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ISA 2025 Indici sintetici di affidabilità – Servizi
La modulistica ISA per il periodo d’imposta 2024 è stata approvata con il Provvedimento dell'Agenzia del 17.03.2025 n. 131055, con il quale sono stati approvati n. 172 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli stessi, da utilizzare per il periodo di imposta 2024.
Approvato anche un sistema di importazione dei dati degli indici sintetici di affidabilità fiscale ai fini della semplificazione del relativo adempimento dichiarativo.
Sono approvati, unitamente alle relative istruzioni, costituite da una Parte Generale, comune a tutti i modelli, da parti specifiche per ciascun modello e da parti relative ai quadri A, F e H, comuni ai modelli che ne prevedono il richiamo nelle relative istruzioni specifiche – i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, che sono parte integrante dei modelli della dichiarazione dei redditi.
Tali modelli devono essere presentati dai contribuenti che nel periodo d’imposta 2024 hanno esercitato, in via prevalente, una delle attività economiche del settore dell’agricoltura, delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio per le quali risultano approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale indicati nella Tabella 1 allegata alle Istruzioni Parte Generale e che sono tenuti all’applicazione degli stessi, ovvero che, ancorché esclusi dall’applicazione degli indici, sono comunque tenuti alla presentazione dei modelli, in quanto:
- esercitano due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’indice sintetico di affidabilità fiscale, relativo all’attività prevalente, superi il 30 per cento dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati;
- svolgono attività d’impresa, arte o professione e partecipano a un gruppo IVA di cui al Titolo V-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
Al solo fine di acquisire le informazioni utili alla elaborazione dei relativi indici sintetici di affidabilità fiscale, i contribuenti che, nel periodo d’imposta 2024, hanno dichiarato redditi d’impresa derivanti dall’esercizio in via prevalente di una delle seguenti attività economiche:
- Attività di ingegneria, codice attività 71.12.10;
- Attività di commercialisti, codice attività 69.20.01;
- Attività di esperti contabili, codice attività 69.20.03;
- Attività di consulenti del lavoro, codice attività 69.20.04;
- Progettazione, pianificazione e supervisione di scavi archeologici, codice attività 71.11.01;
- Attività di architettura n.c.a., codice attività 71.11.09;
- Servizi veterinari, codice attività 75.00.00;
- Attività legali e giuridiche, codice attività 69.10.10,
devono compilare uno dei seguenti modelli approvati con il presente provvedimento:
- DK02U – Attività degli studi di ingegneria, per l’attività di cui alla lettera a);
- DK05U – Servizi forniti da dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro, per le attività di cui alle lettere da b) a d);
- DK18U – Attività degli studi di architettura, per le attività di alle lettere e) e f);
- DK22U – Servizi veterinari, per l’attività di cui alla lettera g);
- DK04U – Attività degli studi legali, per l’attività di cui alla lettera h).
In allegato:
- Modelli e istruzioni Servizi
- Istruzioni – Parte generale
- Istruzioni Quadro A
- Istruzioni Quadro F
- Istruzioni Quadro H
- Provvedimento dell'Agenzia del 17.03.2025 n. 131055
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ISA 2025 Indici sintetici di affidabilità – Manifatture
La modulistica ISA per il periodo d’imposta 2024 è stata approvata con il Provvedimento dell'Agenzia del 17.03.2025 n. 131055, con il quale sono stati approvati n. 172 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli stessi, da utilizzare per il periodo di imposta 2024.
Approvato anche un sistema di importazione dei dati degli indici sintetici di affidabilità fiscale ai fini della semplificazione del relativo adempimento dichiarativo.
Sono approvati, unitamente alle relative istruzioni, costituite da una Parte Generale, comune a tutti i modelli, da parti specifiche per ciascun modello e da parti relative ai quadri A, F e H, comuni ai modelli che ne prevedono il richiamo nelle relative istruzioni specifiche – i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, che sono parte integrante dei modelli della dichiarazione dei redditi.
Tali modelli devono essere presentati dai contribuenti che nel periodo d’imposta 2024 hanno esercitato, in via prevalente, una delle attività economiche del settore dell’agricoltura, delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio per le quali risultano approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale indicati nella Tabella 1 allegata alle Istruzioni Parte Generale e che sono tenuti all’applicazione degli stessi, ovvero che, ancorché esclusi dall’applicazione degli indici, sono comunque tenuti alla presentazione dei modelli, in quanto:
- esercitano due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’indice sintetico di affidabilità fiscale, relativo all’attività prevalente, superi il 30 per cento dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati;
- svolgono attività d’impresa, arte o professione e partecipano a un gruppo IVA di cui al Titolo V-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
Al solo fine di acquisire le informazioni utili alla elaborazione dei relativi indici sintetici di affidabilità fiscale, i contribuenti che, nel periodo d’imposta 2024, hanno dichiarato redditi d’impresa derivanti dall’esercizio in via prevalente di una delle seguenti attività economiche:
- Attività di ingegneria, codice attività 71.12.10;
- Attività di commercialisti, codice attività 69.20.01;
- Attività di esperti contabili, codice attività 69.20.03;
- Attività di consulenti del lavoro, codice attività 69.20.04;
- Progettazione, pianificazione e supervisione di scavi archeologici, codice attività 71.11.01;
- Attività di architettura n.c.a., codice attività 71.11.09;
- Servizi veterinari, codice attività 75.00.00;
- Attività legali e giuridiche, codice attività 69.10.10,
devono compilare uno dei seguenti modelli approvati con il presente provvedimento:
- DK02U – Attività degli studi di ingegneria, per l’attività di cui alla lettera a);
- DK05U – Servizi forniti da dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro, per le attività di cui alle lettere da b) a d);
- DK18U – Attività degli studi di architettura, per le attività di alle lettere e) e f);
- DK22U – Servizi veterinari, per l’attività di cui alla lettera g);
- DK04U – Attività degli studi legali, per l’attività di cui alla lettera h).
In allegato:
- Modelli e istruzioni Manifatture
- Istruzioni – Parte generale
- Istruzioni Quadro A
- Istruzioni Quadro F
- Istruzioni Quadro H
- Provvedimento dell'Agenzia del 17.03.2025 n. 131055
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Irap 2025 – Modello e Istruzioni
Approvato con Provvedimento del 14.03.2025 n. 127533, il modello di dichiarazione "Irap 2025" con le relative istruzioni, da utilizzare per la dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap) per l'anno 2024.
In allegato:
- Modello Irap 2025
- Istruzioni per la compilazione
- Specifiche tecniche
- Specifiche tecniche Xsd – zip
- Provvedimento del 14.03.2025
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Dichiarazione 730/2025 – Modello e istruzioni
Con Provvedimento del 10 marzo 2025 sono stati approvati unitamente alle relative istruzioni, i seguenti modelli:
- 730/2025, relativo alla dichiarazione semplificata agli effetti delle imposte sulreddito delle persone fisiche che i contribuenti, ove si avvalgano dell’assistenza fiscale, devono presentare nell’anno 2025, per i redditi prodotti nell’anno 2024;
- 730-1, concernente le scelte per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF;
- 730-2 per il sostituto d’imposta e 730-2 per il CAF e per il professionista abilitato, che contengono la ricevuta dell’avvenuta consegna della dichiarazione da parte del contribuente;
- 730-3, relativo al prospetto di liquidazione riguardante l’assistenza fiscale prestata;
- 730-4 e 730-4 integrativo, concernenti la comunicazione, la bolla di consegna e la ricevuta del risultato contabile al sostituto d’imposta;
- bolla per la consegna dei modelli 730 e/o 730-1 (Allegato 1).
Il 730 ordinario si presenta entro il 30 settembre al Caf o al professionista abilitato o al sostituto d’imposta. I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.
In allegato:
- Modello 730
- Istruzioni per la compilazione
- Allegato 1 – Bolla di consegna
- Allegato 2 – Busta
- Allegato 3 – Obblighi di riservatezza
- Provvedimento AdE del 10.03.2025 n. 114763
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Modello 770/2025 – Modello e istruzioni
L’Agenzia delle entrate, con il Provvedimento del 24 febbraio 2025 n. 75896, ha approvato il modello 770/2025, relativo all’anno di imposta 2024, con le relative istruzioni per la compilazione, da utilizzare per comunicare i dati relativi alle
ritenute operate nell’anno 2024 ed i relativi versamenti, nonché le ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale od operazioni di natura finanziaria ed i versamenti effettuati dai sostituti d’imposta.Il modello 770/2025 è altresì utilizzato per l’indicazione delle compensazioni operate nonché per l’indicazione dei crediti d’imposta utilizzati e dei dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi.
In allegato:
- Modello 770/2025
- Modello 770/2025 istruzioni
- Provvedimento del 24.02.2025
- Allegato A specifiche tecniche
La dichiarazione dei sostituti d’imposta, Mod. 770/2025, deve essere presentata in via telematica entro il 31 ottobre 2025, come previsto dal comma 4bis dell’art. 4 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 esclusivamente per via telematica:
- direttamente dal sostituto d’imposta;
- tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modi-ficazioni;
- tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato);
- tramite società appartenenti al gruppo
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Dichiarazione di successione e voltura – Modello
Modello di dichiarazione di successione e domanda di volture catastali, con relative istruzioni.
Aggiornato con Provvedimento del 13 febbraio 2025 n. 47335 che tiene conto delle novità previste a partire dal 1° gennaio 2025 (decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139).
La dichiarazione deve essere presentata entro dodici mesi dalla data del decesso e va presentata esclusivamente in via telematica tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate:
- direttamente dal dichiarante;
- dagli intermediari abilitati, come ad esempio professionisti e Caf.
La trasmissione telematica del modello di dichiarazione può essere effettuata dal singolo contribuente anche per il tramite di un ufficio dell’Agenzia delle entrate.
L’Agenzia delle entrate rende disponibile sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it un programma software gratuito per la compilazione e l’invio telematico della dichiarazione, nonché per la sola compilazione e stampa della stessa qualora, per la sua trasmissione, il contribuente intende avvalersi dell’ufficio dell’Agenzia delle entrate.ATTENZIONE: La presentazione cartacea del modello (conforme a quello approvato) è consentita in via eccezionale unicamente ai residenti all’estero, se impossibilitati alla trasmissione telematica. Il modello deve essere inviato all’ufficio incaricato della lavorazione, tramite raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione e si considera presentato il giorno in cuiviene consegnato all’ufficio postale.
- Se la residenza del defunto è all’estero (o non è nota), ed egli non ha mai risieduto in Italia, l’ufficio di riferimento per la lavorazione della dichiarazione è l’ufficio territoriale di Roma 6 – Eur – Torrino, della Direzione provinciale II di Roma.
- Se il defunto ha risieduto in Italia, prima di risiedere all’estero, l’ufficio di riferimento per la lavorazione della dichiarazione è quello individuato presso la Direzione provinciale competente in relazione all’ultima residenza nota in Italia.
In allegato:
- Provvedimento del 13 febbraio 2025
- Modello Successione
- Istruzioni per la compilazione – Fascicolo 1
- Istruzioni per la compilazione – Fascicolo 2
- Specifiche tecniche (in formato XML) – zip
- Specifiche tecniche (in formato PDF) – pdf
- Allegato 1 – Elenco delle modifiche alle istruzioni per la compilazione della dichiarazione di successione e domanda di volture catastali e al relativo modello dichiarativo
- Allegato 2 – Elenco delle modifiche alle specifiche tecniche per la trasmissione telematica del Modello di dichiarazione di successione e domanda di volture catastali
Attenzione: si dovrà continuare a utilizzare il modello 4 (Dichiarazione di successione – Modello 4) per le successioni aperte prima del 3 ottobre 2006 o per apportare modifiche o sostituire dichiarazioni già presentate con questo modello.
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Dichiarazione IVA 2025 – Modello e istruzioni
L’Agenzia delle entrate, con Provvedimento del 15 gennaio 2025 n. 9491, ha approvato i modelli di dichiarazione IVA/2025 concernenti l’anno 2024, con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2025 ai fini Iva.
Il modello di dichiarazione annuale IVA base 2025, concernente l’anno d’imposta 2024, è una versione semplificata del modello di dichiarazione annuale IVA/2025 e può essere utilizzato, in alternativa al predetto modello.
In base all’art. 8 del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, la dichiarazione IVA, relativa all’anno 2024 deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2025.
In Allegato:
- Modello Iva 2025
- Istruzioni per la compilazione Iva
- Modello Iva base 2025
- Istruzioni per la compilazione Iva base
- Provvedimento del 15 gennaio 2025 n. 9491