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Regolarizzazione criptoattività al 31.12.2021 – Modello
Approvato con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 07.08.2023 n. 290480 il Modello e istruzioni per la Regolarizzazione delle cripto-attività possedute al 31 dicembre 2021 (in attuazione dell’articolo 1, commi da 138 a 142 della legge 29 dicembre 2022, n. 197).
L’istanza di regolarizzazione va presentata all’Agenzia delle entrate entro il 30 novembre 2023, utilizzando esclusivamente il presente modello, firmato digitalmente, allegando la quietanza del versamento effettuato mediante modello F24 e la relazione di accompagnamento con la relativa documentazione probatoria, eventualmente redatta secondo lo schema qui allegato (Allegato 3).
Nel caso in cui l’istanza non sia firmata digitalmente, allegare anche le copie dei documenti di identità dei firmatari dell’istanza.
La trasmissione va effettuata tramite invio all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) alla Direzione Regionale territorialmente competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente relativo all’ultimo anno d’imposta interessato dalla procedura.
In allegato:
- Allegato 1 – Modello per l’istanza di regolarizzazione delle cripto-attività e dei relativi redditi
- Allegato 2 – istruzioni per la compilazione del modello per l’istanza di regolarizzazione delle cripto-attività e dei relativi redditi – pdf
- Allegato 3 – Schema per la redazione della relazione di accompagnamento e per la predisposizione della documentazione relativi all’istanza di regolarizzazione delle cripto-attività
- Allegato 4 – Specifiche tecniche per l’invio dell’istanza di regolarizzazione delle cripto-attività con allegata la quietanza del versamento effettuato mediante modello F24 e la relazione di accompagnamento con la relativa documentazione probatoria tramite posta elettronica certificata ed elenco degli indirizzi PEC degli uffici competenti alla ricezione
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Social Bonus erogazioni liberali ETS – Modulistica
Approvata con Decreto del Ministero del Lavoro del 07.07.2023 la modulistica dedicata agli enti del Terzo settore per proporre specifici progetti di recupero, meritevoli di ricevere le erogazioni liberali rientranti nell’agevolazione fiscale conosciuta come "social bonus", nonché quella relativa alla rendicontazione delle spese sostenute dagli enti del Terzo settore con le risorse finanziarie acquisite mediante le erogazioni liberali effettuate a sostegno dei medesimi progetti.
Ricordiamo che il Social Bonus consiste in un credito di imposta pari al 65%, per le erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche, e del 50% per quelle devolute da enti o società.
Sono ammesse al credito d'imposta le erogazioni liberali destinate ed utilizzate per sostenere il recupero delle seguenti categorie di beni assegnati agli enti del Terzo settore:- immobili pubblici inutilizzati;
- beni mobili e immobili confiscati alla criminalita' organizzata, ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
Gli enti del Terzo settore titolari dei progetti di recupero ammessi, devono trasmettere con cadenza trimestrale al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
- l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel trimestre di riferimento a sostegno del progetto
- ed il rendiconto delle spese sostenute con le risorse finanziarie acquisite mediante le erogazioni liberali.
A conclusione dei lavori, gli enti medesimi devono trasmettere il rendiconto finale accompagnato da copia del certificato di collaudo finale di cui all'articolo 23, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, nonche' dalla dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'ente titolare del progetto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la conformita' degli interventi realizzati alla normativa vigente, in forza dei titoli abilitativi in materia edilizia, culturale e paesaggistica con l'indicazione dei relativi estremi.
In allegato:
- Modello istanza di partecipazione (da presentare entro il 15 gennaio, il 15 maggio e il 15 settembre di ciascun anno)
- Modello A1 – dichiarazione di partenariato
- Modello B – dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 del DPR 445/2000
- Cronoprogramma delle attività progettuali
- Rendiconto intermedio
- Rendiconto finale
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Dichiarazione Persone Fisiche 2023 – Modello Redditi PF
Con Provvedimento del 28.02.2023 n. 55597, l'Agenzia ha approvato il modello di dichiarazione “REDDITI 2023–PF”, con le relative istruzioni, che le persone fisiche devono presentare nell’anno 2023, per il periodo d’imposta 2022, ai fini delle imposte sui redditi.
Modello e istruzioni aggiornati al 13 luglio 2023
Il modello è costituito da:
- “Fascicolo 1”, contenente il frontespizio, il prospetto dei familiari a carico ed i quadri RA, RB, RC, CR, RP, LC, RN, RV, DI, RX;
- “Fascicolo 2”, riservato ai contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili, contenente i quadri RH, RL, RM, RT; il quadro RW, concernente il monitoraggio per gli investimenti all’estero e il calcolo delle relative imposte; il quadro RR, concernente la determinazione dei contributi previdenziali; il quadro AC, relativo alla comunicazione degli amministratori dei condomini; la guida alla compilazione del modello “REDDITI 2023–PF” per i soggetti non residenti;
- “Fascicolo 3”, riservato ai contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili, contenente i quadri RE, RF, RG, LM, RD, RS, RQ, RU, FC, CE, NR, ed infine, il quadro TR;
- i modelli da utilizzare per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indicatori sintetici di affidabilità fiscale, che sono approvati con apposito provvedimento. Con il medesimo provvedimento sono indicati i criteri con cui rilasciare l’asseverazione di cui all’articolo 35, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
In Allegato:
- Motivi dell'aggiornamento del 13.07.2023
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Fascicolo 1
Modello Redditi PF – fascicolo 1
Istruzioni per la compilazione Redditi PF – fascicolo 1 -
Fascicolo 2
Modello Redditi PF – fascicolo 2
Istruzioni per la compilazione Redditi PF – fascicolo 2 -
Fascicolo 3
Modello Redditi PF – fascicolo 3
Istruzioni per la compilazione Redditi PF – fascicolo 3 - Specifiche tecniche
- Allegato 1 – Caratteristiche tecniche per la stampa dei modelli
- Allegato 2 – Obblighi di riservatezza
- Provvedimento del 28.02.2023 n. 55597
- Tabella addizionali comunali all’Irpef saldo 2022 acconto 2023 (aggiornamento del 7 luglio 2023)
- Informazioni per la detrazione delle spese sostenute presso le Università non statali
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Dichiarazione 730/2023 – Modello e istruzioni
Approvati, con Provvedimento del 6 febbraio 2023 n. 34545:
- i modelli 730,
- 730-1, 730-2 per il sostituto d’imposta,
- 730-2 per il CAF e per il professionista abilitato,
- 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni,
nonché della bolla per la consegna del modello 730-1, concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell’anno 2023 da parte dei soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale.
Aggiornamento istruzioni del 13 luglio 2023
In allegato:
- Modello 730/2023
- Modello 730/2023 versione editabile
- Modello 730/2023 – Istruzioni per la compilazione
- Allegato 1 – Bolla per la consegna dei modelli 730 e/o dei modelli 730-1
- Allegato 2 – Busta per la consegna del modello 730-1
- Allegato 3 – Obbligo di riservatezza
- Provvedimento del 06.02.2023
- Tabella addizionali comunali all’Irpef saldo 2022 acconto 2023 (aggiornamento del 7 luglio 2023)
- Informazioni per la detrazione delle spese sostenute presso le Università non statali
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Modello 770/2023 – Modello unificato e istruzioni
L’Agenzia delle entrate, con il Provvedimento del 27 gennaio 2023 n. 25954, ha approvato il modello 770/2023, relativo all’anno di imposta 2022, con le relative istruzioni per la compilazione, concernente i dati dei versamenti, dei crediti e delle compensazioni effettuati.
Aggiornamento istruzioni del 13 luglio 2023
In allegato:
- Modello 770/2023
- Modello 770/2023 istruzioni
- Provvedimento del 27.01.2023
- Motivi dell'aggiornamento del 13.07.2023
La dichiarazione dei sostituti d’imposta, Mod. 770/2023, deve essere presentata entro il 31 ottobre 2023, come previsto dal comma 4bis dell’art. 4 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 esclusivamente per via telematica:
- direttamente dal sostituto d’imposta;
- tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modi-ficazioni;
- tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato);
- tramite società appartenenti al gruppo
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Delega accesso planimetrie catastali agenti immobiliari
Con questo modello il Contribuente può delegare un agente immobiliare, iscritto al repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA), tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, a richiedere la planimetria dell’unità immobiliare urbana di cui è intestatario catastale.
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Definizione agevolata liti tributarie 2023 – Modello
Aggiornato con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 05.07.2023 n. 250755, per recepire le ultime modifiche normative.
Il “decreto Bollette” (Dl n. 34/2023) ha infatti posticipato dal 30 giugno al 30 settembre 2023 il termine per aderire, introdotto l’opzione per la rateazione mensile e modificato il calendario dei versamenti delle prime tre rate: le nuove deadline sono 30 settembre 2023, 31 ottobre 2023 e 20 dicembre 2023.
Inoltre è stata aggiornata la piattaforma per la trasmissione telematica delle domande.
Il presente modello di domanda deve essere utilizzato dai soggetti che hanno proposto l’atto introduttivo del giudizio in primo grado (o da chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione) che intendono definire, ai sensi dell’articolo 1, commi da 186 a 202, della legge n. 197 del 2022, mediante il versamento delle somme indicate nelle medesime disposizioni normative, le controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, il cui ricorso sia stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della legge – 1° gennaio 2023 – e per le quali alla data di presentazione della domanda il processo non si sia concluso con pronuncia
definitiva.La domanda deve essere presentata in via telematica, entro il termine del 30 settembre 2023.
In attesa dell’attivazione del servizio di trasmissione telematica è consentita la presentazione delle domande di definizione tramite invio all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell’Ufficio che è parte nel giudizio.
In allegato:
- Provvedimento Agenzia delle Entrate del 05.07.2023 n. 250755
- Modello
- Istruzioni