• Delega Unica servizi Agenzia – Fac-simile

    Delega unica agli intermediari per l’utilizzo dei servizi on-line dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.

    La delega contiene le seguenti informazioni:

    • il codice fiscale e i dati anagrafici del delegante (contribuente, eventuale rappresentante o erede) e dell’intermediario;
    • i servizi on line oggetto di delega o revoca (come individuati al punto 4 del Provvedimento dell'Agenzia del 02.10.2024 qui allegato);
    • la data di conferimento o di revoca della delega.

    Le suddette informazioni che rappresentano il contenuto minimo della delega, con la descrizione dei servizi delegabili, sono riportate nel fac-simile allegato al presente provvedimento (allegato1).

    Ai fini dell’attivazione, i dati relativi al conferimento della delega sono comunicati all’Agenzia delle entrate direttamente dal contribuente attraverso una specifica funzionalità web resa disponibile nella sua area riservata dell’Agenzia delle entrate, in alternativa, la comunicazione è effettuata dall’intermediario delegato.

    In allegato:

    • Allegato 1 – Fac simile delega unica
    • Allegato 2 – Specifiche tecniche
    • Provvedimento del 02.10.2024

    Servizi delegabili

    Il contribuente può delegare tutti o alcuni dei servizi on line tra quelli di seguito elencati:

    1. la consultazione del Cassetto fiscale delegato;
    2. uno o più servizi relativi alla Fatturazione elettronica/corrispettivi telematici, ovvero:
      • consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici,
      • consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA,
      • registrazione dell’indirizzo telematico,
      • fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche,
      • accreditamento e censimento dispositivi;
    3. l’acquisizione dei dati ISA e dei dati per la determinazione della proposta di concordato preventivo biennale;
    4. i servizi on line dell’area riservata dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.

    I servizi di cui sopra sono delegabili esclusivamente a favore degli intermediari, ad eccezione dei servizi di “fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche” (provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 433608 del 24 novembre 2022) e di “accreditamento e censimento dispositivi” (provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 102807 del 30 giugno 2016), che possono essere delegati anche a soggetti diversi dagli intermediari. In tale ipotesi, i dati relativi al conferimento della delega sono comunicati esclusivamente dal contribuente mediante la modalità di cui al punto 6.2 del provvedimento.

    Qualora la delega venga successivamente estesa ad altri servizi on line, sarà pubblicata, nell’apposita sezione dei siti internet dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, una nuova versione del fac-simile con la descrizione aggiornata dei servizi delegabili e ne sarà data relativa comunicazione.

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  • Contributo Superbonus indigenti 2024 – Modello

    Modello di comunicazione per la richiesta del contributo a fondo perduto previsto per le spese riguardanti gli interventi edilizi 2024 detraibili al 70% e relative istruzioni di compilazione.

    Approvato con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 18.09.2024 n. 360503.

    Il termine per la trasmissione è fissato al giorno 31 ottobre 2024.

    L’istanza è predisposta e trasmessa in modalità telematica esclusivamente mediante un servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate e può essere presentata direttamente dal richiedente o tramite un intermediario abilitato in possesso di delega al servizio del Cassetto fiscale del richiedente.

    Con apposito avviso, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, verrà resa nota la data a partire dalla quale sarà possibile effettuare la trasmissione delle istanze.
    ATTENZIONE: Non può essere presentata più di una richiesta di contributo per ciascun richiedente. Nel caso di trasmissione di un’istanza contenente dati inesatti, entro il 31 ottobre 2024 è possibile presentare una nuova istanza, che sostituisce integralmente quella precedentemente inviata.

    In allegato:

    • Modello "Istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto sugli interventi edilizi 2024 detraibili al 70%” con le relative istruzioni,
    • Provvedimento del 18.09.2024

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  • Definizione agevolata processi verbali di constatazione

    L’articolo 1 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n.13, ha inserito, nell’ambito del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, l’articolo 5-quater, che consente di definire in via agevolata i processi verbali di constatazione emessi dal 30 aprile 2024.

    Aderendo a tale istituto, le sanzioni previste per la procedura ordinaria di accertamento con adesione (un terzo del minimo) sono ridotte alla metà, per cui, in caso di adesione al processo verbale, l’entità delle sanzioni è pari a un sesto del minimo.

    Ai fini dell’adesione il contribuente deve presentare, entro il trentesimo giorno successivo a quello della consegna del processo verbale di constatazione, una comunicazione all’Ufficio dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente per il periodo d’imposta oggetto di definizione indicato nel verbale, nonché all’Organo verificatore (l’Ufficio dell’ente che ha redatto il verbale). La comunicazione qui allegata va consegnata o inviata agli Uffici competenti e agli Organi verificatori.

    Nella comunicazione devono essere indicati i seguenti elementi:

    • il soggetto verificato con i relativi dati anagrafici e recapiti presso cui ricevere eventuali comunicazioni
    • la data di consegna del processo verbale di constatazione oggetto dell’adesione
    • gli uffici e l’organo verificatore destinatari della comunicazione
    • tutti i periodi di imposta oggetto di rilievo nel processo verbale oggetto di adesione
    • nel caso di comunicazione di adesione condizionata (si veda successiva Sezione “Tipologie di comunicazione”) l’indicazione puntuale e motivata degli errori manifesti presenti nel processo verbale di cui si chiede la rimozione
    • la sottoscrizione della comunicazione.

    Nel caso in cui il processo verbale si riferisca a più annualità d’imposta (o a più imposte), la cui competenza è di diversi Uffici dell’Agenzia delle entrate, il contribuente deve inviare la comunicazione a tutti gli uffici competenti per le annualità interessate.

    L’adesione al verbale deve essere “integrale”: deve necessariamente riguardare tutte le violazioni sostanziali e quelle relative agli obblighi contabili ad esse prodromiche (ossia quelle funzionali all’evasione del tributo cui le violazioni sostanziali si riferiscono) constatate nel processo verbale e tutti i periodi di imposta. Pertanto, qualora il processo verbale riguardi più periodi d’imposta, non può essere scelto il periodo o i periodi d’imposta da definire, ma la definizione deve riguardare la totalità dei periodi d’imposta e delle violazioni definibili constatate nel processo verbale.

    È possibile definire le violazioni in materia di:

    • Irpef e Ires e relative ritenute e addizionali
    • Imposte sostitutive
    • Iva
    • Contributi previdenziali
    • Irap
    • Ivie
    • Ivafe
    • Imposta di registro
    • Imposta ipotecaria/catastale
    • Imposte sulle successioni e donazioni
    • Imposta sulle assicurazioni
    • Crediti di imposta e agevolativi.

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  • Comunicazione cessazione incarico depositario libri

    L'Agenzia delle Entrate ha approvato, unitamente alle relative istruzioni per la compilazione, il modello per la “Comunicazione di cessazione incarico di depositario di libri, registri, scritture e documenti”.

    Questo modello deve essere utilizzato dai depositari di libri, registri, scritture e documenti di cui all’art.35, comma 2 lettera d), del d.P.R n.633/1972 per comunicare all’Agenzia delle entrate, ai sensi del comma 3-bis del citato art. 35, la cessazione dell’incarico nel caso in cui il depositante non abbia provveduto, nei termini normativamente previsti, a comunicare la variazione del soggetto presso il quale sono detenuti i predetti libri e documenti.

    La presentazione del modello è consentita esclusivamente tramite la procedura web disponibile nell’Area riservata del portale www.agenziaentrate.gov.it, a decorrere dal 30° giorno successivo alla data di cessazione dell’incarico, esclusivamente dopo aver informato il depositante, tramite posta elettronica certificata (PEC) o lettera raccomandata A/R, dell’intenzione di effettuare la presente comunicazione all’Agenzia delle entrate

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  • Comunicazione cessazione incarico depositario libri

    L'Agenzia delle Entrate ha approvato, unitamente alle relative istruzioni per la compilazione, il modello per la “Comunicazione di cessazione incarico di depositario di libri, registri, scritture e documenti”.

    Questo modello deve essere utilizzato dai depositari di libri, registri, scritture e documenti di cui all’art.35, comma 2 lettera d), del d.P.R n.633/1972 per comunicare all’Agenzia delle entrate, ai sensi del comma 3-bis del citato art. 35, la cessazione dell’incarico nel caso in cui il depositante non abbia provveduto, nei termini normativamente previsti, a comunicare la variazione del soggetto presso il quale sono detenuti i predetti libri e documenti.

    La presentazione del modello è consentita esclusivamente tramite la procedura web disponibile nell’Area riservata del portale www.agenziaentrate.gov.it, a decorrere dal 30° giorno successivo alla data di cessazione dell’incarico, esclusivamente dopo aver informato il depositante, tramite posta elettronica certificata (PEC) o lettera raccomandata A/R, dell’intenzione di effettuare la presente comunicazione all’Agenzia delle entrate

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  • Cessione credito imprese turistiche e agenzie – Modello

    Modello di comunicazione della cessione del credito d’imposta per le imprese turistiche e del credito d’imposta per la digitalizzazione delle agenzie di viaggio e dei tour operator – Articoli 1 e 4 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152.

    La comunicazione della cessione del credito d’imposta per le imprese turistiche e del credito d’imposta per la digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator deve essere inviata esclusivamente per posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo [email protected].

    Il modello deve essere sottoscritto digitalmente o con firma autografa dal cedente e dal cessionario (in caso di firma autografa deve essere allegata copia del documento d’identità dei sottoscrittori).

    Ricordiamo che:

    • ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, è riconosciuto ai soggetti esercenti attività d’impresa turistica, individuati al comma 4 del medesimo articolo 1, un contributo sotto forma di credito d’imposta per le spese sostenute tra il 7 novembre 2021 e il 31 dicembre 2024, per gli interventi ivi indicati.
    • ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto- legge n. 152 del 2021 è riconosciuto un contributo sotto forma di credito d’imposta alle agenzie di viaggio e ai tour operator con codice ATECO 79.1, 79.11, 79.12, per i costi sostenuti dal 7 novembre 2021 al 31 dicembre 2024 per investimenti e attività di sviluppo digitale.

    Entrambi i crediti d’imposta sono cedibili, solo per intero, senza facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo a favore dei c.d. soggetti qualificati (banche, intermediari finanziari, società appartenenti a gruppi bancari ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia)

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  • Comunicazione liquidazioni periodiche Iva – Modello

    Il 14.03.2024 l'Agenzia delle Entrate ha aggiornato il modello “Comunicazione liquidazioni periodiche IVA” nonchè le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati (ai sensi del punto 1.4 del provvedimento del 21 marzo 2018)

    In allegato:

    • Modello di Comunicazioni periodiche IVA e istruzioni aggiornati al 14.03.2024.
    • Provvedimento AdE del 14.03.2024.

    Motivi dell'aggiornamento
    Con il presente provvedimento sono apportate alcune modifiche alle informazioni contenute nel modello di comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA di cui all’articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, e successive modificazioni, approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 marzo 2017, come modificato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 21 marzo 2018.

    In particolare, a seguito dell’entrata in vigore delle disposizioni contenute nell’articolo 9 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, è stata aggiornata la soglia prevista per il versamento minimo dell’IVA periodica che passa da 25,82 a 100 euro. Inoltre, sono state apportate alcune lievi modifiche per adeguare il modello e le relative specifiche tecniche alla normativa vigente.

    Il modello nella versione aggiornata, con le relative istruzioni e specifiche tecniche sostituisce quanto approvato con il citato provvedimento del 21 marzo 2018.

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