• Comunicazione annuale dati IVA 2013

    Approvate, con Provvedimento del 15 gennaio 2013, le istruzioni per la compilazione del modello di comunicazione annuale dati IVA approvato con provvedimento del 17 gennaio 2011.
    I contribuenti Iva, salvo alcune eccezioni, entro il mese di febbraio di ciascun anno, devono presentare la comunicazione annuale dei dati Iva relativi all’anno precedente.
    La comunicazione viene utilizzata dall’Amministrazione finanziaria per eseguire, nei termini previsti dalla normativa comunitaria, il calcolo delle "risorse proprie" che ciascuno Stato membro deve versare al bilancio comunitario. Attraverso la comunicazione annuale dati Iva il contribuente non procede alla definitiva autodeterminazione dell’imposta dovuta, che avviene invece attraverso il tradizionale strumento della dichiarazione annuale.

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  • Autotrasportatori – Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

    Per l’anno 2010 le imprese autorizzate a operare nel settore dell’autotrasporto merci possono usufruire di un credito d’imposta da utilizzare in compensazione. L’ammontare del credito varia a seconda dei veicoli posseduti e utilizzati per l’attività svolta e dell’importo pagato nello stesso anno per la tassa automobilistica.

    In particolare, il credito spetta per ciascun veicolo di massa massima complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate ed è pari:

    • al 38,50% dell’importo pagato per ciascun veicolo come tassa automobilistica per l’anno 2010, per i mezzi di massa massima complessiva compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate
    • al 77% dell’importo pagato per ciascun veicolo come tassa automobilistica per l’anno 2010, per i mezzi di massa massima complessiva superiore a 11,5 tonnellate.

    Per usufruire dell’agevolazione è necessario inviare una dichiarazione sostitutiva, tramite raccomandata senza avviso di ricevimento all’Agenzia delle Entrate – Centro operativo di Pescara, via Rio Sparto n. 21, c.a.p. 65129, Pescara.

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  • Istanza di rimborso Irpef/Ires per mancata deduzione dell’Irap relativa alle spese per il personale dipendente e assimilato

    Approvazione del modello per l’istanza di rimborso Irpef/Ires per mancata deduzione dell’Irap relativa alle spese per il personale dipendente e assimilato (art. 2, comma 1- quater, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201) (Pubblicato il 17/12/2012).

    A partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012, l’Irap relativa alle spese per il personale, dipendente e assimilato, è deducibile dalla base imponibile Irpef e Ires (articolo 2, comma 1, decreto legge n. 201/2011). Il beneficio può essere recuperato anche per gli anni precedenti per i quali è ancora possibile richiedere il rimborso delle maggiori imposte sui redditi, calcolate senza la deduzione della quota di Irap (articolo 2, comma 1-quater, decreto legge n. 201/2011). A tale scopo, occorre presentare istanza di rimborso a partire dal 18 gennaio 2013.

    Il contribuente può richiedere il rimborso delle maggiori imposte sui redditi versate (oppure della maggiore eccedenza a credito) dal 28 dicembre 2007 (per i versamenti in acconto il termine decorre dal momento del versamento del saldo, come indicato nella risoluzione n. 459/E del 2 dicembre 2008).
    A tal fine, il contribuente deve presentare questo modello, anche se per le stesse annualità è stata già presentata l’istanza (“Modello per l’istanza di rimborso ai sensi dell’articolo 6 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185”), esclusivamente in via telematica entro i seguenti termini:

    • in generale, entro 48 mesi dalla data del versamento (art. 38 del DPR n. 602/1973)
    • entro 60 giorni dalla data di attivazione della procedura telematica che ne consente l’invio, quando il termine di 48 mesi (purché ancora pendente alla data del 28 dicembre 2011) cade entro il 60° giorno successivo alla predetta data di attivazione.

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