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Asseverazioni tecniche per Sismabonus – Modelli
Modelli di asseverazioni tecniche da depositare per gli interventi di riduzione del rischio sismico, da parte:- del direttore dei lavori,
- del progettista
- e del collaudatore,
così come modificati dal D.M. n. 329 del 6 agosto 2020, di modifica al D.M. 28 febbraio 2017, n. 58, recante “Sisma Bonus – Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l’attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi effettuati”.
In allegato:
- DM 329/2020 SismaBonus
I moduli da utilizzare per gli interventi antisismici:- All. 1-SAL (STATO DI AVANZAMENTO LAVORI) – Asseveratore: Direttore dei Lavori
- All. B1 – Attestazione Direttore Lavori (ATTESTAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI) – Asseveratore: Direttore dei Lavori
- All. B2 – Attestazione Collaudatore (ATTESTAZIONE DEL COLLAUDATORE STATICO) – Asseveratore: Collaudatore
- All. B – Asseverazione Progettista (ASSEVERAZIONE AI SENSI DELL’ART. 3 DEL DECRETO MINISTERIALE 28 FEBBRAIO 2017, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI) – Asseveratore: Progettista
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Superbonus e Sismabonus 110% – Modelli di Asseverazione
Modelli in formato word di Asseverazione: dichiarazione sottoscritta dal tecnico abilitato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47, 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale lo stesso attesta che gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio sono rispondenti ai requisiti di cui all’allegato A del Decreto Requisiti Ecobonus, nonché la congruità dei costi degli stessi interventi, anche rispetto ai costi specifici di cui all’articolo 3, comma 2, del Decreto Requisiti Ecobonus.
Attenzione: La compilazione deve avvenire esclusivamente online sul portale ENEA.
L’asseverazione può avere ad oggetto gli interventi conclusi o uno stato di avanzamento delle opere per la loro realizzazione, nei limiti previsti all’articolo 119, comma 13-bis del Decreto Rilancio ed è redatta:- secondo il modulo tipo di cui all’Allegato 1, che contiene gli elementi essenziali dell’asseverazione di cui al presente articolo, con riferimento al caso in cui i lavori siano conclusi;
- secondo il modulo tipo di cui all’Allegato 2, che contiene gli elementi essenziali dell’asseverazione di cui al presente articolo, con riferimento al caso di uno stato di avanzamento lavori.
In allegato oltre ai due modelli anche il decreto attuativo del 6 agosto e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 Ottobre 2020, relativo alla modulistica e alle modalità di trasmissione dell’asseverazione agli organi competenti, tra cui Enea, per gli interventi di efficientamento energetico degli edifici previsti dal decreto Rilancio.
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Accesso civico semplice – Modello
L’accesso civico semplice è disciplinato dall’art. 5 comma 1 del D.lgs. n. 33/2013. Si tratta del diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente nei casi in cui non ne sia stata rinvenuta la pubblicazione sul sito web istituzionale dell’Agenzia delle Entrate.
L’accesso civico, quindi, è circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione.
La richiesta può essere inoltrata all’indirizzo di posta elettronica: [email protected], utilizzando preferibilmente questo modello editabile.
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Accesso civico generalizzato – Modello
L’accesso civico generalizzato (o accesso FOIA) permette a ogni cittadino di richiedere dati, informazioni e documenti in possesso delle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli sottoposti a obbligo di pubblicazione, nel rispetto dei limiti indicati dalla legge (D.lgs. n. 33/2013, art. 5-bis) e con le esclusioni e le limitazioni previste dal D.M. 29 ottobre 1996, n. 603.
L’obiettivo dell’istituto è quello di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico: per presentare la richiesta di accesso civico generalizzato, quindi, non è necessario dimostrare un interesse qualificato.Diversamente, se il cittadino ha un “interesse diretto, concreto e attuale”, collegato a una situazione giuridicamente tutelata e connessa al documento oggetto di richiesta di accesso, dovrà presentare un’istanza di accesso documentale (L. 241/1990, art. 22 e seguenti) e non un’istanza di accesso civico generalizzato.
L’istanza di accesso civico generalizzato può essere inviata via e-mail all’indirizzo dell’Ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti, reperibile nella sezione Telefono e posta elettronica. utilizzando l’apposito modello editabile qui allegato. In caso di diniego, anche parziale, all’accesso, il richiedente può eventualmente presentare istanza di riesame (sempre qui in allegato) al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Agenzia delle Entrate.
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5 per mille 2020 ONLUS – Dichiarazione sostitutiva
I legali rappresentanti degli enti iscritti devono spedire entro il 30 giugno 2020 tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, alla competente Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del DPR n. 445 del 2000, che attesta la persistenza dei requisiti che danno diritto all’iscrizione. In alternativa, la dichiarazione sostitutiva può essere inviata dagli interessati con la propria casella di posta elettronica certificata alla casella PEC delle predette Direzioni Regionali , riportando nell’oggetto “dichiarazione sostitutiva 5 per mille 2020” e allegando copia del modello di dichiarazione, ottenuta mediante scansione dell’originale compilato e sottoscritto dal rappresentante legale, nonché copia del documento di identità.
Alla dichiarazione deve essere allegata, a pena di decadenza, la fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
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5 per mille 2020 ASD – Dichiarazione sostitutiva
I legali rappresentanti delle associazioni sportive dilettantistiche iscritte in elenco devono spedire entro il 30 giugno 2020 tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, all’Ufficio del Coni nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’associazione interessata, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’articolo 47 del DPR n. 445 del 2000, che attesta la persistenza dei requisiti che danno diritto all’iscrizione.
Alla dichiarazione deve essere allegata, a pena di decadenza, fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
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Dichiarazione sostitutiva riduzione canone locazione
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (articolo 47, Dpr n. 445/2000) di essere in possesso degli originali (e l’impegno a depositarli in ufficio una volta terminato il periodo emergenziale), la copia del documento di identità del richiedente. Lo stesso deve inoltre specificare che la registrazione è esente da imposte (articolo 19, comma 1, Dl n. 133/2014).
L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che non sussiste l’obbligo di registrazione della riduzione del canone. Il contribuente può tuttavia scegliere di registrare questa modifica contrattuale per comunicare la riduzione della base imponibile ai fini del calcolo dell'imposta di registro (se dovuta) e delle imposte dirette (irpef o cedolare secca). Pertanto, non sussistendo l’obbligo di registrazione dell’atto di riduzione del canone i contribuneti potranno procedere alla registrazione anche al termine dell’emergenza.
Se però si vuole effettuarla ora, è possibile (senza pagamento dell’imposta di registro e dell’imposta di bollo, in virtù della previsione dell’art. 19, comma 1, del D.L. 12 settembre 2014, n. 133) mediante posta elettronica certificata (PEC) o e-mail. Alla richiesta di registrazione tramite PEC o e-mail dovrà allegare:
- la scansione dell’accordo di riduzione
- il modello 69 debitamente sottoscritto
- la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà – resa dal richiedente ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – avente ad oggetto il possesso dell’originale dell’accordo e della conformità a questo dell’immagine inviata, l’impegno a depositare in ufficio l’atto in originale al termine del periodo emergenziale e la copia del documento di identità del richiedente. Il richiedente deve poi specificare che la registrazione è esente da imposte ai sensi del sopra menzionato art. 19, comma 1.
La richiesta di registrazione va indirizzata all’ufficio presso il quale era stata registrata la locazione oggetto di modifica (ufficio competente). L’ufficio verificherà la correttezza della documentazione ed effettuerà la registrazione, comunicando gli estremi a chi l’ha richiesta (una volta terminato il periodo emergenziale, questi sarà tenuto a depositare l'originale dell'accordo presso lo stesso ufficio).
Ad ogni buon fine, le segnaliamo che l’art.62, comma 1 e 6, del Decreto Legge n.18/2020 dispone la sospensione degli adempimenti tributari in scadenza tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020, adempimenti che potranno essere effettuati, senza sanzioni, entro il 30 giugno 2020.