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Rottami ferrosi: Modulo notifica ex art.30 DL 21/2022
Obbligo di notifica a MISE e MAECI delle esportazioni di rottami ferrosi al di fuori dell'Unione europea sino al 31 luglio 2022.
Le imprese italiane, o stabilite in Italia, che intendono esportare, direttamente o indirettamente, fuori dall'Unione europea, rottami ferrosi di cui al comma 1 dell'articolo 30 del DL 21 marzo 2022, n. 21, sono tenute a notificare, almeno dieci giorni prima dell'avvio dell'operazione, una informativa completa dell'operazione, al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale.
Le suddette imprese di cui al comma 2 dell’art. 30 del d.l. 21/2022 devono inviare congiuntamente specifica informativa da redigersi secondo l’allegato documento Excel “Modulo di notifica ex art. 30 DL 22.03.2022 – rottami ferrosi” (xlsx) nel quale indicare:
- la partita Iva e la ragione sociale dell’esportatore,
- il paese di destinazione finale,
- la ragione sociale del cliente,
- il codice doganale (TARIC) completo,
- il peso complessivo,
- il valore in euro,
- la data prevista di avvio dell’operazione,
- eventuali note
alle caselle PEC:
sia in formato Excel che in formato PDF firmato digitalmente.
In caso di differenze tra le due versioni del file saranno prese in considerazione le informazioni contenute in quello in PDF firmato digitalmente.In allegato il file di notifica denominato “Modulo di notifica ex art. 30 DL 22.03.2022 – rottami ferrosi” (xlsx)
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Contributo sostegno attività di commercio al dettaglio
Dal 3 maggio al 24 maggio i commercianti potranno presentare domanda per richiedere contributi a fondo perduto a sostegno di quelle attività che sono state maggiormente colpite durante l’emergenza Covid.
Possono accedere al contributo le imprese che svolgono in via prevalente un’attività di commercio al dettaglio, identificate dai codici della classificazione delle attività economiche ATECO 2007 previsti dall’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, che presentano un ammontare di ricavi, riferito al 2019, non superiore a 2 milioni di euro e che hanno subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019.In allegato tutta la modulistica necessaria e il decreto attuativo.
I soggetti richiedenti, solamente dove necessario in riferimento a quanto disposto all’articolo 3, comma 7, del decreto direttoriale 24 marzo 2022, sono tenuti a trasmettere, nell’ambito della presentazione dell’istanza di accesso alle agevolazioni, le autocertificazioni per la richiesta della documentazione antimafia.
In allegato
- Decreto del Mise del 24 marzo 2022
Ai fini della corretta compilazione, si rimanda alle istruzioni contenute negli allegati e nella “Tabella 1”.
- Allegato 1 – Modello di istanza (pdf)
- Allegato 2 – Oneri informativi (pdf)
- Allegato 3 – Informativa trattamento dati personali (pdf)
- Tabella 1 (pdf)
Dichiarazioni sostiutive di certificazione
Gli allegati, disponibili in formato word, prima di essere caricati sulla piattaforma, devono essere trasformati in file pdf e firmati digitalmente, ovvero sottoscritti con firma autografa resa autentica allegando copia di documento di identità.- Allegati da compilare in caso di società
- DSAN_mod_A (doc)
- DSAN_mod_C (doc)
- • Allegati da compilare in caso di ditta individuale
- DSAN_mod_B (doc)
- DSAN_mod_C (doc)
- • Allegati da compilare in caso di consorzi/società consortili
- DSAN_mod_D (doc)
- DSAN_mod_C (doc)
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Modello IPEA scomputo perdite
Modello IPEA e relative istruzioni per l’istanza di computo in diminuzione delle perdite pregresse dai maggiori imponibili nell’ambito dell’attività di accertamento, ai sensi dell’articolo 42, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e conseguenti adempimenti dell’ufficio competente.
Con questo modello possono essere richieste in diminuzione dei maggiori imponibili accertati le perdite pregresse "disponibili", cioè quelle utilizzabili alla data di chiusura del periodo d’imposta oggetto di rettifica e che, al momento della presentazione dell’istanza IPEA, non siano state già utilizzate in abbattimento di redditi dichiarati o accertati.
Il contribuente può scomputare le perdite "pregresse" dal maggior imponibile accertato presentando apposita istanza.
Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 12 ottobre 2016 individua: l’ambito di applicazione, i contenuti, le modalità e i termini di presentazione dell’istanza di computo in diminuzione delle perdite. Il modello Ipea deve essere trasmesso esclusivamente per via telematica direttamente dai contribuenti utilizzando i servizi online o tramite gli intermediari. Per la compilazione dell’istanza, l’Agenzia rende disponibile il relativo software di compilazione.
Il Modello deve essere presentato nei termini sopra indicati esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite incaricati abilitati di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.
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Modello IPEC scomputo perdite – Società consolidanti
Istanza di scomputo delle perdite dai maggiori imponibili derivanti dall’attività di accertamento nei confronti delle società consolidanti (Modello IPEC)
Le società consolidanti possono chiedere lo scomputo delle perdite dai maggiori imponibili derivanti da un accertamento fiscale, come stabilito dall’articolo 40-bis, comma 3 del d.P.R. n. 600 del 1973 o nell’ambito dell’adesione ai sensi dell’articolo 9-bis, comma 2, del d.lgs. n. 218 del 1997
Le disposizioni sui controlli del consolidato prevedono l’emissione di un unico atto per la consolidata e la consolidante, entrambe responsabili per la pretesa tributaria.
Per l’istanza di scomputo delle perdite è necessario utilizzare un apposito modello (modello Ipec) approvato, con le relative istruzioni, con il Provvedimento del 20 ottobre 2014, che individua: l’ambito di applicazione, i contenuti, le modalità e i termini di presentazione dell’istanza. Il modello IPEC deve essere trasmesso – esclusivamente per via telematica – direttamente dai contribuenti utilizzando i servizi online o tramite gli intermediari. Per la compilazione dell’istanza, l’Agenzia rende disponibile il relativo software di compilazione.
Con questo modello possono essere richieste in diminuzione dei maggiori imponibili accertati le perdite pregresse “disponibili”, cioè quelle utilizzabili alla data di chiusura del periodo d’imposta oggetto di rettifica e che, al momento della presentazione dell’istanza IPEC, non siano state già utilizzate in abbattimento di redditi dichiarati o accertati.
Il modello deve essere presentato dalla società consolidante, che può scegliere come e nei confronti di quali società controllate utilizzare le perdite del consolidato nell’ambito dell’accertamento ordinario oppure nell’accertamento con adesione.
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Bonus edilizi e Superbonus – Modello cessione o sconto
Nuovo modello e istruzioni, per la comunicazione delle opzioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura relative alle detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica.
I contribuenti potranno utilizzare il nuovo modello dal 4 febbraio 2022, per comunicare le opzioni di cessione o sconto in fattura relative ai bonus edilizi alla luce delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2022 (legge n. 234/2021) e del decreto Sostegni Ter (Dl n. 4/2022), il nuovo modello potrà essere utilizzato per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10mila euro e per i lavori in edilizia libera, senza necessità del visto di conformità.
Il nuovo modello è stato approvato con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 03.02.2022 n. 35873, che recepisce le modifiche introdotte dalla legge del 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022) e dall’articolo 28 del DL n. 4/2022, e sostituisce il provvedimento dell'08.08.2020, come modificato dal provvedimento del 12.11.2021, ridefinendo le modalità e i termini per l’esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti per gli interventi.
In allegato:
- Provvedimento del 03.02.2022 n. 35873
- Istruzioni per la compilazione
- Modello di opzione
- Specifiche tecniche
La comunicazione dell’opzione, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari sia per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici, deve essere presentata all’Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica, utilizzando il presente modello, mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate oppure mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate.
La comunicazione deve essere inviata entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese per cui viene esercitata l’opzione. La comunicazione della cessione del credito relativa alle rate di detrazione non fruite deve essere inviata entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione.
Per le spese sostenute nel 2021, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, la Comunicazione deve essere trasmessa entro il 7 aprile 2022
L’articolo 121 del DL n. 34/2020 da ultimo modificato dalla Legge di Bilancio 2022 (234/2021), riconosce ai soggetti che hanno sostenuto, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, di efficienza energetica, di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine di ricarica, nonché a coloro che, nell’anno 2025, sostengono spese per gli interventi di cui all’articolo 119 del medesimo Decreto, la facoltà di optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, alternativamente per:
- un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati. Il fornitore recupera il contributo anticipato sotto forma di credito d'imposta di importo pari alla detrazione spettante;
- la cessione di un credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
L’articolo 119 del Decreto, in presenza di determinate condizioni, ha incrementato l’aliquota della detrazione spettante per le spese sostenute nei periodi o per gli anni indicati nel medesimo articolo 119, a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (cd. Superbonus). Anche per gli interventi che danno diritto al Superbonus è prevista la possibilità di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (cd. sconto in fattura) o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.
Trattandosi di una normativa di particolare favore, in aggiunta agli adempimenti ordinariamente previsti per le predette detrazioni, ai fini dell’esercizio dell’opzione, il contribuente deve acquisire anche:
- il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) nonché dai CAF;
- l’asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
L’articolo 121, comma 1-ter, prevede che per tutti gli interventi elencati al comma 2 del medesimo articolo, in caso di opzione per la cessione del credito o per lo sconto, il contribuente deve acquisire il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) nonché dai CAF e l'asseverazione sulla congruità delle spese sostenute rilasciata da tecnici abilitati. Con riferimento alle comunicazioni trasmesse all’Agenzia delle entrate a decorrere dal 1° gennaio 2022, il visto di conformità e l'asseverazione sulla congruità delle spese non sono obbligatorie nel caso di opere classificate come attività di edilizia libera ai sensi dell'articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018 o della normativa regionale, o per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell'edificio, fatta eccezione per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n.160 (di seguito “Bonus Facciate”).
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Bonus restauro immobili storici – Modello di domanda
Dal 1° febbraio al 28 febbraio 2022, è possibile inviare l'istanza per accedere al credito d’imposta per le spese sostenute nel 2021, dalle persone fisiche, per interventi conservativi volti alla manutenzione, protezione e restauro degli immobili di interesse storico e artistico.
Le domande devono essere inviate alla direzione generale Archeologia Belle arti e Paesaggio del ministero della Cultura (Dg Abap) all’indirizzo Pec: [email protected], compilando l’apposito modulo in allegato.
A corredo della domanda dovrà essere presentata anche la seguente documentazione (qui allegata con il Modulo di domanda):
- istanza in bollo compilata con l’indicazione delle generalità dell’immobile e il codice fiscale del richiedente, sottoscritta digitalmente
- estremi del provvedimento di tutela
- copia del provvedimento di autorizzazione del progetto di restauro
- dichiarazione di assenza di contributi o contributi goduti
- dichiarazione di inizio e di fine dei lavori a firma dall’architetto
- consuntivo di spesa giurato a firma dall’architetto con l’indicazione degli interventi realizzati entro la fine dell’anno per cui si chiede il contributo
- elenco delle lavorazioni, ciascuna con il relativo costo, per le quali si chiede il credito d’imposta a firma dall’architetto
- documentazione fotografica a consuntivo.
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Dichiarazione IVA 2022 – Modello e istruzioni
L’Agenzia delle entrate, con Provvedimento del 14 gennaio 2022 n. 11160, ha approvato i modelli di dichiarazione IVA/2022 concernenti l’anno 2021, con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2022 ai fini Iva.
Il modello di dichiarazione annuale IVA base 2022, concernente l’anno d’imposta 2021, è una versione semplificata del modello di dichiarazione annuale IVA/2022 e può essere utilizzato, in alternativa al predetto modello.In Allegato:
- Modello Iva 2022
- Istruzioni per la compilazione Iva
- Modello Iva base 2022
- Istruzioni per la compilazione Iva base
- Provvedimento del 14 gennaio 2022