• TFR e Fondi Pensione

    Previdenza complementare: nasce il protocollo tra Ministero del Lavoro e Consiglio

    Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) e il Consiglio Nazionale dei Giovani (CNG) hanno firmato a ottobre 2025 un Protocollo d’Intesa per diffondere la cultura previdenziale e incentivare l’adesione dei cittadini, soprattutto dei più giovani, alla previdenza complementare, ancora non sufficientemente conosciuta e utilizzata.

    L’accordo nasce dall’esigenza di aumentare la consapevolezza sulle opportunità offerte dai fondi pensione e sulle tutele che questi strumenti garantiscono nel lungo periodo. 

    Il progetto si inserisce nel più ampio piano ministeriale di “efficientamento del sistema di welfare” e punta a rendere la comunicazione previdenziale più chiara, accessibile e digitale.

    In un contesto in cui la previdenza pubblica non sempre assicura una copertura piena, la collaborazione tra MLPS e CNG mira a fornire strumenti concreti di educazione e orientamento. Il protocollo non comporta oneri finanziari per le parti e prevede una durata triennale, con possibilità di rinnovo

    Il progetto in due fasi

    Il cuore operativo dell’accordo è la creazione della “Piattaforma di agevolazione della Previdenza Complementare”, un progetto strategico che sarà sviluppato in due fasi:

    1. Nel breve periodo, il Ministero realizzerà una sezione informativa dedicata sul proprio sito, con materiali divulgativi, contenuti formativi e link utili per conoscere le diverse forme di previdenza integrativa. Questa area offrirà anche un chatbot con intelligenza generativa, capace di rispondere alle domande dei cittadini su scenari previdenziali e vantaggi fiscali dei fondi pensione.
    2. Nel medio-lungo termine è prevista la creazione di un portale interattivo completo, dove gli utenti potranno accedere a simulazioni personalizzabili, strumenti decisionali e percorsi informativi coordinati. L’obiettivo è offrire un punto di riferimento unico e aggiornato per comprendere il funzionamento della previdenza complementare, favorendo scelte consapevoli e responsabili.

    I destinatari

    l protocollo è rivolto a cittadini, lavoratori, consulenti del lavoro, datori di lavoro e operatori del settore, ma dedica particolare attenzione ai giovani che si affacciano al mondo del lavoro

     Il Consiglio Nazionale dei Giovani si impegna infatti a promuovere le iniziative tramite la propria rete associativa e a collaborare alla redazione dei contenuti, garantendo un linguaggio accessibile e aggiornato.

    Per i consulenti e i datori di lavoro, l’accordo rappresenta un’opportunità per orientare meglio i lavoratori sulle scelte previdenziali e per valorizzare la previdenza complementare come strumento di welfare aziendale.

    L’iniziativa, oltre a rafforzare la collaborazione istituzionale, promuove una visione moderna della previdenza come forma di investimento consapevole nel futuro personale e collettivo, sostenendo così la crescita di una nuova cultura del risparmio previdenziale in Italia.

  • TFR e Fondi Pensione

    Fondi pensione: chiarimenti Agenzia sul calcolo dell’anzianità

    Con la Risoluzione n. 29/E del 11 aprile 2025, l’Agenzia delle Entrate fornisce importanti chiarimenti in merito al calcolo dell’anzianità di partecipazione alle forme pensionistiche complementari,  che è rilevante ai fini della riduzione dell’aliquota d’imposta su determinate prestazioni previdenziali. 

    La risoluzione  risponde a un’istanza presentata da un’associazione, la quale ha sollevato la questione dell’anzianità in caso di iscrizione contemporanea a più fondi pensione. Ecco i dettagli sul caso e le motivazioni dell'Agenzia.

    Anzianità previdenziale e riduzione dell’aliquota fiscale: i dubbio

    Nell’istanza veniva  sollevata la questione dell’anzianità in caso di iscrizione contemporanea a più fondi pensione e  riguardava la possibilità di considerare, nel computo dell’anzianità utile alla riduzione dell’aliquota (dal 15% fino a un minimo del 9%), anche i periodi di partecipazione maturati presso altri fondi, diversi da quello che eroga la prestazione.

    La normativa di riferimento è l’articolo 11 del decreto legislativo n. 252/2005, che stabilisce le condizioni per accedere alla tassazione agevolata su prestazioni come

    • la RITA (rendita integrativa temporanea anticipata), 
    • anticipazioni per spese sanitarie gravi,
    •  riscatti parziali o totali in caso di eventi straordinari (inoccupazione prolungata, invalidità, decesso), 
    •  prestazioni erogate in forma di capitale o rendita.

    In tali ipotesi, l’aliquota d’imposta ordinaria del 15% può essere ridotta dello 0,30% per ogni anno di partecipazione eccedente il quindicesimo, fino a un minimo del 9%. 

    La questione interpretativa verte  quindi sull’opportunità di sommare i periodi di partecipazione in più forme previdenziali, qualora l’aderente non abbia esercitato il riscatto totale di una o più posizioni.

    Anzianità complessiva nei fondi per determinare l’aliquota fiscale

    L’Agenzia accoglie la soluzione prospettata dall’istante e conferma che, ai fini della determinazione dell’aliquota agevolata, rilevano tutti i periodi di partecipazione complessivamente maturati in forme pensionistiche complementari, anche se l’aderente è iscritto a più fondi contemporaneamente. 

    Tale principio trova riscontro nel comma 9 dell’articolo 11 del d.lgs. 252/2005 e nella prassi amministrativa consolidata (circolare 70/E del 2007, deliberazione COVIP 2006 e relazione COVIP 2012), secondo cui l’anzianità utile si calcola includendo tutti i periodi in cui l’aderente è stato iscritto, purché la relativa posizione non sia stata riscattata integralmente. 

    Per dimostrare l’anzianità pregressa maturata in altri fondi, sarà sufficiente un’attestazione rilasciata dalla forma pensionistica diversa, contenente la data di adesione e la conferma dell’assenza di un riscatto totale. 

    Le istruzioni fornite dovranno essere seguite con attenzione dalle Direzioni regionali e provinciali, a garanzia di una corretta ed uniforme applicazione delle disposizioni.

  • TFR e Fondi Pensione

    Gestione credito INPS pubblico impiego: le novità 2025

    La circolare INPS n. 49 del 3 marzo 2025 illustra le novità relative all'adesione alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (Gestione credito), a seguito dell'approvazione dell’articolo 27 della legge 13 dicembre 2024, n. 203  (Collegato Lavoro). 

    L'adesione alla Gestione credito INPS diventa più flessibile e accessibile a un numero maggiore di pensionati e lavoratori pubblici, con semplificazioni nelle procedure e contributi obbligatori definiti.

    Gestione credito INPS: cos’è

    La Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (Gestione credito INPS) è un fondo che eroga prestazioni di credito agevolato e assistenza sociale a favore di dipendenti pubblici e pensionati che vi aderiscono.

    L'obiettivo principale è fornire sostegno economico attraverso prestiti e agevolazioni per varie esigenze personali e familiari.

    Principali prestazioni offerte

    Prestiti a tasso agevolato

    • Piccolo prestito con importo limitato con rimborso fino a 48 mesi.
    • Prestiti pluriennali: concessi per specifiche necessità (es. spese mediche, ristrutturazione casa), con rimborso fino a 10 anni.
    • Mutui ipotecari
    • Finanziamenti per l'acquisto, costruzione o ristrutturazione della prima casa a tassi vantaggiosi rispetto al mercato.

    Contributi e sussidi per situazioni di difficoltà

    Contributi per spese sanitarie, assistenza a familiari non autosufficienti o calamità naturali.

    Borse di studio e iniziative per il diritto allo studio:

    • Supporto economico per studenti meritevoli (figli di iscritti o pensionati).
    • Soggiorni studio in Italia e all’estero per ragazzi e corsi di formazione professionale.

    Agevolazioni per soggiorni vacanza e termali

    L'adesione  alla Gestione Credito è obbligatoria per alcuni dipendenti pubblici, mentre per altri (pensionati e alcune categorie di lavoratori) è volontaria, con trattenute mensili proporzionali alla retribuzione o alla pensione.

    Gestione credito INPS: i beneficiari dal 2025 e stop scadenze

    Dal 12 gennaio 2025, l'adesione può avvenire senza limiti temporali, eliminando le scadenze precedenti.

    L’adesione è irrevocabile e le prestazioni possono essere richieste dopo un anno dall’iscrizione.

    I nuovi destinatari della Gestione credito

    • Pensionati ex dipendenti pubblici che non avevano aderito in precedenza.
    • Pensionati ex dipendenti di enti pubblici, anche se la loro pensione è a carico di gestioni diverse dalla Gestione dipendenti pubblici.
    • Sottufficiali e ufficiali prossimi al pensionamento o al collocamento in ausiliaria.
    • Dipendenti pubblici non iscritti ai fondi pensionistici ex ENPAS o ex INADEL.

    Esclusi: titolari di pensione ai superstiti e soggetti con carriera lavorativa prevalentemente fuori dal settore pubblico.

    Modalità di adesione semplificate

    • Domanda online tramite il portale INPS con credenziali digitali.
    • Per i lavoratori prossimi alla pensione, possibilità di adesione contestuale alla domanda di pensionamento.
    • In alternativa, per i dipendenti pubblici iscritti, opzione di mantenimento automatico barrando la casella "Chiedo di aderire al fondo credito" nella richiesta di pensionamento.

    Gestione credito INPS: Nuove regole contributive dal 2025

    Per i contributi le nuove regole  prevedono 

    • Per i dipendenti pubblici iscritti: 0,35% della retribuzione lorda.
    • Per i pensionati aderenti: 0,15% della pensione lorda, detratto direttamente dall’INPS.
    • Non è previsto rimborso dei contributi, anche in assenza di utilizzo delle prestazioni.

    Le denunce contributive devono essere trasmesse tramite il sistema Uniemens, con specifici codici per lavoratori attivi, sottufficiali e ufficiali in ausiliaria.

  • TFR e Fondi Pensione

    Fondi pensione 2024: piu adesioni e rendimenti in crescita

    Nel report  COVIP di settembre 2024, pubblicato il 31 ottobre scorso ,  la Commissione di vigilanza sulla previdenza complementare offre una panoramica sul numero di posizioni attive nei vari fondi pensione e analizza i rendimenti ottenuti dalle diverse linee di investimento durante i primi nove mesi del 2024. 

    Viene fornito  così un quadro aggiornato della crescita del settore e delle performance finanziarie a vantaggio degli iscritti.

    Vediamo una sintesi delle principali indicazioni.

    QUI IL DOCUMENTO INTEGRALE

    Fondi pensione e COVIP: cosa sono

    In Italia, il sistema pensionistico pubblico è affiancato da un sistema di previdenza complementare, destinato a garantire ai lavoratori una pensione integrativa per mantenere un tenore di vita adeguato anche dopo il pensionamento.

     La COVIP (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione) è l'autorità pubblica indipendente incaricata di vigilare su questo sistema, assicurando la trasparenza, la sicurezza e la tutela degli iscritti alle forme di previdenza complementare.

    I fondi pensione sono gli strumenti principali della previdenza complementare. 

    Questi fondi permettono ai lavoratori di accumulare risparmi durante la loro vita lavorativa per integrare, alla pensione pubblica, un'ulteriore entrata economica, sempre piu necessaria negli ultimi tempi per le difficolta finanziarie cui sta andando incontro INPS a causa del calo demografico

    Esistono diverse tipologie di fondi pensione:

    • Fondi Negoziali: istituiti tramite contrattazione collettiva e riservati a specifici settori lavorativi.
    • Fondi Aperti: accessibili a tutti, anche senza requisiti specifici, e gestiti da società di gestione del risparmio o da banche.
    • PIP (Piani Individuali Pensionistici): gestiti da compagnie di assicurazione e pensati per un'adesione individuale.

    Il report COVIP sui fondi pensione Settembre 2024

    Posizioni in essere A settembre 2024, il numero totale di posizioni attive nelle forme pensionistiche complementari ha raggiunto gli 11 milioni, segnando una crescita del 3,3% rispetto alla fine del 2023. Queste posizioni, che includono anche gli aderenti a più forme, corrispondono a un totale di iscritti pari a 9,88 milioni.

    L'incremento è particolarmente evidente nei fondi negoziali legati ai contratti collettivi che registrano un aumento di 205.900 posizioni (+5,1% rispetto a dicembre 2023), portando il totale a 4,223 milioni. 

    In particolare, il fondo del settore edile ha contribuito significativamente con un aumento di 98.600 posizioni, grazie all’adesione contrattuale dei lavoratori mediante contributi versati esclusivamente dai datori di lavoro, sebbene di importo modesto. Anche il fondo per il pubblico impiego ha visto una crescita di 28.600 posizioni.

    Nelle forme pensionistiche di mercato, i fondi aperti hanno registrato un incremento di 90.700 posizioni (+4,7%) e i PIP (Piani Individuali Pensionistici) di 47.700 posizioni (+1,3%). Al termine di settembre, il totale delle posizioni attive è pari rispettivamente a 2,041 milioni per i fondi aperti e 3,829 milioni per i PIP.

    Vediamo in sintesi nella tabella seguente:

    Posizioni Fondi Pensionistici

    Numero di Posizioni (Settembre 2024)

    Tipo di Fondo Posizioni (milioni) Variazione (%) da Dicembre 2023
    Fondi Negoziali 4,223 +5,1%
    Fondi del Settore Edile +98.600 posizioni
    Fondo Pubblico Impiego +28.600 posizioni
    Fondi Aperti 2,041 +4,7%
    PIP 3,829 +1,3%

    Fondi pensione: le risorse gestite e i rendimenti

    Contributi e risorse gestite 

    Nei primi nove mesi del 2024, fondi negoziali, fondi aperti e PIP hanno raccolto complessivamente 10,5 miliardi di euro, con un aumento del 7,9% rispetto allo stesso periodo del 2023. L’incremento più marcato è stato registrato dai fondi aperti, con un +9,7%.

    Le risorse destinate alle prestazioni sono arrivate a 238 miliardi di euro, con un incremento del 6,1% rispetto ai 224,4 miliardi di fine 2023. 

    Circa il 60% di questa crescita è attribuibile all’aumento del valore dei titoli in portafoglio, mentre il restante è dovuto ai flussi contributivi netti. 

    L'attivo netto ha raggiunto i

    • 73,5 miliardi di euro per i fondi negoziali (+8,3% rispetto all’anno precedente), 
    • 36,1 miliardi per i fondi aperti e 
    • 53 miliardi per i PIP,

     rispettivamente in crescita del 10,8% e del 6,1% rispetto al 2023.

    Rendimenti 

    Nel corso dei primi nove mesi del 2024, le forme di previdenza complementare hanno mostrato rendimenti positivi, con performance superiori per le gestioni più esposte al comparto azionario.

    • I comparti azionari hanno registrato rendimenti medi dell’8,9% per i fondi negoziali, del 9,6% per i fondi aperti e del 10,3% per i PIP. 
    • Le linee bilanciate hanno riportato rendimenti medi del 5,8% nei fondi negoziali, del 6,2% nei fondi aperti e del 5,7% nei PIP.
    •  Rendimenti più bassi, ma comunque positivi, sono stati riscontrati per i comparti obbligazionari e garantiti.

    Analizzando i rendimenti su un orizzonte temporale di dieci anni, includendo i nove mesi del 2024, le linee con maggiore contenuto azionario hanno registrato rendimenti medi annui composti intorno al 5% per tutte le tipologie di forme pensionistiche. 

    Le linee bilanciate hanno offerto rendimenti medi tra il 2% e il 3%, mentre le linee garantite e obbligazionarie hanno riportato rendimenti intorno all'1%, o inferiori in alcuni casi. Le gestioni separate di ramo I dei PIP, che valutano le attività al costo storico piuttosto che al valore di mercato, hanno prodotto un rendimento medio dell'1,7%. 

    Da notare che nello stesso periodo, la rivalutazione del TFR si è attestata al 2,3%.

    In generale, i comparti azionari e parte delle linee bilanciate hanno evidenziato rendimenti superiori rispetto ai comparti obbligazionari, garantiti e rispetto al TFR. Nei fondi negoziali, la dispersione dei rendimenti dei singoli comparti è risultata minore rispetto a quella registrata nei fondi aperti e nei PIP.

    Rendimenti Medi delle Linee di Investimento (Primi 9 Mesi 2024)

    Linea di Investimento Fondi Negoziali Fondi Aperti PIP
    Azionari 8,9% 9,6% 10,3%
    Bilanciati 5,8% 6,2% 5,7%
    Obbligazionari Positivi ma inferiori Positivi ma inferiori Positivi ma inferiori
    Garantiti Positivi ma inferiori Positivi ma inferiori Positivi ma inferiori

  • TFR e Fondi Pensione

    Deducibilità fondi pensione: nel plafond anche i versamenti per i figli

    Con la risposta a interpello 76 del 21.03.2024   l'Agenzia chiarisce l'ambito applicativo dell'articolo 8, comma 6 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, in materia di deduzione dei contributi versati per la partecipazione alle forme di previdenza complementare per i lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007. Si tratta in particolare dell'agevolazione che consente a chi non  deduce  per i primi cinque anni di partecipazione,  l'importo massimo concesso, di utilizzare il residuo  in annualità successive. Il fine del beneficio è di dare un sostegno ai lavoratori con minore anzianità contributiva notoriamente svantaggiati  per i trattamenti previdenziali del primo pilastro , incoraggiando la partecipazione alle forme di previdenza integrativa

    Vediamo nei prossimi paragrafi  i dettagli del caso e la risposta dell'Agenzia.

    Previdenza complementare deducibilità agevolata per lavoratori piu giovani

    L'Istante dichiarava:

    • di aver aderito ad un fondo pensione negoziale nell'anno 2019 e versato, come definito dalle condizioni contrattuali, la quota del TFR, i contributi a carico suo e del datore di lavoro nonché contributi aggiuntivi a titolo individuale;
    • di essere un lavoratore di prima occupazione successiva all'anno 2007,  e nello specifico di aver iniziato l'attività lavorativa nel 2014;
    • di aver versato contributi per l'adesione dei figli nel 2022 ad una forma di previdenza complementare che ha dedotto integralmente;
    • che l'ammontare dei contributi versati  al proprio fondo  previdenziale e a quello per i figli a carico dedotti dal proprio reddito complessivo «non ha comunque raggiunto la soglia di deducibilità ordinaria di € 5.164,57».

    Chiedeva quindi  all'Agenzia, dato che l'articolo 8, comma 6 del d.lgs. n. 252 del 2005, prevede che nei primi cinque anni di partecipazione ad una forma di previdenza complementare, i lavoratori cd."di prima occupazione" con versamenti di contributi per un importo inferiore a euro 5.164,57 (limite di deduzione massima annuale ) possono conservare l'importo residuo delle deduzioni annuali a partire dal sesto anno, deducendoli entro i venti anni successivi , se per la  determinazione del ''plafond'', debbano essere considerati solo i contributi versati in relazione alla propria posizione contributiva oppure anche quelli versati  a nome dei figli  fiscalmente a carico.

    Plafond deducibilità oltre i 5 anni: risposta dell’Agenzia

    L'agenzia illustra l'articolo di legge ricordando che : «Ai lavoratori di prima occupazione successiva al 2007  … limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro pari alla differenza positiva tra l'importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro annui».

    Come illustrato con  circolare n. 70/E del 2007  i lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 possono, «in caso di versamenti di contributi di importo inferiore al limite di euro 5.164,57 nei primi cinque anni di partecipazione, […] conservare l'importo residuo delle deduzioni annuali di cui non si sono avvalsi e […] utilizzare il plafond così accumulato entro i venti anni successivi.»; Ciò significa che  la differenza tra l'importo dei contributi versati e il limite annuale di euro 5.164,57 non è definitivamente persa, ma contribuisce a formare un «ulteriore plafond di deducibilità», da utilizzare entro i venti anni successivi. Tale plafond  può essere utilizzato, a partire dal sesto anno e fino al venticinquesimo anno successivo, in aggiunta al limite annuale di euro 5.164,57 e fino a concorrenza di euro 2.582,29 annui (per un totale massimo di euro 7.746,86).

    L'agenzia  afferma che in applicazione di tale principio  qualora nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari il «lavoratore di prima occupazione», in aggiunta ai contributi versati per la propria posizione, abbia versato anche contributi per i familiari a carico , che ha dedotto dal proprio reddito complessivo, anche tali contributi concorrono alla determinazione dell'ulteriore ''plafond di deducibilità''.

    Nel caso in esame, il lavoratore dovrà considerare i contributi versati per la sua partecipazione alla forma pensionistica complementare, dedotti dal 2019 al 2023 nonché quelli versati per la partecipazione alle predette forme pensionistiche dei figli a carico, dedotti dal proprio reddito complessivo nel 2022 e 2023.

    Il plafond accumulato nei primi 5 anni di partecipazione (2019/2023) potrà essere utilizzando dall'Istante a partire dal 2024 nei limiti sopra specificati.

  • TFR e Fondi Pensione

    Previdenza integrativa fissato il contributo COVIP 2024

    Pubblicato in GU il 15 marzo la delibera COVIP per il versamento del contributo annuale 2024 da parte degli enti di previdenza integrativa iscritti all'apposito albo ministeriale.

    Misura e destinatari del contributo COVIP

    Il contributo dovuto dalle forme pensionistiche complementari  che risultassero iscritte al 31.12.2023 all'albo nell'anno 2024,  ad   integrazione del finanziamento  della  COVIP,   e'  dovuto  per  l'anno 2024  nella misura  dello  0,5  per  mille  dell'ammontare  complessivo dei contributi incassati a qualsiasi titolo  dalle  forme  pensionistiche complementari nell'anno 2023.

    ATTENZIONE . Per le forme pensionistiche complementari costituite all'interno  di societa' o enti, il versamento del contributo e' effettuato dalla societa' o dall'ente stesso.  

    Sono esclusi dal versamento   i  soggetti  che, per ciascuna forma  pensionistica complementare, sarebbero tenuti ad effettuare versamenti inferiori  a  euro 10,00.

     Con riferimento al calcolo del contributo  si precisa che dalla base di calcolo vanno esclusi :

    •  i  flussi  in entrata derivanti dal trasferimento di posizioni  maturate  presso altre forme pensionistiche complementari, nonche'
    •   i  contributi  non  finalizzati  alla  costituzione  delle  posizioni  pensionistiche  ma  relativi a prestazioni accessorie quali premi  di  assicurazione  per
    • invalidita' o premorienza.  .

    La delibera precisa che per le forme pensionistiche complementari costituite all'interno  di societa' o enti, qualora il fondo, o singole sezioni dello stesso,

    si configuri quale mera posta contabile nel bilancio la base di calcolo  deve   tenere  anche  conto degli accantonamenti effettuati nell'anno.             

     

      

    Contributo COVIP 2024 : scadenza e modalità di versamento

    Come ogni anno il contributo deve essere versato entro il  31 maggio 2024. 

     Nel caso di cancellazione dall'albo  della  forma  pensionistica  complementare prima della scadenza  il  versamento  del contributo e' effettuato prima della cancellazione  stessa  

    Il pagamento del contributo dovra' essere  eseguito  tramite  la piattaforma PagoPA, compilando le  pagine  appositamente  dedicate  e  messe a disposizione nell'area riservata presente sul  sito  internet  della COVIP, seguendo le istruzioni ivi riportate. 

    Contestualmente  vanno trasmessi i  dati relativi al contributo medesimo,  sempre  compilando  le  pagine  appositamente dedicate,  da  tutti  i soggetti obbligati anche  qualora  il  contributo  non  sia dovuto. 

    In caso di mancato pagamento  viene avviata la  procedura   di   riscossione  coattiva, mediante ruolo, delle somme non versate, oltre interessi  e  spese di esecuzione.

  • TFR e Fondi Pensione

    Imposta sostitutiva TFR 2023: acconto entro il 18.12

    Scade il prossimo 18 dicembre il termine per il versamento dell 'Imposta sostituiva sulla rivalutazione del TFR..

    Come noto, sui fondi per il Trattamento di fine rapporto (Tfr) rivalutati annualmente è dovuta un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi  pari al  17%  (dal 2015).

    Il versamento dell’imposta è a carico del datore di lavoro o  dell'ente pensionistico e  va effettuato  in due rate:

    1.  acconto: entro il 16 dicembre e 
    2. saldo: entro il 16 febbraio dell’anno successivo.

    Per quanto riguarda l'acconto,  quest'anno il 16 cade di sabato per cui il termine slitta al 18 dicembre . L'acconto è pari 90% del 17% totale sulle rivalutazioni maturate nel 2022, calcolate con metodo storico o presuntivo. (In proposito leggi anche: Imposta sostitutiva rivalutazione TFR 2023: chiarimenti ADE)

    Le istruzioni sono state fornite dall'Agenzia  con le circolari 29/2001 e 50/2002. 

    ATTENZIONE  L’imposta sostitutiva non è dovuta per i lavoratori che aderiscono a una forma pensionistica complementare alla quale  confluiscono le quote di TFR.

    Vale anche la pena sottolineare che la tassazione separata  non si applica alle quote di  trattamento di fine rapporto di importo superiore a 1.000.000 euro  in quanto tali somme  concorrono alla formazione del reddito complessivo.  La norma , prevista dall’articolo 24, comma 1, del Dl 201/2011,  si applica anche  a tutti i compensi e le indennità erogati agli amministratori delle società di capitali. 

    Se il rapporto di lavoro cessa nel corso dell’anno i termini di versamento restano invariati.

    Acconto 2023 e saldo 2024: coefficiente in calo

    Entro il 16 febbraio 2024 il datore di lavoro dovrà versare il  saldo della imposta sostitutiva, determinato dalla differenza tra l' effettiva imposta dovuta ( con  rivalutazione dei fondi TFR al 31 dicembre 2023,  utilizzando  il  coefficiente di rivalutazione che sarà reso noto a metà gennaio 2024),  e l'importo dell'acconto già versato . 

    Quest'anno, dato l'alto tasso di inflazione registrato nei coefficienti 2022 ( con tasso finale del 9,9745%, mentre l'ultimo registrato a ottobre 2023 si ferma a meno del 2%)   con ogni probabilità la differenza sarà negativa  e potrà essere portata con credito in compensazione  esponendola  nel prossimo  Modello 770:

    • sia nel quadro ST come versamento in eccesso, 
    • sia nel quadro SX come credito derivante da versamento in eccesso e  risultante dalla dichiarazione annuale. 

    Tale credito potrà  essere utilizzato con il codice tributo 6781 all’interno del modello F24 in compensazione con altri debiti.

    Versamento imposta sostitutiva TFR e codici tributo

    Il versamento deve essere effettuato utilizzando il Modello F24 indicando i seguenti codici tributo:

    1. 1712 per l’acconto
    2. 1713 per il saldo.

    I datori di lavoro possono compensare l’imposta sostitutiva, direttamente nel modello F24, utilizzando eventuali crediti maturati per altre imposte o contributi. 

    E' anche possibile usufruire  del credito che deriva dal prelievo anticipato sui trattamenti di fine rapporto (articolo 3 della legge n. 662/1996). 

    Questo credito :

    • può essere utilizzato fino a compensazione dell’imposta dovuta e 
    • l’importo compensato non rileva per la determinazione del limite annuo massimo di compensazione.

    L'Agenzia nelle proprie  Istruzioni specifica i seguenti casi particolari 

    1 –   In caso di operazioni di fusione o di scissione che comportano l’estinzione dei soggetti preesistenti, sono tenuti a effettuare i dovuti versamenti dell’acconto (e anche del saldo) dell’imposta sostitutiva:

    • gli stessi soggetti, fino alla data di efficacia della fusione o della scissione
    • la società incorporante, beneficiaria o comunque risultante dalla fusione o dalla scissione, successivamente alla data di efficacia dell’operazione.

    2 – In presenza di operazioni che non comportano l’estinzione dei soggetti preesistenti, sono tenuti a effettuare i versamenti:

    1. il soggetto originario, relativamente al personale per il quale non si verifica alcun passaggio presso altri datori di lavoro
    2. il soggetto presso il quale si verifica, senza interruzione del rapporto di lavoro, il passaggio dei dipendenti e del relativo Tfr maturato.

    Sanzioni per tardivo versamento imposta sostitutiva TFR

     In caso di tardivo o omesso versamento dell’imposta, la sanzione è pari al 30% ma resta applicabile l’istituto del ravvedimento operoso purchè il versamento tardivo sia effettuato nei termini stabiliti per la presentazione della prossima dichiarazione 770.