• Definizione agevolata liti pendenti Cassazione Modello

    Modello di domanda con relative istruzioni di compilazione, che deve essere utilizzato da parte dei soggetti che hanno proposto l’atto introduttivo del giudizio di primo grado (o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione) e che intendono definire, ai sensi dell’articolo 5 della legge 31 agosto 2022, n. 130, mediante il versamento delle somme indicate nel medesimo articolo, le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione, per le quali l’Agenzia delle entrate:

    • risulti integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio e il valore delle quali, determinato ai sensi dell’articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sia non superiore a 100.000 euro
    • o risulti soccombente in tutto o in parte in uno dei gradi di merito e il valore delle quali, determinato ai sensi dell’articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sia non superiore a 50.000 euro.

    La domanda deve essere presentata mediante invio PEC, all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell’Ufficio che è parte nel giudizio di merito, a partire dal 16 settembre 2022 (dalla data di entrata in vigore della legge) e fino al 16 gennaio 2023 (considerato che il centoventesimo giorno cade di sabato 14 gennaio 2023), con allegata la copia di un documento di identità del firmatario dell’istanza e la quietanza del versamento effettuato mediante modello F24.

    Le somme dovute per la definizione delle controversie pendenti di cui sopra devono essere versate entro il termine del 16 gennaio 2023 e comunque prima della presentazione della domanda.

    Il modello può essere riprodotto con stampa monocromatica, realizzata in colore nero, mediante l’utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e l’intelligibilità del modello nel tempo. La stampa del modello va effettuata nel rispetto della conformità grafica al modello approvato e della sequenza dei dati.

    In allegato:

    • Provvedimento
    • Modello di domanda per la definizione agevolata
    • Istruzioni per la compilazione

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  • Contributi attività chiuse – Modello e istruzioni

    Approvato il modello con relative istruzioni, con Provvedimento dell'Agenzia del 29.11.2021 n. 336230, per la presentazione delle istanze che potranno essere presentate all’Agenzia delle Entrate in via telematica dal 2 dicembre fino al 21 dicembre 2021, per la richiesta di:

    • un contributo, fino a 25mila euro, per discoteche, sale da ballo e simili che risultavano chiuse al 23 luglio 2021
    • e un secondo contributo, con tetto a 12mila euro, per tutte le attività operative in diversi settori (dallo svago al benessere, dallo sport all’intrattenimento) rimaste chiuse per almeno 100 giorni tra il 1° gennaio e il 25 luglio 2021.

    I contributi riconosciuti verranno accreditati direttamente sul conto corrente indicato nell’istanza.

     

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  • Tax credit rimanenze Tessile Moda e Accessori – Modello

    Modello con le relative istruzioni per la fruizione del credito d’imposta, previsto dall’articolo 48-bis del decreto “Rilancio”, a favore degli esercenti dei settori tessile, della moda e degli accessori, che hanno registrato rimanenze finali di magazzino superiori rispetto ai periodi ante-pandemia, a causa del lockdown delle attività determinato dall’emergenza da Covid-19.

    Modello e istruzioni aggiornati il 6 maggio 2022 in allegato anche i motivi dell'aggiornamento

    Il 10 maggio 2022, si apre il secondo canale telematico per l’invio delle domande con cui gli operatori del settore tessile, moda, calzature e pelletteria possono richiedere il credito d’imposta calcolato sulle rimanenze di magazzino introdotto dal Dl Rilancio (Dl n. 34/2020).

    l credito d’imposta è riconosciuto sull’aumento delle rimanenze di magazzino limitatamente al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020) e a quello in corso al 31 dicembre 2021.

    Il credito d'imposta è riconosciuto, per l'esercizio in corso al 31 dicembre 2021, anche alle imprese operanti nel settore del commercio dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria che svolgono attività identificate dai seguenti codici della classificazione delle attività economiche ATECO 2007: 47.51, 47.71, 47.72 (articolo 3, comma 3, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25).

    Il presente modello deve essere utilizzato per comunicare all’Agenzia delle entrate l’incremento del valore delle rimanenze finali di magazzino rispetto alla media del triennio precedente che dà diritto al credito d’imposta, al fine di consentire l’individuazione della quota effettivamente fruibile dello stesso, in proporzione alle risorse disponibili.

    La comunicazione deve essere presentata all’Agenzia delle entrate, in via telematica, utilizzando il presente modello, direttamente dal beneficiario o tramite un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni.

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  • Contributo fondo perduto mense – Modello e istruzioni

    Modello e istruzioni di compilazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto per i servizi della ristorazione collettiva previsto dall’articolo 43-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

    Possono accedere al contributo di cui alla presente istanza le imprese che svolgono servizi di ristorazione definiti da un contratto con un committente, pubblico o privato, per la ristorazione non occasionale di una comunità delimitata e definita (a titolo esemplificativo, scuole, università, uffici, caserme e strutture ospedaliere, assistenziali, socio-sanitarie e detentive), la cui attività prevalente o secondaria alla data del 31 dicembre 2020 – comunicata con il modello AA7 o AA9 all’Agenzia delle entrate – è individuata dai codici Ateco 2007:

    • 56.29.10 “Mense”
    • 56.29.20 “Catering continuativo su base contrattuale.

    L’istanza può essere presentata a partire dal 6 giugno 2022 fino al 20 giugno 2022, e deve essere presentata all’Agenzia delle entrate, in via telematica, mediante:

    • l’applicazione desktop telematico; la trasmissione può essere effettuata, per conto del soggetto richiedente, anche da parte di un intermediario delegato al servizio del “Cassetto fiscale” dell'Agenzia delle entrate o al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” del portale “Fatture e Corrispettivi” oppure appositamente delegato con autodichiarazione nel presente modello. Attraverso questa modalità è possibile inviare fino a 500 istanze con un’unica fornitura;
    • il servizio web, disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito dell’Agenzia delle entrate, direttamente, da parte dei soggetti richiedenti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia o da parte di un intermediario delegato al servizio “Cassetto fiscale” o al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici”.

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  • Modello IPEA scomputo perdite

    Modello IPEA e relative istruzioni per l’istanza di computo in diminuzione delle perdite pregresse dai maggiori imponibili nell’ambito dell’attività di accertamento, ai sensi dell’articolo 42, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e conseguenti adempimenti dell’ufficio competente.

    Con questo modello possono essere richieste in diminuzione dei maggiori imponibili accertati le perdite pregresse "disponibili", cioè quelle utilizzabili alla data di chiusura del periodo d’imposta oggetto di rettifica e che, al momento della presentazione dell’istanza IPEA, non siano state già utilizzate in abbattimento di redditi dichiarati o accertati.

    Il contribuente può scomputare le perdite "pregresse" dal maggior imponibile accertato presentando apposita istanza.

    Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 12 ottobre 2016 individua: l’ambito di applicazione, i contenuti, le modalità e i termini di presentazione dell’istanza di computo in diminuzione delle perdite. Il modello Ipea deve essere trasmesso esclusivamente per via telematica direttamente dai contribuenti utilizzando i servizi online o tramite gli intermediari. Per la compilazione dell’istanza, l’Agenzia rende disponibile il relativo software di compilazione.

    Il Modello deve essere presentato nei termini sopra indicati esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite incaricati abilitati di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.

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  • Modello IPEC scomputo perdite – Società consolidanti

    Istanza di scomputo delle perdite dai maggiori imponibili derivanti dall’attività di accertamento nei confronti delle società consolidanti (Modello IPEC)

    Le società consolidanti possono chiedere lo scomputo delle perdite dai maggiori imponibili derivanti da un accertamento fiscale, come stabilito dall’articolo 40-bis, comma 3 del d.P.R. n. 600 del 1973 o nell’ambito dell’adesione ai sensi dell’articolo 9-bis, comma 2, del d.lgs. n. 218 del 1997

    Le disposizioni sui controlli del consolidato prevedono l’emissione di un unico atto per la consolidata e la consolidante, entrambe responsabili per la pretesa tributaria.

    Per l’istanza di scomputo delle perdite è necessario utilizzare un apposito modello (modello Ipec) approvato, con le relative istruzioni, con il Provvedimento del 20 ottobre 2014, che individua: l’ambito di applicazione, i contenuti, le modalità e i termini di presentazione dell’istanza. Il modello IPEC deve essere trasmesso – esclusivamente per via telematica – direttamente dai contribuenti utilizzando i servizi online o tramite gli intermediari. Per la compilazione dell’istanza, l’Agenzia rende disponibile il relativo software di compilazione.

    Con questo modello possono essere richieste in diminuzione dei maggiori imponibili accertati le perdite pregresse “disponibili”, cioè quelle utilizzabili alla data di chiusura del periodo d’imposta oggetto di rettifica e che, al momento della presentazione dell’istanza IPEC, non siano state già utilizzate in abbattimento di redditi dichiarati o accertati.

    Il modello deve essere presentato dalla società consolidante, che può scegliere come e nei confronti di quali società controllate utilizzare le perdite del consolidato nell’ambito dell’accertamento ordinario oppure nell’accertamento con adesione.

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