• Registrazione atti privati | Modello RAP e istruzioni

    Modello di Registrazione Atti privati (RAP), e relative istruzioni per richiedere agli uffici dell’Agenzia delle Entrate la registrazione di alcune tipologie di atti privati, nonchè moduli aggiuntivi.

    Modello e istruzioni aggiornato al 10.03.2025

    Con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 10.03.2025 n. 114787 al modello per la richiesta di registrazione in modalità telematica degli atti privati (modello RAP) e alle relative istruzioni, approvati con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 16 dicembre 2022 e successive modificazioni, sono apportati ulteriori aggiornamenti, descritti nell’Allegato 1 al presente provvedimento.

    In attuazione del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139, concernente la riforma fiscale delle imposte indirette diverse dall’IVA, che prevede la graduale telematizzazione delle richieste di registrazione degli atti nonché il versamento delle imposte dovute, è approvato il modulo aggiuntivo al modello RAP, riguardante la richiesta di registrazione del verbale della delibera assembleare relativa alla distribuzione di utili societari. L’adempimento prevede il versamento delle imposte di registro e di bollo calcolate in autoliquidazione da parte dei soggetti obbligati al pagamento, in luogo della liquidazione effettuata dall’ufficio dell’Agenzia delle entrate. La registrazione di tale atto, secondo le disposizioni di cui all’articolo 13 del
    TUR e all’articolo 4, comma 1, lettera d), punto 1) della Tariffa Parte Prima ad esso allegata, deve avvenire entro 30 giorni dalla sua deliberazione ed è soggetta all’imposta di registro in misura fissa.

    In particolare, con il presente provvedimento è approvato, unitamente alle relative istruzioni, il modulo aggiuntivo del modello “RAP – Registrazione di atto privato”, da utilizzare, per la richiesta di registrazione in via telematica dei verbali di distribuzione degli utili societari, da parte dei rappresentanti legali o incaricati delle società e degli intermediari autorizzati. Il modulo aggiuntivo approvato con il presente provvedimento è composto dal:

    • quadro “Atto – Verbale di distribuzione utili”, nel quale vanno indicati “Totale utile conseguito” e “Importo utile distribuito ai soci”;
    • quadro “Soci”, contenente i dati anagrafici dei soci nonché, per ciascuno di essi, le informazioni relative a “Quota di partecipazione” e “Importo utile percepito”.

    Ricordiamo che il modello di Registrazione Atti privati (RAP), può essere utilizzato dai contribuenti, mediatori e intermediari per richiedere agli uffici dell’Agenzia delle Entrate la registrazione di alcune tipologie di atti privati. Attualmente è possibile utilizzare il modello RAP per la registrazione:

    • del contratto di comodato
    • del contratto preliminare di compravendita,
    • e del verbale di distribuzione utili delle società.

    Il modello può essere presentato in via telematica da colui che sottoscrive la richiesta, direttamente oppure tramite un intermediario abilitato, mediante l’apposita procedura web resa disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate. Alla richiesta di registrazione è necessario allegare l’atto comprensivo dei suoi allegati e la copia dei documenti d’identità (in corso di validità) delle parti che lo hanno sottoscritto, creando con essi un unico file nei formati ammessi TIF e/o TIFF e PDF/A (PDF/A-1a o PDF/A-1b); il file così realizzato conterrà, quindi:

    • la copia dell’atto da registrare sottoscritto dalle parti;
    • gli eventuali documenti allegati all’atto;
    • la carta d’identità in corso di validità delle parti che lo hanno sottoscritto.

    Con successivi provvedimenti l’utilizzo del modello RAP sarà progressivamente esteso alla registrazione di tutti gli atti privati.

    La presentazione telematica del modello può essere effettuata anche presso gli uffici dell’Agenzia delle entrate da parte dei soggetti non obbligati alla registrazione telematica dei contratti di locazione presentando il modello RAP in formato cartaceo unitamente all’atto da registrare, sottoscritto dalle parti ed agli eventuali allegati.

    Nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it, dal 20 dicembre 2022 è resa disponibile gratuitamente un’apposita procedura web per la compilazione e la presentazione del modello RAP.

    In allegato:

    • Modello “RAP – Registrazione di atto privato” e istruzioni di compilazione
    • Guida all'utilizzo dell'applicazione web
    • Provvedimenti e motivi aggiornamenti

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  • 730 precompilato 2025: opposizione spese sanitarie

    Ogni cittadino che abbia compiuto 16 anni di età (in caso contrario, il tutore o rappresentante legale) può comunque decidere di non rendere disponibili all’Agenzia delle Entrate questi dati (o alcuni di essi) e di non farli inserire nella precompilata. Di conseguenza, nel caso in cui si fosse fiscalmente a carico di un familiare, quest’ultimo non visualizzerà le informazioni su spese sanitarie e rimborsi per cui sia fatta “opposizione all’utilizzo”.

    Per le spese e i relativi rimborsi del 2024, l’opposizione può essere effettuata seguendo 2 modalità:

    • dal 9 febbraio 2025 all’8 marzo 2025, accedendo all’area autenticata del sito web dedicato del Sistema Tessera Sanitaria, tramite tessera sanitaria TS-CNS oppure tramite SPID. Con questa modalità, è possibile consultare l’elenco delle spese sanitarie e selezionare le singole voci per le quali esprimere la propria opposizione all’invio dei relativi dati all’Agenzia delle Entrate per l’elaborazione della dichiarazione precompilata
    • dal 1° ottobre 2024 al 31 gennaio 2025, comunicando direttamente all’Agenzia delle Entrate tipologia (o tipologie) di spesa da escludere, dati anagrafici (nome e cognome, luogo e data di nascita), codice fiscale, numero della tessera sanitaria e relativa data di scadenza.
      In questo secondo caso per comunicare l’opposizione all’utilizzo delle spese sanitarie all’Agenzia delle Entrate, si utilizza il presente modello disponibile anche in formato editabile.

    La comunicazione può essere effettuata:

    • inviando una e-mail alla casella di posta elettronica dedicata [email protected]
    • telefonando a un centro di assistenza multicanale (numero verde 800909696, 0696668907 da cellulare, +39 0696668933 dall’estero)

    In tutti i casi in cui si utilizza il modello è necessario allegare anche la copia del documento di identità.

    Se si utilizza la e-mail o il telefono, è possibile comunicare l’opposizione all’utilizzo dei dati sanitari anche in forma libera (cioè, non utilizzando il modello), indicando le medesime informazioni richieste dal modello, il tipo di documento di identità, numero e scadenza.

    Nel caso di scontrino parlante, l'opposizione può essere effettuata anche non comunicando il codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria.

    E’ comunque possibile inserire le spese per le quali è stata esercitata l’opposizione nella successiva fase di modifica o integrazione della dichiarazione precompilata, purché sussistano i requisiti per la detraibilità delle spese sanitarie previsti dalla legge.

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  • Adempimento collaborativo – Modello di adesione

    Il "regime di adempimento collaborativo" è stato istituito dal Dlgs 128/2015. Possono aderirvi i contribuenti dotati di sistemi di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, inteso quale rischio di operare in violazione di norme di natura fiscale o in contrasto con i principi o con le finalità dell'ordinamento tributario.

    Il regime si applica al periodo d’imposta nel corso del quale la richiesta di adesione è trasmessa all’Agenzia delle entrate e si intende tacitamente rinnovato qualora non sia espressamente comunicata dal contribuente la volontà di non permanere nel regime stesso.

    In allegato:

    • Modello
    • Istruzioni
    • Provvedimento n. 450193 del 17.12.2024

    In tale contesto, la legge 9 agosto 2023, n. 111 intitolata “ Delega al Governo per la riforma fiscale”, in un quadro più generale di misure volte a incentivare l’adempimento spontaneo dei contribuenti, ha inteso potenziare il regime di adempimento collaborativo con interventi mirati ad ampliare la platea dei contribuenti eleggibili e a rafforzare ulteriormente gli effetti premiali dell’istituto.

    Le previsioni della legge delega sono state attuate con il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 221, e con decreto legislativo 5 agosto 2024, n. 108, mediante i quali sono state apportate significative modifiche alla disciplina originaria dell’istituto, ponendo, così, le basi per una nuova fase di sviluppo del regime.

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  • Bonus investimenti Mezzogiorno agricoltura – Modello

    Modello e istruzioni per la richiesta del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno per le imprese del settore agricolo, pesca e acquacoltura.
    (Art. 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 8, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63).

    Questo modello può essere utilizzato dalle imprese di produzione primaria del settore agricolo nonché dalle imprese del settore della pesca e acquacoltura, titolari di reddito d’impresa, che intendono beneficiare del credito d’imposta per l’acquisizione di beni strumentali nuovi da destinare a strutture produttive localizzate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, della Regione siciliana e delle regioni Sardegna e Molise, ammissibili alle deroghe previste dall'art. 107, par. 3, lett. a), del TFUE, e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alle deroghe previste dall'art. 107, par. 3, lett. c), del TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

    Il credito d’imposta compete in relazione agli investimenti per l’acquisizione di beni strumentali nuovi a decorrere dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, connessi ad un progetto di investimento iniziale.

    Possono beneficiare dell’aiuto le imprese che abbiano conseguito risultati economici negativi in conseguenza della crisi di mercato scaturita dalla guerra in Ucraina.

    La Comunicazione è inviata dal 17 ottobre 2024 al 18 novembre 2024 esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni. La trasmissione telematica della Comunicazione è effettuata utilizzando esclusivamente il software denominato “CIMAGRICOLTURA23”, disponibile gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

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  • Delega Unica servizi Agenzia – Fac-simile

    Delega unica agli intermediari per l’utilizzo dei servizi on-line dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.

    La delega contiene le seguenti informazioni:

    • il codice fiscale e i dati anagrafici del delegante (contribuente, eventuale rappresentante o erede) e dell’intermediario;
    • i servizi on line oggetto di delega o revoca (come individuati al punto 4 del Provvedimento dell'Agenzia del 02.10.2024 qui allegato);
    • la data di conferimento o di revoca della delega.

    Le suddette informazioni che rappresentano il contenuto minimo della delega, con la descrizione dei servizi delegabili, sono riportate nel fac-simile allegato al presente provvedimento (allegato1).

    Ai fini dell’attivazione, i dati relativi al conferimento della delega sono comunicati all’Agenzia delle entrate direttamente dal contribuente attraverso una specifica funzionalità web resa disponibile nella sua area riservata dell’Agenzia delle entrate, in alternativa, la comunicazione è effettuata dall’intermediario delegato.

    In allegato:

    • Allegato 1 – Fac simile delega unica
    • Allegato 2 – Specifiche tecniche
    • Provvedimento del 02.10.2024

    Servizi delegabili

    Il contribuente può delegare tutti o alcuni dei servizi on line tra quelli di seguito elencati:

    1. la consultazione del Cassetto fiscale delegato;
    2. uno o più servizi relativi alla Fatturazione elettronica/corrispettivi telematici, ovvero:
      • consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici,
      • consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA,
      • registrazione dell’indirizzo telematico,
      • fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche,
      • accreditamento e censimento dispositivi;
    3. l’acquisizione dei dati ISA e dei dati per la determinazione della proposta di concordato preventivo biennale;
    4. i servizi on line dell’area riservata dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.

    I servizi di cui sopra sono delegabili esclusivamente a favore degli intermediari, ad eccezione dei servizi di “fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche” (provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 433608 del 24 novembre 2022) e di “accreditamento e censimento dispositivi” (provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 102807 del 30 giugno 2016), che possono essere delegati anche a soggetti diversi dagli intermediari. In tale ipotesi, i dati relativi al conferimento della delega sono comunicati esclusivamente dal contribuente mediante la modalità di cui al punto 6.2 del provvedimento.

    Qualora la delega venga successivamente estesa ad altri servizi on line, sarà pubblicata, nell’apposita sezione dei siti internet dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, una nuova versione del fac-simile con la descrizione aggiornata dei servizi delegabili e ne sarà data relativa comunicazione.

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  • Contributo Superbonus indigenti 2024 – Modello

    Modello di comunicazione per la richiesta del contributo a fondo perduto previsto per le spese riguardanti gli interventi edilizi 2024 detraibili al 70% e relative istruzioni di compilazione.

    Approvato con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 18.09.2024 n. 360503.

    Il termine per la trasmissione è fissato al giorno 31 ottobre 2024.

    L’istanza è predisposta e trasmessa in modalità telematica esclusivamente mediante un servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate e può essere presentata direttamente dal richiedente o tramite un intermediario abilitato in possesso di delega al servizio del Cassetto fiscale del richiedente.

    Con apposito avviso, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, verrà resa nota la data a partire dalla quale sarà possibile effettuare la trasmissione delle istanze.
    ATTENZIONE: Non può essere presentata più di una richiesta di contributo per ciascun richiedente. Nel caso di trasmissione di un’istanza contenente dati inesatti, entro il 31 ottobre 2024 è possibile presentare una nuova istanza, che sostituisce integralmente quella precedentemente inviata.

    In allegato:

    • Modello "Istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto sugli interventi edilizi 2024 detraibili al 70%” con le relative istruzioni,
    • Provvedimento del 18.09.2024

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  • Definizione agevolata processi verbali di constatazione

    L’articolo 1 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n.13, ha inserito, nell’ambito del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, l’articolo 5-quater, che consente di definire in via agevolata i processi verbali di constatazione emessi dal 30 aprile 2024.

    Aderendo a tale istituto, le sanzioni previste per la procedura ordinaria di accertamento con adesione (un terzo del minimo) sono ridotte alla metà, per cui, in caso di adesione al processo verbale, l’entità delle sanzioni è pari a un sesto del minimo.

    Ai fini dell’adesione il contribuente deve presentare, entro il trentesimo giorno successivo a quello della consegna del processo verbale di constatazione, una comunicazione all’Ufficio dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente per il periodo d’imposta oggetto di definizione indicato nel verbale, nonché all’Organo verificatore (l’Ufficio dell’ente che ha redatto il verbale). La comunicazione qui allegata va consegnata o inviata agli Uffici competenti e agli Organi verificatori.

    Nella comunicazione devono essere indicati i seguenti elementi:

    • il soggetto verificato con i relativi dati anagrafici e recapiti presso cui ricevere eventuali comunicazioni
    • la data di consegna del processo verbale di constatazione oggetto dell’adesione
    • gli uffici e l’organo verificatore destinatari della comunicazione
    • tutti i periodi di imposta oggetto di rilievo nel processo verbale oggetto di adesione
    • nel caso di comunicazione di adesione condizionata (si veda successiva Sezione “Tipologie di comunicazione”) l’indicazione puntuale e motivata degli errori manifesti presenti nel processo verbale di cui si chiede la rimozione
    • la sottoscrizione della comunicazione.

    Nel caso in cui il processo verbale si riferisca a più annualità d’imposta (o a più imposte), la cui competenza è di diversi Uffici dell’Agenzia delle entrate, il contribuente deve inviare la comunicazione a tutti gli uffici competenti per le annualità interessate.

    L’adesione al verbale deve essere “integrale”: deve necessariamente riguardare tutte le violazioni sostanziali e quelle relative agli obblighi contabili ad esse prodromiche (ossia quelle funzionali all’evasione del tributo cui le violazioni sostanziali si riferiscono) constatate nel processo verbale e tutti i periodi di imposta. Pertanto, qualora il processo verbale riguardi più periodi d’imposta, non può essere scelto il periodo o i periodi d’imposta da definire, ma la definizione deve riguardare la totalità dei periodi d’imposta e delle violazioni definibili constatate nel processo verbale.

    È possibile definire le violazioni in materia di:

    • Irpef e Ires e relative ritenute e addizionali
    • Imposte sostitutive
    • Iva
    • Contributi previdenziali
    • Irap
    • Ivie
    • Ivafe
    • Imposta di registro
    • Imposta ipotecaria/catastale
    • Imposte sulle successioni e donazioni
    • Imposta sulle assicurazioni
    • Crediti di imposta e agevolativi.

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