-
Modello IPEC scomputo perdite – Società consolidanti
Istanza di scomputo delle perdite dai maggiori imponibili derivanti dall’attività di accertamento nei confronti delle società consolidanti (Modello IPEC)
Le società consolidanti possono chiedere lo scomputo delle perdite dai maggiori imponibili derivanti da un accertamento fiscale, come stabilito dall’articolo 40-bis, comma 3 del d.P.R. n. 600 del 1973 o nell’ambito dell’adesione ai sensi dell’articolo 9-bis, comma 2, del d.lgs. n. 218 del 1997
Le disposizioni sui controlli del consolidato prevedono l’emissione di un unico atto per la consolidata e la consolidante, entrambe responsabili per la pretesa tributaria.
Per l’istanza di scomputo delle perdite è necessario utilizzare un apposito modello (modello Ipec) approvato, con le relative istruzioni, con il Provvedimento del 20 ottobre 2014, che individua: l’ambito di applicazione, i contenuti, le modalità e i termini di presentazione dell’istanza. Il modello IPEC deve essere trasmesso – esclusivamente per via telematica – direttamente dai contribuenti utilizzando i servizi online o tramite gli intermediari. Per la compilazione dell’istanza, l’Agenzia rende disponibile il relativo software di compilazione.
Con questo modello possono essere richieste in diminuzione dei maggiori imponibili accertati le perdite pregresse “disponibili”, cioè quelle utilizzabili alla data di chiusura del periodo d’imposta oggetto di rettifica e che, al momento della presentazione dell’istanza IPEC, non siano state già utilizzate in abbattimento di redditi dichiarati o accertati.
Il modello deve essere presentato dalla società consolidante, che può scegliere come e nei confronti di quali società controllate utilizzare le perdite del consolidato nell’ambito dell’accertamento ordinario oppure nell’accertamento con adesione.
-
Bonus edilizi e Superbonus – Modello cessione o sconto
Nuovo modello e istruzioni, per la comunicazione delle opzioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura relative alle detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica.
I contribuenti potranno utilizzare il nuovo modello dal 4 febbraio 2022, per comunicare le opzioni di cessione o sconto in fattura relative ai bonus edilizi alla luce delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2022 (legge n. 234/2021) e del decreto Sostegni Ter (Dl n. 4/2022), il nuovo modello potrà essere utilizzato per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10mila euro e per i lavori in edilizia libera, senza necessità del visto di conformità.
Il nuovo modello è stato approvato con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 03.02.2022 n. 35873, che recepisce le modifiche introdotte dalla legge del 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022) e dall’articolo 28 del DL n. 4/2022, e sostituisce il provvedimento dell'08.08.2020, come modificato dal provvedimento del 12.11.2021, ridefinendo le modalità e i termini per l’esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti per gli interventi.
In allegato:
- Provvedimento del 03.02.2022 n. 35873
- Istruzioni per la compilazione
- Modello di opzione
- Specifiche tecniche
La comunicazione dell’opzione, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari sia per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici, deve essere presentata all’Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica, utilizzando il presente modello, mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate oppure mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate.
La comunicazione deve essere inviata entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese per cui viene esercitata l’opzione. La comunicazione della cessione del credito relativa alle rate di detrazione non fruite deve essere inviata entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione.
Per le spese sostenute nel 2021, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, la Comunicazione deve essere trasmessa entro il 7 aprile 2022
L’articolo 121 del DL n. 34/2020 da ultimo modificato dalla Legge di Bilancio 2022 (234/2021), riconosce ai soggetti che hanno sostenuto, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, di efficienza energetica, di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine di ricarica, nonché a coloro che, nell’anno 2025, sostengono spese per gli interventi di cui all’articolo 119 del medesimo Decreto, la facoltà di optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, alternativamente per:
- un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati. Il fornitore recupera il contributo anticipato sotto forma di credito d'imposta di importo pari alla detrazione spettante;
- la cessione di un credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
L’articolo 119 del Decreto, in presenza di determinate condizioni, ha incrementato l’aliquota della detrazione spettante per le spese sostenute nei periodi o per gli anni indicati nel medesimo articolo 119, a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (cd. Superbonus). Anche per gli interventi che danno diritto al Superbonus è prevista la possibilità di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (cd. sconto in fattura) o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.
Trattandosi di una normativa di particolare favore, in aggiunta agli adempimenti ordinariamente previsti per le predette detrazioni, ai fini dell’esercizio dell’opzione, il contribuente deve acquisire anche:
- il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) nonché dai CAF;
- l’asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
L’articolo 121, comma 1-ter, prevede che per tutti gli interventi elencati al comma 2 del medesimo articolo, in caso di opzione per la cessione del credito o per lo sconto, il contribuente deve acquisire il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) nonché dai CAF e l'asseverazione sulla congruità delle spese sostenute rilasciata da tecnici abilitati. Con riferimento alle comunicazioni trasmesse all’Agenzia delle entrate a decorrere dal 1° gennaio 2022, il visto di conformità e l'asseverazione sulla congruità delle spese non sono obbligatorie nel caso di opere classificate come attività di edilizia libera ai sensi dell'articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018 o della normativa regionale, o per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell'edificio, fatta eccezione per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n.160 (di seguito “Bonus Facciate”).
-
Bonus mobilità sostenibile – Modello e istruzioni
Istanza per il riconoscimento del credito d’imposta per le spese sostenute per l’acquisto di mezzi e servizi di mobilità sostenibile e relative istruzioni di compilazione.
L’articolo 44, comma 1-septies del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ha previsto un credito d’imposta nella misura massima di 750 euro, per le spese sostenute dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020 per l’acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile.
Il credito d’imposta è riconosciuto, nel limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2020, alle persone fisiche che, dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020, consegnano per la rottamazione, contestualmente all’acquisto di un veicolo, anche usato, con emissioni di CO2 comprese tra 0 e 110 g/km, un secondo veicolo di categoria M1 rientrante tra quelli previsti dal comma 1032 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.Il credito d’imposta riconosciuto potrà essere utilizzato unicamente nella dichiarazione dei redditi, in diminuzione delle imposte dovute, e fruito non oltre il periodo d’imposta 2022.
L’istanza deve essere presentata all’Agenzia delle entrate, in via telematica, utilizzando il presente modello, direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario mediante:
- il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate;
- i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche.
L’istanza può essere presentata dal 13 aprile 2022 al 13 maggio 2022.
-
Contributo perequativo – Modello e istruzioni
Approvato il modello con relative istruzioni, con il Provvedimento dell'Agenzia del 29.11.2021 n. 336196, per la presentazione della domanda per il riconoscimento del Contributo a fondo perduto perequativo (art. 1 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 Sostegni bis).
L’istanza può essere presentata:
- a partire dal 29 novembre 2021 e non oltre il 28 dicembre 2021, nel caso in cui l’istanza sia presentata tramite l’applicazione desktop telematico;
- a partire dal 30 novembre 2021 e non oltre il 28 dicembre 2021, nel caso in cui l’istanza sia presentata tramite il servizio web,
all’Agenzia delle entrate, in via telematica, utilizzando il presente modello.
La trasmissione telematica dei dati contenuti nell’istanza può essere eseguita mediante:
- l’applicazione desktop telematico e può essere effettuata, per conto del soggetto richiedente, anche da parte di un intermediario delegato al servizio del “Cassetto fiscale” dell’Agenzia delle entrate o al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” del portale “Fatture e Corrispettivi” oppure appositamente delegato con autodichiarazione nel presente modello. Attraverso questa modalità è possibile inviare fino a 500 istanze con un’unica fornitura;
- il servizio web, disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito dell’Agenzia delle entrate, direttamente da parte dei soggetti richiedenti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia o da parte di un intermediario delegato al servizio “Cassetto fiscale” o al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici”.
-
Professionisti abilitati – Modelli visto di conformità
In allegato i Fac-simili della comunicazione che i professionisti devono inviare alla alla Direzione regionale competente e della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale, con l'apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni:
- Comunicazione per l’esercizio della facoltà di rilasciare il visto di conformità
- Comunicazione per l’esercizio della facoltà di rilasciare il visto di conformità da utilizzare da parte di professionisti operanti in studi associati
- Comunicazione da utilizzare nell'ipotesi in cui il professionista si avvalga di una società di servizi
- Comunicazione da utilizzare da parte del professionista dipendente di una società di cui all’articolo 2 del decreto 18 febbraio 1999
- Autocertificazione
Per svolgere l'attività di assistenza fiscale, con l'apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali, i professionisti devono presentare una comunicazione alla Direzione regionale competente in base al proprio domicilio fiscale.
La comunicazione deve contenere:- i dati anagrafici, i requisiti professionali, il codice fiscale e la partita Iva
- il domicilio e gli altri luoghi dove viene esercitata l'attività professionale (se il professionista esercita nell'ambito di un'associazione professionale, deve indicare anche i dati dello studio associato, cioè denominazione, codice fiscale e sede)
- la denominazione o la ragione sociale e i dati anagrafici dei soci e dei componenti il consiglio di amministrazione o del collegio sindacale
- la denominazione o la ragione sociale delle società di servizi delle quali il professionista intende avvalersi per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale, con l'indicazione delle specifiche attività da affidare alle stesse.
Alla comunicazione va allegata:
- copia della polizza assicurativa
- dichiarazione di assenza di provvedimenti di sospensione dell'ordine professionale di appartenenza
- dichiarazione di sussistenza di specifici requisiti, ad es. non avere condanne e procedimenti penali pendenti per reati finanziari (compresi i reati tributari); non aver commesso violazioni gravi e ripetute alle norme in materia contributiva e tributaria; non aver fatto parte di società per le quali sono stati emessi provvedimenti di revoca nei cinque anni precedenti (per l'elenco completo consultare la circolare n. 28/E – pdf )
- copia del documento di identità (per le dichiarazioni, rese come sostitutive di certificazioni e di atto notorio).
Eventuali variazioni dei dati, degli elementi e degli altri atti indicati, devono essere comunicati entro 30 giorni dalla data in cui si verificano.
-
Contributo Start up Decreto Sostegni – Modello
Modello e istruzioni di compilazione per la richiesta del “contributo start-up” (introdotto dalla legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69 del Decreto Sostegni n. 41/2021) a favore dei soggetti titolari di reddito d’impresa che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, la cui attività d’impresa, in base alle risultanze del registro delle imprese tenuto presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, è iniziata nel corso del 2019.
L’istanza deve essere presentata all’Agenzia delle entrate, in via telematica, utilizzando il presente modello, mediante un servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle entrate, dal 9 novembre 2021 al 9 dicembre 2021.
-
Credito imposta impianti pubblicitari – Modello
L’art. 67-bis, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ha istituito un credito d’imposta, nel limite di spesa di 20 milioni di euro, in favore dei titolari di impianti pubblicitari privati o concessi a soggetti privati, destinati all’affissione di manifesti e ad analoghe installazioni pubblicitarie di natura commerciale, anche attraverso pannelli luminosi o proiezioni di immagini, comunque diverse dalle insegne di esercizio, come definite dall’art. 47, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. Il credito d’imposta è attribuito in misura proporzionale all’importo dovuto dai predetti soggetti, nell’anno 2021, a titolo di canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui all’art. 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per la diffusione di messaggi pubblicitari per un periodo non superiore a sei mesi.
il presente modello deve essere utilizzato per comunicare all’Agenzia delle entrate l’importo dovuto a titolo di canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui all’art. 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al fine di consentire l’individuazione della quota effettivamente fruibile del credito d’imposta, nei limiti delle risorse disponibili.
La comunicazione deve essere presentata all’Agenzia delle entrate, in via telematica, utilizzando il presente modello, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche.
La comunicazione è presentata dal 10 febbraio 2022 al 10 marzo 2022.