Decreto Omnibus, ok definitivo: le novità per il concordato
Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 4 agosto, ha approvato in via definitiva un tris di decreti attuativi della delega fiscale:
- il decreto Omnibus correttivo della delega fiscale,
- il decreto sull'ordinamento della giurisdizione tributaria
- e quello sul federalismo fiscale.
Con questa tripla approvazione il Governo esaurisce il mandato ricevuto dal Parlamento con la legge 9 agosto 2023, n. 111. Il viceministro dell'Economia Maurizio Leo ha segnalato che il conteggio complessivo dei provvedimenti attuativi, testi unici compresi, sale a quota 29 (21 decreti legislativi e 8 testi unici), con il futuro codice tributario ancora da varare come ultimo tassello, completando così il percorso di attuazione della legge delega 9 agosto 2023, n. 111.
Vediamo in particolare le novità introdotte dal decreto Omnibus correttivo.
Per un primo commento allo schema preliminare (Atto del Governo n. 430), si veda il nostro articolo Decreto Omnibus: modifiche attese su utili occulti, costi pluriennali e valore normale. Aggiorneremo il presente articolo con il link al testo definitivo non appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Ravvedimento speciale per chi rinnova il concordato
Cambia la platea di chi potrà accedere al ravvedimento speciale abbinato al concordato preventivo biennale (CPB).
Quest'anno la sanatoria non sarà aperta a tutti gli aderenti al concordato, ma riservata a chi ha già scelto il CPB per il primo biennio 2024-2025 e decide ora di confermarlo anche per il biennio successivo, il 2026-2027. Chi ha aderito solo al primo biennio senza rinnovare resta escluso dal beneficio.
Il perimetro temporale della regolarizzazione riguarda le annualità pregresse 2020-2023, precedenti quindi all'introduzione stessa del concordato. in pratica, chi rinnova "chiude" con il Fisco eventuali situazioni non regolarizzate di quegli anni, versando un'imposta sostitutiva invece di esporsi al rischio di un accertamento ordinario.
Il meccanismo poggia su due leve: una maggiorazione della base imponibile e un'imposta sostitutiva delle ordinarie imposte sui redditi, entrambe calibrate sul punteggio ISA del contribuente, più alta l'affidabilità fiscale, più contenuto il prelievo:
| Affidabilità fiscale (voto ISA) | Aliquota flat tax sostitutiva |
|---|---|
| Da 8 in su | 10% |
| Da 6 a 8 | 12% |
| Sotto 6 | 15% |
Per le annualità 2020 e 2021, penalizzate dall'emergenza Covid, l'imposta dovuta si riduce di un ulteriore 30%. Sotto quota 1.000 euro, tra IRPEF/IRES e addizionali, non si scende in ogni caso.
Un esempio pratico. Un contribuente con voto ISA pari a 7 che deve regolarizzare un maggior imponibile di 20.000 euro per il 2022 verserà un'imposta sostitutiva del 12%, pari a 2.400 euro — una cifra nettamente inferiore rispetto a un accertamento ordinario, dove tra IRPEF/IRES, addizionali ed eventuali sanzioni il prelievo può facilmente superare il doppio o il triplo dell'importo.
Per le annualità 2020 e 2021, penalizzate dall'emergenza Covid, l'imposta dovuta si riduce di un ulteriore 30%: nell'esempio precedente, se i 20.000 euro si riferissero al 2021, l'imposta scenderebbe da 2.400 a 1.680 euro. In ogni caso, il versamento complessivo tra imposte sui redditi e addizionali non può scendere sotto la soglia minima di 1.000 euro, anche quando il calcolo teorico risulterebbe inferiore.
Chi conferma il concordato ottiene inoltre tre vantaggi accessori:
- può dilazionare l'imposta dovuta senza applicazione di interessi,
- vede ridotti di due anni i termini entro cui può subire un controllo,
- e accede a canali prioritari per compensazioni e rimborsi.
Per tutti gli aderenti, a prescindere dal rinnovo, diventa possibile presentare un'integrativa per correggere il concordato, ottenendo un nuovo calcolo del reddito concordato — o della base imponibile IRAP ai fini della produzione netta — alla luce dei dati corretti.
Tolleranza del 5% su Pos e scontrini
Cambia anche il regime sanzionatorio legato all'incrocio, obbligatorio dal 2026, tra corrispettivi trasmessi dai registratori telematici e incassi rilevati dai terminali Pos.
Uno scarto fino al 5% tra le due rilevazioni non farà più scattare sanzioni, un correttivo pensato per assorbire scostamenti fisiologici o errori di lieve entità senza penalizzare i contribuenti.
Proroga per il tax control framework
Guadagna tempo anche chi ha chiesto di entrare nel regime di adempimento collaborativo (cooperative compliance) nel biennio 2024-2025, slitta infatti al 31 dicembre 2026 il termine per la certificazione del tax control framework.
Novità in tema di accertamento
Sul fronte dei controlli, il decreto alza l'asticella probatoria su due terreni classici del contenzioso.
Per le società a ristretta base partecipativa non basterà più un ragionamento presuntivo generico: ipotizzare utili distribuiti "in nero" ai soci richiederà riscontri puntuali — ricavi non contabilizzati o costi indeducibili perché inesistenti, sorretti da elementi specifici e verificabili, non da semplici deduzioni.
Stessa logica per le contestazioni di antieconomicità: il solo scostamento tra prezzo pattuito e valore di mercato non giustificherà più un rilievo, servendo il concorso di ulteriori indizi altrettanto solidi.
Cambia infine il punto di partenza per calcolare i termini di accertamento su ammortamenti e spese pluriennali: conterà l'annualità in cui quella specifica voce di costo è stata dedotta la prima volta, non le dichiarazioni successive in cui viene semplicemente riportata.
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