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Dichiarazione di successione e voltura – Modello
Modello di dichiarazione di successione e domanda di volture catastali, con relative istruzioni.
Aggiornato con Provvedimento del 13 febbraio 2025 n. 47335 che tiene conto delle novità previste a partire dal 1° gennaio 2025 (decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139).
La dichiarazione deve essere presentata entro dodici mesi dalla data del decesso e va presentata esclusivamente in via telematica tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate:
- direttamente dal dichiarante;
- dagli intermediari abilitati, come ad esempio professionisti e Caf.
La trasmissione telematica del modello di dichiarazione può essere effettuata dal singolo contribuente anche per il tramite di un ufficio dell’Agenzia delle entrate.
L’Agenzia delle entrate rende disponibile sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it un programma software gratuito per la compilazione e l’invio telematico della dichiarazione, nonché per la sola compilazione e stampa della stessa qualora, per la sua trasmissione, il contribuente intende avvalersi dell’ufficio dell’Agenzia delle entrate.ATTENZIONE: La presentazione cartacea del modello (conforme a quello approvato) è consentita in via eccezionale unicamente ai residenti all’estero, se impossibilitati alla trasmissione telematica. Il modello deve essere inviato all’ufficio incaricato della lavorazione, tramite raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione e si considera presentato il giorno in cuiviene consegnato all’ufficio postale.
- Se la residenza del defunto è all’estero (o non è nota), ed egli non ha mai risieduto in Italia, l’ufficio di riferimento per la lavorazione della dichiarazione è l’ufficio territoriale di Roma 6 – Eur – Torrino, della Direzione provinciale II di Roma.
- Se il defunto ha risieduto in Italia, prima di risiedere all’estero, l’ufficio di riferimento per la lavorazione della dichiarazione è quello individuato presso la Direzione provinciale competente in relazione all’ultima residenza nota in Italia.
In allegato:
- Provvedimento del 13 febbraio 2025
- Modello Successione
- Istruzioni per la compilazione – Fascicolo 1
- Istruzioni per la compilazione – Fascicolo 2
- Specifiche tecniche (in formato XML) – zip
- Specifiche tecniche (in formato PDF) – pdf
- Allegato 1 – Elenco delle modifiche alle istruzioni per la compilazione della dichiarazione di successione e domanda di volture catastali e al relativo modello dichiarativo
- Allegato 2 – Elenco delle modifiche alle specifiche tecniche per la trasmissione telematica del Modello di dichiarazione di successione e domanda di volture catastali
Attenzione: si dovrà continuare a utilizzare il modello 4 (Dichiarazione di successione – Modello 4) per le successioni aperte prima del 3 ottobre 2006 o per apportare modifiche o sostituire dichiarazioni già presentate con questo modello.
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Credito d’imposta ZES Unica Mezzogiorno – Modello
Approvati i modelli di comunicazione di cui all’articolo 1, comma 487, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, per l’utilizzo del contributo sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, di cui all’articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, con le relative istruzioni, e definizione delle modalità di trasmissione telematica
Approvati con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 31 gennaio 2025 n. 25972.
- Modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica
Questo modello va utilizzato dalle imprese che intendono beneficiare del contributo sotto forma di credito d’imposta di cui all’art. 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, modificato dall’art. 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, per investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025, relativi all’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica che ricomprende le zone assistite delle regioni:- Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. a), del TFUE,
- e Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. c), del TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.
La comunicazione deve essere presentata all’Agenzia delle entrate dal 31 marzo 2025 al 30 maggio 2025, in via telematica, utilizzando il software “ZES UNICA 2025”, disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate.
- Modello di comunicazione integrativa
Questo modello va utilizzato dalle imprese che hanno presentato la comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica di cui all’articolo 1, comma 486, primo periodo, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, per attestare, a pena di decadenza dall’agevolazione, l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2025 degli investimenti indicati nella Comunicazione.
La comunicazione integrativa deve essere presentata all’Agenzia delle entrate dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, in via telematica, utilizzando il software “ZES UNICA INTEGRATIVA 2025”, disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it.
In allegato:
- Provvedimento del 31.01.2025
- Modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica
- Istruzioni per la compilazione
- Modello di comunicazione integrativa
- Istruzioni per la compilazione per il modello di comunicazione integrativa
- Modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica
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Credito d’imposta ZES Unica Mezzogiorno – Agricoltura
Modelli di comunicazione per l’utilizzo del contributo sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, in favore delle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e delle imprese attive nel settore forestale e nel settore della pesca e acquacoltura, di cui all’articolo 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, modificato dall’articolo 1, comma 544, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, con le relative istruzioni, e definizione delle modalità di trasmissione telematica.
Approvati con Provvedimento del 31.01.2025 n. 25986.
- Modello di comunicazione della ZES unica agricoltura
Questo modello va utilizzato dalle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, dalle imprese attive nel settore forestale e dalle imprese attive nel settore della pesca e acquacoltura, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, che intendono beneficiare del contributo sotto forma di credito d’imposta di cui all’art. 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, modificato dall’art. 1, comma 544, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 relativi all’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica che ricomprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. a), del TFUE, e Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. c), del TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.
Con la Comunicazione di cui sopra possono essere indicati anche:- gli investimenti di durata pluriennale avviati dal 16 maggio 2024 e conclusi successivamente al 31 dicembre 2024;
- gli acconti versati e fatturati prima del 1° gennaio 2025 (e, comunque non prima del 16 maggio 2024) per investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025.
- Modello di integrazione ZES unica agricoltura
Questo modello va utilizzato dalle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, dalle imprese attive nel settore forestale e dalle imprese attive nel settore della pesca e acquacoltura, che hanno presentato la comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica di cui all’art. 16-bis, comma 2 bis, primo periodo, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, modificato dall’art. 1 comma 544, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 per comunicare, a pena di decadenza dall’agevolazione, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025.
La comunicazione integrativa deve essere presentata all’Agenzia delle entrate dal 20 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, in via telematica.
In allegato:
- Modello di comunicazione della ZES unica agricoltura
- Istruzioni per la compilazione
- Modello di integrazione ZES unica agricoltura
- Istruzioni per la compilazione del modello di integrazione ZES unica agricoltura
- Provvedimento del 31.01.2025 n. 25986
- Modello di comunicazione della ZES unica agricoltura
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Dichiarazione IVA 2025 – Modello e istruzioni
L’Agenzia delle entrate, con Provvedimento del 15 gennaio 2025 n. 9491, ha approvato i modelli di dichiarazione IVA/2025 concernenti l’anno 2024, con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2025 ai fini Iva.
Il modello di dichiarazione annuale IVA base 2025, concernente l’anno d’imposta 2024, è una versione semplificata del modello di dichiarazione annuale IVA/2025 e può essere utilizzato, in alternativa al predetto modello.
In base all’art. 8 del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, la dichiarazione IVA, relativa all’anno 2024 deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2025.
In Allegato:
- Modello Iva 2025
- Istruzioni per la compilazione Iva
- Modello Iva base 2025
- Istruzioni per la compilazione Iva base
- Provvedimento del 15 gennaio 2025 n. 9491
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Certificazione Unica 2025 – Modello e istruzioni
L’Agenzia delle entrate, con Provvedimento del 15 gennaio 2025 n. 9454, ha approvato il modello di Certificazione Unica “CU 2025”, relativa all’anno 2024, unitamente alle istruzioni di compilazione, nonché del frontespizio per la trasmissione telematica e del quadro CT con le relative istruzioni.
Individuate anche le modalità per la comunicazione dei dati contenuti nelle Certificazioni Uniche e approvate le relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica.
I sostituti d'imposta utilizzano la Certificazione Unica 2025 (CU), per attestare sia i redditi di lavoro dipendente e assimilati sia i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.In Allegato:
- Modello ordinario Certificazione unica
- Modello sintetico Certificazione unica
- Istruzioni per la compilazione
- Specifiche tecniche per la trasmissione
- Provvedimento del 15.01.2025
Per il periodo d’imposta 2024, i sostituti d’imposta devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate:
- entro il 16 marzo, le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente e ai redditi diversi,
- entro il 31 marzo, le certificazioni relative ai redditi di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale ovvero entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770),
- ossia entro il 31 ottobre per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata.
Le predette certificazioni, sottoscritte anche mediante sistemi di elaborazione automatica, sono consegnate al percipiente entro il 16 marzo.
I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.
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Rateizzazione cartelle di pagamento fino a 120.000
Modulistica dell'Agenzia di riscossione per la richiesta di rateizzazione di cartelle di pagamento fino a 120 mila euro a partire dalle richieste presentate dal 1° gennaio 2025.
L’art. 13 del Decreto Legislativo n. 110/2024 ha modificato l’art.19 del D.P.R. n. 602/1973 con l'introduzione di significative novità in materia di dilazione di pagamento di cartelle e avvisi. Le nuove disposizioni si applicano alle richieste di rateizzazione presentate a partire dal 1° gennaio 2025.
Istanza a richiesta semplice cartelle fino a 120.000 euro
Su semplice richiesta del contribuente che dichiara di versare in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, Agenzia delle entrate-Riscossione concede la rateizzazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, di importo inferiore o pari a 120.000 euro, comprese in ciascuna richiesta di dilazione, fino a un massimo di:
- 84 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;
- 96 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;
- 108 rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.
Per importi fino a 120 mila euro, con una semplice richiesta, è possibile ottenere la rateizzazione fino a 84 rate:
- direttamente online tramite il servizio “Rateizza adesso” presente nell’area riservata
- oppure compilando il modello RS qui allegato, da inviare via pec agli specifici indirizzi – RS – Richiesta di rateizzazione fino a 120.000 in 84 rate (cd "semplice richiesta") – Tutti i soggetti.
La soglia di 120 mila euro è riferita all’importo delle somme iscritte a ruolo oggetto di ogni singola richiesta di rateizzazione.
Piano straordinario – Istanze documentate
Se il contribuente non è in grado di sostenere il pagamento del debito secondo un piano ordinario può richiedere la rateizzazione di somme (ricomprese in ciascuna domanda di dilazione) di importo fino a 120 mila euro per un numero di rate da 85 a 120. In questo caso è necessario comprovare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria presentando la documentazione a corredo. In tal caso il contribuente dovrà richiedere la rateizzazione presentando una domanda, tramite gli specifici indirizzi pec riportati nei modelli di rateizzazione:
- RDF – Richiesta di rateizzazione "documentata" – Persone fisiche e titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati
- RDG – Richiesta di rateizzazione "documentata" – Soggetti diversi da persone fisiche e titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati
avendo cura di allegare i documenti volti a comprovare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria riportati sul modello citato.
L'Agenzia delle entrate-Riscossione valuterà la sussistenza dei requisiti per l’accesso alla dilazione di pagamento ed il numero di rate concedibili in relazione a:
- per le ditte individuali con regimi fiscali semplificati: il valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.);
- per le altre imprese (a seconda della specificità del soggetto) il valore dell’indice di liquidità e dell’indice Alfa;
- per i condomini, il valore dell’indice Beta.
Proroga del piano di rateizzazione
Se le condizioni economiche dell’impresa peggiorano e il piano di rateizzazione non è decaduto, puoi chiedere di allungare i tempi di pagamento delle rate.
Per richiedere la proroga è sempre necessario allegare alla domanda di rateizzazione, da presentare tramite gli specifici indirizzi pec riportati nel modello RDP, la documentazione prevista in relazione alla tipologia di soggetto richiedente, riportata nel predetto modello.
Ciò, indipendentemente dal fatto che la richiesta di proroga sia riferita ad una precedente rateizzazione "a semplice richiesta" o "documentata".
In alternativa, nel caso in cui il peggioramento della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria derivi dal fatto che si siano verificati eventi atmosferici, calamità naturali, incendi e, comunque, ogni altro evento eccezionale che abbiano determinato l’inagibilità totale dell’unico immobile, adibito ad uso abitativo, in cui risiedono i componenti del nucleo familiare, ovvero dell’unico immobile adibito a studio professionale o sede dell’impresa, è possibile allegare la certificazione della inagibilità totale dell’immobile, rilasciata dalla competente autorità comunale non oltre 6 mesi prima della presentazione della richiesta di proroga.
In allegato:
- RS – Richiesta di rateizzazione fino a 120.000 in 84 rate (cd "semplice richiesta") – Tutti i soggetti
- RDP – Richiesta di "proroga" di una rateizzazione – Tutti i soggetti
- RDF – Richiesta di rateizzazione "documentata" – Persone fisiche e titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati
- RDG – Richiesta di rateizzazione "documentata" – Soggetti diversi da persone fisiche e titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati
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Rateizzazione cartelle di pagamento superiori a 120.000
Modulistica dell'Agenzia di riscossione per la richiesta di rateizzazione di cartelle di pagamento superiori a 120 mila euro a partire dalle richieste presentate dal 1° gennaio 2025.
L’art. 13 del Decreto Legislativo n. 110/2024 ha modificato l’art.19 del D.P.R. n. 602/1973 con l'introduzione di significative novità in materia di dilazione di pagamento di cartelle e avvisi. Le nuove disposizioni si applicano alle richieste di rateizzazione presentate a partire dal 1° gennaio 2025.
Istanza documentata di rateizzazione cartelle superiori a 120.000 euro
Nel caso di istanze di somme iscritte a ruolo di importo superiore a 120 mila euro (comprese in ciascuna richiesta di dilazione), il contribuente deve sempre documentare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria. In questo caso Agenzia delle entrate-Riscossione, verificati i requisiti per l’accesso alla dilazione di pagamento, può concedere la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, fino ad un massimo di 120 rate mensili.
Per richiedere la rateizzazione di somme (ricomprese in ciascuna domanda di dilazione) di importo superiore a 120 mila euro fino ad un massimo di 120 rate è necessario comprovare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria presentando la documentazione a corredo. In tal caso il contribuente dovrà richiedere la rateizzazione presentando una domanda, tramite gli specifici indirizzi pec riportati nei modelli di rateizzazione:
- RDF – Richiesta di rateizzazione "documentata" – Persone fisiche e titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati
oppure - RDG- Richiesta di rateizzazione "documentata" – Soggetti diversi da persone fisiche e titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati
avendo cura di allegare i documenti volti a comprovare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria riportati sul modello citato.
L'Agenzia delle entrate-Riscossione valuterà la sussistenza dei requisiti per l’accesso alla dilazione di pagamento ed il numero di rate concedibili in relazione a:
- per le ditte individuali con regimi fiscali semplificati: il valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.);
- per le altre imprese (a seconda della specificità del soggetto) il valore dell’indice di liquidità e dell’indice Alfa;
- per i condomini, il valore dell’indice Beta.
Proroga del piano di rateizzazione
Se le condizioni economiche dell’impresa peggiorano e il piano di rateizzazione non è decaduto, puoi chiedere di allungare i tempi di pagamento delle rate.
Per richiedere la proroga è sempre necessario allegare alla domanda di rateizzazione, da presentare tramite gli specifici indirizzi pec riportati nel modello RDP, la documentazione prevista in relazione alla tipologia di soggetto richiedente, riportata nel predetto modello.
Ciò, indipendentemente dal fatto che la richiesta di proroga sia riferita ad una precedente rateizzazione "a semplice richiesta" o "documentata".
In alternativa, nel caso in cui il peggioramento della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria derivi dal fatto che si siano verificati eventi atmosferici, calamità naturali, incendi e, comunque, ogni altro evento eccezionale che abbiano determinato l’inagibilità totale dell’unico immobile, adibito ad uso abitativo, in cui risiedono i componenti del nucleo familiare, ovvero dell’unico immobile adibito a studio professionale o sede dell’impresa, è possibile allegare la certificazione della inagibilità totale dell’immobile, rilasciata dalla competente autorità comunale non oltre 6 mesi prima della presentazione della richiesta di proroga.
In allegato:
- RDF – Richiesta di rateizzazione "documentata" – Persone fisiche e titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati
- RDG – Richiesta di rateizzazione "documentata" – Soggetti diversi da persone fisiche e titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati
- RDP – Richiesta di "proroga" di una rateizzazione – Tutti i soggetti
- RDF – Richiesta di rateizzazione "documentata" – Persone fisiche e titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati