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Modello AA7/10 | P.Iva soggetti diversi persone fisiche
Il presente modello deve essere utilizzato dai soggetti diversi dalle persone fisiche (società, enti, associazioni, ecc.) per le dichiarazioni d’inizio, variazione dati e cessazione attività.
Possono utilizzare il modello AA7/10, invece della Comunicazione Unica, i contribuenti non tenuti a iscriversi nel Registro delle imprese o nel Registro delle notizie economiche e amministrative (Rea). Il modello AA7/10 deve essere presentato entro 30 giorni dalla data di inizio attività:
- in duplice esemplare direttamente (o tramite persona delegata) a un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate
- in unico esemplare mediante raccomandata, allegando copia fotostatica di un documento di identificazione del dichiarante, da inviare a un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate. Le dichiarazioni si considerano presentate nel giorno in cui risultano spedite
- in via telematica direttamente dal contribuente o tramite intermediario abilitato alla trasmissione telematica. Le dichiarazioni si considerano presentate nel giorno in cui si conclude la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Come indicato dall'Agenzia delle Entrate, nel caso di nomina di rappresentante fiscale ai sensi dell’articolo 17, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per un soggetto non residente in uno Stato membro dell’Unione europea o in uno degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, il modello AA7/10 deve essere presentato esclusivamente presso l’Ufficio della Direzione Provinciale competente in ragione del domicilio fiscale dello stesso rappresentante fiscale.
Al modello devono essere allegate la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui all’articolo 8, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, e, in relazione al numero dei soggetti rappresentati, la garanzia prevista dall’articolo 17, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con le modalità definite dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 17 aprile 2025, prot. n. 186368.
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730 precompilato 2026 | Opposizione spese sanitarie
Ogni cittadino che abbia compiuto 16 anni di età (in caso contrario, il tutore o rappresentante legale) può comunque decidere di non rendere disponibili all’Agenzia delle Entrate questi dati (o alcuni di essi) e di non farli inserire nella precompilata. Di conseguenza, nel caso in cui si fosse fiscalmente a carico di un familiare, quest’ultimo non visualizzerà le informazioni su spese sanitarie e rimborsi per cui sia fatta “opposizione all’utilizzo”.
Per le spese e i relativi rimborsi del 2025, l’opposizione può essere effettuata seguendo due modalità:
- dal 9 febbraio 2026 al 9 marzo 2026 (l’8 marzo cade di domenica), accedendo all’area autenticata del sito web dedicato del Sistema Tessera Sanitaria, tramite tessera sanitaria TS-CNS oppure tramite SPID. Con questa modalità, è possibile consultare l’elenco delle spese sanitarie e selezionare le singole voci per le quali esprimere la propria opposizione all’invio dei relativi dati all’Agenzia delle Entrate per l’elaborazione della dichiarazione precompilata
- dal 1° ottobre 2025 al 2 febbraio 2026 (il 31 gennaio cade di sabato), comunicando direttamente all’Agenzia delle Entrate tipologia (o tipologie) di spesa da escludere, dati anagrafici (nome e cognome, luogo e data di nascita), codice fiscale, numero della tessera sanitaria e relativa data di scadenza.
Per comunicare l’opposizione all’utilizzo delle spese sanitarie all’Agenzia delle Entrate (opzione 2), è a disposizione l’apposito modello qui allegato anche in versione editabile.
La comunicazione può essere effettuata:
- inviando una e-mail alla casella di posta elettronica dedicata [email protected]
- telefonando a un centro di assistenza multicanale (numero verde 800909696, 0697617689 da cellulare, +39 0645470468 dall’estero)
In tutti i casi in cui si utilizza il modello è necessario allegare anche la copia del documento di identità.
Se si utilizza la e-mail o il telefono, è possibile comunicare l’opposizione all’utilizzo dei dati sanitari anche in forma libera (cioè, non utilizzando il modello), indicando le medesime informazioni richieste dal modello, il tipo di documento di identità, numero e scadenza.
Nel caso di scontrino parlante, l'opposizione può essere effettuata anche non comunicando il codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria.
E’ comunque possibile inserire le spese per le quali è stata esercitata l’opposizione nella successiva fase di modifica o integrazione della dichiarazione precompilata, purché sussistano i requisiti per la detraibilità delle spese sanitarie previsti dalla legge.
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Certificazione Unica 2026 | Modello e istruzioni
L’Agenzia delle entrate, con Provvedimento del 15 gennaio 2026 n. 15707, ha approvato il modello di Certificazione Unica “CU 2026”, relativa all’anno 2025, unitamente alle istruzioni di compilazione, nonché del frontespizio per la trasmissione telematica e del quadro CT con le relative istruzioni.
Individuate anche le modalità per la comunicazione dei dati contenuti nelle Certificazioni Uniche e approvate le relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica.
In Allegato:
- Modello ordinario Certificazione unica
- Modello sintetico Certificazione unica
- Istruzioni per la compilazione
- Specifiche tecniche per la trasmissione
- Provvedimento del 15.01.2026
Il termine ultimo per effettuare l’invio telematico, all’Agenzia delle Entrate, dei dati relativi alle certificazioni uniche è fissato al 16 marzo 2026 (30 aprile per le certificazioni relative ai redditi di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale, ovvero provvigioni per le prestazioni non occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, 31 ottobre per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiara zione dei redditi precompilata).
Il sostituto d’imposta che nell’anno 2026 ha prestato assistenza fiscale deve trasmettere per via telematica all’Agenzia delle entrate le dichiarazioni Mod. 730/2026 e i corrispondenti prospetti di liquidazione (Mod. 730-3) nonché le schede riguardanti le scelte (Mod. 730-1) entro i seguenti termini:
- 15 giugno per le dichiarazioni presentate entro il 31 maggio;
- 29 giugno per quelle presentate dal 1° al 20 giugno;
- 23 luglio per quelle presentate dal 21 giugno al 15 luglio;
- 15 settembre per quelle presentate dal 16 luglio al 31 agosto;
- 30 settembre per quelle presentate dal 1 al 30 settembre.
I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.
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Dichiarazione IVA 2026 | Modello e istruzioni
L’Agenzia delle entrate, con Provvedimento del 15 gennaio 2026 n. 51732, ha approvato i modelli di dichiarazione IVA/2026 concernenti l’anno 2025, con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2026 ai fini Iva.
Il modello di dichiarazione annuale IVA base 2026, concernente l’anno d’imposta 2025, è una versione semplificata del modello di dichiarazione annuale IVA/2026 e può essere utilizzato, in alternativa al predetto modello.
In base all’art. 8 del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, la dichiarazione IVA, relativa all’anno 2025 deve essere presentata all’Agenzia delle entrate nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2026, esclusivamente per via telematica.
In Allegato:
- Modello Iva 2026
- Istruzioni per la compilazione Iva
- Modello Iva base 2026
- Istruzioni per la compilazione Iva base
- Provvedimento del 15 gennaio 2026 n. 51732
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Dichiarazioni operazioni doganali
Fac-simile previsto dalla circolare ADM 37/2025 per la contabilizzazione e pagamento del contributo sulle spedizioni di modico valore tramite bolletta A22
Ai sensi dell’articolo 105, paragrafo 1, secondo comma CDU, il contributo per le dichiarazioni semplificate (H7) verrà dichiarato, contabilizzato e pagato dai dichiaranti su base quindicinale e, in particolare, il periodo per la contabilizzazione viene fissato come segue:
- Prima quindicina: dichiarazioni semplificate (H7) registrate dal 1° al 15 del mese.
- Seconda quindicina: dichiarazioni semplificate (H7) registrate dal 16° giorno fino all’ultimo giorno del mese.
La dichiarazione, contabilizzazione e pagamento del contributo, ai sensi del combinato disposto degli articoli 105 e 108 CDU, nonché di quanto previsto dall’articolo 45 delle disposizioni complementari al codice dell’Unione di cui all’allegato 1 del D.lgs. 141/2024, dovrà essere effettuato entro i 15 giorni successivi al periodo di contabilizzazione.
In fase di prima applicazione del contributo in esame, la dichiarazione, contabilizzazione ed il pagamento del totale dei contributi della quindicina di riferimento sarà effettuato presso il servizio cassa dell’ufficio doganale di registrazione delle dichiarazioni semplificate (H7), mediante emissione di bolletta A22 con addebito dell’importo complessivo su conto di debito. Nel campo note della bolletta A22 verrà annotato il riferimento alla quindicina cui la contabilizzazione e il pagamento si riferisce.
Come sopra evidenziato, in una prima fase di applicazione, la contabilizzazione ed il pagamento avverranno su base dichiarativa da parte del dichiarante, fatti salvi i controlli successivi da parte dell’ufficio doganale di registrazione delle dichiarazioni semplificate (H7). A tal fine, i dichiaranti provvederanno a presentare un’apposita dichiarazione, redatta sul modello qui allegato (Circolare ADM 37/2025), che sarà allegata ad una copia cartacea della dichiarazione A22 e conservata agli atti dell’ufficio.
Nelle more di predisposizione ed implementazione di specifici strumenti di monitoraggio, gli uffici doganali potranno comunque effettuare delle verifiche sulla base degli applicativi al momento disponibili (AIDA, COGNOS, ecc.)
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Carta acquisti minori di 3 anni | Modulistica
Per i cittadini che ne fanno domanda e che hanno i requisiti di legge (D.L. n. 112 del 2008) è disponibile una Carta Acquisti utilizzabile per il sostegno della spesa alimentare, sanitaria e il pagamento delle bollette della luce e del gas.
La Carta Acquisti vale 40 euro al mese e viene caricata ogni due mesi con 80 euro (40 euro x 2 = 80 euro) in base agli stanziamenti che vengono progressivamente resi disponibili.
Con la Carta si possono anche avere sconti nei negozi convenzionati che sostengono il programma Carta Acquisti e si potrà accedere direttamente alla tariffa elettrica agevolata.
La Carta Acquisti viene concessa ai bambini di età inferiore ai tre anni (in questo caso il Titolare della Carta è il genitore) che siano in possesso di particolari requisiti.
Allegati
- Modulo di richiesta e Guida alla compilazione
- Modulo di variazione dei dati
- Modulo di variazione dei titolari della carta
- Modulo di richiesta duplicato PIN
- Modulo di richiesta sostituzione Carta Acquisti
- Elenco dei codici merceologici abilitati
Requisiti per richiedere la Carta acquisti per minori di 3 anni:
- Età inferiore a 3 anni;
- essere in possesso della cittadinanza italiana; ovvero della cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea; ovvero familiare di cittadino italiano, non avente la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; ovvero familiare di cittadino comunitario, non avente la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; ovvero cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; ovvero rifugiato politico o titolare di posizione sussidiaria;
- essere cittadino regolarmente iscritto nell’Anagrafe della Popolazione Residente (Anagrafe comunale);
- avere un ISEE (indicatore della situazione economica equivalente), in corso di validità, inferiore a 8.230,81 euro;
- non essere, da solo o insieme all’esercente la potestà genitoriale/soggetto affidatario e all’altro esercente la potestà genitoriale/soggetto affidatario:
- intestatario/i di più di una utenza elettrica domestica;
- intestatario/i di più di una utenza elettrica non domestica;
- intestatario/i di più di due utenze del gas;
- proprietario/i di più di due autoveicoli;
- proprietario/i, con una quota superiore o uguale al 25%, di più di un immobile ad uso abitativo;
- proprietario/i, con una quota superiore o uguale al 10%, di immobili non ad uso abitativo, inclusi quelli ubicati al di fuori del Territorio della Repubblica Italiana o di categoria catastale C7;
- titolare/i di un patrimonio mobiliare, come rilevato nella dichiarazione ISEE, superiore a 15.000 € ovvero, se detenuto all’estero e non già indicato nella dichiarazione ISEE, non superiore alla medesima soglia una volta convertito in Euro al cambio vigente al 31 dicembre dell’anno precedente la presentazione della dichiarazione ISEE.
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Carta acquisti maggiori di 65 anni | Modulistica
Per i cittadini che ne fanno domanda e che hanno i requisiti di legge (D.L. n. 112 del 2008) è disponibile una Carta Acquisti utilizzabile per il sostegno della spesa alimentare, sanitaria e il pagamento delle bollette della luce e del gas.
La Carta Acquisti vale 40 euro al mese e viene caricata ogni due mesi con 80 euro (40 euro x 2 = 80 euro) in base agli stanziamenti che vengono progressivamente resi disponibili.
Con la Carta si possono anche avere sconti nei negozi convenzionati che sostengono il programma Carta Acquisti e si potrà accedere direttamente alla tariffa elettrica agevolata.
La Carta Acquisti viene concessa agli anziani di età superiore o uguale ai 65 anni o ai bambini di età inferiore ai tre anni (in questo caso il Titolare della Carta è il genitore) che siano in possesso di specifici requisiti.
Se è interessato/a ad avere una Carta, verifichi il possesso dei requisiti e le modalità per ottenerla leggendo con attenzione le informazioni relative alla sua fascia di età, oppure andando alle Poste o all'INPS, dove otterrà tutte le informazioni del caso. La Carta Acquisti si può richiedere negli Uffici Postali presentando il modulo di richiesta con la relativa documentazione.
Allegati
- Modulo di richiesta e Guida alla compilazione
- Modulo di variazione dei dati
- Modulo di variazione dei titolari della carta
- Modulo di richiesta duplicato PIN
- Modulo di richiesta sostituzione Carta Acquisti
- Elenco dei codici merceologici abilitati
Requisiti per richiedere la Carta acquisti maggiori 65 anni:
- Essere di età non inferiore a 65 anni;
- essere in possesso della cittadinanza italiana; ovvero della cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea; ovvero familiare di cittadino italiano, non avente la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; ovvero familiare di cittadino comunitario, non avente la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; ovvero cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; ovvero rifugiato politico o titolare di posizione sussidiaria;
- essere cittadino regolarmente iscritto nell’Anagrafe della Popolazione Residente (Anagrafe comunale);
- avere trattamenti pensionistici o assistenziali che, cumulati ai relativi redditi propri, sono di importo inferiore a 8.230,81 euro all’anno o di importo inferiore a 10.974,42 euro all’anno, se di età pari o superiore a 70 anni;
- avere un ISEE (indicatore della situazione economica equivalente), in corso di validità, inferiore a 8.230,81 euro;
- non essere, da solo o insieme al coniuge indicato nel quadro 4:
- intestatario/i di più di una utenza elettrica domestica;
- intestatario/i di utenze elettriche non domestiche;
- intestatario/i di più di una utenza del gas;
- proprietario/i di più di un autoveicolo;
- proprietario/i, con una quota superiore o uguale al 25%, di più di un immobile ad uso abitativo;
- proprietario/i, con una quota superiore o uguale al 10%, di immobili non ad uso abitativo, inclusi quelli ubicati al di fuori del Territorio della Repubblica Italiana o di categoria catastale C7;
- titolare/i di un patrimonio mobiliare, come rilevato nella dichiarazione ISEE, superiore a 15.000 € ovvero, se detenuto all’estero e non già indicato nella dichiarazione ISEE, non superiore alla medesima soglia una volta convertito in Euro al cambio vigente al 31 dicembre dell’anno precedente la presentazione della dichiarazione ISEE.
- non fruire di vitto assicurato dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni in quanto ricoverato in istituto di cura di lunga degenza o detenuto in istituto di pena.