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Assegni integrazione FIS e Fondi solidarietà: nuove istruzioni
Con il messaggio 1217 del 22 marzo 2024 INPS fornisce nuove indicazioni per la compilazione dei flussi Uniemens relative all’esposizione di eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa inerenti all’assegno di integrazione salariale, a integrazione della circolare n. 170 del 15 novembre 2017.
L'istituto precisa che a seguito delle nuove norme sugli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, dal 1° gennaio 2022, l’assegno di integrazione salariale del FIS e dei Fondi di solidarietà bilaterali può essere richiesto in relazione a tutte le causali ordinarie e straordinarie compresa la causale straordinaria “contratto di solidarietà”.
Per questo INPS prevede l’unificazione dei codici di esposizione degli eventi menzionati nel flusso Uniemens e i codici conguaglio per tutte le causali previste, compresa la causale “contratto di solidarietà” .
In sintesi le novità operative.
Nuovo utilizzo codici Uniemens dal periodo Aprile 2024
A partire dal periodo di competenza aprile 2024 :
- il <CodiceEvento> “ASR”, il codice conguaglio “L002” e il codice versamento contributo addizionale “A102” non devono essere più utilizzati nelle denunce mensili, per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa con causale “contratto di solidarietà”; mentre deve essere valorizzato esclusivamente il codice evento “AOR”, già in uso per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa tutelati dall’assegno di integrazione salariale
- per il conguaglio va utilizzato il codice causale già in uso “L001” e per il versamento del contributo addizionale il codice causale “A101”.
ATTENZIONE per le variazioni ai periodi di competenza precedenti al mese di aprile 2024, rimangono in essere gli attuali codici
Inoltre fanno eccezione a quanto sopra :
- il Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali e
- il Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali,
per i quali rimangono invariate le istruzioni fornite con le rispettive circolari n. 29 del 21 febbraio 2022 e n. 37 del 7 marzo 2022.
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Crisi di impresa e ticket licenziamento: le istruzioni Inps
Il 15 luglio 2022 è entrato integralmente in vigore il nuovo codice della crisi d'impresa (decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, da ultimo modificato con il decreto legislativo 17 giugno 2022, n. 83, di attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo
Il codice si occupa anche della risoluzioni del rapporti di lavoro statuendo che : “Non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto la liquidazione coatta amministrativa dell'impresa. Gli effetti della liquidazione giudiziale sono disciplinati dall’articolo 189 del CCII, rubricato “Rapporti di lavoro subordinato”.
Vediamo di seguito gli aspetti principali e le istruzioni fornite dall'INPS con l'ampia circolare 46 del 17.5.2023, sull'obbligo di ticket in caso di licenziamento nell'ambito della crisi di'impresa.
Risoluzione dei rapporti di lavoro nella crisi di impresa
Viene specificato in particolare che
- l’apertura della liquidazione giudiziale non integra un motivo di licenziamento.
- il curatore deve procedere “senza indugio” a intimare il licenziamento“ qualora non sia possibile la continuazione o il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo o comunque sussistano altre manifeste ragioni economiche
- i rapporti di lavoro subordinato in atto alla data della sentenza dichiarativa restano sospesi fino a quando il curatore comunica ai lavoratori di subentrarvi, assumendo i relativi obblighi, ovvero, il recesso.
- decorso il termine di quattro mesi dalla data di apertura della liquidazione giudiziale senza che il curatore abbia comunicato il subentro, i rapporti di lavoro subordinato che non siano già cessati si intendono risolti di diritto con decorrenza dalla data di apertura della liquidazione . Fanno eccezione le procedure di licenziamento collettivo, per le quali i rapporti di lavoro si interrompono dalla data in cui il curatore comunica la risoluzione.
- il lavoratore, durante il periodo di sospensione ha la possibilità di rassegnare le dimissioni, per giusta causa ai sensi dell’articolo 2119 del codice civile ma a norma del nuovo CCII non sono qualificate ex lege per giusta causa e non producono effetti retroattivi nei casi in cui il lavoratore sia beneficiario dei “trattamenti di cassa integrazione o di altre prestazioni di sostegno al reddito".
Per l’accesso alla NASpI in caso di cessazione durante la procedura di liquidazione giudiziale l'istituto rinvia alla circolare n. 21 2023.
Obbligo ticket NASPI per i licenziamenti
L'interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato di cui all’art. 189 del Codice della crisi di impresa rientra nelle causali che danno diritto alla Naspi e quindi comporta l’obbligo del versamento del ticket di licenziamento anche in caso di risoluzione di diritto.
Il ticket Naspi deve essere sempre versato in unica soluzione entro e non oltre il termine di versamento della denuncia successiva a quella del mese in cui si verifica l’interruzione del rapporto di lavoro (data di apertura della liquidazione giudiziale.
Tuttavia, poiché il lavoratore può esercitare il teorico diritto alla NASpI dalla data in cui rassegna le dimissioni o il curatore abbia comminato il licenziamento o dopo quattro mesi dalla data di apertura della liquidazione il curatore è tenuto all’adempimento di denuncia entro e non oltre il termine della denuncia successiva a quella del mese in cui il lavoratore ha rassegnato le dimissioni o è intervenuta l’interruzione del rapporto di lavoro.
In caso di licenziamento collettivo, il curatore è tenuto all’adempimento di denuncia entro la fine del mese successivo a quello in cui comunica la risoluzione del rapporto di lavoro.
NOTA BENE: Il ticket va versato a prescindere dalla circostanza che il lavoratore abbia o meno accesso alla prestazione Naspi.
Compilazione flusso Uniemens
Il curatore deve utilizzare
- il codice Tipo Assunzione “2T”, per l’eventuale assunzione del lavoratore sulla matricola della procedura di liquidazione
- Nel periodo di sospensione del rapporto di lavoro, nel caso in cui la procedura di liquidazione giudiziale sia stata autorizzata all’esercizio provvisorio sulla matricola già in essere in capo al datore di lavoro, il curatore deve invece esporre i lavoratori sospesi sul flusso Uniemens con il codice <TipoLavStat> “NFOR”.
- codice Tipo cessazione di nuova istituzione “5A”, avente il significato di “Risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 189 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”.per la cessazione del rapporto di lavoro con causale “risoluzione di diritto”
- codice Tipo cessazione di nuova istituzione “5B”, avente il significato di “Dimissioni per giusta causa ai sensi dell’art.189 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”,per la cessazione con causale dimissioni per giusta causa ai sensi dell’art. 189 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”,
- codice Tipo cessazione di nuova istituzione “5C”, avente il significato di “Licenziamento individuale ai sensi dell’art.189 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”. per la cessazione del rapporto di lavoro con causale “licenziamento individuale ai sensi dell’art. 189 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza” deve essere esposta con il
ATTENZIONE I codici tipo cessazione sopra indicati devono essere esposti nel mese di apertura della procedura di liquidazione giudiziale utilizzando l’elemento <Cessazione> presente all’interno dell’elemento <MesePrecedente>.
Vengono richiamate per ulteriori dettagli le circolari n. 40/2020 e n. 137 del 17 settembre 2021.
Viene inoltre sottolineato che queste modalità operative trovano applicazione anche nelle ipotesi di lavoratore dipendente da datore di lavoro privato tenuto al versamento della contribuzione IVS alle Casse della Gestione pubblica.
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Servizi INPS online: stop temporaneo e maggiori controlli
Con un avviso sul sito istituzionale www.INPS.IT è stato comunicato stamattina uno stop temporaneo dell'attività del sito a partire da domani 11 febbraio a causa della necessità di effettuare operazioni di manutenzione tecnica. straordinaria.
Per questo il sito internet dell'Istituto e tutti i numerosi contenuti e servizi telematici per cittadini, aziende enti e professionisti potrebbero essere temporaneamente indisponibili a partire
- dalle ore 15 di sabato 11 febbraio fino
- alle ore 15 di domenica 12 febbraio 2023.
Sempre in tema di servizi telematici l'istituto ha segnalato anche pochi giorni fa che è in corso un rafforzamento della tutela dei dati degli utenti e in particolare contro i furti delle identità digitali.
Con il messaggio 3 febbraio 2023, n. 535, l'INPS ha comunicato che nei prossimi giorni sarà progressivamente attivata la “verifica dell’identità digitale”, ci srà quindi un controllo aggiuntivo dopo l’accesso con SPID, CIE o CNS.
Questo ulteriore passaggio è previsto solo nei casi di tentativo di accesso ai servizi con identità digitali diverse da quelle utilizzate in precedenza dallo stesso utente.
La nuova funzionalità sarà attiva per tutti i cittadini che hanno già validato i propri recapiti telematici. per effettuare la verifica il sistema invierà forniti un codice temporaneo di conferma (“usa e getta”), che dovrà essere inserito per completare l’accesso.
Contestualmente, la procedura trasmetterà una notifica (via email, cellulare o PEC) per informare l’utente dell’avvenuto accesso, in modo che questi possa attare le azioni necessarie in caso di accesso fraudolento di terzi.
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Uniemens: novità nell’elemento Preavviso dal 2022
Cambia la modalità di comunicazione dell'elemento "preavviso" nel flusso Uniemens a partire dal periodo di competenza Gennaio 2022. Lo comunica l'INPS nel messaggio 4751 del 21 dicembre 2021.
La modifica è stata ritenuta necessaria dopo una analisi dei processi di assegnazione dei dati sul conto assicurativo individuale .
Sono stati inseriti nell'elemento "Preavviso" nuovi sotto elementi che facilitano l'assegnazione dei dati sulla specifica posizione previdenziale , in particolare nei casi di indennità sostitutiva del preavviso a cavallo tra due anni per i lavoratori soggetti all'applicazione del massimale contributivo (articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335).
L'istituto ricorda infatti che nel caso di indennità a cavaliere tra due annualità, la quota di preavviso che ricade nell’anno successivo avrà sempre natura di imponibile e dovrà:
- essere assoggettata integralmente a contribuzione per i lavoratori non soggetti al massimale ai sensi dell’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995, mentre
- per i lavoratori a cui si applica il massimale la quota di preavviso che ricade nell’anno successivo sarà assoggettata a contribuzione entro il massimale previsto per l’anno.
Quindi per i lavoratori sottoposti al massimale annuo della base contributiva e pensionabile, la quota di indennità sostitutiva del preavviso pertinente l’anno in corso è inglobata nel massimale dell’anno e potrà costituire in tutto, o parzialmente o per nulla imponibile, a seconda del livello di saturazione del massimale intervenuto all’atto della corresponsione dell’indennità sostitutiva del preavviso; la quota afferente all’anno successivo sarà sempre assoggettata a contribuzione ripartendo da zero nei limiti del massimale del nuovo anno.
Per realizzare l’esposizione analitica dell’indennità sostitutiva del preavviso l’elemento <Preavviso> è stato reso ricorsivo cioe sarà identificato da un attributo che distingue l'anno e il mese di erogazione .
Il messaggio dettaglia quindi le nuove regole di compilazione applicabili a partire dalla dichiarazione contributiva di competenza del mese di gennaio 2022. Viene specificato pero che anche nel caso di variazioni in questo elemento per competenze precedenti gennaio 2022 le relative denuncie dovranno rispettare la nuova struttura del flusso