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Definizione agevolata processi verbali di constatazione
L’articolo 1 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n.13, ha inserito, nell’ambito del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, l’articolo 5-quater, che consente di definire in via agevolata i processi verbali di constatazione emessi dal 30 aprile 2024.
Aderendo a tale istituto, le sanzioni previste per la procedura ordinaria di accertamento con adesione (un terzo del minimo) sono ridotte alla metà, per cui, in caso di adesione al processo verbale, l’entità delle sanzioni è pari a un sesto del minimo.
Ai fini dell’adesione il contribuente deve presentare, entro il trentesimo giorno successivo a quello della consegna del processo verbale di constatazione, una comunicazione all’Ufficio dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente per il periodo d’imposta oggetto di definizione indicato nel verbale, nonché all’Organo verificatore (l’Ufficio dell’ente che ha redatto il verbale). La comunicazione qui allegata va consegnata o inviata agli Uffici competenti e agli Organi verificatori.
Nella comunicazione devono essere indicati i seguenti elementi:
- il soggetto verificato con i relativi dati anagrafici e recapiti presso cui ricevere eventuali comunicazioni
- la data di consegna del processo verbale di constatazione oggetto dell’adesione
- gli uffici e l’organo verificatore destinatari della comunicazione
- tutti i periodi di imposta oggetto di rilievo nel processo verbale oggetto di adesione
- nel caso di comunicazione di adesione condizionata (si veda successiva Sezione “Tipologie di comunicazione”) l’indicazione puntuale e motivata degli errori manifesti presenti nel processo verbale di cui si chiede la rimozione
- la sottoscrizione della comunicazione.
Nel caso in cui il processo verbale si riferisca a più annualità d’imposta (o a più imposte), la cui competenza è di diversi Uffici dell’Agenzia delle entrate, il contribuente deve inviare la comunicazione a tutti gli uffici competenti per le annualità interessate.
L’adesione al verbale deve essere “integrale”: deve necessariamente riguardare tutte le violazioni sostanziali e quelle relative agli obblighi contabili ad esse prodromiche (ossia quelle funzionali all’evasione del tributo cui le violazioni sostanziali si riferiscono) constatate nel processo verbale e tutti i periodi di imposta. Pertanto, qualora il processo verbale riguardi più periodi d’imposta, non può essere scelto il periodo o i periodi d’imposta da definire, ma la definizione deve riguardare la totalità dei periodi d’imposta e delle violazioni definibili constatate nel processo verbale.
È possibile definire le violazioni in materia di:
- Irpef e Ires e relative ritenute e addizionali
- Imposte sostitutive
- Iva
- Contributi previdenziali
- Irap
- Ivie
- Ivafe
- Imposta di registro
- Imposta ipotecaria/catastale
- Imposte sulle successioni e donazioni
- Imposta sulle assicurazioni
- Crediti di imposta e agevolativi.
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Comunicazione cessazione incarico depositario libri
L'Agenzia delle Entrate ha approvato, unitamente alle relative istruzioni per la compilazione, il modello per la “Comunicazione di cessazione incarico di depositario di libri, registri, scritture e documenti”.
Questo modello deve essere utilizzato dai depositari di libri, registri, scritture e documenti di cui all’art.35, comma 2 lettera d), del d.P.R n.633/1972 per comunicare all’Agenzia delle entrate, ai sensi del comma 3-bis del citato art. 35, la cessazione dell’incarico nel caso in cui il depositante non abbia provveduto, nei termini normativamente previsti, a comunicare la variazione del soggetto presso il quale sono detenuti i predetti libri e documenti.
La presentazione del modello è consentita esclusivamente tramite la procedura web disponibile nell’Area riservata del portale www.agenziaentrate.gov.it, a decorrere dal 30° giorno successivo alla data di cessazione dell’incarico, esclusivamente dopo aver informato il depositante, tramite posta elettronica certificata (PEC) o lettera raccomandata A/R, dell’intenzione di effettuare la presente comunicazione all’Agenzia delle entrate
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Comunicazione cessazione incarico depositario libri
L'Agenzia delle Entrate ha approvato, unitamente alle relative istruzioni per la compilazione, il modello per la “Comunicazione di cessazione incarico di depositario di libri, registri, scritture e documenti”.
Questo modello deve essere utilizzato dai depositari di libri, registri, scritture e documenti di cui all’art.35, comma 2 lettera d), del d.P.R n.633/1972 per comunicare all’Agenzia delle entrate, ai sensi del comma 3-bis del citato art. 35, la cessazione dell’incarico nel caso in cui il depositante non abbia provveduto, nei termini normativamente previsti, a comunicare la variazione del soggetto presso il quale sono detenuti i predetti libri e documenti.
La presentazione del modello è consentita esclusivamente tramite la procedura web disponibile nell’Area riservata del portale www.agenziaentrate.gov.it, a decorrere dal 30° giorno successivo alla data di cessazione dell’incarico, esclusivamente dopo aver informato il depositante, tramite posta elettronica certificata (PEC) o lettera raccomandata A/R, dell’intenzione di effettuare la presente comunicazione all’Agenzia delle entrate
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Sanatoria Bonus Ricerca e Sviluppo – Modello
Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 29.03.2024 n. 169262, è stato approvato unitamente alle relative istruzioni, il nuovo modello per il riversamento spontaneo del credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, di regolarizzazione, senza sanzioni ed interessi, per gli indebiti utilizzi in compensazione del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, che va a sostituire quello precedentemente approvato con Provvedimento Agenzia delle Entrate del 01.06.2022 n. 188987.
La procedura è riservata ai soggetti che intendono riversare l’importo del credito indebitamente utilizzato, maturato in uno o più periodi di imposta a decorrere da quello successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019 e utilizzato in compensazione fino al 22 ottobre 2021.
Il modello va utilizzato anche dai contribuenti che intendono revocare la richiesta di accesso alla procedura di riversamento precedentemente presentata ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191.
Il nuovo modello prevede la casella “Revoca Istanza”. La selezione della casella consente al contribuente di revocare l’istanza trasmessa, originaria o sostitutiva. La revoca dell’istanza originaria o dell’istanza sostitutiva è ammessa fino al 30 giugno 2024, a condizione che il contribuente non abbia ancora effettuato il correlato versamento dell'unica soluzione o della prima rata. Il contribuente, successivamente alla revoca ed entro il termine del 30 luglio 2024, può presentare una nuova istanza.
La richiesta può essere presentata da tutti i soggetti che, ai fini della determinazione del credito maturato per l’attività di ricerca e sviluppo, per i periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019, hanno:
- realmente svolto, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca o sviluppo ammissibili nell’accezione rilevante ai fini del credito d’imposta;
- applicato il comma 1-bis dell’articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, in maniera non conforme a quanto dettato dalla diposizione d’interpretazione autentica recata dall’articolo 1, comma 72, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
- commesso errori nella quantificazione o nell’individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità;
- commesso errori nella determinazione della media storica di riferimento.
Il modello deve essere presentato all’Agenzia delle Entrate esclusivamente per via telematica entro il 30 luglio 2024.
La trasmissione può essere effettuata direttamente dai soggetti abilitati a Entratel o Fisconline ovvero tramite un intermediario abilitato.
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Cessione credito imprese turistiche e agenzie – Modello
Modello di comunicazione della cessione del credito d’imposta per le imprese turistiche e del credito d’imposta per la digitalizzazione delle agenzie di viaggio e dei tour operator – Articoli 1 e 4 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152.
La comunicazione della cessione del credito d’imposta per le imprese turistiche e del credito d’imposta per la digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator deve essere inviata esclusivamente per posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo [email protected].
Il modello deve essere sottoscritto digitalmente o con firma autografa dal cedente e dal cessionario (in caso di firma autografa deve essere allegata copia del documento d’identità dei sottoscrittori).
Ricordiamo che:
- ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, è riconosciuto ai soggetti esercenti attività d’impresa turistica, individuati al comma 4 del medesimo articolo 1, un contributo sotto forma di credito d’imposta per le spese sostenute tra il 7 novembre 2021 e il 31 dicembre 2024, per gli interventi ivi indicati.
- ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto- legge n. 152 del 2021 è riconosciuto un contributo sotto forma di credito d’imposta alle agenzie di viaggio e ai tour operator con codice ATECO 79.1, 79.11, 79.12, per i costi sostenuti dal 7 novembre 2021 al 31 dicembre 2024 per investimenti e attività di sviluppo digitale.
Entrambi i crediti d’imposta sono cedibili, solo per intero, senza facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo a favore dei c.d. soggetti qualificati (banche, intermediari finanziari, società appartenenti a gruppi bancari ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia)
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Comunicazione liquidazioni periodiche Iva – Modello
Il 14.03.2024 l'Agenzia delle Entrate ha aggiornato il modello “Comunicazione liquidazioni periodiche IVA” nonchè le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati (ai sensi del punto 1.4 del provvedimento del 21 marzo 2018)
In allegato:
- Modello di Comunicazioni periodiche IVA e istruzioni aggiornati al 14.03.2024.
- Provvedimento AdE del 14.03.2024.
Motivi dell'aggiornamento
Con il presente provvedimento sono apportate alcune modifiche alle informazioni contenute nel modello di comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA di cui all’articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, e successive modificazioni, approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 marzo 2017, come modificato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 21 marzo 2018.In particolare, a seguito dell’entrata in vigore delle disposizioni contenute nell’articolo 9 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, è stata aggiornata la soglia prevista per il versamento minimo dell’IVA periodica che passa da 25,82 a 100 euro. Inoltre, sono state apportate alcune lievi modifiche per adeguare il modello e le relative specifiche tecniche alla normativa vigente.
Il modello nella versione aggiornata, con le relative istruzioni e specifiche tecniche sostituisce quanto approvato con il citato provvedimento del 21 marzo 2018.
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Bonus edilizi: Modello rifiuto cessione dei crediti
Modello di Richiesta di rifiuto della cessione dei crediti (articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020).
Il presente modello deve essere utilizzato per richiedere all’Agenzia delle entrate il rifiuto delle cessioni dei crediti successive alla prima o successive allo sconto in fattura, qualora il cedente e il cessionario, dopo l’accettazione da parte di quest’ultimo, intendano annullare la comunicazione della cessione del credito effettuata sulla “Piattaforma cessione crediti” (oppure nel caso in cui l’accettazione sia avvenuta per errore), in modo che il credito ritorni nella disponibilità del cedente.
Il presente modello deve essere sottoscritto con firma digitale o autografa, in tale ultima eventualità, al modello deve essere allegata copia del documento d’identità dei sottoscrittori.
Il modello deve essere inviato all’indirizzo PEC [email protected], indicando nell’oggetto “RICHIESTA DI RIFIUTO DELLA CESSIONE DEI CREDITI” nonché i codici fiscali di cedente e cessionario.
La richiesta può riferirsi solo a cessioni di crediti successive alla prima o successive allo sconto in fattura, già accettate dal cessionario;.
In caso di crediti tracciabili, questi non devono essere stati ulteriormente ceduti, ovvero opzionati per l’utilizzo in compensazione tramite modello F24 (si ricorda che l’opzione per l’utilizzo tramite modello F24 può essere revocata tramite l’apposita funzione della Piattaforma cessione crediti).