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TFR Fondo Tesoreria: istruzioni sulle regole 2026 per l’ agricoltura
Con il messaggio INPS n. 1388 del 24 aprile 2026 vengono fornite importanti indicazioni operative per i datori di lavoro agricoli in merito alle modifiche alla disciplina del Fondo di Tesoreria, introdotte dalla legge di Bilancio 2026 (legge n. 199/2025). Le novità incidono in particolare sulla determinazione della soglia dimensionale aziendale che fa scattare l’obbligo di versamento del TFR al Fondo, nonché sulle modalità di computo della forza lavoro nel settore agricolo, caratterizzato da una forte presenza di rapporti a termine. Il documento integra le istruzioni già contenute nella circolare INPS n. 12/2026, con specifico riferimento alle peculiarità della gestione contributiva agricola.
Le novità normative
La disciplina del Fondo di Tesoreria trova origine nell’articolo 1, commi 755 e seguenti, della legge n. 296/2006, che prevede l’obbligo per i datori di lavoro con determinati requisiti dimensionali di versare le quote di TFR maturate dai lavoratori. La legge di Bilancio 2026 ha modificato il comma 756, introducendo nuovi criteri di individuazione della soglia dimensionale per l'obbligo, basati sulla media annuale dei lavoratori in forza nell’anno precedente.
In particolare, dal 1° gennaio 2026 l’obbligo riguarda anche i datori di lavoro che raggiungono la soglia dimensionale negli anni successivi all’avvio dell’attività, con riferimento alla media dei lavoratori dell’anno precedente. Per il biennio 2026-2027 è prevista una soglia temporanea di almeno 60 addetti, destinata a ridursi progressivamente negli anni successivi fino a 40 addetti dal 2032.
Restano validi i principi generali già definiti dalle circolari INPS n. 70/2007 e n. 105/2007, secondo cui nel calcolo della media devono essere inclusi tutti i lavoratori subordinati, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, dalla durata del rapporto e dall’orario di lavoro, salvo specifiche esclusioni.
Soglia dimensionale: come si calcola
Il messaggio INPS introduce chiarimenti per il settore agricolo, con riferimento al computo della forza lavoro. In particolare:
- Operai a tempo determinato (OTD): sono sempre computati ai fini della soglia dimensionale, anche se il rapporto è inferiore a tre mesi. Le giornate lavorate sono conteggiate sulla base delle denunce Uniemens/PosAgri, con limite massimo di 26 giornate mensili.
- OTD con TFR corrisposto mensilmente: pur non essendo soggetti al versamento al Fondo (in quanto il TFR è già erogato), concorrono comunque al calcolo della media aziendale.
- Operai agricoli occasionali (OTDO): non rientrano nel computo della soglia dimensionale e non sono soggetti al Fondo di Tesoreria, in quanto regolati da una disciplina speciale con contribuzione semplificata.
Il calcolo della forza media annua avviene mediante una formula standardizzata, basata sulle giornate lavorative complessive rapportate a 312 giornate annue (26 giorni per 12 mesi).
Elemento Regola di computo Operai a tempo indeterminato (OTI) 26 giornate per mese (max 312 annue) Operai a tempo determinato (OTD) Giornate effettive da Uniemens, max 26/mese Lavoratori part-time Riduzione proporzionale all’orario Operai occasionali (OTDO) Esclusi dal computo Formula Totale giornate / 312 Superamento soglia come fare la regolarizzazione
Sul piano operativo, i datori di lavoro agricoli sono chiamati a effettuare con tempestività la verifica della soglia dimensionale sulla base della media dei lavoratori occupati nel 2025. Qualora emerga l’obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria dal 1° gennaio 2026, è necessario attivarsi immediatamente per la regolarizzazione delle quote di TFR già maturate. In particolare, l’INPS ha fissato al 31 maggio 2026 il termine entro cui effettuare il versamento delle quote riferite ai periodi di paga da gennaio 2026 fino alla mensilità in corso alla data di pubblicazione del messaggio, senza applicazione di sanzioni civili. Dal punto di vista procedurale, i datori di lavoro devono: richiedere l’attribuzione del codice di autorizzazione “1R” tramite il Cassetto previdenziale, sezione “Comunicazioni bidirezionali”, allegando il modulo “SC34_TFR_Tesoreria”; verificare l’eventuale necessità del codice “2R” nei casi di trasferimento di lavoratori ai sensi dell’articolo 2112 c.c.; procedere al versamento mediante flusso Uniemens/PosAgri utilizzando i codici retributivi già in uso, senza variazioni tecniche; effettuare la regolarizzazione per ciascun periodo di competenza, indicando correttamente le quote di TFR dovute.
Adempimento Modalità operativa Scadenza Verifica soglia dimensionale Media lavoratori anno 2025 Immediata Richiesta codice “1R” Cassetto previdenziale + modulo SC34 Prima del versamento Versamento TFR al Fondo Flusso Uniemens/PosAgri Mensile Regolarizzazione arretrati 2026 Versamento senza sanzioni 31 maggio 2026 -
Tassazione compensazioni di fine rapporto: chiarimenti dall’Agenzia
Le somme corrisposte a titolo di compensazione per la transizione al regime IFR, riferite agli anni 2020-2024, sono fiscalmente assimilabili al trattamento di fine rapporto.
Per esse si applica la tassazione separata ai sensi degli articoli 17 e 19 del TUIR, in coerenza con la natura previdenziale e compensativa della misura.
Così l'Agenzia nella risposta a interpello n. 198 del 30 luglio 2025. Ecco i dettagli del caso e le motivazioni dell'Agenzia.
Il caso al vaglio dell’Agenzia
Nel 2020, un ente pubblico ha introdotto un nuovo trattamento previdenziale interno per il proprio personale, in sostituzione del precedente trattamento di fine rapporto (TFR o TFS) gestito tramite INPS.
Questo cambiamento è stato formalizzato in un nuovo Regolamento, in attuazione dell’art. xx del decreto-legge n. xy/aaaa, con l’adozione di una nuova indennità denominata IFR (Indennità di Fine Rapporto).
Tale modifica ha comportato una riduzione del 30% dell’importo dell’IFR rispetto al trattamento previsto precedentemente.
Per attenuare gli effetti di questa decurtazione e in attesa di un nuovo assetto definitivo a partire dal 2025, l’ente ha previsto specifiche “misure compensative” destinate al personale in servizio nel periodo transitorio 1° gennaio 2020 – 31 dicembre 2024.
In particolare, la delibera dell’ente ha stabilito che il personale in servizio alla data del 7 aprile 2020 potesse scegliere tra:
- il nuovo regime dell’IFR (con riduzione del 30%),
- il tradizionale TFR accompagnato da previdenza complementare,
- oppure il solo TFR.
In ogni caso, è stato previsto il riconoscimento di somme a titolo di compensazione, calcolate come differenza tra quanto sarebbe spettato con il vecchio sistema e quanto effettivamente maturato con il nuovo regime, riferite unicamente al periodo 2020-2024.
L’ente ha quindi presentato interpello all’Agenzia delle Entrate per sapere quale trattamento fiscale applicare a queste somme “compensative”: tassazione separata (più favorevole) oppure ordinaria?
L’istante ha proposto l’applicazione della tassazione separata, sostenendo che:
- le somme si riferiscono anche ad annualità pregresse e non solo all’anno in corso di corresponsione;
- esse sono accessorie a prestazioni previdenziali e, in quanto tali, dovrebbero seguire lo stesso regime fiscale previsto per il trattamento di fine rapporto.
La risposta dell’Agenzia: tassazione separata secondo il TUIR
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 198/2025, ha accolto l’interpretazione proposta dall’ente.
Richiamando gli articoli 17, comma 1, lettera a), e 19, comma 2-bis, del TUIR (D.P.R. 917/1986), ha precisato che le somme in oggetto rientrano nella categoria delle “indennità equipollenti al TFR”, cioè quelle somme una tantum corrisposte in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro e commisurate alla durata dello stesso.
In particolare, l’art. 17 prevede che tali somme, anche se diverse dal TFR, siano soggette a tassazione separata se connesse alla fine del rapporto lavorativo. L’art. 19, comma 2-bis, regola il calcolo dell’imposta per queste indennità, prevedendo uno sconto forfettario per ogni anno di servizio e un’aliquota media determinata in base alla durata del rapporto.
Secondo l’Agenzia, le misure compensative oggetto del quesito:
- sono collegate al rapporto di lavoro;
- sono finalizzate a riequilibrare un trattamento pensionistico ridotto;
- derivano da una delibera dell’ente che agisce come datore di lavoro pubblico.
Pertanto, si tratta di indennità “equipollenti” al TFR e, come tali, devono essere assoggettate alla tassazione separata, più favorevole per i lavoratori rispetto a quella ordinaria, che considera i redditi percepiti nell’anno nel loro complesso.
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Gestione credito INPS pubblico impiego: le novità 2025
La circolare INPS n. 49 del 3 marzo 2025 illustra le novità relative all'adesione alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (Gestione credito), a seguito dell'approvazione dell’articolo 27 della legge 13 dicembre 2024, n. 203 (Collegato Lavoro).
L'adesione alla Gestione credito INPS diventa più flessibile e accessibile a un numero maggiore di pensionati e lavoratori pubblici, con semplificazioni nelle procedure e contributi obbligatori definiti.
Gestione credito INPS: cos’è
La Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (Gestione credito INPS) è un fondo che eroga prestazioni di credito agevolato e assistenza sociale a favore di dipendenti pubblici e pensionati che vi aderiscono.
L'obiettivo principale è fornire sostegno economico attraverso prestiti e agevolazioni per varie esigenze personali e familiari.
Principali prestazioni offerte
Prestiti a tasso agevolato
- Piccolo prestito con importo limitato con rimborso fino a 48 mesi.
- Prestiti pluriennali: concessi per specifiche necessità (es. spese mediche, ristrutturazione casa), con rimborso fino a 10 anni.
- Mutui ipotecari
- Finanziamenti per l'acquisto, costruzione o ristrutturazione della prima casa a tassi vantaggiosi rispetto al mercato.
Contributi e sussidi per situazioni di difficoltà
Contributi per spese sanitarie, assistenza a familiari non autosufficienti o calamità naturali.
Borse di studio e iniziative per il diritto allo studio:
- Supporto economico per studenti meritevoli (figli di iscritti o pensionati).
- Soggiorni studio in Italia e all’estero per ragazzi e corsi di formazione professionale.
Agevolazioni per soggiorni vacanza e termali
L'adesione alla Gestione Credito è obbligatoria per alcuni dipendenti pubblici, mentre per altri (pensionati e alcune categorie di lavoratori) è volontaria, con trattenute mensili proporzionali alla retribuzione o alla pensione.
Gestione credito INPS: i beneficiari dal 2025 e stop scadenze
Dal 12 gennaio 2025, l'adesione può avvenire senza limiti temporali, eliminando le scadenze precedenti.
L’adesione è irrevocabile e le prestazioni possono essere richieste dopo un anno dall’iscrizione.
I nuovi destinatari della Gestione credito
- Pensionati ex dipendenti pubblici che non avevano aderito in precedenza.
- Pensionati ex dipendenti di enti pubblici, anche se la loro pensione è a carico di gestioni diverse dalla Gestione dipendenti pubblici.
- Sottufficiali e ufficiali prossimi al pensionamento o al collocamento in ausiliaria.
- Dipendenti pubblici non iscritti ai fondi pensionistici ex ENPAS o ex INADEL.
Esclusi: titolari di pensione ai superstiti e soggetti con carriera lavorativa prevalentemente fuori dal settore pubblico.
Modalità di adesione semplificate
- Domanda online tramite il portale INPS con credenziali digitali.
- Per i lavoratori prossimi alla pensione, possibilità di adesione contestuale alla domanda di pensionamento.
- In alternativa, per i dipendenti pubblici iscritti, opzione di mantenimento automatico barrando la casella "Chiedo di aderire al fondo credito" nella richiesta di pensionamento.
Gestione credito INPS: Nuove regole contributive dal 2025
Per i contributi le nuove regole prevedono
- Per i dipendenti pubblici iscritti: 0,35% della retribuzione lorda.
- Per i pensionati aderenti: 0,15% della pensione lorda, detratto direttamente dall’INPS.
- Non è previsto rimborso dei contributi, anche in assenza di utilizzo delle prestazioni.
Le denunce contributive devono essere trasmesse tramite il sistema Uniemens, con specifici codici per lavoratori attivi, sottufficiali e ufficiali in ausiliaria.
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Fondi pensione aperti, negoziali, PIP, cosa vuol dire?
Secondo la recente relazione annuale sulla previdenza integrativa presentata alle Camere dalla Commissione di vigilanza COVIP , A fine 2023 i fondi pensione attivi erano ben 302:, di cui:
33 fondi negoziali, 40 fondi aperti, 68 piani individuali pensionistici (Pip) e 161 fondi pensione preesistenti.
Vediamo le differenze tra i principali tipi di Fondi pensione:
Fondi Pensione Negoziali
Sono i fondi pensione istituiti attraverso accordi collettivi tra datori di lavoro e organizzazioni sindacali.
Adesione: Riservati principalmente ai lavoratori dipendenti appartenenti a specifici settori produttivi o aziende.
Caratteristiche: Offrono condizioni vantaggiose, come costi di gestione più bassi, grazie alla loro natura collettiva.
Fondi Pensione Aperti
Sono fondi pensione gestiti da banche, società di gestione del risparmio (SGR), compagnie di assicurazione e altri intermediari finanziari.
Adesione: Aperta a tutti, inclusi lavoratori autonomi, dipendenti e liberi professionisti.
Caratteristiche: Offrono una maggiore flessibilità in termini di scelta dei piani di investimento e sono accessibili anche ai lavoratori non coperti da accordi collettivi.
Piani Individuali Pensionistici (PIP)
Sono prodotti previdenziali individuali offerti da compagnie di assicurazione.
Adesione: Aperta a tutti, indipendentemente dalla condizione lavorativa.
Caratteristiche: Consentono un elevato grado di personalizzazione del piano pensionistico e offrono la possibilità di integrare la pensione con coperture assicurative.
In sintesi, i fondi negoziali sono destinati principalmente ai lavoratori di specifici settori produttivi attraverso accordi collettivi, i fondi aperti sono accessibili a chiunque desideri aderire, e i PIP sono piani individuali offerti dalle compagnie di assicurazione con ampia personalizzazione.
Fondi pensione preesistenti
Si tratta di fondi pensione istituiti prima del 1993, data in cui è stata introdotta una nuova normativa per la previdenza complementare in Italia.
Adesione: Inizialmente riservati ai dipendenti di specifiche aziende o gruppi di aziende. Possono essere ancora attivi e aperti ai nuovi iscritti, ma sono regolamentati da statuti e regolamenti originari che possono differire dalle normative più recenti.
Caratteristiche: Operano secondo regole e statuti definiti prima del 1993, che potrebbero essere diversi rispetto ai fondi negoziali e aperti nati successivamente.
Gestione: Possono essere gestiti direttamente dalle aziende o tramite enti o associazioni specifiche.
Beneficiari: Spesso riservati ai dipendenti dell’azienda o gruppo di aziende che ha istituito il fondo, ma possono essere aperti anche a nuovi iscritti.
Patrimonio e Risorse: Gestiscono risorse accumulate da lungo tempo, spesso con patrimoni significativi e consolidati.
In sintesi, i fondi pensione preesistenti sono una componente storica del sistema di previdenza complementare in Italia, mantenendo regole e strutture originarie pre-riforma, e continuano a fornire benefici previdenziali ai loro iscritti secondo le norme stabilite prima del 1993.
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Previdenza integrativa fissato il contributo COVIP 2024
Pubblicato in GU il 15 marzo la delibera COVIP per il versamento del contributo annuale 2024 da parte degli enti di previdenza integrativa iscritti all'apposito albo ministeriale.
Misura e destinatari del contributo COVIP
Il contributo dovuto dalle forme pensionistiche complementari che risultassero iscritte al 31.12.2023 all'albo nell'anno 2024, ad integrazione del finanziamento della COVIP, e' dovuto per l'anno 2024 nella misura dello 0,5 per mille dell'ammontare complessivo dei contributi incassati a qualsiasi titolo dalle forme pensionistiche complementari nell'anno 2023.
ATTENZIONE . Per le forme pensionistiche complementari costituite all'interno di societa' o enti, il versamento del contributo e' effettuato dalla societa' o dall'ente stesso.
Sono esclusi dal versamento i soggetti che, per ciascuna forma pensionistica complementare, sarebbero tenuti ad effettuare versamenti inferiori a euro 10,00.
Con riferimento al calcolo del contributo si precisa che dalla base di calcolo vanno esclusi :
- i flussi in entrata derivanti dal trasferimento di posizioni maturate presso altre forme pensionistiche complementari, nonche'
- i contributi non finalizzati alla costituzione delle posizioni pensionistiche ma relativi a prestazioni accessorie quali premi di assicurazione per
- invalidita' o premorienza. .
La delibera precisa che per le forme pensionistiche complementari costituite all'interno di societa' o enti, qualora il fondo, o singole sezioni dello stesso,
si configuri quale mera posta contabile nel bilancio la base di calcolo deve tenere anche conto degli accantonamenti effettuati nell'anno.
Contributo COVIP 2024 : scadenza e modalità di versamento
Come ogni anno il contributo deve essere versato entro il 31 maggio 2024.
Nel caso di cancellazione dall'albo della forma pensionistica complementare prima della scadenza il versamento del contributo e' effettuato prima della cancellazione stessa
Il pagamento del contributo dovra' essere eseguito tramite la piattaforma PagoPA, compilando le pagine appositamente dedicate e messe a disposizione nell'area riservata presente sul sito internet della COVIP, seguendo le istruzioni ivi riportate.
Contestualmente vanno trasmessi i dati relativi al contributo medesimo, sempre compilando le pagine appositamente dedicate, da tutti i soggetti obbligati anche qualora il contributo non sia dovuto.
In caso di mancato pagamento viene avviata la procedura di riscossione coattiva, mediante ruolo, delle somme non versate, oltre interessi e spese di esecuzione.
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Imposta sostitutiva TFR: compensazione verticale senza visto di conformità
Il 16 febbraio 2024 scaduto il termine per il versamento del saldo dell’imposta sostitutiva dell’Irpef relativa alle rivalutazioni dei fondi per il trattamento di fine rapporto maturati nel corso 2023 dai dipendenti. Il rendimento è calcolato sulle quote accantonate in azienda alla data del 31 dicembre 2022.
Come noto l'adempimento prevede due appuntamenti:
- il primo, per il pagamento dell’acconto, da effettuare entro il 16 dicembre dell’anno di riferimento,
- il secondo, per il saldo, entro il 16 febbraio dell’anno successivo.
Va ricordato che i termini restano invariati anche se il rapporto di lavoro si conclude in corso d'anno.
Si ricorda che dal 2015 l’aliquota fiscale è del 17%. Per calcolare la rata in scadenza il 16 febbraio occorre considerare la differenza tra l’imposta complessiva, tenendo conto del coefficiente di dicembre 2022 e l’anticipo corrisposto a dicembre 023 (con metodo storico o previsionale).
Il versamento deve essere effettuato tramite modello F24 utilizzando il codice tributo “1713”.
Si ricorda che è possibile utilizzare in compensazione anche il credito d'imposta di cui all'articolo 3, comma 213, della legge 662/1996.
Eccedenze credito di imposta sostitutiva TFR: regole ordinarie
ATTENZIONE in caso di conguaglio a saldo dell'imposta sostitutiva che risulti in importo a credito per il datore di lavoro , caso molto probabile visto il tasso di inflazione del 2023 , il sostituto d'imposta deve riportare l'eventuale credito nel modello 770/2023, con recupero dell'eccedenza in compensazione con modello F24.
Si ricorda anche che per le compensazioni in F24 se saldo a credito è superiore a 5.000 euro vige l'obbligo di apposizione del visto di conformità ex articolo 1, comma 574, legge 147/2013.
Recentemente viste le difficolta applicative incontrate dalle software house sulle corrette modalità di esposizione del credito derivante da eccesso di versamento dell’acconto ( codice tributo 1712), l’Agenzia con la risoluzione 68 2023 specificato che sono utilizzabili
- il codice 6781 riguardante “Eccedenza di versamenti di ritenute di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale scaturente dalla dichiarazione del sostituto d’imposta 770 semplificato” (risoluzione agenzia delle Entrate 9/2005);
- il codice 1627 relativo a “Eccedenza di versamenti di ritenute da lavoro dipendente e assimilati – art. 15, comma 1, lett. b) D.Lgs. 175/2014” (risoluzione agenzia delle Entrate 13/2015).
Credito di imposta compensabile senza visto: Nota Fondazione CDL
La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro in uno dei consueti approfondimenti pubblicati sul sito istituzionale ha trattato il tema del possibile ampio credito prodotto con il saldo dell'Imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Trattamento di fine rapporto, chiarendo, anche alla luce della risoluzione dell'Agenzia emanato proprio in risposta ad una richiesta del Cno , le modalità che consentono di evitare la necessità di apporre il visto di conformità, compensando il credito negli anni successivi
Gli esperti della fondazione affermano che l’eventuale eccedenza di versamento puo essere scomputata dai successivi versamenti delle ritenute relative a qualsiasi tipo di provento, indicando nel modello F24, nella colonna degli “importi a debito versati”, il codice tributo da pagare (es. 1001, 1012, 1040) e il codice tributo “1627” tra gli “importi a credito compensati”.
In questo modo non sussiste l’obbligo di apposizione del visto di conformità anche nel caso in cui l’importo compensato sia superiore a 5.000 euro.
Scarica qui il testo del documento .
In particolare viene spiegato che il D.P.R. 10 novembre 1997, n. 445 regola le cosiddette compensazioni verticali o interne, in combinato disposto con l’articolo 15, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 175/2014 .
Segnatamente: l’articolo 15, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 175/2014 prevede che, «in deroga a quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 1997, le eccedenze di versamento di ritenute e di imposte sostitutive siano scomputate dai successivi versamenti esclusivamente con le modalità di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997.[…] Dette somme non concorrono alla determinazione del limite di cui all'articolo 34, comma 1, della legge n. 388 del 2000 fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi da 2 a 6, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 445»;
L’articolo 1 del D.P.R. n. 445/1997 prevede: «2. Qualora lo scomputo di cui al comma 1 (ora leggasi art. 15, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 175/2014 NdR) non venga operato nel corso dello stesso periodo di imposta, il sostituto ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dai versamenti relativi al periodo di imposta successivo o di chiederne il rimborso […]».
Inoltre, continua la Fondazione: Circa l’apposizione del visto di conformità per le compensazioni che ci occupano, la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 31/E del 30 dicembre 2014 ha chiarito che è necessaria solo «nel caso in cui l’eccedenza scaturente dalla dichiarazione sia riportata ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 per compensare i pagamenti di importi diversi dalle ritenute dovuti nell’anno successivo, posto che, come precisato con la circolare n. 28/E del 2014, il limite dei 15.000 euro (ora leggasi 5.000 euro, N.d.R.), al cui superamento scatta l’obbligo di apporre il visto di conformità, è riferibile esclusivamente alla compensazione orizzontale dei crediti». (v. anche risoluzione n. 73/e del 4 agosto 2015).
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Imposta sostitutiva rivalutazione TFR 2023: chiarimenti ADE
Con Risoluzione n. 68 del 7 dicembre le Entrate replicano ad una richiesta di chiarimento sull'imposta sostitutiva da versare sulla rivalutazione del fondo TFR da parte dei sostituti di imposta.
In particolare, le Entrate evidenziano che l’acconto dell’imposta sulla rivalutazione del fondo TFR in scadenza il prossimo 18 dicembre (perchè il 16.12 è sabato) può essere determinato sulla base del calcolo della rivalutazione che presumibilmente sarà accantonata al fondo TFR nell’anno in corso, vediamo i dettagli.
Imposta sostitutiva rivalutazione TFR: chiarimenti sul calcolo 2023
Nell'interpello, l'istante è un Consiglio Nazionale, in qualità di rappresentante dei propri iscritti, e pone un quesito in merito alle modalità di calcolo dell'acconto dell'imposta sulle rivalutazioni del fondo TFR previsto dall'articolo 11, comma 4, del d.lgs. 18 febbraio 2000, n. 47.
Come noto, i sostituti d'imposta applicano l'imposta sulle rivalutazioni del fondo TFR maturate in ciascun anno, da versare entro il 16 febbraio dell'anno successivo ed entro il 16 del mese di dicembre dell'anno d'imposta in corso, è dovuto «l'acconto dell'imposta sostitutiva commisurato al 90 per cento delle rivalutazioni maturate nell'anno precedente».
In alternativa, la medesima disposizione consente di commisurare l'acconto «al 90 per cento delle rivalutazioni che maturano nell'anno per il quale l'acconto stesso è dovuto».
Sulle modalità di calcolo e sui versamenti dell'imposta leggi anche: Imposta sostitutiva TFR 2023: acconto entro il 18.12.
L'istante evidenzia che la circolare 12 giugno 2002, n. 50/E ha chiarito che «l'imponibile da utilizzare per la determinazione presuntiva dell'acconto dell'imposta sulla rivalutazione è costituito dal TFR maturato fino al 31 dicembre dell'anno precedente relativo ai dipendenti ancora in forza al 30 novembre dell'anno in corso. Al fine della determinazione della percentuale di rivalutazione si deve utilizzare l'incremento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevato nel mese di dicembre dell'anno precedente. Per i dipendenti cessati in corso d'anno (entro il 30 novembre) l'acconto è dovuto nella misura del 90 per cento dell'imposta trattenuta sulle rivalutazioni all'atto della cessazione del rapporto».
Ciò posto, il Consiglio Nazionale istante evidenzia che la variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati nel 2022 ha avuto un impatto rilevante sulla determinazione della quota di rivalutazione del TFR accantonata al 31 dicembre 2022, in quanto il coefficiente di rivalutazione è stato pari al 9,974576 per cento, con conseguente incidenza sull'importo dell'imposta sostitutiva dovuta il 16 febbraio 2023.
Nel 2023, invece, il coefficiente di rivalutazione applicabile a fine anno sarà presumibilmente di gran lunga inferiore (l'ultimo indice rilevato dall'ISTAT applicabile fino al 14 ottobre 2023 è pari al'1,822970 per cento) con conseguenti impatti sull'imposta dovuta a saldo il 16 febbraio 2024.
Per effetto di tali variazioni, qualora il sostituto d'imposta utilizzasse, ai fini del calcolo dell'acconto dovuto entro il 16 dicembre 2023, l'incremento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevato nel mese di dicembre dell'anno precedente dovrebbe versare un acconto che, in sede di saldo, determinerebbe un credito da recuperare nell'anno successivo, dopo la presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta e degli intermediari (Modello 770/2024), e il sostituto d'imposta dovrebbe anche chiedere l'apposizione del visto di conformità ove l'importo del credito risultasse superiore ad euro 5.000.
Pertanto, chiede se il calcolo dell'acconto dovuto entro il 16 dicembre 2023 possa essere effettuato dal sostituto d'imposta stimando la rivalutazione del TFR che maturerà a fine anno e calcolando l'acconto del 90 per cento dell'imposta dovuta su tale importo.
Le Entrate, arrivando alle stesse conclusioni dell'istante, chiariscono che, con riferimento all'anno in corso, presumibilmente l'indice ISTAT di riferimento relativo al mese di dicembre 2023 sarà più basso rispetto a quello dello scorso anno e, pertanto, al fine di evitare che, in sede di saldo, si determini un'eccedenza a credito, si ritiene che il sostituto d'imposta possa valutare di procedere a determinare l'acconto dell'imposta sostitutiva sulla base del calcolo della rivalutazione che presumibilmente sarà accantonata al fondo TFR nel 2023 quindi usando il metodo presuntivo al posto dello storico.
In tale caso, qualora il calcolo dell'acconto si riveli insufficiente rispetto all'imposta dovuta sulla rivalutazione del fondo TFR sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati del mese di dicembre 2023, l'insufficiente versamento sarà soggetto alla sanzione di cui all'articolo 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, ferma la possibilità di regolarizzare spontaneamente la violazione attraverso l'istituto del ravvedimento operoso ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.