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    Note rettifica: aggiornato il servizio Easy INPS online

    Nell'ambito del processo di innovazione digitale e automatizzazione dei servizi Inps  ha reso noto nel messaggio 666 del 13 febbraio 2024  il progetto denominato “EASY INPS – Servizio rivolto ad intermediari e datori di lavoro per la risoluzione delle anomalie”   all’interno del Portale Contributivo

    La prima funzione messa a disposizione degli utenti si concentra  sulle “Note di Rettifica”, a seguito dell'evidente esigenza di standardizzare  le risposte fornite dagli uffici  in merito a procedure  e anomalie . 

    L'obiettivo   è quello di spiegare in maniera chiara  le cause di  tali comunicazioni  fornendo  una “consulenza automatizzata”, con la quale vengono fornite specifiche informazioni e puntuali indicazioni, utili alla comprensione e alla definizione delle motivazioni,  che attualmente  sono codificate in maniera tecnica e poco intuitiva. 

    Con il messaggio era fornito un manuale di istruzioni  del nuovo servizio. Vediamo in sintesi di cosa si tratta.

    Easy INPS le indicazioni sulle Note di Rettifica

    Nello specifico, dal 2024  la sezione di consultazione delle “Note di Rettifica”,  era stata implementata con una nuova colonna denominata “Causa”.

    Tale specifica permette di identificare in maniera immediata, tramite l’utilizzo di appositi simboli, le categorie di cause che hanno determinato l’emissione della “Nota di Rettifica” (macro-cause), riconducibili alle seguenti categorie:

    1. – Sanzioni;
    2. – Differenze contributive per irregolarità (Durc);
    3. – Esiti non definiti di controlli relativi a Durc e Cig (Rettifiche Provvisorie);
    4. – Differenze contributive per Cassa Integrazione/Fondi;
    5. – Differenze contributive su aliquota applicata;
    6. – Differenze contributive per altre cause.

    Nel dettaglio della singola “Nota di Rettifica” è stato aggiunto il tab “Cause”, selezionando il quale è possibile visualizzare, per ogni codice oggetto della differenza, una breve descrizione della causa e il relativo importo.

    Cliccando nella corrispondente colonna di dettaglio saranno resi visibili il messaggio di errore per esteso, completo dei dati e delle indicazioni utili per la risoluzione della problematica.

    ATTENZIONE nella  prima fase  del rilascio  era possibile consultare le  Note di rettifica a partire da agosto 2023   e in  riferimento alle prime tre macro-cause  (Sanzioni, Differenze contributive per irregolarità (Durc) ed Esiti non definiti di controlli relativi a Durc e Cig (Rettifiche Provvisorie).

    Easy INPS aggiornamento maggio 2025

    Con il messaggio 1507 del 15 maggio INPS comunica il rilascio delle   ultime macro-cause  previste da progetto:

    • Differenze contributive per Cassa Integrazione/Fondi;
    • Differenze contributive su aliquota applicata;
    • Differenze contributive per altre cause,

     che  vengono visualizzate con le stesse modalità  e sono visibili anche sul documento di notifica in formato pdf.

    È possibile, inoltre, escludere dalla visualizzazione gli importi inferiori alla soglia di tolleranza pari a 1 euro.

    Le “Note di Rettifica” per le quali è disponibile la nuova funzionalità sono quelle con periodo di competenza da agosto 2023 e data di calcolo uguale o successiva al 12 luglio 2024.

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    Assegni integrazione FIS e Fondi solidarietà: nuove istruzioni

    Con il messaggio 1217 del 22 marzo 2024 INPS fornisce nuove indicazioni per la compilazione dei flussi Uniemens relative all’esposizione di eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa inerenti all’assegno di integrazione salariale, a integrazione della  circolare n. 170 del 15 novembre 2017.

    L'istituto precisa che a seguito delle nuove norme   sugli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro,  dal 1° gennaio 2022, l’assegno di integrazione salariale del  FIS e dei Fondi di solidarietà bilaterali può essere richiesto in relazione a tutte le causali ordinarie e straordinarie  compresa la causale straordinaria “contratto di solidarietà”.

    Per questo  INPS prevede  l’unificazione dei codici di esposizione degli eventi menzionati nel flusso Uniemens e i codici conguaglio  per tutte le causali previste, compresa la causale “contratto di solidarietà” .

     In sintesi le novità operative.

    Nuovo utilizzo codici Uniemens dal periodo Aprile 2024

    A partire dal periodo di competenza aprile 2024 :

    • il <CodiceEvento> “ASR”, il  codice conguaglio “L002” e il codice versamento contributo addizionale “A102” non devono essere più utilizzati nelle denunce mensili, per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa con causale “contratto di solidarietà”; mentre deve essere valorizzato esclusivamente il codice evento “AOR”, già in uso per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa tutelati dall’assegno di integrazione salariale 
    •  per il conguaglio  va utilizzato il codice causale già in uso “L001” e per il versamento del contributo addizionale il codice causale “A101”.  

    ATTENZIONE  per le variazioni ai periodi di competenza precedenti al mese di aprile 2024, rimangono in essere gli attuali codici

    Inoltre fanno eccezione  a quanto sopra :

    • il Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali e 
    • il Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali,

     per i quali rimangono invariate le istruzioni fornite con le rispettive circolari n. 29 del 21 febbraio 2022 e n. 37 del 7 marzo 2022.

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    Naspi e Discoll 2024 come fare domanda

    Grazie al processo di implementazione dei servizi digitali,  dopo circa un anno dall'inizio della sperimentazione,  le nuove modalità di richiesta delle indennità di disoccupazione NASPI e DISCOLL  con procedura guidata sono ora le modalità esclusive per tutti gli utenti.

    Con il messaggio 3388  del 28 settembre 2023 l'istituto  aveva  comunicato che la procedura offre automaticamente all'utente  la scelta per l'indennità di disoccupazione spettante sulla base dell'ultimo rapporto di lavoro registrato :

    1. DIS COLL in caso di collaborazione coordinata e continuativa/dottorato/assegno di ricerca  oppure  
    2. NASPI in caso di lavoro subordinato.

    Il nuovo messaggio 804 del 23 febbraio 2024  che annuncia il termine della fase sperimentale,    specifica i dettagli delle modalità di domanda per tutte le categorie di utenti (cittadini,   sia online che tramite Contact center telefonico,   e patronati)

    Domanda NASPI  e DIS Coll online 2024: come si accede

    MODALITA' PER I CITTADINI  

    Il servizio di presentazione delle domande è accessibile direttamente dal sito internet www.inps.it, autenticandosi con la propria identità digitale – SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE 3.0 (Carta di Identità Elettronica) – attraverso uno dei seguenti percorsi:

    •  “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Per disoccupati” > “NASpI: indennità mensile di disoccupazione” > “Utilizza il servizio” > “NASpI-Domanda” > “Utilizza il servizio”;

    •  “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Per disoccupati” > “DIS-COLL: indennità mensile di disoccupazione” > “Utilizza il servizio” > “DIS-COLL-Domanda” > “Utilizza il servizio”.

    MODALITA PER I PATRONATI 

    Il servizio è accessibile direttamente dal sito internet www.inps.it attraverso il Portale Patronati, autenticandosi con la propria identità digitale: SPID almeno di Livello 2, CNS o CIE 3.0. Una volta all’interno del Portale si potrà utilizzare uno dei seguenti percorsi:

    •  NASPI: “Servizi” > “Supporto al reddito” > “Disoccupazione” > “Lavoratori subordinati” > “NASPI”;

    •  DIS-COLL: “Servizi” > “Supporto al reddito” > “Disoccupazione” > “Lavoratori a Progetto” > “DIS-COLL”.

    Il nuovo servizio consente di:

    – compilare il modulo di domanda  Nramite  esempi e precompilazione delle informazioni già in possesso dell’Istituto;

    – avere una visione aggregata dei dati;

    – effettuare dei controlli automatici sulla base dei dati disponibili all’Istituto di seguito elencati:

    • iscrizione ad Albi professionali e/o Ordini e Casse professionali;
    • iscrizione alla Gestione Artigiani e Commercianti;
    • titolarità di partita IVA;
    • iscrizione alla Gestione separata;
    • titolarità di trattamento previdenziale incompatibile con la NASpI;
    • titolarità di assegno ordinario di invalidità;

    – visualizzare i potenziali punti di attenzione emersi nel corso della compilazione che possono incidere sul riconoscimento dell’indennità (ad esempio, la rilevazione di causali di cessazione non ammesse, l’iscrizione ad altre gestioni con annessa indicazione dei redditi presunti, ecc.).

    Domanda Naspi  e  iscrizione alla Gestione separata

    Con il messaggio 2570 2023  INPS  ha specificato che in caso di iscrizione alla Gestione separata INPS, gli iscritti che abbiano cessato i rapporti di lavoro o l’attività, sono tenuti  comunque a compilare la sezione “Dichiarazione attività lavorativa”, indicando, nell’apposito campo “Reddito previsto per il 2023”, il reddito annuo presunto, in tale caso, pari a zero.

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    Giornalisti: modificato il software DASM per le denunce contributive

    Con il messaggio 2874 del 3.8.2023 INPS completa le istruzioni per le denunce contributive dei giornalisti dipendenti, in particolare per i periodi anteriori al 1 luglio 2022.

     A seguito del passaggio della gestione previdenziale dei dipendenti da INPGI  all'NPS a far data dal 1 luglio 2022,  con la circolare 82 2022 l'istituto aveva previsto   che la  compilazione e all’invio delle denunce contributive anteriori alla competenza di luglio 2022, venissero utilizzate ancora le procedure INPGI.

    Ora l’Istituto ha adeguato il software in uso presso l’INPGI, denominato “DASM”, con le modifiche necessarie alla presa in carico e all’elaborazione dei flussi sui sistemi dell’Istituto.

    Quindi  per la variazione o l’invio di denunce contributive riferite a periodi di paga anteriori a luglio 2022, i datori di lavoro o i loro intermediari devono utilizzare unicamente il software DASMINPS, che può essere scaricato dal sito web dell’Istituto 

    Si specifica che in fase di avvio dell’applicazione, è previsto il controllo sulla versione installata in locale al fine di assicurare che questa sia conforme a quella pubblicata sul sito web dell’Istituto. L’esito negativo del controllo inibisce l’utilizzo

     l’invio dei file generati con il software DASMINPS all’Istituto viene effettuato  ancora attraverso i servizi di trasmissione telematica dell'Agenzia delle Entrate, 

    ATTENZIONE i datori di lavoro e ai loro intermediari che hanno inviato denunce contributive riferite a periodi anteriori a luglio 2022 in formato pdf,  devono  provvedere a inviare le stesse denunce anche tramite il software DASMINPS. 

    Applicativo DASM giornalisti 

    Il software DASMINPS (Versione 6.0.0) è disponibile, a partire dal  4 AGOSTO 2023 sul sito web dell’Istituto (www.inps.it) nella:sezione “Software” (Tipologia: Per le aziende ed i Consulenti);  voce “Software DASMINPS per la generazione delle denunce dei giornalisti riferite a periodi di retribuzione ante luglio 202

    In caso di problemi 

    • di natura tecnica  , è possibile inviare una mail alla casella di posta elettronica:  [email protected].
    • di natura amministrativa è possibile utilizzare la casella di posta elettronica: [email protected].

     Ulteriori dettagli operativi sono descritti nel manuale utente e nell’allegato tecnico 

    Qualora il datore di lavoro si avvalga di un intermediario diverso rispetto a quello già comunicato all’INPGI o subentrato successivamente al 1° luglio 2022, va trasmessa all'istituto la nuova delega intervenuta, via mail all’indirizzo:  [email protected], indicando 

    •  il nominativo e il codice fiscale del professionista o del responsabile della struttura delegata agli adempimenti contributivi
    • la denominazione del soggetto datoriale
    •  il numero di posizione dello stesso; 

    deve, inoltre, essere allegata copia del documento di identità del legale rappresentante del soggetto datoriale.

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    Crisi di impresa e ticket licenziamento: le istruzioni Inps

    Il 15 luglio 2022 è entrato integralmente in vigore il nuovo codice della crisi d'impresa  (decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, da ultimo modificato con il decreto legislativo 17 giugno 2022, n. 83, di attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo 

    Il codice si occupa anche della risoluzioni del rapporti di lavoro  statuendo che : “Non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto la liquidazione coatta amministrativa dell'impresa. Gli effetti della liquidazione giudiziale  sono disciplinati dall’articolo 189 del CCII, rubricato “Rapporti di lavoro subordinato”.

    Vediamo di seguito gli aspetti principali e le istruzioni  fornite dall'INPS con l'ampia  circolare 46 del 17.5.2023,  sull'obbligo di ticket in caso di licenziamento  nell'ambito della crisi di'impresa.

    Risoluzione dei rapporti di lavoro nella crisi di impresa  

    Viene specificato in particolare che 

    •  l’apertura della liquidazione giudiziale non integra un motivo di licenziamento.
    • il curatore deve procedere “senza indugio” a intimare il licenziamento“  qualora non sia possibile la continuazione o il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo o comunque sussistano  altre manifeste ragioni economiche 
    •  i rapporti di lavoro subordinato in atto alla data della sentenza dichiarativa restano sospesi fino a quando il curatore comunica ai lavoratori di subentrarvi, assumendo i relativi obblighi, ovvero, il recesso.
    • decorso il termine di quattro mesi dalla data di apertura della liquidazione giudiziale senza che il curatore abbia comunicato il subentro, i rapporti di lavoro subordinato che non siano già cessati si intendono risolti di diritto con decorrenza dalla data di apertura della liquidazione . Fanno eccezione le procedure di licenziamento collettivo, per le quali  i rapporti di lavoro si interrompono dalla data in cui il curatore comunica la risoluzione.
    • il lavoratore, durante il periodo di sospensione ha la possibilità di rassegnare le dimissioni,  per giusta causa ai sensi dell’articolo 2119 del codice civile ma  a norma del nuovo CCII  non sono qualificate ex lege per giusta causa e non producono effetti retroattivi nei casi in cui il lavoratore sia beneficiario dei “trattamenti  di cassa integrazione  o di  altre prestazioni di sostegno al reddito".

    Per l’accesso alla  NASpI in caso di cessazione  durante la procedura di liquidazione giudiziale  l'istituto rinvia alla circolare n. 21 2023. 

    Obbligo ticket NASPI per i licenziamenti  

    L'interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato di cui all’art. 189 del Codice della crisi di impresa rientra nelle causali che danno diritto alla Naspi e quindi comporta l’obbligo del versamento del ticket di licenziamento anche in caso di risoluzione di diritto.

    Il ticket Naspi deve essere sempre versato in unica soluzione entro e non oltre il termine di versamento della denuncia successiva a quella del mese in cui si verifica l’interruzione del rapporto di lavoro (data di apertura della liquidazione giudiziale.

    Tuttavia, poiché il lavoratore può esercitare il teorico diritto alla NASpI dalla data in cui rassegna le dimissioni o il curatore abbia comminato il licenziamento o dopo quattro mesi dalla data di apertura della liquidazione il curatore è tenuto all’adempimento di denuncia entro e non oltre il termine  della denuncia successiva a quella del mese in cui il lavoratore ha rassegnato le dimissioni o è intervenuta l’interruzione del rapporto di lavoro.

    In caso di licenziamento collettivo, il curatore è tenuto all’adempimento di denuncia entro la fine del mese successivo a quello in cui comunica la risoluzione del rapporto di lavoro.

    NOTA BENE: Il ticket va versato a prescindere dalla circostanza che il lavoratore abbia o meno accesso alla prestazione Naspi.

    Compilazione flusso Uniemens

    Il curatore deve utilizzare 

    • il codice Tipo Assunzione “2T”, per l’eventuale assunzione del lavoratore sulla matricola della procedura di liquidazione 
    • Nel periodo di sospensione del rapporto di lavoro, nel caso in cui la procedura di liquidazione giudiziale sia stata autorizzata all’esercizio provvisorio sulla matricola già in essere in capo al datore di lavoro, il curatore deve invece esporre i lavoratori sospesi sul flusso Uniemens con il codice <TipoLavStat> “NFOR”.
    • codice Tipo cessazione di nuova istituzione “5A”, avente il significato di “Risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 189 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”.per la cessazione del rapporto di lavoro con causale “risoluzione di diritto”   
    • codice  Tipo cessazione di nuova istituzione “5B”, avente il significato di Dimissioni per giusta causa ai sensi dell’art.189 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”,per la  cessazione con causale dimissioni per giusta causa ai sensi dell’art. 189 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”, 
    •  codice Tipo cessazione di nuova istituzione “5C”, avente il significato di “Licenziamento individuale ai sensi dell’art.189 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”.  per  la cessazione del rapporto di lavoro con causale “licenziamento individuale ai sensi dell’art. 189 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza” deve essere esposta con il

    ATTENZIONE I codici tipo cessazione sopra indicati devono essere esposti nel mese di apertura della procedura di liquidazione giudiziale utilizzando l’elemento <Cessazione> presente all’interno dell’elemento <MesePrecedente>.

    Vengono richiamate per ulteriori dettagli  le circolari  n. 40/2020 e n. 137 del 17 settembre 2021.

     Viene inoltre sottolineato che queste  modalità operative trovano applicazione anche nelle ipotesi di lavoratore dipendente da datore di lavoro privato tenuto al versamento della contribuzione IVS alle Casse della Gestione pubblica.