• Registrazione atti privati | Modello RAP e istruzioni

    Modello di Registrazione Atti privati (RAP), e relative istruzioni per richiedere agli uffici dell’Agenzia delle Entrate la registrazione di alcune tipologie di atti privati, nonchè moduli aggiuntivi.

    Modello e istruzioni aggiornato al 10.03.2025

    Con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 10.03.2025 n. 114787 al modello per la richiesta di registrazione in modalità telematica degli atti privati (modello RAP) e alle relative istruzioni, approvati con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 16 dicembre 2022 e successive modificazioni, sono apportati ulteriori aggiornamenti, descritti nell’Allegato 1 al presente provvedimento.

    In attuazione del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139, concernente la riforma fiscale delle imposte indirette diverse dall’IVA, che prevede la graduale telematizzazione delle richieste di registrazione degli atti nonché il versamento delle imposte dovute, è approvato il modulo aggiuntivo al modello RAP, riguardante la richiesta di registrazione del verbale della delibera assembleare relativa alla distribuzione di utili societari. L’adempimento prevede il versamento delle imposte di registro e di bollo calcolate in autoliquidazione da parte dei soggetti obbligati al pagamento, in luogo della liquidazione effettuata dall’ufficio dell’Agenzia delle entrate. La registrazione di tale atto, secondo le disposizioni di cui all’articolo 13 del
    TUR e all’articolo 4, comma 1, lettera d), punto 1) della Tariffa Parte Prima ad esso allegata, deve avvenire entro 30 giorni dalla sua deliberazione ed è soggetta all’imposta di registro in misura fissa.

    In particolare, con il presente provvedimento è approvato, unitamente alle relative istruzioni, il modulo aggiuntivo del modello “RAP – Registrazione di atto privato”, da utilizzare, per la richiesta di registrazione in via telematica dei verbali di distribuzione degli utili societari, da parte dei rappresentanti legali o incaricati delle società e degli intermediari autorizzati. Il modulo aggiuntivo approvato con il presente provvedimento è composto dal:

    • quadro “Atto – Verbale di distribuzione utili”, nel quale vanno indicati “Totale utile conseguito” e “Importo utile distribuito ai soci”;
    • quadro “Soci”, contenente i dati anagrafici dei soci nonché, per ciascuno di essi, le informazioni relative a “Quota di partecipazione” e “Importo utile percepito”.

    Ricordiamo che il modello di Registrazione Atti privati (RAP), può essere utilizzato dai contribuenti, mediatori e intermediari per richiedere agli uffici dell’Agenzia delle Entrate la registrazione di alcune tipologie di atti privati. Attualmente è possibile utilizzare il modello RAP per la registrazione:

    • del contratto di comodato
    • del contratto preliminare di compravendita,
    • e del verbale di distribuzione utili delle società.

    Il modello può essere presentato in via telematica da colui che sottoscrive la richiesta, direttamente oppure tramite un intermediario abilitato, mediante l’apposita procedura web resa disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate. Alla richiesta di registrazione è necessario allegare l’atto comprensivo dei suoi allegati e la copia dei documenti d’identità (in corso di validità) delle parti che lo hanno sottoscritto, creando con essi un unico file nei formati ammessi TIF e/o TIFF e PDF/A (PDF/A-1a o PDF/A-1b); il file così realizzato conterrà, quindi:

    • la copia dell’atto da registrare sottoscritto dalle parti;
    • gli eventuali documenti allegati all’atto;
    • la carta d’identità in corso di validità delle parti che lo hanno sottoscritto.

    Con successivi provvedimenti l’utilizzo del modello RAP sarà progressivamente esteso alla registrazione di tutti gli atti privati.

    La presentazione telematica del modello può essere effettuata anche presso gli uffici dell’Agenzia delle entrate da parte dei soggetti non obbligati alla registrazione telematica dei contratti di locazione presentando il modello RAP in formato cartaceo unitamente all’atto da registrare, sottoscritto dalle parti ed agli eventuali allegati.

    Nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it, dal 20 dicembre 2022 è resa disponibile gratuitamente un’apposita procedura web per la compilazione e la presentazione del modello RAP.

    In allegato:

    • Modello “RAP – Registrazione di atto privato” e istruzioni di compilazione
    • Guida all'utilizzo dell'applicazione web
    • Provvedimenti e motivi aggiornamenti

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  • Modello 770/2025 – Modello e istruzioni

    L’Agenzia delle entrate, con il Provvedimento del 24 febbraio 2025 n. 75896, ha approvato il modello 770/2025, relativo all’anno di imposta 2024, con le relative istruzioni per la compilazione, da utilizzare per comunicare i dati relativi alle
    ritenute operate nell’anno 2024 ed i relativi versamenti, nonché le ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale od operazioni di natura finanziaria ed i versamenti effettuati dai sostituti d’imposta.

    Il modello 770/2025 è altresì utilizzato per l’indicazione delle compensazioni operate nonché per l’indicazione dei crediti d’imposta utilizzati e dei dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi.

    In allegato:

    • Modello 770/2025
    • Modello 770/2025 istruzioni
    • Provvedimento del 24.02.2025
    • Allegato A specifiche tecniche

    La dichiarazione dei sostituti d’imposta, Mod. 770/2025, deve essere presentata in via telematica entro il 31 ottobre 2025, come previsto dal comma 4bis dell’art. 4 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 esclusivamente per via telematica:

    • direttamente dal sostituto d’imposta;
    • tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modi-ficazioni;
    • tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato);
    • tramite società appartenenti al gruppo

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  • Dichiarazione di successione e voltura – Modello

    Modello di dichiarazione di successione e domanda di volture catastali, con relative istruzioni.

    Aggiornato con Provvedimento del 13 febbraio 2025 n. 47335 che tiene conto delle novità previste a partire dal 1° gennaio 2025 (decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139).

    La dichiarazione deve essere presentata entro dodici mesi dalla data del decesso e va presentata esclusivamente in via telematica tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate:

    • direttamente dal dichiarante;
    • dagli intermediari abilitati, come ad esempio professionisti e Caf.

    La trasmissione telematica del modello di dichiarazione può essere effettuata dal singolo contribuente anche per il tramite di un ufficio dell’Agenzia delle entrate.
    L’Agenzia delle entrate rende disponibile sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it un programma software gratuito per la compilazione e l’invio telematico della dichiarazione, nonché per la sola compilazione e stampa della stessa qualora, per la sua trasmissione, il contribuente intende avvalersi dell’ufficio dell’Agenzia delle entrate.

    ATTENZIONE: La presentazione cartacea del modello (conforme a quello approvato) è consentita in via eccezionale unicamente ai residenti all’estero, se impossibilitati alla trasmissione telematica. Il modello deve essere inviato all’ufficio incaricato della lavorazione, tramite raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione e si considera presentato il giorno in cuiviene consegnato all’ufficio postale.

    • Se la residenza del defunto è all’estero (o non è nota), ed egli non ha mai risieduto in Italia, l’ufficio di riferimento per la lavorazione della dichiarazione è l’ufficio territoriale di Roma 6 – Eur – Torrino, della Direzione provinciale II di Roma.
    • Se il defunto ha risieduto in Italia, prima di risiedere all’estero, l’ufficio di riferimento per la lavorazione della dichiarazione è quello individuato presso la Direzione provinciale competente in relazione all’ultima residenza nota in Italia.

    In allegato:

    • Provvedimento del 13 febbraio 2025
    • Modello Successione
    • Istruzioni per la compilazione – Fascicolo 1
    • Istruzioni per la compilazione – Fascicolo 2
    • Specifiche tecniche (in formato XML) – zip
    • Specifiche tecniche (in formato PDF) – pdf
    • Allegato 1 – Elenco delle modifiche alle istruzioni per la compilazione della dichiarazione di successione e domanda di volture catastali e al relativo modello dichiarativo
    • Allegato 2 – Elenco delle modifiche alle specifiche tecniche per la trasmissione telematica del Modello di dichiarazione di successione e domanda di volture catastali

    Attenzione: si dovrà continuare a utilizzare il modello 4 (Dichiarazione di successione – Modello 4) per le successioni aperte prima del 3 ottobre 2006 o per apportare modifiche o sostituire dichiarazioni già presentate con questo modello.

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  • Credito d’imposta ZES Unica Mezzogiorno – Modello

    Approvati i modelli di comunicazione di cui all’articolo 1, comma 487, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, per l’utilizzo del contributo sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, di cui all’articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, con le relative istruzioni, e definizione delle modalità di trasmissione telematica

    Approvati con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 31 gennaio 2025 n. 25972.

    • Modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica
      Questo modello va utilizzato dalle imprese che intendono beneficiare del contributo sotto forma di credito d’imposta di cui all’art. 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, modificato dall’art. 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, per investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025, relativi all’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica che ricomprende le zone assistite delle regioni:

      • Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. a), del TFUE,
      • e Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. c), del TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.
        La comunicazione deve essere presentata all’Agenzia delle entrate dal 31 marzo 2025 al 30 maggio 2025, in via telematica, utilizzando il software “ZES UNICA 2025”, disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate.
         
    • Modello di comunicazione integrativa
      Questo modello va utilizzato dalle imprese che hanno presentato la comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica di cui all’articolo 1, comma 486, primo periodo, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, per attestare, a pena di decadenza dall’agevolazione, l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2025 degli investimenti indicati nella Comunicazione.
      La comunicazione integrativa deve essere presentata all’Agenzia delle entrate dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, in via telematica, utilizzando il software “ZES UNICA INTEGRATIVA 2025”, disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

    In allegato:

    • Provvedimento del 31.01.2025
    • Modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica
    • Istruzioni per la compilazione
    • Modello di comunicazione integrativa
    • Istruzioni per la compilazione per il modello di comunicazione integrativa

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  • Credito d’imposta ZES Unica Mezzogiorno – Agricoltura

    Modelli di comunicazione per l’utilizzo del contributo sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, in favore delle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e delle imprese attive nel settore forestale e nel settore della pesca e acquacoltura, di cui all’articolo 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, modificato dall’articolo 1, comma 544, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, con le relative istruzioni, e definizione delle modalità di trasmissione telematica.

    Approvati con Provvedimento del 31.01.2025 n. 25986.

    • Modello di comunicazione della ZES unica agricoltura
      Questo modello va utilizzato dalle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, dalle imprese attive nel settore forestale e dalle imprese attive nel settore della pesca e acquacoltura, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, che intendono beneficiare del contributo sotto forma di credito d’imposta di cui all’art. 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, modificato dall’art. 1, comma 544, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 relativi all’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica che ricomprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. a), del TFUE, e Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. c), del TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.
      Con la Comunicazione di cui sopra possono essere indicati anche:

      • gli investimenti di durata pluriennale avviati dal 16 maggio 2024 e conclusi successivamente al 31 dicembre 2024;
      • gli acconti versati e fatturati prima del 1° gennaio 2025 (e, comunque non prima del 16 maggio 2024) per investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025.
         
    • Modello di integrazione ZES unica agricoltura
      Questo modello va utilizzato dalle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, dalle imprese attive nel settore forestale e dalle imprese attive nel settore della pesca e acquacoltura, che hanno presentato la comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica di cui all’art. 16-bis, comma 2 bis, primo periodo, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, modificato dall’art. 1 comma 544, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 per comunicare, a pena di decadenza dall’agevolazione, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025.
      La comunicazione integrativa deve essere presentata all’Agenzia delle entrate dal 20 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, in via telematica.

    In allegato:

    • Modello di comunicazione della ZES unica agricoltura
    • Istruzioni per la compilazione
    • Modello di integrazione ZES unica agricoltura
    • Istruzioni per la compilazione del modello di integrazione ZES unica agricoltura
    • Provvedimento del 31.01.2025 n. 25986

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  • Dichiarazione IVA 2025 – Modello e istruzioni

    L’Agenzia delle entrate, con Provvedimento del 15 gennaio 2025 n. 9491, ha approvato i modelli di dichiarazione IVA/2025 concernenti l’anno 2024, con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2025 ai fini Iva.

    Il modello di dichiarazione annuale IVA base 2025, concernente l’anno d’imposta 2024, è una versione semplificata del modello di dichiarazione annuale IVA/2025 e può essere utilizzato, in alternativa al predetto modello.

    In base all’art. 8 del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, la dichiarazione IVA, relativa all’anno 2024 deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2025.

    In Allegato:

    • Modello Iva 2025
    • Istruzioni per la compilazione Iva
    • Modello Iva base 2025
    • Istruzioni per la compilazione Iva base
    • Provvedimento del 15 gennaio 2025 n. 9491

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  • Certificazione Unica 2025 – Modello e istruzioni

    L’Agenzia delle entrate, con Provvedimento del 15 gennaio 2025 n. 9454, ha approvato il modello di Certificazione Unica “CU 2025”, relativa all’anno 2024, unitamente alle istruzioni di compilazione, nonché del frontespizio per la trasmissione telematica e del quadro CT con le relative istruzioni.

    Individuate anche le modalità per la comunicazione dei dati contenuti nelle Certificazioni Uniche e approvate le relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica.
    I sostituti d'imposta utilizzano la Certificazione Unica 2025 (CU), per attestare sia i redditi di lavoro dipendente e assimilati sia i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

    In Allegato:

    • Modello ordinario Certificazione unica
    • Modello sintetico Certificazione unica
    • Istruzioni per la compilazione
    • Specifiche tecniche per la trasmissione
    • Provvedimento del 15.01.2025

    Per il periodo d’imposta 2024, i sostituti d’imposta devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate:

    • entro il 16 marzo, le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente e ai redditi diversi,
    • entro il 31 marzo, le certificazioni relative ai redditi di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale ovvero entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770),
    • ossia entro il 31 ottobre per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata.

    Le predette certificazioni, sottoscritte anche mediante sistemi di elaborazione automatica, sono consegnate al percipiente entro il 16 marzo.

    I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.

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