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Autotrasporto: regole 2025 su franchigia tempi di carico e scarico
Con la circolare n. 13485 del 4 novembre 2025, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fornito chiarimenti operativi sulla disciplina dei tempi di carico e scarico delle merci introdotta dall’articolo 6-bis del decreto legislativo 286/2005, come modificato dall’articolo 4 del decreto-legge 73/2025. L’intervento, su richiesta degli operatori, mira a ricondurre a uniformità le prassi applicative lungo la filiera logistica, riducendo criticità interpretative e contenziosi tra committenti, caricatori e vettori.
L’atto ha natura chiarificatoria e non regolamentare: definisce CIOè un orientamento applicativo per favorire continuità ed efficienza del servizio di autotrasporto.
Il tema centrale è la corretta gestione dei tempi di attesa e di esecuzione delle operazioni di carico e scarico, con un sistema di franchigie e indennizzi predeterminati per prevenire inefficienze e oneri non riconosciuti.
La norma su franchigie e indennizzi
La disciplina chiarisce in modo stringente i tempi di attesa e gli indennizzi dovuti al vettore. È fissata una franchigia tassativa per l’attesa prima dell’inizio delle operazioni e sono determinati importi uniformi a compensazione dei ritardi.
La franchigia non comprende i tempi materiali di carico o scarico e, per questi, non sono previsti ulteriori periodi franchi: ogni superamento dei tempi contrattuali dà luogo all’indennizzo per ogni ora o frazione.
Voce Durata / Importo Nota applicativa Franchigia attesa prima di carico/scarico 90 minuti Periodo tassativo; non include i tempi materiali di carico/scarico Indennizzo oltre franchigia di attesa € 100 per ogni ora o frazione Dovuto al vettore per il superamento dei 90 minuti Indennizzo per superamento tempi contrattuali di carico/scarico € 100 per ogni ora o frazione Nessuna ulteriore franchigia; applicabile anche per ritardi < 60 minuti L’indennizzo non è dovuto quando il ritardo è imputabile al vettore.
Viene ribadito il favor per il contratto di trasporto scritto, che deve indicare con precisione luogo, orari e modalità delle operazioni.
ATTENZIONE A differenza del previgente assetto, non è richiamata la possibilità di deroga pattizia: i limiti temporali e gli importi hanno carattere uniforme e non sono rinunciabili mediante accordi difformi.
Istruzioni operative
Per prevenire contestazioni e assicurare linearità operativa, le parti devono definire in via preventiva e documentata: luogo esatto delle operazioni, modalità di accesso dei veicoli, orari di svolgimento, tempi tecnici di esecuzione e sistemi di attestazione. È raccomandabile standardizzare le procedure di timbratura e di rilevazione digitale degli eventi (arrivo, inizio e fine attività), così da disporre di evidenze oggettive in caso di ritardi o interruzioni.
Il vettore può provare l’orario di arrivo tramite strumenti digitali di tracciamento; è quindi essenziale individuare con precisione i punti di carico/scarico e le modalità di accesso. Committente e caricatore sono obbligati in solido al pagamento dell’indennizzo, fatto salvo il diritto di rivalsa verso l’effettivo responsabile. È opportuno, inoltre, che i contratti specifichino chiaramente chi sono gli effettivi responsabili delle operazioni e cosa si intende per cause di forza maggiore, considerando anche i profili di sicurezza della circolazione e sicurezza sociale richiamati dalla normativa.