Omessa dichiarazione IVA: il Fisco liquida l’imposta e la comunica, attenzione alle regole
L’Agenzia delle Entrate definisce le nuove regole per la liquidazione dell’IVA in caso di omessa dichiarazione annuale.
Con il Provvedimento n 239129/2026 del 28 agosto 2026 vengono attuate le disposizioni dell’articolo 54-bis.1 del DPR 633/1972, introdotto dalla legge n. 199/2025.
L’Amministrazione finanziaria potrà determinare l’imposta dovuta, anche attraverso procedure automatizzate, utilizzando fatture elettroniche, corrispettivi telematici, LIPE e versamenti già effettuati dal contribuente.
La procedura prevede comunque una fase di confronto: ricevuta la comunicazione dell’Agenzia, il contribuente ha 60 giorni per segnalare dati o elementi non considerati o valutati erroneamente, fornire chiarimenti oppure procedere al pagamento.
Per il riepilogo delle regole introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 leggi Liquidazione automatica IVA annuale: novità dal 2026.
Ma da quando sarà attiva la novità? Seppur in vigore con la legge di bilancio 2026 e con il provvedimento in oggetto ci sono le regole operative datate 28 agosto, non è espressamente indicato l'avvio della novità.
Dichiarazione IVA omessa: cosa prevedono le nuove regole
Il provvedimento dà attuazione all’articolo 54-bis.1 del DPR 633/1972, che consente all’Agenzia delle Entrate di procedere alla liquidazione dell’imposta quando manca la dichiarazione annuale IVA.
La liquidazione può essere effettuata anche con procedure automatizzate e non pregiudica l’ulteriore attività di accertamento dell’Amministrazione finanziaria.
Un aspetto importante riguarda la stessa definizione di omissione: viene considerata omessa anche la dichiarazione presentata completamente priva dei dati relativi alle operazioni attive effettuate, quando tali informazioni sono necessarie per determinare il volume d’affari e liquidare l’imposta.
Quali dati usa l’Agenzia per calcolare l’IVA
La principale novità operativa consiste nella possibilità per l’Amministrazione di utilizzare le informazioni fiscali già disponibili nelle proprie banche dati.
La liquidazione può essere effettuata sulla base di:
| Dati utilizzati | Funzione |
|---|---|
| Fatture elettroniche emesse e ricevute | Determinazione dell’IVA a debito e a credito |
| Corrispettivi telematici | Determinazione delle operazioni attive |
| LIPE | Dati delle liquidazioni periodiche IVA |
| Versamenti IVA effettuati | Riduzione dell’importo ancora dovuto |
I dati delle fatture, dei corrispettivi e delle liquidazioni periodiche possono essere consultati dal contribuente o dall’intermediario delegato attraverso il portale Fatture e Corrispettivi.
Come viene determinata l’IVA dovuta
Per ricostruire l’imposta, l’Agenzia parte dall’IVA a debito risultante dalle fatture elettroniche emesse, dai corrispettivi telematici e dalle LIPE relative al periodo d’imposta sottoposto a controllo.
Da questo importo vengono sottratti:
- l’IVA a credito risultante dalle fatture elettroniche ricevute;
- l’IVA a credito risultante dalle LIPE presentate;
- i versamenti IVA già effettuati per il periodo interessato.
Il provvedimento stabilisce però una limitazione particolarmente importante: non viene considerato il credito risultante dalla dichiarazione relativa al periodo d’imposta precedente a quello sottoposto a controllo.
Dichiarazione IVA omessa: sanzione del 120% e interessi
Alla maggiore IVA risultante dalla liquidazione si aggiungono sanzioni e interessi.
Nelle motivazioni del provvedimento l’Agenzia precisa che sono dovuti interessi nella misura del 4% annuo e una sanzione amministrativa pari al 120% dell’imposta, in applicazione della disciplina sull’omessa presentazione della dichiarazione.
Il contribuente ha però la possibilità di ridurre sensibilmente la sanzione se interviene dopo aver ricevuto la comunicazione dell’Agenzia.
Pagamento entro 60 giorni: sanzione ridotta a un terzo
Se il contribuente paga entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, l’iscrizione a ruolo non viene effettuata, in tutto o in parte, per le somme corrisposte.
In questo caso la sanzione viene ridotta a un terzo. Le motivazioni del provvedimento precisano inoltre che gli interessi si applicano nella misura del 3,5%.
Se, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente, l’Agenzia ridetermina le somme dovute, il termine di 60 giorni decorre dalla ricezione della comunicazione definitiva.
Il pagamento deve essere effettuato tramite modello F24, ma senza possibilità di utilizzare la compensazione. Nelle motivazioni del provvedimento viene inoltre esclusa la rateazione prevista dall’articolo 3-bis del d.lgs. 462/1997.
Cosa succede se il contribuente non paga
Se le somme non vengono pagate nei termini previsti, imposta, sanzione e interessi vengono iscritti direttamente a ruolo a titolo definitivo.
In questo caso viene meno il beneficio della riduzione della sanzione previsto per il pagamento tempestivo.
Il provvedimento precisa inoltre che, per le somme iscritte a ruolo, non è ammessa la compensazione prevista dall’articolo 31 del DL 78/2010.
Come viene comunicato il risultato del controllo
Quando dalla liquidazione emerge un’imposta da versare, l’Agenzia comunica al contribuente le risultanze del controllo, consentendogli di fornire chiarimenti oppure di procedere al pagamento.
La comunicazione viene trasmessa tramite PEC:
- all’indirizzo risultante dall’INI-PEC;
- oppure al domicilio digitale speciale eventualmente eletto dal contribuente.
In caso di mancato recapito, l’Agenzia procede attraverso raccomandata con avviso di ricevimento.
La comunicazione e il prospetto analitico contenente gli estremi delle fatture elettroniche e dei corrispettivi utilizzati per effettuare la liquidazione saranno inoltre disponibili nella sezione “L’Agenzia scrive” del Cassetto fiscale.
Fino a quando l’Agenzia può liquidare l’IVA
Altro elemento da tenere in considerazione è da quando parte questa procedura, le fonti non lo dicono apertamente, e il termine entro il quale può essere attivata la nuova procedura.
Nelle motivazioni viene precisato che la liquidazione può essere effettuata entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, senza pregiudizio dell’azione accertatrice.
La nuova procedura consente quindi all’Agenzia di utilizzare in maniera strutturata i dati provenienti dalla digitalizzazione degli adempimenti IVA per ricostruire l’imposta anche quando il contribuente non presenta la dichiarazione annuale.
Liquidazione IVA da parte delle Entrate in caso di omessa dichiarazione
| Nuovs liquidazione iva per omessa dichiarazione | Regola |
|---|---|
| Liquidazione IVA | Possibile anche tramite procedure automatizzate |
| Fonti utilizzate | E-fatture, corrispettivi, LIPE e versamenti |
| Credito anno precedente | Non viene considerato |
| Sanzione | 120% dell’imposta |
| Interessi | 4% annuo |
| Termine per chiarimenti/pagamento | 60 giorni |
| Pagamento entro 60 giorni | Sanzione ridotta a un terzo |
| Interessi in caso di pagamento tempestivo | 3,5% |
| Compensazione | Non ammessa per il pagamento previsto dalla procedura |
| Mancato pagamento | Iscrizione diretta a ruolo |
| Termine della liquidazione | 31 dicembre del settimo anno successivo |
Come calcola l’Agenzia l’IVA se la dichiarazione annuale non viene presentata?
L’Agenzia può utilizzare fatture elettroniche, corrispettivi telematici, LIPE e versamenti IVA relativi al periodo d’imposta interessato, anche attraverso procedure automatizzate.
Quanto è la sanzione per l’omessa dichiarazione IVA?
Le motivazioni del provvedimento indicano una sanzione pari al 120% dell’imposta e interessi del 4% annuo. Se il contribuente paga entro 60 giorni dalla comunicazione, la sanzione è ridotta a un terzo.
Quanto tempo ha il contribuente per rispondere all’Agenzia?
Il contribuente dispone di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione per fornire chiarimenti, segnalare dati o elementi non correttamente considerati oppure pagare le somme dovute.
Nessun articolo correlato