• IVA REGIME TRANSRONTALIERO DI FRANCHIGIA – Invio comunicazione

    I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato di cui all’art. 70-octiesdecies, comma 1, ammessi ad applicare il regime transfrontaliero di franchigia nel territorio di altri Stati membri dell’Unione europea che hanno adottato tale regime, devono comunicare il valore totale delle cessioni e delle prestazioni effettuate nel territorio dello Stato e il valore delle predette operazioni effettuate in ogni altro Stato membro, compresi gli Stati diversi da quelli di esenzione. 

    La Comunicazione trimestrale del regime transfrontaliero di franchigia deve essere presentata all’Agenzia delle entrate entro l’ultimo giorno del mese successivo ad ogni trimestre civile, esclusivamente in via telematica, direttamente dal contribuente o tramite un intermediario, mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate.

  • MODELLO IVA TR – Rimborso o compensazione credito IVA trimestrale

    I contribuenti che hanno realizzato nel trimestre un’eccedenza di imposta detraibile di importo superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso di tale eccedenza ovvero intendono utilizzarla in compensazione anche con altri tributi, contributi e premi, ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, devono inviare esclusivamente per via telematica all'Agenzia delle Entrate l'istanza di rimborso / compensazione del credito IVA relativo al 1° trimestre 2025 (entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento), utilizzando il mod. IVA TR

  • SOCIETA’ SPORTIVE DI CALCIO PROFESSIONISTICHE – Comunicazione annuale contratti

    Le società sportive di calcio professionistiche partecipanti ai campionati nazionali di serie A, B e Lega pro (ex C1 e C2) devono comunicare all’Agenzia delle entrate:

    • i contratti di acquisizione, anche a titolo di comproprietà o prestito delle prestazioni professionali degli atleti professionisti
    • i contratti che regolano il trattamento economico e normativo del rapporto tra l’atleta professionista e la società sportiva
    • i contratti di sponsorizzazione stipulati dagli atleti medesimi in relazione ai quali la società percepisce somme per il diritto di sfruttamento dell’immagine.

    Una copia di tali documenti deve essere inviata alla casella di posta elettronica certificata [email protected]

  • STRUTTURE SANITARIE PRIVATE – Comunicazione annuale dei compensi riscossi

    Le strutture sanitarie private devono comunicare all’Agenzia delle entrate l’ammontare dei compensi complessivamente riscossi nel 2024 in nome e per conto di ciascun esercente la professione medica e paramedica per le prestazioni rese all’interno di dette strutture in esecuzione di un rapporto, intrattenuto direttamente con il paziente, che dia luogo a reddito di lavoro autonomo.
    L’invio della comunicazione deve avvenire esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il modello SSP disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate.

  • RAVVEDIMENTO TOMBALE 2018-2022 – Versamento imposte sostitutive

    I soggetti ISA che hanno aderito al Concordato preventivo biennale per il 2024-2025 (di cui all’articolo 2-quater del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143) devono effettuare il versamento della 2° rata dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell’imposta regionale sulle attività produttive, per le annualità interessate, per coloro che hanno optato per il pagamento rateale con un massimo di 24 rate mensili di pari importo con l'aggiunta degli interessi calcolati al tasso legale sulle rate successive alla prima.

    Il versamento deve essere effettuato tramite F24 utilizzando i seguenti codici tributo (Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 50 del 17.10.2024):

    • “4074” denominato “CPB – Soggetti persone fisiche – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali – Ravvedimento di cui all’art. 2-quater del decreto-legge n. 113 del 2024”;
      • “4075” denominato “CPB – Soggetti diversi dalle persone fisiche – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali – Ravvedimento di cui all’art. 2-quater del decreto-legge n. 113 del 2024”;
       “4076” denominato “CPB – Imposta sostitutiva dell’IRAP – Ravvedimento di cui all’art. 2-quater del decreto-legge n. 113 del 2024”.

    Il versamento degli interessi dovuti in ipotesi di pagamento rateale è eseguito con i codici tributo già esistenti:

    • “1668”, in caso di utilizzo dei codici tributo “4074” e “4075”, 
    • e “3805”, in caso di utilizzo del codice “4076”.
  • ENTI NON COMMERCIALI E AGRICOLTORI ESONERATI – Versamento Iva intracomunitaria

    Gli Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i produttori agricoli di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere alla liquidazione e versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente, con Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato, utilizzando il codice Tributo:

    • 6043 IVA sugli acquisti modello INTRA 12 – art. 49 del DL n. 331/1993 
    • 622E IVA sugli acquisti modello INTRA 12 – art. 49 del DL n. 331/1993 (per le amministrazioni pubbliche con mod. F24Ep).

    N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali.

  • ROTTAMAZIONE QUATER DECADUTI AL 31.12.2024 – Invio domanda di riammissione

    I contribuenti che, alla data del 31 dicembre 2024, sono decaduti dalla Rottamazione-quater a causa del mancato, insufficiente o tardivo pagamento delle somme dovute, possono essere riammessi alla Definizione agevolata, limitatamente ai debiti indicati nelle dichiarazioni presentate a suo tempo per aderire alla misura (stabilito dal Milleproroghe convertito nella Legge n. 15/2025).

    Per aderire alla riammissione i contribuenti dovranno presentare apposita domanda online entro il 30 aprile 2025 sul sito dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, secondo due modalità:

    Nella domanda il contribuente dovrà indicare, oltre ai debiti per i quali ricorrono le condizioni della riammissione, anche il numero di rate con le quali si intende effettuare il pagamento:

    • in un’unica rata, entro il 31 luglio 2025, oppure
    • fino a un numero massimo di dieci rate consecutive, di pari importo, con scadenza, rispettivamente, le prime due, il 31 luglio e il 30 novembre 2025 e le successive, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027.

    Il pagamento prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° novembre 2023.

    Possono essere riammessi alla Definizione agevolata esclusivamente i debiti già inclusi in un piano di pagamento della Rottamazione-quater, per i quali si verifichi una delle seguenti condizioni:

    • il mancato versamento di una o più rate con scadenza fino al 31 dicembre 2024;
    • il pagamento di almeno una rata con scadenza fino al 31 dicembre 2024 effettuato:
      • in ritardo oltre i 5 giorni di tolleranza 
      • o per un importo inferiore a quello dovuto.

    Per i debiti indicati nella domanda di adesione alla riammissione, per i quali ricorrono le condizioni della riammissione, Agenzia delle entrate-Riscossione invierà ai richiedenti, entro il 30 giugno 2025, una Comunicazione con l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della Definizione agevolata, nonché quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.
    Alle somme da corrispondere a titolo di Definizione agevolata saranno, altresì, dovuti gli interessi al tasso del 2% annuo a decorrere dal 1° novembre 2023.

  • INTRASTAT – Presentazione elenchi INTRA mensili e trimestrali

    Il termine ordinario del 25 aprile cadendo in un giorno festivo (Festa della Liberazione), slitta al primo giorno lavorativo successivo, ovvero a lunedì 28 aprile 2025.

    Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi:

    • delle cessioni e acquisti intracomunitari di beni (Modelli INTRA 1-bis e INTRA 2-bis);
    • delle prestazioni di servizi rese / ricevute a / da soggetti passivi UE (Modello INTRA 1-quater e Modelli INTRA 2-quater),

    relativi alle operazioni effettuate nel mese di marzo, per i soggetti Iva con obbligo mensile, e relativi alle operazioni effettuate nel primo trimestre 2025 per i soggetti Iva con obbligo trimestrale.

    CESSIONI INTRACOMUNITARI DI BENI E SERVIZI RESI
    Gli operatori intracomunitari con obbligo mensile, devono presentare gli Elenchi riepilogativi INTRASTAT relativi:

    • alle cessioni di beni (Modello INTRA 1-bis) alle prestazioni di servizi resi (Modello INTRA 1-quater) nei confronti di soggetti UE, effettuate nel mese precedente (per gli operatori intracomunitari obbligati alla presentazione mensile, ovvero quando l'ammontare totale delle cessioni intracomunitarie di beni è > 50.000,00 euro in almeno uno dei quattro trimestri precedenti). Per le cessioni di beni, la parte statistica del Modello INTRA 1-bis (cessioni di beni) deve essere compilata obbligatoriamente solo nel caso in cui, in uno dei 4 trimestri precedenti, l’ammontare delle stesse supera i 100.000 euro.
    • alle cessioni di beni (Modello INTRA 1-bis) alle prestazioni di servizi resi (Modello INTRA 1-quater) nei confronti di soggetti UE, effettuate nel trimestre precedente (per gli operatori intracomunitari obbligati alla presentazione trimestrale, ovvero se nei 4 trimestri precedenti l'importo è stato inferiore a 50.000 euro).

    ACQUISTI INTRACOMUNITARI DI BENI E SERVIZI
    Relativamente agli acquisti intracomunitari di beni e di servizi ricevuti (Modello INTRA 2-bis e Modelli INTRA 2-quater), dal 1° gennaio 2018, per quanto riguarda gli elenchi riepilogativi degli acquisti di beni, questi sono stati aboliti a fini fiscali, rimane invece obbligatoria la presentazione mensile, ai soli fini statistici:

    • per il modello relativo agli acquisti intracomunitari di beni (Modello INTRA 2-bis) solo qualora l’ammontare totale trimestrale degli acquisti sia uguale o maggiore a 350.000 euro (soglia elevata a partire dal 1° gennaio 2022, in luogo di 200.000,00 euro), in almeno uno dei quattro trimestri precedenti
    • per il modello relativo ai servizi intracomunitari ricevuti (Modelli INTRA 2-quater), solo qualora l’ammontare totale trimestrale dei servizi ricevuti sia uguale o maggiore di 100.000 euro in almeno uno dei quattro trimestri precedenti.

    N.B. Per entrambi, non è più prevista la presentazione del Modello INTRA 2-bis e INTRA 2-quater con cadenza trimestrale*.
    Per tutte le soglie, il superamento va determinato distintamente per ogni singola categoria di operazione. Le soglie operano quindi in maniera indipendente, il superamento per una singola categoria non incide sulla periodicità relativa alle altre categorie di operazioni.

    _________________________________

    * Ricordiamo che con Determinazione n 493869/RU del 23 dicembre 2021 le Dogane di concerto con l'Agenzia delle Entrate, sono state introdotte semplificazioni e modifiche agli elenchi riepilogativi Intrastat relativi:

    • alle cessioni e agli acquisti intracomunitari di beni (Modelli INTRA 1-bis e INTRA 2-bis)
    •  e agli acquisti intracomunitari di servizi (Modello INTRA 2-quater),

    aggiornando così i relativi Modelli (Scarica qui i nuovi modelli). Le disposizioni contenute nel provvedimento si applicano agli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari aventi periodi di riferimento decorrenti dal 1° gennaio 2022.

  • IMPRESE ELETTRICHE – Comunicazione dati canone TV

    Le imprese elettriche devono inviare la Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati di dettaglio relativi al canone TV addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese precedente (Articolo 5, comma 2, del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, 13 maggio 2016, n. 94), esclusivamente in via telematica mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline, utilizzando il prodotti software di controllo e di predisposizione dei file resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediari abilitati.

  • AGENZIE VIAGGIO E ESERCENTI COMMERCIO AL MINUTO – Comunicazione dati operazioni legate al turismo

    Comunicazione dei corrispettivi relativi alle operazioni in contanti legate al turismo, effettuate nell'anno 2024, da esercenti commercio al minuto e attività assimilate nonché da agenzie di viaggio e turismo, nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei Paesi dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, di importo pari o superiore a 1.000,00 euro e inferiori a 15.000 euro.

    La comunicazione va effettuata una sola volta, nell’anno successivo a quello di riferimento:

    • entro il 10 aprile per i soggetti che liquidano l’Iva mensilmente,
    • ed entro il 20 aprile (quest’anno entro il 22 aprile 2025 in quanto il 20 cade di domenica e il 21 è Lunedì di Pasqua) per i soggetti che liquidano l’Iva trimestralmente,

    in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, attraverso la compilazione del quadro TU e del frontespizio del modello polivalente.

  • IMPRESE ELETTRICHE – Comunicazione dati canone TV

    Le imprese elettriche devono inviare la Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati di dettaglio relativi al canone TV addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese precedente (Articolo 5, comma 2, del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, 13 maggio 2016, n. 94), esclusivamente in via telematica mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline, utilizzando il prodotti software di controllo e di predisposizione dei file resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediari abilitati.

  • IVA – Versamento rata saldo Iva 2024

    I Contribuenti IVA che hanno scelto il pagamento rateale del saldo IVA 2024 relativo al periodo d'imposta 2024 risultante dalla dichiarazione annuale, e hanno effettuato il versamento della prima rata il 16.03.2025 (17 marzo in quanto il 16 cadeva di domenica), devono versare la 2° rata maggiorata dell'interesse dello 0,33% mensile, tramite modello F24 con modalità telematiche, indicando nella Sezione “Erario” i seguenti dati:

    • codice tributo 6099 – Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale
    • codice tributo 1668 – Interessi pagamento dilazionato imposte erariali
    • il numero della rata che si sta versando ed il numero totale delle rate (ad esempio, “0206” per la seconda rata di 6);
    • l’anno di riferimento “2024”; 
    • l’importo del saldo IVA dovuto.
  • SPLIT PAYMENT – Versamento Iva derivante da scissione dei pagamenti

    Gli enti e gli organismi pubblici e le amministrazioni centrali dello Stato tenuti al versamento unitario di imposte e contributi, nonché le Pa autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l'Agenzia delle entrate o presso Poste italiane, non soggetti passivi Iva, devono versare l'Iva dovuta a seguito di scissione dei pagamenti relativa al mese precedente, con:

    • F24EP (codice tributo 620E) 
    • e con l'F24 "ordinario" (codice tributo 6040).

    Invece, le pubbliche amministrazioni e le società che effettuano acquisti di beni e servizi nell'esercizio di attività commerciali, in relazione alle quali sono identificate ai fini Iva (articolo 5, comma 01, Dm 23 gennaio 2015), versano l'imposta dovuta in applicazione della "scissione dei pagamenti" con Modello F24 EP o F24 ordinario in modalità telematica, utilizzando i codici tributo:

    • 621E (per l'F24Ep) e 
    • 6041 (per l'F24 "ordinario").
  • TOBIN TAX – Versamento mensile imposta sulle transazioni finanziarie

    Banche, società fiduciarie, imprese di investimento abilitate all’esercizio professionale nei confronti degli utenti dei servizi e delle attività di investimento e gli altri soggetti comunque denominati che intervengono nell’esecuzione di transazioni finanziarie, compresi gli intermediari non residenti nel territorio dello Stato, nonché i notai che intervengono nella formazione o nell’autentica di atti riferiti alle medesime operazioni devono versare la “Tobin Tax” relativa ai trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti, effettuati nel mese precedente, tramite modello F24 con modalità telematiche. 

    I codici tributo da utilizzare:

    • 4058    imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi
    • 4059    imposta sulle transazioni relative a derivati su equity
    • 4060    imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi.

    L'adempimento riguarda anche i contribuenti che effettuano transazioni finanziarie senza l’intervento di intermediari né di notai.

  • SOSTITUTI D’IMPOSTA – Versamento ritenute

    I sostituti d’imposta devono versare le ritenute operate nel mese precedente, sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi, tramite modello F24 con modalità telematiche direttamente o tramite intermediario abilitato, utilizzando i seguenti codici tributo:

    Per le ritenute alla fonte operate su redditi di lavoro dipendente e assimilati, su indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto, su rendite AVS:

    • 1001 retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio
    • 1002 emolumenti arretrati
    • 1012 indennità per cessazione di rapporto di lavoro e prestazioni in forma di capitale soggette a tassazione separata

    Per le ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di agenzia, su redditi derivanti da perdita di avviamento commerciale, su redditi di lavoro autonomo, su provvigioni (per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza):

    • 1040 redditi di lavoro autonomo – compensi per l’esercizio di arti e professioni

    Per le ritenute alla fonte su interessi e redditi di capitale vari corrisposti o maturati nel mese precedente:

    • 1025 obbligazioni e titoli similari
    • 1029    Ritenute su interessi e redditi di capitale diversi dai dividendi dovuti da soggetti non residenti
    • 1031    redditi di capitale di cui al codice 1030 e interessi non costituenti redditi di capitale a soggetti non residenti
    • 1243    proventi corrisposti da organizzazioni estere di imprese residenti
    • 1245    proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti

    Per le ritenute alla fonte su redditi di capitale diversi corrisposti o maturati:

    • 1024    proventi indicati sulle cambiali
    • 1030    altri redditi di capitale diversi dai dividendi

    Per le ritenute alla fonte su premi e vincite corrisposti o maturati nel mese precedente:

    • 1046    premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza
    • 1047    premi per giochi di abilità in spettacoli radiotelevisivi e in altre manifestazioni
    • 1048    altre vincite e premi

    Per le ritenute alla fonte sui pignoramenti presso terzi:

    • 1049    somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento

    Per le ritenute alla fonte su redditi derivanti da riscatti di polizze vita corrisposti nel mese precedente:

    • 1050    premi riscossi in caso di riscatto di assicurazioni sulla vita

    Per ritenute alla fonte su contributi, indennità e premi vari corrisposti nel mese precedente:

    • 1045   contributi corrisposti a imprese da regioni, province, comuni e altri enti pubblici
    • 1051    premi e contributi corrisposti dall’Unire e premi corrisposti dalla Fise
    • 1052    indennità di esproprio

    Per le ritenute alla fonte su cessione titoli e valute corrisposti o maturati:

    • 1032    proventi da cessione a termine di obbligazioni e titoli similari
    • 1058    plusvalenze cessioni a termine valute estere

    Per l’addizionale comunale e regionale all'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro:

    • 3848    addizionale comunale Irpef – saldo
    • 3802    addizionale regionale Irpef

    Per l’addizionale sui compensi a titolo di bonus e stock options trattenuta dal sostituto d'imposta:

    • 1001 – Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio
    • 1601 retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio impianti in Sicilia
    • 1901 retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio impianti in Sardegna
    • 1920 retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio impianti in Valle d'Aosta
    • 1301   retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e conguagli Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta, impianti fuori regione.
  • LOCAZIONI BREVI – Versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati

    I soggetti residenti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, devono versare la ritenuta del 21% operata sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente relativi a contratti di locazione breve, tramite modello F24 con modalità telematiche.

  • IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI – Versamento mensile

    I soggetti che esercitano attività di intrattenimento o altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972, devono provvedere al versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente. Il versamento va effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche, utilizzando il codice tributo 6728 (Imposta sugli intrattenimenti).

  • CONDOMINI SOSTITUTI D’IMPOSTA – Versamento ritenute

    I Condomini, in qualità di sostituti d'imposta che hanno operato ritenute a titolo di acconto sui corrispettivi pagati nel mese precedente per prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa, devono versarle con modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato, utilizzando i codici Tributo:

    • 1019 – Ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d'imposta a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dal percipiente
    • 1020 – Ritenute del 4% operate all'atto del pagamento da parte del condominio quale sostituto d'imposta a titolo d'acconto dell'Ires dovuta dal percipiente
    • 1040 – Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni
  • OICR – Versamento ritenute su proventi

    I soggetti incaricati al pagamento dei proventi o alla negoziazione di quote relative agli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (O.I.C.R.) devono versare le ritenute sui proventi derivanti da O.I.C.R. effettuate nel mese precedente, tramite Modello F24 con modalità telematiche, utilizzando i seguenti codici tributo:

    • 1061 – Ritenuta sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione a OICR italiani e lussemburghesi storici, ai sensi dell'art. 26-quinquies del d.P.R. n. 600/1973
    • 1705 – Ritenuta sui proventi derivanti dalla partecipazione ad Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari di diritto estero
    • 1706 – Ritenuta sui titoli atipici emessi da soggetti residenti
    • 1707 – Ritenuta sui titoli atipici emessi da soggetti non residenti
  • SOSTITUTI D’IMPOSTA – Versamento imposta sostitutiva incrementi produttività

    I sostituti d'imposta devono provvedere al versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, tramite Modello F24 con modalità telematiche, utilizzando i Codici Tributo:

    • 1053 – Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente,
    • 1305 – Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, versata in Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta e maturata fuori delle predette regioni,
    • 1604 – Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sicilia e versata fuori regione,
    • 1904 – Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sardegna e versata fuori regione,
    • 1905 – Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Valle d'Aosta e versata fuori regione.
  • IMPRESE DI ASSICURAZIONE – Versamento ritenute

    Le imprese di assicurazione devono effettuare il versamento delle ritenute alla fonte su redditi di capitale derivanti da riscatti o scadenze di polizze vita stipulate entro il 31/12/2000, escluso l'evento morte, corrisposti o maturati nel mese precedente, tramite Modello F24 con modalità telematiche, utilizzando il codice tributo 1680 – Ritenute operate sui capitali corrisposti in dipendenza di assicurazione sulla vita.

  • IVA – Liquidazione e versamento Iva mensile

    I contribuenti Ivamensili devono versare l’imposta dovuta per il mese di marzo (per quelli che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità si tratta, invece, dell’imposta relativa al secondo mese precedente), utilizzando il modello F24 con modalità telematiche e il codice tributo: 6003- Versamento Iva mensile marzo.

  • IVA – Liquidazione e versamento Iva mensile soggetti che facilitano vendite a distanza

    I soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, devono provvedere alla liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente, utilizzando il modello F24 con modalità telematiche e utilizzando il codice tributo: 6003 – Versamento Iva mensile marzo.

  • DICHIARAZIONI DEI REDDITI – Versamento secondo acconto

    I titolari di partita IVA persone fisiche che nell’anno precedente (nel 2023) hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170 mila euro e che hanno usufruito della proroga e optato per il pagamento rateale, devono provvedere al versamento della 4° rata del secondo acconto delle imposte sui redditi per il 2024 dovuto in base alla dichiarazione modello Redditi PF 2024.

    La proroga non riguarda il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

    Ricordiamo infatti, che i contribuenti potevano scegliere di effettuare il versamento del secondo acconto in unica soluzione oppure in 5 rate mensili di pari importo, da gennaio a maggio 2025.

  • IVA – Associazioni senza scopo di lucro in regime agevolato Registrazione corrispettivi

    Le Associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza scopo di lucro e associazioni pro loco che hanno effettuato l'opzione per il regime fiscale agevolato di cui all'art. 1 della L. n. 398/1991, devono provvedere all’annotazione, anche con unica registrazione, dell’ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguito nell’esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese precedente, nel Prospetto approvato con D.M. 11/02/1997 (Registro IVA Minori per le Associazioni Legge 398/91), opportunamente integrato.

  • IVA – Fatturazione differita mese precedente

    I soggetti IVA devono procedere all’emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti, tra i quali è effettuata l'operazione, nonché le fatture riferite alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nel mese solare precedente.
    La fattura deve contenere la data e il numero dei documenti cui si riferisce.  Per le cessioni effettuate nel mese precedente fra gli stessi soggetti è possibile emettere una sola fattura riepilogativa.

  • ONLUS E ASD – Domanda 5 per mille 2025

    Fino al 10 aprile 2025 le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) e Associazioni sportive dilettantistiche (ASD) possono presentare la domanda per accedere al 5 per mille 2025:

    • le Onlus che intendono iscriversi devono inviare la richiesta tramite i servizi telematici dell’Agenzia utilizzando modello e software specifici.
      Le ONLUS che sono presenti nell’elenco permanente degli iscritti 2025  non sono tenuti a presentare l’istanza di accreditamento al 5 per mille,
    • per l’accreditamento delle associazioni sportive dilettantistiche, è competente il Comitato olimpico nazionale italiano che ha stipulato apposita convenzione con l’Agenzia delle entrate per la gestione della procedura di iscrizione. In base alla convenzione, il software di compilazione denominato “Istanza di accreditamento al 5 per mille – ASD” è disponibile sul sito del CONI, alla pagina www.coni.it/it/registro-societa-sportive/5-per-mille.html, mediante collegamento al sito dell’Agenzia delle entrate.
      Le associazioni sportive dilettantistiche che sono presenti nell’elenco permanente 2025 (ammesse al beneficio per il 2024) pubblicato sul sito del CONI non sono tenute a trasmettere l’istanza di accreditamento al 5 per mille per il 2025.
  • AGENZIE VIAGGIO E ESERCENTI COMMERCIO AL MINUTO – Comunicazione dati operazioni legate al turismo

    Comunicazione dei corrispettivi relativi alle operazioni in contanti legate al turismo, effettuate nell'anno 2024, da esercenti commercio al minuto e attività assimilate nonché da agenzie di viaggio e turismo, nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei Paesi dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, di importo pari o superiore a 1.000,00 euro e inferiori a 15.000 euro.

    La comunicazione va effettuata una sola volta, nell’anno successivo a quello di riferimento:

    • entro il 10 aprile per i soggetti che liquidano l’Iva mensilmente,
    • ed entro il 20 aprile (quest’anno entro il 22 aprile 2025 in quanto il 20 cade di domenica e il 21 è Lunedì di Pasqua) per i soggetti che liquidano l’Iva trimestralmente,

    in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, attraverso la compilazione del quadro TU e del frontespizio del modello polivalente.