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Note rettifica: aggiornato il servizio Easy INPS online
Nell'ambito del processo di innovazione digitale e automatizzazione dei servizi Inps ha reso noto nel messaggio 666 del 13 febbraio 2024 il progetto denominato “EASY INPS – Servizio rivolto ad intermediari e datori di lavoro per la risoluzione delle anomalie” all’interno del Portale Contributivo
La prima funzione messa a disposizione degli utenti si concentra sulle “Note di Rettifica”, a seguito dell'evidente esigenza di standardizzare le risposte fornite dagli uffici in merito a procedure e anomalie .
L'obiettivo è quello di spiegare in maniera chiara le cause di tali comunicazioni fornendo una “consulenza automatizzata”, con la quale vengono fornite specifiche informazioni e puntuali indicazioni, utili alla comprensione e alla definizione delle motivazioni, che attualmente sono codificate in maniera tecnica e poco intuitiva.
Con il messaggio era fornito un manuale di istruzioni del nuovo servizio. Vediamo in sintesi di cosa si tratta.
Easy INPS le indicazioni sulle Note di Rettifica
Nello specifico, dal 2024 la sezione di consultazione delle “Note di Rettifica”, era stata implementata con una nuova colonna denominata “Causa”.
Tale specifica permette di identificare in maniera immediata, tramite l’utilizzo di appositi simboli, le categorie di cause che hanno determinato l’emissione della “Nota di Rettifica” (macro-cause), riconducibili alle seguenti categorie:
- – Sanzioni;
- – Differenze contributive per irregolarità (Durc);
- – Esiti non definiti di controlli relativi a Durc e Cig (Rettifiche Provvisorie);
- – Differenze contributive per Cassa Integrazione/Fondi;
- – Differenze contributive su aliquota applicata;
- – Differenze contributive per altre cause.
Nel dettaglio della singola “Nota di Rettifica” è stato aggiunto il tab “Cause”, selezionando il quale è possibile visualizzare, per ogni codice oggetto della differenza, una breve descrizione della causa e il relativo importo.
Cliccando nella corrispondente colonna di dettaglio saranno resi visibili il messaggio di errore per esteso, completo dei dati e delle indicazioni utili per la risoluzione della problematica.
ATTENZIONE nella prima fase del rilascio era possibile consultare le Note di rettifica a partire da agosto 2023 e in riferimento alle prime tre macro-cause (Sanzioni, Differenze contributive per irregolarità (Durc) ed Esiti non definiti di controlli relativi a Durc e Cig (Rettifiche Provvisorie).
Easy INPS aggiornamento maggio 2025
Con il messaggio 1507 del 15 maggio INPS comunica il rilascio delle ultime macro-cause previste da progetto:
- Differenze contributive per Cassa Integrazione/Fondi;
- Differenze contributive su aliquota applicata;
- Differenze contributive per altre cause,
che vengono visualizzate con le stesse modalità e sono visibili anche sul documento di notifica in formato pdf.
È possibile, inoltre, escludere dalla visualizzazione gli importi inferiori alla soglia di tolleranza pari a 1 euro.
Le “Note di Rettifica” per le quali è disponibile la nuova funzionalità sono quelle con periodo di competenza da agosto 2023 e data di calcolo uguale o successiva al 12 luglio 2024.
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Pensione con part time verticale: chiarimenti sull’ accredito contributivo
I periodi di lavoro in part time verticale o ciclico vanno conteggiati per intero ai fini del diritto a pensione. La novità era stata sancita nel 2020 dalla Corte Europea e recepita nell'ordinamento italiano con la legge di bilancio 2021. Dal 2021 quindi è possibile conteggiare ai fini previdenziali tutte le settimane coperte dal contratto di lavoro, malgrado non sempre siano operative , a causa della ciclicità della prestazione.
La circolare INPS 74/2021 del 4 maggio ha fornito le istruzioni operative e i modelli per le richieste e per gli Uniemens integrativi da parte dei datori di lavoro.
Con la circolare n. 4 del 5 gennaio 2022 l'istituto ha reso disponibile un nuovo applicativo per le domande utilizzabile da tutti i dispositivi.(v. dettagli sotto)
Con il messaggio n. 2655 del 19 luglio 2024, sono state fornite agli uffici nuove indicazioni :
- sulle domande di accredito
- sui requisiti dei periodi lavorati ai fini dell'accredito, e
- sulla conformità della documentazione a supporto della richiesta. (vedi ultimo paragrafo).
Periodi di part time ciclico verticale ai fini del raggiungimento della pensione
Inps precisava nella circolare 74 2021 che la valutabilità del periodo “non lavorato”, è utile per maturare il diritto al raggiungimento della pensione mentre non assume rilievo ai fini del versamento contributivo, che corrisponde sempre alla retribuzione della prestazione lavorativa.
Viene anche chiarito che:
- per il riconoscimento del periodo annuale è necessario che venga accreditata la retribuzione minima prevista per l'anno di riferimento; diversamente, il numero di contributi riconosciuti sarà pari al rapporto tra l'imponibile retributivo annuo e il minimale settimanale pensionistico in vigore
- la nuova norma è applicabile per i periodi di lavoro a partire dal 30 ottobre 1984.
- Non riguarda il pubblico impiego, già destinatario di una norma per cui gli anni di servizio ad orario ridotto sono considerati comunque utili per intero ai fini della pensione (articolo 8, comma 2, della L. 29 dicembre 1988, n. 554 ).
Circolare INPS n. 4 2022: nuove modalità per le domande
Per il diritto a pensione di periodi non lavorati nel part-time verticale o ciclico ricompresi entro il 31 dicembre 2020 le domande telematiche devono essere presentate attraverso uno dei seguenti canali:
- WEB – servizio telematico accessibile direttamente dal cittadino attraverso il portale dell’Istituto;
- Contact Center Multicanale – 803.164 (riservato all’utenza che chiama da telefono fisso) o al numero 06164164 (abilitato a ricevere esclusivamente chiamate da telefoni cellulari con tariffazione a carico dell’utente);
- Patronati e Intermediari dell’istituto – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
Dalla data di pubblicazione della circolare le domande non possono più essere presentate né tramite PEC né attraverso il servizio on-line di segnalazione contributiva (c.d. FASE), modalità utilizzate in fase di prima applicazione.
Per poter accedere al servizio, il richiedente deve essere in possesso di
- SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di livello 2, oppure
- CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o
- CIE (Carta di Identità Elettronica).
La circolare illustra le fasi di compilazione della domanda e di protocollazione e precisa che gli utenti posso consultare tutte le domande presentate in via telematica nella sezione “Consulta domande” raggiungibile dalla home page dell’applicazione.
Per ogni domanda è possibile scaricare e visualizzare la ricevuta di protocollo e acquisire informazioni in ordine allo stato di definizione della pratica.
E disponibile anche un Manuale Utente consultabile on-line o scaricabile direttamente dal sito e puo essere richiesta assistenza al Contact center telefonico .
AGGIORNAMENTO LUGLIO 2024
Nel messaggio 2655 INPS sottolinea in particolare due aspetti:
- Per il riconoscimento del periodo non lavorato deve trattarsi dell'esecuzione di uno stesso contratto, a tempo determinato o indeterminato nel corso del quale intervenga la sospensione dell'attività lavorativa. Quindi nel caso in cui il rapporto di lavoro cessi e riprenda dopo un determinato periodo di tempo con un nuovo contratto, i periodi di interruzione dell'attività stessa dovuta all'avvicendarsi dei diversi contratti non sono ammessi al beneficio.
- In tema di valutazione della documentazione a supporto si specifica che è onere del lavoratore che richieda il riconoscimento degli effetti pensionistici connessi allo svolgimento del rapporto di lavoro part time verticale o ciclico dimostrare l'esatta l'articolazione della prestazione lavorativa. Quindi dalla documentazione a supporto (come contratto di lavoro, attestazione del datore di lavoro e autodichiarazione del lavoratore) devono emergere chiaramente le condizioni che diano o meno diritto all'accredito. Attenzione anche al fatto che nella fase istruttoria, gli uffici valutano i tutti gli elementi informativi disponibili, quali i flussi Uniemens, eventuali ulteriori informazioni presenti su UNILAV, ecc. che devono essere tra loro coerenti.
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Assegni integrazione FIS e Fondi solidarietà: nuove istruzioni
Con il messaggio 1217 del 22 marzo 2024 INPS fornisce nuove indicazioni per la compilazione dei flussi Uniemens relative all’esposizione di eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa inerenti all’assegno di integrazione salariale, a integrazione della circolare n. 170 del 15 novembre 2017.
L'istituto precisa che a seguito delle nuove norme sugli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, dal 1° gennaio 2022, l’assegno di integrazione salariale del FIS e dei Fondi di solidarietà bilaterali può essere richiesto in relazione a tutte le causali ordinarie e straordinarie compresa la causale straordinaria “contratto di solidarietà”.
Per questo INPS prevede l’unificazione dei codici di esposizione degli eventi menzionati nel flusso Uniemens e i codici conguaglio per tutte le causali previste, compresa la causale “contratto di solidarietà” .
In sintesi le novità operative.
Nuovo utilizzo codici Uniemens dal periodo Aprile 2024
A partire dal periodo di competenza aprile 2024 :
- il <CodiceEvento> “ASR”, il codice conguaglio “L002” e il codice versamento contributo addizionale “A102” non devono essere più utilizzati nelle denunce mensili, per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa con causale “contratto di solidarietà”; mentre deve essere valorizzato esclusivamente il codice evento “AOR”, già in uso per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa tutelati dall’assegno di integrazione salariale
- per il conguaglio va utilizzato il codice causale già in uso “L001” e per il versamento del contributo addizionale il codice causale “A101”.
ATTENZIONE per le variazioni ai periodi di competenza precedenti al mese di aprile 2024, rimangono in essere gli attuali codici
Inoltre fanno eccezione a quanto sopra :
- il Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali e
- il Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali,
per i quali rimangono invariate le istruzioni fornite con le rispettive circolari n. 29 del 21 febbraio 2022 e n. 37 del 7 marzo 2022.
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Naspi e Discoll 2024 come fare domanda
Grazie al processo di implementazione dei servizi digitali, dopo circa un anno dall'inizio della sperimentazione, le nuove modalità di richiesta delle indennità di disoccupazione NASPI e DISCOLL con procedura guidata sono ora le modalità esclusive per tutti gli utenti.
Con il messaggio 3388 del 28 settembre 2023 l'istituto aveva comunicato che la procedura offre automaticamente all'utente la scelta per l'indennità di disoccupazione spettante sulla base dell'ultimo rapporto di lavoro registrato :
- DIS COLL in caso di collaborazione coordinata e continuativa/dottorato/assegno di ricerca oppure
- NASPI in caso di lavoro subordinato.
Il nuovo messaggio 804 del 23 febbraio 2024 che annuncia il termine della fase sperimentale, specifica i dettagli delle modalità di domanda per tutte le categorie di utenti (cittadini, sia online che tramite Contact center telefonico, e patronati)
Domanda NASPI e DIS Coll online 2024: come si accede
MODALITA' PER I CITTADINI
Il servizio di presentazione delle domande è accessibile direttamente dal sito internet www.inps.it, autenticandosi con la propria identità digitale – SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE 3.0 (Carta di Identità Elettronica) – attraverso uno dei seguenti percorsi:
• “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Per disoccupati” > “NASpI: indennità mensile di disoccupazione” > “Utilizza il servizio” > “NASpI-Domanda” > “Utilizza il servizio”;
• “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Per disoccupati” > “DIS-COLL: indennità mensile di disoccupazione” > “Utilizza il servizio” > “DIS-COLL-Domanda” > “Utilizza il servizio”.
MODALITA PER I PATRONATI
Il servizio è accessibile direttamente dal sito internet www.inps.it attraverso il Portale Patronati, autenticandosi con la propria identità digitale: SPID almeno di Livello 2, CNS o CIE 3.0. Una volta all’interno del Portale si potrà utilizzare uno dei seguenti percorsi:
• NASPI: “Servizi” > “Supporto al reddito” > “Disoccupazione” > “Lavoratori subordinati” > “NASPI”;
• DIS-COLL: “Servizi” > “Supporto al reddito” > “Disoccupazione” > “Lavoratori a Progetto” > “DIS-COLL”.
Il nuovo servizio consente di:
– compilare il modulo di domanda Nramite esempi e precompilazione delle informazioni già in possesso dell’Istituto;
– avere una visione aggregata dei dati;
– effettuare dei controlli automatici sulla base dei dati disponibili all’Istituto di seguito elencati:
- iscrizione ad Albi professionali e/o Ordini e Casse professionali;
- iscrizione alla Gestione Artigiani e Commercianti;
- titolarità di partita IVA;
- iscrizione alla Gestione separata;
- titolarità di trattamento previdenziale incompatibile con la NASpI;
- titolarità di assegno ordinario di invalidità;
– visualizzare i potenziali punti di attenzione emersi nel corso della compilazione che possono incidere sul riconoscimento dell’indennità (ad esempio, la rilevazione di causali di cessazione non ammesse, l’iscrizione ad altre gestioni con annessa indicazione dei redditi presunti, ecc.).
Domanda Naspi e iscrizione alla Gestione separata
Con il messaggio 2570 2023 INPS ha specificato che in caso di iscrizione alla Gestione separata INPS, gli iscritti che abbiano cessato i rapporti di lavoro o l’attività, sono tenuti comunque a compilare la sezione “Dichiarazione attività lavorativa”, indicando, nell’apposito campo “Reddito previsto per il 2023”, il reddito annuo presunto, in tale caso, pari a zero.
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Giornalisti: modificato il software DASM per le denunce contributive
Con il messaggio 2874 del 3.8.2023 INPS completa le istruzioni per le denunce contributive dei giornalisti dipendenti, in particolare per i periodi anteriori al 1 luglio 2022.
A seguito del passaggio della gestione previdenziale dei dipendenti da INPGI all'NPS a far data dal 1 luglio 2022, con la circolare 82 2022 l'istituto aveva previsto che la compilazione e all’invio delle denunce contributive anteriori alla competenza di luglio 2022, venissero utilizzate ancora le procedure INPGI.
Ora l’Istituto ha adeguato il software in uso presso l’INPGI, denominato “DASM”, con le modifiche necessarie alla presa in carico e all’elaborazione dei flussi sui sistemi dell’Istituto.
Quindi per la variazione o l’invio di denunce contributive riferite a periodi di paga anteriori a luglio 2022, i datori di lavoro o i loro intermediari devono utilizzare unicamente il software DASMINPS, che può essere scaricato dal sito web dell’Istituto
Si specifica che in fase di avvio dell’applicazione, è previsto il controllo sulla versione installata in locale al fine di assicurare che questa sia conforme a quella pubblicata sul sito web dell’Istituto. L’esito negativo del controllo inibisce l’utilizzo
l’invio dei file generati con il software DASMINPS all’Istituto viene effettuato ancora attraverso i servizi di trasmissione telematica dell'Agenzia delle Entrate,
ATTENZIONE i datori di lavoro e ai loro intermediari che hanno inviato denunce contributive riferite a periodi anteriori a luglio 2022 in formato pdf, devono provvedere a inviare le stesse denunce anche tramite il software DASMINPS.
Applicativo DASM giornalisti
Il software DASMINPS (Versione 6.0.0) è disponibile, a partire dal 4 AGOSTO 2023 sul sito web dell’Istituto (www.inps.it) nella:sezione “Software” (Tipologia: Per le aziende ed i Consulenti); voce “Software DASMINPS per la generazione delle denunce dei giornalisti riferite a periodi di retribuzione ante luglio 202
In caso di problemi
- di natura tecnica , è possibile inviare una mail alla casella di posta elettronica: [email protected].
- di natura amministrativa è possibile utilizzare la casella di posta elettronica: [email protected].
Ulteriori dettagli operativi sono descritti nel manuale utente e nell’allegato tecnico
Qualora il datore di lavoro si avvalga di un intermediario diverso rispetto a quello già comunicato all’INPGI o subentrato successivamente al 1° luglio 2022, va trasmessa all'istituto la nuova delega intervenuta, via mail all’indirizzo: [email protected], indicando
- il nominativo e il codice fiscale del professionista o del responsabile della struttura delegata agli adempimenti contributivi
- la denominazione del soggetto datoriale
- il numero di posizione dello stesso;
deve, inoltre, essere allegata copia del documento di identità del legale rappresentante del soggetto datoriale.