Esonero contributivo ZFU Sisma Centro Italia 2025: le istruzioni
Con il messaggio n. 2399 del 30 luglio 2025, l’INPS ricorda che, grazie all’art. 4, co. 5, del D.L. 95/2025, è stata ulteriormente prorogata l’agevolazione contributiva prevista per le imprese situate nella “Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia”.
L’agevolazione – che consiste in un esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali (esclusi i premi INAIL) – riguarda i datori di lavoro dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. L’esonero si applica, nei limiti del de minimis e delle risorse disponibili, anche al periodo d’imposta 2025.
L’intervento estende una misura avviata con il D.L. 50/2017 e successivamente prorogata fino al 2024. Le imprese interessate devono essere destinatarie di un provvedimento di riconoscimento dell’agevolazione rilasciato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
Nel messaggio l'istituto fornisce le istruzioni operative per la fruizione del beneficio, che sintetizziamo di seguito.
Fruizione e modalità operative: modello F24 e codici tributo
Le imprese autorizzate possono utilizzare il credito d’imposta maturato per compensare i contributi obbligatori INPS, tramite modello F24 da inviare esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline).
La modalità di fruizione resta invariata rispetto a quanto stabilito nella circolare INPS n. 48/2019, cui si rimanda per i dettagli operativi.
Ai fini della compensazione restano validi anche i codici tributo già istituiti dall’Agenzia delle Entrate per i precedenti periodi:
Codice tributo | Anno di riferimento | Riferimento normativo |
---|---|---|
Z148 | 2017 | Risoluzione n. 160/E del 21.12.2017 |
Z149 | 2018 | Risoluzione n. 45/E del 19.06.2018 |
Z150 | 2019 | Risoluzione n. 78/E del 30.08.2019 |
Z162 | 2020 | Risoluzione n. 47/E del 13.07.2021 |
Z164 | 2021 | Risoluzione n. 32/E del 24.06.2022 |
Z165 | 2022 | Risoluzione n. 32/E del 24.06.2022 |
Z166 | 2023-2024 | Risoluzione n. 31/E del 22.06.2023 |
Gli adempimenti per datori e consulenti
Per beneficiare dell’esonero 2025, i consulenti del lavoro e i datori devono:
- verificare l’ammissibilità del datore alla misura e la presenza del provvedimento autorizzativo del Ministero competente;
- utilizzare il modello F24 in compensazione esclusivamente tramite i canali telematici AdE;
- assicurarsi di non superare i limiti del regime “de minimis”;
- seguire le istruzioni della circolare INPS n. 48/2019, valide anche per il 2025.
Nessun articolo correlato