• Carta acquisti maggiori di 65 anni | Modulistica

    Per i cittadini che ne fanno domanda e che hanno i requisiti di legge (D.L. n. 112 del 2008) è disponibile una Carta Acquisti utilizzabile per il sostegno della spesa alimentare, sanitaria e il pagamento delle bollette della luce e del gas.

    La Carta Acquisti vale 40 euro al mese e viene caricata ogni due mesi con 80 euro (40 euro x 2 = 80 euro) in base agli stanziamenti che vengono progressivamente resi disponibili.

    Con la Carta si possono anche avere sconti nei negozi convenzionati che sostengono il programma Carta Acquisti e si potrà accedere direttamente alla tariffa elettrica agevolata.

    La Carta Acquisti viene concessa agli anziani di età superiore o uguale ai 65 anni o ai bambini di età inferiore ai tre anni (in questo caso il Titolare della Carta è il genitore) che siano in possesso di specifici requisiti.

    Se è interessato/a ad avere una Carta, verifichi il possesso dei requisiti e le modalità per ottenerla leggendo con attenzione le informazioni relative alla sua fascia di età, oppure andando alle Poste o all'INPS, dove otterrà tutte le informazioni del caso. La Carta Acquisti si può richiedere negli Uffici Postali presentando il modulo di richiesta con la relativa documentazione.

    Allegati

    •  Modulo di richiesta e Guida alla compilazione
    •  Modulo di variazione dei dati
    •  Modulo di variazione dei titolari della carta
    •  Modulo di richiesta duplicato PIN
    •  Modulo di richiesta sostituzione Carta Acquisti
    •  Elenco dei codici merceologici abilitati

    Requisiti per richiedere la Carta acquisti maggiori 65 anni:

    • Essere di età non inferiore a 65 anni;
    • essere in possesso della cittadinanza italiana; ovvero della cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea; ovvero familiare di cittadino italiano, non avente la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; ovvero familiare di cittadino comunitario, non avente la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; ovvero cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; ovvero rifugiato politico o titolare di posizione sussidiaria;
    • essere cittadino regolarmente iscritto nell’Anagrafe della Popolazione Residente (Anagrafe comunale);
    • avere trattamenti pensionistici o assistenziali che, cumulati ai relativi redditi propri, sono di importo inferiore a 8.230,81 euro all’anno o di importo inferiore a 10.974,42 euro all’anno, se di età pari o superiore a 70 anni;
    • avere un ISEE (indicatore della situazione economica equivalente), in corso di validità, inferiore a 8.230,81 euro;
    • non essere, da solo o insieme al coniuge indicato nel quadro 4:
      • intestatario/i di più di una utenza elettrica domestica;
      • intestatario/i di utenze elettriche non domestiche;
      • intestatario/i di più di una utenza del gas;
      • proprietario/i di più di un autoveicolo;
      • proprietario/i, con una quota superiore o uguale al 25%, di più di un immobile ad uso abitativo;
      • proprietario/i, con una quota superiore o uguale al 10%, di immobili non ad uso abitativo, inclusi quelli ubicati al di fuori del Territorio della Repubblica Italiana o di categoria catastale C7;
      • titolare/i di un patrimonio mobiliare, come rilevato nella dichiarazione ISEE, superiore a 15.000 € ovvero, se detenuto all’estero e non già indicato nella dichiarazione ISEE, non superiore alla medesima soglia una volta convertito in Euro al cambio vigente al 31 dicembre dell’anno precedente la presentazione della dichiarazione ISEE.
    • non fruire di vitto assicurato dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni in quanto ricoverato in istituto di cura di lunga degenza o detenuto in istituto di pena.

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  • Credito d’imposta ZES Unica – Agricoltura

    L'art. 1, commi 544-546, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, ha esteso il contributo sotto forma di credito d'imposta istituito dall’art. 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, a favore delle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore forestale e dalle microimprese, piccole e medie imprese attive nel settore della pesca e acquacoltura, che effettuano dal 1°gennaio 2025 al 15 novembre 2025 l’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica che ricomprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. a), del TFUE, e Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. c), del TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

    Ai fini della fruizione del credito d’imposta gli operatori economici interessati, devono inviare all’Agenzia delle entrate una comunicazione (“comunicazione”) dal 31 marzo 2025 al 30 maggio 2025, nella quale devono essere indicati l’ammontare delle spese sostenute per gli investimenti realizzati dal 1°gennaio 2025 e l’ammontare delle spese che prevedono di sostenere per gli investimenti realizzati fino al 15 novembre 2025.

    A pena di decadenza dall’agevolazione, i soggetti che hanno presentato la “comunicazione”, devono inviare all’Agenzia delle entrate dal 20 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, una comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione degli investimenti indicati nella “comunicazione”. Si considera tempestiva la comunicazione integrativa trasmessa dal 28 novembre 2025 al 2 dicembre 2025 ma scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro il 7 dicembre 2025.

    In allegato:

    • Modello – Comunicazione ZES unica Agricola 2025
    • Istruzioni per la compilazione
    • Modello – Comunicazione integrativa Agricola 2025
    • Istruzioni per la compilazione – Comunicazione integrativa Agricola 2025
    • Provvedimento del 31.01.2025 n. 25986
    • Motivi aggiornamento del 07.11.2025

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  • Comunicazioni regime di tassazione delle SIIQ e SIINQ

    E’ previsto un regime fiscale agevolato per le Spa (Società per azioni) residenti nel territorio dello Stato, che svolgono come attività prevalente la locazione immobiliare e sono in possesso di determinati requisiti (per esempio, gli immobili posseduti rappresentano l’80% dell’attivo patrimoniale).

    Modello da utilizzare dal 22 ottobre 2025

    Questo modello va utilizzato per comunicare:

    • l’esercizio dell’opzione da parte delle società che intendono aderire al regime di tassazione delle SIIQ o delle SIINQ a partire dal periodo d’imposta successivo a quello di costituzione. La comunicazione va presentata nel periodo d’imposta precedente a quello dal quale il contribuente intende avvalersi del regime stesso;
    • l’integrazione dell’opzione in caso di sopravvenuta sussistenza di uno o più requisiti per la fruizione del regime speciale che non si possedevano al momento dell’esercizio dell’opzione, oppure la cui carenza temporanea abbia determinato la sospensione dal regime.
    • in caso di operazioni straordinarie, la prosecuzione del regime speciale. La comunicazione va presentata entro trenta giorni dalla fine dell’esercizio nel quale ha efficacia giuridica l’operazione straordinaria;
    • a cessazione del regime speciale. La comunicazione va presentata entro trenta giorni dalla chiusura dell’esercizio nel quale si verifica la perdita dei requisiti (casella “Cessazione/Sospensione” con codice 4, 5, 6, 7). Nel caso in cui nella casella “Cessazione/Sospensione” sia stato indicato il codice 1, 2 o 3 la comunicazione deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio dell’esercizio in cui si verifica il presupposto della cessazione del regime. Qualora, invece, nella predetta casella sia stato indicato il codice 8, 9, 10 o 11, la comunicazione deve essere presentata entro trenta giorni dalla fine dell’esercizio nel quale ha efficacia giuridica l’operazione straordinaria o nel quale è venuto meno il regime del consolidato nazionale ovvero dall’avvenuto scioglimento;
    • la sospensione del regime speciale. La comunicazione va presentata entro trenta giorni dalla chiusura del periodo d’imposta nel quale si verifica la perdita temporanea del requisito partecipativo (casella “Cessazione/Sospensione” con codice 12);

    I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.

    La trasmissione telematica del modello è effettuata utilizzando la versione aggiornata del software denominato “SIIQ”, resa disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle entrate a partire dalla medesima data.

    La comunicazione va presentata, in via telematica, all’Agenzia delle Entrate:

    • direttamente, da parte dei soggetti abilitati dall’Agenzia delle Entrate
    • tramite una società del gruppo, se il richiedente fa parte di un gruppo societario
    • tramite gli intermediari indicati nell’art. 3, comma 3, del DPR n. 322/1998 e successive modificazioni (professionisti, associazioni di categoria, altri soggetti). L’invio della richiesta può avvenire utilizzando i canali Entratel o Fisconline. 

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  • Locazione | Modello RLI e istruzioni

    Modello e istruzioni RLI aggiornati il 14 ottobre 2025

    Il Modello Registrazione Locazioni Immobili (RLI), serve per richiedere agli uffici dell’Agenzia delle Entrate la registrazione dei contratti di locazione e affitto di immobili e comunicarne eventuali proroghe, cessioni, risoluzioni o subentri. L’RLI può essere utilizzato anche per esercitare l’opzione e la revoca della cedolare secca e per comunicare i dati catastali dell’immobile oggetto di locazione o affitto. Inoltre è possibile comunicare la rinegoziazione del canone.

    Tutti i contratti di locazione e affitto di beni immobili, compresi quelli relativi a fondi rustici e quelli stipulati dai soggetti passivi Iva, devono essere obbligatoriamente registrati dall’affittuario (conduttore) o dal proprietario (locatore) qualunque sia l’ammontare del canone pattuito.
    Non c’è obbligo di registrazione per i contratti che non superano i 30 giorni complessivi nell’anno. La registrazione dei contratti di locazione deve avvenire entro 30 giorni dalla data di stipula o dalla sua decorrenza, se anteriore.

    Il contratto di locazione può essere registrato:

    • utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia, modalità obbligatoria per gli agenti immobiliari e i possessori di almeno 10 immobili, facoltativa per tutti gli altri contribuenti, purché abilitati ai servizi telematici
    • richiedendo la registrazione in ufficio; in questo caso è necessario recarsi presso un ufficio dell’Agenzia delle Entrate e compilare il modello RLI
    • incaricando un intermediario abilitato (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.) o un delegato.

    I nuovi contratti di locazione devono contenere una clausola con la quale il conduttore dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, sull’attestazione della prestazione energetica dell'edificio (APE). La copia dell'APE deve essere, inoltre, allegata al contratto, fatta eccezione per i casi di locazione di singole unità immobiliari (Dl 145/2013).

    In allegato:

    • Modello RLI
    • Istruzioni  di compilazione
    • Motivazioni dell'aggiornamento
    • e modello può essere utilizzato in ufficio per richiedere il versamento delle imposte, mediante addebito su conto corrente bancario o postale.

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  • Superbonus 2025 | Modello cessione o sconto

    Nuovo modello, istruzioni e specifiche tecniche, da utilizzare per la comunicazione telematica all’Agenzia delle entrate delle opzioni (sconto in fattura o prima cessione del credito) relative alle spese per interventi di tipo Superbonus sostenute nel 2025, approvati con Provvedimento n. 321370 del 7 agosto 2025.

    Il modello e le relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica della comunicazione all’Agenzia delle entrate, allegati al presente provvedimento, devono essere utilizzati a decorrere dall’8 settembre 2025

    La comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle unità immobiliari è inviata dal soggetto che rilascia il visto di conformità.
    La comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici è inviata dal soggetto che rilascia il visto di conformità, oppure dall’amministratore del condominio o dal condòmino incaricato. In caso di invio da parte dell’amministratore di condominio o del condòmino incaricato, il soggetto che rilascia il visto è tenuto a verificare e validare i dati relativi al visto di conformità e alle asseverazioni e attestazioni.

    La comunicazione dell’opzione, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari sia per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici, deve essere presentata all’Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica, utilizzando il presente modello, mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate oppure mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate.

    In allegato:

    • Provvedimento del 07.08.2025 n. 321370
    • Istruzioni per la compilazione
    • Modello di opzione
    • Specifiche tecniche

    Ricordiamo che l’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, prevede detrazioni fiscali per alcuni interventi volti a migliorare l’efficienza energetica degli edifici o a ridurre il rischio sismico. Secondo l’articolo 121 dello stesso decreto, chi sostiene le spese per questi interventi nel periodo 2020-2025 può scegliere, invece di utilizzare direttamente la detrazione, una delle seguenti opzioni:

    • Sconto in fattura
      • Si tratta di un contributo, applicato direttamente sul prezzo dovuto al fornitore, di importo massimo pari al corrispettivo stesso.
      • Lo sconto viene anticipato dal fornitore, che poi lo recupera come credito d’imposta di pari importo rispetto alla detrazione spettante.
    • Cessione del credito
      • È possibile cedere a terzi (compresi banche e altri intermediari finanziari) un credito d’imposta di valore equivalente alla detrazione spettante.

    Adempimenti aggiuntivi per accedere all’opzione
    Poiché si tratta di un’agevolazione particolarmente favorevole, oltre agli adempimenti ordinari previsti per le detrazioni, il contribuente deve ottenere anche:

    • Visto di conformità: rilasciato da professionisti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (commercialisti, ragionieri, periti commerciali, consulenti del lavoro) e dai CAF, per verificare la correttezza dei dati e la sussistenza dei requisiti.
    • Asseverazione tecnica: documento che certifica il rispetto dei requisiti tecnici richiesti e la congruità delle spese sostenute, sia per gli interventi di efficienza energetica sia per quelli di riduzione del rischio sismico.

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  • Reverse charge Logistica | Modello opzione e istruzioni

    Approvato con Provvedimento n. 309107 del 28 luglio 2025, il modello e relative istruzioni da utilizzare per la Comunicazione l’opzione Iva relativa alle prestazioni di servizi rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto, movimentazione merci e servizi di logistica.

    Il modello di comunicazione dell’opzione per le prestazioni di servizi rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto, movimentazione merci e servizi di logistica deve essere utilizzato per comunicare all’Agenzia delle entrate l’opzione esercitata dal committente e dal prestatore per il regime transitorio introdotto dall’articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025).

    Detto regime stabilisce che il pagamento dell’IVA dovuta sulle prestazioni di servizi effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati venga effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore, che è solidalmente responsabile dell'imposta dovuta.

    La facoltà di esercizio dell’opzione, ivi prevista, è consentita anche nei rapporti tra i subappaltatori. L’esercizio dell’opzione in uno qualsiasi dei rapporti tra subappaltante e subappaltatore prescinde dall'esercizio della medesima facoltà nel rapporto tra committente e primo appaltatore. Per ciascuno dei suddetti rapporti per i quali è esercitata l’opzione va presentata un’autonoma Comunicazione.

    Come previsto dall’articolo 1, commi 60 e 61, della legge, l’opzione è comunicata dal committente all'Agenzia delle entrate ed ha durata triennale. L’esercizio dell’opzione si considera effettuato dalla data di trasmissione della presente Comunicazione.

    La Comunicazione deve essere presentata all’Agenzia delle entrate esclusivamente in via telematica, direttamente dal committente o tramite un intermediario. La trasmissione telematica è effettuata secondo le modalità usuali dei canali telematici dell’Agenzia delle entrate. Il file contenente la Comunicazione è formato utilizzando il software “Reverse ChargeLogistica”, disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

    In allegato:

    • Provvedimento
    • Modello – Opzione settore logistica
    • Istruzioni per la compilazione

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  • Bonus formazione giovani imprenditori agricoli

    Approvato il Modello  di comunicazione, di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 1° aprile 2025, per l’utilizzo del contributo sotto forma di credito d’imposta per le spese sostenute per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell’azienda agricola previsto dall’articolo 6 della legge 15 marzo 2024, n.36, con le relative istruzioni, e definizione dei termini di presentazione e delle modalità di trasmissione telematica.

    Questo modello va utilizzato dagli imprenditori agricoli di età superiore a diciotto e inferiore a quarantuno anni compiuti, che hanno iniziato l’attività a decorrere dal 1° gennaio 2021, per l’utilizzo del contributo, sotto forma di credito d’imposta, per le spese sostenute per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell’azienda agricola, come di- sposto dall’articolo 6, comma 1, della legge 15 marzo 2024, n. 36.

    Il credito d’imposta concesso è pari all’80 per cento delle spese ef- fettivamente sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, e idoneamente documen- tate, fino a un importo massimo concedibile di euro 2.500 per ciascun beneficiario.

    La comunicazione deve essere presentata all’Agenzia delle entrate dal 25 agosto 2025 al 24 settembre 2025, in via telematica

    Sono ammessi al credito solo i soggetti di cui sopra che svolgono attività individuate con co- dice della classificazione ATECO 2025 che inizia con 01, comunicato ai sensi dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e risultante nell’area ri- servata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

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