ADI e SFL: novita carichi di cura e possibili sospensioni
L’INPS ha pubblicato il Messaggio n. 2388 del 29 luglio 2025 per fornire importanti chiarimenti operativi in materia di attribuzione automatica dei carichi di cura nell’ambito dell’Assegno di Inclusione (ADI), in particolare quando vi sono sovrapposizioni con il Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL).
Il messaggio ribadisce che l’INPS procede d’ufficio all’attribuzione del parametro aggiuntivo di 0,40 nella scala di equivalenza (utilizzata per determinare l’importo dell’ADI) a un componente maggiorenne del nucleo familiare per" carichi di cura", qualora siano presenti:
- minori di 3 anni,
- almeno 3 figli minori, o
- persone con disabilità/non autosufficienza,
anche quando non indicato espressamente in domanda.
Incompatibilità ADI e SFL
L'istituto precisa però che se il soggetto a cui verrebbe attribuito d’ufficio il carico di cura è anche beneficiario del SFL (che può essere economicamente più vantaggioso), l’attribuzione non avviene, per evitare il rischio di sovrapposizioni o pagamenti indebiti. Questo perché il riconoscimento del parametro 0,40 implicherebbe l’inserimento nella scala ADI, rendendo la persona incompatibile con il SFL.
Il soggetto potrà comunque continuare a beneficiare del SFL fintanto che la sua domanda resta accolta.
Solo dopo la cessazione o rinuncia a tale misura avviene l'attribuzione del carico di cura nell’ADI. se il soggetto è in possesso dei requisiti.
Riesame domande e retroattività parametro carichi di cura
Il messaggio chiarisce che alcune domande ADI, inizialmente respinte per superamento della soglia di reddito, sono state riesaminate grazie all’attribuzione d’ufficio del carico di cura. In tali casi però possono essere state causate sospensioni legate alla mancata comunicazione di variazioni occupazionali avvenute nel frattempo.
Per risolvere queste eventuali sospensioni, i beneficiari devono presentare il modello “ADI-Com esteso” presso CAF, Patronati o sedi INPS.
Il termine per la presentazione è di 60 giorni dalla ricezione di un SMS o e-mail dell’INPS, e la data da indicare nel modulo è quella in cui si è verificata la variazione, anche se avvenuta nel 2024.
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