• Imbarcazioni da diporto – Modello e istruzioni

    Modello e istruzioni per la dichiarazione della percentuale di utilizzo dei servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili non a breve termine, nel territorio della UE, di imbarcazioni da diporto e per la dichiarazione di esistenza della condizione di navigazione in alto mare, ai fini della non imponibilità ai sensi, rispettivamente, degli artt. 7-sexies e 8-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 708 a 712, della legge n. 178 del 30 dicembre 2020, approvati con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 15.06.2021.

    La dichiarazione può essere trasmessa direttamente, da parte dei soggetti abilitati dall’Agenzia delle entrate, o tramite gli intermediari abilitati alla trasmissione utilizzando esclusivamente il software, denominato “dichiarazionenautica”, disponibile sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

    Ultimo aggiornamento istruzioni del 01.09.2021.

    La dichiarazione può essere trasmessa telematicamente a partire dal 15 luglio 2021.

    Le operazioni per le quali sono applicabili le disposizioni di cui ai commi da 708 a 710 della legge n. 178 del 2020 sulla base della dichiarazione presentata sono quelle per le quali la data della fattura decorre dal sessantesimo giorno successivo all’adozione del presente provvedimento.

    Dal 9 gennaio 2024 i soggetti non residenti, privi di un rappresentante fiscale o di identificazione diretta in Italia, devono presentare la dichiarazione nautica ai fini della non imponibilità tramite l'apposito servizio online.

    Con la risoluzione n. 2/E del 9 gennaio 2024, infatti, l'Agenzia delle Entrate ha specificato che non è più possibile avvalersi della modalità alternativa di trasmissione di una copia scansionata della dichiarazione nautica al COP di Pescara, ammessa nella risoluzione n. 54/E del 2021.

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  • Credito imposta sanificazione – Modello e istruzioni

    L’articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, riconosce un credito d’imposta in misura pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per:

    • la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati,
    • nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti
    • comprese le spese per la somministrazione dei tamponi per COVID-19,

    fino ad un massimo di 60 mila euro per ciascun beneficiario.

    Il credito d’imposta per la sanificazione è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione tramite modello F24.
    Con il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 15.07.2021 n. 191910 sono stati defniti criteri e modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione, nonchè il modello con le relative istruzioni.

    Il presente modello deve essere utilizzato per comunicare all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle spese che danno diritto al credito d’imposta per la sanificazione, al fine di consentire l’individuazione della quota effettivamente fruibile dello stesso, in proporzione alle risorse disponibili.

    La comunicazione è presentata dal 4 ottobre al 4 novembre 2021 all’Agenzia delle entrate, in via telematica, direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario.

    In allegato:

    • Modello per la comunicazione delle spese per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione
    • Istruzioni per la compilazione
    • Specifiche tecniche per la trasmissione della comunicazione

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  • Contributo riduzione canone locazione – Modello

    Con provvedimento del 06.07.2021 n. n. 180139, l'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità applicative e dei termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto per la riduzione dell’importo del canone di locazione (articolo 9-quater del DL Ristori n. 137/2020).

    L’art. 9-quater del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, riconosce un contributo a fondo perduto, fino al 50 per cento della riduzione del canone, entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per singolo locatore (nei limiti di spesa previsti). Il contributo spetta a condizione che:

    • il contratto sia in essere alla data del 29 ottobre 2020;
    • l’immobile sia adibito ad uso abitativo (tipologia di contratto L1, L2 o L3) e ubicato in un comune ad alta tensione abitativa;
    • l’immobile costituisca l’abitazione principale del locatario;
    • entro il 31 dicembre 2021 sia comunicata all’Agenzia delle entrate la rinegoziazione in diminuzione del canone, per tutto l’anno 2021 o per parte di esso, tramite modello RLI. La data della rinegoziazione non può essere anteriore al 25 dicembre 2020.

    L’istanza può essere presentata dal 6 luglio al 6 ottobre 2021 (in luogo del 6 settembre, termine prorogato con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate prot. 227358 del 04.09.2021), in modalità elettronica esclusivamente mediante un servizioweb disponibile nell’area riservata del portale del sito internet dell’Agenzia delle entrate ed è trasmessa mediante tale servizio web.

    L’istanza può essere trasmessa direttamente dal richiedente o tramite un intermediarioautorizzato ad accedere al cassetto fiscale del locatore.

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  • Contributo a fondo perduto Sostegni Bis – Modello

    Approvato il modello "Istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto decreto Sostegni-bis per le attività stagionali" con le relative istruzioni, comprensivo del frontespizio, contenente anche l’informativa relativa altrattamento dei dati personali.

    L’art. 1 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, al fine di sostenere gli operatori economici maggiormente colpiti dall’emergenza epidemiologica“Covid-19”, riconosce ai commi da 5 a 15 un contributo a fondo perduto (di seguito“contributo Sostegni bis attività stagionali”) a favore dei soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.

    Con Provvedimento n. 175776  del 2 Luglio 2021 l'Agenzia ha approvato il Modello con le relative istruzioni che qui alleghiamo:

    • Istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto per le attività stagionali – Decreto Sostegni bis
    • Istruzioni per la compilazione
    • Specifiche tecniche

    Il contributo Sostegni bis attività stagionali è alternativo al contributo a fondo perduto previsto all’art. 1 commi da 1 a 3 dello stesso decreto (“contributo Sostegni bis automatico”), consistente nell’erogazione automatica da parte dell’Agenzia delleentrate di un importo pari al contributo di cui all’art. 1 del decreto-legge 22 marzo2021, n. 41 (“contributo Sostegni”) ottenuto dai soggetti che lo hanno richiesto e non oggetto di restituzione per indebita percezione.

    Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

    La trasmissione dell’Istanza deve essere effettuata, in via telematica, utilizzando il presente modello.

    L’istanza può essere presentata:

    • a partire dal 5 luglio 2021 e non oltre il 2 settembre 2021, nel caso in cui l'istanza sia presentata tramite il servizio web;
    • a partire dal 7 luglio 2021 e non oltre il 2 settembre 2021, nel caso in cui l'istanzasia presentata tramite l'applicazione desktop telematico.

    Nei periodi citati è possibile, in caso di errore, presentare una nuova istanza, in sostituzione dell’istanza precedentemente trasmessa. L’ultima istanza trasmessa nei periodi sopra citati sostituisce tutte quelle precedentemente inviate per le quali non è stato già eseguito il mandato di pagamento del contributo ovvero non sia stato comunicato il riconoscimento del contributo nel caso di scelta di utilizzo dello stesso come credito d’imposta.

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  • Dichiarazione Persone Fisiche 2021 – Modello

    Con Provvedimento del 29.01.2021 n. 28928 l'Agenzia ha approvato il modello di dichiarazione “REDDITI 2021–PF”, con le relative istruzioni, che le persone fisiche devono presentare nell’anno 2021, per il periodo d’imposta 2020, ai fini delle imposte sui redditi.

    Modelli e istruzioni aggiornati il 11 giugno 2021 e in allegato i motivi dell’aggiornamento.

    Il modello è costituito da:

    • “Fascicolo 1”, contenente il frontespizio, il prospetto dei familiari a carico ed i quadri RA, RB, RC, CR, RP, LC, RN, RV, DI, RX;
    • “Fascicolo 2”, riservato ai contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili, contenente i quadri RH, RL, RM, RT; il quadro RW, concernente il monitoraggio per gli investimenti all’estero e il calcolo delle relative imposte; il quadro RR, concernente la determinazione dei contributi previdenziali; il quadro AC, relativo alla comunicazione degli amministratori dei condomini; la guida alla compilazione del modello “REDDITI 2020–PF” per i soggetti non residenti;
    • “Fascicolo 3”, riservato ai contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili, contenente i quadri RE, RF, RG, LM, RD, RS, RQ, RU, FC, CE, NR, ed infine, il quadro TR;
    • i modelli da utilizzare per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indicatori sintetici di affidabilità fiscale, che sono approvati con apposito provvedimento. Con il medesimo provvedimento sono indicati i criteri con cui rilasciare l’asseverazione di cui all’articolo 35, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

    In Allegato:

    • Fascicolo 1
      Modello Redditi PF – fascicolo 1
      Istruzioni per la compilazione Redditi PF – fascicolo 1

    • Fascicolo 2
      Modello Redditi PF – fascicolo 2
      Istruzioni per la compilazione Redditi PF – fascicolo 2

    • Fascicolo 3
      Modello Redditi PF – fascicolo 3
      Istruzioni per la compilazione Redditi PF – fascicolo 3

    • Motivi dell’aggiornamento del 28.05.2021
    • Scheda per le scelte della destinazione dell’8, 5 e 2 per mille dell’Irpef
    • Tabella partiti politici
    • Caratteristiche tecniche per la stampa dei modelli
    • Obbligo di riservatezza
    • Informazioni per la detrazione delle spese sostenute presso le Università non statali
    • Tabella addizionali comunali all’Irpef saldo 2020 acconto 2021

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  • Dichiarazione Società di persone 2021 – Modello

    Con Provvedimento del 29.01.2021 n. 28970 è stato approvato il modello di dichiarazione “Redditi2021–SP” Società di Persone, con le relative istruzioni, che le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate devono presentare nell’anno 2021aifini delle imposte sui redditi.

    Il modello Redditi Sp e le istruzioni per la compilazione sono stati aggiornati l'8 giugno 2021 e in allegato gli aggiornamenti.

    In Allegato:

    • Modello SP 2021
    • Modello SP 2021 – Istruzioni per la compilazione
    • Modello SP 2021 – Istruzioni generali per la compilazione dei modelli redditi delle società e degli enti redditi
    • Motivi aggiornamento del 29 aprile 2021.

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  • Dichiarazione Società di Capitali 2021 – Modello

    Con Provvedimento del 29.01.2021 n. 28929 è stato approvato il modello di dichiarazione “Redditi 2021–SC”, con le relative istruzioni, che le società ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti equiparati devono presentare nell’anno 2021 ai fini delle imposte sui redditi.

    Il modello Sc e le istruzioni per la compilazione sono stati aggiornati l'8 giugno 2021 e in allegato i Motivi dell’aggiornamento.

    In Allegato:

    • Modello SC 2021
    • Modello SC 2021 – Istruzioni per la compilazione
    • Parte generale – Istruzioni per la compilazione

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