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Trust americano con beneficiari residenti ITA: chiarimenti ADE
Con la Risposta a interpello n 239/2025 le Entrate trattano il caso di un trust americano con i beneficiari residenti in Italia.
Il trattamento fiscale dei trust esteri continua a rappresentare un nodo delicato per i contribuenti italiani che ne sono beneficiari.
La risposta è di particolare interesse perché mette in luce come si applicano le regole italiane a strutture giuridiche nate in ordinamenti diversi e, soprattutto, cosa accade alla morte del disponente.
In sintesi viene chiarito che non è fiscalmente interposto ed è trasparente il trust di diritto americano che, in base alla normativa d’Oltreoceano, si forma al momento della morte del disponente/trustee di un trust interposto.
Trust americano: chiarimenti ADE
Gli istanti sono persone fisiche residenti in Italia, individuate come beneficiari finali di un trust americano, creato in California da un disponente, cittadino statunitense, che ne era al tempo stesso primo beneficiario e trustee.
Alla morte del disponente, il trust, secondo la normativa americana, ha mutato natura, passando da Grantor Trust (interposto) a Non-Grantor Trust (opaco).
Gli istanti hanno precisato che la loro richiesta alle Entrate non riguardava la fiscalità diretta e indiretta del trust, né gli obblighi di monitoraggio fiscale, ma esclusivamente la sua qualificazione ai fini fiscali italiani dopo il decesso del disponente.
In sostanza, la domanda rivolta all’Agenzia era se il trust deve essere considerato opaco, trasparente o interposto secondo il diritto tributario italiano.
La base normativa su cui l’Agenzia ha dovuto esprimersi è l’articolo 73 del TUIR (d.P.R. 917/1986), che disciplina la tassazione dei trust distinguendo tra:
- trust trasparenti, in cui i redditi sono imputati direttamente ai beneficiari individuati;
- trust opachi, in cui i redditi sono tassati in capo al trust stesso.
Sul piano internazionale, rileva inoltre la Convenzione dell’Aja del 1985 sui trust, ratificata in Italia con la legge n. 364/1989.
Dopo un’attenta ricostruzione dei fatti e delle clausole del trust, l’Agenzia delle Entrate ha escluso che la struttura possa essere considerata interposta nei confronti dei beneficiari italiani motivando che:
- il trustee (nominato dopo la morte del disponente) opera in autonomia e non è legato da vincoli personali o professionali con i beneficiari;
- l’atto istitutivo conferisce al trustee ampi poteri gestori (vendita, locazione, investimenti, prestiti, ecc.);
- le modalità di distribuzione del patrimonio e dei redditi sono predeterminate, senza margini discrezionali sul “se” e “quanto” distribuire.
Di conseguenza, l’Agenzia ha qualificato il trust come trasparente in quanto “non emerge alcuna discrezionalità del trustee in merito all’an delle distribuzioni e neanche al quantum […] Gli elementi indicati rivelano che esiste un vero e proprio diritto dei beneficiari alle distribuzioni” ciò determinando che:
- i beneficiari residenti in Italia hanno un vero e proprio diritto soggettivo a ricevere i redditi e il patrimonio del trust;
- essi devono quindi essere tassati in Italia, secondo l’art. 73, comma 2, TUIR, in proporzione alla quota di partecipazione loro spettante.
L'agenzia ha ricordato che si definisce “trasparente” il trust con beneficiario di reddito “individuato”, il cui reddito è tassato in capo al beneficiario stesso per trasparenza, applicando le regole proprie di tassazione del beneficiario.
A tal fine, affinché il beneficiario possa dirsi “individuato” è necessario che “il soggetto esprima rispetto a quel reddito una capacità contributiva attuale. È necessario, quindi, che il beneficiario non solo sia puntualmente individuato, ma che risulti titolare del diritto di pretendere dal trustee il pagamento di quella parte di reddito che gli viene imputata”.
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TRUST e qualificazione fiscale per soggetto residente estero
Con Risposta a interpello n 145/2025 le Entrate chiariscono la qualificazione fiscale di trust estero, disciplinato da legge inglese e domiciliato fiscalmente a Malta.
TRUST: qualificazione fiscale nella residenza all’estero
Nel caso di specie l’Agenzia delle entrate evidenzia che il Trust può essere considerato un soggetto autonomo di imposta ai fini fiscali italiani.
L'Istante, persona fisica residente in Italia, è il disponente di un trust istituito con atto dalla legge inglese e chiede se il Trust si può qualificare un soggetto passivo d'imposta autonomo e non interposto rispetto all'Istante, ai sensi dell'articolo 37, comma 3, del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600
L'agenzia ricorda intanto che il trust si sostanzia in un rapporto giuridico fiduciario mediante il quale un soggetto definito ''disponente'' (o settlor), con un negozio unilaterale, cui generalmente seguono uno o più atti dispositivi, trasferisce ad un altro soggetto, definito ''trustee'', beni (di qualsiasi natura), affinché quest'ultimo li gestisca e li amministri, coerentemente con quanto previsto dall'atto istitutivo del trust per il raggiungimento delle finalità individuate dal disponente medesimo
Poi ricorda che l'Istante è disponente del Trust, disciplinato dalla legge inglese e stabilito ai fini fiscali a Malta.
Scopo del Trust è la segregazione di parte del patrimonio dell'Istante affinché sia amministrato fiduciariamente a favore della moglie, della figlia e di altri discendenti dell'Istante che dovessero nascere in futuro.
L'Istante, ai sensi della clausola 2 dell'atto istitutivo è individuato tra le persone escluse, di conseguenza, secondo le previsioni della clausola 18 del medesimo atto in nessuna circostanza potrà beneficiare del patrimonio detenuto in Trust.
Il Trust è irrevocabile e ha una durata pari a 125 anni o pari al minor termine nell'ipotesi in cui vengano meno tutti i Beneficiari indicati nell'atto istitutivo.
I Beneficiari del Trust sono la moglie dell'Istante, la figlia e altri discendenti futuri dell'Istante.
Il Trustee è una società maltese autorizzata a fornire servizi fiduciari in forza di licenza concessale dall'Autorità di vigilanza del settore finanziario di Malta (Malta Financial Services Authority) e soggetta alla sorveglianza di tale Autorità.
L'atto istitutivo attribuisce al Trustee il potere di disporre del patrimonio del Trust ed, in particolare, il potere di accumulare il reddito prodotto dal Trust per investirlo e di distribuire il reddito non investito ai Beneficiari.
Ai sensi della clausola 11 dell'atto istitutivo del Trust, nell'esercizio delle proprie funzioni e in aggiunta a tutti i poteri di gestione e amministrazione conferiti dalla legge inglese, il Trustee ha tutti i poteri propri del titolare, quali, a titolo esemplificativo:- il potere di acquisire per investimento o per qualsiasi altro scopo qualsiasi proprietà, ovunque ritenga opportuno;
- il potere di lasciare in tutto o in parte il fondo nella sua condizione attuale per un periodo indefinito, senza dover diversificare gli investimenti;
- il potere di concedere in leasing o alienare i beni senza il consenso dei Beneficiari;
- il potere di transigere su questioni riguardanti il fondo o parte di esso, senza che sia necessario il consenso dei Beneficiari;
- il potere di prendere a prestito somme di denaro;
- il potere di dare in prestito i beni detenuti in Trust.
Con documentazione integrativa l'Istante ha chiarito il significato della clausola di cui al punto 11.14 dell'atto istitutivo che prevede il potere del Trustee di delegare le proprie funzioni ad altri soggetti specificando che essa «ha lo scopo di garantire che, da un punto di vista pratico, il Trust possa essere amministrato efficacemente» citando, a titolo esemplificativo, il caso in cui «nella gestione del Trust il trustee potrebbe avere la necessità di compiere atti di gestione che ne richiedano la presenza fisica al di fuori
del territorio maltese» e quello in cui si renda necessario «l'esercizio di funzioni che richiedono competenze di cui il trustee non è in possesso».
Al riguardo, l'Istante precisa anche che «l'esercizio del potere di delega a favore di un soggetto terzo non esclude che il trustee possa essere ritenuto responsabile per gli atti compiuti dal delegato.
Infatti, la legge inglese che governa i doveri del trustee (il Trustee Act 2000) prevede che il trustee abbia l'obbligo di esercitare con diligenza il proprio potere di delega e che tale obbligo comporti, in particolare, un dovere per il trustee di selezionare un delegato dotato delle appropriate competenze per lo svolgimento dei poteri delegati; il dovere di negoziare con diligenza nell'interesse del trust i termini che il delegato deve rispettare nello svolgimento dei doveri delegati; l'obbligo di supervisionare come il delegato eserciti i poteri delegati e l'obbligo di intervenire dando ordini vincolanti al delegato e revocandogli il mandato ove opportuno.
L'esercizio negligente di tali doveri determina una responsabilità in capo al trustee per gli atti compiuti dal delegato».
Con riferimento all'attività gestoria svolta dalla data di istituzione del Trust l'Istante precisa che «Successivamente all'accettazione dell'incarico di trustee, il trustee ha adempiuto ai propri obblighi di notifica all'amministrazione finanziaria maltese tramite la presentazione del modulo Form Trust 01 con il quale, oltre a comunicare i dati identificativi del Trust e riportare il proprio incarico come trustee, ha esercitato l'opzione affinché il Trust sia trattato come se fosse una società fiscalmente residente a Malta e, quindi, soggetto all'imposta sui redditi societari su base mondiale».
Secondo l'atto istitutivo il potere gestorio del Trustee è subordinato al consenso preventivo del Protector con riferimento al potere di rimozione di persone dalla classe dei beneficiari o di previsione che determinate persone siano impossibilitate a beneficiare dei beni in Trust in futuro e al potere di modificare la legge regolatrice del Trust ed i oro competente.
Il potere di rimuovere il Trustee, così come i poteri di nominare nuovi trustee o trustee aggiuntivi, sono attribuiti al Protector.
Il potere di rimuovere il Protector è attribuito, esclusivamente, al Trustee che può esercitare tale potere solo nel caso di incapacità sopravvenuta del Protector.
Con riferimento al potere del Trustee di delegare ad un consulente per gli investimenti la gestione degli investimenti del fondo fiduciario, l'Istante evidenzia che l'Investment Adviser, in quanto tale, ha il potere di gestire gli investimenti del Trust, nei
limiti stabiliti dal Trustee stesso.
L'Istante afferma che «Il Trustee, il Protector e l'Investment Adviser sono tutti soggetti che esercitano i propri poteri ai sensi e nei limiti delle clausole dell'atto istitutivo del Trust nell'ambito della propria attività d'impresa o professionale indipendentemente
rispetto all'Istante. In particolare, l'Istante non detiene alcuna partecipazione, né diretta né indiretta, nel Trustee e non ricopre la carica di amministratore di tale società né altri incarichi societari.».
Inoltre, l'Istante precisa che «non detiene alcuna partecipazione né diretta né indiretta in (…) [ndr. Investment Adviser] e non ricopre la carica di amministratore di tale società né altri incarichi societari».
Con riferimento al Protector, l'Istante ha dichiarato che «è un avvocato privo di legami di parentela con l'Istante (e, quindi, anche privo di legami di parentela con i beneficiari del trust) che ha accettato di svolgere il ruolo di protector nel contesto della propria attività professionale e, quindi nel rispetto sia delle clausole dell'atto istitutivo del trust sia degli obblighi deontologici professionali. Il protector non svolge incarichi professionali né a favore dell'Istante né a favore di alcuno dei beneficiari.»
Ciò posto, tenuto conto delle previsioni dell'atto istitutivo e delle informazioni fornite dall'Istante, nel presupposto di veridicità e correttezza degli stessi, in base alla prassi sopra citata, si ritiene che il Trust possa essere considerato un autonomo soggetto di imposta ai fini fiscali italiani.
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Tassazione del Trust: cosa prevede la Riforma Fiscale
Il Dlgs n 139 del 18 settembre in materia di successioni, donazioni, registro e bollo, pubblicato in GU n 231 del 2 ottobre, secondo i principi della Legge di Delega al Governo per la Riforma Fiscale (Legge n 111/2023), va ad agire secondo i i seguenti criteri:
- semplificazione,
- certezza del diritto,
- razionalizzazione.
Tra le novità compare, la tassazione del Trust, vediamole.
Tassazione in entrata del Trust: cosa prevede la Riforma Fiscale
Con l'art 1 che reca modifiche all'art 1 del Dlgs n 347/1990, si prevede innanzitutto che l'imposta sulle successioni e donazioni si applica ai trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte, per donazione o a titolo gratuito, compresi i trasferimenti derivanti da trust e da altri vincoli di destinazione.
Si introduce una previsione secondo la quale per i trust e gli altri vincoli di destinazione, l'imposta è dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti ai beneficiari, qualora il disponente sia residente nello Stato al momento della separazione patrimoniale.
In caso di disponente non residente, l'imposta è dovuta limitatamente ai beni e diritti esistenti nel territorio dello Stato trasferiti al beneficiario.
Inoltre si introduce una norma che prevede che i trust e gli altri vincoli di destinazione rilevano, ai fini dell'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni, ove determinino arricchimenti gratuiti dei beneficiari.
L'imposta si applica al momento del trasferimento dei beni e diritti a favore dei beneficiari.
Ai fini dell'autoliquidazione dell'imposta, il beneficiario denuncia il trasferimento ai sensi dell'articolo 19 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131, il cui termine decorre dal predetto atto di trasferimento.
Resta ferma la disciplina prevista per i trust, i vincoli di destinazione ei fondi speciali composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione dall'articolo 6 della legge 22 giugno 2016, n. 112. 2.
Nelle ipotesi di cui al comma 1, le franchigie e le aliquote previste dall'articolo 7 e dall'articolo 56 si applicano in base al rapporto tra disponente e beneficiario.
Il disponente del trust o di altro vincolo di destinazione o, in caso di trust testamentario, il trustee può optare per la corresponsione dell'imposta in occasione di ciascun conferimento dei beni e dei diritti ovvero dell'apertura della successione.
In tal caso, la base imponibile nonché le franchigie e le aliquote applicabili sono determinate con riferimento al valore complessivo dei beni e dei diritti e al rapporto tra disponente e beneficiario risultanti al momento del conferimento ovvero dell'apertura della successione.
Nel caso in cui al momento del conferimento ovvero dell'apertura della successione non sia possibile determinare la categoria di beneficiario, l'imposta si calcola sulla base dell'aliquota più elevata, senza l'applicazione delle franchigie di cui agli articoli 7e 56.
Qualora il disponente ovvero, in caso di trust testamentario trustee opti per la corresponsione dell'imposta ai sensi del presente comma, i successivi trasferimenti a favore dei beneficiari appartenenti alla medesima categoria per cui è stata corrisposta l'imposta in via anticipata non sono soggetti all'imposta.
Non si da luogo al rimborso dell'imposta assolta dal disponente o dal trustee.
Le disposizioni si applicano anche con riferimento ai trust già istituiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
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Atto di rinuncia del Trust: come si tassa
Con Risposta n 165 del 1° agosto le Entrate chiariscono il perimetro della tassazione dell'atto di rinuncia di beneficiario di un trust.
In sintesi le Entrate chiariscono che il ritrasferimento ai disponenti dei beni del trust in conseguenza della rinuncia alla posizione beneficiaria da parte dei soggetti designati quali beneficiari del trust non configura tassazione proporzionale con imposta di successione.
Trust e imposta di successione: è soggetto l’atto di rinuncia?
L'Agenzia preliminarmente precisa che il parere riguarda esclusivamente la tassazione dell'atto di "rinunzia alla posizione di beneficiario di Trust" e presuppone che il trust sia validamente istituito ed operante.
L'istante è trustee di un trust costituito nel 2012 ed ha ricevuto il consenso di tutti i beneficiari per risolvere consensualmente il trust, facendo in modo che i beni immobili torneranno nella disponibilità dei disponenti nelle stesse percentuali di possesso precedenti alla costituzione del trust.
L'istante chiede se, in virtù di tale atto di rinuncia, si debbano applicare le imposte proporzionali sulle successioni e donazioni, ipotecarie e catastali, sostenendo che non vi sia un effettivo e stabile trasferimento di ricchezza, poiché i beni ritorneranno agli originari proprietari.
L'agenzia ricorda che il trust è un istituto di origine anglosassone che comporta una segregazione patrimoniale, separando i beni del trust da quelli del disponente, del trustee e dei beneficiari.
Con Circolare 34/E del 2022 è stato chiarito che gli atti con cui vengono attribuiti i beni vincolati in trust ai beneficiari realizzano il presupposto impositivo dell'imposta sulle successioni e donazioni.
La "retrocessione" ai disponenti dei beni apportati al trust non integra il presupposto impositivo dell'imposta sulle successioni e donazioni, come già chiarito in precedenti risposte a interpelli, poiché considerato atto "neutro" che non comporta trasferimento di ricchezza.
L'atto di rinuncia alla posizione di beneficiario da parte dei beneficiari comporta la cessazione del trust e il ritorno dei beni ai disponenti nelle rispettive percentuali di possesso originarie.
Le entrate chiariscono che non si verifica un trasferimento di ricchezza e quindi non si realizza il presupposto per l'applicazione dell'imposta di donazione con l'atto di retrocessione.
L'atto è soggetto all'imposta di registro in misura fissa se redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
Le imposte ipotecaria e catastale sono applicabili in misura fissa.
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730/2024: come indicare le erogazioni liberali al Trust
Entro il 30 settembre occorre inviare il Modello 730/2024.
Le entrate a tal proposito hanno pubblicato modello e istruzioni ai fini della dichiarazione dei redditi 2024 anno di imposta 2023.
Nel Modello 730, come specificato anche dalla Circolare n 15/2023 e dalla recente guida ade datata 30 maggio 2024, a decorrere dall’anno d’imposta 2016, vanno indicate:
- le erogazioni liberali, le donazioni e gli altri atti a titolo gratuito,
- effettuati da soggetti privati a trust o a fondi speciali istituiti a tutela di soggetti con disabilità grave senza sostegno familiare.
Ai fini della deduzione, l’erogazione deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale nonché tramite sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del d.lgs. n. 241 del 1997 (carte di credito, carte di debito, carte prepagate, assegni bancari e circolari) e non spetta se effettuata in contanti.
Erogazioni liberali al trust: dove indicarle nel 730/2024
In particolare, le erogazioni liberali al trust vanno indicate nel quadro E al rigo E26 "altri oneri deducibili"
Come specificato anche dalle istruzioni al modello vanno indicate con il codice "12" per le erogazioni liberali, le donazioni e gli altri atti a titolo gratuito a favore di trust o fondi speciali.
Si precisa anche che queste liberalità possono essere dedotte nel limite del 20 per cento del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 100.000 euro annui, se erogate in favore di:- trust
- fondi speciali composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario anche a favore di ONLUS riconosciute come persone giuridiche, che operano nel settore della beneficenza.
La recente Guida ade 2024 ha specificato che in merito ai fondi speciali, è previsto che questi siano composti da beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario anche a favore di ONLUS, APS e ODV, riconosciute come persone giuridiche che operano prevalentemente nel settore della beneficenza.
Si considera attività di beneficenza anche la concessione di erogazioni gratuite in denaro con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori dell’assistenza sociale e socio sanitaria, dell’assistenza sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione e sport dilettantistico, per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale
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Dichiarazione di successione telematica: è ammessa per il Trust?
In data 5 aprile le Entrate pubblicano una FAQ con chiarimenti sulla dichiarazione di successione telematica del trust.
Prima di scendere nel dettaglio, ricordiamo con la Circolare n 34/2022 le Entrate hanno pubblicato istruzioni sulla disciplina del Trust, dopo consultazione pubblica.
Il quesito giunto alla Agenzia domandava quanto segue: "In caso di trust è possibile presentare la dichiarazione di successione telematica?" La risposta è affermativa.
Inoltre, nella FAQ viene precisato che, la dichiarazione di successione telematica gestisce il trust istituito mortis causa o trust testamentario:
- sia quando sono individuati dei beneficiari finali,
- sia quando non lo sono (trust di scopo).
Quando i beneficiari finali del trust sono presenti occorre compilare un rigo del quadro EA per ognuno di essi, avendo cura di indicare il loro grado di parentela con il de cuius.
Nel caso di trust di scopo il grado di parentela da indicare è “estraneo” (cod. 35).
Inoltre, per avvalersi della dichiarazione di successione telematica è necessario che:
- il trustee (amministratore del trust) sia una persona fisica e che non sia uno dei beneficiari finali del trust;
- nel testamento, oltre al trust e ai suoi beneficiari, non ci siano soggetti destinatari di altri beni rispetto a quelli destinati al trust.
Attenzione al fatto che, in tutti i casi in cui non sia possibile inviare la dichiarazione tramite la procedura telematica, l’utente può rivolgersi all’ufficio territoriale incaricato per la lavorazione (in base all’ultimo domicilio del de cuius) per effettuare l’adempimento dichiarativo tramite la presentazione del Modello 4 cartaceo.
Leggi anche: Il trustee può inviare la dichiarazione di successione telematica?
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Il trustee può inviare la dichiarazione di successione telematica?
Con una faq pubblicata in data 28 marzo le Entrate forniscono un chiarimento sul Trust.
Prima di scendere nel dettaglio ricordiamo che in data 20 ottobre 2022 le Entrate hanno pubblicato la Circolare n 34 dell'Agenzia delle Entrate con le istruzioni sulla relativa disciplina, dopo consultazione pubblica.
Con il documento l’Agenzia ha fatto il punto sul trattamento fiscale dei trust alla luce delle ultime modifiche normative e degli orientamenti espressi dalla giurisprudenza.
Il trustee può inviare la dichiarazione di successione telematica?
Le Entrate in data 28 marzo hanno pubblicato un chiarimento specificando che, per avvalersi della procedura telematica per l’invio della dichiarazione di successione, il trust deve risultare essere l’unico beneficiario del testamento, in quanto:
- non è possibile inserire nel quadro EA altri codici fiscali di soggetti eredi o legatari diversi, da quello del trustee – dichiarante.
Ti consigliamo di leggere anche: Dichiarazione di successione web: guida alla compilazione e invio della precompilata.
Inoltre, nella faq le Entrate specificano che, l’applicazione prevede che il trustee possa essere soltanto una persona fisica, tranne in alcuni casi:
- se il beneficiario finale non è identificato o identificabile;
- se il beneficiario finale è una persona fisica e non ha rapporti di parentela con il defunto;
- se il beneficiario finale è diverso da una persona fisica.
In tali ipotesi, sarà possibile indicare nel rigo 1 del quadro EA anche un trustee diverso da una persona fisica.
Inoltre, si precisa che l’applicazione non prevede la possibilità che un medesimo soggetto possa rivestire allo stesso tempo il ruolo di trustee e quello di beneficiario finale.
In tutti i casi in cui non sia possibile inviare la dichiarazione tramite la procedura telematica, l’utente potrà rivolgersi presso l’ufficio territoriale competente (ultimo domicilio del de cuius) per effettuare l’adempimento dichiarativo tramite la presentazione del modello 4.