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Dichiarazione Iva 2026: pubblicati i modelli con le relative istruzioni
Con Provvedimento del 15.01.2026 n. 51732, l'Agenzia delle Entrate ha approvato e pubblicato i modelli di dichiarazione IVA/2026 concernenti l’anno di imposta 2025, con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2026 ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, in particolare:
- Modello IVA/2026
Il modello di dichiarazione IVA 2026 è strutturato in forma modulare ed è composto da un frontespizio, articolato in due facciate, e da uno o più moduli contenenti i quadri dichiarativi (VA, VC, VD, VE, VF, VJ, VH, VM, VK, VN, VL, VP, VQ, VT, VX, VO e VG) destinati all’indicazione dei dati contabili e delle informazioni relative all’attività svolta. I quadri VN, VP, VQ e VG devono essere compilati sempre a partire dal primo modulo, anche in presenza di contabilità separate o operazioni straordinarie.
I contribuenti con contabilità separata ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 633/1972 presentano un modulo per ciascuna attività, fermo restando che alcuni quadri riepilogativi e specifiche sezioni del quadro VA e del quadro VL vanno compilati una sola volta nel primo modulo.
Le società ed enti che applicano la liquidazione IVA di gruppo devono inoltre allegare il prospetto IVA 26 PR/2026. In caso di applicazione di regimi IVA differenti nel corso dell’anno o di operazioni straordinarie, la dichiarazione deve essere articolata in più moduli, secondo le istruzioni ministeriali, avendo cura di indicare su ogni pagina il codice fiscale del contribuente e il numero progressivo del modulo. - Modello IVA BASE/2026
Il modello IVA BASE 2026 è strutturato in forma semplificata ed è composto dal frontespizio e da un modulo dichiarativo, articolato nei quadri VA, VE, VF, VJ, VH, VP, VL, VT e VX. La determinazione dell’IVA a debito o dell’eventuale credito d’imposta avviene mediante la compilazione del quadro VX, mentre le opzioni e le revoche rilevanti ai fini IVA e delle imposte sui redditi devono essere comunicate attraverso il quadro VO della dichiarazione IVA annuale.
Il quadro VP deve essere compilato sempre a partire dal primo modulo, anche in presenza di più moduli dovuti alla tenuta di contabilità separate ai sensi dell’articolo 36 del d.P.R. n. 633/1972; in tali casi, i quadri VH, VT e VX, nonché la sezione 2 del quadro VA e le sezioni 2 e 3 del quadro VL, vanno compilati una sola volta nel primo modulo, riportando i dati riepilogativi di tutte le attività.
Su ciascuna pagina del modulo devono essere indicati il codice fiscale del contribuente e il numero progressivo del modulo; qualora la dichiarazione sia composta da un unico modulo, deve essere riportato il numero “01”. Per ogni modulo compilato, inoltre, occorre barrare, in calce al quadro VL, le caselle corrispondenti ai quadri effettivamente compilati. Restano ferme le istruzioni secondo cui i quadri privi di dati significativi non devono essere compilati, considerandosi non rilevanti i valori pari a zero, fatta eccezione per il quadro VH, per il quale sono previste specifiche modalità di compilazione.
La dichiarazione IVA relativa all’anno di imposta 2025 deve essere presentata all’Agenzia delle entrate nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2026, esclusivamente per via telematica.
Principali modifiche al modello IVA/2026 di carattere generale
Nel modello di dichiarazione IVA 2026, relativo al periodo d’imposta 2025, sono state introdotte alcune modifiche di carattere generale che interessano diversi quadri della modulistica, con l’obiettivo di recepire le più recenti novità normative e razionalizzare alcune informazioni richieste ai contribuenti.
QUADRO VA
Con riferimento al quadro VA, il rigo VA15 è stato riformulato prevedendo un’unica casella la cui barratura è riservata alle società che risultano non operative ai sensi dell’articolo 30 della legge n. 724 del 1994, rafforzando così il collegamento tra la disciplina delle società di comodo e la dichiarazione annuale IVA.QUADRO VE
Nel quadro VE, sezione 4, il rigo VE38 è stato integrato con i nuovi campi 2 e 3, destinati all’indicazione dell’imponibile e dell’imposta relativi alle prestazioni di servizi rese a imprese operanti nei settori del trasporto, della movimentazione merci e della logistica, in attuazione delle disposizioni introdotte dall’articolo 1, commi da 59 a 63, della legge n. 207 del 2024.QUADRO VJ
Rilevanti novità riguardano anche il quadro VJ, che è stato rinominato “Imposta relativa a particolari tipologie di operazioni” e riorganizzato in due sezioni distinte: la prima dedicata alla determinazione dell’imposta per specifiche operazioni, la seconda riservata agli acquisti di servizi effettuati dalle imprese di trasporto, movimentazione merci e logistica, da indicare nel nuovo rigo VJ30.QUADRO VX
Nel quadro VX, infine, è stato eliminato dal rigo VX4 il riquadro relativo all’attestazione delle società e degli enti operativi, in un’ottica di semplificazione degli adempimenti dichiarativi.Prospetto IVA 26/PR
Allegati:
Analoghi interventi di coordinamento sono stati effettuati anche nel prospetto IVA 26/PR relativo alla liquidazione IVA di gruppo. In particolare, nel quadro VS, sezione 1, il campo 4 è ora costituito da una casella riservata alle società non operative ai sensi della citata legge n. 724 del 1994, mentre nel quadro VW è stato eliminato il rigo VW21, precedentemente utilizzato per estromettere dalla liquidazione di gruppo i crediti trasferiti da società risultate di comodo nel corso dell’anno d’imposta. - Modello IVA/2026
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Adempimento spontaneo anomalie IVA 2023: le regole ADE
L’Agenzia delle Entrate ha emanato il Provvedimento n. 369141/2025 per segnalare ai titolari di partita IVA eventuali anomalie tra la dichiarazione IVA 2023 e i dati trasmessi telematicamente attraverso fatture elettroniche e corrispettivi giornalieri. L’obiettivo è favorire l’adempimento spontaneo da parte dei contribuenti, prevenendo accertamenti e sanzioni.
Adempimento spontaneo anomalie IVA 2023: le regole ADE
Le comunicazioni sono rivolte ai soggetti passivi IVA che, secondo i controlli automatizzati dell’Agenzia, presentano scostamenti significativi tra i dati dichiarati e quelli risultanti da:
- fatture elettroniche inviate tramite SDI,
- corrispettivi giornalieri trasmessi telematicamente.
Il sistema incrocia i dati delle operazioni attive e passive, incluse quelle in reverse charge, confrontandoli con i righi della dichiarazione IVA (es. VE24, VE37, VJ6, VJ17 ecc.).
Le differenze possono riguardare:
- totali delle operazioni attive imponibili,
- operazioni passive soggette a reverse charge,
- missioni o importi discordanti tra i documenti elettronici e quanto indicato nei righi dichiarativi.
Anche i corrispettivi trasmessi dai registratori telematici o da distributori automatici possono evidenziare anomalie. Lo stesso vale per l’inversione contabile, sia attiva che passiva.
Comunicaizone anomalie IVA 2023: cosa contiene
La comunicazione è inviata al domicilio digitale del contribuente e consultabile anche tramite:
- cassetto fiscale,
- area “Fatture e Corrispettivi”,
Tra i dati presenti:
- protocollo e data della dichiarazione IVA,
- importi anomali e differenze rispetto ai dati telematici,
- elenco clienti/fornitori con importi discordanti,
- dettagli dei corrispettivi giornalieri,
Il contribuente può:
- accedere al portale ADE per visualizzare il dettaglio
- usare gli strumenti messi a disposizione per inviare chiarimenti o giustificazioni
Anche intermediari fiscali (es. commercialisti) possono gestire la comunicazione e l’eventuale risposta, nel rispetto dell’art. 3, comma 3 del DPR 322/1998.
Come regolarizzare e ridurre le sanzioni
Se le anomalie sono confermate, il contribuente può ricorrere al ravvedimento operoso (art. 13, D.Lgs. 472/1997), sanando errori e beneficiando della riduzione delle sanzioni in base al tempo trascorso.
Attenzione: il ravvedimento è possibile solo se non sono già stati notificati atti di accertamento, liquidazione o comunicazioni di irregolarità.
Il beneficio non è più applicabile se:
- sono in corso ispezioni o verifiche
- è stato notificato un atto formale
- sono state ricevute comunicazioni ex art. 36-bis o 54-bis
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Dichiarazione IVA 2025: termini e modalità per l’integrativa
Entro il 30 aprile occorre inviare la dichiarazione IVA 2025, sono comunque considerate valide le dichiarazioni inviate entro 90 giorni dalla scadenza pagando le relative sanzioni. Leggi anche Dichiarazione IVA 2025: scadenza 30 aprile Nel caso in cui, il contribuente volesse rettificare o integrare la dichiarazione già presentata, può presentare entro il 30 aprile una correttiva nei termini, diversamente dal 2 maggio, quindi scaduti i termini, il contribuente che intende integrare o rettificare può presentare una nuova dichiarazione IVA a certe condizioni.
Dichiarazione IVA 2025: termini e modalità per l’integrativa
Come evidenziato dalle stesse istruzuioni al Modello IVA 2025:
- nell’ipotesi in cui il contribuente intenda, prima della scadenza del termine di presentazione, rettificare o integrare una dichiarazione già presentata, deve compilare una nuova dichiarazione, completa di tutte le sue parti, barrando la casella “Correttiva nei termini”
- scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il contribuente può rettificare o integrare la stessa presentando, secondo le modalità previste per la dichiarazione originaria, una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti.

Attenzione al fatto che presupposto per poter presentare la dichiarazione integrativa è che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria e a tal proposito si ricorda che sono considerate valide anche le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dal termine di scadenza, fatta salva l’applicazione delle sanzioni.
La Casella Dichiarazione integrativa va compilata in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa indicando:
- il codice 1, nell’ipotesi prevista dall’art. 8, comma 6-bis, del d.P.R. n. 322 del 1998, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l’indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d’imposta ovvero di una maggiore o di una minore eccedenza detraibile, fatta salva l’applicazione delle sanzioni e ferma restando l’applicazione dell’art. 13 del d.lgs. n. 472 del 1997;
- il codice 2, nell’ipotesi in cui il contribuente intenda rettificare la dichiarazione già presentata in base alle comunicazioni inviate dall’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’art. 1, commi 634 – 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, salva l’applicazione delle sanzioni e ferma restando l’applicazione dell’art. 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. L’Agenzia delle entrate, infatti, mette a disposizione del contribuente le informazioni che sono in suo possesso dando la possibilità di correggere spontaneamente eventuali errori od omissioni, anche dopo la presentazione della dichiarazione.
Sinteticamente ricordiamo che la Dichiarazione IVA 2025, da presentare esclusivamente per via telematica all’Agenzia delle entrate, può essere trasmessa:
- a) direttamente dal dichiarante;
- b) tramite un intermediario;
- c) tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato);
- d) tramite società appartenenti al gruppo, ai sensi dell’art. 3, comma 2-bis del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.
e la prova della presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica.
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IVA 2025: le novità del Quadro VO
Entro il 30 aprile occorre provvedere all'invio della Dichiarazione IVA 2025 per l'anno di imposta 2024.
A tal proposito le Entrate:
- con il Provvedimento n 9491 del 15 gennaio hanno approvato Modelli di dichiarazione IVA/2025 con le relative istruzioni,
- con il Provvedimento n 21479 del 28 gennaio, le necessarie specifiche tecniche per l'invio.
Tra le novità di quest'anno ve ne sono per il Quadro VO, vediamo maggiori dettagli.
IVA 2025: le novità del Quadro VO, righi VO18 e VO27
La Dichiaraizone IVA 2025 accoglie, tra le altre, novità per il Quadro VO .
Nelle istruzioni al modello viene evidenziato che nella sezione 1 Opzioni rinunce e revoche agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto del Quadro VO, è stato previsto il rigo VO18 riservato alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale che hanno scelto di optare, nell’ anno oggetto della presente dichiarazione, il 2024, per l’applicazione del regime previsto dall’art. 1, commi da 54 a 63, della legge n. 190 del 2014.

Nella sezione 2 Opzioni e revoche agli effetti delle imposte sui redditi, è stato introdotto il rigo VO27, riservato alle imprese giovanili in agricoltura che hanno optato per l’applicazione del regime fiscale agevolato previsto dall’art. 4, comma 1, della legge n. 36 del 2024.

Ricordiamo che ai sensi dell’art. 2 del d.P.R. 10 novembre 1997, n. 442, le opzioni e le revoche previste in materia di IVA e di imposte dirette devono essere comunicate, tenendo conto del comportamento concludente assunto dal contribuente durante l’anno d’imposta, esclusivamente utilizzando il quadro VO della dichiarazione annuale IVA.
Attenzione al fatto, che nelle ipotesi di esonero dalla presentazione della dichiarazione annuale, il quadro VO deve essere presentato in allegato alla dichiarazione dei redditi.A tal fine è prevista nel frontespizio del modello Redditi 2025 una specifica casella la cui barratura consente di segnalare la presenza del quadro VO compilato dai predetti soggetti.
Si evidenzia che il ricorso a tale modalità di comunicazione delle opzioni o delle revoche si rende necessario esclusivamente nell’ipotesi in cui il soggetto non sia tenuto a presentare la dichiarazione annuale IVA con riferimento ad altre attività svolte ovvero, come precisato dalla circolare n. 209/E del 27 agosto 1998, qualora l’esonero dall’obbligo di presentazione della dichiarazione permanga anche a seguito del sistema opzionale scelto.
Il quadro deve essere compilato per comunicare, mediante la barratura della casella corrispondente, l’opzione o la revoca delle modalità di determinazione dell’imposta o di un regime contabile diverso da quello proprio
Il quadro VO comprende cinque sezioni:- Sezione 1: opzioni, rinunce e revoche agli effetti dell’IVA;
- Sezione 2: opzioni e revoche agli effetti delle imposte sui redditi;
- Sezione 3: opzioni e revoche agli effetti sia dell’IVA che delle imposte sui redditi;
- Sezione 4: opzione e revoca agli effetti dell’imposta sugli intrattenimenti;
- Sezione 5: opzione e revoca agli effetti dell’IRAP.
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IVA 2025: novità del quadro VM
Le Entrate con il Provvedimento n 9491 del 15 gennaio hanno pubblicato le regole per l'IVA 2025 anno d'imposta 2024 da presentare entro il 30 aprile prossimo.
In dettaglio l'agenzia ha pubblicato:
Diverse novità per quest'anno e tra le altre vediamo quelle del Quadro VM.
IVA 2025: novità del quadro VM
Il quadro VM è previsto per l’indicazione dei versamenti effettuati, nel corso dell’anno d’imposta, utilizzando il modello F24 versamenti con elementi identificativi approvato al fine di dare attuazione alle disposizioni contenute nell’art. 1, comma 9, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262.
All'interno del Modello IVA 2025 il quadro VM prima “Versamenti immatricolazione auto UE”, è stato rinominato in “Versamenti auto F24 elementi identificativi” per allinearsi a quanto previsto dall’art. 1, comma 93, della legge di bilancio per l’anno 2024 e in particolare: All'articolo 1 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, dopo il comma 9-bis è inserito il seguente: 9-ter. Ai fini dell'immatricolazione o della successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, anche nuovi, introdotti nel territorio dello Stato come provenienti dal territorio degli Stati di cui all'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applicano le disposizioni di cui ai commi 9 e 9-bis. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti le modalità e i termini di attuazione delle disposizioni del presente comma
Tale norma ha l'obiettivo di contrastare le frodi realizzate da soggetti di imposta operanti nel settore del commercio dei mezzi di trasporto provenienti dalla Repubblica di San Marino e dalla Città del Vaticano.
La nuova disposizione ha esteso anche a tali operazioni di importazione quanto previsto, per i veicoli provenienti da Paesi dell’Unione europea, dall’art. 1, commi 9 e 9-bis del decreto-legge n. 262 del 2006 30, secondo cui l’immatricolazione o la voltura dei veicoli è subordinata a una particolare modalità di applicazione dell’IVA che consiste nel versamento dell’imposta relativa alla prima cessione interna mediante modello “F24 Versamenti con elementi identificativi Elide”, con l’indicazione del numero di telaio e dell’ammontare dell’imposta assolta in occasione di tale cessione.
Con il Provvedimento n. 296689 del 16 luglio 2024, l’Agenzia delle entrate ha stabilito le ipotesi di esclusione dall’adempimento, nonché le modalità e i termini delle verifiche, propedeutiche all’immatricolazione, che gli uffici dell’Agenzia devono effettuare nelle ipotesi in cui non sia previsto il versamento dell’IVA con il modello F24 ELIDE in occasione dell’introduzione nel territorio dello Stato dei veicoli provenienti da San Marino e Città del Vaticano.Leggi anche: Immatricolazione auto da San Marino: regole Ade per esclusioni IVA.
Compilazione del Quadro VM versamenti auto F24 elementi identificativi
Il quadro VM è previsto per l’indicazione dei versamenti effettuati, nel corso dell’anno d’imposta, utilizzando il modello F24 versamenti con elementi identificativi approvato al fine di dare attuazione alle disposizioni contenute nell’art. 1, comma 9, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262.
Attenzione al fatto che, nei righi da VM1 a VM12 corrispondenti ai 12 mesi dell’anno, quindi, deve essere indicata l’imposta versata nel corso dell’anno oggetto della dichiarazione utilizzando gli appositi codici tributo istituiti con
la risoluzione n. 337 del 2007. I contribuenti che hanno effettuato le liquidazioni trimestrali ai sensi dell’art. 7 del d.P.R. n. 542 del 1999, devono indicare i dati relativi ai versamenti con F24 versamenti con elementi identificativi nei righi VM3,
VM6, VM9 e VM12.
Si evidenzia che gli importi indicati nei predetti righi devono essere comprensivi dei versamenti effettuati in relazione ad autovetture immatricolate nell’anno 2024 ma oggetto di cessione in anni successivi (ad esempio, immatricolazioni per il raggiungimento di obiettivi aziendali, vedi circolare n. 52 del 2008).
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Dichiarazione IVA 2025: rimborsi e nuovi codici ateco
Dal 1° aprile sono in vigore i nuovi codici ATECO 2025
Ricordiamo che sono stati adottati in gennaio scorso con premessa di entrata in vigore dallo 01.04.2025.
In proposito leggi l'approfondimento: Nuovi ATECO 2025: in vigore dal 1° gennaio ma operativi da aprile.
Il 5 marzo l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato un chiarimento relativamente alle Dichiarazioni IVA 2025 presentate proprio dal primo giorno di aprile da cui si evince anche che per i rimborsi IVA con istanze presentate per il I trimestre 2025 occorre la nuova classificazione.
Dichiarazione IVA 2025: istruzioni per i nuovi codici ATECO
Veniva domandato, alla luce del fatto che dal 10 gennaio 2025 è in vigore la classificazione ATECO 2025 che, come comunicato dall'ISTAT, verrà adottata operativamente dal 1° aprile 2025, per le dichiarazioni IVA 2025 che saranno presentate a decorrere dalla predetta data del 1° aprile 2025 quali codici ATECO dovranno essere indicati nei corrispondenti campi del modello?
Le Entrate hanno specificato che per le dichiarazioni IVA 2025 che saranno presentate a decorrere dal 1° aprile 2025, i contribuenti potranno indicare, in alternativa:
- i precedenti codici ATECO 2007 (aggiornamento 2022)
- oppure i "nuovi" codici ATECO 2025, avendo cura di riportare il codice 1 nella casella "Situazioni particolari" presente nel frontespizio del modello.
Attenzione al fatto che, specifica l'agenzia, a tal fine, prima della predetta data (1° aprile 2025), saranno aggiornati il software di compilazione e la procedura di controllo della dichiarazione annuale IVA 2025 per consentire questa modalità di compilazione.
Leggi anche IVA 2025: il quadro VA e i nuovi codici ATECO
Rimborsi IVA da adeguare ai nuovi codici ATECO
Relativamente ai nuovi codici ATECO sono sorti dubbi sull'applicabilità per la dichiarazione IVA e per i rimborsi.
Per il modello IVA TR da parte dei soggetti passivi che intendono utilizzare in compensazione o chiedere a rimborso il credito IVA del primo trimestre 2025 si presume che in assenza di indicazioni specifiche, e considerato che il modello può essere presentato soltanto a partire dal prossimo 1° aprile, data in cui sarà già operativa la nuova classificazione, si dovrebbe poter fare riferimento direttamente alla nuova tabella ATECO.
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IVA 2025: il quadro VQ per i versamenti periodici omessi
Le Entrate hanno pubblicato il Modello e le istruzioni per la Dichiarazione IVA 2025 anno di imposta 2024.
Scarica qui Modello e istruzioni IVA 2025 per l'invio entro il 30 aprile.
Vediamo le istruzioni per il Quadro VQ per i versamenti mancanti, chi deve compilarlo e come, con anche un utile chiarimento dell'ADE fornito con Risposta a interpello n 81/2020 con istruzioni pratiche per il di credito IVA maturato per omessi versamenti.
IVA 2025: il quadro VQ per i versamenti mancanti
Il quadro VQ è stato previsto per consentire la determinazione del credito maturato a seguito di versamenti di IVA periodica non spontanei ovvero ripresi dopo la sospensione per eventi eccezionali, relativi ad anni d’imposta precedenti quello di riferimento della dichiarazione, vediamo come va compilato.

Nei righi VQ1 e seguenti i dati da indicare sono:
- colonna 1, l’anno d’imposta cui si riferisce l’IVA periodica non versata;
- colonna 2, la differenza, se positiva, tra l’IVA periodica dovuta e l’IVA periodica versata, pari alla differenza tra il campo 2 e la somma dei campi 3, 4 e 5 del rigo VL30 della dichiarazione annuale relativa all’anno d’imposta di colonna 1 ovvero del rigo VW30 nel caso di una procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo;
- colonna 3, con riferimento all’anno d’imposta indicato in colonna 1, la differenza, se positiva, tra il credito che si sarebbe generato qualora l’IVA periodica dovuta fosse stata interamente versata entro la data di presentazione della relativa dichiarazione annuale (“credito potenziale”) e il credito effettivamente liquidato nel rigo VL33 della medesima dichiarazione. Il rigo va compilato solo se la predetta differenza è positiva e, in tal caso, va comunque compilato anche in assenza di versamenti non spontanei. Il “credito potenziale” è pari al risultato, se positivo, della somma algebrica dei seguenti campi del quadro VL della dichiarazione relativa all’anno d’imposta di colonna 1: (VL4 + VL11, col. 1 + VL12, col. 1 + VL24 + VL25 + VL26 + VL27 + VL28 + VL29 + VL30, col. 1 + VL31) – (VL3 + VL20 + VL21 + VL22 + VL23). Nel caso in cui i versamenti da indicare nelle colonne 5, 6 e 7 si riferiscono all’imposta relativa a una procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo, il credito effettivamente liquidato è quello indicato nel rigo VW33 del quadro VW del prospetto IVA 26 PR mentre il credito potenziale è quello che risulta dalla somma algebrica, se positiva, dei seguenti campi del citato quadro VW della dichiarazione relativa all’anno d’imposta di colonna 1: (VW4 + VW25 + VW26 campo 1 + VW26 campo 2 + VW27 + VW28, col. 1 + VW29 + VW30, col. 1, + VW31) – (VW3 + VW20 + VW21 + VW22 + VW23 + VW24);
- colonna 4 l’ammontare dell’IVA periodica relativa all’anno d’imposta di colonna 1 versata, a seguito del ricevimento di comunicazioni d’irregolarità e/o a seguito della notifica di cartelle di pagamento e/o a seguito di versamenti precedentemente sospesi, fino alla data di presentazione della dichiarazione relativa all’anno d’imposta precedente. Tale importo è pari alla somma dei versamenti indicati nelle colonne 4, 5, 6 e 7 del quadro VQ del modello precedente, riferiti al medesimo anno di colonna 1;
- colonna 5, l’ammontare dell’IVA periodica relativa all’anno d’imposta di colonna 1 versata, a seguito del ricevimento di comunicazioni d’irregolarità (quota d’imposta dei versamenti effettuati con codice tributo 9001 e come anno di riferimento quello di colonna 1), nel periodo compreso tra il giorno successivo alla data di presentazione della dichiarazione relativa al 2023 e la data di presentazione della dichiarazione relativa al presente anno d’imposta;
- colonna 6, l’ammontare dell’IVA periodica relativa all’anno d’imposta di colonna 1 versata, a seguito della notifica di cartelle di pagamento, nel periodo compreso tra il giorno successivo alla data di presentazione della dichiarazione relativa al 2023 e la data di presentazione della dichiarazione relativa al presente anno d’imposta;
- colonna 7, l’ammontare dell’IVA periodica relativa all’anno d’imposta di colonna 1 versata, a seguito della ripresa dei versamenti dopo la sospensione per eventi eccezionali nel periodo compreso tra il giorno successivo alla data di predisposta;
- colonna 8, l’ammontare del credito che matura per effetto dei versamenti esposti nelle precedenti colonne 5, 6 e 7. L’importo del credito è pari al risultato, se positivo, del seguente calcolo: (col. 5 + col. 6 + col. 7) – il maggiore tra (col. 2 – col. 3 – col. 4) e 0;
- colonna 9 il codice fiscale del soggetto cui si riferiscono i versamenti qualora diverso dal soggetto che presenta la dichiarazione (ad esempio, in caso di incorporazione qualora l’IVA periodica non sia stata versata dall’incorporata e i relativi versamenti non spontanei siano effettuati dall’incorporante);
- colonna 10, in presenza di più moduli a seguito di trasformazioni sostanziali soggettive che comportano la compilazione di più sezioni 3 del quadro VL, il numero che individua il primo dei moduli riferiti al soggetto partecipante alla trasformazione (compreso il dichiarante) che ha effettuato i versamenti periodici IVA, a seguito del ricevimento di comunicazioni d’irregolarità e/o a seguito della notifica di cartelle di pagamento, prima dell’operazione straordinaria;
- colonna 11, da barrare da parte della società controllante di una procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo qualora i versamenti indicati nelle colonne 5, 6 e 7 si riferiscono all’IVA periodica relativa alla medesima procedura.
Attenzione al fatto che la compilazione di più moduli a causa della presenza di più quadri VQ non modifica il numero di moduli di cui si compone la dichiarazione da indicare sul frontespizio.
IVA 2025: versamenti rateizzati dell’IVA periodica omessa
Relativamente al credito IVA maturato nel caso di versamenti rateizzati dell'IVA periodica omessa, le Entrate hanno pubblicato l'interpello n 81/2020.
Nel caso di specie l'istante riferiva di aver versato solo in parte l'IVA dovuta in base alle liquidazioni periodiche relative all'anno 2018.
A seguito di ricevimento della comunicazione di irregolarità, ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, i debiti non versati tempestivamente erano in corso di pagamento rateale. Dalla liquidazione periodica di dicembre 2018 è emersa un'eccedenza IVA a credito che non è stato possibile esporre nel rigo VL33 "totale IVA a credito" della dichiarazione IVA annuale 2019 periodo d'imposta 2018.
Le istruzioni al modello chiariscono che "Nel calcolo del credito emergente dalla dichiarazione, infatti, occorre tenere conto esclusivamente dei versamenti effettuati. Qualora da tale calcolo emerga un importo negativo il presente rigo non deve essere compilato".
Di conseguenza, l'istante evidenzia che "la dichiarazione si chiude a zero" e che in tal modo il credito stesso "viene formalmente azzerato e non è quindi più utilizzabile né nelle liquidazioni IVA del 2019 né in compensazione tramite modello F24".
Chiede pertanto chiarimenti in merito alle modalità di recupero del credito.
Le Entrate specificano che nell'ipotesi in cui siano stati omessi i versamenti dell'IVA a debito risultante dalle liquidazioni periodiche, nel modello di dichiarazione IVA, in particolare, nel quadro VL "non vanno considerati i versamenti periodici omessi ma si tiene conto esclusivamente dell'IVA periodica versata, anche a seguito del ricevimento delle comunicazioni degli esiti del controllo automatizzato ai sensi dell'articolo 54-bis del D.P.R. n. 633 del 1972. In quest'ultimo caso, se i versamenti sono effettuati in forma rateale, occorre indicare la quota parte d'imposta corrisposta fino alla data di presentazione della dichiarazione e comunque non oltre il termine ordinario previsto per la presentazione della stessa. Il pagamento delle rate successive, nel corso degli anni corrispondenti al piano di rateazione, comporterà l'emersione di un credito IVA da indicare nella dichiarazione annuale di ciascun anno di riferimento.".
A tal fine, nel modello di dichiarazione IVA 2020 per il periodo d'imposta 2019 è stato istituito il quadro VQ di cui si è detto sopra: "per consentire la determinazione del credito maturato a seguito di versamenti di IVA periodica non spontanei"
L'importo così individuato, confluendo nel rigo VL12 – anch'esso di nuova istituzione – concorre alla determinazione del credito IVA annuale.
Tale chiarimento si rende utile alla comprensione dell'utilizzo del quadro VQ con le relative istruzioni riportate.