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Modello 770/2014 Ordinario
Approvato con Provvedimento del 15/01/2014, il Modello di Dichiarazione 770/2014 Ordinario relativo all’anno 2013, con le istruzioni per la compilazione, concernente la dichiarazione di altri sostituti d’imposta nonché degli intermediari ed altri soggetti tenuti alla comunicazione dei dati ai sensi di specifiche disposizioni normative.
Il modello 770 Ordinario deve essere presentato telematicamente entro il 31 luglio, direttamente o tramite un intermediario abilitato (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.). Questa scadenza può subire variazioni o proroghe.Modificato a seguito del Provvedimento del 12 maggio 2014.
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Unico Persone Fisiche 2014 – Modello e istruzioni
I modelli e le istruzioni contengono le modifiche apportate a seguito del Provvedimento del 12 maggio 2014.
Approvato con Provvedimento del 31/01/2014, il modello di dichiarazione “Unico 2014–PF”, con le relative istruzioni, che le persone fisiche devono presentare nell’anno 2014, per il periodo d’imposta 2013, ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri da utilizzare per il periodo d’imposta 2013 e della comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indicatori di normalità economica da utilizzare per il periodo d’imposta 2013, nonché della scheda da utilizzare ai fini delle scelte della destinazione dell’otto e del cinque per mille dell’IRPEF da parte dei soggetti esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione ai sensi dell’articolo 1, quarto comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
In Allegato:
- Fascicolo 1 – Modello e Istruzioni
- Fascicolo 2 – Modello e Istruzioni
- Fascicolo 3 – Modello e Istruzioni
- Indicatori di normalità economica 2014 – Unico Persone Fisiche
- Provvedimento del 4 aprile 2014
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Unico Persone Fisiche MINI 2014 – Modello e istruzioni
I modelli e le istruzioni contengono le modifiche apportate a seguito del Provvedimento del 4 aprile 2014.
Pubblicato con Provvedimento del 31/01/2014 il Modello Unico Persone Fisiche MINI 2014 con relative istruzioni. Il modello Unico Persone fisiche "Mini" è una versione semplificata, ideata per agevolare i contribuenti che si trovano nelle situazioni meno complesse.
Possono utilizzare Unico Mini i contribuenti residenti in Italia che:- non hanno cambiato il domicilio fiscale dal 1° novembre dell’anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione (per esempio, dal 1° novembre 2011 per Unico 2013)
- non sono titolari di partita Iva
- hanno percepito uno o più dei seguenti redditi:
- redditi di terreni e di fabbricati
- redditi di lavoro dipendente o assimilati (per esempio, compensi percepiti da soci di cooperative di produzione e lavoro, remunerazioni dei sacerdoti, assegni periodici corrisposti al coniuge) e di pensione
- redditi derivanti da attività commerciali e di lavoro autonomo non esercitate abitualmente e quelli derivanti dall’assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere
- vogliono fruire delle detrazioni (per esempio, spese sanitarie, interessi passivi su mutui, ecc…), e delle deduzioni (per esempio, contributi previdenziali e assistenziali, spese sanitarie sostenute dai disabili, ecc…) per le spese sostenute, nonché delle detrazioni per carichi di famiglia e lavoro (per esempio, per coniuge e/o figli a carico, per lavoro dipendente, ecc..)
- non devono presentare la dichiarazione per conto di altri (per esempio, erede, tutore)
- non devono indicare un domicilio per la notificazione degli atti diverso dalla propria residenza anagrafica
- non devono presentare una dichiarazione correttiva nei termini o integrativa.
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Riqualificazione energetica (detrazione 55 – 65 per cento) – Modello IRE
I contribuenti che effettuano interventi di riqualificazione energetica devono inviare il presente modello esclusivamente nel caso in cui i lavori proseguano oltre il periodo d’imposta nel quale sono iniziati per comunicare le spese sostenute nei periodi d’imposta precedenti a quello in cui i lavori sono terminati.
Il modello deve essere utilizzato per comunicare le spese sostenute a partire dal periodo d’imposta 2009.
I soggetti diversi dalle persone fisiche, con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, devono inviare la presente comunicazione con riferimento alle spese sostenute a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008.
Pertanto, la presente comunicazione non deve essere inviata nelle seguenti ipotesi:
• per lavori iniziati e conclusi nel medesimo periodo d’imposta;
• per il periodo o per i periodi d’imposta in cui non sono sostenute spese.
Per gli interventi i cui lavori proseguono in più periodi d’imposta, deve essere presentato un modello per ciascun periodo d’imposta.I contribuenti che effettuano interventi di riqualificazione energetica devono inviare il presente modello esclusivamente nel caso in cui i lavori proseguano oltre il periodo d’imposta nel quale sono iniziati per comunicare le spese sostenute nei periodi d’imposta precedenti a quello in cui i lavori sono terminati.
Le persone fisiche e comunque tutti i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare devono inviare la presente comunicazione all’Agenzia delle entrate entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese.I soggetti diversi dalle persone fisiche, con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, devono inviare la comunicazione entro 90 giorni dal termine del periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese. La presente comunicazione deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite soggetti incaricati di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3, del D.P.R. 27 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni (professionisti, associazioni di categoria, CAF, altri soggetti).
Si precisa che per gli interventi i cui lavori proseguono per più periodi d’imposta, il modello deve essere presentato entro novanta giorni dal termine di ciascun periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese oggetto della comunicazione.ATTENZIONE Tutti i soggetti che intendono avvalersi della detrazione sono tenuti a trasmettere all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori, attraverso il sito internet http://efficienzaenergetica.acs.enea.it, ottenendo ricevuta informatica, i dati indicati nel Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico del 19 febbraio 2007 e successive modifiche ed integrazioni.
Sulle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014, per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici già esistenti, spetta una detrazione del 65%. Percentuale che passerà al 50%, per i pagamenti effettuati dal 1º gennaio 2015 al 31 dicembre 2015. Va ricordato che le spese sostenute prima del 6 giugno 2013 fruivano della detrazione del 55%. Dal 1° gennaio 2016 il beneficio sarà del 36%, cioè quello ordinariamente previsto per i lavori di ristrutturazione edilizia.
Attenzione: per gli interventi su parti comuni di edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, la detrazione è pari al 65% per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 30 giugno 2015; al 50% per le spese sostenute dal 1º luglio 2015 al 30 giugno 2016. -
730/2014 – Modello e istruzioni
Approvati con Provvedimento del 15/01/2014 i modelli 730, 730-1,730-2 per il sostituto d’imposta, 730-2 per il C.A.F. e per il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni, nonché della bolla per la consegna del modello 730-1, concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell’anno 2014 da parte dei soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale.
In Allegato:
Modelli 730, 730-1, 730-2, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo
Bolla per la consegna dei modelli
Busta per la consegna dei modelli
Comprende anche la versione editabile del Modello 730/2014 pubblicato dall'Agenzia il 31/03/2014.Aggiornato a seguito delle modifiche apportate con Provvedimento del 10/03/2014.
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Comunicazione di cessione fabbricato
La comunicazione di cessione fabbricato è un obbligo che riguarda chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente l'uso esclusivo di un immobile o di parte di esso.
Prevista dall'art. 12 del Decreto legge 59/78, convertito in legge 191 dello stesso anno (Legge 18 maggio 1978, n. 191), è stata sostanzialmente assorbita dalla registrazione dei contratti riferiti all'immobile (vendita , locazione ecc.). La legge lascia intatto l'obbligo di comunicazione solo nel caso in cui "venga concesso il godimento del fabbricato o di porzione di esso sulla base di un contratto, anche verbale, non soggetto a registrazione in termine fisso", per cui ammette anche una forma di comunicazione telematica, da stabilire con apposito decreto.Cittadini stranieri
E' confermato l'obbligo di comunicazione stabilito dall'articolo 7 del T.U. 286/98, concernente la disciplina dell'immigrazione e della condizione dello straniero. Pertanto il proprietario dell'immobile deve presentarsi all'Autorità di P.S. di competenze (Questura/Commissariato o in Comune in caso di mancanza di questi Uffici ) a seconda dell'ubicazione dell'immobile e dichiarare la presenza dello straniero, presentando il contratto registrato all'Agenzia delle Entrate e i documenti di entrambi. -
INAIL – Denuncia/segnalazione di malattia (Art. 139 TU)
Denuncia/segnalazione di malattia (Art. 139 TU)