Domande fermo pesca per il 2024: scadenza prorogata
Il Decreto interministeriale n. 1222 del 17 aprile 2025 ha disposto anche per l'anno 2024 è riconosciuta un'indennità giornaliera onnicomprensiva fino a un importo massimo di 30 euro, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio.
Le imprese potranno presentare, a decorrere dal 23 aprile una singola istanza per ciascuna unità di pesca presente in azienda, esclusivamente tramite il nuovo portale Fermo Pesca, non essendo ammesse altre modalità di presentazione.
Con decreto del 13 giugno il Ministero ha disposto una proroga al 4 luglio 2025
ATTENZIONE non saranno accettate
le domande che giungano oltre la nuova scadenza
le istanze prive della Scheda 9 compilata da parte dell'azienda e integrata e vistata dall'autorità marittima;
le istanze prive dei dati anagrafici e delle giornate di fermo dei lavoratori. Nel caso di istanze con più lavoratori saranno esclusi dal sostegno al reddito quelli per i quali non verranno forniti, entro la stessa data, i dati anagrafici e/o quelli relativi alle coordinate iban del lavoratore;
inviate con modalita diverse dall'invio on applicativo "Fermo pesca"
Inoltre il ministero precisa che le variazioni di codici iban già inseriti potranno essere fornite esclusivamente entro il 15 luglio 2025.
Ricordiamo di seguito le istruzioni.
Quando spetta l’indennità per fermo pesca
L’indennità giornaliera spetta, inclusi i sabati (considerati lavorativi), ai lavoratori marittimi imbarcati su unità da pesca soggette a provvedimenti di fermo obbligatorio nel corso del 2024.
Fermo obbligatorio
I provvedimenti possono essere nazionali o locali e devono riguardare:
- Pesca a strascico, sia per misure tecniche che per periodi di arresto temporaneo.
- Pesca dei piccoli pelagici (come alici e sardine) nel Mar Mediterraneo e nel Mare Adriatico.
- Pesca dei molluschi bivalvi.
- Pesca del pesce spada e del pesce alalunga nel Mediterraneo.
Rientrano anche le giornate di interruzione aggiuntiva o successive all’arresto obbligatorio previste dalla normativa vigente, anche se avvenute prima dell’entrata in vigore del DM n. 274862/2024.
Fermo non obbligatorio
L’indennità è riconosciuta anche in caso di fermo non obbligatorio, ma solo se l’imbarcazione è rimasta completamente all’ormeggio. Le cause ammesse includono:
- Provvedimenti locali per motivi di sicurezza, come l’insabbiamento del porto.
- Fermi aggiuntivi volontari, proposti da consorzi di gestione della pesca rappresentativi di almeno il 70% delle imprese dell’area.
- Malattia del comandante o di membri indispensabili dell’equipaggio.
- Misure nazionali o UE per specie specifiche.
- Allerte meteomarine ufficiali emesse da Aeronautica Militare o Protezione Civile.
A chi spetta (e a chi no ) l’indennità
Il beneficio è limitato ai lavoratori subordinati imbarcati su unità da pesca marittima. Sono compresi tra i beneficiari:
- I dipendenti delle imprese del settore;
- I soci lavoratori delle cooperative di piccola pesca.
Non hanno invece diritto all’indennità:
- Gli armatori e proprietari-armatori imbarcati sulla propria nave, se non esiste un contratto di lavoro subordinato.
- I titolari di imprese individuali, in quanto lavoratori autonomi.
- I soci di società armatrici, salvo che presentino un’autocertificazione che dimostri l’esistenza di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato.
Come presentare la domanda: la nuova piattaforma “Fermo Pesca”
Dal 2025 le domande si presentano solo online, tramite la nuova piattaforma “Fermo Pesca”, accessibile A BREVE dal portale Cliclavoro.
Il sistema è stato aggiornato per semplificare le procedure e prevede l’elaborazione automatica di due file fondamentali:
1. Scheda 9: generata e precompilata dal sistema, da completare con:
- Causali e date del fermo (obbligatorio e non);
- Numero di giorni lavorativi di fermo per ogni motivazione;
- Elenco dei marittimi imbarcati (con codice fiscale, nome, giorni di fermo).
- La Scheda 9 deve essere vistata dall’Autorità marittima e allegata all’istanza online.
2 .File IBAN: da compilare per ogni lavoratore richiedente l’indennità, allegando anche copia del documento d’identità e, se richiesto, certificazione dell’IBAN da parte della banca.
Le operazioni necessarie per l'utilizzo dell’applicativo Fermo Pesca sono descritte nel Manuale Utente disponibile nel portale “cliclavoro” – sezione "Fermo Pesca” – dal momento dell’apertura dello stesso.
Domande fermo pesca: tabella adempimenti
Adempimento | Chi lo fa | Modalità | Scadenza |
---|---|---|---|
Compilazione online dell’istanza | Impresa | Portale “Fermo Pesca” su Cliclavoro | Entro il |
Generazione e integrazione Scheda 9 | Impresa + Autorità marittima | Compilazione e visto obbligatorio | |
Compilazione file IBAN | Ogni marittimo imbarcato | Firma + documento d’identità allegato | Con l’istanza |
Pagamento imposta di bollo | Impresa | Solo tramite PagoPA (da portale) | Prima dell’invio domanda |
Dichiarazione per fermo non obbligatorio | Comandante/armatore | In carta semplice o online | Entro ore 12:00 del primo giorno di fermo |
Variazioni IBAN | Impresa/lavoratore | Via applicativo | Entro il 15/07/2025 |
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