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Atto di rinuncia del Trust: come si tassa
Con Risposta n 165 del 1° agosto le Entrate chiariscono il perimetro della tassazione dell'atto di rinuncia di beneficiario di un trust.
In sintesi le Entrate chiariscono che il ritrasferimento ai disponenti dei beni del trust in conseguenza della rinuncia alla posizione beneficiaria da parte dei soggetti designati quali beneficiari del trust non configura tassazione proporzionale con imposta di successione.
Trust e imposta di successione: è soggetto l’atto di rinuncia?
L'Agenzia preliminarmente precisa che il parere riguarda esclusivamente la tassazione dell'atto di "rinunzia alla posizione di beneficiario di Trust" e presuppone che il trust sia validamente istituito ed operante.
L'istante è trustee di un trust costituito nel 2012 ed ha ricevuto il consenso di tutti i beneficiari per risolvere consensualmente il trust, facendo in modo che i beni immobili torneranno nella disponibilità dei disponenti nelle stesse percentuali di possesso precedenti alla costituzione del trust.
L'istante chiede se, in virtù di tale atto di rinuncia, si debbano applicare le imposte proporzionali sulle successioni e donazioni, ipotecarie e catastali, sostenendo che non vi sia un effettivo e stabile trasferimento di ricchezza, poiché i beni ritorneranno agli originari proprietari.
L'agenzia ricorda che il trust è un istituto di origine anglosassone che comporta una segregazione patrimoniale, separando i beni del trust da quelli del disponente, del trustee e dei beneficiari.
Con Circolare 34/E del 2022 è stato chiarito che gli atti con cui vengono attribuiti i beni vincolati in trust ai beneficiari realizzano il presupposto impositivo dell'imposta sulle successioni e donazioni.
La "retrocessione" ai disponenti dei beni apportati al trust non integra il presupposto impositivo dell'imposta sulle successioni e donazioni, come già chiarito in precedenti risposte a interpelli, poiché considerato atto "neutro" che non comporta trasferimento di ricchezza.
L'atto di rinuncia alla posizione di beneficiario da parte dei beneficiari comporta la cessazione del trust e il ritorno dei beni ai disponenti nelle rispettive percentuali di possesso originarie.
Le entrate chiariscono che non si verifica un trasferimento di ricchezza e quindi non si realizza il presupposto per l'applicazione dell'imposta di donazione con l'atto di retrocessione.
L'atto è soggetto all'imposta di registro in misura fissa se redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
Le imposte ipotecaria e catastale sono applicabili in misura fissa.
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730/2024: come indicare le erogazioni liberali al Trust
Entro il 30 settembre occorre inviare il Modello 730/2024.
Le entrate a tal proposito hanno pubblicato modello e istruzioni ai fini della dichiarazione dei redditi 2024 anno di imposta 2023.
Nel Modello 730, come specificato anche dalla Circolare n 15/2023 e dalla recente guida ade datata 30 maggio 2024, a decorrere dall’anno d’imposta 2016, vanno indicate:
- le erogazioni liberali, le donazioni e gli altri atti a titolo gratuito,
- effettuati da soggetti privati a trust o a fondi speciali istituiti a tutela di soggetti con disabilità grave senza sostegno familiare.
Ai fini della deduzione, l’erogazione deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale nonché tramite sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del d.lgs. n. 241 del 1997 (carte di credito, carte di debito, carte prepagate, assegni bancari e circolari) e non spetta se effettuata in contanti.
Erogazioni liberali al trust: dove indicarle nel 730/2024
In particolare, le erogazioni liberali al trust vanno indicate nel quadro E al rigo E26 "altri oneri deducibili"
Come specificato anche dalle istruzioni al modello vanno indicate con il codice "12" per le erogazioni liberali, le donazioni e gli altri atti a titolo gratuito a favore di trust o fondi speciali.
Si precisa anche che queste liberalità possono essere dedotte nel limite del 20 per cento del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 100.000 euro annui, se erogate in favore di:- trust
- fondi speciali composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario anche a favore di ONLUS riconosciute come persone giuridiche, che operano nel settore della beneficenza.
La recente Guida ade 2024 ha specificato che in merito ai fondi speciali, è previsto che questi siano composti da beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario anche a favore di ONLUS, APS e ODV, riconosciute come persone giuridiche che operano prevalentemente nel settore della beneficenza.
Si considera attività di beneficenza anche la concessione di erogazioni gratuite in denaro con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori dell’assistenza sociale e socio sanitaria, dell’assistenza sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione e sport dilettantistico, per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale
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TRUST: chiarimenti su partecipazione in spa di disponente deceduto
Con Risposta n. 176/2023 le Entrate forniscono chiarimenti sul trust e in particolare viene specificato che se il soggetto disponente viene a mancare, tra i beni e i diritti che compongono l’attivo ereditario sono inclusi anche quelli conferiti nel trust e formalmente nella titolarità del trustee.
L'Istante, unitamente ai suoi fratelli e sorelle è beneficiario del Trust, istituito nel 2019 dal padre disponente.
Il Trust è stato istituito nell'ottica di un complessivo passaggio generazionale e il disponente ha vincolato e trasferito in Trust l'intera sua quota di partecipazione di socio accomandante nella società ALFA S.a.s. pari all'86% del capitale sociale. Ad oggi risultano beneficiari del Trust i figli e i nipoti del Disponente deceduto.
Il dubbio dell'istante riguarda la dichiarazione di successione e la liquidazione dell’imposta, egli chiede se la quota di socio accomandante vada inclusa nell'attivo ereditario del defunto oppure no visto che, sotto il profilo civilistico la partecipazione non entra nella massa ereditaria, data la piena validità ed efficacia della segregazione nel trust.
Nella risposta n 359 del 4 luglio 2022 l'agenzia affermava che la quota nella società non rientra nell’attivo ereditario del disponente deceduto e che il trust in questione non può essere considerato fiscalmente attivo.Il chiarimento della risposta n 176/2023 rettifica la precedente a seguito dell'uscita della Circolare n 34/2022 sul trust.
In particolare, il documento di prassi ha specificato che “tenuto conto della interposizione del trust tra i beni e i diritti che compongono l'attivo ereditario di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 346 del 1990 sono inclusi anche quelli formalmente nella titolarità del trust, qualificato come interposto”.
Allegati:
In pratica secondo l'agenzia a seguito del decesso del disponente, la partecipazione nella società deve essere inclusa tra i beni e i diritti che formano oggetto della successione e che compongono l'attivo ereditario soggetto a tassazione ai fini della successione in base all'articolo 8 del Dlgs n. 346/1990. -
Il trust: attribuzione dei beni e liquidazione dell’imposta
In data 20 ottobre l'agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare n 34 con istruzioni sulla disciplina dei trust.
Con il documento l’Agenzia fa il punto sul trattamento fiscale dei trust alla luce delle ultime modifiche normative e degli orientamenti espressi dalla giurisprudenza.
Il documento pubblicato il 20 ottobre è stato in consultazione dall'11 agosto 2021 ed ora contiene le indicazioni definitive delle Entrate anche alla luce dei numerosi contributi arrivati da studi professionali e associazioni di categoria che hanno portato a integrare e modificare alcuni punti della bozza.
Il trust: attribuzione dei beni e liquidazione dell'imposta
Gli atti con cui vengono attribuiti i beni vincolati in trust ai beneficiari realizzano il presupposto impositivo dell’imposta sulle successioni e donazioni.
Secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, la «costituzione del vincolo di destinazione» non integra un autonomo presupposto ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni, ma è necessario che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza mediante un’attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale.
Nel trust, tale trasferimento imponibile si realizza solo all’atto «di eventuale attribuzione del bene al beneficiario, a compimento e realizzazione del trust medesimo»
Per individuare il momento in cui si realizza l’effettivo trasferimento di ricchezza mediante un’attribuzione “stabile” dei beni confluiti nel trust a favore del beneficiario, occorre far riferimento anche alle clausole statutarie che disciplinano il concreto assetto degli interessi patrimoniali e giuridici dell’istituto in esame.
A tal fine, l'Agenzia spiega che è necessario analizzare puntualmente le clausole contenute nell’atto istitutivo e nello Statuto del trust o emergenti da ulteriori documenti.
L'attribuzione stabile, in linea generale, si verifica all’atto di attribuzione dei beni, formale o meno, dal trustee al beneficiario, ma potrebbe essere rinvenibile anche già all’atto di costituzione o di dotazione del trust, nell’ipotesi in cui i beneficiari individuati (o individuabili) siano titolari di diritti pieni ed esigibili, non subordinati alla discrezionalità del trustee o del disponente, tali da consentire loro l’arricchimento e l’ampliamento della propria sfera giuridico-patrimoniale già al momento dell’istituzione del trust.
Si tratta di ipotesi in cui i beneficiari nominativamente o, comunque, inequivocabilmente individuati (o individuabili) abbiano il diritto di ottenere dal trustee, in qualunque momento, sulla base delle clausole dell’atto istitutivo e di eventuali ulteriori disposizioni, il trasferimento di quanto spettante.
In altri termini, tali diritti determinano un arricchimento in capo al beneficiario in conseguenza dell’atto istitutivo o della devoluzione patrimoniale del trust, integrando il presupposto impositivo nel senso delineato dall’orientamento della Corte di Cassazione, con applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni all’atto di costituzione o di dotazione del trust.
Potrebbe rientrare nella descritta ipotesi il trust in cui al beneficiario viene attribuito il diritto a ricevere dal trustee un bene, ad esempio un dato immobile o una somma di denaro richiesta, oppure il diritto a ricevere una rendita periodica.
Resta in ogni caso impregiudicato il potere dell’Amministrazione finanziaria di verificare in concreto l’effettivo trasferimento dei beni e dei diritti a favore del beneficiario nei termini sopra indicati.
In merito alla liquidazione dell’imposta, l'Agenzia ribadisce quanto chiarito dalla circolare n. 48/E del 2007 secondo cui, il trust è un rapporto giuridico complesso con un’unica causa fiduciaria e tutte le vicende del trust (istituzione, dotazione patrimoniale, gestione, realizzazione dell’interesse del beneficiario, il raggiungimento dello scopo) sono collegate alla medesima causa.
Pertanto, le aliquote e le franchigie, previste all’articolo 2, commi 48 e 49 del decreto legge n. 262 del 2006, sono individuate, all’atto della attribuzione dei beni, sulla base del rapporto di parentela intercorrente tra il disponente e il beneficiario.
In particolare:
a) nel caso in cui il beneficiario è il coniuge o un parente in linea retta del disponente, al valore del bene attribuito viene applicata l’aliquota del 4%, e una franchigia pari a 1.000.000 di euro;
b) nel caso in cui i beneficiari sono fratelli e sorelle del beneficiario, l’aliquota applicabile è quella del 6% e la franchigia è pari a 100.000 euro;
c) nel caso in cui i beneficiari sono altri parenti fino al quarto grado, affini in linea retta o affini in linea collaterale fino al terzo grado l’aliquota è del 6% e non è prevista nessuna franchigia; nel caso in cui i beneficiari sono altri soggetti l’aliquota applicabile è quella dell’8%.
Ai fini dell’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni, trattandosi di una fattispecie di donazione definibile “a formazione progressiva”, con cui il disponente provvederà ad arricchire i beneficiari per mezzo del programma negoziale attuato tramite il trustee, i requisiti della territorialità ovvero la residenza del disponente e la localizzazione dei beni apportati, devono essere verificati all’atto di apporto dei beni al trust, momento in cui si verifica l’effettivo “spossessamento” dei beni da parte del disponente per effetto della segregazione.
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Trust: il punto della disciplina fiscale nella circolare dell’Agenzia
Con Circolare del 20 ottobre 2022 n. 34, l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in materia di fiscalità diretta e indiretta dei trust alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia di imposizione indiretta, nonché delle modifiche normative introdotte dal decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124 in tema di imposizione diretta.
In particolare, sul piano normativo, il decreto ha modificato la disciplina, ai fini della imposizione sui redditi, relativa alle “attribuzioni” a favore di soggetti residenti in Italia, provenienti da trust stabiliti in giurisdizioni che con riferimento al trattamento dei trust si considerano a fiscalità privilegiata.
Tale intervento normativo ha avuto quale finalità quella di fornire regole specifiche per l’imposizione delle predette “attribuzioni”, in particolare, da parte di trust opachi, ovvero di trust senza beneficiari di reddito “individuati”, allo scopo di evitare che la residenza fiscale del trust in un Paese con regime fiscale privilegiato, comporti la sostanziale detassazione dei redditi attribuiti ai soggetti italiani.
Nello specifico, il decreto ha fornito indicazioni puntuali sul trattamento dei redditi corrisposti da tali trust, stabilendo:
- l’inclusione tra i redditi di capitale anche dei «redditi corrisposti a residenti italiani da trust e istituti aventi analogo contenuto, stabiliti in Stati e territori che con riferimento ai redditi prodotti dal trust si considerano a fiscalità privilegiata ai sensi dell’articolo 47-bis, anche qualora i percipienti residenti non possano essere considerati beneficiari individuati ai sensi dell’articolo 73»;
- una presunzione relativa, qualora in relazione alle predette attribuzioni «non sia possibile distinguere tra redditi e patrimonio, l’intero ammontare percepito costituisce reddito».
Indice della Circolare:
- PROFILI CIVILISTICI DEL TRUST
- APPORTO DEI BENI IN TRUST
- DISCIPLINA AI FINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI
- 3.1 TRUST TRASPARENTE RESIDENTE E NON RESIDENTE
- 3.2 TRUST OPACO RESIDENTE
- 3.2.1 Trust opaco commerciale
- 3.2.2 Trust opaco non commerciale
- 3.3 TRUST OPACO ESTERO
- 3.4 L’INTERPOSIZIONE DEL TRUST
- 3.5 DETERMINAZIONE DEI REDDITI DI CAPITALE AI SENSI DELL’ARTICOLO 44 COMMA 1 LETTERA G-SEXIES)
- DISCIPLINA AI FINI DELLE IMPOSTE INDIRETTE
- 4.1 QUADRO DI RIFERIMENTO
- 4.2 EVOLUZIONE DELLA GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ
- 4.3 RECEPIMENTO DELL’ORIENTAMENTO ESPRESSO DALLA CORTE DI CASSAZIONE
- 4.4 TASSAZIONE AI FINI DELLE IMPOSTE INDIRETTE
- 4.4.1 Istituzione del trust
- 4.4.2 Dotazione dei beni in trust
- 4.4.3 Attribuzione dei beni ai beneficiari
- 4.4.4 Liquidazione dell’imposta
- 4.4.5 Liquidazione dell’imposta in relazione ad attribuzioni effettuate da Trust già esistenti
- 4.4.6 Esenzioni, agevolazioni e determinazione del valore dei beni
- 4.4.7 Operazioni effettuate durante la vita del trust
- 4.4.8 Sostituzione del trustee
- 4.4.9 Imposte ipotecaria e catastale
- 4.5 ATTI FORMATI ALL’ESTERO
- 4.6 ATTRIBUZIONI AI BENEFICIARI “SENZA FORMALITÀ”
- 4.7 TRUST C.D. “LIQUIDATORI” E “DI GARANZIA”
- 4.8 TRUST “DOPO DI NOI” .
- OBBLIGHI DI MONITORAGGIO FISCALE
- 5.1 OBBLIGHI DI MONITORAGGIO DEL TRUST
- 5.2 OBBLIGHI DI MONITORAGGIO DEI TITOLARI EFFETTIVI
- 5.3 OBBLIGHI DI MONITORAGGIO DEI TITOLARI DI POTERI DI RAPPRESENTANZA, DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE (TRUSTEE, DISPONENTE E GUARDIANO)
- APPLICAZIONE DELL’IVIE E DELL’IVAFE
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Modello Redditi 2022: guida per i trust
I Trust, sia nel caso si qualifichino come enti commerciali che nel caso si tratti di enti non commerciali, devono presentare la dichiarazione dei redditi. In particolare, i Trust che svolgono attività d'impresa, sono inquadrati tra gli enti commerciali, e per questo devono utilizzare il modello "REDDITI SC – Società di capitali, Enti commerciali ed equiparati".
Quando invece il Trust viene costituito con finalità non commerciali (es: famiglia o donazione), il modello da utilizzare è il modello "REDDITI ENC – Enti non commerciali ed equiparati.
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Questo articolo è un estratto della Circolare del Giorno 163 Il trust nel modello Redditi 2022 disponibile anche nell'Abbonamento alla Circolare del Giorno di FiscoetasseTrust: disciplina generale
In assenza di una disciplina civilistica, il trust consiste in un rapporto giuridico fiduciario mediante il quale un soggetto definito “disponente” (c.d. settlor), tramite negozio unilaterale (cui generalmente seguono uno o più atti dispositivi). trasferisce ad un altro soggetto, definito “trustee”, beni[1] sui quali perde qualsiasi potere gestorio. Il trasferimento avviene affinché quest’ultimo li gestisca e li amministri, coerentemente con quanto previsto dall’atto istitutivo del trust, per il raggiungimento delle finalità individuate dal disponete medesimo.
DEFINZIONE DI TRUST
“è un rapporto giuridico complesso con un’unica causa fiduciaria e tutte le vicende del trust (istituzione, dotazione patrimoniale, gestione, realizzazione dell’interesse del beneficiario, il raggiungimento dello scopo) sono collegate alla medesima causa”
Si individuano le seguenti figure di trust, in base alle finalità perseguite:
- trust c.d. d’interesse familiare;
- trust di garanzia;
- trust c.d. liquidatorio, istituito per realizzare la liquidazione dell’attivo di una società e pagare i creditori;
- trust auto dichiarato, che si caratterizza per la circostanza che il beneficiario sia lo stesso disponente.
La disciplina civilistica del trust si fonda sull’art. 2645-ter c.c.[2], con lo scopo di estendere la pubblicità dichiarativa anche per negozi non tipici, “al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione …”
Il citato disposto normativo consente la “segregazione” dei beni oggetto dell’atto di destinazione “sottraendoli alle più svariate vicende che possono verificarsi e, con ciò, introducendo una rilevante eccezione all’articolo 2740 del codice civile, per effetto del quale ciascun soggetto risponde delle proprie obbligazioni con tutti i propri beni presenti e futuri”.
[1] di qualsiasi natura.
[2] introdotto con Legge 273/2005.
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Per quanto riguarda la disciplina fiscale, l'art. 1, comma 74 della Legge 296/2006[1] ha modificato l'art. 73 TUIR, inserendo il trust tra gli enti commerciali e non commerciali che scontano l'Ires, di fatto personificando lo strumento.
In particolare:
- l'art. 73, comma 1, lett. b), TUIR, individua il trust “commerciale”;
- la successiva lett. c) il trust “non commerciale”;
- la lett. d) identifica poi il trust “non residente”.
Con la novella introdotta nella Finanziaria 2007 il trust diviene soggetto tassato per quei redditi che restano in capo allo stesso strumento, senza alcuna attribuzione ai beneficiari.
Le imposte dirette assoggettano a tassazione i flussi di ricchezza che produce il fondo gestito dal trustee del trust e, quindi, i redditi da esso prodotti.
Se i frutti del fondo sono accumulati alla dotazione iniziale, gli stessi sono, indipendentemente dalla natura commerciale o meno dello strumento, tassati in capo al soggetto trust (dizione di matrice esclusivamente tributaria) con applicazione dell'Ires nell'attuale misura del 24%.
Diversamente, se i redditi prodotti dai beni del fondo sono – solo in parte o totalmente – destinati a beneficiari vitalizi (in relazione alla tipologia di trust), saranno soggetti a trattamento tributario specifico.
In particolare:
- se i frutti del fondo vengono assegnati a beneficiari vitalizi durante la vita del trust (trust trasparenti), questi saranno considerati redditi di capitale e tassati per competenza[2];
- se l'atto istitutivo del trust non prevede l'individuazione di beneficiari di reddito (trust opachi), i frutti saranno tassati dalla sola imposta Ires;
- la successiva (eventuale) assegnazione di reddito nei trust opachi, se stabilita dal disponente con la “lettera dei desideri”, non sconterà alcuna ulteriore tassazione.
È soggetto a tassazione diretta il profitto derivante dal maggior valore scaturente dalla cessione dei beni del fondo, allorquando queste generino plusvalori rispetto a quello originario all'atto della dotazione.
Esempio
Cessione di un immobile valutato al momento della dotazione in euro 100.000 €
L’immobile viene poi venduto a 130.000 €.
Il profitto di 30.000 € (quale plusvalenza di cessione) sarà soggetto a tassazione in capo al trustee del trust nella misura dell'attuale 24%.
Qualora il trust sia di tipo commerciale, questi sarà interessato dalle analoghe imposte a cui sono soggette tutte le altre persone fisiche, giuridiche o enti, che esercitano attività imprenditoriali.
[1] “Legge Finanziaria 2007”.
[2] ex art. 44, comma 1, lett. g-sexies del Tuir.
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In caso di Trust opaco, nella dichiarazione dei redditi bisogna compilare i vari quadri dove indicare i redditi conseguiti, ed infine il quadro RN con il reddito complessivo,
I Trust “trasparenti”, invece, in luogo del quadro RN compilano il quadro PN.
Per i Trust “misti”:
- la parte di reddito non attribuita ai beneficiari soggetta a Ires deve essere indicata nel quadro RN;
- la parte di reddito e degli altri importi attribuiti ai beneficiari deve essere indicata nel quadro PN.
Quest’ultimo quadro si compone delle seguenti sezioni:
Sezione I
Reddito o perdita da imputare
Sezione II
Importi da attribuire ai beneficiari
Sezione III
Utilizzo eccedenza IRES della precedente dichiarazione
Sezione IV
Crediti d’imposta concessi al Trust e trasferiti ai beneficiari
Sezione V
Redditi prodotti all’estero e/o utili conseguiti e plusvalenze realizzate derivanti da partecipazioni in controllate estere e relative imposte
Sezione VI
Eccedenze d’imposta di cui all’art. 165, comma 6, del TUIR
Sezione VII
Reddito o perdita imputato ai beneficiari
Sezione VIII
Redditi derivanti da imprese estere partecipate
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Nella sezione I – Reddito o perdita da imputare è determinato ai sensi dell'articolo 83 del TUIR il reddito conseguito dal Trust, senza liquidazione dell’imposta.
Il reddito del Trust è imputato ai beneficiari nel periodo d’imposta in corso alla data di chiusura del periodo di gestione del Trust, in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell’atto di costituzione del Trust o in altri documenti successivi – ovvero, in mancanza, in parti uguali.
Le eventuali perdite fiscali attribuite ai beneficiari possono essere utilizzate dai beneficiari che partecipano al trust in regime d’impresa.
Si precisa che in caso di “Trust misto” solo la parte del reddito complessivo e degli altri importi che sono attribuiti ai beneficiari vanno indicati nel presente quadro: la parte che resta nella disponibilità del Trust va invece riportata nel quadro RN.
Sezione I – reddito o perdita da imputare
Rigo PN1
In colonna 2, va indicato l’importo delle liberalità in denaro o in natura erogate in favore dei soggetti indicati dall’art. 14, comma 1 del D.L. 35/2005, ossia di:
- fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico[1], e di
- di fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica[2],
qualora non sia stata esercitata la facoltà applicare la norma in tema di oneri di utilità sociale (art. 100 del Tuir)[3], nonché l’importo delle erogazioni liberali, delle donazioni e di altri atti a titolo gratuito effettuati nei confronti di trust ovvero dei fondi speciali di cui al comma 3 dell’art. 1 della Legge 112/2016; quest’ultimo importo va indicato anche in colonna 1
In colonna 3, va indicato il reddito di cui al rigo RF63 o, in caso di Trust misto, il reddito di cui al rigo RF66 colonna 1, al netto dell’importo indicato in colonna 2 del presente rigo
Rigo PN2
va indicata, non preceduta dal segno meno, la perdita, di rigo RF63, o in caso di Trust misto, la perdita indicata al rigo RF66, colonna 1
Rigo PN3
colonna 1, l’ammontare delle perdite di periodi di imposta precedenti computabili in diminuzione del reddito in misura limitata[4]
colonna 2, l’ammontare delle perdite di periodi di imposta precedenti computabili in diminuzione del reddito in misura piena[5]
colonna 3, l’ammontare delle perdite di periodi d’imposta precedenti (pari alla somma della colonna 1 e della colonna 2), che non può eccedere l’importo di cui al rigo PN1, colonna 2
Rigo PN4
colonna 1, l’ammontare pari alla somma di rigo RS164 e RS165, fino a concorrenza della differenza tra l’importo di rigo PN1, colonna 2, e quello di rigo PN3, colonna 3
colonna 2, l’ammontare indicato nel rigo RS113, colonna 12, fino a concorrenza della differenza tra l’importo di rigo PN1, colonna 2, e la somma di rigo PN3, colonna 3, e rigo PN4, colonna 1
colonna 3, l’ammontare deducibile di cui al rigo RS290, colonna 1, nel limite del reddito complessivo dichiarato diminuito di tutte le altre deduzioni
colonna 5, il reddito imponibile da imputare ai beneficiari risultante dalla seguente operazione:
PN1, colonna 2 – PN3, colonna 3 – PN4, colonna 1 – PN4, colonna 2 – PN4, colonna 3
[1] di cui al D.Lgs 42/2004.
[2] individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
[3] come previsto dal comma 3 del suddetto articolo 14.
[4] art. 84, comma 1 del TUIR.
[5] art. 84, comma 2 del TUIR.
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Nella Sezione IV – Crediti d’imposta concessi al Trust e trasferiti ai beneficiari vanno indicati i crediti d’imposta derivanti da agevolazioni concesse al Trust indicati nel quadro RU che lo stesso attribuisce ai beneficiari.
Sezione IV – Crediti d’imposta concessi al Trust e trasferiti ai beneficiari
righi da PN15 a PN18
colonna 1, il codice credito così come desunto dalla tabella allegata alle istruzioni del quadro RU
colonna 2, l’anno di insorgenza del diritto al credito
colonna 3, l’ammontare del credito attribuito ai beneficiari
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Questo articolo è un estratto della Circolare del Giorno 163 Il trust nel modello Redditi 2022 disponibile anche nell'Abbonamento alla Circolare del Giorno di Fiscoetasse