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Contratto di locazione a canone concordato – Modello
Il contratto dura 3 anni + 2 di rinnovo automatico. Il corrispettivo deve essere compreso entro limiti minimi e massimi stabiliti negli accordi territoriali stipulati tra le organizzazioni degli inquilini e quelle dei propietari. (Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 2, comma 3)
Il Modello è in allegato al Decreto del Min. Infrastrutture e Trasporti del 16 gennaio 2017 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 62 del 15 marzo 2017 contenente i criteri generali per la realizzazione degli accordi da definire in sede locale per la stipula dei contratti di locazione ad uso abitativo a canone concordato, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, nonche' dei contratti di locazione transitori e dei contratti di locazione per studenti universitari.
In allegato:
- Modello di Contratto di locazione abitativa a canone concordato
- Tabella oneri accessori ripartizione fra locatore e conduttore (per le voci non considerate nella citata Tabella si rinvia alle leggi vigenti e agli usi locali).
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5 per mille – Modelli di Rendicontazione fino al 2019
Con riferimento ai c.d. "enti del volontariato" il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è competente a vigilare sul corretto utilizzo del 5 per mille. A tale scopo la normativa vigente, a partire dai contributi riferiti all'anno finanziario 2008, pone a carico di tutti i soggetti beneficiari del contributo -entro un anno dalla percezione delle somme- l'obbligo di redigere un rendiconto e una relazione illustrativa attraverso i quali i soggetti destinatari del contributo dimostrano l'utilizzo delle risorse ricevute.
ATTENZIONE: Si comunica che con Decreto direttoriale del Ministero del Lavoro n. 488 del 22 settembre 2021 sono stati adottati i nuovi modelli di rendiconto relativi all’utilizzo del contributo cinque per mille da parte degli Enti del Terzo Settore a partire dall’anno finanziario 2020 (Scarica qui la Modulistica per la rendicontazione dall'anno 2020).
L'obbligo di redigere un rendiconto -unitamente ad una relazione illustrativa- è stato introdotto per la prima volta dall'art. 3, comma 6, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria per il 2008) e successivamente confermato dall'art. 11 e seguenti del d.p.c.m. 3 aprile 2009 per l'anno finanziario 2009 e ribadito per l'anno finanziario 2010 dall'art. 12 del d.p.c.m. del 23 aprile 2010. Per gli anni successivi sono state prorogate le disposizioni contenute nel richiamato d.p.c.m. del 23 aprile 2010.
La redazione del rendiconto e della relazione illustrativa è obbligatoria per tutti i soggetti beneficiari del 5 per mille indipendentemente dall'ammontare del contributo percepito. La relazione descrittiva dovrà esporre in maniera chiara l'utilizzo delle somme, gli interventi/progetti realizzati e il dettaglio dei costi inseriti nel rendiconto.Sono tenuti alla trasmissione del rendiconto, della relazione illustrativa, degli allegati – nei casi previsti- indicati nelle Linee guida per la rendicontazione, nonché copia del documento d'identità del Legale rappresentante, i soggetti che per l'anno finanziario 2008 hanno percepito somme pari o superiori a 15mila euro e – a decorrere dall'anno finanziario 2009 – somme pari o superiori a 20mila euro.
La trasmissione deve avvenire entro 30 giorni dallo scadere del termine di redazione del rendiconto.
Gli enti che hanno percepito contributi di importo inferiore a quelli innanzi indicati non sono tenuti all'invio del rendiconto e della relazione, che dovranno comunque redigere entro un anno dalla ricezione degli importi e conservare per 10 anni.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai fini del controllo, potrà richiedere l'acquisizione di ulteriore documentazione integrativa e operare controlli amministrativo-contabili dei rendiconti anche presso le sedi degli enti beneficiari. La documentazione potrà essere inviata a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo:
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale del Terzo Settore e della responsabilità sociale delle imprese – Divisione I
Via Flavia, 6 – 00187 ROMAIn alternativa potrà essere trasmessa tramite PEC alla casella: [email protected]
Il rendiconto della destinazione delle quote del 5 per mille dell’Irpef deve essere redatto entro 12 mesi dall’effettiva percezione dell’importo spettante.
La trasmissione del rendiconto e degli eventuali allegati deve avvenire nei 30 giorni successivi al compimento dei 12 mesi di riscossione dell’importoIn Allegato:
- Linee guida per la rendicontazione
- Modello di rendiconto
- Modello di rendiconto per accantonamento
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Richiesta Visura presso Sportello Amico Poste Italiane
Il servizio è attivo negli uffici postali abilitati al servizio che all’ingresso espongono il logo “Sportello Amico”. E’ possibile ottenere le visure catastali di fabbricati e terreni effettuando la ricerca per immobile e per soggetto. La ricerca per soggetto è limitata solo al Catasto dei Fabbricati.
Per accedere al servizio è necessario compilare il modulo di richiesta.
All’importo dei tributi speciali catastali occorre aggiungere quello relativo al pagamento del servizio, stabilito da Poste Italiane. -
Richiesta Visura presso sportello catastale decentrato
La visura catastale degli atti informatizzati si può richiedere anche presso gli sportelli catastali decentrati attivati nelle sedi dei Comuni, delle Comunità Montane, delle Unioni di Comuni e delle Associazioni di Comuni.
L’elenco degli sportelli e i relativi orari di apertura sono disponibili nella sezione “Catasto e Cartografia” delle pagine del sito dedicate agli Uffici provinciali – Territorio.
Per ottenere la visura catastale gli utenti devono compilare lo specifico modulo di richiesta.
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Richiesta Visura catastale Uffici provinciali – Modello
Con questo modello il Contribuente può consultare la banca dati catastale informatizzata e i documenti cartacei a vista. La banca dati contiene informazioni personali il cui uso improprio o eccessivo è punibile per legge (Dlgs n. 196/2003).
I dati degli immobili presenti su tutto il territorio nazionale sono consultabili presso qualsiasi Ufficio provinciale – Territorio, purché inseriti nella banca dati informatica, con esclusione delle sedi di Trento e Bolzano, nelle quali il servizio è gestito dalle rispettive Province autonome.
La consultazione degli atti non informatizzati è, invece, possibile solo presso l’Ufficio provinciale competente.
Per ottenere la visura catastale gli utenti devono compilare il modulo di richiesta. Il rilascio della visura avviene nello stesso giorno della richiesta.Il servizio è gratuito se viene richiesto in relazione a beni immobili dei quali il richiedente risulta titolare, anche in parte, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento. Negli altri casi si applica il tributo previsto dalla tabella dei tributi speciali catastali.
In allegato:
- Richiesta visura catastale
- Autocertificazione titolarità di diritto reale sugli immobili
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Dichiarazioni sostitutive per voltura catastale
- Elenco atti intermedi non registrati in catasto – pdf e rtf
Con questo modello il Contribuente può segnalare atti e documenti non ancora registrati in catasto, se gli intestatari indicati nella banca dati catastale non corrispondono a quelli effettivi. La dichiarazione va compilata e allegata, ove ne ricorrano le circostanze, solo per le domande di volture presentate con il programma “Voltura”. - Dichiarazione sostitutiva certificato di morte – pdf e rtf
Con questo modello il Contribuente, in caso di successione, può presentare la dichiarazione sostitutiva del certificato di morte relativa al coniuge, all’ascendente, al discendente o ad altro soggetto. Il modello è utilizzabile anche per cittadini deceduti all’estero, purché il decesso sia stato registrato in un Comune italiano. - Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà – pdf e rtf
Con questo modello il Contribuente, nel caso in cui gli intestatari in catasto non corrispondano a quelli che trasferiscono il bene, può autocertificare l’esistenza di passaggi intermedi non convalidati da atti legali.
- Elenco atti intermedi non registrati in catasto – pdf e rtf
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Domanda di revisione della rendita catastale
Con questo modello il Contribuente può richiedere la revisione della rendita catastale se differisce di oltre il 50% dal reddito effettivamente realizzato dall’immobile.