• Uniemens / LUL adempimenti

    Pensione con part time verticale: chiarimenti sull’ accredito contributivo

    I periodi di lavoro in part time verticale o ciclico vanno conteggiati per intero ai fini del diritto a pensione. La novità era  stata sancita nel 2020 dalla Corte Europea  e recepita nell'ordinamento italiano con la  legge di bilancio 2021.  Dal 2021 quindi  è possibile  conteggiare ai fini previdenziali   tutte le  settimane coperte dal contratto di lavoro,  malgrado non sempre siano operative ,  a causa della ciclicità della prestazione.

    La circolare  INPS 74/2021  del 4 maggio ha fornito le istruzioni  operative  e i modelli  per le richieste e per gli Uniemens integrativi da parte dei datori di lavoro.

    Con la  circolare n. 4  del 5 gennaio 2022 l'istituto ha reso disponibile un nuovo applicativo per le domande utilizzabile da tutti i dispositivi.(v. dettagli sotto) 

    Con il messaggio  n. 2655 del 19 luglio 2024,  sono state fornite agli uffici nuove indicazioni :

    • sulle domande di accredito  
    • sui requisiti  dei periodi lavorati ai fini dell'accredito, e
    •  sulla conformità della documentazione a supporto della richiesta. (vedi ultimo paragrafo).

    Periodi di part time ciclico verticale ai fini del raggiungimento della pensione

    Inps precisava nella circolare 74  2021  che la valutabilità del periodo “non lavorato”, è utile per maturare il diritto al raggiungimento della pensione mentre  non assume rilievo ai fini del versamento contributivo, che corrisponde sempre  alla  retribuzione della prestazione lavorativa. 

    Viene anche  chiarito che: 

    • per il riconoscimento del periodo annuale è necessario che venga accreditata la retribuzione minima  prevista per l'anno di riferimento; diversamente, il numero di contributi riconosciuti sarà pari al rapporto tra l'imponibile retributivo annuo e il minimale settimanale pensionistico in vigore 
    • la nuova norma è applicabile  per i periodi di lavoro  a partire dal 30 ottobre 1984.
    • Non riguarda il pubblico impiego, già destinatario di una norma per cui  gli anni di servizio ad orario ridotto sono considerati comunque utili per intero ai fini della pensione (articolo 8, comma 2, della L. 29 dicembre 1988, n. 554 ).

    Circolare INPS  n. 4 2022: nuove modalità per le domande

    Per il diritto a pensione di periodi non lavorati nel part-time verticale o ciclico ricompresi entro il 31 dicembre 2020 le domande telematiche devono essere presentate attraverso uno dei seguenti canali:

    1. WEB – servizio telematico accessibile direttamente dal cittadino attraverso il portale dell’Istituto;
    2.  Contact Center Multicanale – 803.164 (riservato all’utenza che chiama da telefono fisso) o al numero 06164164 (abilitato a ricevere esclusivamente chiamate da telefoni cellulari con tariffazione a carico dell’utente); 
    3. Patronati e Intermediari dell’istituto – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

    Dalla data di pubblicazione della  circolare le domande non possono più essere presentate né tramite PEC né attraverso il servizio on-line di segnalazione contributiva (c.d. FASE), modalità utilizzate in fase di prima applicazione.

     Per poter accedere al servizio, il richiedente deve essere in possesso di 

    • SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di livello 2, oppure
    • CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o 
    • CIE (Carta di Identità Elettronica).

    La circolare illustra le fasi di compilazione della domanda e di  protocollazione  e precisa che  gli utenti posso consultare tutte le domande presentate in via telematica nella sezione “Consulta domande” raggiungibile dalla home page dell’applicazione. 

    Per ogni domanda è possibile scaricare e visualizzare la ricevuta di protocollo e acquisire informazioni in ordine allo stato di definizione della pratica. 

    E disponibile anche un  Manuale Utente  consultabile on-line o scaricabile direttamente dal sito e puo essere richiesta assistenza al Contact center telefonico .

    AGGIORNAMENTO LUGLIO 2024

    Nel messaggio 2655 INPS  sottolinea in particolare due aspetti: 

    1. Per il riconoscimento del periodo non lavorato deve trattarsi dell'esecuzione di uno stesso  contratto, a tempo determinato o indeterminato nel corso del quale intervenga la sospensione  dell'attività lavorativa. Quindi  nel caso in cui il rapporto di lavoro cessi e riprenda dopo un determinato  periodo di tempo con un nuovo contratto, i periodi di interruzione dell'attività stessa dovuta   all'avvicendarsi dei diversi contratti  non sono ammessi al beneficio. 
    2. In tema di valutazione  della documentazione a supporto si specifica che  è onere del lavoratore che richieda il riconoscimento degli effetti pensionistici connessi allo  svolgimento del rapporto di lavoro part time verticale o ciclico dimostrare l'esatta l'articolazione della prestazione lavorativa.  Quindi dalla documentazione a supporto (come contratto di lavoro, attestazione del datore di lavoro e autodichiarazione del lavoratore)  devono emergere chiaramente  le condizioni che diano o meno  diritto all'accredito. Attenzione anche al fatto che nella fase istruttoria, gli uffici valutano i tutti gli elementi informativi disponibili, quali i flussi Uniemens, eventuali ulteriori  informazioni presenti su UNILAV, ecc. che devono essere tra loro coerenti.

  • Uniemens / LUL adempimenti

    Assegni integrazione FIS e Fondi solidarietà: nuove istruzioni

    Con il messaggio 1217 del 22 marzo 2024 INPS fornisce nuove indicazioni per la compilazione dei flussi Uniemens relative all’esposizione di eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa inerenti all’assegno di integrazione salariale, a integrazione della  circolare n. 170 del 15 novembre 2017.

    L'istituto precisa che a seguito delle nuove norme   sugli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro,  dal 1° gennaio 2022, l’assegno di integrazione salariale del  FIS e dei Fondi di solidarietà bilaterali può essere richiesto in relazione a tutte le causali ordinarie e straordinarie  compresa la causale straordinaria “contratto di solidarietà”.

    Per questo  INPS prevede  l’unificazione dei codici di esposizione degli eventi menzionati nel flusso Uniemens e i codici conguaglio  per tutte le causali previste, compresa la causale “contratto di solidarietà” .

     In sintesi le novità operative.

    Nuovo utilizzo codici Uniemens dal periodo Aprile 2024

    A partire dal periodo di competenza aprile 2024 :

    • il <CodiceEvento> “ASR”, il  codice conguaglio “L002” e il codice versamento contributo addizionale “A102” non devono essere più utilizzati nelle denunce mensili, per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa con causale “contratto di solidarietà”; mentre deve essere valorizzato esclusivamente il codice evento “AOR”, già in uso per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa tutelati dall’assegno di integrazione salariale 
    •  per il conguaglio  va utilizzato il codice causale già in uso “L001” e per il versamento del contributo addizionale il codice causale “A101”.  

    ATTENZIONE  per le variazioni ai periodi di competenza precedenti al mese di aprile 2024, rimangono in essere gli attuali codici

    Inoltre fanno eccezione  a quanto sopra :

    • il Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali e 
    • il Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali,

     per i quali rimangono invariate le istruzioni fornite con le rispettive circolari n. 29 del 21 febbraio 2022 e n. 37 del 7 marzo 2022.

  • Uniemens / LUL adempimenti

    Naspi e Discoll 2024 come fare domanda

    Grazie al processo di implementazione dei servizi digitali,  dopo circa un anno dall'inizio della sperimentazione,  le nuove modalità di richiesta delle indennità di disoccupazione NASPI e DISCOLL  con procedura guidata sono ora le modalità esclusive per tutti gli utenti.

    Con il messaggio 3388  del 28 settembre 2023 l'istituto  aveva  comunicato che la procedura offre automaticamente all'utente  la scelta per l'indennità di disoccupazione spettante sulla base dell'ultimo rapporto di lavoro registrato :

    1. DIS COLL in caso di collaborazione coordinata e continuativa/dottorato/assegno di ricerca  oppure  
    2. NASPI in caso di lavoro subordinato.

    Il nuovo messaggio 804 del 23 febbraio 2024  che annuncia il termine della fase sperimentale,    specifica i dettagli delle modalità di domanda per tutte le categorie di utenti (cittadini,   sia online che tramite Contact center telefonico,   e patronati)

    Domanda NASPI  e DIS Coll online 2024: come si accede

    MODALITA' PER I CITTADINI  

    Il servizio di presentazione delle domande è accessibile direttamente dal sito internet www.inps.it, autenticandosi con la propria identità digitale – SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE 3.0 (Carta di Identità Elettronica) – attraverso uno dei seguenti percorsi:

    •  “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Per disoccupati” > “NASpI: indennità mensile di disoccupazione” > “Utilizza il servizio” > “NASpI-Domanda” > “Utilizza il servizio”;

    •  “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Per disoccupati” > “DIS-COLL: indennità mensile di disoccupazione” > “Utilizza il servizio” > “DIS-COLL-Domanda” > “Utilizza il servizio”.

    MODALITA PER I PATRONATI 

    Il servizio è accessibile direttamente dal sito internet www.inps.it attraverso il Portale Patronati, autenticandosi con la propria identità digitale: SPID almeno di Livello 2, CNS o CIE 3.0. Una volta all’interno del Portale si potrà utilizzare uno dei seguenti percorsi:

    •  NASPI: “Servizi” > “Supporto al reddito” > “Disoccupazione” > “Lavoratori subordinati” > “NASPI”;

    •  DIS-COLL: “Servizi” > “Supporto al reddito” > “Disoccupazione” > “Lavoratori a Progetto” > “DIS-COLL”.

    Il nuovo servizio consente di:

    – compilare il modulo di domanda  Nramite  esempi e precompilazione delle informazioni già in possesso dell’Istituto;

    – avere una visione aggregata dei dati;

    – effettuare dei controlli automatici sulla base dei dati disponibili all’Istituto di seguito elencati:

    • iscrizione ad Albi professionali e/o Ordini e Casse professionali;
    • iscrizione alla Gestione Artigiani e Commercianti;
    • titolarità di partita IVA;
    • iscrizione alla Gestione separata;
    • titolarità di trattamento previdenziale incompatibile con la NASpI;
    • titolarità di assegno ordinario di invalidità;

    – visualizzare i potenziali punti di attenzione emersi nel corso della compilazione che possono incidere sul riconoscimento dell’indennità (ad esempio, la rilevazione di causali di cessazione non ammesse, l’iscrizione ad altre gestioni con annessa indicazione dei redditi presunti, ecc.).

    Domanda Naspi  e  iscrizione alla Gestione separata

    Con il messaggio 2570 2023  INPS  ha specificato che in caso di iscrizione alla Gestione separata INPS, gli iscritti che abbiano cessato i rapporti di lavoro o l’attività, sono tenuti  comunque a compilare la sezione “Dichiarazione attività lavorativa”, indicando, nell’apposito campo “Reddito previsto per il 2023”, il reddito annuo presunto, in tale caso, pari a zero.

  • Uniemens / LUL adempimenti

    Giornalisti: modificato il software DASM per le denunce contributive

    Con il messaggio 2874 del 3.8.2023 INPS completa le istruzioni per le denunce contributive dei giornalisti dipendenti, in particolare per i periodi anteriori al 1 luglio 2022.

     A seguito del passaggio della gestione previdenziale dei dipendenti da INPGI  all'NPS a far data dal 1 luglio 2022,  con la circolare 82 2022 l'istituto aveva previsto   che la  compilazione e all’invio delle denunce contributive anteriori alla competenza di luglio 2022, venissero utilizzate ancora le procedure INPGI.

    Ora l’Istituto ha adeguato il software in uso presso l’INPGI, denominato “DASM”, con le modifiche necessarie alla presa in carico e all’elaborazione dei flussi sui sistemi dell’Istituto.

    Quindi  per la variazione o l’invio di denunce contributive riferite a periodi di paga anteriori a luglio 2022, i datori di lavoro o i loro intermediari devono utilizzare unicamente il software DASMINPS, che può essere scaricato dal sito web dell’Istituto 

    Si specifica che in fase di avvio dell’applicazione, è previsto il controllo sulla versione installata in locale al fine di assicurare che questa sia conforme a quella pubblicata sul sito web dell’Istituto. L’esito negativo del controllo inibisce l’utilizzo

     l’invio dei file generati con il software DASMINPS all’Istituto viene effettuato  ancora attraverso i servizi di trasmissione telematica dell'Agenzia delle Entrate, 

    ATTENZIONE i datori di lavoro e ai loro intermediari che hanno inviato denunce contributive riferite a periodi anteriori a luglio 2022 in formato pdf,  devono  provvedere a inviare le stesse denunce anche tramite il software DASMINPS. 

    Applicativo DASM giornalisti 

    Il software DASMINPS (Versione 6.0.0) è disponibile, a partire dal  4 AGOSTO 2023 sul sito web dell’Istituto (www.inps.it) nella:sezione “Software” (Tipologia: Per le aziende ed i Consulenti);  voce “Software DASMINPS per la generazione delle denunce dei giornalisti riferite a periodi di retribuzione ante luglio 202

    In caso di problemi 

    • di natura tecnica  , è possibile inviare una mail alla casella di posta elettronica:  [email protected].
    • di natura amministrativa è possibile utilizzare la casella di posta elettronica: [email protected].

     Ulteriori dettagli operativi sono descritti nel manuale utente e nell’allegato tecnico 

    Qualora il datore di lavoro si avvalga di un intermediario diverso rispetto a quello già comunicato all’INPGI o subentrato successivamente al 1° luglio 2022, va trasmessa all'istituto la nuova delega intervenuta, via mail all’indirizzo:  [email protected], indicando 

    •  il nominativo e il codice fiscale del professionista o del responsabile della struttura delegata agli adempimenti contributivi
    • la denominazione del soggetto datoriale
    •  il numero di posizione dello stesso; 

    deve, inoltre, essere allegata copia del documento di identità del legale rappresentante del soggetto datoriale.

  • Uniemens / LUL adempimenti

    Bonus 200 euro dipendenti si può ancora ottenere

    Il bonus 200 euro di luglio puo ancora essere erogato dai datori di lavoro ai propri dipendenti che non l'hanno ricevuto per requisiti mancanti o errori o nel caso non abbiano presentato l'autodichiarazione richiesta. 

    Con il messaggio 3805 del 20 ottobre INPS è intervenuto nuovamente con ulteriori chiarimenti  sui casi di mancata erogazione per i casi di:

    • retribuzione azzerata a luglio ad esempio per aspettativa sindacale o sospensione per mancata vaccinazione anticovid  per aspettative e congedi previsti dai contratti collettivi 
    • contribuzione previdenziale azzerata ad esempio nei casi di dipendenti delle cooperative sociali 
    • errori formali o mancata dichiarazione del lavoratore.

    Per il conguaglio i datori di lavoro dovranno provvedere a regolarizzare il flusso uniemens di luglio 2022 entro il 30 dicembre 2022.

    ATTENZIONE fanno eccezione di datori di lavoro agricoli per i quali il recupero  dell'indennita “ va esposto nei flussi di competenza del mese di luglio 2022  da trasmettere entro il 30 novembre 2022, ultimo giorno utile per l’acquisizione dei flussi per la terza emissione dell’anno 2022.

    Di seguito ricordiamo le istruzioni  fornite invece per l'erogazione del bonus ad ottobre specificamente  prevista invece dal decreto Aiuti bis 115 2022 in alcuni casi.

    Requisiti 200 euro  ottobre ai  dipendenti

    E' stata pubblicata il 7 ottobre la circolare INPS  111-2022, con le istruzioni per l'erogazione e il conguaglio del bonus 200 euro ai lavoratori dipendenti  che non l'avevano ricevuto a luglio 2022. 

    Si ricorda infatti che il   decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, (Aiuti bis), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, ha ampliato il diritto anche ai lavoratori occupati nel mese di luglio 2022 ma che non avevano beneficiato dell'esonero  contributivo  l.234-2021, che costituiva requisito secondo il dl  Aiuti.

    L'indennità 200 euro viene  riconosciuta, in via automatica, per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nel mese di ottobre 2022,  previa dichiarazione del lavoratore di non aver beneficiato dell'indennità del predetto decreto-legge n. 50-2022 e di essere stato destinatario di eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall'INPS.

    Sono beneficiari del bonus  da erogare con  la retribuzione  di competenza ottobre 2022) :

    • i lavoratori che siano in forza nel mese di ottobre 2022,
    •  che abbiano avuto un rapporto di lavoro nel mese di luglio 2022 (anche con altro datore di lavoro), 
    • che siano stati destinatari di eventi  retribuiti  con copertura figurativa integrale dall’INPS fino alla data del 18 maggio 2022 (a causa della quale non hanno beneficiato dell’esonero di cui all’articolo 1, comma 121, della legge n. 234/2021) e 
    • non siano destinatari delle indennità  200 euro per altri requisiti previsti dal DL 17 maggio 2022, n. 50

    La circolare sottolinea che  gli eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’INPS devono sussistere dal 1° gennaio 2022 fino alla data del 18 maggio 2022 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 50/2022) ma possono essere  sorti in data antecedente e proseguiti in data successiva ai termini indicati.

    ATTENZIONE : Il lavoratore, titolare di più rapporti di lavoro, deve presentare la dichiarazione  al solo datore di lavoro che provvederà al pagamento  del bonus 

    La compensazione del credito INPS  potrà essere effettuata:

    •  nel mese di erogazione   quindi  con la denuncia UniEmens riferita alla competenza del mese di ottobre 2022,  oppure
    •  anche con regolarizzazione sul flusso UniEmens della competenza del mese di luglio 2022, secondo le indicazioni operative specificate nella circolare.

    Nell’ipotesi in cui dovessero risultare  piu compensazioni per lo stesso lavoratore, l’Istituto comunicherà a ciascun datore di lavoro la quota parte da restituire all’Istituto  per il  recupero verso il dipendente,  Su questo l'istituto  aveva annunciato la pubblicazione di  un ulteriore Messaggio.