• Privacy – Telefonate indesiderate modulistica

    Modello per la segnalazione al Garante della ricezione di telefonate pubblicitarie nonostante l'iscrizione nel Registro delle opposizioni.

    Le nuove regole del marketing telefonico

    Gli abbonati (ora definiti dalla legge "contraenti") i cui nominativi e numeri siano in elenco che non desiderano ricevere telefonate pubblicitarie, devono iscriversi al Registro Pubblico delle Opposizioni. Il Registro è stato istituito con il d.P.R. 178/2010 e la sua gestione è stata affidata, dal Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni, alla Fondazione Ugo Bordoni (FUB).
    L´iscrizione è gratuita, ha durata indefinita e può essere revocata in qualsiasi momento.

    Vi sono 5 modi per opporsi alle telefonate pubblicitarie rivolgendosi al Gestore del Registro Pubblico delle Opposizioni:

    • Compilando il modulo elettronico disponibile nella apposita "area abbonato" sul sito: www.registrodelleopposizioni.it
    • Per e-mail: [email protected]
    • Tramite il numero verde: 800.265.265
    • Per raccomandata, scrivendo a: "GESTORE DEL REGISTRO PUBBLICO DELLE OPPOSIZIONI – ABBONATI" UFFICIO ROMA NOMENTANO – CASELLA POSTALE 7211 – 00162 ROMA (RM)
    • Via fax: 06.5422.4822

    Cosa occorre fare se, nonostante l´iscrizione nel Registro si ricevono ancora telefonate promozionali?

    Per opporsi ad ulteriori futuri contatti da parte dell´operatore economico nel cui interesse la telefonata promozionale è effettuata (ad esempio una compagnia telefonica, un operatore del settore energetico, assicurativo, bancario etc.) l´interessato può esercitare direttamente nei suoi confronti i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento. 

    In particolare, con riferimento alla numerazione telefonica oggetto di contatto, l´interessato può esercitare i diritti di accesso, rettifica, integrazione, aggiornamento, cancellazione, di limitazione del trattamento, di opposizione al trattamento dei dati che lo riguardano effettuato per finalità di marketing diretto, compresa la profilazione, nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto. 

    L´esercizio di tali diritti può essere effettuato agevolmente avvalendosi del modello reperibile sul sito web dell´Autorità all´indirizzo https://www.garanteprivacy.it/home/modulistica-e-servizi-online, che deve essere inviato all´operatore economico nel cui interesse è stata effettuata la chiamata promozionale.
    Rispetto all´esercizio di tali diritti, il titolare del trattamento deve fornire riscontro all´interessato "senza ritardo", al più tardi entro un mese dal ricevimento dell´istanza (il termine è prorogabile in casi particolari fino a tre mesi).

    Scarica la circolare

  • Denuncia fiscale vendita di alcolici – Esercizi avviati

    MODELLO UTILIZZABILE PER GLI ESERCIZI AVVIATI NEL PERIODO IN CUI L'OBBLIGO DELLA DENUNCIA DI ATTIVAZIONE E DELLA CORRELATA LICENZA ERANO STATI SOPPRESSI.

    DENUNCIA DI AVVENUTA ATTIVAZIONE ESERCIZIO DI VENDITA DI PRODOTTI ALCOLICI ASSOGGETTATI AD ACCISA PER IL RILASCIO DELLA LICENZA DI ESERCIZIO (art. 29, commi 2 e 4 e art. 63, comma 1 del Testo Unico delle accise, approvato con il D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504

    La Legge 58/2019, con l'articolo 13 bis ha reintrodotto la licenza fiscale per la vendita di alcolici anche per gli esercizi che prima ne erano stati esonerati. In merito a tale aggiornamento l’Agenzia Dogane Monopoli ha diramato ai suoi uffici la circolare prot. 83760 del 18/07/19, dando indicazioni anche sul flusso dei procedimenti per il tramite dei SUAP.

    Per tale effetto, quindi deve considerarsi ripristinato per gli esercizi pubblici, gli esercizi di intrattenimento pubblico, gli esercizi ricettivi e i rifugi alpini che esercitano la vendita di prodotti alcolici, il generale obbligo di denuncia di attivazione oltre che la necessità di munirsi della correlata licenza fiscale rilasciata dall'Ufficio delle dogane e conseguentemente si deve ritenere, in considerazione del mutato assetto normativo, non più vigente il contenuto della sopracitata direttiva prot. 113015/RU del 9/10/2017.

    Quindi per quegli operatori che dal 29 agosto 2017 al 29 giugno 2019, hanno avviato l’attività senza essere tenuti all’osservanza del predetto vincolo, procederanno a consolidare la loro posizione presentando all’Ufficio delle dogane territorialmente competente, entro il 31 dicembre 2019, la denuncia di attivazione di esercizio di vendita per quanto attiene alla disciplina dell’accisa.

    In allegato il modello di denuncia di avvenuta attivazione predisposto per il caso di specie.

    Analogamente dovranno comportarsi quegli esercenti che avendo effettuato la comunicazione preventiva al SUAP in data anteriore al 29 agosto 2017 non abbiano completato il procedimento tributario di rilascio della licenza per l’intervenuta soppressione dell’obbligo di denuncia.

    Scarica la circolare

  • Antiriciclaggio: Verbale di formazione dipendenti

    Fac-simile in word di Verbale della riunione formativa interna dei collaboratori e dipendenti dello studio professionale, in materia di antiriciclaggio.

    Il documento è tratto dal dall'Informativa pubblicata dal CNDCEC del 20/06/2018 “Piano di Formazione antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo ex art. 11 D.lgs. 231/2007 (come modificato dal d.lgs. 90/2017)”, al fine di consentire agli iscritti l’adozione di un adeguato programma formativo per gli studi professionali.

    Ricordiamo che secondo le nuove regole adottate dall’Italia con il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, in attuazione della IV Direttiva europea in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo, si rende necessaria, da parte degli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili, l’adozione di un adeguato programma formativo per gli studi professionali, tale da metterli in condizione, nelle varie fasi lavorative, di riconoscere, grazie ad una preparazione adeguata, completa e costantemente aggiornata, le eventuali anomalie e reagire prontamente segnalandole agli organi preposti.

    Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, ha suggerito il Piano di Formazione per gli iscritti agli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e per i collaboratori e i dipendenti dei loro studi professionali, e predisposto una bozza di verbale dell'evento formativo organizzato sufficiente a consentire una adeguata preparazione nella materia dell’antiriciclaggio.

    Scarica la circolare

  • Denuncia fiscale di vendita di alcolici

    Modello di denuncia di attivazione esercizio di vendita di prodotti alcolici assoggettati ad accisa e Istanza per il rilascio della licenza di esercizio (art. 29, commi 2 e 4 e art. 63, comma 1 del Testo Unico delle accise approvato con il D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504).

    Ricordiamo che la Legge 58/2019, con l'articolo 13 bis ha reintrodotto la licenza fiscale per la vendita di alcolici anche per gli esercizi che prima ne erano stati esonerati. In merito a tale aggiornamento l’Agenzia Dogane Monopoli ha diramato ai suoi uffici la circolare prot. 83760 del 18/07/19, dando indicazioni anche sul flusso dei procedimenti per il tramite dei SUAP, e la Nota del 20 settembre 2019 n. 131411/RU, con la quale ha fornito chiarimenti sugli indirizzi applicativi relativamente a situazioni soggettive già costituitesi.

    Scarica la circolare

  • Definizione agevolata 2018 – Modello adesione DA-2018-R

    Il Decreto Legge n. 34/2019 (“decreto Crescita”), convertito con modificazioni dalla L. n. 58/2019, ha riaperto i termini per aderire alla Definizione agevolata 2018, la cosiddetta “rottamazione-ter” delle cartelle, adesione entro entro il 31 luglio 2019!

    L’art 3 del Decreto Legge n. 119/2018 prevede la Definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 (cosiddetta “rottamazione-ter”). Chi intende aderire pagherà l’importo residuo delle somme dovute senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Per le multe stradali, invece, non si pagheranno gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge.

    Per aderire alla Definizione agevolata 2018 è necessario presentare, entro il 31 luglio 2019, l’apposita dichiarazione di adesione. Per farlo, puoi scegliere tra diverse modalità: online, tramite PEC e allo sportello. In alternativa al servizio web “Fai.D.A.Te” (online), è possibile presentare la domanda di adesione alla Definizione agevolata 2018 entro il 31 luglio 2019:

    Per maggiori dettagli sulla compilazione del Modello, consulta la Guida dedicata sempre qui in allegato.

    In allegato:

    • Modello DA-2018-R
    • Caselle Pec
    • Guida alla compilazione del Modello DA-2018-R

    Scarica la circolare

  • Saldo e stralcio delle cartelle – Modello SA-ST-R

    Avviso: il “decreto Crescita” (Decreto Legge n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge 58/2019) ha riaperto i termini per aderire al “Saldo e stralcio” entro il 31 luglio. L’agevolazione riguarda solo i debiti non ricompresi nelle dichiarazioni di adesione al “Saldo e stralcio” già presentate entro lo scorso 30 aprile.

    La Legge n. 145/2018 ha introdotto il “Saldo e stralcio” delle cartelle, ossia una riduzione delle somme dovute, per i contribuenti in grave e comprovata difficoltà economica. L’agevolazione riguarda solo le persone fisiche e alcune tipologie di debiti riferiti a carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.

    Si tratta dei carichi derivanti dagli omessi versamenti dovuti in autoliquidazione, in base alle dichiarazioni annuali, e quelli derivanti dai contributi previdenziali dovuti dagli iscritti alle casse professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi Inps.

    Per i carichi derivanti dall’omesso versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali, l’applicabilità al saldo e stralcio è subordinata all’approvazione di un’apposita delibera che ciascuna Cassa dovrà pubblicare, sul proprio sito internet istituzionale, entro il 16 settembre 2019, dandone altresì comunicazione, entro la stessa data, all’Agente della riscossione mediante posta elettronica certificata.

    Il “Saldo e stralcio” riguarda esclusivamente le persone fisiche che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica:

    • quando il valore ISEE riferito al proprio nucleo familiare non supera 20 mila euro;
    • quando alla data di presentazione della dichiarazione di adesione, risulta già presentata la procedura di liquidazione di cui all’art. 14-ter della legge del 27/1/2012, n. 3.

    Per aderire al “Saldo e stralcio” è necessario presentare, entro il 31 luglio 2019, l’apposita dichiarazione di adesione. Per farlo, puoi scegliere tra diverse modalità: online, tramite PEC e allo sportello. In alternativa al servizio web “Fai D.A. Te”, è possibile presentare la domanda di adesione al "Saldo e stralcio" entro il 31 luglio 2019: 

    • alla casella pec della Direzione Regionale di Agenzia delle entrate-Riscossione di riferimento, inviando il Modello SA–ST–R qui allegato, debitamente compilato in ogni sua parte, con particolare attenzione alla sezione relativa all’attestazione della situazione di grave e comprovata difficoltà economica, unitamente alla copia della documentazione di riconoscimento. La domanda deve essere trasmessa tramite posta elettronica certificata (pec);
    • presso gli Sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione presenti su tutto il territorio nazionale (esclusa la regione Sicilia) consegnando il Modello SA–ST-R debitamente compilato e firmato.

    Per maggiori dettagli sulla compilazione del Modello, consulta la Guida dedicata.

    I dati attestati dal contribuente, in sede di presentazione della dichiarazione di adesione, saranno verificati dall’Agente della riscossione con l’INPS al fine di verificarne la congruenza e la sussistenza dei requisiti per accedere al “Saldo e stralcio”.

    Agenzia delle entrate-Riscossione invierà agli interessati, entro il 31 ottobre 2019, una “Comunicazione” contenente il piano per il pagamento dell’importo dovuto, unitamente ai bollettini per il pagamento. 

    Scarica la circolare

  • ISA 2019 Indici sintetici di affidabilità – Modelli

    La modulistica ISA per il periodo di imposta 2018 e istruzioni approvata con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 30 gennaio 2019 e successivamente modificata con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 15 febbraio 2019, del 10 maggio 2019 e del 4 giugno 2019.

    In allegato:

    • Istruzioni – Parte generale – Versione V02 aggiornata il 10 maggio 2019
    • Istruzioni Quadro A
    • Istruzioni Quadro F – Versione V02 aggiornata il 4 giugno 2019
    • Istruzioni Quadro G – Versione V03 aggiornata il 4 giugno 2019
    • Commercio
    • Servizi
    • Professionisti
    • Manifatture
    • Agricoltura

     

    Scarica la circolare