-
Tax credit rimanenze Tessile Moda e Accessori – Modello
Modello con le relative istruzioni per la fruizione del credito d’imposta, previsto dall’articolo 48-bis del decreto “Rilancio”, a favore degli esercenti dei settori tessile, della moda e degli accessori, che hanno registrato rimanenze finali di magazzino superiori rispetto ai periodi ante-pandemia, a causa del lockdown delle attività determinato dall’emergenza da Covid-19.
Modello e istruzioni aggiornati il 6 maggio 2022 in allegato anche i motivi dell'aggiornamento
Il 10 maggio 2022, si apre il secondo canale telematico per l’invio delle domande con cui gli operatori del settore tessile, moda, calzature e pelletteria possono richiedere il credito d’imposta calcolato sulle rimanenze di magazzino introdotto dal Dl Rilancio (Dl n. 34/2020).
l credito d’imposta è riconosciuto sull’aumento delle rimanenze di magazzino limitatamente al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020) e a quello in corso al 31 dicembre 2021.
Il credito d'imposta è riconosciuto, per l'esercizio in corso al 31 dicembre 2021, anche alle imprese operanti nel settore del commercio dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria che svolgono attività identificate dai seguenti codici della classificazione delle attività economiche ATECO 2007: 47.51, 47.71, 47.72 (articolo 3, comma 3, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25).
Il presente modello deve essere utilizzato per comunicare all’Agenzia delle entrate l’incremento del valore delle rimanenze finali di magazzino rispetto alla media del triennio precedente che dà diritto al credito d’imposta, al fine di consentire l’individuazione della quota effettivamente fruibile dello stesso, in proporzione alle risorse disponibili.
La comunicazione deve essere presentata all’Agenzia delle entrate, in via telematica, utilizzando il presente modello, direttamente dal beneficiario o tramite un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni.
-
Contributo fondo perduto mense – Modello e istruzioni
Modello e istruzioni di compilazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto per i servizi della ristorazione collettiva previsto dall’articolo 43-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.
Possono accedere al contributo di cui alla presente istanza le imprese che svolgono servizi di ristorazione definiti da un contratto con un committente, pubblico o privato, per la ristorazione non occasionale di una comunità delimitata e definita (a titolo esemplificativo, scuole, università, uffici, caserme e strutture ospedaliere, assistenziali, socio-sanitarie e detentive), la cui attività prevalente o secondaria alla data del 31 dicembre 2020 – comunicata con il modello AA7 o AA9 all’Agenzia delle entrate – è individuata dai codici Ateco 2007:
- 56.29.10 “Mense”
- 56.29.20 “Catering continuativo su base contrattuale.
L’istanza può essere presentata a partire dal 6 giugno 2022 fino al 20 giugno 2022, e deve essere presentata all’Agenzia delle entrate, in via telematica, mediante:
- l’applicazione desktop telematico; la trasmissione può essere effettuata, per conto del soggetto richiedente, anche da parte di un intermediario delegato al servizio del “Cassetto fiscale” dell'Agenzia delle entrate o al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” del portale “Fatture e Corrispettivi” oppure appositamente delegato con autodichiarazione nel presente modello. Attraverso questa modalità è possibile inviare fino a 500 istanze con un’unica fornitura;
- il servizio web, disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito dell’Agenzia delle entrate, direttamente, da parte dei soggetti richiedenti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia o da parte di un intermediario delegato al servizio “Cassetto fiscale” o al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici”.
-
Modello IPEA scomputo perdite
Modello IPEA e relative istruzioni per l’istanza di computo in diminuzione delle perdite pregresse dai maggiori imponibili nell’ambito dell’attività di accertamento, ai sensi dell’articolo 42, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e conseguenti adempimenti dell’ufficio competente.
Con questo modello possono essere richieste in diminuzione dei maggiori imponibili accertati le perdite pregresse "disponibili", cioè quelle utilizzabili alla data di chiusura del periodo d’imposta oggetto di rettifica e che, al momento della presentazione dell’istanza IPEA, non siano state già utilizzate in abbattimento di redditi dichiarati o accertati.
Il contribuente può scomputare le perdite "pregresse" dal maggior imponibile accertato presentando apposita istanza.
Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 12 ottobre 2016 individua: l’ambito di applicazione, i contenuti, le modalità e i termini di presentazione dell’istanza di computo in diminuzione delle perdite. Il modello Ipea deve essere trasmesso esclusivamente per via telematica direttamente dai contribuenti utilizzando i servizi online o tramite gli intermediari. Per la compilazione dell’istanza, l’Agenzia rende disponibile il relativo software di compilazione.
Il Modello deve essere presentato nei termini sopra indicati esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite incaricati abilitati di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.
-
Modello IPEC scomputo perdite – Società consolidanti
Istanza di scomputo delle perdite dai maggiori imponibili derivanti dall’attività di accertamento nei confronti delle società consolidanti (Modello IPEC)
Le società consolidanti possono chiedere lo scomputo delle perdite dai maggiori imponibili derivanti da un accertamento fiscale, come stabilito dall’articolo 40-bis, comma 3 del d.P.R. n. 600 del 1973 o nell’ambito dell’adesione ai sensi dell’articolo 9-bis, comma 2, del d.lgs. n. 218 del 1997
Le disposizioni sui controlli del consolidato prevedono l’emissione di un unico atto per la consolidata e la consolidante, entrambe responsabili per la pretesa tributaria.
Per l’istanza di scomputo delle perdite è necessario utilizzare un apposito modello (modello Ipec) approvato, con le relative istruzioni, con il Provvedimento del 20 ottobre 2014, che individua: l’ambito di applicazione, i contenuti, le modalità e i termini di presentazione dell’istanza. Il modello IPEC deve essere trasmesso – esclusivamente per via telematica – direttamente dai contribuenti utilizzando i servizi online o tramite gli intermediari. Per la compilazione dell’istanza, l’Agenzia rende disponibile il relativo software di compilazione.
Con questo modello possono essere richieste in diminuzione dei maggiori imponibili accertati le perdite pregresse “disponibili”, cioè quelle utilizzabili alla data di chiusura del periodo d’imposta oggetto di rettifica e che, al momento della presentazione dell’istanza IPEC, non siano state già utilizzate in abbattimento di redditi dichiarati o accertati.
Il modello deve essere presentato dalla società consolidante, che può scegliere come e nei confronti di quali società controllate utilizzare le perdite del consolidato nell’ambito dell’accertamento ordinario oppure nell’accertamento con adesione.
-
Bonus mobilità sostenibile – Modello e istruzioni
Istanza per il riconoscimento del credito d’imposta per le spese sostenute per l’acquisto di mezzi e servizi di mobilità sostenibile e relative istruzioni di compilazione.
L’articolo 44, comma 1-septies del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ha previsto un credito d’imposta nella misura massima di 750 euro, per le spese sostenute dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020 per l’acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile.
Il credito d’imposta è riconosciuto, nel limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2020, alle persone fisiche che, dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020, consegnano per la rottamazione, contestualmente all’acquisto di un veicolo, anche usato, con emissioni di CO2 comprese tra 0 e 110 g/km, un secondo veicolo di categoria M1 rientrante tra quelli previsti dal comma 1032 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.Il credito d’imposta riconosciuto potrà essere utilizzato unicamente nella dichiarazione dei redditi, in diminuzione delle imposte dovute, e fruito non oltre il periodo d’imposta 2022.
L’istanza deve essere presentata all’Agenzia delle entrate, in via telematica, utilizzando il presente modello, direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario mediante:
- il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate;
- i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche.
L’istanza può essere presentata dal 13 aprile 2022 al 13 maggio 2022.
-
Contributo perequativo – Modello e istruzioni
Approvato il modello con relative istruzioni, con il Provvedimento dell'Agenzia del 29.11.2021 n. 336196, per la presentazione della domanda per il riconoscimento del Contributo a fondo perduto perequativo (art. 1 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 Sostegni bis).
L’istanza può essere presentata:
- a partire dal 29 novembre 2021 e non oltre il 28 dicembre 2021, nel caso in cui l’istanza sia presentata tramite l’applicazione desktop telematico;
- a partire dal 30 novembre 2021 e non oltre il 28 dicembre 2021, nel caso in cui l’istanza sia presentata tramite il servizio web,
all’Agenzia delle entrate, in via telematica, utilizzando il presente modello.
La trasmissione telematica dei dati contenuti nell’istanza può essere eseguita mediante:
- l’applicazione desktop telematico e può essere effettuata, per conto del soggetto richiedente, anche da parte di un intermediario delegato al servizio del “Cassetto fiscale” dell’Agenzia delle entrate o al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” del portale “Fatture e Corrispettivi” oppure appositamente delegato con autodichiarazione nel presente modello. Attraverso questa modalità è possibile inviare fino a 500 istanze con un’unica fornitura;
- il servizio web, disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito dell’Agenzia delle entrate, direttamente da parte dei soggetti richiedenti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia o da parte di un intermediario delegato al servizio “Cassetto fiscale” o al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici”.
-
Professionisti abilitati – Modelli visto di conformità
In allegato i Fac-simili della comunicazione che i professionisti devono inviare alla alla Direzione regionale competente e della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale, con l'apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni:
- Comunicazione per l’esercizio della facoltà di rilasciare il visto di conformità
- Comunicazione per l’esercizio della facoltà di rilasciare il visto di conformità da utilizzare da parte di professionisti operanti in studi associati
- Comunicazione da utilizzare nell'ipotesi in cui il professionista si avvalga di una società di servizi
- Comunicazione da utilizzare da parte del professionista dipendente di una società di cui all’articolo 2 del decreto 18 febbraio 1999
- Autocertificazione
Per svolgere l'attività di assistenza fiscale, con l'apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali, i professionisti devono presentare una comunicazione alla Direzione regionale competente in base al proprio domicilio fiscale.
La comunicazione deve contenere:- i dati anagrafici, i requisiti professionali, il codice fiscale e la partita Iva
- il domicilio e gli altri luoghi dove viene esercitata l'attività professionale (se il professionista esercita nell'ambito di un'associazione professionale, deve indicare anche i dati dello studio associato, cioè denominazione, codice fiscale e sede)
- la denominazione o la ragione sociale e i dati anagrafici dei soci e dei componenti il consiglio di amministrazione o del collegio sindacale
- la denominazione o la ragione sociale delle società di servizi delle quali il professionista intende avvalersi per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale, con l'indicazione delle specifiche attività da affidare alle stesse.
Alla comunicazione va allegata:
- copia della polizza assicurativa
- dichiarazione di assenza di provvedimenti di sospensione dell'ordine professionale di appartenenza
- dichiarazione di sussistenza di specifici requisiti, ad es. non avere condanne e procedimenti penali pendenti per reati finanziari (compresi i reati tributari); non aver commesso violazioni gravi e ripetute alle norme in materia contributiva e tributaria; non aver fatto parte di società per le quali sono stati emessi provvedimenti di revoca nei cinque anni precedenti (per l'elenco completo consultare la circolare n. 28/E – pdf )
- copia del documento di identità (per le dichiarazioni, rese come sostitutive di certificazioni e di atto notorio).
Eventuali variazioni dei dati, degli elementi e degli altri atti indicati, devono essere comunicati entro 30 giorni dalla data in cui si verificano.