• Domanda di volture Catasto Edilizio Urbano

    Con la domanda di voltura il contribuente comunica all’Agenzia che il titolare di un determinato diritto reale su un bene immobile non è più la stessa persona ma un’altra, per esempio dopo un passaggio di proprietà di una casa, il trasferimento di un usufrutto o una successione. Il modello, infatti, deve essere presentato per aggiornare le intestazioni catastali e consentire così all’Amministrazione finanziaria di adeguare le relative situazioni patrimoniali.
    Devono presentare la domanda di voltura coloro che sono tenuti a registrare gli atti con cui si trasferiscono diritti reali su beni immobili, quindi:

    • i privati, in caso di successioni ereditarie e riunioni di usufrutto
    • i notai, per gli atti da essi rogati, ricevuti o autenticati
    • i cancellieri giudiziari per le sentenze da essi registrate
    • i segretari o delegati di qualunque Amministrazione pubblica per gli atti stipulati nell'interesse dei rispettivi enti.

    Se più persone sono obbligate alla presentazione, è sufficiente presentare una sola domanda di volture.
    Se chi è obbligato non richiede la voltura, possono provvedere direttamente gli interessati.

    In Allegato

    1. Domanda volture Catasto Edilizio Urbano – pdf (Attenzione: la domanda è da stampare e presentare in formato A/3)
    2. Domanda volture Catasto Edilizio Urbano – Foglio aggiuntivo soggetti – pdf (Attenzione: la domanda è da stampare e presentare in formato A/3)
    3. Domanda volture Catasto Edilizio Urbano – Foglio aggiuntivo beni – pdf (Attenzione: la domanda è da stampare e presentare in formato A/3)

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  • Comunicazione annuale dati IVA 2016

    Approvate, con Provvedimento del 15 gennaio 2016, le istruzioni per la compilazione del modello di comunicazione annuale dati IVA approvato con provvedimento del 17 gennaio 2011.
    I contribuenti Iva, salvo alcune eccezioni, entro il mese di febbraio di ciascun anno, devono presentare la comunicazione annuale dei dati Iva relativi all'anno precedente.
    La comunicazione viene utilizzata dall'Amministrazione finanziaria per eseguire, nei termini previsti dalla normativa comunitaria, il calcolo delle "risorse proprie" che ciascuno Stato membro deve versare al bilancio comunitario. Attraverso la comunicazione annuale dati Iva il contribuente non procede alla definitiva autodeterminazione dell'imposta dovuta, che avviene invece attraverso il tradizionale strumento della dichiarazione annuale.

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  • Dichiarazione IVA 2016 – Modello e istruzioni

    Approvati, con Provvedimento del 15 gennaio 2016, i modelli di dichiarazione IVA/2016 concernenti l’anno 2015, con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2016 ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.
    Il modello di dichiarazione annuale IVA BASE/2016, concernente l’anno d’imposta 2015, è una versione semplificata del modello di dichiarazione annuale IVA/2016 e può essere utilizzato, in alternativa al predetto modello, sia dai contribuenti tenuti a comprendere la dichiarazione annuale IVA nel modello UNICO 2016 che dai contribuenti che presentano la dichiarazione Iva in via autonoma.

    In Allegato:

    • Modello Iva
    • Istruzioni Iva
    • Modello Iva Base
    • Istruzioni Iva Base

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  • 730/2016 – Modello e istruzioni

    Approvati, con Provvedimento del 15 gennaio 2016, i modelli 730, 730-1,730-2 per il sostituto d’imposta, 730-2 per il CAF e per il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni, nonché della bolla per la consegna del modello 730-1, concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell’anno 2016 da parte dei soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale.

    In allegato:

    • Modello 730/2016
    • Modello 730/2016 – Istruzioni per la compilazione
    • Allegato 1 – Bolla per la consegna dei modelli 730 e/o 730-1
    • Allegato 2 – Busta per la consegna del modello 730-1
    • Allegato 3 – Obbligo di riservatezza

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  • Modello F24 Enti pubblici (Ep)

    Il modello contiene le modifiche approvate con provvedimento del 1° dicembre 2015, ovvero al modello F24 Enti pubblici (di seguito F24 EP), nella sezione “DETTAGLIO VERSAMENTO” è inserito il campo “importi a credito compensati”.
    Motivazioni
    Al fine di favorire la trasparenza e semplificare le operazioni poste in essere dai sostituti d'imposta, l’art. 15 del d.lgs. n. 175/2014 ha previsto che le somme rimborsate ai percipienti a seguito di assistenza fiscale, nonché le eccedenze di versamento di ritenute e imposte sostitutive sono utilizzate dai sostituti d’imposta esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 1997. Considerato che i sostituti d’imposta del settore pubblico utilizzano il modello F24 EP per il pagamento delle ritenute, imposte e contributi, viene aggiunta la colonna “importi a credito compensati” al modello F24 EP, in modo da consentire il recupero in compensazione delle somme rimborsate ai percipienti a seguito di assistenza fiscale, nonché delle eccedenze di versamento di ritenute e imposte sostitutive.
    Inoltre, tale innovazione consentirà progressivamente di utilizzare in compensazione, tramite il modello F24 EP, anche gli altri crediti d’imposta maturati dagli enti pubblici.

    Gli enti pubblici sottoposti ai vincoli del sistema di tesoreria unica dello Stato (enti individuati dalle tabelle A e B allegate alla Legge n. 720/1984 e Amministrazioni centrali dello Stato, titolari di conti presso la tesoreria centrale, compresi quelli che hanno affidato il servizio di liquidazione delle retribuzioni del proprio personale al "Service Personale Tesoro") possono utilizzare il modello “F24 Enti Pubblici” per il pagamento delle ritenute alla fonte, dell'Irap, delle ritenute Irpef e delle relative addizionali regionali e comunali.

    Per consentire agli enti pubblici di effettuare i pagamenti per conto di altri soggetti, nei casi di responsabilità solidale per il pagamento di imposte e contributi, il modello di versamento F24 EP che deve essere utilizzato dal 22 ottobre 2011 presenta, nella sezione “Contribuente”, due voci “Dati dell’ente pubblico che effettua il versamento” e “Dati da indicare in caso di pagamenti effettuati per conto di altri soggetti” nonché i campi “versamento effettuato in qualità di” e “per conto di”, nei quali sono indicati, rispettivamente, il codice che identifica a quale titolo l'ente pubblico effettua il pagamento e il codice fiscale del soggetto per conto del quale si effettua il pagamento.

    L’utilizzo del modello F24 EP è stato, inoltre, esteso al versamento:

    • di tutti i tributi erariali, amministrati dall’Agenzia delle Entrate (articolo 32-ter, commi 1 e 2, Dl 185/2008)
    • dei contributi previdenziali e premi assicurativi (decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 12 marzo 2010).
    • dell’imposta municipale propria (provvedimento del 25/05/2012)
    • dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti all’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (provvedimento del 5/07/2012)
    • della Tares – tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (provvedimento del 28/06/2013)
    • dei diritti relativi ai titoli di proprietà industriale e delle tasse sulle concessioni governative sui marchi (provvedimento del 20/11/2014)

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  • Comunicazioni regime di tassazione delle SIIQ e SIINQ

    Questo modello va utilizzato per comunicare:

    • l’esercizio dell’opzione per il regime di tassazione delle SIIQ o delle SIINQ. La comunicazione va presentata entro il termine del periodo d’imposta precedente a quello dal quale il contribuente intende avvalersene;
    • l’integrazione dell’opzione in caso di sopravvenuta sussistenza di uno o più requisiti per la fruizione del regime speciale che non si possedevano al momento dell’esercizio dell’opzione, oppure la cui carenza temporanea abbia determinato la sospensione dal regime.

    Si ricorda che è previsto un regime fiscale agevolato per le Spa (Società per azioni) residenti nel territorio dello Stato, che svolgono come attività prevalente la locazione immobiliare e sono in possesso di determinati requisiti (per esempio, gli immobili posseduti rappresentano l’80% dell’attivo patrimoniale).

    Il regime speciale prevede l’esenzione dall’Ires e dall’Irap del reddito d’impresa derivante dall’attività di locazione e l’applicazione di una ritenuta del 20% sugli utili distribuiti ai partecipanti.
    La scelta per il regime agevolato si effettua mediante opzione da esercitare entro la fine del periodo d’imposta precedente a quello dal quale la società intende avvalersene.
    L’opzione è irrevocabile e comporta per la società l’assunzione della qualifica di “Società di investimento immobiliare quotata” (Siiq), che deve essere indicata nella denominazione sociale e in tutti i documenti della società.

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  • Modello Patent box per opzione tassazione agevolata

    Approvato, con Provvedimento del 10 novembre 2015, il modello “Opzione per il regime di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall'utilizzo di beni immateriali”, da utilizzare per l’esercizio dell’opzione per i primi due periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014.

    L’opzione per il regime di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo di bei immateriali (introdotta dalla Legge di Stabilità 2015) è esercitata, per i primi due periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014, entro il periodo d’imposta in cui ha inizio il regime di tassazione e riguarda il predetto periodo d’imposta e i successivi quattro.

    I soggetti che intendono optare per il regime opzionale comunicano in via telematica i dati previsti nel modello, direttamente o tramite soggetti incaricati della trasmissione.

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