• INARCASSA comunicazione reddituale

    Architetti e ingegneri iscritti alla Cassa professionale INARCASSA  devono effettuare l a trasmissione obbligatoria dei dati reddituali e del volume d'affari  esclusivamente tramite INARCASSA ON-LINE entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di riferimento.

  • ISCRO – Domanda indennità lavoratori autonomi

    l’Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO), è riconosciuta ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata Inps che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo con specifici requisiti di reddito negli anni precedenti la domanda

     Per fruire dell’indennità ISCRO i  potenziali beneficiari devono presentare domanda all'INPS esclusivamente in via telematica entro il 31.10.2025, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Istituti di Patronato nel sito internet dell’INPS, previa autenticazione con le credenziali digitali.

    Si ricorda che l'indennità si può richiedere solo una volta  ogni tre anni.

  • RAVVEDIMENTO TOMBALE 2018-2022 – Versamento imposte sostitutive

    I soggetti ISA che hanno aderito al Concordato preventivo biennale per il 2024-2025 (di cui all’articolo 2-quater del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143) devono effettuare il versamento della 8° rata dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell’imposta regionale sulle attività produttive, per le annualità interessate, per coloro che hanno optato per il pagamento rateale con un massimo di 24 rate mensili di pari importo con l'aggiunta degli interessi calcolati al tasso legale sulle rate successive alla prima.

    Il versamento deve essere effettuato tramite F24 utilizzando i seguenti codici tributo (Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 50 del 17.10.2024):

    • “4074” denominato “CPB – Soggetti persone fisiche – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali – Ravvedimento di cui all’art. 2-quater del decreto-legge n. 113 del 2024”;
      • “4075” denominato “CPB – Soggetti diversi dalle persone fisiche – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali – Ravvedimento di cui all’art. 2-quater del decreto-legge n. 113 del 2024”;
       “4076” denominato “CPB – Imposta sostitutiva dell’IRAP – Ravvedimento di cui all’art. 2-quater del decreto-legge n. 113 del 2024”.

    Il versamento degli interessi dovuti in ipotesi di pagamento rateale è eseguito con i codici tributo già esistenti:

    • “1668”, in caso di utilizzo dei codici tributo “4074” e “4075”, 
    • e “3805”, in caso di utilizzo del codice “4076”.
  • ENTI NON COMMERCIALI E AGRICOLTORI ESONERATI – Versamento Iva intracomunitaria

    Gli Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i produttori agricoli di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere alla liquidazione e versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente, con Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato, utilizzando il codice Tributo:

    • 6043 IVA sugli acquisti modello INTRA 12 – art. 49 del DL n. 331/1993 
    • 622E IVA sugli acquisti modello INTRA 12 – art. 49 del DL n. 331/1993 (per le amministrazioni pubbliche con mod. F24Ep).

    N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali.

  • IVA – Dichiarazione mensile IOSS e liquidazione

    Trasmissione telematica della dichiarazione IVA IOSS relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) del mese precedente, da parte dei soggetti iscritti al (nuovo) Sportello unico per le importazioni (IOSS), indicando per ogni Stato membro di consumo l’imponibile, l’aliquota e l’imposta dovuta per le cessioni di beni ivi effettuate. 

    La Dichiarazione Iva Ioss è inviata elettronicamente all’Agenzia attraverso il Portale Oss.

    Entro lo stesso termine va versata anche l’imposta dovuta in base alla dichiarazione mensile, ovvero l’IVA relativa alle vendite a distanza di beni importati da territori o Paesi terzi per le quali l’imposta è divenuta esigibile nel mese precedente.

    Non è prevista alcuna modifica al termine di scadenza se tale data cade il fine settimana o in un giorno festivo.

  • ENTI NON COMMERCIALI E AGRICOLTORI ESONERATI – Presentazione dichiarazione mensile modello INTRA 12

    Gli Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i produttori agricoli di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere all’invio della Dichiarazione mensile dell’ammontare degli acquisti intracomunitari di beni registrati con riferimento al secondo mese precedente, dell’ammontare dell’imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento (Modello INTRA 12), esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel.

    N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali.

  • UNIEMENS Invio dati retributivi e contributivi mese precedente

    SOGGETTI:  Tutti i datori di lavoro aziende private e pubbliche

    ADEMPIMENTO: invio della Comunicazione dei dati retributivi e contributivi UniEmens dei lavoratori dipendenti , nonché delle informazioni necessarie per l’implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l’erogazione delle prestazioni, relativi al mese precedente.. L’invio deve avvenire entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza. 

    ATTENZIONE: Se il giorno della scadenza è festivo, il termine è prorogato al primo giorno lavorativo del mese successivo.

    MODALITA': in via telematica sul sito dell'Inps.

  • CASSA INTEGRAZIONE richieste eventi non evitabili mese precedente

    SOGGETTI: Imprese industriali e dell' Edilizia e affini

     ADEMPIMENTO: Presentazione all'INPS delle domande di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili verificatisi nel mese precedente (v. Art. 15, D.Lgs. 14.09.2015, n. 148 D.Lgs. 24.09.2016, n. 185). Ricordiamo che la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) integra o sostituisce la retribuzione dei lavoratori a cui è stata sospesa o ridotta l'attività lavorativa per situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali e per situazioni temporanee di mercato. 

    Dal 1 .1 .2022 Sono destinatari della CIGO i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato (compresi gli apprendisti e i lavoratori a domicilio), con la sola esclusione dei dirigenti . 

    MODALITA': procedura telematica sul portale INPS . Nella domanda di concessione devono essere indicati :

    • la causa della sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, 
    • la presumibile durata, 
    • i nominativi dei lavoratori interessati e le ore richieste.

     Le domande possono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento

  • INPGI contributi giornalisti autonomi – versamenti

    I contributi minimi   dei giornalisti professionisti o pubblicisti attivi  in forma autonoma   relativi al 2024 devono essere versati all’INPGI entro il 31/07/2025. 

    I  contributi per il reddito eccedente il minimale vanno versati entro il 31 ottobre di ogni anno,  con possibilità di rateazione in 3 rate di pari importo alle seguenti  date.

    • 31 ottobre
    • 30 novembre
    • 31 dicembre

    sulla  base della dichiarazione reddituale  che va inviata entro il 30 settembre.

    Riguardo alle scadenze,  si  ricorda che qualora cadano di giorno festivo, sono  automaticamente prorogate al  primo giorno lavorativo successivo.

    MODALITA' 

    I pagamenti possono essere effettuati:

    1 –  con il Modello F24/Accise indicando, quale contribuente, i dati anagrafici ed il codice fiscale del giornalista interessato (non è ammesso il versamento da parte di soggetti diversi) ed utilizzando i seguenti codici: 

    • Ente = P Provincia = (lasciare vuoto) 
    • Codice tributo = G001 
    • Codice identificativo = 22222
    • Mese = 01 
    • Anno di riferimento = 2024. 

    2-  qualora il giornalista non si trovasse nelle condizioni di poter utilizzare la predetta forma potrà effettuare il versamento mediate bonifico bancario, sul conto intestato all’INPGI, acceso presso il Banco BPM, IBAN: IT 60 D 05034 11701 000000002907.

    In questo caso, nella causale del versamento va indicato “AC 2024 seguito dal numero di posizione INPGI A-NNNNN (lettera A seguita da 5 cifre) o dal proprio codice fiscale”. 

    ATTENZIONE Si ricorda che la gestione previdenziale dei  giornalisti con contratto di lavoro subordinato e assimilati è passata  all'INPS dal 1° LUGLIO 2022  e segue quindi la disciplina dei versamenti mensili direttamente al FPLD  INPS.

  • IVA | Dichiarazione OSS e liquidazione

    I soggetti passivi IVA che si avvalgono del regime del One Stop Shop, nella versione “Ue” o “non Ue” devono effettuare, tramite il portale OSS messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, l’invio della dichiarazione Iva OSS che contiene le operazioni intracomunitarie poste in essere nel corso del 3° trimestre 2025, contestualmente devono provvedere al versamento delle imposte dovute. Ricordiamo che il regime speciale dello sportello unico (One Stop Shop – OSS) è un regime che consente ai soggetti passivi che forniscono servizi o cedono beni a consumatori dell'UE di dichiarare e pagare l'IVA in un unico Stato membro, quello dove sono identificati. Lo Stato di identificazione provvederà poi alla ripartizione degli importi agli Stati UE interessati. Il regime OSS può configurarsi, secondo i casi, quale “OSS UE” o “OSS non UE”.

    È utile precisare che la data di scadenza è confermata anche se coincide con il fine settimana o in un giorno festivo.

  • DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2025 | Presentazione

    Termine ultimo per la presentazione del Mod. REDDITI / IRAP 2025 relativo al periodo d'imposta 2024 per le Persone fisiche e Società / associazioni ex art. 5, TUIR, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, utilizzando i servizi telematici Fisconline o Entratel (termine prorogato dal d.lgs. n. 108/2024, correttivo della riforma fiscale, in luogo del 15 ottobre).

    Ultimo giorno utile per la presentazione del modello Redditi precompilato e per inviare il modello Redditi correttivo del 730 (da inviare se dopo aver inviato il 730 il contribuente si accorge di aver dimenticato dei dati oppure di averli inseriti in modo errato).

    Ultimo giorno utile per la presentazione di Redditi aggiuntivo del 730 precompilato inviato (frontespizio e i quadri RM, – Sezione IV, RS e RU). 

  • DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2025 SOGGETTI IRES | Presentazione

    Termine ultimo per la presentazione del Mod. REDDITI / IRAP 2025 relativo al periodo d'imposta 2024 per i Soggetti IRES (srl, spa. ecc.) con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, utilizzando i servizi telematici Fisconline o Entratel.

    Ricordiamo che la dichiarazione va inviata a partire dal 30 aprile, se il periodo d’imposta coincide con l’anno solare, ed entro l’ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. Pertanto, se la società o l'ente ha il periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, il termine per presentare la dichiarazione è fissato al 31 ottobre 2025.

  • DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2025 EREDI | Presentazione

    Gli eredi delle persone decedute nel 2024 o entro il 30 giugno 2025, devono presentare esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, la dichiarazione dei redditi del contribuente deceduto e della scheda per la scelta della destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'Irpef.

  • CANONE RAI – Versamento rata trimestrale

    I contribuenti obbligati al pagamento del canone di abbonamento alla televisione per uso privato per i quali non è possibile l'addebito sulle fatture emesse dalle imprese elettriche, devono provvedere al versamento della quarta rata trimestrale del canone RAI (23,93 euro a rata per l'anno 2025). 

    Ricordiamo infatti, che, se nessun componente della famiglia anagrafica, tenuta al versamento del canone, è titolare di contratto elettrico di tipo domestico residenziale può pagare il canone per il rinnovo dell'abbonamento tv con una delle seguenti modalità:

    • in un’unica soluzione annuale, entro il 31 gennaio (90,00 euro per l'anno 2025)    
    • in due pagamenti semestrali, rispettivamente entro il 31 gennaio e il 31 luglio (45,94 euro a rata per l'anno 2025)    
    • in quattro rate trimestrali, rispettivamente entro il 31 gennaio, il 30 aprile, il 31 luglio e il 31 ottobre (23,93 euro a rata per l'anno 2025).  

    Il versamento va effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche, utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo all'home banking del proprio istituto di credito, mentre  i non titolari di partita Iva possono effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso banche, Poste italiane e agenti della riscossione, purché non utilizzino crediti in compensazione, utilizzando i codici tributo:

    • TVRI (canone per rinnovo abbonamento Tv uso privato)
    • o il codice tributo TVNA (canone per nuovo abbonamento).

    N.B.: Per i titolari di utenza di fornitura di energia elettrica nel luogo in cui hanno la loro residenza anagrafica, il pagamento del canone avviene in dieci rate mensili, addebitate sulle fatture emesse dall'impresa elettrica aventi scadenza del pagamento successiva alla scadenza delle rate,

  • SUPERBOLLO AUTO | Versamento

    I soggetti che risultano al PRA proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria di autovetture e di autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con potenza superiore a 185 Kw e con scadenza del bollo auto a settembre 2025, residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi, devono provvedere al pagamento dell'addizionale erariale alla tassa automobilistica (c.d. superbollo), pari a 20,00 euro per ogni kilowatt di potenza del veicolo superiore a 185 Kw, ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo rispettivamente al 60%, al 30% e al 15%. (Il pagamento va effettuato entro gli stessi termini previsti per il pagamento del bollo auto, articolo 3 del Decreto del 7 ottobre 2011 del Ministero dell'Economia e delle Finanze).

    Non è più dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione.

    Il pagamento deve essere effettuato mediante modello F24 – Versamenti con elementi identificativi, con esclusione della compensazione, con modalità telematica per i titolari di partita Iva ovvero presso Banche, Poste, Agenti della riscossione o mediante i servizi di pagamento on-line per i non titolari di partita Iva, utilizzando il codice tributo: 3364 – Addizionale Erariale alla tassa automobilistica.

  • BOLLO AUTO | Versamento

    I proprietari di autoveicoli con oltre 35 Kw con bollo scadente a settembre 2025 residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi, devono effettuare il pagamento delle tasse automobilistiche (bollo auto) da pagare tra il 1° e il 31 ottobre 2025.

    Il pagamento per il rinnovo della tassa automobilistica deve essere effettuato di regola nel corso del mese successivo alla scadenza dell’ultima tassa dovuta. e può essere effettuato tramite:

    • pagoBollo on line (servizio online di ACI denominato Bollonet)
    • le Delegazioni ACI
    • le Agenzie Sermetra
    • i Punti vendita Mooney 
    • Poste Italiane, mediante pagamento on-line allo sportello e attraverso gli altri canali messi a disposizione 
    • i punti vendita Lottomatica
    • le altre Agenzie di pratiche auto autorizzate presenti sul territorio (Isaco, PTAvant, Stanet, Agenzia Italia Net Service) 
    • Banche e altri Operatori aderenti all’iniziativa PSP tramite i canali da questi messi a disposizione (Home Banking, Sportelli Bancari, APP per smartphone e tablet, esercizi commerciali, ecc.)
    • l'app IO, cliccando direttamente sull'avviso riportato nella notifica inviata dalla propria Regione/Provincia Autonoma, se ha attivato il servizio di notifica scadenza, inquadrando un QR-code o digitando manualmente i dati.
  • ACCISE – Benefici gasolio autotrazione 3° trimestre 2025

    Gli autotrasportatori devono presentare la dichiarazione di rimborso necessaria alla fruizione del beneficio fiscale previsto dall’art. 24-ter del d.lgs. n.504/95 entro il 31 ottobre 2025, relativamente ai consumi di carburante effettuati nel terzo trimestre 2025 (periodo compreso tra il 1° luglio ed il 30 settembre 2025), tramite il software reperibile sul sito dell'Agenzia delle Dogane all’indirizzo https://www.adm.gov.it

  • DISTRIBUTORI DI CARBURANTE – Trasmissione corrispettivi

    Ultimo giorno utile per la trasmissione telematica all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di benzina e gasolio da parte dei gestori di distributori a elevata automazione, destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori del mese precedente.

    Sono obbligati i soggetti passivi IVA che gestiscono impianti di distribuzione stradale di benzina e gasolio ad elevata automazione, in cui il rifornimento avviene unicamente in modalità self-service prepagato muniti di sistemi automatizzati di telerilevazione dei dati di impianto, di terminali per il pagamento tramite accettatore di banconote e moneta elettronica (bancomat, carte di credito, prepagate, etc.) e di sistemi informatici per la gestione in remoto dei dati di carico e di scarico delle quantità di carburante.

  • MODELLO 770/2025 – Presentazione della dichiarazione

    Termine ultimo per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta e degli intermediari relativa all'anno 2024 – Mod. "770/2025 Redditi 2024", esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, utilizzando i servizi telematici Fisconline o Entratel.

    Il modello 770/2025 (anno d’imposta 2024) deve essere utilizzato dai sostituti d’imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate le ritenute operate su:

    • redditi di lavoro dipendente e assimilati   
    • redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi   
    • dividendi, proventi e redditi di capitale, ricomprendendo le ritenute su pagamenti relativi a bonifici disposti per il recupero del patrimonio edilizio e per interventi di risparmio energetico (art. 25 del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010)   
    • locazioni brevi inserite all’interno della CU (articolo 4, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96)
    • somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi (art. 21, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall’art. 15, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102) e somme liquidate a titolo di indennità di esproprio e di somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, nonché di somme comunque dovute per effetto di acquisizioni coattive conseguenti a occupazioni d’urgenza.

    Attenzione: A partire dal 2025 i sostituti d’imposta che erogano esclusivamente redditi di lavoro dipendente, autonomo o assimilati e che, al 31 dicembre dell’anno precedente, abbiano avuto non più di cinque dipendenti complessivi, possono scegliere di utilizzare il nuovo sistema semplificato di comunicazione dei dati previsto dall’articolo 16 del D.lgs. n. 1/2024.

    Le modalità operative e le procedure da seguire sono state definite dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 31 gennaio 2025, successivamente aggiornato con il provvedimento del 3 giugno 2025.

  • MODELLO IVA TR | Rimborso o compensazione credito IVA trimestrale

    I contribuenti che hanno realizzato nel trimestre un’eccedenza di imposta detraibile di importo superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso di tale eccedenza ovvero intendono utilizzarla in compensazione anche con altri tributi, contributi e premi, ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, devono inviare esclusivamente per via telematica all'Agenzia delle Entrate l'istanza di rimborso / compensazione del credito IVA relativo al terzo trimestre 2025 (entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento), utilizzando il mod. IVA TR. 

  • REGIME DI TRASPARENZA | Opzione 2025-2027

    Le società che intendono avvalersi del regime di trasparenza fiscale per il triennio 2025-2027 devono prestare attenzione alle seguenti modalità e scadenze:

    • Società già esistenti

    L’opzione deve essere esercitata mediante la compilazione del quadro OP del modello REDDITI SC 2025. La scelta, effettuata in sede di dichiarazione dei redditi, consentirà di applicare il regime trasparente per l’intero triennio 2025-2027.

    • Nuove società costituite nel 2025

    Per le società di nuova costituzione nel corso del 2025, che non possono formalizzare l’opzione nel quadro OP del modello REDDITI SC 2025, è previsto un adempimento alternativo:

    • l’opzione va comunicata all’Agenzia delle Entrate tramite invio telematico di apposita comunicazione entro il 31 ottobre 2025;
    • tale comunicazione consentirà di accedere al regime di trasparenza per il triennio 2025-2027.

    Ricordiamo che l’opzione per il regime di trasparenza ha durata vincolante di tre anni, ma può essere revocata allo stesso modo in cui è stata esercitata, per le società già esistenti, tramite quadro OP del modello REDDITI SC relativo al primo periodo d’imposta successivo al triennio.

  • CONSOLIDATO NAZIONALE MONDIALE | Invio dichiarazione

    I Soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti e soggetti ammessi alla determinazione dell'unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti, con esercizio coincidente con l'anno solare, devono presentare il modello CNM 2025 (Consolidato Nazionale e Mondiale). Il modello deve essere presentato dalla società o ente controllante in forma autonoma, non potendo essere inserito nel modello "REDDITI SC 2025", esclusivamente in via telematica.