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Variazioni colturali e rettifiche – Modelli
I soggetti che effettuano variazioni della coltura praticata su una particella di terreno, rispetto a quella censita nella banca dati del Catasto terreni, hanno l’obbligo di dichiarare queste variazioni, utilizzando il Software DOCTE 2.0 oppure il modello Dichiarazione variazione coltura qui in allegato.
In ogni caso la dichiarazione va presentata al competente ufficio provinciale – Territorio dell'Agenzia.
In allegato:
- Dichiarazione variazione coltura
- Richiesta di esercizio dell’autotutela – Variazioni colturali
Dal 1° gennaio 2007, nel caso in cui un soggetto dichiari correttamente l’uso del suolo sulle singole particelle catastali a un Organismo pagatore, riconosciuto ai fini dell’erogazione dei contributi agricoli, questo adempimento non è necessario.
Infatti, sulla base di tali dichiarazioni l’Agea – Agenzia per le erogazioni in agricoltura, ogni anno propone all’Agenzia delle Entrate l’aggiornamento della banca dati del Catasto Terreni.
In seguito all’aggiornamento, l’Agenzia delle Entrate pubblica nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana un comunicato con l’elenco dei Comuni interessati dalle variazioni colturali (l'ultimo comunicato è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre 2022).
Per i 60 giorni successivi alla pubblicazione del comunicato, l’Agenzia rende disponibili gli elenchi delle particelle interessate dall’aggiornamento.
E’ possibile consultare l’elenco delle particelle interessate da queste variazioni colturali:
- presso gli uffici provinciali – Territorio
- presso il Comune interessato, nei 60 giorni successivi alla pubblicazione del comunicato nella Gazzetta Ufficiale
- con il servizio di consultazione online.
Gli utenti possono segnalare eventuali incongruenze tra le informazioni da loro dichiarate e quelle presenti nella banca dati del Catasto terreni, mediante una richiesta di rettifica (Richiesta di esercizio dell’autotutela – Variazioni colturali).
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5 per mille – Modelli di Rendicontazione dal 2021
Con Decreto Direttoriale n 396 del 13 dicembre 2022 sono stati adottati, ai sensi dell’art. 16, comma 1 del DPCM 23 luglio 2020, i nuovi modelli di rendiconto relativi all’utilizzo del contributo cinque per mille da parte degli Enti del Terzo Settore.
Il presente atto costituisce un aggiornamento rispetto alla precedente modulistica (e relative linee guide) approvata con D.D. 488 del 22 settembre 2021, a seguito della messa a disposizione degli enti beneficiari del contributo di importo pari o superiore a 20.000,00 euro di una piattaforma informatica dedicata, attraverso la quale gli enti medesimi dovranno adempiere agli obblighi di compilazione, trasmissione e comunicazione di avvenuta pubblicazione del rendiconto.
In allegato sono messi a disposizione: le linee guida aggiornate, un format esemplificativo inerente la lista dei giustificativi di spesa nonché il manuale utente relativo all’utilizzo della piattaforma informatica, dedicata agli enti percettori di somme pari o superiori ad euro 20.000,00, da utilizzare per la rendicontazione del contributo a partire dall’anno finanziario 2021.
- Linee guida per la rendicontazione (aggiornate alla piattaforma)
- Manuale utente piattaforma informatica
- Format esemplificativo lista giustificativi di spesa
Si comunica inoltre, che la modulistica (e relative linee guida) approvata con il precedente Decreto direttoriale n. 488/2021 resta valida – a partire dall’anno finanziario 2021 – per la sola rendicontazione di contributi inferiori a euro 20.000,00.
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Contributo ristorazione, bar e altri settori – Modello
Modello e relative istruzioni per la richiesta del "contributo a fondo perduto ristorazione, bar e altri settori in difficoltà” da trasmettere esclusivamente in via telematica all'Agenzia delle Entrate, a partire dal 22 novembre 2022 e fino al 6 dicembre 2022.
L’articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, ha previsto l’erogazione di un "contributo a fondo perduto ristorazione, bar e altri settori in difficoltà” a favore delle imprese operanti in alcuni settori economici particolarmente danneggiati dall’emergenza da Covid-19:
- il settore della ristorazione delle gelaterie e pasticcerie e dei bar,
- il settore del catering e dell’organizzazione di feste e cerimonie
- e il settore delle piscine.
I requisiti previsti, che tutti i richiedenti devono quindi possedere, sono i seguenti:
- svolgere alla data di presentazione dell’istanza attività prevalente, comunicata con modello AA7 o AA9 all’Agenzia delle entrate, individuata dal codice Ateco 2007 96.09.05 o 93.11.20 o appartenente a uno dei gruppi di codici Ateco 2007 56.10, 56.21 o 56.30;
- aver subito una riduzione dell’ammontare dei ricavi del periodo di imposta 2021 non inferiore al 40% rispetto all’ammontare dei ricavi del periodo di imposta 2019. Gli importi dei ricavi sono determinati secondo quanto previsto all’art. 85, comma 1, lettere a) e b), del Tuir.
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Contributo maggiorazione Wedding – HO.RE.CA – Modello
Definite le modalità e dei termini di presentazione del modello di dichiarazione degli aiuti ricevuti in regime “de minimis” al fine del riconoscimento del contributo a fondo perduto della maggiorazione “Wedding – HO.RE.CA” per bar e ristoranti di cui all’articolo 1, comma 17-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.
La Dichiarazione è predisposta in modalità elettronica mediante procedura web resa disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle entrate, e può essere presentata a partire dal 7 novembre 2022 e non oltre il 21 novembre 2022.
Ricordiamo che gli aiuti, di cui all'articolo 1, comma 17-bis, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono erogati ai soggetti ai quali è stato riconosciuto il contributo di cui all’articolo 1-ter, comma 1, del decreto legge n.73 del 25 maggio 2021 e che svolgono come attività prevalente, comunicata con modello AA7/AA9 all’Agenzia delle entrate, una di quelle individuate da uno dei seguenti codici ATECO 2007:
- 56.10,
- 56.21,
- 56.30.
Al fine dell’erogazione del contributo i soggetti in possesso dei requisiti sopra citati sono tenuti ad inviare una dichiarazione, mediante procedura web, all’Agenzia delle entrate attestante l’ammontare degli aiuti di Stato nell’ambito del regime “de minimis” ai sensi del regolamento (UE) n.1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e successive modifiche ed integrazioni, la cui registrazione nel RNA è avvenuta o avverrà nel triennio 2022-2024.
In allegato il Modello di dichiarazione con le relative istruzioni di compilazione, e Provvedimento.
L’Agenzia procede alla erogazione delle risorse finanziarie a tutti coloro che hanno ottenuto il contributo di cui all’articolo 1- ter, comma 1, del decreto legge n.73 del 2021, che svolgono come attività prevalente una di quelle individuate dai seguenti codici ATECO 2007 sopra elencati, e che hanno presentato la dichiarazione di cui al presente provvedimento.
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Credito d’imposta attività fisica adattata – Modello
Modello di istanza con relative istruzioni per il riconoscimento del credito d’imposta per le spese documentate, sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 dalle persone fisiche, per fruire di attività fisica adattata di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 (Provvedimento dell'11.10.2022 n. 382131).
Ai sensi della citata lettera e), per attività fisica adattata (AFA) si intendono i programmi di esercizi fisici, la cui tipologia e la cui intensità sono definite mediante l'integrazione professionale e organizzativa tra medici di medicina generale (MMG), pediatri di libera scelta (PLS) e medici specialisti e calibrate in ragione delle condizioni funzionali delle persone cui sono destinati, che hanno patologie croniche clinicamente controllate e stabilizzate o disabilità fisiche e che li eseguono in gruppo sotto la supervisione di un professionista dotato di specifiche competenze, in luoghi e in strutture di natura non sanitaria, come le «palestre della salute», al fine di migliorare il livello di attività fisica, il benessere e la qualità della vita e favorire la socializzazione.
L’istanza deve essere presentata all’Agenzia delle entrate, in via telematica, utilizzando il presente modello, direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario, mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, a dal 15 febbraio 2023 al 15 marzo 2023.
In allegato:
- Provvedimento
- Modello per la richiesta del credito d’imposta per spese sostenute per attività fisica adattata
- Istruzioni per la compilazione
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Credito d’imposta sistemi accumulo energia – Modello
Definite con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate dell'11.10.2022 n. 382045 le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell’istanza per il riconoscimento del credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 812, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per le spese sostenute (sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022) relative all'installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili.
L’Istanza è inviata, esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni dal 1° marzo 2023 al 30 marzo 2023.
In allegato:
- Provvedimento
- Modello per la richiesta del credito d’imposta
- Istruzioni per la compilazione
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Definizione agevolata liti pendenti Cassazione Modello
Modello di domanda con relative istruzioni di compilazione, che deve essere utilizzato da parte dei soggetti che hanno proposto l’atto introduttivo del giudizio di primo grado (o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione) e che intendono definire, ai sensi dell’articolo 5 della legge 31 agosto 2022, n. 130, mediante il versamento delle somme indicate nel medesimo articolo, le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione, per le quali l’Agenzia delle entrate:
- risulti integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio e il valore delle quali, determinato ai sensi dell’articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sia non superiore a 100.000 euro
- o risulti soccombente in tutto o in parte in uno dei gradi di merito e il valore delle quali, determinato ai sensi dell’articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sia non superiore a 50.000 euro.
La domanda deve essere presentata mediante invio PEC, all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell’Ufficio che è parte nel giudizio di merito, a partire dal 16 settembre 2022 (dalla data di entrata in vigore della legge) e fino al 16 gennaio 2023 (considerato che il centoventesimo giorno cade di sabato 14 gennaio 2023), con allegata la copia di un documento di identità del firmatario dell’istanza e la quietanza del versamento effettuato mediante modello F24.
Le somme dovute per la definizione delle controversie pendenti di cui sopra devono essere versate entro il termine del 16 gennaio 2023 e comunque prima della presentazione della domanda.
Il modello può essere riprodotto con stampa monocromatica, realizzata in colore nero, mediante l’utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e l’intelligibilità del modello nel tempo. La stampa del modello va effettuata nel rispetto della conformità grafica al modello approvato e della sequenza dei dati.
In allegato:
- Provvedimento
- Modello di domanda per la definizione agevolata
- Istruzioni per la compilazione