell'ente pensionistico e  va effettuato  in due rate:

    1.  acconto: entro il 16 dicembre e 
    2. saldo: entro il 16 febbraio dell’anno successivo.

    Per quanto riguarda l'acconto,  quest'anno il 16 cade di sabato per cui il termine slitta al 18 dicembre . L'acconto è pari 90% del 17% totale sulle rivalutazioni maturate nel 2022, calcolate con metodo storico o presuntivo. (In proposito leggi anche: Imposta sostitutiva rivalutazione TFR 2023: chiarimenti ADE)

    Le istruzioni sono state fornite dall'Agenzia  con le circolari 29/2001 e 50/2002. 

    ATTENZIONE  L’imposta sostitutiva non è dovuta per i lavoratori che aderiscono a una forma pensionistica complementare alla quale  confluiscono le quote di TFR.

    Vale anche la pena sottolineare che la tassazione separata  non si applica alle quote di  trattamento di fine rapporto di importo superiore a 1.000.000 euro  in quanto tali somme  concorrono alla formazione del reddito complessivo.  La norma , prevista dall’articolo 24, comma 1, del Dl 201/2011,  si applica anche  a tutti i compensi e le indennità erogati agli amministratori delle società di capitali. 

    Se il rapporto di lavoro cessa nel corso dell’anno i termini di versamento restano invariati.

    Acconto 2023 e saldo 2024: coefficiente in calo

    Entro il 16 febbraio 2024 il datore di lavoro dovrà versare il  saldo della imposta sostitutiva, determinato dalla differenza tra l' effettiva imposta dovuta ( con  rivalutazione dei fondi TFR al 31 dicembre 2023,  utilizzando  il  coefficiente di rivalutazione che sarà reso noto a metà gennaio 2024),  e l'importo dell'acconto già versato . 

    Quest'anno, dato l'alto tasso di inflazione registrato nei coefficienti 2022 ( con tasso finale del 9,9745%, mentre l'ultimo registrato a ottobre 2023 si ferma a meno del 2%)   con ogni probabilità la differenza sarà negativa  e potrà essere portata con credito in compensazione  esponendola  nel prossimo  Modello 770:

    • sia nel quadro ST come versamento in eccesso, 
    • sia nel quadro SX come credito derivante da versamento in eccesso e  risultante dalla dichiarazione annuale. 

    Tale credito potrà  essere utilizzato con il codice tributo 6781 all’interno del modello F24 in compensazione con altri debiti.

    Versamento imposta sostitutiva TFR e codici tributo

    Il versamento deve essere effettuato utilizzando il Modello F24 indicando i seguenti codici tributo:

    1. 1712 per l’acconto
    2. 1713 per il saldo.

    I datori di lavoro possono compensare l’imposta sostitutiva, direttamente nel modello F24, utilizzando eventuali crediti maturati per altre imposte o contributi. 

    E' anche possibile usufruire  del credito che deriva dal prelievo anticipato sui trattamenti di fine rapporto (articolo 3 della legge n. 662/1996). 

    Questo credito :

    • può essere utilizzato fino a compensazione dell’imposta dovuta e 
    • l’importo compensato non rileva per la determinazione del limite annuo massimo di compensazione.

    L'Agenzia nelle proprie  Istruzioni specifica i seguenti casi particolari 

    1 –   In caso di operazioni di fusione o di scissione che comportano l’estinzione dei soggetti preesistenti, sono tenuti a effettuare i dovuti versamenti dell’acconto (e anche del saldo) dell’imposta sostitutiva:

    • gli stessi soggetti, fino alla data di efficacia della fusione o della scissione
    • la società incorporante, beneficiaria o comunque risultante dalla fusione o dalla scissione, successivamente alla data di efficacia dell’operazione.

    2 – In presenza di operazioni che non comportano l’estinzione dei soggetti preesistenti, sono tenuti a effettuare i versamenti:

    1. il soggetto originario, relativamente al personale per il quale non si verifica alcun passaggio presso altri datori di lavoro
    2. il soggetto presso il quale si verifica, senza interruzione del rapporto di lavoro, il passaggio dei dipendenti e del relativo Tfr maturato.

    Sanzioni per tardivo versamento imposta sostitutiva TFR

     In caso di tardivo o omesso versamento dell’imposta, la sanzione è pari al 30% ma resta applicabile l’istituto del ravvedimento operoso purchè il versamento tardivo sia effettuato nei termini stabiliti per la presentazione della prossima dichiarazione 770.

  • TFR e Fondi Pensione

    TFR, Cassa in deroga e ammissione nel fallimento: nuova pronuncia

    Con ordinanza n. 25838 del 1° settembre 2022, la Corte di Cassazione  aveva  enunciato il seguente principio di diritto :

    Anche la Cassa integrazione in deroga, istituita dall’art. 2, comma 64 l. 92/2012 (CIGD), rientra  nella previsione del  terzo comma dell’art. 2120  c.c., per essere un caso di sospensione totale o parziale per la quale è prevista l'integrazione  salariale, nel senso di un periodo di assenza dal  lavoro con diritto alla retribuzione, eventualmente  soddisfatto in tutto o in parte in forma previdenziale, che figura  come periodo di  retribuzione normale, anche se la conservazione  della retribuzione sia limitata a una aliquota  percentuale di essa.”

    “Il pagamento della CIGD spetta, qualora il  lavoratore non sia rioccupato alla cessazione del  periodo alle dipendenze del datore di lavoro, al  Fondo sociale per l’occupazione e la formazione presso il Ministero del lavoro e delle politiche  sociali; con la conseguenza che, in caso di  fallimento del datore di lavoro, il dipendente non   ha diritto all’ammissione allo stato passivo del  credito per le quote di T.f.r. maturate in tale  periodo, ma di quelle del periodo anteriore  trasferite nel Fondo di Tesoreria, di cui non sia provato il versamento da parte del datore di  lavoro”.

    Con Ordinanza n. 25025 del 22 agosto 2023,   si conferma che  se il lavoratore non si è rioccupato dopo la cessazione del rapporto di lavoro per fallimento della società,   le quote di Tfr maturate durante il periodo della Cassa integrazione in deroga (Cigd), non sono a carico della stessa  ma del fondo sociale per l'occupazione e la formazione.

    CIGD e TFR in caso di fallimento – Cassazione 25838/2022

    Il ricorso era stato proposto dalla Curatela fallimentare di una impresa datrice di lavoro riguardo al caso di un lavoratore alle  dipendenze della società fallita, che aveva fruito del periodo di integrazione salariale in deroga (CIGD) da settembre 2012 a dicembre 2014,e  aveva cessato il rapporto al suo termine in data 31 dicembre 2014, essendo stato assunto il 1° gennaio 2015 da  un’altra società, per effetto del trasferimento del  ramo d’azienda. 

    Il lavoratore aveva richiesto l'ammissione al fallimento in forma privilegiata anche per i periodi di cassa integrazione in deroga e aveva ottenuto già un decreto in questo senso dal Tribunale di Palermo .

    La corte di legittimit era chiamata a valutare se la regola di  maturazione a favore del lavoratore del T.f.r., in  caso di sospensione del rapporto di lavoro per  l’intervento della cassa integrazione guadagni,  operi anche per la CIGD, e a carico di chi gravi;

    La Corte  ha ritenuto   che il ricorso sia parzialmente fondato e che il lavoratore :

    1. ha diritto all’ammissione allo stato passivo di un ulteriore credito, in via  privilegiata ai sensi dell’art. 2751bis c.c., per   le quote di T.f.r. maturate nel periodo dal 1° gennaio 2007, in quanto trasferite al Fondo di  Tesoreria e non essendo stato provato dalla curatela fallimentare il loro versamentda parte  della datrice fallita ino all’inizio del periodo di CIGD  (settembre 2012); 
    2. Non ha diritto invece per quelle maturate  da tale data e fino alla fine del periodo di CIGS, coincidente con quella del rapporto di lavoro (31 dicembre 2014): esse devono iessere detratte dal  credito già ammesso e escluse dallo stato passivo del Fallimento, in quanto non a carico della società datrice di lavoro fallita, ma del  Fondo sociale per l’occupazione e la formazione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

  • TFR e Fondi Pensione

    TFR -TFS dipendenti pubblici comunicazioni telematiche: nuove istruzioni

    Dal 1° gennaio 2023 è divenuta obbligatoria la modalità telematica  anche per la certificazione del TFR dei dipendenti pubblici,  dopo il TFS, come comunicato con la circolare INPS 4 novembre 2022, n. 125.(vedi dettagli nel paragrafo successivo)

    AGGIORNAMENTO 11 MAGGIO 2023

    Con il messaggio 8 maggio 2023, n. 1645, l'istituto fornisce ulteriori indicazioni sulla compilazione dell’“Ultimo miglio TFR” da parte dell’Ente datore di lavoro sostituisce i modelli cartacei “TFR1” e “TFR2”  per la  certificazione della Posizione assicurativa,  necessaria per la  creazione della pratica di TFR.

    Nel messaggio sono indicate in particolare  le modalità di invio dei dati necessari alla liquidazione della prestazione per i rapporti di lavoro a tempo determinato del comparto Scuola e le modalità di invio di modelli cartacei  in alcuni casi particolari di variazioni di rapporti di lavoro.

    Viene anche comunicato che per la segnalazione di problemi relativi all’inserimento dell’“Ultimo Miglio TFR” e al processo di certificazione della Posizione assicurativa ai fini del TFR, gli Enti datori di lavoro e le Strutture territoriali dell’INPS, possono  rivolgersi via  posta elettronica all'indirizzo:  SegnalazioniTFRPA[email protected]

    TFR TFS dipendenti pubblici le istruzioni per i canali telematici

    L’Inps aveva fornito  nella circolare  125 del 4.11.2022 le  indicazioni operative per l’utilizzo del canale telematico TFS  

    Dal 1 gennaio 2023 tutti i dipendenti pubblici interessati  e datori di lavoro  devono utilizzare solo le modalità telematiche per lo scambio dei dati per la definizione di 

    1.  trattamento di fine servizio ( TFS ) e
    2.  trattamento di fine rapporto ( TFR ).

    Rimane invariata  solo la modalità di invio dei dati giuridico-economici necessari alla liquidazione del TFR per i rapporti di lavoro a tempo determinato del comparto scuola attraverso il flusso telematico MUR/MEF.

    Si ricorda che come comunicato nel messaggio n 4688 del 28 dicembre.2021, dal  28 dicembre  2021 era stata rilasciata una nuova versione degli applicativi  SIN TFS e SIN TFR , sia 

    •   per la cessione agevolata prevista dal  DL 4  che
    •  per quella  ordinaria come previsto dal DPR 180/1950   

    L'istituto segnalava anche che per il cittadino è stato reso disponibile  anche  un manuale dedicato nell’area del portale istituzionale www.inps.it dove sono presenti i servizi online Gestione Dipendenti Pubblici: servizi online TFR” e “Gestione Dipendenti Pubblici: servizi online TFS”.

    Come funziona l’anticipo  del Trattamento di Fine Servizio (TFS) e Trattamento di Fine Rapporto (TFR) 

    Si tratta di un finanziamento che consente di ottenere una parte o l’intera indennità maturata (, non ancora liquidata, senza attendere i tempi ordinari. 

     Possono richiedere l’anticipo finanziario i dipendenti pubblici cessati dal servizio che accedono o che hanno avuto accesso, prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, alla pensione con i requisiti della Quota 100, o in base all’art. 24 della legge 214/2011.

     Per ottenere il finanziamento, i soggetti interessati devono

    1.  innanzitutto richiedere la certificazione dell’importo cedibile ai fini dell’anticipo finanziario, all’INPS, trasmettendo la domanda di quantificazione online. L’INPS provvede a rilasciare la certificazione entro 90 giorni dalla  domanda, rendendola disponibile nell’area riservata MyINPS. 
    2. Ottenuta la certificazione, gli interessati possono richiedere alle banche o agli altri intermediari finanziari che aderiscono all’iniziativa, mediante iscrizione al portale https://www.lavoropubblico.gov.it/anticipo- tfs – tfr , il finanziamento agevolato per un importo massimo di 45.000 euro o, comunque, entro la capienza della prestazione dovuta al pensionato, se di importo inferiore.

     È possibile per il cittadino presentare la domanda di quantificazione dell’anticipo finanziario, a seconda che i richiedenti siano in regime di TFS o di TFR , tramite uno dei due servizi online dedicati: Simulazione del TFS o invio domanda di quantificazione del TFS Richiesta quantificazione TFR per dipendenti pubblici e dichiarazione beneficiari/eredi per liquidazione TFR – Domanda .

    In alternativa, è possibile presentare la domanda tramite i patronati. In fase di compilazione della domanda, dopo aver selezionato la richiesta di “Anticipo finanziario D.L. n. 4/2019”, bisogna indicare la banca prescelta per l’operazione di finanziamento e dichiarare di avere avuto accesso alla pensione secondo i requisiti richiesti.