Bonus assunzioni ZES 2026: le nuove regole INPS
L'articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62 ("Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale") ha introdotto il Bonus ZES 2026, un esonero contributivo a favore dei datori di lavoro privati che effettuano assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, presso sedi o unità produttive situate nelle regioni della Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno – ZES unica.
Con la Circolare INPS n. 56 del 14 maggio 2026, la Direzione Centrale illustra la misura e fornisce le prime istruzioni amministrative per la gestione degli adempimenti previdenziali.
Le regioni rientranti nella ZES unica sono: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e Umbria.
Il beneficio non si applica alla pubblica amministrazione, identificata ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001.
Requisiti: datori di lavoro e lavoratori
L'accesso all'esonero è subordinato al rispetto di condizioni sia in capo al datore di lavoro che al lavoratore.
Datori di lavoro:
sono ammessi tutti i datori privati tranne il lavoro domestico, inclusi quelli del settore agricolo, a prescindere dalla natura imprenditoriale che nel mese dell'assunzione occupino fino a 10 dipendenti, conteggiati al netto dei lavoratori per cui si intende richiedere il beneficio.
Le variazioni successive — in aumento o diminuzione — non incidono sulla spettanza dell'esonero.
La prestazione lavorativa deve essere effettivamente svolta in una delle regioni ZES: lo spostamento della sede fuori area comporta la perdita del beneficio dal mese successivo al trasferimento.
E' richiesto un incremento occupazionale netto — calcolato in ULA — rispetto alla media dei 12 mesi precedenti, verificato mensilmente e su base consolidata
Lavoratori: l'esonero riguarda personale non dirigenziale assunto a tempo indeterminato che, alla data dell'assunzione, abbia almeno 35 anni di età e sia disoccupato da almeno 24 mesi. È ammessa una deroga per i lavoratori già beneficiari (parziali) dell'esonero presso un precedente datore: in tal caso il nuovo datore subentra nella fruizione residua, anche in assenza dello status di disoccupato di lungo periodo, purché il nuovo rapporto sia instaurato entro il 31 dicembre 2026.
Rapporti esclusi: trasformazioni di contratti a termine, apprendistato, contratti intermittenti.
Sono invece ammessi: part-time, contratti in cooperativa di lavoro, somministrazione a tempo indeterminato (anche verso utilizzatore a termine; in tal caso il limite dei 10 dipendenti è riferito all'utilizzatore).
Previsto anche il divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nei sei mesi successivi all'assunzione , con riferimento alla sola qualifica del lavoratore licenziato, prescindendo dai livelli contrattuali e dalle mansioni effettivamente svolte.
Misura dell’esonero, compatibilità e cumulabilità
L'agevolazione consiste nell'esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore, con esclusione dei premi INAIL.
Il massimale è fissato come segue :
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Massimale mensile per lavoratore (full-time) | € 650,00 |
| Massimale giornaliero (rapporti infra-mensili) | € 20,96 (€ 650 / 31) |
| Durata massima fruizione | 24 mesi |
| Limite di spesa 2026 | € 26 milioni |
| Limite di spesa 2027 | € 60 milioni |
| Limite di spesa 2028 | € 34 milioni |
Per i contratti part-time il massimale è ridotto proporzionalmente. Il periodo di fruizione può essere sospeso solo in caso di assenza obbligatoria per maternità, con possibilità di differimento. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
E' possibile l'utilizzo da parte di un secondo datore di lavoro nei limiti del massimale già autorizzato al precedente datore. Non si ricalcola il beneficio: il tetto è fissato una volta sola dalla prima autorizzazione INPS e rimane invariato anche per il subentrante.
Sul fronte della cumulabilità, la misura non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote contributive datoriali, inclusa la Decontribuzione Sud (L. 207/2024), l'incentivo per assunzione di disabili (L. 68/1999) e l'incentivo NASpI.
È invece compatibile — senza riduzioni — con la maggiorazione del costo deducibile per nuove assunzioni (L. 207/2024) e con l'esonero per la certificazione della parità di genere (1%, massimo € 50.000 annui). È altresì cumulabile con la riduzione IVS a carico della lavoratrice madre.
L'agevolazione si configura come aiuto di Stato ai sensi del Regolamento UE 651/2014 e viene registrata nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato.
Il datore non deve essere un'impresa in difficoltà né soggetto a clausola Deggendorf. È (incluse le società controllate o collegate ex art. 2359 c.c.).
Procedura di domanda e altri adempimenti operativi
Il datore di lavoro deve presentare istanza telematica tramite l'apposito modulo on-line disponibile su www.inps.it, sezione "Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) – Bonus ZES 2026" (la disponibilità del modulo sarà comunicata con successivo messaggio INPS).
La domanda deve contenere: dati identificativi dell'impresa e numero dipendenti nel mese di assunzione; dati del lavoratore e dichiarazione dello stato di disoccupazione; tipologia contrattuale (full-time/part-time e percentuale oraria); retribuzione media mensile comprensiva dei ratei di 13ª e 14ª e aliquota contributiva datoriale; regione e provincia di effettivo svolgimento della prestazione. Il datore deve inoltre dichiarare il rispetto del trattamento economico minimo previsto dai CCNL comparativamente più rappresentativi (art. 7, comma 5, DL 62/2026).
ATTENZIONE La domanda può essere inviata sia per assunzioni già perfezionate sia per rapporti non ancora instaurati. In quest'ultimo caso, INPS accantona le risorse e invia comunicazione via PEC (o e-mail) e notifica MyINPS, invitando il datore a trasmettere la comunicazione obbligatoria (Unilav/Unisomm) entro il termine perentorio di 10 giorni. Il mancato rispetto comporta la perdita degli importi accantonati.
Si ricorda che l'inoltro tardivo delle comunicazioni obbligatorie fa perdere la quota di incentivo relativa al periodo intercorso tra la decorrenza del rapporto e la data della comunicazione tardiva. Il beneficio autorizzato costituisce il tetto massimo fruibile in denuncia contributiva e non può essere incrementato in caso di successivo aumento dell'orario per i contratti part-time.Hai detto: perche non usiamo la keyword assunzioni?perche non usiamo la keyword assunzioni?11:32Claude ha risposto: Hai ragione.Hai ragione. La keyword "assunzioni" è strategicamente importante per il SEO su questo tema e va inserita nel titolo e possibilmente nel sottotitolo.
Ecco la revisione:
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