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Iva Anticipazioni in conto fiscale – Modello
Le imprese possono accedere a linee di credito aggiuntive (l’anticipazione dei crediti Iva) messe a disposizione dalle banche che aderiscono a specifici protocolli stipulati con l’Agenzia delle Entrate. Il finanziamento può essere concesso dall’80 al 90% del credito a tassi di interesse agevolati, previa valutazione del merito creditizio da parte della banca erogante.
Per accedere all’anticipazione occorre produrre alla banca l’attestazione di certezza liquidità dei crediti tributari, che viene rilasciata dall’Agenzia delle Entrate – direzione centrale Servizi ai contribuenti. Va inoltre presentata la disposizione irrevocabile di pagamento a favore della banca che concede l’anticipazione.
Per il rilascio dell’attestazione, è necessario presentare tutta la documentazione di rito richiesta per ottenere i rimborsi Iva (polizza fideiussoria, comunicazione delle coordinate bancarie, certificato della Camera di commercio, ecc.) all’ufficio o all’agente di riscossione che ne ha fatto richiesta.Le imprese possono accedere a linee di credito aggiuntive (l’anticipazione dei crediti Iva) messe a disposizione dalle banche che aderiscono a specifici protocolli stipulati con l’Agenzia delle Entrate.
Il finanziamento può essere concesso dall’80 al 90% del credito a tassi di interesse agevolati, previa valutazione del merito creditizio da parte della banca erogante.
Per accedere all’anticipazione occorre produrre alla banca l’attestazione di certezza liquidità dei crediti tributari, che viene rilasciata dall’Agenzia delle entrate – Direzione Centrale Servizi Fiscali. Va inoltre presentata la disposizione irrevocabile di pagamento a favore della banca che concede l’anticipazione.
Per il rilascio dell’attestazione, è necessario presentare tutta la documentazione di rito richiesta per ottenere i rimborsi Iva (polizza fideiussoria, comunicazione delle coordinate bancarie, certificato della Camera di commercio, ecc.) all’ufficio o all’agente di riscossione che ne ha fatto richiesta.
La documentazione non va inviata Direzione Centrale Servizi Fiscali.
L'attestazione per i rimborsi annuali, richiesti con procedura semplificata, può essere rilasciata, per l'importo richiesto nella dichiarazione annuale, non prima del 41° giorno dalla presentazione della dichiarazione. Per l'importo richiesto all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate (sia nel caso di rimborso annuale sia di rimborso infrannuale), l'attestazione può essere rilasciata solo dopo l'emissione della "disposizione di pagamento" da parte dello stesso ufficio.
In allegato:
- Schema di richiesta di attestazione Iva annuale – (da inoltrare via fax al n. 0650544033)
- Schema di richiesta di attestazione Iva trimestrale – (da inoltrare via fax al n. 0650544033)
- Disposizione irrevocabile di pagamento (da far vistare all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate localmente competente e al Concessionario e successivamente prodotta alla Banca di riferimento)
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Richiesta di sospensione legale della riscossione
Con questo modello il Contribuente che ha ricevuto una cartella di pagamento può presentare domanda di sgravio totale o parziale delle somme erroneamente richieste. Questa richiesta non sospende i termini per presentare il ricorso in Commissione tributaria provinciale.
Puoi chiedere direttamente all'Agenzia delle Entrate la sospensione della riscossione degli importi indicati in una cartella, o in ogni altro atto notificato da Agenzia delle entrate-Riscossione (fino al 30 giugno 2017 Equitalia), se le somme richieste dall’ente creditore sono state interessate da:
- pagamento effettuato prima della formazione del ruolo;
- provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore;
- prescrizione o decadenza intervenute prima della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo;
- sospensione amministrativa (dell’ente creditore) o giudiziale;
- sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell’ente creditore, emessa in un giudizio al quale l'Agenzia delle entrate-Riscossione (fino al 30 giugno 2017 Equitalia) non ha preso parte.
Modalità
E' sufficiente compilare il modulo che trovi allo sportello o qui in allegato e spiegare i motivi per cui non devi pagare. Alla richiesta vanno allegati un documento di riconoscimento e tutta la documentazione in tuo possesso, ad esempio la ricevuta che attesta il pagamento già avvenuto, il provvedimento di sgravio o la sentenza a te favorevole. La domanda non è ripetibile e va presentata, a pena di decadenza, entro 60 giorni da quando l’Agenzia delle entrate-Riscossione (fino al 30 giugno 2017 Equitalia) ti ha notificato la cartella o altri atti di riscossione.
La domanda può essere presentata allo sportello dell’Agenzia delle entrate-Riscossione (fino al 30 giugno 2017 Equitalia) oppure on-line con il servizio “Sospensione” (Invia la richiesta on-line).
In alternativa si può la richiesta tramite raccomandata con ricevuta di ritorno ai recapiti che trovi indicati nella cartella oppure via e-mail agli indirizzi indicati nel modulo.
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Richiesta di sospensione della riscossione
Con questo modello il Contribuente che ha presentato ricorso alla Commissione tributaria provinciale può richiedere la sospensione della riscossione delle somme risultanti dalla cartella di pagamento ricevuta (art. 39 Dpr n. 602/1973).
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Modello F24 elementi identificativi (c.d. Elide)
Il modello "F24 Elementi identificativi" deve essere utilizzato, in linea generale, per i versamenti per i quali sono necessarie informazioni che non possono essere riportate nel modello F24 ordinario. Non può essere utilizzato, invece, per effettuare i pagamenti per i quali è prevista la compensazione con crediti.
Con F24 Elide, inoltre, si può versare:
- l’imposta di registro, i tributi speciali e compensi, l’imposta di bollo, le sanzioni e gli interessi relativi alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili. I codici tributo da utilizzare sono stati istituiti con risoluzione n. 14 del 24 gennaio 2014.
- imposte e tasse ipotecarie, tributi speciali catastali e relativi accessori, interessi e sanzioni amministrative, e di ogni altro corrispettivo dovuto agli Uffici Provinciali-Territorio connesso al rilascio di certificati, copie e attestazioni, estrazione dati e riproduzioni cartografiche, nonché alla presentazione di atti di aggiornamento catastali presso gli Uffici medesimi. I codici da utilizzare sono indicati nella risoluzione n 79 del 30 giugno 2017.
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Modello F23 e Istruzioni
Il modello F23 è utilizzato per il versamento di alcune tipologie di imposte, tasse e sanzioni.
In particolare, il modello è utilizzato per il versamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, gestite dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate, dei canoni per concessioni demaniali, nonché per il pagamento di sanzioni inflitte da autorità giudiziarie e amministrative (per esempio, multe e contravvenzioni).Attenzione: dal 1° gennaio 2017, secondo quanto previsto dal provvedimento del 17 marzo 2016, le imposte e i relativi accessori, sanzioni e interessi, dovuti in relazione alla presentazione della dichiarazione di successione, devono essere versati mediante il modello “F24”, secondo le istruzioni fornite con la risoluzione n. 16 del 25 marzo 2016. Con riferimento alle dichiarazioni di successione, il modello F23 deve essere utilizzato se tale modalità di pagamento è stata indicata negli atti emessi dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate con i quali è stato richiesto il versamento delle predette somme.
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Cartella di pagamento – Modello
Approvato con Provvedimento del 14 luglio 2017, il nuovo modello di cartella di pagamento ai sensi dell’art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, relativo ai ruoli consegnati agli Agenti della riscossione a decorrere dal 1 luglio 2017.
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Modello F24 Enti pubblici (Ep)
Il modello contiene le modifiche approvate con provvedimento del 1° dicembre 2015, ovvero al modello F24 Enti pubblici (di seguito F24 EP), nella sezione “DETTAGLIO VERSAMENTO” è inserito il campo “importi a credito compensati”.
Motivazioni
Al fine di favorire la trasparenza e semplificare le operazioni poste in essere dai sostituti d'imposta, l’art. 15 del d.lgs. n. 175/2014 ha previsto che le somme rimborsate ai percipienti a seguito di assistenza fiscale, nonché le eccedenze di versamento di ritenute e imposte sostitutive sono utilizzate dai sostituti d’imposta esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 1997. Considerato che i sostituti d’imposta del settore pubblico utilizzano il modello F24 EP per il pagamento delle ritenute, imposte e contributi, viene aggiunta la colonna “importi a credito compensati” al modello F24 EP, in modo da consentire il recupero in compensazione delle somme rimborsate ai percipienti a seguito di assistenza fiscale, nonché delle eccedenze di versamento di ritenute e imposte sostitutive.
Inoltre, tale innovazione consentirà progressivamente di utilizzare in compensazione, tramite il modello F24 EP, anche gli altri crediti d’imposta maturati dagli enti pubblici.Gli enti pubblici sottoposti ai vincoli del sistema di tesoreria unica dello Stato (enti individuati dalle tabelle A e B allegate alla Legge n. 720/1984 e Amministrazioni centrali dello Stato, titolari di conti presso la tesoreria centrale, compresi quelli che hanno affidato il servizio di liquidazione delle retribuzioni del proprio personale al "Service Personale Tesoro") possono utilizzare il modello “F24 Enti Pubblici” per il pagamento delle ritenute alla fonte, dell'Irap, delle ritenute Irpef e delle relative addizionali regionali e comunali.
Per consentire agli enti pubblici di effettuare i pagamenti per conto di altri soggetti, nei casi di responsabilità solidale per il pagamento di imposte e contributi, il modello di versamento F24 EP che deve essere utilizzato dal 22 ottobre 2011 presenta, nella sezione “Contribuente”, due voci “Dati dell’ente pubblico che effettua il versamento” e “Dati da indicare in caso di pagamenti effettuati per conto di altri soggetti” nonché i campi “versamento effettuato in qualità di” e “per conto di”, nei quali sono indicati, rispettivamente, il codice che identifica a quale titolo l'ente pubblico effettua il pagamento e il codice fiscale del soggetto per conto del quale si effettua il pagamento.
L’utilizzo del modello F24 EP è stato, inoltre, esteso al versamento:
- di tutti i tributi erariali, amministrati dall’Agenzia delle Entrate (articolo 32-ter, commi 1 e 2, Dl 185/2008)
- dei contributi previdenziali e premi assicurativi (decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 12 marzo 2010).
- dell’imposta municipale propria (provvedimento del 25/05/2012)
- dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti all’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (provvedimento del 5/07/2012)
- della Tares – tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (provvedimento del 28/06/2013)
- dei diritti relativi ai titoli di proprietà industriale e delle tasse sulle concessioni governative sui marchi (provvedimento del 20/11/2014)