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Cessione credito imposta canoni locazione Covid19
Con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 07.09.2021 n. 228685, sono state apportate modifiche al modello per la comunicazione della cessione dei crediti d’imposta riconosciuti per fronteggiare l’emergenza da COVID-19 e alle relative istruzioni, approvato in precedenza con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 43058 del 12 febbraio 2021.
In particolare:
- nel quadro “TIPOLOGIA DI CREDITO CEDUTO”, punto n. 2, all’elenco delle tipologie dei contratti è aggiunta la seguente voce: “F – Atto o contratto da registrare in caso d’uso”.
Con il presente provvedimento è approvata la nuova versione del modello di comunicazione e delle relative istruzioni, che qui alleghiamo, allo scopo di consentire la comunicazione delle cessioni dei crediti relativi a canoni dovuti in base ad atti o contratti da registrare in caso d’uso, per i quali non è richiesta l’indicazione degli estremi di registrazione.
Il nuovo modello di comunicazione è utilizzato a decorrere dal 9 settembre 2021, in sostituzione del modello approvato con il provvedimento prot. n. 43058 del 12 febbraio 2021.
I decreti-legge 17 marzo 2020, n. 18 e 19 maggio 2020, n. 34 hanno riconosciuto alcuni crediti d’imposta di natura agevolativa allo scopo di fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Si tratta, in particolare dei crediti d’imposta per:
- canoni di locazione relativi a botteghe e negozi, di cui all’articolo 65 del decreto-legge 17marzo 2020, n. 18,
- canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, di cui all’articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
In proposito, l’articolo 122 del decreto-legge n. 34 del 2020 prevede che, fino al 31 dicembre 2021, i soggetti beneficiari dei crediti d’imposta su indicati possono, in luogo dell’utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Per poter optare per la cessione del credito d'imposta, con il recente provvedimento del 14.12.2020, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo Modello con le relative istruzioni, che può essere utilizzato, in sostituzione del precedente modello approvato con provvedimento del 1° luglio 2020 n. 250739.
Pertanto, il presente modello deve essere utilizzato per comunicare all’Agenzia delle entrate la cessione dei suddetti crediti e i dati dei relativi cessionari, per consentire a questi ultimi di fruire deicrediti medesimi. La comunicazione dell’opzione per la cessione è presentata dai soggetti beneficiari dei creditid’imposta.
La comunicazione può essere presentata dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
La comunicazione deve essere presentata all’Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica, utilizzando il presente modello, direttamente dal beneficiario, mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, oppure avvalendosi di un intermediario.
Ricordiamo che Inoltre, il credito d’imposta previsto dall’articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, relativo a canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, è stato esteso:
- all’articolo 77, comma 1, lettera b), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ai canoni di locazione del mese di giugno 2020 (per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale, ai canoni del mese di luglio 2020);
- dall’articolo 77, comma 1, lettera b-bis), del medesimo decreto-legge n. 104 del 2020, per le imprese turistico-ricettive, fino al 31 dicembre 2020;
- dall’articolo 8 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, ai canoni di locazione dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, per le imprese operanti nei settori riportati nell'Allegato 1 al citato decreto-legge n. 137del 2020;
- dall’articolo 4del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, ai canoni di locazione dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, per le imprese operanti nei settori riportati nell'Allegato 2 al citato decreto-legge n. 149 del 2020, nonché per le imprese che svolgono le attività di cui ai codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12 che hanno la sede operativa nelle aree del territorio nazionale c.d. zone rosse.
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Delega situazione debitoria assistiti – Modello DP1
Modello DELEGA / REVOCA per l'accesso e la gestione della posizione debitoria Agenzia delle Entrate – Riscossione (Modello DP1).
Con questo modello il contribuente delega l’intermediario di cui all’art. 3, comma 3, del DPR n. 322/1998 ad accedere ai servizi web dell’Agenzia delle entrate-Riscossione per consultare la propria posizione debitoria, (con esclusione dei carichi iscritti a ruolo di competenza di Riscossione Sicilia SpA), richiedere la rateizzazione del debito, presentare istanze.
Gli intermediari abilitati e i loro incaricati possono visualizzare on-line la situazione debitoria (cartelle e avvisi di pagamento emessi dal 2000), i piani di rateizzazione dei loro assistiti nonché utilizzare i seguenti servizi dispositivi:- pagare cartelle e avvisi di pagamento;
- ottenere direttamente on-line, in presenza dei requisiti, la rateizzazione per importi fino a 100 mila euro per le domande presentate entro il 31 dicembre 2021;
- trasmettere istanze di sospensione legale della riscossione;
- gestire le istanze di Definizione agevolata;
- chiedere informazioni specifiche sulla situazione debitoria, cartelle, rateizzazioni e procedure di riscossione con il nuovo servizio «Contattaci». Tutto dal proprio dispositivo (Pc, smartphone e tablet) senza andare allo sportello.
La delega può essere conferita anche attraverso la procedura tradizionale, compilando il modello cartaceo DP1.
Dal 10 aprile 2019 la delega cartacea può essere utilizzata anche dai soggetti diversi dalle persone fisiche.Modalità di presentazione:
- questo modello non va consegnato all’Agenzia delle entrate-Riscossione;
- il modello va consegnato direttamente all’intermediario abilitato a cui si conferisce la delega. L’intermediario, se accetta la delega, trasmette i dati all’Agenzia delle entrate-Riscossione attraverso il servizio telematico dedicato dell’Agenzia delle entrate.
Se il delegante è persona fisica deve consegnare all’intermediario insieme al modello compilato, copia del proprio documento d’identità.
Nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche occorre consegnare copia del documento d’identità del rappresentante legale.Gli estremi della delega devono essere trasmessi dall’intermediario ad Agenzia delle Entrate tramite il canale Entratel, utilizzando il software di compilazione e controllo.
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Imbarcazioni da diporto – Modello e istruzioni
Modello e istruzioni per la dichiarazione della percentuale di utilizzo dei servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili non a breve termine, nel territorio della UE, di imbarcazioni da diporto e per la dichiarazione di esistenza della condizione di navigazione in alto mare, ai fini della non imponibilità ai sensi, rispettivamente, degli artt. 7-sexies e 8-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 708 a 712, della legge n. 178 del 30 dicembre 2020, approvati con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 15.06.2021.
La dichiarazione può essere trasmessa direttamente, da parte dei soggetti abilitati dall’Agenzia delle entrate, o tramite gli intermediari abilitati alla trasmissione utilizzando esclusivamente il software, denominato “dichiarazionenautica”, disponibile sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.
Ultimo aggiornamento istruzioni del 01.09.2021.
La dichiarazione può essere trasmessa telematicamente a partire dal 15 luglio 2021.
Le operazioni per le quali sono applicabili le disposizioni di cui ai commi da 708 a 710 della legge n. 178 del 2020 sulla base della dichiarazione presentata sono quelle per le quali la data della fattura decorre dal sessantesimo giorno successivo all’adozione del presente provvedimento.
Dal 9 gennaio 2024 i soggetti non residenti, privi di un rappresentante fiscale o di identificazione diretta in Italia, devono presentare la dichiarazione nautica ai fini della non imponibilità tramite l'apposito servizio online.
Con la risoluzione n. 2/E del 9 gennaio 2024, infatti, l'Agenzia delle Entrate ha specificato che non è più possibile avvalersi della modalità alternativa di trasmissione di una copia scansionata della dichiarazione nautica al COP di Pescara, ammessa nella risoluzione n. 54/E del 2021.
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Credito imposta sanificazione – Modello e istruzioni
L’articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, riconosce un credito d’imposta in misura pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per:
- la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati,
- nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti
- comprese le spese per la somministrazione dei tamponi per COVID-19,
fino ad un massimo di 60 mila euro per ciascun beneficiario.
Il credito d’imposta per la sanificazione è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione tramite modello F24.
Con il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 15.07.2021 n. 191910 sono stati defniti criteri e modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione, nonchè il modello con le relative istruzioni.Il presente modello deve essere utilizzato per comunicare all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle spese che danno diritto al credito d’imposta per la sanificazione, al fine di consentire l’individuazione della quota effettivamente fruibile dello stesso, in proporzione alle risorse disponibili.
La comunicazione è presentata dal 4 ottobre al 4 novembre 2021 all’Agenzia delle entrate, in via telematica, direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario.
In allegato:
- Modello per la comunicazione delle spese per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione
- Istruzioni per la compilazione
- Specifiche tecniche per la trasmissione della comunicazione
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Contributo riduzione canone locazione – Modello
Con provvedimento del 06.07.2021 n. n. 180139, l'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità applicative e dei termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto per la riduzione dell’importo del canone di locazione (articolo 9-quater del DL Ristori n. 137/2020).
L’art. 9-quater del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, riconosce un contributo a fondo perduto, fino al 50 per cento della riduzione del canone, entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per singolo locatore (nei limiti di spesa previsti). Il contributo spetta a condizione che:
- il contratto sia in essere alla data del 29 ottobre 2020;
- l’immobile sia adibito ad uso abitativo (tipologia di contratto L1, L2 o L3) e ubicato in un comune ad alta tensione abitativa;
- l’immobile costituisca l’abitazione principale del locatario;
- entro il 31 dicembre 2021 sia comunicata all’Agenzia delle entrate la rinegoziazione in diminuzione del canone, per tutto l’anno 2021 o per parte di esso, tramite modello RLI. La data della rinegoziazione non può essere anteriore al 25 dicembre 2020.
L’istanza può essere presentata dal 6 luglio al 6 ottobre 2021 (in luogo del 6 settembre, termine prorogato con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate prot. 227358 del 04.09.2021), in modalità elettronica esclusivamente mediante un servizioweb disponibile nell’area riservata del portale del sito internet dell’Agenzia delle entrate ed è trasmessa mediante tale servizio web.
L’istanza può essere trasmessa direttamente dal richiedente o tramite un intermediarioautorizzato ad accedere al cassetto fiscale del locatore.
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Contributo a fondo perduto Sostegni Bis – Modello
Approvato il modello "Istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto decreto Sostegni-bis per le attività stagionali" con le relative istruzioni, comprensivo del frontespizio, contenente anche l’informativa relativa altrattamento dei dati personali.
L’art. 1 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, al fine di sostenere gli operatori economici maggiormente colpiti dall’emergenza epidemiologica“Covid-19”, riconosce ai commi da 5 a 15 un contributo a fondo perduto (di seguito“contributo Sostegni bis attività stagionali”) a favore dei soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.
Con Provvedimento n. 175776 del 2 Luglio 2021 l'Agenzia ha approvato il Modello con le relative istruzioni che qui alleghiamo:
- Istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto per le attività stagionali – Decreto Sostegni bis
- Istruzioni per la compilazione
- Specifiche tecniche
Il contributo Sostegni bis attività stagionali è alternativo al contributo a fondo perduto previsto all’art. 1 commi da 1 a 3 dello stesso decreto (“contributo Sostegni bis automatico”), consistente nell’erogazione automatica da parte dell’Agenzia delleentrate di un importo pari al contributo di cui all’art. 1 del decreto-legge 22 marzo2021, n. 41 (“contributo Sostegni”) ottenuto dai soggetti che lo hanno richiesto e non oggetto di restituzione per indebita percezione.
Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
La trasmissione dell’Istanza deve essere effettuata, in via telematica, utilizzando il presente modello.
L’istanza può essere presentata:
- a partire dal 5 luglio 2021 e non oltre il 2 settembre 2021, nel caso in cui l'istanza sia presentata tramite il servizio web;
- a partire dal 7 luglio 2021 e non oltre il 2 settembre 2021, nel caso in cui l'istanzasia presentata tramite l'applicazione desktop telematico.
Nei periodi citati è possibile, in caso di errore, presentare una nuova istanza, in sostituzione dell’istanza precedentemente trasmessa. L’ultima istanza trasmessa nei periodi sopra citati sostituisce tutte quelle precedentemente inviate per le quali non è stato già eseguito il mandato di pagamento del contributo ovvero non sia stato comunicato il riconoscimento del contributo nel caso di scelta di utilizzo dello stesso come credito d’imposta.
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Dichiarazione Persone Fisiche 2021 – Modello
Con Provvedimento del 29.01.2021 n. 28928 l'Agenzia ha approvato il modello di dichiarazione “REDDITI 2021–PF”, con le relative istruzioni, che le persone fisiche devono presentare nell’anno 2021, per il periodo d’imposta 2020, ai fini delle imposte sui redditi.
Modelli e istruzioni aggiornati il 11 giugno 2021 e in allegato i motivi dell’aggiornamento.
Il modello è costituito da:
- “Fascicolo 1”, contenente il frontespizio, il prospetto dei familiari a carico ed i quadri RA, RB, RC, CR, RP, LC, RN, RV, DI, RX;
- “Fascicolo 2”, riservato ai contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili, contenente i quadri RH, RL, RM, RT; il quadro RW, concernente il monitoraggio per gli investimenti all’estero e il calcolo delle relative imposte; il quadro RR, concernente la determinazione dei contributi previdenziali; il quadro AC, relativo alla comunicazione degli amministratori dei condomini; la guida alla compilazione del modello “REDDITI 2020–PF” per i soggetti non residenti;
- “Fascicolo 3”, riservato ai contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili, contenente i quadri RE, RF, RG, LM, RD, RS, RQ, RU, FC, CE, NR, ed infine, il quadro TR;
- i modelli da utilizzare per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indicatori sintetici di affidabilità fiscale, che sono approvati con apposito provvedimento. Con il medesimo provvedimento sono indicati i criteri con cui rilasciare l’asseverazione di cui all’articolo 35, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
In Allegato:
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Fascicolo 1
Modello Redditi PF – fascicolo 1
Istruzioni per la compilazione Redditi PF – fascicolo 1 -
Fascicolo 2
Modello Redditi PF – fascicolo 2
Istruzioni per la compilazione Redditi PF – fascicolo 2 -
Fascicolo 3
Modello Redditi PF – fascicolo 3
Istruzioni per la compilazione Redditi PF – fascicolo 3 - Motivi dell’aggiornamento del 28.05.2021
- Scheda per le scelte della destinazione dell’8, 5 e 2 per mille dell’Irpef
- Tabella partiti politici
- Caratteristiche tecniche per la stampa dei modelli
- Obbligo di riservatezza
- Informazioni per la detrazione delle spese sostenute presso le Università non statali
- Tabella addizionali comunali all’Irpef saldo 2020 acconto 2021