• Uniemens / LUL adempimenti

    Pensione con part time verticale: chiarimenti sull’ accredito contributivo

    I periodi di lavoro in part time verticale o ciclico vanno conteggiati per intero ai fini del diritto a pensione. La novità era  stata sancita nel 2020 dalla Corte Europea  e recepita nell'ordinamento italiano con la  legge di bilancio 2021.  Dal 2021 quindi  è possibile  conteggiare ai fini previdenziali   tutte le  settimane coperte dal contratto di lavoro,  malgrado non sempre siano operative ,  a causa della ciclicità della prestazione.

    La circolare  INPS 74/2021  del 4 maggio ha fornito le istruzioni  operative  e i modelli  per le richieste e per gli Uniemens integrativi da parte dei datori di lavoro.

    Con la  circolare n. 4  del 5 gennaio 2022 l'istituto ha reso disponibile un nuovo applicativo per le domande utilizzabile da tutti i dispositivi.(v. dettagli sotto) 

    Con il messaggio  n. 2655 del 19 luglio 2024,  sono state fornite agli uffici nuove indicazioni :

    • sulle domande di accredito  
    • sui requisiti  dei periodi lavorati ai fini dell'accredito, e
    •  sulla conformità della documentazione a supporto della richiesta. (vedi ultimo paragrafo).

    Periodi di part time ciclico verticale ai fini del raggiungimento della pensione

    Inps precisava nella circolare 74  2021  che la valutabilità del periodo “non lavorato”, è utile per maturare il diritto al raggiungimento della pensione mentre  non assume rilievo ai fini del versamento contributivo, che corrisponde sempre  alla  retribuzione della prestazione lavorativa. 

    Viene anche  chiarito che: 

    • per il riconoscimento del periodo annuale è necessario che venga accreditata la retribuzione minima  prevista per l'anno di riferimento; diversamente, il numero di contributi riconosciuti sarà pari al rapporto tra l'imponibile retributivo annuo e il minimale settimanale pensionistico in vigore 
    • la nuova norma è applicabile  per i periodi di lavoro  a partire dal 30 ottobre 1984.
    • Non riguarda il pubblico impiego, già destinatario di una norma per cui  gli anni di servizio ad orario ridotto sono considerati comunque utili per intero ai fini della pensione (articolo 8, comma 2, della L. 29 dicembre 1988, n. 554 ).

    Circolare INPS  n. 4 2022: nuove modalità per le domande

    Per il diritto a pensione di periodi non lavorati nel part-time verticale o ciclico ricompresi entro il 31 dicembre 2020 le domande telematiche devono essere presentate attraverso uno dei seguenti canali:

    1. WEB – servizio telematico accessibile direttamente dal cittadino attraverso il portale dell’Istituto;
    2.  Contact Center Multicanale – 803.164 (riservato all’utenza che chiama da telefono fisso) o al numero 06164164 (abilitato a ricevere esclusivamente chiamate da telefoni cellulari con tariffazione a carico dell’utente); 
    3. Patronati e Intermediari dell’istituto – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

    Dalla data di pubblicazione della  circolare le domande non possono più essere presentate né tramite PEC né attraverso il servizio on-line di segnalazione contributiva (c.d. FASE), modalità utilizzate in fase di prima applicazione.

     Per poter accedere al servizio, il richiedente deve essere in possesso di 

    • SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di livello 2, oppure
    • CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o 
    • CIE (Carta di Identità Elettronica).

    La circolare illustra le fasi di compilazione della domanda e di  protocollazione  e precisa che  gli utenti posso consultare tutte le domande presentate in via telematica nella sezione “Consulta domande” raggiungibile dalla home page dell’applicazione. 

    Per ogni domanda è possibile scaricare e visualizzare la ricevuta di protocollo e acquisire informazioni in ordine allo stato di definizione della pratica. 

    E disponibile anche un  Manuale Utente  consultabile on-line o scaricabile direttamente dal sito e puo essere richiesta assistenza al Contact center telefonico .

    AGGIORNAMENTO LUGLIO 2024

    Nel messaggio 2655 INPS  sottolinea in particolare due aspetti: 

    1. Per il riconoscimento del periodo non lavorato deve trattarsi dell'esecuzione di uno stesso  contratto, a tempo determinato o indeterminato nel corso del quale intervenga la sospensione  dell'attività lavorativa. Quindi  nel caso in cui il rapporto di lavoro cessi e riprenda dopo un determinato  periodo di tempo con un nuovo contratto, i periodi di interruzione dell'attività stessa dovuta   all'avvicendarsi dei diversi contratti  non sono ammessi al beneficio. 
    2. In tema di valutazione  della documentazione a supporto si specifica che  è onere del lavoratore che richieda il riconoscimento degli effetti pensionistici connessi allo  svolgimento del rapporto di lavoro part time verticale o ciclico dimostrare l'esatta l'articolazione della prestazione lavorativa.  Quindi dalla documentazione a supporto (come contratto di lavoro, attestazione del datore di lavoro e autodichiarazione del lavoratore)  devono emergere chiaramente  le condizioni che diano o meno  diritto all'accredito. Attenzione anche al fatto che nella fase istruttoria, gli uffici valutano i tutti gli elementi informativi disponibili, quali i flussi Uniemens, eventuali ulteriori  informazioni presenti su UNILAV, ecc. che devono essere tra loro coerenti.

  • Uniemens / LUL adempimenti

    Assegni integrazione FIS e Fondi solidarietà: nuove istruzioni

    Con il messaggio 1217 del 22 marzo 2024 INPS fornisce nuove indicazioni per la compilazione dei flussi Uniemens relative all’esposizione di eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa inerenti all’assegno di integrazione salariale, a integrazione della  circolare n. 170 del 15 novembre 2017.

    L'istituto precisa che a seguito delle nuove norme   sugli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro,  dal 1° gennaio 2022, l’assegno di integrazione salariale del  FIS e dei Fondi di solidarietà bilaterali può essere richiesto in relazione a tutte le causali ordinarie e straordinarie  compresa la causale straordinaria “contratto di solidarietà”.

    Per questo  INPS prevede  l’unificazione dei codici di esposizione degli eventi menzionati nel flusso Uniemens e i codici conguaglio  per tutte le causali previste, compresa la causale “contratto di solidarietà” .

     In sintesi le novità operative.

    Nuovo utilizzo codici Uniemens dal periodo Aprile 2024

    A partire dal periodo di competenza aprile 2024 :

    • il <CodiceEvento> “ASR”, il  codice conguaglio “L002” e il codice versamento contributo addizionale “A102” non devono essere più utilizzati nelle denunce mensili, per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa con causale “contratto di solidarietà”; mentre deve essere valorizzato esclusivamente il codice evento “AOR”, già in uso per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa tutelati dall’assegno di integrazione salariale 
    •  per il conguaglio  va utilizzato il codice causale già in uso “L001” e per il versamento del contributo addizionale il codice causale “A101”.  

    ATTENZIONE  per le variazioni ai periodi di competenza precedenti al mese di aprile 2024, rimangono in essere gli attuali codici

    Inoltre fanno eccezione  a quanto sopra :

    • il Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali e 
    • il Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali,

     per i quali rimangono invariate le istruzioni fornite con le rispettive circolari n. 29 del 21 febbraio 2022 e n. 37 del 7 marzo 2022.

  • Uniemens / LUL adempimenti

    Naspi e Discoll 2024 come fare domanda

    Grazie al processo di implementazione dei servizi digitali,  dopo circa un anno dall'inizio della sperimentazione,  le nuove modalità di richiesta delle indennità di disoccupazione NASPI e DISCOLL  con procedura guidata sono ora le modalità esclusive per tutti gli utenti.

    Con il messaggio 3388  del 28 settembre 2023 l'istituto  aveva  comunicato che la procedura offre automaticamente all'utente  la scelta per l'indennità di disoccupazione spettante sulla base dell'ultimo rapporto di lavoro registrato :

    1. DIS COLL in caso di collaborazione coordinata e continuativa/dottorato/assegno di ricerca  oppure  
    2. NASPI in caso di lavoro subordinato.

    Il nuovo messaggio 804 del 23 febbraio 2024  che annuncia il termine della fase sperimentale,    specifica i dettagli delle modalità di domanda per tutte le categorie di utenti (cittadini,   sia online che tramite Contact center telefonico,   e patronati)

    Domanda NASPI  e DIS Coll online 2024: come si accede

    MODALITA' PER I CITTADINI  

    Il servizio di presentazione delle domande è accessibile direttamente dal sito internet www.inps.it, autenticandosi con la propria identità digitale – SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE 3.0 (Carta di Identità Elettronica) – attraverso uno dei seguenti percorsi:

    •  “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Per disoccupati” > “NASpI: indennità mensile di disoccupazione” > “Utilizza il servizio” > “NASpI-Domanda” > “Utilizza il servizio”;

    •  “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Per disoccupati” > “DIS-COLL: indennità mensile di disoccupazione” > “Utilizza il servizio” > “DIS-COLL-Domanda” > “Utilizza il servizio”.

    MODALITA PER I PATRONATI 

    Il servizio è accessibile direttamente dal sito internet www.inps.it attraverso il Portale Patronati, autenticandosi con la propria identità digitale: SPID almeno di Livello 2, CNS o CIE 3.0. Una volta all’interno del Portale si potrà utilizzare uno dei seguenti percorsi:

    •  NASPI: “Servizi” > “Supporto al reddito” > “Disoccupazione” > “Lavoratori subordinati” > “NASPI”;

    •  DIS-COLL: “Servizi” > “Supporto al reddito” > “Disoccupazione” > “Lavoratori a Progetto” > “DIS-COLL”.

    Il nuovo servizio consente di:

    – compilare il modulo di domanda  Nramite  esempi e precompilazione delle informazioni già in possesso dell’Istituto;

    – avere una visione aggregata dei dati;

    – effettuare dei controlli automatici sulla base dei dati disponibili all’Istituto di seguito elencati:

    • iscrizione ad Albi professionali e/o Ordini e Casse professionali;
    • iscrizione alla Gestione Artigiani e Commercianti;
    • titolarità di partita IVA;
    • iscrizione alla Gestione separata;
    • titolarità di trattamento previdenziale incompatibile con la NASpI;
    • titolarità di assegno ordinario di invalidità;

    – visualizzare i potenziali punti di attenzione emersi nel corso della compilazione che possono incidere sul riconoscimento dell’indennità (ad esempio, la rilevazione di causali di cessazione non ammesse, l’iscrizione ad altre gestioni con annessa indicazione dei redditi presunti, ecc.).

    Domanda Naspi  e  iscrizione alla Gestione separata

    Con il messaggio 2570 2023  INPS  ha specificato che in caso di iscrizione alla Gestione separata INPS, gli iscritti che abbiano cessato i rapporti di lavoro o l’attività, sono tenuti  comunque a compilare la sezione “Dichiarazione attività lavorativa”, indicando, nell’apposito campo “Reddito previsto per il 2023”, il reddito annuo presunto, in tale caso, pari a zero.

  • Uniemens / LUL adempimenti

    Giornalisti: modificato il software DASM per le denunce contributive

    Con il messaggio 2874 del 3.8.2023 INPS completa le istruzioni per le denunce contributive dei giornalisti dipendenti, in particolare per i periodi anteriori al 1 luglio 2022.

     A seguito del passaggio della gestione previdenziale dei dipendenti da INPGI  all'NPS a far data dal 1 luglio 2022,  con la circolare 82 2022 l'istituto aveva previsto   che la  compilazione e all’invio delle denunce contributive anteriori alla competenza di luglio 2022, venissero utilizzate ancora le procedure INPGI.

    Ora l’Istituto ha adeguato il software in uso presso l’INPGI, denominato “DASM”, con le modifiche necessarie alla presa in carico e all’elaborazione dei flussi sui sistemi dell’Istituto.

    Quindi  per la variazione o l’invio di denunce contributive riferite a periodi di paga anteriori a luglio 2022, i datori di lavoro o i loro intermediari devono utilizzare unicamente il software DASMINPS, che può essere scaricato dal sito web dell’Istituto 

    Si specifica che in fase di avvio dell’applicazione, è previsto il controllo sulla versione installata in locale al fine di assicurare che questa sia conforme a quella pubblicata sul sito web dell’Istituto. L’esito negativo del controllo inibisce l’utilizzo

     l’invio dei file generati con il software DASMINPS all’Istituto viene effettuato  ancora attraverso i servizi di trasmissione telematica dell'Agenzia delle Entrate, 

    ATTENZIONE i datori di lavoro e ai loro intermediari che hanno inviato denunce contributive riferite a periodi anteriori a luglio 2022 in formato pdf,  devono  provvedere a inviare le stesse denunce anche tramite il software DASMINPS. 

    Applicativo DASM giornalisti 

    Il software DASMINPS (Versione 6.0.0) è disponibile, a partire dal  4 AGOSTO 2023 sul sito web dell’Istituto (www.inps.it) nella:sezione “Software” (Tipologia: Per le aziende ed i Consulenti);  voce “Software DASMINPS per la generazione delle denunce dei giornalisti riferite a periodi di retribuzione ante luglio 202

    In caso di problemi 

    • di natura tecnica  , è possibile inviare una mail alla casella di posta elettronica:  [email protected].
    • di natura amministrativa è possibile utilizzare la casella di posta elettronica: [email protected].

     Ulteriori dettagli operativi sono descritti nel manuale utente e nell’allegato tecnico 

    Qualora il datore di lavoro si avvalga di un intermediario diverso rispetto a quello già comunicato all’INPGI o subentrato successivamente al 1° luglio 2022, va trasmessa all'istituto la nuova delega intervenuta, via mail all’indirizzo:  [email protected], indicando 

    •  il nominativo e il codice fiscale del professionista o del responsabile della struttura delegata agli adempimenti contributivi
    • la denominazione del soggetto datoriale
    •  il numero di posizione dello stesso; 

    deve, inoltre, essere allegata copia del documento di identità del legale rappresentante del soggetto datoriale.

  • Uniemens / LUL adempimenti

    Crisi di impresa e ticket licenziamento: le istruzioni Inps

    Il 15 luglio 2022 è entrato integralmente in vigore il nuovo codice della crisi d'impresa  (decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, da ultimo modificato con il decreto legislativo 17 giugno 2022, n. 83, di attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo 

    Il codice si occupa anche della risoluzioni del rapporti di lavoro  statuendo che : “Non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto la liquidazione coatta amministrativa dell'impresa. Gli effetti della liquidazione giudiziale  sono disciplinati dall’articolo 189 del CCII, rubricato “Rapporti di lavoro subordinato”.

    Vediamo di seguito gli aspetti principali e le istruzioni  fornite dall'INPS con l'ampia  circolare 46 del 17.5.2023,  sull'obbligo di ticket in caso di licenziamento  nell'ambito della crisi di'impresa.

    Risoluzione dei rapporti di lavoro nella crisi di impresa  

    Viene specificato in particolare che 

    •  l’apertura della liquidazione giudiziale non integra un motivo di licenziamento.
    • il curatore deve procedere “senza indugio” a intimare il licenziamento“  qualora non sia possibile la continuazione o il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo o comunque sussistano  altre manifeste ragioni economiche 
    •  i rapporti di lavoro subordinato in atto alla data della sentenza dichiarativa restano sospesi fino a quando il curatore comunica ai lavoratori di subentrarvi, assumendo i relativi obblighi, ovvero, il recesso.
    • decorso il termine di quattro mesi dalla data di apertura della liquidazione giudiziale senza che il curatore abbia comunicato il subentro, i rapporti di lavoro subordinato che non siano già cessati si intendono risolti di diritto con decorrenza dalla data di apertura della liquidazione . Fanno eccezione le procedure di licenziamento collettivo, per le quali  i rapporti di lavoro si interrompono dalla data in cui il curatore comunica la risoluzione.
    • il lavoratore, durante il periodo di sospensione ha la possibilità di rassegnare le dimissioni,  per giusta causa ai sensi dell’articolo 2119 del codice civile ma  a norma del nuovo CCII  non sono qualificate ex lege per giusta causa e non producono effetti retroattivi nei casi in cui il lavoratore sia beneficiario dei “trattamenti  di cassa integrazione  o di  altre prestazioni di sostegno al reddito".

    Per l’accesso alla  NASpI in caso di cessazione  durante la procedura di liquidazione giudiziale  l'istituto rinvia alla circolare n. 21 2023. 

    Obbligo ticket NASPI per i licenziamenti  

    L'interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato di cui all’art. 189 del Codice della crisi di impresa rientra nelle causali che danno diritto alla Naspi e quindi comporta l’obbligo del versamento del ticket di licenziamento anche in caso di risoluzione di diritto.

    Il ticket Naspi deve essere sempre versato in unica soluzione entro e non oltre il termine di versamento della denuncia successiva a quella del mese in cui si verifica l’interruzione del rapporto di lavoro (data di apertura della liquidazione giudiziale.

    Tuttavia, poiché il lavoratore può esercitare il teorico diritto alla NASpI dalla data in cui rassegna le dimissioni o il curatore abbia comminato il licenziamento o dopo quattro mesi dalla data di apertura della liquidazione il curatore è tenuto all’adempimento di denuncia entro e non oltre il termine  della denuncia successiva a quella del mese in cui il lavoratore ha rassegnato le dimissioni o è intervenuta l’interruzione del rapporto di lavoro.

    In caso di licenziamento collettivo, il curatore è tenuto all’adempimento di denuncia entro la fine del mese successivo a quello in cui comunica la risoluzione del rapporto di lavoro.

    NOTA BENE: Il ticket va versato a prescindere dalla circostanza che il lavoratore abbia o meno accesso alla prestazione Naspi.

    Compilazione flusso Uniemens

    Il curatore deve utilizzare 

    • il codice Tipo Assunzione “2T”, per l’eventuale assunzione del lavoratore sulla matricola della procedura di liquidazione 
    • Nel periodo di sospensione del rapporto di lavoro, nel caso in cui la procedura di liquidazione giudiziale sia stata autorizzata all’esercizio provvisorio sulla matricola già in essere in capo al datore di lavoro, il curatore deve invece esporre i lavoratori sospesi sul flusso Uniemens con il codice <TipoLavStat> “NFOR”.
    • codice Tipo cessazione di nuova istituzione “5A”, avente il significato di “Risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 189 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”.per la cessazione del rapporto di lavoro con causale “risoluzione di diritto”   
    • codice  Tipo cessazione di nuova istituzione “5B”, avente il significato di Dimissioni per giusta causa ai sensi dell’art.189 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”,per la  cessazione con causale dimissioni per giusta causa ai sensi dell’art. 189 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”, 
    •  codice Tipo cessazione di nuova istituzione “5C”, avente il significato di “Licenziamento individuale ai sensi dell’art.189 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”.  per  la cessazione del rapporto di lavoro con causale “licenziamento individuale ai sensi dell’art. 189 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza” deve essere esposta con il

    ATTENZIONE I codici tipo cessazione sopra indicati devono essere esposti nel mese di apertura della procedura di liquidazione giudiziale utilizzando l’elemento <Cessazione> presente all’interno dell’elemento <MesePrecedente>.

    Vengono richiamate per ulteriori dettagli  le circolari  n. 40/2020 e n. 137 del 17 settembre 2021.

     Viene inoltre sottolineato che queste  modalità operative trovano applicazione anche nelle ipotesi di lavoratore dipendente da datore di lavoro privato tenuto al versamento della contribuzione IVS alle Casse della Gestione pubblica.

  • Uniemens / LUL adempimenti

    Decreto trasparenza in GU: comunicazioni obbligatorie dal 13.8

    E' stato pubblicato in GU n. 176 del 29.7.2022 il Decreto legislativo 27 giugno 2022, n. 104  di  "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 del  Parlamento  europeo  e

    del Consiglio del 20 giugno 2019, relativa  a  condizioni  di  lavoro  trasparenti e prevedibili nell'Unione europea.

    Entra in vigore il 13 agosto 2022.

    Il provvedimento,sentite le organizzazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative  dei lavoratori e datori di lavoro, dà attuazione alla disciplina  attualmente vigente nell'Unione, nell'ambito del diritto all'informazione sugli elementi essenziali del rapporto di  lavoro  e  sulle  condizioni  di  lavoro e la  relativa  tutela. 

    Nello specifico i datori di lavoro sono tenuti a:

    1.  fornire  ai lavoratori le informazioni specificate dal decreto  forma digitale o cartacea 
    2. conservare copia delle informazioni fornite per 5 anni

    D.lgs. Trasparenza: a chi si applicano gli obblighi di comunicazione

    L'obbligo si applica ai  seguenti  rapporti  e contratti di lavoro: 

        a) contratto di lavoro subordinato, ivi compreso quello di lavoro agricolo,  a  tempo  indeterminato  e  determinato,  anche  a   tempo  parziale; 

        b) contratto di lavoro somministrato; 

        c) contratto di lavoro intermittente; 

        d) rapporto di  collaborazione  con  prestazione  prevalentemente personale  e  continuativa  organizzata  dal   committente   di   cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno  2015,  n. 81; 

        e) contratto di collaborazione coordinata e continuativa  di  cui all'articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile; 

        f) contratto  di  prestazione  occasionale  di  cui  all'articolo 54-bis del decreto-legge 24  aprile  2017,  n.  50,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. 

     ai  rapporti  di  lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  e  a  quelli  degli enti pubblici economici. 

        a) ai lavoratori marittimi e ai  lavoratori  della  pesca,  fatta salva la disciplina speciale vigente in materia; 

        b) ai lavoratori domestici, fatta eccezione per le previsioni  di  cui agli articoli 10 e 11. 

    Sono esclusi dall'applicazione 

        a) i rapporti di lavoro autonomo di cui al titolo III del libro V  del codice civile e quelli di  lavoro  autonomo  di  cui  al  decreto  legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, purche' non integranti  rapporti di collaborazione coordinata e continuativa

        b) i rapporti di lavoro caratterizzati  da  un  tempo  di  lavoro predeterminato ed effettivo di durata pari o inferiore a una media di tre ore a settimana in un periodo di riferimento di quattro settimane consecutive. 

        c) i rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale; 

        d) i rapporti di collaborazione prestati nell'impresa del  datore  di lavoro dal coniuge, dai parenti e dagli affini non oltre il  terzo grado, che siano con lui conviventi; 

        e)  i  rapporti   di   lavoro   del   personale   dipendente   di  amministrazioni  pubbliche  in  servizio  all'estero,   limitatamente  all'articolo 2 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n.  152

        f) i rapporti di lavoro del personale di cui all'articolo  3  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  relativamente  alle disposizioni di cui al Capo III del  decreto. 

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    Modello Unirete: le regole di utilizzo per distacchi e reti

    Il modello Unirete è utilizzabile non solo nell'ambito di un contratto di rete ma anche per  i casi di soggetti che operano in regime di codatorialità. Negli altri casi di distacco resta valido il Modello UNILAV.

     Lo ha chiarito l'ispettorato nazionale del lavoro , nella nota 1229 2022 pubblicata ieri 16 giugno 2022, a seguito di richieste pervenute dalle sedi territoriali.

     La risposta viene fornita in accordo con l'ufficio legislativo del Ministero del Lavoro  e si occupa anche del caso delle Reti " soggetto" , per le quali è comunque necessario l'accordo di codatorialità.

    Vediamo piu in dettaglio le indicazioni fornite dall'Ispettorato.

    Comunicazione Unirete e lavoratori in distacco

    Il D.M. n. 205 del 29 ottobre 2021 ha recentemente modificato   “le modalità di comunicazione dei lavoratori in  distacco ai sensi dell’articolo 30, comma 4-ter del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive  modificazioni nell’ambito di un contratto di rete” (art. 1, comma 2).

    L'interpretazione dell'INL in merito afferma che:

    1.   il modello Unirete va utilizzato 
      • sia nel caso  di  lavoratore in regime di  codatorialità distaccato presso una impresa appartenente alla rete  quindi  non co-datore di lavoro,   
      • che  per  distacchi in impresa non appartenente alla rete ,  mentre invece
    2.  per i  distacchi di lavoratori  non in codatorialità occorre utilizzare il modello Unilav tradizionale.

    Comunicazione Unirete e Reti “soggetto”

    L'inl afferma che, dato che la “rete soggetto”, risultando giuridicamente autonoma e distinta rispetto alle aziende  in rete ha la facoltà di assumere direttamente dipendenti  per gli obiettivi prefissati ,  solo  se le parti contraenti  firmano un accordo di codatorialità,   le aziende in rete potranno  impiegare:

    • sia  i lavoratori in forza alla rete soggetto, 
    • che i dipendenti delle altre imprese retiste,

     ottemperando agli obblighi di comunicazione  tramite il modello Unirete.

    Viene anche sottolineato l'obbligo di individuazione dell’impresa di riferimento ai fini dell’inquadramento previdenziale e assicurativo,  con i criteri criteri fissati all’art. 3 del D.M..  relativi ad esempio alla gestione dello libro unico e  dei flussi UniEmens.