• Assunzione lavoratori non comunitari anno 2023

    Chi intende assumere una persona non comunitaria residente all'estero deve preliminarmente presentare al centro per l'impiego competente una richiesta di personale, per verificare l’eventuale disponibilità in Italia di lavoratori con le caratteristiche desiderate. 

    Chi intende assumere una persona non comunitaria residente all'estero deve compiere due passaggi:

    • presentare al centro per l'impiego competente una richiesta di personale per verificare la disponibilità di lavoratori con le caratteristiche richieste
    • richiedere il nulla osta al lavoro allo Sportello unico per l'immigrazione

    Qui in allegato il modulo da usare per la richiesta di personale al centro per l’impiego.
    Il modulo ufficiale che il datore di lavoro deve utilizzare e inviare al centro per l’impiego è stato approvato formalmente da Anpal con DCS n. 10 del 26 gennaio 2023. 

    Il centro per l’impiego istruisce la richiesta e la pubblicizza.
    La verifica di indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale si intende compiuta in uno di questi casi:

    • sono trascorsi 15 giorni lavorativi dalla richiesta senza riscontro da parte del centro per l’impiego (articolo 9, comma 3, del DPCM 29 dicembre 2022 (cd. “decreto flussi”).
    • se, a seguito del colloquio di selezione, e prima della richiesta di nulla osta, il datore di lavoro accerta che il lavoratore inviato dal centro per l’impiego non è idoneo
    • sono trascorsi 20 giorni lavorativi dalla richiesta, senza che i lavoratori inviati dal centro per l’impiego si siano presentati al colloquio di selezione chiesto dal datore di lavoro, né abbiano fornito un motivo giustificato per l’assenza

    Il datore di lavoro dovrà comunicare tempestivamente al centro per l’impiego:

    • l’esito del colloquio di selezione
    • ogni informazione utile ai fini della gestione della richiesta
    • che il lavoratore inviato dal centro per l’impiego non si è presentato al colloquio di selezione, né ha fornito un motivo giustificato per l’assenza
    • che il lavoratore inviato dal centro per l’impiego non è risultato idoneo al colloquio di selezione, oppure
    • che il lavoratore inviato dal centro per l’impiego ha rifiutato la proposta contrattuale.

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  • Cessione crediti d’imposta energia e gas – Modello

    Modello e istruzioni aggiornate con Provvedimento del 26 gennaio 2023 n. 24252.

    Per consentire l’acquisizione delle comunicazioni delle cessioni degli ulteriori crediti d’imposta, riconosciuti alle imprese al ricorrere di determinate condizioni, pari a una quota delle spese sostenute nel 2022 per l’acquisto di energia elettrica, gas e carburanti, con il Provvedimento del 26 gennaio 2023 n. 24252, l'Agenzia delle Entrate ha approvato la nuova versione del “Modello per la comunicazione della cessione dei crediti d’imposta”.

    Il Modello è utilizzabile per la cessione dei seguenti crediti d'imposta, da indicare con il loro relativo codice identificativo :

    • – CODICE 7720 – credito d’imposta a favore delle imprese energivore (primo trimestre 2022), di cui all’articolo 15 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4;
      – CODICE 7721 – credito d’imposta a favore delle imprese energivore (secondo trimestre 2022), di cui all’articolo 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17;
      – CODICE 7722 – credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2022), di cui all’articolo 15.1 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4;
      – CODICE 7723 – credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022), di cui all’articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17;
      – CODICE 7724 – credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2022), di cui all’articolo 3 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21;
      – CODICE 7725 – credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022), di cui all’articolo 4 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21;
      – CODICE 7726 – credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (primo trimestre 2022), di cui all’articolo 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21;
      – CODICE 7727 – credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività della pesca (secondo trimestre 2022), di cui all’articolo 3-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50;
      – CODICE 7728 – credito d’imposta a favore delle imprese energivore (terzo trimestre 2022), di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115;
      – CODICE 7729 – credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (terzo trimestre 2022), di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115;
      – CODICE 7730 – credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (terzo trimestre 2022), di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115;
      – CODICE 7731 – credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022), di cui all’articolo 6, comma 4, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115;
      – CODICE 7732 – credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (terzo trimestre 2022), di cui all’articolo 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115;
      – CODICE 7733 – credito d’imposta a favore delle imprese energivore (ottobre/novembre 2022), di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144;
      – CODICE 7734 – credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (ottobre/novembre 2022), di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144;
      – CODICE 7735 – credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (ottobre/novembre 2022), di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144;
      – CODICE 7736 – credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (ottobre/novembre 2022), di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144;
      – CODICE 7737 – credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (quarto trimestre 2022), di cui all’articolo 2 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144.
      – CODICE 7742 – credito d’imposta a favore delle imprese energivore (dicembre 2022), di cui all’articolo 1 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176;
      – CODICE 7743 – credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (dicembre 2022), di cui all’articolo 1 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176;
      – CODICE 7744 – credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (dicembre 2022), di cui all’articolo 1 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176;
      – CODICE 7745 – credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (dicembre 2022), di cui all’articolo 1 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176.

    La comunicazione deve essere inviata:

    • entro il 22 marzo 2023 (per il credito di cui al codice 7732),
    • entro il 21 giugno 2023 (per il credito di cui al codice 7737)
    • ed entro il 20 settembre 2023 (per i crediti di cui ai codici 7728, 7729, 7730, 7731, 7733, 7734, 7735, 7736, 7742, 7743, 7744 e 7745).

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  • Certificazione Unica 2023 – Modello e istruzioni

    L’Agenzia delle entrate, con Provvedimento del 17 gennaio 2023 n. 14392, ha approvato il modello di Certificazione Unica “CU 2023”, relativa all’anno 2022, unitamente alle istruzioni di compilazione, nonché del frontespizio per la trasmissione telematica e del quadro CT con le relative istruzioni.

    Individuate anche le modalità per la comunicazione dei dati contenuti nelle Certificazioni Uniche e approvate le relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica.
    I sostituti d'imposta utilizzano la Certificazione Unica 2023 (CU), per attestare sia i redditi di lavoro dipendente e assimilati sia i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

    In Allegato:

    • Modello ordinario Certificazione unica
    • Modello sintetico Certificazione unica
    • Istruzioni per la compilazione
    • Specifiche tecniche per la trasmissione
    • Provvedimento del 17.01.2023

    Il termine ultimo per effettuare l’invio telematico, all’Agenzia delle Entrate, dei dati relativi alle certificazioni uniche è fissato al 16 marzo 2023 (31 ottobre per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili
    mediante la dichiarazione dei redditi precompilata).

    Per il periodo d’imposta 2022, i sostituti d’imposta devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, entro il 16 marzo, le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi, da rilasciare al percipiente entro il 16 marzo. I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.

    Il sostituto d’imposta che nell’anno 2023 ha prestato assistenza fiscale deve trasmettere per via telematica all’Agenzia delle entrate le dichiarazioni Mod. 730/2023 e i corrispondenti prospetti di liquidazione (Mod. 730-3) nonché le schede riguardanti le scelte (Mod. 730-1) entro i seguenti termini:

    • 15 giugno per le dichiarazioni presentate entro il 31 maggio;
    • 29 giugno per quelle presentate dal 1° al 20 giugno;
    • 23 luglio per quelle presentate dal 21 giugno al 15 luglio;
    • 15 settembre per quelle presentate dal 16 luglio al 31 agosto;
    • 30 settembre per quelle presentate dal 1 al 30 settembre.

    Con separato provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate sono stabilite le modalità per la trasmissione al l’Agenzia delle Entrate, entro lo stesso termine, dei dati contenuti nella scheda per la scelta della destinazione dell’otto
    per mille, del cinque per mille e del 2 per mille dell’IRPEF del (Mod. 730-1).

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  • Autodichiarazione Aiuti di Stato Covid semplificata

    Modello aggiornato il 16 gennaio 2023 per i seguenti motivi:

    • nel modello, nel riquadro “DICHIARANTE” del frontespizio, accanto alla casella “Definizione agevolata” è inserita la casella “Annullamento”;
    • alla pagina 3 delle istruzioni, prima del paragrafo “COME SI COMPILA FRONTESPIZIO”, è inserito il seguente: “ANNULLAMENTO". Qualora si intenda annullare una Dichiarazione precedentemente trasmessa occorre presentare entro il 31 gennaio 2023 una nuova Dichiarazione nella quale va barrata l'apposita casella "Annullamento" nel frontespizio e vanno compilati unicamente i seguenti riquadri:
      • Dichiarante;
      • Rappresentante firmatario della Dichiarazione (in presenza di rappresentante/erede);
      • Sottoscrizione;
      • Impegno alla presentazione telematica (in presenza di incaricato della trasmissione della Dichiarazione).
        Se si intende annullare una Dichiarazione trasmessa oltre il 31 gennaio 2023 ed entro 60 giorni dal pagamento, con riferimento alla definizione agevolata (si vedano le istruzioni al paragrafo precedente), occorre presentare entro tale termine di 60 giorni una nuova Dichiarazione compilata secondo le indicazioni sopra fornite e nella quale va barrata anche la casella "Definizione agevolata" nel frontespizio.”.

    Ricordiamo che con Provvedimento del 25.10.2022 n. 398976, è stata pubblicata la nuova versione semplificata del Modello di dichiarazione sostitutiva che, le imprese che hanno ricevuto Aiuti di Stato durante l’emergenza Covid-19, devono inviare all'Agenzia delle Entrate entro il 30 novembre 2022, con alcune modifiche che ne rendono più agevole la compilazione.

    Infatti, per venire incontro alle numerose richieste di semplificazione del modello di Dichiarazione da parte delle associazioni di categoria e degli operatori economici è stata individuata una soluzione operativa, condivisa con il Dipartimento delle Finanze, per rendere più agevole la compilazione del modello, nel rispetto delle indicazioni formulate dalla Commissione europea nell’ambito dell’autorizzazione del regime “ombrello” (di cui all’articolo 1, commi da 13 a 17, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41).

    In particolare, nel frontespizio del modello, nella dichiarazione sostitutiva da rendere per gli aiuti ricevuti nell’ambito della sezione 3.1 del Temporary Framework, è stata inserita la nuova casella “ES” che, se barrata, consente ai soggetti dichiaranti di non compilare il quadro A e, quindi, di non indicare l’elenco dettagliato degli aiuti COVID fruiti.
    La casella “ES” può essere barrata unicamente dai soggetti che dichiarano di rispettare tutte le seguenti condizioni:

    • dal 1° marzo 2020 al 30 giugno 2022 hanno ricevuto uno o più aiuti tra quelli elencati nel quadro A;
    • per nessuno degli aiuti ricevuti intendono fruire dei limiti di cui alla Sezione 3.12 del Temporary Framework;
    • l’ammontare complessivo degli aiuti ricevuti non supera i limiti massimi consentiti di cui alla Sezione 3.1, pro tempore vigenti, del medesimo quadro temporaneo.

    Sono esclusi dall’esonero gli aiuti IMU elencati nel citato quadro A e, pertanto, i corrispondenti righi vanno comunque compilati qualora i dichiaranti abbiano beneficiato di detti aiuti.

    Per i contribuenti che hanno già inviato l’autodichiarazione utilizzando il modello precedente non cambia nulla. Questi contribuenti non sono tenuti a ripresentare il modello nella nuova versione.

    La Dichiarazione deve essere presentata all’Agenzia delle entrate, in via telematica, utilizzando il presente modello, direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, mediante:

    • il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate;
    • i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche.

    In allegato Modello, istruzioni e Provvedimento dell'Agenzia.

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  • Dichiarazione IVA 2023 – Modello e istruzioni

    L’Agenzia delle entrate, con Provvedimento del 13 gennaio 2023 n. 11378, ha approvato i modelli di dichiarazione IVA/2023 concernenti l’anno 2022, con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2023 ai fini Iva.
    Il modello di dichiarazione annuale IVA base 2023, concernente l’anno d’imposta 2022, è una versione semplificata del modello di dichiarazione annuale IVA/2023 e può essere utilizzato, in alternativa al predetto modello.

    In Allegato:

    • Modello Iva 2023
    • Istruzioni per la compilazione Iva
    • Modello Iva base 2023
    • Istruzioni per la compilazione Iva base
    • Provvedimento del 13 gennaio 2023 n. 11378

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  • Modello richiesta accredito rimborsi fiscali su c/c

    Modello e istruzioni, da utilizzare da parte dei soggetti diversi da persone fisiche, per la richiesta di accredito su c/c bancario o postale di rimborsi fiscali e altre forme di erogazione.

    I soggetti diversi dalle persone fisiche, per ricevere sul proprio conto corrente bancario o postale i rimborsi fiscali o altre somme erogate dall’Agenzia delle entrate, possono chiederne l’accredito presentando questo modello.

    La richiesta di accredito può essere effettuata:

    • comunicando i dati del conto corrente direttamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, disponibili nel sito Internet www.agenziaentrate.gov.it, accedendo all’area riservata e seguendo il percorso “Servizi – Rimborsi – Richiesta Accredito su c/c”;
    • utilizzando questo modello, compilato in tutte le sue parti e contenente i dati relativi ad un conto corrente intestato al soggetto beneficiario del rimborso.

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  • Variazioni colturali e rettifiche – Modelli

    I soggetti che effettuano variazioni della coltura praticata su una particella di terreno, rispetto a quella censita nella banca dati del Catasto terreni, hanno l’obbligo di dichiarare queste variazioni, utilizzando il Software DOCTE 2.0 oppure il modello Dichiarazione variazione coltura qui in allegato.

    In ogni caso la dichiarazione va presentata al competente ufficio provinciale – Territorio dell'Agenzia.

    In allegato:

    • Dichiarazione variazione coltura
    • Richiesta di esercizio dell’autotutela – Variazioni colturali

    Dal 1° gennaio 2007, nel caso in cui un soggetto dichiari correttamente l’uso del suolo sulle singole particelle catastali a un Organismo pagatore, riconosciuto ai fini dell’erogazione dei contributi agricoli, questo adempimento non è necessario.

    Infatti, sulla base di tali dichiarazioni l’Agea – Agenzia per le erogazioni in agricoltura, ogni anno propone all’Agenzia delle Entrate l’aggiornamento della banca dati del Catasto Terreni.

    In seguito all’aggiornamento, l’Agenzia delle Entrate pubblica nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana un comunicato con l’elenco dei Comuni interessati dalle variazioni colturali (l'ultimo comunicato è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre 2022).

    Per i 60 giorni successivi alla pubblicazione del comunicato, l’Agenzia rende disponibili gli elenchi delle particelle interessate dall’aggiornamento.

    E’ possibile consultare l’elenco delle particelle interessate da queste variazioni colturali:

    • presso gli uffici provinciali – Territorio
    • presso il Comune interessato, nei 60 giorni successivi alla pubblicazione del comunicato nella Gazzetta Ufficiale
    • con il servizio di consultazione online.

    Gli utenti possono segnalare eventuali incongruenze tra le informazioni da loro dichiarate e quelle presenti nella banca dati del Catasto terreni, mediante una richiesta di rettifica (Richiesta di esercizio dell’autotutela – Variazioni colturali).

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