• TFR e Fondi Pensione

    TFR Fondo Tesoreria agricoltura: regolarizzazione entro il 31.5

    Con il messaggio INPS n. 1388 del 24 aprile 2026 aveva fornito le prime indicazioni operative per i datori di lavoro agricoli in merito alle modifiche alla disciplina del Fondo di Tesoreria, introdotte dalla legge di Bilancio 2026 (legge n. 199/2025). 

    Le novità incidono in particolare sulla determinazione della soglia dimensionale aziendale che fa scattare l’obbligo di versamento del TFR al Fondo, nonché sulle modalità di computo della forza lavoro nel settore agricolo, caratterizzato da una forte presenza di rapporti a termine.

    Con il Messaggio n. 1493 del 5 maggio 2026, l’INPS interviene nuovamente sulla disciplina del Fondo di Tesoreria TFR per i datori di lavoro agricoli, fornendo indicazioni operative che superano quelle contenute nel Messaggio n. 1388 . 

    Il nuovo documento integra la circolare INPS n. 12/2026 e conferma il rinvio, per gli aspetti compatibili, alle precedenti istruzioni contenute nelle circolari n. 70/2007 e n. 105/2007.

    Le novità normative e la verifica del requisito dimensionale

    Per la verifica del requisito dimensionale, l’INPS conferma il principio generale secondo cui devono essere computati nella media annuale tutti i lavoratori subordinati in forza al datore di lavoro nell’anno di riferimento, indipendentemente dalla durata del rapporto, dalla tipologia contrattuale, dall’orario svolto e dalla concreta soggezione del singolo lavoratore alla disciplina del TFR ex articolo 2120 c.c. Le esclusioni restano limitate ai casi espressamente previsti dalla normativa o dalle istruzioni INPS.

    La verifica deve essere effettuata considerando la struttura aziendale nel suo complesso, con riferimento al codice fiscale dell’azienda. 

    Pertanto, il calcolo deve comprendere tutte le posizioni contributive intestate allo stesso datore di lavoro, comprese CIDA e matricole DM, evitando duplicazioni nei casi in cui il medesimo lavoratore sia denunciato in più flussi per esigenze contributive distinte.

    Periodo di applicazione Soglia dimensionale Anno da osservare
    2026 e 2027 Almeno 60 addetti Anno civile precedente
    Dal 2028 al 2031 Almeno 50 addetti Anno civile precedente
    Dal 2032 Almeno 40 addetti Anno civile precedente

    Per l’obbligo decorrente dal 1° gennaio 2026, il periodo di osservazione è quindi l’anno 2025. Il criterio resta lo stesso anche per le annualità successive.

    Soglia dimensionale: come si calcola

     OTD agricoli: computo sempre rilevante, anche sotto i tre mesi

    Uno dei chiarimenti più rilevanti riguarda gli operai agricoli a tempo determinato – OTD. Il Messaggio n. 1493/2026 precisa che gli OTD devono essere inclusi nel calcolo della media annuale senza alcuna distinzione fondata sulla durata complessiva del rapporto di lavoro. Di conseguenza, anche gli OTD con rapporto inferiore a tre mesi concorrono al raggiungimento della soglia dimensionale. La soglia dei tre mesi, già richiamata nelle precedenti istruzioni INPS, rileva soltanto ai fini dell’individuazione dell’obbligo di versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria, ma non incide sul calcolo del requisito dimensionale. Le giornate degli OTD devono essere considerate sulla base delle giornate di effettiva occupazione risultanti dalle denunce Uniemens/PosAgri, nel limite massimo convenzionale di 26 giornate per mese di calendario.

      OTD per fase lavorativa e TFR corrisposto periodicamente 

    Il Messaggio INPS interviene anche sugli OTD assunti per una fase lavorativa senza termine finale prestabilito, perché collegata al verificarsi di un evento. Si tratta, in particolare, degli operai agricoli a tempo determinato previsti dall’articolo 21, comma 8, lettera a), del CCNL operai agricoli e florovivaisti 2022-2025. Per questi lavoratori non sussiste l’obbligo di versamento delle quote di TFR maturando al Fondo di Tesoreria. L’INPS motiva tale esclusione evidenziando che la prima scadenza utile per il versamento contributivo del trimestre può intervenire dopo la cessazione del rapporto e dopo la liquidazione del TFR al lavoratore. In tale ipotesi, il versamento al Fondo si tradurrebbe in un acconto di somme già corrisposte.

     Analogo principio si applica agli OTD per i quali la contrattazione provinciale prevede la corresponsione periodica del TFR, ad esempio tramite conglobamento della quota di TFR nel salario orario o tramite riconoscimento di una quota parametrata alle giornate effettivamente lavorate nel mese. In tali casi il datore di lavoro non è tenuto al versamento al Fondo, poiché l’obbligo di accantonamento risulta assolto mediante l’erogazione periodica prevista dalla contrattazione collettiva. Anche questi lavoratori, tuttavia, restano computabili ai fini della soglia dimensionale, secondo il principio di onnicomprensività del calcolo. 

    OTDO esclusi dal computo e dal Fondo di Tesoreria

     Diversa è la disciplina degli operai agricoli a tempo determinato occasionali – OTDO, assunti nell’ambito del lavoro occasionale in agricoltura. Per tali lavoratori, la contribuzione è assolta tramite un’aliquota unificata e sostitutiva, che non comprende il finanziamento del Fondo di Tesoreria. L’INPS evidenzia inoltre che il rapporto ha natura strutturalmente occasionale, con disciplina retributiva, fiscale e contributiva semplificata, platea soggettiva tipizzata e limite massimo di 45 giornate annue per singolo lavoratore. Per queste ragioni, gli OTDO non concorrono al computo della media annuale e non sono soggetti all’obbligo di versamento delle quote di TFR al Fondo.

    Tipologia di lavoratore agricolo Computo nella soglia dimensionale Versamento TFR al Fondo di Tesoreria
    OTI, apprendisti e lavoratori stabilmente in forza Sì, con criterio delle 26 giornate mensili Sì, se ricorrono i presupposti
    OTD anche inferiori a tre mesi Sì, per giornate effettive da Uniemens/PosAgri No, se il rapporto non supera il limite rilevante per l’obbligo
    OTD per fase lavorativa senza termine predeterminato No
    OTD con TFR corrisposto periodicamente da CPL No
    OTDO lavoro occasionale agricolo No No
    Lavoratori part-time Sì, in proporzione all’orario Sì, se ricorrono i presupposti

    Formula di calcolo della media annua – esempi da scaricare

    Il messaggio precisa che per gli operai a tempo indeterminato, apprendisti e lavoratori stabili si applica il criterio delle 26 giornate mensili, fino a un massimo di 312 giornate annue per lavoratore a tempo pieno presente tutto l’anno.

     La media si ottiene con la seguente formula: Forza media annua = giornate computabili nell’anno / 312

     Per i part-time, le giornate vanno ridotte in proporzione all’orario contrattuale.

    Qui alcuni esempi di calcolo

    Codici 1R e 2R e invio PosAgri

    l datore di lavoro agricolo che supera la soglia deve richiedere il codice di autorizzazione “1R” tramite il Cassetto previdenziale del contribuente, sezione “Comunicazioni bidirezionali”, allegando il modello SC34_TFR_Tesoreria. Il codice “2R” va invece richiesto quando l’obbligo riguarda solo singoli lavoratori trasferiti in continuità di rapporto ai sensi dell’articolo 2112 c.c.

     I datori obbligati dal 1° gennaio 2026, sulla base della media 2025, devono esporre nei flussi Uniemens/PosAgri i dati relativi alle competenze di gennaio, febbraio e marzo 2026 entro il 31 maggio 2026.

    Adempimento Modalità Termine
    Richiesta codice 1R Cassetto previdenziale + modello SC34 Prima della gestione dei flussi
    Esposizione nuovo obbligo Flussi Uniemens/PosAgri Gennaio-marzo 2026
    Regolarizzazione primo trimestre Trasmissione flussi PosAgri 31 maggio 2026

  • TFR e Fondi Pensione

    TFS e TFR dipendenti pubblici: le novità sui pagamenti

    Con la circolare n. 30 del 27 marzo 2026, l’Istituto fornisce un quadro aggiornato e sistematico dei termini di pagamento e delle modalità di rateizzazione del trattamento di fine servizio (TFS) e del trattamento di fine rapporto (TFR) per i dipendenti pubblici. 

    Il documento interviene in un contesto normativo già oggetto di numerosi interventi, con l’obiettivo di chiarire le tempistiche applicabili in base alle diverse causali di cessazione dal servizio e ai requisiti pensionistici maturati. 

    Si tratta delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2026, che incidono sui tempi di liquidazione per alcune categorie di lavoratori, imponendo ai datori di lavoro pubblici e ai consulenti una attenta gestione delle decorrenze.

    La disciplina del pagamento del TFS/TFR trova fondamento nell’articolo 3 del decreto-legge n. 79/1997, successivamente modificato da diversi interventi legislativi che hanno introdotto sia il differimento dei termini sia la rateizzazione delle prestazioni. 

    In particolare, la legge n. 147/2013 ha stabilito soglie di importo oltre le quali il pagamento avviene in più tranche annuali.

    La Corte costituzionale, con le sentenze n. 159/2019 e n. 130/2023, ha confermato la legittimità del sistema, pur evidenziando l’esigenza di garantire una liquidazione tempestiva, soprattutto nei casi di cessazione per limiti di età.

    Su tale assetto interviene l’articolo 1, comma 198, della legge n. 199/2025 (legge di Bilancio 2026), che modifica il termine dilatorio per il pagamento del TFS/TFR, riducendolo da 12 a 9 mesi per i lavoratori che maturano i requisiti pensionistici dal 1° gennaio 2027. 

    La modifica riguarda esclusivamente le cessazioni per pensionamento di vecchiaia o per limiti ordinamentali, lasciando invariati i termini per le altre fattispecie, come dimissioni volontarie o cessazioni senza diritto a pensione.

    Le novità 2026

    La principale novità operativa consiste nella riduzione dei tempi di pagamento per specifiche ipotesi di cessazione.

     In particolare: 

    • per i pensionamenti maturati entro il 31 dicembre 2026 resta il termine di 12 mesi (più 3 mesi per il pagamento); 
    • per i pensionamenti dal 1° gennaio 2027 il termine scende a 9 mesi (più 3 mesi per il pagamento); 
    • restano invariati i termini più lunghi per dimissioni volontarie o altre cessazioni (24 mesi); 
    • continua ad applicarsi il termine breve di 105 giorni nei casi di decesso o inabilità.

    Permane inoltre il sistema di rateizzazione in base all’importo complessivo della prestazione:

    Importo TFS/TFR Modalità di pagamento
    Fino a 50.000 euro Unica soluzione
    Tra 50.000 e 100.000 euro Due rate annuali (50.000 + residuo)
    Oltre 100.000 euro Tre rate annuali (50.000 + 50.000 + residuo)

    Le rate successive alla prima vengono erogate a distanza di 12 mesi dalla maturazione del diritto al primo pagamento.

    Le istruzioni operative – i diversi casi

    Dal punto di vista applicativo, i datori di lavoro pubblici e i consulenti devono verificare con precisione la causa di cessazione e la data di maturazione del diritto pensionistico, elementi determinanti per individuare il corretto termine di pagamento.

    Nei casi ordinari:

    • cessazione per limiti di età o pensionamento: decorrenza dopo 12 mesi (o 9 mesi dal 2027) e pagamento entro i successivi 3 mesi;
    • cessazione per dimissioni volontarie o licenziamento: decorrenza dopo 24 mesi;
    • cessazione per inabilità o decesso: pagamento entro 105 giorni.

    Particolare attenzione deve essere posta alle fattispecie con requisiti pensionistici “speciali” (quota 100, quota 102, pensione anticipata flessibile, APE sociale, cumulo contributivo). In tali casi, la decorrenza del termine non coincide con la cessazione dal servizio, ma con il momento in cui si maturano i requisiti ordinari della pensione di vecchiaia o anticipata.

    Per il comparto scuola, inoltre, la cessazione avviene al termine dell’anno scolastico (31 agosto), ma la decorrenza del termine può essere collegata alla maturazione del requisito entro il 31 dicembre dello stesso anno.

    Ulteriore aspetto operativo riguarda i lavoratori che cessano senza diritto a pensione e presentano successivamente domanda: se la richiesta avviene entro 24 mesi, i termini si ricalcolano sulla base del requisito pensionistico; decorso tale periodo, resta fermo il termine originario.

    Infine,  si ricorda che il mancato rispetto dei termini comporta l’obbligo di corresponsione degli interessi legali per ogni giorno di ritardo, con conseguenti impatti economici per le amministrazioni.

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    Fondi pensione: deducibilità 2026 e chiarimenti

    La legge di Bilancio 2026  è intervenuta in maniera abbastanza rilevate sul secondo pilastro previdenziale, ovvero i fondi previdenziali integrativi  incidendo non solo sui profili fiscali con l'innalzamento del limite di deducibilita ma anche sulle modalità di adesione, gestione e prestazione dei fondi pensione.

    Pochi giorni fa a circolare 15 2026 di Assogestioni   , l'associazione delle società di gestione del risparmio ha fornito  una precisazione importante sulla decorrenza della novità.  Facciamo il punto  nei paragrafi seguenti.

    Fondi pensione le novità 2026

     La legge di bilancio  interviene sui principali articoli del Dlgs n. 252/2005 (artt. 6, 8 e 11), con l’obiettivo di rafforzare il ruolo della previdenza complementare nel sistema pensionistico italiano e ampliarne la diffusione tra i lavoratori.

    Sul piano fiscale, è  previsto  l’innalzamento del limite di deducibilità dei contributi a 5.300 euro annui, quale leva di incentivo all’adesione. Tale limite riguarda la contribuzione complessiva (lavoratore e datore di lavoro) e si accompagna alla rimodulazione del regime di extra-deducibilità per i lavoratori di prima occupazione successiva al 2007.

    Accanto al profilo fiscale, la riforma introduce rilevanti innovazioni sul piano organizzativo e gestionale:

    • viene ampliata la portabilità della posizione individuale, consentendo il trasferimento anche del contributo datoriale verso forme pensionistiche diverse (fondi aperti e PIP), superando precedenti vincoli;
    • si rafforza la libertà di scelta dell’aderente, con effetti anche nei casi di cambio datore di lavoro o forma pensionistica;
    • vengono rivisti gli obblighi informativi del datore di lavoro, che è chiamato a verificare le scelte pregresse del lavoratore e a fornire adeguata informazione sugli strumenti disponibili.

    Ulteriore elemento di rilievo riguarda il meccanismo di adesione: la manovra prevede un rafforzamento delle logiche di adesione automatica (silenzio-assenso), in particolare per i neoassunti. La  destinazione del TFR   va  espressa entro il termine di 60 giorni dall'assunzione. In mancanza di scelta le somme sono destinate al fondo pensione contrattuale e non più all'azienda.

      Tale misura mira ad aumentare la partecipazione alla previdenza integrativa, considerata sempre più necessaria in un contesto di riduzione del tasso di sostituzione del sistema pubblico.

    Sul fronte delle prestazioni, la legge introduce nuove modalità di erogazione più flessibili rispetto alla tradizionale rendita vitalizia, tra cui la rendita a durata definita e forme di prelievo modulabile, con l’obiettivo di adattare la prestazione alle esigenze individuali degli aderenti.

    Tabella delle novità

    Di seguito una sintesi dei principali parametri operativi aggiornati:

    Voce Valore 2026 Indicazioni operative
    Limite deducibilità contributi 5.300 euro Leva fiscale principale per incentivare adesione
    Extra-deducibilità lavoratori “prima occupazione” 2.650 euro annui Rimodulata in funzione del nuovo limite
    Totale deducibile massimo 7.950 euro annui Inclusivo del plafond aggiuntivo
    Portabilità contributo datoriale Estesa Trasferibile anche verso fondi aperti e PIP
    Adesione automatica (TFR) Rafforzata Silenzio-assenso per neoassunti  dopo  60 gg,

    La circolare Assogestioni 15 2026: decorrenza e imposte

    La circolare Assogestioni 15 2026  evidenzia un profilo interpretativo rilevante in merito alla decorrenza delle nuove misure fiscaliprevisto dalla legge di Bilancio 2026 che fissava il termine al 1 luglio 2026 .

     In particolare,  richiamando la formulazione dell’articolo 8, comma 4, del Dlgs n. 252/2005, si  individua nel 1° gennaio 2026 il momento di efficacia dell’innalzamento del limite di deducibilità dei contributi ai fondi pensione. 

    La soluzione interpretativa si fonda sul il principio di unitarietà del periodo d’imposta e assume rilievo operativo per datori di lavoro e consulenti, chiamati ad applicare correttamente i nuovi limiti già a partire dall’intero esercizio 2026.

    Auspicabile a questo punto un chiarimento ufficiale dell'amministrazione finanziaria , che potrebbe arrivare forse a ridosso della data del  1 luglio.

    Sul tema delle prestazioni Assogestioni  ricorda  che  per le  forme alternative alla rendita vitalizia, quali la rendita a durata definita, i prelievi flessibili  il  regime fiscale è assimilato a quello delle prestazioni in capitale, con applicazione di una ritenuta a titolo d’imposta del 15%, riducibile fino al 9% in funzione dell’anzianità di partecipazione al fondo.

    Diverso il trattamento per le prestazioni frazionate, che scontano una ritenuta del 20%, riducibile dello 0,25% per ogni anno oltre il quindicesimo, entro un limite massimo di riduzione del 5%. 

    Anche per le nuove prestazioni si ritiene applicabile il regime transitorio previsto dal Dlgs n. 252/2005: per gli iscritti ai fondi pensione antecedentemente al 1° gennaio 2007, la nuova tassazione riguarda solo i montanti maturati da tale data, mentre per le quote precedenti continua ad applicarsi il regime previgente

    Extradeducibilità per iscrizione come minorenne: Risoluzione 25 2025

    Per completezza si ricorda infine che sul tema dell'extradeducibilita l'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 25 del 10 aprile 2025, ha chiarito  il caso di un  lavoratore che era stato iscritto al fondo pensione dai genitori nel 2009, quando era ancora minorenne, ma ha iniziato a lavorare solo nel 2019 e chiedeva se potesse beneficiare del bonus extra-deducibilità.

    L'Agenzia ha risposto positivamente ma con una precisazione importante: i cinque anni utili per calcolare il plafond aggiuntivo decorrono dall'inizio del primo rapporto di lavoro, non dall'iscrizione  al fondo.

    Inoltre, i contributi versati dai genitori negli anni precedenti non contano ai fini del calcolo dell'agevolazione.

  • TFR e Fondi Pensione

    Imposta sostitutiva TFR 2025: scadenza 16 dicembre

    Entro il 16 dicembre 2025, le aziende dovranno adempiere all'obbligo  di versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva dell’Irpef sulle rivalutazioni del trattamento di fine rapporto (Tfr) accantonato al 31 dicembre 2024. 

    Questa imposta, pari al 17%, grava sui sostituti d’imposta, come previsto dall’articolo 2120 del Codice civile, e coinvolge la maggior parte dei datori di lavoro, con l’eccezione significativa dei datori di lavoro domestici. 

    L’acconto è pari al 90 dell'importo totale, lasciando il saldo al 16 febbraio 2026.. 

    Da notare che la somma da versare a saldo sarà calcolata sulla base delle rivalutazioni effettive, una volta che sarà  pubblicato dall’Istat l’indice annuo di rivalutazione del Tfr, relativo al 2025.

    Imposta sostitutiva TFR: il calcolo dell’acconto

    Per il calcolo dell’acconto, sono disponibili due metodi principali, il metodo storico e il metodo previsionale, che si differenziano per il periodo di riferimento delle rivalutazioni.

    • Il metodo storico calcola l’acconto applicando il 90% alle rivalutazioni maturate nel 2024, includendo quelle relative ai Tfr già erogati durante l’anno.
    •  Il metodo previsionale, invece, considera le rivalutazioni maturate nel 2025 fino al 30 novembre e calcola l’acconto sulla base del 90% dell’imposta dovuta per i dipendenti ancora in forza al 30 novembre. 

    Per i lavoratori che hanno cessato il rapporto entro tale data, l’acconto si basa sull’imposta effettiva calcolata al momento della cessazione. Tuttavia, vi è un’importante eccezione: se tutti i dipendenti cessano il rapporto prima del 16 dicembre, l’acconto sarà calcolato sulla rivalutazione maturata nell’anno in corso, anziché su quella dell’anno precedente.

    Versamento imposta sostitutiva TFR : codici tributo e casi particolari

    Il versamento deve essere effettuato utilizzando il Modello F24 indicando i seguenti codici tributo:

    • 1712 per l’acconto
    • 1713 per il saldo.

    I datori di lavoro possono compensare l’imposta sostitutiva, direttamente nel modello F24, utilizzando eventuali crediti maturati per altre imposte o contributi. 

    E' anche possibile usufruire  del credito che deriva dal prelievo anticipato sui trattamenti di fine rapporto (articolo 3 della legge n. 662/1996). 

    Questo credito :

    • può essere utilizzato fino a compensazione dell’imposta dovuta e 
    • l’importo compensato non rileva per la determinazione del limite annuo massimo di compensazione.

    L'Agenzia nelle proprie  Istruzioni specifica i seguenti casi particolari 

    1 –   In caso di operazioni di fusione o di scissione che comportano l’estinzione dei soggetti preesistenti, sono tenuti a effettuare i dovuti versamenti dell’acconto (e anche del saldo) dell’imposta sostitutiva:

    • gli stessi soggetti, fino alla data di efficacia della fusione o della scissione
    • la società incorporante, beneficiaria o comunque risultante dalla fusione o dalla scissione, successivamente alla data di efficacia dell’operazione.

    2 – In presenza di operazioni che non comportano l’estinzione dei soggetti preesistenti, sono tenuti a effettuare i versamenti:

    • il soggetto originario, relativamente al personale per il quale non si verifica alcun passaggio presso altri datori di lavoro
    • il soggetto presso il quale si verifica, senza interruzione del rapporto di lavoro, il passaggio dei dipendenti e del relativo Tfr maturato.

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    Fondi pensione: chiarimenti Agenzia sul calcolo dell’anzianità

    Con la Risoluzione n. 29/E del 11 aprile 2025, l’Agenzia delle Entrate fornisce importanti chiarimenti in merito al calcolo dell’anzianità di partecipazione alle forme pensionistiche complementari,  che è rilevante ai fini della riduzione dell’aliquota d’imposta su determinate prestazioni previdenziali. 

    La risoluzione  risponde a un’istanza presentata da un’associazione, la quale ha sollevato la questione dell’anzianità in caso di iscrizione contemporanea a più fondi pensione. Ecco i dettagli sul caso e le motivazioni dell'Agenzia.

    Anzianità previdenziale e riduzione dell’aliquota fiscale: i dubbio

    Nell’istanza veniva  sollevata la questione dell’anzianità in caso di iscrizione contemporanea a più fondi pensione e  riguardava la possibilità di considerare, nel computo dell’anzianità utile alla riduzione dell’aliquota (dal 15% fino a un minimo del 9%), anche i periodi di partecipazione maturati presso altri fondi, diversi da quello che eroga la prestazione.

    La normativa di riferimento è l’articolo 11 del decreto legislativo n. 252/2005, che stabilisce le condizioni per accedere alla tassazione agevolata su prestazioni come

    • la RITA (rendita integrativa temporanea anticipata), 
    • anticipazioni per spese sanitarie gravi,
    •  riscatti parziali o totali in caso di eventi straordinari (inoccupazione prolungata, invalidità, decesso), 
    •  prestazioni erogate in forma di capitale o rendita.

    In tali ipotesi, l’aliquota d’imposta ordinaria del 15% può essere ridotta dello 0,30% per ogni anno di partecipazione eccedente il quindicesimo, fino a un minimo del 9%. 

    La questione interpretativa verte  quindi sull’opportunità di sommare i periodi di partecipazione in più forme previdenziali, qualora l’aderente non abbia esercitato il riscatto totale di una o più posizioni.

    Anzianità complessiva nei fondi per determinare l’aliquota fiscale

    L’Agenzia accoglie la soluzione prospettata dall’istante e conferma che, ai fini della determinazione dell’aliquota agevolata, rilevano tutti i periodi di partecipazione complessivamente maturati in forme pensionistiche complementari, anche se l’aderente è iscritto a più fondi contemporaneamente. 

    Tale principio trova riscontro nel comma 9 dell’articolo 11 del d.lgs. 252/2005 e nella prassi amministrativa consolidata (circolare 70/E del 2007, deliberazione COVIP 2006 e relazione COVIP 2012), secondo cui l’anzianità utile si calcola includendo tutti i periodi in cui l’aderente è stato iscritto, purché la relativa posizione non sia stata riscattata integralmente. 

    Per dimostrare l’anzianità pregressa maturata in altri fondi, sarà sufficiente un’attestazione rilasciata dalla forma pensionistica diversa, contenente la data di adesione e la conferma dell’assenza di un riscatto totale. 

    Le istruzioni fornite dovranno essere seguite con attenzione dalle Direzioni regionali e provinciali, a garanzia di una corretta ed uniforme applicazione delle disposizioni.

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    Fondi pensione 2024: piu adesioni e rendimenti in crescita

    Nel report  COVIP di settembre 2024, pubblicato il 31 ottobre scorso ,  la Commissione di vigilanza sulla previdenza complementare offre una panoramica sul numero di posizioni attive nei vari fondi pensione e analizza i rendimenti ottenuti dalle diverse linee di investimento durante i primi nove mesi del 2024. 

    Viene fornito  così un quadro aggiornato della crescita del settore e delle performance finanziarie a vantaggio degli iscritti.

    Vediamo una sintesi delle principali indicazioni.

    QUI IL DOCUMENTO INTEGRALE

    Fondi pensione e COVIP: cosa sono

    In Italia, il sistema pensionistico pubblico è affiancato da un sistema di previdenza complementare, destinato a garantire ai lavoratori una pensione integrativa per mantenere un tenore di vita adeguato anche dopo il pensionamento.

     La COVIP (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione) è l'autorità pubblica indipendente incaricata di vigilare su questo sistema, assicurando la trasparenza, la sicurezza e la tutela degli iscritti alle forme di previdenza complementare.

    I fondi pensione sono gli strumenti principali della previdenza complementare. 

    Questi fondi permettono ai lavoratori di accumulare risparmi durante la loro vita lavorativa per integrare, alla pensione pubblica, un'ulteriore entrata economica, sempre piu necessaria negli ultimi tempi per le difficolta finanziarie cui sta andando incontro INPS a causa del calo demografico

    Esistono diverse tipologie di fondi pensione:

    • Fondi Negoziali: istituiti tramite contrattazione collettiva e riservati a specifici settori lavorativi.
    • Fondi Aperti: accessibili a tutti, anche senza requisiti specifici, e gestiti da società di gestione del risparmio o da banche.
    • PIP (Piani Individuali Pensionistici): gestiti da compagnie di assicurazione e pensati per un'adesione individuale.

    Il report COVIP sui fondi pensione Settembre 2024

    Posizioni in essere A settembre 2024, il numero totale di posizioni attive nelle forme pensionistiche complementari ha raggiunto gli 11 milioni, segnando una crescita del 3,3% rispetto alla fine del 2023. Queste posizioni, che includono anche gli aderenti a più forme, corrispondono a un totale di iscritti pari a 9,88 milioni.

    L'incremento è particolarmente evidente nei fondi negoziali legati ai contratti collettivi che registrano un aumento di 205.900 posizioni (+5,1% rispetto a dicembre 2023), portando il totale a 4,223 milioni. 

    In particolare, il fondo del settore edile ha contribuito significativamente con un aumento di 98.600 posizioni, grazie all’adesione contrattuale dei lavoratori mediante contributi versati esclusivamente dai datori di lavoro, sebbene di importo modesto. Anche il fondo per il pubblico impiego ha visto una crescita di 28.600 posizioni.

    Nelle forme pensionistiche di mercato, i fondi aperti hanno registrato un incremento di 90.700 posizioni (+4,7%) e i PIP (Piani Individuali Pensionistici) di 47.700 posizioni (+1,3%). Al termine di settembre, il totale delle posizioni attive è pari rispettivamente a 2,041 milioni per i fondi aperti e 3,829 milioni per i PIP.

    Vediamo in sintesi nella tabella seguente:

    Posizioni Fondi Pensionistici

    Numero di Posizioni (Settembre 2024)

    Tipo di Fondo Posizioni (milioni) Variazione (%) da Dicembre 2023
    Fondi Negoziali 4,223 +5,1%
    Fondi del Settore Edile +98.600 posizioni
    Fondo Pubblico Impiego +28.600 posizioni
    Fondi Aperti 2,041 +4,7%
    PIP 3,829 +1,3%

    Fondi pensione: le risorse gestite e i rendimenti

    Contributi e risorse gestite 

    Nei primi nove mesi del 2024, fondi negoziali, fondi aperti e PIP hanno raccolto complessivamente 10,5 miliardi di euro, con un aumento del 7,9% rispetto allo stesso periodo del 2023. L’incremento più marcato è stato registrato dai fondi aperti, con un +9,7%.

    Le risorse destinate alle prestazioni sono arrivate a 238 miliardi di euro, con un incremento del 6,1% rispetto ai 224,4 miliardi di fine 2023. 

    Circa il 60% di questa crescita è attribuibile all’aumento del valore dei titoli in portafoglio, mentre il restante è dovuto ai flussi contributivi netti. 

    L'attivo netto ha raggiunto i

    • 73,5 miliardi di euro per i fondi negoziali (+8,3% rispetto all’anno precedente), 
    • 36,1 miliardi per i fondi aperti e 
    • 53 miliardi per i PIP,

     rispettivamente in crescita del 10,8% e del 6,1% rispetto al 2023.

    Rendimenti 

    Nel corso dei primi nove mesi del 2024, le forme di previdenza complementare hanno mostrato rendimenti positivi, con performance superiori per le gestioni più esposte al comparto azionario.

    • I comparti azionari hanno registrato rendimenti medi dell’8,9% per i fondi negoziali, del 9,6% per i fondi aperti e del 10,3% per i PIP. 
    • Le linee bilanciate hanno riportato rendimenti medi del 5,8% nei fondi negoziali, del 6,2% nei fondi aperti e del 5,7% nei PIP.
    •  Rendimenti più bassi, ma comunque positivi, sono stati riscontrati per i comparti obbligazionari e garantiti.

    Analizzando i rendimenti su un orizzonte temporale di dieci anni, includendo i nove mesi del 2024, le linee con maggiore contenuto azionario hanno registrato rendimenti medi annui composti intorno al 5% per tutte le tipologie di forme pensionistiche. 

    Le linee bilanciate hanno offerto rendimenti medi tra il 2% e il 3%, mentre le linee garantite e obbligazionarie hanno riportato rendimenti intorno all'1%, o inferiori in alcuni casi. Le gestioni separate di ramo I dei PIP, che valutano le attività al costo storico piuttosto che al valore di mercato, hanno prodotto un rendimento medio dell'1,7%. 

    Da notare che nello stesso periodo, la rivalutazione del TFR si è attestata al 2,3%.

    In generale, i comparti azionari e parte delle linee bilanciate hanno evidenziato rendimenti superiori rispetto ai comparti obbligazionari, garantiti e rispetto al TFR. Nei fondi negoziali, la dispersione dei rendimenti dei singoli comparti è risultata minore rispetto a quella registrata nei fondi aperti e nei PIP.

    Rendimenti Medi delle Linee di Investimento (Primi 9 Mesi 2024)

    Linea di Investimento Fondi Negoziali Fondi Aperti PIP
    Azionari 8,9% 9,6% 10,3%
    Bilanciati 5,8% 6,2% 5,7%
    Obbligazionari Positivi ma inferiori Positivi ma inferiori Positivi ma inferiori
    Garantiti Positivi ma inferiori Positivi ma inferiori Positivi ma inferiori

  • TFR e Fondi Pensione

    Fondi pensione aperti, negoziali, PIP, cosa vuol dire?

    Secondo la recente relazione annuale sulla previdenza integrativa presentata alle Camere dalla Commissione di vigilanza COVIP , A fine 2023 i fondi pensione  attivi  erano ben 302:, di cui:

    33 fondi negoziali, 40 fondi aperti, 68 piani individuali pensionistici (Pip) e 161 fondi pensione preesistenti. 

     Vediamo le differenze tra i principali tipi di Fondi pensione:

    Fondi Pensione Negoziali   

    Sono  i fondi pensione istituiti attraverso accordi collettivi tra datori di lavoro e organizzazioni sindacali.

    Adesione: Riservati principalmente ai lavoratori dipendenti appartenenti a specifici settori produttivi o aziende.

    Caratteristiche: Offrono condizioni vantaggiose, come costi di gestione più bassi, grazie alla loro natura collettiva.

    Fondi Pensione  Aperti

    Sono fondi pensione gestiti da banche, società di gestione del risparmio (SGR), compagnie di assicurazione e altri intermediari finanziari.

    Adesione: Aperta a tutti, inclusi lavoratori autonomi, dipendenti e liberi professionisti.

    Caratteristiche: Offrono una maggiore flessibilità in termini di scelta dei piani di investimento e sono accessibili anche ai lavoratori non coperti da accordi collettivi.

    Piani Individuali Pensionistici (PIP)

    Sono prodotti previdenziali individuali offerti da compagnie di assicurazione.

    Adesione: Aperta a tutti, indipendentemente dalla condizione lavorativa.

    Caratteristiche: Consentono un elevato grado di personalizzazione del piano pensionistico e offrono la possibilità di integrare la pensione con coperture assicurative.

    In sintesi, i fondi negoziali sono destinati principalmente ai lavoratori di specifici settori  produttivi attraverso accordi collettivi, i fondi aperti sono accessibili a chiunque desideri aderire, e i PIP sono piani individuali offerti dalle compagnie di assicurazione con ampia personalizzazione.

    Fondi pensione preesistenti

    Si tratta di fondi pensione istituiti prima del 1993, data in cui è stata introdotta una nuova normativa per la previdenza complementare in Italia.

    Adesione: Inizialmente riservati ai dipendenti di specifiche aziende o gruppi di aziende. Possono essere ancora attivi e aperti ai nuovi iscritti, ma sono regolamentati da statuti e regolamenti originari che possono differire dalle normative più recenti.

    Caratteristiche:   Operano secondo regole e statuti definiti prima del 1993, che potrebbero essere diversi rispetto ai fondi negoziali e aperti nati successivamente.

    Gestione: Possono essere gestiti direttamente dalle aziende o tramite enti o associazioni specifiche.

    Beneficiari: Spesso riservati ai dipendenti dell’azienda o gruppo di aziende che ha istituito il fondo, ma possono essere aperti anche a nuovi iscritti.

    Patrimonio e Risorse: Gestiscono risorse accumulate da lungo tempo, spesso con patrimoni significativi e consolidati.

    In sintesi, i fondi pensione preesistenti sono una componente storica del sistema di previdenza complementare in Italia, mantenendo regole e strutture originarie pre-riforma, e continuano a fornire benefici previdenziali ai loro iscritti secondo le norme stabilite prima del 1993.