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Credito d’imposta sistemi accumulo energia – Modello
Definite con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate dell'11.10.2022 n. 382045 le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell’istanza per il riconoscimento del credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 812, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per le spese sostenute (sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022) relative all'installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili.
L’Istanza è inviata, esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni dal 1° marzo 2023 al 30 marzo 2023.
In allegato:
- Provvedimento
- Modello per la richiesta del credito d’imposta
- Istruzioni per la compilazione
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Definizione agevolata liti pendenti Cassazione Modello
Modello di domanda con relative istruzioni di compilazione, che deve essere utilizzato da parte dei soggetti che hanno proposto l’atto introduttivo del giudizio di primo grado (o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione) e che intendono definire, ai sensi dell’articolo 5 della legge 31 agosto 2022, n. 130, mediante il versamento delle somme indicate nel medesimo articolo, le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione, per le quali l’Agenzia delle entrate:
- risulti integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio e il valore delle quali, determinato ai sensi dell’articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sia non superiore a 100.000 euro
- o risulti soccombente in tutto o in parte in uno dei gradi di merito e il valore delle quali, determinato ai sensi dell’articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sia non superiore a 50.000 euro.
La domanda deve essere presentata mediante invio PEC, all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell’Ufficio che è parte nel giudizio di merito, a partire dal 16 settembre 2022 (dalla data di entrata in vigore della legge) e fino al 16 gennaio 2023 (considerato che il centoventesimo giorno cade di sabato 14 gennaio 2023), con allegata la copia di un documento di identità del firmatario dell’istanza e la quietanza del versamento effettuato mediante modello F24.
Le somme dovute per la definizione delle controversie pendenti di cui sopra devono essere versate entro il termine del 16 gennaio 2023 e comunque prima della presentazione della domanda.
Il modello può essere riprodotto con stampa monocromatica, realizzata in colore nero, mediante l’utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e l’intelligibilità del modello nel tempo. La stampa del modello va effettuata nel rispetto della conformità grafica al modello approvato e della sequenza dei dati.
In allegato:
- Provvedimento
- Modello di domanda per la definizione agevolata
- Istruzioni per la compilazione
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Autodichiarazione per credito imposta IMU turismo
L’articolo 22 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 (Decreto Ucraina), ha previsto un credito d’imposta per:
- le imprese turistico-ricettive,
- ivi compresi le imprese che esercitano attività agrituristica,
- le imprese che gestiscono strutture ricettive all’aria aperta,
- nonché le imprese del comparto fieristico e congressuale,
- i complessi termali e i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici,
in misura corrispondente al 50% dell’importo versato a titolo di seconda rata dell’anno 2021 dell’imposta municipale propria (IMU) per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 presso i quali è gestita la relativa attività ricettiva.
Al fine di utilizzare il credito d’imposta, i beneficiari sono tenuti a presentare all’Agenzia delle entrate un’autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» del Temporary Framework.
Con il Provvedimento del 16.09.2022 n. 356194, l'Agenzia delle Entrate ha definito Modello e istruzioni nonchè le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell’autodichiarazione.
L'autodichiarazione andrà inviata utilizzando il modello approvato mediante i canali telematici dell'Agenzia, direttamente dal contribuente oppure da un intermediario abilitato dal 28 settembre 2022 al 28 febbraio 2023.
In allegato:
- Provvedimento
- Modello
- Istruzioni per la compilazione
- Specifiche tecniche
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Modello unico impianti fotovoltaici
Modello unico per la realizzazione, la connessione e l'esercizio di impianti fotovoltaici su edifici o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, nonché nelle relative pertinenze, di potenza nominale complessiva fino a 200 kW, approvato con decreto del MITE del 2 agosto 2022.
Il Modello Unico è utilizzato per la realizzazione, la modifica, il potenziamento, la connessione e l’esercizio degli impianti di produzione di cui sopra, che presentino tutte le seguenti caratteristiche:
- ubicati presso clienti finali già dotati di punti di prelievo attivi e per i quali siano necessari interventi di realizzazione, modifica o sostituzione a regola d’arte dell’impianto per la connessione del gestore di rete eseguiti attraverso lavori semplici;
- aventi potenza nominale non superiore a 200 kW;
- per i quali sia richiesto il ritiro dell’energia elettrica da parte del Gse, ivi incluso il ritiro dedicato, ovvero si opti per la cessione a mercato dell’energia elettrica mediante la sottoscrizione di un contratto di dispacciamento con una controparte diversa dal Gse.
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Rateizzazione cartelle di pagamento superiori 120.000
Modulistica dell'Agenzia di riscossione per la richiesta di rateizzazione di cartelle di pagamento per importi superiori a 120 mila euro.
Debiti superiori a 120.000 euro
Per importi superiori a 120 mila euro puoi richiedere la rateizzazione presentando una domanda, tramite gli specifici indirizzi pec riportati nel modello di rateizzazione, e allegando i documenti che attestino la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica.
Se la richiesta è accolta, accedi al piano ordinario che ti consente di pagare il debito fino a un massimo di 72 rate (6 anni) con rate costanti o crescenti in base alla preferenza espressa.Piano straordinario
Se il contribuente non è in grado di sostenere il pagamento del debito secondo un piano ordinario in 72 rate mensili, è possibile ottenere una rateizzazione fino a 120 rate di importo costante, presentando la domanda tramite gli specifici indirizzi pec riportati nel modello di rateizzazione, allegando la documentazione richiesta ai fini della concessione del piano straordinario.
È necessario possedere i requisiti indicati dal decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 novembre 2013 che stabilisce il numero di rate concedibili in base alla situazione economica. Dovranno essere presentati alcuni documenti che attestino la comprovata e grave difficoltà legata alla congiuntura economica per ragioni estranee alla propria responsabilità, e in presenza delle seguenti condizioni:- per le ditte individuali con regimi fiscali semplificati: quando l’importo della singola rata è superiore al 20% del reddito mensile, risultante dall’Indicatore della situazione reddituale (ISR) riportato nel modello ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente);
- per le altre imprese (ivi comprese le ditte individuali in contabilità ordinaria): quando la rata è superiore al 10% del valore della produzione rapportato su base mensile e l’indice di liquidità, ricavato dai dati di bilancio è compreso tra 0,5 e 1.
Dalla presentazione della richiesta e, finché sei in regola con i pagamenti delle rate, l'Agenzia delle entrate-Riscossione non iscrive nuovi fermi o ipoteche, né attiva qualsiasi nuova procedura esecutiva.
Con la sola presentazione dell’istanza non viene invece meno l’inadempienza del soggetto verso le PA ai sensi dell’art. 48 bis DPR 602/1973. In tal caso la rateizzazione sarà concessa, in presenza dei requisiti previsti in base alla tipologia di richiesta, al netto delle somme dichiarate disponibili dalle PA ed oggetto delle loro verifiche.Proroga
Se le condizioni economiche dell’impresa peggiorano e il piano di rateizzazione non è decaduto, puoi chiedere di allungare i tempi di pagamento delle rate.
La proroga, richiedibile una sola volta, può essere ordinaria, fino a un massimo di ulteriori 72 rate (6 anni) o straordinaria, fino a un massimo di 120 rate (10 anni).
Per la richiesta di proroga è necessario presentare una domanda motivata allegando alcuni documenti che attestino il peggioramento delle condizioni di difficoltà economica.Per dimostrare l’aggravamento della condizione economica, i titolari di imprese e le ditte individuali in contabilità ordinaria devono presentare la situazione economico patrimoniale aggiornata, se rispetto alla precedente sono trascorsi almeno sei mesi. A seconda che la proroga richiesta sia ordinaria o straordinaria, la rate possono essere, rispettivamente, costanti/crescenti oppure solo costanti.
La richiesta di proroga viene analizzata secondo i parametri dell’Indice di Liquidità (che deve essere inferiore al precedente) e dell’Indice Alfa (il cui valore determina soltanto il numero massimo di rate concedibili in proroga).
In allegato:
- R2 – Richiesta o Proroga di rateizzazione ordinaria importi superiori a 120.000 euro per le persone fisiche e le ditte individuali in regime fiscale semplificato
- R3 – Richiesta o Proroga di rateizzazione ordinaria per importi superiori a 120.000 euro per tutte le persone giuridiche (società, associazioni, enti) e le ditte individuali in contabilità ordinaria
- R4 – Richiesta o proroga di rateizzazione straordinaria (max 120 rate) – debiti di qualsiasi importo per le persone fisiche e le ditte individuali in regime fiscale semplificato
- R5 – Richiesta o Proroga di rateizzazione straordinaria (max 120 rate) estensione di rateizzazione ordinaria in straordinaria debiti di qualsiasi importo per le persone giuridiche (società, associazioni, enti) e le ditte individuali in contabilità ordinaria
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Rateizzazione cartelle di pagamento fino a 120.000
Modulistica dell'Agenzia di riscossione per la richiesta di rateizzazione di cartelle di pagamento fino a 120 mila euro.
Debiti fino a 120.000 euro
Per debiti fino a 120 mila euro è possibile richiedere la rateizzazione presentando una domanda semplice (anche on-line), senza aggiungere alcuna documentazione e dichiarando la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica. In questo caso, si accede automaticamente al piano ordinario che consentirà di pagare il debito fino a un massimo di 72 rate (6 anni) e scegliere tra rate costanti o rate crescenti.
Grazie alle novità introdotte dal “Decreto Rilancio” (DL n. 34/2020), possono presentare la domanda di rateizzazione per le somme ancora dovute (dilazione del pagamento ai sensi dell’art. 19 DPR 602/1973) anche i soggetti per i quali si è determinata l’inefficacia della Definizione agevolata (“Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e “Definizione agevolata delle risorse UE”), per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle somme in scadenza nel 2019.
Piano straordinario
Se il contribuente non è in grado di sostenere il pagamento del debito secondo un piano ordinario in 72 rate mensili, è possibile ottenere una rateizzazione fino a 120 rate di importo costante, presentando la domanda tramite gli specifici indirizzi pec riportati nel modello di rateizzazione, allegando la documentazione richiesta ai fini della concessione del piano straordinario.
È necessario possedere i requisiti indicati dal decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 novembre 2013 che stabilisce il numero di rate concedibili in base alla situazione economica. Dovranno essere presentati alcuni documenti che attestino la comprovata e grave difficoltà legata alla congiuntura economica per ragioni estranee alla propria responsabilità, e in presenza delle seguenti condizioni:- per le ditte individuali con regimi fiscali semplificati: quando l’importo della singola rata è superiore al 20% del reddito mensile, risultante dall’Indicatore della situazione reddituale (ISR) riportato nel modello ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente);
- per le altre imprese (ivi comprese le ditte individuali in contabilità ordinaria): quando la rata è superiore al 10% del valore della produzione rapportato su base mensile e l’indice di liquidità, ricavato dai dati di bilancio è compreso tra 0,5 e 1.
Dalla presentazione della richiesta e, finché sei in regola con i pagamenti delle rate, l'Agenzia delle entrate-Riscossione non iscrive nuovi fermi o ipoteche, né attiva qualsiasi nuova procedura esecutiva.
Con la sola presentazione dell’istanza non viene invece meno l’inadempienza del soggetto verso le PA ai sensi dell’art. 48 bis DPR 602/1973. In tal caso la rateizzazione sarà concessa, in presenza dei requisiti previsti in base alla tipologia di richiesta, al netto delle somme dichiarate disponibili dalle PA ed oggetto delle loro verifiche.Proroga
Se le condizioni economiche dell’impresa peggiorano e il piano di rateizzazione non è decaduto, puoi chiedere di allungare i tempi di pagamento delle rate.
La proroga, richiedibile una sola volta, può essere ordinaria, fino a un massimo di ulteriori 72 rate (6 anni) o straordinaria, fino a un massimo di 120 rate (10 anni).
Per la richiesta di proroga è necessario presentare una domanda motivata allegando alcuni documenti che attestino il peggioramento delle condizioni di difficoltà economica.Per dimostrare l’aggravamento della condizione economica, i titolari di imprese e le ditte individuali in contabilità ordinaria devono presentare la situazione economico patrimoniale aggiornata, se rispetto alla precedente sono trascorsi almeno sei mesi. A seconda che la proroga richiesta sia ordinaria o straordinaria, la rate possono essere, rispettivamente, costanti/crescenti oppure solo costanti.
La richiesta di proroga viene analizzata secondo i parametri dell’Indice di Liquidità (che deve essere inferiore al precedente) e dell’Indice Alfa (il cui valore determina soltanto il numero massimo di rate concedibili in proroga).
In allegato:
- R1 – Richiesta o Proroga di rateizzazione ordinaria importi fino a 120.000 euro per tutti i soggetti
- R4 – Richiesta o proroga di rateizzazione straordinaria (max 120 rate) – debiti di qualsiasi importo per le persone fisiche e le ditte individuali in regime fiscale semplificato
- R5 – Richiesta o Proroga di rateizzazione straordinaria (max 120 rate) estensione di rateizzazione ordinaria in straordinaria debiti di qualsiasi importo per le persone giuridiche (società, associazioni, enti) e le ditte individuali in contabilità ordinaria
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Crediti d’imposta Mezzogiorno – Sisma – ZES – Modello
Modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti:
- nel Mezzogiorno,
- nei comuni del sisma del Centro-Italia,
- nelle Zone Economiche Speciali (ZES)
- e nelle Zone Logistiche Semplificate (ZLS),
aggiornato a seguito del Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 30.06.2022 che ha definito le modalità di presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta di cui all’articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, come modificato dall’articolo 43-ter del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, per gli investimenti effettuati dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 nelle zone colpite dal sisma a far data dal 24 agosto 2016, e va a sostituire quello approvato con il provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 6 giugno 2022 (per scaricare il modello utilizzabile fino al 13 luglio 2022 clicca qui).
Il modello consentirà di presentare la comunicazione per la fruizione del bonus all’Agenzia a decorrere dal 14 luglio 2022 (il modello di comunicazione, nella versione aggiornata sostituisce il precedente modello a partire da tale data).
Questo modello può essere utilizzato dai soggetti titolari di reddito d’impresa che intendono beneficiare del credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi da destinare a strutture produttive localizzate nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo (di seguito, credito d’imposta Mezzogiorno).
Il modello deve essere utilizzato anche dai soggetti che intendono accedere:
- al credito d’imposta per gli investimenti realizzati nel 2021 nei comuni colpiti dal sisma a far data dal 24 agosto 2016 (credito d’imposta Sisma);
- al credito d’imposta per gli investimenti nelle zone economiche speciali (credito d’imposta ZES);
- al credito d’imposta per gli investimenti nelle zone logistiche semplificate (credito d’imposta ZLS).
Va ricordato che il decreto legge per l’attuazione del Pnrr (articolo 43-ter del Dl n. 152/2021) ha previsto che a partire dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d’imposta sisma si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell’attuale emergenza del COVID-19" (Temporary Framework). Il via libera della Commissione alla misura agevolativa è arrivata il 3 giugno 2022 con la decisione C(2022) 3805 final.
Considerando che per la richiesta del bonus è necessario inviare all’Agenzia apposita comunicazione, il provvedimento del 30.06.2022 aggiorna il presente modello “Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nei comuni del sisma del Centro-Italia, nelle Zone Economiche Speciali (ZES) e nelle Zone Logistiche Semplificate (ZLS)”
La trasmissione telematica del modello di comunicazione è effettuata utilizzando la versione aggiornata del software relativo al credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, denominato “Creditoinvestimentisud” (CIM17), disponibile gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.it.
ATTENZIONE: Con Provvedimento AdE del 01.06.2023 è stato approvato il nuovo modello di comunicazione per la fruizione dei crediti d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nelle Zone Economiche Speciali (ZES) e nelle Zone Logistiche Semplificate (ZLS), da utilizzare a partire dall'08.06.2023, dai soggetti titolari di reddito d’impresa che intendono beneficiare del credito d’imposta per le acquisizioni di beni strumentali nuovi, a decorrere dal 1° gennaio 2023 (Clicca qui per scaricare il nuovo Modello).